Sunto della Legge sulle Accise e Depositi Fiscali in Bulgaria (ЗАДС)

leggi fiscali in Bulgaria

LEGGE SULLE ACCISE EI DEPOSITI FISCALI (ЗАДС)

OGGETTO E FINALITA ‘

LADF regola l’imposizione con l’accisa, nonche ‘il controllo sulla produzione, l’uso, il magazzinaggio, la circolazione e la sicurezza delle merci soggette ad accisa.

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi sono:

  • I depositari ei diritti ai sensi della presente legge;
  • I soggetti per i quali è l’obbligo ai sensi della norma doganale per quanto riguarda prodotti soggetti ad accisa;
  • I soggetti che, in esso, hanno prodotto o prodotto di merci soggette ad avere, non sono pagati l’accisa (o è stata pagata in parte);
  • I fini finali registrati;
  • I rappresentanti fiscali di soggetti, titolari di partita IVA in un altro Stato membro, che effettuano consegne di merci soggette ad accise alle condizioni di vendita a distanza ai sensi della Legge sull’imposta sul valore aggiunto;
  • le persone che ricevono sul territorio del paese merci soggette ad accisa, essenti d’accisa per il consumo in un altro Stato membro, tranne nei casi in cui le persone di cui al punto 5 hanno rispettato i loro obblighi ai sensi della presente legge.

DEFINIZIONI

Deposito fiscale è un luogo in cui vengono prodotte, immagazzinate, ricevute e inviate merci soggette ad accisa in regime di sospensione d’accisa da un depositario autorizzato.

Depositario autorizzato è un commerciante ai sensi della Legge Commerciale, che ha ricevuto la licenza di produrre, immagazzinare, ricevere o spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’accisa.

Regime di sospensione d ACCIS un ê un Insieme di Norme applicabili alla Produzione, lo stoccaggio e la Circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa.

Codice NC sono codici tariffari secondo la nomenclatura Combinata ai sensi dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Ttariffa doganale comune. Per l’alcool e le bevande sono codici NC sono la nomenclatura combinata al 31 dicembre 1992, per i prodotti energetici e l’energia elettrica – secondo la nomenclatura combinata, applicata al 1 gennaio 2002.

P rodotto energ energia per il riscaldamento è un prodotto coinvolto nel processo associato all’energia di calore nella sua funzione principale.

Destinatario Registrato è una persona che, a determinate condizioni, ha diritto di ricevere prodotti soggetti ad accisa da un altro Stato membro in regime di sospensione d’accisa. Il destinatario registrato non può immagazzinare o inviare prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’accisa.

Mittente registrato è una persona – importatore di prodotti soggetti ad accisa che, a determinate condizioni, ha diritto di inviare prodotti soggetti ad accisa, che sono stati immessi alla libera circolazione e al tempo stesso sono stati messi in regime di sospensione d’accisa, destinati ad un altro Stato membro. Il mittente registrato non può immagazzinare o ricevere prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’accisa.

  1. CONDIZIONI GENERALI

L’accisa è un’ imposta indiretta perché il suo onere è a carico degli utenti finali, che pagano il prezzo aumentato dell’accisa inclusa. A differenza dell’IVA, tuttavia, l’accisa e’ un’ imposta indiretta monofase, perche si paga solo una volta (da parte del fabbricante o dell’importatore) e non per ogni rivendita di prodotti soggetti ad accisa.

L’accisa è riscossa sui seguenti prodotti locali o importati:

  • Alcool e bevande alcooliche – birra, vini (fermo e frizzante), altre bevande fermentate, prodotti intermedi e alcool etilico;
  • Prodotti del tabacco – sigari, sigaretti, sigarette e tabacco da fumo (per pipa e sigarette);
  • I prodotti energetici (incl. combustibili) e energia elettrica.

I soggetti passivi sono i produttori e l’importatori autorizzati. La legge prevede diverse aliquote d’accisa sui prodotti imponibili, nonche’ disposizioni particolari per l’esenzione d’accisa.

A differenza degli altri tipi di imposte, le accise sono amministrati dall’Agenzia delle Dogane.

  1. DEBITO FISCALE E BASE IMPONIBILE

Debito fiscale

I prodotti di cui sopra (a meno che non sono stati mesi in regime di sospensione d’accisa) sono soggetti ad accisa:

  • alla loro produzione nel paese;
  • all’entrata sul territorio del paese dal territorio di un altro Stato membro;
  • all’importazione nel paese da paesi al di fuori dell’Unione Europea.

L’obbligo di pagare l’accisa sorge dalla data di immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa, e l’immissione in consumo comprende:

  • l’uscita di prodotti soggetti ad accisa fuori dal deposito fiscale (tranne quando dal momento della rimozione delle merci essi circolano in regime di sospensione d’accisa);
  • il consumo di prodotti soggetti ad accisa in un deposito fiscale, a meno che non siano incorporati come materie prime nella produzione di prodotti soggetti ad accisa;
  • produzione di prodotti soggetti ad accisa non in regime di sospensione d’accisa;
  • l’importazione, anche in violazione della legislazione doganale, a meno che i prodotti soggetti ad accisa sono posti in regime di sospensione d’accisa;
  • l’uscita dal deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa, muniti dell’apposita striscia di carta, indicante monopolio statale (banderol);
  • la costatazione di mancanza di prodotti soggetti ad accisa;
  • la sospensione della validita’ della licenza per la gestione di deposito fiscale – per tutti i prodotti che al momento della sospensione sono sotto regime di sospensione d’accisa;
  • la sospensione della registrazione delle persone – per le merci disponibili, che non sono stati tassati con accisa;
  • la ricezione di prodotti soggetti ad accisa da parte di un destinatario registrato in regime di sospensione d’accisa;
  • la ricezione di prodotti soggetti ad accisa da parte di un destinatario temporaneamente registrato in regime di sospensione d’accisa;
  • la reintroduzione di prodotti soggetti ad accisa all’interno del paese, inviati da mittente registrato;
  • la ricezione di prodotti soggetti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro, salvo quando le merci sono consegnate in un deposito fiscale sul territorio del paese;
  • la ricezione di prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di vendita a distanza ai sensi della Legge sull’imposta sul valore aggiunto;
  • la vendita di carbone e coke a persone diverse da quelle registrate ai sensi dell’art. 57a, comma 1, punto 1, fatta eccezione per la vendita alle persone fisiche che non sono ditte individuali;
  • il consumo di coke e carbone da parte di persone di cui all’art. 57a, comma 1, punto 1 per esigenze proprie;
  • la vendita di energia elettrica o di gas naturale a consumatori di energia elettrica o di gas naturale per usi domestici e industriali, ai sensi della Legge sull’energetica;
  • il consumo di energia elettrica o di gas naturale da parte di persone di cui all’art. 57a, comma 1, punto 3, per esigenze proprie, ad eccezione del consumo di energia elettrica per la produzione o la manutenzione della produzione di energia elettrica;
  • il consumo di prodotti energetici da parte di consumatori finali esenti d’accisa per scopi diversi da quelli indicati nel certificato;
  • la produzione, la detenzione o la disposizione di prodotti soggetti ad accisa per i quali, in violazione della presente legge, non e’ pagata l’accisa o l’accisa è parzialmente pagata;
  • Altri.

Alcune merci sono esentati dal pagamento di accisa, come ad esempio:

  • prodotti soggetti ad accisa quando destinati per le missioni diplomatiche e consolari e le rappresentanze di organizzazioni internazionali e i membri del loro personale;
  • prodotti soggetti ad accisa per i quali in un trattato internazionale e’ prevista l’esenzione d’accisa;
  • prodotti soggetti ad accisa destinati alle forze armate di altri paesi che fanno parte dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico;
  • prodotti soggetti ad accisa, importati con spedizioni internazionali postali ed altri, nell’ambito delle quantita’ di importazioni in franchigia autorizzati;
  • l’importazione o l’immissione di energia elettrica e gas naturale da un altro Stato membro;
  • i prodotti energetici per i mezzi aerei e navali, a meno che quando usati per voli e vela privati di divertimento;
  • I prodotti energetici nei serbatoi normali dei veicoli a motore;
  • Altro.

Si recupera l’accisa pagata per:

  • alcool etilico che al momento stesso è stato appositamente denaturato e utilizzato nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;
  • alcool e bevande alcooliche, utilizzati nella fabbricazione di alcuni prodotti (aceto, alcuni additivi aromatizzanti per alimenti e bevande analcoliche, prodotti alimentari), quando l’alcool e le bevande alcooliche vengono impiegate direttamente o come componenti di prodotti semilavorati, a condizione che il contenuto alcoolico non superi determinati limiti;
  • l’alcool e le bevande alcooliche, quando sono utilizzati per scopi medici in ospedali e farmacie;
  • energia eletrica alle persone – consumatori di energia elettrica, utilizzata per la riduzione chimica o nei processi elettrolitici, metallurgici o mineralogici;
  • energia elettrica alle persone – consumatori di energia elettrica, utilizzata nella produzione di prodotti, a condizione che il costo dell’energia rappresenta più del 50 per cento del valore del prodotto;
  • energia elettrica ai trasportatori ferroviari autorizzati e ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria – per l’energia eletrica a trazione e non a trazione, utilizzata nello svolgimento della loro attività;
  • Altro.

Nei casi di importazione di prodotti soggetti ad accisa, anche l’accisa versata al bilancio dello Stato e’ soggetta a rimborso.

Base imponibile

La base imponibile per la tassazione con l’accisa viene determinata come segue:

  • per la birra – la quantità di ettolitri per i gradi Plato;
  • per il vino – la quantità di ettolitri di prodotto finito;
  • altre bevande fermentate – la quantità di ettolitri di prodotto finito;
  • per i prodotti intermedi – la quantità di ettolitri di prodotto finito;
  • per l’alcool etilico – la quantità di ettolitri di alcool puro, misurato a 20 ° C;
  • per la benzina, gasolio e kerosene – la quantità di litri, ridotti ad una temperatura comparativa di 15 ° C;
  • per il combustibile pesante, il gas di petrolio liquefatto (LPG), i lubrificanti, inclusi nel codice della NC dal 2710 19 71 al 2710 19 93, e altri lubrificanti, inclusi al codice della NC 2710 19 99 – la quantità misurata in tonnellate;
  • per il gas naturlae – la capacità di produrre energia, misurata in gigajoule;
  • Per i sigari e i sigaretti – la quantità di pezzi;
  • per il biodiesel e bioetanolo – la quantità di litri, ridotti ad un temperatura comparativa di 15° C;
  • per il coke e carbone – capacità massima di produrre energia, misurata in gigajoule;
  • per l’energia elettrica – la quantità misurata in megawattora;
  • per le sigarette la base imponibile per la determinazione dell’accisa specifica è la quantità di pezzi di sigarette, e quella dell’accisa proporzionale – il prezzo di mercato;
  • per tabacco da fumo (pipe e sigarette) – la quantità di tabacco da fumo, misurata in chilogrammi;

L’importo dell’accisa dovuto viene calcolato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota di accisa.

  1. REGIME DI SOSPENSIONE DACCISA

Nella produzione, lo stoccaggio e la circolazione di prodotti soggetti ad accisa nel/i deposito/i fiscale/i la tassazione con l’accisa è rinviata fino a che la merce soggetta ad accisa non viene portata fuori dal deposito fiscale. Il pagamento differito dell’accisa non si applica ad altri debiti tributari della persona.

  1. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AI SENSI DELLA LADF

Soggetti a registrazione obbligatoria ai sensi della LADF sono:

  • le piccole distillerie specializzate;
  • le cantine di produzione dei piccoli produttori di vino;
  • le persone che producono, importano o introducono nel territorio del paese coke o carbone, nonche’ le persone che effettuano operazioni con coke o carbone;
  • le persone autorizzate (in possesso di licenza) ai sensi della Legge sull’energetica, che vendono energia elettrica o gas naturale ai consumatori di energia elettrica o gas naturale per uso domestico o industriale, ai sensi della Legge sull’energetica;
  • le persone con licenza, ai sensi della Legge sull’energetica, per la produzione di energia elettrica, per la trasmissione o la distribuzione di energia elettrica o gas naturale, per la commercializzazione di energia elettrica, per la fornitura pubblica di energia elettrica o gas naturale o per la fornitura da fornitori finali di energia elettrica o gas naturale, che consumano la propria energia elettrica o gas naturale per le proprie esigenze;
  • i rappresentanti fiscali delle persone registrate ai fini dell’IVA in un altro Stato membro, che introducono prodotti soggetti ad accisa nell’territorio del paese per la fornitura alle condizioni di vendita a distanza, ai sensi della Legge sull’imposta sul valore aggiunto.
  1. DOCUMENTAZIONE E CONTABILITA’

Documenti fiscali ai sensi della LADF sono:

  • documento fiscale d’accisa;
  • nota al documento fiscale d’accisa.

Documento fiscale d’accisa viene emesso nella data in cui i prodotti soggetti ad accisa sono stati immessi in consumo. I documenti fiscali emessi vengono registrati nella contabilità e nel registro dell’emittente nel periodo fiscale in cui sono stati rilasciati.

Correzioni e aggiunte nei documenti fiscali non sono consentiti. Documenti fiscali preparati erroneamente o corretti vengono annullate. Questi documenti non vanno distrutti, ma tutte le copie devono essere conservate dalla persona che ha rilasciato il documento.

Oltre ai requisiti di cui all’art. 7 della Legge sulla contabilità, i documenti fiscali devono contenere obbligatamente:

  • un numero di dieci cifre del documento, contenente solo numeri arabi;
  • scritta “originale” sulla prima copia;
  • tipo del prodotto soggetto ad accisa, quantità, motivo della tassazione con l’accisa e l’aliquota dell’accisa;
  • l’importo dell’accisa applicata;
  • motivo in base al quale e’ sorto l’obbligo di applicare l’accisa;
  • vettore e targa del veicolo;
  • indirizzo esatto del luogo di consegna.

Nei casi in cui i prodotti soggetti ad accisa, che vengono portati fuori dal deposito fiscale, sono di proprietà di una persona-depositante, nel documento fiscale d’accisa oltre ai dati relativi al depositario autorizzato vengono compilati anche i dati sulla persona-depositante.

La modifica dell’importo dell’accisa, applicata in un documento fiscale d’accisa gia rilasciato, viene documentato mediante l’emissione di nota di debito o nota di credito d’accisa, indicando il motivo della modifica.

I requisiti per la nota fiscale (debito e/o credito) sono:

  • tutti i requisiti obbligatori per il documento fiscale d’accisa;
  • scritta aggiuntiva “nota di debito d’accisa” o “nota di credito d’accisa“;
  • motivo della modifica, nonche’ il numero e la data del documento fiscale d’accisa di cui fa riferimento.

I depositari autorizzati e le persone registrate sono tenuti a presentare una dichiarazione d’accisa. La dichiarazione va presentata entro 14 giorni dalla scadenza del periodo fiscale al quale si riferisce, salvo i casi specifici previsti dalla legge.

SANZIONI

Ai sensi della LADF possono essere applicate le seguenti sanzioni per la violazione delle sue disposizioni:

  • il sequestro e la detenzione dei prodotti, oggetto della violazione d’accisa, o il loro sequestro a favore dello Stato – in alcuni casi;
  • Una persona che è tenuta, ma non si è registrata ai sensi della LIDF – da 500 a 3000 leva più l’importo dell’accisa non applicata per il period fino alla costatazione della violazione;
  • il possesso o la vendita di prodotti di tabacco senza licenza per la vendita – da 50 000 a 100 000 leva (15 000-50 000 per persona fisico);
  • Produzione di prodotti soggetti ad un deposito fiscale – dal 2 000 al 6 000 leva (15 000-50 000 per persona fisico);
  • Il mancato pagamento nei termini previsti accedendo o mancata presentazione della dichiarazione d’accusa nei termini previsti – da 500 a 2 500 leva;
  • la mancata applicazione di accisa dovuta – doppio dell’importo dell’accisa non applicata, ma non meno di 500 leva;
  • La violazione delle norme per la messa in vigore del monopolio statale per l’accisa – dal 2 000 al 6 000 leva;
  • la messa di falsi striscie di monopolio statale per l’accisa – il doppio importo dell’accisa, ma non meno di 5 000 leva.

 

Sunto della Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria (ЗС)

leggi fiscali in Bulgaria

Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria (ЗС)

OGGETTO E SCOPO
La presente legge disciplina:
• requisiti per la completezza e l’affidabilità dei sistemi contabili (contabilità) nelle imprese;
• contenuti, la compilazione e la pubblicazione dei bilanci delle imprese;
• requisiti alle persone redazione dei bilanci.
PRINCIPI CONTABILI
Accounting è fatto e il bilancio è redatto in conformità ai requisiti della presente legge nel rispetto dei principi contabili di base:

1. per competenza – gli effetti derivanti da operazioni e eventi sono addebitati al momento della loro comparsa, un prescindere dal tempo della prestazione o il pagamento di denaro o di reddito;

2. Continuità – si presume che ora è, e rimarrà tale nel prossimo futuro; ora ha né l’intenzione né la necessità di liquidare o ridurre in modo significativo le dimensioni del proprio business – tuttavia in redazione del bilancio dovrebbe essere applicato una liquidazione o altra base di contabilità simili;

3. Attenzione – la misurazione e reporting ipotesi di rischio e la stima di perdita potenziale nel trattamento contabile delle transazioni commerciali, al fine di ottenere risultati finanziari effettivi;
4. comparabilità tra i costi ei ricavi – costi sostenuti in relazione ad un’operazione o un’attività specifica dovrebbe riflettersi nel risultato finanziario per il periodo in cui l’impresa trae beneficio da loro, e ricavi per essere riconosciuti nel periodo in cui vi è il costo di ottenere ;

5. sostanza sulla forma – le operazioni e gli eventi sono contabilizzati in conformità con il loro contenuto economico, l’essenza e finanziaria e non formalmente la loro forma giuridica;

6. mantenendo, ove possibile, il criterio di valutazione rispetto al precedente periodo di riferimento – garantire la comparabilità dei dati contabili e di rapporti tra i diversi periodi di riferimento;
7. l’indipendenza dei singoli periodi di riferimento e la corrispondenza tra saldo iniziale e finale – ogni periodo contabile è trattato di contabilità per sé indipendentemente dalla sua relazione obiettiva con il precedente e il prossimo periodo di riferimento, i dati del bilancio all’inizio del periodo corrente dovrebbe abbinare i dati alla fine del precedente periodo di riferimento.
DEFINIZIONI
Le imprese sono i commercianti sotto il Diritto Commerciale – qualsiasi persona fisica o giuridica che svolgono professionalmente una delle seguenti operazioni:

1. acquisto di beni o altre proprietà allo scopo di rivenderli nella loro forma originale o trasformati;
2. vendita di prodotti di produzione propria;
3. acquisto di titoli, al fine di venderli;
4. rappresentanza commerciale e di mediazione;
5. commissioni, di spedizione e di trasporto operazioni;
6. operazioni di assicurazione;

7. operazioni bancarie e di cambio;
8. cambiali, vaglia cambiari e assegni;
9. le operazioni di magazzino;
10. le operazioni di licenza;
11. controllo delle scorte;
12. transazioni di proprietà intellettuale;
13. hotel, turismo, pubblicità, informazioni, software, impresario o altri servizi;
14. acquisto, costruzione o arredo di immobili in vendita;
15. leasing.
I commercianti sono:
1. imprese;
2. Le cooperative, tranne cooperative di abitazione.
Venditore considerata e ogni persona formata entità che il materiale e il volume richiede la sua parte per mantenere in commercio, anche se l’attività non è elencato sopra;
Le persone giuridiche che non sono commercianti, imprese di bilancio, le associazioni prive di personalità giuridica, missioni commerciali e le persone straniere che operano in questo paese attraverso una stabile organizzazione, salvo nei casi in cui attività è svolta da un non residente del paese – Stato dell’Unione europea o di un altro paese – parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, solo in regime di libera prestazione di servizi.

imprese di bilancio sono statali e municipali corpi, le loro unità strutturali e le persone economicamente autonome che applicano i bilanci, contabilità di bilancio, conti fuori bilancio e dei fondi ai sensi della legge sulla legge bilancio dello Stato e dei bilanci comunali e fondi statali e delle istituzioni obbligatori sociali, di salute e di altre assicurazioni, università statali, l’Accademia bulgara delle Scienze, la televisione nazionale bulgara, la radio nazionale bulgara e altre persone e unità strutturali dei conti e le operazioni comprendono il Ministero delle Finanze nel programma consolidato fiscale.
Le imprese che applicano una forma semplificata di informativa finanziaria sono imprese che nell’anno in corso o precedente non superare le prestazioni di due dei seguenti criteri:
1. valore contabile delle attività al 31 dicembre – 1,5 milioni di lev..;
2. Le vendite nette per l’anno – 2,5 milioni di lev..;
3. numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio – 50 persone.
Nel determinare lo stato di una impresa di nuova costituzione mediante l’applicazione di una forma semplificata di reporting finanziario, prendere i valori di tali criteri per l’anno di accadimento.

Periodo di riferimento è l’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).
Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata un’attività o una passività può essere riscattato a transazione condizioni di mercato tra informato, acquirente delle transazioni disposto e venditore. Ha prezzo prezzo di scambio o prezzo di mercato vendendo.

Costo sta valutando prodotto (creato) nelle attività di impresa, che non include i costi amministrativi, le vendite, i costi finanziari e straordinari.
Audit finanziario indipendente di revisione contabile ai sensi della legge sulla Independent Financial Audit, vale a dire un insieme di procedure necessarie e interconnesse definite dai principi di revisione internazionali, sulla base di esprimere un giudizio indipendente sulla affidabilità in tutti gli aspetti rilevanti del bilancio redatto in conformità con la legislazione contabile bulgara.

I principi contabili internazionali ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione Europea (CE) № 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali. Principi Contabili Internazionali comprendono: principi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (International Financial Reporting Standards (IFRS) e interpretazioni (SIC – IFRIC).

Principi contabili internazionali includono successive modifiche. di tali principi ed interpretazioni per la loro attuazione, le norme e le interpretazioni future, emesse o approvate dai principi contabili internazionali (international Accounting Standards Board (IASB).

Entità contabilità Specialized è qualsiasi entità registrata ai sensi della Legge Commercio o sotto la legislazione di un altro membro – Stato dell’Unione europea o in un paese – parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in cui le principali attività incluse l’organizzazione contabile e redazione del bilancio ai sensi della presente legge.

Il costo è il prezzo d’acquisto più tutti i costi di portare il bene in una forma pronta per l’uso.
Il secondo è il reato commesso entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione penale a cui l’autore del reato è stato punito per lo stesso reato.
Inventario è il processo di preparazione e di fatto il controllo, attraverso vari mezzi, i parametri fisici e di valore di attività e passività in una data specifica, confrontando i risultati con i dati contabili e stabilire eventuali differenze.
Netto è pari ricavi delle vendite derivanti dalla vendita di prodotti, beni e servizi generati dalle attività ordinaria dell’impresa, meno abbuoni, sconti, abbuoni e sul valore aggiunto.
Le attività ordinarie è un insieme di transazioni commerciali effettuate periodicamente dalla società nell’ambito della propria attività.
Luogo di attività una stabile organizzazione ai sensi del § 1, p 5 delle Disposizioni complementari della tassa e della sicurezza sociale Codice di procedura -. Percorso specifico (proprio, assunto o utilizzato per altri motivi), con la quale una persona straniera, in tutto o in parte affari attività nel paese, come ad esempio: sede di direzione; succursale; rappresentanza commerciale, registrato nel paese; ufficio; ufficio; officina; fabbrica; laboratorio (di fabbrica); negozio; compravendita di azioni; servizio; progetto di installazione; cantiere; mio; carriera; sonda; un pozzo di petrolio o di gas; primavera o altra estrazione oggetto delle risorse naturali;
Bilancio consolidato Relazione finanziaria, che presenta la situazione immobiliare e finanziaria, ha riportato risultati finanziari, variazioni nei flussi di cassa e il patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un’unica impresa.
Mercato regolamentato nel senso di Art. 73 dei mercati degli strumenti finanziari – Mercato regolamentato è un sistema multilaterale, amministrato e / o gestito dal gestore del mercato, che consente o assist per la proposizione di interesse per l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari di molti paesi terzi attraverso il sistema e in conformità con la sua norme non discriminatorie in un certo senso, il cui risultato è la conclusione di un contratto in relazione agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sotto le sue regole e / o sistemi di licenza e regolarmente funzionante in conformità con i requisiti della presente legge e dei suoi strumenti di attuazione.
1. GENERALE
Le imprese devono tenere conto delle loro operazioni commerciali in ordine cronologico corrispondente alle loro prestazioni.

Documenti contabili primari delle imprese in lingua bulgara con numeri arabi e in BGN. Essi possono essere compilati e la rispettiva lingua straniera in una valuta estera in caso di operazioni negoziate in valuta estera con controparti estere.

Documenti contabili ricevuti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in bulgaro di contenuti riflette nelle loro operazioni commerciali.
Le imprese devono conti sulla base della giustificazione documentale delle transazioni commerciali e dei fatti.
Il contabile in corso è organizzato con le modalità previste dalla presente legge e approvato dal management su conti individuali.
2. DOCUMENTI CONTABILI
Un documento documento contabile o al vettore di informazioni tecniche, contabili classificata come primaria, secondaria e registrare:

1. Un documento principale è portare le informazioni relative registrato per la prima volta una transazione commerciale;

2. Un documento secondario deve effettuare elaborate le informazioni (riassunto o differenziato) derivato da documenti contabili primarie;

3. Libri effettuano informazioni in ordine cronologico sistematico su transazioni commerciali provenienti dai documenti contabili primari e / o secondari.

Un documento contabile può essere un documento elettronico in cui i requisiti della presente legge e la legge sul documento elettronico e la firma elettronica.
Il documento contabile di riferimento principale nei confronti di altre imprese oi singoli individui devono contenere almeno le seguenti informazioni:
1. il nome e il numero di soli numeri arabi;
2. data di emissione;
3. nome, indirizzo (indirizzo permanente – per gli individui; sede – per le persone giuridiche, l’indirizzo per la corrispondenza con il fiscale e delle assicurazioni sociali codice di procedura – per coloro che non hanno alcun indirizzo) e il codice di identificazione dell’emittente e del destinatario;
4. oggetto e il valore della transazione.

Il documento contabile di riferimento principale, che riguarda solo l’impresa contiene almeno i seguenti elementi:
1. il nome e il numero di soli numeri arabi;
2. data di emissione;
3. nome, cognome e firma del suo autore;
4. oggetto e il valore della transazione.

Le persone che hanno redatto e firmato i documenti contabili e porta informazioni tecniche responsabili per l’accuratezza delle informazioni.
La questione del documento contabile di base, ad eccezione dei casi in cui il destinatario vuole o dove esso è fornito dalla legge, non è necessario quando:
1. la transazione è documentata con scontrino fiscale rilasciato da un dispositivo fiscale o un titolo emesso ai sensi del decreto per le condizioni e le procedure per la stampa e il controllo sui titoli e
2. destinatario di esso è un individuo che non è un commerciante.
Nelle transazioni commerciali relative agli obblighi alle imprese di bilancio si è verificato sulla base e la procedura di promulgazione, il documento contabile di riferimento principale è documento relativo pagamento per il pagamento.
3. FORMA DI CONTABILITÀ
Nella costruzione e la manutenzione del sistema di contabilità Enterprise fornire:
1. registrazione cronologica esaustivo di operazioni contabili;

2. libri contabili sistematiche per riassumere le informazioni, che ha aperto all’inizio del periodo di riferimento e chiuso alla sua estremità di contabilità;
3. scritture contabili sintetici e analitici, così come l’equità e legame tra di loro;
4. chiusura intermedia e annuale di scritture contabili, la preparazione del bilancio di verifica;
5. cambiamenti nei sottostanti scritture contabili rendendo scritture contabili di regolazione;
6. realizzazione di singoli account.
Dove un resoconto utilizzando software di contabilità, che deve essere sviluppata in conformità ai requisiti della presente legge e consentono elaborato attraverso i documenti di dati e di origine sono bulgara.
Le correzioni e le aggiunte nei documenti contabili primari non sono ammesse. In modo non corretto dei documenti contabili primario preparati vengono annullate e generano nuove.
La forma della contabilità deve essere approvato dal capo dell’impresa.
4. ATTIVITÀ, CAPITALE PROPRIO, PASSIVITÁ, RICAVI E COSTI
Le attività, le azioni, le passività, ricavi e costi sono valutati e registrati al loro acquisto o di origine al costo storico o altro costo in conformità ai principi contabili applicabili.

Legge sulla contabilità osta all’applicazione di Principi Contabili Nazionali (НСС) o Principi Contabili Internazionali (МСС). Valutazioni successive delle attività e passività, la classificazione e la presentazione del bilancio, l’ammortamento sono iscritte al termini e le condizioni dei principi contabili di riferimento (Principi Contabili Nazionali (НСС) o Principi Contabili Internazionali (МСС)).

5.INVENTARIZAZIONE
Inventario delle attività e passività è fatto in ciascun periodo di riferimento per un’equa rappresentanza in bilancio. L’inventario viene effettuata nei modi e modulo impostato da parte degli organi di gestione dell’impresa.
6. BILANCIO
Le aziende preparano una relazione finanziaria annuale al 31 marzo del prossimo anno.
I componenti del bilancio annuale sono: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e le note. Il bilancio consolidato è costituito dagli stessi quattro elementi.

La forma, la struttura e il contenuto dei componenti del bilancio determinati in conformità ai principi contabili applicabili (Principi Contabili Nazionali (НСС) o Principi Contabili Internazionali (МСС)).

Le imprese che applicano una forma semplificata di informativa finanziaria preparare e presentare bilanci annuali in base ai Principi contabili nazionali per le PMI (piccole e medie imprese) possono produrre bilancio abbreviato.

La forma, struttura e il contenuto sono determinati dal National Financial Reporting Standard per le PMI (piccole e medie imprese).
I bilanci annuali di ditte individuali che non sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente e che la quantità di vendite nette per l’anno in corso non sia superiore a 100 000 lev, possono consistere solo di profitti e perdite.
Imprese individuali che non sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente e che la quantità di vendite nette per il precedente periodo di riferimento non supera i 50 000 lev in grado di registrare e presentare la loro attività mantenendo specifici record – libri che determinano veritiera e corretta del risultato finanziario per il periodo.
Adottato dalla forma di impresa, la struttura e il contenuto dei componenti del bilancio immutati nei diversi periodi di riferimento. Nei casi in cui un cambiamento in allegato al bilancio deve indicare e giustificare il cambiamento.
Imprese costituite:

1. Relazione finanziaria annuale 31 dicembre del periodo di riferimento, in migliaia di dollari;
2. Bilancio consolidato al 31 dicembre del periodo di riferimento, in migliaia di dollari – nei casi di cui qui di seguito;
3. bilancio intermedio che coprono un periodo più breve di un anno civile come richiesto dalla legge o dalla risoluzione del l’organo di governo.
I bilanci devono fornire un quadro veritiero e corretto la proprietà e la condizione finanziaria dell’impresa, ha riferito risultato finanziario, le variazioni di flusso di cassa e l’equità.
Le informazioni presentate in bilancio deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. comprensibilità – essere utile per gli utenti a prendere decisioni economiche;
2. zona – permettendo agli utenti di valutare passate, presenti o futuri eventi e confermare o adeguare le loro sentenze precedenti nel prendere decisioni economiche;
3. affidabilità – sono esenti da errori materiali o pregiudizi;
4. comparabilità – permette di confrontare le informazioni sulle diverse anni e con informazioni provenienti da altre aziende per valutare le prestazioni, la situazione finanziaria e le modifiche in esso.
Corpi gestione dell’impresa responsabile della compilazione, tempestiva preparazione, il contenuto e la pubblicazione dei bilanci e delle relazioni annuali a loro.
Il bilancio annuale sono preparati e presentati sulla base della National Financial Reporting Standard per le imprese PMI (piccole e medie imprese) che almeno uno dei due anni precedenti supera le prestazioni di due dei seguenti criteri:

1. valore contabile delle attività al 31 dicembre – 8 milioni di lev..;
2. Le vendite nette per l’anno – 15 milioni di lev.;.
3. numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio – 250 persone.
Se le aziende superano questi criteri, si preparano i loro bilanci sulla base di Principi contabili internazionali.
Di nuova costituzione le imprese preparano e presentano i loro bilanci annuali sulla base della National Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese per l’anno sostenuti e per il prossimo anno.
A prescindere dai volumi ciascuna entità può rendere i rapporti opzionali in base a principi contabili internazionali. Enterprise, che in un periodo di riferimento, preparato e presentato la sua relazione finanziaria annuale sulla base di principi contabili internazionali non può applicarsi nazionali contabili per le PMI (piccole e medie imprese).

Le imprese devono preparare e presentare bilancio annuale sulla base di Principi contabili internazionali sono:
1. aziende che sono emittenti sotto la Public Offering di titoli;
2. gli istituti di credito, assicurativi e di investimento società, aziende per ulteriore assicurazioni sociali e fondi gestiti da loro;
Bilancio consolidato e intermedi sono preparati e presentati secondo i principi contabili in base a chi prepara e presenta bilanci annuali del soggetto che redige il bilancio consolidato o intermedi.

Le aziende il cui bilancio annuale sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente, compilato e la relazione annuale contenente almeno le seguenti informazioni:
1. Una panoramica che presenta un vero e corretto sviluppo e le prestazioni dell’impresa e la sua posizione, unitamente alla descrizione dei principali rischi;
2. tutti gli eventi importanti che si sono verificati a partire dalla data in cui la relazione annuale;
3. il probabile sviluppo futuro dell’impresa;
4. azioni nel campo della ricerca e sviluppo;
5. informazioni richieste ai sensi dell’art. 187д (La relazione annuale della società deve indicare: a) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquisite e cedute nel corso dell’anno, il capitale sociale che essi rappresentano, e il prezzo al quale è stato effettuato o trasferimento;
б) la base per le acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio; e в) il numero e il valore nominale delle azioni proprie e la quota di patrimonio netto che essi rappresentano.) e 247 della Legge Commerciale (La relazione annuale di attività che descrive lo stato di avanzamento delle attività e lo stato della società e spiega l’annuale раппорто.
Nell’esercizio rapporto di attività deve indicare: 1. compensi complessivi ricevuti dai membri dei consigli, 2. acquisiti, detenuti e trasferiti da membri del consiglio durante le azioni e le obbligazioni anno 3. i diritti dei membri del consiglio di acquistare azioni e le obbligazioni della società;

4. la partecipazione dei membri del consiglio di società come partner generale, il possesso di oltre il 25 per cento del capitale di un’altra società, così come la loro partecipazione alla gestione di altre società o cooperative come procuratori, dirigenti o membri del consiglio consulenza;.

5. contratti di cui all’art 240b concluse durante l’anno I identifica report e la politica economica in programma il prossimo anno, tra cui. gli investimenti previsti e sviluppo del personale, reddito atteso da investimento e società di sviluppo, e le prossime operazioni essenziali per l’azienda.).
6. l’esistenza delle succursali della società;
7. utilizzato dagli strumenti finanziari aziendali e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, sulla posizione finanziaria e sui risultati finanziari sono indicati:

1. obiettivi e le politiche di gestione dei rischi finanziari aziendali, compresa la politica di copertura per ciascuna principale tipologia di posta coperta per i quali si applica l’hedge accounting e
2. l’esposizione dell’impresa di prezzo, di credito e di liquidità del rischio e rischio di cash flow.
Le aziende che preparare e presentare il bilancio consolidato redatto e relazione sulla gestione consolidata.
La relazione annuale e la relazione consolidata annuale di attività possono essere preparati e presentati come uno. In questo caso, se del caso, dovrebbe affrontare le questioni che sono significativi per il gruppo nel suo insieme.
7.REDATTORI DEL BILANCIO
Bilancio compilato può essere una persona che soddisfi i requisiti indicati per un livello minimo obbligatorio di istruzione e corrispondente alla sua esperienza professionale come segue:
1. superiore di contabilità e formazione ed esperienza in materia contabile, esterno, di controllo interno e di controllo finanziario, verifiche fiscali o come educatore in materia di contabilità e controllo di economia, come segue:
1. con un master – 2 anni;
2. con un diploma di laurea – 3 anni;
3. in “specialista” – 4 anni;.

2. Altri terziaria formazione economica e 5 anni di esperienza in contabilità, esterno, di controllo interno e di controllo finanziario, verifiche fiscali o come educatore in materia contabile e di controllo;
3. formazione economica secondaria e 8 anni di esperienza come ragioniere.

Bilancio compilato può essere una persona che è stata condannata per reato perseguibile.
Bilancio compilati possono essere società di contabilità individuali o specialistiche quando soddisfa i requisiti della presente legge.

I redattori di bilancio responsabili dell’organizzazione della contabilità in azienda.
Il bilancio di un’entità sono firmate dal:
1. individui che gestiscono e rappresentano l’impresa, e
2. individuo che:

1. di redazione del bilancio – nei casi in cui bilancio è curata direttamente dai singoli, o
2. gestire e rappresentare l’impresa che i redattori del bilancio – nei casi in cui bilancio è redatto da una impresa di contabilità specializzata.
Il bilancio indicano / orso:
1. nome e cognome delle parti firmatarie;
2. il sigillo della impresa;
3. timbro dell’impresa contabilità specializzata.
Nei casi in cui i bilanci sono tratte direttamente presso l’interessato, che dovrebbe essere un impiego, un servizio o rapporto contrattuale con l’impresa.
8.RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato è redatto solo da aziende che sono imprese madri.
Enterprise (genitore) alla redazione del bilancio consolidato quando:
1. controlla più della metà dei diritti ad alta voce agli azionisti di un’altra società (entità controllata), tra cui in virtù di un rapporto contrattuale, a condizione che un azionista o un partner in questa impresa;

2. ha il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri della direzione e / o di vigilanza di un’altra impresa (impresa controllata), tra cui in virtù di un rapporto contrattuale, a condizione che una azionisti o soci di questa impresa;

3. Essa ha il diritto di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità a un rapporto contrattuale;

4. è azionista o socio in possesso del 20 per cento o più dei alta voce diritti a un’altra impresa (impresa controllata) e solo in virtù dell’esercizio di questi diritti ha nominato più della metà dei membri della direzione e / o di vigilanza in entità recitazione controllata nel periodo di riferimento durante il precedente periodo di riferimento e fino alla data del bilancio consolidato; bilancio consolidato con la prima frase non viene fatta se un’altra società ha i diritti di cui al punto. 1-3 per quanto riguarda l’impresa controllata.

La capogruppo e le sue controllate oggetto di consolidamento, ove trova la sede della società.
Non compilare il bilancio consolidato della controllante quando la somma delle prestazioni delle imprese del gruppo da consolidare, in base alle loro bilancio annuale redatto al 31 dicembre dell’anno in corso non superare le prestazioni di due dei seguenti criteri:

1. valore contabile delle attività al 31 dicembre – 3 milioni di lev..;
2. Le vendite nette per l’anno – 6 milioni di lev..;
3. numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio – 80 persone.

Essi non sono esenti dal consolidamento quando l’entità del gruppo è un’entità la cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Non compilare il bilancio consolidato della capogruppo, che ha solo filiali che sono immateriali ed i loro risultati non avrebbero colpito la precisione e affidabilità della relazione consolidata della Capogruppo.

Società figlia non siano inclusi nel bilancio consolidato quando è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dei conti della capogruppo. Tuttavia, quando le aziende hanno due o più, anche se soddisfano i criteri per l’immaterialità sono inclusi nel bilancio consolidato della controllante.

Non compilare il bilancio consolidato della controllante quando si tratta di una filiale di una società madre domestica o il genitore di un altro paese – membro della Comunità europea, nei seguenti casi:
1. genitore locale o società controllante di un altro Stato membro ha tutte le quote o azioni della (società controllata) capogruppo locale; o
2. genitore o genitore società nazionale di un altro Stato membro detiene il 90 per cento o più delle azioni della (società controllata) capogruppo locale e gli altri partner o azionisti in esso hanno dato consenso scritto di non redigere il bilancio consolidato.
Al fine di applicare l’esenzione dal consolidamento dovrebbe essere una delle seguenti condizioni:

1. locale (società controllata) società madre e tutte le sue controllate sono inclusi nel bilancio consolidato della controllante nazionale o società controllante di un altro Stato membro;

2. bilancio consolidato e bilancio consolidato sono tratte dal genitore locale e oggetto di un audit finanziario indipendente secondo i termini e le condizioni della Legge di contabilità (ЗС) o società controllante di un altro Stato membro e soggetto ad un controllo finanziario indipendente sotto la legislazione di detto Stato membro;
3. bilancio consolidato, relazione sulla gestione consolidata annuale e la relazione di revisione del genitore domestico è rilasciato sotto i termini e le condizioni di della Legge di contabilità (ЗС) o società controllante di un altro Stato membro è pubblicato in bulgaro da parte della capogruppo locale sotto i termini e le condizioni della Legge di contabilità (ЗС);

4. nell’allegato del bilancio annuale della (società controllata) capogruppo domestico rivelato il nome e la sede del genitore o genitore società nazionale di un altro Stato membro elabora il bilancio consolidato alla voce. 1 e che è esente dall’obbligo di redigere consolidata finanziaria e la relazione annuale consolidata.
5. azionisti della (società controllata) capogruppo locale di capacità non inferiore al 10 per cento delle azioni in cui l’entità è una società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata o società per azioni, sia non inferiore al 20 per cento di azioni quando la società è società in nome collettivo o in accomandita non hanno richiesto la compilazione del bilancio consolidato al 30 giugno del rispettivo periodo di riferimento.

I criteri di cui sopra si applicano per l’esenzione dalla redazione del bilancio consolidato quando il genitore è una filiale di una società madre da un paese che non è membro della Comunità europea (terza parte).
Il consolidamento non può essere dispensare le imprese sottoposte a verifica indipendente da un esperto contabile, indipendentemente dal fatto che si qualificano per l’esenzione dal consolidamento sopra elencati.
9. CONTROLLO FINANZIARIO INDIPENDENTE
audit finanziario indipendente da revisori iscritti, salvo che la legge disponga altrimenti, soggetta ai bilanci annuali:
1. società a responsabilità limitata e in accomandita per azioni;
2. aziende che sono emittenti sotto la Public Offering di titoli;
3. gli istituti di credito, assicurativi e di investimento società, aziende per ulteriore assicurazioni sociali e fondi gestiti da loro;

4. le imprese per le quali tale requisito è stabilito dalla legge;
5. tutte le società non menzionate ai punti. 1-4, con l’eccezione delle imprese che applicano una forma semplificata di rendicontazione e bilancio finanziario delle imprese.

Аudit finanziario indipendente da revisori iscritti sono soggetti ai bilanci annuali delle organizzazioni non-profit fondata per il bene pubblico registrato nel registro centrale presso il Ministero della giustizia, quando l’anno in corso supera uno dei seguenti criteri:
1. valore contabile delle attività al 31 dicembre – 1 milione di lev..;
2. I ricavi delle attività economiche e non economiche per l’anno in corso – 2 milioni di lev..;
3. importo totale ricevuto durante l’anno in corso di finanziamento e non utilizzata al 31 dicembre del finanziamento in corso ha ricevuto nei precedenti periodi -. 1 mln Levs
Il bilancio consolidato e bilancio separato incluse nell’area di consolidamento, oggetto di un controllo finanziario indipendente.
10. PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
Le aziende pubblicano il bilancio annuale e del bilancio consolidato, la relazione annuale e consolidata relazione annuale di attività adottata dall’assemblea generale dei soci / azionisti o dall’autorità competente come segue:
1. ditte individuali – per l’archiviazione e la presentazione del loro annuncio nel Registro delle Imprese entro il 31 maggio dell’anno successivo;
2. società a responsabilità limitata – attraverso l’applicazione e la presentazione del loro annuncio nel Registro delle Imprese entro il 30 giugno dell’anno successivo;
3. Tutti gli altri operatori ai sensi della legge commerciale – per l’archiviazione e la presentazione del loro annuncio nel Registro delle Imprese entro il 31 luglio dell’anno successivo;
4. Legale senza scopo di lucro impostare per il bene pubblico – attraverso domanda di ingresso e fornendo loro il registro centrale presso il Ministero della giustizia secondo i termini e le condizioni della legge per i non-profit entro il 30 giugno dell’anno successivo;
5. Altre aziende – dalla rivista economica o su Internet fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Le aziende che sono necessari per essere sottoposto a revisione pubblicato bilanci sottoposti a revisione e relazione sulla gestione e la relazione del revisore dei conti su detti conti e della relazione.
Insieme con i bilanci annuali società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata pubblicano informazioni sulla proposta dell’ente di gestione per la distribuzione di utili o di copertura della perdita dell’esercizio precedente e la decisione dell’assemblea generale degli azionisti / soci su distribuzione di utili o di coprire la perdita dell’esercizio precedente.

Il bilancio d’esercizio di un’entità che redige il bilancio consolidato saranno pubblicati unitamente al bilancio consolidato del gruppo, unitamente alle relazioni annuali di attività a loro.
Se le dichiarazioni e le relazioni delle imprese sono pubblicati su Internet per loro dovrebbe essere fornito libero accesso non retribuito per un periodo non inferiore a tre anni dopo la data di pubblicazione.
11.CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONE CONTABILI
Contabilità informazioni memorizzate in azienda secondo la procedura prescritta dalla legge sul Fondo Archivio Nazionale, le seguenti scadenze:
1. libri paga – ’50;.

2. scritture contabili e del bilancio – ’10;.
3. Documenti per il controllo fiscale – fino a 5 anni dopo la scadenza del termine di prescrizione per il rimborso del debito pubblico certificata questi documenti (il termine di prescrizione per il rimborso del debito pubblico sotto TSSPC 5 anni);

4. Documenti per audit finanziario – per eseguire il controllo interno e la revisione contabile della Corte;
5. tutti gli altri media – 3 anni

informazioni contabili possono essere memorizzati su carta o in mezzi di comunicazione e gli archivi elettronici organizzati da un’altra società con tale attività, fatte salve le condizioni di cui sopra.
Dopo la registrazione (trasferimento) informazioni contabili dalla carta su supporti magnetici, ottici o altro vettore tecniche volte a garantire la sua recupero affidabile, il vettore carta potrebbe essere distrutto. Trasmesso su dati contabili supporti elettronici deve poter essere riprodotto in volume e contenuto identiche alle informazioni contenute su carta.

Quando l’entità viene terminata attraverso i media di trasformazione (carta e / o tecnica) le informazioni contabili vengono trasmesse all’host e / o di nuova costituzione enterprise / imprese.
Dopo la scadenza del supporto di memorizzazione (carta o tecnico) le informazioni contabili, non sono soggetti ad arrendersi nel Fondo nazionale di archivio può essere distrutto.
SANZIONI
• Chi non adempiere ad un obbligo derivante dalla presente legge, è punito con una multa di 100 a 300 lev e giuridiche nonché le imprese individuali non può essere inflitta la sanzione di proprietà da 300 a 500 Levs
• Quando la recidiva l’ammenda o la pena è raddoppiata.

• Chiunque violi disposizioni per qualsiasi inventario a scadenze previste dalla legge è punito con una multa da 200 a 500 lev e giuridiche nonché le imprese individuali non può essere inflitta la sanzione di proprietà da 500 a 1500 Levs Quando la recidiva , la pena è raddoppiata.

• Chiunque violi i requisiti per il contenuto dei bilanci e dei principi che riflettono veritiera e corretta dello stato dell’impresa è punito con una multa da 500 a 1.000 lev e giuridiche nonché le imprese individuali non può essere inflitta la sanzione di proprietà 2.000-3.000 lev
• Chiunque violi i requisiti per la pubblicazione dei bilanci è punibile con una multa di 500 a 2.000 lev e giuridiche nonché le imprese individuali non può essere inflitta la sanzione di proprietà da 500 a 3.000 lev Quando la recidiva, la sanzione è raddoppiata dimensioni.

• Chiunque violi i requisiti per la memorizzazione di informazioni contabili è punito con una multa di 1.000 a 2.500 lev e giuridiche nonché le imprese individuali non può essere inflitta la sanzione di proprietà dal 2000 al 5000 Levs Quando la recidiva, la sanzione è doppio.
• Una persona che redige il bilancio, senza rispettare i requisiti per i redattori del bilancio, deve essere punita con la sanzione multa o una proprietà da 1500 a 3000 Levs Quando la recidiva, la penalità è raddoppiata.

• Un’impresa ha commissionato un audit indipendente che esercita un’attività come revisore contabile senza essere registrati ai sensi della legge per la revisione contabile indipendente è imposto sanzione di proprietà da 2.000 a 10.000 lev Quando la recidiva, sanzione che va da 15 000 a 30 000 Levs

Sunto della Legge sulle Imposte e Tasse Locali in Bulgaria

leggi fiscali in Bulgaria

Sunto della Legge sulle Imposte e Tasse Locali in Bulgaria

LEGGE SULLE IMPOSTE E LE TASSE LOCALI (LITL)

OGGETTO E FINALITA ‘

LITL regola la tassazione conteggio e tasse locali.

SOGGETTI PASSIVI

La legge non contiene alcuna definizione di soggetti passivi o di ambito territoriale. Si sottintende che i soggetti sono soggetti a tasse e imposte che acquistano / possiedono beni in Bulgaria.

DEFINIZIONI

Abitazione principale è la proprietà che serve per soddisfare le esigenze abitative del cittadino e dei suoi familiari nella maggior parte dell’anno.

Valore di mercato è il prezzo senza le imposte e le tasse che sarebbe stato pagato alle stesse condizioni, per simile bene immobile o altro bene, tra persone che non sono collegate. Nel valore di mercato non e’ compreso il ribasso o lo sconto.

Valore assicurativo di un veicolo e’ il prezzo di mercato al quale invece del bene assicurato si puo’ comprare un altro bene dello stesso tipo e qualità al momento del rilascio del certificato di valore assicurativo del bene.

Valore contabile è il valore al momento della contabilizzazione dell’attivo o il valore svalutato/rivalutato dell’attivo, quando e’ stato valutato dopo la sua registrazione contabile iniziale.

  1. DISPOSIZIONI GENERALI

A differenza degli altri tipi di imposte, la determinazione dell’ammontare specifico delle imposte e le tasse locali e la gestione della loro riscossione viene fatta dai comuni. Tuttavia, gli organi dell’Agenzia nazionale delle entrate (NAP) hanno un ruolo metodologico e possono emettere istruzioni per l’attuazione della LITL.

Vi sono i seguenti tipi di imposte locali:

  • Imposta sui beni immobili;
  • Imposta sulle successione;
  • Imposta sulle donazioni;
  • Imposta sull’acquisizione a titolo oneroso di beni;
  • Imposta sui veicoli;
  • Licenza di esercizio;
  • Imposta turistica;

La legge regola i seguenti tipi di tasse locali:

  • Tassa per i rifiuti urbani;
  • Tassa per l’occupazione di area e spazio pubblico – mercati, fiere, marciapiedi, piazze e strade;
  • Tassa per asili nido, scuole materne e altri servizi sociali comunali;
  • Tassa per servizi tecnici;
  • Tassa per servizi amministrativi;
  • Tassa per posto di sepoltura;
  • Tassa turistica;
  • Tassa per possedere cane;
  • Altre tasse locali determinati da una legge.

Nella LITL e’ determinato l’ammontare minimo e massimo delle imposte locali, nonche’ i principi per la determinazione delle tasse locali. Tuttavia, i relativi comuni possono determinare l’ammontare delle imposte locali, a loro discrezione, nel rispetto delle percentuali minimi e massimi.

L’ammontare delle tasse locali deve essere tale da coprire i costi del comune per effettuare i relativi servizi.

  1. IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI

Con l’imposta sui beni immobili vengono tassati edifici e terreni ad eccezione dei terreni agricoli. Alcune esenzioni da questa imposta sono:

  • Beni dello Stato e dei comuni;
  • Gli edifici di scuole, centri di cultura, chiese e simili;
  • Musei, gallerie, edifici di valore culturale.

I soggetti passivi sono i proprietari del bene e nel caso di diritto reale all’uso o di concessione – rispettivamente l’utente o il concessionario. Quest ultimi devono un’imposta all’ammontare annuo dallo 0,01% allo 0,45% sulla relativa base imponibile. L’imposta viene pagata in due rate di pari importo (entro il 30 di giugno ed entro il 30 di ottobre del rispettivo anno) e per chi paga per l’intero anno entro il 30 di aprile è previsto uno sconto del 5%.

Per il bene che vi e’ abitazione principale l’imposta è dovuta con il 50 per cento di sconto.

La base imponibile per i beni non residenziali di prorpieta’ delle imprese (incl. le ditte individuali) è il valore piu’ alto tra il valore contabile e il valore fiscale.

La base imponibile per i beni dei cittadini e i beni residenziali delle imprese è il valore fiscale, determinato secondo una formula nella quale sono considerati, tra l’altro, la dimensione, la posizione, le infrastrutture ecc.

Ai fini della determinazione di tali basi imponibili  i soggetti passivi sono tenuti a presentare una dichiarazione entro due mesi dall’acquisizione del bene (rispettivamente dai cambiamenti nei dati dichiarati).

  1. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONE

Con l’imposta sulle successioni vengono tassate i beni ereditati.

I soggetti passivi sono gli eredi. Gli eredi in linea retta, senza limitazioni (ad esempio: figli, nipoti, genitori, ecc), e il marito/la moglie non pagano imposta sulle successioni. Gli altri eredi pagano l’imposta solo per la quota ereditaria in eccesso di 250.000 leva (all’ammontare di 0,4% – 0,8% per i fratelli e le sorelle e i loro figli, e di 3,3% -. 6,6% per gli altri eredi).

I soggetti passivi (esclusi gli eredi in linea retta e il coniuge in vita) sono tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi entro 6 mesi dalla scoperta dell’eredita’.

  1. IMPOSTA SULL’ACQUISTO DI BENI A TITOLO ONEROSO

L’imposta si applica all’acquisizione a titolo oneroso di beni immobili e veicoli a motore (esclusi i veicoli a motore che non sono registrati per circolare nel paese).

L’importo dell’imposta e’ tra 0,1% – 3% sulla valutazione del bene (valore assicurativo per i veicoli a motore e il valore più alto tra il prezzo concordato e il valore fiscale per i beni immobili). A tal fine, prima del rogito notarile viene richiesto il certificato di valore fiscale del bene, rilasciato dall’ufficio  fiscale comunale.

In generale, l’imposta è dovuta dall’acquirente, ma può essere concordata una condivisione del debito d’imposta con il venditore o il pagamento a carico solo del venditore.

I conferimenti in natura nel capitale delle società commerciali (sotto forma di bene immobile o di un veicolo) sono esenti da questa imposta.

  1. IMPOSTA SULLE DONAZIONI

Qualsiasi bene (non solo beni immobili e auto) acquisito per donazione o in altro modo gratuito (Incl. debiti condonati) e’ tassato con tra il 3.3% – 6,6% sulla valutazione fiscale  (valore assicurativo per i veicoli a motore, valore fiscale per i beni immobili, valore di mercato per il resto dei beni).

Le donazioni tra parenti in linea retta e tra i coniugi non sono tassati, e le donazioni tra i fratelli e le sorelle e i loro figli sono tassati con tra lo 0.4% – 0.8%.

Non sono imponibili con imposta sulle donazioni le donazioni a:

  • Lo Stato e i comuni;
  • Istituzioni educativi, culturali, enti sanitari e simili;
  • Le donazioni per la cura di cittadini, ai disabili e alle persone bisognose;
  • Persone giuridiche senza fine di lucro;
  • I soliti regali;

Salvo patto contrario, l’imposta è dovuta dall’acquirente.

Le persone che hanno ricevuto il bene in modo gratuito sono tenuti a dichiararlo e a pagare l’imposta dovuta entro 2 mesi dall’acquisizione.

  1. IMPOSTA SUI VEICOLI

Con questa imposta vengono tassati:

  • I veicoli stradali immatricolati per la circolazione in Bulgaria;
  • Navi;

I soggetti passivi sono i proprietari dei veicoli. Essi sono tenuti a dichiarare l’acquisizione dei veicoli entro 2 mesi.

L’imposta per le autovetture viene determinata dalla potenza del motore e l’età della vettura. Per gli altri tipi di veicoli vengono utilizzati diversi criteri.

L’imposta è annuale e viene pagata in due rate di pari importo (entro il 30 di giugno ed entro il 30 di ottobre, e chi paga anticipatamente l’intero importo entro il 30 aprile usufruisce di uno sconto del 5%).

  1. LICENZA DI ESERCIZIO

La licenza di esercizio si riferisce ai redditi delle persone fisiche, ma è legalmente regolata dalla LITL in quanto è un’imposta locale, vale a dire, la determinazione dell’ammontare e la sua amministrazione si gestisce dai comuni in cui viene svolta l’attività, soggetta a licenza di esercizio.

Maggiori dettagli sulla licenza di esercizio possono essere trovati nel riassunto della LIRPF.

  1. TASSA SUI RIFIUTI URBANI

I soggetti passivi sono i proprietari del bene immobile. La tassa è determinata separatamente per ciascuno dei seguenti tipi di servizio:

  • la messa a disposizione di contenitori per la raccolta dei rifiuti – cassonetti, bidoni, ecc;
  • la raccolta dei rifiuti e la loro trasportazione alle discariche e agli impianti di smaltimento;
  • la costruzione e la manutenzione di discariche per i rifiuti urbani o altri impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
  • la pulizia delle strade, dei viali, dei parchi e delle altre aree nei centri abitati, destinati ad uso pubblico.

L’ammontare della tassa deve essere basata sulla quantità dei rifiuti, e quando quest’ultima non può essere determinata – in proporzione su una base stabilita dal Consiglio comunale. In pratica, però, la base per la determinazione della tassa è spesso la stessa della base imponibile per l’imposta sui beni immobili (e cioè il valore contabile o il valore fiscale). Pertanto, l’importo della tassa normalmente supera molte volte l’importo dell’imposta dovuta sui beni immobili.

Non viene riscossa tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e/o il mantenimento della pulizia nelle aree ad uso pubblico – quando il rispettivo servizio non è fornito dal comune. Lo stesso vale per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e la manutenzione delle discariche per i rifiuti urbani e per altre strutture  – quando non ce ne sono.

SANZIONI

Ai sensi della LITL si possono imporre le seguenti sanzioni per la violazione delle sue disposizioni:

  • La mancata presentazione nei termini previsti della dichiarazione di acquisizione di bene immobile, falsa dichiarazione di dati che comporta la determinazione di un’imposta piu’ bassa – da 10 a 400 leva per le persone fisiche e da 100 a 1000 leva per le persone giuridiche;
  • Dichiarazione di dati con riduzione o esenzione da imposta – da 50 a 200 leva per le persone fisiche e tra 100 e 500 leva per le persone giuridiche;
  • Nascondere una parte del prezzo di acquisire un titolo oneroso o per donazione del bene – il doppio dell’imposta dovuto sulla parte nascosta.

Sunto della Legge IVA in Bulgaria

Leggi Fiscali in Bulgaria

Sunto della Legge IVA in Bulgaria (ЗДДС)

Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA )

Oggetto e finalita ‘ 

(IVA) di PERSONE residenti (persone fisiche, giuridiche e organizzazioni senza personalità giuridica che svolgono attività economiche indipendenti), nonche ‘le PERSONE straniere, ove previsto dalla legge. Con l’imposta sul valore aggiunto VIENE tassata:

  • Qualsiasi consegna o servizio a titolo oneroso imponibile;
  • intracomunitaria Acquisizione OGNI (AICOM) un titolo oneroso con Luogo di Esecuzione sul territorio, soggetto da persona registrato Ai sensi della presente Nome Nome o da Una persona per cui E sorto l’Obbligo di Registrazione;
  • OGNI AICOM un titolo oneroso di Nuovi Veicoli con Luogo di Esecuzione sul territorio del paese;
  • OGNI AICOM un titolo oneroso di prodotti soggetti ad accisa con Luogo di Esposizione sul territorio, Quando il Destinatario E un soggetto passivo o Una Persona Giuridica non soggetto passivo Che Non è stato accettato Ai sensi della presente Nome Nome legge;
  • L’importazione di beni.

SOGGETTI passivi

Soggetto passivo E OGNI persona Che esercita attività economica indipendente, senza tener conto dello Scopo e dei RISULTATI, Cosi Come OGNI persona Che esercita Casualmente consegna intracomunitaria un titolo oneroso di un Veicolo nuovo.

Non Sono soggetti passivi Lo Stato, le Autorità Governative Statali e locali per Tutte le Attività o Consegne da Loro svolti in qualita di organo governativo statale o locale, ad eccezione delle seguenti Attività o Consegne:

  1. a) Servizi di Comunicazione elettronica;
  2. b) fornitura di acqua, gas, energia elettrica o vapore;
  3. c) Il Trasporto di merci;
  4. d) i servizi portuali e aeroportuali;
  5. e) il Trasporto di Passeggeri;
  6. f) la vendita di merce nuova, Prodotta per la vendita;
  7. g) Consuccie: Ai Fini di regolamentare Il Mercato dei Prodotti Agricoli;
  8. h) l’Organizzazione o lo svolgimento di fiere, esposizioni;
  9. i) Attività di magazzinaggio;
  10. j) Attività di Organizzazioni per informazioni commerciali, servizi pubblicitari, Compreso noleggio di Spazi pubblicitari;
  11. k) servizi turistici;
  12. l) la Gestione di Negozi, Mense e Altri Punti Vendita, La locazione di Edifici, Una parte degli EDIFICI E Aree Commerciali;
  13. m) Le attività radiofoniche e televisive di natura commerciale;
  14. n) Consegne, al di fuori dei Casi di cui sopra, il Che porteranno una volta Distorsioni della Concorrenza;
  15. o) i servizi di Ufficiali Giudiziari Statali.

I soggetti passivi in materia di servizi ricevuti sono considerati non soggetti passivi, registrati ai sensi della LIVA, nonche soggetti soggetti passivi che eseguono anche consegne in esenzione e / o Consegne o Attività al di fuori dell’attività economica indipendente.

DEFINIZIONI

P ersona Giuridica non soggetto passivo e Una persona Giuridica Che non è soggetto passivo e il che Realizza Acquisizioni intracomunitarie di beni.

A ttività economica indipendente e L’Attività di Produttori, commercianti e di PERSONE Che Prestano servizi, Comprese Le Attività di Miniere e l’agricoltura, nonche l’Esercizio di professione libera, Compreso di Ufficiale Giudiziario privato e di notaio. Attività economica indipendente E anche OGNI Attività svolta o di lavoro Dietro Compenso, Compreso lo sfruttamento di un bene Materiale e immateriale allo Scopo di ricavarne Redditi Regolari.

N ON È Attività Commerciale indipendente l’attività esercitata da PERSONE Fisiche in rapporto di lavoro Dipendente o in rapporti di lavoro paragonati a Quello di Lavoro Dipendente, nonche ‘l’Attività delle persone fisiche, il Che Non Sono Ditte Individuali, da Loro svolta Nella Gestione e il controllo di PERSONE giuridiche.

Merc e E Qualsiasi bene (incluso Elettricità, acqua, gas, riscaldamento e raffreddamento e software standard).

Servizio e Qualsiasi cosa Diversa da merce Che ha Valore (incl. TRASFERIMENTO di bene immateriale). Con l’eccezione del software, Diverso da software standard ONU, con L’eccezione del Denaro in Circolazione e la Valuta Estera, Venere impiegato mezzo di pagamento.

Consegna – Il diritto di proprietà o altro diritto reale su Una merce o la Prestazione di servizio Dietro Compenso.

Software standard e un prodotto programmatico, memorizzato su un dispositivo tecnico, destinato ad usare di massa, non Riflettendo la specificità delle attività del singolo utente.

Nuovi Edifici Sono i Fabbricati Che, alla Dati in cui è stata imposta la data di costruzione “grezza Costruzione” o non Sono Passati 60 mesi di Dati Dalla in cui è stato rilasciato il Permesso di abitabilità ai sensi della Legge sulla Pianificazione del Territorio.

Vecchi Edifici – Edifici per i Quali sono i Passaggi Piu di Dati Dalla 60 Mesi del Permesso di abitabilità.

Automobile e l’auto, Nella Quale il numero di posti escluso il conducente non Supera 5. automobile non è L’auto destinata al trasporto di un’auto con un ‘Apparato tecnica aggiuntiva, stabilmente Integrata Ai Fini svolta da Una persona registrata.

Riparazione E L’Attività in cui si passa in seguito Associato SPESE un Attivo delle Nazioni Unite in prestito, il che non è un vantaggio economico per questo Attivo.

Miglioramento E L’attività in cui si passa in seguito Associato SPESE un Attivo delle Nazioni Unite in prestito, il che è un beneficio economico per questo Attivo.

Gratuita e La consegna per la Quale non c’e ricompensa o Il dati Valore di Rimborso Quanto Supera Più Volte Il Ricevuto.

Il valore del prezzo è inferiore a 30 e la consegna non è la parte di una serie di mobili in cui il destinatario e la STESSA persona.

Base imponibile – Il valore su cui si applica o non si applica l’imposta, Una seconda se la consegna di posta soggetta o Menone Una imposta. La base imponibile è sulla base di tutto ciò che è la retribuzione, esclusa l’imposta Ai sensi della presente. La Base imponibile E Aumentata di:

  • Tutte le Altre Imposte e tasse, Tra cui accisa, Quando sono indicate per la consegna;
  • Tutti sussidi e finanziamenti, Direttamente connessi alla fornitura;
  • Le SPESE Connesse, addebitate dal fornitore al Destinatario, Venere ad esempio provvigione, Imballaggio, Trasporto, Assicurazione e altro, Direttamente Connesso alla fornitura;
  • Il valore dei materiali di Imballaggio o di Contenitori, se non soggetti a restituzione o il Destinatario non è soggetto passivo; SE QUESTI Materiali d’Imballaggio o Contenitori restituiti dal Destinatario, imponibile La Base VIENE Ridotta del Loro Valore alla restituzione.

Luogo fisso (Stabile Organizzazione) e: rappresentanza commerciale, filiale, ufficio, studio, bottega, fabbrica, laboratorio (di fabbrica), negozio, magazzino di Commercio, officina, cantiere di Montaggio, cantiere edile, miniera, cava, Sonda, Pozzo di Olio di gas, sorgente o Altri Simili, volti a estrarre Risorse Naturali, locale Determinato (proprio, affittato o in uso per Altri Ragioni) o altro Luogo, Attraverso una persona svolge del tutto o in parte Attività economica sul territorio di un paese .

Una persona con sede e territorio sul territorio di un paese fisso. Non è stabile al territorio del paese. Una persona straniera cha ha un luogo FISO sul territorio del paese, il che non è un caso.

Persona stabilitasi sul territorio della Comunità e Un luogo fisso (Stabile Organizzazione ????) sul territorio della Comunità.

Nuovi Veicoli Sono:

  • Una volta raggiunto un limite di 48 centimetri 3 o con potenza Oltre 7,2 kilowatt, Destinati al trasporto di merci, per i quali e presente Sono Passati Più di 6 mesi di Dati Dalla Loro della prima Immatricolazione o non Hanno percorso Piu di 6000 Chilometri.
  • Navi e Aerei Che riguardano criteri Agli Stessi.
  1. CONDIZIONI GENERALI I

La legge Bulgara sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA) E L’Atto Normativo principale Che recepisce le Disposizioni della Direttiva Europea sull’IVA. In questo contesto, la Legislazione Bulgara sull’IVA PUÒ Essere considerata quasi Completamente armonizzata con Quella Europea.

Aliquote per operazioni imponibili

20% – di serie Tariffa, APPLICABILE alle operazioni impositive con Luogo di Esecuzione in Bulgaria, AICOM e Importazioni.

9% – Tariffa Ridotta, solo APPLICAZIONE ai servizi di alloggio, Alloggi e posti, roulotte.

0% – Tasso di azzerare E APPLICABILE Alle Consegne intracomunitarie (CICOM), l’Esportazione di merci al di fuori DELL’UE, Trasporto internazionale e Altri. (noti Anche Venire Consegne esenti d’IVA aventi diritto al credito d’imposta).

L’IVA non è VIENE Nella Realizzazione Di Una consegna esente d’IVA, intracomunitaria l’acquisizione di esenzione, nonche ‘consegna con Luogo di Esecuzione dal paese.

soggetti passivi

Soggetti passivi Ai sensi della LIVA Sono Tutte le PERSONE Che svolgono l’economica indipendente. A proposito questo, le PERSONE Fisiche sono soggetti passivi ai sensi della legge allo stesso modo con le PERSONE giuridiche.

Non sono rari i Casi Nella Pratica in cui PERSONE Fisiche svolgono servizi Veneri autonomi lavoratori (Liberi Professionisti), servizi di consulenza Nella base di un Contratti Civile o Danno in affitto Beni Immobili e Sono obbligati a Registrarsi Ai sensi della LIVA (in Quanto Hanno per la registrazione di 50 mila al minuto, per quanto riguarda i servizi PERSONE, o, anche se non superano le Soglie per la registrazione obbligatoria, è necessario disporre di una PERSONE straniera in uno Stato Membro Europea Dell’Unione).

Il criterio Importante E se l’attività VIENE svolta per lavoro, Vale a dire, operazioni casuali (per esempio, la vendita di una proprietà di una famiglia) non comporterebbero l’obbligo di registrazione Ai sensi della LIVA.

InOLTRE, le PERSONE non registrate Ai sensi della legge Sono comunque tenute da da rispettare ALCUNE delle denunce Disposizioni (ad esempio Riguardo alla Documentazione delle Consegne). In Altre parole, un soggetto passivo Ai sensi della LIVA non DEVE Essere associato né da Solo Un Una persona Giuridica né da solista Una Persona registrata Una.

consegna

Per consegna la LIVA intende il TRASFERIMENTO del diritto di Proprietà o di altro diritto reale su merce o sul FORNIRE un servizio, Dietro Compenso. Per quanto riguarda la traduzione in Italia per quanto riguarda la traduzione di testi in lingua inglese.

InOLTRE, le merci ei servizi Hanno Diverso Trattamento IVA in termini di Luogo di Esecuzione.

Sono Trattati Venire consegna di merce Anche i seguenti Casi di:

  • La Costituzione di DIRITTI Reali LIMITAZIONI D’- Come l’usufrutto, il diritto di Costruire, Il Diritto di Passaggio. In QUESTI Casi l’IVA ha pubblicato VIENE ALL’INIZIO (ad esempio: Al Momento del rogito notarile), considerato dal Fatto Che Possa Essere accordato un pagamento a rate. Per confronto, n. Contratti di locazione (IVA ai sensi della LIVA) l’IVA e Riscossa per OGNI mensilità di affitto;
  • La consegna privata di merci Se la proprietà VIENE trasferita sotto condizione sospensiva – Venere ad esempio la vendita una tariffa, Quando la Proprietà VIENE trasferita DOPO L’ultima rata di pagamento del prezzo. Caso l’VIENE ALL’INIZIO, Anche se il prezzo Intero non è Stato Ancora pagato e il diritto di Proprietà non è Stato Ancora trasferito;
  • La consegna di merci su Contratto di locazione, se la proprietà della merce sarà con certezza trasferita entro la fine del Contratto – Vale a dire – Questo non solo E possibile (Opzionale), Ma è un fatto prestabilito. Anche in questo Caso l’IVA applicata VIENE ALL’INIZIO. Nel caso in cui sia previsto un accordo di trasporto, è previsto un trasporto di servizi ai sensi della legge e l’IVA con OGNI rata di leasing;
  • l’impegno di consegna di una persona che agisce in suo nome e per conto di altri;
  • Il TRASFERIMENTO della proprietà su merce di Terzi o la messa a Disposizione di merci per uso Personale di soci, nonche ‘Una operai e gli impiegati, con ALCUNE Eccezioni.

Venite consegna di servizi VIENE considerato anche:

  • ricompenso per non Esecuzione Di Una determinata Azione;
  • Riparazione di ONU Attivo in affitto, se il periodo di utilizzo SETTORE SETTORE E Inferiore a tre anni;
  • Miglioramento di ONU Attivo in affitto, fisso Dalla Durata di utilizzo SETTORE SETTORE;
  • Prestazioni gratuite di servizi di Terzi o FORNIRE servizi per le persone Personali di soci, di operai e gli impiegati, con ALCUNE Eccezioni.

Non sono considerati consegna: il conferimento in natura nel Capitale della Società, il TRASFERIMENTO d’IMPRESA (L’insieme di Attivi, passivi e rapporti di fatto) e la Trasformazione delle Aziende (Acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.).

La vendita di beni e servizi per la pubblicità e la fornitura di Campioni.

Tutti i pagamenti, nonche ‘Interessi di natura compensativa, Sono al di fuori del campo di Applicazione della LIVA.

  1. CONSEGNA E ACQUISTO DI MERC HO CON PARTNER DI PAESI TERZI

Luogo dell’esecuzione delle consegne di merc i

Il luogo di Esecuzione di Consegne di merci e:

  • per merce Che Non VIENE spedita o trasportata – Il Luogo in cui si TROVA La Merce al Momento del TRASFERIMENTO della Proprietà o alla consegna effettiva della merce;
  • per merce Che VIENE spedita o trasportata dal fornitore, dal Destinatario o da Una terza persona – Il luogo della merce nel momento in cui VIENE spedita in cui si fa il Trasporto Verso il Destinatario;
  • in Una consegna di merce da un Intermediario in Trilaterale – Lo Stato Membro in cui l’Acquirente nell’operazione trilaterale E AI Registro Fini dell’IVA;
  • per merce Che VIENE montata o installato da Conto del fornitore – Il Luogo in cui la merce VIENE montata o installata.

In Pratici Termini, La ricerca, riguardante l’evento di consegna, è importante in materia in cui si trova il fornitore e il destinatario in diversi paesi, in Quanto a Tali Situazioni , cioè se sarà applicata l’IVA e l’aliquota di Quale Stato.

E ‘anche possibile Che il Luogo di Esecuzione della consegna SIA Importanti Nelle Consegne Tra Società dello Stesso Paese (per esempio, SE Una Società Bulgara vende Una Un’altra Società Bulgara delle merci situate in Francia, Il trasporto di merci, Il Luogo di Esecuzione Sara in Francia e la vendita PUÒ comportare l’Obbligo di Registrazione del fornitore bulgaro lì, Secondo la Legislazione francese).

Consegna intracomunitaria ( CICOM )

CICOM E La consegna di merci da un paese DELL’UE Un altro Nazioni Unite, QUANDO SIA il fornitore SIA il Destinatario Sono registrati Ai Fini dell’IVA Nei rispettivi STATI Membri (Vale a dire, una Una CICOM di solito il fornitore e il Destinatario Sono Registrati ai Fini dell’IVA a causa diversificazione STATI Membri e la Mercè obbligatoriamente VIENE trasportata da uno Stato membro DELL’UE).

CICOM E similitudine all’esportazione perche ‘le merci lasciano il territorio della Bulgaria e non VIENE applicato l’IVA (perche’ e tassabile Una Tasso zero), ma l’imposta e dal Destinatario. D’altra parte, dal Momento Che la Bulgaria fa parte del territorio doganale, Nel CICOM le merci non soggette sono una dichiarazione doganale ea controllo.

Tuttavia, si tratta di un sistema per monitorare le transazioni tra gli Stati membri, VIES Chiamato (Sistema di informazioni per conto in IVA). L’informazione sulle CICOM ei servizi eseguiti, con Luogo di Esecuzione sul territorio dell’Ue, VIES VIENE Inserimento nel Sistema e, se Necessario, VIENE confrontata con le Informazioni Per INVIATO per AICOM e Servizi Ricevuti Dai Partner DELL’UE.

Le Aziende, Che si occupano di Commercio in UE, devono Tariffa ATTENZIONE Nella Realizzazione della CICOM, Perché E Necessario provvedere alla Raccolta di Una serie di Documenti, di Approvazione la CICOM Realizzata e quindi la ragione per non Aver Applicato l’IVA. In Caso contrario, se durante un controllo fiscale, i documenti necessari, comprovanti la CICOM, i revisori contabili dell’Agenzia delle Entrate possono essere accreditati il 20% di IVA e le relative sanzioni.

Intracomunitaria Acquisizione (AICOM)

AICOM E L’Acquisizione di merci rilasciata da un altro paese, e il fornitore di posta Registrato Ai Di dell’italia Fini nel racconto altro Stato Membro (Vale a dire, in un’AIcom di solito il fornitore e il Destinatario Sono Registrati ai Fini dell’IVA a causa Diversi Stati Membri, con ALCUNE Eccezioni Riguardo al Destinatario, e la merce Deve Essere trasportata obbligatamente da uno Stato-Membro DELL’UE).

L’AICOM E all’importazione similitudine, Perché le merci Arrivano sul territorio della Bulgaria. Tuttavia, un dell’importazione Differenza in cui vi è controllo doganale e IVA VIENE pagata all’Agenzia delle Dogane, nell’AIcom non vi è nessun controllo doganale e diverso non vi è pagamento effettivo dell’IVA. Il Destinatario nell’AIcom E Tenuto ad applicare la Procedura d’inversione IVA, Applicando il 20% di IVA Che, se Nello Stesso tempo ha Anche Il Diritto non è soggetto alcuno.

L’informazione Sulle AICOM ricevute VIENE confrontata nel Sistema VIES (ma i Destinatari non esaminano la Dichiarazione VIES). Le Aziende, che acquistano merci dall’UE, sono obbligatorie nel registrare l’AICOM per non perdere i termini Stabiliti per la Procedura dell’Inversione contabile e la Dichiarazione dell’IVA.

Operazione trilaterale E La consegna di merci fra tre PERSONE, registrati Ai Di Fini dell’IVA, in tre Diversi Stati-Membri A, B e C, per le quali

  • (Cedente) esegue una consegna di un soggetto Nazioni Unite, Registrato in Uno Stato-Membro B (Intermediario), Che poi esegue la consegna di Una Persona, registrata in Uno Stato-Membro C (Acquirente);
  • Le merci trasportate sono Direttamente da A a C;
  • L’Intermediario non ê Registrato Ai Fini dell’IVA NEGLI STATI membri A e C.

In questo caso l’Acquirente nel paese C DEVE SEGUIRE la procedura d’inversione dell’IVA, e il cedente (Nel paese A) e l’Intermediario (Nel paese B).

Vendita A DISTANZA di merci

Vi e Una consegna A DISTANZA:

  • Le merci devono essere inviate da o per conto del fornitore da uno stato
  • Il fornitore delle merci (A) DEVE Essere Registrato Ai sensi della LIVA Nello Stato-Membro, Colomba INIZIA la Spedizione o il Trasporto;
  • Il Destinatario (B) non DEVE Essere Tenuto ad applicare l’IVA nel Caso di AICOM Sulla merce nello Stato-Membro in cui si trova il Trasporto (cioè, non ha registrazione di partita IVA Li);
  • Le merci non sono dei nuovi, le merci sono montate e / o INSTALLAZIONE da o per conto del fornitore e merci per i Quali è un regime speciale d’imposizione sul margine.

Il caso Più comune di vendita A DISTANZA di merci E QUANDO Una Persona registrata svolge Attività di Commercio via Internet e vende merci Una PERSONE Fisiche non registrate in altri stati-Membri. In generale, e un Requisito della LIVA Che le merci sono tassate della base di Loro Luogo di consumo finale, Vale a dire – dove utilizzare Usati o Consumati.

Nelle vendite A DISTANZA, indipendentemente, implicano Quali MOLTI non sono registrati in Diversi paesi, questo è il caso in cui si trovano le condizioni di utilizzo. Per EVITARE questo inconveniente, e stato utilizzato Uno strumento, che si chiama ” Soglia delle vendite A DISTANZA “.

Qualora l’Importo delle Poste avvenga Durante l’anno dal fornitore Superi la Soglia, il fornitore è obbligato a registrarsi ai Fini dell’IVA in Stati Uniti, secondo il Quale ha superato la Soglia e l’IVA Secondo ‘aliquota in questo paese, con la partita IVA, durante la registrazione nel relativo stato.

Per Esempio, se Una Società Bulgara effettua la vendita a DISTANZA di merce nel Regno Unito, Austria e Germania, ESSA Sarà obbligata a registrarsi ai Fini dell’IVA in ciascuno di QUESTI paesi, DOPO il superamento della Soglia, Stabilita da ogni paese.

Il Sistema dell’IVA Prevede Anche regime delle Nazioni Unite Semplificato per il fornitore Che non ha raggiunto la relativa Soglia. In questo Caso il fornitore ha diritto:

  • di Fini dell’IVA nel racconto altro Stato membro, nel qual caso il fornitore DEVE addebitare l’IVA al Tasso dello Stato in cui è stabilito e registrato presso Fini dell’IVA. Vieni nell’esempio precedente, partendo dal presupposto Che Una Società Bulgara ha fatto vendite A DISTANZA nel Regno Unito, in Austria e Germania e non ha superato la Soglia di rilevanza in Uno di QUESTI paesi, la Società deve addebitare l’IVA Bulgara.

DOPO Aver raggiunta la Soglia in Austria, per esempio, la Società SVI Registrarsi Ai Fini dell’IVA lì, ma PUÒ continuare ad applicare l’IVA Bulgara fino a Bon Bon Raggiungere le Soglie nel Regno Unito e in Germania.

  • La società ha il diritto di registrarsi Ai Fini dell’IVA nel suo paese di riferimento, l’Italia è l’aliquota e la partita IVA di questo paese, anche se non ha raggiunto la Soglia APPLICABILE (ad esempio, SE una Società Bulgara effettua una vendita in Lussemburgo, probabilmente potrà registrarsi Ai Fini dell’IVA e applicare il 15% di IVA Ai clienti finali, Secondo Il Diritto del Lussemburgo, e non il 20% di IVA Bulgara, Anche se non ha ha concluso la sessione per la registrazione obbligatoria in Lussemburgo).

Importazione di merci

Nelle Importazioni di merci La Merce VIENE Ricevuta da un paese al di fuori DELL’UE. In questo Caso La Merce VIENE liberata dalla dogana con una dichiarazione doganale e IVA e dogana. VI è l’obbligo di pagamento dell’imposta all’autorità doganale, e, nel caso di credito d’imposta, l’IVA di IVA è stata rimborsata.

  1. CONSEGNA E ACQUISTO DI SERVIZI CON PARTNER IN PAESI TERZI

Luogo d’ Esecuzione Nelle Consegne di Servizi

Il luogo di Esecuzione e una finzione fiscale e non DEVE Essere confuso con Il Luogo dal Quale VIENE eseguito o VIENE Fornito Realmente il servizio. Il luogo delle esecuzioni del soggetto passivo (soggetto passivo o no). Anche se vi sono diverse ipotesi in pratici Termini, il fornitore è Venir soggetto passivo, Una Persona che ha un numero di partita IVA, rilasciato da un altro Stato-Membro e, previsto, non soggetto passivo – un socio Che non ha Numero di partita IVA.

Il luogo di Esecuzione E Determinato Venire segue:

  • Vieni Regola, se il Destinatario E un soggetto passivo (ovvero Registrato: Ai sensi dell’IVA), Il Luogo di Esecuzione e in cui E Stabilito il Destinatario – la cosiddetta “business to delivery business”. Tuttavia, il Destinatario ha un / un Luogo fisso / Stabile Organizzazione in un altro paese, per la / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / della Luogo fisso / Stabile Organizzazione.

In QUESTI Casi in cui si trova l’Esposizione al di fuori del territorio della Bulgaria, il fornitore bulgaro non appli l’IVA, ha un diritto d’imposta per EVENTUALI acquisti connessi alla consegna. Si il Destinatario E Stabilito nell’UE, lui dovra Pagare l’IVA al Tasso del Relativo paese con il Metodo dell’inversione contabile. Se il Destinatario E Stabilito al di Fuori DELL’UE, Essi dovra Pagare l’IVA SE Richiesto Dalla rispettiva locale Legislazione.

  • Destinatario non è un passivo (per esempio, la Fondazione o persona fisica che non esercita economica), Il luogo di esecuzione del servizio di posta nel fornitore (i cosiddetti “business to consumer Consegne”). Se il servizio VIENE eseguito da Una Luogo fisso / Stabile Organizzazione, si trova al di fuori del paese in cui si trova il fornitore, il Luogo di Esposizione.

In QUESTI Casi il fornitore è IVA al Tasso in cui si Stabilito (o Una Stabile Organizzazione / Luogo fisso), Vale a dire, per il Destinatario non vi E L’Obbligo di invertire la carica dell’IVA Suo paese.

Un’eccezione dall’ultima Regola Sono i Casi QUANDO il Destinatario – Passivo non soggetto, E Stabilito al di fuori dei nostri servizi sono considerati come natura Intellettuale (per esempio: consulenza, servizi pubblicitari, IL TRASFERIMENTO di Diritti, brevetti , Licenze, Sviluppo di software, l’Elaborazione di Dati, ecc.). In questo Caso Il Luogo di Destinatario, Vale a dire, il fornitore non DEVE applicare l’IVA, e il Destinatario dovra SEGUIRE la procedura d’inversione contabile, se la legge Richiedere locale lo.

  • Per un gruppo di servizi Le regole di cui sopra, per la Determinazione del Luogo di Esecuzione Esempio dell’annuncio:
  • Il Luogo di Esecuzione di servizi riguardanti un bene immobile e Il Luogo in cui e il bene immobile;
  • nel Trasporto di Passeggeri – Il Luogo in cui si svolge il Trasporto di Passeggeri in Proporzione alla DISTANZA percorsa;
  • Nei servizi Legati ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, RICREATIVE o Attività Simili, Comprese Le Attività per la Loro Organizzazione, se il Destinatario non è il passivo o il servizio del Consiste nel FORNIRE ACCESSO (Dietro un biglietto o pagamento Che garantire l’entrata) – Il Luogo colomba illustrato VIENE svolto il servizio;
  • Nella consegna di servizi di ristorazione e di catering – Il Luogo in cui i servizi sono materialmente eseguiti;
  • Nel noleggio di un breve Termine di Veicoli – Per un Periodo non superiore a 30 giorni (per Imbarcazioni – 90 giorni) – Il Luogo in cui il Veicolo E significa Messo un Disposizione al beneficiario.
  1. FATTO GENERATORE E BASE imponibile

Fatto generatore

Il Fatto generatore dell’imposta e il Momento in cui l’IVA diventa esigibile, Vale a dire, DEVE Essere Applicata (ad esempio: Non indicato nella Fattura di vendita) e dichiarata. Il Fatto generatore e il Momento in cui la Proprietà sulla merce VIENE trasferita (o di Fatto Fornita in ALCUNI Casi) o il servizio VIENE effettuato.

Nel Caso di servizi eseguibili periodicamente, sono in corso per l’IVA Regolare.

Se prima del futuro, l’IVA diventa esigibile al momento dell’erogazione.

I soggetti passivi Sono Tenuti a emettere Una Fattura per verificare l’IVA Entro Dati Dalla 5 giorni del Fatto generatore.

Base imponibile

La Base imponibile e L’Importo sul Quale l’IVA VIENE applicata (o non VIENE applicata se racconto fornitura E esente d’IVA). In generale, la base di importanza di E Tutto Cio che è il Destinatario SVI al fornitore. Questo è il prezzo della merce del servizio PUÒ Essere lanciato di EVENTUALI Costi connessi (ad esempio, Trasporto, SPESE d’Imballaggio, tasse) Che include anch’essi Università Incluso nella base di di imponibile.

Quella Nazioni Unite titolo oneroso, La Base di imponibile non PUÒ Essere inferiore Quella dell’acquisizione del Relativo Attivo.

In ALCUNI Casi di operazioni Tra correlato parti, in cui si ha una situazione non ha diritto un credito d’imposta pieno e il prezzo concordato dell’operazione si differenzi dal prezzo di mercato in modo da Poter causare Danno per il Bilancio dello Stato, la Base di imponibile e Il prezzo di mercato. Se tutte le parti sono correlate, non vi è alcuna limitazione di portata.

La Base di imponibile non comprende:

  • L’Importo dello sconto commerciale o del ribasso, se disponibili ai Dati del Fatto generatore; SE concessi al Destinatario DOPO la Dati del giudizio del fatto generatore, imponibile La Base VIENE Ridotta nel concedere lo sconto o il ribasso;
  • Il Valore dei Materiali d’Imballaggio ordinari o abituali o dei Contenitori, se il Destinatario e un soggetto passivo e di Tali Materiali o Contenitori saranno resi restituiti; se non viene restituiti entro 12 mesi dall’invio, La Base imponibile VIENE Aumentata del Loro Valore al Termine di racconto Periodo;
  • Le SPESE del locatore e del locatario connessi all’uso di una merce in un Contratto di leasing, vieni ad esempio: Le Spese di Assicurazione Sulla Proprietà, “Responsabilità Civile” e Altre Simili, Le Imposte e Le tasse di Proprietà, tasse e Imposte Ambientali e Costi di Registrazione;
  • Le somme versate al fornitore per coprire le spese sostenute dal nome e per Conto del Destinatario; Il fornitore non ha diritto un credito d’imposta per OGNI Tali acquisti.

Non sono previsti ordini Ai sensi della legge e non di base Nella Università sono disponibili e Interessi di natura compensativa.

  1. VENDITE IN ESENZIONE

Nel eseguire le consegne in esenzione L’IVA non è stata applicata, ma la persona non ha alcun diritto di acquistare il credito d’imposta per gli acquisti correlare un Consegne QUESTE in esenzione.

Le consegne in esenzione d’IVA sono :

  • Le consegne relative alla sanità pubblica
  • Le consegne relativa all’assistenza sociale e l’assicurazione – previdenza sociale, l’assicurazione sanitaria, sovvenzioni sociali ecc.
  • Le consegne riguardanti l’Istruzione, lo Sport e l’educazione fisica – ALCUNI servizi educativi, libri, eventi sportivi ecc.
  • Le consegne legato alla cultura – Concerti, mostre, teatri (ma non il cinema) ecc.
  • Le consegne relative alle religioni
  • Le consegne di natura non economica – quota associativa, Eventi di Raccolta fondi e altro Ancora
  • Le Consegne rispetto a Terreni e Fabbricati – E in esenzione da solista la consegna di terreno Che non è regolarizzato (Che Non E terreno edificabile -UPI). Il diritto di proprietà (vendita) di terreno regolarizzato (UPI) e Una consegna imponibile, MENTRE la Costituzione o il TRASFERIMENTO del diritto di Costruire sul terreno regolarizzato dell’edificio.

Consegna in esenzione e ‘Anche il TRASFERIMENTO del diritto di Proprietà, nonche’ la Costituzione di DIRITTI reali LIMITAZIONI D’SU VENTI ANNI (Sono Passati Piu di Dati Dalla 60 Mesi del Permesso di abitabilità). Le Consegne di Nuovi Edifici Sono imponibili. Consegna in esenzione E anche l’affitto di un edificio (per parte: appartamento) per Esigenze abitative di PERSONE Fisiche.

Il fornitore PUÒ SCEGLIERE Che Tutte QUESTE Consegne in esenzioni popolari trattate provengono imponibili Consegne. In questo Caso il fornitore DEVE applicare l’IVA, ma non vi e Indicare la necessità di effettuare le corruzioni per credito d’imposta lavorato.

  • Consegna di servizi finanziari – Gli interessi sui prestiti rilasciati, contratti di prestiti, tasse di amministrazione, garanzie, contratti. operazioni con Garanzie o Titoli, Che determinano dei Diritti su proventi;

Le operazioni relative a: conti di pagamento, servizi di pagamento, moneta elettronica, pagamenti, debiti, crediti, assegni e ad altri simili Strumenti CONTRATTUALI, escluso l’Operazione di recupero crediti e il factoring e affitto di casseforti; Le operazioni relative a Valuta, banconote, monete, chiavi provengono mezzo di pagamento legale;

Le operazioni relative a Citazione societarie, Azioni o Altri titoli e Loro Derivati, escluso la gestione e la custodia in custodia (non si applica ai titoli di servizi finanziari;

Le operazioni relative un futuro finanziari e Opzioni.

Gli interessi su IVA sono considerati, una scelta del locatore.

  • Consegne di servizi assicurativi;
  • Il gioco d’azzardo;
  • La consegna di francobolli e di servizi postali;
  • Servizio di merci o servizi per i quali non è stato accettato il diritto d’imposta (ad esempio: acquisto di una macchina 4 + 1 posti), Nella successiva vendita non Deve applicare l’IVA.

L’idea è di non applicare l’imposta sull’imposta (cioè IVA Sugli acquisti per i Quali non è un diritto di credito d’imposta Previsto Dalla legge). Tuttavia, se l’impresa ha Avuto il diritto di un credito d’imposta, MA non ha usufruito (per Esempio: una causa di Scadenza del Termine per l’Esercizio del diritto, la mancanza di Documenti necessari) Sara obbligata ad applicare l ‘ IVA Nella successiva vendita.

LO STESSO vale se l’acquisto e Stato Fatto Da una persona non registrata (ad esempio: QUANDO SI acquista Una macchina 4 + 1 posti da una persona non registrata, Nella successiva vendita Il venditore sarà obbligato ad applicare l’IVA).

  1. CONSEGN E IMPONIBILI A TASSO ZERO

Per un gruppo di Consegne l’aliquota E 0%, Vale a dire, non vi è Reale Applicazione dell’imposta. Tuttavia, una Differenza delle Consegne in esenzioni, l’Impresa ha diritto un credito d’imposta per gli acquisti correlato alle Consegne dopo Uno Zero Tasso.

Tasso un VIENE Applicato Sulle pari a zero prossimo Consegne:

  • Le Esportazioni di merci al di Fuori DELL’UE – Il fornitore DEVE Avere un Disposizione documenti, comprovanti l’esperienza Esportazione;
  • Consegne intracomunitarie (CICOM) – Il fornitore DEVE Avere un Disposizione documenti, comprovanti l’esperienza Esportazione;
  • Il Trasporto Internazionale di Passeggeri;
  • Il Trasporto Internazionale di merci da un punto all’altro di Fuori DELL’UE Una Bulgaria e viceversa;
  • Consegne relative ONU Internazionale Trasporto;
  • Consegna per l’Elaborazione di merci;
  • Le consegne al libero commercio – le vendite nei negozi duty-free;
  • Consegne, esenti una base di annunci Accordi Internazionali e Consegne, per le Quali sono Destinatari Sono le Forze Armate di STATI Esteri o Istituzioni DELL’UE – per Esempio: le Consegne per l’appaltatore principale dei progetti ISPA, SAPARD, ecc, la vendita di merci e di servizi sul territorio della Bulgaria di basi militari, agenzie DELL’UE, ecc.
  1. Credito d’imposta

Il credito d’imposta e l’Importo dell’imposta che VIENE addebitato alla persona per gli acquisti Fatti, con Quale Importo questa persona PUÒ ridurre il proprio Debito d’IVA. Il diritto al credito d’imposta per le merci di servizi acquisiti (incluso Un Tasso 0%), nonche ‘Consegne con luogo di Esecuzione al di fuori della Bulgaria.

La LIVA Contiene dei requisiti Formali per l’esercizio del diritto d’imposta, tra cui il possesso obbligatorio del rispettivo documento (ad esempio, Fatture, Dichiarazione doganale, ecc.) E la Dichiarazione SUA nel mese d’insorgenza del diritto di credito d ‘imposta o in Uno dei Prossimi 12 mesi. Il diritto di un credito d’imposta Sorge QUANDO L’imposta E divenuta esigibile (cioè vi è un Fatto generatore, Compreso pagamento anticipato).

Le Aziende non Hanno diritto di un credito d’imposta

  • Consegne in esenzione
  • Consegne gratuite o Attività diverse dall’attività economica della persona – ad esempio: Donazioni, l’uso di merci Ai Fini Personali e Altri. Le aziende hanno diritto di un credito d’imposta per la messa a disposizione di lavoro, trasporto e alloggio delle PERSONE in trasferta di lavoro, nonche per La Merce un uso pubblicitario di valore trascurabile (fino al Valore unitario di 30 leva) e per i Campioni Forniti Gratuitamente.
  • Ai Fini di rappresentanza e Ricreazione – per Esempio: Pranzi e cene di lavoro, regali e altro Ancora.
  • L’acquisto, l’affitto e le spese di auto (escluso il conducente, non superiore 5). In questo gruppo non sono incluse le auto per il trasporto di merci (cd 1 + 1). Le tasse di rimborso, sono le spese di: carburante, Riparazioni, manutenzione, parcheggio e altri simili.

L’idea di questa limitazione E che non è Fà Una valutazione per la verità e la fiducia delle autorità Fiscali di per sé e per gli affari Abusi da parte di CONTRIBUENTI non Corretti. Tuttavia, le Aziende si impegnano nell’acquisto e la vendita di automobili, attivita di corriere, servizi di taxi, ed altri simili hanno diritto di un credito d’imposta.

Va notato che le disposizioni della legge sull’imposta sul Reddito delle Società (LIRS), Informazioni al relativo riconoscimento Ai Fini Fiscali delle SPESE per l’uso di Veicoli e la Loro tassazione con l’imposta Sulle SPESE, Sono Diversi da Quelle: AI sensi della Legge sull’IVA.

Spesso le imprese effettuano Consegne SIA, il che in esenzione. Nel difficile Pratica e simili gli acquisti Che sono legati alle consegne in esenzioni, per i quali la persona non ha diritto un credito d’imposta. Per questo Motivo acquisti Quelli, Che Sono Legati Nello Stesso tempo in cui le Consegne – in esenzione e imposibili (per esempio: SPESE Amministrativo in generale – affitto, Elettricità, ecc.), Danno diritto un credito d’imposta Parziale, Vale a dire , solista Una parte dell’IVA applicata da parte del fornitore VIENE utilizzata dall’impresa Venire credito d’imposta. Quella parte si basa sulla fornitura delle forniture.

L’ammontare del credito d’imposta Parziale VIENE Determinato moltiplicando la somma del credito d’imposta per un Coefficiente, calcolato Fino alle Due Cifre decimali, avviato Venire rapporto del fatturato per forniture, per le quali ha diritto un credito d ‘ imposta, e il fatturato di Tutte le Consizioni.

Il coefficiente per l’anno in corso e l’importo del credito d’imposta Parziale VIENE ricalcolato nella nota informativa per il mese di dicembre dell’Anno in Corso base di al fatturato dell’Anno in corso.

Le PERSONE Sono tenute a norma il Credito d’imposta da Loro stato (Nei casi di distruzione, Constatazione di mancanze (incl. furti), la dismissione di Attivi o il Loro successivo utilizzo SETTORE SETTORE nel Consegne in esenzione. Un’eccezione Una Regola questa VIENE Fatta Nei seguenti Casi:

  • . Forza Maggiore – ad esempio: Terremoti, inondazioni, Incendi, ecc;
  • Gli Incidenti e i Catastrofi Che non sono per colpa dell’Impresa;
  • Ammanchi Durante lo stoccaggio e il trasporto di peso naturale / sfridi Nei limiti delle normative Stabilite – ad esempio: Nei Casi di fuoriuscite, Frantumazione, l’evaporazione e Altri;
  • Beni obsoleti Nei Limiti Previsti – Soprattutto per Imprese di Produzione;
  • Dismissione per via della Dati di Scadenza;
  • Dismissione delle immobilizzazioni Materiali di bilancio inferiori al 10% del Loro Valore storico;
  • Per merci o servizi SE Sono trascorsi 5 anni registrati dall’Anno in cui e Stato esercitato il diritto al credito d’imposta, e per i Beni Immobili – 20 anni.

La Correzione VIENE L’esecuzione nel periodo fiscale in cui sono verificate le circostanze pertinenti e Nei Casi di Correzione per via dell’uso del credito d’imposta Parziale – Durante l’ultimo periodo fiscale dell’Anno.

Recupero dell’IVA da parte di Una Persona registrata per gli acquisti

Il diritto di detrarre è stato accreditato secondo i dati della registrazione, in termini di termini e condizioni. del Credito diva. Un bel Tal, VIENE Presenta Una lista degli Attivi DISPONIBILI Entro 45 giorni i Dati Dalla di Registrazione.

È un diritto di credito per un gruppo limitato in relazione alla SUA Registrazione Ai sensi del Codice del Commercio, Ricevimenti prima dei dati della registrazione. Un bel Tal, Ancora Una Volta va Presentata Una lista dei Servizi Ricevuti Entro sette giorni Dalla Dati di Registrazione.

  1. DOCUMENTI FISCALI

I Documenti Fiscali Sono:

  • Fattura;
  • Nota di Debito o di credito alla Fattura;
  • Protocollo;
  • Altri Documenti – Dichiarazione doganale, Resoconto delle Vendite;

Le Fatture devono essere emesse entro 5 giorni dalla esigibilità dell’imposta. Le Fatture contenute e gli obblighi obbligatori:

  • Denominazione del documento – Vale a dire Fattura. In Pratica VI IT Il Termine Fattura fiscale Che si riferisce a Una Fattura con IVA applicata, e Fattura a tempo pieno, QUANDO Non c’è IVA, Anche se l’attuale LIVA non fa racconto Distinzione, ma le PERSONE devono essere registrate emettere Fatture, indicando Motivo Venire per la non applicazione dell’IVA l’art. 113, comma 9 della LIVA;
  • Numero della Fattura – Deve Essere obbligatamente di dieci Cifre. Un Scopo questo, VIENE calcolato lo zero (per esempio: 0.000.001.043 mila);
  • I Dati di rilascio della Fattura;
  • I dati del fatto generatore o della ricevuta del pagamento anticipato – PUÒ differire Dalla Dati della Fattura;
  • Nome, indirizzo e numero di partita IVA del fornitore e del Destinatario – Le Partite IVA Sono Estremamente Importanti in termini di Identificazione delle parti Nella transazione. Se il contraente e Una Società DELL’UE l’Indicazione o la mancata raccolta del numero di partita IVA ha un Ruolo chiave nel trattamento fiscale. La verità di una partita IVA di socio di un ufficio PUÒ Essere verificata al seguito sito web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ;
  • Tipo, quantità e prezzo unitario della merce o dei servizi;
  • imponibile Base della consegna – PUÒ Essere diverso dal prezzo di vendita, Considerando Gli aumenti da AGGIUNGERE alla base di di imponibile;
  • Aliquota dell’IVA – 20%, 9% o 0%. Nel Caso di un Tasso d’IVA pari a zero o un di non applicazione di IVA va specificata la ragione;
  • Importo dell’imposta e somma totale da Pagare.

Nota di Debito VIENE QUANDO emessa La Base imponibile Di Una consegna Già fatturata Aumenta. Ad esempio, un Tassa addebitata ulteriormente su risposta Già fatturata. In Pratica SI VERIFICA facendo Raramente.

Nota di credito emessa VIENE QUANDO La Base imponibile Di Una consegna Già fatturata VIENE Ridotta o l’Operazione VIENE annullata. Ad esempio, concedere subito Uno sconto, restituzione di Una parte della merce, Annullamento della consegna. L’effetto della nota di credito per il fornitore E ‘il limite di IVA da lui addebitata, e per il Destinatario – Che VIENE Corretto l’Importo del credito d’imposta

Le note di credito sono comuni nella lingua e nelle note in Quanto l’Impresa è una nota di credito nel libro degli acquisti in negativo. In Caso contrario, si può imporre sanzioni Amministrative.

Fatture sbagliate e nota alle Fatture non possono Essere Corretti, Vale a dire, Sono vietate Qualsiasi Integrazioni e modifiche. Tali documenti devono essere annullati (cioè non accettato più valore) e vengono rilasciati nuovi.

Vari Tipi di Protocolli vengono emessi in diverse Occasioni. I Protocolli Più comuni Sono emessi QUANDO la persona Tariffa DEVE l’inversione di Carico dell’IVA (ad esempio: AICOM; servizi con Luogo di Esecuzione in Bulgaria, RESI da un fornitore estero per i quali l’imposta e dal Destinatario, ecc. .).

In questa inversione contabile l’IVA VIENE inclusa SIA nel Libro delle Vendite, SIA nel Libro degli acquisti – con o senza diritto di credito, seguendo Le regole generali della legge. In Altre parole, per le Aziende che hanno diritto di un credito d’imposta pieno, l’inversione della carica d’IVA non è ancora Comporta Debiti Fiscali. Ma per le imprese senza diritto di credito o imposta con un credito d’imposta Parziale VI Sarà un vero Debito fiscale verso il fisco bulgaro un Seguito dell’inversione contabile d’IVA.

E ‘l’Obbligo di emettere Fattura (per esempio: Le Vendite Una PERSONE Fisiche, documenti solisti con le entrate Fiscali, servizi finanziari, vendita di biglietti Aerei, ecc). Il Resoconto delle successive Effettuate VIENE emesso Tutti i giorni o una volta al mese. Va notato che questo è il mio account e i miei registri di cassa.

  1. DICHIARAZIONE , versamento E RECUPERO D IVA

Dichiara zione e versamento d’ IVA

Ai sensi della LIVA E un mese di calendario, il Che significa Che il PERSONE deve essere considerato il proprio RISULTATO fiscale OGNI mese. Il RISULTATO PUÒ Essere o imposta da Versare (o l’Importo dell’IVA applicata dall’impresa e Superiore all’importo del credito d’imposta usato), o Il Recupero d’IVA (se l’Importo del credito d’imposta e Superiore all’importazione dell’imposta applicata sulle Consisioni Effettua).

Le PERSONE iscrizioni Ai sensi della LIVA Sono tenute a presentare con cadenza mensile Entro il 14 del mese successivo alla Dichiarazione IVA, contenente un riassunto Sulle Consegne Effettuate e ricevute Durante il mese, nonche IL RISULTATO per il mese – IVA da Versare o IVA da Recuperare .

Presentato il libro degli acquisti e il libro delle vendite, contenente informazioni Per l’articolo su OGNI acquisto o vendita nel mese Relativo. Tutti i documenti Fiscali emessi e Ricevuti saranno registrati nei record per le vendite e gli acquisti. Se in Uno dei Libri VI Sono Piu di 5 Registrazioni (Documenti), È obbligatorio presentare la Dichiarazione IVA ei Libri all’Agenzia Nazionale delle Entrate elettronicamente.

QUANDO L’IMPRESA È STATA MUTATA NEL MESE Relativo delle Consegne in cui i Destinatari sono Stati Aziende DELL’UE (ad esempio: .CICOM, servizi con Luogo di Esecuzione in Uno Stato-Membro DELL’UE, ecc), l’Impresa e tenuta un annuncio Anche la Dichiarazione VIES.

DEVE Essere Versata Entro il 14 del mese successivo.

Le merci acquistate da o Venduti Una PERSONE DELL’UE registrate Nelle Dichiarazioni Intrastat. QUESTI Ultimi sono Essere Presentati Entro il 10 del mese successivo Dalle PERSONE Che ha superato il seguente Soglie: per anno 2013 per il Flusso di spedizioni – 240.000 leva, e per il Flusso di Arrivi – LO STESSO 240 000 leva.

IVA Rimborso un PERSONE registrato

SE IL RISULTATO del mese e IVA da recuperare, questo RISULTATO VIENE dedotto nel corso dei prossimi mesi dall’eventuale RISULTATO mensile di versamento dovuto d’IVA. Il debito d’IVA da Recuperare VIENE rimborsato Entro 30 giorni Dalla presentazione dell’ultima dichiarazione IVA del periodo di detrazione e DOPO la detrazione di EVENTUALI Altri Debiti tributari esigibili e non pagati Dalla persona registrata.

Se vi è Una revisione fiscale per i Debiti della persona Ai sensi della LIVA, il Periodo di Rimborso VIENE prorogato Fino alla fine della revisione fiscale.

Rimborso IVA Una PERSONE stranere, non Stabiliti sul territorio del paese

La Normativa consente Il Recupero dell’IVA a:

  • Missioni Diplomatiche, Consolati e rappresentanze di Organizzazioni intergovernative e il Loro Personale. Le procedure Specifiche Sono regolamentate nell’Ordinanza № H-14 del 27 settembre 2006 per il Rimborso dell’IVA e delle accise un Diplomatiche Missioni, Consolati e rappresentanze di Organizzazioni intergovernative e il Loro Personale.
  • Le PERSONE Fisiche e giuridiche straniere non stabilizzate sul territorio DELL’UE (alle Condizioni di reciprocità). Le procedure Specifiche Sono regolate dall’Ordinanza № H-10 del 24 agosto 2006 per il Rimborso dell’IVA pagata Una PERSONE stranere Che Non Sono Stabilite sul territorio della Comunità e l’Ordinanza № H-12 del 24 agosto 2006 per il Rimborso dell ‘IVA pagata Una PERSONE Fisiche non soggetti passivi Che non sono Stabiliti sul territorio della Comunità.
  • PERSONE Bulgare (registrato ai sensi della LIVA) – per l’IVA pagata in un altro Stato-Membro DELL’UE, nonche PERSONE stranere Stabilito e registrato per l’IVA in un altro Stato-Membro – per l’IVA pagata in Bulgaria. Le procedure Specifiche Sono regolate dall’Ordinanza № H-9 del 16 dicembre 2009 per il Rimborso dell’IVA: ai soggetti passivi, non stabilizzati nello Stato-Membro di Rimborso, ma Stabiliti in un altro Stato-Membro della Comunità.

Trattati Internazionali

I Trattati Internazionali ratificati dalla Bulgaria possono prevedere l’esenzione d’IVA. Per le consegne, che sono esenti d’IVA in virtù di un trattato internazionale, VIENE ha un’aliquota pari a 0%, e le importazioni di merci sono in esenzione d’IVA. Per l’Applicazione di Tasso 0% il fornitore è obbligatorio per iscritto il parere della Direzione Territoriale Competente dell’Agenzia Nazionale delle Entrate. Il fornitore ha diritto un credito d’IVA per gli acquisti nel settore alle Regole della legge.

  1. REGISTRAZIONE IVA

PERSONE Solo, registrati Ai sensi della LIVA, possono essere visti IVA Bulgara. La registrazione Ai sensi della legge e obbligatoria per le PERSONE Che ha raggiunto un fatturato superiore a uno per gli ultimi 12 mesi consecutivi 50 000. C’è una registrazione obbligatoria per ogni PERSONE anno solare in corso Oltre 20 000 leva.

I soggetti passivi, che ricevono servizi dall’azienda o dall’estero con sede di Bulgaria o che prestano servizi con l’attività dell’IVA, sono obbligati a registrarsi Prestazioni del servizio, Vale a dire, indipendentemente dal fatturato impositivo.

Per Esempio, se Una Società Bulgara con un fatturato inferiore a 50.000 riceve servizi di consulenza da Una Società austriaca, la Società Bulgara Sarà obbligata a registrarsi: ai Fini d’IVA in Bulgaria, Anche se non Supera la Soglia di 50 000 leva.

Tutti i soggetti passivi Hanno Anche il diritto di iscrizione volontaria ai Fini dell’IVA.

Le PERSONE stranere, provenienti da paesi al di fuori Dell’Unione Europea, ad eccezione di Coloro, che hanno una filiale in Bulgaria, sono un rappresentante accreditato. Le PERSONE straniere provenienti dall’Unione Europea possono essere registrate ai sensi della LIVA anche senza un Rappresentante accreditato.

SANZIONI

Ai sensi della LIVA possono essere inflitte le conseguenze per la violazione delle Disposizioni citare in Giudizio:

  • La mancata Registrazione Entro Il Termine Previsto Ai sensi della LIVA – multa da 500 a leva 5000, Più l’Importo dell’IVA non applicata e Una penalita all’ammontare dell’IVA non applicata;
  • L’applicazione dell’IVA Entro i termini previsti (ad esempio: non emettere o emettere la Fattura in Ritardo) – L’Importo dell’IVA dell’essere dell’IVA SE non ancora Applicata.

In Altre parole, Quando l’IVA non è applicata VIENE (Compreso i Casi di Registrazione DOPO lo scadere del Termine di Registrazione obbligatoria) E deve (i) l’imposta Più (ii) Una Sanzione all’ammontare dell’imposta non applicata, e (iii) Gli Interessi di mora. Se l’applicazione avviene con 1 mese di Ritardo, la vita e il 25% dell’importo dell’IVA, ma non Meno di 250 leva;

  • La mancata Presentazione Nei termini Previsti di Dichiarazioni IVA o Libri acquisti e / o Vendite – Una multa da 500 a leva 10 000;
  • La mancata applicazione nel tempo Utile dell’IVA nel procedimento di inversione contabile d’IVA – 5% dell’importo dell’IVA, ma non Meno di 50 leva. Se il ritardo e di 1 mese, la multa E 2% sull’importo dell’IVA, ma non Meno di 25 leva;
  • Mancata Emissione di un documento o la mancata Registrazione contabile di un documento emesso o Ricevuto più basso dell’imposta, ma non Meno di 1000 leva. QUANDO il documento è stato emesso o Registrato nel mese successivo, la multa e l’ammontare del 25 per cento dell’imposta dall’ammontare Più basso, ma non Meno di 250 leva;
  • La violazione delle disposizioni per l’approvazione, la registrazione o la messa in scena dei diritti di connessione, la sicurezza dei diritti Fiscali o la violazione dei requisiti di CONNESSIONE Remota con l’Agenzia Nazionale delle Entrate, con conseguente non Registrazione delle Entrate – una multa da 3 000 a leva 10 000;
  • Applicazione dell’imposta dell’IVA applicata, ma non Meno di 1000 leva;
  • Mancata Emissione Di Una Ricevuta fiscale – da 500 a leva 2000;
  • Altri.

Fonti del Diritto Fiscale, Commerciale e del Lavoro Bulgaro

Fonti del Diritto Fiscale e Commerciale Bulgaro

ТЪРГОВСКИ ЗАКОНCodice Commerciale – Entrato in vigore il 01/07/1991

https://www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/267

tyrgovski_zakon (Codice Commerciale Bulgaro)

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО –  Codice Contabile –   Entrato in vigore il 01/01/2002

 

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  (ЗКПО) –  Codice Tributario delle Imposte delle Persone Giuridiche – Entrato in vigore il 01/01/2007

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА –  Codice Tributario delle Imposte delle Persone Fisiche  – Entrato in vigore il 01/01/2007

 

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ – Codice IVA  – Entrato in vigore il 01/01/2007

 

 

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – Legge sulle Imposte e Tasse Locali

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС – Codice di Procedura Fiscale 

www.nap.bg/document?id=1566

dopk – ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС – Codice di Procedura Fiscale Bulgaro

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ – КСО – Codice della Previdenza Sociale 

www.nap.bg/document?id=414

KSO – Codice Bulgaro sulla Previdenza Sociale

КОДЕКС НА ТРУДА – Codice del Lavoro – Entrato in vigore il 01/01/1987

http://www.noi.bg/images/bg/legislation/Codes/KT.pdf

KT – Codice del Lavoro Bulgaro

 

 

Sunto della Legge sull’Imposta sul Reddito delle Società in Bulgaria (ЗКПО)

leggi fiscali in Bulgaria

OGGETTO E FINALITA ‘

ЗКПО regola l’imposizione:
Dell’utile delle persone giuridiche residenti (incluso le persone giuridiche residenti che non sono societa’ e le organizzazioni religiose per l’attivita ‘commerciale e di affitto di beni mobili e immobili) nonche’ l ‘utile delle persone residenti senza personalita’ giuridica e casse di assicurazione;
Dell’utile delle persone giuridiche straniere derivante da una sede di attività economica in Repubblica Bulgaria o dalla potestà di possesso di beni in conto sede di attivita ‘economica;
Dei redditi delle persone giuridiche provengono da una fonte in Bulgaria;
Dei redditi derivanti da dividendi corrisposti a persone giuridiche residenti e straniere;
Dei costi soggetti all ‘
L’attività degli organizzatori di giochi d’azzardo;
Le entrate commerciali, nonché dalla locazione di beni mobili e immobili della societa ‘partecipate da enti (aziende) statali;
L’attività di trasporto merci marittimo.
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi sono:
Le persone giuridiche residenti e straniere con attivita ‘economica in Bulgaria attraverso sede di attività economica, sede con beni in conto sede di attivita’ economica o prestiti dei redditi da una fonte in Repubblica Bulgaria;
Le imprese individuali – per le ipotesi ritenute alla fonte e per le attività;
Le persone fisiche – commercianti ai sensi dell’art.1, comma 3 del Codice commerciale, anche se non registrati come imprese individuali;
I datori di lavoro e gli impegni nei contratti di gestione e controllo.
DEFINIZIONI
Persone giuridiche residenti – le persone giuridiche di diritto bulgaro. Nonche ‘le societa’ europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa ‘cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato e iscritti in un registro bulgaro. Le imprese senza personalità giuridica e sicurezza sono le persone giuridiche.
Persone giuridiche straniere sono trattati che non sono residenti.
Quota di liquidazione è una ripartizione di una quota di una persona al momento della sua decisione di altra persona.
L’interesse è garantito da ogni tipo di proventi da debito, visto con un’ipoteca con una clausola di partecipazione agli utili del debitore, incluso gli interessi attivi sui depositi bancari e proventi. Ai fini dell’imposizione alla fonte non sono considerati come reddito da interessi i dividendi, gli interessi passivi di mora e penali.
Le licenze per l’uso e la licenza sono richieste per: opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, le registrazioni di trasmissione radiofonica o televisiva o software;di qualsiasi brevetto, modello, programma, modulo o programma di utilità, progetto, modulo o processi segreti per uso di per conto di imprese industriali, scientifiche, o per informazioni concernenti l’esperienza industriale, commerciale o scientifica. Non sono considerate le licenze di un software, nel quale è integrato solo una copia del relativo programma,
Attrezzature industriali, industrie, mezzi di produzione, mezzi di fornitura e altri che utilizzano nella propria attività.
Le retribuzioni di assistenza tecnica sono richieste da fonte in Repubblica di Bulgaria per l’assemblaggio o l’installazione di beni materiali, così come qualsiasi servizio di consulenza e mercato, svolte da una persona non residente.
Le operazioni con strumenti finanziari ai fini di cui all’art. 44 e 196 della LIRS sono le operazioni:
a) con citazione di schemi di investimento, azioni e diritti, su un mercato regolamentato ai sensi dell’art. 73 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari.
b) conclusi secondo i termini e le condizioni di riacquisto dagli Schemi di investimento collettivi, ammessi alla Borsa nel paese o in un altro Stato – membro dell’Unione europea, in un paese – membro dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) ;
c) conclusi secondo i termini e le condizioni delle gare d’appalto ai sensi del Capitolo Undici, sezione II della Legge sull’offerta pubblica di titoli, o operazioni analoghe in un altro Stato – membro dell’Unione europea o in un paese – membro dell’Accordo VEDERE.
In altre parole, le condizioni di cui sopra, non sono soggetti a imprese della società, non sono deducibili ai fini fiscali.
Sede di attivita ‘economica è:
a) un luogo definito (di proprietà, in afitto o in uso per altra ragione), attraverso una persona straniera svolge del tutto o in parte la sua attività economica nel paese, come ad esempio: sede di Amministrazione; succursale; ufficio di rappresentanza commerciale, ufficio; studio; bottega; fabbrica; laboratorio (di fabbrica); negozio; deposito di commercio; officina; cantiere di montaggio; cantiere edile; Carriera; Sonda; un pozzo di petrolio o di gas; sorgente o altra base di estrazione di risorse naturali;
b) lo svolgimento di attivita ‘nel paese da persone autorizzate a stipulare contratti dal nome di soggetti esteri, ad eccezione delle attività con uno status indipendente ai sensi del Codice Commerciale;
c) svolgimento durevole di operazioni commerciali con luogo di esecuzione nel paese, anche quando la persona straniera non è un permanente o un luogo definito.
Una base definita è:
a) un luogo definito attraverso una perpsona fisica straniera svolge del tutto o in parte l’attivita ‘di servizio personale indipendente o svolge attivita’ di libero professionista nel paese, come ad esempio studio di architettura, dentista, avvocato o altro ufficio di consulenza, ufficio di un revisore indipendente o un contabile;
b) svolgimento durevole di attivita ‘di servizio personale indipendente o lo svolgimetno di attivita’ di libro professionista nel paese, anche quando la persona fisica straniera non dispone di un luogo definito.
Prezzo di mercato è la somma senza l’imposta sul valore aggiunto.
Le spese di pagamento per i costi di registrazione secondo gli standard di riferimento, inclusi:
a) l’aspettativa dell’eccedenza della spesa perdite dai contratti di costruzione ai sensi di IAS / SC 11;
b) i TFR, i redditi sotto forma di azioni o quote e altri redditi a lungo termine del personale ai sensi dell’IFRS 2, IAS 19 e SC 19.
Il capitale di terzi è la somma delle responsabilità dell’impresa, ad eccezione dei finanziamenti.
Capitale proprio – viene definito nella sezione Patrimonio Netto del bilancio.
Le istituzioni finanziarie sono:
a) gli istituti di credito e finanziari ai sensi della Legge sugli istituti di credito;
b) gli assicuratori, i riassicuratori e le persone straniere che svolgono attraverso una sede di attivita ‘economica lavoro di assicuratore o di riassicurazione ai sensi del Codice sulle assicurazioni;
c) i mediatori di investimenti ai sensi della legge sui problemi finanziari;
d) le imprese impegnate nella previdenza sociale complementare;
e) le compagnie di assicurazione sanitaria di cui all’art. 91 della Legge sull’assicurazione sanitaria;
Le spese di benefici sociali, disponibili in natura, sono i benefici sociali registrati come spese ai sensi dell’art. 294 del Codice del lavoro, elettrodomestici secondo l’art. 293 del Codice del lavoro o dall’amministrazione dell’impresa. I benefici sociali devono essere accessibili a tutti i dipendenti e ai controlli. Non vi è alcuna concessione di benefici sociali in natura tra il datore di lavoro / commitente e il beneficiario vi sono dei pagamenti ai benefici sociali ricevuti.
Le spese di manutenzione, riparazione e sicurezza sono attribuibili alla manutenzione, riparazione e accensione dei carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo; pezzi di ricambio; lavori di riparazione, verifiche tecniche e parcheggio; cosmetici e accessori.

1. DISPOSIZIONI GENERALI
LIRS: alcune imposte diverse:
l’imposta sulle società;
imposta sulle spese;
ritenuta alla fonte;
alternativa.
Persone giuridiche (PG) residenti sono soggette all’imposta sulle società per i profitti e I redditi percepiti in Bulgaria e all’estero. In altre parole, anche se una PG bulgara ha generato un reddito tassato in un paese straniero, essa dovrà pagare l’imposta bulgara sullo stesso reddito. In determinate circostanze, in base al criterio d’imposizione o progressione, secondo determinate regole, in base alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CEDI) applicabile o alla LIRS. Nel caso di credito l’ammontare dell’imposta all’estero viene detratto dalla somma dell’imposta sul reddito della societa ‘bulgaro, ma questa detrazione è limitata all’ammontare dell’imposta dovuta bulgara su questo reddito. Nel caso di esenzione con progressione il rispettivo reddito viene escluso dalla tassazione in Bulgaria. Si puo ‘usufruire di queste agevolazioni fiscali attraverso la presentazione della Dichiarazione fiscale annuale (DFAE), alla quale bisogna allegare i documenti pertinenti e un certificato per l’imposta pagata / il reddito tassato all’estero.
PG residenti che non sono commercianti (ad esempio: le fondazioni, le associazioni senza scopo di lucro, ecc.) Sono soggetti all’imposta sulle società derivanti da attivita ‘commerciale o dalla locazione di proprietà.
A differenza delle persone giuridiche residenti, le persone giuridiche sono soggette a esercitare bulgaro se esercitano attivita ‘economica in Bulgaria attraverso una stabile organizzazione. Si ritiene che una persona abbia una sede stabile in Bulgaria se (i) ha una sede stabile sul territorio del paese (ufficio, fabbrica, magazzino, cantiere, ecc.), O (ii) c’è una persona delegata un accordo sul territorio del paese o (iii) la persona straniera efettua permanentemente i rapporti commerciali con il luogo di esecuzione nel paese (di solito non è applicabile se vi è una proposta bilaterale per evitare la doppia imposizione, dal momento che gli accordi non prevedere il criterio di un luogo di attività economica). L’ più comune di una sede di attività economica è un cantiere edile di montaggio, dove la costruzione dura di piu ‘(12 mesi) (il periodo previsto nella specifica CEDI), o la prestazione di servizi da parte di una persona straniera da un luogo permanente per un periodo superiore a 6 mesi (indicare il termine previsto nella CEDI applicabile). Questa è una traduzione in italiano che non mi sembra una fonte in Bulgaria. o la prestazione di servizi da parte di una persona straniera da un luogo permanente per un periodo superiore a 6 mesi (dovrebbe essere il termine previsto nella CEDI applicabile). Questa è una traduzione in italiano che non mi sembra una fonte in Bulgaria. o la prestazione di servizi da parte di una persona straniera da un luogo permanente per un periodo superiore a 6 mesi (dovrebbe essere il termine previsto nella CEDI applicabile). Questa è una traduzione in italiano che non mi sembra una fonte in Bulgaria.
Inoltre, le persone giuridiche sono soggette a una fonte in Bulgaria, nella misura in cui tali non sono attribuiti ad una sede di attivita economica.

