Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni- Art. 8 – Dividendi

Esamineremo brevemente l’art. 8, Dividendi, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni, portando come esempio quello di residenti in Italia che abbiano partecipazioni in una società bulgara e di società italiane che abbiano partecipazioni in società bulgare, rileggendo su queste basi l’art. 8 in esame.

Art. 8 – Dividendi

I dividendi pagati da una società’ residente in Bulgaria ad un residente in Italia sono imponibili in Italia.

Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati in Bulgaria ed in conformità’ alla legislazione Bulgara, ma, se la persona, residente in Italia,  che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non può’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

Quindi i dividendi pagati da una società residente in Bulgaria a un cittadino residente in Italia sono imponibili solo in Italia. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche in Bulgaria (ovvero nello Stato in cui la società che paga i dividendi è residente) in conformità alla legislazione vigente ma, in caso di beneficiario persona fisica, l’imposta così applicata non potrà eccedere il 10% dell’ammontare lordo (articolo 8 della Convenzione tra Italia e Bulgaria sulle doppie imposizioni .
In base alla normativa bulgara vigente, i dividenti sono assoggettati in Bulgaria a una ritenuta del 5% che viene riconosciuta sotto forma di credito d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia da parte del  residente in Italia.

Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società’ Bulgara per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi che sono assoggettati, in base alla normativa bulgara vigente, ad una tassazione del 10%.

Ai fini dell’art. 8,  il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché’ i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale della Bulgaria.

I dividendi sono imponibili in Bulgaria secondo la propria legislazione interna nel caso in cui si presentino congiuntamente le due condizioni:

  • il beneficiario Italiano dei dividendi eserciti In Bulgaria, stato in cui e’ residente la società’ che paga i dividendi, sia una attività’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata;
  • la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse.

Qualora una società’ residente in Italia ricavi utili o redditi dalla Bulgaria, la Bulgaria non può’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società Bulgara, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente Bulgaro o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in Bulgaria, ne’ prelevare alcuna imposta  sugli utili non distribuiti della società Bulgara, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in Bulgaria.

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