2. IMPOSTA DELLE SOCIETA ‘
Soggetti passivi
Con l’imposta sulle societa’ si impongono l’utile fiscale delle persone giuridiche residenti e le giuridiche interessate da una sede di attività economica in Bulgaria.
Aliquota fiscale è
applicato un tasso uniforme di imposte sulle società pari al 10%, dovuto dall’ammontare del profitto fiscale realizzato.
Risultato finanziario fiscale
Il risultato finanziario, è trasformato in buoni riscontri passivi ed attivi.
Differenze fiscali permanenti
Le differenze sono permanenti sono quelle somme che non sono mai state bene ai fini fiscali. In particolare, queste sono le spese non riconosciute ei proventi non imponibili. La tecnica di sviluppo è la spesa non riconosciute registrati nell’aumento del reddito nella dichiarazione dei redditi ei redditi non imponibili sono registrati in condizione.
Non vengono riconosciuti ai Fini Fiscali the following Tipi di SPESE:
-I Costi non Informazioni relative all’attività – Sono Costi Che il soggetto passivo non PUÒ dimostrare venire Gli Stessi si riferiscono e venire contribuiscono alla Realizzazione della propria Attività aconomica, Vale a dire non contribuiscono alla generazione di benefici attuali o futuri (ad esempio, costo di ferie a terzi).
-I costi, identificati come obbligatori da un atto legislativo, sono considerati ai fini fiscali;
-I costi che non sono supportati da documentazione legale – i costi sono documenti documentati primari secondo quanto richiesto dalla Legge sulla contabilità. In pratica, queste, più di una volta, sono le cose che sono, che sono i requisiti obbligatori che identificano le parti della transazione, tipo di operazione, l’ammontare ed altri. Quando il pagamento è eseguito in contanti e obbligatoria la presenza di ricevuta fiscale. Nel trasporto aereo internazionale vanno conservate le carte d’imbarco per il relativo volo;
-I costi di mancanze e dismissione – in genere non sono stati riscontrati casi di mancanze e dismissioni per immobilizzazioni. Inoltre, l’eccezione viene fatto anche per mancanze dovute a causa di forza maggiore (alluvioni, terremoti, ecc), per beni obsolventi, una causa della data di scadenza, ecc .;
-I costi di IVA su fatture, quando la base è imponibile della spesa non è riconosciuta ai fini fiscali – l’idea è di non avere un diverso trattamento, secondo la LIRS, della base imponibile e dell’IVA (ad esempio, il costo dell’IVA nella correzione del credito d’imposta nel caso di dismissione di materiali quando il costo della dismissione non è deducibile ai fini aziendali);
-Costo, come l’IVA applicata dalla società – l’IVA è considerata indiretta, vale a dire il suo peso e ‘un carico dell’acquirente. Se un fornitore decidesse di farsi carico dell’imIVA verrà fatto spese, questa non sarà riconosciuta ai fini fiscali. Questa limitazione non è prevista per l’IVA (leggi riconosciuta ai fini fiscali) , ma viene applicata per l’attuazione della responsabilità solidale di cui all’art. 177 della LIVA;
-Spese di multe e altre sanzioni per la violazione degli atti normativi, interessi passivi per i ritardi pagamenti di debito verso lo stato – si procede dal principio che una persona non può trarre benefici , l’importo dell’imposta) dal suo comportamento illecito. Questa restrizione non include i risarcimenti e gli interessi di mora pagate a persone giuridiche e fisiche private;
-Spese di donazioni – questa restrizione non include le donazioni a: ospedali, scuole, orfanotrofi, ospizi, istituti di cultura e altri secondo l’elenco della LIRS. Le donazioni a nessuna impresa sono senza limite di 10% dell’utile contabile, ed in alcuni casi vi è un limite più alto. L’ammontare delle donazioni deducibili, non può superare il 65% dell’utile contabile.
-Spese di ritenuta alla fonte – ancora una volta la presunzione è che questa imposta dovrebbe essere un carico del beneficiario del reddito. Quindi, se un carico di denaro non è riconosciuto ai fini fiscali;
– Spese di viaggio e soggiorno – le spese di trasferta non sono proprie ai sensi della LIRS solo se la persona in trasferta non ha alcun rapporto con la società in relazione alla società o se in trasferta sono gli azionisti ei soci in racconto loro capacità;
-Le spese (le perdite) di operazioni con strumenti finanziari (ad esempio compravendita di azioni sulla Borsa in Bulgaria o in qualsiasi altro paese – membro dell’UE o del SEE);
-Le spese che sono una distribuzione di utili nascosta.
-ed altri.
Non sono imponibili i seguenti tipi di reddito:
-i dividendi da società bulgare o societa ‘dell’UE / Spazio economico europeo – l’idea è quella di non avere una imposizione più una fase degli stessi utili, considerata da una società all’altra, dopo che l’utile e’ stato già tassato una volta nell’impresa Il principio è che i dividendi previsti dalle società bulgare o societa ‘potrebbero / VEDERE. Questa agevolazione, pero ‘, non si applica ai dividendi ricevuti da una società bulgara quando sono dividendi sono dati da società straniere al di fuori dell’UE di distribuzione di utili nascosta. In questi casi, sono inclusi nell’utile imponibile, soggetto ad imposta sulle società.
-Proventi da tempo indebitamente versate, e l’IVA non recuperata nei termini previsti – se l’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione fiscale comunale ed altri riscuotono senza giustificazione alcuna il ritardo ai contributi e i proventi non sono imponibili.
-I proventi (gli Utili) Dalle operazioni con Strumenti finanziari (for example, compravendita di Azioni alla Borsa in Bulgaria o in Qualsiasi altro paese -. Membro DELL’UE o VEDERE
. Ed Altri
Differenze temporanee Fiscali
Le differenze fiscali sono fatte in modo da essere considerate come un anno diverso (di solito successivo). In altre parole, esse hanno solo un effetto temporaneo sui debiti tributari della società. Il riconoscimento successivo della differenza fiscale con effetto retroattivo è chiamato l’apparizione inversa (inversione) della differenza.
La tecnica di trasformazione è la seguente: le spese non riconosciute aumentano nella dichiarazione dei redditi e la loro l’inversione sarà indica in diminuzione. E viceversa – le entrate, quali differenze temporanee, indicano in basso nella Dichiarazione dei redditi e la loro inversione – in aumento.
• Valutazioni successive (rivalutazioni e svalutazioni): sono dei proventi e oneri contabili connessi alla successiva valutazione degli interessi e dei passivi contabili. Per esempio: svalutazione delle merci (importo) se il loro valore netto di realizzo è inferiore al loro valore contabile di bilancio; svalutazione dei crediti da un cliente a causa di dubbi sulla loro riscossione; svalutazione delle attrezzature di produzione; rivalutazioni di un immobile d’investimento a causa di un aumento dei prezzi di mercato. Tali risultati sono determinati in una determinata condizione nella LIRS (più spesso quando l’attivo verrà realizzato o eliminato).
Le spese di svalutazione / entrate da recupero di svalutazion di scorte materiali non riconosciute ai fini fiscali sono riconosciute ai fini fiscali nell’aggiornamento del rispettivo attivo. La legge prevede un’agevolazione che non richiede il monitoraggio dell’eliminazione di ogni scorta materiale. In particolare, si tratta di un certo tipo di scorte materiali, eliminate nell’anno in corso, supera il valore delle rimanenze di materiali dello stesso tipo al 31 dicembre dell’anno precedente, i redditi e le spese non riconosciute per questo tipo di scorte materiali negli anni precedenti sono stati compiuti in corso in corso senza problemi.
Il riconoscimento delle spese è relativo a determinate condizioni – scadenza del termine di prescrizione per i crediti, ma non più di 5 anni dal momento in cui il credito è diventato dovuto; cessazione dietro un compenso del credito; l’insolvenza del debitore è sospesa con un piano di ammodernamento approvato, che prevede che il credito non sarà soddisfatto; cancellazione del debito quando il credito non è stato pagato, ed altri.
La rivalutazione degli elementi monetari in denaro (soldi, crediti, debiti) deriva dalle differenze di cambio e ‘riconosciuta nel periodo in corso ai fini fiscali e non è una differenza temporale.
• Spese contabili di ammortamento fiscale – le spese contabili di ammortamento e il valore contabile di bilancio degli aumenti nella dichiarazione fiscale. Il contributo è di ammortamento economico in termini di costi imprevisti, (vedi Ammortamento fiscale).
• Accantonamenti per debiti – sono le spese contabili relative ai debiti per le quali vi è incertezza circa l’esatto ammontare o la data della loro regolarizzazione. Per esempio: spese di pagamento per un futuro servizio di post-vendita di garanzia, delle spese relative alla terminazione dell’uso dell’attuale ed altri. Tali costi non sono specifici ai fini fiscali nell’anno della loro registrazione nella contabilità ma nell’anno in cui sono corrisposti i pagamenti è previsto cancellato.
Le spese fiscali, le spese addizionali per le prospettive di lavoro secondo Standart 11, le spese di consegna al personale e redditi durante e dopo la cessazione del lavoro secondo Standart 19, nonche ‘i redditi sotto forma di quote e azioni sono trattati come accantonamenti.
• Ferie non usufruite – secondo Standart contabile 19 “Redditi ai dipendenti” l’impresa è tenuta a pagare le spese di lavoro nell’impiego di prestazioni del lavoro, previsto dalla dati di erogazione del pagamento. A questo proposito, se i dipendenti sono nel mese corrente, la società deve contabilizzare nell’anno corrente una spesa all’ammontare della somma delle ferie. Tale costo sarà riconosciuto ai fini fiscali solo quando le ferie saranno pagate al dipendente. Anche i rapporti costi di previdenza sociale sono soggetti ai fini fiscali quando vengono versati all’Istituto nazionale di previdenza sociale (NOI).
• Redditi di persone fisiche residenti – se l’impresa ha addebitato delle spese, quali reddito di persone fisiche residenti, queste saranno considerate ai fini fiscali solo al pagamento di tali redditi. Questi possono essere: compenso in base a contratti di libero professionista, la retribuzione in base a contratti di amministrazione e controllo, di bonus in base a contratti di dipendenti ed altri. Le spese di stipendio base e di compenso sono state stabilite da un atto normativo, senza le spese per le singole persone, vale a dire tali costi sono limitati ai fini fiscali quando contabilizati, un prescindere dal momento del pagamento .
• Capitalizzazione bassa – quando la media aritmetica del capitale preso in prestito (totale passività meno i finanziamenti) è inferiore o uguale al valore della media aritmetica del capitale proprio. La formula di seguito mostra i calcoli:
(PК1 + PК2) / 2 <o = 3 х (CК1 + СК2) / 2, dove
PК1 e СК1 sono presi in prestito e il capitale proprio al 1 gennaio del relativo anno, e PК2 и СК2 – i valori valori al 31 dicembre.
L’interesse di sopra non è soddisfatta, si considera che l’interesse è una parte di queste spese. In questo caso non viene riconosciuta ai fini fiscali solo il solo di quella parte di interessi passivi che supera il 75% del risultato finanziario prima delle cifre, le spese e le entrate da interessi (EBIT). In altre parole, è possibile che l’impresa rientri nel regime della capitalizzazione bassa, e non abbia interessi passivi non conosciuti, basta avere un profitto dall’attivita ‘alto alto o entarte da interessi. Formula per la formula:
Interessi passivi deducibili = 75% x utile contabile prima delle cifre degli interessi + entrate da interessi
La capitalizzazione bassa è una differenza temporanea perche ‘i costi di interessi non possono essere considerati nei prossimi cinque anni, una condizione che non si supera il limite fissato dalla legge, tenendo conto degli interessi passivi nel periodo in corso. Formula:
spese deducibili di interessi passivi trasferiti da anni precedenti = 75% x utile contabile prima delle entrate e interessi per l’anno in corso
Tutti i costi per interessi sono passivi e finanziari.
• Cancellazione di debiti: come l’impresa è tenuta, ai fini fiscali, di includerlo come reddito imponibile, se ha contabilizzato la cancellazione del debito come entrata o meno. Se l’impresa registra la storia entra in un periodo successivo, essa non verrà tassata. Se l’impresa ha cancellato il debito, non è la differenza fiscale.
• e altri.
Istituzioni finanziarie
LIRS prevede norme particolari per quanto riguarda la trasformazione del rendimento finanziario delle istituzioni finanziarie. In genere, la svalutazione dei prestiti è spesa deducibile che non porta alla formazione di differenze temporanee fiscali. Lo stesso vale per la rivalutazione / svalutazione di immobilizzazioni finanziarie.
Le spese di interessi degli istituti di credito non sono regolamentati ai sensi della capitalizzazione bassa.
Ammortamenti fiscali
Per attivi ammortizzabili ai fini fiscali sono considerati tali attivi ammortizzabili il cui valore è pari o superiore a 700 leva o altro soglia di valore inferiore dall’impresa.
Gli esercizi sono registrati nel piano di ammortamento fiscale per il loro valore storico. Eventuali in termini di valori contabili (a seguito di rivalutazioni o svalutazioni) non sono registrati nel piano fiscale.
Le spese di ammortamenti, determinati ai fini fiscali, sono determinati in base alle aliquote annue massime di ammortamento per i seguenti gruppi di attivi:
4% – edifici massicci (inclusi beni immobili di ivestimento), impianti, trasmittenti, dispositivi di trasmissione di energia linee di comunicazione
30% – Macchinari, attrezzature di produzione, apparecchiature
10% – Veicoli (senza auto), pavimentazione di strade e piste aeree
50% – Computer, periferiche elettriche, software, telefoni cellulari
25% – Auto
100 / anni di limitazione (ma non più del 33,33%) – Attivi per i quali è un tempo limitato di utilizzo di un contratto o un obbligo legale
15% – Tutti gli altri attivi ammortizzabili
L ‘impresa è tenuta tenere un piano di ammortamento fiscale che contiene informazioni sugli attivi ammortizzabili, l’ammortamento fiscale accumulato, gli ammoratmenti fiscali ai fini fiscali durante l’anno, ecc.
Le aliquote di ammortamento fiscale sono determinate annualmente e possono essere limitate alle aliquote massime consentite dalla legge, ma non possono superare il limite massimo. Non vi è alcun ostacolo per applicazione aliquote diverse di ammortamento di anno in anno che non superino i limiti massimi. A seconda della propria politica contabile, l’impresa deve considerare aliquote contabili di ammortamento fiscale e fiscale. In pratica, comunque, spesso le aliquote fiscali e contabili di ammortamento sono uguali al fine di evitare complicazioni.
L’importo totale delle spese contabili di ammortamento viene registrato in futuro del rendimento finanziario e l’importo totale dell’ammortamento fiscale – in dettaglio. Il calcolo dell’ammortamento fiscale è iniziato il mese scorso. Per l’anno superiore a 12 mesi, il riconoscimento dell’ammortamento fiscale viene sospeso. L’assicurazione è stata stipulata con l’importo dell’ammontare del debito per l’esercizio in corso. non è stato valutato, visualizzando alcun valore fiscale fiscalmente ammortizzabile. L’
La cancellazione dal piano di ammortamento fiscale avviene quando l’attivo viene cancellato ai fini contabili (es: vendita, rottamazione, ecc). Questa regola non si applica quando l’attivo è completamente ammortizzato ai fini contabili. In caso concreto, l’attivo resta nel piano di ammortamento fiscale fino al suo completo ammortamento ai fini fiscali.
Nei casi in cui l’attivo è cancellato ai fini contabili e il suo valore di bilancio ai fini fiscali) – in dettaglio.
La reputazione derivante da un’aggregazione di imprese non è attiva fiscalmente ammortizzabile. Le spese di svalutazione, di cancellazione o di ammortamento della reputazione non sono deducibili dalle tasse.
Perdita fiscale
La spesa fiscale si forma, dopo la trasformazione del rendimento contabile con tutte le differenze fiscali e permanenti.
E ‘del tutto possibile un’impresa, che ha un reddito utile, più di una volta. E ‘possibile anche il contrario quando registra un’impresa fiscale e, quindi, soggetta all’imposta sulle società. Questo termine non è confuso con il consumo contabile (termine di contabilità).
L’impresa ha diritto di detrarre la perdita fiscale entro entro cinque anni successivi. Prima parte della riduzione dei costi fiscali, la maggior parte di tutti gli oneri finanziari. Se rimane una differenza da dedurre, si arriva riportata al anno successivo. L’effetto del riportare la perdita fiscale è stato superato.
Errori contabili e cambiamento della politica contabile
In pratica non sono rari i casi in cui vengono scoperti degli errori contabili ammessi negli anni precedenti. L’effetto corretto in base alle regole fiscali in quel dato periodo e applicando l’aliquota fiscale per quel’anno passato, e cioe lo scopo della correzione è quello di indicare / riportare l’effetto fiscale come se l’errore non fosse stato commesso.
Ai fini fiscali, ma viene notificata l’Agenzia Nazionale delle Entrate (NAP), che è pronunziata sulla situazione finanziaria. La mala per l’anno scorso è stata presa in considerazione più alta per il suo precedente anno (ad esempio una causa di entrata non contabilizzata o spese piu ‘alte iscritte), sarà rilevante anche una considerazione di mora per non aver pagato l’imposta sulle società nei termini di legge.
Se la natura dell’errore è la storia di aver dovuto pagare meno tasse per l’anno precedente (ad esempio:
Se nel suo precedente anno l’impresa ha realizzato una perdita di denaro, l’errore è stato risolto. Nella dichiarazione dei redditi per anno in corso viene compilato modulo per la deduzione delle perdite fiscali degli anni precedenti in modo come se l’errore non fosse stato commesso.
Tale modalita ‘di correzione di errori contabili si applica anche per errori ficali, ad esempio mancate o incorrette trasformazioni in dichiarazioni dei redditi annuali per anni precedenti.
Di solito, una verità contabile, rifletta in retrospettiva, vale a dire contabili sui dati contabili. Ai fini fiscali, si tratta di una revisione dei redditi per l’anno in corso, senza prendere in considerazione le norme fiscali o aliquote fiscali nei periodi precedenti.
In altre parole, il rendimento finanziario è ricalcolato secondo le norme fiscali per l’anno in corso e le correzioni riflettono in un incremento in una data nell’anno in corso. Nel caso di cambiamento della politica contabile non sono stati fatti interessi di mora
Versamento dell’imposta sulle società
I soggetti passivi per l’anno precedente, sono tenuti a fare versi mensili anticipati di imposta sul reddito delle società, vale a dire l’imposta sulle società è in anticipo prima della fine anno fiscale. Se le vendite sono più di 300.000, gli anticipi sono trimestrali. Se le vndite nette sono più basse sono anticipati non anticipati non sono previsti.
I versamenti mensili previsti entro il 15 del mese saranno in base imponibile stimato per l’anno in corso. Le offerte hanno il diritto di modificare le previsioni per l’anno presentando l’apposita dichiarazione e di riferimento ricalcolano i versamenti anticipati previsti. I versamenti previsti per il periodo da gennaio a marzo è pagabile entro il 15 di aprile. L’idea è quella di aver superato la soglia dei precedenti (entro il 31 marzo), nella quale vengono indicate le informazioni sull’utile fiscale stimato.
Gli anticipi trimestrali sono fatte solo per primi tre trimestri, impugnate, entro il 15 aprile, 15 luglio e 15 dicembre. Anche loro riportati calcolati in base all’utile fiscale stimato per l’
Entro il 31 marzo dell’anno successivo, i soggetti passivi sono obbligati a versare il resto dell’imposizione dagli oneri finanziari.
Dichiarazione dell’imposta sulle società
L’impresa è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo del anno successivo. Alla dichiarazione dei redditi si è dichiarata elettronicamente all’Istituto Nazionale di Statistica (NSI). In caso l’impresa da sola annota nella dichiarazione dei redditi il numero di riferimento della relazione statistica al NSI.
Agevolazioni fiscali
LIRS prevede una serie di misure fiscali che possono essere sotto forma di esenzione, remissione dell’imposta (con l’obbligo del suo investimento). Alcuni dei tagli agevolazini fiscali:
l’assunzione di alcune categorie di disoccupati – la riduzione del reddito finanziario con l’importo dei salari pagati ei contributi versati per conto del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi;
Gli agricoltori – remissione al 60% dell’imposta sulle società riportate;
Svolgimento di attività produttive nei comuni con alto tasso di disoccupazione – remissione al 100% dell’imposta sulle società al compimento di alcune condizioni, relativo tra l’altro dell’importatore
Correlate tra persone correlate tra loro e
non correlate. In caso contrario, l’autorità dell’impresa è soggetta al reddito dell’impresa.
Si raccomanda che i contributi siano condivisi, anche se la preparazione di raccontare documentazione non è obbligatoria.
Nel caso di evasione fiscale, la base imponibile è ignota gli effetti delle operazioni che si fanno all’evasione fiscale. Per evasione fiscale si considerano:
-il superamento di quantità di materiali e di materie prime che supera le solite quantita ‘impiegate dalla persona nel corso, quando l’eccesso non è dovuto a una preoccupazione oggettiva;
-contratti di comodato d’uso o di altra pubblicazione a uso gratuito di beni materiali o immateriali;
– ricevere o considerare i tassi di interesse, inclusi i casi di prestiti gratuiti o altri prestiti temporanei gratuiti, nonche la remissione di crediti gratuiti per conto proprio di crediti non legati all’attivita ‘;
-il pagamento di retribuzioni o idennita ‘per servizi che non sono stati forniti.
Distribuzione nascosta degli utili
Per la gestione nascosta degli interessi si considera:
-costi o somme non relative all’attività svolta dal soggetto passivo o superiore ai normali livelli di mercato, registrati, pagati o legati agli azionisti, ai soci oa persone a loro legato ( esclusi i dividendi).
-interessi passivi registrati quando ci sono almeno tre delle seguenti condizioni:
il prestito supera il capitale proprio del pagatore del reddito al 31 dicembre dell’anno precedente;
-il pgamento del prestito o degli interessi su di esso non è limitato a un termine fisso;
-il pagamento del prestito o degli interessi derivati dall’esistenza o dalla quantità dei profitti del pagatore del reddito;
-il pagamento del prestito dipende dalla soddisfazione dei crediti di altri creditori o dal pagamento dei dividendi.
I casi qualificati da parte delle imprese sono una dire: (i) nel casdio la distribuzione degli utili nascosta il relativo costo non è deducibile ai fini aziendali, (ii) ai sensi del il diritto e l’imposta del 5% sui dividendi o il 10% di imposta sulle società (nel caso di distribuzione degli utili nascosta tra aziende bulgare, perche ‘il reddito è imponibile), (iii) come le autorità fiscali possono essere sanzione amministrativa del 20% dell’importo previsto come distribuzione nascosta di utili.
Nei casi di distribuzione di imprese esistenti, il 5% di ritenuta alla fonte potrebbe essere evitato se CEDI prevede un’aliquota pari a zero per la tassazione dei dividendi (dopo la dimostrazione dei motivi ingaggi della CEDI).

Trasformazione delle aziende
LIRS contiene specifiche informazioni sulle imprese e sulle cooperative e sui casi di trasferimenti di imprese. In generale le trasformazioni delle società sono imponibili, ed esiste un regime speciale riguardo alle ristrutturazioni fiscalmente neutri.
In determinate condizioni, acquisizione, fusione, scissione, divisione, trasferimento di un’attivita ‘distinta e di azioni o quote, nelle quali partecipano aziende residenti e / o società di altri stati – membri dell’Unione europea potrebbero essere fiscalmente neutri ai fini aziendali .
In pratica, le trasformazioni neutri sono piu ‘comuni.
3. IMPOSTA SULLE SPESE
Le
tasse di rappresentanza sono le spese associate all’acoglienza dei partner, eventi di rappresentanza, intrattenimento ed altro ancora (per lo più pranzi e cene di lavoro, regali per i partner).
-Spese di benefici sociali connessi in natura, sono non ad esempio l’assistenza sanitaria per il personale dirigente. I più comuni sono la forniutra di cibo con una mensa, caso per vacanze ecc. Questo è un dato di fatto, imposto dai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (LIRPF).
-Le spese di assicurazione integrativa volontaria, l’assicurazione sanitaria integrativa, assicurazione “Vita” e buoni pasto, esclusi gli importi esentati dalla legge.
“Altrove” è una garanzia di trasporto per casa al posto, un pasto fino a 60 leva al mese per dipendente di lavoro e viceversa.
-Le spese relative al periodo quando sono stabilite pratiche di gestione – ad esempio carburante, riparazioni ed altri simili per veicoli, usati dal personale dirigente della società. I costi operativi delle imprese sono comprensibili, e l’imposta non è dovuta, purché documentata con fogli di viaggio o libretti di viaggio,
Le imposte sulle spese sono dovute mensilmente entro il 15 del mese successivo, una prescrindere dal fatto se l’impresa registra utile fiscae o perdita fiscale.
L’importo dell’imposta sulle spese è pagato per la pensione annuale dei redditi, vale a dire non è una dichiarazione separata per questo tipo di imposta.
4. IMPOSTA ALLA FONTE Convenuta
alla fonte imposti i redditi da una fonte in Bulgaria delle persone giuridiche straniere, così come certi redditi di persone giuridiche residenti.
Dividendi e quote di liquidazione
Con una ritenuta alla fonte del 5% sono tassati e le quote di liquidazione, adottate da persone giuridiche residenti a favore di persone giuridiche interessate e persone giuridiche residenti che non sono commercianti.
Esenti da questa imposta sono le persone giuridiche straniere che sono residenti in uno stato – membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. L’idea è quella di avere una parità di condizioni tra aziende bulgare ed europee in termini di entrate da dividendi. Siccome le entrate sono le imprese non sono imponibili, è logico che non vi è alcuna ritenuta sulla fonte sui dividendi percepiti da società europee.
Redditi delle persone straniere
La verità è una realtà in Bulgaria:
-Interessi – incluso il leasing finanziario
-Retribuzione d’autore e da licenza – brevetti, licenze, diritti di assunzione ed altri ;
-Retribuzioni per i servizi tecnici – Sono inclusi i servizi di montaggio e installazione di prodotti
di
consumo -Registrazioni da contratti di franchising e factoring
-Retribuzione su contratti di gestione e controllo di persone giuridiche bulgare
-Proventi da reddito finanziari emesse da persone residenti, così come le entrate di attivi finanziari – che non sono cose che l’acquirente degli esercizi finanziari, è sufficiente che gli attivi siano attribuibili a persone bulgare. Non Sono soggetto a ritenuta alla fonte i Redditi da Disposizione di Strumenti finanziari Ai sensi della LIRS (for example Azioni negoziate sul Mercato Regolare di Borsa Bulgara o di Borsa in Uno Stato Membro DELL’UE.
-I proventi da Beni Immobili situati in Bulgaria, anche le operazioni con essi – anche in questo caso non importa che sia l’acquirente o il sottoscrittore della proprietà
Nel caso di proventi da interessi, da diritti d’autore e da licenze, fatti da un paese dell’UE o del SEE correlata al pagatore bulgaro (solo alcuni tipi di connessione) 5%.
Parere alla fonte pari al 10%, in paesi con regime fiscale privilegiato (cd società off-shore)
-Retribuzioni per servizi e diritti a meno che non siano considerati consegnati;
-Sanzioni e indennizzi di tipo, ad eccezione di indennizii assicurativi.

Ritenuta e dichiarazione dell’imposta
è fonte di memoria. La società bulgara, pagatore deil reddito, è tenuta a detrarre l’importo dell’imposta, escluso i redditi da beni immobili e da attivi finanziari. Nel caso di redditi da reddito con i beni immobili, così come quando il pagatore del reddito non è soggetto passivo, l’imposta è dovuta Per gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili e di esercizi finanziari l’imposta è dovuta al ricevimento del corrispettivo pattuito.
Il termine per il pagamento successivo al caso della registrazione del reddito (presa entro il 31 aprile, 31 luglio 31 ottobre e il 31 gennaio).
Con le stesse scadenze l’impresa è una dichiarazione per la durata ritenuta alla fonte.
Rimboso di considerazioni alla fonte a cui sono state imposte dall’UE o dal SEE.
Una persona straniera che è residente ai fini fiscali in uno stato dell’Unione o di diritto di scegliere di ricalcolare la ritenuta alla fonte. Un tal fine, la persona giuridicha straniera deve presentare una dichiarazione dei redditi.
Tutti i redditi da una fonte in Bulgaria, soggetti a ritenuta alla fonte (al netto delle spese fiscali riconosciute per la realizzazione di tali redditi) persona straniera ha diritto di detrarre tutte le spese associate alla realizzazione del reddito di cui sopra).
L’obiettivo di questa procedura è che le PG hanno meno di dieci anni, l’applicazione del 10%, applicata per lo più su base lorda, ma a volte la possibilita ‘di dedurre le spese associate, vale a dire essere tassati su base netta (costo meno costi) nella stessa maniera in cui vengono tassati i PG residenti. A seguito della presentazione della DRA le autorita ‘fiscali devono rimborsare la differenza tra l’imposta alla fonte pagata e l’imposta secondo DRA. La dichiarazione deve essere presentata dalla persona straniera entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di registrazione dei redditi.
CEDI
I documenti internazionali hanno la precedenza sulla normativa nazionale. In altre parole, se la CEDI, stipulata con la Bulgaria, contiene disposizioni in deroga alle disposizioni della LIRS viene applicata CEDI.
CEDI può prevedere un’aliquota più favorevole (o pari a zero) dell’imposta alla fonte al confronto con la normativa bulgara.
Le disposizioni della CEDI, in quanto sono più favorevoli per i soggetti passivi, non possono essere applicate automaticamente, ma è necessario presentare una richiesta per la loro applicazione all’Agenzia Nazionale delle entrate (NAP) nelle modalità contenute nel Codice di Procedura Fiscale-Assicurativa (DOPK) (per importi superiori a 500 mila leva su base annua), oppure raccogliere alcuni documenti da parte del pagatore del reddito se gli importi sono inferiori a 500 000 leva.
La persona straniera può presentare al NAP la richiesta di un parere preliminare per l’applicazione di CEDI e attivare il pagamento dell’imposta (permesso) inferiore a 500 000 leva). In caso contrario, l’imposta è dovuta in base alla legge, come la somma dell’imposta pagata (secondo l’aliquota della politica locale) meno quella secondo CEDI.
In pratica, si è accettato il permesso per l’applicazione della CEDI dopo la scadenza del termine per il versamento dell’imposta, il pagatore spesso contro l’imposta secondo l’aliquota prevista nella CEDI (o non versa l’imposta se l ‘ aliquota è pari a zero) e in questo caso sono previsti gli interessi di mora a partire dalla data in cui l’imposta diviene esigibile, fino alla data del ricevimento del parere preliminare.
5. Imposte alternative
Conteggio alternativo all’imposta sulle societa ‘vengno tassate le seguenti persone o attività:
-Il gioco d’azzardo – l’imposta è fondamentale non sulla base degli utili, ma sulla base delle scommesse o dei macchinari di gioco;
-Enti (aziende) statali – sono soggetti a imposta sulle entrate da attivita ‘economica e locazione;
-Attivita ‘di controllo delle navi e’ successo sul tonnellaggio delle navi, ma il regime si applica a scelta.
Sanzioni ai
sensi della legge:
-La mancata presentazione nei termini previsti da una dichiarazione o falsità dei dati, che comporta la riduzione del debito d’imposta – da 500 a 3000 leva;
-La mancata presentazione di legge alla dichiarazione dei redditi o dichiarazione di dati falsi – da 100 a 1000 leva;
-Mancata emissione di un documento per le entrate – l’importo dell’IVA non applicata, ma non meno di 1000 leva;
-Mancata emissione di una ricevuta fiscale – da 500 a 2000 Leva;
-distribuzione nascosta di utili – sanzione pecuniaria all’amontare del 20 per cento della spesa registrata, che include la distribuzione nascosta di utile;
– altri.

Bulgaria – Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)

Legge sulle Imposte e Tasse Locali in Bulgaria (ЗМДТ)

Legge sulle Imposte e Tasse Locali in Bulgaria

Capitolo uno.
GENERALE (Modificato – SG 119/02, force dal 01.01.2003)

Sezione I.
Tasse locali

     Art. 1. (1) (Nuovo, SG n. 119/2002, in vigore dal 01.01.2003, testo precedente dell’articolo 1, integrato – SG 110/07, in vigore dal 01.01.2008) Nel bilancio comunale vengono ricevute le seguenti tasse locali:
               1 . tassa immobiliare;

               2 . tassa di successione;

               3 . tassa di donazione;

               4 . tassa per l’acquisto di beni a titolo oneroso;

               5 . tassa sui veicoli;

               6 . (Revocato – SG.. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il nuovo – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La tassa di concessione;

               7 . (Nuova – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La tassa di soggiorno;

               8 . (Precedente. 7 – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) altre imposte locali stabiliti dalla legge.

          (2) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il Consiglio Comunale determina la quantità di tasse sotto il par. 1 alle condizioni, nell’ordine e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

          (3) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando alla fine del precedente esercizio il consiglio comunale non ha determinato l’ammontare delle imposte locali per l’anno in corso, le tasse locali sono raccolti sulla base dell’importo corrente al 31 dicembre dell’anno precedente.

          (4) (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) I Nessuna modifica adottate dalla dimensione consiglio comunale e le modalità di determinazione delle imposte locali nel corso dell’anno.
     Art. 2 . (Nuova -. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2006 ) Le tasse locali sono pagati in contanti nel cassiere dell’amministrazione comunale o senza contanti sul rispettivo conto.
     Art. 3 . (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Le dichiarazioni dei redditi di cui alla presente legge devono essere presentate dai contribuenti o dei loro rappresentanti in un formato approvato dal Ministro delle Finanze promulgato nella Gazzetta Ufficiale.
     Art. 4 . (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni) (1) (modifica -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata. -. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificato -.. SG 105 del 2005 , integrato -.. SG 105del 2006 , in vigore dal 01.01 .2007d) L’istituzione, la messa in sicurezza e la riscossione delle tasse locali sono eseguite dai dipendenti dell’amministrazione municipale secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. L’appello degli atti correlati è nello stesso ordine.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2005 , modificato -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le tasse non pagate all’interno di questa legge insieme l’Interesse sotto Interesse su Tasse, Tasse e Altri crediti statali. La raccolta obbligatoria è eseguita da esecutori pubblici secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale o da ufficiali giudiziari secondo la procedura del codice di procedura civile.

          (3) (Nuovo – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -.. SG 105 del 2005 , integrato -.. SG 95 del 2009 , il con effetto dal 01.01.2010 , integrato -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) nei procedimenti sotto il par. 1 idipendenti dell’amministrazione comunale hanno i diritti e gli obblighi delle autorità fiscali e nelle procedure per la fornitura di responsabilità fiscali ai pubblici esecutori. Se uno strumento statutario prevede l’obbligo di presentare un certificato ai sensi dell’art. 87, par. 6 del Tax-assicurazione codice di procedura, sugli obblighi per le imposte di cui alla presente legge presenta un certificato per gli obblighi per le tasse al comune di residenza, rispettivamente, sede del debitore.

          (4) (Nuova – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) I dipendenti sotto il par. 3 sarà determinato da un ordine del sindaco del comune.

          (5) (Nuova – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -.. SG 105 del 2005 ) Il sindaco del comune esercita i poteri dell’organo decisionale d’arte. 152 , par. 2 del Tax-assicurazione codice di procedura, e il capo dell’unità per le entrate locali nel comune – un direttore territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.

          (6) (nuova – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -.. SG 105 del 2005 ) Il direttore esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate ha emanato istruzioni metodiche di applicazione di questa legge.

          (7) (nuova -. SG 105 del 2005 , ha modificato -.. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’autorità competente per il differimento e la riprogrammazione delle imposte locali pari a 100 000 lev e soggetta a rinvio o riprogrammazione è richiesta entro un anno dalla data di rilascio della licenza, il sindaco del comune, mentre in altri casi un consiglio comunale.
     Art. 5 . (Nuova -. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , il revocato -. SG . 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Sezione II.
Tasse locali (Nuovo, SG n. 119/2002, entrata in vigore il 01.01.2003)

     Art. 6. (Nuovo, SG n. 119/2002, entrata in vigore l’1.01.2003) (1) I comuni devono riscuotere le seguenti tasse locali:
                    a) rifiuti domestici;

                    (b) per l’uso di mercati, mercati, fiere, marciapiedi, piazze e strade;

                    c) (suppl. – SG. 70 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -.. SG 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Per l’uso asili nido, cucine, asili, istituti specializzati per la fornitura di servizi sociali, campi, dormitori e altri servizi sociali comunali;

                    d) (revocato – SG, numero 70 del 2008 )

                    (e) per i servizi tecnici;

                    f) per servizi amministrativi;

                    (g) per l’acquisto di siti di sepoltura;

                    h) (revocata -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)

                    i) (nuova – SG. 87 del 2005 , in vigore dal 01.01.2007 anni) di possedere un cane;

                    k) (ex b “e” -.. SG 87 di 2005 , in vigore dal 01.01.2007 ) altre tasse locali determinati dalla legge.

          (2) Per tutti i servizi e i diritti forniti dal comune, ad eccezione di quelli di cui al par. 1 , il consiglio comunale determina un prezzo.
     Art. 7 . (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni) (1) le tasse locali sono determinate sulla base del costo necessaria tecnica e amministrativa della fornitura del servizio.

          (2) Le tasse locali devono essere semplici e proporzionali e devono essere pagate in contanti, in contanti o con le marche da bollo comunali nei termini e secondo l’ordine della presente legge.
     Art. 8 . (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni) (1) Il Consiglio Comunale determina l’importo delle tasse in conformità con i seguenti principi:

               1 . rimborso del costo totale del comune per fornire il servizio;

               2 . creare le condizioni per espandere i servizi offerti e migliorarne la qualità;

               3 . raggiungere maggiore equità nel determinare e pagare le tasse locali.

          (2) Per un servizio in cui le attività possono essere distinte l’una dall’altra, viene stabilita una tariffa separata per ciascuna attività.

          (3) L’importo della commissione non può rimborsare i costi totali del comune per la fornitura di un servizio particolare quando il consiglio comunale decide che ciò è necessario per proteggere l’interesse pubblico.

          (4) (suppl. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi in cui l’importo delle tasse non rimborsato l’intero costo della fornitura del servizio, la differenza tra il costo e le dimensioni di la tassa è a carico delle entrate comunali. Nei casi di esenzione dalle tasse con decisione del consiglio comunale, i costi di fornitura del servizio sono a carico delle entrate comunali.

          (5) Il consiglio comunale stabilisce con l’ordinanza di cui all’art. 9 righe con le quali le persone che non utilizzano il servizio durante l’anno in questione o per un certo periodo di tempo sono esentate dal pagamento della rispettiva tariffa.

          (6) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il Consiglio Comunale può esonerare talune categorie di persone, in tutto o in parte dal pagamento di alcuni tipi di tasse in un ordine stabilito dal decreto sotto Art. 9 .
     Art. 9 . (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il Consiglio Comunale adotta un’ordinanza per l’impostazione e l’amministrazione le tasse locali e prezzi dei servizi.
     Art. 9 a. (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni) (1) le tasse locali sono raccolti dall’amministrazione comunale.

          (2) (modifica -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006anni)

          (3) Le entrate derivanti dalle tasse locali sono a carico del bilancio del comune.

          (4) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il sindaco autorizza la rinegoziazione o il differimento delle passività per imposte locali fino a 30 000 Levs ea condizione che riprogrammazione o il differimento è richiesto entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

          (5) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’autorizzazione per il rinvio o la riprogrammazione delle tasse locali superiori a 30.000 BGN o per un periodo superiore a un anno devono essere emesse dal sindaco dopo una decisione del consiglio comunale.
     Art. 9 b. (Nuova -. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato -. SG . 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) L’istituzione, la sicurezza e la riscossione dei tributi locali ai sensi della presente legge sono effettuate ai sensi dell’art. 4 par. 1-5 . Il richiamo dei sottostanti viene eseguita nello stesso ordine.
     Art. 9 a. (Nuova -. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Quando il corpo municipale affidata ad eseguire un’azione o di rilasciare un documento che prevedeva canone demaniale, il canone versato entra entrate del bilancio comunale.
Capitolo due.
TASSE LOCALI

 

Sezione I.
Imposta immobiliare

     Art. 10. (1) (Modificato, SG n. 106/2004, modificato, SG n. 39/2011) La tassa sugli immobili viene riscossa territorio degli edifici di campagna e terreni nei limiti di costruzione degli insediamenti e le formazioni di insediamento e un sacco di fuori di loro, secondo un piano dettagliato sono destinate per l’arte. 8, articolo 1 della legge sullo sviluppo territoriale e dopo una modifica dello scopo del terreno, ove richiesto da una legge speciale.
          (2) (Nuova -. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni) non è tassato atterrato proprietà, presi da strade, strade di reti stradali repubblicani e comunali e rete ferroviaria ad restrittiva linee di costruzione. Le tasse e le proprietà terriere occupate da corpi idrici, proprietà statali e municipali non sono tassate.

          (3) (suppl. – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il paragrafo precedente. 2 – SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni) Non vi è alcuna tassa sui terreni agricoli e sulle foreste, ad eccezione dei terreni edificati, per l’area edificata e il terreno adiacente.

          (4) (Nuova – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata. – SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il revocato -.. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il nuovo -. SG 61 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01d) La tassa immobiliare non è soggetta ad una valutazione fiscale fino a BGN 1680 compreso.
     Art. 11. (1) I soggetti passivi sono i proprietari di beni immobili tassabili.

          (2) (suppl -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , integrato -.. SG 98 di 2010 g ., in vigore dal 01.01.2011 ) Il proprietario di un edificio costruito su un terreno demaniale o municipale è soggetto a tassazione per questa proprietà o la relativa parte di esso.

          (3) (suppl. – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 36 del 2006 , in vigore dal 01.07.2006 ) Quando stabilita diritto di utilizzare contribuente deve essere l’utente.

          (4) (Nuova – SG. 36 del 2006 , in vigore dal 01.07.2006 ) Quando una concessione è concessionaria imponibile.

          (5) (Nuova – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Per la proprietà – statale o di proprietà comunale è un soggetto passivo a cui la proprietà è previsto per la gestione.
     Art. Articolo 12. (1) Se su un bene tassabile il diritto di proprietà o il diritto limitato reale è in possesso di più persone, sono soggetti rispettivamente alle rispettive parti.

          (2) Ciascuno dei comproprietari della proprietà, rispettivamente i comproprietari del diritto limitato reale, può pagare l’imposta per l’intera proprietà a spese degli altri.
     Art. 13 . L’imposta è pagabile indipendentemente dal fatto che l’immobile sia utilizzato o meno.
     Art. 14. (1) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 anni) per nuova costruzione o altrimenti acquisiti proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto notifica per iscritto al 2 -mese comune periodo in cui la proprietà, presentando una dichiarazione dei redditi per la riscossione di una tassa annuale sugli immobili.

          (2) (Nuova -. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.07.2011 ) Quando il proprietario o il titolare di un diritto, una pianta nella dichiarazione sotto il par. 1 indica anche il valore contabile e altre circostanze rilevanti per la determinazione dell’imposta.

          (3) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006, il paragrafo precedente . 2 -. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.07.2011 ) Quando un cambiamento in qualsiasi circostanza, ciò che conta per determinare l’imposta, i soggetti passivi notificare comune nei modi e nei termini sotto il par. 1 .

          (4) (Nuova – SG. 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , il paragrafo precedente. 3 – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.07.2011 ) Quando acquisizione di beni per eredità la dichiarazione di cui al par. 1 deve essere depositata entro il termine di cui all’art. 32 .

          (5) (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , il paragrafo precedente. 4 – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.07.2011 ) Il archiviato una dichiarazione di un comproprietario, rispettivamente di un utente, utilizza gli altri comproprietari o utenti.
     Art. 15. (1) Per gli edifici di nuova costruzione o parti di edifici, la tassa è dovuta dall’inizio del mese successivo al mese in cui sono stati completati o iniziati ad essere utilizzati.

          (2) Al momento del trasferimento della proprietà dell’acquirente debitore dell’imposta a partire dall’inizio del mese successivo a quello in cui la variazione si verifica nel proprietà o l’uso, a meno che l’imposta è a carico del cedente.
     Art. 16. (1) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , integrato -.. SG 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , il modificare -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) in caso di distruzione parziale o completa di edifici e attraversando la proprietà da esenti ai contribuenti versa passivi e morsa informare il comune sulla posizione della proprietà nell’ordine e entro il termine di cui all’art. 14 , par. 1 .

          (2) Nei casi di cui al par. 1, l’ obbligo di pagare l’imposta cesserà, o si verificherà, dall’inizio del mese successivo al mese in cui è avvenuta la modifica.
     Art. 17 . (Suppl -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , il revocato -.. SG 98del 2010 , l’in forza dal 01.07.2011 )
     Art. 18. (1) . (Art Precedente 18 -. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 34 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , modificata -. SG pz. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) il dipendente dell’amministrazione comunale verificare le dichiarazioni presentate. Egli può richiedere dati aggiuntivi sulla proprietà passivo a raccogliere dati dalla dichiarazione di libri, progetti, schizzi e documenti in base ai quali la proprietà è proprietà o in uso, se necessario – e misurando le proprietà dei corpi tecnici.

          (2) (Nuova -. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 34 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , modificata -.. SG 100 del 2005 , il in vigore dal 01.01.2006 ) su richiesta del personale dell’amministrazione comunale di dati e prove dello stato dell’immobile (copie di mappe e piani, modelli di computer, registri, etc.) servizi competenti del bilancio dello stato sono tenuti a fornire loro gratuitamente entro 7 giorni.

          (3) (Nuovo – SG. 34 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 ) I dati sotto il par. 2 del catasto deve essere fornito alle condizioni e secondo la procedura prevista dalla legge sul catasto e sui registri immobiliari.

          (4) (Nuova – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’Agenzia Nazionale delle Entrate presentare elettronicamente all’amministrazione comunale in 14 termine giorno di ricezione della richiesta, informazioni su siti con sede dispositivi fiscali.
     Art. 19. (1) L’imposta sarà determinata sulla base della valutazione fiscale degli immobili ai sensi dell’art. 10 , par. 1 dal 1 °gennaio dell’anno per il quale è dovuto.

          (2) (Abrogato -.. SG 153 di 1998 anni),

          (3) (Nuovo – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , integrato -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , modificata. – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Quando si cambia l’accertamento della proprietà durante l’anno la tassa è determinata sulla rivalutazione del mese successivo al cambiamento. In caso di modifica da parte dei consigli comunali ai confini delle zone degli insediamenti e delle categorie delle aree della villa o delle aree abitate, l’imposta sarà determinata sulla nuova valutazione fiscale dal 1 ° gennaio dell’anno successivo.

          (4) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Para 3 , primo periodo non si applica a immobili non residenziali proprietà di imprese o su cui non ha stabilito un vero e proprio limitata diritto d’uso.
     Art. 20 . (Am -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificato -.. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) L’imposta sul valore degli immobili cittadini sono stabilite dalle norme amministrazione comunale secondo l’all’allegato № 2 , a seconda del tipo di struttura, la posizione, la dimensione, il design e l’usura e comunicati ai contribuenti.
     Art. 21. (1) (suppl -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , modificata -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il valore fiscale delle imprese immobiliari è più elevata tra loro libro valore e la valutazione dell’imposta secondo l’allegato 2 , e per la proprietà abitativa – la loro valutazione fiscale secondo l’appendice 2 .

          (2) (Nuova -. SG 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , modificato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 ) L’accertamento fiscale immobiliare, sono coperti dal diritto di utilizzare impresa è il loro valore di carico nel bilancio del proprietario o l’accertamento fiscale ai sensi dell’allegato № 2 , e di immobili residenziali – l’accertamento fiscale ai sensi dell’allegato № 2 .

          (3) (Nuovo – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 ) L’imposta sul valore dei beni di cui all’art. 11 , par. 2 , su cui sono costruiti gli edifici delle imprese, deve essere determinato conformemente alle norme dell’allegato 2 .

          (4) (prec. 2 – SG. 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , il paragrafo precedente. 3 – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 g . modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) in caso di mancanza di dati contabili valore stimato è determinato dall’amministrazione comunale a spese del contribuente. In questi casi, un impiegato della amministrazione comunale potrebbe utilizzare e esperti.
     Art. 22 . (Am -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il consiglio comunale determina, ai sensi dell’art. 1 , par. 2 l’ importo della tassa nell’intervallo da 0,1 a 4,5 per mille sulla valutazione fiscale degli immobili.
     Art. 23 . (Am -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG . pezzi 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificato -.. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.07.2011 ) L’imposta di cui all’art. 14 , par. 1 e 4 sono determinati dall’amministrazione comunale in corrispondenza della posizione della proprietà e viene comunicata al contribuente o del suo rappresentante legale.
     Art. 24. (1) Esenzione dalla tassa:

               1 . (. Suppl – SG. 153 del 1998 ) I comuni per le proprietà – proprietà comunale pubblica;

               2 . (. Suppl – SG. 153 del 1998 ) Lo stato delle proprietà – proprietà dello Stato pubblica, a meno che la proprietà è reso disponibile ad un’altra persona e che la persona non è esente da imposta;

               3 . (Revocato -. SG. 153 del 1998 anni)

               4 . centri di aggregazione;

               5 . edifici di proprietà di paesi stranieri in cui si trovano rappresentanze diplomatiche e consolari, soggette a reciprocità;

               6 . (Revocato -. SG. 153 del 1998 anni)

               7 . (Modifica -. SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Gli edifici dei bulgari organizzazioni della Croce Rossa e della Croce Rossa immatricolati in un altro membro – Stato dell’Unione europea o in un altro paese – parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

               8 . (Modifica -. SG. 153 del 1998 , modificato -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Gli edifici di università e accademie utilizzato per la didattica e la ricerca ;

               9 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I templi e monasteri per l’attività liturgica, insieme con i lotti su cui sono costruite – di proprietà religioni legalmente registrati nel paese così come le case di preghiera insieme alle proprietà terriere su cui sono state costruite – proprietà delle denominazioni religiose legalmente registrate nel paese;

               10 . parchi, campi sportivi, parchi giochi e altri edifici pubblici simili;

               11 . (Revocato -. SG. 153 del 1998 anni)

               11 a. (Nuova – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 19 del 2009 , in vigore dal 10.04.2009 ) Gli edifici – valori culturali quando non sono utilizzati per scopi commerciali;

               12 . musei, gallerie, biblioteche;

               13 . (Modifica – SG.. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) La proprietà utilizzato direttamente per esigenze operative di trasporto pubblico;

               14 . (Revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

               15 . edifici temporanei che servono la costruzione di un nuovo edificio o struttura fino a quando non sono completati e messi in funzione;

               16 . (Suppl. – SG. 153 del 1998 , il revocato -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)

               17 . (Nuova -. SG 153 del 1998 ) l’immobile, di proprietà di cui è stato recuperato dalla legge e che sono in grado di essere utilizzato per un periodo di 5 anni. La tassa sul suddetto immobile utilizzato dallo stato, dai comuni, dalle organizzazioni pubbliche o dalle società commerciali a cui partecipano, comprese quelle privatizzate, è dovuta agli utenti;

               18 . (Nuova – SG. 18 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 55 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG . 35 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 , modificato -.. SG 24 del 2013 , in vigore dal 2013/12/03 ) Gli edifici messi in servizio prima del 1 yanuari 2005 anno e classe energetica certificata B e edifici entrati in servizio prima del 1gennaio 1990e hanno ricevuto certificati con classe di consumo energetico “C”, emessi dall’ordine della Legge sull’efficienza energetica e l’ordinanza di cui all’art. 25 della legge sull’efficienza energetica, come segue:

                    a) per un periodo di 7 anni a decorrere dall’anno successivo a quello del rilascio del certificato;

                    b) un periodo di 10 anni fa – a partire dall’anno successivo a quello del rilascio del certificato, se del caso e le misure per l’utilizzo di fonti di energia per soddisfare le esigenze della costruzione rinnovabili;

               19 . (Nuova – SG. 18 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 55 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG . 35 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 , modificato -.. SG 24 del 2013 , in vigore dal 2013/12/03 ) Gli edifici messi in servizio dopo 1 yanuari 1990 anno e prima del 1 ° gennaio 2005, E ottenuto i certificati di consumo energetico di classe “C”, e gli edifici messi in servizio prima del 1 yanuari 1990 , e ha ottenuto i certificati di classe energetica “D”, emesse sotto la legge per l’efficienza energetica e l’ordinanza di cui all’art. 25 della legge sull’efficienza energetica, come segue:

                    a) per un periodo di tre anni a decorrere dall’anno successivo al rilascio del certificato;

                    (b) per un periodo di 5 anni a decorrere dall’anno successivo al rilascio del certificato se attuano anche misure per il recupero di fonti energetiche rinnovabili per soddisfare le esigenze dell’edificio.

          (2) (modifica -. SG. 153 del 1998 ) L’esenzione sotto il par. 1 , gli articoli 1, 2, 4, 7, 8 e 9 sono soggetti alla condizione che le proprietà non vengano utilizzate per uno scopo commerciale non correlato alla loro attività diretta.

          (3) (Nuovo – SG. 153 del 1998 , il revocato -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 anni)

          (4) (. Prev 3 , modificato -.. SG 153 del 1998 , modificato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 ) I paragrafi 12 si applicano rispettivamente e per parti di proprietà.

          (5) (Nuova – SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 ) Per le proprietà sotto il par. 1 pt. 17 , la cui proprietà è stata restaurata prima del 1 yanuari 1999 , il periodo di cinque anni inizia a decorrere da tale data, e per la proprietà che è stato ripristinato dopo tale data, il termine decorre dal mese dopo il mese di recupero.

          (6) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’esenzione dall’imposta di cui al par. 1 , i punti 18 e 19 si applicano per una durata totale dell’edificio interessato, non superiore a 10 anni.
     Art. 25. (1) Per la proprietà, che è l’abitazione principale, l’imposta è dovuta con una riduzione del 50 %.

          (2) (modifica -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Per la proprietà che è la residenza principale di una persona con capacità ridotta dal il 50 al 100 per cento, l’imposta è dovuta dal 75 riduzione per cento.
     Art. 26 . (Abrogato -.. SG 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 anni)
     Art. 27 . Le persone rivendicano il loro diritto all’esenzione dalla tassa o di utilizzare sgravi fiscali attraverso una dichiarazione dei redditi, che presentano entro il termine di cui all’art. 14 , par. 1 .
     Art. 28. (1) (suppl -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , modificata -.. SG 98 di 2010 , entrata in vigore il 01.01.2011 ) L’imposta sugli immobili deve essere pagata in due rate uguali entro i seguenti termini: 1 marzo – 30 giugno e 30 ottobre dell’anno per il quale è dovuta.

          (2) (modifica -.. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il prepagata 1 marzo al il 30 aprile per l’intero anno è previsto uno sconto 5 per cento.

          (3) (Nuovo – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Dopo il trasferimento di beni immobili o di costituzione di diritti di proprietà di un bene immobile a causa della tassa di trasferimento / incorporazione, anche per il mese di il trasferimento / stabilimento è pagato dal cedente / fondatore prima del trasferimento / stabilimento.

          (4) (modifica -. SG. 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , integrato -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002, il paragrafo precedente . 3 -. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) l’imposta sugli immobili entra nel reddito del bilancio comunale, il cui territorio si trova la proprietà. L’imposta dovuta dal concessionario ad una proprietà situata nel territorio di più di un comune è versata nel reddito del comune sul cui territorio è situata la maggior parte della proprietà.
Sezione II.
Imposta di successione

     Art. 29. (1) L’imposta sulle successioni viene riscossa su ereditata per legge o per volontà della proprietà nel paese o all’estero dei cittadini bulgari e proprietà nel paese di cittadini stranieri.
          (2) La proprietà degli apolidi è tassata come proprietà dei cittadini bulgari se la loro residenza permanente si trova nel territorio del paese.
     Art. 30. (1) La proprietà ereditata include proprietà del concedente beni mobili e immobili e diritti su tali beni, così come la sua altri diritti di proprietà, crediti e debiti al momento dell’apertura della successione, salvo che la legge disponga altrimenti.

          (2) Come ereditaria tassato e proprietà che si verifica in caso di morte del defunto subito da un terzo sulla base di un accordo con il defunto.

          (3) Il paragrafo 2 non si applica se il contratto è concluso in adempimento di un obbligo legale.
     Art. 31. (1) (precedente art. 31 -. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) La tassa di successione è pagata dagli eredi o per testamento, e dai legatari.

          (2) (Nuova – SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) La tassa di successione non è pagata dal coniuge superstite e gli eredi in linea retta senza restrizioni.
     Art. 32. (1) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 anni) In caso di eredità, i soggetti passivi di cui all’art. 31 o loro rappresentanti legali sono tenuti entro 6 mesi presentare una dichiarazione al comune di ultima residenza del defunto, e se quest’ultimo ha avuto un residenza all’estero – la posizione della maggior parte dei suoi beni nel paese.

          (2) Per erede o il legatario che non è un coniuge, discendente, genitore, fratello o una sorella, 6 -mese procedura dopo la presentazione della dichiarazione corre dopo aver appreso che l’eredità è stato scoperto.

          (3) I beni delle persone dichiarate dispersi dalla Corte, la dichiarazione deve essere presentata da persone che sono eredi di dichiarati mancanti al momento dell’ultima comunicazione di lui. In questi casi, il termine di sei mesi per la presentazione della dichiarazione inizia dalla data di entrata in possesso.

          (4) Dove l’erede è una persona che è stata concepita al momento dell’eredità ed è viva, il termine alla pari. 1 per i suoi rappresentanti legali inizia a decorrere dal giorno della sua nascita.

          (5) La dichiarazione presentata da un successore deve essere utilizzata anche dagli altri eredi.

          (6) I soggetti passivi devono indicare nella dichiarazione la proprietà ereditaria ricevuta per tipo, ubicazione e valutazione.

          (7) proprietà ereditata per i quali i contribuenti hanno imparato dopo i termini di cui ai commi precedenti deve essere dichiarata entro un mese di apprendimento. In questi casi, l’imposta dovuta viene ricalcolata.
     Art. 33. (1) La tenuta, con l’eccezione della struttura esente è determinata e valutata in lev al momento dell’apertura della successione come segue:

               1 . (. Suppl – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il settore immobiliare nel paese – una verifica fiscale ai sensi dell’allegato № 2 ;

               2 . la valuta estera e i metalli preziosi – al tasso centrale della Banca nazionale bulgara;

               3 . i titoli, al valore di mercato, e laddove il valore di mercato non può essere determinato senza costi o difficoltà significativi, sono valutati alla pari.

               4 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002 ) I veicoli – un’assicurazione valore;

               4 a. (Nuova -. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002anni)

               5 . altri beni mobili e diritti – al valore di mercato;

               6 . imprese o partecipazioni in società commerciali o cooperative – al valore di mercato e laddove la sua determinazione richieda costi o difficoltà significativi – mediante dati contabili;

               7 . (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) l’immobile in un altro Stato – membro dell’Unione europea o di un altro stato – parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o un paese terzo – un importo dell’imposta indicato nel documento rilasciato ai fini della tassazione da parte dell’autorità competente del paese, accompagnato da una traduzione accurata in bulgaro fatta da un traduttore giurato.

          (2) Per l’ordine del par. 1 vengono valutati i doveri del defunto.

          (3) I diritti e gli obblighi dei defunti non residenti motivi o importo dichiarato, ma sono valutati e presi in considerazione nella determinazione del patrimonio imponibile dopo aver stabilito la loro base e dimensione. In questi casi, l’imposta dovuta viene ricalcolata.

          (4) (modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Su richiesta da un dipendente dell’amministrazione comunale o dalla persona assicuratori in questione emessi 7 giorno termine certificato di valore assicurativo .
     Art. 34 . Dal patrimonio della massa di eredità imponibile determinato dall’ordine di cui all’art. 33 sarà dedotto:

               1 . stabilito i motivi e gli obblighi dimensioni del testatore al momento dell’apertura della successione se contro queste passività non acquisita proprietà, che è esente da imposta di successione; i debiti verso i creditori non sono dedotti, i crediti di cui al legatore sono scaduti e non sono eseguiti entro il termine di 6 mesi di cui all’art. 32 ;

               2 . diritti e pretese che gli eredi hanno trasferito nello Stato o nei comuni secondo la procedura stabilita dalla legge nei sei mesi di cui all’art. 32 ;

               3 . (. Am – SG. 153 del 1998 ) Le spese funerarie pari 1.000 lev;.

               4 . i benefici previsti dalla legge.
     Art. 35. (1) Il patrimonio tassato deve essere suddiviso in quote di successione, ciascuna delle quali determinata secondo l’ordine della legge sull’eredità.

          (2) Le unità di successione saranno aumentate, rispettivamente ridotte, del valore delle alleanze, valutate secondo l’ordine di cui all’art. 33 .
     Art. 36 . (Am -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificato -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il consiglio comunale determina da ordinanza secondo l’art. 1 , par. 2 l’ ammontare dell’imposta separatamente per ciascun erede o legatario come segue:

               1 . (Modifica – SG.. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) I fratelli e le sorelle ei loro figli – da 0,4 al 0,8 per cento per la parte in eccesso di 250 000 lev;.

               2 . (Modifica -. SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) per le persone non comprese nella voce. 1 – dal 3.3 al 6.6 per cento per la parte in eccesso di 250 000 lev.
     Art. 37 . (Am -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 105 del 2005 ) L’imposta deve essere determinata e comunicata a ciascun erede o il legatario separatamente del codice di procedura di assicurazione fiscale.
     Art. 38. (1) Esenzione dalla tassa:

               1 . la proprietà delle persone che sono morte per la Repubblica di Bulgaria o nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali o in caso di incidenti industriali e calamità naturali;

               2 . (Suppl. – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , integrato -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG pz. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) la proprietà legate allo stato e comuni;

               2 a. (Nuova – SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La proprietà legata alla Croce Rossa Bulgara, religioni legalmente registrati nel paese, centri comunitari e altri soggetti che non siano commercianti, ad eccezione organizzazioni senza scopo di lucro designate a svolgere attività lucrativa privata;

               3 . beni per la casa ordinari;

               4 . inventario delle piccole fattorie;

               5 . biblioteche e strumenti musicali;

               6 . oggetti d’arte, autore è deceduto, uno degli eredi o dei loro parenti in linea retta senza limitazioni e garanzie – fino al quarto grado;

               7 . pensioni non ricevute del defunto;

               8 . proprietà straniera di cittadini bulgari per i quali è stata pagata la tassa di successione nel rispettivo paese.

          (2) Quando due persone sono morte simultaneamente o immediatamente uno dopo l’altro è il successore di mezzo, nessuna imposta è dovuta alla quota ereditaria acquisito dall’erede defunto.

          (3) L’ esenzione di cui al par. 1 , gli articoli 3, 4 e 5 prevedono che la proprietà sia ereditata dalla famiglia, dal coniuge, dai fratelli e dalle sorelle.

          (4) (Nuova – SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Para 1 pt. 2 e si applica in cui la proprietà è ereditata da entità identiche o simili stabiliti in un altro Stato membro – uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. L’esenzione in questo caso a condizione che la persona è un documento legale che attesta la posizione o la qualità rilasciati o controfirmati dall’autorità competente del paese e la sua traduzione certificata in bulgaro.
     Art. 39 . Se il defunto beni immobili ha ereditato nella tenuta comprende 40 per cento del valore stimato della proprietà, se si acquista fino a 1 anno prima della morte; 50 % se acquisito fino a 2 anni prima della sua morte e 60 % se acquisito fino a 3 anni prima della sua morte.
     Art. 40. (1) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 ) L’imposta è versata in due periodo -mese del servizio della comunicazione.

          (2) Quando si eredita una ditta individuale, la partecipazione a una partnership, azioni che rappresentano oltre il 50 per cento del capitale della società, l’imposta dovuta può essere pagato entro 1 anno di apertura della successione insieme al legale interesse che sarà addebitata dopo la scadenza di due periodo -mese sotto il par. 1 .
     Art. 41. (1) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , integrato -.. SG 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , il modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006) Gli importi su conti di persone decedute sono versati ai loro eredi dopo aver presentato un certificato rilasciato dal Comune che sono elencati nella dichiarazione delle imposte fiscali e di successione è stata pagata. Qualora la tassa non viene pagata, viene dedotta e trasferito sul conto del comune entro un mese dalla presentazione dell’importo dell’imposta dovuta e gli eredi sono pagati fino a concorrenza del saldo del conto del defunto.

          (2) Il paragrafo 1 si applica anche a titolo di risarcimento nell’ambito di un contratto di assicurazione “vita”, firmato dal testatore a favore di terzi.

          (3) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006) Il trasferimento di azioni nominative e altri titoli appartenenti a persone che hanno perso la vita o sono stati dichiarati mancanti, si basa su un certificato rilasciato dal comune patrimonio mestootkrivane che questi titoli sono quotati nella dichiarazione e l’imposta di successione dovuta è pagato .
     Art. 42 . (Am -.. SG 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , il revocato -.. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006anni)
     Art. 43 . (Am -.. SG 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificato -.. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Le banche, compagnie di assicurazione e altri le società commerciali e tutte le altre persone che sono depositanti o debitori di titoli, denaro o altri beni appartenenti a un’eredità per la quale sanno che è aperta, sono obbligati prima del pagamento, del trasferimento o del trasferimento di tali beni a inviare un inventario della proprietà del comune nel luogo dell’eredità.
Sezione III.
Imposte sull’acquisizione di beni per donazione e in modo contraffatto

     Art. 44. (1) Soggetta a tassazione deve essere la proprietà acquisita tramite donazione, così come i beni immobili, i diritti reali limitati su di loro e gli autoveicoli acquisiti in modo contraffatto.
          (2) Soggetto a tassazione dell’importo della tassa di donazione e della proprietà altrimenti acquistata gratuitamente, nonché delle passività rimborsate attraverso la remissione.

          (3) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il carico fiscale nell’acquisizione di proprietà è dovuta alla acquisizione di beni immobili e diritti reali limitati su di loro dalla prescrizione.

          (4) (Nuova – SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , modificata -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata. – . SG 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ., precedente paragrafo 3 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) para 1 non si applica al motore veicoli che non sono registrati per il movimento nel paese.

          (5) (prec. 3 , Suppl -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , il paragrafo precedente. 4 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01 0,2010 ) Para 2 non si applica se il trasferimento è in adempimento di un obbligo di legge o sotto il Consiglio dei ministri per l’assegnazione di investitori immobiliari in progetti di investimento prioritari.

          (6) (nuova – SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , al paragrafo precedente. 5 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il No la tassa è riscossa sulla proprietà acquisita attraverso la donazione tra parenti e coniugi.
     Art. 45. (1) L’imposta deve essere pagata dall’acquirente del bene di cui all’art. 44 e, in cambio, dalla persona che acquisisce la proprietà di un valore superiore, se non diversamente concordato. Nel caso in cui si concorda che l’imposta è dovuta da entrambe le parti, sono responsabili in solido. Se le parti hanno convenuto che l’imposta è dovuta dal cedente, l’altra parte è il garante.

          (2) Laddove l’acquirente dell’immobile sia all’estero, il cedente è soggetto all’imposta.
     Art. 46. (1) (suppl -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base per la determinazione del valore fiscale dell’immobile di lev al momento del trasferimento e l’acquisizione da parte di prescrizione – al momento dell’emissione dell’atto attestante il diritto di proprietà che è soggetto alla registrazione.

          (2) La proprietà deve essere valutata come segue:

               1 . (Modifica -. SG. 153 del 1998 ) l’immobile e diritti reali limitati su di loro – nel prezzo concordato o determinato da un’autorità statale o comunale, e se è inferiore alla valutazione fiscale – su quest’ultimo, secondo l’allegato 2 ;

               2 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Le altre proprietà – sotto di arte 33 , par. 1 , articoli 2, 3, 4 e 5 .

          (3) (Nuovo – SG. 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 ) L’accertamento fiscale ai sensi dell’allegato № 2 per le proprietà sotto il par. 2 , il punto 1 sarà determinato sulla base dei dati e delle caratteristiche contenute nella dichiarazione di cui all’art. 14 , par. 1 .
     Art. 47. (1) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Dopo la donazione della proprietà e nei casi di cui all’art. 44 , par. 2 la tassa sarà addebitata sulla valutazione della proprietà trasferita in un importo determinato dal consiglio comunale con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 come segue:

          ( Lettera “a” revocato -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)

               1 . (Modifica -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , la versione precedente di b “b”, modificato -.. SG. 110del 2007 , in vigore dal 01.01. 2008 , modificato – SG.. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) dal 0,4 al 0,8 per cento – per la donazione tra fratelli e dei loro figli;

               2 . (Modifica -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il testo precedente “b”, modificato -.. SG. 110 del 2007, in vigore dal 01.01. 2008 , modificato -.. SG 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) da 3 Da 3 a 6,6 % in caso di donazione tra persone diverse da quelle di cui al punto 1 .

          (2) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009, modificata. -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) all’atto dell’acquisizione della tassa di proprietà è determinato dal consiglio comunale nel formato da 0,1 a 3 per cento della valutazione della proprietà trasferiti, e in cambio – sulla valutazione di immobili di valore superiore.

          (3) Nel caso di una divisione di proprietà, dove la quota detenuta prima della cessione è aumentata, l’imposta sarà addebitata sulla franchigia.
     Art. 48. (1) Esenzione dalla tassa:

               1 . proprietà acquisita da:

                    (a) lo Stato e i comuni;

                    b) (suppl -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il bilancio organizzazioni educative, culturali e scientifiche e istituti specializzati per la fornitura di servizi sociali e case per l’assistenza medica e sociale per i bambini;

                    c) la Croce Rossa bulgara;

                    d) (modifica – SG.. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) Le organizzazioni nazionali delle persone con disabilità e le persone con disabilità;

                    (e) fondi per aiutare le vittime di calamità naturali e per preservare e ripristinare monumenti storici e culturali;

                    f) (nuova – SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Le istituzioni mediche di cui all’art. 5 , par. 1 della legge per le strutture mediche;

                    g) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le religioni legalmente registrati nel paese per la proprietà di cui all’art. 24 , par. 1 , elemento 9 .

               2 . (Modifica -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Le donazioni per il trattamento dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo nonché di aiuti tecnici per le persone con disabilità;

               3 . (Modifica – SG.. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Le donazioni umanitarie dei lavoratori disabili da il 50 al 100 per cento e cittadini svantaggiati;

               4 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , integrato -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le donazioni per le persone giuridiche profit che ricevono sovvenzioni dal bilancio centrale, e organizzazioni non-profit giuridiche iscritte nel registro centrale delle persone giuridiche di profitto per il bene pubblico e ricevuto forniti donazioni;

               5 . i soliti regali;

               6 . la proprietà che è stata trasferita gratuitamente in adempimento di un obbligo legale;

               7 . donazioni a beneficio della comunità chitalishte;

               8 . (Modifica – SG.. 28 del 2002 ) le proprietà acquisite ai sensi della legge sulla privatizzazione;

               9 . contributi non monetari al capitale di una società, persona giuridica cooperativa o senza scopo di lucro;

               10 . (Nuova – SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 ) I paesi esteri per acquisto di beni immobili – una base di reciprocità;

               11 . (Nuova – SG. 103 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) L’assistenza fornita gratuitamente secondo i termini e le condizioni della legge Patronato.

          (2) In caso di proprietà ricevuta ai sensi del par. 1 , essere trasferito a terzi imposta diviene esigibile non riscossi se è provato che il trasferimento non serve direttamente gli scopi per cui ha creato l’organizzazione di cui al paragrafo. 1 o che sono elencati come motivo di esenzione fiscale.

          (3) (New – SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Para 1 pt. 1 , lettere “b”, “c”, “d” ed “e” t . 4 e 7 si applicano quando la proprietà viene acquisita da entità identiche o simili stabiliti in un altro membro – Stato dell’Unione o in un paese – una parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo. L’esenzione in questo caso è previsto che la persona è un documento legale che attesta la posizione o la qualità ad acquisire la proprietà, rilasciati o controfirmati dall’autorità competente del paese e la sua traduzione certificata in bulgaro.

          (4) (Nuova – SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’esenzione sotto il par. 1 pt. 2 è previsto che la persona che ha presentato il contratto di donazione, il che dimostra che la donazione è fatta per il trattamento o ausili tecnici per persone con disabilità e documenti medici attestanti la malattia.
     Art. 49 . (Am -.. SG 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 anni) (1) (modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) L’imposta devono essere pagati nel comune nel luogo in cui si trovano i beni immobili e, in altri casi, all’indirizzo permanente, rispettivamente presso la sede legale del soggetto passivo. Le persone che non hanno un indirizzo permanente pagano l’imposta al loro indirizzo attuale.

          (2) (suppl -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’imposta deve essere versata al momento del trasferimento della proprietà, diritti reali limitati sui veicoli immobiliari e motorie, e nei casi di Art. 44 , par. 3 – al momento dell’emissione dell’atto, attestante il diritto di proprietà, che è soggetto a registrazione.

          (3) In caso di acquisto gratuito di proprietà, ad eccezione dei casi di cui al par. (2) , le persone che hanno ricevuto la proprietà devono presentare una dichiarazione di tassazione e devono pagare la tassa entro due mesi dal suo ricevimento.
     Art. 50 . I giudici, notai, governatori, sindaci e altri funzionari fatto la transazione o azione, che acquisire, costituire, modificare o terminare i diritti di proprietà, dopo aver stabilito che l’imposta è stata pagata in questo capitolo.
     Art. 51. (1) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -.. SG 36 del 2004 , in vigore dal 31.07.2004 , il modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , integrato -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Gli uffici di registrazione a 7 – notifica al comune pertinente i diritti reali trasferiti, creati, modificati o rescissi e le autorità del ministero dell’Interno e le altre autorità competenti comunicanoPeriodo di 7 giorni per veicoli registrati, percorsi e fermati, e per i veicoli registrati, devono fornire informazioni sulla categoria ambientale ove disponibili.

          (2) Il termine di cui al par. 1 inizierà a decorrere dal giorno successivo a quello di ingresso, registrazione, ritiro o sospensione del veicolo.
Sezione IV.
Tasse sui veicoli

     Art. 52. L’imposta sui veicoli è soggetta a:
               1 . (Modifica – SG.. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 ) I veicoli immatricolati per l’utilizzo della rete stradale nella Repubblica di Bulgaria;

               2 . navi iscritte nei registri dei porti bulgari;

               3 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 ) L’aeromobili registrati nel registro pubblico della Repubblica di Bulgaria per aeromobili civili.
     Art. 53 . L’imposta è pagata dai proprietari dei veicoli.
     Art. 54. (1) (modifica -.. SG 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 ., Il testo dell’art 54 , modificato -.. SG 109 del 2001 , efficace dal 01.01.2002 , modificata e suppl -.. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , integrato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01. 2005 , modificato -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006(g) I proprietari di veicoli dichiarano al comune, al loro indirizzo permanente o sede legale, i veicoli che possiedono entro due mesi dalla loro acquisizione. Per i veicoli non registrati per il movimento nel paese, il periodo di due mesi inizia a decorrere dalla data della loro registrazione per il movimento. Al momento dell’acquisizione di un veicolo per eredità, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui all’art. 32 .

          (2) (Nuova – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) quando i proprietari i veicoli non hanno un indirizzo permanente o sede nel territorio del paese, le dichiarazioni sono presentate al comune della registrazione del veicolo.

          (3) (Nuovo – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I proprietari di veicoli affermare il loro diritto di esenzione o detrazione fiscale tramite dichiarazione dei redditi presentati entro il termine sotto il par. 1 .

          (4) (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata. – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) il dipendente dell’amministrazione comunale può richiedere documenti evidenza di fatti e circostanze rilevanti per la tassazione. Al momento della cessazione della registrazione di un veicolo, il soggetto passivo deve presentare un documento all’autorità competente.

          (5) (Nuova -. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Le dichiarazioni presentate da uno dei comproprietari utilizzare i restanti proprietari.

          (6) (nuova – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il paragrafo precedente. 3 – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Dove i dati sul l’anno di fabbricazione del veicolo, per esempio è considerato l’anno di prima immatricolazione.

          (7) (nuova -. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , integrato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) All’atto del deposito la dichiarazione di cui al par. 1 il proprietario presenta un documento sull’imposta pagata all’acquisto del veicolo dichiarato e nei casi previsti dall’art. 168 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – un documento che certifica il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.

          (8) (nuova -. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Se il certificato per la registrazione dei veicoli di cui all’art. 55 , par. 7 non ci sono dati sulla massa massima ammissibile della composizione del veicolo, la dichiarazione di cui al par. 1 indica la massa massima ammissibile della combinazione di veicoli specificata dal costruttore.
     Art. 55 . (Am -. SG. 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , modificata -. SG . pezzi 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -.. SG 110 di 2.007 g ., in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) Per le automobili Consiglio comunale stabilisce l’importo dell’imposta ai sensi dell’art. 1 , par.2 in base alla potenza del motore, regolata di un fattore in base all’anno di produzione, come segue:

               1 . fino a 37 kW – da 0,34 a 1,02 BGN per 1 kW;

               2 . oltre 37 kW fino a 55 kW inclusi – da BG 0,40 a 1,20 per 1 kW;

               3 . oltre 55 kW fino a 74 kW inclusi – da 0,54 a 1,62 BGN per 1 kW;

               4 . da 74 kW a 110 kW inclusi – da 1,10 a 3,30 BGN per 1 kW;

               5 . oltre 110 kW – da 1,23 a 3,69 leva per 1 kW.

A seconda dell’anno di produzione, l’imposta viene moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Numero di anni dell’anno fattore
di produzione, incluso
l’anno di produzione
Oltre 14 anni 1
Oltre 5 a 14 anni inclusi 1.5
Fino a 5 anni inclusi 2.8

(2) Il consiglio comunale stabilisce con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 Tasse per rimorchi di autovetture per un importo come segue:

               1 . rimorchio merci – da 5 a 15 leva;

               2 . rimorchio da campeggio – da 10 a 30 lv.

          (3) Il consiglio comunale stabilisce con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 tasse per i ciclomotori nella quantità di 10 a 30leva, e per i motocicli – nella quantità come segue:

               1 . fino a 125 ccm compresi – da 12 a 36 BGN;

               2 . da 125 a 250 cc compresi – da 25 a 75 BGN;

               3 . da 250 a 350 centimetri cubici compresi – da 35 a 105 BGN;

               4 . da 350 a 490 centimetri cubici compresi – da 50 a 150 BGN;

               5 . oltre 490 a 750 cc compresi – da 75 a 225 leva;

               6 . oltre 750 centimetri cubici – da 100 a 300 leva.

          (4) Il consiglio comunale stabilisce con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 triciclo dell’imposta sulla base del peso totale dell’importo come segue:

               1 . fino a 400 kg inclusi – da 4 a 12 BGN;

               2 . oltre 400 kg – da 6 a 18 lv.

          (5) Il consiglio comunale stabilisce con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 tasse per gli autobus in base al numero di posti nell’importo come segue:

               1 . fino a 22 posti incluso il posto di guida – da 50 a 150 BGN;

               2 . oltre 22 posti, incluso il posto di guida – da 100 a 300 leva.

          (6) Il Consiglio Comunale determinerà con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 tasse per un camion fino a 12 t massa massima tecnicamente ammissibile nella quantità di 10 a 30 lev per ogni tonnellata di capacità di carico avviata.

          (7) Il Consiglio Comunale determinerà con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 imposta sul trattore e rimorchio del trattore in funzione della massa massima dei veicoli, il numero di assi e tipo di sospensione di trattore menzionato nel certificato di registrazione del trattore come segue:

Numero di assi del veicolo trattore / trattore rimorchio Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli indicata nel certificato di immatricolazione del trattore Imposta (in BGN)
uguale o maggiore di meno di asse (i) motore (i) con sospensione pneumatica o assale, considerata equivalente al pneumatico altre sospensioni / sospensioni assali
A) con due assi 18 dalle 8 alle 24 da 28 al 84
18 20 da 28 al 84 da 64 a 192
20 22 da 64 a 192 da 147 a 441
22 25 da 190 a 570 da 342 a 1026
25 26 da 342 a 1026 dal 600 al 1800
26 28 da 342 a 1026 dal 600 al 1800
28 29 dal 331 al 993 dal 399 al 1197
29 31 dal 399 al 1197 dal 655 al 1965
31 33 dal 655 al 1965 dal 909 al 2727
33 38 dal 909 al 2727 dal 1381 al 4143
38 dal 1007 al 3021 dal 1369 al 4107
B) con tre e 36 38 dal 640 al 1920 da 888 a 2664
più assi 38 40 da 888 a 2664 dal 1228 al 3684
40 dal 1228 al 3684 dal 1817 al 5451

(8) (Am -.. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il consiglio comunale determina, ai sensi dell’art. 1 , par. 2 fiscale macchine edili specialista (betoniere, pompe per calcestruzzo, ecc), gru mobili, rimorchi speciali per il trasporto di carichi pesanti o di grandi dimensioni e altri veicoli speciali senza carrelli nel formato da il 50 al 250 lev.

          (9) Il consiglio comunale stabilisce con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 tasse per autogru con capacità di sollevamento superiore a 40 tonnellate, rimorchi specializzati per il trasporto di carichi pesanti o sovradimensionati con una capacità di sollevamento superiore a 40 tonnellate nella quantità di BGN da 100 a 300 .

          (10) Il consiglio comunale stabilisce con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 Tasse di trattore nei seguenti importi:

               1 . da 11 kW a 18 kW inclusi – da 5 a 15 leva;

               2 . oltre 18 kW fino a 37 kW inclusi – da 7 a 21 lv;

               3 . oltre 37 kW – da 10 a 30 lv.

          (11) Il consiglio comunale stabilisce con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 tasse per altre macchine semoventi da 25 a 75lev.

          (12) (Am -.. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il consiglio comunale determina, ai sensi dell’art. 1 , par. 2 tasse per slitte e veicoli della categoria L 7 e ai sensi della legge sulla circolazione per un ammontare da 30 a 150 lev.

          (13) Il Consiglio Comunale determinerà con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 imposte per autocarri con una massa massima autorizzata superiore a 12 tonnellate, in funzione della massa massima ammissibile, del numero di assi e del tipo di sospensione, come segue:

Numero di assi dell’autoveicolo Massa massima consentita Imposta (in BGN)
uguale o maggiore di meno di assale (i) pneumatico o assale (i) ritenuto equivalente al pneumatico altre sospensioni / sospensioni assali
A) con due assi 12 13 da 30 a 90 da 61 a 183
13 14 da 61 a 183 da 168 a 504
14 15 da 168 a 504 dal 237 al 711
15 dal 237 al 711 dal 536 al 1608
B) con tre assi 15 17 da 61 a 183 da 106 a 318
17 19 da 106 a 318 dal 217 al 651
19 21 dal 217 al 651 da 282 al 846
21 23 da 282 al 846 dal 434 al 1302
23 dal 434 al 1302 dal 675 al 2025
C) con quattro 23 25 da 282 al 846 da 286 al 858
assi 25 27 da 286 al 858 dal 446 al 1338
27 29 dal 446 al 1338 dal 708 al 2124
29 dal 708 al 2124 dal 1050 al 3150

     Art. 56 . (Am -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -.. SG 100 del 2005 , l’in in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il consiglio comunale determina, ai sensi dell’art. 1 , par. 2 tasse per:

               1 . Navi registrate in piccole navi nei porti bulgari e dei registri dei comuni per le navi da acque interne, senza contatto con il Mar Nero e il Danubio, senza barche e scooter – che vanno dal 1 al 3 lev per ogni iniziato lordo t;

               2 . navi senza barche, scooter, rimorchiatori e pusher iscritte nel registro delle grandi navi in porti bulgari – nel formato da 1 a 3 lev per ogni tonnellata di stazza lorda iniziato a 40 tonnellate di stazza lorda, compreso l’importo di 0.10 a 0, 30 BGN per tonnellaggio lordo superiore a 40 tonnellate lorde;

               3 . jet – da 100 a 300 leva per azione;

               4 . barche a vela e a motore – nella quantità da 20 a 60 lev per ogni tonnellata iniziale avviata;

               5 . scooter – nella quantità da 2,70 a 8,10 BGN per kilowatt;

               6 . rimorchiatori e spacciatori – da 0,14 a 0,42 BGN per kilowatt;

               7 . imbarcazioni fluviali non semoventi – nella quantità di BGN da 0,50 a 1,50 per tonnellata di capacità massima.
     Art. 57 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il consiglio comunale determina da ordinanza secondo l’art. 1 , par. 2 tasse sugli aeromobili civili nella quantità come segue:

               1 . per velivoli in servizio con un certificato di aeronavigabilità valido e per elicotteri – da 20 a 40 lev per ogni tonnellata di peso massimo al decollo;

               2 . per paraplani – da 12 a 24 BGN;

               3 . per il piano delta – da 12 a 24 lv;

               4 . per il modello di piano – da 20 a 40 BGN;

               5 . per pallone libero – da 30 a 60 BGN;

               6 . per l’aliante – da 30 a 60 leva.
     Art. 58. (1) I veicoli di:

               1 . (Modifica – SG.. 153 del 1998 ) Gli organismi statali e comunali e le organizzazioni di bilancio che hanno un regime speciale di movimento, così come ambulanze e altri antincendio;

               2 . rappresentanze diplomatiche e consolati in condizioni di reciprocità;

               3 . La croce rossa bulgara se usata ai fini dell’organizzazione;

               4 . (Modifica -. SG. 153 del 1998 , modificato -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , modificata -. SG. 100del 2005 , l’in in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La vettura più leggera – di proprietà di una persona con capacità ridotta dal il 50 al 100 per cento della capacità del motore fino a 2000 centimetri cubici e fino a 117,64 kW.

          (2) (Abrogato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il nuovo -. SG 102 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il esenti da tasse auto elettriche.

          (3) Al momento del trasferimento della proprietà del veicolo, il nuovo proprietario non pagherà l’imposta se il precedente proprietario l’ha pagata per il periodo fino alla fine dell’anno civile.

          (4) (Nuova – SG. 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) per i veicoli che sono stati sospesi registrazione, nessuna imposta è dovuta nel mese successivo a quello di cessazione della registrazione di movimento. Per i veicoli di fine vita per il quale un atto normativo obbliga smantellamento di trasmissione, nessuna imposta è dovuta dopo la cessazione del loro traffico di registrazione e un certificato di smantellamento trasmissione.
     Art. 59. (1) (modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) per veicoli con motore di potenza fino a 74 kW e che sono dotati di dispositivi catalitici e categorie non ambientali “Euro 3 “, “Euro 4 “, “Euro 5 “, “Euro 6 ” e “EEV”, come definito all’art. 55 fiscale dell’esercizio è pagato con una riduzione del 20 al il 40 per cento con decisione del consiglio comunale.

          (2) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Per i veicoli con una potenza fino a motore di 74 kW inclusiva e coerente con le categorie ambientali “Euro 3 ” e “euro 4 ” l’imposta viene pagata con il 50 per cento di riduzione, e per soddisfare la ‘Euro 5 ‘ e ‘Euro 6 ‘ – un 60 per cento di riduzione dalle definizioni di cui all’art. 55 , par. 1 e 3 fiscale.

          (3) (modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata. -. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -.. SG 110 dal 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , precedente paragrafo 2 , modificato, SG 101 del 2013 , in vigore da2014/1/1 ) per autobus, autocarri, trattori per rimorchi e semirimorchi trattori con motori non conformi alle categorie ambientali “Euro 3 ” e “Euro 4 “, l’imposta è pagato il 40 per cento di riduzione, e per soddisfare la “Euro 5 “,” Euro 6 “ed” EEV “- di una riduzione del 50 %, dalla definizione di cui all’art. 55 , par. 5, 6, 7 e 13 tasse.

          (4) (emendare e suppl -.. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -.. SG 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002 , il , precedente par. 3 – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) per gli autobus utilizzati per il trasporto pubblico di passeggeri su linee di autobus regolari nelle città e nelle regioni di montagna e di confine scarsamente popolate, che sono sovvenzionati dei comuni, l’imposta sarà pagata nella misura del 10 per cento dell’importo determinato dall’ordine di art. 55 , par. 5, a condizione che non vengano utilizzati per altri scopi.

          (5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le categorie ambientali “Euro 3 “, “euro 4 “, “Euro 5 “, “Euro 6 ” e “EEV” deve essere certificato fornendo un documento che mostri la conformità del veicolo alla categoria ecologica definita dal costruttore.
     Art. 60. (1) (modifica – SG.. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’imposta sui veicoli viene pagato in due rate di pari importo entro i seguenti termini: dal 1 marzo al il 30 giugno e 30 ottobre dell’anno per il quale dobbiamo. Il prepagato dal 1 °marzo al 30 aprile per l’intero anno è uno sconto del 5 per cento.

          (2) (modifica -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , modificata -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005) Per i veicoli fondi acquisiti o registrati per il funzionamento nell’anno in corso, l’imposta devono essere pagate entro due mesi dalla data di acquisizione, o la registrazione di quantità di movimento 1/12 della tassa annuale per ogni mese fino alla fine dell’anno, tra cui mesi acquisizione, o registrazione del traffico rispettivamente.

          (3) (Abrogato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 anni)

          (4) (Abrogato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 anni)

          (5) (modifica -. SG. 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , modificata -.. SG 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004, il revocato. -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (6) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il pagamento del l’imposta è una condizione di regolarità nel controllo tecnico annuale del veicolo. Il pagamento della tassa deve essere certificato presentando un documento rilasciato o certificato dal comune.

          (7) (nuova -. SG 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)

          (8) (nuova -. SG 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Per i veicoli acquistati il mancato pagamento della tassa dovrà essere pagato nell’ordine e nei termini del par. 2 .

          (9) (Nuova – SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 ) L’Al di fuori di casi in cui un cambiamento delle circostanze rilevanti per la determinazione dell’imposta, i cambiamenti di responsabilità fiscale dall’inizio del mese dopo il mese in cui è avvenuta la modifica.
     Art. 61 . (Am -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificato -.. SG 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 ) L’imposta è dovuta sul reddito al bilancio del comune, all’indirizzo permanente, rispettivamente alla sede del proprietario, che ha presentato la dichiarazione e, in caso contrario, nei casi previsti dall’art. 54 , par. 2 – alle entrate del comune in cui è registrato il veicolo.
Sezione V.
Tassa stradale (nuova – SG 109/01, in vigore dal 01.01.2002, abrogata – SG 106/04, in vigore dal 01.01.2005)

     Art. 61a. (Nuovo – SG 109/01, in vigore dal 01.01.2002, modificato, Gazzetta ufficiale n. 6/2004, in vigore dal 01.04.2004, abrogato – SG, No. – SG 106/04, in vigore dal 01.01.2005)
     Art. 61 b. (Nuova – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)
     Art. 61 a. (Nuova -. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)
     Art. 61 anni (nuova – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -.. SG 6 del 2004 , in vigore dal 01.04.2004, l’abrogato. – SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)
     Art. 61 d. (Nuova -. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)
     Art. 61 bis (nuovo -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , integrato -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , l’abrogato. – SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)
     Art. 61 g. (Nuova – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)
Sezione VI.
Imposta sui brevetti (nuova – SG 110/07, in vigore dal 01.01.2008)

     Art. 61Z. (Nuovo – SG 110/07, in vigore dal 01.01.2008) (1) Una persona fisica, compresa una ditta individuale che svolge attività elencate nell’allegato 4 (attività di brevetto), è soggetta a un una tassa sui brevetti sui redditi derivanti da tali attività, a condizione che:
               1 . il fatturato della persona per l’anno precedente non supera i 50 000 BGN e

               2 . la persona non è registrata ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, ad eccezione della registrazione per l’acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 99 e art. 100 , par. 2 della stessa legge.

          (2) Per l’attività di brevetto svolta le persone di cui al par. 1 non è tassato in conformità con la legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche.

          (3) Le persone di cui al par. 1 si applicano le disposizioni per le ritenute alla fonte e la tassazione delle spese di cui all’art. 204 , articolo 2 della legge sull’imposta sul reddito delle società.
     Art. 61 e. (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) Se entro 12 mesi consecutivi un individuo è terminata l’attività di brevetto e / o ha formato una nuova società, e il fatturato complessivo delle due imprese è superiore a 50.000 BGN per 12 mesi consecutivi, la nuova impresa non applica l’art. 61 h. In questo caso, per l’anno fiscale corrente, l’impresa di nuova costituzione è soggetta alle regole generali della Legge sull’imposta sul reddito personale.

          (2) Quando, nel corso dell’anno fiscale in corso, il fatturato della persona supera BGN 50 000 o la persona è registrata ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, essa è soggetta a tassazione secondo la procedura generale della legge sull’imposta sul reddito personale.

          (3) Nei casi di cui al par. 1 e 2, la tassa sui brevetti per l’anno in corso è dovuta fino alla fine del trimestre precedente il trimestre in cui le circostanze di cui al par. 1 e 2 .

          (4) Nei casi di cui al par. (1) e ( 2 ) devono essere detratti dalla responsabilità fiscale annuale ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

          (5) Su richiesta della persona, il comune rilascia un certificato per l’importo dovuto della tassa sui brevetti, per il quale non viene pagata alcuna tassa.

          (6) Qualora, per l’anno fiscale in corso faccia annullare la registrazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, sono imponibili in base alle norme generali della legge sugli individui imposta sul reddito per l’anno fiscale.
     Art. 61 k. (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) Il Consiglio Comunale determina l’ammontare dei limiti fiscali brevetto di cui all’allegato № 4 a seconda della posizione dell’oggetto sul territorio del comune.

          (2) Il Consiglio Comunale può stabilire che l’importo della tassa brevetto per lo stesso lavoro in diversi luoghi del comune e in diverse aree del territorio di un villaggio. La suddivisione in zone degli insediamenti nel comune ai fini della tassa sui brevetti deve essere effettuata con l’ordinanza di cui all’art. 1 , par. 2 .

          (3) Il consiglio comunale determina l’importo della tassa tenendo conto dei seguenti criteri: Posizione / zona, il tipo di insediamento per quanto riguarda se si tratta di rilevanza locale o nazionale, la popolazione e le dimensioni dell’insediamento / zona importanza economica dell’insediamento / area, carattere stagionale o permanente dell’attività, stato economico dell’insediamento.

          (4) Quando l’attività brevettuale non è stata eseguita in un oggetto vengono eseguiti da un posto permanente al fine di determinare l’importo della tassa brevetto per localizzazione del sito è considerato il domicilio della persona.
     Art. 61 l. (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) La tassa di brevetto dovuta per ciascuna delle attività svolte separatamente in conformità all’allegato № 4 .

          (2) Le persone che svolgono attività di brevetto in più di un sito devono pagare le tasse per ciascun sito separatamente.

          (3) Quando l’attività brevettuale inizia o viene interrotto durante l’anno, ad eccezione delle attività elencate nella sezione. 12 in allegato № 4 , l’imposta è determinata in proporzione al numero di quarti dell’attività, compreso il quarto di avviare o cessazione dell’attività.

          (4) Se entro un attività brevettuale, ad eccezione delle attività elencate nella sezione. 1 e 2 in allegato № 4 , nel corso dell’esercizio cambiato circostanza associato con la definizione delle imposte, l’importo dell’imposta fino alla fine dell’anno incluso per il trimestre di variazione, è determinato sulla base dell’importo dell’imposta determinata in base alle mutate circostanze.

          (5) Se entro un attività brevettuale di cui al punto. 1 e 2 in allegato № 4 nell’esercizio circostanze che portano alla identificazione dell’imposta brevetto ad un tasso superiore per l’anno fiscale cambiato è dovuta più l’importo elevato della tassa determinato in base alle circostanze.

          (6) (nuovo – SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Persone che esercitano un oggetto cumulo brevetto sotto pag. 3 e 31 dell’allegato № 4 , dovere unica imposta l’attività di cui al punto 3 dell’appendice 4 .

          (7) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Al momento della cessione di una ditta individuale e continuando l’acquirente debitore dell’imposta sul trimestre a seguito del trasferimento, il cedente e – compreso per il trimestre del trasferimento e per le attività di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato 4 .

          (8) (prec. 6 – SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il paragrafo precedente. 7 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 g .) proventi da attività non elencati nell’allegato № 4 sono imponibili in base alle norme generali della legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
     Art. 61 . M (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) I soggetti passivi soggetti all’imposta sul brevetto possono godere di sgravi fiscali nel seguente ordine:

               1 . individui, tra cui le imprese individuali, con 50 e più di 50 per cento della capacità ridotto stabilito da una decisione definitiva dell’autorità competente, fiscale brevetto sconto del 50 per cento, se si opera una lavoratori personali e non assumere per questa attività per tutto l’anno fiscale;

               2 . (Modifica -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Gli individui, tra cui imprese individuali che svolgono lavoro personale nel corso dell’anno fiscale di due o tre tipi di attività brevettuale di cui al punto. Da 1 a 36 dell’allegato 4 , pagare l’imposta sui brevetti solo per questa attività per la quale è fissata l’imposta più elevata; per più di tre attività il rilievo non è applicabile;

               3 . persone, tra cui le imprese individuali che sono in pensione e svolgono attività brevettuale specificato nella voce. 5, 6, 8-15, 18-20, 25, 27-29 e 31 dell’allegato № 4 , pagano il 50 per cento del brevetto fiscale per l’attività se operano personalmente e non assumere lavoratori per tutto l’anno fiscale;

               4 . (Modifica -. SG. 28 del 2011 ) le persone che fanno uso di formazione sul posto di lavoro per gli apprendisti in base alla legge Crafts e svolgere attività brevettuale di cui al punto. 10 Applicazione № 4 paga il 50 per cento dei la tassa sui brevetti definita per il posto di lavoro pertinente; la riduzione deve essere utilizzata a condizione che la dichiarazione di cui all’art. 61 deveessere accompagnata da una copia del certificato di iscrizione nel registro degli apprendisti rilasciato dalla rispettiva camera dell’artigianato regionale.

          (2) In deroga all’art. 61 l, par. 4 lo sgravio fiscale di cui al par. 1 , il punto 1 deve essere utilizzato per l’intero anno fiscale durante il quale si verifica l’incapacità al lavoro o alla scadenza della decisione.
     Art. 61 n. (Nuovo – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) Le persone che sono soggette all’imposta sul brevetto devono presentare un modulo di dichiarazione d’imposta nel quale dichiarare 31 yanuari dell’anno in corso le circostanze relative alla valutazione dell’imposta. Nel caso dell’inizio dell’attività dopo questa data, la dichiarazione dei redditi viene presentata immediatamente prima dell’inizio dell’attività.

          (2) Persone che hanno presentato la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo (1) entro il 31 gennaio dell’anno in corso. 1 e entro lo stesso termine hanno pagato l’intero importo della tassa sui brevetti determinata in base alle circostanze dichiarate, hanno uno sconto del 5 %.

          (3) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Le persone devono presentare una dichiarazione sotto il par. 1per tutte le variazioni nelle circostanze relative alla determinazione della tassa, entro 7 giorni dopo il verificarsi della rispettiva circostanza. Al momento del trasferimento dell’impresa a un operatore commerciale, una dichiarazione deve essere presentata dal cedente e dal cessionario entro 7 giorni dalla data del trasferimento.

          (4) Le persone devono presentare una dichiarazione dei redditi ai sensi del par. 1 e per il verificarsi delle circostanze di cui all’art. 61 e par. 1 e 2 durante il periodo pertinente. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro la fine del mese successivo al mese in cui le circostanze di cui all’art. 61 e par. 1 e 2 .
     Art. 61 o. (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) Le dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 61 Mr essere presentata al comune sul cui territorio si trova il sito, in cui l’attività brevettuale, e dove l’attività brevettuale non viene eseguito nel sito o non effettuata da un posto permanente – nel comune in cui l’indirizzo permanente del singolo inclusa la ditta individuale.

          (2) Se la dichiarazione dei redditi di una persona fisica straniera deve essere presentata tramite un avvocato domiciliato nel paese la presentazione si svolge nel comune in cui l’indirizzo permanente del proxy.

          (3) Fuori dai casi di cui al par. 1 e 2, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata al Comune di Sofia.

          (4) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il presupposto che tali attività siano di un luogo permanente dove il cambiamento di anno della posizione dell’oggetto, che è fatto attività, si traduce in una modifica dell’importo della tassa.
     Art. 61 p. (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) L’imposta di brevetto è pagato in quattro rate uguali nel modo seguente:

               1 . per il primo trimestre – fino al 31 gennaio;

               2 . per il secondo trimestre – fino al 30 aprile;

               3 . per il terzo trimestre – fino al 31 luglio;

               4 . per il quarto trimestre – fino al 31 ottobre.

          (2) Quando un obbligo di pagamento della tassa dei brevetti durante la dovuta parte dell’anno della tassa per il trimestre in corso viene importato nel 7 termine giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d’arte. 61 n, e se una dichiarazione non viene presentata – entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

          (3) L’imposta di brevetto è versato alle entrate del comune sul cui territorio si trova il sito, in cui l’attività brevettuale, e dove l’attività brevettuale non viene eseguita nel sito o non effettuati da un posto permanente – le entrate del comune in cui è l’indirizzo permanente dell’individuo, compresa la ditta individuale. Nei casi di cui all’art. 61 о, par. 2 e 3 l’ imposta è pagata alle entrate del comune all’indirizzo permanente del delegato, rispettivamente nella municipalità di Sofia.
Sezione VII.
Tassa di soggiorno (nuova – SG 98/10, in vigore dal 01.01.2011)

     Art. 61R. (Nuovo – SG 98/10, in vigore dal 01.01.2011) (1) La tassa di soggiorno è riscossa per i pernottamenti.
          (2) I soggetti passivi sono le persone che offrono alloggio.

          (3) (modifica -. SG. 30 del 2013 , in vigore dal 2013/03/26 ) Le persone sotto il par. 2 paga l’imposta in entrata al bilancio del comune in base alla posizione dei luoghi di alloggio ai sensi della legge sul turismo.

          (4) L’imposta deve essere indicata separatamente nel documento, rilasciato dal soggetto passivo alla persona che utilizza il pernottamento.

          (5) Le persone di cui al par. 2 deve presentare una dichiarazione modello entro il 30 gennaio di ogni anno ai fini della tassa turistica per l’anno civile precedente.
     Art. 61 a. (Nuovo -. SG 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) (modifica -.. SG 30 del 2013 , in vigore dal 2013/03/26 , il ) Il Consiglio comunale determinato ai sensi dell’art. 1 , par. 2 importo della tassa varia da 0.20 lev a 3,00 lev per ogni notte secondo insediamenti nel comune e la categoria di alloggio.

          (2) L’ammontare dell’imposta dovuta per il mese di calendario deve essere determinato moltiplicando il numero di notti spese per il mese per l’ammontare dell’imposta di cui al par. 1 .

          (3) L’ imposta dovuta ai sensi del par. 2 devono essere pagati dai soggetti passivi entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese durante il quale sono stati forniti i pernottamenti.

          (4) (dichiarata incostituzionale dal RAC № 5 di 2012 anni – SG. 30 del 2012 ) Quando la somma delle imposte sotto il par. 2 per l’anno solare è inferiore al 30 per cento del set fiscale a pieno regime sulla sistemazione o l’alloggio, la differenza viene versata dal contribuente delle entrate per il bilancio del comune in cui i mezzi di riparo o posto a sistemazione entro il 1 ° marzo dell’anno successivo, indipendentemente dal fatto che il sito venga utilizzato.

          (5) (Dichiarato incostituzionale con CCR n. 5 del 2012 – SG, numero 30 del 2012 ) La differenza di cui al par. 4 è determinato dalla seguente formula:

P = (PDxPKxDx 30/100 ) – DD,

dove:

P è la differenza di importazione;

RD – l’importo della tassa di cui al par. 1 ;

PC: la piena capacità del numero di posti letto nel rifugio o sistemazione per l’anno solare;

E – numero di giorni all’anno;

DD – la somma dell’imposta dovuta ai sensi del par. 2 per l’anno solare.
     Art. 61 t. (Nuova – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 30 del 2013 , in vigore dal 26.03.2013 ) Le entrate dal turismo la tassa è spesa per gli eventi di cui all’art. 11 , par. 2 della legge sul turismo.
Capitolo tre.
TASSE LOCALI

 

Sezione I.
Tassa per rifiuti urbani

     Art. 62. (suppl -.. SG 153 del 1998) tassa è pagata per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica o altre strutture di rifiuti domestici, e mantenere la pulizia di aree ad uso pubblico in insediamenti . La tassa è determinato dall’ordine di Art. 66 per ogni servizio a parte – la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; smaltimento dei rifiuti urbani in discarica o altre strutture; la purezza dei territori per uso pubblico.
     Art. 63. (1) (suppl. – SG. 153 del 1998 ) Per la struttura situata in aree esterne dove il Comune ha organizzato la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani raccolti canone per l’utilizzo della discarica e / o per mantenere la pulizia delle aree pubbliche.

          (2) (modifica -. SG. 153 del 1998 ) I confini della zona e il tipo di servizi di cui all’art. 62 nella rispettiva area, così come la frequenza di smaltimento dei rifiuti deve essere determinata da un ordine del sindaco del comune e deve essere annunciata pubblicamente entro il 30 ottobre dell’anno precedente.
     Art. 64. (1) (modifica -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Il compenso è a carico delle persone di cui all’art. 11 .

          (2) (modifica -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004anni)

          (3) (Nuovo – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004anni)
     Art. 65 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 anni)
     Art. 66. (1) (suppl -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 ) La carica è definito come un pagamento annuale per ogni accordo con la decisione del consiglio comunale sulla base di un disegno di legge approvato per qualsiasi attività che comporta i costi necessari per:

               1 . fornitura di contenitori per lo stoccaggio di rifiuti domestici – contenitori, secchi e altro;

               2 . (Modificare e suppl – SG… 53 del 2012 , in vigore dal 13.07.2012 ) La raccolta, anche disgiuntamente, di rifiuti domestici e trasporto in discarica o altre strutture per il loro trattamento;

               3 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG SG. 53 del 2012 , in vigore dal 13.07.2012 ) Lo studio, la progettazione, la costruzione, la manutenzione, il funzionamento, la chiusura e il monitoraggio delle discariche o altri impianti o strutture per lo smaltimento, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, comprese le detrazioni di cui all’art. 60 e 64 della legge sulla gestione dei rifiuti;

               4 . pulizia di strade, piazze, vicoli, parchi e altre aree degli insediamenti, destinati ad uso pubblico.

          (2) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2005 anni)

          (3) (Nuova -. SG 153 del 1998 ) Quando alla fine del precedente esercizio il consiglio comunale non ha impostato la tassa per i rifiuti urbani per l’anno in corso, la tassa viene raccolta in base alla dimensione attuale il 31 dicembre dell’anno precedente .

          (4) (Nuova – SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006anni)

          (5) (Nuova – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il paragrafo precedente. 4 – SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) Il approvati conto del piano per la determinazione delle spese dei comuni ai sensi del par. 1 è soggetto al controllo della Corte dei conti.
     Art. 67. (1) (Art. Precedenti 67 -. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 ) L’ammontare della tassa è determinato in base alla quantità di rifiuti domestici.

          (2) (frase precedente. 2 cpv. 1 pt. 2 -. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 , integrata . -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2015/01/01 ) Quando grado di accertare la quantità di rifiuti sotto il par. 1 , l’importo della tassa è determinato in lev per utente o proporzionalmente sulla base determinata dal consiglio comunale, che non può essere valutata valore degli immobili, il loro valore di carico o prezzo di mercato.

          (3) (Nuovo – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 ) Nel determinare l’importo della tassa a seconda della quantità di rifiuti domestici includerà le spese di cui all’art. 66 , par. 1 , articoli 1, 2 e 3 .

          (4) (Nuova – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 ) La tassa per la manutenzione pulizia delle aree ad uso pubblico in colonie è lev determinati per utente o proporzionalmente sulla base determinata dal consiglio comunale.
     Art. 68 . (Am -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 ) I Nessuna modifica nel adottata dal consiglio comunale e il modo di determinare l’importo della tassa per i rifiuti urbani nel corso dell’anno.
     Art. 69 . (Am -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 anni) (1) La commissione sarà versata secondo le modalità stabilite dal consiglio comunale.

          (2) Il comune comunica alle persone di cui all’art. 64 per le commissioni da loro dovute per il rispettivo periodo e per le condizioni di pagamento.
     Art. 70 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 anni)
     Art. 71 . (. Am – SG. 153 del 1998 ) La No tassa per:

               1 . (Modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2004 , integrato -. SG pz. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) la gestione dei rifiuti quando il servizio non è fornito dal comune o se la proprietà non viene utilizzato tutto l’anno e ha presentato un modulo di dichiarazione da parte del proprietario o entro la fine del l’anno precedente nel comune sulla posizione della proprietà;

               2 . mantenere la pulizia delle aree pubbliche – quando il servizio non è fornito dal comune;

               3 . smaltimento dei rifiuti domestici e manutenzione delle discariche per i rifiuti urbani e altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani – dove non esistono.
     Art. 71 a. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La non imporre una tassa per i servizi di spazzatura fornite templi, chiese e monasteri, che svolge l’attività liturgica di legalmente registrato religioni nel paese.
Sezione II.
Tasse per l’uso di mercati, mercati, marciapiedi, piazze, strade, fiere e terreni per altri scopi

     Art. 72. La tassa è dovuta per l’utilizzo di marciapiedi, piazze, strade, luoghi in cui sono organizzati i mercati (aperti e coperti), fiere e terreni per altri scopi che sono di proprietà comunale.
     Art. 73. (1) La tassa sarà pagata dalle persone fisiche e giuridiche a seconda della zona in cui i terreni di cui all’art. 72 .

          (2) Le zone di cui al par. 1 sarà determinato dal consiglio comunale.
     Art. 74 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 75 . (Emendare e suppl -.. SG. 153 del 1998 , modificato -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 119 di 2.002 g ., in vigore dal 01.01.2003 )
     Art. 76 . (Am -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003anni)
     Art. 77 . (Am -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003anni)
     Art. 78 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 79. (1) Le tasse saranno pagate all’atto del rilascio della licenza per il periodo ivi specificato.

          (2) Quando si utilizza il sito più di un mese le tasse sono pagate mensilmente.

          (3) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 80 . L’autorità municipale che ha rilasciato il permesso di utilizzare sul sito può ritirarlo quando il luogo non viene utilizzato per lo scopo previsto quando non viene utilizzato dalla persona a cui è fornito o quando esigenze pubbliche lo richiedono.
Sezione III.
. Le tariffe per asili nido, asili, istituzioni specializzate per la fornitura di servizi sociali, campeggi e altri servizi sociali comunali (Titolo Modificare -. SG 119 del 2002, con efficacia 01.01.2003 -. Modificare. SG. 105 del 2008, in vigore dal 01.01.2009)

     Art. 81. (Modificato, SG n. 119/2002, valido dal 1 ° gennaio 2003) Per l’uso di asili nido e scuole materne, i genitori o i tutori devono riscuotere canoni mensili.
     Art. 82 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 83 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 84. (1) (modifica -. SG. 153 del 1998 , modificato -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Per i campi di studenti carica al giorno in un importo determinato dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 7, 8 e 9 .

          (2) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

          (3) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 85. (1) (modifica -. SG. 153 del 1998 , modificato -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Gli studenti che fanno uso di dormitori, pagare un canone mensile in un importo determinato dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 7, 8 e 9 .

          (2) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 86. (1) (modifica -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Le persone che utilizzano i servizi sociali comunali, paga un canone mensile corrispondente al vero e proprio mantenimento a persona.

          (2) (modifica -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il mantenimento effettivo a persona comprende spese mensili per il cibo, coperte e vestiti, detersivi e prodotti per l’igiene, i costi di trasporto consegna di cibo, e la parte rilevante del costo totale di elettricità, calore, acqua, fognature e dei rifiuti, con l’eccezione di donazioni e lasciti da privati nazionali ed esteri e le persone giuridiche.
     Art. 87. (1) La commissione dovuta deve essere detratta dal reddito personale della persona.

          (2) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

          (3) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

          (4) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

          (5) (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 88 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 89 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 90 . Gli individui ospitati in pensioni private o clienti sociali saranno addebitati per la negoziazione.
     Art. 91 . (Am -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -.. SG 119 del 2002 , l’in forza dal 1 ° gennaio 2003) Una tassa al giorno è addebitata per l’alloggio in un ristorante o sobrietà.
     Art. 92 . (Suppl. – SG. 153 del 1998 ) Le spese di cui alla presente sezione sono riscossi e raccolti da funzionari di istituzioni competenti e sottoposti al bilancio comunale per 10 -o numero e quelli dell’arte. 86 – entro il 25 del mese successivo al mese per il quale sono dovuti.
Sezione IV.
Tassa di soggiorno (Am -.. SG 56 del 2002, con efficacia 01.01.2003, revocato -.. SG 98 del 2010, in vigore dal 01.01.2011)

     Art. 93. (emendato, SG 56/02, in vigore dal 01.01.2003, abrogato – SG 98/10, in vigore dal 01.01.2011)
     Art. 93 a. (Nuova -. SG 56 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , il revocato -.. SG 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011anni)
     Art. 94 . (Am -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 56 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -.. SG 94 del 2005 , l’in in vigore dal 25.11.2005 , il revocata -.. SG 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
     Art. 95 . (Am -.. SG 153 del 1998 , ha modificato -.. SG 56 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , l’in forza dal 01.01.2003 )
     Art. 96 . (Am -.. SG 56 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003anni)
     Art. 97 . (Am -. SG. 56 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG . SG 94 del 2005 , in vigore dal 25.11.2005 , il revocato -.. SG 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
Sezione V.
Tariffe per l’estrazione di materiali di cava (Revoked – SG, numero 70 del 2008)

     Art. 98. (Revocato – SG 70/08)
     Art. 99 . (Revocato – SG, numero 70 del 2008 )
     Art. 100 . (Revocato – SG, numero 70 del 2008 )
     Art. 101 . (Am -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , il revocato -.. SG 70 del 2008 su)
     Art. 102 . (Revocato – SG, numero 70 del 2008 )
     Art. 103 . (Suppl -.. SG 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , il revocato -.. SG 70 del 2008 su)
Sezione VI.
Tasse per servizi tecnici

     Art. 104. tasse pagano per i servizi tecnici forniti dalle attività comune e che riguardano in relazione a pianificazione del territorio, architettura, edilizia, lavori pubblici, catasto a saldo e delle zone rurali.
     Art. 105 . Le tariffe per i servizi tecnici sono a carico delle persone fisiche e giuridiche, utenti del servizio, su richiesta.
     Art. 106 . Le tasse per i servizi tecnici sono esenti dalle autorità statali e municipali, dalle organizzazioni di sostegno al bilancio e dalla Croce Rossa bulgara.
     Art. 107 . (Am -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) L’importo delle tasse per i servizi tecnici è determinato ai sensi dell’art. 7, 8 e 9 :

               1 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) L’emissione di abbozzo immobiliare;

               2 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) L’emissione di abbozzo dell’immobile con modo definito di costruzione;

               3 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rinnovo di schizzi emettendo il periodo di 6 mesi;

               4 . per determinare la linea di costruzione e il livello di costruzione:

                    a) (modifica -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

                    b) (modifica -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

               5 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di certificati fatti e circostanze della pianificazione territoriale e urbanistica;

               6 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) La convalida di copie di documenti e copie di piani e documentazione a loro;

               7 . (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di un permesso per il posizionamento di strutture temporanee per il commercio – tavoli, padiglioni, cabine, ecc.;

               8 . (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di un permesso di costruzione, riparazione e ripristino di edifici e locali esistenti in loro.
     Art. 108 . Nessun costo per servizi tecnici è addebitato per:

               1 . integrare (correggere) un piano catastale approvato;

               2 . lettera al tribunale per l’emissione di un registro di esecuzione per i crediti oggetto di una valutazione efficace;

               3 . certificare i lavori di costruzione non idonei, minacciati da danni auto-collassanti o igienico-sanitari, quando la commissione specializzata rileva che tali condizioni sono presenti;

               4 . espropriazione di beni immobili per la costruzione e indennizzo dei titolari dei diritti;

               5 . modifica e revoca di un ordine di esproprio e di rimborso scaduto e rivalutazione del patrimonio immobiliare espropriato;

               6 . determinazione delle prestazioni per la proprietà immobiliare a un lotto di terreno regolamentato e per misure di sviluppo tecnico;

               7 . fornire riferimenti verbali alla pianificazione catastale, normativa e urbanistica degli immobili;

               8 . fornire informazioni preliminari su problemi di manutenzione.
     Art. 109. (1) Il termine per la prestazione di servizi tecnici, che non è stabilito da un atto normativo, deve essere determinato con una decisione del consiglio comunale, ma non può superare 1 mese.

          (2) In caso di inosservanza del termine di cui al par. 1 l’ importo della tassa per loro sarà ridotto dell’1 per cento al giorno a partire dal giorno del ritardo ma non più del 30 per cento del suo intero importo.
Sezione VII.
Tasse per servizi amministrativi

     Art. 110. (1) Le seguenti tasse devono essere pagate per i servizi di stato civile:
               1 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di un certificato di eredi;

               2 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di un certificato di identità dei nomi;

               3 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di un certificato che nessun certificato di nascita o certificato di morte è stato redatto;

               4 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di duplicati certificato di nascita o certificato di matrimonio, nonché per la riemissione di una dichiarazione di morte;

               5 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

               6 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di un certificato di stato civile;

               7 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il rilascio di un certificato di relazioni di parentela;

               8 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) La registrazione indirizzo e / o rilascio di certificati di indirizzo permanente o corrente.

               9 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) La certificazione dell’invito-to dichiarazione per la visita di uno straniero nella Repubblica di Bulgaria;

               10 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) La certificazione dell’invito-to una dichiarazione per una visita privata nella Repubblica di Bulgaria di una persona che vive all’estero i cui genitori o uno di loro è di nazionalità bulgara;

               11 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) La legalizzazione dei documenti stato civile all’estero;

               12 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Per tutti gli altri tipi di certificati su richiesta dei cittadini;

               13 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Per le copie di documenti.

          (2) I seguenti servizi non devono essere addebitati:

               1 . stesura di un certificato di nascita e rilascio di un certificato di nascita originale;

               2 . redigere un certificato di matrimonio civile e rilasciare un certificato di matrimonio originale;

               3 . elaborare un atto di morte e rilasciare una copia – un estratto da esso;

               4 . osservazioni, integrazioni e correzioni di atti di stato civile;

               5 . istituendo la gestione e nominando un trustee;

               6 . mantenere il registro della popolazione;

               7 . riflettere il cambiamento di nome nelle registrazioni dello stato civile;

               8 . rilascio di un certificato di pensione di reversibilità.
     Art. 111 . (Am -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Le procedure efficaci per alloggi in affitto, vendita, permuta o l’istituzione di diritti di proprietà su beni comunali a pagamento.
     Art. 112 . (Am -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) per il rilascio del certificato di proprietà in caso di vendita di bestiame a pagamento.
     Art. 113 . (Am -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -. SG SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni)
     Art. 114 . (Suppl. – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG . pezzi 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocate -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni)
     Art. 115 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) per il rilascio di certificati, nei casi previsti dalla legge e per l’autenticazione dei documenti è a pagamento.
Sezione VIII.
Canone per il possesso di un cane (Revocato – SG 119/02, in vigore dal 01.01.2003, nuovo – SG 87/05, in vigore dal 01.01.2007)

     Art. 116. (modifica -.. SG 109 del 2001, con efficacia 01.01.2002, revocato -.. SG 119 del 2002, in vigore dal 01.01.2003, un nuovo – SG SG. 87 del 2005, con efficacia 01.01.2007) (1) possedere un proprietario del cane paga una quota annuale al comune nel cui territorio ha l’indirizzo / sede permanente.
          (2) I proprietari di cani di cui all’art. 175 , par. 2 della legge sulle attività veterinarie.
     Art. 117 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , il nuovo -. SG 87 di 2005 , in vigore dal 01.01.2007) Nei tre mesi dalla data di il proprietario del cane deve presentare una dichiarazione al comune presso il suo indirizzo / sede legale permanente.
     Art. 118 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , il nuovo -. SG 87 del 2005 , in vigore dal 01.01.2007anni) (1) La tassa è dovuta annualmente fino al 31 marzo del rispettivo anno o entro un mese dalla data di acquisizione del cane al momento dell’acquisto successivo al 31 marzo. Per i cani acquistati nell’anno in corso, la commissione è dovuta a un dodicesimo del suo importo annuale per ciascun mese fino alla fine dell’anno, compreso il mese di acquisizione.

          (2) Le entrate derivanti dalle tasse raccolte ai sensi del par. 1 sono utilizzati per eventi legati alla riduzione del numero di ruminanti.
     Art. 119 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
Sezione IX.
Tassa per i luoghi di sepoltura

     Art. 120. (1) (Modificato, SG n. 119/2002, entrata in vigore il 01.01.2003) Per l’uso dei luoghi di sepoltura oltre 8 anni, i contributi una tantum sono corrisposti come segue:
               1 . (Modifica – SG.. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) fino a 15 anni;

               2 . (Modifica – SG.. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il perpetuo;

               3 . per l’uso di cimiteri familiari:

                    a) (revocato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

                    b) (abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)

               4 . per i luoghi di sepoltura adiacenti – la parte rilevante della tassa determinata per il luogo di sepoltura.

          (2) Le tariffe del par. 1 , articoli 1 e 2 , ridotti del 50 %.
     Art. 121 . I costi sono raccolti dalle autorità municipali competenti che gestiscono i cimiteri.
Sezione X.
Tassa per la protezione e la protezione delle proprietà agricole

     Art. 122. (Revocato – SG 109/01, in vigore dal 01.01.2002)
Capitolo quattro.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PUNITIVE

     Art. 123. (1) (Modificato, SG n. 102/2000, modificato, SG n. 98/2010, in vigore dal 01.01.2011, SG, suppl., SG 101/02, in vigore dal 01.01.2014) Chiunque non presenti una dichiarazione ai sensi dell’art. 14, non lo presenta a tempo debito e non indica o travisa i dati o le circostanze che portano alla determinazione dell’imposta più bassa o all’esenzione dall’imposta, è passibile di una multa da 10 a 400 BGN e il persone e commercianti in esclusiva – con una sanzione della proprietà per un importo compreso tra 500 e 3000 lev, se non sono previste pene più severe.
          (2) (modifica -.. SG 102 del 2000 , in vigore dal 01.01.2001 , il revocato -.. SG 98 del 2010 , in vigore dal 01.07.2011anni)

          (3) (Nuovo – SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , integrata. – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) che dichiara i fatti inesatti e le circostanze che portano alla riduzione o l’esenzione d’imposta, deve essere multato da 50 a 200 lev e legali persone e ditte individuali – con una sanzione pecuniaria per un importo da 100 a 500 BGN.
     Art. 124. (1) (modifica -. SG. 153 del 1998 ) l’erede o il legatario o il loro rappresentante legale, che non hanno presentato la dichiarazione di cui all’art. 32 , non depositare in tempo, non dichiara o falsa dichiarazione fatta dalla struttura del patrimonio è punito con una multa di 10 al 500 lev.

          (2) (Abrogato -.. SG 153 di 1998 anni),

          (3) Per violazione di cui all’art. 41 i colpevoli devono essere multati per un ammontare da 20 a 200 lev.
     Art. 125 . In caso di occultamento di una parte del prezzo al momento del ricevimento della proprietà mediante donazione o in cambio le parti saranno multate nel doppio importo dell’imposta dovuta sulla parte nascosta.
     Art. 126 . (Abrogato -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 anni)
     Art. 126 a. (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) Una persona che non riesce a presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 61 n o non riesce a presentarlo a tempo debito, sarà punito con una multa fino a BGN 500 , se non soggetto a una punizione più severa.

          (2) Una persona che non ha indicato o erroneamente indicato dati o circostanze nella dichiarazione di cui all’art. L’articolo 61 , che porta a una più bassa tassa sui brevetti o all’esenzione dalla tassa sui brevetti, è punito con una multa fino a 1000 lev se non è soggetto a una pena più severa.
     Art. 127. (1) (precedente art. 127 -. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -.. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01. 2003 ) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge al di fuori dei casi previsti dall’art. 123, 124 e 125 , le persone colpevoli sono passibili di una sanzione pecuniaria da 20 a 200 BGN e alle persone giuridiche e alle imprese individuali una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 100 e 500 BGN.

          (2) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.
     Art. 128. (1) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il modifica -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , modificata -. SG . 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Gli atti per stabilire i reati sono elaborati da parte dei dipendenti dell’amministrazione comunale e la pena sono rilasciati dal sindaco o da lui autorizzata funzionari.

          (2) (Nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , integrato -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , l’abrogato. – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 anni)

          (3) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002, il paragrafo precedente . 2 -. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) L’istituzione di violazioni, l’emissione, l’appello ed esecuzione di ordinanze penali, sono realizzate in violazioni amministrative e sanzioni legge.

          (4) (Nuova – SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Le entrate da multe e le sanzioni patrimoniali ai sensi di decreti penali emanati dal sindaco del comune, devono essere iscritti in entrate del bilancio del comune.

          (5) (Nuova -. SG 98 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) per gli illeciti amministrativi minori ai sensi della presente legge stabilita nella loro esecuzione può essere applicata in attacco in multe Da 10 a 50Per la sanzione irrogata, verrà emessa una scheda tecnica contenente l’identità dell’organismo di controllo e l’autore del reato, il luogo e i tempi della violazione, i regolamenti violati e l’ammontare dell’ammenda. La ricevuta è firmata dal supervisore e dal trasgressore che accetta di pagare la sanzione. L’autore del reato riceve una copia per poter pagare la multa volontariamente. Se l’autore del reato contesta la violazione o rifiuta di pagare la sanzione, deve essere redatto un atto per la violazione amministrativa.

          (6) – (SG nuova. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) Il bel foglio di pubblicazione che non è pagato volontariamente 7 è considerato immesso termine giorni dalla data di emissione, efficace decreto penalità e presentato per la raccolta.
Disposizioni aggiuntive


     § 1 . Ai fini della presente legge:

               1 . (Modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 ) Il “Enterprise” sono persone ai sensi della legge sulla contabilità.

               2 . “Residenza principale” è una struttura che serve per soddisfare le esigenze abitative dei cittadini e dei membri della sua famiglia nella maggior parte dell’anno.

               3 . “Famiglia” sono i coniugi, così come i loro figli minorenni che non sono sposati.

               4 . (Revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

               5 . “Valore di mercato” è il prezzo senza imposte di competenza che sarebbero pagati alle stesse condizioni per tali immobili o altri beni tra persone che non sono collegate. Il valore di mercato non include l’importo dello sconto o della riduzione.

               6 . (Am -. SG. 153 del 1998 , modificato -. SG. 105 del 2005 ) Le “parti correlate” sono le persone ai sensi del § 1 pt. 3 delle disposizioni complementari della procedura fiscale Codice.

               7 . (Am -.. SG 153 del 1998 , integrato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 ) Il “rifiuti domestici” sono quelli che sono il risultato di una vita uomini d’affari nelle loro case, cortili, amministrative, sociali ed altri edifici pubblici. Sono assimilati e gli sbocchi dei rifiuti, attività artigianali, aziende, strutture ricreative e di intrattenimento quando nessuna caratteristica di rifiuti pericolosi, mentre la loro quantità o composizione non interferisce con il loro trattamento insieme con famiglia.

               8 . I “rifiuti su larga scala” sono rifiuti urbani che, a causa delle dimensioni o del peso, non possono essere collocati o presentano difficoltà nei cestini dei rifiuti domestici.

               9 . I “contenitori per rifiuti domestici” sono contenitori, secchi, cestini nelle aree pubbliche in cui vengono smaltiti i rifiuti domestici e sacchi in polietilene per la raccolta differenziata.

               10 . “Servizi regolari di autobus” sono i servizi che si svolgono su un percorso e orari specifici.

               11 . “Reddito personale” indica tutte le entrate personali ad eccezione di:

                    a) (modifica -. SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 , modificata -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , integrata. – SG. 41 del 2009 , in vigore dal 01.07.2009 ) l’indennità per l’assistenza alle persone disabili o il tipo e il grado di incapacità oltre il 90 per cento ad un addetto;

                    b) (modifica – SG.. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Gli importi che gli individui che vivono in istituzioni che forniscono servizi sociali ricevono come compenso in terapia occupazionale;

                    (c) aiuti determinati da un atto del Consiglio dei ministri;

                    d) (modifica -. SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Le donazioni umanitarie a favore dei beneficiari dei servizi sociali ai sensi del § 1 pt. 6 della disposizione aggiuntiva della La legge sull’assistenza sociale;

                    e) (nuova – SG. 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) I singoli ammontari addizionali corrisposti pensioni in Consiglio dei Ministri.

               12 . (Nuova -. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) Il “terreno” sotto di arte 10 , par. 3 è il cantiere costruito (l’accumulo consentito specificato), esclusa l’area costruita. Nei casi in cui questo non è definito dalla legge, l’area edificata e il terreno adiacente sono pari al 10 per cento dell’area della proprietà.

               13 . (Nuova -. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002anni)

               14 . (Nuova -. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , il revocato -.. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)

               15 . (. New – SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) I “costi totali” comprendono tutti i costi del comune che fornisce il servizio, comprese le spese corrispondenti: per gli stipendi ed i benefici del personale; materiale, spese generali, consulenza; gestione e controllo; la riscossione delle tasse, ecc., relativa alla formazione della tassa, determinata in modo specifico dal consiglio comunale.

               16 . (Nuovo -. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) La “base” per determinare la quantità di rifiuti è un indicatore obiettivo in termini di valore sulla base del quale la percentuale di o promilat quota proporzionale o indicatore naturale, sulla base del quale la tassa è determinato per unità (es lev / una persona lev / metro cubo di acqua consumata, ecc).

               17 . (Nuova -. SG 119 del 2002 , in vigore dal 01.01.2003 ) Il “contabile” è il valore del distacco contabile di un’attività o svalutato valore patrimoniale / rivalutato quando valutata dopo la sua presentazione contabilizzazione iniziale .

               18 . (Nuova -. SG 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

               19 . (Nuova -. SG 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , modificato -.. SG 103 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Il “valore di assicurazione” del veicolo indica il prezzo di mercato rispetto al quale, al posto della proprietà assicurata, è possibile acquistare un altro articolo dello stesso tipo e qualità al momento dell’emissione del certificato del valore assicurativo dell’oggetto.

               20 . (Nuova – SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 ) Il “rating su dati contabili” di cui all’art. 33 , par. 1 , la voce 6 è la differenza tra il valore contabile delle attività e il valore contabile delle passività dell’impresa.

               21 . (Nuova -. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) I “Terreni” sono ai sensi del § 5 pt. 2 delle disposizioni complementari della legge sulla pianificazione del territorio.

               22 . (Nuova -. SG 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)

               23 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il “fatturato” ai fini della tassazione del brevetto è la somma di tutte realizzate durante i saldi anno (di prodotti, beni, servizi e altre vendite ) di imprese, al netto del valore aggiunto doveri fiscali e / o accise nei casi in cui le persone sono state registrate ai sensi della imposta sul valore aggiunto e / o hanno l’obbligo di applicare l’accisa sotto le accise e depositi fiscali Act.

               24 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il “Sito” ai fini della tassazione dei brevetti è qualsiasi luogo, locali e / o impianto, compresi all’aperto dove opera secondo l’allegato 4 , tra cui:

                    a) (modifica – SG.. 30 del 2013 , in vigore dal 26.03.2013 ) Le strutture ricettive;

                    (b) stabilimenti di ristorazione e intrattenimento;

                    (c) negozi, bancarelle, mercati, marciapiedi e strade;

                    (d) officine, officine e altri locali, a fini diversi o come parte di un immobile.

               25 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il “posto di lavoro” è adattato in parte ai attrezzato per svolgere attività o servizio specifico da una sola persona.

               26 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il “Spettacolo slot machine”, sono le slot machine senza scopo di lucro per l’intrattenimento e svago, dove per il prezzo di un gioco riceve un certo tempo per l’uso o per suonare la macchina.

               27 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificato -.. SG 30 di 2013 , in vigore dal 2013/03/26) L ‘ “alloggio” sono i siti turistici rilevanti di cui all’art. 3 , par. 2 , articolo 1 della legge sul turismo. “;

               28 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) L ‘ “area commerciale netto” è l’area nella proprietà commerciale in questione, tra cui stand a disposizione degli acquirenti.

               29 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificato -.. SG 30 di 2013 , in vigore dal 26.03.2013) Il “pranzo e di intrattenimento “sono i siti turistici rilevanti di cui all’art. 3 , par. 2 , articolo 2 della legge sul turismo.

               30 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il “Buffet, chiosco, pub caravan’ stanno offrendo una gamma limitata di beni per lo più finiti, spuntini caldi e freddi, pasticceria e confetteria, birra, bevande calde e morbide e un assortimento limitato di bevande alcoliche.

               31 . (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La “struttura” in attuazione del paragrafo. 35 dell’allegato № 4 è ogni singolo dispositivo (macchina), che viene utilizzato direttamente in (lavatrice, stiratrice, asciugatrice e altro).

               32 . (Nuova -. SG 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Le “istituzioni specializzate per la fornitura di servizi sociali” sono quelli ai sensi della legge Assistenza Sociale.

               33 . (Nuova -. SG 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Le “Case per l’assistenza medica e sociale per i bambini” sono quelli ai sensi della legge Ospedali.

               34 . (Nuova – SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -.. SG 30 di 2013 , in vigore dal 26.03.2013 ) I “Nights” sono pernottamenti in i luoghi di alloggio ai sensi della legge sul turismo.

               35 . (Nuova -. SG 102 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le “auto elettriche” sono autovetture ai sensi del § 6 pt. 12 , lettera “a” delle disposizioni complementari della legge sulla circolazione su strade che utilizzano un motore completamente elettrico e non hanno un motore a combustione interna.

               36 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “Tempio o casa di preghiera” è un edificio progettato per eseguire i servizi di culto pubblici e riti religiosi che soddisfa i requisiti della religione rilevante e le disposizioni dello Spatial Development Act e del diritto derivato.

               37 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “convento”, come il soggetto è un luogo sacro con un tempio e di altri edifici destinati ad abitazioni monaci o monache con voti di castità , l’ascetismo e l’obbedienza sono dedicati alla vita privata di devozione e l’esercizio di ascesi (astinenza, preghiera e lavoro), la carità e sostegno spirituale.
     § 1 a. (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Gli ostelli studente sotto la legge sull’istruzione superiore essere trattato come immobili residenziali ai fini della presente legge.
Disposizioni transitorie e finali

     § 2. (1) (Modificare -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 , modificata -. SG. 100 del 2005 ) i soggetti passivi di cui all’art. 11 presentare una dichiarazione per ogni proprietà al comune su dove si trovasse da parte del comune di residenza entro il termine di 31 maggio 1998 g.

          (2) (modifica -. SG. 103 del 1999 , in vigore dal 01.01.2000 ) I cittadini che hanno residenza nella Repubblica di Bulgaria devono presentare una dichiarazione presso la Direzione Regionale delle Entrate – Sofia.

          (3) I cittadini che hanno presentato una dichiarazione fino al 31 marzo 1998 beneficiano di una riduzione supplementare del 5 % dell’importo dell’imposta sugli immobili dovuta per il 1998 .
     § 3. (1) (Modificare -. SG. 83 del 1998 , modificata -. SG. 105 del 1998 , in vigore dal 1998/09/08 ) I cittadini pagare l’imposta fondiaria e la tassa per i rifiuti urbani per il 1998 , come segue: 50 % entro il 30 settembre, 25 % entro il 31 ottobre e 25 % entro il 30 novembre.

          (2) (modifica -. SG. 83 del 1998 , modificata e suppl -.. SG. 105 del 1998 , in vigore dal 1998/09/08 ) dei cittadini pagato al 30 imposta Septemvri la tassa sui beni immobili e sui rifiuti domestici per l’intero 1998 , utilizza uno sconto del 5 %. Lo stesso sconto e previdenziali dei cittadini che hanno ricevuto un messaggio dopo tale periodo, se pagare l’intero importo della tassa e la tassa per i rifiuti urbani in 30 termine giorni dal ricevimento del messaggio. Nessun interesse dovuto per il ritardo è dovuto entro lo stesso periodo.

          (3) L’ imposta supplementare per il 1998 è versata fino al 30 novembre 1998 .
     § 3 a. (Nuova – SG. 12 del 2009 , in vigore dal 13.02.2009 anni) (1) I commercianti che hanno presentato una domanda ai sensi del § 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto, soggette all’imposta di brevetto 1 ° gennaio 2009 , e la dichiarazione di cui all’art. 61 deve essere presentata entro il 1 ° aprile 2009 .

          (2) La prima rata della tassa sui brevetti deve essere pagata entro il 1 ° aprile 2009 .

          (3) I commercianti prepagati che hanno depositato la tassa annuale sui brevetti entro il termine di cui al par. 2 , viene effettuato uno sconto del 5 %.
     § 4 . Questa legge sarà applicata, se è più favorevole, anche alle eredità scoperte prima della sua entrata in vigore per le quali sono state depositate dichiarazioni entro il termine di cui all’art. 32, ma non soggetto all’imposta di successione.
     § 4 a. (Nuova -. SG 41 di 2009 , in vigore dal 01.07.2009 ) Le disposizioni della presente legge per i lavoratori disabili per il 50 al 100 per cento si applica alle persone determinati da una decisione valida di un organismo competente tipo e grado di danno dal 50 al 100 per cento.
     § 4 b. (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) Per il corso e in attesa per 31 dekemvri 2010 , le procedure inclusive per stabilire, in sicurezza e riscossione dei tributi locali, e relativi ricorsi con questi atti, viene applicato l’ordine precedente.
     § 5 . Nell’atto Inheritance (prom SG.. 22 di 1.949 g. Corr SG.. 41 di 1.949 g… Modificare pc 275 di 1.950 . SG 41 di 1985SG. 60 del 1992 SG. 21 del 1996 anni – la decisione № 4 della Corte costituzionale dal 1996 g;. modificare pezzi.. 104 del 1996 ) si crea l’arte. 10a :

“Articolo 10 a. Quando diverse persone sono morte e non riescono a stabilire la sequenza in cui ognuna di esse è morta, si ritiene che l’anziano sia morto prima del minore”.
     § 6 . Il paragrafo 4 delle disposizioni complementari della legge sulle cooperative di abitazione (prom SG.. 55 del 1978 g;. Emendare Pz.. 102 del 1981 SG. 45 del 1984 SG. 75 del 1988 g. No .. 46 del 1989 SG. 21 del 1990 SG. 60 del 1992 e SG. 104 del 1996 anni), è annullata.
     § 7 . La legge sulla monumenti e musei (prom SG.. 29 del 1969 g,…. Emendare e suppl SG 29 del 1973 . SG 36 del 1979 . SG 87 di 1980 g ., No. 102 del 1981 SG. 45 di 1984 SG. 45 di 1989 SG. 10 e 14 di 1990 SG. 112 del 1995 SG. 31 del 1996– Decisione n. 5 della Corte costituzionale del 1996 ; modificato, no. 44 del 1996 ) vengono apportate le seguenti modifiche:

               1 . Nell’art. 25. L’ ultima frase è cancellata.

               2 . Nell’art. 29 , par. (1) , le parole “e locale” devono essere cancellate per prime.
     Sezione 8 . Gli articoli 10 e 11 della legge sulla Demanio (Prom SG.. 44 del 1996 g;. Modificano Pz.. 104 del 1996 SG. 55 e 61 del 1997 ) L’abrogazione.
     § 9 . Nella legge sui notai (SG, n. 104 del 1996 ) nell’art. 96 par. 3 è cancellato.
     § 10 . Nell’art. 15 della Legge procedure fiscali (prom SG.. 61 del 1993 g,… Emendare SG 20 del 1996 e SG. 51 del 1997 ) Il nuovo para. 5 :

” (5) Nella determinazione della base passività imposta fiscali è arrotondato all’intero 100 lev al numero più piccolo se le ultime due cifre inferiori a” 50 “e ad un numero maggiore se le ultime due cifre sono” 50 ” o superiore a ” 50 “. l’importo dell’imposta è arrotondato all’intero 10 lev al minor numero, quando quest’ultima cifra è inferiore al ” 5 “, e ad un numero maggiore se l’ultima cifra è un ” 5 ” o maggiore di ” 5 “. ”
     § 11 . Il Ministero dell’Interno, quando rilascia una carta di registrazione per l’autoveicolo, registra anche la potenza del motore in kilowatt (potenza).
     § 12 . La legge entrerà in vigore il 1 yanuari 1998 e invertire le tasse locali e le tasse Act (ballo di fine anno., Izvestija. No .. 104 del 1951 , il corr., N ° 10 del 1952 , modificata. E suppl. pz. 12 e 104 del 1954 SG. 91 di 1957 SG. 13 di 1958 SG. 57 e 89 di 1959 SG. 21 e 91 del 1960 , SG. 85 del 1963SG. 1 e 52 del 1965 , p. 53 del 1973 , p. 87 del 1974 , p. 21 del 1975 , p. 102 del 1977 , p. 88 del 1978 , p. 36 del 1979 ; 99 del 1981 , p. 55 del 1984 , p. 73 del 1987 ; 33 e 97 del 1988SG. 2130 del 1990 , p. 82 del 1991 ; 59 del 1993 ; 40 e 87 del 1995 , pag. 14 di 1996 anni – decisione № 3 della Corte costituzionale dal 1996 g;. modificato, no. 20 e 37 del 1996 , p. 58 di 1996 anni – decisione № 9 della Corte costituzionale dal 1996 g;. modificato, no. 89 e93 del 1996 ; 55 del 1997 ).

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La legge è stata adottata dalla XXXVIII Assemblea nazionale il 27 novembre 1997 ed è stata timbrata con il sigillo dello Stato.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -. SG. 105 DEL 1998 , IN VIGORE DAL 1998/09/08 D.)

     § 2 . La legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” e si applica a tutti i pagamenti di tassa di proprietà e la tassa per i rifiuti commessi dopo il 1 septemvri 1998 g.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -.. SG 109 DI 2001 , IN VIGORE DAL 01.01.2002 , modificato -.. SG 45 DI 2002 G.)

     Sezione 51 . Determinare la tassa di circolazione dovuta dai proprietari di veicoli di cui all’art. 61c , che sono registrati per la circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere utilizzati i dati del certificato di immatricolazione del veicolo.
     Sezione 52 . (.. Am – SG 45 del 2002 ) L’imposta sui veicoli e tassa di circolazione per 2002 , hanno pagato in due rate di pari importo entro le seguenti scadenze: la prima rata – dal 1 giugno al 31 agosto e la seconda – fino al 31 ottobre. Il prepagato nel primo periodo per l’intero anno viene effettuato uno sconto del 10 %.
     § 54 . Al momento dell’acquisizione o dell’eredità di un veicolo entro il 1 ° maggio 2002 , la base imponibile è il suo valore assicurativo.
     § 55 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2002 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -. SG. 119 DEL 2002 G.)

     § 47 . L’imposta comunale sui rifiuti viene riscossa dalle autorità dell’amministrazione fiscale per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
     § 48. (1) Entro 30 Noemvri 2003 il consiglio comunale fornisce alle autorità competenti delle informazioni dell’amministrazione fiscale sulle persone chiamate a pagare una tassa per i rifiuti urbani e gli importi dovuti. Le informazioni sono fornite sotto forma di un documento elettronico e fatte salve le esigenze della firma elettronica dei documenti e elettronico o approvato dal Ministro delle Finanze formato unificato di elettronica e cartacea.

          (2) Se entro il termine sotto il par. 1 l’ informativa non è fornita, l’amministrazione tributaria riscuote la commissione negli importi determinati dal consiglio comunale e dalla base, in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente, dai soggetti passivi di cui all’art. 11 .
     Sezione 51 . Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ma non oltre l’adozione del bilancio comunale, il consiglio comunale adotterà l’ordinanza di cui all’art. 9 . Fino all’adozione dell’Ordinanza, le tasse sono determinate e amministrate secondo l’ordine corrente.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DEL CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE

          ( PROM -. SG. 84 DEL 2003 G.)

     § 18 . La legge entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” della Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di custodia e ripristino della custodia dal 1980 , la rispettivamente Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori da 1980 , ad eccezione del § 2, 3, 4, 5 , § 8 – in parte sull’arte. 423 a, par. 1 , § 12, 15, 16 e 17 e § 10 entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge che modifica il codice di procedura civile (SG. 105 del2002 ).
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -.. SG 112 DI 2003 , IN VIGORE DAL 01.01.2004 , integrata -.. SG 6 DI 2004 , IN VIGORE DAL 01.04.2004 D.)

     § 20 . Disabilità, invalidità permanente, di cui è stata stabilita dopo aver raggiunto l’età di ammissibilità per la pensione e la vecchiaia o hanno raggiunto questa età durante il periodo della decisione del TEMP (NEDC), esercitare i diritti ai sensi della presente legge per la vita a prescindere definizioni nella decisione esperto.
     § 21. (1) Gli organi dell’amministrazione fiscale calcolano, aggiornano e comunicano alle persone di cui all’art. 64 per la quantità di tasse per i rifiuti urbani per il 2004 , e per i termini di pagamento, insieme con i rapporti di imposte sugli immobili nei casi in cui non v’è alcun cambiamento nei metodi di valutazione.

          (2) (modifica -. SG. 30 del 2006 , in vigore dal 12.07.2006 ) Le comunicazioni di cui al paragrafo. 1 hanno lo status di un atto per stabilire il credito ai sensi dell’art. 9b , par. 2 e può essere oggetto di ricorso in conformità con il Codice di procedura amministrativa.

          (3) Nel 2004 , i crediti ai sensi degli atti di cui al par. 2 devono essere raccolti dall’amministrazione fiscale secondo la procedura del codice di procedura fiscale.
     § 22 . La tassa per i rifiuti urbani per il 2004 sarà pagata secondo i termini e ai sensi dell’art. 28 , par. 1 e 2 .
     § 22 a. (Nuova – SG. 6 del 2004 , in vigore dal 01.04.2004 ) Le somme pagate in eccesso di contribuenti per i veicoli nel precedente articolo. 61a , i punti 2, 3 e 4 per il periodo successivo al 1 aprile 2004 sono compensati o rimborsati dall’amministrazione fiscale secondo la procedura di cui all’art. 112 del codice di procedura fiscale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 26 . La legge è entrata in vigore il 1 ° gennaio 2004 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -. SG. 106 DEL 2004 , IN VIGORE DAL 01.01.2005 D.)

     § 21 . Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i proprietari di autocarri con una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 12 t devono presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 54 , par. 1 , che indica la massa massima tecnicamente ammissibile, il numero di assi e il tipo di sospensione del veicolo.
     § 22 . Le imprese obbligate o che hanno optato per applicare gli International Financial Reporting Standards dal 1 ° gennaio 2005 depositano dichiarazioni per lo stesso anno ai sensi dell’art. 17 , par. 1 per un cambiamento di circostanze entro il 30giugno 2005 .
     Sezione 23 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2005 , ad eccezione dei paragrafi 2 e 3 , che entreranno in vigore il 1 °gennaio 2006 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULLE ATTIVITÀ MEDICINALI VETERINARIE

          ( PROM -. SG. 87 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 27 . La legge entra in vigore entro 6 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta dello Stato ad eccezione di:

               1 . il paragrafo 22 , che è entrato in vigore il 26 ottobre 2005 ;

               2 . Articoli da 259 a 275 che entrano in vigore il 1 ° gennaio 2006 ;

               3 . Articoli 56, 61 e 192 , che entrano in vigore il 1 ° ottobre 2006 ;

               4 . Articoli da 52 a 54 , art. 60 , art. 67 – 76 , art. 77 , par. 3 , art. 78 – 100 , art. 112, 175 , art. 195 , par. 3 , articoli 2 – 4 , art. 199 , par. 4 , articoli 2 – 4 , art. 269, 289, 330-339, 342 , art. 343 , par. 5 , art. 382 , par. 1 , art. 401 e 410 e § 18 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaioyanuari 2007 g.
Disposizioni transitorie e finali
PER LA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE DEL TURISMO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 25.11.2005 D.)

     § 88 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -. SG. 100 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 17 . Ovunque nella legge, le parole “autorità fiscale”, “autorità fiscale”, “autorità fiscale” e “autorità fiscale” sono sostituite da “funzionario dell’amministrazione municipale”, “impiegato dell’amministrazione municipale” dell’amministrazione comunale “e le parole” direzione delle imposte territoriali “e” direzione fiscale territoriale “saranno sostituite rispettivamente da” comune “e” comune “.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -. SG. 100 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 18 . Entro il 15 febbraio 2006 , i proprietari di rimorchi per rimorchi e rimorchi hanno presentato una dichiarazione ai sensi dell’art. 54 , par. 1 , che indica gli indicatori relativi alla determinazione della massa massima ammissibile per la tassa della composizione del veicolo, il numero di assi e il tipo di sospensione del veicolo trattore.
     § 19 . Per il 2006 , il consiglio comunale ha fissato la tassa sui rifiuti domestici fino al 31 gennaio 2006. In assenza di nuovi importi, la commissione viene riscossa sulla base dell’importo corrente al 31 dicembre 2005 .
     § 20. (1) Per il 2006 la prima rata di cui all’art. 28 , par. 1 e art. 60 , par. 1 deve essere presentata dal 1o marzo al 30aprile.

          (2) Il prepagato per un anno intero entro il termine di cui al par. 1 è fatto uno sconto del 5 per cento.
     § 21 . Per il 2006 , gli organi dell’Agenzia nazionale delle entrate calcolano gli obblighi, stampano e inviano messaggi agli individui in merito all’imposta sugli immobili dovuta da loro e alla tassa sui rifiuti comunali. Il costo per assicurare il processo è a carico del budget dell’Agenzia.
     § 22 . Le procedure fiscali e di esecuzione, che sono in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono completate secondo la procedura precedente.
     Sezione 23 . La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2006 .
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE ASSICURATIVO

          ( PROM -. SG. 103 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 28 . Il codice entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2006 , ad eccezione di:

               1 . Articolo 45 , par. 3 , art. 47 , capitolo quarto, art. 71 , par. 4 , art. 77 , par. 5 , art. 80 , par. 5 , art. 88 par. 3 , art. 89 , art. 99 par. 4 , art. 112-116 , art. 127, 137, 139-149 , capitolo diciassette, capitolo ventidue, art. 254 , par. 1 , articolo 2, art. 256 , art. 258 , par. 1, articoli 2 e 3 , par. 2, 3 e 5 , art. 282 , par. 2 e § 13 pt. 2 , lettera “b”, vale a dire. 3 pt. 4 , lettera “c” e così via. 5 delle disposizioni transitorie e finali, che entreranno in vigore a partire dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea;

               2 . Articolo 254 , par. 2 , che entra in vigore a partire dalla data della decisione della Commissione europea, dopo che i dati relativi a un accordo tra l’Ufficio Nazionale del bulgaro Motor Insurers e uffici degli Stati membri gli assicuratori a motore ai sensi dell’art. 2 , par. 2 della direttiva 72/166 / CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che stabilisce l’obbligo di assicurare tale responsabilità;

               3 . Articolo 266 , che entra in vigore l’ 11 giugno 2012 ;

               4 . Articolo 282 , par. 4 e art. 284-286 , che entrerà in vigore a partire dalla data della decisione della Commissione europea, dopo che i dati relativi a un accordo tra l’Ufficio Nazionale del bulgaro assicuratori automobilistici e autorità di compensazione degli Stati membri ai sensi dell’art. 6 , par. 3 della direttiva 2000/26 / CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che modifica le direttive 73/239 / CEE e 88/357/ CEE. Fino all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria al National Bureau dell’Unione europea del bulgaro Motor Insurers crea organizzazione per svolgere le sue funzioni in qualità di autorità di compensazione;

               5 . Articolo 288 , par. 2 , che entrerà in vigore l’ 11 giugno 2007 e si applicherà a tutte le domande di risarcimento per le quali, a tale data, il Consiglio direttivo del Fondo di garanzia non si è pronunciato; fino alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, il Fondo di garanzia risarcisce i danni solo quando si è verificato l’incidente stradale sul territorio della Repubblica di Bulgaria; Il Fondo di garanzia crea l’organizzazione per svolgere le funzioni di un centro informazioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Codice.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUI METODI

          ( PROM -. SG. 103 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     Sezione 8 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, fatta eccezione per le disposizioni dell’art. 32 , par. 2 e 3 , che entreranno in vigore due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge e agli articoli 4, 5, 6 e 7 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2006 .
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DI PROCEDURA DI ASSICURAZIONE FISCALE

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 88 . Il Codice entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2006 , ad eccezione dell’art. 179 , par. 3 , art. 183 , par. 9 , § 10 ( 1 ) (e) e 4 (c), § 11 ( 1 ) (b) e § 14 ( 12) delle Disposizioni Transitorie e Finali forza dal giorno della promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA

          ( PROM -. SG. 30 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 12.07.2006 D.)

     Sezione 77 . Nella legge sulle tasse e tasse locali (promulgata, Gazzetta Ufficiale, numero 117 del 1997 , modificata, n. 71, 83, 105 e 153 del 1998 , n. 103 del 1999 , n. 34 e 102 del 2000 SG. 109 del 2001 SG. 28, 45, 56 e 119 del 2002 SG. 84112 del 2003 SG. 6, 18, 36, 70 e 106 da 2004 , no.87, 94, 100, 103 e 105 del 2005 ) i termini “la legge sulla procedura amministrativa” sono sostituiti da “codice di procedura amministrativa” ovunque.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 142 . Il Codice entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta dello Stato, fatta eccezione per:

               1 . Titolo III, § 2 pt. 1 e § 2 pt. 2 – sull’abrogazione terzo capitolo, Sezione II “Appello per ordine del tribunale”, § 9 . Pt 1 e 2 , § 11 . Pt 1 e 2 , Sezione 15 , Sezione 44 , Articoli 1 e 2 , Sezione 51 , Articoli 1 , 53 , 1 , 61 , 1 , 66 , 3 , 76 ,1-3 , § 78, § 79 , § 83 pt. 1 , § 84 pt. 1 e 2 , § 89 pt. 1-4 , § 101 pt. 1 , § 102 pt. 1 , § 107 , § 117 , articoli 1 e 2 , § 125 , § 128 , articoli 1 e 2 , § 132 , articolo 2 e § 136 , articolo 1 , nonché §34 , § 35 pt. 2 , § 43 pt. 2 , § 62 pt. 1 , § 66 pt. 2 e 4 , § 97 pt. 2 e § 125 pt. 1 – la sostituzione della parola “regionale” con “amministrativa” e sostituendo le parole “Sofia city Court” con “il Tribunale amministrativo – Sofia”, entrate in vigore il 1 mart 2007 g.;

               2 . paragrafo 120 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 ;

               3 . paragrafo 3 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
A UN ATTO DI CONCESSIONE

          ( PROM -. SG. 36 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.07.2006 D.)

     Sezione 23 . La legge entrerà in vigore il 1 ° luglio 2006 , ad eccezione dell’art. 42 , par. 3 e art. 58 , par. 4 che entrerà in vigore alla data di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 13 . Per 2007 il consiglio comunale determina la tassa per i rifiuti urbani al 31 yanuari 2007 dC Quando il consiglio comunale non ha preso una decisione che determina l’importo della tassa per i rifiuti urbani ogni mutuatario deve essere raccolta una tassa di valore assoluto rispetto all’anno precedente .
     § 14. (1) Per il 2007 la prima rata di cui all’art. 28 , par. 1 e secondo l’art. 60 , par. 1 deve essere presentata dal 1o marzo al 30 aprile.

          (2) Il prepagato per l’intero anno entro il termine sotto il par. 1 sconto viene effettuato 5 %.
     § 15 . Gli organi dell’Agenzia Nazionale delle Entrate obblighi, stampa calcolati e inviare messaggi alle persone l’imposta sugli immobili e dei rifiuti dovuti per 2.007 I fondi processo di congelamento a spese del bilancio dell’agenzia.
     § 16 . La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2007 .
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE PER L’EMENDAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELL’ATTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

          ( PROM -. SG. 55 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 06.07.2007 D.)

     § 31 . La legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”, fatta eccezione per le disposizioni del § 26 pt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 , che entrerà in vigore il 1 Yuli 2007 , l’e disposizione del § 27 , entrato in vigore il 1 yanuari 2008g.
Disposizioni transitorie e finali
LEGGE PER L’EMENDAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE FISCALE E FISCALE

          ( PROM -. SG. 110 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.01.2008 D.)

     § 18 . Il consiglio comunale determina l’ammontare delle imposte locali per 29 fevruari 2008 Nel caso in cui tale termine non è certa quantità di tasse locali per 2.008 , AVERE applicare la quantità minima di tasse secondo la legge, ma la tassa di brevetto – importi erano in vigore per il 2007 .
     § 19 . Fino alla determinazione dell’importo delle tasse locali da parte del consiglio comunale per il 2008 , la tassa sull’acquisto di beni ai sensi dell’art. 44 , par. (1) e ( 2) e l’imposta di successione sono determinati sulla base delle aliquote minime per le imposte pertinenti previste dalla legge.
     § 20. (1) Per il 2008 la prima e la seconda quota di cui all’art. 28 , par. 1 , rispettivamente, la prima rata della tassa di cui all’art. 60 , par. 1 è importato dal 31 marzo al 30 giugno.

          (2) I pagamenti anticipati per l’intero anno entro i termini di cui al par. 1 sconto viene effettuato 5 %.
     § 21 . Il Ministro delle Finanze, fino al 29 febbraio 2008 , approva un modello della dichiarazione di cui all’art. 61 n, par. 1 .
     § 22 . Per il 2008 , le persone soggette a imposta sui brevetti devono presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 61 n, par. 1 al il 30 april 2008 g.
     § 23. (1) Per il 2008 la prima e la seconda quota di cui all’art. 61 p, par. 1 sarà depositato entro il 30 aprile 2008 .

          (2) Il prepagato per un anno intero entro il termine di cui al par. 1 sconto viene effettuato 5 %.
     Sezione 24 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2008 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)

     § 17. (1) Il consiglio comunale determina l’ammontare dell’imposta sul patrimonio immobiliare, l’imposta di successione e l’imposta sull’acquisto di beni ai sensi dell’art. 44 , par. 1 e 2 entro il 31 yanuari 2009 Nel caso in cui questo termine non viene impostato nuove tariffe per 2009 , HANNO applicare le aliquote minime di cui agli art. 22, 36 e art. 47 , par. 1 e 2 .

          (2) Fino alla determinazione delle dimensioni di cui al par. 1 la tassa sull’acquisto di beni ai sensi dell’art. 44 , par. (1) e ( 2) e l’imposta di successione sono determinati sulla base delle aliquote minime per le imposte pertinenti previste dalla legge.
     § 18. (1) Per il 2009 la prima rata di cui all’art. 28 , par. 1 deve essere presentata dal 1o marzo al 30 aprile.

          (2) Il prepagato per l’intero anno entro il termine sotto il par. 1 sconto viene effettuato 5 %.
     § 19 . Per 2009 il consiglio comunale determina la tassa per i rifiuti urbani al 31 yanuari 2009 dC Quando questo consiglio comunale termine non ha preso una decisione che determina la quantità di rifiuti da ogni tassa debitore è il valore assoluto del precedente esercizio .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 21 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009 .
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ASSEMBLEA DELLE DISPOSIZIONI FISCALI

          ( PROM -. SG. 12 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.05.2009 D.)

     § 68 . La legge entrerà in vigore il 1 ° maggio 2009 , ad eccezione degli articoli 65, 66 e 67 , che entreranno in vigore alla data di promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUL PATRIMONIO CULTURALE

          ( PROM -. SG. 19 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 10.04.2009 D.)

     Sezione 44 . La legge entrerà in vigore il 10 aprile 2009 , ad eccezione dell’art. 114 , par. 2 e art. 126 , che entrerà in vigore il 10 aprile 2010 .
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO SANITARIO

          ( PROM -. SG. 41 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 02.06.2009 D.)

     § 96 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta dello Stato, fatta eccezione per:

               1 . paragrafi 3, 5, 6 e 9 , che entrano in vigore il 1 ° gennaio 2009 ;

               2 . punti 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 e 90 , che entra in vigore il 1 ° luglio 2009 ;

               3 . paragrafo 21 , che entrerà in vigore il 1 ° giugno 2010 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE PER L’EMENDAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE FISCALE E FISCALE

          ( PROM -. SG. 95 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 D.)

     § 20. (1) Il Consiglio Comunale determina l’imposta sugli immobili e tassa sulla acquisizione di proprietà per il 2010 fino al 31yanuari 2010 Nel caso in cui tale termine non è impostato nuove tariffe per il 2010 g. Le tariffe tassa di operare a 31 dekemvri 2009 g.

          (2) Fino alla determinazione delle dimensioni di cui al par. 1 la tassa sull’acquisto di beni ai sensi dell’art. 44 saranno determinati sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 2009 .

          (3) Per il 2010 , la prima rata della tassa di cui all’art. 28 , par. 1 deve essere presentata dal 1o marzo al 30 aprile. L’importo intero prepagato della tassa entro questo periodo è del 5 % di sconto .
     § 21 . Per le proprietà non residenziali di proprietà e per le proprietà non residenziali sulle quali è stato stabilito un limitato diritto d’uso, le imprese devono presentare le dichiarazioni di cui all’art. 14 entro il 30 giugno 2010 .
     § 22 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 , ad eccezione del paragrafo 5 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -. SG. 95 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 D.)

     § 96 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 , ad eccezione del § 1 , § 2 , articoli 1, 3, 4 e 6 , § 3 e 4 , § 5 , articoli 14 , § 6, 7, 8 , 10 e 11 , § 13 , articolo 1 , lettere “b” e “c”, § 15 e 16 , § 20 , voce 2 , §31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 , che entreranno in vigore dal giorno della promulgazione della legge nella “Gazzetta ufficiale”, e § 2 pt. 2 e 5 , § 5 voce . 3 , § 20 pt. 1 , § 34, 43, 44, 48, 77, 79, 80, 83, 84, 85 e 89 , che entrano in vigore il 1April 2010 g.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -.. SG 98 DI 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 , modificato -.. SG 31 DI 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2011D.)

     § 25. (1) Il Consiglio Comunale determina la tassa di proprietà per il 2011 fino al 31 yanuari 2011 Nel caso in cui tale termine non è impostato nuove tariffe per il 2011 , hanno dato l’ammontare della tassa di proprietà, recitazione al 31 dekemvri 2010 g.

          (2) Il Consiglio comunale stabilisce tassa per i rifiuti urbani al 31 yanuari 2011 dC Quando il consiglio comunale non ha preso una decisione che determina l’importo della tassa per i rifiuti urbani ogni mutuatario deve essere raccolta una tassa di valore assoluto rispetto all’anno precedente.
     § 26. (1) Il Consiglio municipale determinerà le aliquote della tassa di soggiorno per il 2011 fino al 31 gennaio 2011 .

          (2) L’ammontare della tassa di soggiorno dovuta nel gennaio 2011 per l’alloggio e l’alloggio è determinato come segue:

               1 . categoria 1 stella – BGN 0,60 a notte;

               2 . Categoria 2 stelle – BGN 0,80 a notte;

               3 . categoria 3 stelle – BGN 1,00 a notte;

               4 . categoria 4 stelle – BGN 1,00 a notte;

               5 . categoria 5 stelle – BGN 1,00 a notte.

          (3) La dichiarazione di cui all’art. 61 p, par. 5 non è stato presentato per le notti previste nel 2010 .

          (4) (Nuova – SG. 31 del 2011 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nel caso in cui entro il periodo sotto il par. 1 il consiglio comunale non ha determinato l’importo della tassa di soggiorno, per il 2011 le dimensioni indicate nel par. 2 .
     § 27 . Le persone che provvedono alla sistemazione nelle strutture ricettive devono presentare una dichiarazione scritta entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge con informazioni sul numero di posti letto nel rifugio o nell’alloggio prima dell’organismo di categorizzazione di cui all’art. 52 della legge sul turismo. Il ministro dell’Economia, dell’energia e del turismo inserisce i dati nel registro nazionale dei turisti di cui all’art. 58 della Legge Turismo entro il 31 mart 2011 g.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 30 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 , ad eccezione degli articoli 8, 9, 12 e 20 , paragrafo 2 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2011 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 19 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011 D.)

     § 11 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE DELL’ARTIGIANATO

          ( PROM -. SG. 28 DEL 2011 G.)

     § 65 . Le persone sotto p. 12 e 13 dell’allegato № 4 al secondo capitolo, sezione VI della legge sulle imposte locali e le tasse fino all’entrata in vigore della presente legge hanno presentato una dichiarazione dei redditi di cui all’art. 61 n Legge sulle imposte locali e le spese con una copia del certificato di iscrizione degli apprendisti emessi dalla Camera di artigianato regionale, godere di agevolazioni fiscali di cui all’art. 61 m, par. 1 pt. 4 del 2011 g.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

          ( PROM -. SG. 31 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)

     § 22 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 , ad eccezione dell’articolo 8 , che entrerà in vigore a partire dall’inizio del mese successivo alla promulgazione di questa legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
AL DIRITTO DELL’ENERGIA RINNOVABILE

          ( PROM -. SG. 35 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 03.05.2011 D.)

     § 25 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di:

               1 . Articolo 20 , par. 1, 2 e 3 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2012 per gli edifici di servizio pubblico e per altri edifici a partire dal 31 dicembre 2014 ;

               2 . Articolo 21 , par. 1, 2, 3 e 4 , che entrerà in vigore il 31 dicembre 2012 ;

               3 . Articolo 22 , par. 1, 2, 3, 4 e 5 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 ;

               4 . Articolo 23 , par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2012 .
Disposizioni transitorie e finali
AL DIRITTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

          ( PROM -. SG. 53 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 13.07.2012 D.)

     § 35 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di:

               1 . Articolo 10 , par. 3 e 6 , art. 11 , par. 1 , art. 19 , par. 5 , art. 38 , par. 4 e art. 39 , par. 3 , che entrerà in vigore due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge;

               2 . Articolo 33 , par. 4 e art. 34 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 ;

               3 . Articolo 49 , par. 8 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2015 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -. SG. 54 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 17.07.2012 D.)

     § 85 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato ad eccezione di:

               1 . paragrafo 83 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2012 ;

               2 . paragrafo 80 ( 1) e punto ( 4 ) (b), che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 ;

               3 . paragrafo 1 , punto 9 sugli articoli 49 e 50 , paragrafo 6 sull’art. 24 a, par. 7 , § 7 relativo all’art. 24 c, par. 4 , § 11 , § 13 , articolo 3 , § 14 , articolo 1 , § 15 , articolo 1 , lettera b, § 16 , articolo 5 , § 18 , articolo 2 , articolo 20 relativo all’art. 55 a, par. 7, § 21 pt. 2 e 5 , § 23 pt. 1 , “b” e così via. 9 , § 24 pt. 5 , § 25 , § 27 pt. 3 , § 28 pt. 2 , § 29 , § 30 , § 32pt. 2 e 3 , § 33 pt. 2 , “b”, § 34 , § 40 , § 41 pt. 3 , § 47, 48, 49, 50, 51 , 52, 53 , §54 , articolo 4 , § 56 , voce 2 e § 69 , che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2013 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE PER IL BILANCIO DEGLI STATI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2013

          ( PROM -. SG. 102 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)

     Sezione 78 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013, ad eccezione dei paragrafi 61, 68 e 73 , che entreranno in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE PER L’EMENDAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELL’ATTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

          ( PROM -. SG. 24 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2013/12/03 D.)

     Sezione 72 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DEL TURISMO

          ( PROM -. SG. 30 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2013/03/26 D.)

     § 20 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, fatta eccezione per le disposizioni del capitolo nove, decimo e dodicesimo, che entreranno in vigore sei mesi dopo la promulgazione della legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA FORNITURA DELLA LEGGE FISCALE E FISCALE

          ( PROM -. SG. 61 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     § 2 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALE LOCALE

          ( PROM -. SG. 101 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     § 11 . Ai fini dell’applicazione della franchigia prevista dall’art. 59 , par. 2 e 3 del Ministero degli Interni a condizione una volta, automaticamente, entro 31 yanuari 2014 , con informazioni sui registrato per passare a 31 dekemvri 2013 g. Veicoli, comprese le informazioni sulla categoria ambientale quando è disponibile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 13. (1) La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione dell’articolo 6 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2015 .

          (2) Fino a 30 Yuni 2014 il Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni nella Repubblica di Bulgaria ha sviluppato una metodologia per la preparazione del piano con i costi necessari di attività e tipologie di substrati utilizzati per determinare la quantità dei rifiuti, e presenta all’Assemblea nazionale un progetto di modifica dell’art. 66 e art. 67 .
Appendice 1

          ( Abrogato -.. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 anni)
Appendice 2

          ( Emendare e suppl -.. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 112 del 2003 , integrato -. SG. 106 del 2004 g ., in vigore dal 01.01.2005 , modificato -.. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -.. SG 105del 2006 , in vigore dal 01.01 .2007 , modificato -.. SG 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -.. SG 98 di2010, in vigore dal 01.01.2011 )

Norme per la valutazione fiscale degli immobili
I. Considerazioni generali

     Art. 1 . La valutazione fiscale degli immobili è determinata in BGN e rappresenta la somma delle valutazioni fiscali dei singoli siti.

     Art. 2 . Gli immobili o parti di essi sono valutati senza considerare l’impatto di vincoli e pesi.

     Art. 3. (1) (modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) La valutazione fiscale è determinata dai dipendenti dell’amministrazione municipale sulla posizione della proprietà entro 2 settimane dal deposito di una richiesta in un modulo.

          (2) (Nuova – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Il certificato di accertamento fiscale viene rilasciato ai fini della riscossione delle imposte di successione e tassa sulla acquisizione di proprietà per determinare lo stato e spese notarili nei procedimenti ai sensi del codice di procedura civile e in altri casi previsti dalla legge.

          (3) (prec. 2 , Suppl -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando non è depositato una dichiarazione di tassazione della tassa di proprietà sugli immobili o cambiamenti nelle caratteristiche dichiarate, la richiesta è presentata e modulo di dichiarazione. Quando si richiede un certificato di accertamento fiscale di costruzione incompiuta, devono essere corredate di dichiarazione scritta dell’amministrazione comunale (quartiere) la certificazione del livello di completamento della costruzione, rilasciato non prima di 3 mesi prima della data della richiesta.

          (4) (modifica -. SG. 112 del 2003 , in vigore dal 01.01.2004 , integrato -. SG. 106 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005, il paragrafo precedente . 3 -. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) la emesso fino il 30 giugno del corrente certificati annuali per accertamento fiscale ai sensi dell’art. 264 , par. 1del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale sono validi fino a questa data e quelli emessi dopo tale data – entro la fine dell’anno in corso. Quando le passività fiscali per la proprietà sono pagati per tutto l’anno e viene immesso questo fatto nel certificato è valido fino alla fine dell’anno, a prescindere dalla data di emissione. I certificati di accertamento fiscale per terreni agricoli incolti sono validi fino alla fine dell’anno in corso.
II. Valutazione fiscale degli edifici

     Art. 4 . La valutazione fiscale degli edifici o parti di edifici è determinata sulla base del valore di base dell’imposta per metro quadrato, dei coefficienti di correzione e dell’area secondo la seguente formula:

TO = BS x K m x K e x K x x K in x K v x PL, in cui:

TO è la valutazione fiscale in BGN;

BS – il valore fiscale di base di 1 mq in levs;

m – il fattore di localizzazione;

e – fattore infrastrutturale;

x – coefficiente per le caratteristiche individuali;

in -coefficiente di altezza;

о – coefficiente di deterioramento;
PL: l’area dell’edificio o parte di essa in mq.

     Art. 5. (1) Il valore fiscale di base (BS) deve essere determinato per metro quadrato a seconda della struttura e del tipo dell’oggetto.

          (2) La costruzione degli edifici è mostrata nella Tabella 1 .
Tabella 1

Codici usati per i tipi di costruzioni
codice costruzione
1 2
PN traballante
PM semisolido
1 massiccio senza elementi in cemento armato o eternite smontabile e altri pannelli (bungalow), massiccio con elementi in cemento armato parziale
2 massiccio – pannello di grandi dimensioni
3 solido con muri portanti in mattoni e litio completamente mono o altre strutture prefabbricati in calcestruzzo, solidi – telaio prefabbricato e strutture in calcestruzzo Le aste, PACKET lastre sollevate, su larga area e casseforme scorrevoli, struttura in cemento scheletrica, una struttura speciale (acciaio, ecc).

(3) Il valore di base dell’imposta in BGN per metro quadrato è determinato conformemente alla tabella 2 .
Tabella 2

costruzione Appartamenti residenziali case di edifici Edifici non residenziali
1 2 3 4
PN 4.40 3.70 4.80
PM 7.50 6.40 8.20
1 11 9.40 12.10
2 14 12 15.40
MH 17 14.50 18.70

(4) Per le seguenti unità nei condomini, il valore fiscale di base deve essere determinato come percentuale del valore fiscale base degli appartamenti come segue:

               1 . maisonette e studi – 100 per cento;

               2 . garage – 80 per cento.

          (5) Per i seguenti appezzamenti di terreno su edifici residenziali, il valore fiscale di base è determinato come percentuale del valore fiscale di base delle case come segue:

               1 . garage – 85 per cento;

               2 . stalle, fienili, tettoie con muri e simili – 60 per cento;

               3 . capannoni senza pareti – 40 per cento.

               6) Per i seguenti immobili non residenziali il valore fiscale sottostante è determinato come percentuale del valore fiscale base degli edifici non residenziali come segue:

               1 . garage e magazzini – 80 per cento;

               2 . tettoie con muri di recinzione – 60 per cento;

               3 . capannoni senza pareti – 40 per cento.

          (7) Gli oggetti indipendenti nelle parti comuni dell’edificio devono essere valutati separatamente.

          (8) Il valore delle parti ideali delle parti comuni dell’edificio è incluso nel valore della base imponibile.

     Art. 6. (1) La posizione coefficiente (K m ) viene determinata secondo la Tabella № 3 o 4 e la posizione dell’edificio:

               1 . La tabella 3 indica il fattore di localizzazione per tutti gli edifici, esclusi quelli di produzione e agricoli; se le aree dell’area popolata e / o le categorie delle aree della villa non sono definite, si applicano i coefficienti nelle colonne 7 e 10 ;

Tabella 3

          ( Am -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG pz. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)

categoria zona In costruzione confini Fuori dall’edificio confini Zona villa
io II III IV V Io gatto II gatto
Sofia 93.6 74,9 63.2 42.1 28.1 25.7 23.4 65.5 37.4
Varna 88.9 70.2 56.2 42.1 28.1 25.7 23.4 60,8 32.8
Burgas 67,9 58,5 51,5 35.1 23.4 21.1 18.7 51,5 23.4
Stara Zagora 63.2 53.8 44.5 33.9 23.4 21.1 18.7 44.5 23.4
Plovdiv 58,5 49.1 37.4 32.8 23.4 21.1 18.7 37.4 23.4
I, 1 gruppo 49.1 37.4 30.4 23.4 21.1 18.7 16,4 28.1 21.1
I, 2 gruppo 31.5 22.5 15.8 11.3 0.0 9.0 6.8 13.5 11.3
Categoria II 21.6 13,0 10.8 8.6 0.0 6.5 5.4 8.6 6.5
III categoria 11.9 8.6 6.5 0.0 0.0 5.4 4.3 6.5 5.4
IV, categoria V 6.5 4.3 0.0 0.0 0.0 4.3 3.2 5.4 4.3
VI, VII, VIII
categoria 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.2 2.8 2.6

               2 . per gli esercizi commerciali il fattore di posizione della Tabella 3 è aumentato del 40 %. locali commerciali significa – negozi, farmacie, edicole, cabine, magazzini per il commercio all’ingrosso, stazioni di servizio, discoteche, ristoranti, caffetterie, pasticcerie, trattorie, pub, taverne, bar, alberghi, case da gioco;

               3 . La Tabella 4 determina il fattore di localizzazione per gli edifici produttivi, agricoli e amministrativi situati sulla stessa proprietà (pacco):

Tabella 4

          ( Am -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG pz. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)

categoria posizione
favorevolmente avverso
produzione agricolo produzione agricolo
Sofia 23.4 16,4 17,3 10.8
Varna 22.2 15,7 16,4 10.4
Burgas 21.1 14,7 15.6 9.7
Stara Zagora 20.5 14.4 15.1 9.4
Plovdiv 19.9 14.0 14,7 9.1
I, 1 gruppo 16,4 11.5 12.1 7.6
I, 2 gruppo 14.0 9.9 10.4 6.5
Categoria II 11.7 8.2 8.6 5.4
III categoria 7.0 4.9 5.2 3.2
IV, V categoria VI, VII, VIII 4.7 3.3 3.5 2.2
categoria 2.3 1.6 1.7 1.1

                    a) in fase di produzione (produzione industriale) siti mezzi – fini di produzione, compresa la produzione e distribuzione di vapore, aria compressa e gas, produzione, trasferimento e distribuzione di energia elettrica, pompaggio e trattamento delle acque impianti, capannoni, autorimesse, negozi, magazzini e ripari per la conservazione di prodotti industriali;

                    b) in siti agricoli mezzi – edifici per bestiame e pollame, costruzioni di stazioni sperma piante, vivai, mangimi e alimenti cucine, filtri veterinari, magazzini e capannoni per immagazzinare prodotti agricoli, silos, inceneritori;

                    (c) gli edifici con una posizione favorevole sono quelli che soddisfano oltre il 50 per cento delle seguenti condizioni: l’edificio si trova all’interno dei confini dell’insediamento; vicino ( 1 km) dalla rete stradale nazionale, stazione ferroviaria. stazioni e porti; aree industriali (industriali, commerciali o agricole) separate.

          (2) (modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006) Il coefficiente di posizione sotto para. 1 stazioni nazionali e zone villa a loro, così come le ville della zona a 10 km dalla costa del Mar è aumentato del 50 per cento, con l’eccezione di Varna, Burgas, Borovets Resort alloggio Duni Resort Resort, resort Sunny Beach e gli insediamenti di cui al par. 5 .

          (3) (modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , integrato -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006) Il coefficiente di posizione sotto para. 1 per le località di importanza locale e per le zone della villa ad esse deve essere aumentato del 20 per cento ad eccezione degli insediamenti di cui al par. 5 .

          (4) (modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) La categoria di insediamento è determinato dal classificatore unificata di unità amministrative-territoriali e territoriali (EKATTE), approvato con la decisione № 565 del Consiglio dei ministri 1999 (SG SG. 73 del 1999 dC), con l’eccezione di Varna, Burgas, Stara Zagora, Plovdiv e gli insediamenti di cui al paragrafo. 5 .

          (5) (Nuova – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) AS insediamenti nella I (prima) categoria comprende le seguenti posizioni:

               1. 1 gruppo ST – Blagoevgrad, Veliko Tarnovo, Kardzhali, Pernik, Pleven, Rousse, Sliven, Haskovo, Shumen, Bansko, Nessebar, Sozopol;

               2. 2 gruppo nd – Vidin, Vratsa, Gabrovo, Dobrich, Lovech, Montana, Pazardzhik, Silistra, Smolyan, Razgrad, Targovishte, Yambol, Aitos, Karnobat, Nova Zagora, Sevlievo, Harmanli, Troyan, Panagyurishte, Peshtera, Asenovgrad Radomir, Samokov, Kazanlak, Radnevo, Chirpan, Popovo, Kozloduy, Kranevo, Balchik, Byala (Varna), Velingrad, Kyustendil, Sandanski, Kiten, Obzor, Pomorie, Primorsko, Sveti Vlas, Hissar, Tsarevo.

          (6) (prec. 5 -. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Le zone villa Sub, le zone di vacanza con piani di costruzione e Regolamento approvato.

          (7) (prec. 6 -. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) I confini delle zone in aree urbane e le categorie delle zone villa è determinata dalla decisione del consiglio comunale. In attesa delle aree e categorie decisionali applicati designati per ordine del sindaco.

     Art. 7 . Il fattore infrastruttura (K i ) è determinato aggiungendo all’unità il significato degli elementi nella Tabella 5 :

i = 1 + A + B + C + D + D + E.
Tabella 5

componenti Significato degli elementi
c’è non c’è non c’è nell’edificio, ma c’è nel quartiere
1 2 3 4
A. Piping 0.0 – 0,05 – 0,03
B. Rete fognaria 0.0 – 0,05 – 0,03
C. Elettrificazione 0.0 – 0,07 – 0,05
D. Telefonare 0.0 – 0,02 – 0,02
E. Riscaldamento 0,06 0.00 0.00
F. Rete stradale 0.0 – 0,08 – 0,08

               1 . Sotto una rete stradale si intendono strade piene di pavimenti durevoli;

               2 . quando l’edificio non è collegato alle reti elettriche, idriche e fognarie, ma la relativa infrastruttura è costruita nelle vicinanze, per questi elementi si assume il significato della colonna 4 . Sotto un quartiere si intende una parte dell’insediamento, limitato da linee di regolamento stradale (o strade dove non esiste un piano di regolamentazione approvato), anche quando le strutture si trovano entro i confini delle strade. Il coefficiente della colonna 4 si applica anche quando si valuta una parte di un edificio, ad es. se la struttura non ha una infrastruttura costruita, ma ce n’è una nell’edificio.

     Art. 8. (1) Il rapporto di caratteristiche individuali (R x ) è definito come l’unità aggiungendo le seguenti correzioni:

x = 1 + kk 1 + kk 2 + kk 3 , in cui:

               1 . kk 1 è una regolazione dell’altezza degli oggetti in edifici residenziali e per lo più residenziali:
Tabella 6

Correzione (кк 1)
Il sito si trova su in edifici con 6 o più piani senza ascensore nelle altre gare
non residenziali appartamenti non residenziali appartamenti
1 . Primo piano 0,10 – 0,05 0,10 – 0,05
2 . Dal secondo al quinto piano – 0,03 0,03 0.00 0,03
3 . Sesto e successivi piani – 0,10 – 0,03 – 0,08 0.00

a) quando gli oggetti sotto il punto 1 si trovano all’ultimo piano negli edifici su due o più piani, la correzione kk 1 è ridotta di 0,05 ;

                    (b) per atelier, garage, cantine e soffitti, la correzione kk 1 è zero;

               2 . kk 2 – Correzione della condizione fisica dell’oggetto:
Tabella 7

Stato fisico Kc significativo 2
Non sono state effettuate revisioni interne per 20 anni – 0,05
Cattive condizioni fisiche da – 0,10 a – 0,60

                    a) In cattive condizioni fisiche si intendono i danni causati da disastri, incidenti, ecc., in conseguenza dei quali le condizioni fisiche del sito si sono considerevolmente deteriorate; l’importanza della correzione deve essere stabilita dopo l’esame e redigere una registrazione che descriva il danno;

                    b) per altri casi località 2 è zero;

               3 . kk 3 – Miglioramento degli oggetti:

kk 3 = A + B + C + D + E + E
Tabella 8

Tipo di miglioramento Significato CC 3
non c’è c’è
A. Installazione di riscaldamento 0.00 0.04
B. Aria condizionata 0.00 0.06
C. Falegnameria di lusso o in alluminio 0.00 0.04
G. Rumore o isolamento termico 0.00 0.03
E. Rivestimenti per tetti 0.00 0.03
F. Elementi decorativi. e rivestimento 0.00 0.02

a) “impianto di riscaldamento”: riscaldamento locale, riscaldamento a pavimento oa parete;

                    (b) “ impianto di condizionamento d’aria”, un impianto che è permanentemente collegato all’edificio;

                    (c) sotto coperture del tetto si intendono miglioramenti di lusso – coperture speciali, rivestimenti e isolamenti;

                    d) elementi decorativi e rivestimenti significa elementi decorativi di interni e di facciata di lusso, mosaici, rivestimenti, pannelli e altri.

     Art. 9. (1) Il rapporto altezza (R a ) è determinato per oggetti commerciali, industriali e agricoli, quando l’altezza del pavimento è superiore a quattro metri dalla seguente formula:

in = (B – 3) 0 . 05 ,

dove B è l’altezza reale dei piani in metri, al mezzo metro più vicino.

          (2) Il coefficiente deve essere calcolato al più vicino 3 decimali.

          (3) Per altri oggetti, il coefficiente ha un valore unitario.

     Art. 10. (1) (.. Am – SG 153 del 1998 ) Il tasso di usura (K o ) è determinato dalla seguente formula:

o = [ 100 – (BG – 5) x PR] / 100 ,

dove:

BG è il numero di anni dal completamento dell’edificio al momento della valutazione (numero intero);

IP – Tasso annuo di cancellazione degli edifici per tipo di costruzione in percentuale:
Tabella 9

Costruzione del codice IP% di un owd.
PN 1.0
PM 0.8
1 0.7
2 0.6
3 0.5

(2) Fino al quinto anno di completamento dell’edificio il coefficiente ha un’unità di significatività.

          (3) Il fattore di smorzamento non deve essere inferiore a 0,65 per edifici o parti di essi con strutture a telaio o semisolidi inferiori a 0,75 per M 1 e M 2 e inferiori a 0,85 per M 3 .

     Art. 11. (1) L’area (SQ) (superficie lorda, la superficie) dell’edificio o parte rappresenta esso l’intera zona delimitata dalla superficie esterna delle pareti frontali e / o piani immaginari bisettrice lo spessore della parete limitante interna (per locali); la superficie esterna della parete facciata e / o sulla guida (open space chiuso); la proiezione orizzontale del contorno dell’elemento di copertura (per uno spazio aperto chiuso); la superficie esterna delle pareti anteriori e parapetti (un pavimento di un edificio, blocco o sezione di un edificio).

          (2) L’area degli scantinati o dei massimali è determinata come segue:

               1 . il trenta per cento della loro superficie lorda quando sono adiacenti agli edifici residenziali;

               2 . il sessanta per cento della loro superficie lorda quando sono adiacenti a siti non residenziali.

          (3) Il determinato dal par. 2 area viene aggiunta all’area dei siti a cui gli scantinati o i soffitti sono adiacenti.

          (4) Nel caso in cui scantinati o soffitti debbano essere valutati come oggetti indipendenti, la superficie determinata in conformità con il par. 2 .
III. Valutazione fiscale della costruzione incompiuta

     Art. 12. (1) La costruzione incompiuta deve essere valutata sui lavori di costruzione completati in percentuale della valutazione fiscale dell’edificio per progetto come segue:

               1 . (Modifica – SG.. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 anni) per il ciclo pari a zero – 37 per cento;

               2 . (Modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) fino a costruzione grezza – 63 per cento.

               3 . (Revocato -.. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 anni)

          (2) Il valore fiscale del edificio separato in edificio incompiuto fa parte del valore imponibile del palazzo non finito al rapporto tra la superficie lorda del sito (incl. Le azioni delle parti comuni dell’edificio) per la superficie lorda di progetto di costruzione.

IV. Valutazione fiscale del terreno nei confini di costruzione, cantieri e terreni al di fuori dei confini delle costruzioni (esclusi i terreni agricoli)

     Art. 13. (1) Il valore imposta del terreno entro i limiti costruttivi, aree casetta costruita iarde (fuori dei limiti di edilizia abitativa) e aree di fuori dei confini (eccetto terreni agricoli) è determinato in base al valore imposta di base di un metro quadrato, correzione Area coefficienti e sul valore dei miglioramenti secondo la seguente formula:

TO = BS x K m x K e x C y x K h x + DP DP

dove:

TO è la valutazione fiscale in BGN;

BS – il valore fiscale di base di 1 mq in levs;

m – fattore di posizione in base alla tabella. N. 3 ;

e – fattore infrastrutturale;

ó – coefficiente per la zona di sviluppo;

h – coefficiente di accumulo;

PZ: l’area del terreno, inclusa l’area edificata in mq;

DP: il valore fiscale dei miglioramenti.

          (2) La valutazione fiscale delle aree acquatiche, miniere, cave, terreni forestali e altri siti simili deve essere definita come terra in base alla loro posizione e al loro stato.

     Art. 14. (1) Il valore della base imponibile per i terreni deve essere di 0,80 BGN per metro quadrato.

          (2) Il valore ai fini fiscali di 1 sedi libere metro quadrato nel confini costruzione degli insediamenti determinati da un piano di sviluppo dettagliato è 125 per cento del valore imposta base sotto par. 1 .

          (3) (modifica -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) L’imposta sul valore base dei terreni entro i limiti di costruzione nelle aree urbane di IV, V, VI, VII e VIII categoria aumenta , come segue:

               1 . a una distanza di 20 km dal luogo popolato dalla prima e dalla prima categoria – del 10 %;

               2 . a una distanza di 15 km dalla seconda categoria – del 5 %.

          (4) (modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006) L’imposta di base valore dei terreni nelle zone villa a 10 km dalla costa del Mar, località nazionali e aree villa li è aumentato del 50 per cento con l’eccezione di Varna, Burgas, Borovets sulla località Duni Resort Resort, Sunny Beach e gli insediamenti di cui all’art. 6 , par. 5 .

          (5) (modifica -. SG. 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 , modificata -. SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006) L’imposta di base valore dei terreni nelle località di importanza locale e nelle aree villa li ha alzati di 20 per cento con l’eccezione degli insediamenti di cui all’art. 6 , par. 5 .

     Art. 15 . Il fattore infrastruttura (K i ) è determinato aggiungendo all’unità il significato degli elementi nella tabella. N. 10 .

i = 1 + A + B + C + D
Tabella 10

Significato degli elementi
componenti è
nella proprietà
non è
nella proprietà
non nella proprietà,
ma c’è nella zona
1 2 3 4
A. Piping 0.0 – 0,05 – 0,03
B. Rete fognaria 0.0 – 0,05 – 0,03
C. Elettrificazione 0.0 – 0,07 – 0,05
D. Una rete stradale 0.0 – 0,08 – 0,08

1 . Sotto una rete stradale si intendono strade piene di pavimenti durevoli;

               2 . quando la proprietà non è collegato ai sistemi di energia elettrica, acqua e fognature, ma nella regione tale infrastruttura per questi elementi si assume importanza nella colonna 4 . Sotto il quartiere si intende parte della soluzione (tutto il territorio di questo paese definita dal confine di terra) delimitata da strade (strade), anche quando l’apparecchio si trova all’interno delle strade (strade).

     Art. 16. (1) Il coefficiente dell’area di sviluppo (K y ) deve essere determinato in base allo scopo del terreno secondo il piano urbano dettagliato, come segue:

               1 . zona centrale, K y = 1,10 ;

               2 . principalmente aree di produzione e produzione speciale, K y = 0,90 , e terreni occupati da cantieri agricoli, K y = 0,80 ;

               3 . tutte le altre aree (residenziale, servizi pubblici, parchi, aree verdi, sport, ecc.), K y = 1,00 .

          (2) Il coefficiente di cui al par. 1 ha un’unità per la terra al di fuori dei confini dell’edificio dell’insediamento e per le terre in insediamenti in cui non ci sono zone separate o no.

     Art. 17 . Il coefficiente di costruzione (K h ) è determinato come segue:

               1 . con un tasso di costruzione fino al 40 % e per i terreni non edificati, il fattore ha un’unità di importanza. La percentuale di costruzione è ottenuta dividendo l’area costruita della proprietà (la trama);

               2 . con una percentuale di accumulo superiore al 40 per cento – con la seguente formula:

h = 2 – 1.01 ( PI – 35) ,

dove PI è la percentuale di costruzione.

               3 . a un tasso di costruzione del 100 % – K h = 0,10 ;

               4 . il coefficiente deve essere calcolato con l’approssimazione di 2 decimali.

     Art. 18. (1) Il valore fiscale dei miglioramenti (DS) è la somma delle valutazioni dei singoli miglioramenti.

          (2) La valutazione di ciascun miglioramento è definita come un prodotto delle sue caratteristiche quantitative e dei seguenti valori:

               1 . per pavimenti durevoli di lusso (eccetto mosaici ordinari, cemento e argilla e altre piastrelle) per 1 mq – 35 BGN;

               2 . per recinti pieni (mattoni, cemento, metallo, misti) e muri di sostegno per 1 mq (lunghezza in altezza) – 8 lv;

               3 . per campi sportivi con pavimentazione permanente per 1 mq – 15 BGN;

               4 . per piscine permanentemente collegate a terra per 1 m3 – 23 BGN;

               5 . per parcheggi per uso pubblico per mq:

                    a) pavimentazione verde e deperibile – BGN 8 ;

                    b) tutti gli altri – BGN 15
V. Valutazione fiscale dei terreni agricoli

     Art. 19. (1) La valutazione fiscale dei terreni agricoli è determinato sulla base della base di imposta di un valore al metro quadrato a seconda della modalità di utilizzo permanente e categoria posizione coefficiente e zona, la seguente formula:

TO = BS x K m x PZ,

dove:

TO è la valutazione fiscale in BGN;

BS – il valore fiscale di base di 1 mq in levs;

m – il fattore di localizzazione;

PZ – l’area del terreno in sq.m.

          (2) La valutazione fiscale delle foreste su terreni agricoli è definita come terreno agricolo con colture permanenti.

          (3) Quando è necessario stimare la terra dal fondo forestale, essi devono essere valutati come foreste su terreni agricoli.

          (4) (Nuova -. SG 109 del 2001 , in vigore dal 01.01.2002 ) L’accertamento fiscale dei tipi di terreni forestali è determinata equiparando il tipo di habitat di terreni forestali nella categoria dei terreni agricoli nella seguente tabella:

Categoria di
terreno agricolo
Tipo di posizione Caratteristica predominante Cintura,
ricchezza e umidità delle piante forestali
1 2 3 4
III 3,5,7,90,92,93,106 Inondazioni e I- 1 , CD- 23
lungo il fiume, ricco
IV 4,8,9,6,52,53,69 Inondazioni e
lungo il fiume,
più debole
V 10,14,16,37,40,41,42 , ricco CD- 23
44.46 , 54.62 , 73.74 , 76 , montagna (21 * II, 6 * 1)
77,78,79,81,82,84,105 ,
111,112,114,116 ,
118,136
VI 1,2,11,12,13,17,18,20 , ricco 10 * I I- 21
22 , 24 , 25 , 27 , 29 , 30 , 31 , planare CD- 23
34,35,38,43,45,47,51 , più debole (21 * I, 4 * II)
55.56 , 58.59 , 60.63 , 64 , montagna 17 * II B- 12
65,67,68,70,71,72,80 , 3 * III B- 2
83,85,86,87,94,95,97 , 2 * III C- 23
98,99,100,101,102,104 ,
107,109,110,113,115 ,
117,119,121,124,125 ,
127,133,135,140,141 ,
142.144.145
VII 21 , 23 , 26 , 28 , 32 , 33 , 36 , più debole 5 * AB- 1.2 ,
61,66,75,108,120,122 , piatto BC- 12 ,
128,131,138,139,143 , (8 * 1, 7 * II)
146,147
VIII 15,19,48,50,57,89 , Secco non- 2 * I b- 12.2 * I C- 1
96,137 povero nya- 3 * III- 2 aC- 3
quale alto
montagna
IX 49,88,126,129,148 , Secco e asciutto 4 * A- 1.1 * I,
149,150 povero II B- 12 ,
alcuni v- 2 * III aC- 23
sokopla-
Ninski
X 130.103.123.132.134 molti A- 01
asciutto e asciutto (2 * AB- 1.3 *
povero A- 01)

dove:

I numeri romani sono la crescita delle foreste;

* – posizionamento;

A – terra molto povera; B – povero; C – medio ricco; D – ricco;
Figure: 0 – molto secco; 1 – asciutto; 2 – fresco e 3 – bagnato.

     Art. 20 . Il valore dell’imposta di base (BS) è determinato in BGN per un metro quadrato di terreno agricolo in base alla categoria di terreno e alla modalità di utilizzo sostenibile:

               1 . in condizioni non irrigue nella seguente tabella:

          ( Am -. SG. 105 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)

Tabella 11
Modo di uso duraturo Valore fiscale di base per categoria (BGN / sq.m)
io II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
perenni .338 0,306 0,270 0.234 0180 0.147 0090 0063 0039 0,014
Shakes 0188 .168 0.147 0,129 0098 0081 0,050 0,035 0,023 0009
prati 0,122 0111 0098 0084 0066 0,054 0032 0,023 0,014 0,005
pascolo 0072 0066 0,059 0,050 0039 0032 0,018 0,014 0,008 0,003

               2 . in condizioni di irrigazione – il valore di base dell’imposta di cui al punto 1 , moltiplicato per 1,20 .

     Art. 21 . imposta sul valore base su terreni agricoli è regolata da un fattore di posizione (R m ), che è formato come un’unità aggiungendo le seguenti correzioni (K m = 1 + k 1 + k 2 + k 3 ) :

               1 . correzione della posizione ai confini dell’edificio dell’insediamento sul terreno su cui si trova la proprietà (k 1 ) ;
Tabella n. 12

Distanza dall’edificio 1
confini dell’insediamento, km
confini 0,25
1 0,15
da 1 a 3 0.00
da 3 a 6 – 0,10
da 6 a 8 – 0,15
oltre 8 – 0,20

               2 . correzione della posizione per la rete stradale durevole (k 2 ):
Tabella 13

Distanza dalla rete stradale, km 2
confina con la rete stradale 0,10
1 0.00
oltre 1 – 0,10

               3 . (Modifica – SG.. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) La rettifica tiene conto della categoria di insediamento nel territorio di cui l’immobile è situato (k h ):

Tabella 14

categoria dell’insediamento, nella terra di cui si trova la proprietà 3
zero 0,30
io 0,20
II 0,15
III 0,10
IV e V 0.00
VI, VII e VIII – 0,10

VI. Valutazione fiscale del diritto di costruire

     Art. 22 . (.. Am – SG 153 del 1998 ) L’imposta sul valore del diritto di superficie (DOPS) è determinato in BGN, secondo la seguente formula:

DOPS = area x 0,25 x BS x K m x K e x K una ,

dove:

L’area edificata totale è l’area edificata dell’edificio in mq;

BS: il valore fiscale di base in base alla struttura e allo scopo dell’edificio. Se la struttura è sconosciuta, si assume M 2 . Il prevalente (oltre il 50 per cento) è considerato lo scopo ;

m – coefficiente di localizzazione in base allo scopo;

e – un fattore di infrastruttura determinato conformemente alla sezione IV; quando si stabilisce un diritto di costruire su terreni agricoli, Ki è determinato allo stesso modo;

c – un fattore che tiene conto del periodo per il quale il diritto è stabilito, fino alle tre cifre decimali più vicine.

c = (1 – 1,05 – n ),

dove “n” è il numero di anni per i quali è stata stabilita la legge. Per oltre 100 anni, il fattore adotta un’unità di significato.
VII. Valutazione fiscale del diritto d’uso

     Art. 23. (1) La valutazione fiscale del diritto reale d’uso è determinata in BGN secondo la seguente formula:

DOPP = A x K c ,

dove:

TO è la valutazione fiscale della proprietà o parte di essa in lev, su cui è stabilito il diritto;

c – un fattore che tiene conto del periodo per il quale il diritto è stabilito, fino alle tre cifre decimali più vicine.

c = (1-1,05- n ),

dove “n” è il numero di anni per i quali è stata stabilita la legge. Il coefficiente non può essere maggiore di 0,900 .

          (2) Quando si stabilisce il diritto d’uso a tempo indeterminato, il numero di anni per i quali si è stabilito il diritto, viene calcolata dal 70 sottraendo l’età dell’utente, e se sono più di uno – l’età del più giovane. Quando l’utente ha più di 70 anni, sono accettati 5 anni .

          (3) (Nuova -. SG 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) in cui ha sede diritto di utilizzare l’impianto per un coefficiente di tempo indeterminato periodo di riferimento era 0,900 .

          (4) (prec. 3 – SG. 100 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Nei casi in cui è necessario ottenere una valutazione attuale del diritto di utilizzare il numero di anni “n” è determina per il periodo restante a partire dalla data per la quale è richiesta la valutazione.

     Art. 24 . Una valutazione fiscale del diritto di proprietà nel caso di un diritto d’uso stabilito è ridotta dalla valutazione fiscale del diritto d’uso per il periodo rimanente alla data per la quale è richiesta la valutazione.
Appendice 3 all’art. 55 , par. 1

          ( Abrogato -.. SG 45 del 2002 , in vigore dal 01.01.2002 anni)
Allegato 4 al capo 2, sezione VI

          ( Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -.. SG 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG . 30 del 2013 , in vigore dal 03.26.2013 anni)

Tipi di attività di brevetto e aliquote fiscali annuali
1 . Posti di alloggio con non più di 20 camere – la tassa è determinata per camera in base alla posizione del sito:
1 e 2 stelle da 25 a 250 leva
2 . Locali di ristorazione e intrattenimento – l’imposta è determinata per un luogo di consumo, comprese le aree aperte, o per un oggetto in base alla posizione del sito:
(a) ristoranti:
1 – 2 stelle da 1 a 35 leva
3 stelle da 6 a 60 leva
(b) stabilimenti di fast food:
1 – 2 stelle da 1 a 20 lev
3 stelle da 3 a 35 leva
(c) stabilimenti che possono bere diversi da quelli di cui alla lettera f):
1 – 2 stelle da 1 a 20 lev
3 stelle da 2 a 35 leva
(d) caffetterie:
1 – 2 stelle da 1 a 20 lev
3 stelle da 3 a 50 leva
(e) barre:
– Ogni giorno:
2 stelle da 3 a 50 leva
3 stelle da 10 a 84 BGN
– notte:
2 stelle da 5 a 63 leva
3 stelle da 20 a 98 lev
f) Buffet, caravan e padiglioni – per oggetto: da 75 a 500 leva
3 . Commercio al dettaglio fino a un’area di vendita al dettaglio di 100 mq. Del sito – l’imposta è impostata per un’area commerciale netta di 1 mq. In base alla posizione del sito:
da 2 a 20 leva
4 . Parcheggio a pagamento: la tassa è impostata per un posto auto in base alla posizione del sito:
BGN per posto da 5 a 200 leva
5 . Servizi di falegnameria – l’imposta è determinata dalla posizione del sito:
da 50 a 780 BGN
6 . Servizi di sartoria, concia, maglieria e maglieria – l’imposta è determinata in base alla posizione del sito:
da 40 a 840 BGN
7 . Commercio, produzione e servizi per prodotti in metallo prezioso – l’imposta è determinata in base alla posizione del sito:
da 500 a 2500 BGN
8 . Servizi di calzolaio e incubazione – L’imposta si basa sulla posizione del sito:
da 40 a 120 BGN
9 . Servizi di lavorazione dei metalli – L’imposta si basa sulla posizione del sito:
da 100 a 910 lev
10 . Servizi di barbiere e parrucchiere, servizi di parrucchiere veterinari – la tassa è determinata per un lavoro in base alla posizione del sito:
da 60 a 840 leva
11 . Servizi di tipo macchina e / o fotocopiatura: l’imposta è determinata dal numero di dispositivi in base alla posizione del sito:
da 180 a 594 leva
12 . Servizi cosmetici, tatuaggi – la tassa è determinata per un posto di lavoro in base alla posizione del sito:
da 130 a 900 BGN
13 . Manicure, Pedicure – l’imposta è determinata per un posto di lavoro in base alla posizione del sito:
da 60 a 420 lev
14 . Servizi di clock: l’imposta si basa sulla posizione del sito:
da 60 a 390 leva
15 . Servizi di tappezzeria – l’imposta è determinata in base alla posizione dell’oggetto:
da 180 a 520 BGN
16 . Lavaggi per auto; riparazione, regolazione e bilanciamento dei pneumatici – l’imposta è determinata in base alla posizione dell’oggetto:
da 190 a 1200 leva
17 . Auto-ridipingere, verniciatura auto, verniciatura auto e altri servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli – l’imposta è determinata in base alla posizione dell’oggetto:
da 280 a 1900 BGN
18 . Riparazione di impianti elettrici e idraulici – l’imposta è determinata in base alla posizione del sito:
da 100 a 560 BGN
19 . Servizi di smaltatura – la tassa è determinata dalla posizione del sito:
da 100 a 700 BGN
20 . Manutenzione e riparazione di elettrodomestici, elettrodomestici, apparecchi audiovisivi, condizionatori d’aria, riparazione di strumenti musicali – l’imposta è determinata in base alla posizione dell’oggetto:
da 47 a 980 BGN
21 . Noleggio di videocassette o registrazioni di noleggio elettronico – l’imposta si basa sulla posizione del sito:
da 300 a 3250 BGN
22 . Compagni e compagni: l’imposta è determinata dalla posizione del sito:
da 3000 a 6440 BGN
23 . Massaggiatori e massaggiatori – l’imposta si basa sulla posizione del sito:
dal 500 al 1680 BGN
24 . Sopravvissuti, extrasensori e terapisti della bioenergia – l’imposta si basa sulla posizione del sito:
da 2000 a 5600 BGN
25 . Servizi fotografici: l’imposta è determinata dalla posizione del sito:
da 200 a 1040 leva
26 . Servizi di intermediazione per l’acquisto, lo scambio e il noleggio di beni immobili – l’imposta è determinata in base alla posizione del sito:
da 100 a 3500 BGN
27 . Unità sanitarie affittate – l’imposta è determinata in base alla posizione del sito:
da 150 a 420 lev
28 . Servizi di fabbro, riparazione di serrature, riparazione di borse, servizi di legatoria, riparazione di macchine da cucire – l’imposta è determinata in base alla posizione dell’oggetto:
da 50 a 198 lev
29 . Riparazione di ombrelli, riparazione di accendini e rifornimento di carburante, riparazione di biciclette, servizi di pulizia del camino – l’imposta si basa sulla posizione della struttura:
da 50 a 98 lv.
30 . banchi di pegno:
da 3000 a 28 000 BGN
31 . Vendita di giornali, riviste, letteratura bulgara e tradotta – l’imposta è determinata in base alla posizione del sito:
da 30 a 260 lev
32 . Riparazione di computer, computer e altre apparecchiature elettroniche per ufficio (fotocopiatrici, fax, stampanti, ecc.) – l’imposta è determinata in base alla posizione del sito:
da 300 a 1300 BGN
33 . Giochi di natura divertente o sportiva – l’imposta è determinata per il numero di strutture in base alla posizione dell’oggetto:
(a) slot machine e altri giochi gestiti con monete o gettoni:
da 100 a 198 lev
b) mini calcio, ping pong, lancio, paintball e spinning, mini-scommesse, bridge, backgammon:
da 8 a 26 leva
c) sale da bowling e kellybane – per sala da gioco e biliardo:
da 40 a 140 leva
34 . Centri fitness e palestre – l’imposta si basa sulla posizione del sito:
da 1,50 a 4 leva per 1 mq e da 300
fino a BGN 840 per una macchina fitness
35 . Lavaggio a secco, lavanderia e stireria – la tassa è determinata dal numero di strutture in base alla posizione del sito:
da 133 a 440 BGN
36 . Servizi di fresatura:
a) mulini per farina – da BGN 18 a BGN 36 per centimetro lineare della lunghezza dei mulini;
b) foraggi fissi – da 600 a 1200 BGN.
37 . Servizi di un personaggio attraente:
a) navi da 750 a 1500 BGN
in numero;
(b) barche da 450 a 900 BGN
in numero;
c) yacht dal 900 al 1800 BGN
in numero;
d) getti dal 900 al 1800 BGN
in numero;
(e) treni da 30 a 60 BGN
sul posto;
(f) carrelli da 75 a 150 BGN
sul posto;
(g) sci nautico, da 150 a 300 leva
reti e tavole da surf, acqua in numero
compresi i seminativi attrezzature;
laghi, divertimenti acquatici
(h) sci invernale (incluso da 150 a 300 leva
equipaggiamento da sci), in numero
pattini invernali, snowboard, attrezzature;
led, slitte
(i) carosello, viennese da 150 a 300 leva
ruote, urtando sul posto;
carrelli, biciclette
e risciò
(k) carrelli per bambini; da 150 a 300 leva
motori in numero;
(l) impianti di tiro da 300 a 600 BGN
in numero
38 . Formazione per conducenti di veicoli a motore – l’imposta è determinata per un numero di veicoli a motore nelle seguenti dimensioni:
a) ciclomotori, motocicli da 200 a 475 BGN
(b) altri veicoli a motore da 400 a 950 BGN
39 . Servizi di assistenza stradale per veicoli stradali – da 2000 a 4000 BGN per veicolo.
40 . Servizi agricoli e forestali – l’imposta è determinata per una serie di tecniche come segue:
a) mietitrebbia – da 330 a 660 BGN;
(b) trattori, trattori, telai semoventi e altre macchine semoventi e semoventi – da 110 a 220 lev;
c) attrezzature, macchine sospese e fisse – da 11 a 22 lv.

Atti rilevanti della legislazione europea

La direttiva 96/53 / CE del Consiglio del 25 Yuli 1996 sulle dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, ei pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

La direttiva 72/166 / CEE del Consiglio del 24 april 1972 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di “responsabilità” assicurazione nella circolazione di autoveicoli, e l’esecuzione dell’obbligo di assicurare tale responsabilità

DIRETTIVA 2000/26 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 maggio 2000 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239 / CEE e 88/357 / CEE

Legge IVA in Bulgaria (ЗДДС)

Legge IVA in Bulgaria

Prima parte
DISPOSIZIONI GENERALI

Scopo della legge

     Art. 1 . Questa legge disciplina la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Oggetto della tassazione

     Art. 2 . L’IVA è soggetta all’imposta sul valore aggiunto:

               1 . qualsiasi prestazione imponibile di un bene o servizio;

               2 . qualsiasi luogo acquisto intracomunitario delle prestazioni all’interno del paese effettuata da registrata ai sensi della presente legge o la persona per cui l’obbligo è sorto per la registrazione;

               3 . qualsiasi acquisizione intracomunitaria di veicoli nuovi con un luogo di prestazione all’interno del territorio nazionale;

               4 . qualsiasi acquisto intracomunitario con luogo di esecuzione nel territorio del paese di prodotti sottoposti ad accisa se il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile non registrata ai sensi della presente legge;

               5 . importazione di merci.
Soggetti passivi

     Art. 3. (1) Il soggetto passivo è qualsiasi persona che svolga attività economica indipendente, indipendentemente dalle finalità e dai risultati della stessa.

          (2) (espressione “e l’esercizio della professione, tra cui balivo privato e notaio” è stata dichiarata incostituzionale dalla decisione № 7 del 2007 della Corte costituzionale -. SG 37 del 2007 , integrato -. SG No .. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007(d) L’attività economica indipendente è l’attività di produttori, commercianti e persone che forniscono servizi, tra cui l’estrazione e l’agricoltura, e il perseguimento di una professione liberale, tra cui un agente e un notaio privati. L’attività economica indipendente è qualsiasi attività svolta su base regolare o professionale contro la remunerazione, compreso lo sfruttamento di beni materiali e immateriali allo scopo di ottenere da essa un reddito regolare.

          (3) Non è un’attività economica indipendente:

               1 . l’attività svolta da persone fisiche nell’ambito di un rapporto di lavoro o da un rapporto giuridico assimilato al lavoro;

               2 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le attività di individui che non sono ditte individuali informati delle loro attività di diritto, la gestione e il controllo dei legali persone.

          (4) Un soggetto passivo è anche qualsiasi persona che effettui accidentalmente una fornitura intracomunitaria intracomunitaria di un nuovo veicolo.

          (5) sono le persone che non imponibili le autorità governative statali e locali tutte eseguite le loro attività o la fornitura e la qualità di un organo di stato o di governo locale, anche nei casi in cui raccogliere le tasse, onorari o compensi per tali attività o forniture ad eccezione di:

               1 . le seguenti attività o forniture:

                    a) (modifica – SG.. 41 del 2007 ) i servizi di comunicazione elettronica;

                    (b) fornitura di acqua, gas, elettricità o vapore;

                    (c) il trasporto di merci;

                    (d) servizi portuali e aeroportuali;

                    e) trasporto di passeggeri;

                    (f) vendita di nuovi beni prodotti per la vendita;

                    (g) le forniture per regolare il mercato dei prodotti agricoli;

                    (h) organizzazione o svolgimento di fiere, mostre;

                    (i) magazzinaggio;

                    (k) attività di organizzazioni di informazioni commerciali, servizi pubblicitari, compresa la locazione di spazi pubblicitari;

                    (l) servizi turistici;

                    m) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La gestione di negozi, mense e altri punti vendita, affitto di immobili e parti e spazi commerciali, così come la concessione di una concessione per la costruzione, il servizio o l’estrazione;

                    (n) attività radiofoniche e televisive di carattere commerciale;

                    o) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I servizi forniti dalle autorità pubbliche.

               2 . Le consegne, diverse da quelle di cui al punto 1 , determineranno una violazione significativa delle regole di concorrenza.

          (6) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il soggetto passivo che ha effettuato esenzioni e / o forniture o di attività al di fuori del quadro di attività economica indipendente e fiscali imponibile persona giuridica registrata per l’imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi per tutti i servizi ricevuti.
Persona giuridica non soggetta a imposta

     Art. 4 . (Am -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il soggetto passivo è una persona giuridica che non è imponibile ai sensi dell’art. 3 , par. 1-5 e che effettua acquisti intracomunitari di beni.
merce

     Art. 5. (1) Le merci ai sensi della presente legge sono beni mobili e immobili, inclusi energia elettrica, gas, acqua, energia per riscaldamento o raffreddamento e simili, nonché software standard.

          (2) Non una merce ai sensi del par. 1 valuta in circolazione e valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento.

Consegna merci

     Art. 6. (1) La cessione di beni ai sensi della presente legge è il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla merce.

          (2) Per la fornitura di beni ai fini della presente legge devono essere considerati anche:

               1 . il trasferimento di proprietà o altri diritti di proprietà sul bene come risultato di una richiesta o atto di uno stato o di un’autorità locale o di una legge contro il risarcimento;

               2 . la fornitura effettiva di una merce in base ad un contratto in cui è previsto il trasferimento del titolo ad esso con un termine o termine di posticipo;

               3 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’attuale fornitura di beni nell’ambito di un contratto di locazione, che prevede esplicitamente per il trasferimento della proprietà dei beni; questa disposizione si applica anche nel caso in cui il contratto di affitto sia accettato solo per il trasferimento della proprietà del bene e la somma dei contributi dovuti in base al contratto di locazione, ad eccezione degli interessi di cui all’art. 46 , par. 1 , articolo 1 , è identico al prezzo di mercato della merce alla data di consegna;

               4 . l’effettiva fornitura di beni a una persona che agisce a suo nome e per conto di un’altra persona.

          (3) Per la fornitura deliberata di beni ai fini della presente legge deve essere considerato anche:

               1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il rilascio o la prestazione di beni per uso personale o uso del soggetto passivo, il proprietario, i suoi dipendenti o per scopi diversa dall’attività economica indipendente del soggetto passivo, a condizione che la sua produzione, importazione o acquisizione sia interamente o parzialmente deducibile;

               2 . il trasferimento non remunerato della proprietà o qualsiasi altro diritto reale sul prodotto a terzi quando, nel corso della sua fabbricazione, importazione o acquisizione, viene detratto un credito d’imposta totale o parziale;

               3 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) spedizione o del trasporto dei beni prodotti, estratto, acquistati, acquistati o importati nel paese da un soggetto passivo ai la sua attività economica quando le merci sono spedite o trasportate ai fini della sua attività economica da o per conto proprio dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro.

          (4) Il paragrafo 3 non si applica a:

               1 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La fornitura di lavoro particolare, uniforme e abiti di rappresentanza e dispositivi di protezione individuale da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli contratti di gestione ai fini dell’attività economica della persona;

               2 . la fornitura gratuita di merce di piccolo valore a scopo promozionale o al momento della consegna di campioni.

          (5) (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) non è considerata una cessione di beni ai fini di questo passaggio legge del diritto di disporre del datore di pegno al creditore pignoratizio sotto Art. 32 , par. 4 della legge sui pegni speciali.
Fornitura di beni intracomunitari

     Art. 7. (1) cessione intracomunitaria di beni è la fornitura di merci trasportate da o per conto del fornitore – registrata ai sensi della presente legge, o il destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto passivo o fiscale un’entità legale non regolamentata registrata ai fini IVA in un altro Stato membro.

          (2) cessione intracomunitaria di beni e la fornitura di un nuovo veicolo, inviato o trasportato da o per conto del fornitore o del destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro, se il destinatario è un soggetto passivo o una persona non imponibili.

          (3) cessione intracomunitaria di beni e la fornitura di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati da o per conto del fornitore – registrata ai sensi della presente legge, o il destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo che non è iscritto al registro IVA in un altro Stato membro.

          (4) fornitura Inter-comunità di merci e spedizione o del trasporto dei beni prodotti, estratto, acquistati, acquistati o importati nel paese da registrata ai sensi della presente legge entro la propria attività quando i beni sono spediti o trasportati ai fini della sua attività da o per conto del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui la persona è registrato ai fini dell’IVA.

          (5) Non una fornitura intracomunitaria:

               1 . la fornitura di beni per i quali il fornitore applica lo Special Tax Ratio al capitolo 17;

               2 . la fornitura di beni da installare o installare da o per conto del fornitore;

               3 . la consegna dei beni di cui all’art. 18 ;

               4 . le consegne di merci ai sensi dell’art. 31 , articoli 1, 2 e 7 e art. 34 ;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, la fornitura di elettricità o calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;

               6 . le forniture da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, un intermediario in un’operazione triangolare, all’acquirente in un’operazione triangolare;

               7 . vendite a distanza di merci effettuate con il numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro al quale le merci sono spedite o trasportate;

               8 . (Modifica -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La spedizione e il trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro al fine di valutare o di lavoro su tali beni, si svolge in un altro Stato membro, a condizione che, dopo il completamento dei lavori di valutazione o di beni vengono restituiti al mittente nel paese;

               9 . la spedizione e il trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro per le stesse merci da utilizzare per eseguire i servizi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che dopo che le merci di servizio vengono restituiti al mittente nel paese;

               10 . spedizione e trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

                    a) le importazioni delle stesse merci da un paese terzo o territorio nel territorio dell’altro Stato membro sarebbero soggette al regime di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all’importazione;

                    (b) le merci sono restituite allo speditore all’interno del territorio del paese entro 24 mesi dalla loro spedizione.

          (6) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando le condizioni sotto il par. 5 , i punti 8-10 sonoritirati, si ritiene che all’epoca siano state pagate le cessioni intracomunitarie.
servizio

     Art. 8 . Un servizio ai sensi di questa legge è tutto ciò che ha valore ed è diverso dalla merce, dal denaro in circolazione e dalla valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento.
Servizio di consegna

     Art. 9. (1) L’ erogazione del servizio è qualsiasi servizio reso.

          (2) La consegna di un servizio è considerata come:

               1 . la vendita o il trasferimento di diritti su beni immateriali;

               2 . impegno per la mancata esecuzione o il mancato esercizio dei diritti;

               3 . qualsiasi lavoro fisico e intellettuale, compresa la trasformazione nel senso di fabbricazione, costruzione o installazione di un bene materiale con materie prime e materiali forniti dall’ente appaltante nell’ordine del contraente;

               4 . la fornitura di un servizio da parte di un titolare / utente per la riparazione e / o il miglioramento di un bene affittato o disponibile per l’uso.

          (3) Per la prestazione di servizi a titolo oneroso deve essere preso in considerazione:

               1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La fornitura di un servizio per l’uso privato del soggetto passivo, il proprietario, i dipendenti o per scopi diversi da un’attività economica autonoma al soggetto passivo nell’esecuzione del quale viene utilizzato un bene, la cui produzione, importazione o acquisizione è stata interamente o parzialmente deducibile;

               2 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La concessione di servizio per l’uso privato del singolo soggetto passivo, il proprietario, i dipendenti o per scopi diversi da quelli indipendenti attività economica del soggetto passivo;

               3 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fornitura gratuita di un servizio da parte di un titolare / utente per il miglioramento di affitto o previsto utilizzo dei beni.

          (4) Il paragrafo 3 non si applica a:

               1 . concessione di servizi di trasporto da casa al posto di lavoro e viceversa da parte di un datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli contratti di gestione, quando con lo scopo di attività economica della persona;

               2 . (Modificare – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fornitura gratuita di un servizio da un supporto / utente per riparazione di affitto o previsto l’uso di un bene;

               3 . (Revocato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)

               4 . servizio gratuito per un valore non promozionale.
Mancanza di offerta di beni o servizi

     Art. 10. (1) La consegna di un bene o di un servizio non è la consegna al cessionario da parte del cessionario, dell’espropriatore o del contributore come risultato di:

               1 . trasformazione di una società commerciale dall’ordine del capitolo sedici del Commerce Act;

               2 . trasferimento di un’impresa ai sensi dell’art. 15 o 60 della legge sul commercio;

               3 . dare un contributo non in contanti a una società commerciale;

               4 . (. New – SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La trasformazione delle organizzazioni di bilancio, statali o municipali delle imprese, con un conseguente organizzazioni o imprese di nuova costituzione sono successore universale alla conversione;

               5 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La cessione di beni da parte dello Stato / Comuni / richiedenti le esigenze di asili, scuole e asili e scuole private partecipazione straniera alla National Education Act e il loro successivo trasferimento allo stato / comuni / candidati in caso di chiusura di scuole materne e scuole.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 persona che riceve beni o servizi è il successore legale di tutti i diritti e gli obblighi ai sensi della presente legge al riguardo, tra cui il diritto alla detrazione e l’obbligo di eseguire la correzione del credito d’imposta.

          (3) Il paragrafo 2 si applica anche nei casi in cui beni o servizi sono stati acquisiti per eredità o eredità di imponibili ai sensi della presente legge.

          (4) L’ordine e i documenti necessari per l’applicazione del par. 2 e 3 saranno determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Provider e destinatario

     Art. 11. (1) Un fornitore ai sensi della presente legge è la persona che esegue la fornitura di un bene o servizio.

          (2) Destinatario ai sensi della presente legge è la persona che riceve i beni o il servizio.
Fornitura imponibile

     Art. 12. (1) La fornitura imponibile è qualsiasi consegna di un bene o servizio ai sensi dell’Art. 6 e 9 , quando effettuate da un soggetto passivo ai sensi della presente legge, ed è il luogo di esecuzione del territorio del paese e fornire imponibili ad aliquota zero effettuata da un soggetto passivo, tranne nei casi in cui questa legge disponga diversamente .

          (2) La consegna, con la quale il destinatario è il contribuente di cui al capitolo ottavo, non è soggetta a tassazione da parte del fornitore.
Acquisizione intracomunitaria

     Art. 13. (1) L’ acquisizione intracomunitaria è l’acquisizione del diritto di proprietà su una merce, nonché l’effettivo ricevimento di merci nei casi previsti dall’art. 6 , par. 2 che è spedito o trasportato nel territorio del paese dal territorio di un altro Stato membro in cui il fornitore è un soggetto passivo che è registrato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro.

          (2) Per i acquisto intracomunitario è considerato l’acquisto di un nuovo veicolo, che viene spediti o trasportati nel territorio di un altro Stato membro, se il provider è un soggetto passivo ai fini dell’IVA in un altro Stato membro.

          (3) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) per acquisto intracomunitario è considerato come il ricevimento della merce nel paese da un soggetto passivo che verrà utilizzato per la della sua impresa, quando i beni sono spediti o trasportati da o per conto di un altro Stato membro in cui la persona è registrato ai fini dell’IVA e dove sono state prodotte le merci, estratto, acquistato, acquisito o importato da lui nel contesto della sua attività economica.

          (4) Non è un acquisto intracomunitario:

               1 . l’acquisto di beni per i quali il fornitore applica un prelievo speciale su beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato come definiti dalla legislazione dello Stato membro interessato;

               2 . l’acquisizione di beni installati o installati da o per conto del fornitore;

               3 . l’acquisizione di beni ai sensi dell’art. 18 ;

               4 . l’acquisizione di beni ai sensi dell’art. 31 , articoli 1, 2 e 7 e art. 34 ;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’acquisizione di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, l’acquisizione di elettricità o calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;

               6 . l’acquisizione di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, acquisita in un’operazione tripartita, da un intermediario in un’operazione trilaterale;

               7 . l’acquisto di beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro al fine di effettuare vendite a distanza con un luogo di esecuzione nel territorio del paese in cui le vendite sono effettuate ai sensi del numero di identificazione del fornitore di cui all’art. 94 par. 2 ;

               8 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La ricezione dei beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro al territorio al fine di valutare o di lavorare su quei beni , effettuato sul territorio del paese, a condizione che, dopo l’esecuzione della valutazione o del lavoro, le merci siano restituite allo speditore nel territorio dell’altro Stato membro;

               9 . il ricevimento di beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro nel territorio di un paese per gli stessi beni da utilizzare per eseguire servizi nel paese, a condizione che dopo che le merci di servizio vengono restituiti al mittente sul territorio di un altro paese Stato membro;

               10 . il ricevimento di merci spedite o trasportate dal territorio di un altro Stato membro verso il territorio del paese se sono presenti entrambe le seguenti condizioni:

                    a) le importazioni delle stesse merci nel territorio del paese rientrerebbero nel regime di ammissione temporanea con le franchigie totali in franchigia;

                    (b) le merci sono restituite allo speditore nel territorio di un altro Stato membro entro 24 mesi dalla loro spedizione.

          (5) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando le condizioni sotto il par. 4 , i punti 8-10 sonoritirati, si ritiene che in quel momento sia stato effettuato un acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

          (6) (nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Para 3 si applica quando la persona non è registrato per l’IVA nello Stato membro di importazione di merci se inizia la spedizione o il trasporto, se le merci sono importate nello o dallo Stato membro di importazione da o per conto della persona.
Vendita a distanza di merci

     Art. 14. (1) Per vendita a distanza si intende la cessione di beni per i quali sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

               1 . le merci sono spedite o trasportate da o per conto del fornitore dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;

               2 . il fornitore delle merci è registrato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;

               3 . il destinatario della cessione è una persona che non è tenuta ad addebitare l’IVA su un acquisto intracomunitario delle merci nello Stato membro in cui termina il trasporto;

               4 . catalogo:

                    (a) non sono nuovi veicoli, o

                    (b) non sono installati e / o installati da o per conto del fornitore, o

                    (c) non sono soggetti ad una procedura speciale per la riscossione del margine di prezzo per beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato.

          (2) Ai fini del par. 1 , quando la merce viene consegnata, spediti o trasportati da un paese terzo o di un territorio e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello in cui il trasporto al destinatario estremità, si presume che i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di importazioni.
Operazione tripartita

     Art. 15 . Un’operazione tripartita consiste nella fornitura di beni tra tre persone registrate ai fini dell’IVA in tre diversi Stati membri A, B e C per i quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . persona registrata nello Stato membro A (cedente) batte bene a un soggetto registrato in uno Stato membro B (intermediario), che poi consegna la merce a una persona registrata in uno Stato membro B (acquirente);

               2 . le merci vengono trasportate direttamente da A a B;

               3 . l’intermediario non è registrato ai fini IVA negli Stati membri A e C;

               4 . l’acquirente addebita l’IVA come destinatario della fornitura.
Le importazioni di beni

     Art. 16. (1) Le importazioni di merci ai sensi della presente legge sono l’introduzione di merci non comunitarie sul territorio del paese.

          (2) L’ importazione di beni è anche l’immissione di merci in libera pratica nell’ambito del regime di perfezionamento passivo.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) l’importazione le merci sono l’introduzione di merci comunitarie sul territorio del paese da paesi terzi che fanno parte del territorio doganale dell’Unione europea.

          (4) Le importazioni di beni sono qualsiasi altro evento che generi un’obbligazione doganale.

          (5) In deroga al par. 1-4 quando quando entrano nel paese le merci hanno la posizione di merci in custodia temporanea o collocate in una zona franca o deposito franco o sotto la procedura doganale – deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea in esenzione totale da dazi esterni il transito si considera avvenuto quando i beni cessano di essere sotto il regime pertinente nel territorio del paese.
Seconda parte.
TASSAZIONE DELLE FORNITURE

Capitolo uno.
LUOGO DI ATTUAZIONE

Luogo di consegna della merce
     Art. 17. (1) Il luogo di adempimento al momento della consegna della merce non spedita o trasportata è il luogo in cui la merce si trova al momento del trasferimento della proprietà o alla consegna effettiva della merce ai sensi dell’art. 6 , par. 2 .

          (2) Luogo di consegna delle merci che vengono spediti o trasportati dal fornitore, destinatario o di una terza persona, la posizione della merce al momento della spedizione o del trasporto al destinatario.

          (3) Il luogo di esecuzione di una cessione di beni da un intermediario in un’operazione triangolare a un acquirente in un’operazione triangolare è lo Stato membro in cui l’acquirente nella transazione triangolare è registrato ai fini IVA.

          (4) Il luogo di esecuzione di una merce che è installato o installato da o per conto del fornitore è il luogo in cui le merci sono installate o installate.
Luogo di consegna della merce, ristorazione e catering effettuata sulle navi, aerei e treni (Titolo Modificare -… SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

     Art. 18. (1) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il luogo della cessione di beni, ristorazione e catering effettuati a bordo di navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri, si trova sul territorio del paese in cui:

               1 . il trasporto di passeggeri inizia nel territorio del paese e termina nel territorio di un altro Stato membro senza fermarsi nel territorio di un paese terzo o territorio;

               2 . il trasporto di passeggeri inizia nel territorio del paese e termina nel territorio di un paese terzo o territorio con scalo nel territorio di un altro Stato membro;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il trasporto di passeggeri a partire dal territorio di un paese terzo o territorio e che termina il territorio di un altro Stato membro e la prima tappa nell’Unione europea è stato effettuato sul territorio del paese, o

               4 . il trasporto di passeggeri avviene tra due punti sul territorio del paese.

          (2) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il luogo della cessione di beni, ristorazione e catering effettuati a bordo di navi, aerei o treni durante del trasporto di passeggeri è determinato dall’ordine del par. 1 , articoli 2 e 3 solo per la parte del trasporto di passeggeri tra il territorio del paese e gli altri Stati membri.

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Al di fuori dei casi sotto il par. 1 ° e 2 ° posto di fornitura di beni servizi, ristorazione e di catering a bordo delle navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri, è al di fuori del paese.
Luogo di consegna del gas naturale e dell’elettricità

     Art. 19 . (Am -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo di cessione di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea, o rete connessa a un siffatto sistema , quando si fornisce elettricità o riscaldamento o energia di raffreddamento attraverso reti di teleriscaldamento o di raffreddamento:

               1 . dove la sede legale o stabile organizzazione ai quali i beni vengono erogati, in mancanza di tale sede o di un sito – domicilio o della residenza abituale del destinatario – un commerciante di gas naturale, energia elettrica o di calore o di raffreddamento;

               2 . il luogo in cui il bene è effettivamente consumato – se il destinatario è una persona diversa dalla persona di cui al punto 1 ;

               3 . dove la sede legale o stabile organizzazione per la quale la merce viene consegnata al destinatario sotto p. 2 , in mancanza di tale sede o di un sito – domicilio o della residenza abituale del destinatario sotto p. 2 – quando l’intera quantità di gas, elettricità o riscaldamento o raffreddamento, o parte di esso non è effettivamente consumati dal destinatario e soggetto a successiva consegna.
Luogo di consegna per la vendita a distanza

     Art. 20. (1) Il luogo di consegna delle merci secondo i termini di vendita a distanza ai sensi dell’art. 14 si trova nel territorio dello Stato membro in cui il trasporto termina quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni:

               1 . il fornitore è una persona registrata ai sensi di tale legge per un motivo diverso dalla registrazione per un acquisto intracomunitario;

               2 . commesso da una persona sotto p. 1 rifornimenti sotto la vendita a distanza di uno Stato membro supera l’anno solare in corso o hanno superato l’anno civile precedente l’importo determinato dalla legge di tale Stato membro.

          (2) Il luogo di consegna delle merci alle condizioni di vendita a distanza deve essere nel territorio del paese, se sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . il prestatore è registrato ai fini IVA in un altro Stato membro;

               2 . le consegne consegnate in base alle vendite a distanza per il territorio del paese hanno superato l’anno civile corrente o hanno superato l’importo di 70 000 BGN per l’anno civile precedente .

          (3) L’importo di cui al par. 2 pt. 2 non include l’IVA dovuta nello Stato membro in cui è stato registrato per il provider fini IVA, e cessioni di beni soggetti ad accisa.

          (4) Quando il soggetto dei prodotti soggetti ad accisa di fornitura per il consumo personale di un individuo che non è una ditta individuale, il luogo della prestazione sotto la vendita a distanza è dove le merci arrivano o finisce di trasporto.

          (5) Dove le condizioni del par. 1 pt. 2 , il luogo di esecuzione è il paese con l’eccezione dei casi in cui il fornitore ha notificato alla direzione territoriale della registrazione, che vuole il luogo di esecuzione è in un altro Stato membro in cui le estremità di trasporto, ed è registrato ai fini IVA in detto altro Stato membro.

          (6) Il paragrafo ( 2) non si applica se il luogo di esecuzione della prestazione si trova nel territorio del paese quando il fornitore è registrato ai sensi dell’art. 100 , par. 3 .
Luogo di adempimento per le consegne di beni e servizi al Vidin – Calafat Border Combined Bridge

     Art. 20 a. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi a cui la tassa per l’attraversamento della frontiera combinato ponte “Vidin – Calafat” che è:

               1 . sul territorio della Repubblica di Bulgaria quando la direzione del viaggio è dalla Bulgaria alla Romania;

               2 . sul territorio della Romania, quando la direzione del viaggio è dalla Romania alla Bulgaria.

          (2) Ai fini della determinazione del luogo di fornitura di beni o servizi, acquisto intracomunitario e l’importazione di beni connessi alla manutenzione o la riparazione di Cross-Border Bridge “Vidin – Calafat”, si presume che il centro del ponte è il confine territoriale tra La Repubblica di Bulgaria e la Romania. La fornitura di beni o servizi, acquisto intracomunitario e l’importazione di beni connessi alla manutenzione o alla riparazione della parte del ponte nella Repubblica di Bulgaria è un luogo di esecuzione nel paese. La consegna di un bene o servizio, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di beni relativi alla manutenzione o alla riparazione della parte del ponte sul territorio della Romania devono avere luogo di adempimento nel territorio della Romania.
Luogo di esecuzione durante la consegna di un servizio

     Art. 21 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi in cui il destinatario è un soggetto passivo è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sua indipendenti attività economica. Quando tali servizi sono forniti da una stabile organizzazione situata in un luogo diverso da quello in cui il fornitore ha stabilito la sua attività economica indipendente, il luogo di esecuzione è il luogo in cui tale stabilimento è situato. Qualora non vi sia luogo per stabilire un’attività economica indipendente o una stabile organizzazione, il luogo di esecuzione della fornitura è il luogo in cui il fornitore ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale.

          (2) Il luogo di esecuzione nella prestazione di un servizio in cui il destinatario è un soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente. Quando questi servizi sono forniti da una stabile organizzazione situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente, il luogo di esecuzione è dove è questo oggetto. Quando non c’è posto per stabilire un’attività indipendente o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni è il luogo di domicilio o residenza abituale del destinatario.

          (3) Dove il destinatario di cui al par. 2 utilizza i servizi esclusivamente per le esigenze personali o per le esigenze personali dei propri dipendenti, il luogo di esecuzione è determinato dall’ordine del par. 1 .

          (4) Il luogo di esecuzione al momento della consegna di un servizio è:

               1 . il luogo in cui si trova l’immobile quando il servizio è collegato a un immobile, tra cui:

                    (a) la concessione di diritti d’uso, servizi di esperti o servizi di intermediazione relativi al bene immobile;

                    (b) servizi per la preparazione e il coordinamento di lavori di costruzione relativi agli immobili, quali l’architettura, l’ingegneria, la supervisione e altri;

                    (c) sistemazione in alberghi, campeggi, parchi per roulotte, campi di vacanze e simili;

               2 . il luogo in cui il trasporto di passeggeri avviene in proporzione al chilometraggio raggiunto;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo in cui l’evento reale ha luogo – l’erogazione del servizio, fornendo l’accesso (per un biglietto o pagamento, fornendo input, anche quando tale contributo è incluso nella sottoscrizione) al culturale, artistica, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini (comprese fiere ed esposizioni), che accompagna i servizi di accesso quando il servizio è fornito ad un soggetto passivo;

               4 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo in cui il servizio è effettivamente fornito al soggetto passivo a:

                    a) servizi e relativi servizi relativi a attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento o simili (comprese fiere e mostre), compresa l’organizzazione di tali eventi;

                    (b) servizi relativi al trasporto di merci;

                    (c) valutazione, perizia o lavori su beni mobili;

               5 . il luogo in cui i servizi vengono eseguiti fisicamente – quando si forniscono servizi di ristorazione e ristorazione.

          (5) Il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui è stabilito il destinatario o ha il domicilio o la residenza abituale, quando vi sono le seguenti condizioni:

               1 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il destinatario è un soggetto passivo che è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale al di fuori dell’Unione europea;

               2 . i servizi forniti sono:

                    a) concessione o la cessione di licenze, brevetti, copyright, marchi, know-how o altri diritti analoghi dei diritti di proprietà industriale o intellettuale e il trasferimento dei diritti al software diverso da un software standard;

                    (b) servizi pubblicitari;

                    (c) servizi resi da consulenti, ingegneri, consulenti, commercialisti, avvocati e altri servizi analoghi, compresi servizi di sviluppo, elaborazione o sviluppo di software;

                    (d) elaborazione dati o fornitura di informazioni;

                    (e) servizi bancari, finanziari, assicurativi, assicurativi e di riassicurazione, ad eccezione del noleggio di casseforti;

                    (f) assunzione di personale;

                    (g) locazione di beni mobili esclusi tutti i tipi di veicoli;

                    (h) servizi di comunicazione elettronica;

                    (i) servizi di trasmissione;

                    (k) servizi eseguiti elettronicamente;

                    l) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I servizi di fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea, o una rete connessa a tale sistema, al sistema elettrico o al teleriscaldamento o ai servizi di trasmissione o distribuzione attraverso questi sistemi o reti e alla fornitura di altri servizi direttamente ad essi collegati;

                    m) assumendo l’obbligo di non compiere azioni o di non esercitare i diritti di cui alle lettere “a” – “l”;

                    (n) servizi di intermediazione eseguiti da una persona che agisce in nome e per conto di un’altra persona in relazione ai servizi di cui alla lettera a) – (m).

          (6) Il luogo di adempimento nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica e servizi di radiodiffusione si trova nel territorio del paese quando sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . il destinatario di tali forniture è una persona non imponibile che è stabilita, ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale nel territorio del paese;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il venditore è un soggetto passivo con una sede o stabile dal quale si esercita la sua attività al di fuori dell’Unione europea, e quando non c’è nessuna registrazione o sito – il luogo del suo indirizzo permanente o residenza abituale si trova al di fuori dell’Unione europea;

               3 . il servizio è effettivamente utilizzato sul territorio del paese.

          (7) Il luogo di consegna dei servizi forniti elettronicamente si trova nel territorio del paese quando sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . il destinatario di tali forniture è una persona non imponibile che è stabilita, ha il suo indirizzo permanente o di solito risiede nel territorio del paese;

               2 . (Modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il venditore è un soggetto passivo la cui sede legale o una stabile organizzazione al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di tale sede o di un sito – il luogo di permanente il suo indirizzo o residenza abituale è al di fuori dell’Unione europea.
Luogo di consegna di servizio per il trasporto di merci (Titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

     Art. 22 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo di una prestazione di un servizio di trasporto all’interno dell’Unione europea a una persona che non è soggetto passivo si trova nel territorio dello Stato membro in cui ha inizio il trasporto.

          (2) (modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo delle prestazioni di servizi per il trasporto di merci al di fuori dell’Unione Europea a condizione non soggetto passivo è il luogo in dove il trasporto avviene in proporzione al chilometraggio raggiunto.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo delle prestazioni di servizi per il trasporto di merci all’interno dell’UE o fuori di esso ha fornito un soggetto passivo persona, sarà determinato dall’ordine di art. 21 , par. 2 e 3 .

          (4) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Ai fini della presente legge spedizioni, corriere e servizi postali diversi da quelli dei servizi di cui all’art. 49 in relazione al trasporto di merci all’interno o all’esterno dell’Unione europea sono trattati come servizi di trasporto di merci nell’Unione europea e rispettivamente per il trasporto di merci al di fuori dell’Unione europea.

          (5) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il servizio di inoltro sotto il par. 4 è un servizio per l’organizzazione, l’implementazione o la manutenzione del trasporto di merci all’interno o all’esterno dell’Unione europea e le attività relative al trasporto, alla gestione dei documenti, allo stoccaggio e all’assicurazione.

          (6) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando lo spedizioniere agisce contratto di spedizione e fornisce servizi di spedizione in connessione con la consegna del trasporto delle merci all’interno dell’Unione europea o oltre, la disposizione di cui all’art. 127 non si applica.
Luogo di consegna del servizio per l’affitto di tutti i tipi di veicoli (titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

     Art. 23 . (Am -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi a breve termine l’assegnazione in affitto / breve termine dei veicoli è dove i veicoli sono infatti consegnati al destinatario.

          (2) Affitto a breve termine / accantonamenti a breve termine per l’uso ai sensi del par. 1 è la permanenza o l’uso continuativo del veicolo per non più di 30 giorni e, nel caso di navi, non più di 90 giorni.

          (3) Non vi sono mutuanti / prestazioni a breve termine nei seguenti casi:

               1 . quando viene automaticamente accettato di continuare a tenere / utilizzare quando nessuna delle parti intraprende alcuna azione;

               2 . quando almeno due contratto tempo determinato valido fino al 30 , rispettivamente, a 90 giorni per le navi si susseguono senza interruzioni o rompere due giorni in relazione ai veicoli stessi e insieme superano il periodo massimo di 30/90giorni ; ciò non si applica quando il proseguimento è dovuto a circostanze chiaramente stabilite che esulano dal controllo delle parti della cessione;

               3 . quando il periodo concordato è oltre 30 , oltre 90 giorni per navi, ma che non venga risolto in condizioni chiaramente stabiliti al di fuori del controllo delle parti per l’alimentazione e quindi la sua durata effettiva corrisponde a un breve periodo stagionale.

          (4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il luogo delle prestazioni di servizi con l’assunzione o la cessione di veicoli diversi da noleggio a breve termine o mezzi a breve termine di utilizzare i veicoli a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il beneficiario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale.

          (5) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il luogo delle prestazioni di servizi con l’assunzione o la cessione di una nave diversa da noleggio a breve termine o la cessione a breve termine di una nave per scopi ricreativi e sportivi o per esigenze personali del soggetto passivo, indipendentemente dal par. 4 , è dove l’imbarcazione da diporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario della prestazione, quando questo servizio è effettivamente fornito dal fornitore dal luogo di stabilimento del propria attività economica o una stabile organizzazione situata in quel luogo.
Luogo di esecuzione dei servizi di intermediazione (Titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

     Art. 24 . (Am -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) il luogo delle prestazioni di servizi resi da un intermediario che agisce per conto di un’altra persona, a condizione di persona non soggetto passivo è il luogo in cui la consegna principale rispetto alla quale ha avuto luogo la mediazione.
Capitolo due.
EVENTO FISCALE E BASE FISCALE

Il verificarsi di un evento fiscale e l’esigibilità dell’imposta
     Art. 25. (1) Un evento fiscale ai sensi della presente legge è la cessione di beni o servizi effettuata da soggetti passivi ai sensi della presente legge, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di beni di cui all’art. 16 .

          (2) L’evento fiscale si verifica alla data in cui la proprietà del bene è stata trasferita o il servizio è stato eseguito.

          (3) Tranne nei casi di cui al par. 2 , l’evento fiscale si presenta su:

               1 . (Suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La data di effettiva consegna delle merci ai sensi dell’art. 6, par. 2 ad eccezione dei casi di cui al par. 8 ;

               2 . la data della separazione o della fornitura dei beni di cui all’art. 6 , par. 3 ;

               3 . la data di inizio del trasporto di cui all’art. 7 , par. 4 ;

               4 . la data in cui il fornitore ha ricevuto il pagamento – in caso di vendita di merci per corrispondenza o per via elettronica;

               5 . la data di rimozione delle monete o dei gettoni in caso di consegne da distributori automatici o altri dispositivi analoghi attivati da monete, gettoni o simili;

               6 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La data di effettiva restituzione del bene al miglioramento del titolare / utente al momento della risoluzione del contratto di locazione o di cessazione dell’uso del bene, quando nessun miglioramento è fornito come condizione e / o obbligo ai sensi del contratto.

          (4) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Al momento della consegna alla messa in scena periodicamente o continuamente le prestazioni, escludendo le forniture di cui all’art. 6 , par. 2 , ciascun periodo o stadio per il quale è stato concordato pagamento, si ritiene un’alimentazione separata e fatto generatore si verifica alla data in cui il pagamento è dovuto.

          (5) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Para 4 non si applicano alle forniture di continuo dura per un periodo più lungo di un anno non sono c’è un pagamento dovuto per un periodo superiore a un anno. Per tali forniture considerati fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni anno solare per anno di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile si verifica alla data di cessazione delle forniture.

          (6) (prec. 5 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 data di accadimento dell’evento fiscale sotto il par anni). 2, 3 e 4 :

               1 . l ‘imposta ai sensi della presente legge diventa esigibile per le forniture soggette ad imposta e sorge l’ obbligo per la persona registrata di addebitare il costo, o

               2 . esiste una giustificazione per esentare la tassa sulle forniture esenti e sulle consegne con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese.

          (7) (Am -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il paragrafo precedente . 6 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Dove prima dell’evento fiscale sotto il par. 2, 3 e 4, Eseguire il pagamento totale o parziale anticipo al momento della consegna, l’imposta diventa esigibile al ricevimento del pagamento (payout), escludendo il pagamento ricevuto in connessione con cessione intracomunitaria. In questi casi si presume che l’imposta sia inclusa nell’importo del pagamento effettuato.

          (8) (prec. 7 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Dove registrata ai sensi della presente legge ottenere un anticipo su una prestazione imponibile ed effettivamente svolgere questa consegna dopo la data di registrazione ai sensi della presente legge, si ritiene che l’acconto ricevuto includa l’imposta che diventa esigibile alla data in cui l’imposta sulla cessione diventa esigibile.

          (9) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il comma precedente. 8 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’imposta consegna evento artistico. 6 , par. 2 . Pt 4 di giornali, riviste, libri e altri stampati, audio registrazioni musicali e video e filmati video su supporto elettronico o tecnico si verifica alla più recente tra due date:

               1 . la data in cui il commissario / trustee ha ricevuto il pagamento dal commissario / trustee ai sensi dell’art. 127 , o

               2 . l’ultimo giorno del trimestre successivo al periodo di imposta durante il quale la consegna effettiva dei beni di cui all’art. 6 , par. 2 , elemento 4 .

Base fiscale per la consegna sul territorio del paese

     Art. 26. (1) Base imponibile ai fini della presente legge è il valore su cui è carica o non paga imposta a seconda che l’alimentazione è tassabile o esenti.

          (2) (modifica -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile è determinato sulla base tutto ciò che coinvolge il corrispettivo ricevuto da o da pagare al fornitore per la fornitura, dal destinatario o da un’altra persona, determinata in levs e centesimi, senza la tassa secondo questa legge. Qualsiasi pagamento di danni e interessi di indennità non sarà considerato come pagamento per la consegna.

          (3) La base imponibile ai sensi del par. 2 è aumentato di:

               1 . tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando sono dovute per la consegna;

               2 . tutti i sussidi e i finanziamenti direttamente correlati alla fornitura;

               3 . le spese accessorie maturate dal fornitore del destinatario, quali commissione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente correlate alla fornitura;

               4 . il valore dei materiali o dei contenitori di imballaggio ordinario o consuetudinario se non sono soggetti a restituzione o se il destinatario non è un soggetto passivo; se questi materiali di imballaggio o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile viene ridotta del loro valore di ritorno.

          (4) Si considera che la base imponibile della consegna includa:

               1 . il valore del servizio post-garanzia della merce;

               2 . l’importo trattenuto dal beneficiario come garanzia di buona esecuzione.

          (5) La base imponibile non include:

               1 . l’importo dello sconto o riduzione commerciale se è fornito al destinatario alla data in cui si è verificato l’evento fiscale; se fornito al beneficiario dopo la data di accadimento dell’evento fiscale, la base imponibile viene ridotta al momento della consegna;

               2 . il valore di materiali o contenitori di imballaggio ordinario o personalizzato se il destinatario è un soggetto passivo e tali materiali o contenitori sono soggetti a restituzione; se non vengono restituiti entro 12 mesi dalla loro spedizione, la base imponibile viene aumentata del loro valore alla fine di questo periodo;

               3 . il costo del locatore e locatario associati con l’uso di un prodotto nelle condizioni e la durata del contratto di locazione, come il costo di proprietà di assicurazione, “responsabilità civile” e simili per tutti o parte della durata del contratto, il costo delle tasse di proprietà e commissioni, ecotasse e costi di registrazione;

               4 . gli importi pagati al fornitore per coprire i costi sostenuti in nome e per conto del destinatario se tali importi sono espressamente indicati nei conti del fornitore; il fornitore deve avere la prova dell’importo effettivo delle somme e non ha diritto a un credito d’imposta in relazione all’imposta che potrebbe essere dovuta nel corso delle spese.

          (6) (modifica -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01/01/2013(d) Quando i valori necessari per il calcolo della base imponibile sono determinati in valuta estera, la base imponibile è determinata sulla base dell’equivalente equivalente di tale valuta al tasso annunciato dalla Banca nazionale bulgara alla data in cui l’imposta è divenuta esigibile. L’equivalente in valuta della valuta può essere determinato al tasso di cambio più recente pubblicato dalla Banca Centrale Europea nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Le conversioni tra valute diverse dall’euro devono essere effettuate utilizzando il tasso di cambio di ciascuna di tali valute rispetto all’euro.

          (7) (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata. -. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) Qualora la retribuzione è determinata in tutto o in parte in beni o servizi, senza che le parti lo hanno prestato termini monetari, la base imponibile delle cessioni la data di accadimento dell’evento imponibile è l’imposta sull’acquisto o il costo dei beni e, in i casi di importazione – la base imponibile all’importazione oi costi diretti sostenuti per la fornitura del servizio fornito. Quando la base imponibile non può essere determinata in questa rubrica, la base imponibile è il prezzo di mercato.

          (8) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi di cui all’art. 27 , par. 3 , voce 1 della base imponibile di ciascuna delle consegne di cui al par. 7 alla data del verificarsi dell’evento fiscale è il prezzo di mercato della merce o del servizio consegnato.

          (9) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il comma precedente. 8 – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando forniture di cui all’art. 25 , par. 5 la base imponibile è determinata in proporzione al numero di mesi inclusi nel rispettivo anno civile, in relazione al numero totale di mesi di consegna, compreso il mese di cessazione delle consegne.
Casi particolari nella determinazione della base imponibile

     Art. 27. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La base imponibile per la consegna delle merci ai sensi dell’art. 6 , par. 3 e art. 7 , par. 4 è uguale alla base imponibile per l’acquisizione della merce o il suo costo e, nei casi in cui la merce è importata, in base alla base di importazione.

          (2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile della fornitura di servizi di cui all’art. 9, par. 3 , gli articoli 1 e 2 sono la somma dei costi diretti sostenuti in relazione alla loro esecuzione La base imponibile per la prestazione di servizi di cui all’art. 9 , par. 3 pt. 3 è la somma dei costi diretti sostenuti per le loro prestazioni, al netto delle spese di ammortamento della normale vita economica del miglioramento, e se non è possibile stabilire l’ammontare dei costi diretti, la base imponibile è il prezzo di mercato.

          (3) La base imponibile è il prezzo di mercato per le seguenti consegne:

               1 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La consegna tra le parti correlate, in cui la base imponibile determinato ai sensi dell’art. 26 , è:

                    (a) inferiore al prezzo di mercato, la cessione è imponibile e il destinatario non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;

                    (b) inferiore al prezzo di mercato, la fornitura è esente e il fornitore non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;

                    (c) superiore al prezzo di mercato, la cessione è imponibile e il fornitore non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;

               2 . (Suppl -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il revocato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014anni)

               3 . (Revocato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)

          (4) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) In caso di contratti di fornitura per il servizio di opere pubbliche o di estrazione, quando la retribuzione è determinata tutto o in parte di beni o servizi (il pagamento è effettuato in toto o in parte in beni o servizi), alla data del verificarsi dell’evento fiscale:

               1 . per la fornitura dal Concedente al Concessionario, la base imponibile è la remunerazione pattuita, incluso l’importo determinato in beni o servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 , par. 2, 3, 4 e 5 ; la retribuzione determinata in beni o servizi è pari alla quantità di investimenti contratto senza indennizzo se questo è dovuto al concessionario ai sensi del contratto di concessione;

               2 . per la consegna da parte del concessionario al concedente base imponibile è pari alla tassa per l’acquisizione o il costo dei beni e quando le merci sono importate – la base imponibile all’importazione o spese dirette relative alla prestazione del servizio fornito, e se non può essere determinato da questo ordine, la base imponibile è il prezzo di mercato dei beni o dei servizi forniti.

          (5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile della fornitura di beni e / o servizi ai sensi dell’art. 111 , determinato all’inizio del mese nel quale si conclude la registrazione della base imponibile della persona per l’acquisizione o il costo dei beni in caso di importazione – la base imponibile per le importazioni o costi diretti sostenuti per l’acquisizione del servizio, al netto dei costi per l’ammortamento della normale vita economica del prodotto o del servizio. Dove la base imponibile non può essere determinato in questo modo, la base imponibile è il prezzo di mercato.
Capitolo tre.
FORNITURE TARIFFARIE CON TASSI ZERO DI TASSA

Fornitura di merci spedite o trasportate al di fuori del territorio dell’Unione europea (Modificato, SG n. 94/2010, entrata in vigore il 01.01.2011)
     Art. 28 . La consegna tassabile imponibile è:

               1 . la fornitura di beni da spedire o trasportare da un luogo nel territorio del paese a un paese terzo o territorio da o per conto del fornitore;

               2 . le cessioni di beni da spedire o trasportare da un luogo nel territorio del paese verso un paese terzo o territorio da o per conto del destinatario se il destinatario è una persona non stabilita nel territorio del paese; questa disposizione non si applica se le merci sono destinate al rifornimento di carburante, all’equipaggiamento e alla fornitura di navi e aeromobili utilizzati a fini sportivi o ricreativi o per uso personale.
Trasporto internazionale di passeggeri

     Art. 29. (1) Un’offerta imponibile a tasso zero è il trasporto di passeggeri quando il trasporto è effettuato:

               1 . da un luogo nel territorio del paese a un luogo al di fuori del territorio del paese, o

               2 . da un luogo fuori dal paese a un luogo nel territorio del paese, o

               3 . tra due luoghi sul territorio del paese quando fa parte di un trasporto di cui ai punti 1 e 2 .

          (2) Per il trasporto di passeggeri ai sensi del par. 1 deve essere considerato anche il trasporto di merci e veicoli a motore quando fanno parte del bagaglio del passeggero.
Trasporto merci internazionale

     Art. 30. (1) (Art. Precedenti 30 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La consegna fiscale con il trasporto a zero tasso di merci il trasporto è diretto:

               1 . da un luogo nel territorio del paese al territorio di un paese terzo o territorio o al territorio delle isole che formano le regioni autonome di Azore e Madera, oppure

               2 . dal territorio di un paese terzo o territorio o dal territorio delle isole che formano le regioni autonome di Azor e Madera in un luogo situato nel territorio del paese;

               3 . tra due luoghi sul territorio del paese quando fa parte di un trasporto di cui ai punti 1 e 2 .

          (2) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Ai fini della presente legge spedizioni, corriere e servizi postali diversi da quelli dei servizi di cui all’art. 49 , reso in connessione con il trasporto internazionale di merci di cui al par. 1 devono essere trattati come servizi di trasporto internazionale di merci ai sensi del par. 1 .

          (3) (Nuovo – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il servizio di inoltro sotto il par. 2 è un servizio per l’organizzazione, l’implementazione o la manutenzione del trasporto merci internazionale ai sensi del par. 1 e inclusi nelle stesse attività di trasporto, sdoganamento, deposito e assicurazione.

          (4) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Quando lo spedizioniere agisce contratto di spedizione e fornisce servizi di spedizione in connessione con la fornitura di servizi di trasporto internazionale di merci sotto il par . 1 , la disposizione di cui all’art. 127 non si applica.
Servizi relativi al trasporto internazionale

     Art. 31 . (. Am – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La consegna fiscale con aliquota zero:

               1 . fornitura di beni per la fornitura di ricambi, carburanti e lubrificanti, prodotti alimentari, bevande, acqua e altri accessori destinati al consumo a bordo dell’aeromobile utilizzato dall’operatore aerea, svolgono collegamenti principalmente internazionali;

               2 . fornitura di beni per la fornitura di ricambi, carburanti e lubrificanti, prodotti alimentari, bevande, acqua ed altre forniture destinati al consumo a bordo:

                    a) navi adibite al trasporto di merci o passeggeri in alto mare;

                    (b) navi utilizzate per attività commerciali, industriali o di pesca in alto mare;

                    (c) le navi utilizzate per salvare vite e proprietà in mare;

                    d) navi di carattere militare quali definite nella sottovoce 89.01 della tariffa doganale comune che lascia il paese per porti o porti stranieri;

                    e) le navi utilizzate per la pesca costiera, ad eccezione della loro imposizione di accantonamenti;

               3 . . Fornitura di servizi in costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assemblaggio, dotando, arredamento, il trasporto e la distruzione di navi e aeromobili tranne quelli sotto p 2 , lettera “c”; questo non si applica agli aeromobili, ad eccezione di quelli sotto pag. 1 , e navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;

               4 . affittare:

                    a) navi adibite al trasporto di merci o passeggeri per attività commerciali, industriali o di pesca in alto mare; ciò non si applica alle navi utilizzate a fini sportivi o ricreativi o per uso personale;

                    (b) aeromobili gestiti da un operatore aereo principalmente impegnato in viaggi internazionali;

               5 . elaborazione di:

                    a) le navi utilizzate per il trasporto di merci o di persone per le attività commerciali, industriali e della pesca in alto mare, con l’eccezione di navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;

                    (b) aeromobili gestiti da un operatore aereo principalmente impegnato in viaggi internazionali;

               6 . la fornitura di servizi connessi al trasporto di passeggeri o di merci, compresi i contenitori per il trasporto, trasportati da:

                    a) le navi utilizzate per il trasporto di merci o di persone per le attività commerciali, industriali e della pesca in alto mare, con l’eccezione di navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;

                    b) aeromobili utilizzati dall’operatore compagnia aerea, eseguendo principalmente voli internazionali o del materiale rotabile quando i servizi sono resi nell’ambito di trasporti internazionali;

               7 . la fornitura di navi e aeromobili, tranne che per scopi sportivi e ricreativi o per uso personale;

               8 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di servizi per i quali le tasse sono raccolti dall’art. 120 , par. 1 della legge sull’aviazione civile, rilasciata da un concessionario di un aeroporto in relazione ad aeromobili in viaggio internazionale, anche nell’Unione europea;

               9 . la fornitura di servizi ai sensi del capitolo nove del Codice della navigazione mercantile alle navi; ciò non si applica alle navi utilizzate a fini sportivi o ricreativi o per uso personale;

               10 . la fornitura di servizi e proprietà salvavita in mare;

               11 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2012 ) La fornitura di servizi per servizi di gestione e di navigazione aerea del traffico aereo previste per aeromobili utilizzati dall’operatore compagnia aerea, che svolgono principalmente voli internazionali.
Spedizione di merci relativa al traffico internazionale di merci

     Art. 32. (1) (modifica -.. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La consegna fiscale con tasso zero alla fornitura di merci non comunitarie, tranne quelle elencate nell’allegato № 1 per il quale le circostanze di cui all’art. 16 , par. 5 .

          (2) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La consegna fiscale con tasso zero la fornitura di servizi, scarico, carico, l’allineamento, il rafforzamento della materie prime e / o sdoganamento ove siano forniti in relazione alla cessione di beni imponibili a tasso zero ai sensi del par. 1 , ad eccezione di quelli esenti dalla legge.
Consegna della movimentazione di merci

     Art. 33 . Una prestazione imponibile a tasso zero è la prestazione di servizi che costituiscono lavoro su beni quali la lavorazione, la lavorazione o la riparazione di beni, qualora siano soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

               1 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I beni sono stati acquistati o importati al fine di svolgere tale lavoro all’interno dell’Unione europea;

               2 . dopo l’esecuzione dei lavori, le merci sono spedite o trasportate in un paese terzo o territorio da o per conto del fornitore o del destinatario;

               3 . il destinatario dei servizi non è stabilito nel territorio del paese.
Fornitura di oro alle banche centrali

     Art. 34 . Un’offerta imponibile a tasso zero è la fornitura di oro diverso dall’oro da investimento ai sensi della legge quando il destinatario è la Banca nazionale bulgara o la banca centrale di un altro Stato membro.
Consegne relative al commercio esente da dazio

     Art. 35 . (Suppl -.. SG 105 del 2006 ) La consegna fiscale con aliquota zero è la vendita di beni nei negozi duty-free, dove la vendita è un’esportazione ai sensi della legge di libero scambio Duty.
Fornitura di servizi forniti da agenti, intermediari e altri intermediari

     Art. 36. (1) consegna imponibile con tasso zero la fornitura di servizi forniti da agenti, broker e altri intermediari che agiscono per conto di un’altra persona, quando è legato alle operazioni di cui al presente capitolo.

          (2) (Abrogato -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Consegna di servizi connessi all’importazione

     Art. 36 a. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) soggetto alla aliquota zero la fornitura di servizi di importazione legati, come la commissione, di imballaggio, trasporto e assicurazione, in cui il loro valore è incluso nella base imponibile ai sensi dell’art. 55 .

          (2) Una tassa a tasso zero è la consegna di un servizio di elaborazione, elaborazione o riparazione quando si forma la base imponibile ai sensi dell’art. 55 , par. 3 importazione di merci che vengono temporaneamente esportate dal dischetto nel paese in un luogo al di fuori dell’Unione europea nell’ambito doganale di perfezionamento passivo e vice importati

ma sul territorio del paese.

          (3) Dove prima del verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 e 2 per la consegna viene rilasciato un documento con le tasse calcolate con la tariffa di cui all’art. 66 , par. 1 , voce 1 , l’importo dell’imposta applicata deve essere rettificato:

               1 . per fatture emesse e comunicazioni – con l’ordine di cui all’art. 116 ;

               2 . per i protocolli emessi – secondo la procedura stabilita dal regolamento per l’attuazione della legge.
Documentazione delle forniture

     Art. 37. (1) I documenti che attestano la presenza delle circostanze di cui al presente capitolo sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Se il provider non ottiene i documenti sotto il par. 1 fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di calendario durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, le disposizioni del presente capo non si applicano. Se il fornitore ottiene successivamente i documenti di cui al par. (1) , adegua il risultato dell’applicazione del presente paragrafo secondo la procedura stabilita nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.

          (3) (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Para 2 non si applica ai acconti ricevuti.
Capitolo quattro.
FORNITURE E ACQUISIZIONI FORNITE

Considerazioni generali
     Art. 38. (1) Le consegne di cui al presente capitolo sono esenti.

          (2) Le forniture intracomunitarie, che sarebbero esentate se sono state effettuate nel territorio del paese a norma delle disposizioni del presente capitolo, sono esentate.

          (3) Sono esenti dall’imposta anche qualsiasi acquisto intracomunitario di beni la cui fornitura nel territorio del paese sia esente ai sensi del presente capitolo.
Consegna relativa alla salute

     Art. 39 . La consegna gratuita è:

               1 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La prestazione dei servizi sanitari (medici) e servizi direttamente legati forniti dai centri sanitari e scuole materne ai sensi della legge di salute e stabilimenti medici ai sensi della legge sugli istituti medici;

               2 . la consegna di organi umani, tessuti e cellule, sangue, componenti del sangue e latte materno;

               3 . fornitura di protesi e fornitura di servizi a persone con disabilità quando le forniture fanno parte dei servizi sanitari di cui al punto 1 ;

               4 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009) La consegna dei dispositivi medici impiantabili alimentato da energia generata nel corpo umano o dalla gravità, e dispositivi medici impiantabili attivi, dove la consegna è parte dei servizi sanitari sotto pag. 1 ;

               5 . (Precedente. 4 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La fornitura di protesi dentarie effettuate dai dentisti e odontotecnici;

               6 . (. Precedente 5 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La fornitura di servizi di trasporto di malati o feriti in veicoli progettati e da parte di enti debitamente autorizzati;

               7 . (Precedente. 6 -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La fornitura di beni e servizi all’interno del lavoro umanitario svolte dalla onlus Croce Rossa Bulgara e altri per la realizzazione di attività di pubblica utilità registrate nel registro centrale delle entità giuridiche senza scopo di lucro per attività di pubblica utilità.
Fornitura relativa all’assistenza sociale e assicurativa

     Art. 40 . La consegna gratuita è:

               1 . la fornitura di servizi sociali ai sensi della legge sull’assistenza sociale;

               2 . la fornitura di prestazioni sociali ai sensi della legge sull’assistenza sociale;

               3 . assicurazione sociale obbligatoria, volontaria, previdenziale e sanitaria secondo le condizioni e la procedura di una legge speciale, compresi i servizi di intermediazione ad essa direttamente collegati.
Fornitura relativa all’istruzione, allo sport o all’educazione fisica

     Art. 41 . La consegna gratuita è:

               1 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’istruzione prescolastica, scolastico o universitario, l’istruzione e la formazione professionale, la formazione post-laurea, la riqualificazione e la qualificazione, la formazione per l’acquisizione delle competenze chiave fornite da:

                    a) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Gli asili, scuole e le unità di manutenzione ai sensi della legge Istruzione, le istituzioni nella legge sull’istruzione e la formazione professionale fornitori di istruzione e formazione professionale, la formazione per l’acquisizione di competenze chiave inclusi nell’elenco approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia lavoro o istituzioni culturali, educativi o scientifici;

                    b) istituti di istruzione superiore ai sensi della legge sull’istruzione superiore;

               2 . la fornitura di lezioni private che sostituiscono l’istruzione scolastica o universitaria alla voce 1 ;

               3 . (Modifica -. SG. 74 del 2009 , in vigore dal 15.09.2009 , modificata -.. SG 68 di 2013 , in vigore dal 08.02.2013 ) La consegna dei libri di testo e libri di testo approvati dal Ministro dell’Istruzione e della scienza o dal Ministro della cultura in accordo con formazione obbligatoria approvato e programmi educativi e programmi di studio, quando le merci sono trasportate da organismi soggetti p. 1 , lettera “a”, e la fornitura di libri di testo e aiuto quando le merci vengono consegnate dalle organizzazioni di cui al punto 1 , lettera “b”;

               4 . servizi direttamente collegati a sport o dell’educazione fisica fornita dalle organizzazioni sportive in educazione fisica e lo sport, che sono registrati ai sensi della legge per le organizzazioni senza scopo di lucro, come definito per il bene pubblico.
Offerta relativa alla cultura

     Art. 42 . La consegna gratuita è:

               1 . la vendita di biglietti da parte di organizzazioni e istituti culturali ai sensi della legge per la protezione e lo sviluppo della cultura per:

                    a) spettacoli circensi, musicali e musicali e concerti, ad eccezione dei biglietti per bar, varietà e spettacoli erotici;

                    (b) musei, gallerie d’arte, biblioteche e teatri;

                    (c) giardini zoologici e botanici;

                    d) riserve e complessi architettonici, storici, archeologici, etnografici e museali;

               2 . le attività della Radio nazionale bulgara, della televisione nazionale bulgara e dell’Agenzia telegrafica bulgara, per le quali ricevono il pagamento dal bilancio repubblicano.
Consegne relative a confessioni religiose

     Art. 43 . fornitura consegna esenti di beni e prestazioni di servizi da parte della Chiesa ortodossa bulgara e le altre religioni registrati nella Legge sulle Religioni in cui l’alimentazione è collegata con l’attuazione delle loro attività religiose, sociali, educativi e sanitari.
Consegna non commerciale

     Art. 44. (1) L’ esenzione deve essere:

               1 . la fornitura di beni e la fornitura di servizi da parte delle organizzazioni di cui all’art. 39, 40, 41 e 42 quando la fornitura è in connessione con eventi di raccolta fondi utilizzati per la loro attività;

               2 . consegna delle merci e la prestazione di servizi di organizzazioni che non sono commercianti con obiettivi dell’unione politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica della fornitura è in connessione con gli eventi per raccogliere fondi utilizzati per le loro attività o per raggiungere gli obiettivi stabiliti;

               3 . la fornitura di beni e la fornitura di servizi da parte delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 a favore dei loro membri contro le quote associative stabilite conformemente alle regole di tali organizzazioni;

               4 . fornitura di associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente da o meno oggetto di servizi fiscali ai loro membri che sono direttamente necessari per lo svolgimento delle loro attività dove i gruppi prevedono per gli aderenti solo rimborso della parte del costo totale.

               5 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

          (2) Le consegne ai sensi del par. 1 sono esentati nella misura in cui non comportino una violazione delle regole di concorrenza.

Consegne relative a terreni ed edifici

     Art. 45. (1) L’ esenzione è il trasferimento della proprietà della terra, la creazione o il trasferimento di diritti limitati in terre lontane, così come l’affitto o la locazione.

          (2) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La costituzione o il trasferimento di un diritto di costruire è considerata una cessione esente sotto il par. 1 fino all’emissione di un permesso di costruzione per l’edificio per il quale il diritto di costruire è stabilito o trasferito.

          (3) la consegna esenti e fornitura di edifici o di loro parti che non sono nuovi, la fornitura di terreni confinanti e la creazione e il trasferimento di diritti reali su di essi.

          (4) L’ esenzione è anche l’affitto di un edificio o parte di esso per l’abitazione di una persona fisica che non è un commerciante.

          (5) Il paragrafo 1 non si applica a:

               1 . il trasferimento di proprietà in una proprietà fondiaria regolamentata ai sensi della legge sullo sviluppo spaziale, ad eccezione del terreno adiacente agli edifici non nuovi;

               2 . il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali e la locazione di attrezzature, macchinari, attrezzature e edifici fissati al suolo o sotto la sua superficie;

               3 . trasferimento di proprietà o altri diritti reali nonché noleggio di campeggi, roulotte, campi di vacanza, parcheggi e simili;

               4 . il trasferimento della proprietà di terreni adiacenti a nuovi edifici, nonché la creazione e il trasferimento di altri diritti reali su questi terreni.

          (6) Il paragrafo 4 non si applica alla sistemazione in alberghi, motel, vacanze e villaggi turistici, camere, ville, case, bungalow, campeggi, cabine, alberghi, locande, pensioni, roulotte, colonie, case per vacanze , centri balneologici e complessi di sanatorio.

          (7) Nei casi di consegna ai sensi del par. 1, 3 e 4, il fornitore può scegliere di essere tassabile.
Consegna di servizi finanziari

     Art. 46. (1) L’ esenzione deve essere:

               1 . contraente, la concessione e gestione del credito a titolo oneroso (interessi) dalla persona che li ha concessi, ivi compresa la concessione, la negoziazione e la gestione del credito al momento della consegna delle merci in regime di locazione;

               2 . la negoziazione di garanzie e transazioni in garanzie o titoli che conferiscono diritti a crediti pecuniari nonché la gestione di garanzie da parte del creditore;

               3 . (Modifica -.. SG 23 di 2009 , in vigore dal 01.11.2009 ) L’operazione, compresa la negoziazione relative a conti di pagamento, servizi di pagamento, pagamenti di moneta elettronica, debiti, crediti, agli assegni e altri simili contrattuali strumenti, escluse le operazioni di recupero crediti e di factoring e il noleggio di casseforti;

               4 . transazione, compreso il negoziato relativo alla valuta, banconote, monete usate come moneta a corso legale, con l’eccezione di banconote e monete, che non sono normalmente utilizzati come moneta a corso legale o che sono di numismatica;

               5 . la transazione, compresa la negoziazione di partecipazioni, azioni o altri titoli e i loro derivati, esclusa la gestione e la custodia; ciò non si applica ai valori mobiliari che stabiliscono diritti su beni o servizi diversi da quelli di cui al presente articolo;

               6 . (Modificare e suppl -.. SG. 52 del 2007 , in vigore dal 01.11.2007 , modificata -. SG. 77 del 2011 , modificata -. SG. 109 del 2013 g ., in vigore dal 2014/01/01 ) la gestione delle attività di organismi di investimento collettivo, nazionali di investimento dei fondi e fondi pensione e di fornire consulenza sugli investimenti ai sensi della legge sulle attività di organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo, e la legge per i mercati degli strumenti finanziari;

               7 . compresa la negoziazione di future e opzioni finanziarie.

          (2) Nei casi di consegna secondo i termini di un contratto di leasing di cui al par. (1 ) ( 1), il fornitore può optare per la fornitura del credito come una fornitura soggetta ad imposta.

          (3) Per le merci – oggetto del contratto di locazione, il fornitore dei servizi finanziari di cui al par. 1 , comma 1 sorge il diritto alla detrazione del credito d’imposta pieno in ottemperanza ai requisiti di cui all’art. 71 .
Fornitura di servizi assicurativi

     Art. 47 . La consegna esente è la prestazione di servizi secondo i termini e la procedura del Codice delle Assicurazioni da:

               1 . (. Suppl – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Gli assicuratori e riassicuratori;

               2 . broker assicurativi e agenti assicurativi.
giochi d’azzardo

     Art. 48 . La consegna gratuita è l’organizzazione di giochi d’azzardo ai sensi della legge sul gioco d’azzardo.
Fornitura di francobolli e servizi postali

     Art. 49 . La consegna gratuita è:

               1 . la consegna di francobolli di un francobollo o equivalente;

               2 . la prestazione di servizi postali universali secondo le condizioni e l’ordine della legge sui servizi postali.
Fornitura di beni o servizi per i quali non è stato utilizzato alcun credito d’imposta

     Art. 50. (1) (Art. Precedenti 50 – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il Freed è una cessione di beni o servizi:

               1 . che vengono utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle esenzioni e per questo motivo non è stato esercitato il diritto di detrazione dell’imposta fabbricazione, acquisizione o importazione;

               2 . nella fabbricazione, acquisizione o importazione dei quali non sussisteva il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 70 .

          (2) – (SG Nuova. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Para 1 non si applica qualora, ai sensi dell’art. 79 , par. 8 è stato esercitato un diritto al credito d’imposta o è stato effettuato un adeguamento.
Capitolo quinto
TASSAZIONE DELLE CONSEGNE INTELLETTUALI

Tassazione e esigibilità delle cessioni intracomunitarie
     Art. 51. (1) Il fatto fiscale per una cessione intracomunitaria si verifica alla data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna nel territorio del paese.

          (2) Il fatto fiscale per una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 7 , par. 4 si verifica alla data in cui inizia il trasporto delle merci dal territorio del paese.

          (3) L’imposta intracomunitaria diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale di cui al par. 1 e 2 .

          (4) (suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 3 , l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della fattura, rispettivamente al documento di cui all’art. 168 , par. 8 quando questa fattura è stata emessa prima del 15 ° giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato l’evento fiscale.

          (5) Il paragrafo 4 non si applica quando la fattura è stata emessa in connessione con il pagamento ricevuto alla consegna prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale.

          (6) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Al momento della consegna della merce continue di cui all’art. 7, par. 1-4 dura per un periodo più lungo di un mese di calendario, il fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni mese per il mese di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile avviene alla data di cessazione delle forniture.
Base imponibile per le forniture intracomunitarie

     Art. 52. (1) La base imponibile delle cessioni intracomunitarie è determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .

          (2) La base imponibile per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7 , par. 4 è la base imponibile per l’acquisto dei beni, il loro costo o la loro base imponibile all’importazione, aumentata dall’ordine di art. 26 , par. 3 .

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile sotto il par. 2 non deve essere maggiorato del valore dei servizi di cui all’art. 21 , par. 2 , con luogo di esecuzione sul territorio del paese, per il quale la persona registrata ai sensi di questa legge è obbligata ad addebitare le imposte come pagatore ai sensi dell’art. 82 par. 2 .

          (4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Al momento della consegna dell’arte. 51 , par. (6) la base imponibile per ciascun mese di calendario è determinata in proporzione al numero di giorni inclusi nel mese di calendario in questione in relazione al numero totale di giorni di consegna, compresi i giorni del mese in cui le cessioni cessano.
Aliquota fiscale e documentazione delle forniture intracomunitarie

     Art. 53. (1) Le imposte a tasso zero sono le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7 , fatta eccezione per le cessioni intracomunitarie ex art. 38 , par. 2 .

          (2) I documenti che certificano l’esecuzione della fornitura intracomunitaria sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (3) Se il fornitore non riesce ad ottenere i documenti di cui al par. (2) fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di calendario durante il quale l’imposta sulla fornitura è divenuta esigibile, 1 non si applica. Se il fornitore ottiene successivamente i documenti di cui al par. 2 , adegua il risultato dell’applicazione del presente paragrafo con un ordine determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Terza parte.
TASSAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

Importa evento fiscale
     Art. 54. (1) L’evento fiscale importazione di beni si verifica e l’imposta diventa esigibile alla data in cui l’obbligo di pagare i dazi all’importazione nel paese o dovrebbe avvenire anche quando l’obbligo non esiste o le sue dimensioni sono pari a zero.

          (2) Nel caso in cui non vi sia alcun obbligo di pagare i dazi all’importazione sul territorio del paese all’importazione di merci ai sensi dell’art. 16 , par. 3 , si verifica l’evento fiscale e l’imposta diventa esigibile alla data in cui sono state espletate le formalità doganali.
Base fiscale

     Art. 55. (1) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile per l’importazione di arte. 16 è il valore in dogana più, nella misura in cui non è più incluso in esso:

               1 . tasse, dazi, imposte e tasse dovute al di fuori del territorio del paese e dazi doganali, accise e altre imposte dovute al momento dell’importazione nel territorio del paese;

               2 . costi relativi all’importazione di commissioni, imballaggio, trasporto e assicurazione effettuati sulla prima destinazione delle merci nel territorio del paese.

          (2) Anche la base imponibile deve essere maggiorata delle spese di cui al par. 1 pt. 2 relativo al trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui le merci nei documenti di accompagnamento hanno indicato che le merci sono destinate ad un altro Stato membro.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando le merci sono stati temporaneamente esportati dal paese in un luogo al di fuori dell’Unione Europea per il trattamento, la trasformazione o la riparazione in procedura doganale per il perfezionamento passivo e vengono reimportati sul territorio del paese, la base imponibile è il valore del trattamento, elaborazione o riparazione, aumentato dall’ordine del par. 1 .

          (4) La base imponibile ai sensi del par. (1), (2) e ( 3) non includono l’importo dello sconto o riduzione commerciale se è fornito al destinatario entro la data del verificarsi del fatto generatore dell’imposta al momento dell’importazione.

          (5) Quando si importano merci ai sensi dell’art. 16 , par. 3 la base imponibile sarà determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .
Tassazione da parte delle autorità doganali della tassa di importazione

     Art. 56 . L’imposizione dell’imposta all’importazione ai sensi dell’art. 16 è effettuato dalle autorità doganali e l’importo dell’imposta è contabilizzato secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale.
Addebito dell’importatore della tassa di importazione

     Art. 57. (1) La carica di imposta sulle importazioni può essere effettuata da parte dell’importatore, se si tratta di una persona registrata ed è autorizzato a implementare questo regime in connessione con la realizzazione di progetti di cui all’art. 166 .

          (2) Nei casi di cui al par. 1 l’ importatore esercita il suo diritto di maturazione secondo l’art. 164 , par. 2 .

          (3) Per quanto riguarda le importazioni, per le quali ha esercitato il suo diritto ai sensi del par. 1 , l’importatore addebita l’imposta con un protocollo per il periodo di imposta durante il quale l’evento fiscale di cui all’art. 54 .

          (4) Nei casi previsti dall’art. 58 , par. 2 l’ imposta viene addebitata dall’importatore con un protocollo per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta è diventata esigibile.
Esenzione dalla tassa di importazione

     Art. Articolo 58. (1) L’ esenzione è l’importazione di:

               1 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) le merci importate da:

                    a) le missioni diplomatiche, i posti consolari o membri del loro personale che beneficiano di sgravio dai dazi all’importazione;

                    b) l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti o dell’Unione Europea organi ai quali il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, fatte salve le limitazioni e le condizioni del presente protocollo e gli accordi per la sua attuazione o accordi di sede e a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza;

                    c) le organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui alla lettera “b”, riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro – il padrone di casa, o da membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o accordi per il loro quartier generale;

               3 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le protesi importate da dentisti o odontotecnici, organi umani, tessuti e cellule, sangue, componenti del sangue e latte;

               4 . libri di testo e sussidi didattici ai sensi dell’art. 41 , comma 3, delle organizzazioni di cui all’art. 41 , elemento 1 ;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I prodotti della pesca marittima raccolto fuori dal mare territoriale dell’Unione europea da navi quando i prodotti sono importati in porti in forma non trasformata o dopo essere stati immagazzinati per essere commercializzati prima di essere consegnati.

               6 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La merce, quando le importazioni seguiti da intra e qualora l’importatore presenti i seguenti dati:

                    a) il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 94 par. 2 ;

                    b) il numero di identificazione IVA del cliente al quale i beni vengono erogati, rilasciata in un altro Stato membro, o il suo numero di identificazione IVA rilasciato nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di merci;

                    c) la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite in un altro Stato membro secondo un ordine stabilito nelle modalità di esecuzione;

               7 . oro dalla Banca nazionale bulgara;

               8 . aeromobili, navi e pezzi di ricambio per loro, tranne che per scopi sportivi e ricreativi;

               9 . oro da investimento;

               10 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave che trasporta gas nel sistema rete di gas naturale o di gas prima di tale sistema, elettricità, calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;

               11 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le pubblicazioni ufficiali rilasciati sotto l’autorità del paese o del territorio di esportazione, organizzazioni internazionali, enti pubblici ed enti pubblici con sede in paese o territorio di esportazione e stampati i materiali distribuiti in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o in un’elezione nazionale nello stato in cui il materiale stampato proviene da organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri nella misura in cui tali pubblicazioni e stampati sono tassati nel paese o nel territorio di esportazione e non beneficiano di un’esenzione dalla tassa all’esportazione;

               12 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I cavalli purosangue, non più di 6 mesi e nato in un paese terzo o territorio di un animale coperto nell’Unione europea e, successivamente, temporaneamente esportato alla nascita;

               13 . beni distrutti o abbandonati in favore dello Stato ai sensi della legislazione doganale e donati ai beni che sono state abbandonate e confiscati dallo Stato, escluso quello di autoveicoli;

               14 . merci sotto controllo doganale che sono state distrutte o irrimediabilmente perdute per motivi connessi alla natura delle merci o per causa di forza maggiore;

               15 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)

               16 . merci che sono state temporaneamente esportate per riparazioni o riparazioni se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione doganale;

               17 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le merci vengono reintrodotte da parte dell’esportatore faccia nello stato in cui sono stati esportati, tranne deprezzamento normale dovuto utilizzare quando gli stessi beni sono esenti da dazi all’importazione;

               18 . veicoli a motore illegalmente sequestrati o rubati e per i quali i dazi all’importazione dovuti sono stati rimborsati o trasferiti conformemente alla legislazione doganale.

          (2) Dove l’importatore delle merci di cui al par. 1 , il punto 6 non ottiene i documenti di cui all’art. 53 , par. 2 fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di accadimento dell’evento fiscale di cui all’art. 54 , la tassa di importazione diventa esigibile dall’importatore.

          (3) L’imposta di cui al par. 2 diventa esigibile l’ultimo giorno del mese di calendario successivo al mese del verificarsi dell’evento fiscale di cui all’art. 54 .

          (4) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione delle merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori che non hanno carattere commerciale, è esente da imposta in base a soglie monetarie rispettivamente per i passeggeri terrestri, marittimi e aerei, che sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (5) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il valore del bagaglio personale di un viaggiatore, che viene importato temporaneamente o reimportato dopo la sua esportazione temporanea, e il valore dei medicinali richiesti per le esigenze personali del passeggero, sono esenti da imposta, senza tenere conto delle soglie di cui al paragrafo 1. 4 .

          (6) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Ai fini di soglie monetarie sotto il par. 4 il valore di un articolo separato non può essere diviso.

          (7) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione esente di tabacco, alcol e bevande alcoliche e l’importazione di vino tranquillo e la birra importati in bagaglio personale di passeggeri non commerciali in limiti quantitativi da stabilire dalla legge sull’esecuzione. Questa esenzione non si applica ai viaggiatori di età inferiore ai 17 anni.

          (8) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il carburante per ogni passeggeri del veicolo in arrivo da paesi o territori terzi contenuta nel serbatoio normale e non più di 10 litri di carburante in un container portatile sono esenti da tasse.

          (9) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il valore della merce sotto il par. 7 e 8 non devono essere presi in considerazione per la determinazione delle soglie monetarie di cui al par. 4 .

          (10) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 anni) Qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco per ciascun passeggero e ogni combinazione di bevande alcoliche e analcoliche per ogni passeggero non può superare 100 per cento della somma delle percentuali formate dalle singole indennità.

          (11) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione esente delle merci importate nel bagaglio personale e le importazioni di tabacco, alcol e bevande alcoliche e l’importazione di vino non frizzante e birra da parte degli equipaggi dei mezzi di trasporto utilizzati per i viaggi da un paese terzo o territorio sulla base di soglie monetarie e quantitative che saranno determinate dalle norme per l’attuazione della presente legge.

          (12) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Le soglie monetarie e quantitative si applicano quando si viaggia tra gli Stati membri in transito attraverso il territorio di un paese terzo o inizia un territorio terzo. Sorvolo senza atterraggio non sono considerati per il transito.

          (13) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Para 12 non si applica quando il viaggiatore può dimostrare che trasportati nel bagaglio merci sono imponibili nello Stato membro in cui sono acquisite e non sono soggetti al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.

          (14) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’importazione esente di prodotti all’interno del duty consentita libera importazione quando:

               1 . importare merci di valore complessivo non superiore a BGN 30 ;

               2 . ricevere piccole spedizioni di merci di natura commerciale inviato da un terzo da un individuo ad un altro individuo nel paese senza pagare di quest’ultimo per loro, per un totale fino all’equivalente di 45 euro;

               3 . importazione di beni personali ricevuti in eredità;

               4 . importazione di beni personali usati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza normale nell’Unione europea;

               5 . importazione di beni in relazione al matrimonio;

               6 . importazione di beni di consumo usati dopo aver completato un soggiorno temporaneo al di fuori dell’Unione europea;

               7 . ordini di importazione, medaglie e premi onorari;

               8 . importare campioni di merci di valore trascurabile;

               9 . importazione di regali ricevuti nell’ambito delle relazioni internazionali;

               10 . importazione di beni destinati all’uso personale da parte dei capi di stato;

               11 . importare merci destinate a vittime di catastrofi;

               12 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le bare importati contenenti corpi dei defunti e le urne contenenti le ceneri di defunti, così come i fiori, corone e altri ornamenti che di solito li accompagna;

               13 . materiali di importazione per la protezione delle merci durante il trasporto e la paglia per mangimi, mangimi e alimenti per animali durante il trasporto;

               14 . Invia documentazione

               15 . importare materiali didattici, sussidi didattici e altre attrezzature domestiche per alunni o studenti;

               16 . importare prodotti ottenuti da un agricoltore da proprietà situate in paesi terzi situati nelle immediate vicinanze della principale sede di attività del produttore;

               17 . semi importati, fertilizzanti e prodotti per il trattamento del suolo e delle colture per i beni situati in prossimità di una terza parte coltivati da produttori agricoli la cui sede principale di attività si trova nel paese terzo, nelle immediate vicinanze della proprietà;

               18 . importare materiale video e audio di natura educativa, scientifica o culturale fornito dalle Nazioni Unite o da una delle sue agenzie specializzate, qualunque sia il loro scopo;

               19 . importare oggetti di collezioni e opere d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale non destinati alla vendita e importati da musei, gallerie o altre istituzioni; l’esenzione si applica solo se le merci sono importate gratuitamente o se sono importate a titolo oneroso, non sono fornite da un soggetto passivo;

               20 . importazione di animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca;

               21 . (Modificato, SG n. 101 del 2013 , entrata in vigore il 01.01.2014 ) importare sostanze terapeutiche di origine umana e reagenti per il gruppo sanguigno e la tipizzazione tissutale;

               22 . sostanze di riferimento all’importazione per il controllo di qualità dei prodotti medici;

               23 . importare prodotti farmaceutici utilizzati in eventi sportivi internazionali;

               24 . importare merci da organizzazioni statali, enti di beneficenza o organizzazioni filantropiche ricevute gratuitamente da loro;

               25 . importare merci da istituzioni o organizzazioni ricevute gratuitamente per assistere ciechi e altri disabili;

               26 . importare materiale stampato e pubblicitario;

               27 . importare beni per uso o consumo durante fiere o altri eventi simili;

               28 . importare beni per scopi di test, analisi o ricerca;

               29 . importazione di partite destinate ad organizzazioni per la protezione del diritto d’autore o per la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale;

               30 . importazione di pubblicazioni con informazioni turistiche;

               31 . importazione di carburante e lubrificanti contenuti in serbatoi standard di veicoli terrestri e contenitori speciali;

               32 . importati da autorizzato a tale scopo dalle autorità competenti, per l’impiego nella costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, tombe e monumenti commemorativi alle vittime di guerra di un paese terzo, sepolto nella UE.

          (15) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le importazioni esenti dal territori terzi di beni la cui importazione dai paesi terzi, sarebbero esentati sotto il par. 14 .
Fornitura di tasse di importazione

     Art. Articolo 59. (1) Laddove, ai sensi della legislazione doganale, i dazi doganali non sono richiesti o richiesti per essere garantiti, l’imposta non è garantita né garantita in conformità degli importi stabiliti dalla legislazione doganale e dalle modalità di pagamento dei dazi doganali.

          (2) Se nell’ambito della normativa doganale esiste l’obbligo di pagare gli interessi sui dazi doganali, sorge una passività per il pagamento degli interessi sull’imposta non riscossa.

          (3) Una persona con licenza di aprire e gestire un magazzino doganale (magazzino) sotto la legislazione doganale responsabile in solido con il depositante delle merci per l’imposta dovuta sulle merci si discostano dal regime doganale durante la loro conservazione magazzino.

          (4) Quando ai sensi dell’art. 173 , par. 1 fornito esenzione fiscale sulle importazioni di veicoli a motore e loro rimangono sotto vigilanza doganale, l’esenzione si applica se il termine di veicoli doganali supervisione importati da persone che godono di privilegi in virtù della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, convenzioni consolari o di altri trattati internazionali ai quali la Bulgaria è parte, vengono rubati o rubato e questo è stato stabilito dalle autorità competenti conto Enya su ordinazione.
Pagamento della tassa di importazione

     Art. Articolo 60. (1) L’ imposta applicata dalle autorità doganali è versata nel bilancio repubblicano nell’ordine e nei termini previsti per il pagamento dei dazi doganali.

          (2) L’ imposta applicata dalle autorità doganali all’importazione nel territorio del paese non può essere compensata dalle autorità fiscali o dalle autorità doganali con altri crediti.

          (3) (Nuovo – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di importazione di arte. 16 nell’ambito del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi doganali, l’imposta applicata dalle autorità doganali è versata nel bilancio nazionale prima che le merci siano revocate.
Autorizzazione a liberare la merce

     Art. 61 . Le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci dopo il pagamento o la garanzia dell’imposta riscossa secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale, tranne nei casi in cui l’imposta sia applicata dall’importatore.
Parte quarta.
TASSAZIONE DELL’ACQUISTO INTERNO

Luogo di attuazione dell’acquisizione intracomunitaria
     Art. 62. (1) Il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario si trova nel territorio del paese al momento dell’arrivo delle merci e il loro trasporto termina nel territorio del paese.

          (2) In deroga al par. 1 , il luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria si trova nel territorio del paese quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nel paese.

          (3) Il paragrafo 2 non si applica se la persona ha prove del fatto che l’acquisto intracomunitario delle merci è tassato nello Stato membro in cui le merci arrivano o hanno completato il loro trasporto.

          (4) Se l’acquisto intracomunitario è tassato secondo il par. 2 e, successivamente, dimostra che acquisto intracomunitario viene tassato nello Stato membro in cui le merci arrivano o loro estremità di trasporto, la persona correggere il risultato dell’applicazione del par. 2 .

          (5) In deroga al par. (2) , il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è lo Stato membro in cui le merci arrivano o termina il loro trasporto se sono presenti entrambe le seguenti condizioni:

               1 . l’intermediario in un’operazione tripartita acquista i beni sotto il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 94 par. 2 ;

               2 . la persona di cui al punto 1 effettua una successiva consegna delle merci all’acquirente nell’operazione triangolare;

               3 . la persona di cui al punto 1 emetterà una fattura per la consegna di cui al punto 2 , che soddisfi i requisiti di cui all’art. 114 , dichiarando di essere l’intermediario dell’operazione triangolare e che l’imposta di fornitura è dovuta dall’acquirente nell’operazione triangolare;

               4 . la persona di cui al punto 1 dichiara la consegna di cui al punto 2 della dichiarazione VNES per il rispettivo periodo d’imposta.

          (6) I documenti attestanti le circostanze di cui al par. 3, 4 e 5 , e l’ordine per effettuare la correzione di cui al par. 4 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Tassazione e esigibilità dell’imposta intracomunitaria di acquisizione

     Art. 63. (1) L’evento imponibile per un acquisto intracomunitario si verifica alla data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna nel territorio del paese.

          (2) L’evento fiscale per l’acquisizione intracomunitaria ai sensi dell’art. 13 , par. 3 si verifica alla data in cui il trasporto delle merci termina nel territorio del paese.

          (3) L’imposta di acquisizione intracomunitaria diventa esigibile il 15 del mese successivo al mese durante il quale l’evento fiscale di cui al par. 1 e 2 .

          (4) In deroga al par. 3 , l’imposta diventa esigibile alla data della fattura, se quest’ultima è stata emessa prima del 15 ° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.

          (5) Il paragrafo 4 non si applica quando la fattura è stata emessa in relazione a un pagamento effettuato prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale.

          (6) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al momento della consegna della merce continue di cui all’art. 13 , par. 1-3 dura per un periodo più lungo di un mese di calendario, il fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni mese per il mese di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile avviene alla data di cessazione delle forniture.
Base imponibile per l’acquisizione intracomunitaria

     Art. 64. (1) La base imponibile per l’acquisto intracomunitario è determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .

          (2) La base imponibile per l’acquisizione intracomunitaria ai sensi dell’art. 13 , par. 3 è pari all’importo imponibile stabilito per le cessioni intracomunitarie nello Stato membro dal quale le merci sono spedite o trasportate.

          (3) La base imponibile delle acquisizioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa comprende anche l’accisa dovuta o assolta per le merci nello Stato membro dal quale sono spedite o trasportate. Se dopo l’acquisizione l’accisa è soggetta a rimborso al destinatario, la base imponibile sarà ridotta secondo la procedura stabilita dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile sotto il par. 1, 2 e 3 non includono la base imponibile dei servizi di cui all’art. 21 , par. 2 , con luogo di esecuzione sul territorio del paese, per il quale la persona registrata ai sensi di questa legge è obbligata ad applicare l’imposta come persona ai sensi dell’art. 82 par. 2 .

          (5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al momento della consegna dell’arte. 63 , par. 6 base imponibile per ogni mese civile è determinato in proporzione al numero di giorni nel mese di calendario, il numero totale di giorni di fornitura, compresi i giorni del mese di cessazione delle forniture.
Esenti acquisti intracomunitari

     Art. Articolo 65. (1) Gli acquisti intracomunitari di beni con un luogo di esecuzione sul territorio del paese, la cui cessione nel territorio del paese è specificata nel Capitolo 4, sono esenti.

          (2) Le acquisizioni intracomunitarie con luogo di esecuzione nel territorio del paese di merci sono esenti:

               1 . quando i destinatari sono persone di cui all’art. 172 , par. 2 e art. 174 , par. 1 ;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’importazione di cui il paese sarebbe esente ai sensi dell’art. 58 , ad eccezione delle importazioni di beni di cui all’art. 58 , par. 1 , elemento 6 ;

               3 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando i destinatari sono istituzioni dell’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti o organi dell’Unione europea a cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, fatte salve le limitazioni e le condizioni del presente protocollo e dei suoi accordi di attuazione o di sede, a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza;

               4 . da un intermediario in una transazione tripartita registrata ai fini IVA in un altro Stato membro.
Parte quinta
TASSE FISCALI E DETERMINAZIONE DELL’OBBLIGO FISCALE

Capitolo 6.
TARIFFA FISCALE

Aliquota fiscale
     Art. 66. (1) L’aliquota fiscale è del 20 % per:

               1 . forniture tassabili diverse da quelle espressamente designate come imponibili a tasso zero;

               2 . importazione di beni sul territorio del paese;

               3 . acquisizioni intracomunitarie imponibili.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.04.2011 , modificata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il tax rate per l’alloggio in alberghi e strutture simili, compresa la fornitura di alloggi per le vacanze e il noleggio di campeggi o roulotte, è del 9 %.
Importo della tassa

     Art. 67. (1) L’ammontare della tassa deve essere determinato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota d’imposta.

          (2) Quando, al momento della negoziazione della consegna, non è espressamente indicato che l’imposta è dovuta separatamente, si presume che sia inclusa nel prezzo concordato.

          (3) L’imposta si considera inclusa nel prezzo dichiarato e quando le merci soggette a una fornitura al dettaglio sono offerte commercialmente.
Capitolo Sette.
CREDITO FISCALE

Credito d’imposta e diritto a detrazione del credito d’imposta
     Art. 68. (1) Il credito d’imposta è l’importo dell’imposta che una persona registrata può detrarre dalle sue passività fiscali ai sensi della presente legge per:

               1 . beni o servizi da lui ricevuti a titolo di una cessione soggetta ad imposta;

               2 . il pagamento da lui effettuato prima che si verifichi l’evento imponibile per una cessione imponibile;

               3 . le importazioni fatte da lui;

               4 . l’imposta richiesta da lui come pagatore al capitolo otto.

          (2) Il diritto a deduzione di un credito d’imposta sorge quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

          (3) Nei casi di successione di cui all’art. 10 il diritto a dedurre il credito d’imposta sorge:

               1 . alla data di inserimento della circostanza di cui all’art. 10 nel Registro delle Imprese – dove il successore è una persona registrata ai sensi di questa legge;

               2 . alla data di registrazione di cui all’art. 132 , par. 3 .

          (4) Nei casi previsti dall’art. 116 , par. 2 il diritto a dedurre un credito d’imposta sorge alla data in cui è stato emesso il nuovo documento fiscale.

          (5) Nei casi previsti dall’art. 131 il diritto alla detrazione di un credito d’imposta sorge alla data di emissione del documento di cui all’art. 131 , par. 1 , elemento 2 .

          (6) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto a deduzione di ingresso credito d’imposta per l’acquisto di beni o servizi per i quali viene applicato un regime speciale per l’imposta di contabilità di cassa valore aggiunto nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
Consegne con diritto a detrazione del credito d’imposta

     Art. 69. (1) Quando i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle prestazioni imponibili effettuate dalla persona registrata, la persona ha diritto a detrazione:

               1 . l’imposta sui beni o servizi che il fornitore – una persona registrata ai sensi di questa legge ha fornito o sta per consegnargli;

               2 . l’imposta applicata sulle importazioni di beni di cui all’art. 56 e 57 ;

               3 . l’imposta richiesta da lui come pagatore al capitolo otto.

          (2) Ai fini del par. 1 per le forniture imponibili deve essere considerato:

               1 . le forniture nell’ambito dell’attività economica della persona registrata che hanno luogo di prestazione al di fuori del territorio del paese ma che sarebbero tassabili se fossero eseguite nel territorio del paese;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di servizi finanziari di cui all’art. 46 e dei servizi assicurativi di cui all’art. 47 se il destinatario dei servizi è stabilito al di fuori dell’Unione europea o se le prestazioni di tali servizi sono direttamente collegate a merci per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 21. 28 .
Restrizioni al diritto di detrazione del credito d’imposta

     Art. 70. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta non sarà presente, anche se le condizioni di cui all’art. 69 o 74 dove:

               1 . i prodotti o servizi sono destinati alla fornitura di forniture esenti a norma del capo IV;

               2 . i beni o servizi sono destinati a forniture gratuite o ad attività diverse dall’attività economica della persona;

               3 . i beni o servizi sono destinati a scopi di intrattenimento o intrattenimento;

               4 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il acquisito o moto o in auto importate;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) i beni oi servizi sono destinati per la manutenzione, la riparazione, il miglioramento e la gestione di moto e auto sotto p. 4 , compresi i pezzi di ricambio , assemblaggio, carburante e lubrificanti;

               6 . le merci sono state prese a favore dello stato o l’edificio è stato distrutto come costruito illegalmente.

          (2) Il paragrafo 1 , i punti 4 e 5 non si applicano quando:

               1 . i veicoli sotto para. 1 , il punto 4 deve essere utilizzato solo per i servizi di trasporto e di sicurezza, il trasporto di taxi, il noleggio, i servizi di corriere o la preparazione di autisti di veicoli a motore, compresa la loro successiva vendita;

               2 . i veicoli sotto para. 1 , il punto 4 è destinato esclusivamente alla rivendita (scorte commerciali);

               3 . i prodotti o i servizi sono destinati alla rivendita (scorte commerciali), anche dopo la lavorazione;

               4 . i prodotti o servizi sono relativi alla manutenzione, riparazione, miglioramento o funzionamento dei veicoli di cui al punto 1 ;

               5 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I veicoli sotto il par. 1 , articolo 4 e i prodotti o servizi di cui al par. 1 , il punto 5 deve essere utilizzato anche per attività diverse da quelle di cui ai punti da 1 a 4 nei casi in cui una o più delle attività elencate ai punti da 1 a 4 costituiscano l’attività principale per la persona; in tali casi, il diritto a dedurre un credito d’imposta è disponibile dall’inizio del mese successivo al mese in cui è stato soddisfatto il requisito dell’attività principale.

          (3) Il paragrafo 1 , punto 2 non si applica a:

               1 . (Modificare e suppl -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Lo speciale, il lavoro, le uniformi e l’abbigliamento formale e dispositivi di protezione individuale forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti, tra cui dei contratti in gestione ai fini della sua attività economica;

               2 . servizio di trasporto da casa al posto di lavoro e tornare dal datore di lavoro ai dipendenti, compresi quelli nell’ambito di contratti di gestione, forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai fini della sua attività;

               3 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I beni o servizi utilizzati nella conduzione servizio gratuito di supporto / utente per riparazione di affitto o previsto l’uso di un bene;

               4 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I beni o servizi utilizzati nella conduzione servizio gratuito di supporto / utente per migliorare assunti o previste per l’uso del risparmio.

               5 . la fornitura gratuita di beni o servizi di valore trascurabile a fini pubblicitari e la fornitura di campioni;

               6 . il cibo e / o i supplementi che sono forniti dall’ordine di arte. 285 del Codice del lavoro;

               7 . trasporto e pernottamenti di persone distaccate dalla persona;

               8 . i beni o servizi utilizzati in relazione all’esecuzione del servizio di garanzia di cui all’art. 129 .

          (4) (emendare e suppl -… SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Non v’è alcun diritto di un’entità credito d’imposta iscritti ai sensi dell’art. 97 a, art. 99 e art. 100 , par. 2 .

          (5) Non vi è alcun diritto a un credito d’imposta per una tassa che è stata erroneamente addebitata.
Condizioni per l’esercizio del diritto a detrazione del credito d’imposta

     Art. 71 . La persona esercita il diritto di detrazione di un credito d’imposta quando soddisfa una delle seguenti condizioni:

               1 . ha un documento fiscale, redatto in conformità ai requisiti di cui all’art. 114 e 115 dove l’imposta è indicata su una linea separata – in relazione alle cessioni di beni o servizi a cui la persona è destinataria;

               2 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il rilascio di un protocollo di cui all’art. 117 o art. 163 b, par. 2 e ha rispettato i requisiti dell’Art. 86 – nei casi in cui l’imposta è a carico della persona come pagatore ai sensi del capitolo otto; nei casi previsti dall’art. 161 o 163 bis , nel caso in cui il fornitore sia un soggetto passivo, il destinatario deve altresì essere in possesso di un documento fiscale, redatto in conformità ai requisiti di cui all’art. 114 e 115 , che indica il motivo appropriato per la mancata riscossione dell’imposta;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La dogana possiede un documento d’importazione che la persona indicata come importatore e l’imposta è stata versata ai sensi dell’art. 90 , par. 1 – in caso di importazione ai sensi dell’art. 16 ;

               4 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La dogana possiede un documento d’importazione che la persona indicata come importatore emissione di un protocollo di cui all’art. 117 e ha rispettato i requisiti di cui all’art. 86 – nei casi previsti dall’art. 57 ;

               5 . ha un documento che soddisfa i requisiti dell’Art. 114 , ha emesso un protocollo ai sensi dell’art. 117 e ha rispettato i requisiti di cui all’art. 86 – nel caso di acquisti intracomunitari;

               6 . ha un documento ai sensi dell’Art. 131 , par. 1 , elemento 2 ;

               7 . possiede i documenti previsti dal regolamento per l’applicazione della legge – nei casi di successione di cui all’art. 10 ;

               8 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 .) L’imposta ha il documento in p 1 e documentare il pagamento con bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro, eseguita da un fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale effettuato da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali sotto la legge dei servizi postali e del protocollo d’arte. 151 c, par. 8 – fornitura, in cui il fornitore applica Capitolo Seventeen “e”;

               9 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 .) L’imposta ha il documento in p 1 e documentare il pagamento con bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro, eseguita da un fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale effettuato da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali ai sensi della legge servizi postali, e ha emesso un protocollo di cui all’art. 151 g, par. 8 – per forniture in cui il fornitore non applica il diciassettesimo capitolo “a”.
Periodo per l’esercizio del diritto a detrazione del credito d’imposta

     Art. 72. (1) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il registrata ai sensi della presente legge possono esercitare il loro diritto a detrazione per il periodo d’imposta nel corso del quale o uno dei seguenti 12 periodi fiscali.

          (2) Il diritto di cui al par. 1 deve essere esercitato, come la persona:

               1 . includere l’ammontare del credito d’imposta nel determinare il risultato per il periodo d’imposta di cui al par. 1 nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per lo stesso periodo fiscale;

               2 . ha sottolineato il documento di cui all’art. 71 nel giornale di bordo per gli acquisti di cui all’art. 124 per il periodo d’imposta di cui al punto 1 .
Diritto di detrazione del credito d’imposta parziale

     Art. 73. (1) Una persona registrata ha diritto alla detrazione del credito d’imposta parziale in materia di imposta sui beni o servizi che sono utilizzati per il trasporto di rifornimenti per i quali la persona è autorizzato a dedurre e per le forniture o le attività per il quale la persona non ha tale diritto.

          (2) L’ ammontare del credito d’imposta parziale viene determinata dalla quantità del credito fiscale viene moltiplicato per un coefficiente calcolato ai due decimali, ottenuto come rapporto tra il fatturato relativo alle forniture per i quali la persona è autorizzato a dedurre credito d’imposta e fatturato relativo a tutte le consegne e attività svolte dalla persona.

          (3) Il fatturato relativo alle forniture per le quali la persona ha diritto a detrarre il credito d’imposta deve includere:

               1 . le basi imponibili delle forniture imponibili fatte dalla persona;

               2 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona per la quale l’imposta è divenuta esigibile prima che si verifichi l’evento imponibile a fronte di una cessione imponibile;

               3 . le basi imponibili delle forniture effettuate dalla persona con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, assimilate ai soggetti passivi di cui all’art. 69 , par. 2 , ad eccezione delle consegne con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, effettuate da un oggetto permanente della persona fuori dal territorio del paese;

               4 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona prima delle consegne di cui al punto 3 ;

               5 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La cessione di beni o servizi per i quali la stessa ha esercitato un diritto a detrazione ai sensi dell’art. 70 , par. 1 , articoli da 3 a 5 .

          (4) Il fatturato relativo a tutte le consegne e le attività della persona include:

               1 . il fatturato ai sensi del par. 3 ;

               2 . le basi imponibili delle cessioni effettuate dalla persona con un luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, che non sono assimilabili ai soggetti passivi ai sensi dell’art. 69 , par. 2 , salvo per le consegne effettuate da un oggetto permanente della persona al di fuori del territorio del paese;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le basi imponibili delle esenzioni sottostanti ad eccezione di quelli di cui all’art. 50 par. 1 , elemento 2 ;

               4 . il valore delle forniture e delle attività al di fuori del business della persona;

               5 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona prima delle consegne e le attività di cui ai punti 2, 3 e 4 ;

               6 . l’importo delle sovvenzioni ricevute, diverse da quelle incluse nella base imponibile.

          (5) Il coefficiente deve essere calcolato sulla base delle rivoluzioni di cui al par. 3 e 4 per l’intero anno civile precedente e quando manca tale fatturato per l’anno civile precedente – sulla base del fatturato di cui al par. 3 e 4 per il periodo d’imposta durante il quale si verifica la detrazione del credito d’imposta.

          (6) L’ammontare del credito d’imposta parziale di cui al par. 2 viene ricalcolato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno civile corrente sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per l’anno solare corrente.

          (7) In caso di cancellazione, l’ammontare del credito d’imposta parziale ai sensi del par. 2 viene ricalcolato alla fine dell’ultimo periodo d’imposta sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per la parte dell’anno civile in corso durante il quale la persona è stata registrata.

          (8) La differenza come risultato del ricalcolo secondo il par. 6 e 7 sono inclusi come aggiustamento (aumento o diminuzione) dell’importo del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta.
Diritto a detrazione del credito d’imposta quando l’imposta è a carico del destinatario / importatore

     Art. 73 a. (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) Quando le forniture in cui l’imposta è dovuta dal destinatario del diritto alla detrazione del credito d’imposta è disponibile e dove il fornitore non è ha emesso un documento che soddisfa i requisiti di cui all’art. 114 , e / o il destinatario non ha un documento ai sensi dell’art. 71 , articoli 2, 4 e 5 , e / o il destinatario non ha rispettato i requisiti di cui all’art. 72 se la spedizione non è nascosta e i dati su di esso sono disponibili nei conti del destinatario.

          (2) Nei casi di cui al par. (1) il diritto a dedurre un credito d’imposta è esercitato durante il periodo d’imposta durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, applicando l’art. 126 , par. 3 , elemento 2 .
Diritto di detrazione del credito d’imposta per beni disponibili e servizi ricevuti prima della data di registrazione

     Art. 74. (1) Una persona registrata ai sensi dell’art. 96, 97, 98 , art. 100 , par. 1 e 3 , art. 102 o 132 sono autorizzati a detrarre il credito d’imposta per attività acquistate o altrimenti acquisite o importate ai sensi della Legge sulla contabilità prima della data di registrazione ai sensi della presente legge, disponibili alla data di registrazione.

          (2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica solo per le attività disponibili alla data di registrazione per le quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . i requisiti dell’Art. 69 e 71 ;

               2 . il fornitore è una persona registrata per legge alla data di rilascio del documento fiscale e la fornitura era imponibile a tale data;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo di inventario di registrazione delle attività disponibili viene effettuato alla data di registrazione ai sensi della presente legge e presentata entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione;

               4 . i beni sono acquisiti dalla persona fino a 5 anni, e per i beni immobili – fino a 20 anni prima della data di registrazione ai sensi della presente legge.

          (3) La persona registrata ai sensi del par. 1 è autorizzato a detrarre il credito d’imposta e i servizi ricevuti prima della data della sua registrazione ai sensi della presente legge, quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . i servizi sono direttamente collegati alla registrazione della persona ai sensi della legge commerciale;

               2 . i servizi sono stati ricevuti non prima di un mese prima della registrazione della persona ai sensi della legge sul commercio;

               3 . la persona ha depositato una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro 30 giorni dalla data di iscrizione al registro di cui all’art. 82 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;

               4 . per i servizi ricevuti la persona ha una fattura ai sensi dell’art. 71 , elemento 1 ;

               5 . il prestatore di servizi è una persona registrata per legge alla data di rilascio del documento fiscale e la fornitura era imponibile a tale data;

               6 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo lista di registrazione per i servizi ricevuti è fatta al momento della registrazione ai sensi della presente legge ed è archiviato entro e non oltre 45 giorni dalla la data di registrazione.
Nascondere ed esercitare il diritto di detrazione di un credito d’imposta per beni disponibili e servizi ricevuti prima della registrazione

     Art. 75. (1) Il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 74 si verifica alla data di registrazione ai sensi della presente legge.

          (2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto sotto il par. 1 viene esercitato nel periodo d’imposta nel corso del quale il, o uno dei successivi periodi di imposta dodici, le risorse disponibili, i servizi ricevuti e l’imposta inclusi nella lista di registrazione ai sensi dell’art. 74 , sono riportati nel registro acquisti per il periodo di imposta pertinente.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 74 non sorge e non può essere esercitato dalla persona registrata se l’inventario di registrazione è archiviato dopo il 45 ° giorno dalla data di registrazione.
Diritto di detrazione del credito d’imposta alla ri-registrazione

     Art. 76. (1) La persona registrata ha il diritto di detrarre l’imposta applicata al momento della sua cancellazione ai sensi della presente legge per i beni tassati di cui all’art. 111 , par. 1 , elemento 1 , disponibili alla data della sua successiva registrazione.

          (2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica quando sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . le attività disponibili ai sensi della Legge sulla contabilità alla data della successiva registrazione ai sensi della presente legge sono state tassate al momento della cancellazione ai sensi dell’art. 111 , par. 1 , elemento 1 ;

               2 . l’imposta maturata per la cancellazione è stata effettivamente pagata o compensata dall’autorità fiscale;

               3 . con le attività disponibili di cui al punto 1 la persona ha effettuato, esegue o effettuerà consegne imponibili ai sensi dell’art. 69 ;

               4 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo lista di registrazione per le attività di cui al punto. 1 è composto dalla data di ri-registrazione ed è archiviato entro e non oltre 45 dni dalla data di registrazione;

               5 . le attività di cui al punto 1 sono acquisite dalla persona fino a 5 anni, e per i beni immobili – fino a 20 anni prima della data della nuova registrazione ai sensi della presente legge.

          (3) (Nuovo – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nei casi di cui all’art. 111 , par. 2 , punto 5, la persona registrata ha il diritto di detrarre il credito d’imposta per attività acquistate o altrimenti acquisite o importate ai sensi della Legge sulla contabilità dopo la data della sua cancellazione che è disponibile alla data della sua successiva registrazione. Il diritto al credito d’imposta sorge alle condizioni di cui all’art. 74 , par. 2 .
Origine ed esercizio del diritto alla detrazione delle tasse applicate alla cancellazione e alla successiva registrazione della persona

     Art. 77. (1) Il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 76 si verifica alla data della ri-registrazione ai sensi della presente legge.

          (2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto a detrazione sotto il par. 1 deve essere esercitato durante il periodo d’imposta in cui si è verificato o in uno dei seguenti 12 periodi tassabili, le attività disponibili e l’imposta inclusa nell’inventario di registrazione ai sensi dell’art. 76 , sono riportati nel registro acquisti per il periodo fiscale pertinente.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 76 non sorge e non può essere esercitato dalla persona registrata se l’inventario di registrazione è archiviato dopo il 45 ° giorno dalla data della sua nuova registrazione ai sensi della presente legge.
Adeguamenti al credito d’imposta utilizzati per modificare la base imponibile e quando si modifica il tipo di consegna

     Art. 78. (1) La persona registrata deve correggere l’ammontare del credito d’imposta alla modifica della base fiscale o cancellazione della consegna, così come cambiare il tipo di consegna.

          (2) La correzione deve essere effettuata nel periodo d’imposta durante il quale le circostanze di cui al par. 1 , con la riflessione del documento di cui all’art. 115 o del nuovo documento di cui all’art. 116 , con il quale è stata effettuata la correzione, nel Registro acquisti e nel reso per il periodo fiscale pertinente.
Correzioni del credito d’imposta utilizzate in altri casi

     Art. 79. (1) Una persona registrata in tutto o in parte credito d’imposta detratto per beni o servizi prodotti, acquistati, acquistati o importati e successivamente li usa per rendere esenti o forniture o di attività per le quali non v’è alcun diritto di deduzione del credito d’imposta, deve una tassa dell’importo del credito d’imposta utilizzato.

          (2) Una persona registrata che ha pienamente detrazione del credito d’imposta per i fabbricati, acquisto, acquistati o importati beni o servizi e, successivamente, li usa per lo svolgimento di consegne per il quale esiste un diritto a detrazione del credito d’imposta e senza consegne o consegne o attività per le quali non esiste un diritto di detrazione e la persona non può determinare la quantità dei beni o servizi vengono utilizzati per le consegne aventi diritto a un credito d’imposta e le forniture senza diritto ad un credito d’imposta dovuta tassa, determinata biancheria sotto il par. 7 .

          (3) (suppl. – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La persona registrata in tutto o in parte credito d’imposta dedotti ai manufatti, acquistati, acquistati o importati, che in distruzione, carenze o rottamazione delle merci così come cambiare il loro scopo, per i quali non esiste più il diritto di detrarre credito d’imposta, caricare e devono la tassa sul credito d’imposta figurativo.

          (4) La correzione di cui al par. 1 e 3 sono effettuate nel periodo d’imposta in cui sorgono le circostanze del caso, mediante la compilazione di un record della regolazione e la copertura del presente protocollo nelle vendite e la dichiarazione IVA per il periodo d’imposta.

          (5) La correzione di cui al par. 2 devono essere effettuati nell’ultimo periodo fiscale dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 .

          (6) In deroga al par. 1 e 3 , per i beni o servizi che sono attività fisse ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società, la persona è soggetta all’imposta nell’importo determinato secondo la seguente formula:

               1 . per beni immobili:

1
DD = MAC x —– x BG dove:
20

DD è l’imposta dovuta;

LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;

BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 o 3 , compreso l’anno di accadimento, fino alla scadenza del periodo di 20 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta compreso;

               2 . per tutti gli altri beni o servizi:

1
DD = MAC x —– x BG dove:
5

DD è l’imposta dovuta;

LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;

BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 o 3 , compreso l’anno di accadimento delle circostanze, fino alla scadenza del periodo di 5 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito di imposta inclusivo.

          (7) Nei casi di cui al par. 2 la persona deve una tassa determinata secondo la seguente formula:

               1 . per beni immobili:

1
DD = MAC x —– x BG (1- K), dove:
20

DD è l’imposta dovuta;

LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;

BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 2 , compreso l’anno di accadimento, fino alla scadenza del periodo di 20 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito di imposta, compresi;

K – il coefficiente di cui all’art. 73 , calcolato sulla base del fatturato dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 ;

               2 . per tutti gli altri beni o servizi:

1
DD = MAC x —– x BG (1- K), dove:
5

DD è l’imposta dovuta;

LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;

BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 2 , compreso l’anno in cui si sono verificate le circostanze, fino alla scadenza del periodo di 5 anni dall’esercizio del diritto al credito d’imposta, compresi;

K – il coefficiente di cui all’art. 73 , calcolato sulla base del fatturato dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 .

          (8) (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La persona registrata non è dedotto o credito d’imposta in parte dedotti ai fabbricati, acquistati, acquistati o importati in tal modo o servizi e successivamente li utilizza solo per effettuare forniture tassabili ai sensi dell’art. 69 , può esercitare il diritto a un credito d’imposta o ad adeguare (aumentare) l’ammontare del credito d’imposta parziale utilizzato nell’ordine e nell’importo determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (9) Le correzioni di cui al par. 1-8 vengono eseguiti una volta.

          (10) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona registrata in tutto o in parte dedotto credito d’imposta per fabbricati, acquistati, acquistato o importato da lui e, successivamente, gli effetti con questi beni una fornitura intracomunitaria gratuita deve una tassa dell’importo del credito d’imposta utilizzato.

          (11) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La rettifica sotto il par. 10 devono essere effettuati nel periodo di imposta durante il quale l’imposta per la fornitura intracomunitaria è diventata idonea, stes- tendo un registro e registrandolo nel registro delle vendite per tale periodo d’imposta.
Restrizioni per le regolazioni

     Art. 80. (1) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Le rettifiche di cui all’art. 79 , par. 1-7 non sono eseguiti:

               1 . se i beni o servizi sono utilizzati per forniture di cui all’art. 70 , par. 3 , nonché nei casi previsti dall’art. 10 ;

               2 . se il regime fiscale delle forniture per le quali la persona registrata utilizza i beni o i servizi è modificato dalla legge;

               3 . per beni o servizi, se sono trascorsi 5 anni dall’inizio dell’anno in cui è stato esercitato il credito d’imposta, e per gli immobili – 20 anni.

          (2) Rettifiche di cui all’art. 79 , par. 3 non deve essere eseguito nei casi di:

               1 . (Suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La distruzione, perdita o rifiuti causati da forza maggiore, e nei casi di distruzione dei prodotti soggetti ad accisa sotto controllo amministrativo ai sensi della legge accise e depositi fiscali;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La distruzione, perdita o rifiuti causati da incidenti o infortuni per i quali la persona può dimostrare che non sono causati da colpa sua o per colpa della persona che usa il bene;

               3 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le carenze risultanti da variazioni delle proprietà fisico-chimiche di dimensioni normali corrispondenti alle norme stabilite per la massima spreco naturale e la carenza di merci durante il loro immagazzinamento e trasporto secondo un atto normativo o standard e norme aziendali;

               4 . matrimonio tecnologico all’interno delle norme ammissibili definite dalla documentazione tecnologica per la rispettiva produzione o attività;

               5 . matrimonio dovuto alla scadenza del periodo di validità / durata, determinato in base ai requisiti di un atto normativo;

               6 . matrimonio di immobilizzazioni materiali ai sensi della Legge sulla contabilità in cui il loro valore contabile è inferiore al 10 per cento del loro valore contabile.

          (3) (Nuovo – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di correzioni Art. 79 , par. 10 la persona deve l’intero ammontare del credito d’imposta utilizzato indipendentemente dal termine di cui al par. 1 , elemento 3 .
Rimborso dell’imposta a persone non stabilite nel territorio del paese

     Art. 81. (1) L’imposta pagata sarà rimborsata a:

               1 . soggetti passivi non residenti nel paese ma che sono stabiliti e registrati ai fini IVA in un altro Stato membro – per i beni acquistati e servizi ricevuti nel paese;

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le persone che non sono stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma sono registrate ai fini IVA in un altro Stato membro – su base reciproca;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I soggetti passivi non stabiliti nella UE che hanno acquistato beni per imposta di consumo personali inseriti – dopo aver lasciato il territorio del paese, a condizione che le merci siano esportate inalterate.

          (2) L’ordine e i documenti necessari per il rimborso dell’imposta di cui al par. 1 sarà determinato da un’ordinanza del Ministro delle Finanze.

Capitolo Otto.
CALCOLO E IMPOSIZIONE DELL’IMPOSTA

Persona – pagatore dell’imposta nel corso delle forniture imponibili
     Art. 82. (1) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’imposta è a pagamento dal registrata ai sensi della presente legge – fornitore di una prestazione imponibile, se non sotto il par. 4 e 5 .

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010) Quando il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese e la cessione ha luogo di adempimento nel territorio del paese ed è imponibile, l’imposta è a carico del destinatario della cessione a:

               1 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema di approvvigionamento energia elettrica o di riscaldamento o di raffreddamento attraverso reti di teleriscaldamento o di raffreddamento – se il destinatario è una persona registrata ai sensi di tale legge;

               2 . consegna di beni da installare o installare da o per conto del fornitore se il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge e il fornitore è stabilito nel territorio di un altro Stato membro;

               3 . consegna di servizi – se il destinatario è un soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 , par. 1, 5 e 6 .

          (3) L’imposta è a carico dell’acquirente in un’operazione tripartita, eseguita alle condizioni di cui all’art. 15 .

          (4) L’imposta è a carico del destinatario – una persona registrata ai sensi della presente legge, nei casi previsti dall’art. 161.

          (5) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’imposta è dovuta dal destinatario – registrata ai sensi della presente legge nei casi di cui all’art. 163 indipendentemente dal fatto che il fornitore sia soggetto passivo o non soggetto a imposta ai sensi di legge.
Face – payer sull’importazione

     Art. 83. (1) La tassa all’importazione ai sensi dell’art. 16 è pagabile dall’importatore.

          (2) Qualora, in base alla legislazione doganale, due o più persone siano responsabili in solido per il pagamento dei dazi doganali, tali persone sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta dovuta.
Pagatore nelle acquisizioni intracomunitarie

     Art. 84 . L’imposta di acquisizione intracomunitaria è a carico della persona che effettua l’acquisizione.
Persona – pagatore dell’imposta sulle fatture emesse

     Art. 85 . (Am -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’imposta è dovuta da chiunque indichi l’imposta in una fattura e / o l’avviso di arte. 112 .
Obbligo di addebitare l’imposta a una persona registrata

     Art. 86. (1) Una persona registrata per la quale l’imposta è divenuta esigibile ha l’obbligo di caricarla, come:

               1 . Emettere un documento fiscale che indica l’imposta su una linea separata;

               2 . includere l’importo dell’imposta nel determinare il risultato per il rispettivo periodo di imposta nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per questo periodo fiscale;

               3 . puntare il documento sotto l’articolo 1 nel registro delle vendite per il rispettivo periodo d’imposta.

          (2) L’imposta è dovuta dalla persona registrata per il periodo d’imposta in cui i documenti fiscali emessi, e dove non è emesso un tale documento o non è rilasciata entro il periodo ai sensi della presente legge – il periodo d’imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile .

          (3) Nessuna tassa sarà riscossa in caso di fornitura esente, di un acquisto intracomunitario esente e in caso di consegna con luogo di prestazione al di fuori del territorio del paese.

          (4) Paragrafo 1 , punti 1 e 2 e par. 2 non si applica nei casi previsti dall’art. 131 , par. 1 .
Periodo fiscale

     Art. 87. (1) Periodo d’imposta ai fini della presente legge è il periodo di tempo dopo il quale una persona registrata a presentare una dichiarazione con l’esito di tale periodo d’imposta.

          (2) Il periodo d’imposta è di un mese per tutte le persone registrate e coincide con il mese di calendario tranne nei casi del capitolo diciotto.

          (3) Il primo periodo d’imposta successivo alla data di registrazione copre il periodo dalla data di iscrizione fino all’ultimo giorno del mese solare in cui la registrazione è stata effettuata ai sensi della presente legge, salvo ai sensi del Capitolo Diciotto.

          (4) L’ ultimo periodo fiscale copre il periodo compreso tra l’inizio del periodo fiscale e la data di cancellazione.
Risultato per il periodo d’imposta

     Art. 88. (1) Il risultato del periodo fiscale è la differenza tra la quantità totale di imposte che è dovuta dalla persona per quel periodo fiscale e l’importo totale del credito fiscale, che ha esercitato il diritto a deduzione durante questo periodo.

          (2) Nel caso in cui l’imposta maturata ecceda il credito d’imposta, la differenza rappresenta il risultato del periodo – imposta per l’importazione.

          (3) Se il credito d’imposta eccede l’imposta maturata, la differenza è il risultato per il periodo di rimborso.

          (4) La persona registrata deve determinare solo il risultato per ciascun periodo fiscale – una tassa per il rimborso o l’imposta sul rimborso dal bilancio repubblicano.
Tassazione di una persona registrata

     Art. 89. (1) In caso di risultato di periodo – tassa per il deposito della persona registrata deve pagare la tassa per il bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta.

          (2) L’imposta si considera pagata alla data in cui l’importo è stato depositato sul conto corrispondente al par. 1 .
Importazione di imposte sull’importazione di beni

     Art. 90. (1) Nei casi previsti dall’art. 16 l’ importatore delle merci importa effettivamente l’imposta applicata dalle autorità doganali nel bilancio repubblicano come segue:

               1 . sul conto dell’ufficio doganale competente che forma l’importazione;

               2 . nel conto o nel registratore di cassa dell’ufficio doganale competente che forma l’importazione, se l’importatore è una persona fisica non registrata che non è una ditta individuale.

          (2) L’imposta di cui al par. 1 non può essere compensato da altre autorità fiscali o di entrate o autorità doganali.

          (3) Nei casi di cui al par. (1), le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci dopo il pagamento o la garanzia dell’imposta riscossa secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale.

          (4) (Abrogato -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Tassazione di una persona non registrata

     Art. 91. (1) Per l’acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 13 , par. 2 presso la sede ai sensi della presente legge fiscale sono versati dalla persona in 14 termine giorni dalla scadenza del periodo d’imposta in cui l’imposta per l’acquisizione è divenuta esigibile.

          (2) Nel caso di acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 2 , punto 4, l’ imposta sarà pagata dalla persona che ha effettuato l’acquisizione, entro 14 giorni dalla scadenza del mese in cui l’imposta è divenuta esigibile.

          (3) (modifica -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’imposta sotto il par. 1 e 2 sono versati al bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate nazionale in cui la persona è registrata o soggetti a registrazione ai sensi del fiscale e della sicurezza sociale Codice di procedura.

          (5) L’imposta di cui al par. 4 si considera che siano stati pagati alla data in cui l’importo è stato depositato sul conto corrispondente ai sensi del par. 4 .
Cattura, detrazione e rimborso per un periodo – tassa di rimborso

     Art. 92. (1) L’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88 par. 3 è detratto, detratto o recuperato come segue:

               1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando ci sono altri debiti tributari a pagamento e non pagate e contributi raccolti dall’Agenzia nazionale delle Entrate sostenute dalla fine del calendario mese di presentazione della dichiarazione, l’autorità delle entrate compensa tali passività con l’imposta sui rimborsi specificata nella dichiarazione; per il resto, se presente, si applica l’ordine di cui al punto 2 ;

               2 . (Modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando non altre obbligazioni scadute e non pagate sotto pag. 1 o la loro dimensione è più piccola di quella del rimborso fiscale di ritorno la persona registrata dovrà detrarre l’imposta di rimborso o il saldo. 1 dalla imposta dovuta, come indicato nelle dichiarazioni IVA presentate nei prossimi due periodi di imposta consecutivi;

               3 . se dopo la detrazione di cui al punto 2 rimane una tassa per l’importazione, è dovuto entro il termine previsto dall’art. 89 ;

               4 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011) Se dopo la scadenza . in p 2 , c’è un residuo dal gettito fiscale dell’autorità recupero compensare questo surplus per rimborsare i debiti pubblici in essere raccolti dall’Agenzia nazionale delle entrate, o restaurare in 30 termine giorni dalla presentazione della dichiarazione dell’ultimo IVA;

               5 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Se il recupero delle imposte per le quali procedimenti di detrazione non è completamente detratti per la presentazione della dichiarazione per l’ultima i due anni fiscali, qualsiasi imposta rimborso IVA di uno di questi due periodi di imposta vengono aggiunti ad esso e rimborsate o compensati insieme con il resto del periodo pag. 4 ;

               6 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Se non ci sono le condizioni sotto p. 5 , il prossimo fiscale rimborso sulla dichiarazione IVA iniziare due nuovi fiscale consecutivo il periodo di detrazione successivo al periodo in cui tale imposta è indicata.

          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’Autorità entrate non ha il diritto di intercettare in attesa di crediti pubblici raccolti dal rimborso fiscale dell’Agenzia nazionale delle entrate mostrato sul ritorno per i due periodi d’imposta della procedura di detrazione sotto il par. 1 .

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata. -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -.. SG 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il Am con l’entrata in vigore -. SG No .. 104 del 2013 , in vigore dal  01.12.2013 , l’  ) in deroga al paragrafo. 1 la tassa di rimborso di cui all’art. 88, par. 3 sarà rimborsato entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione quando:

               1 . la persona ha commesso negli ultimi 12 mesi prima delle forniture imponibili mese corrente un tasso pari a zero per un totale di più di 30 per cento del valore totale di tutte le operazioni imponibili effettuate, tra cui fornisce un tasso pari a zero; fornitura con tasso pari a zero deve essere assimilati a prestazioni di tali servizi con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto registrato ai fini IVA in un altro Stato membro: il trasporto delle merci all’interno dell’Unione europea e reso in connessione con questa spedizione di trasporto, corrieri e servizi postali, diversi dai servizi di cui all’art. 49; trasporto di merci; servizi di trasporto forniti da agenti, intermediari e altri intermediari che agiscono in nome e per conto di un’altra persona, nonché valutazioni, competenze e lavori su beni mobili;

               2 . (Valido fino al 31.12.2015 anni – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 , modificata l’entrata in vigore -.. SG 109 del 2013 , in vigore dal 01.01 0,2014 ) la persona – contadino ha fatto nel corso degli ultimi 12 mesi prima che le attuali prestazioni imponibili mese al tasso del 20 per cento della merce prodotta da quest’ultimo ai sensi dell’allegato № 2 , seconda parte, un totale di oltre il 50 per cento del valore totale di tutte le forniture tassabili fatte da lui.

          (4) In deroga al par. 1 la tassa di rimborso di cui all’art. 88 par. 3 sarà rimborsato entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione quando la persona è stata autorizzata ai sensi dell’art. 166 .

          (5) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Se, in casi sotto il par. 3 e 4 non sono eccezionali debiti pubblici raccolti dall’Agenzia nazionale delle Entrate sostenute alla data di presentazione della dichiarazione, allo stesso tempo, l’autorità di entrate portò via e ripristinare l’equilibrio, se presente.

          (6) (emendare e suppl -.. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il )

          (7) Le circostanze di cui al par. 3 e 4 devono essere certificati per iscritto alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate mediante un ordine determinato dal Regolamento per l’applicazione della legge.

          (8) (nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificata. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) in deroga al paragrafo. 1 , articolo 4 e para. 3-5 quando ha iniziato la revisione della persona, il termine per il rimborso delle tasse è il termine ultimo per il rilascio dell’atto di revisione, tranne nei casi in cui la persona che fornisce la sicurezza in contanti, titoli di stato o di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile con validità non meno di6 mesi.

          (9) (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’imposta è rimborsata e / o compensare fino all’importo della garanzia in base al par. 8 entro cinque giorni dalla sua presentazione.

          (10) . (Prev 8 , modificato -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) l’imposta recuperabile reintegrato senza motivo o non recuperati a causa di base interrotta (compresi atto che abroga), come previsto nel presente atto limiti sotto il par. 1 , punto 4 , par. 3 e 4 saranno rimborsati, insieme agli interessi legali, dalla data in cui doveva essere rimborsato ai sensi della presente legge fino al suo pagamento finale, indipendentemente dalla previsione del par. 8 e la sospensione dei procedimenti fiscali.

          (11) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi sotto il par. 3 nel verificare l’imposta è dedotto o rimborsati entro 30 termine giorno, mentre assegnato per la revisione della tassa viene dedotto o rimborsati in tutto o in parte in 30termine giorno di servizio dell ‘ordine per la revisione alla somma che rappresenta la differenza tra il recupero fiscale dichiarata e la quantità di imposte e contributi obbligatori che ragionevolmente si prevede di essere identificati al controllo. L’atto con il quale la restituzione è revocata o respinta deve essere impugnata secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale, prevista per l’impugnazione delle misure cautelari. La parte non recuperata della tassa di rimborso dichiarata si applicherà il par. 8 .
Sospensione e ripresa dei termini di cui all’art. 92

     Art. 93. (1) Le condizioni per il recupero di cui all’art. 92 par. 1 , articolo 4 e art. 92 par. 3 e 4 fermano:

               1 . in assenza di contabilità in conformità con i requisiti della Legge sulla contabilità e ripresa al momento del deposito;

               2 . in assenza o mancata presentazione dei documenti richiesti dalla presente legge o di altri documenti richiesti dall’autorità di entrate se necessario per la compilazione in qualsiasi promulgazione, e riprendere dietro presentazione dell’autorità di entrate;

               3 . in assenza di un’autorità di compravendita autorizzata ad uffici amministrativi, di produzione o di altro tipo connessi all’attività della persona registrata, e riprende nella fornitura dell’accesso;

               4 . quando la persona non può essere trovata sotto il fiscale e delle assicurazioni sociali codice di procedura da parte dell’autorità di entrate all’indirizzo indicato per la corrispondenza, e deve riprendere all’atto della notifica scritta da parte della persona raccomandata all’autorità entrate a cambiare il suo indirizzo nel paese la sua apertura da parte di un’autorità di reddito all’indirizzo specificato;

               5 . (Revocato -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni)

          (2) Le condizioni per il recupero ai sensi dell’art. 92 par. 1 , articolo 4 e art. 92 par. 3 e 4 cessano dopo aver consultato il direttore esecutivo dell’Agenzia delle entrate nazionale, ma per non più di 60 giorni quando:

               1 . l’organismo delle entrate stabilisce i dati relativi a un reato contro il sistema fiscale e riferisce loro il procedimento preliminare entro un mese dalla loro istituzione;

               2 . la sospensione è richiesta per iscritto dalle autorità del Ministero degli Interni o dagli organi giudiziari nel corso di procedimenti cautelari o giudiziari.

          (3) Nei casi di cui al par. (2) I termini per la restituzione sono ripresi al ricevimento di un rifiuto scritto di avviare il procedimento, rispettivamente dopo aver notificato il completamento del procedimento avviato.
Parte sei.
OBBLIGHI DELLE PERSONE

Capitolo Nove.
REGISTRAZIONE

Considerazioni generali
     Art. 94. (1) L’ Agenzia nazionale delle entrate istituisce e mantiene un registro speciale ai sensi della presente legge, che fa parte del registro di cui all’art. 80 , par. 1 del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (2) Entrando nel registro, le persone devono ricevere un numero di identificazione IVA, preceduto dal segno “BG”.

          (3) La registrazione ai sensi della presente legge è obbligatoria e facoltativa.
Registrazione in connessione con consegne sul territorio del paese

     Art. 95. (1) Con riserva di registrazione ai sensi della presente legge sono soggetti ad ogni soggetto passivo che è stabilita nel paese e fa una cessione di beni o servizi ai sensi dell’art. 12 .

          (2) Qualsiasi soggetto passivo che non sia stabilito nel territorio del paese e che effettui forniture tassabili di beni o servizi ai sensi dell’art. 12 , diversi da quelli per i quali l’imposta è a carico del destinatario.
Registrazione obbligatoria

     Art. 96. (1) Qualsiasi contribuente con un fatturato imponibile di 50 000 Levs o più per un periodo non superiore degli ultimi 12 mesi consecutivi prima che sia necessaria il mese corrente in 14 termine giorni dalla scadenza del periodo d’imposta nel corso del quale ha raggiunto questo fatturato, per richiedere la registrazione ai sensi della presente legge.

          (2) Il fatturato tassabile è la somma delle basi imponibili della persona eseguita:

               1 . le forniture imponibili, compresi i soggetti passivi con rating zero;

               2 . prestazioni di servizi finanziari di cui all’art. 46 ;

               3 . prestazioni di servizi assicurativi di cui all’art. 47 .

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nel fatturato imponibile non include le consegne sotto il par. 2 pt. 2 e 3 , quando non è connesso alla rete principale persona di immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzati nelle attività della persona, e forniture per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dell’arte. 82 par. 2 e 3 .

          (4) Il fatturato tassabile comprende anche gli anticipi ricevuti per le consegne ai sensi del par. 2 , ad eccezione degli anticipi ricevuti prima del verificarsi dell’evento fiscale ai sensi dell’art. 51 , par. 1 .

          (5) L’ obbligo di registrazione sorge indipendentemente dal termine per il quale è stato realizzato il giro d’affari imponibile, ma non per un periodo superiore a quello specificato nel par. 1 .

          (6) Nel determinare il fatturato tassabile, il regime fiscale delle consegne deve essere preso in considerazione alla data del verificarsi dell’evento fiscale o alla data del pagamento prima che si verifichi l’evento fiscale relativo alla fornitura.

          (7) Il paragrafo 1 non si applica alle persone per le quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . eseguire servizi per via elettronica con i destinatari – persone non imponibili che sono stabilite o hanno il loro indirizzo permanente o abitualmente risiedono nel territorio del paese;

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non sono state stabilite in seno all’Unione europea;

               3 . registrati ai fini IVA per la loro attività di cui al punto 1 in un altro Stato membro.

          (8) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , l’) Nonostante par. 1 l’autorità delle entrate può rifiutarsi di registrare una persona a cui l’amministrazione delle entrate ha posto fine o rifiutata la registrazione ai sensi dell’art. 176 , fino a che il motivo del rifiuto di registrazione, rispettivamente il motivo per la cancellazione o la scadenza di 24 mesi dall’inizio del mese successivo al mese della cancellazione o del rifiuto di registrazione, diminuisce.
Obbligo di registrazione per le consegne di merci con installazione e installazione

     Art. 97. (1) Nonostante il reddito imponibile di cui all’art. 96 di registrazione ai sensi della presente legge è soggetto ad una persona stabilita in un altro Stato membro non sia stabilito nel paese e fa una cessione di beni che sono installati o installate all’interno del paese da o per suo conto.

          (2) Per le persone di cui al par. (1), l’obbligo di presentare una domanda di registrazione deve avvenire entro e non oltre 7giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale – per la consegna di cui al par. 1 .

          (3) Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario della cessione è una persona registrata ai sensi della presente legge.
obbligo di registrazione alle prestazioni di servizi sui quali l’imposta è dovuta dal destinatario (nuova PAC -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

     Art. 97 a. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) registrazione ai sensi della presente legge si intende qualsiasi soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 , par. 1, 5 e 6 , che riceve servizi con luogo di adempimento sul territorio del paese, che sono imponibili e per i quali l’imposta è a carico del destinatario ai sensi dell’art. 82 par. 2 .

          (2) Ogni soggetto passivo di cui all’art. 3 , par. 1, 5 e 6 stabiliti nel territorio del paese, che fornisce servizi ai sensi dell’art. 21 , par. 2 con un luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro.

          (3) Un soggetto passivo registrato ai sensi del par. 1 sarà considerato come registrato ai sensi del par. 2 e viceversa.

          (4) Per le persone di cui al par. 1 e 2 danno luogo a una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta diventa esigibile (pagamento anticipato o evento fiscale), la base imponibile del servizio ricevuto è soggetto all’imposta .

          (5) Una persona registrata ai sensi del presente articolo e per i quali motivi per la registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, 97, 98 e 99 o per la registrazione facoltativa di cui all’art. 100 , par. 1, 2 e 3 devono essere registrati nell’ordine e entro i termini per la registrazione obbligatoria o la registrazione facoltativa.
Obbligo di registrazione per la vendita a distanza di merci

     Art. 98. (1) Ogni soggetto passivo che effettua una consegna di beni con luogo di adempimento sul territorio del paese ai sensi dell’art. 20 alle condizioni di vendita a distanza ai sensi dell’art. 14 .

          (2) Per le persone di cui al par. (1), l’obbligo di presentare una domanda di registrazione ai sensi della presente legge deve avvenire entro e non oltre 7 giorni prima della data del verificarsi dell’evento fiscale per la fornitura con cui il valore totale delle vendite a distanza durante l’anno corrente supera l’importo di cui all’art. 20 , par. 2 , elemento 2 . La consegna di cui alla prima frase è soggetta a imposta ai sensi della presente legge.

          (3) Dove il luogo di esecuzione della consegna di cui all’art. 20 , par. 4 è sul territorio del paese, le persone sotto il par. 1deve presentare una domanda di registrazione entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna o dal ricevimento del pagamento anticipato.
Obbligo di registrazione per acquisizioni intracomunitarie

     Art. 99. (1) Qualsiasi persona giuridica non imponibile e soggetto passivo non registrato ai sensi dell’art. 96, 97, 98 , art. 100, par. 1 e 3 e art. 102 e che effettua un acquisto intracomunitario di beni.

          (2) Il paragrafo 1 non si applica quando il valore totale degli acquisti intracomunitari tassabili per l’anno civile in corso non supera i 20.000 BGN.

          (3) Per le persone di cui al par. 2 luogo ad una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro e non oltre 7giorni prima della data del fatto generatore per l’acquisizione, portando il valore totale dei imponibili acquisti intracomunitari supera 20 000 lev acquisto intracomunitario, che supera detto soglia è soggetta a imposta ai sensi della presente legge.

          (4) Il valore sotto il par. 2 è l’importo globale degli acquisti intracomunitari, tranne che per l’acquisto di nuovi veicoli e beni soggetti ad accisa, senza imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta nello Stato membro in cui le merci sono trasportate o spedite aggiunto.

          (5) Il paragrafo 1 non si applica a:

               1 . le persone di cui all’art. 168 che acquisiscono nuovi veicoli;

               2 . le persone di cui all’art. 2 , elemento 4 .

          (6) Una persona che è registrata ai sensi del presente articolo e per i quali i motivi per la registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, 97 e 98 o per la registrazione facoltativa di cui all’art. 100 , par. 1 e 3 , devono essere registrati nell’ordine e entro i termini per la registrazione obbligatoria o la registrazione facoltativa.
Registrazione opzionale

     Art. 100. (1) Qualsiasi soggetto passivo per il quale le condizioni per l’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 96 , par. 1 , ha il diritto di registrarsi ai sensi di questa legge.

          (2) Qualsiasi soggetto passivo tassabile e non soggetto passivo per il quale le condizioni per l’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 99 par. 1 , avere il diritto di registrarsi ai sensi di questa legge per un acquisto intracomunitario.

          (3) Ogni soggetto passivo può registrarsi ai sensi della presente legge a prescindere dall’importo di cui all’art. 20 , par. 2 pt. 2 , in cui informa le autorità fiscali dello Stato membro in cui è registrato ai fini dell’IVA, si desidera la vendita a distanza, che ha svolto per avere un luogo di esecuzione nel paese.

          (4) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 1 e 3 non possono essere registrati persona a cui l’amministrazione fiscale è terminato o ha rifiutato la registrazione ai sensi della presente legge ai sensi dell’art. 176 , fino a che il motivo del rifiuto di registrazione, rispettivamente il motivo per la cancellazione o la scadenza di 24 mesi dall’inizio del mese successivo al mese della cancellazione o del rifiuto di registrazione, diminuisce.
Procedura di registrazione

     Art. 101. (1) La registrazione viene effettuata dalla persona obbligata o il diritto di essere registrato, depositata presso la Direzione territoriale competente del modulo di domanda di registrazione Agenzia Nazionale delle Entrate.

          (2) La domanda deve essere presentata:

               1 . di persona, se il soggetto passivo è una persona fisica abile o un imprenditore individuale;

               2 . da una persona con autorità legale quando il soggetto passivo è una persona giuridica o cooperativa;

               3 . da una persona con una procura secondo un memorandum d’intesa, in cui il soggetto passivo è una società non registrata o un fondo assicurativo;

               4 . da un rappresentante accreditato ai sensi dell’art. 135 ;

               5 . da una persona espressamente autorizzata a farlo dalle persone di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 con una procura notarile.

          (3) La domanda può essere presentata elettronicamente secondo la procedura del codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (4) La domanda di cui al par. 1 deve contenere i motivi per la registrazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.

          (5) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nel caso in cui la persona non è dichiarato per l’immissione di un indirizzo email per la corrispondenza presso l’Agenzia del Registro di sistema, l’applicazione sotto il par. 1 richiede obbligatoriamente tale indirizzo. In caso di modifica dell’indirizzo elettronico, la persona entro 7 giorni informa l’amministrazione delle entrate, a meno che la modifica non venga effettuata tramite una richiesta di iscrizione all’Agenzia del registro.

          (6) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , al paragrafo precedente. 5 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) entro 7 giorni dal ricevimento della dell’autorità entrate applicazione controlla il terreno per la registrazione. Qualora l’autorità fiscale abbia richiesto la garanzia di cui all’art. 176 e il termine per l’ispezione è di 30 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione.

          (7) (prec. 6 -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013anni) Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione ai sensi del par. 6 l’autorità delle entrate emette un atto con il quale effettua o rifiuta ragionevolmente di registrarsi.

          (8) (. Prev 7 , modificato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , l’) In deroga al paragrafo. 6 e 7 la registrazione ai sensi dell’art. 97, 97a , 98 e 99 devono essere effettuati dall’autorità delle entrate entro tre giorni dal deposito della domanda di registrazione.
Registrazione su iniziativa dell’autorità delle entrate

     Art. 102. (1) Se l’autorità entrate scopre che una persona non ha adempiuto il suo obbligo in tempo per il deposito di una domanda di registrazione, ha registrato con l’emissione di una registrazione se sono soddisfatte le condizioni per la registrazione.

          (2) Nell’atto sotto il par. 1 indica i motivi e la data in cui si è verificato l’obbligo di registrazione.

          (3) (suppl. – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Per la determinazione delle passività fiscali della persona quando è stato richiesto, ma non ha presentato una domanda di registrazione entro , il soggetto passivo è considerato responsabile delle forniture soggette ad imposta e delle acquisizioni intracomunitarie soggette ad imposta e delle prestazioni imponibili di servizi per le quali l’imposta è esigibile dal beneficiario:

               1 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il periodo che va dalla scadenza del termine entro il quale deve essere emesso l’ordine per l’iscrizione se la persona ha presentato una domanda di registrazione entro fino alla data in cui è registrato dall’autorità di entrate;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il periodo che va dalla scadenza del termine entro il quale deve essere emesso l’ordine per l’iscrizione se la persona ha presentato una domanda di registrazione entro fino alla data in cui i motivi della registrazione sono stati abbandonati.

          (4) Gli obblighi di cui al par. 3 è determinato da un atto di revisione secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.
Data di registrazione

     Art. 103. (1) La data di registrazione ai sensi della presente legge è la data di notifica del documento di registrazione.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) dalla data di registrazione disegnato modulo volto lista di registrazione per le attività ai sensi della legge sulla contabilità e servizi per i quali la persona ha il diritto di detrarre il credito d’imposta di cui all’art. 74 o 76 e l’ha depositato entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione.
Documenti che certificano la registrazione

     Art. 104. (1) Contemporaneamente all’atto di registrazione della persona registrata deve essere consegnato il certificato di immatricolazione, protetto da un foglio di plastica, secondo un modello determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (2) Su richiesta scritta della persona registrata, l’autorità delle entrate rilascia più di un certificato.

          (3) Su richiesta scritta da parte della persona registrata il direttore della direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate ha emesso sette certificato separato termine giorno per la prova di registrazione ai sensi della presente legge all’estero, in una forma determinata dai regolamenti di attuazione della legge.
Perdita, danneggiamento o distruzione del certificato

     Art. 105. (1) In caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione del certificato persona registrata in 7 termine giorni dal verificarsi di una delle circostanze di notificare per iscritto alla direzione territoriale competente la registrazione dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità delle entrate emette un duplicato del certificato entro 7 giorni dalla notifica.
Capitolo dieci.
RISOLUZIONE DELLA REGISTRAZIONE (DERIVAZIONE)

Considerazioni generali
     Art. 106. (1) Cessazione di registrazione (cancellazione) ai sensi della presente legge è una procedura che alla data di cancellazione della persona non può addebitare fiscale e dedurre credito d’imposta, tranne nei casi in cui questa legge disponga diversamente.

          (2) La registrazione deve essere chiusa:

               1 . su iniziativa della persona registrata in cui vi è un motivo per la cancellazione – obbligatoria o facoltativa;

               2 . su iniziativa dell’autorità delle entrate dove:

                    (a) ha stabilito i motivi per la cancellazione obbligatoria;

                    b) c’è una circostanza di cui all’art. 176 .
Motivi per la cancellazione obbligatoria

     Art. 107 . La ragione per la cancellazione è:

               1 . la morte dell’individuo;

               2 . la morte dell’individuo – un unico operatore, con o senza cancellazione dal registro di commercio;

               3 . (Suppl -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La soppressione del ditta individuale di il registro di commercio, a meno che:

                    a) la persona è soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96 , par. 1 per il giro d’affari imponibile per le forniture da lui effettuate, che rappresentano un’attività economica indipendente, o se i motivi di cui all’art. 108 , par. 2 ;

                    b) non vi sono le condizioni di cui alla lettera “a” e la persona nel 14 periodo di dieci giorni di iscrizione della cancellazione nel registro di commercio presentate alla Direzione territoriale competente dell’Agenzia Nazionale delle Entrate una domanda di registrazione, affermando di continuare la registrazione di cui all’art. 100 , par. 1 ;

               4 . la cessazione della persona nei casi di:

                    (a) Cessazione di una persona giuridica – commerciante, con o senza liquidazione;

                    b) cessazione della cooperativa;

                    (c) cessazione di una persona giuridica che non è un operatore commerciale;

                    d) cessazione della persona non registrata o cassa assicurativa.
Motivi per la cancellazione per scelta

     Art. 108. (1) Si presenta una ragione per la cancellazione per scelta:

               1 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 96, 97 , art. 98 par. 3 o art. 100 , par. (1 ) quando il terreno pertinente per la registrazione obbligatoria viene abbandonato;

               2 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 98 par. 2 o art. 100 , par. 3 dove:

                    a) per ciascuno dei due anni civili precedenti l’anno in corso l’ammontare delle basi imponibili delle consegne effettuate secondo i termini di vendita a distanza del paese (escluse le forniture di beni soggetti ad accisa) non deve superare 70 000 lev e

                    (b) non vi è alcuna base per la registrazione obbligatoria al momento del deposito della domanda di cancellazione;

               3 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 99 e art. 100 , par. 2 quando:

                    a) per l’anno civile precedente, l’importo della base imponibile degli acquisti intracomunitari tassabili, esclusi i veicoli nuovi e i prodotti sottoposti ad accisa, non eccede i 20.000 BGN;

                    (b) non vi è alcuna base per la registrazione obbligatoria al momento del deposito della domanda di cancellazione;

               4 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il volto registrata ai sensi Art. 97 a quando non vi sono motivi per la registrazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di cancellazione.

          (2) Persone registrate per scelta ai sensi dell’Art. 100 non può terminare la loro registrazione sulla base del par. 1 prima di 24 mesi dall’inizio dell’anno civile successivo all’anno di registrazione ai sensi della presente legge.
Procedura di disiscrizione su iniziativa della persona

     Art. 109. (1) Nei casi previsti dall’art. 107 pt. 3 e 4 persona che richiede la cancellazione presso la Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle Entrate al 14 -day periodo di insorgenza del rispettivo circostanza di cui all’art. 107 .

          (2) Nei casi previsti dall’art. 108 , par. 1 la persona registrata sceglie solo quando presentare la domanda di revoca alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale.

          (3) La domanda di cui al par. 1 e 2 devono contenere i motivi per la cancellazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.

          (4) Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità delle entrate effettua un controllo sui motivi della cancellazione.

          (5) Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione, l’autorità delle entrate emette un atto con il quale effettua o rifiuta ragionevolmente di procedere alla cancellazione.

          (6) (modifica -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi sotto il par. 1 per la data di cancellazione è considerata la data di accadimento della rispettiva circostanza di cui all’art. 107 .

          (7) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi sotto il par. 2 per la data di disdetta è considerata la data di notifica dell’atto di cui al par. 5 per la cancellazione.
Procedura di cancellazione avviata dall’autorità delle entrate

     Art. 110. (1) La registrazione è denunciata su iniziativa dell’autorità di entrate con l’emissione di un atto di cancellazione della registrazione, se:

               1 . c’è un terreno ai sensi dell’Art. 107 , voci 1 e 2 per la cancellazione obbligatoria;

               2 . constata che la persona non ha adempiuto in tempo al suo obbligo di presentare istanza di revoca ai sensi dell’art. 109 , par. 1 ;

               3 . (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) vi sono motivi di revoca ai sensi dell’art. 176 .

          (2) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Nei casi sotto il par. 1 , articoli 1 e 2, l’ atto di cancellazione non deve essere notificato alla persona e la data di cancellazione deve essere la data del verificarsi della rispettiva circostanza di cui all’art. 107 . Negli altri casi, la data di cancellazione è la data del servizio dell’atto di revoca.
Le consegne relative alla cancellazione e alla determinazione delle passività per l’ultimo periodo d’imposta

     Art. 111. (1) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) la data di cancellazione si ritiene che la persona che fornisce in base alla legge di tutti i beni disponibili e / o servizi per i quali ha beneficiato di un credito d’imposta totale o parziale e che sono:

               1 . attività ai sensi della legge sulla contabilità, o

               2 . attività ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società diverse da quelle di cui al punto 1 .

          (2) Il paragrafo 1 non si applica:

               1 . in caso di deregistrazione dovuta alla morte di una persona fisica che non è una ditta individuale;

               2 . (Suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La morte di una persona registrata ai sensi della presente legge – una ditta individuale, se una persona è acquisita da eredità o retaggio di una persona è registrato ai sensi di questa legge o registrato entro 6 mesi dalla data di morte – solo per i beni e servizi disponibili alla data di registrazione;

               3 . (Suppl -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Alla conversione di entità registrato o se la persona successore neoformato è registrata sotto questa legge o registrato in base alla procedura e il termine dell’arte . 132 – solo per i beni e i servizi disponibili alla data di registrazione;

               4 . per le attività disponibili – proprietà pubblica pubblica o pubblica;

               5 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , integrato -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Dopo la cancellazione dell’art. 176 e successiva registrazione della persona entro un periodo di imposta per i beni e i servizi che erano disponibili sia alla data di cancellazione che alla data della successiva registrazione.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) L’imposta sul par. 1 deve essere incluso nel risultato per l’ultimo periodo d’imposta, dichiarato secondo la procedura e entro i termini di cui all’art. 125 ed è archiviato entro il termine di cui all’art. 89 .

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la data di cancellazione della persona è nel processo di deduzione di cui all’art. 92 , si presume che i due periodi di un mese siano scaduti in tale data.
Capitolo undici.
DOCUMENTAZIONE DELLE FORNITURE

Considerazioni generali
     Art. 111 a. (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La (1) di alimentazione Documentare il luogo di esecuzione nel paese è stata effettuata ai sensi del presente capitolo.

          (2) La documentazione delle consegne con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni del presente capo quando l’imposta di fornitura è a carico del destinatario e il fornitore è una persona per la quale sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

               1 . la persona ha stabilito la sua attività economica indipendente nel paese o dispone di una stabile nel paese dal quale la cessione è fatta in assenza di tale stabilimento o di un tale oggetto – ha il domicilio o residenza abituale nel paese;

               2 . la persona non è stabilita nello Stato membro nel cui territorio è situato il luogo di esecuzione della prestazione o la sua stabile organizzazione in tale Stato membro non partecipa alla fornitura.

          (3) la documentazione della fornitura di beni o servizi con la posizione di un paese terzo o di un territorio deve essere effettuata in applicazione del presente capitolo, quando il prestatore ha stabilito la sua attività economica indipendente nel paese o ha una stabile organizzazione nel paese, dei quali la consegna o, in mancanza di tale stabilimento o un oggetto del genere – ha il domicilio o la residenza abituale nel paese.

          (4) (modifica -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 ) Nei casi di cui all’art. 113 , par. 11 , quando la fattura o l’avviso sulla fattura è emessa dalla persona a cui sono consegnati i beni o servizi, par. 2 e 5 non si applicano.

          (5) Il fornitore non applicherà il par. 1 per le forniture con luogo di esecuzione nel territorio del paese in cui l’imposta è a carico del destinatario e il fornitore è una persona per la quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . la persona non ha stabilito la sua attività economica indipendente all’interno del paese o la sua stabile organizzazione nel paese non prende parte nella fornitura o in mancanza di tale stabilimento o tale oggetto – senza domicilio o della residenza abituale nel paese;

               2 . la persona è stabilita in un altro Stato membro o ha una stabile organizzazione in un altro Stato membro da cui è stata effettuata la fornitura.
Documenti fiscali

     Art. 112. (1) Un documento fiscale ai sensi della presente legge deve essere:

               1 . la fattura;

               2 . notifica della fattura;

               3 . protocollo.

          (2) I documenti fiscali possono essere emessi manualmente o automatizzati.

          (3) In caso di furto, perdita, danneggiamento o distruzione di un documento fiscale, la persona registrata deve notificare per iscritto la competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale entro e non oltre 24 ore dalla presa di coscienza della rispettiva circostanza.
Emissione di una fattura

     Art. 113. (1) Ogni soggetto passivo – il fornitore è tenuto a emettere fattura per la sua successiva cessione di beni o servizi al ricevimento del pagamento anticipato prima, tranne nei casi in cui la consegna è documentata da un protocollo di cui all’art. 117 .

          (2) La fattura deve essere emessa in almeno due copie – per il fornitore e per il destinatario.

          (3) Una fattura non può essere emessa:

               1 . per le forniture a cui il destinatario è una persona fisica non imponibile;

               2 . per le consegne di servizi finanziari di cui all’art. 46 ;

               3 . per le prestazioni di servizi assicurativi di cui all’art. 47 ;

               4 . vendita di biglietti aerei;

               5 . nel caso di forniture gratuite;

               6 . per le forniture di servizi ai sensi del capitolo diciotto;

               7 . (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La fornitura da parte registrati ai sensi della legge, individui diversi da imprese individuali quando le forniture:

                    a) un documento è rilasciato secondo una legge speciale, o

                    b) viene rilasciato un conto per gli importi pagati o un documento ai sensi dell’art. 9 della legge sull’imposta sul reddito personale, o

                    (c) l’ emissione di un documento non è richiesta ai sensi della legge sull’imposta sul reddito personale.

          (4) La fattura deve essere emessa entro e non oltre 5 giorni dalla data del verificarsi dell’evento fiscale per la consegna, nel caso di pagamento anticipato – entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento del pagamento.

          (5) In deroga al par. 4 in intra-anche in caso di pagamento anticipato su fattura deve essere emessa entro 15 -o giorno del mese successivo a quello in cui il fatto generatore dell’imposta di cui all’art. 51 , par. 1 .

          (6) Se l’emissione di una fattura non è obbligatoria, essa viene rilasciata su richiesta del fornitore o del destinatario, ciascuna delle parti è tenuta a fornire l’assistenza necessaria all’altra parte per il rilascio.

          (7) (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il contraente può autorizzare per iscritto un’altra persona di emettere fatture e le comunicazioni alle fatture a suo nome.

          (8) Non sarà emessa fattura nei casi previsti dall’art. 131 , par. 1 .

          (9) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il imponibili persone che non sono registrate ai sensi della presente legge o che sono registrate ai sensi dell’art. 97 a, par. 1 e 2 , art. 99 e art. 100 , par. 2 , non sono autorizzati a indicare l’imposta nelle loro fatture e notifiche di fatturazione.

          (10) Quando una persona registrata effettua una prestazione imponibile per la quale ha ricevuto un pagamento anticipato prima della data della sua registrazione ai sensi della presente legge, la persona emette una fattura attestante l’intera base imponibile della cessione.

          (11) (Nuova -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fattura o avviso a fatture per conto ed a spese del contribuente – un fornitore può emettere e il destinatario della consegna, se previo accordo tra le due parti e purché esista una procedura per l’accettazione di ogni fattura o notifica della fattura da parte del soggetto passivo consegna dei beni o dei servizi.

          (12) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le fatture elettroniche e le notifiche elettroniche alle fatture si considera sono stati rilasciati alla data in cui il fornitore o le persone che agiscono per suo conto , ha fornito fatture e notifiche di fatture in modo che possano essere ricevute dal cliente.

          (13) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Per due o più consegne di beni o servizi in cui l’imposta diviene esigibile nello stesso periodo d’imposta può è stata emessa una fattura di massa. La fattura aggregata deve contenere i requisiti di cui all’art. 114 , par. 1 . Pt 9-15 per ogni consegna, che si riflette nella fattura periodica ed è rilasciato entro e non oltre l’ultimo giorno del mese in cui l’imposta è divenuta dovuta, in intracomunitarie forniture – nel periodo sotto il par. 5 .
Requisiti di fattura

     Art. 114. (1) La fattura deve contenere:

               1 . titolo del documento;

               2 . Una volta dieci cifre, solo i numeri arabi, sulla base di una o più serie a seconda delle esigenze di reporting del contribuente che identifica fattura unica;

               3 . data di rilascio;

               4 . nome e indirizzo del fornitore;

               5 . numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 del fornitore, rispettivamente i numeri di cui all’art. 84 del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – quando il prestatore è una persona non registrata ai sensi di questa legge;

               6 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

               7 . nome e indirizzo del destinatario della spedizione;

               8 . numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 del destinatario, rispettivamente i numeri di cui all’art. 84 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – quando il destinatario è una persona non registrata ai sensi della presente legge, numero di identificazione IVA – se il destinatario è registrato in un altro Stato membro, un altro numero di identificazione della persona ove richiesto dalla legge del paese in cui il destinatario è stabilito;

               9 . quantità e tipo di merce, tipo di servizio;

               10 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile o la data in cui è stato ricevuto il pagamento;

               11 . il prezzo unitario al netto delle imposte e della base imponibile di consegna, nonché gli sconti commerciali e gli sconti concessi se non sono inclusi nel prezzo unitario;

               12 . l’aliquota dell’imposta e, se il tasso è pari a zero, la base per la sua applicazione e il motivo per cui non si applica l’imposta;

               13 . l’importo della tassa;

               14 . l’importo del pagamento se si differenzia dall’importo della base imponibile e dell’imposta;

               15 . le circostanze che definiscono i beni come un nuovo veicolo – per la fornitura intracomunitaria di nuovi veicoli.

          (2) Se una persona svolge una vendita di beni è registrato per l’IVA in un altro Stato membro e il luogo di consegna secondo i termini della vendita a distanza nel territorio di un altro Stato membro, fatta eccezione per i requisiti sotto il par. 1 nella fattura è obbligatorio indicato:

               1 . il numero di identificazione IVA rilasciato dall’altro Stato membro;

               2 . l’aliquota dell’imposta applicabile alla cessione nell’altro Stato membro;

               3 . l’importo dell’imposta dovuta alla consegna.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando una persona registrata – intermediario in un’operazione triangolare documenta una cessione di beni all’acquirente nell’operazione triangolare, come motivo di non carica una tassa sulla fattura è indicata in “Articolo 141 del 2006/112 / CE”.

          (4) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Se l’imposta è dovuta dal destinatario della fattura non specifica l’ammontare dell’imposta e l’aliquota fiscale. In questo caso la fattura viene inserito “reverse charge”, e la base per esso.

          (5) Gli importi della fattura possono essere indicati in qualsiasi valuta, a condizione che la base imponibile e l’importo della tassa siano indicati in lev bulgari, osservando i requisiti di cui all’art. 26 , par. 6 .

          (6) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013) Il Qualsiasi fiscale pagatore scelto dalla modalità previste dal momento del rilascio fino al termine della autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture e le fatture emesse da esso o per suo conto, stoccaggio e ricevuto da lui fatture e fatture allegate, indipendentemente dal fatto che siano su carta o in forma elettronica.

          (7) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fattura non può contenere i requisiti sotto il par. 1 pt. 12, 14 e 15 , quando l’importo della base imponibile e l’imposta non deve superare 100 euro o il suo equivalente in BGN, tranne la documentazione forniscono il luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro, di forniture e remote intracomunitarie vendite di merci.

          (8) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nei casi di cui all’art. 111a , par. 3 la fattura emessa dal soggetto passivo non può contenere i requisiti di cui al par. 1 , articoli 12 e 13 .

          (9) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La documentazione delle consegne con fatture elettroniche e le notifiche elettroniche alle fatture devono essere fatte, a condizione che questa documentazione è accettata dal beneficiario per iscritto o tacito consenso.

          (10) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La garanzia di autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, la fattura fornita dal contribuente attraverso qualsiasi controlli di gestione, la creazione di una pista di controllo affidabile tra la fattura, la fattura e la consegna di beni o servizi.

          (11) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’aggiunta controllando l’attività sotto il par. 10. L’ autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica e avviso di fattura elettronica deve fornire le seguenti tecnologie esemplificative:

               1 . firma elettronica qualificata ai sensi della legge sui documenti elettronici e sulle firme elettroniche, o

               2 . scambio elettronico di dati.
Debito e notifiche di credito

     Art. 115. (1) In caso di modifica della base imponibile della consegna o in caso di annullamento della consegna per il quale è stata emessa una fattura, il fornitore è tenuto a emettere un avviso sulla fattura.

          (2) La notifica deve essere emessa non oltre 5 giorni dopo il verificarsi della rispettiva circostanza di cui al par. 1 .

          (3) All’aumento della base imponibile, viene emessa una nota di debito e viene emesso un avviso di credito al momento della deduzione della base imponibile o all’annullamento delle consegne.

          (4) Oltre ai requisiti di cui all’art. 114 la notifica sulla fattura deve contenere anche:

               1 . il numero e la data della fattura a cui è stato emesso l’avviso;

               2 . i motivi per il rilascio della notifica.

          (5) L’ avviso deve essere pubblicato in almeno due copie – per il fornitore e il destinatario.

          (6) In caso di risoluzione o risoluzione di un contratto di locazione ai sensi dell’art. 6 , par. 2 , punto 3, il fornitore emetterà un avviso di accredito per la differenza tra la base imponibile della consegna di cui all’art. 6 , par. 2 , articolo 3 e l’ammontare trattenuto sulla base del contratto, senza l’imposta ai sensi della presente legge.

          (7) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’avviso di fattura non può contenere i requisiti di cui all’art. 114 , par. 1 , articoli 12, 14 e 15 , salvo quando le consegne con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, le cessioni intracomunitarie e le vendite a distanza di merci sono documentate.
Regola le fatture e le notifiche

     Art. 116. (1) Non sono consentite correzioni e aggiunte a fatture e relative comunicazioni. I documenti compilati in modo errato o corretti vengono cancellati e nuovi vengono emessi.

          (2) Le fatture e le comunicazioni loro rilasciate, in cui nessuna imposta è stata riscossa, anche se avrebbe dovuto essere addebitata, devono essere prese in considerazione anche per i documenti errati.

          (3) Le fatture e le comunicazioni loro rilasciate, in cui è stata applicata una tassa, anche se non avrebbe dovuto essere addebitata, devono essere considerate documenti errati.

          (4) Quando i documenti in modo non corretto preparati o documenti si riflettono nei registri contabili del fornitore o del destinatario corretto, la cancellazione è disegnato e il protocollo – per ogni lato, che comprende:

               1 . il terreno per la cancellazione;

               2 . il numero e la data del documento annullato;

               3 . il numero e la data del nuovo documento rilasciato;

               4 . firma delle persone che hanno redatto il verbale di ciascuna delle parti.

          (5) Tutte le copie dei documenti cancellati devono essere conservate presso l’emittente e la loro segnalazione da parte del fornitore e del destinatario deve essere effettuata secondo una procedura stabilita dalla legge per l’attuazione della legge.
Rilascio di protocolli

     Art. 117. (1) Un record deve essere emesso come segue:

               1 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cui all’art. 82 par. 2, 3, 4 e 5 e art. 84 – dalla persona registrata – destinatario della consegna;

               2 . nei casi previsti dall’art. 57 – dall’importatore registrato – importatore;

               3 . nei casi di consegna di cui all’art. 6 , par. 3 , art. 7 , par. 4 , art. 9 , par. 3 , art. 142 , par. 1 e art. 144 , par. 4 – dal fornitore registrato;

               4 . (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cui all’art. 161 e 163 a – dalla persona registrata – destinatario della fornitura, se il fornitore è un soggetto passivo che non è registrato secondo la legge.

          (2) Il protocollo di cui al par. 1 deve contenere:

               1 . numero e data

               2 . (Suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il nome e il numero di identificazione dell’arte. 94 par. 2della persona sotto para. 1 ;

               3 . la quantità e il tipo di beni o il tipo di servizio;

               4 . la data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna;

               5 . la base imponibile;

               6 . tasso di imposta;

               7 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I motivi per la ricarica o non riscossione dell’imposta da parte della persona sotto il par. 1 ;

               8 . l’importo della tassa;

               9 . (Nuovo – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 12.01.2013 ) Il numero di identificazione del fornitore di IVA in base al quale la fornitura è stata effettuata quando il fornitore è registrato ai fini IVA in un altro Stato membro e il numero e la data della fattura – se emessi entro la data di rilascio della relazione;

               10 . (Nuovo – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 12.01.2013 ) Il numero di identificazione secondo l’art. 84 del codice di procedura fiscale e assicurativo del fornitore di beni di cui all’allegato 2 , parte seconda, e il numero e la data della fattura.

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il protocollo è rilasciato entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l’imposta è divenuta esigibile.

          (4) In caso di modifica della base imponibile di consegna o al termine di una consegna per la quale è stato rilasciato un protocollo, la persona deve emettere un nuovo protocollo che deve contenere:

               1 . il numero e la data del protocollo originale rilasciato per la consegna;

               2 . il terreno per il rilascio del nuovo protocollo;

               3 . l’aumento / diminuzione della base imponibile;

               4 . aumento / diminuzione della tassa.

          (5) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il protocollo di sotto par. 4 deve essere rilasciato entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la circostanza rilevante di cui al par. 4 .
Incassi e invio di dati

     Art. 118 . (Am -.. SG 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 anni) (1) Qualsiasi registrato e registrata ai sensi della presente legge ha l’obbligo di registrarsi e conto fatto da lui forniture / punto vendita attraverso l’emissione di scontrino fiscale di un dispositivo fiscale (scontrino fiscale) o con l’emissione di una ricevuta dal sistema automatico integrato di gestione aziendale (ricevuta sistemica), indipendentemente dal fatto che sia richiesto un altro documento fiscale. Il destinatario deve ottenere il pacchetto fiscale o di sistema e archiviarlo fino a quando il sito non si allontana.

          (2) I dispositivi fiscali e i sistemi integrati di gestione degli scambi automatizzati devono avere una possibilità tecnica di stabilire una connessione remota attraverso la quale inviare dati all’Agenzia delle entrate nazionale. I requisiti tecnici, l’ordine e il modo di costruzione e realizzazione del collegamento remoto saranno determinati dall’ordinanza di cui al par. 4 , in coordinamento con l’Istituto metrologico bulgaro.

          (3) (suppl. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2013/11/22 , modificato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) The fiscale e il bon sistema sono documenti cartacei registrazione alla vendita / fornitura di un prodotto o servizio in un negozio in pagabile in contanti, assegno, buono, un credito bancario o carta di debito o altri strumenti di pagamento contanti sostituto rilasciato da commissionata un dispositivo fiscale di tipo approvato o un sistema di negoziazione automatizzato integrato approvato. Nel caso di vendite di servizi di intrattenimento o di svagomerci attraverso i dispositivi fiscali, built-in self-automatica non alimentato ricevuta fiscale registrando la vendita possono essere visualizzati solo in mostra, senza emettere un documento documento l’ordine e modalità indicate dal decreto di cui al comma. 4.

          (4) Il ministro delle finanze pubblica un’ordinanza che specifica:

               1 . condizioni, procedure e modalità di approvazione o di tipo revoca di ingresso / uscita a / dal servizio, la registrazione / cancellazione, reporting, archiviazione dei documenti rilasciati da / per la pianificazione fiscale e sistema automatizzato integrato per la gestione aziendale;

               2 . servizio, esperienza e controllo di un dispositivo fiscale e un sistema di trading automatizzato integrato, i requisiti tecnici e funzionali per loro;

               3 . i requisiti, l’ordine e il modo di stabilire una connessione remota e la trasmissione di dati all’Agenzia nazionale delle entrate;

               4 . l’emissione di entrate fiscali da un dispositivo fiscale e ricevute da un sistema integrato di gestione aziendale automatizzata e i requisiti obbligatori che devono contenere;

               5 . il tipo di dati forniti, il formato e i tempi di presentazione.

          (5) Durante il funzionamento del dispositivo fiscale e il sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale le persone di cui al par. 1 ho stipulato un contratto scritto per la manutenzione e la riparazione con le società di servizi registrate dall’Istituto metrologico bulgaro. La manutenzione durante il periodo di garanzia è gratuita entro la garanzia fornita dal produttore.

          (6) Qualsiasi persona sotto il par. 1 effettuano cessioni / vendita di combustibili liquidi da immobili commerciali, ad eccezione delle persone che effettuano fornitura / vendita di combustibili liquidi da un deposito fiscale ai sensi delle accise e imposte Magazzini legge, è obbligato a trasmettere una connessione remota a dell’Agenzia Nazionale delle Entrate e dati che consentono di immagazzinare le quantità disponibili di combustibili nei serbatoi di stoccaggio nei siti di commercio di combustibili liquidi.

          (7) I paragrafi 1 e 6 non sono applicati dal fornitore / dal destinatario su un determinato quantitativo di petrolio quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . pagamenti per forniture / vendite di combustibili liquidi sono effettuati solo tramite bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro fatta da un altro fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale , effettuato tramite un operatore postale autorizzato per effettuare vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;

               2 . ha un proprio sistema di misurazione che consente di comunicare in modo affidabile e affidabile il carburante disponibile in qualsiasi momento;

               3 . fornisce su richiesta delle autorità fiscali l’accesso immediato al sistema di misurazione di cui al punto 2 ;

               4 . trasmette i dati all’Agenzia nazionale delle entrate secondo le condizioni e l’ordine del par. 10 .

          (8) Il soggetto passivo ai fini di un’attività economica autonoma svolta carico dei veicoli, macchinari, attrezzature o altre attrezzature per i propri combustibili liquidi uso è tenuto a registrarsi e condizioni conto di carico del decreto sotto il par. 4 .

          (9) Il paragrafo 8 non si applica:

               1 . da una persona sotto para. 8 – destinatario della consegna di combustibili liquidi, nel caso in cui il fornitore non sia il distributore finale e siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

                    a) i pagamenti per la fornitura di combustibili liquidi sono effettuati solo tramite bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro fatta da un altro fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale eseguita da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali ai sensi della legge dei servizi postali;

                    (b) non vende combustibili liquidi;

                    c) fornire dati sulla quantità di combustibili liquidi ottenuti all’Agenzia delle entrate alle condizioni e dall’ordine del par. 10 ;

               2 . da una persona sotto para. 8 – il destinatario della fornitura di combustibili liquidi, nel caso in cui il fornitore sia il distributore definitivo e il destinatario non venda combustibili liquidi.

          (10) Un soggetto passivo – il fornitore / beneficiario della cessione di combustibili liquidi è tenuto a presentare ai dati dell’Agenzia Nazionale delle Entrate sulla fornitura e il movimento del consegnata / ricevuta quantità di combustibili liquidi e di cambiarli. I dati sono archiviati alla data dell’evento fiscale o alla data del cambiamento delle circostanze in formato elettronico con una firma elettronica qualificata.

          (11) Dati di cui al par. 10 non deve essere presentato da:

               1 . il fornitore e il destinatario per la fornitura di combustibili liquidi in regime di sospensione delle accise;

               2 . consegne dei fornitori e le quantità di combustibili liquidi per i quali i dati sono stati presentati all’Agenzia “Dogana”, che i combustibili sono immessi in consumo sotto le accise e sui depositi fiscali consegnati;

               3 . il fornitore che ha segnalato attraverso il suo sistema di memoria fiscale elettronica;

               4 . il destinatario delle forniture segnalate dal fornitore tramite un sistema di memoria fiscale elettronica e il destinatario è l’utente finale;

               5 . il destinatario delle forniture che ha segnalato come ricevute attraverso il suo sistema di memoria fiscale elettronica;

               6 . il destinatario sotto il par. 9 , elemento 2 .
Rapporto di vendita

     Art. 119. (1) Per le consegne per il quale viene emessa una fattura o un protocollo non è necessariamente fornitore – registrati ai sensi della presente legge redige una relazione sulle vendite che contiene le informazioni di sintesi su tali operazioni per il periodo d’imposta in questione.

          (2) Il rapporto di vendita deve essere redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo d’imposta.

          (3) Facoltativamente, l’individuo può redigere relazioni di vendita separate per ciascun giorno del periodo fiscale e / o per ciascuno dei suoi siti.

          (4) Il contenuto delle informazioni riassuntive di cui al par. 1 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Relazione sulle vendite o acquisti in una procedura di tassazione speciale (Titolo Suppl -.. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

     Art. 120. (1) Per ogni tipo di consegna, che è applicabile capitoli riscossione speciali sedici, diciassette anni e diciannove fornitore – registrato ai sensi della presente legge redige una relazione sulle vendite nel corso del periodo d’imposta, che comprende almeno le seguenti informazioni :

               1 . quantità e tipo di merci per ogni particolare consegna o tipo di servizio;

               2 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile per la fornitura;

               3 . una descrizione delle fatture di consegna emesse quando richiesto;

               4 . gli elementi necessari per determinare la base imponibile;

               5 . la base imponibile;

               6 . tasso di imposta;

               7 . l’importo della tassa.

          (2) Il rapporto di vendita di cui al par. 1 deve essere redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo fiscale.

          (3) Per i servizi forniti ai sensi del capitolo diciotto, registrati ai sensi dell’art. Una persona deve compilare un registro elettronico contenente almeno le seguenti informazioni per ciascuna fornitura effettuata:

               1 . nome, indirizzo e indirizzo email del cliente;

               2 . tipo e quantità del servizio fornito elettronicamente;

               3 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile;

               4 . il numero e la data della fattura di consegna emessa;

               5 . la base imponibile;

               6 . l’aliquota d’imposta applicabile;

               7 . l’importo della tassa;

               8 . metodo di pagamento.

          (4) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Per la fornitura di beni e servizi per i quali il procedimento speciale applicabile per la tassazione ai sensi del capitolo Diciannove “e” in cui i fornitori sono persone che non sono imponibili, il destinatario – registrata ai sensi della presente legge deve redigere una relazione sugli acquisti durante il periodo d’imposta, che comprende almeno le seguenti informazioni:

               1 . quantità e tipo di merce o tipo di servizio – per ogni consegna;

               2 . la data in cui l’imposta sulla fornitura è diventata esigibile;

               3 . Prezzo d’acquisto – per ogni consegna;

               4 . tasso di imposta;

               5 . l’importo della tassa.

          (5) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il registro elettronico a par. 3 e dichiarazione degli acquisti durante il periodo d’imposta sotto il par. 4 è redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo d’imposta.
Capitolo dodici.
ALTRI OBBLIGHI

Memorizzazione di documenti
     Art. 121. (1) (suppl -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) Ogni soggetto passivo provvede all’archiviazione di documenti fiscali emessi da esso o per suo conto e tutti documenti fiscali da lui ricevuti entro 5 anni dalla scadenza del termine di prescrizione per il rimborso del debito pubblico, che i documenti certificano, nella loro forma originale.

          (2) (emendare e suppl -.. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto dei documenti fiscali, nonché la loro leggibilità deve essere garantita durante dell’intero periodo di archiviazione. Se i documenti fiscali sono archiviati per via elettronica, entro il termine di cui al par. 1 i soggetti passivi devono inoltre conservare i dati che garantiscono l’autenticità dell’origine e l’integrità del loro contenuto.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I paragrafi 1 e 2 si applicano agli atti della vendita di opere d’arte. 119 e 120 , i registri di cui all’art. 123 , par. 2 e 3 , nonché per i documenti doganali d’importazione.
Diritto di accesso ai documenti fiscali archiviati con mezzi elettronici

     Art. 122 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Quando il contribuente archiviate con mezzi elettronici che garantisca un accesso on-line alle fatture elettroniche e le notifiche elettroniche di fatture emesse o ricevute da la persona è obbligata a fornire un accesso elettronico (online) ai dati memorizzati per:

               1 . le autorità competenti in materia di entrate – se la persona è stabilita nel territorio del paese e la persona non è stabilita nel territorio del paese, ma l’imposta sulla fornitura è dovuta in Bulgaria;

               2 . le autorità competenti dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta – se la persona è stabilita nel territorio del paese e l’imposta sulla fornitura è dovuta in un altro Stato membro.
contabilità

     Art. 123. (1) Ogni persona registrata deve tenere un conto dettagliato che sia sufficiente per stabilire i suoi obblighi ai sensi della presente legge da parte delle autorità fiscali.

          (2) Ogni persona registrata deve tenere un registro delle merci ai sensi dell’art. 7 , par. 5 , articoli 8-10 e art. 13 , par. 4 , articoli 8-10 .

          (3) Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti a lui da un altro Stato membro da un soggetto registrato ai fini dell’IVA nello Stato membro in relazione alla fornitura di servizi in fase di valutazione o di lavoro su beni mobili.

          (4) La forma e i requisiti dei registri di cui al par. 2 e 3 saranno determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Capitolo tredici.
DICHIARAZIONE E RENDICONTAZIONE

Registri di segnalazione
     Art. 124. (1) Le persone registrate ai sensi di questa legge devono obbligatoriamente tenere i seguenti registri:

               1 . Registro acquisti;

               2 . registro delle vendite.

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona registrata è tenuto a riflettere emessi da o per conto di documenti fiscali e report sulla vendita di opere d’arte . 119 nel registro vendite per il periodo fiscale in cui sono stati emessi.

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 2 , i documenti fiscali emessi in relazione a una cessione intracomunitaria, compreso un pagamento ricevuto, sono registrati nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta per la cessione è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 51 .

          (4) (suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona registrata è obbligato a riflettere ricevuto i suoi documenti fiscali nel record di acquisto entro e non oltre il periodo d’imposta dodicesimo dopo il periodo d’imposta in cui sono stati rilasciati, ma non oltre l’ultimo periodo d’imposta di cui all’art. 72 , par. 1 .

          (5) In deroga al par. 4 , la persona registrata è obbligata a riflettere le note di credito ricevute da lui nel registro acquisti per il periodo fiscale in cui sono state emesse.

          (6) Il tipo, il contenuto e i requisiti per i registri di cui al presente articolo, nonché l’ordine e le modalità dei documenti ivi contenuti, sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (7) (nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I soggetti iscritti che hanno commesso nel trimestre solare cessioni intracomunitarie di nuovi veicoli per i quali i destinatari non sono registrati ai fini IVA le persone in altri Stati membri registrano le consegne effettuate in un registro di forniture intracomunitarie di veicoli nuovi.

          (8) (nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il tipo, contenuti e requisiti per la registrazione sotto il par. 7sarà determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
Dichiarazione di imposta

     Art. 125. (1) Per ogni periodo d’imposta, la persona registrata deve presentare una dichiarazione-dichiarazione, compilata sulla base dei registri contabili di cui all’art. 124 , salvo i casi di cui all’art. 157 .

          (2) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona registrata che ha commesso il periodo d’imposta cessioni intracomunitarie, forniture come un intermediario in un’operazione triangolare o fornitura di servizi ai sensi dell’art . 21 , par. 2 con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro, unitamente alla dichiarazione di riferimento di cui al par. 1presenta inoltre una dichiarazione VIES per tali consegne per il periodo d’imposta in questione.

          (3) Insieme alla dichiarazione di riferimento di cui al par. 1 la persona registrata presenta anche i registri di cui all’art. 124per il periodo d’imposta in questione.

          (4) Dichiarazione ai sensi del par. 1 viene sottoposto e quando dovrebbe essere pagato o rimborsato, e quando la persona registrata ha commesso o ricevuto forniture o acquisizioni non di importazione per tale periodo d’imposta completato.

          (5) Le dichiarazioni di cui al par. 1 e 2 e i registri di cui al par. 3 deve essere presentata entro il 14 ° giorno del mese, incluso il mese successivo al periodo di imposta a cui si riferiscono.

          (6) La dichiarazione VIES di cui al par. 2 e i registri di segnalazione ai sensi del par. 3 sono anche alimentati a un supporto magnetico o ottico.

          (7) Le dichiarazioni di cui al par. 1 e 2 e i registri di cui al par. 3 può essere presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Quando la dichiarazione di dichiarazione e i registri di segnalazione sono presentati elettronicamente, par. 6 non si applica.

          (8) La dichiarazione di riferimento di cui al par. 1 e la dichiarazione di cui al par. 2 devono essere presentati secondo un modello determinato dal Regolamento per l’applicazione della legge.

          (9) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il registro di cui all’art. 124 , par. 7 deve essere presentato su un supporto magnetico o ottico fino al 14 del mese successivo al trimestre civile a cui si riferisce.

          (10) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nei casi di cui all’art. 111 , par. 2 pt. 5 registrante alimentato un’istruzione di riferimento per il periodo d’imposta comprese le operazioni effettuate dal soggetto e la data di cancellazione, comprese le operazioni effettuate dopo la registrazione successiva.

          (11) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando una dichiarazione sotto il par. 2 , questa dichiarazione, la dichiarazione di cui al par. 1 e i registri di segnalazione di cui al par. 3 deve essere obbligatoriamente presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Quando la dichiarazione-dichiarazione, la dichiarazione VIES e i registri di segnalazione sono presentati elettronicamente, 6 non si applica.

          (12) (Nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Se uno qualsiasi dei registri contabili di cui all’art. 124 per il rispettivo periodo di imposta contiene più di cinque voci, quindi la dichiarazione-dichiarazione di cui al par. 1 e i registri di segnalazione di cui al par. 3 deve essere obbligatoriamente presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Se la dichiarazione di riferimento e i documenti di segnalazione sono presentati elettronicamente, par. 6 non si applica.
Correzioni di errori di segnalazione

     Art. 126. (1) Errori fatti nelle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 125 , par. 1 e 2 a seguito di documenti non riconosciuti o erroneamente riflessi nei registri dei conti di cui all’art. 124 deve essere adeguato in conformità con il par. 2 e 3 .

          (2) Gli errori stabiliti dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione devono essere corretti apportando le necessarie correzioni e presentando le dichiarazioni di cui all’art. 125 , par. 1 e 2 e i registri di cui all’art. 124 .

          (3) Fuori dai casi di cui al par. 2 errori sono corretti da:

               1 . faccia effettuare le regolazioni necessarie nel periodo fiscale in cui viene rilevato l’errore, e include la non riflette documento corrispondente registro contabilità per lo stesso periodo d’imposta – quando non si riflette nei registri contabili di cui all’art. 124 documenti;

               2 . la persona deve notificare per iscritto l’autorità competente in materia di entrate che agisce per modificare l’obbligo della persona per il periodo d’imposta in questione, nel caso di registrazioni errate nelle scritture contabili.
Parte sette.
CASI SPECIFICI

Capitolo quattordici.
CASI SPECIFICI DI CONSEGNA

Fornitura da parte di una persona che agisce a suo nome e per conto di un’altra persona
     Art. 127. (1) Laddove un soggetto passivo (commissario / trustee) fornisca beni o servizi a proprio nome e per conto di un’altra persona, si presume che la persona abbia ricevuto e fornito i beni o servizi.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 ci sono tre consegne:

               1 . consegna tra il committente / trustee e la terza parte per la quale la data di accadimento dell’evento fiscale e la base imponibile della consegna sono determinati dalle regole generali della presente legge;

               2 . consegna tra il committente / capitale e il commissario / curatore dei beni o servizi – in base alla consegna sotto pag. 1 ; la base fiscale di questa fornitura è pari alla base imponibile delle prestazioni sotto p. 1 , e la data del verificarsi dell’evento imposta per questa disposizione è determinata dalle regole generali del diritto, ma non può essere successiva alla data di accadimento dell’evento fiscale alla voce. 1 ;

               3 . consegna di un servizio tra il committente / trustee e il principale / principale; la base imponibile di tale fornitura è il compenso del commissario / trustee, che comprende il risarcimento dei costi da lui sostenuti in relazione alla fornitura, se così concordato; la data di accadimento dell’evento fiscale per questa consegna è determinata dalle regole generali di questa legge.

          (3) Quando il commissario / trustee è una persona non registrata ai sensi di questa legge, nel determinare la base imponibile per la consegna di cui al par. 2 , articolo 2 si considera che il prezzo di consegna concordato di cui al par. 2 , l’articolo 1include la tassa.

          (4) Laddove la base imponibile della cessione di cui all’art. 6 , par. 2 , il punto 4 differisce dalla base imponibile ai sensi del par. 2 , articolo 1 , alla data del verificarsi dell’evento fiscale della consegna sotto il par. 2 , comma 1, un motivo per modificare la base imponibile della cessione di cui all’art. 6 , par. 2 , elemento 4 .
Consegna accompagnatoria

     Art. 128 . Quando la consegna principale è accompagnata da un’altra consegna e il pagamento è determinato in totale, si presume che vi sia una consegna principale.
Servizio di garanzia

     Art. 129. (1) non sono considerati per la consegna consegna della merce dal produttore o una persona autorizzata per sostituire o rimuovere i difetti derivanti dalla garanzia contrattuale, che si svolge a spese del produttore.

          (2) La fornitura di un servizio per la rimozione di difetti che si verificano in base ai termini del servizio di garanzia concordato non è considerata come consegna quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . il servizio è eseguito da una persona autorizzata dal produttore;

               2 . il produttore non è stabilito sul territorio del paese;

               3 . il servizio di garanzia è a carico del produttore.

          (3) Non è considerato una consegna la fornitura di beni o servizi per rimuovere i difetti dal provider quando si rimuove i difetti a spese relative alle somme trattenute di cui all’art. 26 , par. 4 , elemento 2 .
baratto

     Art. 130. (1) Quando c’è una disposizione secondo la quale la retribuzione (tutto o in parte) determinato beni o servizi, si presume che ci sono due consegne del contatore, ciascun fornitore è considerato un venditore di ciò che dà, e per un acquirente di ciò che ottiene.

          (2) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’evento fiscale delle consegne sotto il par. 1 si verifica secondo le regole generali della legge.

          (3) (Nuovo – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La consegna sotto il par. 1 con una precedente data di accadimento di un evento fiscale deve essere considerato un pagamento anticipato (in tutto o in parte) per la seconda consegna.

          (4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Ai fini dell’applicazione del paragrafo. In terzo luogo la dimensione della base imponibile per l’acconto è pari alla base imponibile delle forniture ad una data precedente.
Fornitura di beni o servizi al momento della vendita pubblico sotto il Tax-Insurance codice di procedura o codice civile o la vendita ai sensi della legge sulla Pegni

     Art. 131. (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nel caso di una vendita pubblica sotto l’assicurazione codice di procedura fiscale e sociale o del codice civile o di vendita da parte di l’ordine della legge sui pegni speciali o dell’art. 60della legge sugli istituti di credito e quando il proprietario della proprietà (il debitore, il Pledger o il proprietario del bene ipotecato) è stato registrato ai sensi della presente legge, l’esecutore pubblico, l’ufficiale giudiziario o il creditore pignoratizio è richiesto entro 5 giorni dal ricevimento delle vendite a prezzo pieno :

               1 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) di rimettere l’imposta dovuta sulla vendita ad un conto bancario della direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate nazionale, che è il responsabile per l’ufficiale giudiziario o il pegno un creditore o un conto bancario della pertinente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate nel cui ambito opera l’appaltatore pubblico;

               2 . redigere un documento di vendita specificato nelle Regole per l’attuazione della legge in tre copie – per l’esecutore pubblico / agente di esecuzione / creditore pignoratizio, il proprietario della proprietà e il destinatario (l’acquirente);

               3 . presentare il documento di cui al punto 2 al proprietario del bene immobile e al destinatario entro tre giorni dalla sua emissione;

               4 . avvisare la direzione territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate nazionale in cui il proprietario della proprietà è registrata ai sensi della presente legge, un documento rilasciato sotto p. 2 secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

Nel determinare la base imponibile 27 non si applica.

          (2) Nei casi di cui al par. 1, si presume che l’imposta sia inclusa nel prezzo di vendita, insieme al prezzo di vendita pagato (pagato) dal beneficiario (acquirente) all’ufficiale pubblico / agente incaricato dell’applicazione della legge / creditore in garanzia.

          (3) (modifica -. SG. 59 del 2007 , in vigore dal 01.03.2008 ) Para 1 non si applica quando l’ordine del codice di procedura fiscale, su richiesta del creditore, il bene che è stato assegnato a pagamento del suo credito.

          (4) (modifica -. SG. 59 del 2007 , in vigore dal 01.03.2008 ) Nei casi sotto il par. 3 la base imponibile della consegna è il prezzo dell’articolo, determinato dall’ordine di cui all’art. 250 , par. 3 o art. 254 , par. 7 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale e si considera che la tassa è inclusa nel prezzo della proprietà.

          (5) (Nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Dopo la revoca di vendita al pubblico o la vendita sotto il par. (1) dal tribunale competente, la tassa di vendita / vendita trasferita sarà rimborsata secondo una procedura stabilita nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.
Capitolo Quindici.
CASI SPECIFICI DI REGISTRAZIONE E DERIVAZIONE

Registrazione obbligatoria come risultato della conversione
     Art. 132. (1) Una persona è obbligata a registrare secondo questa legge una persona che, per motivi di cui all’art. 10 , par. 1acquista beni e servizi da una persona registrata.

          (2) (suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’iscrizione sotto il par. 1 deve essere presentata con una domanda di registrazione in 14 giorni dopo la registrazione della circostanza di cui all’art. 10 , par. 1 nel registro delle imprese o nel registro BULSTAT.

          (3) (suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La data di registrazione nei casi sotto il par. 1 è la data di entrata della circostanza di cui all’art. 10 nel registro delle imprese o nel registro BULSTAT.

          (4) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nei casi di registrazione sotto il par. 1 l’ inventario di registrazione di cui all’art. 74 , par. 2 , il punto 3 per i beni disponibili (esclusi quelli ottenuti ai sensi dell’articolo 10) deve essere redatto alla data di registrazione di cui al par. 3 ed è archiviata entro il 45 ° giorno, anche dopo tale data.
Registrazione di una persona straniera non stabilita nel paese

     Art. 133. (1) Una persona straniera che abbia una stabile organizzazione nel paese di svolgere attività economiche e soddisfa i requisiti della presente legge per l’iscrizione obbligatoria o facoltativa per la registrazione viene registrato da un rappresentante accreditato, fatta eccezione per le succursali di stranieri persone registrate secondo la procedura generale.

          (2) Una persona straniera non residente nel paese, ma eseguito forniture imponibili di attuazione in tutto il paese e soddisfa i requisiti della presente legge per la registrazione obbligatoria o di registrazione volontaria viene registrata da un rappresentante accreditato.

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) L’iscrizione sotto il par. 1 e 2 devono essere eseguiti secondo la procedura di cui all’art. 101 nella direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (4) In caso di risoluzione della persona – rappresentante accreditato o il verificarsi di altre circostanze che portano all’impossibilità questa persona alla adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente legge, 14 termine giorni dalla data di insorgenza di nuove circostanze entità estera è necessaria per determinare nuovo rappresentante accreditato.

          (5) I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli stranieri che forniscono servizi ai sensi del capitolo diciotto.

          (6) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la persona sotto il par. 1 e 2 sono stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo con il quale il nostro paese ha strumenti giuridici di assistenza reciproca, la registrazione è effettuata secondo la procedura generale. La persona straniera può nominare un rappresentante accreditato, nel qual caso il par. 4non si applica.

          (7) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’autorità entrate possono registrarsi ai sensi dell’art. 102 e una persona che soddisfa le condizioni del par. 1 e 2 , anche quando si presenta una domanda di registrazione ma non si designa un rappresentante accreditato.
Termine della registrazione (cancellazione) di una persona straniera registrata ai sensi della presente legge

     Art. 134. (1) La registrazione di una persona straniera, registrata ai sensi dell’art. 133 , sarà risolto alle condizioni generali di questa legge di revoca.

          (2) La cancellazione al di sotto del par. 1 deve essere effettuato in conformità con l’art. 109 .

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la persona straniera non determini nuovo rappresentante accreditato in termini di arte. 133 , par. 4 , la sua registrazione può essere disdetta su iniziativa dell’autorità delle entrate con l’emissione di un atto di cancellazione.

          (4) Nei casi di cui al par. 3 l’ atto di cancellazione non deve essere notificato alla persona e la data di cancellazione è la data in cui il termine di cui all’art. 133 , par. 4 .

          (5) Al momento della revoca ai sensi del par. 1 e 3 si presume che la persona straniera esegua una consegna ai sensi dell’art. 111 .
Rappresentante accreditato

     Art. 135. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il rappresentante accreditato di una persona straniera può essere solo una persona in grado domiciliato o residente nel paese o regionale una persona giuridica che non è in liquidazione o non dichiarata bancarotta e non vi sono obbligazioni e passività fiscali richieste e non pagate per i contributi di sicurezza sociale riscossi dall’Agenzia delle entrate nazionale.

          (2) Il rappresentante accreditato sarà la persona straniera di cui all’art. 133 in tutti i suoi rapporti fiscali derivanti dalla presente legge.

          (3) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il rappresentante accreditato deve essere congiuntamente e un numero illimitato di obblighi derivanti dalla presente legge per persona straniera registrata tranne nei casi di cui all’art. 133 , par. 6.
Parte otto
TERMINI SPECIALI DI ACQUISIZIONE

Capitolo sedici
SERVIZI TURISTICI

Fornitura di un servizio turistico comune
     Art. 136 . (Am -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) (1) Quando un operatore turistico fornisce i propri beni o servizi nome in relazione con il viaggio per viaggiatore, per la realizzazione di che utilizzano merci o servizi da cui il passeggero fa uso diretto, si ritiene che sia fornita una prestazione di un servizio turistico comune.

          (2) I beni e servizi di cui al par. 1 da cui il passeggero fa uso diretto sono quelli che il tour operator ha ricevuto da altri soggetti passivi e ha fornito al passeggero alcun cambiamento.

          (3) Le disposizioni del presente capo non si applicano a:

               1 . la fornitura di agenti di viaggio quando agiscono in nome e per conto di un’altra persona;

               2 . consegna da un tour operator a un tour operator.
Luogo di esecuzione di un servizio turistico comune

     Art. 137 . (Am -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) Luogo di consegna di servizio turistico comune è dove il tour operator ha stabilito propria attività economica o dispone di una stabile da eseguire implementazione.
Data di accadimento dell’evento fiscale e esigibilità dell’imposta

     Art. 138. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La data di verificarsi dell’evento fiscale per l’erogazione del servizio turistico comune è la data in cui il viaggiatore si avvale di la prima volta dalla consegna.

          (2) L’imposta per la fornitura del servizio turistico comune diventa esigibile alla data del verificarsi dell’evento fiscale di cui al par. 1 .
Base fiscale di un servizio turistico comune

     Art. 139. (1) (Modificare -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La base imponibile della consegna del margine di servizio turistico comune, che rappresenta la differenza, meno l’importo dell’imposta dovuta, tra:

               1 . l’importo totale che il tour operator ha ricevuto o riceverà dal viaggiatore o da un terzo per la consegna, comprese le sovvenzioni e finanziamenti direttamente legati a questo tipo di alimentazione, imposte e tasse, e le spese accessorie quali commissioni e assicurazioni, praticato dal fornitore al destinatario , ma senza le concessioni commerciali concesse;

               2 . l’importo pagato o da pagare per le cessioni di beni e servizi ricevuti dall’operatore turistico da altri soggetti passivi di cui beneficiano direttamente i passeggeri, compresa la tassa prevista dalla presente legge.

          (2) La base imponibile ai sensi del par. 1 non può essere un valore negativo.
Tariffa zero per la consegna di un servizio turistico condiviso

     Art. 140. (1) (modifica -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La consegna del servizio turistico comune è tassabile a tasso zero se la fornitura di beni e servizi che il viaggiatore beneficia direttamente, ha una sede di attuazione nel territorio di paesi e territori terzi.

          (2) (modifica -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Se solo una parte della fornitura di beni e servizi sotto par. 1da cui il passeggero beneficia direttamente, avere un luogo di esecuzione nel territorio di paesi e territori terzi, tassabile a tasso zero è solo la parte corrispondente della fornitura del servizio turistico totale.
Credito d’imposta il tour operator (Titolo Modificare -.. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni)

     Art. 141 . (Am -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il tour operator non ha diritto a una detrazione per la fornitura di beni e servizi da altri soggetti passivi, di cui il viaggiatore è beneficiare direttamente.
Addebitando la tassa e documentando la consegna di un servizio turistico comune

     Art. 142. (1) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La tassa per la consegna del servizio turistico comuni sia imputata con l’emissione di un rapporto, ma la fattura e comunicazione ad essa entra “schema del margine” – servizi di viaggio.

          (2) La documentazione e la comunicazione della consegna di un servizio turistico comune devono essere effettuate secondo una procedura stabilita dai regolamenti per l’applicazione della legge.
Capitolo diciassette.
ORDINE SPECIALE DEL MARGINE DI PREZZO

Fornitura di beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato
     Art. 143. (1) (suppl -.. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Le disposizioni del presente capo si applicano alla fornitura da parte di un rivenditore di beni di seconda mano, opere d’arte, articoli da collezione, oggetti d’antiquariato forniti a lui nel territorio del paese o nel territorio di un altro Stato membro:

               1 . persona non soggetta all’imposta

               2 . (Suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) altro soggetto passivo registrato ai sensi della presente legge quando il soggetto di consegna è un prodotto rilasciato ai sensi dell’art. 50 par. 1 o da persone registrate ai fini dell’IVA in un altro Stato membro esenti da imposta ai sensi della legislazione del paese interessato per motivi analoghi;

               3 . un altro soggetto passivo che non è registrata ai sensi della presente legge o da un soggetto passivo di uno Stato membro che non sia registrato ai fini dell’IVA quando il soggetto di fornitura sono beni che costituiscono immobilizzazioni in base alla legislazione contabile di riferimento;

               4 . un altro rivenditore che applica la procedura speciale per l’addebito del margine di prezzo.

          (2) La disposizione del par. 1 non si applica alla fornitura intracomunitaria di veicoli nuovi.

          (3) I rivenditori hanno il diritto di applicare le disposizioni del presente capo e la fornitura di:

               1 . opere d’arte, oggetti da collezione o oggetti d’antiquariato che hanno importato;

               2 . opere d’arte consegnate loro dai loro autori o dai loro eredi.

          (4) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il diritto di scelta sotto il par. 3 è esercitato con la presentazione di una notifica alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale.

          (5) I concessionari che hanno esercitato il diritto di scelta ai sensi del par. 4 , si applica la procedura speciale per la tassazione del margine di consegna di cui al par. (3) dal primo giorno del mese successivo al mese della notifica e per un periodo di almeno 24 mesi, compreso il mese successivo al mese di presentazione della notifica.

          (6) Dopo la scadenza del termine di cui al par. 5 il concessionario può porre fine all’applicazione della procedura speciale di tassazione del margine di fornitura di cui al par. 3 , inviando una notifica alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale. L’applicazione della procedura speciale per l’imposizione del margine è risolta nel mese successivo al mese di presentazione della notifica.

          (7) Le notifiche di cui al par. 4 e 6 devono essere archiviati secondo un modello stabilito nel Regolamento per l’applicazione della legge.
Luogo di adempimento, evento fiscale ed esigibilità dell’imposta per la cessione di beni a cui si applica la procedura speciale di tassazione del margine

     Art. 144. (1) Luogo di esecuzione delle consegne ai sensi dell’art. 143 è il luogo in cui è situata la sede legale o la sede permanente del rivenditore presso il quale effettua tali forniture.

          (2) L’evento fiscale delle consegne di cui all’art. 143 si verifica in base alle regole generali della presente legge.

          (3) La tassa di fornitura di cui all’art. 143 diventano esigibili l’ultimo giorno del periodo di imposta durante il quale l’evento fiscale per la consegna si è verificato ai sensi del par. 2 .

          (4) L’imposta sarà addebitata con l’emissione di un protocollo secondo le modalità e secondo le modalità stabilite dal regolamento per l’attuazione della legge.
Base fiscale

     Art. 145. (1) La base imponibile della consegna di merci ai sensi del presente capo è il margine del prezzo, che è la differenza, meno l’importo dell’imposta dovuta, tra:

               1 . prezzo di vendita rappresenta l’importo totale che il concessionario ha ricevuto o riceverà dal cliente o terza persona per la consegna, comprese le sovvenzioni e finanziamenti direttamente legati a questo tipo di alimentazione, imposte e tasse, le spese accessorie per l’imballaggio, il trasporto, commissioni e assicurazioni a carico del fornitore del destinatario, esclusi eventuali sconti commerciali concessi;

               2 . l’ammontare pagato o da pagare per le persone percepite ai sensi dell’art. 143 , par. 1 e 3 beni, inclusa la tassa ai sensi della presente legge e quando le merci sono importate – la base imponibile all’importazione, compresa la tassa ai sensi della presente legge.

          (2) La base imponibile ai sensi del par. 1 non può essere un valore negativo.
Fornitura di beni secondo l’ordine speciale del margine zero

     Art. 146 . La consegna delle merci secondo la speciale procedura di tassazione del margine è tassabile a tasso zero, quando per la consegna le condizioni dell’art. 28 .
Credito d’imposta

     Art. 147. (1) Il rivenditore ha diritto a un credito d’imposta per i beni e i servizi che ha acquistato o importato, che utilizza solo per le consegne ai sensi del presente capitolo.

          (2) (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (3) (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (4) (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (5) Il rivenditore non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta per le merci ricevute o importate da lui per le quali applica la procedura speciale per la tassazione del margine.

          (6) (nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il concessionario ha diritto a un credito d’imposta per la importati beni di seconda mano secondo le regole generali del diritto.

          (7) (nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il concessionario ha diritto a un credito d’imposta per le opere d’arte importate, da collezione o d’antiquariato o opere d’arte forniti dal loro autore o dai suoi eredi, secondo le regole generali della legge, purché non abbia esercitato il diritto di scelta di cui all’art. 143 , par. 3 .
Documentare la consegna delle merci nell’ambito del regime di margine speciale

     Art. 148. (1) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le fatture e nel bando per la modalità di registrazione rivenditore fattura “del margine – di seconda mano modalità merci ‘o’ tassazione marginale – opere d’arte “o” schema dei margini – oggetti da collezione e antichità “.

          (2) (precedente art. 148 -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La documentazione e la segnalazione di consegna della merce da parte del procedimento speciale di riscossione del margine è effettuato secondo le modalità stabilite con lo stato di diritto.
Fatturato del rivenditore tassato dalle consegne di merci nell’ambito del regime di margine speciale

     Art. 149 . Il fatturato del commerciante tassabile dalle consegne di merci nell’ambito del regime speciale del margine è la somma dei margini.
Tassa di addebito sulle merci disponibili quando i concessionari vengono cancellati

     Art. 150. (1) La cancellazione del Dealer deve essere effettuata in conformità con le condizioni generali di questo atto di cancellazione.

          (2) All’atto della cancellazione, il rivenditore deve una tassa sulle merci disponibili ai sensi del presente capitolo. L’ammontare della tassa è determinato sulla base del margine medio realizzato dal rivenditore per gli ultimi 12 mesi prima della data di cancellazione.

          (3) L’ordine e il modo di determinare il margine medio di cui al par. 2 sarà determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (4) Dopo la cancellazione, il rivenditore deve pagare una tassa ai sensi dell’art. 111 , ad eccezione della tassa per le merci disponibili ai sensi del par. 2 .
Diritto di scegliere

     Art. 151. (1) Il rivenditore può applicare le norme generali in materia di tassazione in base alla legge sulla fornitura di beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato.

          (2) Il diritto di cui al par. (1) deve essere esercitato dalla persona per ogni singola consegna e la fattura emessa non indica che si applica la procedura speciale ai sensi del presente capitolo.

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile della consegna deve essere determinata ai sensi dell’art. 26 e 27 .

          (4) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Nei casi sotto il par. 1 per i beni a cui l’art. 143 , par. 3 , sorge il diritto al credito d’imposta ed è esercitato nel periodo d’imposta durante il quale l’imposta per la successiva consegna della merce è divenuta esigibile.

          (5) La documentazione delle consegne sotto il par. 2 devono essere eseguiti secondo l’ordine generale della legge.

          (6) Quando il commerciante si applica la procedura speciale per la riscossione del margine e le regole generali per la tassazione delle forniture, è obbligato a tenere una contabilità separata per la fornitura previsto dalle norme per l’attuazione della legge.
Capitolo diciassette.
“a” REGIME DI VALORE SPECIALE PER L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (NUOVO – SG 101/04, IN VIGORE DAL 01.01.2014)

Considerazioni generali
     Art. 151 a. (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) registrata ai sensi dell’art. 96, 97 e art. 100 , par. 1 persona può applicare un regime speciale IVA ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato “regime speciale”, a condizione che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . avere un giro d’affari imponibile non superiore all’equivalente BGN di EUR 500 000 realizzato per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese in corso; il fatturato tassabile sarà determinato dall’ordine di cui all’art. 96;

               2 . non sono entrati in vigore atti di revisione ai sensi dell’art. 122 del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale e / o per la responsabilità di cui all’art. 177 ;

               3 . non avere passività fiscali tassabili e non pagate e obblighi per i contributi assicurativi in base agli atti emanati e, in presenza di tali obblighi, aver fornito una garanzia o aver ottenuto un’autorizzazione per il differimento o la riprogrammazione.

          (2) Quando si applica il regime speciale per le consegne per le quali è sorto un evento fiscale, l’imposta diventa esigibile alla data di ricezione di un pagamento totale o parziale in proporzione al pagamento. Il regime si applica a tutte le consegne di beni o servizi, ad eccezione di:

               1 . importazione di merci;

               2 . acquisizioni intracomunitarie di beni;

               3 . cessioni di beni intracomunitarie;

               4 . consegne a persone non registrate ai sensi della presente legge;

               5 . forniture esenti;

               6 . consegne con luogo di prestazione al di fuori del territorio del paese;

               7 . prestazioni di servizi con luogo di adempimento nel territorio del paese per il quale l’imposta è esigibile dal destinatario della cessione;

               8 . forniture nell’ambito di un contratto di leasing ai sensi dell’art. 6 , par. 2 , elemento 3 ;

               9 . consegne a cui si applica la parte otto, ad eccezione di questo capitolo;

               10 . forniture di beni e servizi in cui la tassa non viene pagata tramite bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro effettuato mediante un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale , effettuato tramite un operatore postale autorizzato per effettuare vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;

               11 . forniture imponibili a tasso zero ai sensi del capitolo tre;

               12 . forniture tra parti correlate;

               13 . forniture imponibili per le quali, prima o alla data in cui si è verificato l’evento fiscale, è stato effettuato un pagamento completo sulla fornitura, inclusa la tassa prevista dalla presente legge.

          (3) Per l’applicazione del regime speciale, un’autorizzazione è rilasciata dagli organismi dell’Agenzia delle entrate nazionale.

          (4) Al fine di ottenere il permesso di applicare il regime speciale, la persona di cui al par. 1 deve presentare una richiesta scritta alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale in una forma prescritta dal Regolamento per l’applicazione della legge. La richiesta di applicazione del regime speciale deve essere presentata nell’ordine di deposito di una domanda ai sensi dell’art. 101 .

          (5) Ai sensi dell’art. 101 , par. 6 e 7, l’autorità delle entrate effettua un’ispezione ed emette un atto che confermi o rifiuti ragionevolmente l’autorizzazione ad applicare il regime speciale. Il permesso è rilasciato alla data di notifica dell’atto di cui all’art. 101 , par. 7 .

          (6) L’ Agenzia delle entrate nazionale rifiuta di rilasciare un permesso ai sensi del par. 5 , se rileva che una qualsiasi delle condizioni di cui al par. 1 non è stato raggiunto

          (7) L’ Agenzia nazionale delle entrate può rifiutarsi di concedere l’autorizzazione ai sensi del par. 5 , se rileva che vi è una circostanza ai sensi dell’art. 176 .

          (8) Per le persone di cui al par. 1 , che applica il regime speciale, l’Agenzia nazionale delle entrate crea e mantiene un registro pubblico speciale che fa parte del registro di cui all’art. 80 , par. 1 del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (9) L’ organismo delle entrate iscrive la persona nel registro pubblico speciale di cui al par. 8 il giorno di rilascio dell’autorizzazione per l’applicazione del regime speciale.
Applicazione e risoluzione del regime speciale

     Art. 151 b. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Una persona autorizzata ai sensi dell’art. 151 a, par. 5 applica il regime speciale dal primo giorno del mese successivo al mese di ricevimento dell’autorizzazione.

          (2) Laddove le condizioni di cui all’art. 151 a, par. 1 sono presenti, della persona autorizzata ad applicare il regime speciale può agire per porre fine all’applicazione del regime dopo la scadenza del 12 mesi a partire dal mese successivo al mese di autorizzazione.

          (3) Laddove una delle condizioni di cui all’art. 151 a, par. (1) non è disponibile, la persona autorizzata ad applicare il regime speciale deve intervenire per porre fine all’applicazione del regime.

          (4) Per porre fine all’applicazione del regime speciale con l’ordine del par. 2 e 3 interessato dovrà presentare alla Direzione territoriale competente la richiesta dell’Agenzia Nazionale delle Entrate di sospendere l’applicazione del regime speciale in una forma determinata dai regolamenti di attuazione della legge. Nei casi di cui al par. 3 la richiesta deve essere presentata entro 7giorni dal verificarsi delle circostanze.

          (5) Per la cessazione dell’applicazione del regime speciale nei termini di cui all’art. 109 , par. 4 e 5, l’autorità delle entrate effettua un’ispezione ed emette un atto che confermi o rifiuti ragionevolmente di cessare l’applicazione del regime speciale.

          (6) Una persona che ha scelto di applicare le regole generali per l’esigibilità dell’imposta di cui all’art. 25 dopo il termine sotto il par. (2) , può chiedere l’autorizzazione per applicare il regime speciale dopo la scadenza di 12 mesi dall’inizio del mese successivo al mese della sua cessazione.

          (7) L’ applicazione del regime speciale è denunciata per iniziativa dell’autorità di entrate con l’emissione di un atto in cui:

               1 . è stabilito che una qualsiasi delle condizioni di cui all’art. 151 a, par. 1 non è disponibile e la persona non ha adempiuto in tempo il suo obbligo di presentare una richiesta ai sensi del par. 4 ;

               2 . la persona ha detratto un credito d’imposta prima delle condizioni di cui all’art. 151 g, par. 1 ;

               3 . la persona sotto para 1 non ha emesso o riflesso il protocollo emesso ai sensi dell’art. 151 c, par. 8 per l’imposta sul valore aggiunto dovuta al ricevimento del pagamento per la fornitura di beni o servizi da lui effettuata nel conto di cui all’art. 124 , par. 1 , articolo 2 e nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per il periodo durante il quale l’imposta è diventata esigibile.

          (8) L’ autorità delle entrate può porre fine all’applicazione del regime speciale di una persona che ha ricevuto un permesso ai sensi dell’art. 151 a, par. 5 , quando scopre che le circostanze di cui all’art. 176 .

          (9) L’ applicazione del regime speciale deve essere chiusa ai sensi del par. 2, 3, 7 e 8 del giorno successivo alla data di notifica dell’atto che pone fine all’applicazione del regime speciale.

          (10) La commissione delle entrate cancella la persona dal registro pubblico speciale di cui all’art. 151 a, par. 8 del giorno di notifica dell’atto di cessazione dell’applicazione del regime speciale.
Evento fiscale, esenzione fiscale e addebito fiscale

     Art. 151 a (Nuova – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) L’evento fiscale di consegna, per i quali le disposizioni del presente capitolo si pone alle norme generali di cui alla presente legge.

          (2) Una persona che applica il regime speciale, alla data in cui si è verificato l’evento fiscale ai sensi del par. 1 è tenuto a praticare una tassa per la fornitura, come ad esempio:

               1 . emesso fattura o avviso e indicato l’imposta su una linea separata;

               2 . indicare la fattura o l’avviso di cui al punto 1 del registro delle vendite per il periodo d’imposta, la base imponibile e l’importo dell’imposta non inclusi nella determinazione del risultato per il periodo d’imposta.

          (3) La tassa di fornitura di cui al par. 1 è dovuto alla data di ricevimento di un pagamento totale o parziale alla consegna e la persona che applica il regime speciale è obbligata a riflettere e includere l’importo della tassa dal protocollo di cui al par. 8 nel determinare il risultato per il rispettivo periodo d’imposta nel giornale di vendita e nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per questo periodo fiscale.

          (4) In caso di pagamento parziale dovuto a partire dalla data dell’evento fiscale, 3 si verifica solo per la parte della fattura e / o la notifica di cui al par. 2 imposta proporzionalmente corrispondente all’importo del pagamento parziale effettuato in relazione all’importo totale del pagamento dovuto alla data dell’evento imponibile.

          (5) Un pagamento anticipato anticipato per la consegna ai sensi del par. 1 art. 25 , par. 7 e l’accantonamento viene effettuato secondo l’ordine generale della legge. In caso di pagamento anticipato parziale, par. 3 si applicano all’importo della tassa sulla differenza tra la base imponibile della fornitura e l’anticipo versato, esclusa la tassa ai sensi della presente legge.

          (6) Dove prima l’applicazione del regime fatturati per pagamento parziale anticipato per una prestazione imponibile, l’evento imponibile che si verifica dopo il primo giorno del mese successivo al ricevimento di un permesso di applicare un regime speciale si applicano par. 5 .

          (7) Al momento della cessazione del regime fiscale speciale per il quale l’esigibilità sotto il par. 3 non si verifica diventa esigibile alla data di notifica del provvedimento che chiude l’applicazione del sistema e la persona è tenuto a includerlo nel determinare il risultato del periodo d’imposta in cui sospeso l’applicazione del regime speciale nel ritorno dell’arte. 125 .

          (8) Per la determinazione dell’importo dell’imposta di cui al par. (3) e ( 7) , un protocollo è rilasciato secondo una procedura stabilita dai regolamenti di applicazione della legge, per ciascuna delle parti del fornitore – una persona che applica il regime speciale. L’imposta è dovuta per il periodo di imposta in cui è dovuta.
Credito d’imposta

     Art. 151 anni (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Per le persone di cui all’art. 151 b, par. Prima diritto di detrazione dell’IVA a monte da parte del fornitore di non applicare il regime speciale si pone per il periodo d’imposta nel corso del quale ha fatto il pagamento totale o parziale sul fornitore di consegna, e deve essere esercitato entro il termine di cui all’art. 72 .

          (2) Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di beni o servizi che, ai sensi dell’art. 151 a, par. 2 sono esclusi dall’ambito della modalità speciale. Il diritto al credito d’imposta per queste forniture sorge ed è esercitato secondo le regole generali del diritto.

          (3) Per le persone di cui all’art. 151 b, par. 1 diritto di detrarre l’offerta di credito d’imposta per i quali il fornitore si applica un regime speciale e la fattura viene inserito “contabilità di cassa” si pone per il periodo d’imposta nel corso del quale ha fatto il pagamento totale o parziale sul fornitore di consegna, e deve essere esercitato entro il termine secondo l’art. 72 .

          (4) In caso di pagamento parziale a partire dalla data dell’evento fiscale, il diritto a un credito d’imposta ai sensi del par. 1 si verifica per la parte dell’imposta applicata sulla fattura e / o la notifica alla data dell’evento fiscale che corrisponde in proporzione all’ammontare del pagamento parziale effettuato in relazione all’importo totale dovuto alla data dell’evento imponibile.

          (5) In caso di pagamento anticipato anticipato effettuato prima del verificarsi dell’evento fiscale, il diritto a un credito d’imposta si basa sulle regole generali della legge. Per l’imposta indicata nella fattura e / o nella comunicazione emessa alla data dell’evento fiscale, determinata sulla differenza tra la base imponibile della fornitura e l’anticipo versato senza l’imposta ai sensi della presente legge, 1 .

          (6) Una persona che pone fine all’applicazione del regime speciale di cui all’art. 151b , ha il diritto di detrarre il credito d’imposta per l’imposta, che a seguito dell’applicazione del par. 1 questo diritto non è esercitato. Il diritto sorge alla data di notifica dell’atto di cessazione del regime ed è esercitato entro il termine di cui all’art. 72 .

          (7) Per una persona che terminata l’applicazione del regime speciale, il diritto alla detrazione di alimentazione per i quali non v’è stata alcuna pretesa fiscale nei confronti del fornitore – una persona che applica un regime speciale e la fattura viene inserito “contabilità di cassa “, sorge in base all’art. 68 , par. 6 .

          (8) Per determinare l’ammontare del credito d’imposta secondo la procedura del par. (1) e ( 6) , un protocollo deve essere emesso da un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge da parte del destinatario – una persona ai sensi dell’art. 151 b, par. 1 . Il destinatario non rilascia un protocollo di consegna per il quale il fornitore ha applicato l’art. 151 c, par. 8e la “fattura” è inserita nella fattura.
Documentazione della consegna

     Art. 151 d. (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Le consegne per le quali esigibilità dell’imposta di cui all’art. 151 c, par. 3 non è stato verificato, deve essere documentato, con la “fattura” o “avviso” scritto sulla fattura o l’avviso.

          (2) Il paragrafo 1 non si applica alle cessioni di beni o servizi che, ai sensi dell’art. 151 a, par. 2 sono esclusi dall’ambito della modalità speciale.

          (3) La documentazione e la comunicazione delle consegne nell’ambito del regime speciale devono essere effettuate secondo la procedura stabilita dai regolamenti per l’applicazione della legge.
Capitolo diciotto.
Tassazione delle forniture di servizi effettuata per via elettronica da parte di persone non stabilite nell’Unione europea (titolo Modificare -.. SG 94 del 2010 in vigore dal 01.01.2011.)

Registrazione speciale
     Art. Articolo 152. (1) Un diritto di registrazione ai sensi del presente capitolo è un soggetto passivo per il quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . effettua servizi forniti per via elettronica i cui destinatari sono persone non soggetti passivi che sono stabiliti o hanno il loro domicilio o residenza abituale in uno Stato membro;

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non è stabilito all’interno dell’Unione europea;

               3 . non è tenuto a registrarsi ai fini dell’IVA su un altro terreno nel territorio del paese o sul territorio di un altro Stato membro.

          (2) Il diritto di cui al par. 1 deve essere esercitato e la persona deve presentare una domanda di registrazione alla Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia per via elettronica.

          (3) Con la domanda di cui al par. 1 la persona fornisce le seguenti informazioni:

               1 . nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, incl. pagine web;

               2 . numero di imposta nazionale, se esistente;

               3 . una dichiarazione che non è registrata per l’IVA in un altro Stato membro.

          (4) La persona deve informare la direzione territoriale ai sensi del par. 2 con mezzi elettronici per tutte le modifiche delle informazioni presentate ai sensi del par. 3 .

          (5) La direzione territoriale ai sensi del par. 2 in 7 giorni dal ricevimento della domanda deve comunicare per via elettronica la persona per la registrazione secondo la procedura del presente capo per il numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 e la data di registrazione.

          (6) La data di registrazione è il primo giorno del mese successivo al mese della notifica di cui al par. 5 .
Termine della registrazione speciale

     Art. 153. (1) La registrazione ai sensi dell’art. 152 è risolto per iniziativa della persona quando:

               1 . ha cessato le operazioni in questo capitolo;

               2 . cessa di soddisfare le condizioni di cui all’art. 152 , par. 1 .

          (2) Per la cessazione della registrazione ai sensi del par. 1 la persona deve presentare domanda per la cessazione della registrazione per via elettronica alla direzione territoriale di cui all’art. 152 , par. 2 .

          (3) La registrazione ai sensi dell’art. 152 può essere risolto per iniziativa dell’amministrazione delle entrate quando:

               1 . a) constata che le attività della persona sono sospese, o

               2 . la persona non soddisfa le condizioni di cui all’art. 152 , par. 1 o

               3 . la persona non rispetta sistematicamente le disposizioni di questo capitolo.

          (4) Nei casi di cui al par. 3 la direzione territoriale ai sensi dell’art. 152 , par. 2 informa la persona che la registrazione è stata interrotta, indicando anche la data di cessazione della registrazione.

          (5) Nei casi di cui al par. 1 la registrazione deve essere disdetta alla data di presentazione della domanda di cui al par. 2 .

          (6) Nei casi di cui al par. 3 la registrazione cesserà alla data della notifica di cui al par. 4 .
Luogo di consegna dei servizi forniti elettronicamente

     Art. 154 . Luogo di esecuzione delle consegne di servizi eseguiti elettronicamente da una persona registrata ai sensi dell’art. 152 , sarà lo Stato membro nel quale il destinatario di cui all’art. 152 , par. 1 , elemento 1 .
Base imponibile, data di accadimento dell’evento fiscale e esigibilità dell’imposta

     Art. 155 . La base imponibile, la data del verificarsi dell’evento fiscale e l’esigibilità dell’imposta per la fornitura di servizi di cui al presente capitolo sono determinate dalle norme generali della presente legge.
Aliquota fiscale

     Art. 156 . L’aliquota d’imposta per la fornitura di servizi forniti elettronicamente ai sensi del presente capo è l’aliquota applicabile nello Stato membro in cui il beneficiario di cui all’art. 152 , par. 1 , elemento 1 .
Periodo fiscale, dichiarazione e tassazione

     Art. 157. (1) Il periodo di imposta per le persone iscritte nel presente capitolo è di tre mesi e coincide con il trimestre civile.

          (2) A registrato ai sensi del presente capitolo presenta un modulo di dichiarazione determinata dai regolamenti di attuazione della legge, per ciascun periodo d’imposta entro 20 giorni dopo la fine del periodo, sia nello stesso periodo nella fornitura di servizi per via elettronica. La dichiarazione deve essere presentata alla direzione territoriale ai sensi dell’art. 152 , par. 2elettronicamente.

          (3) Tale dichiarazione deve indicare il numero di identificazione della persona registrata, il valore escludendo valore totale dell’imposta aggiunto, di forniture per ciascuno Stato membro, l’importo totale delle imposte per ciascuno Stato membro, l’aliquota applicabile nello Stato membro e il valore totale di imposta dovuta per tutti gli Stati membri per il periodo d’imposta.

          (4) I valori di cui al par. 3 saranno denominati in euro e in lev bulgari, come per l’art. 26 , par. 6 .

          (5) L’ imposta dovuta per il periodo d’imposta sarà versata su un conto della direzione tributaria territoriale ai sensi dell’art. 152 , par. 2 entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al par. 2 .
Credito d’imposta e rimborso delle tasse

     Art. 158. (1) Le persone registrate ai sensi del presente capitolo non hanno diritto a un credito d’imposta per le consegne ricevute di beni e servizi nel territorio del paese e dall’importazione.

          (2) Le persone registrate ai sensi del presente capitolo hanno il diritto di rimborsare l’imposta pagata sul territorio del paese secondo la procedura di cui all’art. 81 , par. 1 , elemento 2 .
Documentazione e fornitura di informazioni

     Art. 159. (1) La persona registrata ai sensi del presente capitolo è obbligata a tenere un registro elettronico ai sensi dell’art. 120 , par. 3 per i servizi forniti sotto questo capo in un modo che consente alle autorità fiscali degli Stati membri in cui si trovano i destinatari, per determinare se le informazioni nella dichiarazione d’arte. 157 , par. 2 è completo e preciso.

          (2) Su richiesta, le informazioni del registro elettronico sono fornite elettronicamente all’amministrazione delle entrate della Bulgaria o alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i beneficiari.

          (3) Le informazioni contenute nel registro elettronico devono essere conservate per un periodo non inferiore a 10 anni dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata la fornitura rispettiva.
Capitolo diciannove.
ORO D’INVESTIMENTO

Fornitura di oro da investimento
     Art. Articolo 160. (1) Le forniture relative all’oro da investimento sono esenti ai fini della presente legge:

               1 . consegne di oro da investimento, tra cui: oro da investimento, rappresentato da certificati di oro distribuito o non allocato; oro che viene scambiato su conti; oro e swap, con diritti di proprietà o crediti relativi all’oro da investimento; consegne che comportano l’investimento in oro con contratti a termine e a termine che comportano un trasferimento di proprietà o richiesta di oro da investimento;

               2 . servizi di agenti che agiscono in nome e per conto di terzi in relazione a forniture di oro da investimento.

          (2) I soggetti passivi che producono oro da investimento o oro processo in oro da investimento, così come i contribuenti che forniscono abitualmente oro per fini industriali può scegliere consegne sotto il par. 1 , articolo 1 da tassare. I soggetti passivi che effettuano servizi di intermediazione per le consegne di oro da investimento possono scegliere le consegne ai sensi del par. (1 ) ( 2) essere imponibili nel caso in cui la fornitura per la quale è fornito il servizio di intermediazione sia tassabile.

          (3) Il diritto di cui al par. 2 può essere esercitato quando sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . il destinatario delle forniture è una persona registrata ai sensi di questa legge;

               2 . la fattura emessa per la consegna indica che l’imposta sarà addebitata dal destinatario.

Tassazione da parte del destinatario

     Art. Articolo 161. (1) L’ imposizione della tassa sarà effettuata dal destinatario – una persona registrata ai sensi della presente legge nel caso in cui:

               1 . forniture di materiali auriferi o semilavorati di purezza di 325 millesimi o più;

               2 . forniture relative all’oro da investimento per le quali il diritto di cui all’art. 160 e la fattura emessa dal fornitore dichiara che l’imposta sarà addebitata dal destinatario.

          (2) L’imposta è riscossa emettendo un protocollo.
Diritto a un credito d’imposta

     Art. 162. (1) Sebbene la successiva fornitura relativa all’oro da investimento sia esente, le persone registrate hanno diritto a un credito d’imposta per:

               1 . l’imposta da loro addebitata ai sensi dell’art. 161 ;

               2 . (Suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La fornitura risultante, acquisto intracomunitario o importazione di oro diverso dall’oro da investimento che viene poi elaborato da, o per suo conto in investimenti oro;

               3 . i servizi risultanti portano a un cambiamento di forma, peso o purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.

          (2) (suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) Anche se successiva consegna relativi all’oro da investimento è esente le persone registrate che producono oro da investimento o oro elaborazione oro da investimento, avrà diritto a detrarre l’offerta di credito d’imposta, acquisto intracomunitario o l’importazione nel paese di beni o servizi legati alla produzione o lavorazione di questo oro.
documentazione

     Art. 163 (1) forniture per oro da investimento, nonché le forniture di materiale d’oro o di prodotti semilavorati di purezza pari a 325 millesimi o più documentato emettendo una fattura, che oltre ai requisiti di cui all’art. 114 deve contenere anche:

               1 . una descrizione dell’oro sufficiente per identificarla, almeno come: forma, peso, purezza, ecc .;

               2 . data e indirizzo della consegna fisica dell’oro;

               3 . nome, indirizzo e numero civile unificato e / o tipo, numero, emittente di un documento d’identità ufficiale delle persone che compongono il documento.

          (2) Le fatture di cui al par. 1 deve essere conservato per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata la fornitura rispettiva.
Capitolo diciannove.
“A” fornitura di beni e servizi elencati nell’allegato № 2 per il luogo di esecuzione nel paese, in cui l’imposta è dovuta dal destinatario (NUOVO -. SG 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)

Tassazione e esigibilità dell’imposta
     Art. 163 a. (Nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) L’evento fiscale di fornitura di beni e servizi di cui all’allegato № 2 , deriva dalle regole generali di cui alla presente legge.

          (2) La tassa di fornitura di cui al par. 1 è a carico del destinatario – una persona registrata ai sensi di questa legge, se il fornitore è un soggetto passivo o un soggetto passivo.

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La tassa per le consegne sotto il par. 1 diventa ammissibile secondo la procedura di cui all’art. 25 , par. 6 e 7 .
Tassazione da parte del destinatario

     Art. 163 b. (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Il calcolo dell’imposta è fatta da parte del destinatario della sovvenzione:

               1 . protocollo di cui all’art. 117 , par. 2 entro il termine di cui all’art. 117 , par. 3 – dove il fornitore è un soggetto passivo.

               2 . un protocollo comune per tutte le consegne per le quali l’imposta è diventata esigibile durante il periodo d’imposta in questione – dove i fornitori sono persone fisiche che non sono soggette a imposta; il record viene emesso l’ultimo giorno del relativo periodo fiscale.

          (2) Il protocollo di cui al par. 1 , il punto 2 deve contenere:

               1 . numero e data

               2 . nome e numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 della persona che lo emette;

               3 . periodo di imposta;

               4 . descrizione di beni e servizi;

               5 . l’importo totale dei prezzi di acquisto dei beni e dei servizi di cui al punto 4 per il periodo d’imposta;

               6 . imposta addebitata per il periodo;

               7 . (Nuova – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 ) Il nome e numero di identificazione di cui all’art. 84 del codice di procedura fiscale del fornitore delle merci di cui all’allegato № 2 , seconda parte.
Documentazione delle forniture

     Art. 163 a. (Nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando il fornitore è un soggetto passivo fornisce beni e servizi di cui all’allegato № 2 , deve essere documentata da una fattura , in cui “l’articolo 163 bis , paragrafo 2 ” è indicato come base per il mancato pagamento dell’imposta .
Limitazione della gamma

     Art. 163 (Nuovo, SG n. 98 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 , modificato all’entrata in vigore, SG n. 104 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 . ) Le disposizioni del presente capo non si applicano quando per la fornitura di beni o servizi di cui all’allegato 2 le condizioni di cui all’art. 7, 13, 15, 16 e 28 .
Capitolo venti.
PROGETTI DI INVESTIMENTO

Procedura speciale per l’addebito dell’imposta di importazione
     Art. 164. (1) In deroga all’art. 56 , la tassa sull’importazione delle merci può essere addebitata dalla persona registrata ai sensi della presente legge, se ha un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 166 , e importa merci (escluse le accise) su un elenco approvato dal Ministro delle Finanze.

          (2) Il firmatario esercita il suo diritto ai sensi del par. 1 , come ad esempio:

               1 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il dichiarando nei costumi importare documento che utilizzerà questa modalità;

               2 . dichiara che al momento dell’importazione una persona è registrata ai sensi della presente legge e non vi sono obblighi e obblighi fiscali non pagati e obblighi per i contributi di sicurezza sociale riscossi dall’Agenzia delle entrate nazionale.

          (3) Qualora il firmatario abbia esercitato il suo diritto ai sensi del par. 1 , le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci, senza che la tassa sia stata effettivamente pagata o assicurata.

          (4) L’importatore impone l’imposta di cui al par. 1 dall’ordine d’arte. 57 , par. 3 .

          (5) Per l’imposta di cui al par. 4 l’ importatore ha diritto a un credito d’imposta alle condizioni di cui all’art. 69 e 73 .
Periodo di rimborso di 30 giorni ridotto

     Art. 165 . Una persona registrata ai sensi di questa legge ha il diritto di rimborsare l’imposta di cui all’art. 88 par. 3 in 30giorni dal deposito della dichiarazione quando le condizioni di cui all’art. 92 par. 4 .

Rilascio dell’autorizzazione

     Art. Articolo 166. (1) L’ autorizzazione ad applicare la procedura speciale per l’imposizione dell’imposta all’importazione o al rimborso dell’imposta entro 30 giorni è rilasciata a una persona che soddisfi simultaneamente le seguenti condizioni:

               1 . realizza un progetto di investimento approvato dal Ministro delle Finanze;

               2 . è registrato secondo questa legge;

               3 . non vi sono passività e passività fiscali in sospeso e non pagate per i contributi di sicurezza sociale riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate;

               4 . (Modifica -. SG. 86 del 2006 , modificata -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) ci sono le condizioni per la concessione di aiuti de minimis ai sensi del regolamento № (CE) N. 1998/2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis.

          (2) Il progetto di investimento deve essere approvato dal Ministro delle Finanze, quando sono presenti le seguenti circostanze:

               1 . il periodo di implementazione del progetto è fino a due anni;

               2 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) l’importo degli investimenti è di oltre 5 milioni di lev per un periodo non superiore a due anni;.

               3 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) sono stati creati più di 20 nuovi posti di lavoro;

               4 . la persona ha l’opportunità di finanziare il progetto, nonché di costruire e mantenere strutture per garantire la sua esecuzione, come ad esempio:

                    a) contratti di credito e prestiti commerciali;

                    (b) i leasing finanziari;

                    (c) garanzie bancarie e di altra natura;

                    (d) lettere di impegno a finanziare il progetto da parte dei proprietari del capitale;

                    (e) fondi propri;

                    (f) i flussi finanziari in entrata stimati sono affidabili, coerenti con le condizioni di mercato e sono sufficienti a coprire gli investimenti e i costi di gestione del progetto.

          (3) Il permesso è rilasciato per un periodo massimo di due anni sulla base di una richiesta scritta alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:

               1 . progetti, sviluppi e piani per la costruzione e la manutenzione di oggetti e business plan per la stabilità economica e la redditività del progetto di investimento;

               2 . un’analisi di bilancio confermata da un revisore contabile o da una società di audit specializzata ai sensi della legge sull’autorità finanziaria indipendente se la persona ha operato per più di un anno; anche i rendiconti finanziari annuali completi per i periodi analizzati sono applicati all’analisi;

               3 . documenti attestanti le possibilità di finanziamento del progetto di cui al par. 2 , elemento 4 ;

               4 . un elenco dei beni che la persona presenterà in esecuzione del progetto di investimento; l’elenco delle merci importate deve contenere informazioni sulla quantità, sul valore, sul codice della nomenclatura combinata della Repubblica di Bulgaria e sul numero del contratto per la consegna delle merci;

               5 . certificati per le circostanze di cui al par. 1 , articoli 2 e 3 ;

               6 . (Modifica – SG.. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La dichiarazione da parte della persona per la quantità di aiuti de minimis ricevuti, indipendentemente dalla loro forma e la fonte per gli ultimi tre esercizi, compreso quello attuale; aiuti d’importanza minore ha ricevuto durante il periodo non può superare l’equivalente di 200 000 euro, impostare il tasso di cambio ufficiale del lev per l’euro alla data dell’autorizzazione; per le imprese che operano nel settore del trasporto stradale, l’importo totale dell’aiuto minimo è l’equivalente in BGN di 100 000EUR alla data dell’autorizzazione; queste soglie si applicano a prescindere dal fatto che l’aiuto sia finanziato in tutto o in parte dalla Comunità europea.

          (4) (Nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) per determinare l’intensità massima di aiuto introdotta dalla carta degli aiuti regionali nazionali (GU n Con 73 di 30 marzo 2007 ), l’aiuto minimo di cui al par. 3 , il punto 6 è cumulabile con altri aiuti di Stato ricevuti per lo stesso progetto di investimento approvato con decisione della Commissione europea o per il quale l’art. 9 della legge sugli aiuti di Stato.

          (5) (modifica -. SG. 86 del 2006 , al paragrafo precedente. 4 -. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il Ministro delle Finanze rilascia un permesso entro un mese ricevuta della richiesta, se i requisiti del par. 1 e 2 . Qualora ai sensi della legge sugli aiuti di Stato e le sue modalità di esecuzione richiedono notifica alla Commissione europea, il permesso è rilasciato entro un mese dalla data della decisione della Commissione europea, che autorizza l’aiuto.

          (6) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il permesso sotto il par. (5) non è concesso se l’aiuto minimo previsto dal presente articolo è superiore all’intensità massima di aiuto specificata nella Carta nazionale di aiuto di Stato regionale.

          (7) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nella permesso sotto il par. 5 deve essere indicato l’ importo dell’aiuto minimo per il progetto di investimento approvato.

          (8) (prec. 5 -. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La concessione o il rifiuto di autorizzazione è effettuata dal Ministero delle Finanze.

          (9) (. Prev 6 , modificato -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Entro 6 mesi dal rilascio della licenza sotto il par. 5 è rilasciata una nuova autorizzazione per le merci che saranno ulteriormente importate o acquisite in esecuzione del progetto di investimento già approvato. Le autorizzazioni non sono permesse.

          (10) (prec. 7 -. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il rifiuto di rilasciare un permesso può essere impugnato ai sensi del Codice amministrativo.
Ritiro dell’autorizzazione

     Art. Articolo 167. (1) Il permesso rilasciato è ritirato nei seguenti casi:

               1 . quando la persona cessa di soddisfare le condizioni di cui all’art. 166 , par. 1 ;

               2 . alla scadenza del termine di cui all’art. 166 , par. 3 .

          (2) Quando l’autorità competente scopre che le condizioni di cui all’art. 166 , informa immediatamente il Ministro delle Finanze.

          (3) Un’autorizzazione deve essere revocata da un’ordinanza del Ministro delle Finanze, che può essere impugnata in base al Codice di procedura amministrativa.

          (4) Il Ministro delle Finanze fornirà all’amministrazione doganale le informazioni sui permessi rilasciati e revocati, nonché gli elenchi di cui all’art. 166 , par. 3 , elemento 4 .
Capitolo ventunesimo.
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI VEICOLI NUOVI

Disposizioni speciali per l’approvvigionamento intracomunitario e l’acquisizione intracomunitaria di un nuovo veicolo
     Art. 168. (1) (suppl -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) Qualsiasi registrati ai sensi della presente legge e di qualsiasi registrati ai sensi dell’art. 97 a, par. 1 e 2 e art. 99 una persona che effettua un acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 13 , par. 2 o ha effettuato una fornitura intracomunitaria incidentale di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 7, par. 2 , dichiara l’acquisizione intracomunitaria o la consegna accessoria effettuata in 14– il giorno successivo alla scadenza del periodo di imposta durante il quale l’imposta per l’acquisizione o la consegna è diventata esigibile ai sensi dell’art. 63 o 51 .

          (2) La dichiarazione deve essere fatta presentando una dichiarazione alla direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale in cui la persona è registrata o soggetta a registrazione ai sensi del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.

          (3) La dichiarazione di cui al par. 2 devono essere archiviati secondo un modello prescritto dal Regolamento per l’applicazione della legge.

          (4) L’imposta dovuta per l’acquisto intracomunitario sarà pagata secondo la procedura e ai sensi dell’art. 91 .

          (5) Nei casi di fornitura intracomunitaria ai sensi del par. (1) , la persona acquisisce il diritto al rimborso dell’imposta pagata sul veicolo acquistato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

               1 . faccia:

                    a) ha una fattura, conforme ai requisiti di cui all’art. 114 – quando il veicolo è stato acquistato nel Paese o

                    b) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) possiede doganale all’importazione documento – in caso di importazione o di

                    c) la persona ha presentato una dichiarazione ai sensi del par. 2 per l’acquisto intracomunitario – nei casi di acquisto intracomunitario ai sensi del par. 1 ;

               2 . la tassa per l’acquisto intracomunitario o l’importazione è pagata al bilancio dello Stato nell’ordine e ai sensi dell’art. 90 e 91 .

          (6) Il diritto al rimborso dell’imposta di cui al par. 5 deve essere esercitato, l’importo della tassa per il rimborso è indicato nella dichiarazione di cui al par. 2 .

          (7) L’importo della tassa da rimborsare ai sensi del par. 5 non può essere superiore all’importo della tassa che sarebbe addebitabile alla persona se la fornitura non fosse imponibile a tasso zero.

          (8) In caso di consegna accidentale ai sensi del par. 1 di una persona fisica che non è una ditta individuale, la persona deve emettere un documento contenente i requisiti di cui all’art. 114 , par. 1 , articoli da 3 a 15 .
Parte Nove.
ALTRE DISPOSIZIONI

Capitolo ventidue.
INFORMAZIONI

Informazioni pubbliche
     Art. 169. (1) Le informazioni per la registrazione ai sensi della presente legge sono pubbliche, che comprendono:

               1 . nome, numero di identificazione di cui all’art. 84 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale, numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 e indirizzo di corrispondenza della persona;

               2 . data di registrazione e termine della registrazione;

               3 . data di pubblicazione delle circostanze di cui ai punti 1 e 2 .

          (2) Le informazioni di cui al par. 1 è disponibile e pubblicato sul sito web di amministrazione delle entrate.

          (3) Le informazioni di cui al par. 1 può essere fornito dall’amministrazione delle entrate su richiesta scritta di una persona.

          (4) Le circostanze di cui al par. (1) sarà considerato noto agli individui terzi in buona fede dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui al par. 1 , elemento 3 .
Scambio di informazioni con l’amministrazione doganale

     Art. 170. (1) (modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’Amministrazione doganale fornisce le informazioni di amministrazione fiscale elettronicamente ai documenti doganali di importazione accettate ei pagamenti fiscali ricevuti in importazione entro 14 giorni dalla scadenza di ciascun mese di calendario.

          (2) Le informazioni devono essere presentate in condizioni e con un ordine determinato da un ordine del Ministro delle Finanze.
Scambio di informazioni con le amministrazioni fiscali di altri Stati membri

     Art. 171. (1) L’amministrazione ricavi può liberamente scambiare informazioni relative alla riscossione di imposta sul valore aggiunto, con le autorità fiscali di altri Stati membri, a condizione che tali informazioni saranno utilizzate solo per determinare le passività fiscali dei singoli e / o la portata di appello l’ammontare di questi obblighi fiscali.

          (2) Le informazioni ricevute dall’ordine del par. 1 di altri Stati membri può essere utilizzato come prova della determinazione degli obblighi previsti dalla presente legge nonché in procedimenti amministrativi e giudiziari.

          (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui le informazioni sono scambiate elettronicamente.
Capitolo ventitreesimo.
Attuazione degli accordi internazionali e recupero di persone imposta non stabilito nel paese

Importazioni esenti in base a trattati internazionali e importazioni di merci dalle forze armate di paesi stranieri
     Art. 172. (1) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’importazione esente di prodotti che per legge o trattato internazionale ratificato e promulgato dal rispettivo ordine , prevede l’esenzione dalle importazioni da imposte, prelievi o altri crediti (pagamenti, imposte) con un effetto equivalente all’imposta indiretta.

          (2) (suppl. – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) L’importazione esente di prodotti importati dal comando / sede dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o le forze armate altri paesi che sono parti del trattato dell’Atlantico del Nord per l’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, quando tali forze sono destinate alle attività di difesa comuni della NATO nel paese.

          (3) La procedura per l’applicazione del par. 1 e 2 saranno determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Forniture esenti in base a contratti e forniture internazionali a cui le forze armate di paesi esteri o istituzioni dell’Unione europea

     Art. 173. (1) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Per le forniture che sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto sotto internazionali trattati, convenzioni, accordi, convenzioni o simili, di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, ratificata e promulgata di conseguenza, viene applicata un’aliquota zero di imposta.

          (2) Per l’applicazione del tasso zero il fornitore è tenuto a richiedere per iscritto un parere dalla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate per motivi di esenzione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti comprovanti la giustificazione dell’applicazione della deroga, determinata dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (3) Le limitazioni del diritto al credito d’imposta di cui all’art. 70 non si applicano ai beni o servizi utilizzati esclusivamente per la consegna di merci ai sensi del par. 1 .

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Le forniture imponibili sono beni e servizi per i quali i destinatari sono persone di cui all’art zero nominale. 172 , par. 2 . Per l’applicazione della tariffa zero, al fornitore è richiesto di avere documenti definiti dalla legge sull’applicazione.

          (5) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il imponibili il tasso zero è la fornitura di beni e servizi con un luogo di prestazione nel paese oltre 400La Comunità europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti o gli organismi dell’Unione europea cui si applica il protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, fatti salvi i limiti e le condizioni del presente protocollo e i suoi accordi di attuazione o accordi di sede e a condizione che ciò non porti a distorsioni della concorrenza. Per l’applicazione della tariffa zero, al fornitore è richiesto di avere documenti scritti che attestino i rapporti contrattuali con le istituzioni dell’UE competenti.

          (6) (nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Per le cessioni imponibili di beni e servizi con posto del paese applica un’aliquota zero sono soddisfatte le seguenti condizioni:

               1 . i destinatari sono:

                    a) comandi / quartier generale dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico;

                    (b) le forze armate di altri Stati che sono parti del Trattato Nord Atlantico;

                    (c) rappresentanze diplomatiche e consolari e membri del loro personale;

                    d) organizzazioni internazionali riconosciute dalle autorità dello Stato membro – ospite o membri di tali organizzazioni nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

               2 . La Repubblica di Bulgaria non è il paese ospitante delle persone di cui al punto 1 .

          (7) (nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I documenti attestanti l’esistenza delle circostanze sotto il par. 6 , sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Rimborso delle tasse delle rappresentanze diplomatiche, dei consolati, dei rappresentanti delle organizzazioni intergovernative e dei membri del loro personale

     Art. 174. (1) L’imposta maturata sulle consegne è rimborsata, con la quale i beneficiari sono:

               1 . rappresentazioni diplomatiche;

               2 . consolati;

               3 . rappresentazioni di organizzazioni internazionali;

               4 . i membri dello staff dei destinatari ai punti 1, 2 e 3 .

          (2) L’ordine e i documenti necessari per il rimborso dell’imposta di cui al par. 1 sarà determinato da un’ordinanza del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle finanze.
Verifica dello status di una persona esente dall’obbligo di pagare una tassa per la quale la Repubblica di Bulgaria è un paese ospitante

     Art. 174 a. (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Lo stato una persona – esente dall’obbligo di pagare l’imposta di cui all’art. 173 , par. 4 e 5 e art. 174 per la quale la Repubblica di Bulgaria è un paese ospitante deve essere certificata mediante il rilascio di un certificato dall’Agenzia nazionale delle entrate.

          (2) L’ordine di rilascio del certificato e il suo modello devono essere determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
Capitolo ventiquattro.
POTERI DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Poteri del Ministro delle Finanze
     Art. 175. (1) Il Ministro delle Finanze emanerà regolamenti per l’applicazione di questa legge.

          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il Ministro delle Finanze emana prescrizioni di cui all’art. 81 , par. 2 , art. 118 , par. 4 e art. 174 , par. 2 .

          (3) Il ministro delle finanze determina, se necessario, un ordine:

               1 . una procedura speciale per la documentazione e la comunicazione di determinati tipi di forniture quando l’applicazione delle norme comuni crea difficoltà pratiche;

               2 . le informazioni raccolte secondo questa legge, che è pubblica;

               3 . informazioni raccolte ai sensi della presente legge che possono essere fornite alle autorità fiscali di altri paesi;

               4 . l’elenco delle monete che costituiscono l’oro da investimento;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I termini, la procedura e il formato per lo scambio di informazioni con i soggetti non stabiliti nell’Unione europea ai fini della tassazione delle forniture di servizi elettronici.

          (4) Gli ordini di cui al par. 3 deve essere promulgato nella Gazzetta dello Stato.
Capitolo venticinque.
POTERI DI ENTRATE E PREVENZIONE DELLE FRODI FISCALI

Rifiuto o cessazione della registrazione in relazione a reati fiscali
     Art. 176 . Un’Amministrazione delle entrate competente può rifiutarsi di registrare o di chiudere la registrazione di una persona che:

               1 . non può essere trovato all’indirizzo di posta elettronica indicato da lui sotto la procedura del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;

               2 . cambiare il proprio indirizzo per la corrispondenza e non notificarlo nel modo prescritto;

               3 . sistematicamente non rispetta gli obblighi previsti dalla presente legge;

               4 . (.. Emendare – SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il pubblico ha dei doveri raccolti dall’Agenzia nazionale delle Entrate, il cui valore totale supera il valore delle proprie attività e le passività;

               5 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) non specifica un indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza per un periodo superiore a tre mesi dalla obbligo di notifica.

               6 . (Nuova -. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) non è presente o non fornisce l’accesso ai suoi documenti contabili originali rilasciati o richiesti dall’autorità di entrate, a meno che i documenti sono persi o distrutto per il quale la persona ha notificato le autorità fiscali.
Iscriviti alla garanzia

     Art. 176 a. (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) (1) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’autorità competente entrate possono rifiutare l’immatricolazione di una persona che non ha presentato in tempo garanzia in contanti, titoli di stato o di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile per un periodo di un anno e per i quali non v’è evidenza che uno o più dei proprietari, i gestori , Procuratori, azionisti importanti o suoi azionisti:

               1 . sono o erano al momento delle passività sorgono proprietari, procuratori, partner di maggioranza o azionisti, membri di organi direttivi o di controllo delle persone con passività in essere per l’imposta sul valore aggiunto oltre 5.000 lev, o

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’hanno debiti per IVA al di sopra di 5.000 lev, o

               3 . sono persone che sono state oggetto di procedimenti penali o sono state condannate per reati contro il sistema fiscale.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Para 1 non si applicano alle persone soggette a registrazione ai sensi dell’art. 97 e art. 99 par. 1 .

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’autorità entrate competente può sospendere la registrazione di una persona registrata ai sensi dell’art. 132 , che non ha fornito la garanzia per un periodo di un anno entro il periodo specificato in cui la trasformazione, l’espropriazione o l’istigazione sono effettuate da una persona con imposte sul valore aggiunto non regolate su BGN 5.000 .
Requisito e importo della garanzia

     Art. 176 b. (. Nuovo – SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) (1) L’ autorità competenti entrate richiede la presentazione di garanzie con una richiesta scritta, che deve indicare:

               1 . il motivo per richiedere garanzie;

               2 . la quantità di garanzia;

               3 . il periodo entro il quale la persona deve fornire la prova della sicurezza, che non può essere inferiore a 7 giorni.

          (2) L’ammontare della garanzia è pari all’importo delle passività in essere per le quali è richiesta la garanzia. Nei casi di cui all’art. 176 a, par. 1 , voce 3 l’ ammontare della garanzia è di 250 mila BGN, quando alla data del requisito della garanzia l’ammontare delle passività non è stabilito.

          (3) La garanzia può essere rilasciata o ridotta prima della scadenza di tale termine se dopo la registrazione della persona rinunciato conseguenza modificare i motivi per cui richiedono una certa quantità di garanzia.

          (4) L’ autorità delle entrate, che stabilisce l’esistenza di una giustificazione per lo svincolo o la riduzione della garanzia ai sensi del par. 3 , è obbligato a comunicare alla banca che il titolo potrebbe essere svincolato o ridotto di conseguenza a un determinato importo.
Responsabilità delle persone in caso di abuso

     Art. 177. (1) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La persona registrata – destinatario di una cessione imponibile, è responsabile della tassa dovuti e non pagati da un’altra persona, per quanto goduto di destra deduzione del credito d’imposta direttamente o indirettamente legato all’imposta dovuta e non corrisposta.

          (2) La responsabilità di cui al par. 1 si realizza quando la persona registrata sapeva o era obbligata a sapere che l’imposta non sarà pagata e ciò è dimostrato dall’organismo di revisione secondo la procedura di cui all’art. 117-120 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.

          (3) Ai fini del par. 2 si presume che la persona fosse obbligata a sapere quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . l’imposta dovuta ai sensi del par. 1 non è effettivamente deducibile dalle tasse per qualsiasi fornitore soggetto a imposta in relazione allo stesso bene o servizio, sia nella stessa forma modificata o riveduta, e

               2 . la fornitura imponibile è evidente, aggira la legge o è ad un prezzo significativamente diverso dal mercato.

          (4) La responsabilità di cui al par. 1 non è legato al ricevimento di un beneficio specifico dal mancato pagamento della tassa dovuta.

          (5) Alle condizioni del par. 2 e 3 sono anche responsabili di un precedente fornitore della persona che deve l’imposta non pagata.

          (6) Nei casi di cui al par. 1 e 2 la responsabilità è realizzato rispetto al destinatario diretta persona della fornitura su cui non è stato pagato l’imposta dovuta, e quando la raccolta non ha successo, la responsabilità può essere realizzato nel rispetto di tutte le successive recipiente sotto alimentazione.

          (7) Il paragrafo 6 si applica di conseguenza ai fornitori precedenti.
Capitolo ventisei.
MISURE AMMINISTRATIVE OBBLIGATORIE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER LA PENALITÀ

     Art. 178. imponibile ai sensi della presente legge, che è obbligato, ma non domanda di registrazione o una domanda di cessazione della registrazione istituito ai sensi del presente atto si anche punito con multa – per gli individui che non sono commercianti, o con la sanzione proprietaria – per le persone giuridiche e le sole imprese commerciali, pari a BGN 500 a BGN 5.000.
     Art. 179 . (Am -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La persona da è obbligato a non presentare la dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 , par. 1 , la dichiarazione di cui all’art. 125 , par. 2 , i registri di cui all’art. 124 , la dichiarazione di cui all’art. 157 , par. 2 o non li presentare entro i termini prescritti è punito con la multa – per le persone che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali per un importo diDa 500 a 10.000 BGN
     Art. 180. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona registrata che, essendo obbligato, non si carica fiscale come previsto nella presente legge è punito anche con bene – per gli individui che non sono commercianti, o sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali, nella fiscale uncharged, ma non inferiore a 500 lev.

          (2) Il paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui la persona non abbia addebitato un’imposta in quanto non ha depositato una domanda di registrazione e non si è registrata ai sensi della presente legge a tempo debito.

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di violazione sotto il par. 1 , quando la persona registrata ha incaricato l’imposta nel periodo successivo al periodo in cui l’imposta dovrebbe essere percepita la multa, rispettivamente, la sanzione deve essere proprietaria di 25 per cento della tassa, ma non inferiore a 250 lev.

          (4) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) A trasgressione ripetuta sotto il par. 1 e 2 la quantità doppia multa o sanzione della tassa uncharged, ma non inferiore a 5000 lev.
     Art. 180 a. (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) Una persona registrata che, essendo obbligato, non fa pagare imposte come previsto nel presente limiti agire in casi in cui l’imposta è a pagamento dalla persona come contribuente ai sensi del Capitolo otto e la persona accusata fiscale ha diritto a un credito d’imposta pieno è punito con la multa – per le persone che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali, in 5 per cento dell’imposta non corrisposta, ma non inferiore a 50 BGN.

          (2) Il paragrafo 1 si applica anche se la persona non ha addebitato un’imposta a causa del fatto che non ha depositato una domanda di registrazione e che non è registrata ai sensi della presente legge in tempo utile.

          (3) In caso di violazione di cui al par. 1 , quando la persona registrata ha addebitato l’imposta nel periodo successivo al periodo in cui l’imposta avrebbe dovuto essere prelevata fine, rispettivamente sanzione proprietaria, pari al 2 per cento dell’imposta, ma non meno di 25 lev

          (4) Nei casi di cui al par. 1 , quando la persona ha notificato le autorità fiscali ai sensi dell’art. 126 , par. 3 pt. 2 , entro due mesi dalla fine del mese in cui dovrebbe pagare la tassa, multa o sanzione che va da 100 a 300 lev.

          (5) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1 e 2 l’ ammontare della sanzione pecuniaria o della sanzione patrimoniale è pari al 20 per cento della tassa non pagata, ma non inferiore a 500 lev, e nei casi di cui al par. 4 – da 200 a 600 BGN
     Art. 181. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona registrata che non si sottomette informazioni dai registri contabili o invia le informazioni su supporti magnetici ed ottici diversi da detto nei registri dei conti, è punita con una multa – per le persone fisiche che non sono commercianti, o con sanzioni proprietarie – per le persone giuridiche e le sole imprese commerciali, ammontante a 500 – 10 000 lev.

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) A trasgressione ripetuta sotto il par. 1 l’ importo della sanzione pecuniaria o della sanzione è da BGN 1.000 a 20.000 .
     Art. 182. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona registrata che non emettere il documento fiscale o non riflette il documento fiscale rilasciato o ottenuti nei registri contabili per il rispettivo fiscale periodo, con conseguente determinazione dell’imposta in una dimensione più piccola, è punito con la multa – per le persone che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le imprese individuali nella quantità prescritte fiscale più piccoli , ma non inferiore a BGN 1.000 .

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di violazione sotto il par. 1 , quando la persona registrata ha emesso o riflessa documento fiscale del periodo successivo al periodo d’imposta in cui il documento è stato da emettere o riflessa, fine, rispettivamente la sanzione proprietà è il 25 per cento delle definizioni imposta piccole ma non inferiore a 250 lev.
     Art. 183. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona che non è registrato sotto questo documento Act e tassa di emissione detto fiscale è punito con la bene – per gli individui che non sono commercianti, o sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le imprese individuali per un importo di tale imposta documento, ma non meno di 1.000 lev.

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) A trasgressione ripetuta sotto il par. 1 l’ ammontare dell’ammenda o la sanzione dell’immobile è il doppio dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 5.000 BGN.
     Art. 184. (1) (Modificare -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona che non presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 168 , par. 2 o non presenta in tempo, essere multati – per gli individui che non sono commercianti, o sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali, che vanno da 1.000 a 10.000 lev

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di ripetute violazioni della fine, rispettivamente, la sanzione sotto il par. 1 è compreso tra 5000 e 20.000 lev.
     Art. 185 . (Am -.. SG 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 anni) (1) Una persona che non riesce a rilasciare un documento di cui all’art. 118 , par. 1 , viene inflitta un’ammenda – per le persone fisiche che non sono commercianti, per un importo da 100 a 500 BGN o una sanzione pecuniaria – per le persone giuridiche e le imprese individuali, che ammonta a BGN 500 a BGN 2.000 .

          (2) Fuori dai casi di cui al par. 1 di una persona che ha commesso o ammesso la commissione di un reato ai sensi dell’art. 118 o atto normativo per la sua attuazione, che infligge un’ammenda – per le persone che non sono i commercianti, che vanno da 300 a 1.000 lev, o una sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali, che vanno da 3.000 a 10.000 lev . Quando il reato non comporta il mancato inviare entrate imporre sanzioni sotto il par. 1 .

          (3) Nei casi di cui al par. 1 la persona fisica che era effettivamente obbligata a rilasciare un documento ai sensi dell’art. 118, par. 1 e ha accettato un pagamento senza emettere tale documento è punito con una multa da 100 a 500 lev.

          (4) In caso di recidiva ai sensi del par. 1 l’ ammontare della multa è da 200 a 1000 levs e la sanzione della proprietà – da 1000 a 4000 lev.

          (5) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 2 la multa di 600 a 2.000 lev, e la proprietà di sanzione – da 6000 a 20 000 Levs Quando il reato non comportare il mancato inviare i guadagni sono soggetti alle sanzioni sotto il par. 4 .

          (6) Una persona che non rispetta il suo obbligo di conservare il documento ai sensi dell’art. 118 , par. 1 fino alla partenza del sito è imposta una multa di 5 BGN , che deve essere riscossa sul posto con ricevuta.
     Art. 186 . (Am -.. SG 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 anni) (1) misura amministrativa obbligatoria di sigillare il sito per un periodo di un mese, a prescindere dalle multe o sanzioni pecuniarie applicare sul viso che:

               1 . non seguendo l’ordine o il modo di:

                    (a) emissione di una nota di vendita pertinente emessa secondo l’ordine di consegna / vendita prescritto;

                    (b) messa in servizio o registrazione presso l’Agenzia nazionale delle entrate di dispositivi fiscali o sistemi integrati di gestione commerciale automatizzata;

                    (c) segnalazione giornaliera del fatturato in caso di necessità;

                    d) invio di dati ai sensi dell’art. 118 presso l’Agenzia nazionale delle entrate;

                    (e) l’ archiviazione di documenti emessi da / relativi a dispositivi fiscali o sistemi integrati di gestione commerciale automatizzata;

               2 . utilizza un dispositivo fiscale o un sistema di trading automatizzato integrato che non soddisfa i requisiti per un tipo approvato e non è stato approvato dall’Istituto metrologico bulgaro.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 pt. 2 dispositivo fiscale viene rimosso dall’autorità entrate allo stato e distrutto, e il diritto di una persona di usare il sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale batte.

          (3) La misura amministrativa obbligatoria ai sensi del par. (1) deve essere applicato con un ordine motivato dell’autorità di gestione delle entrate o da un funzionario da lui autorizzato.

          (4) Il ricorso dell’ordine di cui al par. 3 devono essere eseguiti secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.
     Art. 187. (1) Nell’applicare la misura amministrativa obbligatoria ai sensi dell’art. 186 , par. 1 vieta l’accesso al sito o siti della persona e dei beni disponibili in questi siti e magazzini adiacenti rimossi dalla persona o da una persona autorizzata. La misura si applica al sito o ai siti in cui sono state rilevate violazioni.

          (2) Qualora la rimozione di notevoli difficoltà per le autorità ricavi e / o costi significativi per la persona che ha stabilito la chiusura può ordinare catalogo nel sito o di siti per essere lasciati in custodia da parte del volto. L’ordine non si applica ai beni – oggetto della violazione di cui all’art. 186 , par. 1 , elemento 2 .

          (3) Nei casi di cui al par. 1 quando le merci non vengono rimossi dalla persona nel tempo, l’autorità entrate dovrà rimuovere loro, mettendoli in loco anteriore senza obbligo di tenere, e non è responsabile per la distruzione, rovinare o la perdita, che è a carico della persona.

          (4) (suppl -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La misura coatta amministrativa deve essere risolto dall’autorità che applicata, su richiesta della amministrativamente affrontare e una volta dimostrato da che la sanzione pecuniaria o la sanzione pecuniaria sono state pagate per intero. La stampa è fatta con il dovere di assistenza della persona. In caso di violazioni ripetute, non è consentito stampare l’oggetto prima della scadenza di un mese dopo la sua sigillatura.
     Art. 188 . La misura amministrativa obbligatoria ai sensi dell’art. 186 , par. 1 è soggetto a previo controllo ai sensi del codice di procedura amministrativa.
     Art. 189. (1) (Modificare -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona – contribuente ai sensi dell’art. 91 , par. 1 e 2 , che non è presentata entro la tassa richiesta è punito con la multa – per le persone che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le imprese individuali in termini di dimensioni da 500 a 2.000 lev.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 l’ ammontare dell’ammenda o la sanzione proprietaria è pari all’importo della tassa non pagata, ma non inferiore a 4.000 BGN.
     Art. 190. (1) I ricavi Autorità, la quale, entro il periodo di non recuperare imposta quando le condizioni di cui alla presente legge per il recupero sono in atto, è punito con una multa di 500 a 2.000 lev.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è nella quantità di 1000 a 4000 lev.
     Art. 191. (1) L’ autorità doganale, che si impegna a non caricare fiscale ai sensi della presente legge fiscale o la carica in una dimensione più piccola, o un bene esente da dogana senza pagamento dell’imposta dovuta è punito con la multa da 500 a 2000leva

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è nella quantità di 1000 a 4000 lev.
     Art. 192 . (Am -.. SG 23 di 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Dopo la violazione dell’art. 185 fatti da produttori, importatori o persone che effettuano la manutenzione di dispositivi fiscali, il Presidente del bulgaro metrologia Istituto o di una persona da lui autorizzata:

               1 . Emette prescrizioni obbligatorie in relazione alla sua autorità;

               2 . revocare l’approvazione del tipo di dispositivo fiscale o l’approvazione di un sistema di gestione aziendale automatizzato integrato;

               3 . termina la registrazione del fornitore di servizi – in caso di violazioni sistematiche dell’art. 185 .
     Art. 193. (1) La costituzione di violazioni della presente legge e dei regolamenti di attuazione, l’emissione, l’appello e l’esecuzione di ordinanze penali deve essere fatto sotto la Violazioni e sanzioni atto amministrativo.

          (2) Gli atti di reato devono essere redatti dalle autorità fiscali e i decreti penali devono essere emessi dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle entrate nazionale o da un funzionario da lui autorizzato.
Disposizioni aggiuntive


     § 1 . Ai fini della presente legge:

               1 . “Territorio del paese” è il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva.

               2 . (Modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il “territorio dello Stato membro” si intende il territorio di ciascuno Stato membro in cui il trattato che istituisce la Comunità europea, indicato per ogni Stato membro nell’art. 299 del presente Accordo, quali:

                    a) questo territorio non include:

                         aa) per la Repubblica federale di Germania: isola di Helgoland e Büsingen;

                         b ter) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e Isole Canarie;

                         (cc) per la Repubblica Italiana: Livigno, Campione di Italia e le acque italiane del Lago di Lugano;

                         (dd) per la Repubblica francese: il dipartimento del dipartimento delle foreste;

                         (dd) per la Repubblica ellenica: Monte Athos;

                         (f) per la Repubblica di Finlandia: Isole Åland;

                         GG) (nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) per il Regno Unito: Isole del Canale;

                    (b) forniture presenti o destinate a:

                         a bis) il Principato di Monaco è assimilato ai fini del presente atto come forniture originarie o destinate alla Repubblica francese;

                         bb) L’isola dell’uomo – ai fini della presente legge, è assimilata a forniture originarie o destinate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

                         cc) (nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia – ai fini della presente legge devono essere assimilati a prestazioni derivanti in o destinati a Cipro.

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L ‘ “Unione europea” e “territorio dell’Unione europea” è il territorio degli Stati membri.

               4 . “Terzo territorio” o “paese terzo”: qualsiasi territorio diverso dal territorio degli Stati membri.

               5 . “Nuovi edifici” sono gli edifici:

                    a) che, alla data in cui l ‘imposta per la loro fornitura è divenuta esigibile, hanno una fase di costruzione approssimativa, oppure

                    b) alla data in cui l’imposta di consegna è divenuta esigibile non scaduti 60 mesi dalla data in cui è autorizzato ad utilizzare ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio.

               6 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “terreno” è la quantità di spazio ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio e la zona intorno al centro abitato determinato in base alla distanza 3 m dai limiti esterni di ciascuna delle pareti circostanti al primo piano fuori terra o piano seminterrato dell’edificio nel terreno.

               7 . “Le attività o forniture effettuate dallo Stato, dalle autorità statali e locali nella loro qualità di autorità statale o locale” sono le attività o le consegne effettuate da una persona stabilita dalla legge se:

                    (a) sono effettuati in conformità con i propri poteri derivanti da uno strumento legale e non possono essere eseguiti da un operatore, a meno che non sia affidato dalla legge;

                    b) una tassa è stata stabilita da un atto giuridico.

               8 . “Gratuito” è la consegna in cui non vi è alcuna remunerazione, oppure il valore di quello dato supera ripetutamente ciò che è stato ricevuto.

               9 . “Merci di valore trascurabile” e “servizi di valore trascurabile ‘si intendono beni o servizi il cui prezzo di mercato è inferiore al 30 lev e la consegna non è parte di una serie di forniture in cui il destinatario è la stessa persona.

               10 . ‘Istituzione fisso’ è una rappresentazione del commercio, ramo, ufficio, ufficio, negozio, fabbrica, laboratorio (di fabbrica), negozio, compravendita di azioni, di servizio, di installazione, luogo di costruzione, miniera, una cava, sonda, petrolio o di gas, primavera o come, volto a estrarre risorse naturali, alcuni locali (proprio, assunto o utilizzato per altri motivi) o altrove, con cui una persona è in tutto o in parte l’attività economica in un paese.

               11 . (Suppl -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La “persona stabilita nel paese” è una persona con sede nel territorio del paese o ha la sua permanente oggetto sul territorio del paese. Non si ritiene che una persona straniera che abbia uno stabilimento nel territorio del paese coinvolto nella fornitura sia stabilita nel territorio del paese.

               12 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La “persona stabilita nell’Unione europea” è una persona con sede nel territorio dell’Unione europea o ha una stabile organizzazione sul territorio dell’Unione europea.

               13 . (Modifica -. SG. 41 del 2007 ) I “servizi di comunicazione elettronica”, i servizi di comunicazione elettronica ai sensi della legge sulle comunicazioni elettroniche. I servizi di comunicazione elettronica comprendono anche il trasferimento o la cessione del diritto di utilizzare la capacità di trasmettere, trasmettere, trasmettere o ricevere o fornire accesso a reti di informazione globali.

               14 . “I servizi eseguiti elettronicamente” sono:

                    (a) fornitura di spazio su Internet, consegna di contenuti su Internet (hosting), manutenzione a distanza di programmi e apparecchiature elettronicamente;

                    (b) la consegna del software e il suo aggiornamento tramite mezzi elettronici;

                    (c) fornitura di immagini, testi e informazioni e accesso alle basi di dati per via elettronica;

                    (d) fornitura di musica, film e giochi, incl. lotterie, giochi da casinò e denaro e premi forniti elettronicamente così come la politica, culturale, artistico, sportivo, trasmissioni ed eventi scientifici e di intrattenimento;

                    (e) fornitura di formazione a distanza per via elettronica.

Quando il fornitore di servizi e il suo cliente corrispondono a e-mail, ciò non significa di per sé che il servizio sia eseguito elettronicamente.

               15 . (Modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il “Sovvenzioni e finanziamenti direttamente correlati alla consegna” sono sovvenzioni e finanziamenti, la cui concessione è direttamente collegati al prezzo dei beni o dei servizi forniti . Non ci sono sussidi e finanziamenti direttamente correlati alla consegna, sussidi e finanziamenti destinati esclusivamente a:

                    (a) perdite di copertura;

                    (b) costi di finanziamento, inclusa l’acquisizione o la liquidazione di attività.

               16 . “Prezzo di mercato” è il prezzo ai sensi del § 1 pt. 8 delle disposizioni complementari del codice di procedura fiscale, determinate con metodi di determinazione del prezzo di mercato ai sensi del § 1 pt. 10 delle disposizioni complementari della procedura fiscale Codice.

               17 . I “nuovi veicoli” sono:

                    a) navi con lunghezza di oltre 7,5 m (ad eccezione di quelli destinati al trasporto di passeggeri o merci per la navigazione per le attività commerciali, industriali e della pesca, le operazioni di salvataggio e di soccorso), che è una delle seguenti condizioni:

                         aa) alla data in cui si è verificato l’evento imponibile, la fornitura non è scaduta da più di tre mesi dalla data della prima registrazione, o

                         (bb) alla data del verificarsi dell’evento imponibile per la loro fornitura, non hanno navigato per più di 100 ore;

                    b) aeromobile con un peso massimo al decollo superiore a 1550 kg, destinati al trasporto di passeggeri o merci (esclusi quelli per gli operatori aerei che supportano linee internazionali), che è una delle seguenti condizioni:

                         aa) alla data in cui si è verificato l’evento imponibile, la fornitura non è scaduta da più di tre mesi dalla data della prima registrazione, o

                         (bb) alla data del verificarsi dell’evento imponibile per la loro fornitura, non sono stati in volo per più di 40 ore;

                    c) autoveicoli con una cilindrata superiore a 48 cm cubi o con una potenza superiore a 7,2 kilowatt destinati al trasporto di passeggeri o merci per i quali è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

                         aa) alla data in cui si è verificato l’evento imponibile per la consegna, non sono trascorsi più di 6 mesi dalla data della loro prima registrazione, oppure

                         bb) entro la data di accadimento dell’evento fiscale, la consegna non ha superato i 6000 km.

               18 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il “Car” auto, in cui il numero di posti a sedere escluso il conducente non superi 5 . Nessuna macchina è una macchina che è destinato per il trasporto merci o autovetture, che è permanentemente costruito attrezzature supplementari per la scopo dell’attività della persona registrata.

               18 a. (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il “attività principale” ai sensi dell’art. 70 , par. 2 , il punto 5 è l’attività della persona registrata in cui il valore totale delle consegne effettuate dalla persona sotto uno o più di quelli elencati nell’art. 70 , par. 2 pt. 1-4 attività rappresentano oltre il 50 per cento del valore totale di tutte le consegne effettuate dalla persona nel corso degli ultimi 12 mesi prima del mese in corso, se è scaduto 12 mesi dalla registrazione ai sensi della presente legge.

               19 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “Second hand” sono utilizzati i beni mobili che è adatto per reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, che possono essere utilizzare lo scopo previsto per il quale sono stati creati. Non beni di seconda mano:

                    (a) opere d’arte;

                    (b) articoli da collezione;

                    (c) oggetti d’antiquariato;

                    d) metalli preziosi e pietre preziose indipendentemente dalla loro forma.

               20 . “Opere d’arte” sono:

                    a) dipinti, collage e opere decorative simili, pitture e disegni fatti interamente a mano dall’artista, diversi dai piani e disegni di architetti, di ingegneria, scopi industriali, commerciali, topografici e simili, manufatti decorati a mano, scenari di teatro , cinema e altri set di decorazioni;

                    b) incisioni e litografie originali stampe prodotte in numero limitato direttamente in bianco e nero oa colori da una o più matrici interamente a mano dall’artista, qualunque sia il processo o del materiale utilizzato, eccetto macchina o processo di foto-lavorazione;

                    (c) sculture e sculture originali di qualsiasi materiale, interamente scolpite dalla mano dello scultore; calchi scultorei dell’originale in 8 copie, la cui esecuzione è controllata dall’autore o dai suoi artisti autorizzati;

                    (d) arazzi fatti a mano e pannelli realizzati con design artistico, in 8 copie;

                    (e) articoli ceramici singoli realizzati interamente dall’autore e firmati da lui;

                    f) smalti su rame, eseguita manualmente all’interno 8 copie firmate dall’artista o del suo studio, ad esclusione gioielli e oggetti d’oro e d’argento;

                    (g) fotografie artistiche preparate per la stampa dall’autore o sotto il suo controllo, firmate dall’autore e numerate sequenzialmente, entro 30 copie di qualsiasi dimensione.

               21 . “Collezioni” sono bolli postali o di ricavo, con o senza timbro postale, a condizione che non sono in uso, così come le collezioni e memorabilia di interesse in termini di botanica, zoologia, mineralogia, anatomia, storia, archeologia, paleontologia , etnografia o numismatica.

               22 . Gli “oggetti d’antiquariato” sono oggetti diversi da opere d’arte e oggetti da collezione di oltre 100 anni.

               23 . “Dealer di beni di seconda mano, opere d’arte, da collezione o di antichità” è un soggetto passivo nel corso della sua attività economica, gli acquisti, acquisisce o beni di importazione di seconda mano, opere d’arte, da collezione o di antichità con lo scopo di venderli indipendentemente dal fatto che la persona agisca come un commissionario ai sensi della legge sul commercio.

               24 . “L’oro da investimento” è:

                    a) oro nella forma di barre o piastre con pesi accettato dal mercato per l’oro, e una purezza uguale o superiore a 995millesimi;

                    (b) monete d’oro definite su ordine del governatore della Banca nazionale bulgara e del ministro delle finanze, per le quali sono presenti le seguenti condizioni:

                         aa) la loro purezza è pari o superiore a 900 millesimi;

                         bb) tagliato dopo il 1800 ;

                         (cc) erano o hanno corso legale nel loro paese di origine;

                         (dd) di solito vengono venduti a un prezzo che non superi il valore dell’oro ai prezzi di mercato contenuti nelle monete superiori all’80 per cento.

               25 . “Software standard” è un prodotto software registrato su un supporto tecnico destinato all’uso di massa e che non tiene conto delle specificità dell’attività di un determinato utente.

               26 . “Trasporto di merci”: i servizi di scarico, carico, trasbordo, carico e scarico, fornitura di contenitori e altri servizi forniti direttamente in relazione al trasporto.

               27 . (Modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il “Mercante di gas naturale, elettricità o riscaldamento o raffreddamento” è un soggetto passivo la cui attività economica è legata all’acquisto di gas naturale, elettricità, calore o refrigerazione e successiva vendita di tali beni e il cui consumo personale di questi prodotti è trascurabile.

               28 . (Modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La “nave officina”: tutte le operazioni di adozione, soggiorno e partenza della nave nel porto del paese.

               29 . “Elaborazione di aerei in viaggio internazionale” si servizi di assistenza ai sensi del § 3 pt. 18 delle disposizioni complementari della legge per l’aviazione civile impegnati su un aereo, fatta eccezione per i servizi per i quali l’imposta di bollo è dovuta ai sensi del regolamento delle tasse per l’utilizzo di aeroporti per uso pubblico e dei servizi di navigazione aerea nella Repubblica di Bulgaria (prom SG.. 2 del 1999 g;. emendare SG.. 15 del 2000 SG. 9 e 62 del 2001 SG . 19 del 2002 SG. 16dal 2003 , n. 32 e 71 del 2004 , p. 15 e 96 del 2005 , n. 22 del 2006 ).

               30 . “Trasformazione del materiale rotabile in un viaggio internazionale” sono le seguenti operazioni: manovra per spostare i carri da e verso i luoghi di carico / scarico; il carro rimane durante il carico e lo scarico; misurare i carri vuoti sulle bilance dei carri prima di caricarli; misurazione dei carri caricati sulle bilance dei carri; disinfezione, disinsettizzazione e derattizzazione dei carri merci quando questo requisito è conforme al BDS; mantenere un regime di temperatura durante il carico e il trasporto di carichi che richiedono tale regime; eseguire le pratiche doganali e altre formalità amministrative relative al trasporto di merci dall’importazione e dall’esportazione; sottomissione e ritiro, compresa la disposizione dei carri da e per un traghetto; cambio di carrelli su carri con scartamento diverso.

               31 . “Riparazione” è l’attività di incorrere in costi successivi associati a una singola attività che non comportano un beneficio economico rispetto a quello della prestazione standard originariamente stimata di tale attività.

               32 . (Suppl -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il “miglioramento” è l’attività di effettuare successivi costi connessi con attività separate che portano a beneficio economico rispetto a quello dello standard originariamente valutato efficacia di questo bene. La creazione di una nuova attività da parte del possessore / utilizzatore del bene locato o rimborsato è considerata un miglioramento.

               33 . I “mezzi di pagamento sostitutivi del denaro” sono:

                    a) ricevute di acquisto;

                    (b) coupon o coupon per gli acquisti;

                    c) i token.

               34 . “Parti correlate” sono le persone ai sensi del § 1 , punto 3 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.

               35 . “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore di un decreto penale con il quale la persona è stata punita per lo stesso tipo di reato.

               36 . “Free Zone”, “deposito franco”, “merci in custodia temporanea”, “regime doganale”, “regime sospensivo”, “merci non comunitarie” sono termini ai sensi della legislazione doganale.

               37 . (Suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011, modificata -. SG . SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 , modificato -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “Tour Operator”, “agente di viaggio”, “di base servizi turistici “sono quelli ai sensi della legge sul turismo, se il tour operator e l’agente turistico sono registrati ai sensi della legge sul turismo.

               37 a. (Nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “viaggiatore”: qualsiasi persona – destinatario del servizio turistico comune che non si acquisisce per la successiva vendita.

               38 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il “importatore” è la persona – debitore per il pagamento dei dazi all’importazione e la persona che ha ricevuto la merce nel paese da paesi terzi o territori che fanno parte del territorio doganale dell’Unione europea.

               39 . (Suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , integrato -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008, modificata -. SG SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I “prodotti soggetti ad accisa” sono beni di cui all’art. 2 , articoli 1, 2 e 3 della legge sulle accise e sui depositi fiscali, ad eccezione del gas naturale fornito attraverso un sistema di gas naturale situato all’interno dell’Unione europea o attraverso qualsiasi altra rete collegata a tale sistema e all’elettricità.

               40 . (Modifica -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Il “Tax”, un dispositivo per la registrazione e la segnalazione di vendita di beni o servizi mediante l’emissione di ricevute e memorizzazione dei dati di bilancio fatturato registrato nella memoria fiscale. I dispositivi fiscali sono:

                    a) registratori di cassa elettronici con memoria fiscale (EFMC);

                    (b) stampatori fiscali (FPR);

                    c) sistemi elettronici di memoria fiscale (FSE) per la comunicazione del fatturato derivante dalla vendita di combustibili liquidi mediante misuratori approvati per la misurazione del costo;

                    (d) Dispositivi fiscali incorporati in macchine per l’autoassistenza (FUVAS).

               41 . “Retail”, qualsiasi luogo o di un impianto (ad esempio, tavoli, banchi e simili) all’aperto o sotto le tende, in o da cui vendono beni o servizi, anche se la camera o di un impianto in grado di servire contemporaneamente e altri scopi (ad esempio ufficio, casa o simili), una parte dell’immobile di proprietà (ad esempio, garage, cantina, stanza o simili) o di un magazzino di produzione o di un veicolo che si sta vendendo.

               42 . Le “violazioni sistemiche” sono violazioni commesse entro un anno dall’applicazione del decreto penale, con il quale la persona è stata ripetutamente penalizzata per lo stesso tipo di reato.

               43 . “Lavoro per merci” è la lavorazione, la lavorazione o la riparazione di merci.

               44 . Il “Sistema di scambio di informazioni sull’imposta sul valore aggiunto (VIES)” è una dichiarazione sommaria utilizzata ai fini del controllo e dello scambio di informazioni tra Stati membri.

               45 . (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012, modificata -. SG . 30 del 2013 , in vigore dal 2013/03/26 , modificato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L ‘ “alloggio” sono i principali servizi turistici sotto tonnellate. 69 della disposizione aggiuntiva della legge sul turismo con l’eccezione di erogazione di servizio turistico comune da tour operator a viaggiatore.

               46 . (Nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “rifiuti di estrazione” è qualsiasi attività derivanti da qualsiasi forma di rifiuti.

               47 . (Nuovo -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “trattamento dei rifiuti”, le attività di raccolta, stoccaggio, smistamento e lavorazione dei rifiuti senza cambiare la loro composizione chimica.

               48 . (Nuovo -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “trattamento dei rifiuti”, ogni attività che altera le proprietà o la composizione dei rifiuti, trasformandoli in materie prime per la produzione di prodotti finiti o in prodotti finiti

               49 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010) I “Veicoli d’arte. 23 “sono motorizzati o non motorizzati e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di merci o persone da un luogo ad un altro, che può essere tirato, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti e in forma da utilizzare per trasporto di merci o persone. I veicoli sono anche:

                    a) rimorchi, semirimorchi e vagoni ferroviari;

                    b) motorizzati e veicoli terrestri non motorizzati, quali motociclette, biciclette, tricicli, caravan, fatta eccezione per roulotte, che sono fissati al terreno;

                    (c) imbarcazioni semoventi e non automotore;

                    (d) aeromobili a motore e non motorizzati;

                    e) veicoli progettati per il trasporto di persone malate o ferite;

                    f) trattori agricoli e altre macchine agricole e forestali semoventi;

                    g) veicoli militari non combattenti e veicoli per scopi di intelligence o di protezione civile;

                    (h) sedie a rotelle spostate meccanicamente ed elettronicamente.

I contenitori non sono veicoli ai sensi dell’Art. 23 .

               50 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

               51 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il “socio di maggioranza o azionista”: una persona che possiede oltre il 33 per cento delle azioni, rispettivamente, delle azioni della società.

               52 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Gli “obblighi in circolazione” sono stabiliti a causa degli obblighi della persona, ad eccezione fissato in piena, differite e passività differite.

               53 . (Nuovo -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il “dispositivo medico impiantabile attivo” si intende un dispositivo definito al § 1 pt. 1 delle disposizioni complementari dei dispositivi medici.

               54 . (. Nuovo – SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il “Importa natura non commerciale” indica importazioni che soddisfano le seguenti condizioni:

                    (a) non viene effettuato regolarmente;

                    (b) consistono esclusivamente in beni per uso personale o familiare da parte di passeggeri o di beni destinati a regali;

                    (c) il tipo o la quantità delle merci non è tale da implicare un’importazione commerciale.

               55 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il “bagaglio personale” è tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare alle autorità doganali al momento dell’arrivo e bagaglio che presenta in seguito alle stesse autorità se ha la prova che il suo bagaglio è stato registrato come bagaglio di accompagnamento alla società responsabile del trasporto del passeggero. Carburante diverso da quello specificato nell’art. 58 , par. 8 non devono essere considerati bagagli personali.

               56 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) I “viaggiatori aerei” e “viaggiatori del mare” sono i passeggeri che viaggiano in aereo o via mare altro che volare privata da diporto o per piacere privato vela.

               57 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il “piacere aviazione privata” e “piacere di navigazione privata” è l’uso, rispettivamente, di un aereo o nave dal suo proprietario o la fisica o giuridica la persona che effettua la locazione o in altro modo per scopi commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

               58 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L ‘ “Electronic Data Interchange” ( “scambio elettronico di dati” o l’abbreviazione “EDI”) è un trasferimento elettronico dei dati da un computer all’altro dati commerciali e amministrativi, mediante una norma stabilita per strutturare un messaggio per lo scambio elettronico di dati, ai sensi dell’articolo 2 della raccomandazione 1994/820 / CE del Consiglio del 19 Oktomvri 1994 sugli aspetti legali di scambio elettronico dei dati.

               59 . – (nuova. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 (messaggi EDI)) Il “avviso di scambio elettronico di dati” è un messaggio le cui componenti sono strutturati in una standard stabilito, disponibile, a disposizione degli computer e consente l’elaborazione automatica e non ambigua.

               60 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il “Conferma di ricevimento della comunicazione di scambio elettronico di dati” è una procedura con la quale messaggio di accettazione per i dati elettronici vengono controllati sintassi e semantica e il destinatario invia una contronotifica.

               61 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I “Servizi di catering” sono un insieme di caratteristiche e di azioni dominato principalmente servizi e che la consegna di cibo e / o bevande solo un componente. I servizi prevalentemente prevalenti sono gli stessi dei servizi di ristorazione, ma la consegna viene effettuata al di fuori dei locali del fornitore.

               62 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I “servizi di ristorazione” sono servizi che consistono di fornitura in locali del cibo preparati o non preparati e / o bevande per il consumo umano , seguito da sufficienti servizi di supporto che consentono il loro consumo immediato.

Non ci sono servizi di ristorazione o ristorazione:

                    (a) la normale fornitura di cibo preparato o non preparato (ad es. consegna a domicilio da ristoranti, supermercati e simili);

                    (b) la fornitura di pasti preparati e la fornitura di alimenti di produzione locale da ristoranti;

                    (c) la fornitura consistente nella preparazione e consegna di prodotti alimentari e / o bevande senza alcun altro servizio di supporto.

               63 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il “paese terzo con cui il nostro paese ha strumenti giuridici Relief” è il terzo paese con il quale il nostro paese ha strumenti giuridici di rilievo analogamente a quello previsto dalla direttiva 76/308 / CEE del Consiglio del 15 Mart 1976 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi doganali, imposte ed altre misure e del regolamento (CE) № 1798/2003 del 7 ottobre 2003 sulla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

               64 . (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “controllo del traffico aereo” e “servizi di navigazione aerea”: i servizi ai sensi del § 3 pt. 44 e 48 delle disposizioni complementari Legge sull’aviazione civile fornita dai fornitori di servizi di navigazione aerea per:

                    a) sorvolo dello spazio aereo servito;

                    (b) conduzione di voli in zone e distretti aeroportuali.

               65 . (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L ‘ “autenticità dell’origine” si intende la certezza della identità del fornitore o l’emittente della fattura / fattura al fornitore o del destinatario alla consegna.

               66 . (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L ‘ “integrità del contenuto” significa che il contenuto della fattura e la fattura non viene modificato. Il formato della fattura elettronica e della notifica della fattura elettronica può essere modificato.

               67 . (Nuova -. SG 23 di 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) La “gestione aziendale integrata automatizzata” è un sistema di registrazione e reporting delle vendite di beni o servizi mediante l’emissione di scontrini (sistema bollette), fornendo un controllo automatico sulla circolazione delle merci o la prestazione del servizio di ricezione / ordinare servizi di contabilità per la sua realizzazione.

               68 . (Nuova – SG. 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 ) La “base di olio” ai sensi dell’art. 118 , par. 7 è un sito di stoccaggio, stoccaggio, vendita / fornitura e logistica del combustibile liquido che non è un distributore finale.

               69 . (Nuova – SG. 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Il “End-user” ai sensi dell’art. 118 , par. 11 , il punto 4 è una persona fisica o giuridica che acquista combustibili liquidi per le proprie esigenze da un distributore finale.

               70 . (Nuovo -. SG 23 di 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Il “distributore finale” è un distributore di benzina, metano e simili, che si nutrono di combustibili liquidi per motore serbatoi veicoli da serbatoi di stoccaggio per questi combustibili.

               71 . (Nuova – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 fino 31.12.2015 , modificata l’entrata in vigore -. SG. 104del 2013 , in vigore dal 01.12. 2013 ., modificata l’entrata in vigore -. SG 109 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) il “codice NC” sono dei codici tariffari NC stabiliti dall’allegato I del regolamento (CEE ) N. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

               72 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La “prima destinazione ‘nel paese, ai sensi dell’art. 55 , par. 1 , il punto 2 è il luogo specificato nella polizza di carico o in un altro documento con il quale le merci sono importate nel territorio del paese. Se questo luogo non è menzionato in nessuno dei documenti che accompagnano le merci, il primo luogo di destinazione è il luogo in cui le merci vengono prima trasbordate da un veicolo all’altro nel territorio del paese.

               73 . (Nuovo -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “rifiuti domestici” sono “rifiuti domestici” e “simile ai rifiuti domestici.” “Rifiuti domestici” significa rifiuti generati dalle famiglie. “Tali rifiuti” sono rifiuti che, per loro natura e composizione, sono paragonabili ai rifiuti domestici, ad eccezione dei rifiuti industriali e dei rifiuti agricoli e forestali.

               74 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La “rifiuti industriali”, i rifiuti generati a seguito dell’attività di produzione di persone fisiche e giuridiche.

               75 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “calcinaccio”: i rifiuti da costruzione e demolizione corrispondenti ai codici di cui al capo 17 dell’Indice alla decisione 2000/532 / CE del Consiglio del 3 maggio 2000 relativa alla sostituzione dei decisione 94/3 / CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1 , lettera “a)” della direttiva 75/442 / CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94 / 904 / CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1 ,

4) della direttiva 91/686 / CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi e sue successive modifiche.

               76 . (Nuovo -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “rifiuto pericoloso” rifiuto che presenta una o più proprietà pericolosi dell’allegato № 3 § 1 pt. 12 di le disposizioni aggiuntive della legge sulla gestione dei rifiuti.

               77 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La “Uno spreco di metalli ferrosi e non ferrosi” sono rifiuti tecnologici dell’estrazione, trasformazione o lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe macchine, attrezzature, componenti e strutture di fine produzione, di uso domestico o domestico, esclusi i rifiuti pericolosi.

               78 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le “metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico” sono metalli ferrosi e non ferrosi, derivante dalla attività vitale delle persone case, in edifici amministrativi, sociali e pubblici. Essi sono assimilati e metalli ferrosi e non ferrosi derivati da negozi, attività artigianali, attività ricreative e di intrattenimento.
     § 1 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Questa legge attua le disposizioni di:

               1 . La direttiva 2008/8 / CE del Consiglio del 12 fevruari 2008 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (OB, L 44 / 11 del 20 fevruari 2008 dC).

               2 . Direttiva 2008/117 / CE del Consiglio del 16 dekemvri 2008 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (OB, L 14 / 7 da 20 gennaio 2009 ).

               3 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La direttiva 2009/162 / CE del Consiglio del 22 dekemvri 2009 , che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112 / CE sulla generale sistema di imposta sul valore aggiunto (GU L 10/14 del 15 gennaio 2010 ).

               4 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La direttiva 2009/69 / CE del Consiglio del 25 Yuni 2009 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa al sistema comune di valori sull’evasione dal valore aggiunto (GU L 175/12 del 4luglio 2009 ).

               5 . (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La direttiva 2009/132 / CE del Consiglio del 19 Oktomvri 2009 , che stabilisce il campo di applicazione dell’articolo 143 , lettere b) ec) della direttiva 2006/112 / CE per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione definitiva di talune merci (GU L 292/5 del 10 novembre 2009 ).

               6 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La direttiva 2010/45 / CE del Consiglio del 13 Yuli 2010 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa al sistema comune di valori un valore aggiunto in termini di regole di fatturazione (GU, L 189/1 del 22 Yuli 2010 dC).

               7 . (Nuova – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 12.01.2013 ) La direttiva 2013 / 43 / UE del 22 Yuli 2013 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati beni e di servizi , in caso di rischio di frode (GU L 201/4 del 26 luglio 2013anni).
Disposizioni transitorie e finali

     § 2 . Tale legge abroga sul valore aggiunto (prom SG.. 153 di 1.998 g.. Corr, No. 1 di 1999 g. Emendare SG.. 44, 62, 64, 103 e 111 del 1999 SG. 63, 78 e 102 del 2000 SG. 109 del 2001 SG. 28, 45 e 117 del 2002 SG. 37, 42, 86 e 109 del 2003 SG . 53, 70 e 108 da2004 , no. 28, 43, 76, 94, 95, 100, 103 e 105 del 2005 , 30 e 54 del 2006 ).
     § 3 . (In vigore dal 04.08.2006 ) (1) Il Ministro delle Finanze emanerà il Regolamento per l’attuazione della legge e delle ordinanze ai sensi della presente legge entro tre mesi dalla promulgazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

          (2) I regolamenti e le normative di cui al par. 1 entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della presente legge.
     § 4. (1) Tutte le persone registrate ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto revocata alla data di entrata in vigore della legge saranno considerate registrate ai sensi della presente legge. In questi casi, il numero di identificazione di cui all’art. 94par. 2 e il certificato di registrazione di cui all’art. 104 è rilasciato d’ufficio.

          (2) Le procedure per la registrazione o la cessazione della procedura di registrazione, che sono state avviate e non sono state completate alla data di entrata in vigore della legge, devono essere completate secondo la procedura stabilita dalla presente legge.

          (3) In deroga al par. (2 ) se una persona registrata ha motivo di porre fine alla registrazione nell’ultimo periodo fiscale precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, la persona può rimanere registrata ai sensi della presente legge se vi sono motivi per la registrazione facoltativa ai sensi della presente legge.

          (4) L’imposta prelevata sulle attività disponibili a causa di cancellazione della registrazione prima dell’entrata in vigore della presente legge deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di cessazione della registrazione.

          (5) Quando il termine per la presentazione dell’inventario di registrazione di cui all’art. 68 o 70 della legge abrogata sull’imposta sul valore aggiunto scade dopo l’entrata in vigore della presente legge, l’inventario deve essere presentato entro tre giorni dalla data di registrazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
     § 4 a. (Nuova – SG. 12 del 2009 , in vigore dal 13.02.2009 anni) (1) I commercianti d’arte. 30 della legge sui prodotti del tabacco e del tabacco, registrata dopo il 1 ° gennaio 2009 ai sensi dell’art. 100 , par. 1 o sono in fase di registrazione, può rivolgersi alla direzione territoriale competente dell’Agenzia Nazionale delle Entrate per la dichiarazione di registrazione nullo.

          (2) La domanda di cui al par. 1 deve essere presentata entro il 1 ° aprile 2009 e la registrazione sarà considerata nulla a far data dal 1 ° gennaio 2009 .
     § 5. (1) dichiarazione IVA per l’ultimo periodo d’imposta prima dell’entrata in vigore della presente legge sono presentate alla 14 o del mese successivo al mese cui si riferisce, come indicato nel risultato (rimborso fiscale o fiscale presentare) tutti i diritti e gli obblighi derivanti da questa legge sorgono.

          (2) La dichiarazione di riferimento annuale di cui all’art. 101 , par. 1 della legge abrogata sull’imposta sul valore aggiunto sono presentate alla 15 april 2007 , il come indicato nel risultato non partecipa al processo di detrazione ai sensi della presente legge e l’imposta è versata o rimborsato entro tre mesi dalla sua presentazione.
     § 6. (1) Per i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ha iniziato e non finito procedura trimestrale per la detrazione del rimborso fiscale ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, la procedura di detrazione ancora sotto di arte 92 par. 1 di questa legge.

          (2) Tutti i pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge 9 saranno definite procedure -MONTH per quanto riguarda la detrazione fiscale per il recupero ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto l’ultimo giorno del mese precedente il mese di entrata in vigore della presente legge.

          (3) Nei casi di cui al par. 2 resto del rimborso fiscale dichiarata da parte di individui nella dichiarazione IVA per l’ultimo periodo d’imposta prima dell’entrata in vigore della presente legge e deve essere dedotta e rimborsato dal corpo entrate in 45termine giorno di presentazione.

          (4) Tassa restante per rimborso ai sensi dell’art. 77 , par. 1 pt. 4 della legge abrogata sull’imposta sul valore aggiunto, ha ripristinato la data di entrata in vigore della presente legge sono detratte e rimborsati dal corpo entrate in 45 termine giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, che è indicato resto .

          (5) imposta rimborsabile ai sensi dell’art. 77 , par. 2 della legge sostituita sull’imposta sul valore aggiunto, non rimborsata alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà compensata e rimborsata dall’autorità di entrate entro i termini previsti dall’art. 77 , par. 2 della legge sostituita sull’imposta sul valore aggiunto.
     § 7. (1) Quando un anticipo effettuati in connessione con una prestazione esente ai sensi della legge abrogata sul valore aggiunto, che è una prestazione imponibile ai sensi dell’art. 12 , par. 1 (non imponibili al tasso pari a zero) della presente legge e il fatto generatore dell’imposta, che si è verificato dopo l’entrata in vigore della presente legge, la persona registrata – fornitore, la consegna dei documenti attraverso la fattura, che indica l’intera base imponibile per la consegna. Consegna applicare regime fiscale, alla data del verificarsi dell’evento fiscale di consegna ai sensi della presente legge.

          (2) Quando un acconto effettuati in connessione con una prestazione imponibile ai sensi della legge abrogata su Imposta sul Valore Aggiunto, che ai sensi della presente legge è l’evento esente e imponibile che si è verificato dopo l’entrata in vigore della presente legge, la persona registrata – fornitore, di distribuzione dei documenti annullando emesso la fattura anticipo ed emettere una nuova fattura indicando tutta la base imponibile per la consegna. Per la cancellazione, un protocollo ai sensi dell’art. 116 , par. 4 di questa legge. Il regime fiscale si applica alla consegna a partire dalla data in cui si è verificato l’evento fiscale della consegna ai sensi della presente legge.
     § 8. (1) Quando si è verificato un evento di consegna passivo prima dell’entrata in vigore della presente legge e il documento fiscale per la fornitura sono rilasciati dopo la sua entrata in vigore, la consegna è documentata da fattura dell’arte. 114 della presente legge, sulla cui emissione il regime fiscale si applica a partire dalla data in cui si è verificato l’evento fiscale della cessione.

          (2) Se, dopo l’entrata in vigore della presente legge sorgere motivi di modificare la base imponibile della consegna che viene effettivamente eseguita e documentata prima dell’entrata in vigore della presente legge, la modifica della base imponibile viene effettuato mediante l’emissione di un avviso d’imposta di cui all’art. 115 della presente legge, sulla cui emissione il regime fiscale si applica alla data del verificarsi dell’evento fiscale della consegna eseguita e documentata.
     § 9. (1) Quando, in virtù della finanza merci locazione sono stati effettivamente concessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, ogni successivo pagamento (rimborso) nell’ambito del presente contratto a causa dopo l’entrata in vigore della presente legge sono considerate un separato consegna, l’evento fiscale di cui si verifica al più presto delle due date – la data di pagamento o la data in cui è dovuta.

          (2) Il paragrafo 1 si applica soltanto se entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge contribuente – fornitore, presentata alla direzione territoriale della lista registrazione Agenzia Nazionale delle Entrate, che deve contenere le seguenti informazioni:

               1 . destinatario ai sensi dei contratti di cui al par. 1 ;

               2 . numero e importo dei contributi per ciascun contratto per il quale è stato rilasciato un documento fiscale ma non pervenuto;

               3 . numero e importo dei contributi per ciascun contratto per il quale l’evento fiscale di cui al par. 1 sorgerà dopo l’entrata in vigore di questa legge.

          (3) Per i contratti, che non sono inclusi nell’inventario presentato secondo la procedura del par. 2 , si ritiene che alla data di entrata in vigore della presente legge la persona effettui una consegna ai sensi dell’art. 6 , par. 2 , voce 3 , la cui base imponibile è pari all’importo dei contributi dovuti dopo l’entrata in vigore della presente legge, senza l’imposta dovuta per loro.
     § 10 . Quando prima dell’entrata in vigore della presente legge merci sono effettivamente fornite dal titolare / principale del commissario / curatore e non fornite dal commissario / curatore di una terza parte, si ritiene che il fatto generatore di consegna delle merci tra il preside / capitale e il commissario / curatore sorge alla data del verificarsi dell’evento fiscale per la consegna della merce a terzi.
     § 11 . La disposizione di cui all’art. 50 della presente legge si applica anche in caso di consegne di beni o servizi per i quali non sussiste il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 65 , par. 1 della legge sostituita sull’imposta sul valore aggiunto.
     § 12 . I documenti fiscali emessi prima dell’entrata in vigore della presente legge e conformi ai requisiti della legge sull’imposta sul valore aggiunto revocati sono ritenuti conformi ai requisiti della presente legge.
     § 13 . Il diritto a dedurre un credito d’imposta creato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto revocata che non è stato esercitato alla data di entrata in vigore della presente legge e per l’esercizio del quale i termini dell’art. 67, 69 e 71 della legge sull’imposta sul valore aggiunto, possono essere esercitati in uno qualsiasi dei tre periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta in cui tale diritto sorge.
     § 14. (1) Le importazioni e le prestazioni delle formalità doganali per dichiarare libera circolazione delle merci, per i quali le circostanze di cui all’allegato V, quarto capitolo “Unione doganale” del protocollo al trattato di adesione della Bulgaria all’Unione europea.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 sorge l’evento fiscale e l’imposta diventa esigibile secondo l’ordine di cui all’art. 54 , par. 2 della presente legge.

          (3) La base imponibile nei casi di cui al par. 1 sarà determinato dall’ordine di art. 55 , par. Da 1 a 4 di questa legge.

          (4) L’ imposizione della tassa sarà effettuata secondo l’ordine di cui all’art. 56 di questa legge.

          (5) Le disposizioni dell’art. 60 e 90 della presente legge.

          (6) Fino al verificarsi dell’evento fiscale ai sensi del par. 2 l’ imposta è assicurata nell’ordine e negli importi indicati all’art. 59 della presente legge.

          (7) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , l’) In deroga al paragrafo. (1) , all’atto dell’espletamento delle formalità doganali per l’immissione in libera pratica dei veicoli non è dovuta alcuna accisa se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . al 31 dicembre 2006 , compresi i veicoli soggetti al regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi doganali;

               2 . i veicoli sono acquistati o importati da un altro Stato membro, tra cui la Romania;

               3 . al momento dell’immissione in libera pratica, i veicoli sono sottoposti alla procedura di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi doganali;

               4 . la data della prima immatricolazione dei veicoli non deve essere posteriore al 31 dicembre 1998 compreso;

               5 . l’importo della tassa non è superiore a BGN 100 incluso.
     § 15 . (Am -.. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) conti IVA ai sensi dell’art. 20 , la voce 17 della legge sostituita sull’imposta sul valore aggiunto, per la quale non vi è denaro contante, è stata chiusa su richiesta dei titolari o d’ufficio dalle banche al 31 gennaio 2007 .

          (2) Se un account IVA ha importi disponibili il titolare conto entro 31 yanuari 2007 g. Può indicare il conto sul quale può essere tradotto come conto IVA è chiuso.

          (3) Nel caso in cui il titolare del conto IVA ai sensi dell’art. 20 , articolo 17 della legge abrogata sull’imposta sul valore aggiunto entro il termine di cui al par. 1 quantità non specifica l’account a cui da tradurre disponibili, esse sono trasferite al 31yanuari 2007 g da parte della Banca al titolare del conto presso la stessa banca, e se non aprire un conto in banca -. Un open ufficialmente dalla corrente bancario nome di account del titolare del conto, la chiusura del conto IVA.

          (4) I fondi impegnati nelle fatture IVA ai sensi dell’art. 20 , l’articolo 17 della legge sulle imposte sul valore aggiunto sostituita può essere trasferito solo sul conto dello stesso titolare, i pignoramenti imposti rimangono in vigore, compresa la data della loro imposizione.
     § 15 a. (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Quando, nel 2006 , i motivi sono sorti per la correzione del credito d’imposta di cui all’art. 81 , par. 4 della Legge sulla tassazione del valore aggiunto sostituita, la persona addebita e paga l’imposta in un importo determinato conformemente all’art. 76 del Regolamento revocata per l’attuazione della imposta sul valore aggiunto (prom SG.. 19 del 1999 g;. Emendare SG.. 55 del 1999 SG. 9 del 2000d.; poeta, pp. 15 del 2000 , n. 12 del 2001 – Decisione n. 404 del 2001 del Tribunale amministrativo supremo del Tribunale amministrativo supremo. No. 1581 del 2000 ; modificato, no. 15 e 58 del 2001 , p. 43 e 63 del 2002 , p. 29 del 2003 , n. 26 del 2004 , n. 32 del 2005 , n. 9 del 2006 ; rev., SG, no. 76dal 2006 ).

          (2) La correzione di cui al par. 1 deve essere effettuato con l’emissione di un protocollo ai sensi dell’art. 117 della presente legge durante il primo periodo d’imposta del 2007. Il record si riflette nel registro delle vendite per questo periodo d’imposta come una tassa maturata secondo la legge in altri casi.
     § 15b . (Nuova -. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 103 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata -. SG . 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 ) I soggetti di cui all’art. 118 , par. 7, 8 , par. 9 , articolo 1 e par. 10 devono essere conformi ai requisiti di legge entro il 30 aprile 2013 .
     § 15 a. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Quando un 31 dekemvri 2012 , inclusiva ha ricevuto un anticipo per la fornitura del servizio fornito da ordine di esecuzione pubblica l’evento fiscale che si verifica dopo tale data, il regime fiscale si applica alla data in cui si verifica l’evento fiscale. La tassa dovuta è determinata dall’ordine di cui all’art. 67 , par. 2 della legge sull’intera base imponibile della consegna, compreso l’anticipo versato.
     § 16 . La legge sulla Corporate Income Taxation (prom SG.. 115 del 1997 g,… Corr SG 19 di 1998 g;. Modifica SG.. 21 e 153 del 1998 g;. Pz. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 e 111 di 1999 SG. 105 e 108 del 2000 SG. 34 e 110 del 2001 SG. 45, 61, 62 e 119 del 2002 , la pagine 42 e 109dal 2003 , n. 18, 53 e 107 del 2004 , p. 39, 88, 91, 102, 103 e 105 del 2005 , n. 30 e 34 del 2006 ) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

               1 . (In vigore dal 04.08.2006 ) Nell’Art . 16 par. 1 è modificato come segue:

” (1) Ai fini della presente sezione, i prezzi di mercato sono determinati dalla modalità di determinazione del prezzo di mercato ai sensi del § 1 pt. 10 delle disposizioni aggiuntive del codice di procedura fiscale.”

               2 . Nell’art. 36 a, par. 1 punto 6 è abrogato.

               3 . (In vigore dal 04.08.2006 ) Nell’Art . 55 par. 5 :

” (5) Acquisizione e ripristinando la ritenuta alla fonte dedotta dalle persone straniere che non sono impegnati in attività economiche nel paese attraverso una stabile organizzazione o base fissa è realizzato dalla Direzione territoriale sotto il par. 1 “.

               4 . Nell’art. 66 è modificato come segue:

                    a) nel par. 1 i termini “articolo 136 ” sono sostituiti da “articolo 183 “;

                    b) nel par. 2 i termini “articolo 137 ” sono sostituiti da “articolo 185 “.
     § 17 . (Efficace 04.08.2006 ) Nella legge sulla gestione dei rifiuti (prom SG.. 86 del 2003 g,… Emendare SG 70 di 2004 SG. 77, 87, 88, 95 e § 105 del 2005 , pagine 30 e 34 del 2006 ) al § 1 , punto 27 delle disposizioni aggiuntive, la dicitura “Articolo 20 , punto 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto” è sostituita da “§ 1 , articolo 8 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale “.
     § 18 . (Efficace 04.08.2006 .) Delle accise e imposte Magazzini Act (prom SG. 91 del 2005 g;. Emendare Pz.. 105 del 2005SG. 30 e 34 del 2006 g .), sono apportate le seguenti modifiche e supplementi:

               1 . Nell’art. 4 :

                    a) al paragrafo 8, dopo le parole ” 30 litri”, “alcool etilico (acquavite)”;

                    (b) il punto 10 è modificato come segue:

” 10 duplice scopo.” Prodotto Energy “è un prodotto che viene utilizzato sia come combustibile per il riscaldamento e per scopi diversi come carburante, olio combustibile, l’uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato un duplice scopo. “;

                    (c) al punto 18, la cifra ” 5000 ” è sostituita da ” 15 000 “.

               2 . Nell’art. 9 articolo 3 è stato creato :

” 3. Prodotto distillato e bevibile contenente altri prodotti allo stato disciolto o indisciolto.”

               3 . Nell’art. 14 le parole “Sezione VI e Capitolo 8” sono cancellate.

               4 . Nell’art. 21 :

                    a) nel par. 1 , punto 2 le parole “al momento dell’importazione” sono cancellate;

                    b) un nuovo para. 2 :

” (2) Quando vengono pagate le accise per i beni di cui al paragrafo 1 , punti 1 e 3 , l’esenzione è effettuata mediante una restituzione.”;

                    c) il par. 2 e 3 diventano para. 3 e 4 .

               5 . Nell’art. 22 :

                    a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

” (1) L’ alcole etilico completamente denaturato è esente dalle accise.”;

                    b) un nuovo para. 2 :

” (2) L’accisa pagata per l’alcole etilico, che è sia denaturato che utilizzato nella produzione di prodotti non destinati al consumo umano, è rimborsata.”;

                    c) il par. 2 e 3 diventano para. 3 e 4 ;

                    d) il par. precedente 4 diventa par. 5 ed è modificato come segue:

” (5) Excise pagato alla pari. 2, 3 e 4 è ripristinato dopo la realizzazione dei manufatti sotto il par. 2 e 3 , rispettivamente, dopo l’uso del par. 4 “.

               6 . Nell’art. 24 , par. 2 :

                    a) al paragrafo 1, i termini “se non utilizzati per carburanti o combustibili per riscaldamento” sono soppressi;

                    (b) il punto 4 deve essere creato :

” 4. Utilizzato per scopi diversi dal carburante per motori o combustibile per riscaldamento.”

               7 . Nell’art. 32 :

                    a) nel par. 2 . Testo prima voce 1 è modificato come segue: “L’accisa sui carburanti utilizzati per il trattamento dei terreni agricoli da parte degli agricoltori approvati per l’assistenza finanziaria nell’ambito del sostegno degli agricoltori sono i seguenti:”;

                    b) par. 3, 4, 5 e 6 :

” (3) Accise sotto par. 2 pt. 1 e 2 applicare ripristinando la differenza tra il tasso sotto par. 1 e il tasso sotto il par. 2 per la quantità calcolata con un tasso di consumo annuale 7,3 litri per ettaro per terreni arabili registrati

          (4) Ogni anno, prima del 1 luglio, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste fornisce il direttore dell’Agenzia “Dogane” seguenti informazioni dal registro degli agricoltori:

               1 . identificazione dell’agricoltore;

               2 . forma giuridica, nome (nome), indirizzo permanente (sede e indirizzo della direzione), telefono, fax, indirizzo e-mail;

               3 . dati su terreni agricoli coltivati (in decarri) secondo l’identificazione dei pacchi agricoli.

          (5) Il diritto al rimborso è esercitato dagli agricoltori una volta per i carburanti acquistati da loro durante l’anno in corso. La richiesta di rimborso è presentata dal 1 ° luglio al 31 dicembre dell’anno in corso.

          (6) Il restauro di cui al par. 3 deve essere effettuata entro due mesi dal deposito della richiesta secondo un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge. ”

               8 . Nell’art. 33 , par. 1 le parole “usato” e “e le esigenze della famiglia” sono cancellate.

               9 . Nell’art. 34 le parole “all’articolo 32, paragrafo 2 e” sono soppresse.

               10 . Nell’art. 47 , voce 5, le parole “della legislazione fiscale o doganale” sono sostituite da “secondo questa legge”.

               11 . Nell’art. 51 , par. 1 , articolo 5, le parole “e il numero di tassa” devono essere cancellate.

               12 . Nell’art. 54 , par. 2 , articolo 3 e art. 56 , par. 2 , articolo 2 le parole “e il numero di tassa” devono essere cancellate.

               13 . Nell’art. 57 , par. L’articolo 3, paragrafo 5 è modificato come segue:

” 5. una copia certificata della carta d’identità sul registro BULSTAT;”.

               14 . Nell’art. 59 , par. 1 dopo “compreso” viene aggiunto “estrazione, estrazione e”.

               15 . Nell’art. 60 par. 5 e 6 sono cancellati.

               16 . Nell’art. 65 , par. L’articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:

” 2. immesso in libera pratica con sospensione simultanea delle accise;”

               17 . Nell’art. 66 par. 3 e 4 :

” (3) I depositari autorizzati devono essere obbligati a utilizzare strumenti di misurazione che soddisfano i requisiti della legge sulla misurazione e gli atti normativi per la sua attuazione.

          (4) I requisiti specifici e il controllo degli strumenti di misura di cui al par. 3 sarà determinato dall’ordine di cui all’art. 61 , par. 2. ”

               18 . Nell’art. L’articolo 67, paragrafo 3 è modificato come segue:

“( 3 ) il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa immessi in libera pratica con contemporanea collocazione in regime di sospensione delle accise in un deposito fiscale.”

               19 . Nell’art. 77 , par. 2 Infine, viene aggiunta una virgola e aggiunta “ad eccezione dei casi di cui all’articolo 78 , paragrafo 3 “.

               20 . Nell’art. 78 :

                    a) un nuovo par. 3 :

” (3) L’ammontare della garanzia per un deposito fiscale per la produzione e lo stoccaggio di prodotti soggetti ad accisa non deve superare 30 milioni di BGN”;

                    b) il par. 3 diventa par. 4 .

               21 . Nell’art. 88 par. 4 le parole “Codice di procedura fiscale” saranno sostituite dal “Codice procedurale di assicurazione fiscale”.

               22 . Nell’art. 94 par. 2 è cancellato.

               23 . Nell’art. 97 , par. 1 la parola “Denaturazione” è sostituita da “Full Denaturation”.

               24 . Nell’art. 106 , par. 1, la parola “tasse” è sostituita da “entrate”.

               25 . Nell’art. 125 sarà creato par. 4 :

” (4) Le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono inoltre imposte a un agricoltore che utilizza carburanti con aliquote ridotte in violazione dell’articolo 32. ”

               26 . Le seguenti modifiche e integrazioni sono apportate alle disposizioni transitorie e finali:

                    (a) nel § 2 :

                         a bis) il paragrafo 1 è modificato come segue:

” (1) , che è iniziata alle 30 yuni 2006 , un procedimento inclusive per la creazione e la raccolta di accise e ha iniziato a procedimenti di data per il recupero delle accise è concluso da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.”

                         (bb) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

” (2) L’accisa a carico 30 Yuni 2006 , inclusiva, deve essere dichiarata e versata con le modalità e nei termini di legge Excise e la sua modalità di applicazione.”

                         cc) par. 3 e 4 :

” (3) Per le passività accise sostenute fino al 30 Yuni 2006 , compreso, le disposizioni della legge Excise, come l’istituzione, la fornitura e la raccolta sono realizzati in applicazione del Tax-assicurazione codice di procedura da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.

          (4) previsto per 30 Yuni 2006 , garanzia compreso ai sensi della legge accise vengono rilasciati o assorbita da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate secondo i termini e le condizioni della legge Excise e la sua modalità di applicazione. ”

                    b) deve essere creato § 2 e § 2 b:

“§ 2 bis. (1) I depositari autorizzati hanno il diritto di recuperare il pedaggio per 30 Yuni 2006 , l’accisa per:

               1 . alcool etilico (materie prime alcoliche) utilizzato nella produzione di bevande alcoliche;

               2 . per la lavorazione di gas ai codici NC 290124100, 271114000, 290122000 e 290121000 , sottoposti a trattamento specifico o chimica in prodotti soggetti ad accisa finiti;

               3 . per la lavorazione di olio pesante con codici NC 271019710 e 271.019.750 e per l’elaborazione di olio combustibile pesante codici NC 271.019.510 e 271.019.550 , sottoposti a trattamento specifico o chimica in prodotti soggetti ad accisa finiti;

               4 . benzina a basso numero di ottano utilizzata nella produzione di etilene;

               5 . etilene utilizzato nella produzione di dicloruro di etilene.

          (2) Il rimborso deve essere effettuato dopo il rilascio per il consumo dei prodotti soggetti ad accisa in cui i beni di cui al par. 1 dopo la conversione di etilendicloruro, ma non oltre il 1 ° luglio 2007 .

     § 2b. Il tasso di spesa annuale di cui all’art. 32 , par. 3 per il 2006 è di 4,4 litri per ettaro per i seminativi registrati. “;

                    c) all’articolo 5, i termini “articolo 21 , paragrafo 2 ” sono sostituiti da “articolo 21 , paragrafo 3 “;

                    (d) al § 12 :

                         a bis) il punto 1 è modificato come segue:

1 ) le disposizioni degli articoli da 1 a 31 , dell’articolo 32 , dell’articolo 33 , paragrafo 1 , articoli 2, 4, 5 e 6 e paragrafi da 2 , 34 a 46 , articoli da 59 a 128, 1 , comma 1 sulla revoca della legge sulle accise, nonché sull’articolo 1 , paragrafo 3 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2006 ;

                         bb) viene creato l’articolo 3 :

” 3. le disposizioni dell’articolo 33 , paragrafo 1 , punti 1 e 3 , che entrano in vigore il 1 ° gennaio 2007. ”
     § 19 . (Efficace 04.08.2006 ) Nel codice di procedura fiscale (prom SG.. 105 del 2005 g,… Emendare SG 30, 33 e 34 del 2006 ) è effettuato le seguenti modifiche aggiunte:

               1 . Nell’art. 30 , par. 3 le parole “paragrafi 8 o 9 ” sono sostituite da “paragrafi 6, 7 e 8 “.

               2 . Nell’art. 140 , par. 3 il numero ” 139 ” è sostituito da ” 138 “.

               3 . Nell’art. 143 par. 4 :

” (4) Nel caso di un’altra richiesta di Stato per lo scambio di informazioni sotto il par. 1 e condizione di reciprocità, il Ministro delle Finanze o una persona da lui autorizzata possono chiedere al giudice di rivelare il segreto bancario, ai sensi dell’art. 52 della legge bancaria , il segreto ai sensi dell’art. 71 e 133 del l’offerta pubblica di titoli legge o sotto qualsiasi altra disposizione di legge bulgara per proteggere la riservatezza dei fondi monetari, attività finanziarie e altre proprietà quando dai fatti nella richiesta di scambio l’informazione è chiara, che è stato realizzato in conformità con i requisiti di scambio di informazioni nel trattato internazionale in materia. ”

               4 . Nell’art. 157 , par. 3 le parole “e il paragrafo 8 ” sono cancellate.

               5 . Nell’art. 183 , par. 11 , prima frase, i termini “all’articolo 148 , paragrafo 1 ” sono sostituiti da “all’articolo 184 , paragrafo 1 ” e la seconda frase è soppressa.

               6 . Nell’art. 189 il titolo è modificato come segue: “Rinvio e differimento nelle procedure di insolvenza”.

               7 . Nell’art. 202 , par. 1 e nel titolo di Art. 228 le parole “e le persone ad esse correlate” sono cancellate.

               8 . Nell’art. 251 , par. 3 , articolo 1 alla fine le parole “e indirizzo” devono essere sostituite da “indirizzo e certificato di stato attuale”.

               9 . Nell’art. 252 :

                    a) nel par. 6 dopo che la parola “stesso” è stata aggiunta “più alta”;

                    b) nel par. 7 le parole “dagli assenti” sono sostituite da “partecipanti e almeno uno di essi non è presente nel valutare le proposte”.

               10 . Nell’art. 254 , par. 2 :

                    a) Una nuova seconda frase: “Se il prezzo più alto successivo è stato offerto da due o più partecipanti, l’esecutore pubblico sceglierà il successivo acquirente a sorte.” ;

                    (b) la presente frase, seconda frase, diventa la terza frase.

               11 . Nell’art. 255 le parole “interesse e capitale” sono sostituite da “capitale e interesse”.

               12 . Nel § 6 delle Disposizioni transitorie e finali par. 7 :

” (7) Nel nominare il servizio pubblico dell’Agenzia” Dogane “alla posizione le cui funzioni sono direttamente connesse alla gestione e al controllo delle accise non si applica l’art. 10 cpv. 1 della legge Servi civile, se i candidati sono in rapporti di lavoro con l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia nazionale delle entrate. ”
     § 20 . (In vigore dal 04.08.2006 ) Nella legge sulle banche (promulgata, Gazzetta Ufficiale, numero 52 del 1997 , integrata, numero 15 del 1998 , modificata, n. 21, 52, 70 e 89 del 1998 SG. 54, 103 e 114 del 1999 SG. 24, 63, 84 e 92 del 2000 SG. 1 del 2001 SG. 45, 91 e 92 di 2.002 g ., numero 31 del 2003 , p.19, 31, 39 e 105 del 2005 , p. 30, 33 e 34 del 2006 ) nell’art. 52 , par. 5 , sono apportate le seguenti modifiche:

               1 . Viene creato un nuovo elemento 2 :

” 2. il ministro delle finanze o una persona da lui autorizzata – nei casi di cui all’articolo 143 , paragrafo 4 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;”.

               2 . I precedenti punti 2, 2a , 3 e 4 diventano rispettivamente paragrafi 3, 4, 5 e 6 .
     § 21 . (Efficace 04.08.2006 ) In offerta pubblica di titoli (prom SG.. 114 del 1999 g,… Emendare SG 63 e 92 del 2000 SG. 28, 61 93 e 101 del 2002 , numero 8, 31, 67 e 71 del 2003 , numero 37 del 2004 , pagine 19, 31, 39, 103 e 105 del 2005) nell’art. 71 , par. 6 , sono apportate le seguenti modifiche:

               1 . Viene creato un nuovo elemento 2 :

” 2. il ministro delle finanze o una persona da lui autorizzata – nei casi di cui all’articolo 143 , paragrafo 4 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;”.

               2 . I punti 2, 2a , 3 e 4 diventano rispettivamente punti 3, 4, 5 e 6 .
     § 22 . (Efficace 04.08.2006 ) Nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (prom SG.. 118 del 1997 SG. 35 del 1998 sul – Decisione № 6 della Corte costituzionale del 1998 , la ,.. modificare, SG 71 e 153 del 1998 . SG 50, 103 e 111 del 1999 . SG 105 del 2000 . SG 110 del 2001 . SG 40, 45, 61 e 118 del 2002SG. 42, 67, 95 e 112 del 2003 , pag. 36, 37, 53, 70 e 108 del 2004 , p. 43, 102, 103 e 105 del 2005 , n. 17 nel 2006 ) nell’art. 20 , par. 7 le parole “paragrafo 5 ” sono sostituite da “paragrafo 6 “.
     Sezione 23 . (Efficace 04.08.2006 ) Nella contabilità Act (prom SG.. 98 del 2001 g,… Emendare SG 91 di 2002 SG. 96 del 2004 SG. 102 e 105 del 2005 , numero 33 del 2006 ) nell’art. 7 , sono apportate le seguenti modifiche:

               1 . Nel par. 1 pt. 3 , dopo la parola “indirizzo” la virgola viene eliminato e le parole “BULSTAT numero nel registro fiscale nazionale” è sostituito da “e l’identificazione d’arte. 84 del codice di procedura fiscale”.

               2 . Crea il par. 5 e 6 :

” (5) L’indirizzo di cui al paragrafo 1 , punto 3 è:

               1 . indirizzo permanente – per gli individui;

               2 . l’indirizzo di gestione – per le persone giuridiche;

               3 . indirizzo per la corrispondenza ai sensi del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – per le persone che non hanno un indirizzo di gestione.

          (6) L’ imprenditore unico deve essere identificato solo da un unico codice di identificazione BULSTAT. ”
     Sezione 24 . (Effective 04.08.2006 (.. Prom SG) Nella Patrocinio legge 103 del 2005 … G; modificare SG 30 e 34 del 2006) è effettuato le seguenti modifiche:

               1 . Nell’art. 11 :

                    a) nel par. 3 punto 5 è abrogato;

                    b) nel par. 5 , articolo 1, le parole “numero di registrazione fiscale” devono essere cancellate.

               2 . Nell’allegato 1, sotto “I. Dati per il richiedente”, i termini “numero di registrazione fiscale” sono soppressi.

               3 . Negli allegati 2 e 3, la dicitura “Numero di registrazione fiscale” è soppressa.
     § 25 . Nel integrazione dei disabili (prom SG.. 81 di 2.004 g. Modificare SG.. 28, 88, 94, 103 e 105 di 2005 SG. 18, 30, 3337 dal 2006 ) sono state apportate le seguenti modifiche:

               1 . Nell’art. 35 , par. 2 le parole “e di imposta sul valore aggiunto” sono cancellate.

               2 . Nell’art. 44 par. 2 è cancellato.
     § 26 . La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria all’Unione europea, ad eccezione del § 3, § 16 pt. 1 e 3, § 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

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La legge è stata adottata dalla 40a assemblea nazionale il 21 luglio 2006 ed è timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI AIUTI DI STATO

          ( PROM -. SG. 86 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 11 . La legge entrerà in vigore il giorno dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALL’UFFICIO PER GLI SCAMBI ESTERNI

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 9 . La legge entrerà in vigore il giorno dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2007

          ( PROM -. SG. 108 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 anni)

     Sezione 106 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 , ad eccezione degli articoli 103 e 104 , che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
AL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTO

          ( PROM -. SG. 52 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.11.2007 D.)

     § 27. (1) Il presente atto entra in vigore il 1 ° novembre 2007 ad eccezione dell’articolo 7 , articoli 6, 7, 8, 18, 19, 22 – 24, 26 – 28, 30 – 40 , articolo 44 lettera “b”, cioè. 47, 48 , cioè. 49 , lettera “a”, m. 50-62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77 , cioè. 83 , lettere “un “e” d “, punto 85, lettera a), punti 91, 93, 94 , 98 , lettera a), punto a bis), seconda frase, seconda frase, relativi alla sostituzione; sostituendo, circondando “cc”, la seconda frase sulla sostituzione e “yg”seconda frase relativa alla sostituzione, articolo 99Punti “d” ed “E”, cioè. 101 , “b” e così via. 102, § 8, § 9 pt. 4 , punto “A”, m. 5 e 7, § 14 pt. 1 e § 19 , che entrerà in vigore tre giorni dopo la promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

          (2) Il paragrafo 7 , punti 6, 7 e 8 si applica fino al 1o novembre 2007 .
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE

          ( PROM -. SG. 59 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.03.2008 D.)

     Sezione 61 . Il codice entrerà in vigore il 1 ° marzo 2008 , ad eccezione di:

               1 . Parte settima “Disposizioni speciali in materia civile secondo il diritto dell’Unione europea”;

               2 . paragrafo 2 , par. 4 ;

               3 . paragrafo 3 sull’abrogazione del capitolo di trenta secondi “a” “Disposizioni speciali per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze dei tribunali stranieri e altri corpi estranei” in Art. 307 a – 307 e e settima “Atti per il ritorno di un figlio o esercizio del diritto di relazioni personali” con l’art. 502-507 ;

               4 . paragrafo 4 , par. 2 ;

               5 . paragrafo 24 ;

               6 . paragrafo 60 ,

che entrerà in vigore tre giorni dopo la promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI FINALI
AD UNA LEGGE PER MODIFICARE E INTEGRARE L’IMPOSTA SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 108 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 19.12.2007 D.)

     Sezione 36 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione dell’articolo 35 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 113 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.01.2008 D.)

     § 17 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2008 .
Ulteriori disposizioni
della legge sulla modifica della legge sul valore aggiunto

          ( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)

     § 17 . Questa legge recepisce le disposizioni della direttiva 2007/74 / CE del 20 dekemvri 2007 sull’esenzione dall’imposta e dalle accise valore aggiunto delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (GU, L 346/6 del 29 dekemvri 2007anni).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)

     § 18. (1) Le persone registrate – destinatari di consegna o importatori per i quali l’imposta è divenuta esigibile come persona – debitore ai sensi del capitolo otto, l’entrata in vigore della presente legge, che ad oggi non sono a carico fiscale di cui all’art. 86 , par. 1 e / o non hanno esercitato il loro diritto di credito d’imposta può essere addebitata fiscale conseguenza di esercitare il loro diritto a detrazione a 4 -mese periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente legge.

          (2) Dove le persone di cui al par. 1 hanno detratto un credito d’imposta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 72 , par. (1 ) si considera che abbia esercitato legalmente il diritto a un credito d’imposta.

          (3) Paragrafo 2 e art. 73 e si applicano anche a procedimenti amministrativi e giudiziari non completati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

          (4) I soggetti iscritti al quale non è in vigore un atto amministrativo individuale sulla base di cui non è riconosciuto il diritto a detrarre l’offerta di credito d’imposta, in cui l’imposta è dovuta dal destinatario / importatore, e che sarebbe di applicazione art . 73e dalla presente legge possono esercitare il diritto di detrarre il credito d’imposta riconosciuto includendo il protocollo di riscossione dell’imposta per gli acquisti di registro di consegna per il periodo di imposta a partire da gennaio 2009 o intorno a uno dei seguenti sei periodi d’imposta. Rilasciato il protocollo non è incluso nel record di vendita, quando imposta la consegna a causa viene addebitata dal dichiarante o da parte delle autorità di reddito per precedente periodo d’imposta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 20 . La legge entra in vigore il 1 yanuari 2009 , ad eccezione del § 5 e § 16 a t. 54, 55, 56 e 57 del § 1 della disposizione addizionale, entrata in vigore il 1 dekemvri 2008 g.
Disposizioni transitorie e finali
A UNA LEGGE PER L’EMENDAMENTO E L’INTEGRAZIONE DEL CODICE PROCEDURA DI ASSICURAZIONE FISCALE

          ( PROM -. SG. 12 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.05.2009 D.)

     § 68 . La legge entrerà in vigore il 1 ° maggio 2009 , ad eccezione degli articoli 65, 66 e 67 , che entreranno in vigore alla data di promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
A UNA LEGGE SUI SERVIZI DI PAGAMENTO EI SISTEMI DI PAGAMENTO

          ( PROM -. SG. 23 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.11.2009 D.)

     § 21 . La legge entrerà in vigore il 1 ° novembre 2009 , ad eccezione del paragrafo 10 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

          ( PROM -. SG. 74 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 15.09.2009 D.)

     § 48 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione dell’articolo 1 , che entrerà in vigore il 15 settembre 2009 e dell’articolo 47 , che entrerà in vigore il 1 ° ottobre 2009 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 95 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 D.)

     Sezione 49 . Il diritto di detrazione, che sorge a 1 yanuari 2010 posa non è stata esercitata alla data di entrata in vigore della presente legge e l’esercizio dei quali non sono scaduti tre periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto può essere esercitato in uno qualsiasi dei dodici periodi fiscali successivi al periodo di imposta in cui tale diritto sorge.
     § 50. (1) Quando un anticipo fino a 31 dekemvri 2009 anno, tra cui la fornitura di beni o servizi per i quali questa legge ha cambiato il trattamento fiscale per quanto riguarda la dimensione del tasso, il luogo della prestazione, pari la cessione di un soggetto passivo ai sensi dell’art. 69 , par. 2 e per il quale il fatto generatore si verifica dopo tale data, documento erogatori consegna emettendo una fattura indicante l’importo totale passivo delle forniture. Consegna applicare regime fiscale, alla data del verificarsi dell’evento fiscale di consegna ai sensi della legge.

          (2) la fornitura di servizi in contenzioso, che trasportano il diritto alla tutela delle persone in attesa di processo, giudiziarie, procedimenti amministrativi e arbitrali quando le forniture periodicamente o attuazione graduale, applicare il regime fiscale, alla data della manifestazione fiscale , determinato dall’ordine d’arte. 25 , par. 4 .

          (3) Una volta fatto il pagamento anticipato al 31 dekemvri 2009 anno, tra cui la fornitura di beni o servizi a pagamento per eventi che si verifica dopo tale data e la tassa di consegna è dovuta dal destinatario in base alla legge, il destinatario persona registrata è tenuto a addebitato una tassa sull’intera base imponibile della consegna, compreso il pagamento anticipato effettuato.
     § 51. (1) La limitazione dell’art. 70 , par. 1 pt. 4 e 5 non si applicano al diritto di detrazione del credito d’imposta che è stato lì e si è verificata al 31 dekemvri 2009 , inclusiva, per le auto dove il numero delle installata dai sedili produttore al posto di il driver non supera 5 .

          (2) Nei contratti di leasing in cui l’obbligo è stato concordato, ma la possibilità (opzionale) di trasferire la proprietà di automobili sotto il par. 1 , il diritto alla detrazione dell’imposta a monte su canoni di locazione avverrà dopo il 1 yanuari 2010 , a condizione che fino al 31 dekemvri 2009 , inclusiva verificato diritto di dedurre almeno un canone di locazione.

          (3) Per i beni e servizi di cui all’art. 70 , par. 1 , punto 5 , relativo alle autovetture ai sensi del par. 2 , nessuna detrazione del credito d’imposta sorge dopo il 1 ° gennaio 2010 .
     § 52. (1) Le persone di cui all’art. 97 a, par. 1 , ha corrisposto un anticipo di 31 dekemvri 2009 anno, compreso il servizio di consegna, il fatto generatore per il quale si verifica dopo tale data e l’imposta, che è dovuta dal destinatario in base alla legge, richiedere la registrazione di cui all’art. 97 a a 20– il giorno successivo all’entrata in vigore di questa legge. Alla data del verificarsi dell’evento imponibile di consegna, è responsabilità del destinatario registrato addebitare una tassa sull’intera quota imponibile della fornitura, compreso il pagamento anticipato effettuato. Nei casi in cui l’evento fiscale per la consegna si verifica prima della data di registrazione ai sensi della legge, l’imposta per il servizio ricevuto viene addebitata 15 giorni dopo la data di registrazione ai sensi di legge.

          (2) Le persone di cui all’art. 97 a, par. 2 che hanno ricevuto un anticipo fino al 31 dicembre 2009 compreso per la fornitura di un servizio con luogo di adempimento nel territorio di un altro Stato membro, l’evento fiscale per il quale si verifica dopo tale data, sarà registrato secondo la procedura di cui all’art. 97 ed entro 7 giorni dall’entrata in vigore di questa legge. Il regime fiscale si applica alla consegna a partire dalla data in cui si è verificato l’evento imponibile della consegna ai sensi della legge.
     Sezione 53 . Il periodo di due mesi di cui all’art. 92 si applicano alle restituzioni relative a periodi imponibili successivi al 1 °gennaio 2010 .
     § 54 . Un soggetto passivo non residente nel paese, ma è registrato ai sensi dell’art. 133 , possono richiedere la cancellazione volontaria ai sensi dell’art. 108 , a prescindere dal loro fatturato imponibile per gli ultimi 12 mesi consecutivi precedenti la corrente quando nello stesso periodo la persona è stata solo forniture dove dopo 31 dekemvri 2009 , il tasso è stato a carico del destinatario della consegna di cui all’art. 82 .
     § 55 . Le persone registrate alla data di entrata in vigore della presente legge sono obbligate a specificare un indirizzo elettronico per la corrispondenza di cui all’art. 101 , par. 5 entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
     § 56. (1) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze provvederà all’ordinanza di cui all’art. 118 , par. 4 in conformità con esso.

          (2) Il Ministro delle Finanze fissa un termine entro il quale le persone obbligate a utilizzare i dispositivi fiscali devono portare le loro attività per la realizzazione della connessione remota in conformità ai requisiti dell’Ordinanza ai sensi del par. 1 . Il ministro può fissare un termine diverso per determinati gruppi di persone, che non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza di cui al par. 1 .
     Sezione 57 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 .
Ulteriori disposizioni
della legge sulla modifica della legge sul valore aggiunto

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)

     § 29 . In altri passaggi della parola legge “comunitaria” è sostituito da “Unione europea” e le parole “all’interno o all’esterno della Comunità” sono sostituiti da “all’interno dell’Unione Europea o al di fuori.”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)

     § 30. (1) Per la fornitura di contratti di concessione di lavori pubblici, di servizi o di estrazione conclusi prima 1 yanuari 2011 , il regime fiscale applicato al fatto generatore come determinato ai sensi dell’art. 25 , par. 4 . In questi casi si ritiene che l’imposta non sia inclusa nel canone di concessione.

          (2) In caso di pagamento anticipato ai sensi del par. Dal 1 al 31 dicembre 2010 compreso e l’evento fiscale si verifica dopo tale data, il fornitore documenta la consegna emettendo una fattura che indica l’intera quantità imponibile della fornitura.

          (3) il concedente in base al contratto di concessione per la costruzione, il servizio o l’estrazione diritto ad un credito d’imposta per la fornitura risultante di beni e / o servizi durante il periodo 1 yanuari 2007 anni – 31 dekemvri 2010 , rispettivamente, che sono o saranno utilizzati per le forniture di cui all’art. 3 , par. 5 pt. 1 lettera “M” su questa legge.

          (4) Il diritto di cui al par. 3 è esercitato a:

               1. 31 dicembre 2011 – per forniture di beni e servizi ricevuti per il periodo dal 1 ° gennaio 2007 al 30 giugno 2008 ,

               2. 31 dicembre 2012 – per forniture di beni e servizi ricevuti per il periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2009 , e

               3. 30 Yuni 2013 anni – ha ricevuto le consegne di beni e servizi per il periodo dal 1 yanuari 2010 fino al 31 dekemvri 2010 g.

In questi casi, le disposizioni dell’art. 126 .

          (5) Dove le persone di cui al par. 3 hanno esercitato il diritto di detrazione del credito d’imposta prima dell’entrata in vigore della presente legge, si ritiene che tale diritto sia stato esercitato legalmente.

          (6) Il paragrafo 5 si applica anche ai procedimenti amministrativi e giudiziari non completati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

          (7) il concedente – registrata ai sensi della presente legge per cui v’è in vigore un atto amministrativo individuale sulla base dei quali non è riconosciuto diritto a detrazione di beni e / o servizi a monte per i quali le condizioni di par. 3 , può esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta non riconosciuto ai sensi del par. 4 .
     § 31 . Le attività e le proprietà ai sensi del § 29 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica la legge sulle acque (prom SG.. 47 del 2009 g;. Emendare SG.. 95 del 2009 dC), tra cui storni a 31 dicembre 2010 , nessun adeguamento del credito d’imposta utilizzato deve essere effettuato ai sensi dell’art. 79 in relazione alla consegna gratuita al momento della cancellazione dal bilancio.
     § 32. (1) Quando un anticipo fino a 31 dekemvri 2010 , consegna comprensivo di beni o servizi per i quali questa legge ha cambiato il trattamento fiscale per quanto riguarda la dimensione del tasso, il luogo della prestazione, l’allineamento di fornitura del soggetto passivo di cui all’art. 69 , par. 2 e per il quale il fatto generatore si verifica dopo tale data, documento erogatori consegna emettendo una fattura indicante l’importo totale passivo delle forniture. Consegna applicare regime fiscale, alla data del verificarsi dell’evento fiscale di consegna ai sensi della legge.

          (2) Quando il pagamento anticipato è fatto fino al 31 dekemvri 2010 , consegna comprensivo di beni o servizi a pagamento per eventi che si verifica dopo tale data e la tassa di consegna è dovuta dal destinatario in base alla legge, il destinatario persona registrata è tenuto a pagare imposta sull’intera base imponibile della consegna, compreso il pagamento anticipato effettuato.
     § 33 . Per le consegne ai sensi dell’art. 130 , per il quale si è verificato il fatto generatore della consegna in precedenza per 31dekemvri 2010 , inclusiva, e l’evento imponibile della seconda consegna avviene dopo tale data, per la seconda consegna si applicano regime fiscale, alla data del verificarsi dell’evento fiscale lei.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 35 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 , ad eccezione dell’articolo 12 , che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2011 e dell’articolo 7, paragrafo 28 , paragrafo 1 , lettera d, e dell’articolo 34 , che entrerà in vigore dal 1 yanuari 2012 g.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SUL DOCUMENTO ELETTRONICO E SULLA FIRMA ELETTRONICA

          ( PROM -. SG. 100 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.07.2011 D.)

     § 54 . La legge entrerà in vigore il 1 ° luglio 2011 , fatta eccezione per la disposizione del § 31 relativa all’art. 38 , par. 4 , che entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 19 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011 D.)

     § 3. (1) Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze emetterà l’ordinanza di cui all’art. 118 , par. 4 in conformità con esso.

          (2) Il Ministro delle Finanze stabilisce un termine entro il quale le persone di cui all’art. 118 , par. 6 svolge la propria attività di esecuzione della connessione remota in conformità ai requisiti dell’ordinanza di cui al par. 1 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 11 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 99 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 D.)

     § 22 . Per imposta gravante sulle importazioni per 31 dekemvri 2009 , a beni di seconda mano disponibili al 31 dekemvri 2011 , rispettivamente, che non sono coperte dal regime speciale di imposizione sul margine, il diritto alla detrazione del credito d’imposta, che non è stata esercitata fino ad oggi l’entrata in vigore della presente legge può essere esercitata in uno qualsiasi dei dodici periodi fiscali successivi alla sua entrata in vigore.
     Sezione 23 . Quando un 31 dekemvri 2011 è stato un anticipo di pagamento, comprese le esenzioni per i quali questa legge ha cambiato il trattamento fiscale in imponibili fornitore di distribuzione dei documenti mediante l’emissione di una fattura che indica la base imponibile totale per la consegna. La fattura emessa in relazione al pagamento anticipato ricevuto sarà annullata e per la cancellazione verrà rilasciato un protocollo ai sensi dell’art. 116 . Nei casi di cui all’art. 119 la rettifica viene effettuata indicando il pagamento di contropartita ricevuto nel report di vendita per il periodo di imposta durante il quale si è verificato l’evento fiscale. Il regime fiscale si applica alla consegna a partire dalla data in cui si è verificato l’evento fiscale della consegna ai sensi della presente legge.
     Sezione 24 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -. SG. 54 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 17.07.2012 D.)

     Sezione 81 . Il ministro delle finanze, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apporta le opportune modifiche all’ordinanza di cui all’art. 118 , par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 85 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato ad eccezione di:

               1 . paragrafo 83 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2012 ;

               2 . paragrafo 80 ( 1) e punto ( 4 ) (b), che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 ;

               3 . paragrafo 1 , punto 9 sugli articoli 49 e 50, paragrafo 6 sull’art. 24 a, par. 7, § 7 relativo all’art. 24 c, par. 4, § 11, § 13 pt. 3, § 14 pt. 1, § 15 pt. 1 , “b”, § 16 pt. 5, § 18 pt. 2, § 20 su Art. 55 a, par. 7, § 21 pt. 2 e 5, § 23 pt. 1 , “b” e così via. 9, § 24 pt. 5, § 25, § 27Pt. 3, § 28 pt. 2, § 29, § 30 , § 32 pt. 2 e 3, § 33 pt. 2 , “b”, § 34, § 40, § 41 pt. 3, § 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, § 54 pt. 4, § 56 pt. 2 e dell’articolo 69 , che entrano in vigore dal 1 April 2013 g.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)

     Sezione 42 . La presentazione di una forma di inventario di registrazione delle attività disponibili alla data di registrazione, che è sorta e non è stato esercitato alla data di entrata in vigore della presente legge e per il suo esercizio non sono termini scaduti di cui all’art. 103 , par. 2 o art. 132 , par. 4 , può essere esercitato entro 45 giorni dalla data di registrazione ai sensi della presente legge.
     § 43. (1) Quando contratti di fornitura per il servizio di opere pubbliche o di estrazione in cui la retribuzione – in tutto o in parte, determinati beni o servizi per i quali i concedenti o concessionari non hanno emesso le fatture e imposta è divenuta esigibile durante il periodo dal 1 ° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 , deve addebitare l’imposta entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

          (2) Il diritto a un credito d’imposta ai sensi del par. 1 può essere esercitato per il periodo di imposta durante il quale è stata emessa la fattura o in uno dei seguenti 12 periodi di imposta.

          (3) Il paragrafo 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi e giudiziari non completati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

          (4) Le persone registrate, per le quali è stato emanato un atto amministrativo individuale, sulla base del quale l’imposta per le consegne di cui al par. (1 ) può emettere fatture relative a tali forniture e l’importo della tassa riscossa dall’atto sulla base del quale il destinatario può esercitare il diritto a dedurre il credito d’imposta. Il diritto alla detrazione del credito d’imposta deve essere esercitato entro il termine di cui al par. 2 .

          (5) il concedente nell’ambito dei contratti di concessione per la costruzione, il servizio o l’estrazione, in cui la retribuzione (tutto o in parte) determinato beni o servizi può esercitare il diritto a detrazione in sei periodo -mese dall’entrata in vigore della presente legge ha ricevuto le consegne di beni e / o servizi durante il periodo 1 yanuari 2011 anni – 31 dekemvri 2012 , l’usato o saranno utilizzati per le consegne sotto il par. 1 e per il quale non è stato esercitato alcun credito d’imposta fino all’entrata in vigore della presente legge.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 65 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , ad eccezione dell’articolo 61 , punto 2 , lettera “a”, punti 3, 4 e 6 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 7 , e 9 e § 64 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale, § 61 , punto 5 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 5 e 6 e il punto 8 , che entrerà in vigore il 1aprile 2013e § 47 , punto 9 , lettera “c” – relativo all’art. 159 , par. 5 e 11 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2013 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE PER MODIFICARE LA LEGGE SUL TRASPORTO AUTOMOTIVO

          ( PROM -. SG. 103 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)

     § 4 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 23 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 03.08.2013 D.)

     § 14 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DEL TURISMO

          ( PROM -. SG. 30 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2013/03/26 D.)

     § 20 . La legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” fatta eccezione per le disposizioni del capitolo nove, dieci e dodici anni, che entreranno in vigore 6 mesi dopo la promulgazione della legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE DELLA GIOVENTÙ

          ( PROM -. SG. 68 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2013/08/02 D.)

     § 55 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ASSEMBLEA DELLE DISPOSIZIONI FISCALI

          ( PROM -.. SG 98 DI 2013 , IN VIGORE DAL 01.12.2013 , integrata -.. SG 104 DI 2013 , IN VIGORE DAL 01.12.2013 , modificata -. SG NO. 109 DEL 2013 , in vigore tra 01.01.201 4 D.)

     § 8. (1) All’entrata in vigore della presente legge è previsto un pagamento anticipato per la fornitura di beni ai sensi dell’allegato 2 , parte seconda della legge sull’imposta sul valore aggiunto, l’evento fiscale per il quale si verifica dopo tale data e l’imposta per la fornitura è a carico del destinatario, il destinatario registrato è tenuto ad addebitare l’imposta sull’intero importo imponibile della consegna, compreso il pagamento anticipato effettuato.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 il fornitore di beni di cui all’allegato 2 , parte 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto documenta la consegna annullando la fattura emessa per il pagamento anticipato e emettendo una nuova fattura che indica l’intera base imponibile per la consegna. Per la cancellazione, un protocollo ai sensi dell’art. 116 , par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
     § 9 . (Am -.. SG 109 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le disposizioni di cui all’art. 92 par. 3 , articolo 2, paragrafo 1 , punto 71 delle disposizioni supplementari e parte seconda dell’allegato 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto si applicano fino al 31 dicembre 2015 .
     § 10 . (Integrato, SG n. 104 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 ) La legge entrerà in vigore il 1 ° dicembre 2013 , ad eccezione del § 7 , punti 1, 2, 3, 4, 5 tonnellate. 6 – da parte seconda dell’allegato № 2 al Capitolo Diciannove “a”, e così via. 7che entrano in vigore il 1 yanuari 2014 g. .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 101 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     § 29 . La disposizione di cui all’art. 6 , par. 2 , il punto 3 si applica alle forniture che beneficiano di contratti di leasing conclusi dopo il 1o gennaio 2014 .
     § 30 . Le disposizioni dell’Art. 26 , par. 7 e 8 si applicano alle consegne di cui all’art. 130 per i quali l’evento fiscale di consegna con una precedente data di un evento fiscale sorge dopo il 31 dicembre 2013 .
     § 31 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione dell’articolo 21 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni finali
della legge sulla modifica della legge in materia di risoluzione dei diritti civili abitazioni conti di risparmio a lungo termine

          ( VERSIONE PROVVISORIA, SG 104 DEL 2013 , IN VIGORE DEL 03.12.2013 )

     § 6 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione dell’articolo 4 , che entrerà in vigore il 20 novembre 2013 , e del § 5 , che entrerà in vigore il 1 ° dicembre 2013 .

 

Disposizioni transitorie e finali
della legge sulla modifica della legge sulla attività di organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo

          ( PROM -. SG. 109 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2013/12/20 D.)

     § 95 . La legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” con l’eccezione del § 88, 89 e 90 , che entrano in vigore il 1 yanuari 2014 g.

 

Disposizioni finali
della legge sulla relazioni economiche e finanziarie con le aziende registrate in giurisdizioni con bassa tassazione, le persone legate ei loro titolari effettivi

          ( PROM -. SG. 1 DEL 2014 , in vigore tra 2014/01/01 D.)

     Sezione 8 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .

 

Allegato 1 art. 32 , par. 1

          ( Ex allegato Art. 32 , par. 1 -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

merce Codice della nomenclatura combinata
della Repubblica di Bulgaria
latta 8001
miele 7402
7403
7405
7408
zinco 7901
nichel 7502
alluminio 7601
portare 7801
indio ex 811291
ex 811299
cereali Da 1001 a 1005
1006 : solo riso non trasformato
Da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi 1201 a 1207
Noci di cocco, brasiliano 0801
mandorle e anacardi
Altri dadi 0802
olive 0711 20
Grani e semi (compresa la soia) 1201 a 1207
Caffè crudo 0901 11 00
0901 12 00
0902
Fave di cacao, intere o 1801
briciole, crude o arrostite
Zucchero non raffinato 1701 11
1701 12
Gomma, in forme primarie 4001
o su piatti, fogli o fogli 4002
bande
onda 5101
Prodotti chimici alla rinfusa Capitoli 28 e 29
stato
Oli minerali (compresi i 2709
pan e butano; oli da greggio 2710
olio) 2711 12
2711 13
argento 7106
Platino (palladio, rodio) 7110 11 00
7110 21 00
7110 31 00
patate 0701
Oli e grassi vegetali Da 1507 al 1515
e le loro frazioni,
anche se raffinato, ma non
chimicamente differenziato

Appendice 2 al capitolo 19 “a”

          ( Nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 98 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 , modificata -. SG . 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)

I. Prima parte:

          ( Modificare -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)

               1 . Rifiuti domestici

               2 . Rifiuti di produzione

               3 . Rifiuti di costruzione

               4 . Rifiuti pericolosi

               5 . Spreco di metalli ferrosi e non ferrosi.

               6 . Spreco di metalli non ferrosi e non ferrosi.

               7 . Estrazione, trattamento o trasformazione di rifiuti ai punti da 1 a 6 .

II. Seconda parte

          ( Valida fino al 31/12/2015 , il -. SG 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104del 2013 , in vigore dal 01.12 .2013 , modificato all’entrata in vigore – SG 109 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 )

Codice NC 2012 Descrizione delle merci
0909 Semi di anice, anice stellato, finocchio, coriandolo, cumino, kim; bacche di ginepro:
– Semi di coriandolo:
0909 21 00 – Non rovinato o polverizzato
0909 22 00 – Levigato o polverizzato
1001 Grano e miscela di grano e segale:
– Grano duro
1001 11 00 – Per la semina
1001 19 00 – Un altro
– Altro:
1001 91 – Per la semina
1001 91 10 — Limite
1001 91 20 — Grano tenero e una miscela di grano e segale
1001 91 90 — Altro
1001 99 00 – Altri
1002 segale:
1002 10 00 – Per la semina
1002 90 00 – Altri
1003 orzo:
1003 10 00 – Per la semina
1003 90 00 – Un altro
1004 avena:
1004 10 00 – Per la semina
1004 90 00 – Altri
1005 mais:
1005 10 – Per la semina:
– Ibrido:
1005 10 13 — Ibrido “trois voies”
1005 10 15 — Semplice ibrido
1005 10 18 — Un altro ibrido
1005 10 90 – Un altro
1005 90 00 – Un altro
1006 riso
1006 10 – Riso non raffinato:
1006 10 10 – Per la semina
– Altro:
— Altro:
1006 10 92 – Con grani tondi
1006 10 94 —- Con grani medi
—- Con fagioli lunghi:
1006 10 96 —– Con un rapporto lunghezza / larghezza maggiore di 2 ma inferiore a 3
1006 10 98 —– Con un rapporto lunghezza / larghezza di 3 o più
1007 Sorgo di cereali:
1007 10 – Per la semina
1007 10 10 – Ibrido, per la semina
1007 10 90 – Un altro
1007 90 00 – Altri
1008 Semi di grano saraceno, miglio e uccello; altri cereali:
1008 10 00 – Grano saraceno
– Miglio:
1008 21 00 – Per la semina
1008 29 00 – Un altro
1008 30 00 – Sementi di uccelli
1008 60 00 – Triticale
1008 90 00 – altri cereali:
1201 Fagioli di soia, anche frantumati:
1201 10 00 – Per la semina
1201 90 00 – Altri
1205 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
1205 10 – Semi di colza o colza a basso contenuto di acido erucico:
1205 10 10 – Per la semina
1205 10 90 – Altri
1205 90 00 – Altri
1206 00 Semi di girasole, anche frantumati:
1206 00 10 – Per la semina
– Altro:
1206 00 91 – Bianco; girasole senza sole
1206 00 99 – Altri

 

Legge sulle Accise e Depositi Fiscali in Bulgaria (ЗАДС)

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Capitolo uno.
DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I.
Campo di applicazione

     Arte. 1. La presente legge disciplina le accise e il controllo sulla produzione, l’uso, lo stoccaggio, la movimentazione e la messa in sicurezza delle merci soggette ad accisa.
Sezione II.
Salvo accisa e soggetti passivi

     Arte. 2. Sono soggette alle accise:
               1  . alcol e bevande alcoliche;

               2  . prodotti del tabacco;

               3  . (Suppl – SG.  105  del  2006  , in vigore dal  01.01.2007  ) I prodotti energetici e dell’elettricità;

               4 . (Revocato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)

               5 . (Revocato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010 anni)
     Art. 3. (1) (Art. Precedente 3 . – SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) i soggetti passivi sono:

               1 . (Modifica – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I depositari autorizzati e registrati ai sensi della presente legge;

               2 . (Modifica – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona che ha l’obbligo previsto dalla normativa doganale in materia di prodotti soggetti ad accisa;

               3 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Le persone che violano questa legge vengono prodotte o hanno partecipato alla produzione di beni soggetti ad accisa tenuto o partecipato alla detenzione di prodotti soggetti ad accisa disporre o disporre di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non è stata pagata alcuna accisa o è stata parzialmente pagata l’accisa;

               4 . (Suppl -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) Gli utenti finali accise esenti e destinatari registrati temporaneamente;

               5 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I rappresentanti fiscali di persone registrate ai fini IVA in un altro Stato membro, che di fornitura di beni soggetti ad accisa in vendita a distanza ai sensi della legge per l’imposta sul valore aggiunto;

               6 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Le persone che ricevono il territorio del paese i prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro, tranne quando le persone di cui al punto 5 hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla presente legge.

               7 . (Nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il revocato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010anni)

          (2) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Quando più persone sono responsabili per il pagamento dei diritti di accisa, sono solidalmente responsabili.
Sezione III.
concetti

     Art. 4. Ai fini della presente legge:
               1 . I “prodotti sottoposti ad accisa” sono i beni di cui all’art. 2 .

               2 . “Depositario concesso in licenza” è un commerciante ai sensi della Legge del Commercio, che ha ricevuto una licenza per produrre, conservare, ricevere o spedire prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa.

               3 . Per “deposito fiscale” si intende il luogo in cui i prodotti soggetti ad accisa sono prodotti, immagazzinati, ricevuti e spediti in regime di sospensione di accisa da un depositario autorizzato conformemente alle disposizioni della presente legge.

               4 . La “sospensione delle accise” è un insieme di regole applicabili alla fabbricazione, allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci in differimento delle accise.

               5 . (Modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “codice NC” sono codici NC tariffari secondo l’allegato I del regolamento (CEE) № 2658/87 sulla tariffa e la nomenclatura statistica e la tariffa doganale comune. Per quanto riguarda l’alcol e le bevande alcoliche, i codici NC sono la nomenclatura combinata applicabile al 31 dicembre 1992 e, per i prodotti energetici e l’elettricità, nella nomenclatura combinata applicabile il 1 ° gennaio 2002 .

               6 . “Prezzo di vendita” è il prezzo scritto sulla fascia, a cui i prodotti del tabacco sono venduti alla vendita al dettaglio per l’utente finale, che comprende il costo di produzione e realizzazione del produttore (importatore), i dazi doganali, le tasse, le tasse, accise valore aggiunto.

               7 . (Suppl -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La “Band” è una sicurezza dello Stato comprovante il pagamento dei diritti di accisa rilasciato per i beni di consumo soggetti ad accisa acquistati da parte del Ministero delle Finanze e non può essere oggetto di una transazione successiva.

               8 . (Suppl -.. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificato -.. SG 81 del 2006 , integrato -.. SG 95 del 2009 , l’in vigore dal 01.12.2009 ) La distilleria “Specialized piccola distilleria”, con una capacità totale di navi fino a 1000 litri, che produce alcol etilico (grappa) da uva e frutta – produzione propria di persone fisiche per il loro consumo personale e familiare fino a 30 litri di alcol etilico (rakiya) per famiglia all’anno.

               9 . “Il sito di produzione vinicola di un piccolo enologo” è uno stabilimento in cui non vengono prodotti più di 1000ettolitri di vino all’anno.

               10 . (Modifica -.. SG 63 di 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) Il “doppio scopo energetico del prodotto” è un prodotto viene utilizzato sia come combustibile per riscaldamento e per scopi diversi carburante per motori e combustibile per riscaldamento; l’uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e per i processi elettrolitici e metallurgici è considerato un duplice scopo.

               11 . “Marcatura” è un’azione in cui un marcatore viene aggiunto al gasolio e al cherosene che soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge sull’applicazione.

               12 . La “denaturazione” è un’azione in cui sostanze velenose o sgradevoli o sgradevoli (impurità) vengono aggiunte all’alcol etilico, il che la rende pericolosa per la salute o inadatta al consumo.

               13 . “Specifica tecnica” è un documento del produttore contenente una descrizione del prodotto riguardante la tecnologia di fabbricazione e la sua destinazione d’uso, i requisiti tecnici, i valori normativi di alcuni indicatori e i metodi di prova, imballaggio e marcatura, conservazione e trasporto.

               14 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L ‘ “utente finale accise-esente” è un unico titolare o persona giuridica ha diritto a ricevere i prodotti energetici che vengono utilizzati per esente delle accise, sulla base del certificato di esenzione dalle accise ottenuto.

               15 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012(d) “Volo e navigazione privati di piacere”: l’uso di una nave o di un aeromobile da parte del suo proprietario o di una persona fisica o giuridica che lo utilizza o lo affitta o in altro modo, a fini diversi da quelli commerciali, in particolare rispetto al trasporto di passeggeri o merci o alla prestazione di servizi a titolo oneroso o per le esigenze delle autorità pubbliche. L’uso di una nave o di un aeromobile per scopi sportivi e ricreativi e per uso personale è considerato come piacere privato e vela.

               16 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010 anni)

               17 . “Ripeti” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale con il quale la persona è stata punita per lo stesso tipo di reato.

               18 . (Modifica -.. SG 63 di 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) Il “Grave” è il reato per il quale v’è un efficace decreto pena inflitta una penalità di sopra di 15 000 Levs

               19 . “Titolo alcolometrico volumico effettivo (titolo alcolometrico)”: il volume di alcol etilico puro contenuto a 20 ° C in 100 volumi di prodotto alla stessa temperatura.

               20 . (Modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , l’) “% vol” e “% mas” sono indicazioni del titolo alcolometrico volumico e la massa.

               21 . Per “alcool puro” si intende l’alcole etilico con titolo alcolometrico volumico effettivo pari a 100 % vol (alcol assoluto).

               22 . “Biodiesel” è un estere metilico prodotto a partire da oli vegetali o animali con la qualità del carburante diesel destinati ad essere utilizzati come carburante per motori diesel, derivata da frazioni biodegradabili dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprese vegetale o animale sostanze), silvicoltura, nonché frazioni biodegradabili di rifiuti industriali o urbani.

               23 . (Nuova -. SG 81 del 2006 ) il “bioetanolo” è l’etanolo ricavato dalla biomassa e / o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti che è destinato ad essere utilizzato come biocarburante.

               24 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “territorio del paese” è il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, della piattaforma continentale e la zona economica esclusiva.

               25 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012) Il “territorio di uno Stato membro ‘ è il territorio di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea a cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, conformemente all’art. 355 del presente contratto, quali:

                    a) questo territorio non include:

                         aa) per la Repubblica federale di Germania: isola di Helgoland e Büsingen;

                         b ter) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e Isole Canarie;

                         (cc) per la Repubblica Italiana: Livigno, Campione di Italia e le acque italiane del Lago di Lugano;

                         dd) (revocata -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni)

                         dd) (modifica – SG.. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) per il Regno Unito: Isole del Canale;

                         (f) per la Repubblica francese: il dipartimento del dipartimento del dipartimento delle foreste;

                         GG) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) La Repubblica di Finlandia: le isole Åland;

                    (b) il movimento di prodotti soggetti ad accisa da o verso:

                         a bis) il Principato di Monaco – sarà trattato come un movimento verso o dalla Repubblica francese;

                         (bb) Isola di Man – sarà trattato come un movimento da o verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

                         cc) Jungholz e Mittelberg (Kleinwalsertal) – verranno trattati come movimenti da e verso la Repubblica federale di Germania;

                         y) San Marino – sarà trattato come un movimento da o verso la Repubblica d’Italia;

                         dd) (nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) Le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza oa destinazione di Cipro.

               26 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012) L ‘ “Unione” e “territorio dell’Unione “è il territorio degli Stati membri dell’Unione europea alla voce 25 .

               27 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La “terza parte” o “territorio terzo”: qualsiasi territorio diverso dal territorio degli Stati membri.

               28 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009) Il “destinatario registrato” è una persona a determinate condizioni, ha diritto a ricevere i prodotti sottoposti ad accisa da un altro Stato membro in regime di sospensione d’accisa. Il destinatario registrato non può immagazzinare o spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione di accisa.

               29 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata e suppl -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il “Temporary registrazione destinatario “è una persona che, a determinate condizioni, ha diritto a ricevere una volta una determinata quantità di prodotti soggetti ad accisa entro un periodo di due mesi da un altro Stato membro in regime di sospensione di accisa. Un destinatario temporaneamente registrato non può immagazzinare o spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione di accisa.

               29 a. (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) Il “speditore registrato” è una persona – importatore di prodotti soggetti ad accisa che, in determinate condizioni la facoltà di inviare prodotti soggetti ad accisa sono immessi in libera circolazione simultaneamente alla sospensione delle accise per un altro Stato membro. Lo speditore registrato non può conservare o ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione delle accise.

               30 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012) Il “importatore” è la persona – il debitore per il pagamento dei dazi all’importazione e la persona che ha ricevuto merci nel territorio del paese da territori terzi che fanno parte del territorio doganale dell’Unione.

               31 . (. New – SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I “serbatoi normali” (serbatoio normale) sono:

                    a) i serbatoi installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli e la cui sistemazione permanente consente l’alimentazione diretta di combustibile per la trazione dei veicoli e, se del caso, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi durante il trasporto; i serbatoi di gas attaccati agli autoveicoli destinati all’uso diretto del gas come carburante e i serbatoi collegati ad altri sistemi con i quali il veicolo può essere equipaggiato devono essere considerati come serbatoi standard;

                    b) i serbatoi installati dal costruttore su tutti i contenitori e la cui sistemazione permanente consente durante il trasporto alimentare direttamente combustibile per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e altri sistemi di cui appositi contenitori sono dotati.

               32 . (Nuovo -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il ‘contenitore speciale’, ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

               33 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012) I “processi mineralogici” sono i processi classificate secondo l’allegato NACE Rev. 1.1 (classificazione statistica generale delle attività economiche nella Comunità europea), comma GE 26 “fabbricazione di altri minerali non metalliferi”, del regolamento (CEE) № 3037/90 del Consiglio, del 9 Oktomvri 1990sulla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, in appresso denominato “regolamento (CEE) n. 3037/90 “.

               33 a. (Nuova -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) I “processi metallurgici” sono i processi classificati nell’appendice NACE Rev. 1.1 (General nomenclatura delle attività economiche) GY comma 27 ‘fabbricazione di metalli comuni’ nel regolamento (CEE) n . 3037/90 .

               34 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “costo di un prodotto” è il costo del prodotto ai sensi della normativa contabile. Questo valore è calcolato come media per unità.

               35 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I “Costi di energia elettrica” si intende l’effettivo valore d’acquisto dell’elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata da operazioni.

               36 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “Export” è il movimento dei prodotti soggetti ad accisa dal territorio verso il territorio di un paese terzo o territorio terzo.

               37 . (Nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrata -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “prodotto energia per il riscaldamento” è un prodotto coinvolto in un processo di recupero del calore che viene utilizzato direttamente o tramite un mezzo di trasmissione nella sua funzione principale. Quando un prodotto energetico è coinvolto in un processo di recupero del calore che viene utilizzato per scopi domestici e commerciali direttamente o tramite un mezzo di trasmissione, si ritiene che questo prodotto sia un prodotto energetico per il riscaldamento.

               38 . (Nuovo -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La “piccola birreria indipendente” è un deposito fiscale legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che non viene utilizzato in alcun camere modulo o impianti di produzione di un’altra fabbrica di birra che non opera nell’ambito di un accordo di licenza per la produzione di birra o di altri prodotti del malto e la produzione annuale non supera 200 000 ettolitri di birra. Il birrificio legalmente ed economicamente indipendente è una società:

                    a) nel capitale nessun’altra azienda di produzione o la commercializzazione di birra o che non partecipa al capitale di un’altra società di produzione o della commercializzazione di birra, o

                    b) negli organi di amministrazione o di vigilanza non partecipano persone coinvolte negli organi di amministrazione o di vigilanza di un’altra società di produzione o della commercializzazione di birra, o

                    c) nelle autorità di direzione e di vigilanza coinvolte persone coinvolte negli organi di amministrazione o di vigilanza di un’altra società per la produzione o il commercio di birra o una terza società associata con tale altra azienda per la produzione o il commercio di birra, o loro parenti.

Quando due o più piccole birrerie cooperano e la loro produzione annuale non supera 200 000 ettolitri, esse sono considerate una piccola impresa indipendente.

Un birrificio indipendente e indipendente che abbia dichiarato di aver dichiarato false informazioni ai sensi della presente legge nell’anno corrente o precedente non è considerato un birrificio indipendente.

               39 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il “prezzo di mercato” è l’importo senza imposta sul valore aggiunto e delle accise che sarebbe corrisposto alle stesse condizioni per prodotti identici o simili in una transazione tra persone che non sono collegate

               40 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il “sistema informatico” è un sistema d’informatizzazione dei movimenti e il controllo dei prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 1 della decisione № 1152/2003 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Yuni 2003 relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

               41 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il “Fornitura di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione delle accise “è un movimento una tantum di una determinata quantità di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa.

               42 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il “mittente” è un mittente magazziniere licenza o speditore registrato che inviano prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa.

               43 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il “destinatario” è una licenza depositario, destinatario registrato, destinatario temporaneamente registrato o persone di cui all’art. 21 , par. 1 , punti 1 e 3 , che sono indicati come destinatari nel documento amministrativo elettronico in caso di circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione delle accise.

               44 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il “Registrato documento amministrativo elettronico” è un documento amministrativo elettronico in cui le autorità doganali hanno stabilito un codice di riferimento amministrativo unico.

               45 . (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato -. SG . 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) il “luogo di consegna diretta” è la destinazione di atterraggio prodotti energetici provenienti da un magazzino autorizzato o destinatario registrato, diverse dalla posizione del magazzino o struttura, che ricevono e scaricano merci.

               46 . (Nuovo -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il “irregolarità” è il verificarsi di certo movimento circostanze di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa e immessi in consumo in un altro Stato membro, salvo in casi di carenze e perdita irrimediabile per cause di forza maggiore e le perdite da cause naturali a causa di una variazione delle proprietà chimico-fisiche come risultato di cui tutti o parte della quantità di prodotti soggetti ad accisa non arrivano a destinazione in rispetto delle regole del moto zione dei prodotti soggetti ad accisa.

               47 . (Nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “regime doganale sospensivo o accordo” si intende uno qualsiasi dei regimi speciali di cui al regolamento (CEE) № 2913/92 del Consiglio del 12 Oktomvri 1992 sulla creazione del codice doganale comunitario nel settore della vigilanza doganale applicabile alle merci non comunitarie al loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione europea, deposito temporaneo, zone franche o nei depositi franchi, nonché ogni modalità dell’arte . 84,paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

               48 . (Nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) L ‘ “importazione di prodotti sottoposti ad accisa” è l’introduzione di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione europea a meno che la loro introduzione sono posti sotto accise posticipazione o destinazione doganale, nonché la loro liberazione da questo regime o destinazione.

               49 . (Nuova -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) Il “sistema informativo” è un sistema centralizzato di “dogana” Agenzia per la registrazione di documenti archiviati elettronicamente.

               50 . (Nuova -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Il “Registrato accisa elettronica documento fiscale”, “registrati elettronicamente debito o nota di credito” e “Validated documento elettronico che attesta la denominazione” sono elettronici documenti a cui le autorità doganali hanno assegnato un numero di controllo unico.

               51 . (Nuovo -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le “esigenze domestiche” è il consumo di energia elettrica, gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale dall’individuo in casa.

               52 . (Nuovo -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le “necessità economiche” si intende qualsiasi consumo di energia elettrica, gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale diverso consumo interno.

               53 . (Nuova -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il “Retail” è la vendita di prodotti soggetti ad accisa a persone che non sono ditte individuali, e la vendita di persone senza scritta contratto per la fornitura di prodotti soggetti ad accisa.

               54 . (Nuovo – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il “prodotto finale” nella sua composizione qualitativa e quantitativa finale, passato attraverso tutte le fasi del processo produttivo, compreso l’imballaggio e confezionamento finale la sua etichettatura con la quale è commercializzata e accessibile al consumatore finale.
Capitolo due.
MERCI ACCIDENTALI

Sezione I.
Alcol e bevande alcoliche

     Art. 5. “birra”: qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto costituito da una miscela di birra e di bevande analcoliche di cui al codice NC 2206 e in entrambi i casi con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol.
     Art. 6. (1) Per vini fermi si intendono tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 ma che non rientrano nell’ambito di applicazione 2 , che sono:

               1 . un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol ma non superiore a 15 % vol e a condizione che l’alcole contenuto nel prodotto finito sia interamente dovuto alla fermentazione, oppure

               2 . un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol ma non superiore a 18 % vol, a condizione che siano stati prodotti senza alcun arricchimento e purché l’alcole contenuto nel prodotto finito sia interamente dovuto alla fermentazione.

          (2) (modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I “vini spumanti” sono tutti prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205 , che sono:

               1 . in bottiglie con “tappi a fungo” trattenuti da staffe o giunture o con una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica sciolta uguale a tre o più barre, e

               2 . con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol ma non superiore a 15 % vol e a condizione che l’alcole contenuto nel prodotto finito sia interamente dovuto alla fermentazione.
     Art. 7 . “Altre bevande fermentate” diverse dalla birra e dal vino sono:

               1 . bevande a fermentazione dolce di cui ai codici NC 2204 e 2205 ma che non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’art. 6 e prodotti di cui al codice NC 2206 ma che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 2 che sono:

                    a) titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol ma non superiore a 10 % vol;

                    b) titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 10 % vol ma non superiore a 15 % vol e a condizione che l’alcole contenuto nel prodotto finito sia interamente dovuto alla fermentazione;

               2 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le bevande fermentate gassate codice NC 2206 00 91 , nonché prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205 ma che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 6 , che sono:

                    a) in bottiglie con “tappi a fungo” trattenuti da staffe o connessioni o con una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica dissolta uguale o superiore a 3 bar;

                    b) con un titolo in volume superiore all’1,2 % vol, ma non superiore a 13 % vol, o con un titolo in volume superiore al 13 % vol, ma non superiore a 15 % vol, e purché l’alcole contenuto nel prodotto finale è interamente dovuto alla fermentazione.
     Art. 8 . Per “prodotti intermedi” si intendono tutti i prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 1,2 % vol ma non superiore a 22 % vol e compresi nei codici NC 2204, 2205 e 2206 ma che non rientrano nell’ambito di applicazione 5, 6 e 7 .
     Art. 9 . “Alcol etilico (alcol)” è qualsiasi prodotto:

               1 . (Modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La dotazione ai codici NC 2207 e 2208 , con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol, anche quando questo prodotto fa parte di un prodotto che rientra in un altro capitolo della nomenclatura combinata;

               2 . che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206 , con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol;

               3 . (Nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni) ottenuto dalla distillazione e potabili, contenente altri prodotti in soluzione o meno.
Sezione II.
Prodotti del tabacco

     Art. 10. (1) (modifica -.. SG 94 del 2010, efficace 01.01.2011) “sigari e sigaretti” sono rotoli di tabacco, progettato esclusivamente e affumicato date le loro proprietà e normale aspettative dei consumatori e quali:
               1 . sono avvolti con un foglio di copertura di tabacco naturale, o

               2 . contengono una miscela di una miscela di tabacco e sono avvolti con un foglio esterno di tabacco rigenerato del normale colore di un sigaro che copre il prodotto nella sua interezza, compreso, se del caso, il filtro ma non il boccaglio, se del caso, purché il singolo il loro peso, escluso il filtro o il boccaglio, non è inferiore a 2,3 ge non superiore a 10 ge la circonferenza di almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Per “sigari” sono considerati prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma conformi del par. 1 .

          (3) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) non è considerato “sigari e sigaretti” prodotti che non contengono tabacco e vengono utilizzati esclusivamente per scopi medici.
     Art. 11. (1) “Sigarette” sono:

               1 . fumare i corpi tubolari di tabacco che non soddisfano i requisiti per sigari e sigaretti ai sensi dell’art. 10 ;

               2 . corpi cilindrici tubolari di tabacco che, per semplice lavorazione non industriale, sono inseriti in rotoli di carta per sigarette;

               3 . corpi cilindrici di tabacco che, per semplice lavorazione non industriale, sono avvolti in carta da sigarette.

          (2) Le “sigarette” sono anche considerate articoli realizzati interamente o parzialmente con sostanze diverse dal tabacco, ma rispondenti ai requisiti del par. 1 .

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Ai fini delle accise sul fumo sotto il par. 1 e 2 sono considerati come due sigarette quando, esclusi filtro e bocchino più di 8 cm, ma non superiore a 11 cm, come tre sigarette quando, esclusi filtro e bocchino superiore a 11 cm, ma non più lungo di 14 cm, e così via.

          (4) I prodotti non tabacchi utilizzati esclusivamente per scopi medici non sono considerati “sigarette”.
     Art. 12. (1) “Tabacco per fumare (per tubi e sigarette)” è:

               1 . tabacco che è stato tagliato o altrimenti frantumato, ritorto o pressato in piastrelle e può essere fumato senza ulteriore lavorazione industriale;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il tabacco rifiuti offerto per la vendita al dettaglio che può essere fumata e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 10 e 11 , con residui del tabacco come residui di foglie di tabacco e sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione del tabacco o dalla produzione industriale di prodotti del tabacco;

               3 . (Am -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette, corrispondente ai requisiti del paragrafo. 1 e 2 , in cui più del 25 percento in peso di le particelle di tabacco hanno una larghezza di taglio inferiore a 1,5 mm.

          (2) “Tabacco da fumo” deve essere considerato anche come articolo interamente o parzialmente costituito da sostanze diverse dal tabacco, ma che soddisfa i requisiti del concetto di tabacco da fumo di cui al par. 1 .

          (3) I prodotti non tabacchi utilizzati esclusivamente per scopi medici non sono considerati “tabacchi da fumo”.

          (4) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I rifiuti di tabacco non coperti dal par. 1 , elemento 2 :

               1 . sono forniti alle persone titolari di un’autorizzazione per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti ai sensi della legge sulla gestione dei rifiuti;

               2 . sono distrutti;

               3 . sono utilizzati nella produzione di prodotti del tabacco;

               4 . sono trasferiti in un altro Stato membro, o

               5 . sono esportati

          (5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le attività di para. 4 devono essere intrapresi dalle persone:

               1 . nella cui attività i rifiuti di cui al par. 4 ;

               2 . chi porta rifiuti sotto para. 4 sul territorio del paese dal territorio di un altro Stato membro;

               3 . chi importa rifiuti ai sensi del par. 4 .

          (6) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La procedura e le modalità di fornitura di persone titolari di permessi per la raccolta, il trasporto e il trattamento di rifiuti con la gestione dei rifiuti uso distruzione nella fabbricazione dei prodotti del tabacco, l’importazione, l’esportazione, che entrano nel paese da un altro Stato membro o la rimozione di un altro Stato membro dei rifiuti sotto il par. 4 , sarà determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
Sezione III.
Prodotti energetici ed energia elettrica (Suppl. – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007)

     Art. 13. (Modificato, SG n. 105/2006, entrata in vigore il 1 ° gennaio 2007) (1) “Prodotti energetici” sono i prodotti inclusi in:
               1 . Codici NC da 1507 a 1518 se sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

               2 . Codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715 ;

               3 . Codici NC 2901 e 2902 ;

               4 . di cui al codice NC 2905 11 00 che non sono di origine sintetica se sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

               5 . Codice NC 3403 ;

               6 . Codice NC 3811 ;

               7 . Codice NC 3817 ;

               8 . di cui al codice NC 3824 90 99 , compreso il biodiesel, se sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

          (2) “Elettricità” è un prodotto di cui al codice NC 2716 .
     Art. 14 . (Am -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni) (1) Le disposizioni di cui Il capo IV si applica ai seguenti prodotti energetici:

               1 . che rientrano nei codici NC da 1507 a 1518 se sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

               2 . di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20 ; 2707 30 e 2707 50 ;

               3 . di cui ai codici NC 2710 da 11 a 2710 19 69 ; per i prodotti energetici di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, le disposizioni della legge sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione delle accise e il loro controllo si applicano solo quando sono alla rinfusa;

               4 . di cui ai codici NC 2711 , esclusi i codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29 ;

               5 . di cui ai codici NC 2901 10 ;

               6 . di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44 ;

               7 . di cui al codice NC 2905 11 00 , che non sono di origine sintetica se sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

               8 . di cui al codice NC 3824 90 99 se sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante, compreso il biodiesel;

               9 . (Nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata l’entrata in vigore -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) incluso nel Codici NC 3811 11, 3811 19 00 e 3811 90 00 .

          (2) (modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009) Le disposizioni di cui Il capo IV si applica anche nel territorio del paese e per i prodotti energetici per i quali esiste un’aliquota specifica di accisa.

          (3) (Nuovo – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Per i prodotti energetici di cui ai codici NC 2710 91 e 2710 99Capitolo quarto si applica al territorio del paese solo da persone , che utilizzano o smaltiscono ai sensi della legge sulla gestione dei rifiuti.

          (4) (Nuova – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il paragrafo precedente. 3 – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) L’Energia prodotto di cui al codice NC 2710 11 21 2710 11 25 e 2710 19 29 è considerato in “bulk” nei casi in cui viene compresso e trasportato in contenitori che sono parte integrante del veicolo, nonché nei casi quando non imballati, trasportati in contenitori con un volume superiore a 210 litri.
Sezione IV.
Caffè (Revocato – SG 109/07, in vigore dal 01.01.2008)

     Art. 15. (Revocato – SG 109/07, in vigore dal 01.01.2008)
     Art. 16 . (Abrogato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
     Art. 17 . (Abrogato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Sezione V.
Veicoli (Revocato – SG 44/09, in vigore il 01.01.2010)

     Art. 18. (Revocato – SG 44/09, in vigore il 01.01.2010)
Capitolo tre.
OBBLIGO FISCALE

Sezione I.
Obbligo di pagare l’accisa

     Art. 19. (emendamento, SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) I beni di cui all’art. 2 sono soggetti ad accisa a meno che non siano sottoposti ad un regime di sospensione di accisa:
               1 . nella loro produzione sul territorio del paese;

               2 . quando entrano nel territorio del paese dal territorio di un altro Stato membro;

               3 . al loro arrivo sul territorio del paese.

          (2) (Abrogato -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni)

          (3) (Abrogato -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni)
     Art. 20. (1) L’ obbligo di pagare l’accisa sorge dalla data di rilascio dei prodotti sottoposti ad accisa per il consumo.

          (2) L’ esenzione per il consumo è:

               1 . (Suppl -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La rimozione di prodotti soggetti ad accisa un deposito fiscale, salvo quando, alle condizioni e secondo l’ordine della presente legge, dal momento della rimozione, le merci circolano in regime di sospensione delle accise;

               1 a. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , integrato -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) La rimozione dei prodotti soggetti ad accisa da specializzata piccola distilleria e attira piccolo produttore di vino, a meno che il vino prodotto da un oggetto per il piccolo produttore di vino viene inviato a un magazzino con licenza nel paese, ha registrato o temporaneamente destinatario registrato in un altro Stato membro – Stato dell’Unione europea così come sull’esportazione;

               2 . inosservanza delle condizioni di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione delle accise;

               3 . consumo di prodotti sottoposti ad accisa in un deposito fiscale, a meno che non siano investiti come materie prime nella produzione di prodotti soggetti ad accisa;

               4 . la produzione di prodotti soggetti ad accisa al di fuori del regime di sospensione delle accise;

               5 . importazione, anche in violazione della legislazione doganale, tranne nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa siano posti in regime di sospensione dall’accisa;

               6 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La rimozione del deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa apposto con una band, a meno che le merci sono trasportate in un altro deposito fiscale sullo stesso magazzino di licenza in imminente cessazione della licenza per la gestione del deposito fiscale dal quale le merci sono rimosse e previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle dogane secondo un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge;

               7 . (Revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

               8 . (Suppl -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La costituzione di carenza di beni , per le quali è dovuta l’accisa, compresa l’eventuale penuria di carbone, coke, elettricità o gas naturale, stabilita nelle persone di cui all’art. 57 a, par. 1 , articoli 1, 2 e 3 ;

               9 . la cessazione del funzionamento della licenza di gestione del deposito fiscale – per tutte le merci che al momento della cessazione sono in regime di sospensione delle accise;

               10 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La cessazione della registrazione delle persone – per le merci di riserva che non sono stati tassati con accisa;

               11 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010, integrato -. SG . 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La ricezione di prodotti soggetti ad accisa destinatario registrato in sospensione d’accisa compresa ottenendo prodotti energetici posizione fornitura diretta;

               12 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010) La ricezione di prodotti sottoposti ad accisa temporanea destinatario registrato in regime di sospensione delle accise;

               12 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) L’introduzione inverso di prodotti soggetti ad accisa all’interno del paese trasmesso dalla speditore registrato;

               12 b. (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) La produzione di prodotti energetici da un magazzino sotto licenza consegna diretta;

               13 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008) La ricezione di prodotti sottoposti ad accisa rilasciato per il consumo in un altro Stato membro, a meno che le merci non entrino in un deposito fiscale sul territorio del paese;

               14 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La ricezione di prodotti sottoposti ad accisa in vendita a distanza nella legge sull’imposta sul valore aggiunto;

               15 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012) La vendita di carbone e coke di persone diverse da quelle registrate ai sensi dell’art. 57 a, par. 1 , elemento 1 ;

               16 . (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il consumo di coke e carbone da persone sotto Art. 57 a, par. 1 , elemento 1 per i propri bisogni;

               17 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificata e suppl.. – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) la vendita di energia elettrica o di gas naturale ai consumatori di energia elettrica o gas naturale per usi domestici e industriali e la vendita di gas naturale come carburante per motori ad eccezione delle vendite di persone registrate ai sensi dell’art. 57 a, par. 1 , articoli 2 e 3 ;

               18 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il consumo di energia elettrica o di gas naturale da parte di persone di cui all’art. 57 a, par. 1 , punto 3 per le proprie esigenze, ad eccezione del consumo di energia elettrica per la produzione o la manutenzione della produzione di energia elettrica;

               19 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrata -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il consumo di prodotti energetici rilasciati dagli utenti finali delle accise per scopi diversi da quelli specificati nel certificato e dal consumo dopo la fine del certificato di accisa di fine vita;

               20 . (Nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il revocato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010anni)

               21 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La produzione, la detenzione o la cessione di prodotti soggetti ad accisa per i quali una violazione di questa legge non viene pagato accise o accise è parzialmente pagati;

               22 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La ricezione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di persone di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3 .

          (3) Nei casi in cui non è possibile stabilire il tempo di immissione in consumo, come ad esempio la data di creazione di organi di controllo delle azioni, fatti o circostanze sotto il par. 2 .
Sezione II.
Rilascio e recupero

     Art. 21. (1) Sono esenti dal pagamento delle accise:
               1 . prodotti sottoposti ad accisa quando destinati a missioni diplomatiche e consolari e rappresentanze di organizzazioni internazionali e membri del loro personale;

               2 . (Modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) I prodotti soggetti ad accisa per i quali un trattato internazionale, ratificato, promulgato e attuato prevede di conseguenza per l’esenzione dalle tasse, prelievi o (pagamenti, riscossione) con effetto di imposte indirette;

               3 . prodotti soggetti ad accisa destinati alle forze armate di qualsiasi altro paese che è parte dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, per l’uso da queste forze; per il personale civile che le accompagna, o per l’approvvigionamento delle relative mense;

               4 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) I prodotti soggetti ad accisa importazione con spedizioni postali internazionali e altre spedizioni nell’ambito dell’importazione doganale in esenzione da dazi doganali;

               5 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008) Il tabacco, alcool, alcolico bevande acquistate in un altro Stato membro da persone fisiche per uso personale e trasportate da esse in quantità determinate dai regolamenti per l’applicazione della presente legge;

               6 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’accise merci sono destinate per le istituzioni della Comunità europea;

               7 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’importazione o l’immissione di un altro Stato membro di energia elettrica e di gas naturale;

               8 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’alcole etilico contenuto in importati o introdotti nei prodotti di campagna nelle loro caratteristiche non sono destinate al consumo come alimenti o bevande o che non sono intesi come additivi nella produzione di alimenti o bevande;

               9 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’importazione o l’immissione di un altro Stato membro di coke e di carbone da parte di persone di cui all’art. 57 a, par. 1 , elemento 1 ;

               10 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’esportazione di carbone e coke persone di cui all’art. 57a, par. 1 , elemento 1 ;

               10 a. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le vendite di carbone e coke a individui che non sono imprese individuali;

               11 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’esportazione di energia elettrica, gas naturale e prodotti energetici diversi da quelli di cui all’art. 14 , par. 1 ;

               12 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il carbone e coke destinati ad un altro Stato membro – durante l’invio delle persone di cui all’art. 57 a, par. 1 , elemento 1 ;

               13 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’energia elettrica, gas naturale e prodotti energetici diversi da quelli di cui all’art. 14 , par. 1 destinato ad un altro Stato membro;

               14 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) I prodotti soggetti ad accisa importati nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

          (2) (Nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , integrato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando le merci sotto il par. 1 , gli articoli 1 e 3 sono pagati di accisa, la liberazione è effettuata per recupero. L’ordine di recupero è determinato come segue:

               1 . sotto il par. 1 , punto 1 – con ordinanza del Ministro delle Finanze e del Ministro degli affari esteri;

               2 . sotto il par. 1 , punto 3 – da un’ordinanza del Ministro delle Finanze e del Ministro della Difesa.

          (3) (prec. 2 -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008anni) L’ordine di rilascio sotto il par. 1 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.

          (4) (prec. 3 -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni) Nessuna accisa è dovuta o l’accisa corrisposta è rimborsata per gli autoveicoli che sono stati sequestrati o rubati illegalmente e i dazi all’importazione loro dovuti sono stati rimborsati o semplificati ai sensi della legislazione doganale.

          (5) (Nuova -. SG 44 di 2009 anni), non è soggetto ad accisa per lo smaltimento dei confiscati e abbandonato a favore dei prodotti soggetti ad accisa di stato.

          (6) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’accisa non è dovuto alla cessione, sotto la supervisione delle autorità doganali dei prodotti soggetti ad accisa in casi d’arte. 60 a.
     Art. 22. (1) (modifica -. SG. 63 del 2006 , efficace dal 04.08.2006 anni) sono esenti da accisa completamente denaturato etilico.

          (2) (Nuova -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il pagamento sono rimborsate accisa sull’alcol etilico che è sia denaturato appositamente sia utilizzato nella fabbricazione di prodotti finiti non destinati al consumo umano.

          (3) (. Prev 2 – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) L’accisa pagata sugli alcolici e le bevande alcoliche consumate nella produzione di:

               1 . aceto di cui al codice NC 2209 ;

               2 . (Suppl. – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 31 del 2007 , in vigore dal 13.04.2007 ) I farmaci ai sensi della legge per i prodotti medicinali in medicina umana e medicinali veterinari ai sensi della legge sulle attività veterinarie;

               3 . (Modificare – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I prodotti aromatici con contenuto alcolico fino a 1,2% vol di additivi negli alimenti e bevande;

               4 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il cibo (farcite o altrimenti preparate) quando l’alcol e bevande alcoliche sono consumate direttamente o come componenti di prodotti semilavorati purché il contenuto di alcol non supera 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di cioccolatini e 5 litri di alcol puro per 100 kg di altri prodotti alimentari.

          (4) (. Prev 3 – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) L’accisa pagata su alcol e le bevande alcoliche quando sono usati:

               1 . per scopi medici in strutture mediche e farmacie;

               2 . come campioni per analisi, test di produzione necessari o per scopi scientifici;

               3 . per la ricerca;

               4 . in un processo di produzione, a condizione che il prodotto finito non contenga alcool.

          (5) (New – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’accisa pagata di prodotti aromatici con contenuto alcolico superiore all’1,2 % vol, utilizzati come additivi nella produzione alimentare e bevande non alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol.

          (6) . (Prec 4 , modificato -.. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , al paragrafo precedente. 5 , modificato -.. SG 105 del 2006 , l’in forza dal 01.01.2007 ) L’accisa corrisposta ai sensi del par. 2 – 5 devono essere ripristinati dopo la realizzazione dei manufatti ai sensi del par. 2, 3 e 5 rispettivamente dopo il loro uso sotto il par. 4 .

          (7) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Ai fini dell’applicazione del paragrafo. 3 e para. 4 , il punto 4non deve essere considerato utilizzato o utilizzato nel processo di produzione alcol e bevande alcoliche utilizzate come detergenti.
     Art. 23 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) L’accisa spettanti ai soggetti di cui all’art. 76 a, par. 4quando sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . le persone hanno adempiuto agli obblighi di cui all’art. 76b ;

               2 . le persone hanno la terza copia del documento di accompagnamento semplificato certificata dal destinatario nell’altro Stato membro;

               3 . (Revocato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)

          (2) Recupero ai sensi del par. 1 deve essere presentata mediante richiesta scritta di rimborso delle accise all’ufficio doganale competente ai sensi dell’art. 76 b, par. 1 , elemento 1 .

          (3) La richiesta di cui al par. 2 documenti devono essere allegati, determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (4) Il capo dell’ufficio doganale competente rilascia , entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dei documenti necessari, una decisione motivata di accoglimento o rifiuto della richiesta, in tutto o in parte.

          (5) La decisione di cui al par. 4 può essere impugnata secondo la procedura del codice di procedura di assicurazione fiscale.
     Art. 24. (1) I prodotti energetici sono esenti dalle accise:

               1 . (Modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il caricamento di aeromobili e imbarcazioni (compresa la pesca), a meno che non utilizzato per il volo privato piacere e la vela in una riga e nel modo prescritto dalla legge sull’esecuzione;

               2 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG SG. 44 del 2009 ) nei serbatoi normali dei veicoli e contenitori per uso speciale – all’entrata di veicoli nel paese;

               3 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I codici NC 2710 11 21, ex 2710 11 25 e 2710 19 29 – in confezioni destinate al consumatore ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori e per le regole di trading fino a 3 litri;

               4 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) I codici NC 2705, 2707 40, 2707 60 , di 2707 99 30 a 2708 20, 2712 2713, 2714, 2715 da 2902 50 a 2902 90 3403 3811 3811 21 29 , quando utilizzato per scopi diversi da quello di carburante o combustibile .

          (2) I prodotti energetici sono esenti dalle accise:

               1 . (Modifica – SG.. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) Il duplice scopo;

               2 . utilizzato per l’iniezione negli altiforni a fini di riduzione chimica come additivo al carbone utilizzato come combustibile primario;

               3 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011anni) utilizzati nella produzione di energia elettrica energia, da parte di persone autorizzate a produrre energia elettrica, emessa dall’ordinanza della legge sull’energia;

               4 . (Nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni) utilizzati per scopi diversi da carburante per motori o combustibile per riscaldamento;

               5 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) utilizzati in processi mineralogici;

               6 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) utilizzato in un deposito fiscale per la produzione di prodotti energetici, a condizione che i prodotti energetici sono costruiti nello stesso deposito fiscale.

          (3) (suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , integrato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata. -. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -.. SG 54 dal 2012 , in vigore dal 17.07.2012 )

          (4) (Abrogato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

          (5) (Abrogato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

          (6) (Abrogato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

          (7) (nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

          (8) (nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)
     Art. 24 a. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) (1) esenzione dalle accise dei prodotti energetici di cui all’art. 24 , par. 2 pt. 1 – 5 si applica solo ad una persona che è stato rilasciato un certificato di utente finale accise esenti.

          (2) Per ogni sito dove saranno ricevuti e prodotti energetici dell’utente finale può rilasciare un certificato separato per l’utente finale accise esenti.

          (3) Un certificato di accisa che esenta l’utente finale è rilasciato a una persona che:

               1 . è un professionista ai sensi della legge sul commercio o della legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

               2 . non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               3 . deve essere rappresentato da persone che:

                    (a) non sono stati condannati per un reato di carattere generale;

                    (b) non sono stati membri di un organo di gestione o di vigilanza o partner di responsabilità illimitata in una società cessata a causa di fallimento se rimangono creditori insoddisfatti;

               4 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) non c’erano funzioni pubbliche raccolti dalle autorità doganali, le passività per imposte e contributi obbligatori;

               5 . non ha commesso un reato grave o recidivo ai sensi della presente legge, salvo nei casi in cui il procedimento penale amministrativo si sia concluso con la conclusione di un accordo;

               6 . dispone di propri o affittati locali in cui i prodotti energetici saranno ottenuti e utilizzati.

          (4) Per l’emissione di un utente finale esente da accisa, viene presentata una richiesta al capo dell’ufficio doganale nel luogo in cui i prodotti energetici saranno ricevuti e utilizzati.

          (5) La richiesta di rilascio di un certificato di utente finale per le accise contiene dati su:

               1 . la persona che presenta la richiesta – nome, sede, indirizzo di gestione, codice di identificazione unificato ed e-mail;

               2 . la posizione esatta del sito in cui i prodotti energetici per l’utente finale saranno ricevuti e utilizzati;

               3 . le finalità per le quali i prodotti energetici di cui all’art. 24 , par. 2 Pt. 1 – 5 ;

               4 . i prodotti energetici che devono essere utilizzati dall’utente finale: nome commerciale e codice NC;

               5 . le quantità previste annue di prodotti energetici da produrre e utilizzare per tipo di attività e tipo di prodotto energetico;

               6 . il conto materiale che deve essere conservato dall’utente finale – per tipo di attività e tipo di prodotto energetico;

               7 . massima capacità produttiva;

               8 . capacità massima di stoccaggio per i prodotti energetici ricevuti;

               9 . il nome commerciale e il codice NC dei beni prodotti, il tipo e il volume dei pacchetti di vendita finali dei beni prodotti.

          (6) Alla domanda di rilascio di un certificato per l’utente finale esente da accisa deve essere allegato:

               1 . una dichiarazione che la persona non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               2 . un certificato di condanna per le circostanze di cui al par. 3 , punto 3 , lettera “a” e, se le persone non sono cittadini bulgari, una dichiarazione;

               3 . dichiarazione delle circostanze al par. 3 , elemento 3 , lettera “b”;

               4 . dichiarazione delle circostanze al par. 3 , elemento 5 ;

               5 . un certificato di presenza o assenza di obblighi e obblighi fiscali per i contributi assicurativi obbligatori;

               6 . planimetria del sito con ubicazione designata e destinazione d’uso dei locali e delle attrezzature;

               7 . un documento di proprietà o un contratto di locazione per il sito;

               8 . una copia dell’autorizzazione per il regolare funzionamento del sito;

               9 . lista dei fornitori;

               10 . licenza, permesso o registrazione per svolgere l’attività per la quale i prodotti energetici saranno utilizzati quando richiesto dalla legge;

               11 . schema tecnologico del processo di produzione, norme di costo, valori massimi delle perdite tecnologiche, specifiche tecniche;

               12 . documenti emessi sulla base di uno standard approvato e pubblicamente disponibile ai sensi della National Standardization Act.

          (7) (Valido dal 01.04.2013 ) La richiesta di cui al par. 4 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nel Regolamento per l’applicazione della legge.
     Art. 24 b. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) (1) L’ufficio doganale in cui la richiesta è rivolta ai sensi dell’art. 24 a, par. 4 , controllato sull’attuazione dei requisiti per un certificato di utente finale accise esenti che include almeno di controllo:

               1 . impianti e attrezzature di produzione;

               2 . tutte le attività per le quali saranno utilizzati i prodotti energetici.

          (2) Per determinare il contributo dei prodotti sottoposti ad accisa nel prodotto finito e / o per determinare il codice NC, le autorità doganali possono prelevare campioni per analisi di laboratorio in ogni fase del processo di produzione.

          (3) In caso di irregolarità che possono essere rimossi, il capo delle dogane nella 14 termine giorno della richiesta di notifica alla persona che ha sottratto l’irregolarità o fornire informazioni aggiuntive in 14 termine il giorno dopo aver ricevuto la notifica.

          (4) Se il controllo rivela che i requisiti sono soddisfatti, il capo della dogana rilasciare un certificato di utente finale accise esenti in una forma determinata dai regolamenti di attuazione della legge.

          (5) Quando si esegue l’ispezione di cui al par. 1 irregolarità, che non possono essere eliminate, nonché nei casi in cui le irregolarità non sono state eliminate entro il termine di cui alla lettera (3) , il funzionario doganale si rifiuta, con decisione motivata, di rilasciare un certificato di utilizzatore finale esente da accisa.

          (6) Il certificato sotto il par. 4 o la decisione di cui al par. 5 deve essere rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui all’art. 24 a, par. 4 , rispettivamente, dall’eliminazione delle irregolarità.

          (7) Il certificato di cui al par. 4 e la decisione di cui al par. 5 sono soggetti a ricorso in base al codice di procedura amministrativa.

          (8) Il diritto di applicare l’art. 24 a, par. 1 deriva dalla data di consegna dell’utente finale esente da accisa.
     Art. 24 in (Nuova -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) (1) Nel caso in cui le circostanze in cui il certificato è stato emesso ai sensi dell’art. 24b , par. (4) , l’utente finale esente da accisa deve notificare l’ufficio doganale competente entro 14 giorni dal cambiamento effettuato.

          (2) In caso di variazione delle circostanze soggette a iscrizione nel certificato di cui all’art. 24b , par. 4 , la persona richiede un nuovo certificato.

          (3) Nei casi di cui al par. 2 la procedura di cui all’art. 24 b.

          (4) (Valido dal 01.04.2013 ) La richiesta di cui al par. 2 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nelle Regole per l’applicazione della legge.
     Art. 24 anni (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) (1) Presso l’Ufficio capo dell’Agenzia “Dogane” un registro elettronico per i certificati rilasciati degli utenti finali di consumo di esenzione .

          (2) La forma e il contenuto del registro di cui al par. 1 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
     Art. 24 d. (Nuova -. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) (1) Sulla base del utente finale accise esenti rilasciato il diritto di ricevere i prodotti energetici esenti dall’accisa , nel sito specificato nel certificato in cui i prodotti energetici saranno ricevuti, scaricati e utilizzati.

          (2) L’utente finale esente da accisa può utilizzare i prodotti energetici risultanti solo per gli scopi indicati nel certificato rilasciato per il rispettivo sito.

          (3) Un utente finale esente da accisa che abbia utilizzato prodotti energetici per scopi diversi da quelli specificati nel certificato rilasciato paga l’importo dell’accisa dovuta per il prodotto energetico del rispettivo tipo al tasso specificato nell’art. 32 . Nei casi in cui per i prodotti energetici non vi è un’aliquota di accisa specificata nell’art. 32 , si applica l’aliquota di accisa più elevata per il carburante equivalente in questione.
     Art. 24 a. (. Nuovo – SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) (1) Il capo dei costumi revoca il certificato di utente finale accise esente:

               1 . su richiesta dell’utente finale esentato;

               2 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al trasferimento della società della ditta individuale o la cancellazione o la cessazione della persona giuridica con l’eccezione di trasformazione cambiando la forma giuridica;

               3 . nei casi previsti dall’art. 24 c, par. 2 ;

               4 . di propria iniziativa:

                    a) quando l’utente finale esente da accisa cessa di soddisfare i requisiti di cui all’art. 24 a, par. 3 ;

                    b) quando il requisito di cui all’art. 24 c, par. 2 .

          (2) Il certificato di utente finale accise esenti deve essere risolto dalla decisione del capo delle dogane competenti, soggette a esecuzione preliminare, a meno che le ordinanze del tribunale in caso contrario.

          (3) La decisione di cui al par. 2 sono soggetti a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.
     Art. 24 g. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il precedente art. 24 e – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) ( 1) L’accisa pagata per l’energia elettrica è rimborsata:

               1 . degli utenti di elettricità utilizzati per la riduzione chimica o nei processi elettrolitici, metallurgici o mineralogici;

               2 . degli utenti di elettricità utilizzati nella produzione di prodotti, a condizione che il valore energetico rappresenti oltre il 50 per cento del valore del prodotto;

               3 . i vettori ferroviari autorizzati ei gestori dell’infrastruttura ferroviaria – per la trazione e la potenza non elettrica da essi utilizzati nello svolgimento della loro attività.

          (2) Il restauro di cui al par. 1 deve essere fatto sulla base di una richiesta scritta, che deve essere presentata entro il 30aprile dell’anno successivo al consumo di elettricità di cui al par. 1 .

          (3) La richiesta di cui al par. 2 deve essere presentato al capo dell’ufficio doganale presso la sede delle persone di cui al par. 1 .

          (4) I documenti devono essere depositati con l’applicazione della legge.

          (5) (suppl -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il capo dell’ufficio doganale competente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, dei documenti necessari, questione di decisione sulla concessione o motivata rifiuta la richiesta – in tutto o in parte. Nel caso in cui siano rilevate irregolarità o irregolarità nei documenti presentati, il capo dell’ufficio doganale competente stabilisce un periodo di 14 giorni per il loro allontanamento fino alla scadenza del quale il termine per la dichiarazione di cui alla frase 1 cessa di funzionare.

          (6) La decisione di cui al par. 5 deve essere impugnata secondo la procedura del codice di procedura di assicurazione fiscale.

          (7) (Am -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) dovrà essere restituito L’accisa entro 14 termine giorni dalla data di entrata in vigore della decisione sotto il par. 5 per il recupero.

          (8) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Ai fini del rimborso delle accise sulle persone di energia elettrica sotto il par. (1) sono obbligati a utilizzare strumenti di misurazione e controllo in conformità con la legge sulle misure e gli atti normativi per la sua attuazione.
     Art. 25. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata e suppl -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 (d) Fino all’immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa, i depositari autorizzati e le persone registrate non pagano le accise su:

               1 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) La distruzione sotto la supervisione dei costumi corpi di prodotti sottoposti ad accisa, anche se apposti con etichette soggette ad accisa, nonché la demolizione e la distruzione di etichette soggette ad accisa alle condizioni di cui all’art. 27 , par. 7 e 8 ;

               2 . mancanza e perdita irrimediabile a causa di forza maggiore dei prodotti soggetti ad accisa, anche quando sono taggati;

               3 . perdita di fibre naturali dovuta a un cambiamento delle proprietà fisico-chimiche nello stoccaggio e nel trasporto di prodotti soggetti ad accisa, nei limiti stabiliti per i valori limite delle fibre naturali dall’ordinanza di cui al par. 2 ;

               4 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Lo spreco tecnologico dei prodotti soggetti ad accisa all’interno delle norme ammissibili fissati dalla documentazione tecnologica per la rispettiva produzione o l’attività.

          (2) I limiti dei limiti delle accise naturali per i beni soggetti ad accisa sono determinati da un’ordinanza del Ministro delle Finanze.

          (3) (Nuovo – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La procedura e le modalità di distruzione dei prodotti soggetti ad accisa sotto il par. 1 , il punto 1 sarà determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
     Art. 25 a. (Nuova -. SG 24 del 2009 , in vigore dal 31.03.2009 , il revocato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010anni)
     Art. 25 b. (New -. SG 94 di 2010 , efficace dal 01.01.2011 anni) (1) è consentito distruggere inadatti per la produzione di materie prime di tabacco (tabacco greggio), conservati in un magazzino.

          (2) La distruzione di cui al par. 1 deve essere effettuato sotto il controllo delle autorità doganali secondo le modalità e secondo le modalità specificate nei regolamenti per l’applicazione della legge.
     Art. 26. (1) (articolo precedente. 26 , modificato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) In caso di esportazione di beni soggetti ad accisa versati al bilancio dello Stato deve essere rimborsato.

          (2) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il Tranne i casi di cui all’art. 24 , par. 1 , punto 1 , la fornitura dei prodotti energetici per la ricarica delle navi e degli aeromobili è considerata esportazione e l’accisa versata / corrisposta per le merci viene svincolata / rimborsata secondo la procedura e entro i termini stabiliti dal regolamento per l’attuazione della legge. Questo non si applica alle navi e agli aeromobili utilizzati per il piacere privato e le partenze.

          (3) (Nuova -. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , il revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011anni)
     Art. 27. (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il indebitamente versati o da recuperare deve essere rimborsato o dedotto per il rimborso delle obbligazioni pubbliche della persona applicate dal L’Agenzia delle dogane, sulla base di una richiesta scritta o di un’iniziativa delle autorità doganali.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’applicazione sotto il par. 1 è presentata al capo della dogana presso la sede della persona o la posizione del magazzino in cui la persona è un magazzino licenza o all’ufficio doganale competente ha rilasciato un certificato di registrazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nei Regolamenti per l’applicazione della legge.

          (3) (emendare e suppl -.. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , il ) L’autorità di cui al par. 2 a 30 termine giorno della richiesta, rispettivamente, la rimozione delle irregolarità, deve prendere una decisione motivata concessione o di rifiuto della richiesta – in tutto o in parte, per il ripristino o intercettazioni valore recuperabile. La mancata azione entro un termine è considerata come un rifiuto tacito interamente sulla richiesta presentata.

          (4) (modifica -. SG. 30 del 2006 , in vigore dal 12.07.2006 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata. -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , integrato -.. SG 54 dal 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La decisione o il rifiuto ai sensi del par. 3 o para. 13può essere presentato ricorso al direttore dell’Agenzia delle dogane, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di ricevimento. La mancata azione entro questo termine sarà considerata come una conferma della decisione nella parte impugnata in toto. La decisione o la mancata dichiarazione del direttore dell’Agenzia delle dogane è impugnata secondo la procedura del codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (5) L’accisa sarà rimborsata entro 14 giorni dall’entrata in vigore dell’atto di recupero.

          (6) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I francobolli ordinato e ricevuto da parte di persone di cui all’art. 64 , par. 1, 2 e 3 possono essere restituiti all’autorità doganale competente nei casi in cui con essi sono nastrate bevande in bottiglia o di tabacco da una dichiarazione di fatti, che riflettono il tipo, emissione o serie, il numero totale, la sequenza la numerazione, così come le altre caratteristiche per le etichette delle accise pertinenti.

          (7) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -.. SG 55 di 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Le etichette che hanno difetti nella produzione di prodotti del tabacco e bevande alcoliche bottiglia sono ritirati dal protocollo bilaterale firmato tra persone di arte. 64 e l’ufficio doganale competente e trasmesso a lei per ordine e modo stabiliti dai regolamenti di attuazione della legge.

          (8) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -.. SG 55 di 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ), dove prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa non possono essere immessi al consumo a causa del mancato rispetto delle normative o standard tecnici e di qualità del fabbricante, anche in termini di packaging consumatore apporre sui francobolli confezionamento demolito a seguito di una procedura di cui regolamento di attuazione della legge.

          (9) . (Prev 7 , modificato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -. SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 anni)

          (10) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010anni)

          (11) (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il revocato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010anni)

          (12) (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Gli adesivi scartati sotto il par. 7 e 8 devono essere distrutti dalle autorità doganali secondo le modalità e secondo le modalità stabilite dai regolamenti per l’applicazione della legge.

          (13) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi di cui all’art. 22 , par. 4 , articolo 4 il corpo sotto para. 2 a 14 termine giorno della richiesta, rispettivamente, la rimozione delle irregolarità in essa adotta una decisione motivata la concessione o il rifiuto della richiesta – in tutto o in parte, per il ripristino o intercettazioni valore recuperabile. La mancata azione entro un termine è considerata come un rifiuto tacito interamente sulla richiesta presentata.
     Art. 27 a. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 anni) (1) Le richieste di questa sezione possono essere presentate da persone fisiche ed elettronicamente al fine, secondo modalità e formati specificati dalla normativa per far rispettare la legge.

          (2) Nei casi previsti dall’art. 27 , par. 6 – 8 persone forniscono gli inventari ufficio doganale competente restituiscono francobolli che le scorte possono essere presentate elettronicamente in ordine, secondo modalità e formati specificato dai regolamenti di attuazione della legge.
Sezione III.
Base fiscale

     Art. 28. La base imponibile per le accise è la seguente:
               1 . per la birra – la quantità di ettolitri per grado Platone;

               2 . per il vino – la quantità di ettolitri di prodotto finito;

               3 . per le altre bevande fermentate – la quantità di ettolitri di prodotto finito;

               4 . per intermedi – la quantità di ettolitri di prodotto finito;

               5 . (. Suppl – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) L’alcole etilico, incluso bioetanolo – la quantità di HPA, misurato a 20 ° C;

               6 . per benzina, gasolio e kerosene – la quantità di litri portata ad una temperatura di riferimento di 15 ° C;

               7 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) per l’olio combustibile pesante, gas di petrolio liquefatto (GPL), lubrificanti incluse nel codice NC 2710 19 71 a 2710 19 93 e altri oli lubrificanti del codice NC 2710 19 99 – la quantità misurata in tonnellate;

               8 . (. Suppl – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il Gas – potere calorifico superiore misurata in gigajoule;

               9 . (Revocato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)

               10 . per sigari e sigaretti – la quantità di pezzi;

               11 . (.. Suppl – SG 81 del 2006 , modificata – SG.. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il biodiesel – la quantità di litri ricalcolato ad una temperatura comparativa di 15 ° C;

               12 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) per il coke e carbone – top valore calorico, misurato in gigajoule;

               13 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) per l’elettricità – la quantità misurata in megawattora.
     Art. 29. (1) L’accisa sulle sigarette è definita come la somma delle accise specifiche e proporzionali. La base imponibile per determinare l’accisa specifica è la quantità di pezzi e l’accisa proporzionale – il prezzo di vendita.

          (2) (Am -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile dell’accisa per fumare tabacco (sigarette e pipe) è la quantità di fumo di tabacco, come misurato in di peso.

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il prezzo di vendita alla pari. 1 è:

               1 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La sede per l’ordine stabilito al momento dell’arte. 20 , par. 2 pt. 1 – 5, 8 e 9 ;

               2 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La scritta sulla banda – nei casi di cui all’art. 20 , par. 2 , elemento 6 ;

               3 . (Modificare – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La sede dall’ordine stabilito al momento dell’immissione dei prodotti in sospensione di accisa salvo in p. 4 ;

               4 . (Modifica – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La sede per l’ordine stabilito, al momento di mettere i prodotti in sospensione o deposito temporaneo;

               5 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) determinare le norme di attuazione della legge – nei casi in cui per il rispettivo prodotto del tabacco di cui al par. 1nessun prezzo di vendita registrato secondo l’ordine stabilito;

               6 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La sede per l’ordine stabilito al momento della creazione di organi di controllo delle violazioni ai sensi del capitolo nove.
     Art. 30 . (Abrogato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010 anni)
Sezione IV.
Tasso di accisa

     Art. 31. (1) (.. Art Precedente 31 – SG 99 del 2011, con efficacia 01.01.2012) L’accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche è il seguente:
               1 . (. Suppl – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La birra – 1,50 lev per 1 grado ettolitro Plato tranne in oggetto. 7 ;

               2 . per vino – BGN 0 per 1 ettolitro;

               3 . per altre bevande fermentate – BGN 0 per 1 ettolitro di prodotto finito;

               4 . per prodotti intermedi – BGN 90 per 1 ettolitro di prodotto finito;

               5 . per l’alcol etilico – 1100 BGN per 1 ettolitro di alcool puro;

               6 . (Modificare – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’alcole etilico (grappa) prodotti in piccole distilleria specializzata – 550 lev per 1 ettolitro di alcole puro;

               7 . (Nuovo – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La birra prodotta da piccole birrerie indipendenti – 0,75 lev per 1 ettolitro per grado Plato.

          (2) (Nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il tasso di accisa sotto il par. 1 Pt. 7 si applica alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti registrate in un altro Stato membro – Stato dell’Unione europea, i termini e le condizioni specificate nel regolamento di attuazione della legge.
     Art. 32. (1) (suppl -.. SG 81 del 2006 , modificata -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’accisa sui carburanti sono i seguenti :

               1 . per la benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59 fino a 830 BGN per 1000litri;

               2 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I codici benzina senza piombo CN 2710 11 31 2710 11 41 2710 11 45 e 2710 11 49 – 710 lev a 1000 litri;

               3 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG . SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il gasolio ai codici NC 2710 19 41 a 2710 19 49 – 645 BGN per 1000 litri;

               4 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 99 del 2011 g ., in vigore dal 01.01.2012 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01/01/2013k) per il cherosene di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 a 645 per 1000 litri;

               5 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il gas di petrolio liquefatto (GPL) con codici NC 2711 12 11 a 2711 19 00 , compreso il codice prodotti energetici CN 2901, 2711 29, 2902 11 e 2902 da 19 a 340 per 1000chilogrammi e con codici NC 2902 da 20 a 2902 da 44 a 340 per 1000 litri;

               6 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.06.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il revocato -. SG N. 109 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 )

               6 a. (Nuovo – SG. 109 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il gas naturale dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00– 0,85 lev per un gigajoule;

               7 . (Suppl. – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il revocato -. SG SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 anni)

               8 . (*) (Nuova -. SG 109 del 2007 , modificato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -.. SG 35del 2011 , il in vigore da 03.05.2011 ) la benzina senza piombo utilizzata nei trasporti ai codici NC 2710 11 31 2710 11 41 2710 11 45 e 2710 11 49 , in cui il contenuto di bioetanolo codice NC 2207 20 00 e conforme ai requisiti dell’Art. 37 , par. 1 e 4 e art. 51 , par. 2della legge sulle energie rinnovabili è pari al 4 % o più per cento – 688 BGN;

               9 . (*) (Nuova -. SG 109 del 2007 , modificato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -.. SG 35del 2011 , il con effetto dal 03.05.2011 , la) di gasolio utilizzato nel trasporto, con codici NC 2710 19 41 a 2710 19 49 , in cui il contenuto di biodiesel codice NC 3824 90 99 e che soddisfa i requisiti di cui all’art. 37 , par. 1 e 4 e art. 51 , par. 2 della legge sulle energie rinnovabili è4 o più volumi percentuali – 596 BGN;

               10 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I codici di combustibile pesante bunker Codice NC 2710 19 61 a 2710 19 69 a 645 BGN per 1000 kg.

          (2) (modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

          (3) (Nuova -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

          (4) (Nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 36 del 2008 , il revocato -. SG. 95 del 2009, il , in vigore dal 01.01.2010 )

          (5) (Nuova -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificato -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , l’abrogato. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (6) (nuova -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (7) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata. – . SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’accisa sui prodotti energetici di cui ai codici NC dal 2710 11 , diversi da quelli di cui al par. 1 , nonché per i prodotti energetici di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709 , è 710per 1000 litri.

          (8) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata. – . SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’accisa sui prodotti energetici di cui ai codici NC dal 2710 19 , diversi da quelli di cui al par. 1 è 645 leva per 1000 litri.

          (9) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) il tasso di accisa sui prodotti energetici destinati per aggiungere o diluizione dei carburanti, il tasso sotto il par. 1 , articoli da 2 a 5 , a seconda del tipo di carburante per cui sono progettati. Quando non è possibile determinare il tipo di carburante per cui sono progettati questi prodotti, il tasso è di 710 leva per1000 litri.

          (10) (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 , modificata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il bioetanolo per la miscelazione con carburanti, i carburanti devono essere denaturati, anche con un metodo speciale, alle condizioni e secondo l’ordine stabilito dal regolamento per l’applicazione della legge.

          (11) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il revocato -.. SG 109 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014anni)

          (12) (Nuova – SG. 109 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il tasso di accisa sotto il par. 1 pt. 6 e gas naturale di cui ai codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 è aumentato a 5,10 lev per una gigajoule nel caso in cui la Commissione europea ha deciso di rispettare le norme in materia di aiuti di Stato sotto forma a un’aliquota ridotta delle accise sul gas naturale utilizzato come carburante a partire dalla data dell’adozione dell’atto.
     Art. 33. (1) (modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) Le aliquote di accisa sui prodotti energetici per il riscaldamento sono le seguenti:

               1 . (In vigore dal 01.01.2009 , il -. SG 109 del 2007 , il revocata -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il nuovo -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) per gasolio con codici NC 2710 19 41 a 2710 19 49 – 50 BGN per 1000litri;

               2 . (Modificare e suppl -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , integrato -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 30.11.2012 ) The Heavy combustibili con codici NC 2710 19 61 a 2710 19 69 , altri oli pesanti diversi lubrificante, incluse al codice NC 2710 19 99 e per i prodotti energetici codici NC 2706, 2707 91, 2707 99 11 2707 99 19 , 2707 99 99, 2710 912710 99 – 50 BGN per 1000 kg;

               3 . (Efficace dal 01.01.2009 , il – SG. 109 del 2007 anni) della cherosene codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 – 50lev a 1000 litri;

               4 . gas di petrolio liquefatto (GPL) con codici NC 2711 12 11 a 2711 19 00 – 0 lev a 1000 kg;

               5 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.06.2012 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012) I codici di gas naturale Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 per i consumatori di gas naturale per uso domestico – BGN 0 per gigajoule;

               6 . (Revocato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , il nuovo – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.06.2012 , modificata -. SG . 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il gas naturale, di cui ai codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 per utenti di gas naturale per scopi professionali – BGN 0,60 per gigajoule;

               7 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il carbone e coke Codici NC 2701, 2702 e 2704 – 0,60 BGN per gigajoule.

          (2) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il tasso sotto il par. 1 , il punto 4 si applica al GPL in navi che soddisfano i requisiti stabiliti nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.

          (3) (Nuovo – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 , modificata. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , la (* )) ai fini dell’applicazione delle aliquote sotto il par. 1 . Pt 1 – 4immessi in consumo prodotti soggetti ad accisa sono accompagnate da un documento elettronico certifichi lo scopo indicato nelle norme di ordine, secondo modalità e formati attuazione della legge.

          (4) (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) I tassi sotto il par . (1) si applicano, a condizione che la persona che ha esentato i prodotti sottoposti ad accisa per il consumo abbia il documento di cui al paragrafo (1). 3 , certificata dalla persona che utilizzerà la merce per lo scopo previsto ad eccezione del GPL in bombole di riscaldamento rimosse dal deposito fiscale.

          (5) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona che ha rilasciato i prodotti soggetti ad accisa per il consumo è responsabile per la differenza tra il tasso d’Arte. 32 , par. 1 e la tariffa di cui al par. 1 , salvo nei casi in cui, fino alla data di deposito della dichiarazione di accisa per il periodo di imposta, la persona abbia ricevuto il documento di cui al par. 4 .

          (6) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando il documento sotto il par. 4 devono essere ricevuti dopo il termine di cui al par. 5 , la persona deve adeguare l’importo dell’accisa dovuta nel modo e nel modo determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (7) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il tasso sotto il par. 1 , il punto 5 si applica anche al gas naturale nelle navi che soddisfano i requisiti stabiliti nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.
     Art. 33 a. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) (modifica -. SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Il tasso di accise per gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 71 a 2710 19 93 e gli altri oli lubrificanti di cui al codice NC 2710 19 99 deve essere 0 BGL per 1000 kg.

          (2) Nei casi in cui le persone portano nel territorio del paese le merci di cui al par. 1 , le disposizioni dell’art. 76 c, par. 4 , articoli 1, 2, 3 e 5 e par. 5 .

          (3) Il tasso sotto il par. 1 si applica solo nei casi in cui le merci siano contenute in confezioni di consumo fino a 210 litri, destinate alla vendita nel territorio del paese e / o siano utilizzate direttamente in attività che non costituiscono una produzione ai sensi dell’art. 59 .

          (4) (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Il tasso sotto il par. 1 per gli oli lubrificanti che contengono tecnicamente gasolio è applicabile solo se il gasolio è contrassegnato.

          (5) (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Ai fini della applicazione del par. 4 prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo devono essere accompagnati da un documento elettronico registrato che certifichi lo scopo, determinato dall’ordine, dalle modalità e dal formato del regolamento per l’applicazione della legge.

          (6) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il tasso sotto il par. 1 si applica anche agli additivi per oli lubrificanti di cui ai codici NC 3811 21 00 e 3811 29 00 .
     Art. 34. (1) (modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il suppl -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il testo precedente Art. 34 – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) le tariffe per gasolio e kerosene di cui all’art. 33 si applicano solo ai carburanti indicati.

          (2) (Nuova -. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , il revocato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014anni)
     Art. 34 a. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata. -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’accisa sul codice di energia elettrica CN 2716 , ad eccezione dei casi di cui al par. 2 , è 2,00 BGN per megawattora.

          (2) (modifica -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il tasso di accise per l’energia elettrica di cui al codice NC 2716 gli utenti di energia elettrica per il consumo interno è 0 lev per megawattora .
     Art. 35. (1) I prodotti energetici di cui all’art. 13 , che sono destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori e per i quali nell’art. 32 , par. 1 e art. 33 , par. 1 non è fissato un tasso di accisa è tassato al tasso fissato per il combustibile equivalente per riscaldamento o carburante.

          (2) (suppl -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’aggiunta di prodotti energetici ai sensi dell’art. 13 e bioetanolo, qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante, come additivo ovvero per accrescere carburanti sono imponibili al tasso per il carburante per motori equivalente nell’arte. 32 , par. 1 .

          (3) Oltre ai prodotti energetici di cui all’art. 13 , tutti gli altri idrocarburi, diversi dalla torba, destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come combustibile per riscaldamento, sono tassati al tasso fissato per il combustibile equivalente per il riscaldamento di cui all’art. 33 , par. 1 .
     Art. 36 . (Abrogato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
     Art. 37 . Il tasso di accise per sigari e sigaretti è di 270 leva per 1000 pezzi.
     Art. 38 . (Am -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata e suppl -.. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il tasso di accise per il tabacco da fumo (per tubi e sigarette) è di 130 BGN per chilogrammo e dal 1 ° gennaio 2012 – 152 BGN per chilogrammo.
     Art. 39 . (.. Am – SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) sulle sigarette è la seguente:

               1 . dell’accisa specifica – BGN 101 per 1000 pezzi;

               2 . dell’aliquota proporzionale – 23 percento del prezzo di vendita.

          (2) L’ammontare delle accise di cui al par. 1 non deve essere inferiore a BGN 148 per 1000 pezzi.
     Art. 39 a. (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Quando il cambiamento di accisa di cui all’art. 39 la nuova aliquota di accisa entrerà in vigore non prima di due mesi dal giorno di promulgazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
     Art. 40 . (Abrogato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010 anni)
Sezione V.
Impostazione e pagamento delle accise

     Art. 41. L’importo delle accise esigibili è calcolato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota di accisa.
     Art. 42 . (Am -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi di cui all’art. 20 , par. 2 pt. 5 accise deve essere determinata ed è iscritta tra le regole stabilite per il debito pubblico raccolti dalle autorità doganali.
     Art. 43. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I casi di fuori dell’arte. 42 l’ accisa viene addebitata da:

               1 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 , modificata -. SG SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il magazzino con licenza, le persone di cui all’art. 34 e 6 e le persone registrate ai sensi dell’art. 57 , art. 57 b, par. 4 , art. 57 c e art. 58 alla data in cui è scaduto – mediante emissione di un documento fiscale ai sensi dell’art.84 , par. 1 ;

               2 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) La persona registrata ai sensi dell’art. 57 a, par. 1 , voce 1, 2 e 3 – mediante emissione di un documento fiscale ai sensi dell’art. 84 , par. 1 dall’ordine d’arte. 84 , par. 8 per le merci per le quali l’accisa è diventata esigibile ai sensi dell’art. 20 , par. 2 , paragrafi 15, 16, 17 e 18 ;

               3 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La persona registrata ai sensi dell’art. 57 a, par. 1 , voce 1, 2 e 3 – alla data di accertamento dell’assenza di cui all’art. 20 , par. 2 , articolo 8 con l’emissione di un documento fiscale ai sensi dell’art. 84 , par. 1 ;

               4 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) I soggetti di cui all’art. 60 a, par. 2 – la data in cui il test o il test è stato completato.

          (2) Le persone di cui al par. 1 è obbligato a dichiarare l’accisa applicata per il periodo di imposta presentando una dichiarazione di accisa.

          (3) Il periodo di imposta è di un mese e coincide con il mese di calendario.

          (4) Il primo periodo d’imposta riguarda il periodo dalla data di notifica della licenza o del certificato di registrazione ai sensi della presente legge fino all’ultimo giorno del mese di calendario in cui è stata effettuata la licenza o la registrazione.

          (5) (suppl. – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) L’ultimo periodo d’imposta copre il tempo dall’inizio del mese in cui la licenza è stata interrotta fino alla data di notifica della la decisione di chiuderli.
     Art. Articolo 44. (1) L’ accisa deve essere versata nel bilancio repubblicano come segue:

               1 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 54 del 2012 ) Nei casi di cui all’art. 20, par. 2 , punto 5 – all’account o alla cassa della cassa dell’ufficio doganale competente dell’importatore entro i termini di pagamento del debito pubblico riscosso dalle autorità doganali, come definito nella legge sulle dogane, quando il debitore è una persona fisica che non è una ditta individuale;

               2 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 54 del 2012 ) Nei casi di cui all’art. 20, par. 2 , punto 5 – per conto dell’importante ufficio doganale da parte dell’importatore entro i termini di pagamento del debito pubblico riscosso dalle autorità doganali, come specificato nella legge sulle dogane;

               3 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cui all’art. 20 , par. 2 , punto 12 e 13 – sul conto dell’ufficio doganale competente per indirizzo permanente, rispettivamente per sede legale, dalla persona che ha ricevuto la merce, entro 14 giorni dal loro ricevimento;

               4 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cui all’art. 20 , par. 2 pt. 19 – a spese dell’ufficio competente del utente finale accise-esente in 14 giorno gratuiti consumo termine dei prodotti energetici per fini diversi da quelli indicati nel certificato;

               5 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010anni)

               6 . (Precedente. 3 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) in tutti gli altri casi – sul conto del competente ufficio del depositario autorizzato o la persona registrata nel termine per il deposito della dichiarazione accise ;

               7 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Nei casi di cui all’art. 60 a – in 14 termine giorni dall’emissione di documento fiscale dell’accisa sul conto dell’ufficio doganale competente presso la posizione del sito, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa sono distrutti sotto il controllo delle autorità doganali.

          (2) L’accisa può essere pagata anche da un’altra persona, diversa dalla persona di cui al par. 1 , con il consenso scritto del debitore.

          (3) L’ accisa è considerata rimesso al bilancio dello Stato dalla data in cui i fondi sono stati accreditati sul conto o in contanti presso l’ufficio doganale competente sotto il par. 1 .

          (4) Quando l’accisa non è versata al bilancio dello Stato entro i termini del presente articolo, la persona di cui al par. 1 .

          (5) (modifica -. SG. 54 del 2012 ) Le autorità doganali hanno rilasciato la merce dopo il pagamento o la fornitura di accise nell’ordine designato debito pubblico raccolti dalle autorità doganali.

          (6) (nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nei casi di Art. 64 , par. 2 ufficio doganale competente ai sensi del par. 1 , il punto 2 è anche l’ufficio doganale nel quale le persone hanno dichiarato le etichette delle accise. Tale ufficio svincola la cauzione fornita dall’importatore dopo la conferma da parte dell’ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità di importazione che l’accisa dovuta è stata versata nel bilancio repubblicano.
     Art. 45 . (Abrogato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 anni)
Sezione VI.
Procedura specifica per la detrazione delle accise sui buoni di carburante sotto forma di aiuti di Stato al settore agricolo (Nuova, SG 101 del 2013, in vigore dopo la decisione della Commissione europea di estendere la validità di un regime approvato esistente Aiuto di Stato)

     Art. 45a. (Nuovo – SG 101/02) (1) (1) Le persone obbligate ai sensi della presente legge che hanno accettato i certificati di carburante rilasciati secondo la procedura della legge di sostegno dei produttori agricoli contro la vendita di gasolio ai sensi dell’art. 32, par. 1, punto 3, ha diritto a detrarre dall’accisa dovuta ai sensi della dichiarazione di accisa di cui all’art. 87, par. 1 il valore nominale dei buoni.
          (2) raccolti i voucher vengono trasmessi all’ufficio doganale competente presso la sede del contribuente entro e non oltre 5giorni prima della presentazione della dichiarazione di accise.

          (3) Al momento della trasmissione dei buoni sotto il par. 2 deve essere redatto un protocollo di accettazione in una forma determinata dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (4) Non sono accettati buoni carburante con integrità ridotta e difese danneggiate.

          (5) Il protocollo sotto il par. 3 non certifica l’autenticità dei buoni carburante consegnati.

          (6) Le persone di cui al par. 1 deve essere inserito nella dichiarazione di cui all’art. 87 , par. 1 numero del protocollo di cui al par. 3 .
     Art. 45 b. (Nuova -. SG 101 di 2013 anni (* )) (1) “Dogana” Agenzia controlla l’autenticità dell’ordine voucher ricevuto e modo stabiliti dai regolamenti di attuazione della legge.

          (2) Dopo la verifica di autenticità ai sensi del par. 1 buoni del carburante sono conservati presso l’Agenzia delle Dogane secondo le modalità e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti per l’applicazione della legge.
     Art. 45. (Nuovo, SG n. 101 del 2013 (* )) In caso di rilevamento di buoni falsi o contraffatti, l’accisa dedotta sulla dichiarazione di accisa di cui all’art. 87 , par. 1 dei soggetti passivi sui buoni contraffatti o contraffatti è soggetto al pagamento dell’interesse legale a decorrere dalla data in cui l’accisa avrebbe dovuto essere pagata ai sensi dell’art. 44 .
     Art. 45 anni (nuova -. SG 101 di 2013 anni (* )) (1) gli aiuti di Stato di cui alla presente sezione si applicano dopo che le condizioni di cui al capo a quattro “e” agire per sostenere gli agricoltori.

          (2) Amministratore dell’aiuto di Stato di cui all’art. 45 a – 45 c è il ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione, che informa la Commissione europea secondo le procedure stabilite dalla legge sugli aiuti di Stato.
Capitolo quattro.
MODALITÀ PAGAMENTO AVANZATO

Sezione I.
Generale

     Art. 46. (1) (Modificato, SG n. 105/2006, in vigore dal 01.01.2007) Nel caso di un accordo di sospensione per le accise ai sensi della presente legge, l’accisa è temporaneamente sospesa per le merci nella loro produzione , introduzione o importazione nel territorio del paese.
          (2) L’accordo di sospensione delle accise deve essere applicato da un depositario autorizzato presso:

               1 . la produzione di prodotti sottoposti ad accisa in un deposito fiscale;

               2 . deposito di prodotti sottoposti ad accisa in un deposito fiscale;

               3 . circolazione di prodotti soggetti ad accisa.

          (3) Il pagamento dilazionato delle accise non si applica alle altre passività fiscali del soggetto passivo.
Sezione II.
licenza

     Art. 47. (1) (.. Art Precedente 47 – SG 105 del 2006, con efficacia 01.01.2007) Licenza magazzino può essere una persona che:
               1 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il commerciante è ai sensi della Legge Commercio o sotto la legislazione di un altro Stato membro o di un paese – parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, nonché una persona giuridica stabilita sulla base di un atto normativo – nei casi in cui la persona sia un produttore di prodotti soggetti ad accisa o una società di capitali con capitale sociale registrato e interamente versato non inferiore a 500 000 BGN – nei casi in cui la persona non sia un produttore di prodotti sottoposti ad accisa;

               2 . non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               3 . deve essere rappresentato da persone che:

                    (a) non sono stati condannati per un reato di carattere generale;

                    (b) non sono stati membri di un organo di gestione o di vigilanza o partner di responsabilità illimitata in una società cessata a causa di fallimento se rimangono creditori insoddisfatti;

               4 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) non c’erano compiti pubblici raccolti da parte delle autorità doganali, passività fiscali e contributi assicurativi obbligatori;

               5 . (Modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , integrato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009anni) non commesso gravi o reato ripetuto ai sensi della presente legge, salvo nei casi in cui i procedimenti penali amministrativi siano stati conclusi con la conclusione di un accordo;

               6 . detiene una licenza o un permesso o è registrato per lo svolgimento dell’attività, laddove ciò sia fornito da un’altra legge;

               7 . (Suppl -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) ha possedere o locali affittati per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 46 , par. 2 che soddisfano i requisiti di sicurezza e controllo stabiliti nei regolamenti per l’applicazione della legge in cui i prodotti soggetti ad accisa saranno ricevuti e scaricati;

               8 . utilizza sistemi di segnalazione automatizzati per consentire il controllo in tempo reale di materie prime, prodotti sottoposti ad accise o immagazzinati e garantire che la persona sia in grado di soddisfare i requisiti del regime;

               9 . (. New – SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il modo indipendente e, a proprie spese fornisce l’accesso a Internet per le autorità doganali a tutte le funzionalità di una revisione dei sistemi di reporting automatizzati sotto pag. 8 ;

               10 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I mezzi utilizzati per misurare e controllare , in conformità con i requisiti della presente legge, la Measurements Act e gli atti normativi per la loro attuazione.

          (2) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I commercianti sotto la legislazione di un altro Stato membro o di un paese – parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che operano come magazzino con licenza attraverso una filiale nella Repubblica di Bulgaria.
     Art. 48. (1) (modifica -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Per il rilascio di licenza per la gestione del deposito fiscale di presentare una richiesta scritta al Direttore dell’Agenzia “Dogane”, che contiene:

               1 . una descrizione delle operazioni da eseguire nel deposito fiscale;

               2 . (. Suppl – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il tipo di prodotti soggetti ad accisa di cui ai codici NC che saranno prodotti o conservati;

               3 . il volume annuale previsto per i prodotti soggetti ad accisa fabbricati e / o immagazzinati in regime di sospensione delle accise in base al piano aziendale di cui al par. 2 , articolo 13 ;

               4 . il volume annuale previsto per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa;

               5 . (Suppl -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La descrizione dei sistemi dell’arte. 47 , par. 1 , articolo 8 ;

               6 . la posizione esatta, la descrizione e lo scopo dei locali del deposito fiscale;

               7 . il tipo di garanzia da fornire;

               8 . (Suppl -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 19 di 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) I nomi degli ufficiali autorizzati firmare documenti amministrativi elettronici e modelli delle loro firme;

               9 . (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) La posizione esatta del luogo di consegna diretta.

          (2) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) la richiesta di cui al paragrafo. 1 allegare i seguenti documenti:

               1 . (Modifica -. SG. 34 del 2006 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -. SG . SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

               2 . (Suppl. – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il certificato di convinzione circa le circostanze di cui all’art. 47 , par. 1 , punto 3 , lettera “a”, e se le persone non sono cittadini bulgari, una dichiarazione;

               3 . (Suppl. – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La dichiarazione di circostanze di cui all’art. 47 , par. 1 , elemento 3 , lettera “b”;

               4 . un certificato di presenza o assenza di obblighi e obblighi fiscali per i contributi assicurativi obbligatori;

               5 . (Suppl. – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La dichiarazione di circostanze di cui all’art. 47 , par. 1 , elemento 5 ;

               6 . licenza, autorizzazione o registrazione per svolgere attività commerciali ove richiesto dalla legge;

               7 . un documento di proprietà o un affitto per i locali del deposito fiscale;

               8 . (. Suppl – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) L’attuale disegno della proprietà;

               9 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il piano dei locali del deposito fiscale ubicazione e lo scopo dei locali, delle attrezzature e contenitori con il loro volume e la posizione dei dispositivi di misurazione designati ;

               10 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) I bilanci annuali per i tre anni precedenti certificati da un esperto contabile o da una società di revisione specializzata ai sensi della legge per il controllo finanziario indipendente Se la persona gestisce più di due anni, e bilancio intermedio redatto alla fine del mese precedente il mese di presentazione della richiesta;

               11 . (Modifica – SG.. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il manuale d’uso per i sistemi di reporting automatizzati;

               12 . schema tecnologico del processo di produzione, norme di costo, valori massimi delle perdite tecnologiche, specifiche tecniche;

               13 . piano aziendale che contiene informazioni su:

                    a) il tipo di prodotti soggetti ad accisa da produrre o immagazzinare nel deposito fiscale;

                    (b) la quantità media mensile stimata dei beni soggetti ad accisa da immagazzinare – per tipo di merci e aliquote di accisa;

                    (c) la quantità massima stimata di prodotti soggetti ad accisa, che nello stesso momento si muoveranno in regime di differimento – per tipo di merci e di aliquote di accisa;

                    (d) la capacità di produzione di prodotti soggetti ad accisa e la capacità massima di stoccaggio per lo stoccaggio di prodotti soggetti ad accisa per tipo di merci e aliquote di accisa;

                    e) (abrogato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)

                    f) (nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’importo mensile medio di previsione delle accise rilasciato per i beni di consumo – da tipi di beni e accise;

                    g) (nuovo – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La previsione quantità media mensile di merci circolanti in sospensione d’accisa – di tipi di merci e aliquote;

               14 . (Suppl. – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) I modelli di firme delle persone sotto il par. 1 , articolo 8 e certificati per firma elettronica;

               15 . (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012anni)

               16 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’affermazione che la persona non è in fallimento o liquidazione;

               17 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Gli importi annuali stimate di materie prime di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti soggetti ad accisa e costo standard per un prodotto finale;

               18 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’analisi della situazione finanziaria confermata da un esperto contabile o da una società di revisione specializzata ai sensi della legge sulla Independent Financial Audit, in cui una persona opera più di un anno;

               19 . (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Il contratto o altro documento con la persona – destinatario di prodotti energetici in caso di fornitura diretta;

               20 . (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il piano della fornitura diretta con una posizione designata dei mezzi di misurazione e controllo dei prodotti energetici ricevuti.

          (3) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) L’Uno richiesta può richiedere licenze di gestire più di un deposito fiscale.

          (4) (Nuova -. SG 55 di 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Il depositario autorizzato può richiedere di ricevere prodotti energetici in loco o in una zona di fornitura diretta a parte la posizione del magazzino, secondo la procedura prevista dai regolamenti per l’applicazione della legge.

          (5) (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le persone sotto il par . 4 è tenuto a utilizzare mezzi di misurazione e controllo, che devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 103a , nel luogo di consegna diretta.

          (6) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nel piano aziendale sotto il par. 2 , punto 13, i prodotti soggetti ad accisa devono essere indicati con il codice NC pertinente, i quantitativi nell’unità di misura di cui all’art. 28 per alcolici e bevande alcoliche – alcool o gradi Platone e per sigarette – e prezzo di vendita.

          (7) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) L’applicazione sotto il par. 1 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nei Regolamenti per l’applicazione della legge.
     Art. 49. (1) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Dove le condizioni per il rilascio di una licenza per la gestione di un deposito fiscale sono soddisfatte e i documenti presentati soddisfano i requisiti, l’organismo di cui all’art. 48 , par. (1) si pronuncerà sulla richiesta entro un mese dalla data di deposito.

          (2) (prec. 1 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012anni) Quando i documenti presentati ai sensi dell’art. 48 , par. 2 non soddisfano i requisiti o le informazioni insufficienti fornite, l’autorità di cui all’art. 48 , par. 1 entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta informa la persona che presenta la richiesta e fissa un termine per eliminare le irregolarità o fornire ulteriori informazioni 14 giorni dal ricevimento della notifica.

          (3) . (Prev 2 , modificato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 (g) Entro il termine specificato al paragrafo 2 , la persona che ha presentato la richiesta deve rimuovere le irregolarità o fornire le informazioni aggiuntive necessarie, in caso di inadempimento di tale obbligo, l’organismo di cui all’art. 48 , par. 1 harifiutato la licenza richiesta.

          (4) . (Prev 3 , modificato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 d) Entro un mese dall’eliminazione delle irregolarità o dalla fornitura delle informazioni aggiuntive richieste, l’organismo di cui all’art. 48 , par. 1 esamina la richiesta e i documenti ad essa allegati e decide sulla richiesta.
     Art. 50. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) In termini di arte. 49 il direttore dell’Agenzia delle dogane rilascia una licenza per la gestione di un deposito fiscale per la produzione e / o lo stoccaggio di prodotti soggetti ad accisa o un rifiuto motivato.

          (2) Una licenza separata deve essere rilasciata per ciascun deposito fiscale.

          (3) (modifica -. SG. 30 del 2006 , in vigore dal 12.07.2006 ) La licenza rilasciata o il rifiuto di un soggetto a licenza ricorso ai sensi del Codice amministrativo. La mancata azione entro i termini previsti è considerata un rifiuto di rilasciare una licenza.
     Art. 51. (1) La licenza deve contenere:

               1 . il nome dell’autorità emittente;

               2 . il numero di identificazione del detentore del magazzino autorizzato;

               3 . il numero di identificazione del deposito fiscale;

               4 . i motivi di fatto e legali per la sua emissione;

               5 . (Modifica -. SG. 34 del 2006 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006) La sede della società e indirizzo codice di gestione, il codice identificativo unificato del detentore del magazzino autorizzato;

               6 . l’indirizzo del deposito fiscale;

               7 . (. Suppl – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La descrizione delle attività che si svolgeranno nel magazzino e il tipo di prodotti soggetti ad accisa di cui al codice NC;

               8 . tipo e quantità di garanzia;

               9 . (Modifica – SG.. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) I nomi ei numeri di identificazione delle persone che rappresentano il magazzino con licenza, e altre persone autorizzate a firmare documenti amministrativi elettronici;

               10 . la data di rilascio e la firma della persona che ha rilasciato la licenza;

               11 . (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) L’indirizzo esatto del luogo di consegna diretta.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La licenza per la gestione del deposito fiscale è notificata dopo la presentazione della garanzia.

          (3) Il diritto di applicare una sospensione del regime delle accise nasce dalla data di notifica della licenza.
     Art. 52. (1) (Art. Precedenti 52 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il depositario autorizzato è tenuto:

               1 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , efficace dal 17.07.2012 anni) non consente l’importo dell’accisa che è sorta o potrebbero sorgere nell’applicazione della sospensione di accisa superare l’importo della garanzia fornita;

               2 . (Suppl. – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le autorità doganali informati per iscritto di qualsiasi modifica circostanze in cui la licenza è stata rilasciata alla gestione del magazzino in 14 termine della giornata la loro presenza presentando i documenti richiesti;

               3 . assicurano l’accesso senza ostacoli delle autorità doganali a tutti i locali e all’intero territorio del deposito fiscale e forniscono loro locali per l’esecuzione delle ispezioni;

               4 . rispetta tutti i requisiti specifici per la produzione, l’immagazzinamento e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;

               5 . mantiene registri documentali separati per tipo di attività e per tipo di prodotti soggetti ad accisa.

          (2) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando il cambiamento circostanze soggette a registrazione nella licenza rilasciata, il direttore dell’Agenzia delle dogane emette una decisione ai sensi dell’art. 49 , che è parte integrante della licenza rilasciata e concessa in licenza.

          (3) (Nuovo – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Nei casi sotto il par. 1 pt. 2 notifica può essere presentata elettronicamente in ordine, secondo modalità e formati specificato dai regolamenti di attuazione della legge.
     Art. Articolo 53. (1) La gestione della licenza di gestione del deposito fiscale cessa:

               1 . (Suppl -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Al trasferimento della società il commerciante unico o la sua cancellazione o la risoluzione della persona giuridica, ad eccezione della trasformazione mediante modifica della forma giuridica;

               2 . su richiesta scritta del depositario autorizzato;

               3 . dopo il ritiro della licenza.

          (2) La licenza per la gestione di un deposito fiscale deve essere ritirata quando:

               1 . il depositario autorizzato cessa di soddisfare le condizioni di cui all’art. 47 , o

               2 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La garanzia non è più valida.

          (3) (modifica -. SG. 30 del 2006 , in vigore dal 12.07.2006 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La licenza è deve essere risolto con decisione del direttore dell’Agenzia delle dogane, salvo previo controllo, a meno che il tribunale non decida altrimenti.

          (4) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La decisione sotto il par. 3 sono soggetti a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.
     Art. 54. (1) Un registro dei detentori del magazzino autorizzato e dei depositi fiscali deve essere conservato presso l’Agenzia delle dogane.

          (2) Il registro deve contenere:

               1 . numero di identificazione del detentore del magazzino autorizzato;

               2 . numero di identificazione del deposito fiscale;

               3 . (Modifica -. SG. 34 del 2006 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006) Il nome, sede e indirizzo Codice di gestione, Codice unificato di identificazione del detentore del magazzino autorizzato;

               4 . indirizzo del deposito fiscale;

               5 . tipi di prodotti soggetti ad accisa che possono essere prodotti e / o immagazzinati nel deposito fiscale;

               6 . data di rilascio della licenza;

               7 . la data di cessazione della licenza.

          (3) Eventuali modifiche successive alle circostanze di cui al par. 2 .

          (4) Il modulo del registro di cui al par. 1 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
     Art. 55 . (Am -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) L’Ognuno magazzino con licenza ha il diritto di ricevere informazioni dai registri di cui all’art. 24 g, par. 1 e art. 54 secondo un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
     Art. 55 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012anni) (1) Il tasso di accise Art. 31 , par. 1 , il punto 7 deve essere applicato dalle persone di cui all’art. 4 , articolo 38 , che dispone di una licenza per la gestione di un deposito fiscale e ha rilasciato un certificato per la registrazione di un piccolo birrificio indipendente.

          (2) Un certificato per la registrazione di un piccolo birrificio indipendente deve essere depositato presso il direttore dell’Agenzia delle dogane.

          (3) Sulla base dell’applicazione e Documenti allegati Direttore dell’Agenzia “Dogane” nel 14 periodo dal ricevimento della documentazione per dieci giorni, rispettivamente, eliminazione delle lacune nella loro rilasciare un certificato di registrazione della piccola birreria indipendente o rifiutano di emettere una decisione motivata . La mancata azione entro il termine è considerata come un espresso rifiuto di registrazione.

          (4) Il rifiuto di registrazione è soggetto a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.

          (5) In caso di modifica delle circostanze in cui il certificato di cui al par. (3) , il depositario autorizzato deve notificare al direttore dell’Agenzia delle dogane, dandone comunicazione entro 14 giorni dalla modifica.

          (6) L’atto di registrazione di un piccolo birrificio indipendente deve cessare:

               1 . su richiesta scritta della persona registrata;

               2 . previa revoca del certificato di registrazione di cui all’art. 110 , par. 2 ;

               3 . al termine della licenza di gestione del deposito fiscale;

               4 . quando il piccolo birrificio indipendente cessa di soddisfare la definizione di cui all’art. 4 , articolo 38 ;

               5 . quando il termine per la presentazione della notifica di cui al par. 5 .

          (7) (Valido dal 01.04.2013 ) La richiesta di cui al par. 2 o la notifica di cui al par. 5 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nel Regolamento per l’applicazione della legge.
Sezione II.
“a” Licenza in casi speciali (Nuovo, SG n. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014)

     Art. 55b. (Nuovo – SG 101/02, in vigore dal 01.01.2014) L’Agenzia di Stato “Riserva di Stato e Azioni di guerra” può svolgere la sua attività di depositario autorizzato, a condizione che:
               1 . detiene una licenza o un permesso o è registrato per lo svolgimento dell’attività, laddove ciò sia fornito da un’altra legge;

               2 . ha a disposizione per la sua gestione impianti di stoccaggio per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 46 , par. 2che soddisfano i requisiti di sicurezza e controllo stabiliti nei regolamenti per l’applicazione della legge in cui i prodotti soggetti ad accisa saranno ricevuti e scaricati;

               3 . utilizza dispositivi di misurazione e controllo che soddisfano i requisiti della legge sulla misurazione, della legge sui requisiti tecnici per i prodotti e degli atti normativi per la loro applicazione.
     Art. 55 a. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Per ottenere una licenza per la gestione del deposito fiscale di presentare una richiesta scritta al Direttore dell’Agenzia “Dogane”, che contiene:

               1 . una descrizione delle operazioni da eseguire nel deposito fiscale;

               2 . il tipo di prodotti soggetti ad accisa con i codici NC da conservare;

               3 . il volume di previsione annuale dei prodotti sottoposti ad accisa conservati secondo il regime di sospensione delle accise in base alle informazioni di cui al par. 2 , elemento 5 ;

               4 . il volume annuale previsto per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa;

               5 . la posizione esatta, la descrizione e lo scopo dei locali del deposito fiscale;

               6 . i nomi dei dipendenti autorizzati a firmare documenti amministrativi elettronici e modelli delle loro firme.

          (2) Alla richiesta di cui al par. 1 allegare i seguenti documenti:

               1 . licenza, autorizzazione o registrazione per svolgere attività commerciali ove richiesto dalla legge;

               2 . un documento che certifichi le basi di magazzino fornite per la gestione;

               3 . abbozzo attuale del settore immobiliare;

               4 . piano dei locali del deposito fiscale con ubicazione e destinazione designate dei locali, degli impianti e delle navi con il loro volume, nonché la posizione degli strumenti di misura;

               5 . informazioni su:

                    a) il tipo di prodotti soggetti ad accisa con i codici NC da conservare nel deposito fiscale e i quantitativi nell’unità di misura di cui all’art. 28 ;

                    (b) la quantità media mensile stimata dei beni soggetti ad accisa da immagazzinare – per tipo di merci e aliquote di accisa;

                    c) capacità massima di stoccaggio per lo stoccaggio di beni soggetti ad accisa, per tipo di merci e aliquote di accisa;

                    d) quantità media mensile stimata di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo per tipo di merci e aliquote di accisa;

                    e) le condizioni e le procedure di segnalazione interna in conformità alla normativa che disciplina le attività della Agenzia di Stato “State Reserve e degli stock in tempo di guerra”;

               6 . esemplari delle firme delle persone di cui al par. 1 , elemento 6 e certificati per firma elettronica.

          (3) Una singola domanda può richiedere l’emissione di licenze per la gestione di più di un deposito fiscale.

          (4) La richiesta di cui al par. 1 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nei Regolamenti per l’applicazione della legge.
     Art. 55 anni (nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Se le condizioni per il rilascio di una licenza per la gestione del deposito fiscale sono soddisfatte, depositando documentazione soddisfare l’autorità requisiti Art. 55 c, par. (1) si pronuncerà sulla richiesta entro un mese dalla data di deposito.

          (2) Laddove i documenti presentati ai sensi dell’art. 55 c, par. 2 non soddisfano i requisiti o le informazioni insufficienti fornite, l’autorità di cui all’art. 55 c, par. 1 a 14 termine giorno della domanda informa il presidente della Agenzia di Stato “State Reserve e degli stock in tempo di guerra” e fissa un termine per la rimozione delle irregolarità o per fornire informazioni aggiuntive 14 giorni dal ricevimento della notifica.

          (3) Entro il termine specificato nel par. 2 , il Presidente dell’Agenzia di Stato “Riserva di Stato e Azioni in tempo di guerra” rimuove le irregolarità o fornisce le necessarie informazioni aggiuntive, in caso di inadempimento di tale obbligo, l’organismo di cui all’art. 55 c, par. 1 ha rifiutato la licenza richiesta.

          (4) Entro un mese dall’eliminazione delle irregolarità o dalla fornitura delle informazioni aggiuntive richieste l’organismo di cui all’art. 55 c, par. 1 esamina la richiesta e i documenti ad essa allegati e decide sulla richiesta.
     Art. 55 quinquies (nuovo – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) in termini di arte. Il 55 ° direttore dell’Agenzia delle dogane rilascia una licenza per la gestione di un deposito fiscale per lo stoccaggio di prodotti soggetti ad accisa o un rifiuto motivato.

          (2) Una licenza separata deve essere rilasciata per ciascun deposito fiscale.

          (3) La licenza rilasciata o il rifiuto di rilasciare una licenza sono soggetti a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa. La mancata azione entro i termini previsti è considerata un rifiuto di rilasciare una licenza.
     Art. 55 . (Nuovo – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) La licenza deve contenere:

               1 . il nome dell’autorità emittente;

               2 . il numero di identificazione del detentore del magazzino autorizzato;

               3 . il numero di identificazione del deposito fiscale;

               4 . i motivi di fatto e legali per la sua emissione;

               5 . il nome, la sede legale e l’indirizzo di gestione, il codice identificativo unificato del detentore del magazzino autorizzato;

               6 . l’indirizzo del deposito fiscale;

               7 . una descrizione delle attività da svolgere nel deposito fiscale e il tipo di prodotti sottoposti ad accisa di cui al codice NC;

               8 . i nomi e PIN / PNL del presidente dell’Agenzia statale per la riserva di Stato e gli stock di guerra, nonché altre persone autorizzate a firmare documenti amministrativi elettronici;

               9 . la data di rilascio e la firma della persona che ha rilasciato la licenza.

          (2) Il diritto di applicare una sospensione del regime delle accise nasce dalla data di notifica della licenza.
     Art. 55 g. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Il depositario licenza deve:

               1 . notificare per iscritto all’autorità doganale qualsiasi modifica delle circostanze in cui la licenza per la gestione del deposito fiscale è stata rilasciata entro 14 giorni dal loro verificarsi, presentando i documenti richiesti;

               2 . assicurare un accesso senza ostacoli delle autorità doganali a tutti i locali e all’intero territorio del deposito fiscale e fornire loro locali per l’esecuzione delle ispezioni;

               3 . rispettare tutti i requisiti specifici per l’immagazzinamento e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;

               4 . tenere separati registri documentali per tipo di attività e per tipo di prodotti soggetti ad accisa.

          (2) In caso di cambiamento delle circostanze soggette alla registrazione nella licenza rilasciata, il direttore dell’Agenzia delle dogane emette una decisione, che è parte integrante della licenza rilasciata e concessa.

          (3) Nei casi di cui al par. 1 , punto 1, la notifica può essere depositata elettronicamente secondo le modalità, e secondo il modello stabilito dal regolamento per l’attuazione della legge.
     Art. 55 ore (. Nuovo – SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) La validità della licenza per la gestione del deposito fiscale deve essere risolto:

               1 . su richiesta scritta del depositario autorizzato;

               2 . dopo il ritiro della licenza.

          (2) La licenza per la gestione di un deposito fiscale deve essere revocata quando il depositario autorizzato cessa di soddisfare le condizioni di cui all’art. 55 b.

          (3) La licenza deve essere risolta con una decisione del direttore dell’Agenzia delle dogane, con riserva di ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa.
Sezione III.
Registrazione di piccole distillerie specializzate e stabilimenti vinicoli per piccoli produttori di vino

     Art. 56. (1) La registrazione obbligatoria ai sensi della presente legge è soggetta a:
               1 . piccole distillerie specializzate;

               2 . le cantine dei piccoli produttori di vino.

          (2) Per gli oggetti registrati sotto il par. 1 L’Agenzia delle dogane tiene un registro contenente le seguenti informazioni:

               1 . Numero ID dell’oggetto

               2 . (Modifica -. SG. 34 del 2006 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006) Il nome, sede e indirizzo gestione, codice identificativo unificato della persona;

               3 . indirizzo del sito;

               4 . (. Suppl – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) I tipi di prodotti soggetti ad accisa di cui al codice NC che può essere prodotto;

               5 . data di registrazione

               6 . data di cessazione della registrazione.

          (3) Il modulo del registro di cui al par. 2 sarà determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
     Art. 57. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , il modificare e suppl -.. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) I proprietari o locatari di oggetti d’arte. 56 , par. 1 possono essere persone registrate ai sensi della Legge del Commercio, le Cooperative atto o la legislazione di uno Stato membro – Stato dell’Unione europea o di un altro stato – parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, nonché dei soggetti giuridici stabiliti sulla base di un atto giuridico .

          (2) (suppl. – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Le persone sotto il par. 1 file una richiesta per la registrazione del sito con il capo dell’ufficio doganale della posizione del sito prima dell’inizio dell’attività. La richiesta può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.

          (3) La richiesta di cui al par. 2 si applicano:

               1 . (Modifica -. SG. 34 del 2006 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -. SG . SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

               2 . (Modifica – SG.. 81 del 2006 ) Le informazioni tecniche sui siti di produzione aperti e chiusi o magazzini, specificando la loro dimensione e la posizione, descrizione completa di attrezzature tecnologiche, comprese le navi, il loro volume;

               3 . una copia originale o autenticata di un documento che attesti la messa in servizio del sito, emessa dall’ordinanza dello Spatial Development Act;

               4 . (Revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

               5 . (Modifica -. SG. 34 del 2006 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006, il revocato -. SG SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

               6 . licenza, permesso o registrazione quando richiesto dalla legge;

               7 . una dichiarazione che il sito soddisfa i requisiti dell’Art. 4 , articoli 8 e 9 ;

               8 . un elenco dei tre nomi e il numero civico unificato delle persone che guidano il processo di produzione (responsabile dei siti) e soddisfano i requisiti della legge sul vino e gli alcolici e gli atti normativi per la sua attuazione.

          (4) Sulla base della richiesta e dei documenti allegati ai sensi del par. 3 capo della dogana, ai 14 giorni dalla presentazione dei documenti, rispettivamente, l’eliminazione di incompletezza della stessa, rilascia un certificato di iscrizione o di rifiutare una decisione motivata emessa. L’omissione di agire entro i termini è considerata un rifiuto esplicito di emettere l’atto.

          (5) La persona registrata è obbligata a comunicare per iscritto al capo della dogana ogni modifica dei dati nella richiesta entro 14 giorni dal suo verificarsi.

          (6) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi sotto il par. 5 devono essere informati del cambiamento delle circostanze in cui è stato rilasciato il certificato.

          (7) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) La notifica sotto il par. 6 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nel Regolamento per l’applicazione della legge.
Sezione III.
“a” Registrazione obbligatoria (Nuovo, SG n. 105/2006, entrata in vigore il 01.01.2007)

     Art. 57a. (Nuovo – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) Le seguenti persone sono soggette alla registrazione obbligatoria ai sensi della presente legge:
               1 . produzione o importazione o importazione di coke o carbone nel territorio del paese, nonché persone impegnate in operazioni di coca o carbone;

               2 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La licenza sotto la legge sull’energia, che vendono energia elettrica ai consumatori di energia elettrica per uso domestico o industriale, nonché le persone vendere gas naturale per uso domestico o commerciale e per carburanti;

               3 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) che consumano la propria energia elettrica o gas naturale per le proprie esigenze in licenza sotto l’Energy per la produzione di energia elettrica, trasmissione o la distribuzione di energia elettrica o gas naturale per la negoziazione di energia elettrica, la fornitura pubblica di energia elettrica o gas naturale o la fornitura al di energia elettrica o di gas naturale, nonché le persone che estraggono gas naturale consumato il gas naturale sobst Eni ha bisogno;

               4 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) I rappresentanti fiscali di persone registrate ai fini IVA in un altro Stato membro che introducono prodotti soggetti ad accisa all’interno del paese per la fornitura in condizioni di vendita a distanza ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.

          (2) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La persona registrata sotto il par. 1 , gli articoli 1 – 3 possono essere una persona che:

               1 . è un professionista ai sensi della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

               2 . non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               3 . deve essere rappresentato da persone che:

                    (a) non sono stati condannati per un reato di carattere generale;

                    (b) non sono stati membri di un organo di gestione o di vigilanza o partner di responsabilità illimitata in una società cessata a causa di fallimento se rimangono creditori insoddisfatti;

               4 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) non c’erano funzioni pubbliche raccolti dalle autorità doganali, le passività per imposte e contributi obbligatori;

               5 . non ha commesso un reato grave o recidivo ai sensi della presente legge, salvo nei casi in cui il procedimento penale amministrativo si sia concluso con la conclusione di un accordo;

               6 . detiene una licenza, un permesso o una registrazione quando richiesto dalla legge;

               7 . utilizzeranno dispositivi di misurazione e controllo che soddisfano i requisiti della presente legge, della legge sulla misurazione e degli atti normativi per la loro attuazione.

          (3) (Nuovo – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le persone sotto il par. 1 , i punti 2 e 3 sono obbligati:

               1 . utilizzare sistemi di segnalazione automatizzati;

               2 . per proprio conto e per proprio conto, fornire alle autorità doganali l’accesso a Internet a tutte le funzionalità per la revisione dei sistemi di segnalazione automatica di cui al punto 1 .

          (4) (prec. 2 -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Per registrata sotto il par. 1 persone L’Agenzia delle dogane tiene un registro contenente le seguenti informazioni:

               1 . (. Suppl – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il nome, l’indirizzo registrato, codice di identificazione unificato della persona o il nome e il numero di identificazione personale (numero personale di straniero);

               2 . tipi di prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad accisa da parte della persona;

               3 . data di registrazione e numero del certificato di registrazione;

               4 . la data di cessazione della registrazione e il numero della decisione di porre fine alla registrazione;

               5 . (. Suppl – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) L’ufficio doganale competente ha rilasciato un certificato di registrazione;

               6 . (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La posizione precisa della struttura o di rete da cui il territorio dell’autorità doganale competente deve essere effettuata la vendita di gas naturale a fini industriali o domestici e per il carburante.

          (5) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il paragrafo precedente. 3 , modificato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 g .) Le informazioni di cui al par. 4 pt. 1 del numero di identificazione personale (numero personale di straniero) viene fornito secondo i termini e le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali.

          (6) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La fornitura di para. 1 non si applica nei casi in cui la persona abbia una licenza per la gestione di un deposito fiscale.

          (7) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 30.11.2012 ) Le persone sotto il par. 1 , punto 2 , che vendono gas naturale, utilizzato solo per il carburante, non sono soggetti all’obbligo di registrazione ai sensi della presente legge.
     Art. 57 b. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (suppl. – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , la frase. secondo vigore dal 01.04.2013 ) Le persone di cui all’art. 57 a, par. 1 , articoli da 1 a 3Tranne le persone che vendono il gas naturale per uso industriale e domestico o per carburante, si applica per la registrazione al capo della dogana presso la sede sociale e la sede prima di iniziare le attività. La richiesta può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.

          (2) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le persone che vendono il gas per usi domestici o industriali e per carburanti per motori, si applica per la registrazione al capo della dogana al l’ubicazione del sito o della rete da cui provengono le vendite sul territorio dell’ufficio doganale competente interessato. La richiesta può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.

          (3) (prec. 2 -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) I soggetti di cui all’art. 57 a, par. 1 , il punto 4 presenta una richiesta di registrazione presso il capo dell’ufficio doganale all’indirizzo permanente, rispettivamente secondo la sede legale e l’indirizzo della direzione del rappresentante fiscale.

          (4) (prec. 3 -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il rappresentante fiscale di una persona straniera registrata ai fini IVA in un altro Stato membro può essere solo fisico in grado un residente permanente o residente o un’entità legale residente che non è in liquidazione o che non è dichiarata fallita e non vi sono contributi fiscali e previdenziali in essere e in circolazione raccolti dall’Agenzia delle entrate nazionale.

          (5) (prec. 4 -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il rappresentante fiscale è una persona straniera in tutte le sue fiscali rapporti giuridici derivanti dal presente legge, e deve essere congiuntamente e illimitato per gli obblighi previsti dalla presente legge del non residente registrato.

          (6) (. Prev 5 , ha modificato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) la richiesta di cui al paragrafo. 1 – 3 , i seguenti documenti:

               1 . un certificato di condanna per le circostanze di cui all’art. 57 a, par. 2 , punto 3 , lettera “a” e, se le persone non sono cittadini bulgari, una dichiarazione;

               2 . dichiarazione delle circostanze di cui all’art. 57 a, par. 2 , elemento 3 , lettera “b”;

               3 . un certificato di presenza o assenza di obblighi e obblighi fiscali per i contributi assicurativi obbligatori;

               4 . dichiarazione delle circostanze di cui all’art. 57 a, par. 2 , elemento 5 ;

               5 . una dichiarazione che la persona non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               6 . licenza, permesso o registrazione quando richiesto dalla legge;

               7 . guida per l’utente per i sistemi di segnalazione automatica utilizzati dalle persone di cui all’art. 57 a, par. 1 , articoli 23 ;

               8 . descrizione della posizione esatta del sito o la rete da cui il territorio del competente ufficio doganale di vendita di gas naturale a scopi industriali o domestici e combustibile per le persone sotto il par. 2 ;

               9 . un piano di sito o di rete da cui il territorio del competente ufficio doganale di vendita di gas naturale a scopi industriali o domestici e propellente al luogo designato e lo scopo dei locali, delle attrezzature e contenitori con il loro volume e la posizione gli strumenti di misura per le persone di cui al par. 2 .

          (7) (prec. 6 , modificato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La base della richiesta e documenti di accompagnamento sotto il par. 6 capo della dogana, ai 14 giorni dal ricevimento dei documenti, rispettivamente, l’eliminazione di incompletezza della stessa, rilascia un certificato di iscrizione o di rifiutare una decisione motivata emessa. La mancata azione entro il termine è considerata come un espresso rifiuto di registrazione.

          (8) (prec. 7 -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il rifiuto di registrazione può essere impugnata ai sensi del Codice amministrativo.

          (9) (. Prev 8 , modificato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il certificato di registrazione ai sensi del par. 7deve essere consegnato al rappresentante fiscale dopo aver presentato la cauzione di cui all’art. 83 a.

          (10) (. Prev 9 – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La persona registrata deve:

               1 . comunicare per iscritto al capo dell’ufficio competente qualsiasi modifica dei dati nella richiesta entro 14 giorni dalla sua comparsa;

               2 . tenere registri e registri in conformità con i requisiti stabiliti nei regolamenti per l’applicazione della legge.

          (11) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Nei casi sotto il par. 10 , articolo 1, la persona registrata deve notificare il cambiamento delle circostanze in cui è stato rilasciato il certificato. La notifica può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.
Sezione III.
“B” beneficiari registrati (nuovo -.. SG 105 del 2006, con efficacia 01.01.2007, Cap, modificare -. SG 95 del 2009, con efficacia 01.01.2010. .)

     Art. 57c. (Nuova – SG 105 del 2006, con efficacia 01.01.2007.) (1) (modifica -. SG 95 del 2009, con efficacia 01.12.2009.) Destinatario registrato può essere una persona che:
               1 . è una società di capitali ai sensi della legge commerciale con capitale sociale registrato e interamente versato non inferiore a BGN 500 mila;

               2 . non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               3 . deve essere rappresentato da persone che:

                    (a) non sono stati condannati per un reato di carattere generale;

                    (b) non sono stati membri di un organo di gestione o di vigilanza o partner di responsabilità illimitata in una società cessata a causa di fallimento se rimangono creditori insoddisfatti;

               4 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) non c’erano compiti pubblici raccolti da parte delle autorità doganali, passività fiscali e contributi assicurativi obbligatori;

               5 . (. Suppl – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non commesso gravi o ripetute violazioni della presente legge, salvo che il procedimento penale amministrativo si sono conclusi con un accordo;

               6 . dispone di propri o affittati locali in cui i prodotti soggetti ad accisa saranno ricevuti e scaricati;

               7 . utilizza un sistema di reporting automatizzato che consente il controllo in tempo reale dei prodotti sottoposti ad accisa;

               8 . autonomamente e per proprio conto fornisce l’accesso a Internet alle autorità doganali alla piena funzionalità di revisione dei sistemi di segnalazione automatica di cui al punto 7 ;

               9 . (Suppl -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Gli usi di misurazione e di controllo conformi ai requisiti della presente legge, le misure Legge e dei regolamenti di attuazione della stessa.

          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La persona sotto il par. 1 si applica per la registrazione al capo dell’ufficio doganale nel luogo in cui i prodotti soggetti ad accisa saranno ricevuti e scaricati prima di iniziare l’attività, che deve contenere:

               1 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -. SG SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

               2 . (Revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

               3 . licenza, permesso o registrazione quando richiesto dalla legge;

               4 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La posizione e il layout del sito , in cui le merci sono ricevute e scaricate, nonché un documento di proprietà o locazione di questo oggetto;

               5 . (. Suppl – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il tipo di prodotti soggetti ad accisa di cui al codice NC;

               6 . quantità media mensile dei prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in base all’accordo di sospensione delle accise;

               7 . (Suppl -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 , modificato ed integrato.. – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) L’elenco dei nomi e numeri di identificazione delle persone autorizzate a firmare documenti amministrativi elettronici, esemplari delle firme e dei certificati di firma elettronica;

               8 . il tipo di garanzia fornita;

               9 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il certificato di convinzione circa le circostanze sotto il par. 1, punto 3 , lettera “a”, e se le persone non sono cittadini bulgari, una dichiarazione;

               10 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’esposizione delle circostanze sotto il par. 1 , elemento 3 , lettera “b”;

               11 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il certificato per la presenza o l’assenza di responsabilità e obblighi per i contributi di assicurazione sociale obbligatoria fiscali;

               12 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’esposizione delle circostanze sotto il par. 1 , elemento 5 ;

               13 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’affermazione che la persona non è in fallimento o liquidazione;

               14 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il piano della stanza con il luogo designato di attrezzature e contenitori con il loro volume e la posizione dei dispositivi di misurazione;

               15 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il manuale d’uso per l’automatizzato sistemi di segnalazione nel sito;

               16 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La posizione esatta della fornitura diretta;

               17 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il contratto o altro documento con la persona – destinatario dei prodotti energetici nei casi di fornitura diretta;

               18 . (Nuovo – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il piano della consegna al luogo designato di misurazione e controllo dei prodotti energetici ricevuti.

          (3) Quando sono soddisfatte le condizioni per la registrazione e i documenti presentati soddisfano i requisiti, l’organismo di cui al par. (2) si pronuncerà sulla richiesta entro un mese dalla data del suo ricevimento.

          (4) (modifica -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Quando i documenti presentati sotto il par. 2 non soddisfano i requisiti o le informazioni fornite sono insufficienti, il corpo sotto para. 2 a 14 termine giorni dal ricevimento della richiesta informa la persona che effettua la richiesta e fissa un termine per la rimozione delle irregolarità o fornire informazioni aggiuntive 14 giorni dal ricevimento della notifica.

          (5) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nel periodo indicato sotto il par. 4 , la persona che presenta la richiesta rimuove le irregolarità o fornisce le informazioni aggiuntive necessarie, in caso di inadempimento di tale obbligo, l’organismo di cui al par. 2 rifiuta la registrazione.

          (6) Entro un mese dall’eliminazione delle irregolarità o dalla fornitura delle informazioni aggiuntive richieste, l’organismo di cui al par. 2 esamina la richiesta e i documenti allegati e si pronuncia su di essa.

          (7) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) L’applicazione sotto il par. 2 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nel Regolamento per l’applicazione della legge.

          (8) (nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il destinatario registrato può chiedere di ricevere prodotti energetici in loco o in una zona di fornitura diretta a parte la posizione del sito, chi ottiene e scarica i prodotti soggetti ad accisa, in conformità con un ordine specificato nel Regolamento per l’applicazione della legge.
     Art. 57 anni (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (modifica -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il ) Ai sensi dell’art. 57 , il capo dell’autorità doganale competente rilascia un certificato di registrazione al destinatario registrato o rifiuta ragionevolmente la registrazione. La mancata azione entro i termini è considerata un rifiuto di registrazione.

          (2) Il rifiuto di registrazione è soggetto a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.

          (3) Il certificato di registrazione deve essere consegnato alla persona dietro presentazione della cauzione di cui all’art. 83 a.

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il diritto del destinatario registrato a ricevere prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa nasce dalla data di consegna del certificato di registrazione.
     Art. 57 d. (1) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il Articolo precedente. 57 e – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) il destinatario registrato:

               1 . (Modifica – SG.. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) tenga i documenti separati di prodotti sottoposti ad accisa ricevuto nell’ambito di un regime di sospensione;

               2 . comunicare per iscritto il capo delle dogane di qualsiasi modifica dei dati nella richiesta di iscrizione al 14 periodo della sua comparsa -day;

               3 . (Modifica – SG.. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni), prevede il libero accesso delle autorità doganali di tutti i locali e l’intero territorio del sito e dare loro spazio per eseguire le ispezioni;

               4 . Impedire l’importo dell’accisa che è sorto o possa sorgere nell’applicazione della sospensione di accisa superare l’importo della cauzione prevista;

               5 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Gli usi di misura e sistemi di controllo che soddisfano i requisiti di cui all’art. 103 nel luogo di consegna diretta.

          (2) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Nei casi sotto il par. 1 , punto 2, la persona registrata deve notificare il cambiamento delle circostanze in cui è stato rilasciato il certificato. La notifica può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.
     Art. 58. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il testo precedente Art. 58 -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12. 2009 , modificato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il corpo dell’arte. 57 , par. 2 , art. 57 b, par. 1 – 3 e l’arte. 57 c, par. 2 annulla la registrazione:

               1 . (Modifica – SG.. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) su richiesta della persona registrata;

               2 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al trasferimento della società della ditta individuale o la cancellazione o la cessazione della persona giuridica con l’eccezione di trasformazione cambiando la forma giuridica;

               3 . di propria iniziativa, dove:

                    a) la persona registrata non rispetta i requisiti della presente legge o

                    b) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) In termini destinatario registrato o il rappresentante fiscale non presenta una nuova sicurezza richiesti nei casi in cui un nuovo importo delle garanzie o quando la garanzia ha cessato di essere valida.

          (2) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’iscrizione deve essere risolto da una decisione del capo dell’ufficio doganale competente, che è oggetto di esecuzione preliminare, a meno che le ordinanze del tribunale in caso contrario.

          (3) (Nuovo – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) quando le circostanze cambiano, subordinatamente all’entrata in autorità di certificazione rilasciato sotto il par. 1 emette una decisione che è parte integrante del certificato rilasciato.

          (4) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Le decisioni sotto il par. 2 e 3 sono soggetti a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa.
Sezione III.
“in” Destinatari registrati temporaneamente (Nuovo, SG n. 105/2006, entrata in vigore il 01.01.2007, Titolo, modificato, SG n. 95/2009, entrata in vigore il 01.01.2010 anni)

     Art. 58a. (Nuovo – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) (Modificato, SG n. 95/2009, valido dal 1.12.2009) Diritto di riceve una volta che una certa quantità di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa da un depositario autorizzato in un altro Stato membro ha una persona che:
               1 . è un commerciante ai sensi della legge sul commercio, è registrato ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto e ha ricevuto un permesso ai sensi della presente sezione per ogni particolare consegna di prodotti soggetti ad accisa e che:

                    (a) non è in procedura di insolvenza o di liquidazione;

                    (b) essere rappresentati da persone che:

                         (aa) non sono stati condannati per un reato di natura generale;

                         (bb) non sono stati membri di un organo di gestione o di vigilanza o di soci a responsabilità illimitata in una società estinta a causa di insolvenza se vi sono creditori insoddisfatti;

               2 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) non c’erano compiti pubblici raccolti da parte delle autorità doganali, passività fiscali e contributi assicurativi obbligatori;

               3 . (. Suppl – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non commesso gravi o ripetute violazioni della presente legge, salvo che il procedimento penale amministrativo si sono conclusi con un accordo;

               4 . dispone di propri o affittati locali in cui i prodotti sottoposti ad accisa saranno ricevuti e scaricati;

               5 . utilizza un sistema di reporting automatizzato che consente il controllo in tempo reale dei prodotti sottoposti ad accisa;

               6 . (Suppl -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Gli usi di misurazione e di controllo conformi ai requisiti della presente legge, le misure Legge e dei regolamenti di attuazione della stessa.

          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) per ottenere il permesso persona sotto il par. 1 deve presentare una richiesta al capo dell’ufficio doganale del luogo in cui i prodotti soggetti ad accisa saranno ricevuti e scaricati entro e non oltre 30 giorni prima della data di ricevimento delle merci, che dovrà contenere:

               1 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -. SG SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

               2 . (Revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

               3 . licenza, permesso o registrazione quando richiesto dalla legge;

               4 . (. Suppl – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La posizione del sito, che ricevono e scaricare le merci e la prova della proprietà o di locazione di tale autorizzazione;

               5 . (. Suppl – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il tipo e la quantità dei prodotti soggetti ad accisa di cui al codice NC;

               6 . contratto per la fornitura di prodotti soggetti ad accisa;

               7 . nome / nome e numero di identificazione del detentore del magazzino autorizzato – speditore;

               8 . (Suppl -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 , modificato ed integrato.. – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) L’elenco dei nomi e numeri di identificazione delle persone autorizzate a firmare documenti amministrativi elettronici, esemplari delle firme e dei certificati di firma elettronica;

               9 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il certificato di convinzione circa le circostanze sotto il par. 1, elemento 1 , lettera “b”, contrassegna “aa” e, se le persone non sono cittadini bulgari, una dichiarazione;

               10 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’esposizione delle circostanze sotto il par. 1 , elemento 1 , lettera “b”, inizia con “bb”;

               11 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il certificato per la presenza o l’assenza di responsabilità e obblighi per i contributi di assicurazione sociale obbligatoria fiscali;

               12 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’esposizione delle circostanze sotto il par. 1 , elemento 3 ;

               13 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) L’affermazione che la persona non è in fallimento o liquidazione;

               14 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il piano della stanza con il luogo designato di attrezzature e contenitori con il loro volume e la posizione dei dispositivi di misurazione;

               15 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il manuale d’uso per l’automatizzato sistemi di segnalazione nel sito.

          (3) Quando sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione e i documenti presentati soddisfano i requisiti, l’organismo di cui al par. 2 entro 7 giorni dal loro ricevimento, determinare l’accisa dovuta e informare la persona del suo importo.

          (4) Dove i documenti presentati ai sensi del par. 2 non soddisfano i requisiti o le informazioni fornite sono insufficienti, il corpo sotto para. 2 entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta si rifiuta di rilasciare un’autorizzazione. La mancata esecuzione entro il termine è considerata un rifiuto di concedere un’autorizzazione.

          (5) Il rifiuto di cui al par. 4 sono soggetti a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.

          (6) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) L’applicazione sotto il par. 2 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nel Regolamento per l’applicazione della legge.
     Art. 58 b. (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) In 7 – il termine per la fornitura della cauzione o il pagamento dell’accisa dovuta, il capo dell’autorità doganale competente rilascia un’autorizzazione al destinatario registrato che autorizza la persona a ricevere la specifica quantità di prodotti soggetti ad accisa nell’ambito dell’accordo di sospensione delle accise.

          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il diritto di un destinatario temporaneamente registrato a ricevere prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa si pone dopo la data di consegna del permesso.
Sezione III.
“d” Utente Registrato (nuovo – SG 95/09, in vigore dal 01.04.2010)

     Art. 58C. (Nuovo – SG 95/09, in vigore dal 01.04.2010) (1) Uno speditore registrato può essere una persona che:
               1 . un commerciante ai sensi della legge Commercio o sotto la legislazione di un altro Stato membro o di un paese – parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ed è una società di capitali con un capitale sociale interamente versato non inferiore a 500 migliaio di lev;..

               2 . non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               3 . deve essere rappresentato da persone che:

                    (a) non sono stati condannati per un reato di carattere generale;

                    (b) non sono stati membri di un organo di gestione o di vigilanza o partner di responsabilità illimitata in una società cessata a causa di fallimento se rimangono creditori insoddisfatti;

               4 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) non c’erano compiti pubblici raccolti da parte delle autorità doganali, passività fiscali e contributi assicurativi obbligatori;

               5 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non commesso gravi o ripetute violazioni della presente legge, salvo che il procedimento penale amministrativo si sono conclusi con un accordo.

          (2) Gli operatori commerciali ai sensi della legislazione di un altro Stato membro o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo svolgono le funzioni di raccomandati attraverso una succursale nella Repubblica di Bulgaria.
     Art. 58 anni (nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) per il rilascio del certificato di speditore registrato di presentare una richiesta scritta per l’iscrizione al capo della dogana presso la sede centrale e gestione, che contiene:

               1 . il tipo di prodotti soggetti ad accisa di cui al codice NC da spedire;

               2 . la quantità media mensile di beni soggetti ad accisa spediti in regime di sospensione delle accise;

               3 . gli uffici doganali in cui sarà effettuata l’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti ad accisa;

               4 . il tipo di garanzia da fornire;

               5 . (Modifica -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) L’elenco dei nomi e numeri di identificazione delle persone autorizzate a firmare documenti amministrativi elettronici e modelli di firme.

          (2) Alla richiesta di cui al par. 1 allegare i seguenti documenti:

               1 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012anni)

               2 . un certificato di condanna per le circostanze di cui all’art. 58 c, par. 1 , punto 3 , lettera “a”, e se le persone non sono cittadini bulgari, una dichiarazione;

               3 . dichiarazione delle circostanze di cui all’art. 58 c, par. 1 , elemento 3 , lettera “b”;

               4 . un certificato di presenza o assenza di debiti e obblighi fiscali per i contributi assicurativi obbligatori;

               5 . dichiarazione delle circostanze di cui all’art. 58 c, par. 1 , elemento 5 ;

               6 . (Revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni)

               7 . una dichiarazione che la persona non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               8 . (Nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il certificato per la firma elettronica.

          (3) (Nuovo – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) L’applicazione sotto il par. 1 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nei Regolamenti per l’applicazione della legge.
     Art. 58 d. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) Se le condizioni per la registrazione sono soddisfatte, depositando documentazione soddisfare i requisiti, il corpo dell’arte. 58 g, par. (1) si pronuncerà sulla richiesta entro un mese dalla data del suo ricevimento.

          (2) Dove i documenti presentati ai sensi del par. 1 non soddisfa i requisiti o le informazioni fornite sono insufficienti, l’organismo ai sensi dell’art. 58 g, par. 1 entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica al richiedente e fissa un termine per la rimozione delle irregolarità o la fornitura di informazioni supplementari a partire dal giorno di ricezione della notifica.

          (3) Entro il termine specificato nel par. 2 , il richiedente deve rimuovere le irregolarità o fornire le informazioni aggiuntive necessarie, in caso di inadempimento di tale obbligo, l’organismo di cui all’art. 58 g, par. 1 rifiuta la registrazione.

          (4) Entro un mese dall’eliminazione delle irregolarità o dalla fornitura delle informazioni aggiuntive richieste l’organismo di cui all’art. 58 g, par. 1 esamina la richiesta e i documenti ad essa allegati e pronuncia su di essa.
     Art. 58 a. (Nuovo -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) in termini di arte. 58e il capo dell’autorità doganale competente rilascia un certificato per lo speditore registrato o rifiuta ragionevolmente la registrazione. La mancata azione entro i termini è considerata un rifiuto di registrazione.

          (2) Il rifiuto di registrazione è soggetto a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.

          (3) Il certificato di registrazione deve essere consegnato alla persona dietro presentazione della cauzione di cui all’art. 81 b.

          (4) Il diritto dello speditore registrato di inviare prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa decorre dalla data di consegna del certificato di immatricolazione.
     Art. 58 g. (1) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 , il precedente art. 58 g – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 2013/01/04 d .) Lo spedizioniere registrato è tenuto a:

               1 . conservare le prove documentali separate dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione delle accise;

               2 . comunicare per iscritto il capo delle dogane di qualsiasi modifica dei dati nella richiesta di iscrizione al 14 periodo della sua comparsa -day;

               3 . Impedire l’importo dell’accisa che è sorto o possa sorgere nell’applicazione della sospensione di accisa superare l’importo della cauzione prevista.

          (2) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Nei casi sotto il par. 1 , punto 2, la persona registrata deve notificare il cambiamento delle circostanze in cui è stato rilasciato il certificato. La notifica può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.
     Art. 58 ore (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) Il corpo dell’arte. 58 g, par. 1 annulla la registrazione:

               1 . (Modifica – SG.. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) su richiesta della persona registrata;

               2 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La cessazione della persona giuridica con l’eccezione di trasformazione cambiando la forma giuridica;

               3 . di propria iniziativa, dove:

                    a) la persona registrata non rispetta i requisiti della presente legge o

                    (b) lo speditore registrato non riesce a presentare, entro i termini prescritti, la nuova cauzione richiesta nel caso di un nuovo importo del titolo o quando il titolo ha cessato di essere valido.

          (2) La registrazione deve essere risolta con una decisione del capo dell’ufficio doganale competente, che è soggetta all’applicazione preliminare, a meno che il tribunale non decida diversamente.

          (3) La decisione di cui al par. 2 sono soggetti a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.
Sezione IV.
Produzione di prodotti sottoposti ad accisa

     Art. 59. (1) (suppl. – SG 63 del 2006, in vigore dal 04.08.2006, modificata -.. SG 95 del 2009, in vigore dal 01.12.2009.) la produzione di alcool, bevande alcoliche e tabacco comprende movimentazione e il trattamento di tutti i tipi di materie prime, con conseguente cedere o confezioni prodotti soggetti ad accisa.
          (2) (. Nuovo – SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La produzione di prodotti energetici comprendono:

               1 . estrazione di petrolio e gas naturale;

               2 . trasformazione o raffinazione di petrolio o minerali bituminosi, gas naturale e altri idrocarburi gassosi allo scopo di ottenere prodotti energetici;

               3 . altri trattamenti o trasformazioni che richiedono la disponibilità di un impianto tecnologico per l’ottenimento di prodotti energetici per i quali è fissata un’aliquota di accisa;

               4 . riempimento di GPL in bottiglie destinate all’uso come combustibile per riscaldamento;

               5 . imballaggio e riconfezionamento di prodotti energetici.

          (3) (modifica -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il revocato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010anni)

          (4) (Nuova -. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 anni) non è considerata per la produzione di attività di prodotti energetici in cui vegetali non manifatturiero o energetico fiscale magazzino prodotti, insieme ad altri prodotti energetici o altri materiali, a condizione che:

               1 . le accise sui componenti sono già state pagate, e

               2 . l’importo pagato non è inferiore all’importo che sarebbe dovuto sul prodotto finito ottenuto dai componenti.

          (5) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il paragrafo precedente. 2 -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il precedente par. 4 -. SG 55 di 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Per la produzione di prodotti soggetti ad accisa è considerata la produzione di prodotti contenenti alcool etilico superiore al 1,2 % vol (1 % mas ), che nelle loro caratteristiche sono destinati al consumo come alimenti o bevande o come additivi nella produzione di alimenti o bevande.
     Art. 60. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La produzione di arte. 59 , ad eccezione dell’estrazione del gas naturale, viene effettuata solo in un deposito fiscale per la produzione e lo stoccaggio.

          (2) Le bevande alcoliche di cui al codice NC 2208 (acquaviti) possono anche essere prodotte in piccole distillerie specializzate registrate.

          (3) Il vino può anche essere prodotto in stabilimenti vitivinicoli registrati di piccoli produttori di vino.

          (4) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Para 1 e 3 non si applicano alla produzione di vino e altre bevande fermentate da frutta e uva – produzione propria destinata solo per l’uso personale dell’individuo o della sua famiglia.

          (5) (Abrogato -.. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni)

          (6) (Abrogato -.. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni)

          (7) (nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009anni)
     Art. 60 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) può essere prodotti sottoposti ad accisa prodotte al di fuori di un deposito fiscale, in cui questa produzione è legata alla sperimentazione e collaudo di impianti o installazioni.

          (2) (suppl. – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Ai fini dell’applicazione del paragrafo. 1 le persone che effettueranno la prova o la prova comunicano in anticipo l’ufficio doganale competente nel luogo in cui si trova il sito per garantire la presenza di un agente doganale. La notifica può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.

          (3) Il test o il test sotto il par. 1 deve essere effettuato in presenza di un ufficiale delle dogane in condizioni e con un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (4) prodotti durante il test o il test prodotti soggetti ad accisa è pagato accise o sono distrutti sotto la supervisione delle autorità doganali.
     Art. 61. (1) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) Produttori di merci ai sensi dell’art. 2 è tenuto a utilizzare gli strumenti di produzione per la misurazione e il controllo, in conformità ai requisiti della presente legge, della legge sulla misurazione e degli atti normativi per la loro attuazione.

          (2) (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni)
     Art. 62. (1) (modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) I produttori di benzina, gasolio, cherosene e biodiesel sono tenuti, per ogni lotto prodotto, a:

               1 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) determinare il volume in litri con l’uso di dispositivi di misurazione e controllo conformi ai requisiti della presente legge, della legge sulle misure e degli atti normativi per la loro attuazione;

               2 . emettere un certificato analitico contenente l’indicatore di densità a 15 ° C (kg / cub.m).

          (2) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Dopo l’importazione o l’entrata di merci sotto il par. 1 ilcertificato analitico di cui al par. 1 , il punto 2 deve essere presentato per ciascun lotto.

          (3) Il volume viene portato ad una temperatura comparativa di 15 ° C misurando il peso in chilogrammi e ricalcolo in litri in base alla densità a 15 ° C.

          (4) Densità a 15 ° C è stata determinata secondo i metodi BS EN ISO 3675 o BS EN ISO 12185 e le tabelle secondo ISO 91 – 1 .

          (5) I valori del contenuto dell’estratto iniziale, espressi in gradi Plato, della birra in bottiglia e colata devono essere certificati da un certificato analitico.
     Art. 63 . (Abrogato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
     Art. 64. (1) (suppl -. SG. 44 del 2009 , in vigore 01.01.2010 ) I produttori di prodotti del tabacco e bevande alcoliche bottiglia con il codice NC 2208 e con una gradazione uguale e superiore Il 15 % vol destinato alla commercializzazione sul mercato interno è tenuto a collocare etichette di consumo sulle confezioni dei consumatori. La timbratura dell’etichetta di consumo deve essere effettuata in un deposito fiscale del fabbricante.

          (2) Persone che importano merci all’interno del territorio del paese ai sensi del par. 1 è obbligato a garantire l’apposizione delle etichette di consumo sulle confezioni dei consumatori in uno dei seguenti modi:

               1 . con il produttore al di fuori del territorio del paese, o

               2 . in un deposito fiscale, o

               3 . (Modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) in un deposito temporaneo o in dogana ai sensi della normativa doganale.

          (3) (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le persone che entrano le merci di paesi sotto il par. (1) da un altro Stato membro, assicura l’apposizione delle etichette di consumo sulle confezioni dei consumatori conformemente al par. 2.

          (4) (prec. 3 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni) la banda è posto sul pacchetto consumatore in un modo che è apparente contrassegnato sulle informazioni e di garantire che l’uso del prodotto è impossibile senza la distruzione a strappo.

          (5) (prec. 4 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008anni) La serie, il numero, altri segni e simboli durevoli sono indicati sull’etichetta delle accise. Il prezzo di vendita è indicato anche sull’etichetta delle accise sui prodotti del tabacco. Sull’adesivo di accisa destinato al confezionamento da parte dei consumatori di sigari fatti a mano, è indicato il numero di pezzi nella confezione e il prezzo per pezzo.

          (6) (prec. 5 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010anni) i campioni di bolli di accisa approvato dal Ministro delle Finanze, pubblicato nella “Gazzetta ufficiale”, non più tardi di tre mesi prima della data di introduzione della nuova etichetta del modello.

          (7) (prec. 6 -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le fasce di consumo sono iscritte stampati, acquistato, distribuito e messo in ordine e nei modi stabiliti dal Ministro delle Finanze.

          (8) . (Prev 7 , modificato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 d) I detentori di magazzino autorizzati e le persone di cui al par. 2 e 3 dichiarano la quantità richiesta di etichette di accisa all’ufficio doganale competente. Entro 30 giorni, l’ufficio doganale competente trasmette ai richiedenti le etichette per le accise in quantità come segue:

               1 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I depositari autorizzati e registrati destinatari:

                    a) il numero di etichette soggette ad accisa non superiore al volume medio mensile dei prodotti sottoposti ad accisa al consumo, esclu- sivamente con le etichette delle accise, è aumentato del 15 %;

                    b) un numero di etichette soggette ad accisa che non eccedano la quantità media mensile stimata dei prodotti soggetti ad accisa esenti dall’accisa coperta da etichette con accise nei casi in cui la persona non abbia svolto un’attività;

                    c) il numero di francobolli fuori quantità per la lettera “a”, che non supera la quantità media mensile rilasciato per i beni di consumo accise fissate con una band nei casi in cui la persona è un depositario autorizzato o destinatario registrato commercializzato un nuovo prodotto;

               2 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) I destinatari registrati temporanei – il numero di adesivi accise che non superi la quantità di prodotti soggetti ad accisa specificati nella licenza di cui all’art. 58b ;

               3 . degli importatori – numero di etichette soggette ad accisa che non superano le quantità contrattate con la persona straniera.

          (9) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , integrato -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il numero di etichette di consumo superando i limiti stabiliti nel par. 8 deve essere dichiarato dopo una decisione del capo dell’ufficio doganale competente, rilasciato alle 7-giorno dalla presentazione di una richiesta motivata per la necessità di ottenere etichette di accisa al di sopra del limite stabilito. La decisione del capo delle dogane o il rifiuto tacito sono soggetti a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa. Le restrizioni di cui al presente paragrafo non si applicano quando il richiedente è un depositario autorizzato o un destinatario registrato che commercializza un nuovo prodotto ai sensi del par. 8 , elemento 1 , lettera “c”.

          (10) (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) tre mesi precedenti l’introduzione di una nuova forma di bolli di accisa persone sotto il par. 8 può dichiarare un numero di etichette di accisa in base al modello attuale, non superiore alla quantità media mensile di prodotti soggetti ad accisa esclu- sivamente asportata con etichette di accisa. In questi casi le disposizioni del par. 8 e 9 non si applicano. La media mensile viene calcolata dividendo la somma delle quantità di prodotti sottoposti ad accisa rilasciati per il consumo da ciascun mese dell’anno a 12 .

          (11) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il paragrafo precedente. 10 – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato . -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) nei casi in cui la merce sotto il par. 1 sarà apposto in un magazzino nel paese o la merce saranno ricevuti in sospensione di accise etichette magazzino accise sono richiesti solo da magazzino licenza per l’ufficio doganale competente presso la sede del magazzino, che sarà effettuata o che sono apposto ricevuta.

          (12) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il paragrafo precedente. 11 – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le ricorrenti delle etichette soggette ad accise devono fornire all’ufficio doganale competente una relazione sulle etichette delle accise ricevute per ciascun trimestre secondo le modalità e le modalità specificate nei regolamenti per l’attuazione della presente legge.

          (13) (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ., Il paragrafo precedente 12 , modificato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 g . suppl -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) Le relazioni sui francobolli par. 12devono essere fornite entro il termine per la presentazione della dichiarazione di accisa dopo la fine del trimestre successivo al periodo di riferimento e, in caso di assenza di etichette di accisa, vi è un obbligo di accisa. Le segnalazioni possono anche essere presentate elettronicamente nell’ordine, nelle modalità e nel formato specificati nella legge sull’esecuzione.

          (14) . (Prev 8 , modificato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il paragrafo precedente. 9 -. SG 95 del 2009, in vigore dal 01.01 0,2010 , il paragrafo precedente. 13 -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) le etichette accisa dei tabacchi è disposto in base all’ultimo prezzo registrati secondo l’ordine stabilito.

          (15) (Nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , completato -.. SG 44 di 2009 , in vigore 01.01.2010 , al paragrafo precedente. 10 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il paragrafo precedente. 14 – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) le disposizioni del presente articolo deve essere applicato nei casi previsti dall’art. 21 , par. 1 Pt. 1 – 6 e 14.

          (16) (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nel caso di introduzione di una nuova forma di bolli di accisa depositari e le persone autorizzate sotto il par. 2 e 3 possono richiedere etichette di accise sul nuovo campione non prima di tre mesi prima della data di introduzione.

          (17) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) la domanda di francobolli può essere effettuata per via elettronica al fine, secondo modalità e formati specificato dai regolamenti di attuazione della legge .

          (18) (Nuova -. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) Al di fuori dei casi sotto il par. 12 e 13 la relazione sulle etichette di consumo ricevute deve essere fornita dagli importatori prima dello svincolo della cauzione fornita e dai destinatari temporaneamente registrati entro il termine di presentazione della dichiarazione di accisa.
Sezione V.
Deposito di prodotti soggetti ad accisa

     Art. 65. (1) (Modificato, SG n. 109/2007, entrata in vigore l’1 .01.2008) Lo stoccaggio di prodotti soggetti ad accisa comprende lo stoccaggio di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione di accisa in un deposito fiscale per la conservazione o deposito fiscale per la produzione e lo stoccaggio.
          (2) I prodotti sottoposti ad accisa possono essere immagazzinati in un deposito fiscale, che sono:

               1 . prodotto nello stesso deposito fiscale;

               2 . (Modificare – SG.. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) L’immissione in libera pratica con immissione simultanea in sospensione d’accisa;

               3 . (. Suppl – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il trasportati in sospensione d’accisa da un altro deposito fiscale nel territorio del paese o da un deposito fiscale sul territorio di un altro Stato membro;

               4 . (Nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) è entrato nel paese di cui all’art. 76 c.

          (3) Il magazzinaggio è consentito solo per i beni soggetti ad accisa di cui:

               1 . custode di magazzino autorizzato, o

               2 . una persona – un depositante registrato ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto;

               3 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) le strutture di gestione centrali delle riserve di altri paesi – membri dell’Unione europea sotto le scorte di petrolio e prodotti petroliferi;

               4 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La proprietà privata sotto le scorte di petrolio e prodotti petroliferi e la legge sulle riserve statali e le scorte in tempo di guerra.

          (4) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Nel deposito fiscale per lo stoccaggio non può svolgere attività che rappresentano la produzione di prodotti soggetti ad accisa, ai sensi dell’art. 59 .

          (5) (. Nuovo – SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) in un deposito fiscale è soggetto a tutte le operazioni seguenti comuni:

               1 . non portano ad un cambiamento del codice NC o modificare le aliquote di accisa, come la manutenzione di tipo commerciale, miglioramento della qualità e la conformità ai requisiti delle normative e degli standard, la filtrazione, la ventilazione, l’etichettatura, rietichettatura, la numerazione dei pacchetti, ponendo francobolli, aggiunta di additivi per scopi commerciali e tecnici, miglioramento della qualità e simili;

               2 . (Suppl -. SG. 54 del 2012 , efficace dal 17.07.2012 anni) come marcatura del gasolio e kerosene miscela di gas di petrolio liquefatto miscelazione di biocarburanti con carburanti a base di petrolio alcool etilico denaturato, scaricare / drenare le navi e rimuovere i fanghi oi rifiuti di fondo dai prodotti energetici e miscelare i prodotti energetici per ricevere i combustibili marini;

               3 . (Nuova -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La miscelazione di biocarburanti con carburanti a base di petrolio con diritti di accisa corrisposti esentati dal l’Agenzia di Stato “State Reserve e degli stock in tempo di guerra” per portarli in conformità ai requisiti della legge sull’energia rinnovabile.

          (6) (nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , la frase secondo. in vigore dal 01.04.2013 ) Le operazioni di cui al par. 5 , i punti 2 e 3 devono essere inviati previa notifica scritta all’ufficio doganale competente nel luogo in cui si trova il deposito in condizioni e mediante un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge. La notifica può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.

          (7) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La risultante sotto il par. 5 , i prodotti energetici della voce 3sono tassati al tasso per il carburante del motore di cui all’art. 32 , par. 1 al momento in cui vengono rimossi dal deposito fiscale.

          (8) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) da pagare sotto il par. 7 l’ accisa è definita come la differenza tra l’accisa di cui all’art. 32 , par. 1 e l’ammontare delle accise pagate per i combustibili di origine petrolifera.
     Art. 66. (1) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il depositario autorizzato è tenuto a conservare la merce, separandoli per tipologia e depositanti.

          (2) (Abrogato -.. SG 106 del 2008 , efficace dal 01.01.2009 , il nuovo -. SG 44 di 2009 , in vigore 01.01.2010 ) Nei casi di par. (1 ) quando, a causa della natura specifica delle merci, non è possibile distinguerle fisicamente, la distinzione viene effettuata solo nei conti materiali.

          (3) (Nuovo – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrata. – . SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I depositari autorizzati devono usare dispositivi di misurazione e controllo conforme ai requisiti della presente legge, della legge sulle misure e degli atti normativi per la loro attuazione. Custode di magazzino autorizzato secondo la procedura di cui all’art. 55in sono obbligati a utilizzare dispositivi di misurazione e controllo che soddisfano i requisiti della legge sulla misurazione, la legge per i requisiti tecnici per i prodotti e gli atti normativi per la loro applicazione.

          (4) (Nuova -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009anni)

          (5) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 , modificata. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 30.11.2012d) Il detentore di magazzino autorizzato può, in circostanze eccezionali, tenere i prodotti soggetti ad accisa soggetti ad accisa subordinatamente all’autorizzazione dell’ufficio doganale competente alle condizioni e alle procedure stabilite nel regolamento di applicazione. Per l’autorizzazione, il depositario autorizzato presenta una richiesta scritta all’ufficio doganale competente. La richiesta può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.

          (6) (nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Entro tre mesi prima della data di introduzione della nuova forma di bolli di accisa magazzino con licenza in grado di memorizzare nelle merci di magazzino e accise , apposte sul nuovo modello di etichette da accisa, distinguendole sia in conti materiali che fisicamente da prodotti sottoposti ad accisa con un modello attivo di etichette da accisa.

          (7) (nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Entro tre mesi dalla data di introduzione della nuova forma di bolli di accisa magazzino con licenza in grado di memorizzare nelle merci di magazzino e accise apposto con adesivo modello abrogata, separandoli come nei registri e fisicamente di prodotti soggetti ad accisa apposti con una forma attiva di bolli di accisa.
Sezione VI.
Circolazione di prodotti sottoposti ad accisa (Revocato – SG 19/11, in vigore dall’8.03.2011)

     Art. 67. (emendamento, SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007, abrogato – SG 19/11, in vigore dall’8.03.2011)
     Art. 68 . (Abrogato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
     Art. 69 . (Abrogato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
     Art. 70 . (Abrogato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
     Art. 71 . (Abrogato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
     Art. 71 a. (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011anni)
     Art. 72 . (Abrogato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
     Art. 73 . (Abrogato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
Sezione VI.
“a” Circolazione di prodotti soggetti ad accisa con documento amministrativo elettronico (Nuovo, SG n. 95/2009, entrata in vigore il 01.04.2010)

     Art. 73a. (. Nuovo – SG 95 del 2009, con efficacia 01.04.2010) (1) La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa comprende il trasporto di prodotti soggetti ad accisa:
               1 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) da un deposito fiscale sul territorio del paese ad un altro deposito fiscale o destinazione di consegna diretta specificato dal depositario licenza nel paese o alle persone di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3 sul territorio del paese;

               2 . da un deposito fiscale sul territorio del paese ad un altro deposito fiscale sul territorio di un altro Stato membro da persone registrate o provvisoriamente registrato o di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3 in un altro Stato membro;

               3 . da un deposito fiscale sul territorio del paese a un ufficio doganale di uscita o verso un territorio terzo in caso di esportazione;

               4 . (Suppl -. SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Il immessi in libera pratica con immissione simultanea in sospensione d’accisa al deposito fiscale o destinazione di recapito diretto specificato dalla licenza magazziniere sul territorio del paese;

               5 . (Suppl. – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , integrato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) da un deposito fiscale o speditore in un altro Stato membro registrato un deposito fiscale o di destinazione di consegna diretta specificato dal magazzino in licenza nel paese, ad un destinatario registrato o destinazione di consegna diretta specificato dal destinatario registrato o temporaneamente registrato nel paese o alle persone di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3 ;

               6 . immesse in libera pratica con immissione simultanea in sospensione d’accisa da uno speditore registrato ad un deposito fiscale sul territorio di un altro Stato membro da persone registrate o provvisoriamente registrato o di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3 in un altro Stato membro.

          (2) La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione delle accise ha inizio nei casi di cui al par. 1 , articoli 1, 2 e 3 – dal momento della rimozione della merce dal deposito fiscale, e nei casi di cui al par. 1 , articoli 4 e 6 – dal momento della loro immissione in libera pratica con la loro collocazione simultanea in regime di sospensione di accise.

          (3) (modifica -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa termina nei casi sotto il par. 1 , articoli 1, 2, 4 e 5 quando il destinatario riceve i prodotti sottoposti ad accisa e nei casi di cui al par. 1 , punto 3 – dove i prodotti soggetti ad accisa escono dal territorio dell’Unione.
     Art. 73 b. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa deve essere effettuata con Validated documento amministrativo elettronico.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 lo speditore deve fornire un documento amministrativo elettronico alle autorità doganali attraverso il sistema informatico di cui all’art. 4 , voce 40 .

          (3) Un documento amministrativo elettronico deve essere presentato da:

               1 . il depositario-spedizioniere autorizzato non prima di 7 giorni prima della rimozione della merce dal deposito fiscale nel territorio del paese a:

                    a) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) altro deposito fiscale o di destinazione consegna diretta nel paese, o

                    (b) un altro deposito fiscale nel territorio di un altro Stato membro, o

                    (c) un destinatario registrato in un altro Stato membro, o

                    (d) un lavoratore trasferito registrato in un altro Stato membro, o

                    e) le persone di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3 ;

               2 . il custode-magazziniere autorizzato non prima di 7 giorni prima della rimozione della merce dal deposito fiscale nel territorio del paese per l’esportazione all’ufficio doganale di uscita o verso territori terzi;

               3 . (Suppl. – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) Il depositario autorizzato nel cui magazzino o luogo di merci di consegna diretti saranno – di proprietà del beneficiario della immissione in libera pratica, o dallo speditore registrato quando le merci sono immesse in libera pratica con la loro collocazione simultanea in regime di sospensione delle accise. Le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci una volta che sono state vincolate a un regime di sospensione dall’accisa.

          (4) I requisiti obbligatori del documento di cui al par. 3 sono determinati dal regolamento (CE) № 684/2009 della Commissione, del 24 Yuli 2009 sull’applicazione della direttiva 2008/118 / CE per quanto riguarda le procedure informatizzate per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa (GU L 197/24 del 29 luglio 2009 ), di seguito “regolamento (CE) n. 684/2009 “.

          (5) Le autorità doganali verificano i dati contenuti nel documento amministrativo elettronico per conformarsi ai requisiti del regolamento di cui al par. 4 , nonché la validità della sicurezza debitamente fornita e accettata. Conformemente ai dati, le autorità doganali assegnano al documento un codice di riferimento amministrativo unico e ne informano immediatamente lo speditore.

          (6) In caso di incoerenza dei dati con i requisiti del par. 5 le autorità doganali comunicano lo speditore mediante una comunicazione tramite il sistema informatizzato.

          (7) Lo speditore deve fornire alla persona che trasporta i prodotti sottoposti ad accisa una copia cartacea del documento amministrativo elettronico registrato o di un altro documento commerciale contenente tutte le informazioni contenute nel documento amministrativo elettronico in cui è chiaramente indicato il codice di riferimento amministrativo unico.

          (8) Il documento di cui al par. 7 accompagna i prodotti soggetti ad accisa quando si spostano in regime di sospensione di servizio e devono essere presentati alle autorità competenti ogniqualvolta lo richiedano durante il movimento in virtù di questo regime.

          (9) Nel caso di circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione regime di accisa alle persone di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3, le merci sono inoltre accompagnate da un certificato di esenzione dalle accise.

          (10) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.04.2014 , modificata L’entrata in vigore -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 , il ) in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa con immissione simultanea in sospensione d’accisa quando l’ufficio competente di imporre la modalità appropriata è parte della struttura dell’ufficio doganale presso la sede del magazzino nel paese, che sarà ricevuto prodotti soggetti ad accisa il requisito del par. 1 , a condizione che:

               1 . i prodotti sottoposti ad accisa introdotti nel territorio doganale del paese devono essere immediatamente trasportati, ai sensi della legislazione doganale, dalla persona che li introduce nel deposito fiscale nel territorio del paese nel quale devono entrare;

               2 . i prodotti soggetti ad accisa trasportati conformemente al paragrafo 1 devono essere presentati alle autorità doganali al momento della loro entrata nel deposito fiscale registrandoli attraverso i mezzi di misurazione e controllo;

               3 . ai fini della ammissione dei prodotti soggetti ad accisa in libera pratica con immissione simultanea in sospensione d’accisa licenza magazziniere nel cui magazzino del paese di vincolo delle merci ha presentato un avviso di ricevimento da parte del sistema informatico all’ufficio competente di immissione in libera pratica collocare contemporaneamente in regime di sospensione di accisa;

               4 . i prodotti soggetti ad accisa immessi in libera pratica con sospensione simultanea delle accise devono essere iscritti nel registro delle scorte non appena liberati ai fini della procedura.

          (11) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 04.01.2014 , modificata L’entrata in vigore -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01) Il depositario autorizzato in cui entrano magazzino prodotti soggetti ad accisa immessi in libera pratica con immissione simultanea in sospensione d’accisa è responsabile per accise per le merci importate specificati nel documento amministrativo unico, tranne quando, dal momento della notifica al debitore delle imposte dovute all’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica con contestuale collocamento in regime di sospensione dell’accisa, una notifica ai sensi del par. 10, elemento 3 .

          (12) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il requisito della par. 1 non si applica nel caso di trasporto di prodotti energetici destinati all’esportazione di oleodotti e oleodotti, parte del rispettivo deposito fiscale a condizione che:

               1 . l’ufficio doganale competente per il collocamento nell’ambito del regime di esportazione e l’ufficio doganale di uscita coincidono e fanno parte dell’ufficio doganale nel luogo del deposito fiscale nel territorio del paese da cui i prodotti soggetti ad accisa sono esportati;

               2 . prodotti soggetti ad accisa destinate all’esportazione, uscita dal territorio del deposito fiscale da parte loro rapporti in misurazione e di controllo approvato dalle autorità doganali dei luoghi di rimozione;

               3 . i prodotti soggetti ad accisa destinati ad essere esportati si considerano vincolati al regime di esportazione dal momento in cui sono stati rimossi dal deposito fiscale;

               4 . i dati relativi all’esportazione di prodotti soggetti ad accisa sottoposti alla procedura di esportazione sono iscritti nel registro di magazzino non appena vengono rimossi.

          (13) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il depositario autorizzato dalle cui magazzino vengono visualizzati beni soggetti ad accisa al regime di esportazione è richiesto per le accise per le merci esportate specificato nel documento amministrativo unico, tranne nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni dell’art. 796 ( 2) del regolamento (CEE) n . 2454/93 , l’ufficio di uscita ha inviato il messaggio «risultati di uscita» all’ufficio doganale di esportazione o alle merci di cui all’articolo 2, paragrafo 2 . 796 ( g) ( 2) del regolamento (CEE) n . 2454/93(d) cause presentate ai sensi dell’art. L’articolo 796 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n . 2454/93 è sufficiente.
     Art. 73 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) Dove prodotti sottoposti ad accisa sono destinati deposito fiscale sul territorio di un altro Stato membro per un destinatario registrato o temporaneamente registrati destinatario in un altro Stato membro o per le persone di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3 nel territorio di un altro Stato membro, le autorità doganali inviano immediatamente il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

          (2) (suppl -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Se prodotti sottoposti ad accisa sono destinati per il magazzino fiscale o destinazione di consegna diretta nel paese, le autorità doganali trasmettono immediatamente elettronica documento amministrativo del custode-destinatario del magazzino autorizzato.

          (3) Dove prodotti sottoposti ad accisa sono spediti da un deposito fiscale nel territorio di un altro le autorità doganali degli Stati membri ha mandato ricevuto da parte delle autorità competenti di un altro documento amministrativo elettronico Stato membro alla ricezione del magazzino con licenza, registrati o temporaneamente destinatario registrato nel paese.

          (4) La procedura per la notifica delle persone di cui all’art. 21 , par. 1 , gli articoli 1 e 3 sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (5) Dove prodotti soggetti ad accisa destinate ad essere esportate, le autorità doganali trasmettono il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui la dichiarazione di esportazione ai sensi dell’articolo 161 , comma 5 , del regolamento (CEE) № 2913/92 del Consiglio, del 12 Ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, se tale Stato membro è diverso dalla Repubblica di Bulgaria.
     Art. 73 anni (nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) Il mittente può annullare il documento amministrativo elettronico prima dell’inizio del movimento ai sensi dell’art. 73 a, par. 2 .

          (2) Durante la circolazione in regime di sospensione, il mittente, il messaggio tramite il sistema informatico di modificare la destinazione per indicare una nuova sede di ricezione, che deve essere una delle destinazioni dell’arte. 73a , ad eccezione delle persone di cui all’art. 21 , par. 1 , articoli 1 e 3 .

          (3) (Nuovo – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 04.01.2014 , modificata L’entrata in vigore -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 , il ) La circolazione di prodotti energetici nell’ambito del regime di sospensione delle accise può essere divisa dal mittente in due o più movimenti mediante l’invio di una comunicazione di separazione ai sensi dell’art. (6) del regolamento (CE) n. 684/2009 , a condizione che:

               1 . la quantità totale di prodotti sottoposti ad accisa non cambia;

               2 . la divisione si svolge nel territorio di uno Stato membro che autorizza tale procedura;

               3 . la divisione si applica nello / negli Stato / i membro / i indicato / i nei progetti delle notifiche sulla divisione di destinazione dei prodotti soggetti ad accisa;

               4 . le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata la divisione devono essere informate del luogo in cui ha luogo la divisione;

               5 . la bozza del / i messaggio / i per il divorzio è stata presentata prima della comunicazione di ricevuta di cui all’art. 24della direttiva 2008/118 / CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa.
     Art. 73 quinquies (nuovo – SG.. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa all’interno del paese confermata dal destinatario con il deposito di un avviso di ricevimento da parte del sistema informatico.

          (2) La notifica di ricevimento deve essere presentata immediatamente e al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla fine del movimento. In caso di circostanze eccezionali e su richiesta del destinatario, l’ufficio doganale competente può prorogare il termine per la presentazione dell’avviso di ricevimento.

          (3) Le modalità e la procedura per la presentazione della notifica per il ricevimento da parte delle persone di cui all’art. 21 , par. 1 , gli articoli 1 e 3 sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
     Art. 73 a. (Nuovo -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) Le autorità doganali di verificare i dati nel rapporto di ricevimento al fine di garantire la conformità con i requisiti del regolamento (CE) № 684/2009 d .
     Art. 73 g. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 , l’) (1) Quando i dati sono a norma del regolamento (CE) № 684/2009 , i casi di cui all’art. 73 a, par. 1 , punto 1 e 4, le autorità doganali inviano il messaggio di ricevuta allo speditore e ai sensi dell’art. 73 a, par. 1 , punto 5 – alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

          (2) Se i dati non sono conformi al regolamento (CE) n. 684/2009 , le autorità doganali informano il destinatario mediante una comunicazione tramite il sistema informatizzato.

          (3) Se le autorità doganali ricevono un messaggio di ricevimento o una notifica di esportazione da un altro Stato membro, inoltrano questo messaggio al mittente.
     Art. 73 h. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi secondo l’art. 73 a, par. 1 pt. 3 competente ufficio completa nota di esportazione sulla base della certificazione da parte dell’ufficio doganale di cui all’articolo 793 , paragrafo 2 , del regolamento (CE) № 2454/93 del Consiglio, del 2 Yuli 1993 , recante disposizioni applicazione del regolamento (CEE) n2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario o dall’ufficio che attesta che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio dell’Unione.

          (2) Le autorità doganali verificano i dati contenuti nella certificazione di cui al par. (1) e invia la notifica di esportazione allo speditore o alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
     Art. 73 e. (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) Il documento amministrativo elettronico si riflette nel registro “magazzino” nel periodo d’imposta per il quale viene rilasciato rispettivamente ricevuto.
Sezione VI.
“b” Procedura per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa quando il sistema informatico non funziona (Nuovo, SG n. 95/2009, valido dal 1 aprile 2010)

     Art. 73 J. (Nuovo – SG 95/09, in vigore dal 01.04.2010) (1) In caso di circostanze eccezionali, quando il sistema informatico non funziona, può iniziare la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione previa liquidazione da parte dell’ufficio doganale competente mediante autenticazione di un documento cartaceo contenente i dati del documento amministrativo elettronico.
          (2) Quando il sistema informatico viene ripristinato, il mittente invia un documento amministrativo elettronico secondo l’art. 73b , par. 2 .

          (3) Al momento della convalida dei dati, il documento amministrativo elettronico sostituirà il documento di cui al par. 1 .

          (4) Anche se i dati del documento amministrativo elettronico sono convalidati, il movimento è un movimento in sospensione d’accisa, accompagnati da un documento cartaceo sotto par. 1 .
     Art. 73 CV. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) Il documento di cui all’art. 73 j, par. 1 deve essere rilasciato in triplice copia dallo speditore e deve essere certificato dall’ufficio doganale competente.

          (2) La prima copia è conservata dallo speditore, la seconda copia è conservata dall’ufficio doganale competente e la terza copia deve accompagnare le merci.
     Art. 73 l. (New – SG. 95 del 2009 , efficace dal 01.04.2010 anni) (1) Durante la circolazione in regime di sospensione, il mittente può modificare la destinazione per indicare un nuovo posto di ricevuta dopo l’autorizzazione da parte dell’ufficio doganale competente, fornita mediante un’autenticazione di un documento cartaceo in duplice copia, contenente i dettagli del messaggio di cambio di destinazione.

          (2) Quando viene ripristinato il sistema informatico, lo speditore presenta al documento amministrativo elettronico competente ufficio doganale e l’avviso di cambiamento di destinazione.

          (3) Al momento della convalida dei dati, il documento amministrativo elettronico sostituirà i documenti di cui all’art. 73 j, par. 1 e art. 73 l, par. 1 .

          (4) Anche se i dati del documento amministrativo elettronico sono convalidati, il movimento è un movimento in sospensione d’accisa, accompagnati da un documento cartaceo.
     Art. 73 m. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) Nei casi di cui all’art. 73 a, par. 1 , articoli 1, 4 e 5, quando la comunicazione di ricevuta non può essere presentata entro il termine di cui all’art. 73 g, par. (2) , il destinatario deve presentare all’ufficio doganale competente un documento in formato cartaceo contenente le stesse informazioni dell’avviso di ricevimento attestante che il movimento è stato completato.

          (2) Quando il lavoro del sistema informatico viene ripristinato o dopo il completamento delle procedure di cui all’art. 73 j, 73 k e 73 l, il destinatario deve presentare un avviso di ricevimento con l’ordine di cui all’art. 73 g.
     Art. 73 n. (Nuovo -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) La nota di ricevimento d’arte. 73 g o la notifica di esportazione ai sensi dell’art. 73 h certificano che il movimento dei prodotti soggetti ad accisa è stata completata ai sensi dell’art. 73 a, par. 3 .
     Art. 73 o. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 , l’) (1) Il regolamento (CE) № 684/2009 , recante determinare:

               1 . la struttura e il contenuto dei messaggi scambiati ai fini dell’art. 73 b – 73 h tra le persone interessate e le autorità competenti in relazione alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa;

               2 . le regole e le procedure relative allo scambio di messaggi al punto 1 ;

               3 . la struttura dei documenti cartacei di cui all’art. 73 litri , 73 litri e 73 metri.

          (2) I casi in cui si ritiene che il sistema informatico non funzioni sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
     Art. 73 p. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) Quando il messaggio di ricevimento può essere inviato attraverso il sistema informatico, le autorità doganali inviare una copia del documento di cui all’art. 73 m, par. (1) alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo i termini e le condizioni stabiliti nelle modalità di esecuzione.

          2. Qualora la notifica di esportazione non possa essere inviata tramite il sistema informatizzato, le autorità doganali inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento cartaceo contenente i dati della notifica di esportazione, alle condizioni e alle modalità stabilite nel regolamento di esecuzione della legge.
     Art. 73 . Sec (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.04.2010 ) Nei casi in cui il sistema del computer non funziona, i documenti cartacei sono registrati nel registro “magazzino” delle imposte periodo per il quale sono stati rispettivamente rilasciati o ricevuti.
Sezione VI.
“in” Altre disposizioni per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione delle accise (Nuovo, SG n. 95/2009, applicabile dall’1 aprile 2010)

     Art. 74. (Abrogato, New -. SG 95 del 2009, con efficacia 01.04.2010, suppl -… SG 55 del 2010, in vigore dal 20.07.2010, modificata . – SG 19 del 2011, con efficacia 08.03.2011) il custode del mittente depositario autorizzato o il depositario autorizzato in cui magazzino o luogo di merci di consegna diretti sarà -. di proprietà del beneficiario della immissione in libera la circolazione o speditore registrato è responsabile per accise per le merci importate inviati o di cui al documento amministrativo elettronico, salvo nei seguenti casi:
               1 . (Revocato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)

               2 . (Revocato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)

               3 . (Revocato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)

               4 . quando i beni di cui all’art. 73 a, par. 1 , punto 1, 2 e 4 – quando, entro 45 giorni dalla data di rimozione della merce dal deposito fiscale, il detentore del magazzino autorizzato ha ricevuto la ricevuta;

               5 . quando i beni di cui all’art. 73 a, par. 1 , punto 3 – quando il depositario autorizzato ha ricevuto la notifica di esportazione entro 45 giorni dalla data di rimozione della merce dal deposito fiscale;

               6 . quando i beni di cui all’art. 73 a, par. 1 , punto 6 – se, entro 45 giorni dalla data di spedizione della merce in un altro Stato membro, lo speditore registrato ha ricevuto l’avviso di ricevimento.
     Art. 74 a. (New – SG. 94 del 2010 , efficace dal 01.01.2011 anni) (1) Nel caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa, che porta alla loro immissione in consumo, ai sensi dell’Art. 20 , par. 2 , articoli 2, 8, 11, 12 e 12, e l’obbligo di pagare l’accisa sorge nello Stato membro in cui è stata commessa l’irregolarità.

          (2) Qualora il luogo di ammissione dell’irregolarità non possa essere determinato, si ritiene che sia stato accettato nello Stato membro di stabilimento e al momento dello stabilimento.

          (3) Nei casi di cui al par. 1 e 2 le autorità doganali informano le autorità competenti dello Stato membro speditore – immessi al consumo di beni soggetti ad accisa.

          (4) Dove prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione durante il movimento non ha stabilito alcuna irregolarità, che porta alla loro immissione in consumo, si ritiene che l’irregolarità si è verificata nello Stato membro di spedizione di inizio il movimento, a meno che il 4 periodo -mese presentato la prova alle autorità competenti dello Stato membro – mittente con ricevuta di ritorno dei prodotti soggetti ad accisa o il luogo di un’irregolarità.

          (5) Nei casi di cui al par. 2 e 4 se, entro tre anni dalla data di inizio del movimento dei prodotti soggetti ad accisa alle autorità doganali, è fornita la prova che il luogo di ammissione dell’irregolarità si trova in un altro Stato membro, la disposizione del par. 1 .

          (6) Nei casi di cui al par. 5 le autorità doganali, dopo aver notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata commessa l’irregolarità, esonerano dall’obbligo di pagare l’accisa le persone di cui all’art. 3 , par. 1 , articolo 1 o rimborsare l’accisa non pagata secondo la procedura di cui all’art. 27 .
     Art. 75 . (Abrogato, New -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 , modificata -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) I destinatari di arte . 73 a, par. 1 , punto 5 , ad eccezione delle persone di cui all’art. 21 , par. 1 , gli articoli 1 e 3sono responsabili delle accise dovute per le merci ricevute, come specificato nell’avviso di ricevimento.
     Art. 75 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) (modifica -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 , modificata. -. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Quando in circostanze eccezionali in cui non c’è avviso di ricevimento o della nota di esportazione, la prova che la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa è stata completata, possono essere presentate sotto forma di visto delle autorità competenti dello Stato membro o lo Stato membro nel quale è presentata la dichiarazione di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio dell’Unione.

          (2) L’ordine e il modo di accettare la prova di cui al par. 1 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
     Art. 76 . (Abrogato, New -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 , integrato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata. – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) Quando l’avviso di ricevimento ricevuto dopo i termini di cui all’art. 74 , concesso in licenza mittente magazziniere o il depositario autorizzato in cui magazzino o luogo di merci di consegna diretti saranno – di proprietà del beneficiario della immissione in libera pratica corretta quantità di accise derivanti dall’applicazione dell’art.74 durante il periodo di imposta in cui ha ricevuto l’avviso di ricevimento, secondo le modalità e secondo le modalità stabilite dal regolamento per l’applicazione della legge.
Capitolo quattro.
“Un” movimento di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo all’interno dell’Unione (NUOVO -.. SG 105 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, TITOLO modifica -. SG 54 del 2012. ., IN VIGORE DAL 17.07.2012)

Sezione I.
Circolazione di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio del paese (Nuovo, SG n. 105/2006, in vigore dal 01.01.2007)

     Art. 76a. (Nuovo – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) (Modificato, SG n. 54/2012, valido 17.07.2012) In movimento di prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 2, articoli 1 e 2 e art. 14 del territorio del paese nel territorio di un altro Stato membro che sono immessi in consumo nel territorio del paese, le merci sono accompagnate da un documento di accompagnamento semplificato.
          (2) In caso di circolazione di alcool etilico denaturato pienamente a norma del regolamento (CE) № 3199/93 della Commissione del territorio verso il territorio di un altro Stato membro merci sono accompagnati da un documento di accompagnamento semplificato.

          (3) (Abrogato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)

          (4) Il documento di accompagnamento semplificato ai sensi del par. 1 e 2 devono essere emessi in triplice copia dallo speditore delle merci.

          (5) La prima copia deve essere conservata dalla persona sotto il par. 4 , e il secondo e il terzo accompagnano i beni.

          (6) La persona di cui al par. 4 ha diritto al rimborso dell’accisa pagata per i beni di cui all’art. 23 .

          (7) Il modello, la forma e i requisiti del documento amministrativo di accompagnamento semplificato sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (8) accompagnamento semplificato documento non può essere rilasciato se le merci sono accompagnate da un documento commerciale (fattura, la consegna, documento di trasporto, ecc), a condizione che tale documento commerciale contenente dati del documento di accompagnamento semplificato e questi requisiti incontrano contenuti e il numero di requisiti nel documento di accompagnamento semplificato.

          (9) (Abrogato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
     Art. 76 b. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) La persona di cui all’art. 76 a, par. 4 ha diritto al rimborso dell’accisa pagata sulle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

               1 . la persona è notificata per iscritto all’ufficio doganale competente per indirizzo permanente, rispettivamente, sede che egli intende inviare prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 76 e un altro Stato membro prima di inviare le merci soggette ad accisa dal territorio del paese;

               2 . la persona ha fornito un accesso senza ostacoli alle autorità doganali per qualsiasi controllo;

               3 . la persona ha fornito all’ufficio doganale competente una copia di un documento attestante il pagamento o la prestazione dell’accisa nello Stato membro in cui le merci sono spedite.

          (2) La notifica scritta ai sensi del par. 1 contiene:

               1 . nome / indirizzo, codice unificato di identificazione della persona ai sensi del par. 1 ;

               2 . data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa dal territorio del paese;

               3 . una descrizione del percorso dal territorio del paese al territorio dello Stato membro di destinazione;

               4 . una descrizione dei tipi di prodotti soggetti ad accisa e della loro quantità;

               5 . nome e indirizzo del destinatario e del corriere;

               6 . il luogo di ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa nel territorio dell’altro Stato membro;

               7 . il periodo entro il quale i prodotti soggetti ad accisa devono essere ricevuti nel territorio dell’altro Stato membro.

          (3) (Nuovo – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) La notifica sotto il par. 2 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nel Regolamento per l’applicazione della legge.
Sezione II.
Circolazione di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro (Nuovo, SG n. 105/2006, decorrenza 01.01.2007)

     Art. 76c. (Nuovo – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) (Modificato, SG n. 54/2012, valido 17.07.2012) In movimento di prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 2, articoli 1 e 2 e art. 14 del territorio di un altro Stato membro nel territorio di un paese, che sono immessi in consumo sul territorio di un altro Stato membro, i prodotti sono accompagnati da un documento di accompagnamento semplificato rilasciato dal mittente in un altro Stato membro.
          (2) In caso di circolazione di alcool etilico completamente denaturato in conformità del regolamento (CE) № 3199/93 della Commissione sul territorio di un altro Stato membro al territorio che è stato immesso in consumo sul territorio di un altro Stato membro, le merci sono accompagnate da un documento di accompagnamento semplificato rilasciato dallo speditore all’altro Stato membro.

          (3) Nel movimento di cui al par. 1 i prodotti soggetti ad accisa devono essere accompagnati dal documento di cui all’art. 83h, par. 1 .

          (4) La persona di cui all’art. 3 , articolo 6 , che riceve merce ai sensi del par. 1 e 2 , sono obbligati a:

               1 . comunicazione scritta prima di inviare i prodotti soggetti ad accisa da un altro Stato membro dell’ufficio doganale competente per indirizzo permanente, rispettivamente, sede che intende ricevere prodotti soggetti ad accisa;

               2 . depositare una cauzione o pagare l’importo dell’accisa dovuta all’ufficio doganale competente prima che i prodotti sottoposti ad accisa vengano spediti dall’altro Stato membro, salvo in caso di esenzione dall’accisa ai sensi della presente legge;

               3 . ricevere i prodotti soggetti ad accisa entro i termini specificati nella notifica di cui al punto 1 ;

               4 . presentare all’ufficio doganale competente una copia della terza copia del documento di accompagnamento semplificato certificata dal destinatario entro 7 giorni dal ricevimento delle merci nel territorio del paese, compresa la data di ricevimento;

               5 . egli informa immediatamente l’ufficio doganale competente se non riceve la merce entro i termini specificati nella notifica e i motivi del ritardo o della mancata ricezione.

          (5) La notifica scritta ai sensi del par. 4 , l’articolo 1 contiene:

               1 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il nome / denominazione, indirizzo, codice di identificazione unificato della persona sotto il par. 4 ;

               2 . data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa dall’altro Stato membro;

               3 . una descrizione dell’itinerario dallo Stato membro di spedizione alla Repubblica di Bulgaria;

               4 . una descrizione dei tipi di prodotti soggetti ad accisa e della loro quantità;

               5 . il nome e l’indirizzo dello speditore e del corriere;

               6 . (. Suppl – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il luogo di ricevimento e scarico di prodotti soggetti ad accisa all’interno del paese;

               7 . il periodo entro il quale i prodotti sottoposti ad accisa devono essere ricevuti all’interno del territorio del paese.

          (6) Entro 7 giorni dal ricevimento della notifica di cui al par. 4 , punto 1 , rispettivamente entro 7 giorni dall’eliminazione dell’incompletezza in esso, il capo dell’ufficio doganale competente determina l’accisa dovuta e comunica alla persona il suo ammontare.

          (7) (nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Le disposizioni del paragrafo . 1, 2 e 3 non si applicano quando l’introduzione di prodotti soggetti ad accisa all’interno del paese, che nello Stato membro di spedizione non è soggetto ad accisa.

          (8) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) La notifica sotto il par. 4 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nel Regolamento per l’applicazione della legge.

          (9) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi sotto il par. 7 circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa deve essere accompagnata da una copia della notifica scritta ai sensi del par. 4 , elemento 1 .
     Art. 76 anni (nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , l’abrogato. – SG. 44 del 2009 , in vigore al 01.01.2010 anni)
     Art. 76 . D (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) Nel caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale le merci sono state immesse in consumo, le merci sono soggette ad accisa nello Stato membro in cui è stata commessa l’irregolarità.

          (2) Qualora il luogo di ammissione dell’irregolarità non possa essere determinato, si considera che siano stati ammessi i beni soggetti ad accisa nello Stato membro di stabilimento e al momento dello stabilimento.

          (3) Nei casi di cui al par. (1) e ( 2), le autorità doganali comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione i prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo.

          (4) Quando un’irregolarità è rilevata / rilevata nel movimento dei prodotti soggetti ad accisa nel territorio di un altro Stato membro, la persona di cui all’art. 3 , par. 1 , punto 5 o 6 o qualsiasi persona che abbia partecipato all’irregolarità è responsabile delle accise dovute.

          (5) Dove prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione durante il movimento non ha stabilito alcuna irregolarità, che porta alla loro immissione in consumo, si ritiene che il rilascio del consumo si è verificato nello Stato membro di destinazione.

          (6) Nei casi di cui al par. 2 e 5 , se entro tre anni dalla data di immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa, le autorità doganali fornito la prova che il posto di un’irregolarità in un altro Stato membro, quindi applicare le disposizioni del par. 1 .

          (7) Nei casi di cui al par. 6 autorità doganali dopo la notifica da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l’irregolarità, l’esenzione dal pagamento dei diritti di accisa persona ai sensi dell’art. 3 , par. 1 , articolo 5 o 6 o rimborsare l’accisa non pagata dall’ordine di cui all’art. 27 .
Capitolo quinto
GARANZIE

Sezione I.
Garanzia in sospensione d’accisa

     Art. (1) (Integrato, SG n. 109/2007, decorrenza 1 ° gennaio 2008, modificato – Gazzetta ufficiale n. 94/2010, in vigore dal 1 ° gennaio 2011, – SG 101/02, in vigore dal 01.01.2014) Il depositario autorizzato fornisce garanzie alle autorità doganali al fine di garantire il pagamento delle accise.
          (2) (suppl. – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , integrato. -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) deve essere impostato l’importo della sicurezza in modo che in qualsiasi momento per coprire la quantità di dovere che è sorto o possa sorgere, o istituito in applicazione del regime di differimento delle accise, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 78 , par. 3 .

          (3) (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Per ogni deposito fiscale fornisce un singolo titolo.

          (4) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il depositario autorizzato dell’arte. 55b sono esenti dall’obbligo di fornire garanzie.
     Art. 78. (1) L’ammontare del titolo di cui all’art. 77 è definito come la somma di:

               1 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il venti per cento dell’importo delle accise sulla quantità media mensile delle merci stoccate – per i tipi di merci;

               2 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Lo zero per cento delle accise sulla quantità media mensile delle merci stoccate:

                    a) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata. – SG. 44 del 2009 , in vigore 01.01.2010 ) Le quantità di distillato immagazzinati o

                    b) (modifica – SG.. 15 del 2013 , in vigore dal 15.02.2013 ) Per le quantità obbligatorie sotto le scorte di petrolio e prodotti petroliferi memorizzate in un deposito fiscale autorizzato;

               3 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il cento per cento dell’importo delle accise da pagare sulla quantità media mensile delle merci immesse in consumo;

               4 . venti percento dell’aliquota di accisa per la quantità media mensile di merci in circolazione nell’ambito dell’accordo di sospensione delle accise.

          (2) ‘quantitativo mensile medio dei beni memorizzate ” quantità media mensile di prodotti immessi in consumo’ Indicatori e ‘quantità media mensile delle merci circolano in sospensione d’accisa’ calcolata secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge.

          (3) (Nuova -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificato -.. SG 44 di 2009 , in vigore al 01.01.2010 ) L’importo della cauzione per un deposito fiscale per i prodotti soggetti ad accisa non può essere superiore a 30 milioni di BGN.

          (4) (prec. 3 -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni) Su richiesta del magazzino con licenza può essere un certo grado di sicurezza superiore all’importo sotto il par. 1 .
     Art. 79 . In caso circostanze che sono rilevanti per determinare l’ammontare delle garanzie può essere una nuova quantità di garanzia.
     Art. 80. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il modifica -. SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) La sicurezza di cui all’art. 77 può essere costituito da un deposito in contanti e / o da una garanzia bancaria ai sensi della legislazione doganale. Il modello di garanzia bancaria è determinato dai regolamenti per l’applicazione della legge.

          (2) La garanzia sarà accettata in lev bulgari.

          (3) Nessun interesse sarà corrisposto sulla garanzia depositata in denaro.

          (4) (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La fine di essere accettato garanzia bancaria bancaria richiesta si impegna a pagare incondizionatamente e irrevocabilmente, congiuntamente con quella nel suo debitore su richiesta prima scritta da parte della Direzione generale delle dogane debiti verso definizioni di cui la massima garanzia a sorgere che potrebbero sorgere o stabilito nel corso della durata degli obblighi di garanzia bancaria per il pagamento delle accise con gli interessi a partire dal primo giorno successivo alla data di insorgenza di obbligo.
     Art. 81. (1) Cambiare il tipo o la quantità di garanzia è conferita con decisione del direttore dell’Agenzia “Dogane”, che è parte integrante della licenza per la gestione del magazzino.

          (2) (suppl. – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il depositario autorizzato sarà obbligato, entro 30 giorni dalla consegna della decisione di cui al par. 1 , ma non oltre 14 giorni prima della scadenza del termine della garanzia precedente per fornire la nuova garanzia.

          (3) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) La sicurezza precedente rilasciato dal direttore dell’Agenzia “dogane” in 30 termine giorni dalla data di consegna del nuovo di sicurezza sotto il par. 2 , a condizione che non ci siano accise.

          (4) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cessazione della garanzia licenza viene rilasciato da una decisione dell’autorità sotto il par. (1 ) dopo l’estinzione dell’obbligo di pagare l’accisa.
     Art. 81 a. (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il depositario autorizzato deve fornire nuove garanzie non più tardi di 14 giorni prima della scadenza del titolo precedente.
     Art. 81 b. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 anni) (1) speditore registrato deve garantire la sicurezza alle autorità doganali per garantire il pagamento dell’accisa che potrebbe sorgere nella spedizione di merci sotto sospensione delle accise.

          (2) L’ importo della cauzione deve essere impostata in modo tale che in qualsiasi momento per coprire l’intero importo dell’accisa che potrebbero verificarsi o creatasi nell’attuazione della sospensione di accisa.

          (3) L’ammontare del titolo di cui al par. 1 ammonta al 100 % dell’importo dell’accisa dovuta per la quantità media mensile di merci soggette ad accisa spedite.

          (4) Su richiesta della persona, la cauzione può essere determinata in un importo superiore a quello sotto il par. 3 .

          (5) In caso di modifica delle circostanze rilevanti per la determinazione dell’importo del titolo, può essere determinato un nuovo importo del titolo.

          (6) La garanzia ai sensi del par. 1 può essere costituito da un deposito in contanti o con una garanzia bancaria in conformità con la legislazione doganale.

          (7) La garanzia sarà accettata in lev bulgari.

          (8) Nessun interesse sarà dovuto sulla garanzia effettuata con un deposito in denaro.

          (9) La determinazione dell’importo della cauzione è effettuata con decisione del capo dell’ufficio doganale competente di registrazione della persona.

          (10) Una modifica del tipo o dell’importo della garanzia deve essere effettuata con decisione dell’organismo di cui al par. 9 .

          (11) Le decisioni di cui al par. 9 e 10 saranno emessi ai sensi dell’art. 58 g, par. 4 .

          (12) Le decisioni ai sensi del par. 9 e 10 sono parte integrante del certificato di registrazione rilasciato.

          (13) La persona sarà obbligata, entro 30 giorni dalla consegna della decisione di cui al par. 9 per fornire la nuova garanzia, ma non oltre la scadenza della garanzia precedente.

          (14) Quanto precede è svincolata dalla decisione del capo dell’ufficio doganale competente entro 30 termine giorni dalla data di consegna del nuovo di sicurezza sotto il par. 13 .

          (15) Nei casi di cessazione della registrazione, la cauzione è svincolata con decisione del capo dell’ufficio doganale competente dopo l’estinzione dell’obbligo di pagamento dell’accisa.
Sezione II.
Collateral previsto nelle procedure doganali o al ricevimento di francobolli (. Titolo Modificare -. SG 105 del 2006, in vigore dal 01.01.2007.)

     Art. 82. (1) (modifica -. SG 105 del 2006, efficace 01.01.2007.) Quando si posiziona prodotti in sospensione o deposito temporaneo della totalità di accisa garantito da un deposito in contanti o da una garanzia bancaria secondo la procedura prevista dalla legislazione doganale per garantire il pagamento dei dazi doganali.
          (2) Nel caso di transito di merci, l’accisa deve essere garantita nella misura e nell’ordine per l’assicurazione dei dazi doganali.

          (3) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona autorizzata ad aprire e gestire un magazzino doganale (magazzino), ai sensi della normativa doganale, è congiuntamente responsabile con il depositante delle merci delle accise nel caso in cui la merce si discostano dal regime doganale durante la loro conservazione in magazzino.
     Art. 83. (1) Le persone che hanno dichiarato etichette di consumo di prodotti esteri devono presentare alle autorità doganali una cauzione di piena accisa prima del ricevimento delle etichette di accisa.

          (2) La disposizione del par. 1 non si applica ai magazzinieri autorizzati.

          (3) La garanzia ai sensi del par. 1 può essere istituito con un deposito in contanti o con una garanzia bancaria. La garanzia è accettata in lev bulgari.

          (4) Dove la garanzia ai sensi del par. 1 è costituito da una garanzia bancaria, deve essere valido per almeno 90 giorni dalla data di ricevimento delle etichette di accisa.

          (5) Nessun interesse sarà corrisposto sulla garanzia depositata in contanti.

          (6) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Dopo la scadenza del 90 giorni dalla data di ricevimento degli adesivi accise. 1 , le autorità doganali prendono provvedimenti per assimilare la garanzia presentata nell’importo dell’accisa dovuta.

          (7) (suppl. – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nel 30 di sicurezza giornata termine sotto il par. 1 è liberato dietro pagamento dell’importo totale dell’accisa per le etichette di accisa ricevute e dopo la presentazione della relazione sulle etichette di accisa ricevute.

          (8) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010anni)
Sezione III.
Garanzie fornite da destinatari o rappresentanti fiscali (Nuovo, SG n. 105/2006, entrata in vigore il 01.01.2007, SG n. 95/2009, in vigore dal 01.01.2007) .2010)

     Art. 83a. (Nuovo – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) (Modificato, SG n. 95/2009, in vigore dal 01.12.2009, emendato. – SG 54/2012, in vigore dal 17.07.2012) Il rappresentante fiscale di cui all’art. 57b, par. 4 e i destinatari registrati ai sensi dell’art. 57c fornire garanzie alle autorità doganali per assicurare il pagamento dell’accisa che può derivare per le merci inviate dall’estraneo ai sensi dell’art. 57a, par. 1, punto 4, rispettivamente, per merci ricevute in regime di sospensione di accisa, da un deposito fiscale nel territorio di un altro Stato membro.
          (2) L’importo della cauzione deve essere determinato in modo tale che esso copra in ogni momento l’intero ammontare delle accise per i beni ricevuti, che sono sorti o potrebbero essere sorti.
     Art. 83 b. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) L’importo della garanzia di cui all’art. 83 a è pari al 150 % delle accise dovute per la quantità media mensile delle merci ricevute.

          (2) L’indicatore “quantità media mensile di merci ricevute” è calcolato secondo una procedura stabilita dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (3) Su richiesta della persona, la cauzione può essere determinata a un importo superiore a quello sotto la pari. 1 .
     Art. 83 a. (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando un cambiamento di circostanze che sono rilevanti per determinare l’ammontare delle garanzie può essere un nuovo importo delle garanzie.
     Art. 83 anni (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (modifica -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , il ) La garanzia di cui all’art. 83 e può essere costituito con un deposito in denaro e / o una garanzia bancaria ai sensi della legislazione doganale.

          (2) La garanzia sarà accettata in lev bulgari.

          (3) Nessun interesse sarà corrisposto sulla garanzia depositata in denaro.
     Art. 83 quinquies (nuovo -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) L’importo della garanzia viene effettuata con decisione del capo della registrazione doganale competente della persona.

          (2) Una modifica del tipo o dell’importo della garanzia deve essere effettuata con decisione dell’ente di cui al par. 1 .

          (3) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le decisioni sotto il par. 1 e 2 saranno rilasciati ai sensi dell’art. 57 b, par. 7 , rispettivamente art. 57 c, par. 3 e 4 e sono consegnati alle persone.

          (4) Le decisioni ai sensi del par. 1 e 2 sono parte integrante del certificato di registrazione rilasciato.

          (5) La persona sarà obbligata, entro 30 giorni dalla consegna della decisione di cui al par. 2 per fornire la nuova sicurezza, ma non oltre la scadenza della garanzia precedente.

          (6) (suppl. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La sicurezza precedente è svincolata da una decisione del capo dell’ufficio doganale competente entro 30 termine giorni dalla data di consegna del nuovo garanzia ai sensi del par. 5 , a condizione che non ci siano accise.

          (7) Nei casi di cessazione della registrazione, la cauzione è svincolata con decisione del capo dell’ufficio doganale competente dopo l’estinzione dell’obbligo di pagamento dell’accisa.
Sezione IV.
Garanzie fornite dai destinatari temporaneamente registrati o persone che ricevono prodotti soggetti ad accisa all’interno del paese, immessi in consumo in un altro Stato membro (nuova -. SG 105 del 2006, con efficacia 01.01.2007 , SG 95/09, in vigore dal 01.01.2010) (emendamento – SG 95/09, in vigore dal 01.01.2010)

     Art. 83E. (Nuovo – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) (Modificato, SG n. 95/2009, 01.01.2010 effettivo) Registrato temporaneamente destinatari di cui all’art. 58a e le persone di cui all’art. 76c, par. 4 fornire sicurezza alle autorità doganali o pagare l’intero importo delle accise per le merci che sono immessi in consumo in un altro Stato membro e che saranno ricevuti nel paese.
          (2) La garanzia ai sensi del par. 1 deve essere costituito da un deposito in denaro secondo la procedura della legislazione doganale.

          (3) (modifica -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) La garanzia fornita da un deposito in contanti sono adottate lev bulgaro e nessun interesse è dovuto su di esso.

          (4) (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) Nei casi di cui all’art. 76 c, par. 4 , se la persona è un depositario autorizzato, la cauzione può essere costituita da un deposito in contanti o da una garanzia bancaria conformemente alla legislazione doganale.
     Art. 83 g. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) L’importo della garanzia e la determinazione dell’importo delle accise da versare è determinato da una decisione di il capo dell’ufficio doganale competente ai sensi dell’art. 58a, par. 3 , rispettivamente art. 76 c, par. 6 .

          (2) Le decisioni ai sensi del par. 1 può essere presentato ricorso in conformità con il Codice di procedura amministrativa.
     Art. 83 h. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Dopo aver fornito la sicurezza o il pagamento delle accise alla testa delle doganale competente emesse al documento attestante che l’accisa sulle merci per essere ricevuti è pagato, garantito, o che i beni sono esenti dalle accise.

          (2) I requisiti obbligatori del documento di cui al par. 1 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
     Art. 83 e. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (suppl -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , il ) La cauzione è svincolata con decisione del capo dell’ufficio doganale competente entro 30 giorni dalla data in cui l’obbligo di accise si è estinto e la presentazione del rapporto sulle etichette di accisa ricevute.

          (2) Quando l’ammontare dell’accisa dovuta per le merci ricevute è inferiore all’importo dell’accisa pagata ai sensi dell’art. 83h l’accisa indebitamente pagata sarà rimborsata con l’ordine di cui all’art. 27 .
Capitolo 6.
DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Sezione I.
Documenti fiscali

     Art. 84. (1) I documenti fiscali ai sensi della presente legge devono essere: (1) (Modificato, SG n. 54/2012)
               1 . un documento di accisa o un documento di accisa elettronico registrato;

               2 . avviso di un documento fiscale o di una nota elettronica di accredito o di accredito registrata.

          (2) I documenti fiscali sono documenti privati, rilasciati da un depositario autorizzato o da una persona registrata ai sensi della presente legge, per certificare il verificarsi dell’obbligo di applicare e pagare le accise.

          (3) I detentori di magazzino autorizzati, le persone registrate ai sensi della presente legge, nonché le persone di cui all’art. 3 , gli articoli 4 e 6 emettono un documento di accisa elettronico registrato.

          (4) Per le persone di cui all’art. 57 e 58 per consentire l’emissione del documento su carta in duplice copia – per l’emittente e il destinatario, senza richiedere la registrazione nel sistema informativo dell’Agenzia “Dogane”.

          (5) Per registrato documento accise inviato elettronicamente è considerato un documento registrato nel sistema informativo dell’Agenzia “Dogane” per ordine, secondo modalità e formati specificato dai regolamenti di attuazione della legge.

          (6) Oltre ai requisiti di cui all’art. 7 della Legge sulla contabilità, i documenti fiscali devono contenere anche:

               1 . un numero di documento di dieci cifre contenente solo numeri arabi;

               2 . un numero di controllo unico specificato dalle autorità doganali;

               3 . luogo e data di rilascio;

               4 . motivi per il verificarsi dell’obbligo di accise;

               5 . emittente – dati identificativi della persona, compresi UIC e numero di identificazione ai sensi della presente legge;

               6 . depositante – credenziali, incluso UIC;

               7 . destinatario: dati di identificazione, incluso UIC;

               8 . vettore – dati di identificazione, UIC e numero di immatricolazione del veicolo;

               9 . dati sui prodotti soggetti ad accisa – tipo di merce, quantità, valore della transazione, codice NC, unità di misura, base dell’accisa, unità di misura diversa da quella specificata nell’art. 28 , fattore di conversione alla base imponibile, tasso di accisa, importo dell’accisa;

               10 . indirizzo esatto nel luogo di consegna e atterraggio;

               11 . numero di identificazione del sito (stazione di servizio, serbatoio);

               12 . nome, cognome e PIN del destinatario;

               13 . tipo di pagamento;

               14 . il nome e il cognome del contribuente del documento di accisa;

               15 . numero, numero (s) e data (s) del documento (s) emessi ai sensi dell’art. 33 , par. 3 e art. 33 a, par. 5 ;

               16 . certificato / numero di lotto della partita in questione;

               17 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) La ragione di nedalzhimost delle accise;

               18 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) L’identificativo univoco del punto di controllo;

               19 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) Il numero di operazioni;

               20 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Il codice di riferimento amministrativo per l’e-AD o il numero di un altro documento che ha ricevuto prodotti soggetti ad accisa;

               21 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Il valore del aumento / diminuzione delle accise.

          (7) Il documento fiscale è rilasciato alla data in cui i prodotti soggetti ad accisa sono immessi al consumo ai sensi dell’art. 20 , par. 2 per ciascun destinatario e per ciascun veicolo, ad eccezione dei casi di cui all’art. 20 , par. 2 , elemento 5 , articoli 15 – 18 .

          (8) Nei casi di immissione in consumo ai sensi dell’art. 20 pt. 15 – 18 del documento accise rilasciato a 10 -o giorno del mese successivo al mese in cui le vendite o il consumo. Il documento di accisa è rilasciato per:

               1 . ciascun destinatario – un operatore economico o una persona giuridica, per tutte le vendite effettuate, rispettivamente per la quantità totale di coke, carbone, elettricità o gas naturale consumato;

               2 . le quantità vendute a persone fisiche che non sono imprese individuali, per tutte le vendite effettuate in totale, per il gas su linee separate, sono segnalate le quantità totali vendute per il carburante domestico e per autotrazione.

          (9) Le persone che hanno esentato i prodotti sottoposti ad accisa per il consumo devono fornire una copia cartacea del documento di accisa elettronico registrato del destinatario e della persona che trasporta i prodotti soggetti ad accisa.

          (10) I documenti fiscali emessi devono essere registrati nel conto e nel registro dell’emittente per il periodo fiscale in cui sono stati rilasciati.

          (11) (Suppl -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) Le correzioni e le aggiunte di documenti fiscali non sono ammessi. In modo non corretto preparati o documenti fiscali modificati sono annullate prima che le merci hanno lasciato il magazzino o il sito della persona registrata in ordine e modo stabiliti dai regolamenti di attuazione della legge. I documenti cancellati non vengono distrutti e tutti i record e i loro campioni vengono archiviati con la persona che ha emesso il documento.

          (12) Nei casi di cui al par. 11 nuovi documenti fiscali sono emessi.

          (13) I documenti fiscali rilasciati ai sensi della presente legge devono essere conservati per un periodo di 5 anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferiscono.

          (14) In caso di furto, perdita, danneggiamento o distruzione di documenti cartacei su carta, la persona deve immediatamente informare per iscritto il pertinente ufficio doganale competente.

          (15) (Abrogato -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 anni)

          (16) Nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa che vengono rimossi dal deposito fiscale sono di proprietà di un depositante, i dati sul depositante devono essere compilati nel documento fiscale di accisa in aggiunta ai dati per il depositario autorizzato del magazzino.

          (17) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I requisiti dei documenti fiscali sono stati completati, tenendo conto delle specificità di prodotti soggetti ad accisa.

          (18) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando la corte fermato l’esecuzione preliminare della decisione del direttore di “dogana” Agenzia per la terminazione della licenza per la gestione del magazzino fiscale o la decisione del capo dell’ufficio doganale competente per la risoluzione del certificato di utente finale esente da accisa, la persona deve annullare l’emesso ai sensi dell’art. 20 , par. 2 , voce 9 e 19 documento fiscale accisa nell’ordine e nel modo determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (19) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi sotto il par. 18 per le merci immesse in consumo dalla data di emissione del documento di accisa di cui all’art. 20 , par. 2 , articoli 9 e 19 fino alla data della sua cancellazione devono essere rilasciati nuovi documenti fiscali di accisa, in cui deve essere inserito il numero del documento fiscale annullato.
     Art. 85 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013anni)
     Art. 85 a. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 anni) (1) Se non ci sono circostanze eccezionali in cui il sistema informativo dell’Agenzia “Dogane” non è consentito emettere documenti fiscali in carta carrier.

          (2) Quando viene ripristinata l’operatività del sistema dell’Agenzia delle Dogane, le persone che hanno esentato i prodotti sottoposti ad accisa con un documento fiscale in formato cartaceo sono obbligate a registrarlo nel sistema di informazione dell’Agenzia delle Dogane entro 7 giorni.

          (3) I casi in cui il sistema informativo è considerato non funzionante sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
     Art. 86. (1) La modifica dell’importo dell’accisa maturata sul documento di accisa emesso deve essere documentata con una nota al documento indicante il motivo della modifica. Una notifica viene rilasciata solo a un documento fiscale rilasciato.

          (2) La notifica è:

               1 . Notifica di addebito per accisa – Documento fiscale, che riflette l’aumento dell’accisa accisa sul documento di accisa emesso;

               2 . Avviso di accise – Un documento fiscale che riflette la riduzione dell’accisa maturata su un documento fiscale emesso.

          (3) I requisiti per l’avviso fiscale devono essere:

               1 . tutti i requisiti obbligatori per il documento di accisa;

               2 . Nota aggiuntiva “Avviso di addebito di accise” o “Avviso di credito di accisa”

               3 . la base per il cambiamento, nonché il numero e la data del documento fiscale di accisa a cui è stato emesso l’avviso.

          (4) (Nuova -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) L’accise registrati debito o nota di credito al documento accisa elettronica registrata deve essere presentata per via elettronica al fine, secondo modalità e formati, definito dal regolamento sull’applicazione della legge.

          (5) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Nei casi di cui all’art. 21 , par. 1 pt. 13 quando i documenti comprovanti la cessione intracomunitaria di beni soggetti ad accisa ricevuti entro la presentazione della dichiarazione accise viene rilasciata una nota di credito per il documento elettronico accise registrato in cui il motivo di accise nedalzhimost e incluso nel il periodo fiscale del documento di accisa elettronico emesso registrato.

          (6) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Nei casi di cui all’art. 21 , par. 1 pt. 13 quando i documenti comprovanti la cessione intracomunitaria di beni soggetti ad accisa sono stati ricevuti dopo la scadenza sotto il par. 5 , ma prima di deposito della dichiarazione accise per il prossimo periodo d’imposta, nota di credito viene rilasciata al documento elettronico accise registrato in cui il motivo di accise nedalzhimost e compresi nel periodo successivo al periodo d’imposta delle accise elettronica registrata rilasciato documento.

          (7) (nuovo -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 30.11.2012 ) L’indicazione della quantità in debito accise o nota di credito è soltanto allo scopo di determinare l’aumento o la diminuzione di accisa sugli accisa rilasciato documento fiscale
Sezione II.
Altri documenti

     Art. 87. (1) La dichiarazione di accisa è un documento in cui il depositario autorizzato o persona registrata dichiara per ciascun periodo d’imposta alcune informazioni relative alla sua attività, che è quello di dare luogo a diritti e obblighi.
          (2) La dichiarazione di cui al par. 1 devono essere presentate per ciascun deposito fiscale, rispettivamente, ogni piccola distilleria specializzata o un piccolo produttore di vino in ufficio doganale competente presso la sede del magazzino o il sito in 14termine giorni dalla scadenza del periodo d’imposta cui si riferisce.

          (3) (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La dichiarazione di cui al paragrafo . 1 per le persone iscritte ai sensi dell’art. 57 A, 57 B e 58 da depositare presso l’ufficio doganale competente ha emesso un certificato di iscrizione nel 14 termine giorni dalla scadenza del periodo d’imposta cui si riferisce.

          (4) (prec. 3 -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I depositari autorizzati e soggetti iscritti dovranno inoltre presentare la dichiarazione dell’accisa quando non sia stata applicata per il periodo d’imposta.

          (5) (prec. 4 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013anni) in caso di emergenza, su richiesta del depositario autorizzato o registrato persona competente ufficio doganale può prorogare il termine per il deposito della dichiarazione accise fino al successivo periodo d’imposta. La richiesta può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.

          (6) (nuova – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi di cui all’art. 20 , par. 2 , punto 12, 13 e 19 ladichiarazione di accisa deve essere presentata entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa, rispettivamente dal consumo dei prodotti energetici per scopi diversi da quelli specificati nel certificato.

          (7) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Nei casi di cui all’art. 60 a, par. 4 , quando viene pagata l’accisa dovuta, la dichiarazione di accisa viene presentata entro 14 giorni dall’emissione del documento di accisa.

          (8) (nuova -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -.. SG 19 di 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) La dichiarazione di accisa può essere archiviati elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.
     Art. 88. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il depositario autorizzato è tenuto necessariamente registrare “magazzino”.

          (2) (suppl. – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) Nel registro sotto il par. 1 indica i prodotti sottoposti ad accisa prodotti e / o stoccati, le merci vincolate al regime di sospensione delle accise e le merci immesse in consumo. I prodotti sottoposti ad accisa – di proprietà dei depositanti, sono indicati separatamente dagli altri beni e si distinguono per tipo e per depositante.

          (3) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il depositario licenza deve essere presentata con la dichiarazione accise per il periodo d’imposta informazioni sotto il par. 2 sul vettore elettronico secondo i parametri specificati nel regolamento per l’attuazione della legge, nonché una copia del registro di cui al par. 1 , salvo nei casi previsti dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (4) (modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato. -. SG 19 di 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) nei casi di cui all’art. 87 , par. 8 il depositario autorizzato può presentare le informazioni dal registro di cui al par. 2 per il rispettivo periodo di imposta e per via elettronica secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.

          (5) I dati contenuti nel registro “Stock Record” devono essere contabilizzati secondo la procedura stabilita nel sistema contabile delle persone di cui al par. 1 .

          (6) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il registrata ai sensi della presente legge le persone e gli utenti finali esenti da accisa sono responsabili per i prodotti soggetti ad accisa come definiti dalla legge sull’applicazione.
     Art. 88 a. (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , integrata -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 01.04.2013 ) Le piccole birrerie indipendenti da 31 yanuari presentare ogni anno all’ufficio doganale competente presso la sede del deposito fiscale informazioni sulla birra prodotta nell’anno precedente. Le informazioni devono essere presentate per grado Plato per tipo di birra su un supporto e in una forma prevista dalle norme per l’applicazione della legge. Le informazioni possono anche essere presentate elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’applicazione.
     Art. 88 b. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Le persone fisiche che forniscono per la produzione di alcool etilico (grappa) di fermentazione da uve e di frutti – produzione propria, compilare un modulo di richiesta on un modello determinato dal regolamento per l’attuazione della legge, che è loro concesso dalle persone di cui all’art. 57 , par. 1 .
     Art. 89. (1) (Art. Precedenti 89 -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il certificato di esenzione dalle accise è un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, che certifica , che una persona in particolare è un utente finale.

          (2) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il certificato di registrazione è un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, che certifica che una persona è registrata ai sensi della presente legge .

          (3) (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il permesso per incidentali ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa è un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, che certifica che destinatario temporaneamente registrato ha diritto a ricevere l’altro un tipo specifico e quantità dei beni soggetti ad accisa in sospensione d’accisa da un magazzino con licenza ad un altro Stato membro.
     Art. 90 . Il modello, la forma e i requisiti dei documenti di questo capitolo sono determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Capitolo 6.
“A” EMISSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI DEL TABACCO (NUOVO – SG 94/10, IN VIGORE DAL 01.01.2011)

     Art. 90a. (Nuovo – SG 94/10, in vigore dal 01.01.2011) (1) La vendita, lo stoccaggio e la fornitura di prodotti del tabacco possono essere effettuati solo da persone che hanno ottenuto un’autorizzazione per il commercio di prodotti del tabacco da parte del all’ufficio doganale nel luogo del magazzino o del sito commerciale.
          (2) Il diritto al commercio dei prodotti del tabacco deve avere la persona che:

               1 . è un commerciante ai sensi della legge sul commercio;

               2 . (Revocato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)

               3 . non è in procedura di fallimento o di liquidazione;

               4 . deve essere rappresentato da persone che:

                    (a) non sono stati condannati per un reato di carattere generale;

                    (b) non sono stati membri di un organo di gestione o di vigilanza o partner di responsabilità illimitata in una società cessata a causa di fallimento se rimangono creditori insoddisfatti;

               5 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) non c’erano compiti pubblici raccolti da parte delle autorità doganali, passività fiscali e contributi assicurativi obbligatori;

               6 . non ha commesso un reato grave o recidivo ai sensi della presente legge, salvo nei casi in cui il procedimento penale amministrativo si sia concluso con la conclusione di un accordo;

               7 . dispone di propri o affittati locali per lo svolgimento delle rispettive attività;

               8 . non è stato coinvolto nel commercio di prodotti del tabacco senza autorizzazione negli ultimi 24 mesi;

               9 . negli ultimi 36 mesi non è stata rilasciata alcuna autorizzazione di commercializzazione per i prodotti del tabacco .
     Art. 90 b. (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) La vendita, lo stoccaggio e la fornitura di prodotti del tabacco possono essere effettuate in magazzini commerciali e siti – esercizi specializzati commercio di prodotti del tabacco , negozi di alimentari e non, negozi di vino e liquori, distributori di benzina, chioschi, ristoranti, pub e bar.

          (2) Magazzini commerciali e oggetti di cui al par. 1 deve soddisfare le seguenti condizioni:

               1 . avere un’iscrizione in lingua bulgara “Sigarette” o “Prodotti a base di tabacco” collocati in un luogo visibile per i consumatori;

               2 . disporre di locali autonomi separati o di parti di essi che consentano la conservazione e la vendita di prodotti del tabacco in proprio o con merci ammissibili al co-magazzinaggio e alla vendita;

               3 . non essere situato sul territorio di asili nido e scuole materne, scuole, dormitori per studenti, strutture sanitarie e sanitarie e le loro aree adiacenti;

               4 . non hanno stand self-service separati dai quali vengono offerti tabacco e prodotti del tabacco.
     Art. 90 a. (Nuova -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) (modifica -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , il ) Al fine di rilasciare un’autorizzazione all’immissione in commercio per i prodotti del tabacco, deve essere presentata una richiesta scritta al capo dell’ufficio doganale nel luogo in cui si trova il deposito o il sito commerciale o presso l’ufficio doganale più vicino.

          (2) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) la richiesta di cui al paragrafo. 1 documenti devono essere allegati, determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (3) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) L’Una domanda può essere richiesto autorizzazioni per più di un magazzino commerciale o di un sito in un ufficio.

          (4) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) L’applicazione sotto il par. 1 può anche essere presentato elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato nei Regolamenti per l’applicazione della legge.
     Art. 90 anni (nuova -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) (modifica -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , il modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Dopo la verifica del luogo e quando le condizioni di autorizzazione per la vendita di prodotti del tabacco sono stati completati e presentati documenti soddisfano i requisiti il capo dell’ufficio doganale del magazzino o del sito commerciale deve pronunciarsi sulla richiesta entro 14 giorni dalla data di ricevimento.

          (2) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) Quando viene presentato il capo dell’ufficio doganale del deposito o del sito commerciale entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta informa la persona che ha presentato la richiesta e fissa un termine di 14 giorni per la rimozione delle irregolarità o la fornitura del ulteriori informazioni a partire dalla ricezione della notifica.

          (3) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nel periodo indicato sotto il par. (2) , la persona che presenta la richiesta rimuove le irregolarità o fornisce le informazioni supplementari necessarie e, in caso di inosservanza di tale obbligo, il funzionario doganale rifiuta di concedere un’autorizzazione.

          (4) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) In 14 termine giorno dalla rimozione delle irregolarità o la fornitura di informazioni supplementari richieste capo dei costumi prendere in considerazione la richiesta e dei documenti allegati e di agire su di esso.
     Art. 90 quinquies (nuovo – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) in termini di arte. 90 ° , il funzionario doganale rilascia un’autorizzazione all’immissione in commercio per i prodotti del tabacco o rifiuta di concedere l’autorizzazione. La mancata esecuzione entro il termine è considerata un rifiuto di concedere un’autorizzazione.

          (2) Il rifiuto di rilasciare un’autorizzazione all’immissione in commercio per i prodotti del tabacco è soggetto a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa.

          (3) Un permesso separato deve essere rilasciato per ogni magazzino o impianto commerciale.
     Art. 90 è. (1) (nuova -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ., Il precedente articolo 90 è – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07 .2012 ) La persona autorizzata a commerciare in prodotti del tabacco deve:

               1 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) di notificare per iscritto alla testa dei costumi di qualsiasi cambiamento delle circostanze in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione per il commercio di prodotti del tabacco in 14 termine giorni dal suo esordio;

               2 . assicurare un accesso senza ostacoli al controllo da parte delle autorità doganali.

          (2) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 ) Nei casi sotto il par. 1 , articolo 1, la persona deve notificare il cambiamento delle circostanze in cui è stato rilasciato il permesso. La notifica può anche essere presentata elettronicamente nell’ordine, modo e formato specificato dalla legge sull’esecuzione.
     Art. 90 g. (Nuovo, SG, No. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) Il corpo dell’arte. 90 g, par. 1 termina l’autorizzazione rilasciata:

               1 . (Modifica – SG.. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) su richiesta della persona;

               2 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al trasferimento della società della ditta individuale o la cancellazione o la cessazione della persona giuridica con l’eccezione di trasformazione cambiando la forma giuridica;

               3 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) di propria iniziativa in cui la persona non soddisfa i requisiti di cui all’art. 90 a, par. 2 , articoli 1, 3 – 6, 8 e 9 ;

               3 a. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) di propria iniziativa in cui la persona non soddisfa i requisiti di cui all’art. 90 a, par. 2 , elemento 7 ;

               4 . se la persona ha fornito dati falsi che sono serviti come base per la concessione dell’autorizzazione e per modificare l’autorizzazione rilasciata;

               5 . se la persona vende prodotti del tabacco a uno stabilimento non autorizzato;

               6 . dove il sito non soddisfa i requisiti della presente legge;

               7 . quando una persona detiene una sede commerciale, offre, vende prodotti del tabacco senza etichette di consumo o apposta con un adesivo di accisa falso o contraffatto o con una data di scadenza scaduta.

          (2) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi sotto il par. 1 , elemento 3a , 4, 6 e 7 , l’autorizzazione per il rispettivo sito deve essere chiusa.

          (3) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi sotto il par. 1 , gli articoli 2, 3 e 5 pongono termine a tutti i permessi rilasciati dalla persona con decisione delle autorità competenti.

          (4) autorizzazione deve essere risolto da una decisione del capo della dogana al posizione del sito, che è oggetto di esecuzione preliminare, a meno che le ordinanze del tribunale in caso contrario.

          (5) In caso di cambiamento delle circostanze soggette alla registrazione nel permesso rilasciato, l’organismo di cui al par.1emette una decisione che è parte integrante del permesso rilasciato.

          (6) Le decisioni ai sensi del par. 2, 3 e 4 sono soggetti a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa.
Capitolo Sette.
LIMITAZIONI E DIVIETI

     Art. 91. La produzione dei prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 2, articoli 1, 2 e 3 al di fuori del deposito fiscale, salvo dove diversamente disposto dalla legge.
     Art. 91 a. (Nuova – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009anni) (1) La produzione e stoccaggio in un magazzino di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa non coperte dalla licenza.

          (2) La realizzazione di operazioni in un magazzino, non sono coperti dalla licenza, con l’eccezione di normali operazioni connesse con il mantenimento della presentazione dei prodotti soggetti ad accisa.
     Art. 91 b. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Lo scarico di prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione d’accisa da un magazzino con licenza viene effettuata in un magazzino, e nei casi in cui le merci sono ricevuti da un destinatario registrato o da un destinatario temporaneamente registrato, gli sbarchi devono essere effettuati solo nei siti indicati nel relativo certificato o permesso.
     Art. 92. (1) vietata la vendita al dettaglio di prodotti soggetti ad accisa da un deposito fiscale.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Para 1 non si applica ai depositari autorizzati che alimentano nel gas di petrolio liquefatto (GPL) in bottiglie diversi bottiglie per impianti gas veicolo, o depositari autorizzati che alimentano nel gas di petrolio liquefatto (GPL) impianti gas e riscaldamento in edifici pubblici, amministrativi, residenziale e uffici, navi alimentate a gas di idrocarburi liquefatti fino a 10 m 3 .

          (3) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009anni)
     Art. 93. (1) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , integrato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il suppl -. SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011) I depositari autorizzati di prodotti energetici sono obbligati a contrassegnare tutti i tipi di gasolio di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 e kerosene al codice NC 2710 19 25 0, che sono soggetti ad un’aliquota inferiore al tasso per il carburante o esenti dalle accise.

          (2) (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le disposizioni del paragrafo . 1 si applica anche a tutti i tipi di gasolio di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 quando è destinato alla produzione di oli lubrificanti.

          (3) (Nuovo – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Le disposizioni dell’articolo . 24 , par. 1 , articolo 1 e art. 26 , par. 2 sono applicate al gas prodotti petroliferi ed energetici contenenti olio per navi di carico, ad eccezione di quelle per crociere private, a condizione che il gasolio è contrassegnata.

          (4) . (Prev 2 , modificato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , completati -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) La marcatura sotto il par. 1, 2 e 3 nel paese viene effettuata solo in un magazzino, nel caso di codifica manualmente e in presenza di un’autorità doganale alle condizioni specificate nella norma attuativa della legge.

          (5) (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi di par. 1, 2 e 3 in tutti i documenti commerciali e contabili primaria devono recare “marcata combustibile per il riscaldamento” rispettivamente “segnato carburanti imbarcazioni,” “oli lubrificanti contenenti gasolio marcato” o “marcato carburante utente finale dell’accisa esente” e un numero di certificato di analisi e / o un protocollo per la marcatura del lotto interessato.

          (6) (nuova – SG. 94 del 2010 ) L’asterisco (*) prodotti energetici Tagged sono trasportati all’interno del paese solo con:

               1 . mezzi di trasporto per i quali gli individui hanno installato un sistema di posizionamento globale (GPS) per il proprio account e

               2 . navi da trasporto dotate di mezzi di misurazione e controllo conformi ai requisiti della presente legge, della legge sulle misure e degli atti normativi per la loro attuazione.

          (7) (nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’installazione e l’uso di mezzi tecnici sotto il par. 6 devono essere eseguiti in condizioni e con un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (8) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le disposizioni dei paragrafi. 6 non si applicano al trasporto di veicoli militari in prodotti energetici segnalati dalle strutture specializzate di carburanti e lubrificanti Ministero della Difesa a divisioni o siti dell’esercito bulgaro. Le condizioni e l’ordine per il trasporto dei prodotti energetici contrassegnati sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
     Art. 94. (1) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il .. suppl – SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) proibiti oli combustibili e codificato gasolio e kerosene indipendentemente concentrazione o combinazione di marcatori per essere contenute in:

               1 . il serbatoio del carburante di veicoli a motore, navi private e aeromobili privati;

               2 . serbatoi per stazioni di rifornimento, pompe per il rifornimento di carburante di autoveicoli o navi private e aeromobili privati.

          (2) (Abrogato -.. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni)

          (3) (Nuovo – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Vietato da aggiungere a prodotti energetici di qualsiasi marcatore o colore diversi da quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea o nazionale.

          (4) (Nuova -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) proibita è la miscelazione di gasolio marcato con altri prodotti energetici, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.
     Art. 95. (1) di alimentazione gas di petrolio liquefatto (GPL) in bottiglie diverse da bombole di gas di petrolio liquefatto per veicoli a stazioni di rifornimento degli autoveicoli.

          (2) La vendita e stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bottiglie diverse da bombole di gas di petrolio liquefatto per veicoli a stazioni per autoveicoli riempimento è consentito solo quando le bottiglie sono riempite in rispettive impianti per il riempimento di bottiglie e / o in stazioni di rifornimento separate e autorizzate per bottiglie di GPL all’esterno delle stazioni di rifornimento delle stazioni di rifornimento degli autoveicoli. I flaconi devono essere schermati con tappi termoretraibili, che vengono rovinati prima dell’uso e recano il logo aziendale del produttore.
     Art. 96 . Qualsiasi azione che riduce o elimina l’azione del tag è proibita.
     Art. 97. (1) (modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) La completa denaturazione di alcol etilico nel territorio doganale del paese è eseguita soltanto in un deposito fiscale.

          (2) Denaturazione sotto il par. (1) devono essere effettuati in presenza di un’autorità doganale a condizioni e con un ordine determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.

          (3) Il tipo e la quantità delle sostanze denaturanti devono essere determinati nei regolamenti per l’applicazione della legge.
     Art. 98 . È vietato recuperare totalmente o parzialmente agenti denaturanti e qualsiasi altra azione volta a ridurre o eliminare l’effetto delle sostanze denaturanti.
     Art. 99. (1) (suppl. – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) È vietato:

               1 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) sono apposte, detenzione, trasferimento, trasporto, fornitura e vendita di bevande alcoliche in bottiglia con il codice NC 2208 con francobolli, che ha indicato quantità di HPA, misurata alla temperatura di 20 ° C inferiore alla quantità effettiva di HPA, misurato a 20 ° C in bottiglia;

               2 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 anni) sono apposte, detenzione, trasferimento, trasporto, fornitura e vendita di bevande alcoliche in bottiglia con il codice NC 2208 con francobolli, che ha indicato una quantità nominale in litri inferiore o superiore alla capacità della bottiglia in questione;

               3 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Lo svolgimento, trasferimento, trasporto, fornitura e vendita di bevande alcoliche imbottigliate con codice NC 2208 senza etichetta dell’accisa qualora sia richiesta tale, etichettati con un’etichetta di consumo contraffatta o falsificata o con una data di scadenza scaduta;

               4 . (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La detenzione, trasferimento, trasporto, fornitura e vendita di bevande alcoliche in bottiglia con il codice NC 2208 con un dovere banda libera.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Sono vietati segue :

               1 . fornitura e vendita di prodotti del tabacco ad un prezzo diverso dal prezzo di vendita sull’etichetta di consumo;

               2 . detenzione, trasferimento, trasporto, fornitura e vendita di prodotti del tabacco senza etichetta dell’accisa qualora ciò sia necessario, apporre etichette falso o contraffatto accise o etichette accise con scaduto;

               3 . la fornitura e la vendita di prodotti sfusi di tabacco o di pezzi singoli e pezzi di imballaggio aperto, tranne nel caso della vendita di sigari artigianali;

               4 . trasportare, trasportare, offrire e vendere prodotti del tabacco con un’iscrizione che contiene necessariamente le parole DUTY FREE. (3) È vietata l’etichettatura della birra con etichette che indicano il contenuto iniziale di estrazione misurato in gradi inferiori al reale.

          (4) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Vietato dopo la data di introduzione della nuova forma di liberazione dell’etichetta dell’accisa per il consumo di prodotti soggetti ad accisa apposto con una fascia con il modello abrogato.

          (5) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Para 1 pt. 4 e par. 2 , il punto 4 non si applica ai prodotti soggetti ad accisa:

               1 . che sono posti in regime di sospensione di servizio;

               2 . che sono sotto controllo doganale ai sensi del regolamento (CEE) n . 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario in relazione alla destinazione o alle formalità doganali per l’ottenimento della destinazione;

               3 . per il quale la persona ha dimostrato che l’accisa dovuta è pagata o al momento dell’importazione o dell’importazione sul territorio del paese scende al di sotto delle soglie quantitative normative.
     Art. 100 (1) (suppl -.. SG 44 di 2009 , in vigore il 01.01.2010 , modificato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012anni) imbottigliato bevande alcoliche del codice NC 2208 e con una gradazione uguale e superiore a 15 % vol, e prodotti del tabacco destinati al mercato locale, sono offerti e venduti solo adesivi accise.

          (2) L’ordine e le modalità di introduzione delle etichette di consumo sono determinati dal Consiglio dei ministri.
     Art. 100 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) (modifica -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 , integrato. -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) vietata la vendita, lo stoccaggio e la fornitura di prodotti del tabacco da parte dei commercianti che non hanno l’autorizzazione per la vendita di prodotti del tabacco, così come i luoghi al di fuori dell’arte. 90 b.

          (2) (Abrogato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il nuovo -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La fornitura proibita e la vendita di prodotti del tabacco da parte di persone fisiche che non sono imprese individuali.
     Art. 101. (1) (suppl -.. SG 44 di 2009 , in vigore 01.01.2010 ) proibita è la vendita di brocciate (non minerale) bevande alcoliche del codice NC 2208 e con una gradazione uguale e superiore a 15 % vol.

          (2) La disposizione del par. 1 non si applica alla vendita di bevande alcoliche tra i magazzinieri autorizzati.

          (3) (suppl -.. SG 44 di 2009 , in vigore 01.01.2010 ) proibita è la vendita di bevande alcoliche con il codice NC 2208 e con una gradazione uguale e superiore a 15 % vol, in imballaggi di plastica (bottiglie).

          (4) (suppl. – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La fornitura di para. 3 non si applica alla vendita di bevande alcoliche in bottiglie fino a 0,5 litri inclusi.
     Art. 101 a. (Nuova -. SG 6 del 2009 , in vigore dal 24.02.2009 ) Proibito sono rilasciati per il consumo da un magazzino con licenza di caldaia a combustibile e olio da riscaldamento di oltre 1 per cento di zolfo presentato senza documenti contabili di base per la tassa pagata il conto dell’impresa per la gestione delle attività di protezione ambientale di cui all’art. 31 della Clean Air Act.
Capitolo Otto.
CONTROLLO

     Art. 102. (1) Il controllo sui prodotti soggetti ad accisa, compresi quelli soggetti a sospensione delle accise, è effettuato dalle autorità doganali.
          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il controllo include ispezioni e verifiche dei contribuenti, così come i controlli di tutte le altre persone che si occupano di prodotti soggetti ad accisa.

          (3) Le autorità doganali hanno il diritto di installare dispositivi tecnici per controllare la circolazione e l’uso di prodotti soggetti ad accisa.

          (4) Le autorità doganali possono prelevare il carburante nei serbatoi di carburante dei veicoli a motore.

          (5) (Nuova -. SG 109 del 2007 , ha modificato -.. SG 15 di 2013 , in vigore dal 15.02.2013 ) Il controllo sulle scorte di depositi di petrolio e fiscali di petrolio è fatto e dalle persone di cui all’art. 55 , par. 4 della legge sulle scorte di petrolio e prodotti petroliferi.
     Art. 103. (1) (art precedente. 103 -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Il controllo viene effettuato mediante un controllo fisico della quantità e altri dati ed indicatori riguardanti accise così come la documentazione contabile e commerciale delle persone ispezionate.

          (2) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La raccolta, la fornitura e la valutazione delle prove sotto il par. 1 deve essere effettuato secondo la procedura del codice di procedura fiscale e assicurativa.
     Art. 103 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Per scopi di attuazione del controllo doganale imponibili ai sensi della presente legge sono tenute a utilizzare di misurazione e di controllo conformi ai requisiti della presente legge, le misure e le norme per la loro attuazione.

          (2) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il Ministro delle Finanze rilascia un’ordinanza che stabilisce le condizioni e controlli specifici effettuati dalle autorità doganali sulla misurazione e controllo .

          (3) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La misurazione dei dati e il controllo sotto il par. 1 deve essere trasmesso per via elettronica nei sistemi di segnalazione automatizzati di individui.

          (4) (modifica -. SG. 82 del 2011 , in vigore dal 21.10.2011 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) I dati i mezzi di misurazione e controllo di cui al par. 1 deve essere inviato alla Direzione centrale delle dogane nell’ordine, modo e formato indicati dal Ministro delle Finanze.

          (5) (suppl -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non è consentito di input e output di depositi fiscali e le unità di persone iscritti a prodotti soggetti ad accisa, che non vengono segnalati da dispositivi di misurazione e controllo.
     Art. 104 . (Am -. SG. 105 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 anni) (1) (emendare e suppl -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 g . suppl -.. SG 55 di 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) per le ispezioni e le procedure per la costituzione, la sicurezza e la raccolta delle accise applicate fiscale e della sicurezza sociale Codice di procedura per quanto non c’è altra disposizione in questa legge. Le autorità doganali hanno i poteri delle autorità fiscali e, nei casi previsti dall’art. 121 e art. 153 , par.5del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – e di appaltatori pubblici. I funzionari doganali designati su ordine del direttore dell’Agenzia delle dogane hanno competenza ai sensi dell’art. 7 del codice di procedura di assicurazione fiscale sul territorio del paese.

          (2) Ai fini del par. 1 uffici doganali di cui la legge sulle dogane, hanno la competenza della direzione territoriale della Nazionale dell’Agenzia delle Entrate Direttore dell’Agenzia “Dogane” ha il potere di direttore esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate e capi di uffici doganali hanno i poteri di un direttore territoriale.

          (3) (emendare e suppl -.. SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il suppl -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I poteri di cui all’art. 112 , par. 2 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale è esercitato dal capo dell’ufficio doganale competente o dal direttore dell’Agenzia delle dogane o da persone da questi autorizzate.

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrato -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I poteri l’autorità accertante ai sensi dell’Art. 152 , par. 2 del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale sono esercitati dal direttore dell’Agenzia delle dogane o da persone da lui autorizzate.

          (5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi di cui all’art. 77 del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale, le persone devono informare il capo dell’ufficio doganale competente presso la sede del commerciante. Il capo dell’ufficio doganale competente rilascia un certificato di notifica.

          (6) (nuovo – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi di arte. 78 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale, le persone devono informare l’Agenzia delle dogane.
     Art. 105 . Le autorità statali e locali sono tenute, su richiesta di un ente di amministrazione doganale, ad assistere nelle indagini e indagini tempestive delle circostanze o nella determinazione di fatti direttamente collegati ai diritti o agli obblighi dei soggetti passivi ai sensi della presente legge.
     Art. 106. (1) (modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) L’Amministrazione delle dogane ha il diritto di utilizzare le informazioni dalla somministrazione fiscale o doganale di un altro paese, con conseguente richiesta formale , nel definire gli obblighi delle persone che svolgono attività con prodotti soggetti ad accisa, e utilizzare tali informazioni come prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Le informazioni raccolte sotto il par. 1 informazioni è considerato un nuovo fattore nel determinare i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi ai sensi della presente legge e può servire come un commento su efficaci passività fiscali accise quando scaduta scadenze di ricorso per l’emissione delle relazioni di audit di cui Codice di procedura di assicurazione fiscale.
     Art. 106 a. (Nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) I prodotti soggetti ad accisa, che a 20 termine giorno per stabilire un protocollo per la ricerca da parte delle autorità doganali nello svolgimento del loro controllo non sono stati contattati e nessuna prova della loro proprietà è stata loro presentata, sarà considerata abbandonata a favore dello Stato.
     Art. 107 . Il ministro delle finanze emana un’ordinanza sul campionamento e sui metodi di analisi ai fini del controllo dei prodotti soggetti ad accisa.
Capitolo Nove.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PUNITIVE

Sezione I.
Disposizioni generali (Nuovo, SG n. 95/2009, in vigore dal 01.12.2009)

     Art. 107 bis. (Nuovo – SG 95/09, in vigore dal 01.12.2009, integrato – SG 54/2012, in vigore dal 17.07.2012) Le autorità doganali hanno il diritto di cogliere e conserverà nell’inventario le merci soggette alla violazione ai sensi della presente legge, nonché il trasporto, i veicoli e gli altri mezzi e attrezzature utilizzati e utilizzati per la commissione della violazione, nonché i beni e le somme per la copertura di eventuali reclami relativi alla violazione commessa.
     Art. 107 b. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) In attesa dell’esito dei procedimenti amministrativi e penali sequestrati e detenuti beni, strumenti e attrezzature è conservato dall’ufficio doganale.

          (2) In caso di impossibilità di immagazzinamento, le merci sequestrate e trattenute, i mezzi e le attrezzature devono essere custoditi in custodia responsabile con l’annotazione dell’autore del reato o di altre persone che ne sono responsabili.

          (3) Ai fini del par. 2 le autorità doganali sigillano l’oggetto o parte di esso in cui le merci sono custodite e i mezzi o le attrezzature utilizzate e utilizzate per commettere la violazione.
     Art. 107 a. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) (modifica -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il ) Prima della conclusione del procedimento amministrativo, le autorità doganali possono smaltire prodotti soggetti ad accisa sequestrati e detenuti il cui stoccaggio comporta costi significativi per amministrazione doganale, così come la loro conservazione è impossibile o costituiscono un pericolo per la vita e la salute delle persone o per l’ambiente.

          (2) Le merci il cui deposito comporta costi significativi per l’amministrazione doganale sono quelle merci il cui stoccaggio a lungo termine è economicamente irragionevole o che comportano costi superiori al loro valore. I costi di stoccaggio sono tutti i costi sostenuti dalle autorità doganali in relazione alla conservazione e allo stoccaggio delle merci, compresi il carico e lo scarico, il trasporto, lo stoccaggio, lo stoccaggio e altri costi.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La disposizione assegnando per la trasformazione o lo smaltimento e il trasporto di merci sotto il par. 1 deve essere effettuato in un ordine determinato dall’ordinanza di cui all’art. 124 , par. 4 .
     Art. 107 anni (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) Al fine di garantire le affermazioni fatte in violazione ai sensi della presente legge, le autorità doganali possono imporre le seguenti misure precauzionali :

               1 . sequestro di beni mobili e debiti verso il debitore, compresi conti bancari;

               2 . sequestro di merci nel fatturato;

               3 . pignoramento immobiliare.

          (2) Le misure cautelari saranno imposte, quando senza di esse sarà impossibile o sarà difficile riscuotere i crediti di cui al par. 1 .

          (3) Le misure cautelari devono essere imposte in base all’importo dei crediti.

          (4) Le misure cautelari devono essere imposte da un decreto del capo della dogana nella zona della violazione.

          (5) Le disposizioni del capitolo ventiquattresimo del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale si applicano alle questioni non regolate nel presente articolo.
     Art. 107 d. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) Quando il colpevole è sconosciuto, l’atto è firmato dalla persona che ha compilato e da un testimone e non essere servito. In questo caso, sarà emesso un decreto penale, che avrà effetto dalla data del rilascio.

          (2) Quando l’autore del reato è noto ma non è stato trovato all’indirizzo indicato al servizio del reato amministrativo o ha lasciato il paese o ha dato il proprio indirizzo solo all’estero, il decreto penale non sarà notificato. Il decreto è considerato entrato in vigore due mesi dopo la sua emissione.
     Art. 107 a. (Nuovo -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) L’organo amministrativo che governa la decadenza allo Stato dei beni oggetto di violazione di questa legge, così come la trasmissione , il mezzo di trasporto e altri mezzi e strutture utilizzati e utilizzati per commettere il reato quando tale misura è prevista nella presente legge.

          (2) Laddove le merci, i mezzi o le attrezzature di cui al par. 1 manca o alienato, il suo valore, determinato al prezzo di mercato, viene assegnato.

          (3) Il modo e la procedura per la determinazione del valore di mercato del confiscati ai beni stato oggetto di un reato ai sensi della presente legge, e la trasmissione, trasporto e altri veicoli e le attrezzature che sono stati utilizzati per commettere reato sono determinate dalle regole per far rispettare la legge.

          (4) Il prezzo di mercato deve essere determinato nel momento in cui è stata commessa la violazione e, se ciò è impossibile, al momento della sua costituzione.
     Art. 107 g. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) Quando le merci – oggetto della violazione di questa legge è parzialmente pagato o non pagato accise, tra cui l’aggiudicazione del loro valore, determinato al prezzo di mercato, è soggetta ad accisa su base generale.

          (2) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) L’importo delle accise sotto il par. (1) è determinato con decisione del capo dell’ufficio doganale competente nel cui territorio è stato stabilito il reato.

          (3) (Nuovo – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La decisione sotto il par. 2 sono soggetti a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.

          (4) (prec. 2 -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il sequestrata a favore dei beni statali sono considerati essere poste sotto sospensione d’accisa.
     Art. 107 h. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Il rilascio Up la disposizione penale, ma non oltre il 30 giorni dal deposito dell’atto di infrazione ai sensi della presente legge tra il corpo amministrativo e l’autore del reato può essere raggiunto un accordo al termine del procedimento amministrativo, a meno che il fatto costituisca reato.

          (2) Nessun caso di violazione amministrativa in cui i beni soggetti al reato mettono in pericolo la salute umana o animale o l’ambiente o non conformi ai requisiti di qualità del prodotto potrebbe non essere oggetto di un accordo.

          (3) L’ accordo deve essere redatto per iscritto e deve indicare il consenso dell’autorità amministrativa e dell’autore del reato nei seguenti casi:

               1 . c’è un atto commesso, commesso dal trasgressore e commesso colpevolmente, l’atto costituisce una violazione della legislazione sulle accise;

               2 . quale dovrebbe essere il tipo e la quantità della punizione;

               3 . prendere per il catalogo dello Stato – l’oggetto dell’infrazione e della trasmissione, trasporto e altri veicoli e le attrezzature che sono stati utilizzati per commettere un reato ai sensi della presente legge o sono pagati per un importo non inferiore al 40 per cento di il loro prezzo di mercato.

          (4) L’ accordo non può determinare:

               1 . una punizione di natura diversa da quella prevista dalla legge per il particolare reato amministrativo;

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’importo della multa o della sanzione di proprietà:

                    (a) in caso di prima infrazione, che è inferiore all’importo minimo previsto per il particolare illecito amministrativo;

                    b) in caso di recidiva – meno del 60 percento dell’importo massimo previsto per l’illecito amministrativo specifico;

                    (c) ad ogni successiva data – inferiore all’importo massimo previsto per il particolare illecito amministrativo.

               3 . un importo inferiore 40 per cento del prezzo di mercato del oggetto dell’infrazione e la trasmissione, trasporto e altri veicoli e le attrezzature che sono stati utilizzati per commettere un reato ai sensi della presente legge.

          (5) L’ accordo deve essere firmato dall’autorità amministrativa e dall’autore del reato o dal suo rappresentante espressamente autorizzato a raggiungere un accordo.

          (6) Il direttore dell’Agenzia delle dogane o un suo funzionario autorizzato ad adottare una decisione che approva o rifiuta di approvare l’accordo entro 14 giorni dalla firma dell’accordo per la chiusura dei procedimenti penali amministrativi. La decisione che approva l’accordo per la risoluzione della procedura penale amministrativa deve essere inviata al rispettivo procuratore entro 7giorni dalla sua emissione.

          (7) L’ accordo per la cessazione del procedimento amministrativo penale deve essere approvato se sono soddisfatti i requisiti di legge e i crediti pubblici dello Stato in esso specificati sono pagati o assicurati sul conto di deposito del rispettivo ufficio doganale.

          (8) La decisione di cui al par. 6 non può essere impugnata, ad eccezione della decisione che approva un accordo per la risoluzione del procedimento penale amministrativo contro il quale il pubblico ministero può presentare una protesta relativa alla sua legittimità dinanzi al tribunale ai sensi del Codice di procedura amministrativa. In questo caso, la protesta del pubblico ministero non ferma l’esecuzione della decisione.

          (9) I termini per l’emissione di un decreto di pena cessano di decorrere dalla data di inizio del procedimento giudiziario in segno di protesta del pubblico ministero fino al suo completamento.

          (10) Nei casi in cui l’accordo di cessazione del procedimento amministrativo non è approvato o la decisione con la quale è stata approvata è annullata dal tribunale, l’organo sanzionatorio amministrativo emette un decreto di pena su base generale.

          (11) L’ accordo per la risoluzione della procedura penale amministrativa entrerà in vigore alla data della sua approvazione. L’accordo ha l’effetto di un decreto punitivo entrato in vigore ed è esecutivo per l’ordine del codice di procedura fiscale e assicurativa.
Sezione II.
Sanzioni amministrative (Nuovo, SG n. 95/2009, entrata in vigore il 01.12.2009)

     Art. 108. (1) Una persona obbligata e non registrata ai sensi della presente legge è passibile di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 500 e 3000 lev.
          (2) Nei casi di cui al par. 1, oltre alla punizione, la persona deve anche l’importo dell’accisa non registrata per i prodotti sottoposti ad accisa prodotti fino alla data in cui è stata accertata la violazione.
     Art. 108 a. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012anni) (1) che memorizza, offre o vende prodotti del tabacco in magazzini o strutture commerciali in violazione dell’art. 100 a devono essere puniti con una multa da 1000 a 3000 levs, rispettivamente, una sanzione proprietaria di BGN 2.000 a 5.000 deve essere imposta .

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione è da 2000 a 5000 levs e la sanzione della proprietà – da 4000 a 8000 lev.
     Art. 109. (1) Una persona che viola la disposizione di cui all’art. 60 è punito con la multa da 1.000 a 3.000 lev – per i singoli e una sanzione di proprietà da 2000 a 6000 lev – per le persone giuridiche e le ditte individuali.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione varia da 2000 a 6000 levs e la sanzione proprietaria – da 4000 a 12 000 lev.

          (3) (Nuovo – SG. 35 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) La persona che ha mescolato biocarburante derivato dal petrolio al di fuori di un deposito fiscale per il quale non accisa è stata pagata per intero o in parte è punito con una multa di 10 000 a 25 000 Lev – per gli individui e una sanzione di proprietà di 25 000 a 50 000 Lev – per le persone giuridiche e le ditte individuali.

          (4) (Nuova – SG. 35 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) A recidiva sotto il par. 3 l’ ammenda è compresa tra 20.000 e 50.000 lev, e la sanzione della proprietà – da 50.000 a 100.000 lev.

          (5) (. Prev 3 , modificato -. SG. 35 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) Nei casi sotto il par. 1, 2, 3 e 4, oltre alla punizione, la persona deve anche l’importo dell’accisa non registrata per i prodotti sottoposti ad accisa prodotti fino alla data in cui è stata accertata la violazione.
     Art. 109 a. (Nuova – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) Una persona che viola la disposizione di cui all’art. 91a sarà passibile di una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 2.000 per le persone fisiche e una sanzione pecuniaria per un importo di BGN 1.000 a BGN 3.000 per le persone giuridiche e le imprese individuali.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è nella quantità di 1000 a 4000 levs e la sanzione della proprietà – da 2000 a 6000 lev.
     Art. 110. (1) (modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il modifica -. SG. 44 del 2009 , in vigore il 01.01.2010 , integrata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009) La persona che non paga a causa accisa entro il termine di cui all’art. 44 o non presenta una dichiarazione di accisa entro il termine di cui all’art. 87 , sarà punito con una sanzione pecuniaria della somma di 500 a 2500– per le persone giuridiche e le sole imprese commerciali, e con un’ammenda pari a BGN da 500 a 1.500 – per le persone fisiche.

          (2) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -.. SG 44 di 2009 , in vigore il 01.01.2010 , modificata. – . SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificato -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La persona non ha fornito informazioni all’interno Art. 88a sarà passibile di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 500 e 2500 BGN e la revoca del certificato di registrazione per un piccolo birrificio indipendente.

          (3) (Abrogato -.. SG 109 del 2007 , efficace dal 01.01.2008 , para precedente. 2 , Suppl -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 (g) In caso di recidiva ai sensi del par. 1 sanzione proprietaria pari dal 1000 al 5000 Lev e la multa da 1.000 a 3.000 lev.

          (4) (Abrogato -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
     Art. 111. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) Chiunque non rispetti il termine di notifica in caso di modifiche delle circostanze in cui è stata emessa la licenza per la gestione del deposito fiscale o del certificato di registrazione ai sensi della presente legge è punito con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 500 e 2500 lev.

          (2) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La persona che non rispetta le disposizioni di cui all’art. 65 , par. 6 , sarà punito con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 500 e 2500 lev.

          (3) (prec. 2 -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , il revocato -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012anni)

          (4) . (Prev 3 , modificato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -.. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 (g) In caso di recidiva ai sensi del par. 1 e 2 la sanzione pecuniaria deve essere compresa tra 1000 e 5000 lev.
     Art. 112. (1) Una persona che, essendo obbligato a non calcolare l’accisa è punita con la sanzione proprietario in quantità doppia dell’accisa uncharged ma non inferiore a 500 lev.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione pecuniaria è nel doppio importo delle accise non caricate ma non inferiore a 1000 lev.

          (3) In caso di violazione di cui al par. (1) e ( 2) , nel caso in cui la persona abbia addebitato l’imposta nel periodo successivo al periodo durante il quale l’accisa avrebbe dovuto essere riscossa, la sanzione è pari al 25 % dell’accisa ma non inferiore a 200 BGN.

          (4) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) In caso di violazione sotto il par. 1 e 2 , quando la persona ha maturato la tassa nel periodo successivo al periodo di cui al par. 3 , la sanzione proprietaria deve essere pari al 50 % delle accise, ma non inferiore a 400 BGN.
     Art. 112 a. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Una persona che, come un dovere, non un documento di accompagnamento semplificato è punito con una multa o una penalità in taglia 100 BGN

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 l’ ammontare della multa / penalità è di 300 lev.
     Art. 113. (1) (suppl. – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) La persona che non è un documento fiscale emesso o ricevuto o l’elettronica contabile amministrativo di accompagnamento del documento / amministrativo documento o nel registro delle registrazioni di titoli o nella dichiarazione di accisa per il periodo d’imposta in questione, o utilizza documenti fraudolenti, documenti falsi o falsi che portano all’aliquota di accisa o di accisa inferiore nel una dimensione più grande, è punibile dalla proprietà sanzione per un importo compreso tra 200 e 10 000 lev.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 l’ ammontare della sanzione è da 500 a 20 000 lev.
     Art. 113 a. (Nuova -. SG 54 del 2012 , in vigore dal 04.01.2013 , il revocato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.04.2013anni)
     Art. 114 . (Am -.. SG 55 di 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) La persona che viola la disposizione di cui all’art. 103a , par. 1, 3, 4 e 5 devono essere puniti con una sanzione pecuniaria della somma di BGN 5.000 a BGN 10.000 , e nel caso di un reato ripetuto da BGN 10.000 a BGN 50.000 .
     Art. 114 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) Una persona che atterra in un luogo diverso da quello di cui all’Art. 91b deve essere penalizzato con una sanzione proprietaria nel doppio importo dell’accisa dovuta, ma non inferiore a 2.000 BGN.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione pecuniaria è il doppio dell’importo dell’accisa non caricata ma non inferiore a 4000 lev.
     Art. 115 . Una persona che viola la disposizione dell’Art. 92 , sarà passibile di una sanzione pecuniaria per un importo di BGN 2.000 a BGN 5.000 , e in caso di recidiva – da BGN 4.000 a BGN 10.000 .
     Art. 116 . Una persona che viola la disposizione dell’Art. 93 è punita con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 5000 e 10 000 lev e, in caso di recidiva, da 10 000 a 50 000 lev.
     Art. 117. (1) (Modificare -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) La persona che viola la disposizione di cui all’art. 94è punito con la multa da 100 a 500 lev – per i singoli e una sanzione di proprietà da 5.000 a 10.000 lev – per le persone giuridiche e le ditte individuali.

          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) A trasgressione ripetuta sotto il par. 1 multa da 200 a 1.000 lev, e la proprietà di sanzione – da 10 000 a 50 000 Levs
     Art. 118. (1) Una persona che viola la disposizione di cui all’art. 95 è punito con una sanzione pecuniaria da 1000 a 3000levs – per le persone fisiche e con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 3.000 e 10.000 BGN – per le persone giuridiche e le imprese individuali.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è tra 2000 e 6000 levs e la sanzione della proprietà – da 6000 a 20 000 lev.
     Art. 119. (1) Una persona che viola le disposizioni dell’Art. 96, 97 e 98 sono passibili di una sanzione pecuniaria da BGN 100a BGN 300 per le persone fisiche e una sanzione pecuniaria per un importo di BGN 3.000 a BGN 10.000 per le persone giuridiche e le imprese individuali.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è nella quantità di 200 a 600 levs e la sanzione della proprietà – da 6000 a 20 000 lev.
     Art. 120. (1) (suppl -.. SG 19 di 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) La persona che viola la disposizione di cui all’art. 99 par. 1 Pt. 1 e 2 , è punito con la sanzione di proprietà da 5000 a 10 000 Levs e per trasgressione ripetuta – da 10 000 a 20 000Levs

          (2) (suppl -.. SG 19 di 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) La persona che viola la disposizione di cui all’art. 99 par. 2 . Pt 13 , è punito con la multa da 100 a 300 lev – per gli individui e una sanzione di proprietà da 3.000 a 10.000 lev – per le persone giuridiche e le ditte individuali.

          (3) (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona che viola la disposizione di cui all’art. 99 par. 3 è punito con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2000 e 5000 lev, e in caso di violazioni ripetute – da 5000 a 10 000lev.

          (4) (prec. 3 -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) A recidiva sotto il par. 2 la multa è nella quantità di 200 a 600 levs e la sanzione della proprietà – da 6000 a 20 000 lev.
     Art. 121. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) Una persona che viola la disposizione dell’Art. 64 , par. 1 – 4 è punito con la multa da 1.000 a 3.000 lev – per i singoli e una sanzione di proprietà da 2000 a 6000 lev – per le persone giuridiche e le ditte individuali.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione varia da 2000 a 6000 levs e la sanzione proprietaria – da 4000 a 12 000 lev.

          (3) Una persona che fabbrica o importa prodotti soggetti ad accisa e appone su di loro falsi o falsificati etichette accise o etichette accise con scaduta, è punito con una sanzione pecuniaria doppio della quantità di accisa dovuta ma non inferiore a 5.000lev, e nel caso di una violazione ripetuta – non inferiore a 10.000 BGN.

          (4) Una persona che viola la procedura o il modo di introdurre le etichette di consumo deve essere punita con una sanzione pecuniaria pari a BGN 2000 e in caso di violazioni ripetute BGN 4.000 .

          (5) (Nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il soggetto che immette, negozi, trasporta o trasporta le etichette di consumo utilizzati in violazione delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti per la sua applicazione è punita con una sanzione pecuniaria da 1000 a 3000 lev per le persone fisiche e con una sanzione pecuniaria da 2000 a 6000 lev per le persone giuridiche e le imprese individuali.
     Art. 122. (1) Una persona che viola la disposizione di cui all’art. 101 è punito con la multa da 100 a 300 lev – per i singoli e una sanzione di proprietà da 3.000 a 10.000 lev – per le persone giuridiche e le ditte individuali.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è nella quantità di 200 a 600 levs e la sanzione della proprietà – da 6000 a 20 000 lev.
     Art. 122 a. (Nuova – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 anni) (1) Una persona che tentano di manipolare o smontare o manipolare o smontare dispositivi tecnici di cui all’art. 102 , par. 3 è punibile con una multa pari al doppio della quantità di accisa dovuta ma non meno di 1.000 lev – per i singoli e una sanzione di proprietà doppio della quantità di accisa dovuta ma non meno di 2.000 lev – legale persone e commercianti individuali.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è nel triplo ammontare dell’accisa dovuta, ma non inferiore a 3000 levs, e la sanzione proprietaria – nel triplo ammontare dell’accisa dovuta, ma non inferiore a 6000 lev.
     Art. 123. (1) (modifica -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) un individuo che detiene, vende, trasporta o trasporta prodotti soggetti ad accisa senza etichetta accise se è prescritta, o prodotti soggetti ad accisa apposte etichette con accise falsi o contraffatti o etichette di consumo con scaduta è punito con una multa il doppio l’accisa dovuta, ma non inferiore a BGN 1000 , e nel caso di un’infrazione ripetuta – non inferiore a BGN 2.000 .

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La persona giuridica o operi che tiene, vende o trasporta merci soggetti ad accisa senza etichetta dell’accisa in cui è richiesto tale o prodotti soggetti ad accisa apposte etichette con accise falsi o contraffatti o etichette accise con scaduta, una sanzione pecuniaria pari al doppio della quantità di accisa dovuta ma non meno di 2.000 lev e per ripetute violazioni – non meno da 4000 BGN

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Para 2 non si applicano alle merci di imposte senza etichette accisa poste in sospensione d’accisa.

          (4) (suppl -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando una persona giuridica o imprenditore individuale che detiene, vende o trasporta prodotti soggetti ad accisa stabilisce al momento della ricezione della consegna merci di imposte senza etichetta dell’accisa qualora ciò sia necessario, apporre etichette accise falsi o contraffatti o etichette accise con scaduto o con un gruppo che non soddisfa i requisiti di cui all’art. 64 , par.4Prepara l’inventario immediata delle merci nella forma approvata dal Ministro delle Finanze e notifica per iscritto entro tre giorni dalla data di accettazione o di ricevimento della merce dell’ufficio doganale competente presso la posizione dell’oggetto. In questo caso, la persona che ha informato l’autorità competente della sanzione di cui al par. 2 non è richiesto.

          (5) Le sanzioni di cui al par. 1 e 2 sono imposti sulla persona che memorizza o trasporta merci soggetti ad accisa senza etichetta dell’accisa Se è prescritta, o prodotti soggetti ad accisa apposto con etichette di consumo falsi o contraffatti o etichette di consumo con validità scaduta, dove non può essere il proprietario trova.

          (6) (modifica -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La persona che mantiene, trasferimenti, trasporti, fornisce o vende bevande alcoliche e adesivi accise tabacco Duty Free, con un’iscrizione che contiene obbligatoriamente le parole Duty Free, punibile con una multa o una penalità nella doppia quantità di accise, ma non meno di 2.000 lev – per gli individui, e non meno di 4000 lev – per le persone giuridiche e le ditte individuali, e per ripetute violazioni – non inferiore a 6000 lev.

          (7) (nuova -. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Para 6 non applica quando le merci soggetti ad accisa sono sotto controllo doganale ai sensi del regolamento (CEE) № 2913/92del Consiglio, del 12 Oktomvri 1992sulla creazione del codice doganale comunitario in collaborazione con la direzione ricevuto o completato le formalità doganali di direzione di ricezione, o sono in sospensione d’accisa o scendere al di sotto delle soglie quantitative definiti per legge o comportarsi offerti e venduti a commerciale siti autorizzati per il commercio duty-free, o accise quando prodotti sottoposti ad accisa ha pagato.

          (8) (precedente. 7 – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Al creazione di prodotti del tabacco senza etichette o con appositi etichette accise falsi o contraffatti o etichette accise con scaduta validità, o con etichetta di accisa, rispettivamente con un’iscrizione ai sensi del par. 6 , nei distributori automatici di prodotti del tabacco, le sanzioni di cui al par. (1) e ( 2) devono essere imposti alla persona che è stata autorizzata a commerciare prodotti del tabacco in conformità con la legislazione bulgara.
     Art. 123 a. (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Chiunque evitare il pagamento totale o parziale o di sicurezza dovuta ai sensi della presente legge il dovere di accisa è punito con una multa nel doppio importo dell’accisa eluso , ma non inferiore a BGN 1.000 , e le persone giuridiche e le sole imprese commerciali sono soggette ad una sanzione proprietaria nel doppio importo dell’ammissione evasa ma non inferiore a BGN 2.000 .

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 importo multa tripla dell’accisa eluso, ma non inferiore a 2.000 lev e la sanzione di proprietà – in quantità tripla dell’accisa eluso, ma non inferiore a 4000 lev.
     Art. 123 b. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Per i quantitativi di rifiuti scarsità d’arte. 12 , par. 4 e in caso di inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 12 , par. 4 l’ accisa è dovuta al tasso indicato nell’art. 38 , le persone punite con una multa o una sanzione proprietaria nel doppio importo dell’accisa dovuta, ma non inferiore a BGN 1000 – per le persone fisiche, e non inferiore a BGN 2.000 – per le persone giuridiche e gli unici commercianti, e in caso di violazioni ripetute – non meno di 2000– per le persone fisiche e non inferiore a 4000 BGN – per le persone giuridiche e le imprese individuali.

          (2) Una persona che detiene, offre, vende, trasporta o trasferisce rifiuti ai sensi dell’art. 12 , par. 4 è punito con una multa da 200 a 1000 lev o una sanzione proprietaria da 500 a 2000 levs e in caso di ripetuta violazione con un’ammenda da 400 a 2000 lev o con sanzioni proprietarie da 1000 a 4000 lev.

          (3) Il paragrafo 2 non si applica se i rifiuti di cui all’art. 12 , par. 4 sono sotto controllo doganale ai sensi del regolamento (CEE) № 2913/92 del Consiglio, del 12 Oktomvri 1992 riguardante l’istituzione di un codice doganale comunitario in collaborazione con la direzione ricevuto o espletate le formalità doganali per la ricezione di direzione, o sono sotto pagamento dilazionato delle accise o detenuto o trasportato dalle persone ai sensi dell’art. 12 , par. 4 , articolo 1 e par. 5 .
     Art. 124. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata e suppl -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , integrata. – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal01.01.2011, modificato -.. SG 54 nel 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi di violazione di cui all’art. 108a , art. 114a , art. 115, 116, 117, 118 , art. 120 , par. 1 e 2 , art. 121 , par. 1 – 3 e 5 , art. 122, 123 , par. 1, 2, 4 e 6 e art. 126 , nonché nei casi in cui il perpetratore è sconosciuto, i beni soggetti alla violazione devono essere sequestrati a beneficio dello stato, indipendentemente dalla titolarità dello stesso.

          (2) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) I fondi – Proprietà del colpevole che è servito a commettere un reato ai sensi della presente legge sarà confiscato allo Stato a meno che il loro valore chiaramente non corrisponda alla gravità del reato.

          (3) (Nuovo – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 35 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) L’Tutte le strutture utilizzato per commettere una violazione ai sensi dell’art. 109 , vengono confiscati a favore dello stato, indipendentemente dalla proprietà.

          (4) (prec. 2 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il paragrafo precedente. 3 – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 g . modifica -. SG. 44 del 2009 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il Ministro delle Finanze emana un’ordinanza che stabilisce i termini e le condizioni per smaltimento e trasporto della merce a beneficio dello stato di cui al par. 1, 2 e 3 , secondo l’art. 106e i prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 107 c.

          (5) (Nuova -. SG 44 del 2009 , modificata -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 , modificata -.. SG 94 del 2010, il con effetto dal 01.01.2011 anni) sequestrati e bloccato, sequestrato e abbandonato a favore dei prodotti soggetti ad accisa di stato sotto il controllo delle autorità doganali e sono oggetto di trattamento o smaltimento.

          (6) (nuova -. SG 44 del 2009 , completata -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) Nei casi di distruzione di sequestrato, confiscato e abbandonato i prodotti sottoposti ad accisa dello Stato devono essere eseguiti dall’autorità che li ha detenuti sotto il controllo delle autorità doganali.

          (7) (nuova – SG. 44 del 2009 , il revocato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni)
     Art. 124 a. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nei casi secondo l’art. 108, 108a , 109, 114, 114a , 115, 117, 120, 121, 122 , art. 123 , par. 1, 2 e 6 , art. 123 e 126, la persona è anche privata del diritto di perseguire una particolare attività o attività nell’oggetto o nei siti in cui il reato è stabilito per un periodo di un mese.

          (2) Nei casi di ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la persona è privata del diritto di esercitare l’attività o le attività specificate per un periodo da 2 a 6 mesi.

          (3) (Nuovo – SG. 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 ) La punizione sotto il par. (1) e ( 2) non saranno imposti nei casi in cui è stato concluso un accordo per la chiusura del procedimento amministrativo-penale ai sensi dell’art. 107 h.

          (4) (prec. 3 -. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012anni) L’esecuzione della pena amministrativa ai sensi del par. 1 e 2 deve essere risolto dal corpo che ha imposto su richiesta del reo, dopo che quest’ultimo dimostra che la multa o sanzione viene pagato in pieno.
     Art. 124 b. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) In caso di imposizione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 124 e una misura amministrativa obbligatoria è necessaria per sigillare il sito oi siti in cui è stata stabilita la violazione.

          (2) La misura amministrativa obbligatoria ai sensi del par. (1) si applica con un ordine motivato al capo dell’ufficio doganale competente o ad un funzionario da lui autorizzato.

          (3) L’ordine sarà soggetto a previo controllo, a meno che il tribunale non decida diversamente.

          (4) L’ordine di cui al par. 2 sono soggetti a ricorso secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.

          (5) (modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La misura coatta amministrativa deve essere risolto dall’autorità che ha imposto, su richiesta del punto di vista amministrativo volto e una volta accertato con che la sanzione pecuniaria o la sanzione pecuniaria siano pagate per intero. La stampa è fatta con il dovere di assistenza della persona.
     Art. 124 a (Nuova -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) (1) Nel imponendo la misura coatta amministrativa ai sensi dell’art. 124 b, par. 1 vieta l’accesso al sito o siti del reo e la merce disponibile ad eccezione di quelle che sono oggetto di infrazione deve essere rimosso dalla persona o da una persona autorizzata entro un termine stabilito dall’autorità imposto provvedimento amministrativo obbligatoria.

          (2) (modifica -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Quando la rimozione è associata a disabilità significative e / o costi significativi, l’Autorità ha disposto la misura dell’arte. 124 b, par. 1 , può ordinare che i beni siano collocati nell’oggetto o nei siti di responsabilità del trasgressore. L’ordine non si applica ai beni oggetto dell’infrazione.

          (3) Nei casi del par. 1 , quando il ritiro della merce non viene effettuato entro il termine prescritto, l’autorità doganale rimuoverli, mettendoli in loco anteriore senza obbligo di tenerli a spese del debitore e non è responsabile per la distruzione, perdita o sprechi.
     Art. 125. (1) (suppl. – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’utente finale accise esenti che ha ricevuto i prodotti energetici e li ha utilizzati per scopi diversi da quelli specificati nel certificato di esenzione dalle accise e non ha pagato per il dovere prodotti soggetti ad accisa ai sensi della presente legge, saranno passibili di una sanzione pecuniaria pari al doppio della quantità di accisa dovuta sul carburante del tipo rispettivo, ma non inferiore a 5000 lev.

          (2) In caso di ripetute violazioni il certificato sarà revocato e la sanzione proprietaria di cui al par. 1 non è inferiore a BGN 10.000 .

          (3) Nei casi di cui al par. 2 la persona paga anche l’importo dell’accisa dovuta per i carburanti per motori del rispettivo tipo per le quantità disponibili al momento del ritiro del certificato.

          (4) (Nuova -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)
     Art. 126 . (Suppl. – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.04.2010 , modificata -. SG SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011(d) Una persona che produce, detiene, offre, vende o trasporta prodotti soggetti ad accisa senza un documento fiscale ai sensi della presente legge o di una fattura o dichiarazione doganale o di un documento amministrativo di accompagnamento / documento amministrativo elettronico o documento cartaceo quando il sistema informatico non funziona, o un altro documento attestante il pagamento, l’imposizione o la messa in sicurezza delle accise sono puniti con un’ammenda per le persone fisiche o con una sanzione proprietaria per le persone giuridiche e i titolari di diritti individuali nel doppio importo dell’accisa dovuta, Non meno di 1.000 lev e per ripetute violazioni – non inferiore a 2.000 lev.
     Art. 126 a. (1) (nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il testo precedente dell’art. 126 e -. SG 44 del 2009, integrato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 anni) Qualsiasi violazione delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti per la sua applicazione stabilite dalle autorità doganali, se non diversamente stabilito, è punito con la multa da 200 a 1000 lev o con una sanzione di proprietà da 500 a 2000 lev.

          (2) (Nuova – SG. 44 del 2009 anni) La stessa pena si applica su una persona che non collabora o ostacola le autorità doganali nell’esercizio dei loro poteri, e che è necessario ai sensi della presente legge per fornire di questi beni merci, documenti e informazioni, ma rifiuta questo.
     Art. 126 b. (1) (nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -.. SG 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il testo precedente Art. 126 b -. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Per i casi meno gravi di violazioni di cui all’art. 118, 122, 123, 126 e 126 e nello svolgimento delle loro autorità doganali possono infliggere ammende scivolare nei termini e nelle quantità di cui all’art. 39 , par. 2della legge sugli illeciti e sanzioni penali.

          (2) (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) I casi minori sotto il par. 1 sono quelli in cui il doppio importo dell’accisa per le merci soggette all’infrazione non supera i 50 lev.
     Art. 127. (1) Un’autorità doganale che non emette entro 7 giorni un certificato di presenza o assenza di obblighi ai sensi della presente legge è punita con una multa fino a 250 levs e in caso di recidiva – fino a 500 lev.

          (2) Gli atti di violazione devono essere redatti dai funzionari dell’Ispettorato al Ministero delle Finanze, ei decreti penali devono essere emessi dal Ministro delle Finanze.
     Art. Articolo 128. (1) L’ accertamento dei reati, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali sono effettuati secondo l’ordine della legge sulle violazioni amministrative e sulle sanzioni.

          (2) Atti violazioni sono rilasciati dalle autorità doganali e la pena sono rilasciati dal direttore dell’Agenzia “Dogane” o un funzionario autorizzato.

          (3) (Nuovo – SG. 82 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificata -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) Nei casi quando trovano violazioni ai sensi dell’Art. 123 , par. 1, 2 e 6 , gli organi di polizia del Ministero dell’Interno stabiliscono gli atti per accertare violazioni o le schede di cui all’art. 126 ter , i decreti penali rilasciati dal direttore dell’Agenzia delle dogane o da funzionari da lui autorizzati.
Disposizioni transitorie e finali

 

     § 1. (1) (in vigore da 01.07.2006 ) Questa legge revoca la legge Excise (prom SG.. 19 di 1.994 g. Modificare SG.. 58 e 70 di 1995 SG . 21, 56 e 107 del 1996 SG. 51 di 1997 SG. 15, 89 e 153 del 1998 SG. 103 del 1999 SG. 102 del 2000 SG. 110dal 2001 , pagine 45 e118 del 2002 ; poeta, pp. 9 del 2003 ; modificato, no. 37, 103 e 112 del 2003 , pag. 53 e 113 del 2004 ), ad eccezione dell’art. 11 , par. 9 e 10 , art. 12 c, art. 17 a, par. 10, § 2 pt. 25 delle disposizioni complementari, § 26delle Disposizioni transitorie e finali della legge che modifica la legge Accisa (SG. 110 del 2001 anni) e §20 delle Disposizioni transitorie e finali della legge sulle modifiche e integrazioni alla legge sulle accise (State Gazette, n. 118 del 2002 ), che sono applicabili fino all’adozione di una legge sul commercio esente da dazio.

          (2) (Valido dal 15.11.2005 ) Le persone ai sensi del § 20 , par. 2 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica la legge Excise Tax (SG. 118 del 2002 anni), i cui permessi era scaduto dopo 31 Yuli 2005 , le attività in funzionamento degli operatori duty-free nell’adozione di Legge sul commercio esente da dazio.

          (3) (Efficace 01.07.2006 , il revocato -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     § 2. (1) (Modificare -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni) ha lanciato a 30 Yuni 2006 , un procedimento inclusive per la creazione e la riscossione delle accise e ha iniziato a fino a tale data le procedure per il recupero delle accise sono completate dagli organi dell’Agenzia delle entrate.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006) per le accise applicate fino al 30 giugno 2006 compreso deve essere dichiarato e pagato in conformità con i termini e le condizioni della legge sulle accise e dei regolamenti per la sua applicazione.

          (3) (Nuova -. SG 63 di 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) per le passività accise sostenute fino al 30 Yuni 2006 , compreso, le disposizioni della legge Excise, stabilito, l’approvvigionamento e la raccolta devono essere effettuati con la procedura del Codice di procedura fiscale e assicurativa dagli organismi dell’Agenzia delle entrate nazionale.

          (4) (Nuova -. SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni) concesso a 30 Yuni 2006 , garanzia compreso ai sensi della legge accise vengono rilasciati o assorbita da parte dell’Agenzia nazionale delle Entrate in conformità con i termini e le condizioni della legge sulle accise e le relative norme di attuazione.
     § 2 a. (. Nuovo – SG 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 anni) (1) I depositari autorizzati hanno il diritto di recuperare il pedaggio per 30 Yuni 2006 , l’accisa per:

               1 . alcool etilico (materie prime alcoliche) utilizzato nella produzione di bevande alcoliche;

               2 . per la lavorazione di gas ai codici NC 290124100, 271114000, 290122000 e 290121000 , sottoposti a trattamento specifico o chimica in prodotti soggetti ad accisa finiti;

               3 . per la lavorazione di olio pesante con codici NC 271019710 e 271.019.750 e per l’elaborazione di olio combustibile pesante codici NC 271.019.510 e 271.019.550 , sottoposti a trattamento specifico o chimica in prodotti soggetti ad accisa finiti;

               4 . benzina a basso numero di ottano utilizzata nella produzione di etilene;

               5 . etilene utilizzato nella produzione di dicloruro di etilene.

          (2) Il rimborso deve essere effettuato dopo il rilascio per il consumo dei prodotti soggetti ad accisa in cui i beni di cui al par. 1 dopo la conversione di etilendicloruro, ma non oltre il 1 ° luglio 2007 .

          (3) (Nuovo – SG. 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il termine sotto il par. 2 non si applica ai prodotti soggetti ad accisa di cui al par. 1 , elemento 1 .
     § 2b. (Nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) Il tasso annuo di applicazione dell’art. 32 , par. 3 per il 2006 è di 4,4 litri per ettaro per terra arabile registrata.
     § 3 . I documenti, per i quali la presente legge prevede un modello, sono determinati dai regolamenti per l’applicazione della legge.
     § 4 . (In vigore dal 15.11.2005 ) Il Ministro delle Finanze emanerà regolamenti per l’attuazione della legge entro 6 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     § 5 . (Am -.. SG 63 di 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) L’ordinanza di cui all’art. 21 , par. 3 , art. 25 , par. 2 , art. 107 e art. 124 , par. 2 è rilasciato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
     § 6 . Il ministro delle finanze:

               1 . (Modifica -. SG. 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) determinare dalle informazioni ordine dai registri di cui all’art. 24 g, par. 1 , art. 54 , par. 1 e art. 56 , par. 2 , che è pubblico;

               2 . può determinare, insieme al Governatore della Banca nazionale bulgara, una procedura speciale per il pagamento della tassa.
     § 7 . La legge sulla Corporate Income Taxation (prom SG.. 115 del 1997 g,… Corr SG 19 di 1998 g;. Modifica SG.. 21 e 153del 1998 SG. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 e 111 del 1999 , n. 105 e 108 del 2000 , numeri 34 e 110 del 2001 , numeri 45, 61, 62 e 119 del 2002 , pagine 42 e 109dal 2003 , n. 18, 53 e 107 del 2004 , p. 39 nel 2005 ) devono essere fatte le seguenti aggiunte:

               1 . A Art. 2 g:

“Art. 2 , la (1) Le persone che organizzano giochi di gioco con macchine da gioco, i dispositivi per le scommesse sulle corse di cavalli o un cane, roulette e altri dispositivi di gioco d’azzardo in un casinò gioco d’azzardo, al posto della tassa di profitto delle imprese e / o imposta definitiva di cui all’art. 2 e di gioco con macchina di gioco, dispositivo per fare le scommesse su corse di cavalli o un cane, roulette in un casinò per tavolo da gioco e altri dispositivi di gioco d’azzardo nei casinò, oggetto di finale dana k sulla struttura interessata.

          (2) Le persone di cui al par. 1 carica e pagare le tasse nella rispettiva Direzione fiscale territoriale nel luogo di registrazione fiscale di acconti trimestrali e inviare una copia dell’ordine di pagamento alla Direzione fiscale territoriale in corrispondenza della posizione del sito sala gioco d’azzardo delle scommesse o casinò e per controllare l’autorità di gioco. I contributi sono pagati per ogni attività di gioco d’azzardo con un ordine di pagamento separato che indica la posizione e l’indirizzo del sito. Le persone sotto para 1 dichiarazioni di file per il trimestre corrispondente nella forma approvata dal Ministro delle Finanze, in termini di pagamento dell’imposta.

          (3) L’imposta di cui al par. 1 deve essere depositata entro il 3 gennaio per il primo trimestre dell’anno civile, fino al 1 °aprile per il secondo trimestre, il 1 ° luglio per il terzo trimestre e il 1 ° ottobre per il quarto trimestre dell’anno civile.

          (4) Per tutte le altre attività la tassazione delle persone di cui al par. 1 deve essere effettuato secondo la procedura generale. ”

               2 . A Art. 46 g:

. “Art 46 ., Il tasso di Arte 2 d quantità come segue:

               1 . per una slot machine o un sistema di scommesse sui risultati di corse di cavalli o cani – BGN 300 al trimestre per ogni struttura;

               2 . per la roulette in un tavolo da casinò – 18.000 BGN al trimestre per ogni struttura;

               3 . per un’altra struttura di gioco in un casinò – $ 3000 al trimestre per ogni struttura. ”

               3 . Nell’art. 67 e para. 7, 8 e 9 :

” (7) Una persona che conduce il gioco d’azzardo o le slot uso macchine e strutture di gioco di cui all’art. 2 g, senza aver pagato l’imposta dovuta, punibile con una multa – per gli individui che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le imprese individuali, nel doppio importo della tassa dovuta, ma non inferiore a 3.000 BGN.

          (8) In caso di recidiva ai sensi del par. 7 l’ ammontare dell’ammenda o la sanzione della proprietà è nel doppio importo della tassa dovuta, ma non inferiore a BGN 5.000 .

          (9) Le sanzioni di cui al par. 7 e 8 si applicano a prescindere dalle sanzioni previste da altre leggi, e gli organismi di controllo ai sensi della legge sul gioco d’azzardo devono essere informati entro tre giorni dall’istituzione della violazione. ”
     Sezione 8 . Nella legge sulle dogane (prom SG.. 15 del 1998 g;. Emendare SG.. 89 e 153 del 1998 SG. 30 e 83 del 1999SG. 63 del 2000 SG . 110 del 2001 SG. 76 del 2002 SG. 37 e 95 del 2003 SG. 38 del 2004 SG. 45 e 86 del 2005 (d) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

               1 . Nell’art. 7 , par. 8 è una seconda frase: “I funzionari dell’Ispettorato al Ministro delle Finanze hanno accesso a tutte le informazioni e documenti per l’amministrazione doganale in relazione alle loro richieste.”

               2 . Nell’art. 17 , par. 1 , punto 6 , frase 1 dopo le parole “previste dalla legge” sono aggiunte “su richiesta degli agenti dall’Ispettorato al Ministro delle Finanze”.
     § 9 . Fino all’entrata in vigore dell’atto per il rilascio di una licenza per la gestione di un deposito fiscale o per il rifiuto di emetterlo, i produttori di prodotti soggetti ad accisa reperiti il 1o gennaio 2006 che presentano una domanda di titolo anteriormente al 1o marzo 2006 proseguono la loro attività ai sensi l’ordine di questa legge come detentori di magazzino autorizzati.
     § 10 . La legge sul tabacco e prodotti del tabacco (prom SG.. 101 del 1993 g;. Modifica SG.. 19 del 1994 SG. 110 del 1996SG. 153 del 1998 SG. 113 del 1999 SG. 33 e 102 del 2000 SG. 110 del 2001 SG. 20 del 2003 SG. 57 e 70 del 2004 ) le seguenti modifiche ed integrazioni:

               1 . L’articolo 29 è modificato come segue:

“Articolo 29. (1) Le sigarette domestiche e le sigarette importate sono vendute sul mercato interno a prezzi, in condizioni e su ordine determinato dal Consiglio dei ministri.

          (2) I termini e la procedura per la registrazione dei prezzi dei prodotti del tabacco, ad eccezione di quelli di cui al par. 1 , la produzione interna e le importazioni, il commercio di prodotti del tabacco e il controllo su di essi sono determinati da un’ordinanza del Consiglio dei ministri. ”

               2 . (In vigore dal 15.11.2005 ) Nelle disposizioni transitorie e conclusive, sarà creato il § 3a :

“§ 3 bis . Il Consiglio dei ministri adotta, entro il 1 ° gennaio 2006 , le modifiche e integrazioni necessarie al diritto derivato sull’applicazione della legge.”
     § 11 . L’attuazione della legge è affidata al Ministro delle Finanze.
     § 12 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2006 , ad eccezione di:

               1 . (Modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) Le disposizioni di cui all’art. 1 – 31 , art. 32 , art. 33 , par. 1 , articoli 2, 4, 5 e 6 e par. 2 , art. 34 – 46 , art. 59 – 128, § 1 , par. 1 sulla revoca della legge sulle accise, così come il § 1, par. 3 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2006 ;

               2 . le disposizioni del § 1 , par. 2, § 4 e § 10 , punto 2 , che entrerà in vigore alla data di promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

               3 . (Nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , modificata -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG . 109 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Le disposizioni di cui all’art. 33 , par. 1 , punti 1 e 3 , che entrano in vigore il 1 ° gennaio 2009 .

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La legge è stata approvata dall’Assemblea nazionale il 2 novembre 2005 ed è timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DI PROCEDURA DI ASSICURAZIONE FISCALE

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 88 . Il Codice entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2006 , ad eccezione dell’art. 179 , par. 3 , art. 183 , par. 9, § 10 ( 1 ) (e) e 4(c), § 11 ( 1 ) (b) e § 14 ( 12) delle Disposizioni Transitorie e Finali forza dal giorno della promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA

          ( PROM -. SG. 30 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 12.07.2006 D.)

     § 21 . La legge sulle accise e imposte Magazzini Act (. Prom SG. 91 del 2005 g,… Emendare Pz 105 del 2005 ) Le parole “legge sui procedimenti amministrativi” sono sostituiti da “codice di procedura amministrativa”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 142 . Il Codice entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta dello Stato, fatta eccezione per:

               1 . Sezione 2 , Sezione 2 , Sottosezione 1 e Sezione 2 , Voce 2 – Abrogazione del Capitolo Tre, Sezione II “Ricorsi per Procedura Giudiziaria”, Sezione 9 , Articoli 1 e 2, Sezione 11 , Articoli 1 e 2, § 15, § 44 pt. 1 e 2, § 51 pt. 1, § 53 pt. 1, § 61pt. 1, § 66 pt. 3, § 76 pt. 1 – 3, § 78, § 79, § 83 , articolo 1, § 84 , articoli 1 e 2, § 89 , voce 1– 4, § 101 pt. 1, § 102 pt. 1, § 107, § 117 pt. 1 e 2, § 125, § 128 pt. 1 e 2, § 132 pt. 2 e § 136 ( 1 ) e § 34, § 35 , paragrafo 2, § 43 , paragrafo 2, § 62, voce 1, § 66 , articoli 2 e 4, § 97 , voce 2 e § 125 , articolo 1– la sostituzione della parola “regionale” con “amministrativa” e sostituendo le parole “il Tribunale della città di Sofia” con “il Tribunale amministrativo – Sofia”, entrate in vigore il 1 mart 2007 g.;

               2 . paragrafo 120 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 ;

               3 . paragrafo 3 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
AL DIRITTO DEL REGISTRO COMMERCIALE

          ( PROM -.. SG 34 DI 2006 , modificato -.. SG 80 DI 2006 , modificato -.. SG 53 DI 2007 , IN VIGORE DAL 01.01.2008D.)

     Sezione 56 . (Am -.. SG 80 del 2006 , modificata -.. SG 53 del 2007 ) Questa legge entra in vigore il 1 yanuari 2008 , con l’eccezione del § 2 e § 3 provenienti in vigore dal giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 63 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 26 . La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 16 , punti 1 e 3, § 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -.. SG 105 DI 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 , modificato -.. SG 55 DI 2010 , IN VIGORE DAL 20.07.2010D.)

     § 77. (1) Le persone di cui all’art. 57 a, par. 1 , articoli 1, 2 e 3 , che operano alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare le domande di registrazione entro 14 giorni dalla sua entrata in vigore.

          (2) Fino alla consegna del certificato di registrazione le persone di cui al par. 1 ha tutti i diritti e gli obblighi delle persone registrate ai sensi della presente legge.
     Sezione 78 . Per le merci per le quali sono presenti le circostanze dell’allegato V, capitolo IV “unione doganale”, del protocollo al trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, la disposizione di cui all’art. 19 , par. 1 , punto 3, alla data di espletamento delle formalità doganali.
     § 79 . (Abrogato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 anni)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sezione 81 . La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2007 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALL’UFFICIO PER GLI SCAMBI ESTERNI

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 9 . La legge entrerà in vigore il giorno dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2007

          ( PROM -. SG. 108 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 anni)

     Sezione 106 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 , ad eccezione degli articoli 103 e 104 , che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
PER LA LEGGE SUI PRODOTTI MEDICINALI IN MEDICINA UMANA

          ( PROM -. SG. 31 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 13.04.2007 D.)

     Sezione 37 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione dell’articolo 22 , che entrerà in vigore un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 108 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 19.12.2007 D.)

     Sezione 36 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione dell’articolo 35 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 .
Disposizioni finali
della legge sulla modifica della legge sulle accise e sui depositi

          ( PROM -. SG. 109 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.01.2008 D.)

     Sezione 56 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2008 , ad eccezione delle esenzioni fiscali di cui all’articolo 12,paragrafo 1, lettera e), che costituiscono aiuti di Stato e che entrano in vigore dopo che la Commissione europea ha emesso una decisione positiva.
Disposizioni aggiuntive
PER LA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI MAGAZZINI FISCALI

          ( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)

     § 17 . Questa legge recepisce le disposizioni della direttiva 2007/74 / CE del 20 dekemvri 2007 sull’esenzione dall’imposta e dalle accise valore aggiunto delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (GU, L 346/6 del 29 dekemvri 2007anni).
Disposizioni finali
della legge sulla modifica della legge sulle accise e sui depositi

          ( PROM -.. SG 106 DI 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 , modificato -.. SG 55 DI 2010 , IN VIGORE DAL 20.07.2010D.)

     § 18 . (Abrogato -.. SG 55 del 2010 , in vigore dal 20.07.2010 anni)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 20 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009 .
Disposizioni transitorie e finali
AL DIRITTO SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DELL’ATTO PULITO ATMOSFERICO

          ( PROM -. SG. 6 DI 2009 , IN VIGORE DAL 24.02.2009 D.)

     § 21 . La legge entra in vigore un mese dopo la sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, fatta eccezione per la disposizione del § 4 relativa all’art. 17b , che entrerà in vigore il 4 luglio 2009 per le persone fisiche e giuridiche che, prima del 4luglio 2008 , hanno una o più delle attività previste dall’art. (2) del regolamento (CE) n. 303/2008 e del regolamento (CE) n. 304/2008 e dell’art. (1) del regolamento (CE) n. 305/2008 , del regolamento (CE) n. 307/2008 e del regolamento (CE) n . 306/2008 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA FORNITURA DELLA LEGGE SULL’ACCENSIONE E SUI MAGAZZINI FISCALI

          ( PROM -. SG. 24 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 31.03.2009 D.)

     § 2 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni finali
della legge sulla modifica della legge sulle accise e sui depositi

          ( PROM -. SG. 44 DEL 2009 G.)

     Sezione 24 . Il Consiglio dei ministri, entro il 31 ottobre 2009 , effettua o propone modifiche agli atti legislativi pertinenti, che stabiliscono le condizioni e la procedura per compensare la riduzione delle entrate provenienti dalle accise revocate sulle autovetture.
     § 25 . I paragrafi 1 – 5 e § 8 – 20 entrano in vigore il 1 yanuari 2010 g.
Disposizioni aggiuntive
PER LA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI MAGAZZINI FISCALI

          ( PROM -. SG. 95 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 D.)

     § 79 . (Effective 01.04.2010 ) La presente legge recepisce le disposizioni della direttiva 2008/118 / CE del 16 dekemvri 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12 / CEE (GU L 9/12 del 14 gennaio 2009 ).
     § 80 . (Efficace 01.04.2010 ) Il Ovunque nella legge le parole “operatore registrato” e “operatore registrato” è sostituito da “registrato” e “destinatario registrato”, le parole “operatore non registrato” e “operatore non registrato” è sostituito con “registrata temporaneamente destinatario ‘e’ registrata temporaneamente destinatario” e le parole “registrata o l’operatore non registrato” e “registrato o non registrato trader” è sostituito da “destinatario registrato o temporaneamente registrato” e “destinatario registrato o tempo HHO destinatario registrato. ”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -.. SG 95 DI 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 , modificato -.. SG 19 DI 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011D.)

     Sezione 81 . (In vigore dal 01.12.2009 ) (1) Il Ministro delle Finanze emetterà l’ordinanza di cui all’art. 103a , par. 2 entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

          (2) Entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza di cui al par. 1 i detentori di magazzino autorizzati e le persone registrate secondo la legge svolgono la loro attività in conformità ai requisiti di legge e ne informano il direttore dell’Agenzia delle dogane, rispettivamente il capo dell’ufficio doganale competente.

          (3) Le persone di cui al par. 2 può continuare fino all’entrata in vigore di un atto del direttore dell’Agenzia delle dogane / responsabile dell’ufficio doganale competente per la modifica del deposito fiscale / registrazione e / o per il rispetto dei requisiti di legge, ma non per oltre 6 mesi dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza ai sensi del par. 1 .
     § 82 . (In vigore dal 01.12.2009 ) (1) Le persone di cui all’art. 57 a ricevere un certificato di registrazione di un commerciante registrato presentare una richiesta di emissione di un nuovo certificato al capo della dogana al luogo del sito in cui ricevere o scaricare prodotti soggetti ad accisa in 14 termine giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          (2) I certificati registrati per la registrazione di un operatore registrato sono validi fino a 45 giorni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
     Sezione 83 . (Efficace 01.04.2010 , il revocato -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
     Sezione 84 . (Efficace 01.04.2010 , il revocato -. SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
     § 85 . (Efficace 01.04.2010 ) Le disposizioni del quarto capitolo, Sezione VI bis e VI ter si applicano a qualsiasi movimento in sospensione d’accisa con un documento amministrativo elettronico che inizia o termina nel paese.
     § 86 . (Effettivo 01.12.2009 ) Produttori di prodotti energetici che non erano soggetti a licenza alla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui avessero depositato la domanda e i documenti necessari per il rilascio di una licenza entro il 28febbraio 2010 la gestione di un deposito fiscale può continuare la sua attività secondo la legge fino a quando non sarà nominato il direttore dell’Agenzia delle dogane, ma non oltre il 30 aprile 2010 , fatte salve le disposizioni sugli obblighi dei detentori di magazzino autorizzati.
     Sezione 87 . (In vigore dal 01.12.2009 ) (1) Le persone di cui all’art. 100 e che la data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzati al commercio dei prodotti del tabacco emanati ai sensi della legge sul tabacco e prodotti del tabacco entro il 30 april 2010 la presentazione di una domanda al capo della dogana al luogo dello spot magazzino o sito per una nuova autorizzazione.

          (2) In attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione o del rifiuto di emettere, le persone di cui al par. 1 continua a funzionare.
     § 88 . (In vigore dal 01.12.2009 ) Entro tre mesi dall’entrata in vigore di questa legge, il Ministro delle Finanze emetterà un’ordinanza, che stabilirà i termini e la procedura per la presentazione di documenti per via elettronica.
     Sezione 89 . (In vigore dal 1 ° aprile 2010 ) Se lo Stato membro di esportazione è diverso dallo Stato membro di spedizione, le disposizioni di cui all’art. 73 c, par. 5 , art. 73 g, par. 3 e art. 73 h, par. (2) si applicano nel caso in cui siano state stabilite le condizioni necessarie a livello comunitario.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 96 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 , ad eccezione del § 1, § 2 , articoli 1, 3, 4 e 6, § 3 e 4, § 5 , articoli 1 e 4, § 6, 7, 8 , 10 e 11, § 13 , articolo 1 , lettere “b” e “c”, § 15 e 16, § 20 , articolo 2, § 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 86, 94 e 95Che entreranno in vigore dalla data di pubblicazione della legge nella “Gazzetta ufficiale”, e § 2pt. 2 e 5, § 5 pt. 3, § 20 pt. 1, § 34, 43, 44, 48, 77, 79, 80, 83, 84, 85 e 89 , che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2010 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -.. SG 55 DI 2010 , IN VIGORE DAL 20.07.2010 , integrata -.. SG 29 DI 2012 , IN VIGORE DAL 10.04.2012 D.)

     Sezione 39 . Le etichette di accisa di cui all’art. 27 , par. 6, 7 e 8 presso l’ufficio doganale competente l’accisa è compensata o rimborsata alle condizioni e secondo l’ordine del par. 9, 10 e 11 di tale articolo.
     Sezione 40 . La procedura di cui all’art. 25 e l’accisa pagata sarà compensata o rimborsata secondo i termini e le condizioni stabiliti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
     § 41. (1) Le persone di cui all’art. 26 , par. 3 espleta la propria attività conformemente ai requisiti della presente legge entro tre mesi dalla sua entrata in vigore e notifica per iscritto il direttore dell’Agenzia delle dogane.

          (2) Oltre ai casi di cui all’articolo 81 , par. 2 delle disposizioni transitorie e finali della legge di modifica della legge sulle accise e imposte Magazzini Act (SG. 95 del 2009 ) le persone che hanno rispettato il termine fissato ai sensi del § 2 delle disposizioni transitorie e finali del Decreto № 3 del 2010 d) per i requisiti specifici e il controllo esercitato dalle autorità doganali sui mezzi di misurazione dei prodotti soggetti ad accisa (SG, numero 15 del 2010 ), svolge la propria attività nel rispetto dei requisiti di legge e notifica per iscritto al Direttore dell’Agenzia delle Dogane “entro:

               1 . tre mesi dalla data di redazione del protocollo di cui all’art. 52 , par. 4 del decreto;

               2 . 1 settembre 2010 – per coloro che utilizzano strumenti di misurazione e controllo che misurano simultaneamente il volume, il contenuto di alcol e l’estratto, espressi in gradi Platone.

          (3) Le persone di cui al par. 2 può continuare la sua attività fino all’entrata in vigore della legge il direttore dell’Agenzia “Dogane” o capo dell’ufficio doganale competente sulla modifica della licenza per la gestione del deposito fiscale o la registrazione e / o il rispetto della legge, ma entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

          (4) (Nuova – SG. 29 del 2012 , in vigore dal 10.04.2012 ) I soggetti di cui all’art. 47 che detengono una licenza per la gestione di un deposito fiscale che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, si trova in un sito strategico di rilevanza nazionale per la sicurezza, è pienamente conforme ai requisiti di legge ma non oltre 1 Yuni 2013 g.
     § 41 a. (Nuova – SG. 29 del 2012 , in vigore dal 10.04.2012 ) Nei casi ai sensi del § 41 par. 4 le persone continuano ad utilizzare i mezzi di misurazione e controllo di cui all’art. 52 , par. 5 del Decreto № 3 del 2010 sui requisiti e controlli specifici effettuati dalle autorità doganali sulla misurazione di prodotti soggetti ad accisa (prom SG.. 15 del 2010 g,… Emendare SG 68 di 2.011 g. e n. 3 del 2012 ).
     § 42. (1) Le disposizioni dell’art. 47 , par. 1 , articolo 5 , art. 57 c, par. 1 , articolo 5 , art. 58 a, par. 1 , articolo 3 e art. 58c, par. 1 , il punto 5 non si applica alle violazioni commesse fino all’entrata in vigore della presente legge, a meno che l’atto costituisca un reato, a condizione che l’autore del reato concluda un accordo ai sensi dell’art. 107 h entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

          (2) Le disposizioni dell’art. 47 , par. 1 , articolo 5 , art. 57 c, par. 1 , articolo 5 , art. 58 a, par. 1 , articolo 3 e art. 58 c, par. 1 pt. 5 non si applicano alle violazioni per i quali esiste un efficace decreto penale fino all’entrata in vigore della presente legge, a meno che il fatto costituisca reato, a condizione che la sanzione di proprietà imposta è pagato o da pagare entro due mesi dall’entrata in vigore secondo questa legge.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sezione 44 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni aggiuntive
PER LA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI MAGAZZINI FISCALI

          ( PROM -.. SG 94 DI 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 , modificato -.. SG 54 DI 2012 , IN VIGORE DAL 17.07.2012D.)

     Sezione 43 . Questa legge introduce i requisiti della direttiva 2010/12 / CE del Consiglio del 16 fevruari 2010 , che modifica le direttive 92/79 / CEE, 92/80 / CEE e 95/59 / CE sulla struttura e le aliquote delle accise che gravano a industriale tabacco trasformato e direttiva 2008/118 / CE (GU L 50/1 del 27 febbraio 2010 ).
     Sezione 44 . Negli altri testi della legge le parole “certificato effettivo per l’iscrizione nel registro delle imprese” sono sostituite da “certificato di buona reputazione”.
     Sezione 45 . Negli altri testi della legge, dopo le parole “strumenti di misura” è aggiunto “controllo”.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -.. SG 94 DI 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 , modificato -.. SG 19 DI 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011 , modificata -. SG NO. 54 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 17.07.2012 D.)

     Sezione 46 . (Am -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) L’aiuto di Stato previsto dall’art. 24 g, par. 1 , il punto 3 è concesso dopo una decisione della Commissione europea sulla sua compatibilità con il mercato comune.
     § 47. (1) procedimento pendente presso l’Agenzia Nazionale delle Entrate per confiscati o abbandonati a favore dei prodotti soggetti ad accisa di stato per le violazioni della presente legge deve essere completata dal “Dogana” Agenzia del decreto di cui all’art. 124 , par. 4 .

          (2) L’ ordinanza di cui all’art. 124 , par. 4 è gestito dalla Agenzia “Dogane” e confiscato lo Stato per i casi gravi di vendita o il possesso di beni soggetti ad accisa senza etichetta dell’accisa quando è conseguente richiesto dalla legge.
     § 48. (1) L’ ordinanza di cui all’art. 124 , par. 4 si applicano per asportare merci sequestrate o confiscate dalle autorità fiscali in materia di prodotti sottoposti ad accisa sequestrate dalle autorità fiscali, il cui proprietario è sconosciuto e non erano ricercata in nove periodo -mese di sequestro.

          (2) Se la data di sequestro dei prodotti sottoposti ad accisa non è nota, la data in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono stati sequestrati è considerata la data in cui i prodotti soggetti ad accisa sono stati registrati.

          (3) Nei casi di cui al par. 1 le azioni previste dall’ordinanza sono eseguite dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle entrate nazionale o da funzionari da lui autorizzati.
     Sezione 49 . (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) La fornitura di Art. 93 , par. 6 non si applicano fino al 31 marzo 2011 .
     § 50 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 19 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011 D.)

     Sezione 8 . Eventuali movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione delle accise avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi del capo IV, sezione VI, sono chiusi con la stessa procedura entro il 31 marzo 2011 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 11 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
AL DIRITTO DELL’ENERGIA RINNOVABILE

          ( PROM -. SG. 35 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 03.05.2011 D.)

     § 25 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di:

               1 . Articolo 20 , par. 1, 2 e 3 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2012 per gli edifici di servizio pubblico e per altri edifici a partire dal 31 dicembre 2014 ;

               2 . Articolo 21 , par. 1, 2, 3 e 4 , che entrerà in vigore il 31 dicembre 2012 ;

               3 . Articolo 22 , par. 1, 2, 3, 4 e 5 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 ;

               4 . Articolo 23 , par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2012 .
Disposizioni finali
AL DIRITTO SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DELL’ATTO DOGANALE

          ( PROM -. SG. 82 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 D.)

     § 16 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 , ad eccezione dell’articolo 10 , paragrafo 1 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni aggiuntive
PER LA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI MAGAZZINI FISCALI

          ( PROM -.. SG 99 DI 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 , modificato -.. SG 54 DI 2012 , IN VIGORE DAL 17.07.2012D.)

     § 18 . Questa legge introduce i requisiti della decisione di esecuzione 2011/545 / UE del 16 Septemvri 2011 sulle disposizioni di attuazione per il controllo e il movimento della direttiva 2008/118 / CE per i prodotti di cui al codice NC 3811 , a norma dell’articolo 20 ( 2) della direttiva 2003/96 / CE del Consiglio (GU L 241/33 del 17 settembre 2011 ).
     § 19 . L’aiuto di Stato previsto dall’art. 32 , par. 1 , gli articoli 8 e 9 sono concessi dopo che la Commissione europea ha emesso una decisione positiva sulla sua compatibilità con il mercato interno.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposizioni finali
della legge sulla modifica della legge sulle accise e sui depositi

          ( PROM -.. SG 99 DI 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 , modificato -.. SG 54 DI 2012 , IN VIGORE DAL 17.07.2012D.)

     § 21 . (Am -.. SG 54 di 2012 , in vigore dal 17.07.2012 ) La legge entrerà in vigore il 1 yanuari 2012 , con l’eccezione del § 2 , entrato in vigore il 1 yanuari 2013 , il e § 8 ( 1 ) (c) e § 9 , che entrerà in vigore il 1 giugno 2012 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE PER L’EMENDAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELL’ATTO ENERGETICO RINNOVABILE

          ( PROM -. SG. 29 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 10.04.2012 D.)

     Sezione 23 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato ad eccezione dell’articolo 3, che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2013 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -.. SG 54 DI 2012 , IN VIGORE DAL 17.07.2012 , modificato -.. SG 94 DI 2012 , IN VIGORE DAL 30.11.2012D.)

     § 75 . In altri testi di legge:

               1 . I termini “dazi doganali” sono sostituiti dai termini “dazi doganali riscossi dalle autorità doganali”.

               2 . La parola “richiesta” è sostituita da “richiesta”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sezione 78 . (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 30.11.2012 ) I soggetti di cui all’art. 57 a, par. 1 , punto 2 e 3 , nonché le persone che hanno ricevuto un certificato per l’iscrizione per lo svolgimento di attività con gas naturale dopo l’entrata in vigore della presente legge, portano la loro attività in conformità ai requisiti di cui all’art. 57 a, par. 2 , articolo 7 e par. 3 entro il 31dicembre 2012 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 85 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato ad eccezione di:

               1 . paragrafo 83 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2012 ;

               2 . paragrafo 80 ( 1) e punto ( 4 ) (b), che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 ;

               3 . paragrafo 1 , punto 9 sugli articoli 49 e 50, paragrafo 6 sull’art. 24 a, par. 7, § 7 relativo all’art. 24 c, par. 4, § 11, § 13 , articolo 3, § 14 , articolo 1, § 15 , articolo 1 , lettera b, § 16 , articolo 5, § 18 , articolo 2, articolo 20 relativo all’art. 55 a, par. 7, § 21 , articoli 2 e 5, § 23 , voce 1 , lettera b) e articolo 9, § 24 , punto 5, § 25, § 27, articolo 3, § 28 , articolo 2, § 29, § 30 , § 32 , articoli 2 e 3, § 33 , articolo 2 , lettera b, § 34, § 40, § 41 , 3, § 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, § 54 , paragrafo 4, § 56 , articoli 2 e 69 , che entreranno in vigore il 1 ° aprile 2013 .
Disposizioni transitorie e finali
della legge sulla modifica della legge sul valore aggiunto

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)

     § 65 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , ad eccezione dell’articolo 61 , punto 2 , lettera “a”, punti 3, 4 e 6 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 7 , e 9 e § 64 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale, § 61 , punto 5 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 5 e 6 e il punto 8 , che entrerà in vigore il 1aprile 2013e § 47 , punto 9 , lettera “c” – relativo all’art. 159 , par. 5 e 11 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2013 .

          ( *) Campana. ordine. Ciela – su § 61 , punto 2 , b. “b”, che modifica l’art. 33 , par. 3 TASSE: dal 01.01.2013 al 01.04.2013 (entrata in vigore della modifica allo stesso paragrafo del SG, n. 54 del 2012 ) il testo dell’art. 33 , par. 3 è:

” (3) Ai fini dell’applicazione delle aliquote di cui ai punti da 1 a 4 del paragrafo 1 , i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo devono essere accompagnati da un documento in forma standard, determinato dal regolamento di applicazione della legge.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’ORIGLIE DI PETROLIO E OLIO

          ( PROM -. SG. 15 DEL 2013 , in vigore dal 15.02.2013 anni)

     § 22 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni aggiuntive
PER LA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E L’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI MAGAZZINI FISCALI

          ( PROM -. SG. 101 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     Sezione 36 . Ovunque nella legge, le parole “liquido e pagabile” sono cancellate.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -.. SG 101 DI 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 , integrato -.. SG 1 DI 2014 , IN VIGORE DAL 2014/01/01D.)

     § 37. (1) Nei casi in cui l’entrata in vigore della presente legge, il giudice si è fermato l’esecuzione preliminare della decisione del direttore di “dogana” Agenzia per la revoca della licenza per la gestione del magazzino fiscale o decisione del capo delle doganale competente revocare la validità del certificato per l’utente finale esente da accisa e sui documenti di accisa emessi ai sensi dell’art. 20 , par. 2 , articoli 9 e 19 note di credito sono stati emessi in connessione con la decisione della corte, si ritiene che i prodotti sottoposti ad accisa sono in regime di sospensione di accisa quando non vengono rimossi dal deposito fiscale. I documenti di accisa emessi ai sensi dell’art. 20 , par. 2 , p.9 e 19 sono considerati come cancellati.

          (2) Nei casi in cui, fino all’entrata in vigore della presente legge, il tribunale ha sospeso l’esecuzione preliminare della decisione del direttore dell’Agenzia delle dogane di sospendere la licenza di gestione del deposito fiscale o la decisione del capo dell’autorità doganale competente di porre fine all’azione del certificato per l’utente finale esente da accisa e dei documenti di accisa emessi ai sensi dell’art. 20 , par. 2 , i punti 9 e 19 sono annullati in connessione con la decisione del tribunale, si ritiene che i prodotti soggetti ad accisa siano in regime di sospensione di accisa quando non vengono rimossi dal deposito fiscale. Per le quantità sfrattate di prodotti sottoposti ad accisa viene rilasciata una nuova carta di accisa se non viene rilasciata.

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     Sezione 39 . (Suppl -.. SG 1 di 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) La legge entra in vigore il 1 yanuari 2014 , ad eccezione del § 9 e 38 , che entrano in vigore dopo la sentenza La Commissione europea per l’estensione del regime di aiuti di Stato autorizzato esistente e del paragrafo 21 relativo al par. 10 e 11 e § 22 , che entrerà in vigore il 1 aprile 2014 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DEL CODICE PROCEDURA DI ASSICURAZIONE FISCALE

          ( PROM -. SG. 109 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     Sezione 24 . La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione del § 23 , che entra in vigore dopo che la Commissione europea ha deciso di estendere il regime di aiuti di Stato autorizzato esistente.
Disposizioni finali
della legge sulla relazioni economiche e finanziarie con le aziende registrate in giurisdizioni con bassa tassazione, le persone legate ei loro titolari effettivi

          ( PROM -. SG. 1 DEL 2014 , in vigore tra 2014/01/01 D.)

     Sezione 8 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .
Atti rilevanti della legislazione europea

DIRETTIVA 2003/96 / CE DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

DIRETTIVA 2003/30 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili nei trasporti

DIRETTIVA 92/84 / CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche

DIRETTIVA 92/83 / CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 92/12 / CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale relativo ai prodotti soggetti ad accisa, all’azienda, alla circolazione e al controllo di tali prodotti

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87 DEL CONSIGLIO relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

REGOLAMENTO (CEE) N. 3037/90 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1990 relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea

REGOLAMENTO (CEE) N.  3199/93  DELLA COMMISSIONE del  22  novembre  1993  relativo al reciproco riconoscimento delle procedure per la denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dalle accise

Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria (ЗС)

Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria

Capitolo uno.
DISPOSIZIONI GENERALI

     Art. 1. (1) La presente legge disciplina:
               1 . i requisiti per l’universalità e la credibilità dei sistemi di contabilità (contabilità) nelle imprese;

               2 . (Modifica – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il contenuto, la compilazione e la pubblicazione dei bilanci delle imprese;

               3 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I requisiti alle persone redazione dei bilanci.

          (2) (emendare e suppl -.. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010(d) Le imprese sono: operatori economici ai sensi della legge sul commercio; le persone giuridiche che non sono commercianti, imprese di bilancio, le associazioni prive di personalità giuridica, missioni commerciali e persone straniere che svolgono attività nel paese attraverso una stabile organizzazione, salvo nei casi in cui l’attività è svolta da un non residente del paese – Stato dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo soltanto alle condizioni di libera prestazione di servizi.
     Art. 2 . Le imprese effettuano la contabilizzazione delle operazioni aziendali secondo un ordine cronologico corrispondente alle loro prestazioni.
     Art. 3. (1) (modifica -. SG. 91 del 2002 ) I documenti contabili primari delle imprese in lingua bulgara con numeri arabi e in BGN. Possono anche essere redatti nella lingua straniera interessata in valuta estera nel caso di transazioni organizzate in valuta estera con controparti estere.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I documenti contabili ricevuti dalle imprese in una lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in bulgaro di contenuti in esso riflessa le operazioni di business, ad eccezione di documenti che sono documenti fiscali ai sensi dell’art. 112 , par. 1 pt. 1 e 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
     Art. 4. (1) La contabilità deve essere effettuata e gli stati finanziari devono essere compilati conformemente ai requisiti della presente legge in conformità ai seguenti principi contabili di base:

               1 . Accantonamento – proventi e oneri derivanti da operazioni e gli eventi sono addebitate al momento della loro comparsa, a prescindere dal momento della ricezione o il pagamento di denaro o suoi equivalenti e inclusi nel bilancio per il periodo a cui si riferiscono;

               2 . una continuità aziendale: si presume che un’entità sia presente e rimanga nel prevedibile futuro; l’entità non ha né l’intenzione né la necessità di liquidare o ridurre in modo significativo il volume della propria attività, in caso di liquidazione o altra base contabile analoga dovrebbero essere applicati nella preparazione del bilancio;

               3 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La cautela – misurare e rendicontare le assunzioni di rischio e la stima di perdita potenziale nel trattamento contabile delle transazioni commerciali, al fine di ottenere risultati finanziari effettivi;

               4 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La comparabilità tra i costi ei ricavi – costi sostenuti in relazione con un’operazione o un’attività specifica dovrebbe riflettersi nel risultato finanziario per il periodo in cui l’entità ne trae beneficio e le entrate si riflettono nel periodo in cui i costi di incasso sono rilevati;

               5 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La sostanza sulla forma – le operazioni e gli eventi sono contabilizzati in conformità con il loro contenuto economico, l’essenza e finanziaria e non formalmente il loro legale forma;

               6 . (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La ritenzione ove possibile criterio di valutazione del periodo di riferimento precedente – garantire la comparabilità dei dati contabili e rapporti tra i diversi periodi di riferimento;

               7 . (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’indipendenza dei singoli periodi di riferimento e la corrispondenza tra saldo iniziale e finale – ciascun periodo di dichiarazione trattati rappresentano stessa indipendentemente dalla sua oggettiva con il precedente periodo di riferimento e il successivo periodo di riferimento, e i dati del bilancio all’inizio del periodo di riferimento attuale devono coincidere con i dati alla fine del precedente periodo di riferimento.

          (2) (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

          (3) Le imprese effettuano la contabilità sulla base della giustificazione documentaria delle operazioni e dei fatti aziendali, rispettando i requisiti per la compilazione dei documenti secondo la legislazione vigente.
     Art. 5. (1) L’ attuale contabilità deve essere organizzata secondo la procedura stabilita dalla presente legge e un singolo piano dei conti approvato dalla direzione dell’impresa.

          (2) (Abrogato -.. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)
     Art. 5 a. (Nuova – SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata e suppl -.. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificata. – SG. 15 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) imprese di bilancio effettuare la contabilità conformemente al capitolo XV della legge finanza pubblica.

          (2) Le imprese del settore delle amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al par. 1 , che svolgono la loro contabilità secondo i requisiti applicabili alle imprese di bilancio, sono determinati dall’ordine di cui all’art. 165 del Public Finance Act.
     Art. 5 b. (Nuova -. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)
     Art. 5 . A (Nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il Ministro delle Finanze:

               1 . Coordina e interagisce con la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea nell’armonizzazione della legislazione contabile bulgara con le direttive contabili europee;

               2 . preparare pareri e orientamenti metodologici sull’attuazione della presente legge e sugli standard nazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese;

               3 . intraprendere misure per lo sviluppo e il miglioramento della contabilità.
Capitolo due.
DOCUMENTI CONTABILI E FORMA CONTABILE

     Art. 6. (1) Il documento contabile è un supporto cartaceo o tecnico di informazioni contabili classificate come primarie, secondarie e registro:
               1 . il documento principale è il detentore di informazioni su una prima operazione commerciale in assoluto;

               2 . il documento secondario è il titolare di informazioni convertite (aggregate o differenziate) derivate da documenti contabili primari;

               3 . il registro deve essere il titolare di informazioni cronologicamente sistematiche per le operazioni commerciali da documenti contabili primari e / o secondari.

          (2) Il documento contabile può essere un documento elettronico quando vengono rispettati i requisiti della presente legge e della legge sul documento elettronico e sulla firma elettronica.
     Art. 7. (1) (modifica – SG.. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) Il documento contabile di riferimento principale rivolto a un’altra impresa o individuo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

               1 . un nome e un numero contenente solo numeri arabi;

               2 . data di rilascio;

               3 . (Modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , integrato -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007) Il nome, l’indirizzo e il numero di per l’identificazione ai sensi dell’art. 84 del Codice di procedura fiscale e assicurativa dell’Emittente e del Destinatario;

               4 . oggetto e valore dell’operazione commerciale;

               5 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)

          (2) (modifica – SG.. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) Il documento contabile di riferimento principale, che riguarda solo l’impresa, contenere almeno le seguenti informazioni:

               1 . un nome e un numero contenente solo numeri arabi;

               2 . data di rilascio;

               3 . oggetto e valore dell’operazione commerciale;

               4 . nome, cognome e firma del compilatore.

          (3) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il presupposto che non v’è supporto documentale e quando i documenti contabili primari mancanti parte delle informazioni richieste sotto il par. (1) e ( 2) , a condizione che le informazioni mancanti contengano documenti che lo certificano.

          (4) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) Al di fuori dei casi sotto il par. 3 , supporto documentario è disponibile e dove il documento contabile di riferimento principale è stato emesso da una persona che non è un’impresa ai fini della presente legge e manca alcune delle informazioni richieste sotto il par. 1 e 2 , quando questo documento riflette la vera operazione di business documentati.

          (5) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La questione del documento contabile di base sotto il par. (1), ad eccezione dei casi in cui il destinatario lo desideri o laddove ciò sia previsto in uno strumento legale, non è obbligatorio se:

               1 . la transazione è documentata con scontrino fiscale rilasciato da un dispositivo fiscale, secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Finanze o di sicurezza rilasciata in virtù dell’ordinanza sulle condizioni e le procedure per la stampa e il controllo su titoli (prom. SG. 101 del 1994 g,… emendare SG 38 del 1995 . SG 73 del 1998 . SG 8 del 2001 dC), e

               2 . il destinatario è una persona fisica che non è un commerciante.

          (6) (prec. 3 -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La contabilizzazione di alcune transazioni commerciali, le attività e le passività delle entità di bilancio, il Ministro delle Finanze approva l’ordine di documentazione, forma e requisiti dei documenti contabili che sono obbligatori per l’applicazione.

          (7) (nuova – SG. 102 del 2005 , in vigore dal 20.12.2005 , il paragrafo precedente. 4 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando le operazioni commerciali relative alle passività per le imprese di bilancio, derivanti dalla base e dall’ordine di un atto normativo, il documento contabile primario di cui al par. 1 è il documento di pagamento della fatturazione corrispondente.

          (8) (nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , al paragrafo precedente. 5 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’indirizzo sotto il par. 1 , l’articolo 3 è:

               1 . indirizzo permanente – per gli individui;

               2 . l’indirizzo di gestione – per le persone giuridiche;

               3 . indirizzo per la corrispondenza ai sensi del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – per le persone che non hanno un indirizzo di gestione.

          (9) (Nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , il paragrafo precedente. 6 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’unico il trader è identificato solo da un singolo codice identificativo BULSTAT.

          (10) (Nuova – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando redazione dei documenti contabili primari sotto il par. 2 tramite dispositivi o sistemi automatici, la firma del compilatore può essere sostituita da un identificativo numerico o altro identificativo univoco e che definisce il compilatore del documento contabile principale.
     Art. 8 . (Am -.. SG 91 del 2002 , integrato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 94 del 2010 , l’in forza dal 01.01.2011 )
     Art. 9. (1) Nella costruzione e nella manutenzione del sistema contabile, le imprese assicurano:

               1 . registrazione cronologica completa delle operazioni contabili;

               2 . registri contabili sistematici per generalizzare le informazioni contabili che vengono rilevate all’inizio del periodo di riferimento e che terminano alla fine del periodo contabile;

               3 . registri contabili sintetici e analitici, nonché uguaglianza e collegamento tra di essi;

               4 . chiusura provvisoria e annuale dei registri contabili, compilazione di una busta paga;

               5 . Modifiche alle registrazioni contabili effettuate compilando le voci correttive contabili;

               6 . applicazione di un singolo piano dei conti.

          (2) (modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Se nella realizzazione di contabilità utilizzando il software di contabilità, che deve essere sviluppata in conformità con i requisiti della presente legge e consente ai dati elaborati e ai documenti di origine di essere in bulgaro.
     Art. 10 . Correzioni e aggiunte ai documenti contabili primari non sono consentite. I documenti contabili primari compilati in modo errato vengono cancellati e ne vengono creati di nuovi.
     Art. 11 . Le persone che hanno compilato e firmato i documenti contabili e i supporti informativi tecnici sono responsabili per l’affidabilità delle informazioni in essi contenute.
     Art. 12 . La forma della contabilità è approvata dal gestore dell’impresa. Dovrebbe fornire un’implementazione sincrona della contabilità cronologica e sistematica (analitica e sintetica).
Capitolo tre.
ATTIVITÀ, PROPRI PARTECIPAZIONI, PASSIVITÀ, ENTRATE E SPESE

     Art. 13. (1) Le attività, le partecipazioni, le passività, i proventi e i costi sono misurate e registrate al momento dell’acquisizione o dell’origine al costo storico o altro costo in conformità ai principi contabili applicabili.
          (2) Il costo storico è il costo di acquisizione, costo o fair value.

          (3) Le valutazioni successive delle attività e delle passività devono essere effettuate in conformità ai principi contabili applicabili.
     Art. 14 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le attività e le passività sono classificate e presentate in bilancio secondo i termini e le condizioni dei principi contabili applicabili.
     Art. 15. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le aziende procede ad un deprezzamento loro beni ammortizzabili non correnti fisse / in conformità ai principi contabili applicabili.

          (2) (Abrogato -.. SG 102 del 2005 , in vigore dal 20.12.2005 anni)

          (3) L’ ammortamento delle imprese di bilancio è accantonato con decisione del Consiglio dei ministri.
     Art. 16 . Le scorte per il loro consumo sono misurate in conformità con gli standard di contabilità applicabili.
     Art. 17 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I costi ei ricavi sono classificati e presentati in bilancio secondo i termini e le condizioni dei principi contabili applicabili.
     Art. 18 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 19 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 20 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I componenti del patrimonio netto sono classificati e presentati in bilancio secondo i termini e le condizioni dei principi contabili applicabili.
Capitolo quattro.
INVENTARIO

     Art. 21. (Revocato – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007)
     Art. 22. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’inventario delle attività e passività è effettuata in ciascun periodo di riferimento di equa rappresentanza in bilancio. L’inventario deve essere effettuato secondo le modalità e i modi stabiliti dalla direzione dell’impresa.

          (2) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) per il bilancio finanziato imprese, il Ministro delle Finanze possono fissare altre scadenze per lo svolgimento di inventario.

          (3) (prec. 2 -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le rimanenze sono iscritte, su richiesta delle autorità giudiziarie e di altri organi, come previsto dalla legge .
Capitolo quinto
RENDICONTO FINANZIARIO (TITOLO EMENDATO – SG 105/06, IN VIGORE DAL 01.01.2007)

Sezione I.
Standard contabili applicabili, Contenuto del bilancio e relazioni annuali di attività (Modificato, SG n. 105/2006, decorrenza 01.01.2007)

     Art. 22a. (Nuova -. SG 96 del 2004, in vigore dal 01.01.2005, modificato -.. SG 105 del 2006, con efficacia 01.01.2007) (1) stabilimenti della Repubblica Bulgaria, ad eccezione delle imprese di cui all’art. 22 ter, preparare e presentare i loro bilanci annuali sulla base dei principi contabili internazionali.
          (2) Le imprese di cui all’art. 38 , par. 1 , i punti 2 e 3 devono obbligatoriamente preparare e presentare i loro bilanci annuali sulla base dei principi contabili internazionali.

          (3) Un’impresa in un periodo è preparato e presentato il bilancio annuale in base a principi contabili internazionali non si possono applicare nazionali Financial Reporting Standard per le PMI.
     Art. 22 b. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Il bilancio annuale viene predisposto e pubblicato sulla base della National Financial Reporting Standard per le imprese che la maggior parte delle PMI – per almeno uno dei due anni precedenti non superare i parametri di riferimento di due dei seguenti criteri:

               1 . il valore contabile delle attività al 31 dicembre – 8 milioni di BGN;

               2 . ricavi netti delle vendite per l’anno – 15 milioni di BGN;

               3 . numero medio di dipendenti per l’anno – 250 persone.

          (2) Le neo-costituite preparano e presentano i loro bilanci annuali sulla base degli standard nazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese per l’anno in cui sono stabiliti e per l’anno successivo.

          (3) Gli standard nazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese sono adottati dal Consiglio dei ministri e sono conformi agli atti dell’Unione europea e alle specificità nazionali.

          (4) Gli impegni ai sensi del par. 1 e 2 possono opzionalmente preparare e presentare i loro bilanci annuali sulla base dei Principi contabili internazionali.

          (5) Le imprese che hanno cessato la liquidazione o il fallimento preparano e presentano i loro bilanci annuali sulla base di un principio contabile nazionale adottato dal Consiglio dei ministri.

          (6) Le norme di cui al par. 3 e 5 devono essere promulgati nella Gazzetta Ufficiale.
     Art. 22 a. (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il bilancio consolidato e semestrale è predisposto e presentato secondo i principi contabili su cui preparare e presentare finanziaria annuale una dichiarazione dell’entità che redige il bilancio consolidato o infrannuale.
     Art. 23. (1) (modificare – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le imprese, istituito:

               1 . rendiconto finanziario annuale al 31 dicembre del periodo di riferimento in migliaia di BGN;

               2 . Bilancio consolidato al 31 dicembre del periodo di rendicontazione in migliaia di BGN – nei casi previsti dall’art. 37 ;

               3 . bilanci intermedi che coprono un periodo inferiore a un anno civile quando richiesto da uno strumento statutario o una decisione dell’organo di gestione.

          (2) I rendiconti finanziari devono presentare in modo accurato ed equo la situazione finanziaria e finanziaria dell’impresa, il risultato finanziario dichiarato, le variazioni dei flussi di cassa e il patrimonio netto.

          (3) (modifica -.. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)

          (4) (modifica -.. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)

          (5) (modifica -. SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 15 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le imprese di bilancio e di business dell’arte. 5 , par. 2 preparare e presentare il bilancio annuale ai sensi dell’art. 166 , par. 1della legge sulle finanze pubbliche.
     Art. 24 . (Am -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) I corpi di gestione aziendale sono responsabili della preparazione, della preparazione tempestiva, del contenuto e della pubblicazione dei rendiconti finanziari e delle relazioni annuali di attività al riguardo.
     Art. 25 . (. Am – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le informazioni presentate in bilancio devono soddisfare i seguenti requisiti:

               1 . comprensibilità – utile per i consumatori nel prendere decisioni economiche;

               2 . Appropriatezza: consentire agli utenti di valutare eventi passati, presenti o futuri e confermare o correggere le loro precedenti decisioni di giudizio economico;

               3 . affidabilità – non contiene errori materiali o pregiudizi;

               4 . comparabilità – per consentire il confronto tra le informazioni aziendali di anni diversi e le informazioni di altre entità per valutare le prestazioni, la situazione finanziaria e i cambiamenti in essa contenuti.

               5 . (Revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 26. (1) I componenti del bilancio annuale sono: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e le note.

          (2) (modificare -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I componenti del bilancio consolidato sono lo stato patrimoniale consolidato, l’utile consolidato conto economico, rendiconto finanziario consolidato , un rendiconto patrimoniale consolidato e una domanda.

          (3) (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La forma, la struttura e il contenuto dei componenti del bilancio determinati in conformità ai principi contabili applicabili.

          (4) (*) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le imprese che applicano una forma semplificata di reporting finanziario che preparano e presentano i loro bilanci annuali in base a norme nazionali bilancio per le piccole e medie imprese possono redigere il bilancio abbreviato. La forma, struttura e il contenuto sono determinati dalla National Financial Reporting Standard per le PMI.

          (5) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (*) Le imprese che applicano una forma semplificata di informativa finanziaria preparare e presentare bilanci annuali basati su standard nazionali per i bilanci delle piccole e medie imprese, non può preparare un rendiconto finanziario e un prospetto del patrimonio netto.

          (6) (nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , al paragrafo precedente. 5 -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , l’) percepito la forma, la struttura e il contenuto dell’entità delle componenti del bilancio sono mantenuti invariati nei diversi periodi di rendicontazione, ad eccezione di quanto stabilito nei principi contabili applicabili. Laddove venga apportata una modifica nelle note agli stati finanziari, la divulgazione e la motivazione del cambiamento sono obbligatorie.

          (7) (nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il paragrafo precedente. 6 – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato . -. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificato -.. SG 15 di 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La forma, la struttura e il contenuto delle annuali e i bilanci intermedi delle imprese di bilancio e delle imprese di cui all’art. 5 , par. 2 sarà determinato dal Ministro delle Finanze secondo l’art.166 , par. 2 della legge sulle finanze pubbliche.
     Art. 27 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 28 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 29 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 30 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 31 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 32. (1) (modifica -. SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

          (2) Per le aziende che sono controllati dallo Stato o comuni, o supportati da loro attraverso sovvenzioni, prestiti preferenziali, garanzie governative e altre forme di aiuti di Stato, il Ministro delle Finanze può richiedere alcune dichiarazioni e le informazioni supplementari specificati dal la sua forma, il contenuto, i tempi e l’ordine di preparazione e presentazione.

          (3) (modifica -. SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007) L’annuale finanziaria dichiarazioni di ditte individuali che non sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente e che l’importo delle vendite nette per l’anno in corso non superi 100 000 lev, possono consistere solo di profitti e perdite.

          (4) (modifica -. SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007) I commercianti Sole che non sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente e che la quantità di vendite nette per il precedente periodo di riferimento non superi 50 000 lev in grado di registrare e presentare la loro attività mantenendo specifici record – libri, che determinano vere equamente il risultato finanziario per il periodo di riferimento.

          (5) (Nuova -. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)
     Art. 33 . (Am -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Le imprese il cui bilancio annuale sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente e compilare relazione annuale che contiene la maggior parte le seguenti informazioni:

               1 . una recensione che descrive fedelmente e onestamente lo sviluppo e le prestazioni di un’impresa, nonché il suo stato, insieme a una descrizione dei principali rischi che deve affrontare;

               2 . qualsiasi evento significativo verificatosi dopo la data della relazione finanziaria annuale;

               3 . il probabile sviluppo futuro dell’impresa;

               4 . azioni nel campo della ricerca e dello sviluppo;

               5 . le informazioni richieste dall’art. 187 e 247 della legge commerciale;

               6 . l’esistenza di rami dell’impresa;

               7 . gli strumenti finanziari utilizzati dall’entità e, ove rilevante per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e del risultato finanziario, sono indicati:

                    a) gli obiettivi e la politica di gestione del rischio finanziario, compresa la sua politica di copertura per ciascun tipo di elemento coperto a cui si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura;

                    (b) l’esposizione dell’impresa al rischio di prezzo, credito e liquidità e al flusso di cassa.

          (2) La recensione sotto il par. 1 , il punto 1 rappresenta un’analisi equilibrata e completa dello sviluppo e delle prestazioni dell’impresa e della sua condizione in base alle dimensioni e alla complessità dell’attività. L’analisi comprende indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari pertinenti per l’attività in questione, comprese le informazioni ambientali e relative al personale, nella misura necessaria per comprendere lo sviluppo, le prestazioni o lo stato dell’impresa. Se del caso, la revisione deve includere riferimenti e spiegazioni aggiuntive relative agli importi indicati nei rendiconti finanziari annuali.

          (3) Le imprese che preparano e presentano il bilancio consolidato devono inoltre preparare una relazione annuale consolidata sulle attività contenente almeno le seguenti informazioni:

               1 . Una panoramica che presenta una veritiera e corretta dello sviluppo, le prestazioni e la posizione delle imprese incluse nel consolidamento nel suo insieme (gruppo di imprese), unitamente alla descrizione dei principali rischi che devono affrontare;

               2 . qualsiasi evento significativo verificatosi dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

               3 . il probabile sviluppo futuro delle società del gruppo nel suo complesso;

               4 . azioni nel campo della R & S delle società del gruppo nel suo complesso;

               5 . il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell’impresa madre di sua proprietà, la sua controllata o una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;

               6 . gli strumenti finanziari utilizzati dalle imprese del gruppo e, ove rilevante per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e del risultato finanziario, sono indicati:

                    (a) gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi finanziari, inclusa la loro politica di copertura per ciascun tipo di elemento coperto a cui è applicata la contabilizzazione di copertura;

                    (b) l’ esposizione delle entità del gruppo al rischio di prezzo, credito e liquidità e al flusso di cassa.

          (4) La recensione sotto il par. 3 , il punto 1 rappresenta un’analisi equilibrata e completa dello sviluppo e dei risultati delle attività delle imprese del gruppo, nonché il loro stato nel suo insieme in base alle dimensioni e alla complessità delle loro attività. L’analisi comprende indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari pertinenti per l’attività in questione, comprese le informazioni ambientali e relative al personale, nella misura necessaria per comprendere lo sviluppo, le prestazioni o la situazione aziendale. Se del caso, la revisione deve contenere riferimenti e spiegazioni supplementari riguardanti gli importi indicati nei rendiconti finanziari consolidati.

          (5) La relazione annuale di attività e la relazione annuale consolidata di attività possono essere preparate e presentate nel loro complesso. In questo caso, se del caso, dovrebbe essere prestata attenzione alle questioni che sono rilevanti per le società del gruppo nel suo complesso.

          (6) (modifica -. SG. 15 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I dati riportati per attività, passività, ricavi, le spese e le operazioni di tutte le organizzazioni di bilancio e le imprese di cui all’art. 5 a, par. 2 sono consolidati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 167 del Public Finance Act.
Sezione II.
Compilatori di bilancio (Modificato, SG n. 105/2006, entrata in vigore il 01.01.2007)

     Art. 34. (modifica -. SG 105 del 2006, con efficacia 01.01.2007.) (1) bilancio (provvisorio, annuali e consolidati) vengono compilati dai redattori del bilancio.
          (2) Una compilazione di rendiconti finanziari può essere una persona fisica o un’entità contabile specializzata quando soddisfa i requisiti della presente legge.

          (3) Gli stati finanziari di un’impresa devono essere firmati da:

               1 . le persone fisiche che gestiscono e rappresentano l’impresa, e

               2 . la persona fisica che:

                    a) ha preparato i rendiconti finanziari – nei casi in cui il bilancio è redatto direttamente da una persona fisica, o

                    (b) gestisce e rappresenta l’entità che redige il bilancio – nei casi in cui il bilancio è redatto da un’entità contabile specializzata.

          (4) La scheda finanziaria deve anche indicare / collocare:

               1 . il nome e il cognome delle persone ai sensi del par. 3 ;

               2 . il timbro dell’impresa;

               3 . il timbro della società di contabilità specializzata.

          (5) Quando i rendiconti finanziari sono redatti direttamente da una persona fisica, devono essere in rapporto di lavoro, di lavoro o di lavoro con l’impresa interessata.

          (6) Le persone di cui al par. 3 , il punto 2 deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 35 .
     Art. 35. (1) (modificare -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I redattori del bilancio può essere una persona che soddisfi i requisiti indicati per un livello minimo obbligatorio di istruzione e di esperienza professionale corrispondente come segue:

               1 . (Modifica – SG.. 33 del 2006 ) La contabilità formazione universitaria e l’economia e l’esperienza nel campo della contabilità, di revisione interna e di controllo finanziario, controlli fiscali o come educatore in materia di contabilità e di controllo, come segue:

                    a) a livello di master – 2 anni;

                    b) in laurea triennale – 3 anni;

                    c) per il titolo di “specialista” – 4 anni;

               2 . (Modifica – SG.. 33 del 2006 ) The Other formazione economica terziaria e 5 anni di esperienza nel campo della contabilità, di revisione interna e di controllo finanziario, controlli fiscali o come educatore in materia contabile e di controllo;

               3 . con istruzione economica secondaria e 8 anni come ragioniere.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I redattori del bilancio può essere una persona che è stata condannata per reato perseguibile ai sensi del Capitolo Cinque e ai sensi della sezione I al capitolo sei della parte speciale del codice penale.

          (3) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il Ministro delle Finanze può specificare ulteriori requisiti alle persone redazione dei bilanci delle organizzazioni di bilancio.
     Art. 36 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La redazione del bilancio responsabili dell’organizzazione della contabilità in azienda.
Sezione III.
Requisiti per la redazione del bilancio consolidato, preparazione, revisione contabile indipendente e pubblicità dei rendiconti finanziari (Modificato, SG n. 105/2006, decorrenza 01.01.2007)

     Art. 37. (Modificato – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) Le imprese preparano i bilanci annuali entro il 31 marzo dell’anno successivo.
          (2) Un’impresa (controllante) redige il bilancio consolidato quando:

               1 . controlla più della metà dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in un’altra impresa (entità controllata), anche in base ad un rapporto contrattuale, purché sia un azionista o un socio di tale impresa;

               2 . ha il diritto di nominare o licenziare più della metà dei membri della direzione e / o di vigilanza di un’altra impresa (impresa controllata), tra cui in virtù di un rapporto contrattuale, a condizione che un azionista o un partner in questa impresa;

               3 . ha il diritto di gestire le politiche finanziarie e operative di un’altra entità in virtù di un rapporto contrattuale;

               4 . è socio o Partner azienda il 20 per cento o più dei alta voce diritti in un’altra impresa (impresa controllata) e solo in virtù dell’esercizio di tali diritti ha nominato più della metà dei membri della direzione e / o sorveglianza di un’entità recitazione controllata durante il periodo di riferimento, durante il precedente periodo di riferimento e fino alla data di redazione del bilancio consolidato; Bilancio consolidato condannati non attira quando un’altra impresa ha i diritti di cui al punto. 1-3 per quanto riguarda l’impresa controllata.

          (3) Nel determinare i diritti dell’impresa madre ai fini del par. 2 pt. 1, 2 e 4 i diritti ad alta voce e dei diritti di nomina o la revoca di proprietà filiale del genitore o persona che agisce in nome proprio ma per conto del genitore o filiale del gruppo vengono aggiunti ai diritti del genitore.

          (4) Nel determinare i diritti dell’impresa madre ai fini del par. 2 , gli articoli 1, 2 e 4 non devono essere presi in considerazione:

               1 . azioni con diritto di voto detenute per conto di una persona che non è né un genitore né una controllata;

               2 . i voti attribuiti alle azioni ricevute come garanzia quando l’impresa che fornisce la garanzia esercita i loro diritti.

          (5) Il numero totale di alta voce diritti nell’impresa controllata detenuta da tutti gli azionisti o partner ai fini della par. 2 pt. 14 sono ridotti dal alta voce i diritti che si riferiscono alle azioni detenute da esso entità controllate e / o delle sue controllate e / o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di queste imprese.

          (6) L’impresa madre e tutte le sue controllate sono soggette a consolidamento, ovunque si trovino le sedi centrali delle controllate.

          (7) Gli stati finanziari consolidati sono preparati solo da società che sono società madri.

          (8) (Am -. SG. 15 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’ordine, modalità e le scadenze per la preparazione e presentazione del bilancio di organizzazioni e dell’editoria di bilancio via Internet di informazioni da loro determinare secondo l’art. 170 del Public Finance Act.
     Art. 37 a. (Precedente art. 37 A – SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 anni) (1) Non redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 da un genitore quando la somma delle prestazioni delle imprese nel gruppo da consolidare, in base alle loro bilanci annuali elaborati a il 31 dicembre dell’anno in corso non superare le prestazioni di due dei seguenti criteri:

               1 . il valore contabile delle attività al 31 dicembre – 3 milioni di BGN;

               2 . ricavi netti delle vendite per l’anno – 6 milioni di BGN;

               3 . numero medio di dipendenti per l’anno – 80 persone.

          (2) (Nuova -. SG 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) Para 1 non si applica quando l’entità del gruppo è un’entità la cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

          (3) (Nuovo – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 da un’impresa madre che abbia solo filiali non rilevanti ai sensi dell’art. 23 , par. 2 , considerato sia individualmente che in generale.

          (4) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La società figlia non siano incluse nel bilancio consolidato quando è irrilevante ai fini di cui all’art. 23 , par. 2 . Nel caso in cui due o più società controllate si conformino al requisito della prima frase, esse devono essere incluse nel bilancio consolidato se, nel loro complesso, non sono irrilevanti ai fini dell’art. 23 , par. 2 .
     Art. 37 b. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Non redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 della società madre, quando si tratta di una filiale locale di un genitore o un genitore di un altro paese – membro della Comunità europea, nei seguenti casi:

               1 . l’impresa madre locale o l’impresa madre di un altro Stato membro detengono tutte le azioni o quote dell’impresa madre (controllata) controllata; nella determinazione delle azioni della (società controllata) capogruppo locale non tiene conto delle azioni che sono possedute da membri della direzione e / o autorità di vigilanza ai sensi della legge o l’atto costitutivo o statuto, o

               2 . genitore locale o società controllante di un altro Stato membro possiede il 90 per cento o più delle azioni della controllante locali (società controllata) da parte degli altri soci o azionisti sono dato il consenso scritto di non redigere il bilancio consolidato.

          (2) Il paragrafo 1 si applica quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . la società controllante e tutte le sue controllate sono incluse nel bilancio consolidato dell’impresa madre o dell’impresa madre di un altro Stato membro;

               2 . bilancio consolidato e bilancio consolidato sono tratte dal genitore locale e oggetto di un audit finanziario indipendente secondo i termini e le condizioni di cui all’art. 38 o dal genitore di un altro Stato membro e soggetto ad un audit finanziario indipendente sotto la legislazione di detto Stato membro;

               3 . la relazione finanziaria consolidata consolidata, la relazione annuale consolidata sull’attività e la relazione di revisione della controllante sono pubblicati ai sensi e alle condizioni dell’art. 40 o l’impresa madre dell’altro Stato membro sono pubblicate in bulgaro dall’impresa madre locale alle condizioni e secondo l’ordine di cui all’art. 40 ;

               4 . nell’allegato del bilancio annuale della (società controllata) capogruppo domestico rivelato il nome e la sede del genitore o del genitore società nazionale di un altro Stato membro elabora il bilancio consolidato in Elemento. 1 e che è esentata dall’obbligo di redigere consolidata finanziaria e una relazione consolidata.
     Art. 37 a. (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 da un’impresa madre quando è un’impresa figlia di un’impresa madre o un’impresa madre di un altro Stato membro della Comunità europea e sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

               1 . i requisiti dell’Art. 37 b, par. 2 ;

               2 . azionisti della (società controllata) genitore locali che ricoprono non inferiore al 10 per cento delle azioni in cui l’entità è una società a responsabilità limitata, società per azioni o società a responsabilità limitata con azioni e non meno del 20 per cento delle azioni in cui l’entità è una società in nome collettivo o in accomandita, non hanno richiesto la redazione del bilancio consolidato per il 30 giugno del periodo di riferimento in questione.
     Art. 37 anni (nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il non preparare il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 , quando un genitore è una filiale di un’impresa madre di uno Stato che non è membro della Comunità europea (terza parte), e tutte le seguenti condizioni:

               1 . l’impresa madre locale e tutte le sue controllate sono incluse nel bilancio consolidato di una società madre di un paese terzo;

               2 . il bilancio consolidato e, se del caso, il rapporto annuale consolidato sull’attività sono stati redatti conformemente alla presente legge e ai principi contabili applicabili o un approccio equivalente;

               3 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il bilancio consolidato della controllante da parte di terzi controllati da una o più persone autorizzate a revisione contabile acquisiti in base al diritto nazionale, il genitore di un terzo;

               4 . i requisiti dell’Art. 37 b, par. 2 , articoli 3 e 4 e art. 37 ( c) ( 2) nei confronti dell’impresa madre di un paese terzo.
     Art. 37 d. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le disposizioni di cui all’art. 37a – 37g non si applicano alle imprese di cui all’art. 38 , par. 1 , punti 1-4 , che compilano e presentano il bilancio consolidato quando le condizioni di cui all’art. 37 , par. 2 .
     Art. 38 . (. Am – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) un audit finanziario indipendente dai revisori registrati, salvo che la legge disponga altrimenti, soggetta ai bilanci annuali:

               1 . società per azioni e società in accomandita con azioni;

               2 . le imprese che sono emittenti ai sensi dell’Opzione pubblica di titoli Securities Act;

               3 . (Modifica – SG.. 108 del 2006 , in vigore dal 29.12.2006 ) gli istituti di credito, assicurativi e di investimento società, aziende per ulteriore assicurazioni sociali e fondi gestiti da loro;

               4 . imprese per le quali tale requisito è stabilito dalla legge;

               5 . tutte le imprese non menzionate nelle voci 1-4 , ad eccezione delle imprese che applicano la forma semplificata di rendicontazione finanziaria e le imprese di bilancio.

          (2) un audit finanziario indipendente dai revisori registrati è soggetto ai bilanci annuali delle organizzazioni senza scopo di lucro designati per il bene pubblico iscritto nel Registro centrale presso il Ministero della Giustizia, quando l’anno in corso supera uno dei seguenti criteri:

               1 . il valore contabile delle attività al 31 dicembre – 1 milione di BGN;

               2 . ammontare dei ricavi da attività economiche e senza scopo di lucro per l’anno in corso – 2 milioni di BGN;

               3 . importo totale del finanziamento ricevuto durante l’anno in corso e non utilizzato al 31 dicembre dell’anno in corso, ricevuto in precedenti periodi di riferimento – 1 milione di BGN.

          (3) Il bilancio consolidato e i bilanci individuali inclusi nel consolidamento sono soggetti a un controllo finanziario indipendente.

          (4) I sindaci iscritti che effettuano la revisione legale dei conti nella relazione di revisione deve esprimere e parere in merito alla correlazione tra il rapporto annuale e il conto annuale per lo stesso periodo di riferimento e / o sulla correlazione tra il bilancio consolidato ed il consolidato rendiconto finanziario per lo stesso periodo di rendicontazione.

          (5) (Nuova – SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.08.2008 ) Quando il bilancio di esercizio soggette a controllo finanziario indipendente in allegato divulgate maturati importi annuali per i servizi forniti da revisori contabili iscritti dell’impresa separatamente per: audit finanziario indipendente, consulenza fiscale e altri servizi non correlati alla revisione. Le informazioni contenute nella prima frase devono essere indicate nel bilancio consolidato in relazione alle imprese incluse nel consolidamento.
     Art. 39 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 40 . (*) (Am -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (modifica -. SG. 34 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 g .) le aziende pubblicano il bilancio annuale e del bilancio consolidato, la relazione annuale e consolidata relazione annuale di attività adottata dall’assemblea generale dei soci / azionisti o dall’autorità competente come segue:

               1 . richiedendo e presentando per l’annuncio nel registro delle imprese, pubblicare:

                    a) imprenditori individuali – entro il 31 maggio dell’anno successivo;

                    (b) società a responsabilità limitata – entro il 30 giugno dell’anno successivo;

                    c) tutti gli altri operatori economici ai sensi del codice di commercio – entro il 31 luglio dell’anno successivo;

               2 . presentando per la registrazione e fornendo loro il Registro centrale presso il Ministero della giustizia ai sensi dei termini e delle condizioni della legge per i non-profit post-profit entità giuridiche designate per il bene pubblico – entro il 30 giugno dell’anno successivo;

               3 . tramite una pubblicazione economica o via Internet, pubblica le altre società – entro il 30 giugno dell’anno successivo.

          (2) Per l’ordine del par. 1 le imprese di cui all’art. 38 pubblica:

               1 . le loro dichiarazioni finanziarie – nella forma in cui sono certificate da un revisore dei conti registrato;

               2 . le sue relazioni annuali di attività – nella forma in cui il revisore dei conti ha espresso la sua opinione;

               3 . la relazione del revisore relativa alle relazioni e alle relazioni di cui ai punti 1 e 2 .

          (3) Con l’ordine del par. 1 insieme con il bilancio d’esercizio società per azioni, in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata pubblicano informazioni sulla proposta dell’ente di gestione per la distribuzione di utili o di copertura della perdita dell’esercizio precedente e la decisione dell’assemblea generale degli azionisti / soci su come distribuzione dell’utile o copertura di una perdita per l’anno precedente.

          (4) I rendiconti finanziari annuali di un’entità che redige bilanci consolidati sono pubblicati insieme ai rendiconti finanziari consolidati del gruppo, insieme alle relazioni annuali di attività al riguardo.

          (5) Se le relazioni e le relazioni degli impegni ai sensi del par. 1 , p. 3 è pubblicato su Internet, gli viene fornito un accesso gratuito non retribuito per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione.

          (6) Gli impegni ai sensi del par. 1 , elemento 3 su richiesta deve fornire informazioni sul luogo in cui sono state pubblicate le loro relazioni e relazioni.

          (7) Ad eccezione dei casi di cui al par. (1) e ( 2) , quando un’entità rende nota una relazione finanziaria sintetica, deve essere indicato che la dichiarazione è abbreviata, indicando anche il luogo in cui il bilancio è stato pubblicato ai sensi del par. 1 . Quando la scheda finanziaria non è stata ancora pubblicata ai sensi del par. 1 , tale fatto deve essere indicato. Quando pubblicato bilancio abbreviato, la relazione di revisione può non accompagnare questa pubblicazione, ma devono comunicare espresso un giudizio – senza riserve, qualificato o negativo, o il rifiuto di esprimere un parere, e inclusi nei temi del rapporto di audit che sono stati affrontati l’attenzione senza ritenerli il giudizio sul bilancio.

          (8) (suppl -.. SG 34 di 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) Il I paragrafi 1-7 non si applica alle imprese di bilancio, ditte individuali il cui bilancio annuale sono soggette a obbligo finanziario indipendente audit, nonché quando diversamente previsto dalla legge.
     Art. 41 . La forma, il contenuto e la periodicità dei rendiconti finanziari per la gestione dell’entità sono determinati dal suo organo esecutivo.
Capitolo 6.
STOCCAGGIO DELLE INFORMAZIONI CONTABILI

     Art. 42. (1) (Modificato, SG n. 57/2007, efficace 13.07.2007) Le informazioni contabili devono essere conservate nell’impresa nell’ordine previsto dalla Legge sul Fondo di Archiviazione Nazionale, nei seguenti termini:
               1 . stipendio del salario – 50 anni;

               2 . registri contabili e relazioni finanziarie – 10 anni;

               3 . documenti di controllo fiscale – fino a 5 anni dopo la scadenza del termine di prescrizione per il rimborso dell’obbligazione pubblica, che certifica tali documenti;

               4 . documenti di audit finanziario – fino a un ulteriore audit interno e audit della Corte dei conti;

               5 . tutti gli altri media – 3 anni

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le informazioni contabili possono essere memorizzate su carta o in mezzi di comunicazione elettronici e gli archivi organizzati da un’altra entità che sia tale da attività, soggetti ai requisiti del par. 1 .

          (3) (suppl -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Dopo la registrazione (trasferimento) le informazioni contabili di carta su supporti magnetici, ottici o altre basi tecnico assicurandone la riproduzione affidabile il supporto di carta potrebbe essere distrutto. Le informazioni contabili effettuate su un supporto tecnico devono essere riproducibili in termini di volume e contenuto identico alle informazioni contenute nel documento.

          (4) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando l’impresa è terminato da trasformazione, dei media (carta e / o tecnica) informazioni contabili viene trasmesso al host e / o imprese / imprese di nuova costituzione.
     Art. 43 . (Am -. SG. 57 del 2007 , in vigore dal 13.07.2007 ) Dopo la scadenza del supporto di memorizzazione (carta o tecnica) informazioni contabili che non possono essere trasmessi agli archivi nazionali, essi possono essere distrutti.
     Art. 44 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il movimento dei record dalla loro creazione o ricevuta in azienda fino alla distruzione o la loro consegna virtù di un atto di legge essere implementato in modo , determinato dall’organo di gestione dell’entità.
     Art. 45. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di servizio o di contratto con i redattori del bilancio scritture contabili trasmessi al suo successore.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La ricezione e la trasmissione sotto il par. (1) devono essere effettuati in presenza di una commissione secondo modalità e modalità stabilite dagli organi di gestione dell’impresa.

          (3) Al termine dei rapporti giuridici con il dirigente dell’impresa, quest’ultimo è tenuto a trasmettere al suo successore tutta la contabilità e altra documentazione ufficiale dell’impresa.
Capitolo Sette.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PUNITIVE

     Art. 46. (1) Ogni persona che non adempie a un obbligo previsto presente legge è punito con una multa di 100 a 300 lev e giuridiche nonché le imprese individuali è imposto una sanzione di 300 a 500 lev.
          (2) Nel caso in cui la violazione venga ripetuta, verrà inflitta una doppia sanzione o una sanzione pecuniaria.
     Art. 47. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Chi viola i requisiti di cui all’art. 22 per eseguire le scadenze di inventario previsti dalla legge è punito con una multa che va da 200 a 500 lev e legali persone e imprese individuali può essere inflitta una multa da 500 a 1.500 lev Quando la recidiva, la sanzione è raddoppiato

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) che infrangono i requisiti dell’Art. 23 , par. 1 per la redazione di una scheda finanziaria o dell’art. 23 , par. 2 è punito con una multa di importo compreso tra 500 e 1000 lev, e una persona giuridica e una persona in trader devono applicare una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2000 e 3000 lev.

          (3) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 50 del 2008 , in vigore dal 30.05.2008 , modificata. -. SG 34 di 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ), che viola i requisiti di cui all’art. 40 o § 9a delle Disposizioni transitorie e finali per la pubblicazione degli atti di cui all’art. 40 , par. 1 – 3 , è passibile di una multa da 500 a 2000 Levs e persone giuridiche e imprese individuali può essere inflitta una sanzione del 500fino a 3.000 BGN. Quando la violazione viene ripetuta, la sanzione viene raddoppiata.

          (4) Qualsiasi persona che viola i requisiti per l’immagazzinamento delle informazioni contabili in sesto capitolo di questa legge è punito con la multa da 1.000 a 2.500 Levs e persone giuridiche e imprese individuali può essere inflitta una sanzione di proprietà dal 2000 al 5000 Levs. Quando la violazione viene ripetuta, la sanzione è raddoppiata.

          (5) (modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona che redige il bilancio, senza rispettare i requisiti per i redattori dei bilanci, è punito con una multa o una sanzione pecuniaria da 1500 a 3000 lev. Quando la violazione viene ripetuta, la sanzione della proprietà è raddoppiata.

          (6) (modifica -. SG. 91 del 2002 ) L’Una società che ha commissionato un audit indipendente della persona che svolge attività di revisore contabile senza essere registrati ai sensi della legge per il controllo finanziario indipendente richiesto sanzione proprietaria dal 2000 a 10 000 Levs. Quando la recidiva, la sanzione è pari a 15 000 a 30 000 Levs
     Art. 48. (1) (modifica -. SG. 105 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 33 del 2006 ) Gli Atti degli violazioni amministrative sono compilati da gli organi dell’Agenzia delle entrate nazionale o l’Agenzia di controllo finanziario dello Stato.

          (2) I decreti penali devono essere emessi dal Ministro delle Finanze o da funzionari da lui autorizzati.

          (3) La redazione degli atti, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti punitivi devono essere effettuati con l’ordine della legge sulle violazioni amministrative e sulle sanzioni.
Disposizioni aggiuntive


     § 1 . Ai fini della presente legge:

               1 . (Suppl -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 16.12.2011 , modificato -.. SG 15 di 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le “imprese di bilancio” tutte le persone che chiedono le tasche, i conti per i fondi da parte dell’Unione europea e conti per i fondi esteri sotto le finanze pubbliche, tra cui l’Istituto nazionale di assicurazione, il Fondo nazionale di assicurazione sanitaria, le università statali, l’Accademia bulgara delle scienze, la televisione nazionale bulgara, la radio nazionale bulgara, bulgaro un’agenzia telegrafica e tutte le altre entità che sono organizzazioni di bilancio e ai sensi del § 1 , punto 5 della legge sulle finanze pubbliche.

               2 . “Periodo di riferimento” è l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

               3 . “Fair value” è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività può essere riscattata in un’operazione condizioni di mercato tra informato, acquirente delle transazioni disposto e venditore. È un prezzo di vendita, un prezzo delle azioni o un prezzo di mercato.

               4 . “Costo” è la valutazione delle attività generate (generate) nell’impresa, escluse le spese amministrative, di vendita, finanziarie e straordinarie.

               5 . (Modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) “audit finanziario indipendente di bilancio” è l’audit secondo la definizione del controllo finanziario indipendente.

               6 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I “principi contabili internazionali” sono principi contabili internazionali adottati dalla Commissione europea (CE) № 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19Yuli 2002per l’applicazione dei principi contabili internazionali. I principi contabili internazionali includono: International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) Interpretazioni Gli International Accounting Standards includono anche le modifiche successive tali norme e interpretazioni per la loro attuazione, i futuri standard e le interpretazioni per la loro attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 20 02 per l’applicazione dei principi contabili internazionali.

               7 . (Modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L ‘ “Enterprise Accounting Specialized”, ogni persona registrata ai sensi della Legge commerciale o la legge di un altro Stato membro – Stato dell’Unione o di uno Stato – una parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, il cui oggetto è l’organizzazione della rendicontazione contabile e finanziaria ai sensi della presente legge.

               8 . “Costo di acquisizione” è il prezzo di acquisto più tutti i costi per portare l’attività in una forma pronta per l’uso.

               9 . “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di pena con cui l’autore del reato è punito per lo stesso tipo di violazione.

               10 . “Inventario” è il processo di preparazione e di fatto il controllo, attraverso vari mezzi, i parametri fisici e di valore di attività e passività in una data specifica, confrontando i risultati con i dati contabili e stabilire eventuali differenze.

               11 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I “Ricavi” sono importi provenienti dalla vendita di prodotti, beni e servizi generati dalla gestione ordinaria su un commercio ridotta rimborsi, sconti, riduzioni e imposta sul valore aggiunto.

               12 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) Il “attività di solito” è un insieme di operazioni commerciali svolte regolarmente dall’impresa nel corso della sua attività.

               13 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “luogo di business” è un luogo di stabilimento ai sensi del § 1 pt. 5 delle disposizioni complementari della assicurazione Tax codice procedurale.

               14 . (Modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “bilancio consolidato” è una relazione finanziaria che presenta la proprietà e la situazione finanziaria, ha riferito risultato finanziario, variazioni di flussi finanziari e patrimonio netto il capitale delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un’impresa.

               15 . (Nuova – SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 102 del 2005 , in vigore dal 20.12.2005, modificata -. SG . 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) “imprese che applicano una forma semplificata di informativa finanziaria” sono imprese che nell’anno in corso o precedente non superare le prestazioni di due dei seguenti criteri:

               1 . valore contabile delle attività al 31 dicembre – 1,5 milioni di BGN;

               2 . ricavi netti delle vendite per l’anno – 2,5 milioni di BGN;

               3 . numero medio di dipendenti per l’anno – 50 persone.

Nel determinare lo status di una nuova entità mediante l’applicazione di una forma semplificata di rendicontazione finanziaria, i valori di questi criteri sono presi solo per l’anno di accadimento.

               16 . (Nuova -. SG 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) Il “mercato regolamentato” è nel senso di Art. 73 della legge sui mercati degli strumenti finanziari.

               17 . (Nuova -. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificato -.. SG 15 di 2013 , in vigore dal 2014/01/01) Il Governo “Settore” ” è il settore delle amministrazioni pubbliche come richiesto dal sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

               18 . (Nuova -. SG 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L ‘ “identificativo digitale o di altri” è un numerico univoco o un altro codice costantemente ricorrente che corrisponde unicamente alla persona che ha il diritto di eseguire determinate azioni.
     § 1 a. (Nuova – SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) Questa legge attua le disposizioni di:

               1 . La direttiva 2006/46 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 Yuni 2006 , che modifica la direttiva 78/660 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, la direttiva 83/349 / CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati , Direttiva 86/635 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e direttiva 91/686 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

               2 . La direttiva 2006/43 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE del Consiglio e che abroga della direttiva del Consiglio 84/253 / CEE.

               3 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La direttiva 2009/49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 Yuni 2009 , che modifica le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l’obbligo di redigere conti consolidati (GU L 164/42 del 26 yuni 2009 dC).

               3 a. (Nuova – SG. 91 del 2013 , in vigore dal 01.07.2013 ) La direttiva 2013/24 / CE del Consiglio del 13 maggio 2013 per l’adeguamento di alcune direttive in materia di diritto societario a seguito dell’adesione della Repubblica Croazia (GU L 158/365 del 10 giugno 2013 ).

               4 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La direttiva 2010/45 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 Yuli 2010 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE il sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 189/1 del 22 luglio 2010 ).
Disposizioni transitorie e finali

     § 2 . La presente legge abroga la contabilità (Prom SG No …. 4 del 1991 g;. Emendare e suppl SG… 26 del 1992 SG. 55 del 1993 SG. 21, 33 e 59 dal 1996 , numero 52 del 1997 , numero 21 del 1998 , pagine 57, 81, 83 e 113 del 1999 , pagine 1 e 92 del 2000 ).
     § 3 . (In vigore dal 1 ° gennaio 2001 ) nell’art. 39 della legge per i non-profit (prom SG.. 81 del 2000 g,… Emendare SG 41del 2001 ) il par. 3 è modificato come segue:

” (3) Il legale senza scopo di lucro impostare per il bene pubblico registrata nel registro centrale presso il Ministero della Giustizia, oggetto di un audit indipendente sotto la legge sulla contabilità se superano almeno una delle seguenti condizioni:

                    a) l’ ammontare del patrimonio del saldo dell’esercizio precedente – BGN 500 mila;

                    b) l’ ammontare delle entrate derivanti dall’attività e l’ammontare netto dei ricavi delle vendite, nonché le entrate finanziarie dell’anno precedente – 1 milione di BGN ”
     § 4 . (Efficace 1 yanuari 2001 ) nelle cooperative Act (prom SG.. 113 del 1999 ; g modificare SG… 92 del 2000 le seguenti modifiche ed integrazioni):

               1 . Nell’art. 15 , par. L’articolo 3, paragrafo 3 è modificato come segue:

” 3. Designano un revisore dei conti registrato nel quale la cooperativa supera almeno due dei seguenti criteri per l’anno precedente:

                    a) l’ ammontare del bene in bilancio – BGN 500 mila;

                    b) importo dell’importo netto del reddito operativo – 1 milione di BGN;

                    (c) numero medio di effettivi di 30 persone; “.

               2 . L’articolo 62 è abrogato.
     § 5 . (Abrogato -. SG. 96 del 2004 , un nuovo -. SG 102 del 2005 , in vigore dal 20.12.2005 ) Nel determinare lo stato di una società come piccole e medie al 2005 , l’essere prendere i valori dei criteri di cui al § 1 , punto 15 , lettere “a” e “b” della disposizione aggiuntiva solo per il 2004 .
     § 6 . Per le strutture mediche – aziende commerciali con più del 50 % di partecipazione statale e / o municipale, le disposizioni dell’art. L’articolo 38 della presente legge si applica dal 1 ° gennaio 2006 .
     § 7 . (Am -.. SG 96 di 2004 , in vigore dal 29.10.2004 ) Nel giro di un 31 dekemvri 2004 Consiglio dei Ministri ha adottato le norme di cui all’art. 22 a, par. 5 .
     Sezione 8 . – (Nuova. SG 108 del 2006 , in vigore dal 29.12.2006 anni) (1) imprese enti creditizi e finanziari e assicurativi preparare e presentare il bilancio ai sensi dell’art. 22a , 22b , 22c e ordinanze del Ministro delle Finanze.

          (2) Le ordinanze di cui al par. 1 introduce i requisiti della direttiva 86/635 / CEE del Consiglio sui bilanci annuali e consolidati delle banche e delle altre istituzioni finanziarie e sulla direttiva 91/686 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai bilanci consolidati delle imprese di assicurazione.

          (3) Entro il 31 gennaio 2007 il Ministro delle Finanze emetterà le ordinanze di cui al par. 1 .
     § 9 . I procedimenti penali amministrativi pendenti sono completati secondo l’ordine precedente.
     § 9a . (Nuova – SG. 50 del 2008 , in vigore dal 30.05.2008 anni) (1) I commercianti che si sono ri-registrati ai sensi del § 4 , par. 1 delle disposizioni transitorie e finali del Registro atto commerciale nel periodo dal 1 ° gennaio al il 31 maggio dell’anno richiesto e presentato al Registro delle Imprese entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno, gli atti di arte. 40 , par. Da 1 a 3per gli anni dal 2007 all’anno precedente l’anno di ri-registrazione, inclusi i seguenti:

               1 . in caso di nuova registrazione nel 2008 – atti del 2007 ;

               2 . una volta re-registrati nel 2009 – gli atti per il 2007 e il 2008 ;

               3 . una volta re-registrati nel 2010 – gli atti per il 2007, il 2008 e il 2009 ;

               4 . (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) Al momento della ri-registrazione nel 2011 , il – gli atti di 2007, 2008, 2009 e 2010 , il

          (2) Commercianti che sono stati re-registrati ai sensi del § 4 , par. 1 delle disposizioni transitorie e finali del Registro atto commerciale durante il periodo dal 1 giugno al il 31 dicembre dell’anno richiesto e presentato al Registro delle Imprese entro tre mesi dalla data di ri-registrare i loro atti d’arte. 40 , par. Da 1 a 3 per gli anni dal 2007 all’anno precedente l’anno di ri-registrazione, inclusi i seguenti:

               1 . in caso di nuova registrazione nel 2008 – atti del 2007 ;

               2 . una volta re-registrati nel 2009 – gli atti per il 2007 e il 2008 ;

               3 . una volta re-registrati nel 2010 – gli atti per il 2007, il 2008 e il 2009 ;

               4 . (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) Al momento della ri-registrazione nel 2011 , il – gli atti di 2007, 2008, 2009 e 2010 , il

          (3) Operatori commerciali che non sono stati reiscritti anteriormente al 31 maggio del rispettivo anno ai sensi del § 4 , par. 1 delle Disposizioni transitorie e finali della legge sul registro commerciale pubblicherà fino al 30 giugno dello stesso anno gli atti di cui all’art. 40 , par. 1 – 3 per l’anno precedente attraverso una pubblicazione economica o Internet, indipendentemente dagli obblighi di cui al par. 1 – 2 . In questo caso, il requisito di cui all’art. 40 , par. 5fino all’annuncio degli atti nel registro delle imprese. Per i commercianti che sono stati reiscritti a giugno del rispettivo anno e nello stesso mese hanno dichiarato e presentato per la registrazione nel Registro delle imprese gli atti di cui all’art. 40 , par. Da 1 a 3 per l’anno precedente, i requisiti delle frasi 1 e 2 non si applicano.

          (4) Il paragrafo 3 non si applica per i commercianti il cui bilancio per l’anno precedente annuo non sono soggetti a obbligo di revisione finanziaria indipendente.

          (5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano fino alla scadenza del termine per la ri-registrazione ai sensi del § 4 , par. 1 delle disposizioni transitorie e finali della legge sul registro delle imprese.

          (6) (nuova -. SG 34 di 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) Le imprese individuali che si sono ri-registrati nel 2011 , non si applica il par. 1 e 2 per gli atti relativi a quegli anni per i quali la dichiarazione finanziaria annuale della ditta individuale non è soggetta a revisione contabile indipendente obbligatoria.
     § 10 . L’attuazione della legge è assegnata al Consiglio dei ministri.
     § 11 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2002 , ad eccezione degli articoli 3 e 4 , che entreranno in vigore il 1 °gennaio 2001 .

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La legge è stata adottata dalla 39a assemblea nazionale il 2 novembre 2001 ed è timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO DI CONTABILITÀ

          ( PROM -.. SG 96 DI 2004 , IN VIGORE DAL 01.01.2005 , modificato -.. SG 105 DI 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007D.)

     § 16 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     § 17 . Un audit finanziario indipendente per il 2004 è soggetto ai bilanci annuali delle imprese in cui, per il 2003 , almeno due dei criteri di cui all’art. 38 , par. 1 , adottato dal § 10 della presente legge.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 19 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2005 , ad eccezione dei paragrafi 10 e 14 , che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO

          ( PROM -. SG. 102 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 33 . In Contabilità Act (.. Prom SG 98 del 2001 . G; modificare SG.. 91 del 2002 e SG. 96 del 2004 ) le seguenti modifiche ed integrazioni:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sezione 36 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2006 , ad eccezione dell’articolo 30 , articoli 13 e 33 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DI PROCEDURA DI ASSICURAZIONE FISCALE

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 88 . Il Codice entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2006 , ad eccezione dell’art. 179 , par. 3 , art. 183 , par. 9 , § 10 ( 1 ) (e) e 4 (c), § 11 ( 1 ) (b) e § 14 ( 12) delle Disposizioni Transitorie e Finali forza dal giorno della promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 63 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 26 . La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, ad eccezione dell’articolo 3 , paragrafo 16 , punti 1 e 3 , § 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO DI CONTABILITÀ

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 47 . Il paragrafo 23 , punto 2 , relativo al par. 4 di Art. 26 e 40 sull’art. 40 non si applicano ai rendiconti finanziari del 2006.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sezione 61 . La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 , ad eccezione dell’articolo 48 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2007 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2007

          ( PROM -. SG. 108 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 anni)

     Sezione 106 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 , ad eccezione degli articoli 103 e 104 , che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
PER LA LEGGE SUL FONDO NAZIONALE DELL’ARCHIVIO

          ( PROM -. SG. 57 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 13.07.2007 D.)

     Sezione 23 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO DEL REGISTRO DEL COMMERCIO

          ( PROM -. SG. 50 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 30.05.2008 D.)

     § 30 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, con l’eccezione del § 24riguardante il § 4 , par. 7 delle Disposizioni transitorie e finali, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2008 .
Disposizioni finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DELL’ATTO DI CONTABILITÀ

          ( PROM -. SG. 69 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 05.09.2008 anni)

     § 7 . La presente legge entrerà in vigore il 5 settembre 2008 ad eccezione dell’articolo 3 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato e del § 6 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)

     § 20 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009 , ad eccezione dei paragrafi 5 e 16 relativi ai § 54, 55, 56 e 57 del § 1della disposizione supplementare, che entrerà in vigore il 1 ° dicembre 2008 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO

          ( PROM -. SG. 95 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 D.)

     Sezione 51 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 , ad eccezione degli articoli 10, 11 e 14 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2009 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)

     § 30 . Il paragrafo 29 , paragrafo 3 si applica anche ai rendiconti finanziari annuali per il 2010 .
     § 31 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 ad eccezione dell’articolo 22 , punto 2 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 19 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011 D.)

     § 11 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO DEL REGISTRO DEL COMMERCIO

          ( PROM -. SG. 34 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 D.)

     § 16 . La legge entrerà in vigore il 1 yanuari 2012 , con l’eccezione del § 11 , § 12 pt. 1 , lettera “b”, § 13 e 14 , che entreranno in vigore entro tre giorni dalla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
Disposizioni transitorie e finali
PER LA LEGGE SULL’AGENZIA DELLA TELEFONIA BULGARIA

          ( PROM -. SG. 99 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 16.12.2011 D.)

     Sezione 8 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DELLO STATO BILANCIO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2012

          ( PROM -. SG. 99 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 D.)

     § 100 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 , ad eccezione dell’articolo 76 , che entrerà in vigore il 15 dicembre 2011 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)

     § 65 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , ad eccezione dell’articolo 61 , punto 2 , lettera “a”, punti 3, 4 e 6 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 7 , e 9 e § 64 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale, § 61 , punto 5 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 5 e 6 e il punto 8 , che entrerà in vigore il 1aprile 2013e § 47 , punto 9 , lettera “c” – relativo all’art. 159 , par. 5 e 11 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2013 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULLE FINANZE PUBBLICHE

          ( PROM -. SG. 15 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     § 123 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione dell’articolo 115 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , e degli articoli 18 , 114 , 120 , 121 e 122 , che si applicano a decorrere dal 1 ° febbraio 2014 2013 g.
Disposizioni finali
della legge sulla la legge sulla SOCIETARIO IMPOSTE SUL REDDITO

          ( PROM -. SG. 91 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 01.07.2013 D.)

     § 7 . La legge entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULL’ADATTAMENTO AL DIRITTO DI CONTABILITÀ

          ( PROM -. SG. 100 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     § 3 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .
Atti rilevanti della legislazione europea

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 86/635 / CEE dell ‘ 8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 91/67 / CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali