Prima parte
DISPOSIZIONI GENERALI
Scopo della legge
Art. 1 . Questa legge disciplina la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Oggetto della tassazione
Art. 2 . L’IVA è soggetta all’imposta sul valore aggiunto:
1 . qualsiasi prestazione imponibile di un bene o servizio;
2 . qualsiasi luogo acquisto intracomunitario delle prestazioni all’interno del paese effettuata da registrata ai sensi della presente legge o la persona per cui l’obbligo è sorto per la registrazione;
3 . qualsiasi acquisizione intracomunitaria di veicoli nuovi con un luogo di prestazione all’interno del territorio nazionale;
4 . qualsiasi acquisto intracomunitario con luogo di esecuzione nel territorio del paese di prodotti sottoposti ad accisa se il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile non registrata ai sensi della presente legge;
5 . importazione di merci.
Soggetti passivi
Art. 3. (1) Il soggetto passivo è qualsiasi persona che svolga attività economica indipendente, indipendentemente dalle finalità e dai risultati della stessa.
(2) (espressione “e l’esercizio della professione, tra cui balivo privato e notaio” è stata dichiarata incostituzionale dalla decisione № 7 del 2007 della Corte costituzionale -. SG 37 del 2007 , integrato -. SG No .. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007(d) L’attività economica indipendente è l’attività di produttori, commercianti e persone che forniscono servizi, tra cui l’estrazione e l’agricoltura, e il perseguimento di una professione liberale, tra cui un agente e un notaio privati. L’attività economica indipendente è qualsiasi attività svolta su base regolare o professionale contro la remunerazione, compreso lo sfruttamento di beni materiali e immateriali allo scopo di ottenere da essa un reddito regolare.
(3) Non è un’attività economica indipendente:
1 . l’attività svolta da persone fisiche nell’ambito di un rapporto di lavoro o da un rapporto giuridico assimilato al lavoro;
2 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le attività di individui che non sono ditte individuali informati delle loro attività di diritto, la gestione e il controllo dei legali persone.
(4) Un soggetto passivo è anche qualsiasi persona che effettui accidentalmente una fornitura intracomunitaria intracomunitaria di un nuovo veicolo.
(5) sono le persone che non imponibili le autorità governative statali e locali tutte eseguite le loro attività o la fornitura e la qualità di un organo di stato o di governo locale, anche nei casi in cui raccogliere le tasse, onorari o compensi per tali attività o forniture ad eccezione di:
1 . le seguenti attività o forniture:
a) (modifica – SG.. 41 del 2007 ) i servizi di comunicazione elettronica;
(b) fornitura di acqua, gas, elettricità o vapore;
(c) il trasporto di merci;
(d) servizi portuali e aeroportuali;
e) trasporto di passeggeri;
(f) vendita di nuovi beni prodotti per la vendita;
(g) le forniture per regolare il mercato dei prodotti agricoli;
(h) organizzazione o svolgimento di fiere, mostre;
(i) magazzinaggio;
(k) attività di organizzazioni di informazioni commerciali, servizi pubblicitari, compresa la locazione di spazi pubblicitari;
(l) servizi turistici;
m) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La gestione di negozi, mense e altri punti vendita, affitto di immobili e parti e spazi commerciali, così come la concessione di una concessione per la costruzione, il servizio o l’estrazione;
(n) attività radiofoniche e televisive di carattere commerciale;
o) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I servizi forniti dalle autorità pubbliche.
2 . Le consegne, diverse da quelle di cui al punto 1 , determineranno una violazione significativa delle regole di concorrenza.
(6) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il soggetto passivo che ha effettuato esenzioni e / o forniture o di attività al di fuori del quadro di attività economica indipendente e fiscali imponibile persona giuridica registrata per l’imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi per tutti i servizi ricevuti.
Persona giuridica non soggetta a imposta
Art. 4 . (Am -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il soggetto passivo è una persona giuridica che non è imponibile ai sensi dell’art. 3 , par. 1-5 e che effettua acquisti intracomunitari di beni.
merce
Art. 5. (1) Le merci ai sensi della presente legge sono beni mobili e immobili, inclusi energia elettrica, gas, acqua, energia per riscaldamento o raffreddamento e simili, nonché software standard.
(2) Non una merce ai sensi del par. 1 valuta in circolazione e valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento.
Consegna merci
Art. 6. (1) La cessione di beni ai sensi della presente legge è il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla merce.
(2) Per la fornitura di beni ai fini della presente legge devono essere considerati anche:
1 . il trasferimento di proprietà o altri diritti di proprietà sul bene come risultato di una richiesta o atto di uno stato o di un’autorità locale o di una legge contro il risarcimento;
2 . la fornitura effettiva di una merce in base ad un contratto in cui è previsto il trasferimento del titolo ad esso con un termine o termine di posticipo;
3 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’attuale fornitura di beni nell’ambito di un contratto di locazione, che prevede esplicitamente per il trasferimento della proprietà dei beni; questa disposizione si applica anche nel caso in cui il contratto di affitto sia accettato solo per il trasferimento della proprietà del bene e la somma dei contributi dovuti in base al contratto di locazione, ad eccezione degli interessi di cui all’art. 46 , par. 1 , articolo 1 , è identico al prezzo di mercato della merce alla data di consegna;
4 . l’effettiva fornitura di beni a una persona che agisce a suo nome e per conto di un’altra persona.
(3) Per la fornitura deliberata di beni ai fini della presente legge deve essere considerato anche:
1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il rilascio o la prestazione di beni per uso personale o uso del soggetto passivo, il proprietario, i suoi dipendenti o per scopi diversa dall’attività economica indipendente del soggetto passivo, a condizione che la sua produzione, importazione o acquisizione sia interamente o parzialmente deducibile;
2 . il trasferimento non remunerato della proprietà o qualsiasi altro diritto reale sul prodotto a terzi quando, nel corso della sua fabbricazione, importazione o acquisizione, viene detratto un credito d’imposta totale o parziale;
3 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) spedizione o del trasporto dei beni prodotti, estratto, acquistati, acquistati o importati nel paese da un soggetto passivo ai la sua attività economica quando le merci sono spedite o trasportate ai fini della sua attività economica da o per conto proprio dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro.
(4) Il paragrafo 3 non si applica a:
1 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La fornitura di lavoro particolare, uniforme e abiti di rappresentanza e dispositivi di protezione individuale da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli contratti di gestione ai fini dell’attività economica della persona;
2 . la fornitura gratuita di merce di piccolo valore a scopo promozionale o al momento della consegna di campioni.
(5) (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) non è considerata una cessione di beni ai fini di questo passaggio legge del diritto di disporre del datore di pegno al creditore pignoratizio sotto Art. 32 , par. 4 della legge sui pegni speciali.
Fornitura di beni intracomunitari
Art. 7. (1) cessione intracomunitaria di beni è la fornitura di merci trasportate da o per conto del fornitore – registrata ai sensi della presente legge, o il destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto passivo o fiscale un’entità legale non regolamentata registrata ai fini IVA in un altro Stato membro.
(2) cessione intracomunitaria di beni e la fornitura di un nuovo veicolo, inviato o trasportato da o per conto del fornitore o del destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro, se il destinatario è un soggetto passivo o una persona non imponibili.
(3) cessione intracomunitaria di beni e la fornitura di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati da o per conto del fornitore – registrata ai sensi della presente legge, o il destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo che non è iscritto al registro IVA in un altro Stato membro.
(4) fornitura Inter-comunità di merci e spedizione o del trasporto dei beni prodotti, estratto, acquistati, acquistati o importati nel paese da registrata ai sensi della presente legge entro la propria attività quando i beni sono spediti o trasportati ai fini della sua attività da o per conto del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui la persona è registrato ai fini dell’IVA.
(5) Non una fornitura intracomunitaria:
1 . la fornitura di beni per i quali il fornitore applica lo Special Tax Ratio al capitolo 17;
2 . la fornitura di beni da installare o installare da o per conto del fornitore;
3 . la consegna dei beni di cui all’art. 18 ;
4 . le consegne di merci ai sensi dell’art. 31 , articoli 1, 2 e 7 e art. 34 ;
5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, la fornitura di elettricità o calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;
6 . le forniture da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, un intermediario in un’operazione triangolare, all’acquirente in un’operazione triangolare;
7 . vendite a distanza di merci effettuate con il numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro al quale le merci sono spedite o trasportate;
8 . (Modifica -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La spedizione e il trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro al fine di valutare o di lavoro su tali beni, si svolge in un altro Stato membro, a condizione che, dopo il completamento dei lavori di valutazione o di beni vengono restituiti al mittente nel paese;
9 . la spedizione e il trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro per le stesse merci da utilizzare per eseguire i servizi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che dopo che le merci di servizio vengono restituiti al mittente nel paese;
10 . spedizione e trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) le importazioni delle stesse merci da un paese terzo o territorio nel territorio dell’altro Stato membro sarebbero soggette al regime di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all’importazione;
(b) le merci sono restituite allo speditore all’interno del territorio del paese entro 24 mesi dalla loro spedizione.
(6) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando le condizioni sotto il par. 5 , i punti 8-10 sonoritirati, si ritiene che all’epoca siano state pagate le cessioni intracomunitarie.
servizio
Art. 8 . Un servizio ai sensi di questa legge è tutto ciò che ha valore ed è diverso dalla merce, dal denaro in circolazione e dalla valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento.
Servizio di consegna
Art. 9. (1) L’ erogazione del servizio è qualsiasi servizio reso.
(2) La consegna di un servizio è considerata come:
1 . la vendita o il trasferimento di diritti su beni immateriali;
2 . impegno per la mancata esecuzione o il mancato esercizio dei diritti;
3 . qualsiasi lavoro fisico e intellettuale, compresa la trasformazione nel senso di fabbricazione, costruzione o installazione di un bene materiale con materie prime e materiali forniti dall’ente appaltante nell’ordine del contraente;
4 . la fornitura di un servizio da parte di un titolare / utente per la riparazione e / o il miglioramento di un bene affittato o disponibile per l’uso.
(3) Per la prestazione di servizi a titolo oneroso deve essere preso in considerazione:
1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La fornitura di un servizio per l’uso privato del soggetto passivo, il proprietario, i dipendenti o per scopi diversi da un’attività economica autonoma al soggetto passivo nell’esecuzione del quale viene utilizzato un bene, la cui produzione, importazione o acquisizione è stata interamente o parzialmente deducibile;
2 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La concessione di servizio per l’uso privato del singolo soggetto passivo, il proprietario, i dipendenti o per scopi diversi da quelli indipendenti attività economica del soggetto passivo;
3 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fornitura gratuita di un servizio da parte di un titolare / utente per il miglioramento di affitto o previsto utilizzo dei beni.
(4) Il paragrafo 3 non si applica a:
1 . concessione di servizi di trasporto da casa al posto di lavoro e viceversa da parte di un datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli contratti di gestione, quando con lo scopo di attività economica della persona;
2 . (Modificare – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fornitura gratuita di un servizio da un supporto / utente per riparazione di affitto o previsto l’uso di un bene;
3 . (Revocato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)
4 . servizio gratuito per un valore non promozionale.
Mancanza di offerta di beni o servizi
Art. 10. (1) La consegna di un bene o di un servizio non è la consegna al cessionario da parte del cessionario, dell’espropriatore o del contributore come risultato di:
1 . trasformazione di una società commerciale dall’ordine del capitolo sedici del Commerce Act;
2 . trasferimento di un’impresa ai sensi dell’art. 15 o 60 della legge sul commercio;
3 . dare un contributo non in contanti a una società commerciale;
4 . (. New – SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La trasformazione delle organizzazioni di bilancio, statali o municipali delle imprese, con un conseguente organizzazioni o imprese di nuova costituzione sono successore universale alla conversione;
5 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La cessione di beni da parte dello Stato / Comuni / richiedenti le esigenze di asili, scuole e asili e scuole private partecipazione straniera alla National Education Act e il loro successivo trasferimento allo stato / comuni / candidati in caso di chiusura di scuole materne e scuole.
(2) Nei casi di cui al par. 1 persona che riceve beni o servizi è il successore legale di tutti i diritti e gli obblighi ai sensi della presente legge al riguardo, tra cui il diritto alla detrazione e l’obbligo di eseguire la correzione del credito d’imposta.
(3) Il paragrafo 2 si applica anche nei casi in cui beni o servizi sono stati acquisiti per eredità o eredità di imponibili ai sensi della presente legge.
(4) L’ordine e i documenti necessari per l’applicazione del par. 2 e 3 saranno determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Provider e destinatario
Art. 11. (1) Un fornitore ai sensi della presente legge è la persona che esegue la fornitura di un bene o servizio.
(2) Destinatario ai sensi della presente legge è la persona che riceve i beni o il servizio.
Fornitura imponibile
Art. 12. (1) La fornitura imponibile è qualsiasi consegna di un bene o servizio ai sensi dell’Art. 6 e 9 , quando effettuate da un soggetto passivo ai sensi della presente legge, ed è il luogo di esecuzione del territorio del paese e fornire imponibili ad aliquota zero effettuata da un soggetto passivo, tranne nei casi in cui questa legge disponga diversamente .
(2) La consegna, con la quale il destinatario è il contribuente di cui al capitolo ottavo, non è soggetta a tassazione da parte del fornitore.
Acquisizione intracomunitaria
Art. 13. (1) L’ acquisizione intracomunitaria è l’acquisizione del diritto di proprietà su una merce, nonché l’effettivo ricevimento di merci nei casi previsti dall’art. 6 , par. 2 che è spedito o trasportato nel territorio del paese dal territorio di un altro Stato membro in cui il fornitore è un soggetto passivo che è registrato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro.
(2) Per i acquisto intracomunitario è considerato l’acquisto di un nuovo veicolo, che viene spediti o trasportati nel territorio di un altro Stato membro, se il provider è un soggetto passivo ai fini dell’IVA in un altro Stato membro.
(3) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) per acquisto intracomunitario è considerato come il ricevimento della merce nel paese da un soggetto passivo che verrà utilizzato per la della sua impresa, quando i beni sono spediti o trasportati da o per conto di un altro Stato membro in cui la persona è registrato ai fini dell’IVA e dove sono state prodotte le merci, estratto, acquistato, acquisito o importato da lui nel contesto della sua attività economica.
(4) Non è un acquisto intracomunitario:
1 . l’acquisto di beni per i quali il fornitore applica un prelievo speciale su beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato come definiti dalla legislazione dello Stato membro interessato;
2 . l’acquisizione di beni installati o installati da o per conto del fornitore;
3 . l’acquisizione di beni ai sensi dell’art. 18 ;
4 . l’acquisizione di beni ai sensi dell’art. 31 , articoli 1, 2 e 7 e art. 34 ;
5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’acquisizione di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, l’acquisizione di elettricità o calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;
6 . l’acquisizione di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, acquisita in un’operazione tripartita, da un intermediario in un’operazione trilaterale;
7 . l’acquisto di beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro al fine di effettuare vendite a distanza con un luogo di esecuzione nel territorio del paese in cui le vendite sono effettuate ai sensi del numero di identificazione del fornitore di cui all’art. 94 par. 2 ;
8 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La ricezione dei beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro al territorio al fine di valutare o di lavorare su quei beni , effettuato sul territorio del paese, a condizione che, dopo l’esecuzione della valutazione o del lavoro, le merci siano restituite allo speditore nel territorio dell’altro Stato membro;
9 . il ricevimento di beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro nel territorio di un paese per gli stessi beni da utilizzare per eseguire servizi nel paese, a condizione che dopo che le merci di servizio vengono restituiti al mittente sul territorio di un altro paese Stato membro;
10 . il ricevimento di merci spedite o trasportate dal territorio di un altro Stato membro verso il territorio del paese se sono presenti entrambe le seguenti condizioni:
a) le importazioni delle stesse merci nel territorio del paese rientrerebbero nel regime di ammissione temporanea con le franchigie totali in franchigia;
(b) le merci sono restituite allo speditore nel territorio di un altro Stato membro entro 24 mesi dalla loro spedizione.
(5) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando le condizioni sotto il par. 4 , i punti 8-10 sonoritirati, si ritiene che in quel momento sia stato effettuato un acquisto intracomunitario a titolo oneroso.
(6) (nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Para 3 si applica quando la persona non è registrato per l’IVA nello Stato membro di importazione di merci se inizia la spedizione o il trasporto, se le merci sono importate nello o dallo Stato membro di importazione da o per conto della persona.
Vendita a distanza di merci
Art. 14. (1) Per vendita a distanza si intende la cessione di beni per i quali sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
1 . le merci sono spedite o trasportate da o per conto del fornitore dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;
2 . il fornitore delle merci è registrato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;
3 . il destinatario della cessione è una persona che non è tenuta ad addebitare l’IVA su un acquisto intracomunitario delle merci nello Stato membro in cui termina il trasporto;
4 . catalogo:
(a) non sono nuovi veicoli, o
(b) non sono installati e / o installati da o per conto del fornitore, o
(c) non sono soggetti ad una procedura speciale per la riscossione del margine di prezzo per beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato.
(2) Ai fini del par. 1 , quando la merce viene consegnata, spediti o trasportati da un paese terzo o di un territorio e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello in cui il trasporto al destinatario estremità, si presume che i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di importazioni.
Operazione tripartita
Art. 15 . Un’operazione tripartita consiste nella fornitura di beni tra tre persone registrate ai fini dell’IVA in tre diversi Stati membri A, B e C per i quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . persona registrata nello Stato membro A (cedente) batte bene a un soggetto registrato in uno Stato membro B (intermediario), che poi consegna la merce a una persona registrata in uno Stato membro B (acquirente);
2 . le merci vengono trasportate direttamente da A a B;
3 . l’intermediario non è registrato ai fini IVA negli Stati membri A e C;
4 . l’acquirente addebita l’IVA come destinatario della fornitura.
Le importazioni di beni
Art. 16. (1) Le importazioni di merci ai sensi della presente legge sono l’introduzione di merci non comunitarie sul territorio del paese.
(2) L’ importazione di beni è anche l’immissione di merci in libera pratica nell’ambito del regime di perfezionamento passivo.
(3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) l’importazione le merci sono l’introduzione di merci comunitarie sul territorio del paese da paesi terzi che fanno parte del territorio doganale dell’Unione europea.
(4) Le importazioni di beni sono qualsiasi altro evento che generi un’obbligazione doganale.
(5) In deroga al par. 1-4 quando quando entrano nel paese le merci hanno la posizione di merci in custodia temporanea o collocate in una zona franca o deposito franco o sotto la procedura doganale – deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea in esenzione totale da dazi esterni il transito si considera avvenuto quando i beni cessano di essere sotto il regime pertinente nel territorio del paese.
Seconda parte.
TASSAZIONE DELLE FORNITURE
Capitolo uno.
LUOGO DI ATTUAZIONE
Luogo di consegna della merce
Art. 17. (1) Il luogo di adempimento al momento della consegna della merce non spedita o trasportata è il luogo in cui la merce si trova al momento del trasferimento della proprietà o alla consegna effettiva della merce ai sensi dell’art. 6 , par. 2 .
(2) Luogo di consegna delle merci che vengono spediti o trasportati dal fornitore, destinatario o di una terza persona, la posizione della merce al momento della spedizione o del trasporto al destinatario.
(3) Il luogo di esecuzione di una cessione di beni da un intermediario in un’operazione triangolare a un acquirente in un’operazione triangolare è lo Stato membro in cui l’acquirente nella transazione triangolare è registrato ai fini IVA.
(4) Il luogo di esecuzione di una merce che è installato o installato da o per conto del fornitore è il luogo in cui le merci sono installate o installate.
Luogo di consegna della merce, ristorazione e catering effettuata sulle navi, aerei e treni (Titolo Modificare -… SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Art. 18. (1) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il luogo della cessione di beni, ristorazione e catering effettuati a bordo di navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri, si trova sul territorio del paese in cui:
1 . il trasporto di passeggeri inizia nel territorio del paese e termina nel territorio di un altro Stato membro senza fermarsi nel territorio di un paese terzo o territorio;
2 . il trasporto di passeggeri inizia nel territorio del paese e termina nel territorio di un paese terzo o territorio con scalo nel territorio di un altro Stato membro;
3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il trasporto di passeggeri a partire dal territorio di un paese terzo o territorio e che termina il territorio di un altro Stato membro e la prima tappa nell’Unione europea è stato effettuato sul territorio del paese, o
4 . il trasporto di passeggeri avviene tra due punti sul territorio del paese.
(2) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il luogo della cessione di beni, ristorazione e catering effettuati a bordo di navi, aerei o treni durante del trasporto di passeggeri è determinato dall’ordine del par. 1 , articoli 2 e 3 solo per la parte del trasporto di passeggeri tra il territorio del paese e gli altri Stati membri.
(3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Al di fuori dei casi sotto il par. 1 ° e 2 ° posto di fornitura di beni servizi, ristorazione e di catering a bordo delle navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri, è al di fuori del paese.
Luogo di consegna del gas naturale e dell’elettricità
Art. 19 . (Am -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo di cessione di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea, o rete connessa a un siffatto sistema , quando si fornisce elettricità o riscaldamento o energia di raffreddamento attraverso reti di teleriscaldamento o di raffreddamento:
1 . dove la sede legale o stabile organizzazione ai quali i beni vengono erogati, in mancanza di tale sede o di un sito – domicilio o della residenza abituale del destinatario – un commerciante di gas naturale, energia elettrica o di calore o di raffreddamento;
2 . il luogo in cui il bene è effettivamente consumato – se il destinatario è una persona diversa dalla persona di cui al punto 1 ;
3 . dove la sede legale o stabile organizzazione per la quale la merce viene consegnata al destinatario sotto p. 2 , in mancanza di tale sede o di un sito – domicilio o della residenza abituale del destinatario sotto p. 2 – quando l’intera quantità di gas, elettricità o riscaldamento o raffreddamento, o parte di esso non è effettivamente consumati dal destinatario e soggetto a successiva consegna.
Luogo di consegna per la vendita a distanza
Art. 20. (1) Il luogo di consegna delle merci secondo i termini di vendita a distanza ai sensi dell’art. 14 si trova nel territorio dello Stato membro in cui il trasporto termina quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni:
1 . il fornitore è una persona registrata ai sensi di tale legge per un motivo diverso dalla registrazione per un acquisto intracomunitario;
2 . commesso da una persona sotto p. 1 rifornimenti sotto la vendita a distanza di uno Stato membro supera l’anno solare in corso o hanno superato l’anno civile precedente l’importo determinato dalla legge di tale Stato membro.
(2) Il luogo di consegna delle merci alle condizioni di vendita a distanza deve essere nel territorio del paese, se sono presenti le seguenti condizioni:
1 . il prestatore è registrato ai fini IVA in un altro Stato membro;
2 . le consegne consegnate in base alle vendite a distanza per il territorio del paese hanno superato l’anno civile corrente o hanno superato l’importo di 70 000 BGN per l’anno civile precedente .
(3) L’importo di cui al par. 2 pt. 2 non include l’IVA dovuta nello Stato membro in cui è stato registrato per il provider fini IVA, e cessioni di beni soggetti ad accisa.
(4) Quando il soggetto dei prodotti soggetti ad accisa di fornitura per il consumo personale di un individuo che non è una ditta individuale, il luogo della prestazione sotto la vendita a distanza è dove le merci arrivano o finisce di trasporto.
(5) Dove le condizioni del par. 1 pt. 2 , il luogo di esecuzione è il paese con l’eccezione dei casi in cui il fornitore ha notificato alla direzione territoriale della registrazione, che vuole il luogo di esecuzione è in un altro Stato membro in cui le estremità di trasporto, ed è registrato ai fini IVA in detto altro Stato membro.
(6) Il paragrafo ( 2) non si applica se il luogo di esecuzione della prestazione si trova nel territorio del paese quando il fornitore è registrato ai sensi dell’art. 100 , par. 3 .
Luogo di adempimento per le consegne di beni e servizi al Vidin – Calafat Border Combined Bridge
Art. 20 a. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi a cui la tassa per l’attraversamento della frontiera combinato ponte “Vidin – Calafat” che è:
1 . sul territorio della Repubblica di Bulgaria quando la direzione del viaggio è dalla Bulgaria alla Romania;
2 . sul territorio della Romania, quando la direzione del viaggio è dalla Romania alla Bulgaria.
(2) Ai fini della determinazione del luogo di fornitura di beni o servizi, acquisto intracomunitario e l’importazione di beni connessi alla manutenzione o la riparazione di Cross-Border Bridge “Vidin – Calafat”, si presume che il centro del ponte è il confine territoriale tra La Repubblica di Bulgaria e la Romania. La fornitura di beni o servizi, acquisto intracomunitario e l’importazione di beni connessi alla manutenzione o alla riparazione della parte del ponte nella Repubblica di Bulgaria è un luogo di esecuzione nel paese. La consegna di un bene o servizio, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di beni relativi alla manutenzione o alla riparazione della parte del ponte sul territorio della Romania devono avere luogo di adempimento nel territorio della Romania.
Luogo di esecuzione durante la consegna di un servizio
Art. 21 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi in cui il destinatario è un soggetto passivo è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sua indipendenti attività economica. Quando tali servizi sono forniti da una stabile organizzazione situata in un luogo diverso da quello in cui il fornitore ha stabilito la sua attività economica indipendente, il luogo di esecuzione è il luogo in cui tale stabilimento è situato. Qualora non vi sia luogo per stabilire un’attività economica indipendente o una stabile organizzazione, il luogo di esecuzione della fornitura è il luogo in cui il fornitore ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale.
(2) Il luogo di esecuzione nella prestazione di un servizio in cui il destinatario è un soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente. Quando questi servizi sono forniti da una stabile organizzazione situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente, il luogo di esecuzione è dove è questo oggetto. Quando non c’è posto per stabilire un’attività indipendente o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni è il luogo di domicilio o residenza abituale del destinatario.
(3) Dove il destinatario di cui al par. 2 utilizza i servizi esclusivamente per le esigenze personali o per le esigenze personali dei propri dipendenti, il luogo di esecuzione è determinato dall’ordine del par. 1 .
(4) Il luogo di esecuzione al momento della consegna di un servizio è:
1 . il luogo in cui si trova l’immobile quando il servizio è collegato a un immobile, tra cui:
(a) la concessione di diritti d’uso, servizi di esperti o servizi di intermediazione relativi al bene immobile;
(b) servizi per la preparazione e il coordinamento di lavori di costruzione relativi agli immobili, quali l’architettura, l’ingegneria, la supervisione e altri;
(c) sistemazione in alberghi, campeggi, parchi per roulotte, campi di vacanze e simili;
2 . il luogo in cui il trasporto di passeggeri avviene in proporzione al chilometraggio raggiunto;
3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo in cui l’evento reale ha luogo – l’erogazione del servizio, fornendo l’accesso (per un biglietto o pagamento, fornendo input, anche quando tale contributo è incluso nella sottoscrizione) al culturale, artistica, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini (comprese fiere ed esposizioni), che accompagna i servizi di accesso quando il servizio è fornito ad un soggetto passivo;
4 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo in cui il servizio è effettivamente fornito al soggetto passivo a:
a) servizi e relativi servizi relativi a attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento o simili (comprese fiere e mostre), compresa l’organizzazione di tali eventi;
(b) servizi relativi al trasporto di merci;
(c) valutazione, perizia o lavori su beni mobili;
5 . il luogo in cui i servizi vengono eseguiti fisicamente – quando si forniscono servizi di ristorazione e ristorazione.
(5) Il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui è stabilito il destinatario o ha il domicilio o la residenza abituale, quando vi sono le seguenti condizioni:
1 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il destinatario è un soggetto passivo che è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale al di fuori dell’Unione europea;
2 . i servizi forniti sono:
a) concessione o la cessione di licenze, brevetti, copyright, marchi, know-how o altri diritti analoghi dei diritti di proprietà industriale o intellettuale e il trasferimento dei diritti al software diverso da un software standard;
(b) servizi pubblicitari;
(c) servizi resi da consulenti, ingegneri, consulenti, commercialisti, avvocati e altri servizi analoghi, compresi servizi di sviluppo, elaborazione o sviluppo di software;
(d) elaborazione dati o fornitura di informazioni;
(e) servizi bancari, finanziari, assicurativi, assicurativi e di riassicurazione, ad eccezione del noleggio di casseforti;
(f) assunzione di personale;
(g) locazione di beni mobili esclusi tutti i tipi di veicoli;
(h) servizi di comunicazione elettronica;
(i) servizi di trasmissione;
(k) servizi eseguiti elettronicamente;
l) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I servizi di fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea, o una rete connessa a tale sistema, al sistema elettrico o al teleriscaldamento o ai servizi di trasmissione o distribuzione attraverso questi sistemi o reti e alla fornitura di altri servizi direttamente ad essi collegati;
m) assumendo l’obbligo di non compiere azioni o di non esercitare i diritti di cui alle lettere “a” – “l”;
(n) servizi di intermediazione eseguiti da una persona che agisce in nome e per conto di un’altra persona in relazione ai servizi di cui alla lettera a) – (m).
(6) Il luogo di adempimento nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica e servizi di radiodiffusione si trova nel territorio del paese quando sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . il destinatario di tali forniture è una persona non imponibile che è stabilita, ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale nel territorio del paese;
2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il venditore è un soggetto passivo con una sede o stabile dal quale si esercita la sua attività al di fuori dell’Unione europea, e quando non c’è nessuna registrazione o sito – il luogo del suo indirizzo permanente o residenza abituale si trova al di fuori dell’Unione europea;
3 . il servizio è effettivamente utilizzato sul territorio del paese.
(7) Il luogo di consegna dei servizi forniti elettronicamente si trova nel territorio del paese quando sono presenti le seguenti condizioni:
1 . il destinatario di tali forniture è una persona non imponibile che è stabilita, ha il suo indirizzo permanente o di solito risiede nel territorio del paese;
2 . (Modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il venditore è un soggetto passivo la cui sede legale o una stabile organizzazione al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di tale sede o di un sito – il luogo di permanente il suo indirizzo o residenza abituale è al di fuori dell’Unione europea.
Luogo di consegna di servizio per il trasporto di merci (Titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Art. 22 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo di una prestazione di un servizio di trasporto all’interno dell’Unione europea a una persona che non è soggetto passivo si trova nel territorio dello Stato membro in cui ha inizio il trasporto.
(2) (modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo delle prestazioni di servizi per il trasporto di merci al di fuori dell’Unione Europea a condizione non soggetto passivo è il luogo in dove il trasporto avviene in proporzione al chilometraggio raggiunto.
(3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo delle prestazioni di servizi per il trasporto di merci all’interno dell’UE o fuori di esso ha fornito un soggetto passivo persona, sarà determinato dall’ordine di art. 21 , par. 2 e 3 .
(4) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Ai fini della presente legge spedizioni, corriere e servizi postali diversi da quelli dei servizi di cui all’art. 49 in relazione al trasporto di merci all’interno o all’esterno dell’Unione europea sono trattati come servizi di trasporto di merci nell’Unione europea e rispettivamente per il trasporto di merci al di fuori dell’Unione europea.
(5) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il servizio di inoltro sotto il par. 4 è un servizio per l’organizzazione, l’implementazione o la manutenzione del trasporto di merci all’interno o all’esterno dell’Unione europea e le attività relative al trasporto, alla gestione dei documenti, allo stoccaggio e all’assicurazione.
(6) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando lo spedizioniere agisce contratto di spedizione e fornisce servizi di spedizione in connessione con la consegna del trasporto delle merci all’interno dell’Unione europea o oltre, la disposizione di cui all’art. 127 non si applica.
Luogo di consegna del servizio per l’affitto di tutti i tipi di veicoli (titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)
Art. 23 . (Am -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi a breve termine l’assegnazione in affitto / breve termine dei veicoli è dove i veicoli sono infatti consegnati al destinatario.
(2) Affitto a breve termine / accantonamenti a breve termine per l’uso ai sensi del par. 1 è la permanenza o l’uso continuativo del veicolo per non più di 30 giorni e, nel caso di navi, non più di 90 giorni.
(3) Non vi sono mutuanti / prestazioni a breve termine nei seguenti casi:
1 . quando viene automaticamente accettato di continuare a tenere / utilizzare quando nessuna delle parti intraprende alcuna azione;
2 . quando almeno due contratto tempo determinato valido fino al 30 , rispettivamente, a 90 giorni per le navi si susseguono senza interruzioni o rompere due giorni in relazione ai veicoli stessi e insieme superano il periodo massimo di 30/90giorni ; ciò non si applica quando il proseguimento è dovuto a circostanze chiaramente stabilite che esulano dal controllo delle parti della cessione;
3 . quando il periodo concordato è oltre 30 , oltre 90 giorni per navi, ma che non venga risolto in condizioni chiaramente stabiliti al di fuori del controllo delle parti per l’alimentazione e quindi la sua durata effettiva corrisponde a un breve periodo stagionale.
(4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il luogo delle prestazioni di servizi con l’assunzione o la cessione di veicoli diversi da noleggio a breve termine o mezzi a breve termine di utilizzare i veicoli a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il beneficiario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale.
(5) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il luogo delle prestazioni di servizi con l’assunzione o la cessione di una nave diversa da noleggio a breve termine o la cessione a breve termine di una nave per scopi ricreativi e sportivi o per esigenze personali del soggetto passivo, indipendentemente dal par. 4 , è dove l’imbarcazione da diporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario della prestazione, quando questo servizio è effettivamente fornito dal fornitore dal luogo di stabilimento del propria attività economica o una stabile organizzazione situata in quel luogo.
Luogo di esecuzione dei servizi di intermediazione (Titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Art. 24 . (Am -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) il luogo delle prestazioni di servizi resi da un intermediario che agisce per conto di un’altra persona, a condizione di persona non soggetto passivo è il luogo in cui la consegna principale rispetto alla quale ha avuto luogo la mediazione.
Capitolo due.
EVENTO FISCALE E BASE FISCALE
Il verificarsi di un evento fiscale e l’esigibilità dell’imposta
Art. 25. (1) Un evento fiscale ai sensi della presente legge è la cessione di beni o servizi effettuata da soggetti passivi ai sensi della presente legge, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di beni di cui all’art. 16 .
(2) L’evento fiscale si verifica alla data in cui la proprietà del bene è stata trasferita o il servizio è stato eseguito.
(3) Tranne nei casi di cui al par. 2 , l’evento fiscale si presenta su:
1 . (Suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La data di effettiva consegna delle merci ai sensi dell’art. 6, par. 2 ad eccezione dei casi di cui al par. 8 ;
2 . la data della separazione o della fornitura dei beni di cui all’art. 6 , par. 3 ;
3 . la data di inizio del trasporto di cui all’art. 7 , par. 4 ;
4 . la data in cui il fornitore ha ricevuto il pagamento – in caso di vendita di merci per corrispondenza o per via elettronica;
5 . la data di rimozione delle monete o dei gettoni in caso di consegne da distributori automatici o altri dispositivi analoghi attivati da monete, gettoni o simili;
6 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La data di effettiva restituzione del bene al miglioramento del titolare / utente al momento della risoluzione del contratto di locazione o di cessazione dell’uso del bene, quando nessun miglioramento è fornito come condizione e / o obbligo ai sensi del contratto.
(4) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Al momento della consegna alla messa in scena periodicamente o continuamente le prestazioni, escludendo le forniture di cui all’art. 6 , par. 2 , ciascun periodo o stadio per il quale è stato concordato pagamento, si ritiene un’alimentazione separata e fatto generatore si verifica alla data in cui il pagamento è dovuto.
(5) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Para 4 non si applicano alle forniture di continuo dura per un periodo più lungo di un anno non sono c’è un pagamento dovuto per un periodo superiore a un anno. Per tali forniture considerati fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni anno solare per anno di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile si verifica alla data di cessazione delle forniture.
(6) (prec. 5 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 data di accadimento dell’evento fiscale sotto il par anni). 2, 3 e 4 :
1 . l ‘imposta ai sensi della presente legge diventa esigibile per le forniture soggette ad imposta e sorge l’ obbligo per la persona registrata di addebitare il costo, o
2 . esiste una giustificazione per esentare la tassa sulle forniture esenti e sulle consegne con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese.
(7) (Am -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il paragrafo precedente . 6 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Dove prima dell’evento fiscale sotto il par. 2, 3 e 4, Eseguire il pagamento totale o parziale anticipo al momento della consegna, l’imposta diventa esigibile al ricevimento del pagamento (payout), escludendo il pagamento ricevuto in connessione con cessione intracomunitaria. In questi casi si presume che l’imposta sia inclusa nell’importo del pagamento effettuato.
(8) (prec. 7 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Dove registrata ai sensi della presente legge ottenere un anticipo su una prestazione imponibile ed effettivamente svolgere questa consegna dopo la data di registrazione ai sensi della presente legge, si ritiene che l’acconto ricevuto includa l’imposta che diventa esigibile alla data in cui l’imposta sulla cessione diventa esigibile.
(9) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il comma precedente. 8 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’imposta consegna evento artistico. 6 , par. 2 . Pt 4 di giornali, riviste, libri e altri stampati, audio registrazioni musicali e video e filmati video su supporto elettronico o tecnico si verifica alla più recente tra due date:
1 . la data in cui il commissario / trustee ha ricevuto il pagamento dal commissario / trustee ai sensi dell’art. 127 , o
2 . l’ultimo giorno del trimestre successivo al periodo di imposta durante il quale la consegna effettiva dei beni di cui all’art. 6 , par. 2 , elemento 4 .
Base fiscale per la consegna sul territorio del paese
Art. 26. (1) Base imponibile ai fini della presente legge è il valore su cui è carica o non paga imposta a seconda che l’alimentazione è tassabile o esenti.
(2) (modifica -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile è determinato sulla base tutto ciò che coinvolge il corrispettivo ricevuto da o da pagare al fornitore per la fornitura, dal destinatario o da un’altra persona, determinata in levs e centesimi, senza la tassa secondo questa legge. Qualsiasi pagamento di danni e interessi di indennità non sarà considerato come pagamento per la consegna.
(3) La base imponibile ai sensi del par. 2 è aumentato di:
1 . tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando sono dovute per la consegna;
2 . tutti i sussidi e i finanziamenti direttamente correlati alla fornitura;
3 . le spese accessorie maturate dal fornitore del destinatario, quali commissione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente correlate alla fornitura;
4 . il valore dei materiali o dei contenitori di imballaggio ordinario o consuetudinario se non sono soggetti a restituzione o se il destinatario non è un soggetto passivo; se questi materiali di imballaggio o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile viene ridotta del loro valore di ritorno.
(4) Si considera che la base imponibile della consegna includa:
1 . il valore del servizio post-garanzia della merce;
2 . l’importo trattenuto dal beneficiario come garanzia di buona esecuzione.
(5) La base imponibile non include:
1 . l’importo dello sconto o riduzione commerciale se è fornito al destinatario alla data in cui si è verificato l’evento fiscale; se fornito al beneficiario dopo la data di accadimento dell’evento fiscale, la base imponibile viene ridotta al momento della consegna;
2 . il valore di materiali o contenitori di imballaggio ordinario o personalizzato se il destinatario è un soggetto passivo e tali materiali o contenitori sono soggetti a restituzione; se non vengono restituiti entro 12 mesi dalla loro spedizione, la base imponibile viene aumentata del loro valore alla fine di questo periodo;
3 . il costo del locatore e locatario associati con l’uso di un prodotto nelle condizioni e la durata del contratto di locazione, come il costo di proprietà di assicurazione, “responsabilità civile” e simili per tutti o parte della durata del contratto, il costo delle tasse di proprietà e commissioni, ecotasse e costi di registrazione;
4 . gli importi pagati al fornitore per coprire i costi sostenuti in nome e per conto del destinatario se tali importi sono espressamente indicati nei conti del fornitore; il fornitore deve avere la prova dell’importo effettivo delle somme e non ha diritto a un credito d’imposta in relazione all’imposta che potrebbe essere dovuta nel corso delle spese.
(6) (modifica -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01/01/2013(d) Quando i valori necessari per il calcolo della base imponibile sono determinati in valuta estera, la base imponibile è determinata sulla base dell’equivalente equivalente di tale valuta al tasso annunciato dalla Banca nazionale bulgara alla data in cui l’imposta è divenuta esigibile. L’equivalente in valuta della valuta può essere determinato al tasso di cambio più recente pubblicato dalla Banca Centrale Europea nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Le conversioni tra valute diverse dall’euro devono essere effettuate utilizzando il tasso di cambio di ciascuna di tali valute rispetto all’euro.
(7) (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata. -. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) Qualora la retribuzione è determinata in tutto o in parte in beni o servizi, senza che le parti lo hanno prestato termini monetari, la base imponibile delle cessioni la data di accadimento dell’evento imponibile è l’imposta sull’acquisto o il costo dei beni e, in i casi di importazione – la base imponibile all’importazione oi costi diretti sostenuti per la fornitura del servizio fornito. Quando la base imponibile non può essere determinata in questa rubrica, la base imponibile è il prezzo di mercato.
(8) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi di cui all’art. 27 , par. 3 , voce 1 della base imponibile di ciascuna delle consegne di cui al par. 7 alla data del verificarsi dell’evento fiscale è il prezzo di mercato della merce o del servizio consegnato.
(9) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il comma precedente. 8 – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando forniture di cui all’art. 25 , par. 5 la base imponibile è determinata in proporzione al numero di mesi inclusi nel rispettivo anno civile, in relazione al numero totale di mesi di consegna, compreso il mese di cessazione delle consegne.
Casi particolari nella determinazione della base imponibile
Art. 27. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La base imponibile per la consegna delle merci ai sensi dell’art. 6 , par. 3 e art. 7 , par. 4 è uguale alla base imponibile per l’acquisizione della merce o il suo costo e, nei casi in cui la merce è importata, in base alla base di importazione.
(2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile della fornitura di servizi di cui all’art. 9, par. 3 , gli articoli 1 e 2 sono la somma dei costi diretti sostenuti in relazione alla loro esecuzione La base imponibile per la prestazione di servizi di cui all’art. 9 , par. 3 pt. 3 è la somma dei costi diretti sostenuti per le loro prestazioni, al netto delle spese di ammortamento della normale vita economica del miglioramento, e se non è possibile stabilire l’ammontare dei costi diretti, la base imponibile è il prezzo di mercato.
(3) La base imponibile è il prezzo di mercato per le seguenti consegne:
1 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La consegna tra le parti correlate, in cui la base imponibile determinato ai sensi dell’art. 26 , è:
(a) inferiore al prezzo di mercato, la cessione è imponibile e il destinatario non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;
(b) inferiore al prezzo di mercato, la fornitura è esente e il fornitore non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;
(c) superiore al prezzo di mercato, la cessione è imponibile e il fornitore non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;
2 . (Suppl -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il revocato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014anni)
3 . (Revocato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)
(4) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) In caso di contratti di fornitura per il servizio di opere pubbliche o di estrazione, quando la retribuzione è determinata tutto o in parte di beni o servizi (il pagamento è effettuato in toto o in parte in beni o servizi), alla data del verificarsi dell’evento fiscale:
1 . per la fornitura dal Concedente al Concessionario, la base imponibile è la remunerazione pattuita, incluso l’importo determinato in beni o servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 , par. 2, 3, 4 e 5 ; la retribuzione determinata in beni o servizi è pari alla quantità di investimenti contratto senza indennizzo se questo è dovuto al concessionario ai sensi del contratto di concessione;
2 . per la consegna da parte del concessionario al concedente base imponibile è pari alla tassa per l’acquisizione o il costo dei beni e quando le merci sono importate – la base imponibile all’importazione o spese dirette relative alla prestazione del servizio fornito, e se non può essere determinato da questo ordine, la base imponibile è il prezzo di mercato dei beni o dei servizi forniti.
(5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile della fornitura di beni e / o servizi ai sensi dell’art. 111 , determinato all’inizio del mese nel quale si conclude la registrazione della base imponibile della persona per l’acquisizione o il costo dei beni in caso di importazione – la base imponibile per le importazioni o costi diretti sostenuti per l’acquisizione del servizio, al netto dei costi per l’ammortamento della normale vita economica del prodotto o del servizio. Dove la base imponibile non può essere determinato in questo modo, la base imponibile è il prezzo di mercato.
Capitolo tre.
FORNITURE TARIFFARIE CON TASSI ZERO DI TASSA
Fornitura di merci spedite o trasportate al di fuori del territorio dell’Unione europea (Modificato, SG n. 94/2010, entrata in vigore il 01.01.2011)
Art. 28 . La consegna tassabile imponibile è:
1 . la fornitura di beni da spedire o trasportare da un luogo nel territorio del paese a un paese terzo o territorio da o per conto del fornitore;
2 . le cessioni di beni da spedire o trasportare da un luogo nel territorio del paese verso un paese terzo o territorio da o per conto del destinatario se il destinatario è una persona non stabilita nel territorio del paese; questa disposizione non si applica se le merci sono destinate al rifornimento di carburante, all’equipaggiamento e alla fornitura di navi e aeromobili utilizzati a fini sportivi o ricreativi o per uso personale.
Trasporto internazionale di passeggeri
Art. 29. (1) Un’offerta imponibile a tasso zero è il trasporto di passeggeri quando il trasporto è effettuato:
1 . da un luogo nel territorio del paese a un luogo al di fuori del territorio del paese, o
2 . da un luogo fuori dal paese a un luogo nel territorio del paese, o
3 . tra due luoghi sul territorio del paese quando fa parte di un trasporto di cui ai punti 1 e 2 .
(2) Per il trasporto di passeggeri ai sensi del par. 1 deve essere considerato anche il trasporto di merci e veicoli a motore quando fanno parte del bagaglio del passeggero.
Trasporto merci internazionale
Art. 30. (1) (Art. Precedenti 30 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La consegna fiscale con il trasporto a zero tasso di merci il trasporto è diretto:
1 . da un luogo nel territorio del paese al territorio di un paese terzo o territorio o al territorio delle isole che formano le regioni autonome di Azore e Madera, oppure
2 . dal territorio di un paese terzo o territorio o dal territorio delle isole che formano le regioni autonome di Azor e Madera in un luogo situato nel territorio del paese;
3 . tra due luoghi sul territorio del paese quando fa parte di un trasporto di cui ai punti 1 e 2 .
(2) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Ai fini della presente legge spedizioni, corriere e servizi postali diversi da quelli dei servizi di cui all’art. 49 , reso in connessione con il trasporto internazionale di merci di cui al par. 1 devono essere trattati come servizi di trasporto internazionale di merci ai sensi del par. 1 .
(3) (Nuovo – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il servizio di inoltro sotto il par. 2 è un servizio per l’organizzazione, l’implementazione o la manutenzione del trasporto merci internazionale ai sensi del par. 1 e inclusi nelle stesse attività di trasporto, sdoganamento, deposito e assicurazione.
(4) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Quando lo spedizioniere agisce contratto di spedizione e fornisce servizi di spedizione in connessione con la fornitura di servizi di trasporto internazionale di merci sotto il par . 1 , la disposizione di cui all’art. 127 non si applica.
Servizi relativi al trasporto internazionale
Art. 31 . (. Am – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La consegna fiscale con aliquota zero:
1 . fornitura di beni per la fornitura di ricambi, carburanti e lubrificanti, prodotti alimentari, bevande, acqua e altri accessori destinati al consumo a bordo dell’aeromobile utilizzato dall’operatore aerea, svolgono collegamenti principalmente internazionali;
2 . fornitura di beni per la fornitura di ricambi, carburanti e lubrificanti, prodotti alimentari, bevande, acqua ed altre forniture destinati al consumo a bordo:
a) navi adibite al trasporto di merci o passeggeri in alto mare;
(b) navi utilizzate per attività commerciali, industriali o di pesca in alto mare;
(c) le navi utilizzate per salvare vite e proprietà in mare;
d) navi di carattere militare quali definite nella sottovoce 89.01 della tariffa doganale comune che lascia il paese per porti o porti stranieri;
e) le navi utilizzate per la pesca costiera, ad eccezione della loro imposizione di accantonamenti;
3 . . Fornitura di servizi in costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assemblaggio, dotando, arredamento, il trasporto e la distruzione di navi e aeromobili tranne quelli sotto p 2 , lettera “c”; questo non si applica agli aeromobili, ad eccezione di quelli sotto pag. 1 , e navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;
4 . affittare:
a) navi adibite al trasporto di merci o passeggeri per attività commerciali, industriali o di pesca in alto mare; ciò non si applica alle navi utilizzate a fini sportivi o ricreativi o per uso personale;
(b) aeromobili gestiti da un operatore aereo principalmente impegnato in viaggi internazionali;
5 . elaborazione di:
a) le navi utilizzate per il trasporto di merci o di persone per le attività commerciali, industriali e della pesca in alto mare, con l’eccezione di navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;
(b) aeromobili gestiti da un operatore aereo principalmente impegnato in viaggi internazionali;
6 . la fornitura di servizi connessi al trasporto di passeggeri o di merci, compresi i contenitori per il trasporto, trasportati da:
a) le navi utilizzate per il trasporto di merci o di persone per le attività commerciali, industriali e della pesca in alto mare, con l’eccezione di navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;
b) aeromobili utilizzati dall’operatore compagnia aerea, eseguendo principalmente voli internazionali o del materiale rotabile quando i servizi sono resi nell’ambito di trasporti internazionali;
7 . la fornitura di navi e aeromobili, tranne che per scopi sportivi e ricreativi o per uso personale;
8 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di servizi per i quali le tasse sono raccolti dall’art. 120 , par. 1 della legge sull’aviazione civile, rilasciata da un concessionario di un aeroporto in relazione ad aeromobili in viaggio internazionale, anche nell’Unione europea;
9 . la fornitura di servizi ai sensi del capitolo nove del Codice della navigazione mercantile alle navi; ciò non si applica alle navi utilizzate a fini sportivi o ricreativi o per uso personale;
10 . la fornitura di servizi e proprietà salvavita in mare;
11 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2012 ) La fornitura di servizi per servizi di gestione e di navigazione aerea del traffico aereo previste per aeromobili utilizzati dall’operatore compagnia aerea, che svolgono principalmente voli internazionali.
Spedizione di merci relativa al traffico internazionale di merci
Art. 32. (1) (modifica -.. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La consegna fiscale con tasso zero alla fornitura di merci non comunitarie, tranne quelle elencate nell’allegato № 1 per il quale le circostanze di cui all’art. 16 , par. 5 .
(2) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La consegna fiscale con tasso zero la fornitura di servizi, scarico, carico, l’allineamento, il rafforzamento della materie prime e / o sdoganamento ove siano forniti in relazione alla cessione di beni imponibili a tasso zero ai sensi del par. 1 , ad eccezione di quelli esenti dalla legge.
Consegna della movimentazione di merci
Art. 33 . Una prestazione imponibile a tasso zero è la prestazione di servizi che costituiscono lavoro su beni quali la lavorazione, la lavorazione o la riparazione di beni, qualora siano soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:
1 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I beni sono stati acquistati o importati al fine di svolgere tale lavoro all’interno dell’Unione europea;
2 . dopo l’esecuzione dei lavori, le merci sono spedite o trasportate in un paese terzo o territorio da o per conto del fornitore o del destinatario;
3 . il destinatario dei servizi non è stabilito nel territorio del paese.
Fornitura di oro alle banche centrali
Art. 34 . Un’offerta imponibile a tasso zero è la fornitura di oro diverso dall’oro da investimento ai sensi della legge quando il destinatario è la Banca nazionale bulgara o la banca centrale di un altro Stato membro.
Consegne relative al commercio esente da dazio
Art. 35 . (Suppl -.. SG 105 del 2006 ) La consegna fiscale con aliquota zero è la vendita di beni nei negozi duty-free, dove la vendita è un’esportazione ai sensi della legge di libero scambio Duty.
Fornitura di servizi forniti da agenti, intermediari e altri intermediari
Art. 36. (1) consegna imponibile con tasso zero la fornitura di servizi forniti da agenti, broker e altri intermediari che agiscono per conto di un’altra persona, quando è legato alle operazioni di cui al presente capitolo.
(2) (Abrogato -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Consegna di servizi connessi all’importazione
Art. 36 a. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) soggetto alla aliquota zero la fornitura di servizi di importazione legati, come la commissione, di imballaggio, trasporto e assicurazione, in cui il loro valore è incluso nella base imponibile ai sensi dell’art. 55 .
(2) Una tassa a tasso zero è la consegna di un servizio di elaborazione, elaborazione o riparazione quando si forma la base imponibile ai sensi dell’art. 55 , par. 3 importazione di merci che vengono temporaneamente esportate dal dischetto nel paese in un luogo al di fuori dell’Unione europea nell’ambito doganale di perfezionamento passivo e vice importati
ma sul territorio del paese.
(3) Dove prima del verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 e 2 per la consegna viene rilasciato un documento con le tasse calcolate con la tariffa di cui all’art. 66 , par. 1 , voce 1 , l’importo dell’imposta applicata deve essere rettificato:
1 . per fatture emesse e comunicazioni – con l’ordine di cui all’art. 116 ;
2 . per i protocolli emessi – secondo la procedura stabilita dal regolamento per l’attuazione della legge.
Documentazione delle forniture
Art. 37. (1) I documenti che attestano la presenza delle circostanze di cui al presente capitolo sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
(2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Se il provider non ottiene i documenti sotto il par. 1 fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di calendario durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, le disposizioni del presente capo non si applicano. Se il fornitore ottiene successivamente i documenti di cui al par. (1) , adegua il risultato dell’applicazione del presente paragrafo secondo la procedura stabilita nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.
(3) (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Para 2 non si applica ai acconti ricevuti.
Capitolo quattro.
FORNITURE E ACQUISIZIONI FORNITE
Considerazioni generali
Art. 38. (1) Le consegne di cui al presente capitolo sono esenti.
(2) Le forniture intracomunitarie, che sarebbero esentate se sono state effettuate nel territorio del paese a norma delle disposizioni del presente capitolo, sono esentate.
(3) Sono esenti dall’imposta anche qualsiasi acquisto intracomunitario di beni la cui fornitura nel territorio del paese sia esente ai sensi del presente capitolo.
Consegna relativa alla salute
Art. 39 . La consegna gratuita è:
1 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La prestazione dei servizi sanitari (medici) e servizi direttamente legati forniti dai centri sanitari e scuole materne ai sensi della legge di salute e stabilimenti medici ai sensi della legge sugli istituti medici;
2 . la consegna di organi umani, tessuti e cellule, sangue, componenti del sangue e latte materno;
3 . fornitura di protesi e fornitura di servizi a persone con disabilità quando le forniture fanno parte dei servizi sanitari di cui al punto 1 ;
4 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009) La consegna dei dispositivi medici impiantabili alimentato da energia generata nel corpo umano o dalla gravità, e dispositivi medici impiantabili attivi, dove la consegna è parte dei servizi sanitari sotto pag. 1 ;
5 . (Precedente. 4 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La fornitura di protesi dentarie effettuate dai dentisti e odontotecnici;
6 . (. Precedente 5 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La fornitura di servizi di trasporto di malati o feriti in veicoli progettati e da parte di enti debitamente autorizzati;
7 . (Precedente. 6 -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La fornitura di beni e servizi all’interno del lavoro umanitario svolte dalla onlus Croce Rossa Bulgara e altri per la realizzazione di attività di pubblica utilità registrate nel registro centrale delle entità giuridiche senza scopo di lucro per attività di pubblica utilità.
Fornitura relativa all’assistenza sociale e assicurativa
Art. 40 . La consegna gratuita è:
1 . la fornitura di servizi sociali ai sensi della legge sull’assistenza sociale;
2 . la fornitura di prestazioni sociali ai sensi della legge sull’assistenza sociale;
3 . assicurazione sociale obbligatoria, volontaria, previdenziale e sanitaria secondo le condizioni e la procedura di una legge speciale, compresi i servizi di intermediazione ad essa direttamente collegati.
Fornitura relativa all’istruzione, allo sport o all’educazione fisica
Art. 41 . La consegna gratuita è:
1 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’istruzione prescolastica, scolastico o universitario, l’istruzione e la formazione professionale, la formazione post-laurea, la riqualificazione e la qualificazione, la formazione per l’acquisizione delle competenze chiave fornite da:
a) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Gli asili, scuole e le unità di manutenzione ai sensi della legge Istruzione, le istituzioni nella legge sull’istruzione e la formazione professionale fornitori di istruzione e formazione professionale, la formazione per l’acquisizione di competenze chiave inclusi nell’elenco approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia lavoro o istituzioni culturali, educativi o scientifici;
b) istituti di istruzione superiore ai sensi della legge sull’istruzione superiore;
2 . la fornitura di lezioni private che sostituiscono l’istruzione scolastica o universitaria alla voce 1 ;
3 . (Modifica -. SG. 74 del 2009 , in vigore dal 15.09.2009 , modificata -.. SG 68 di 2013 , in vigore dal 08.02.2013 ) La consegna dei libri di testo e libri di testo approvati dal Ministro dell’Istruzione e della scienza o dal Ministro della cultura in accordo con formazione obbligatoria approvato e programmi educativi e programmi di studio, quando le merci sono trasportate da organismi soggetti p. 1 , lettera “a”, e la fornitura di libri di testo e aiuto quando le merci vengono consegnate dalle organizzazioni di cui al punto 1 , lettera “b”;
4 . servizi direttamente collegati a sport o dell’educazione fisica fornita dalle organizzazioni sportive in educazione fisica e lo sport, che sono registrati ai sensi della legge per le organizzazioni senza scopo di lucro, come definito per il bene pubblico.
Offerta relativa alla cultura
Art. 42 . La consegna gratuita è:
1 . la vendita di biglietti da parte di organizzazioni e istituti culturali ai sensi della legge per la protezione e lo sviluppo della cultura per:
a) spettacoli circensi, musicali e musicali e concerti, ad eccezione dei biglietti per bar, varietà e spettacoli erotici;
(b) musei, gallerie d’arte, biblioteche e teatri;
(c) giardini zoologici e botanici;
d) riserve e complessi architettonici, storici, archeologici, etnografici e museali;
2 . le attività della Radio nazionale bulgara, della televisione nazionale bulgara e dell’Agenzia telegrafica bulgara, per le quali ricevono il pagamento dal bilancio repubblicano.
Consegne relative a confessioni religiose
Art. 43 . fornitura consegna esenti di beni e prestazioni di servizi da parte della Chiesa ortodossa bulgara e le altre religioni registrati nella Legge sulle Religioni in cui l’alimentazione è collegata con l’attuazione delle loro attività religiose, sociali, educativi e sanitari.
Consegna non commerciale
Art. 44. (1) L’ esenzione deve essere:
1 . la fornitura di beni e la fornitura di servizi da parte delle organizzazioni di cui all’art. 39, 40, 41 e 42 quando la fornitura è in connessione con eventi di raccolta fondi utilizzati per la loro attività;
2 . consegna delle merci e la prestazione di servizi di organizzazioni che non sono commercianti con obiettivi dell’unione politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica della fornitura è in connessione con gli eventi per raccogliere fondi utilizzati per le loro attività o per raggiungere gli obiettivi stabiliti;
3 . la fornitura di beni e la fornitura di servizi da parte delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 a favore dei loro membri contro le quote associative stabilite conformemente alle regole di tali organizzazioni;
4 . fornitura di associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente da o meno oggetto di servizi fiscali ai loro membri che sono direttamente necessari per lo svolgimento delle loro attività dove i gruppi prevedono per gli aderenti solo rimborso della parte del costo totale.
5 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)
(2) Le consegne ai sensi del par. 1 sono esentati nella misura in cui non comportino una violazione delle regole di concorrenza.
Consegne relative a terreni ed edifici
Art. 45. (1) L’ esenzione è il trasferimento della proprietà della terra, la creazione o il trasferimento di diritti limitati in terre lontane, così come l’affitto o la locazione.
(2) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La costituzione o il trasferimento di un diritto di costruire è considerata una cessione esente sotto il par. 1 fino all’emissione di un permesso di costruzione per l’edificio per il quale il diritto di costruire è stabilito o trasferito.
(3) la consegna esenti e fornitura di edifici o di loro parti che non sono nuovi, la fornitura di terreni confinanti e la creazione e il trasferimento di diritti reali su di essi.
(4) L’ esenzione è anche l’affitto di un edificio o parte di esso per l’abitazione di una persona fisica che non è un commerciante.
(5) Il paragrafo 1 non si applica a:
1 . il trasferimento di proprietà in una proprietà fondiaria regolamentata ai sensi della legge sullo sviluppo spaziale, ad eccezione del terreno adiacente agli edifici non nuovi;
2 . il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali e la locazione di attrezzature, macchinari, attrezzature e edifici fissati al suolo o sotto la sua superficie;
3 . trasferimento di proprietà o altri diritti reali nonché noleggio di campeggi, roulotte, campi di vacanza, parcheggi e simili;
4 . il trasferimento della proprietà di terreni adiacenti a nuovi edifici, nonché la creazione e il trasferimento di altri diritti reali su questi terreni.
(6) Il paragrafo 4 non si applica alla sistemazione in alberghi, motel, vacanze e villaggi turistici, camere, ville, case, bungalow, campeggi, cabine, alberghi, locande, pensioni, roulotte, colonie, case per vacanze , centri balneologici e complessi di sanatorio.
(7) Nei casi di consegna ai sensi del par. 1, 3 e 4, il fornitore può scegliere di essere tassabile.
Consegna di servizi finanziari
Art. 46. (1) L’ esenzione deve essere:
1 . contraente, la concessione e gestione del credito a titolo oneroso (interessi) dalla persona che li ha concessi, ivi compresa la concessione, la negoziazione e la gestione del credito al momento della consegna delle merci in regime di locazione;
2 . la negoziazione di garanzie e transazioni in garanzie o titoli che conferiscono diritti a crediti pecuniari nonché la gestione di garanzie da parte del creditore;
3 . (Modifica -.. SG 23 di 2009 , in vigore dal 01.11.2009 ) L’operazione, compresa la negoziazione relative a conti di pagamento, servizi di pagamento, pagamenti di moneta elettronica, debiti, crediti, agli assegni e altri simili contrattuali strumenti, escluse le operazioni di recupero crediti e di factoring e il noleggio di casseforti;
4 . transazione, compreso il negoziato relativo alla valuta, banconote, monete usate come moneta a corso legale, con l’eccezione di banconote e monete, che non sono normalmente utilizzati come moneta a corso legale o che sono di numismatica;
5 . la transazione, compresa la negoziazione di partecipazioni, azioni o altri titoli e i loro derivati, esclusa la gestione e la custodia; ciò non si applica ai valori mobiliari che stabiliscono diritti su beni o servizi diversi da quelli di cui al presente articolo;
6 . (Modificare e suppl -.. SG. 52 del 2007 , in vigore dal 01.11.2007 , modificata -. SG. 77 del 2011 , modificata -. SG. 109 del 2013 g ., in vigore dal 2014/01/01 ) la gestione delle attività di organismi di investimento collettivo, nazionali di investimento dei fondi e fondi pensione e di fornire consulenza sugli investimenti ai sensi della legge sulle attività di organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo, e la legge per i mercati degli strumenti finanziari;
7 . compresa la negoziazione di future e opzioni finanziarie.
(2) Nei casi di consegna secondo i termini di un contratto di leasing di cui al par. (1 ) ( 1), il fornitore può optare per la fornitura del credito come una fornitura soggetta ad imposta.
(3) Per le merci – oggetto del contratto di locazione, il fornitore dei servizi finanziari di cui al par. 1 , comma 1 sorge il diritto alla detrazione del credito d’imposta pieno in ottemperanza ai requisiti di cui all’art. 71 .
Fornitura di servizi assicurativi
Art. 47 . La consegna esente è la prestazione di servizi secondo i termini e la procedura del Codice delle Assicurazioni da:
1 . (. Suppl – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Gli assicuratori e riassicuratori;
2 . broker assicurativi e agenti assicurativi.
giochi d’azzardo
Art. 48 . La consegna gratuita è l’organizzazione di giochi d’azzardo ai sensi della legge sul gioco d’azzardo.
Fornitura di francobolli e servizi postali
Art. 49 . La consegna gratuita è:
1 . la consegna di francobolli di un francobollo o equivalente;
2 . la prestazione di servizi postali universali secondo le condizioni e l’ordine della legge sui servizi postali.
Fornitura di beni o servizi per i quali non è stato utilizzato alcun credito d’imposta
Art. 50. (1) (Art. Precedenti 50 – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il Freed è una cessione di beni o servizi:
1 . che vengono utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle esenzioni e per questo motivo non è stato esercitato il diritto di detrazione dell’imposta fabbricazione, acquisizione o importazione;
2 . nella fabbricazione, acquisizione o importazione dei quali non sussisteva il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 70 .
(2) – (SG Nuova. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Para 1 non si applica qualora, ai sensi dell’art. 79 , par. 8 è stato esercitato un diritto al credito d’imposta o è stato effettuato un adeguamento.
Capitolo quinto
TASSAZIONE DELLE CONSEGNE INTELLETTUALI
Tassazione e esigibilità delle cessioni intracomunitarie
Art. 51. (1) Il fatto fiscale per una cessione intracomunitaria si verifica alla data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna nel territorio del paese.
(2) Il fatto fiscale per una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 7 , par. 4 si verifica alla data in cui inizia il trasporto delle merci dal territorio del paese.
(3) L’imposta intracomunitaria diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale di cui al par. 1 e 2 .
(4) (suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 3 , l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della fattura, rispettivamente al documento di cui all’art. 168 , par. 8 quando questa fattura è stata emessa prima del 15 ° giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato l’evento fiscale.
(5) Il paragrafo 4 non si applica quando la fattura è stata emessa in connessione con il pagamento ricevuto alla consegna prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale.
(6) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Al momento della consegna della merce continue di cui all’art. 7, par. 1-4 dura per un periodo più lungo di un mese di calendario, il fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni mese per il mese di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile avviene alla data di cessazione delle forniture.
Base imponibile per le forniture intracomunitarie
Art. 52. (1) La base imponibile delle cessioni intracomunitarie è determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .
(2) La base imponibile per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7 , par. 4 è la base imponibile per l’acquisto dei beni, il loro costo o la loro base imponibile all’importazione, aumentata dall’ordine di art. 26 , par. 3 .
(3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile sotto il par. 2 non deve essere maggiorato del valore dei servizi di cui all’art. 21 , par. 2 , con luogo di esecuzione sul territorio del paese, per il quale la persona registrata ai sensi di questa legge è obbligata ad addebitare le imposte come pagatore ai sensi dell’art. 82 par. 2 .
(4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Al momento della consegna dell’arte. 51 , par. (6) la base imponibile per ciascun mese di calendario è determinata in proporzione al numero di giorni inclusi nel mese di calendario in questione in relazione al numero totale di giorni di consegna, compresi i giorni del mese in cui le cessioni cessano.
Aliquota fiscale e documentazione delle forniture intracomunitarie
Art. 53. (1) Le imposte a tasso zero sono le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7 , fatta eccezione per le cessioni intracomunitarie ex art. 38 , par. 2 .
(2) I documenti che certificano l’esecuzione della fornitura intracomunitaria sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
(3) Se il fornitore non riesce ad ottenere i documenti di cui al par. (2) fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di calendario durante il quale l’imposta sulla fornitura è divenuta esigibile, 1 non si applica. Se il fornitore ottiene successivamente i documenti di cui al par. 2 , adegua il risultato dell’applicazione del presente paragrafo con un ordine determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Terza parte.
TASSAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
Importa evento fiscale
Art. 54. (1) L’evento fiscale importazione di beni si verifica e l’imposta diventa esigibile alla data in cui l’obbligo di pagare i dazi all’importazione nel paese o dovrebbe avvenire anche quando l’obbligo non esiste o le sue dimensioni sono pari a zero.
(2) Nel caso in cui non vi sia alcun obbligo di pagare i dazi all’importazione sul territorio del paese all’importazione di merci ai sensi dell’art. 16 , par. 3 , si verifica l’evento fiscale e l’imposta diventa esigibile alla data in cui sono state espletate le formalità doganali.
Base fiscale
Art. 55. (1) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile per l’importazione di arte. 16 è il valore in dogana più, nella misura in cui non è più incluso in esso:
1 . tasse, dazi, imposte e tasse dovute al di fuori del territorio del paese e dazi doganali, accise e altre imposte dovute al momento dell’importazione nel territorio del paese;
2 . costi relativi all’importazione di commissioni, imballaggio, trasporto e assicurazione effettuati sulla prima destinazione delle merci nel territorio del paese.
(2) Anche la base imponibile deve essere maggiorata delle spese di cui al par. 1 pt. 2 relativo al trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui le merci nei documenti di accompagnamento hanno indicato che le merci sono destinate ad un altro Stato membro.
(3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando le merci sono stati temporaneamente esportati dal paese in un luogo al di fuori dell’Unione Europea per il trattamento, la trasformazione o la riparazione in procedura doganale per il perfezionamento passivo e vengono reimportati sul territorio del paese, la base imponibile è il valore del trattamento, elaborazione o riparazione, aumentato dall’ordine del par. 1 .
(4) La base imponibile ai sensi del par. (1), (2) e ( 3) non includono l’importo dello sconto o riduzione commerciale se è fornito al destinatario entro la data del verificarsi del fatto generatore dell’imposta al momento dell’importazione.
(5) Quando si importano merci ai sensi dell’art. 16 , par. 3 la base imponibile sarà determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .
Tassazione da parte delle autorità doganali della tassa di importazione
Art. 56 . L’imposizione dell’imposta all’importazione ai sensi dell’art. 16 è effettuato dalle autorità doganali e l’importo dell’imposta è contabilizzato secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale.
Addebito dell’importatore della tassa di importazione
Art. 57. (1) La carica di imposta sulle importazioni può essere effettuata da parte dell’importatore, se si tratta di una persona registrata ed è autorizzato a implementare questo regime in connessione con la realizzazione di progetti di cui all’art. 166 .
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’ importatore esercita il suo diritto di maturazione secondo l’art. 164 , par. 2 .
(3) Per quanto riguarda le importazioni, per le quali ha esercitato il suo diritto ai sensi del par. 1 , l’importatore addebita l’imposta con un protocollo per il periodo di imposta durante il quale l’evento fiscale di cui all’art. 54 .
(4) Nei casi previsti dall’art. 58 , par. 2 l’ imposta viene addebitata dall’importatore con un protocollo per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta è diventata esigibile.
Esenzione dalla tassa di importazione
Art. Articolo 58. (1) L’ esenzione è l’importazione di:
1 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) le merci importate da:
a) le missioni diplomatiche, i posti consolari o membri del loro personale che beneficiano di sgravio dai dazi all’importazione;
b) l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti o dell’Unione Europea organi ai quali il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, fatte salve le limitazioni e le condizioni del presente protocollo e gli accordi per la sua attuazione o accordi di sede e a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza;
c) le organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui alla lettera “b”, riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro – il padrone di casa, o da membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o accordi per il loro quartier generale;
3 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le protesi importate da dentisti o odontotecnici, organi umani, tessuti e cellule, sangue, componenti del sangue e latte;
4 . libri di testo e sussidi didattici ai sensi dell’art. 41 , comma 3, delle organizzazioni di cui all’art. 41 , elemento 1 ;
5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I prodotti della pesca marittima raccolto fuori dal mare territoriale dell’Unione europea da navi quando i prodotti sono importati in porti in forma non trasformata o dopo essere stati immagazzinati per essere commercializzati prima di essere consegnati.
6 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La merce, quando le importazioni seguiti da intra e qualora l’importatore presenti i seguenti dati:
a) il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 94 par. 2 ;
b) il numero di identificazione IVA del cliente al quale i beni vengono erogati, rilasciata in un altro Stato membro, o il suo numero di identificazione IVA rilasciato nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di merci;
c) la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite in un altro Stato membro secondo un ordine stabilito nelle modalità di esecuzione;
7 . oro dalla Banca nazionale bulgara;
8 . aeromobili, navi e pezzi di ricambio per loro, tranne che per scopi sportivi e ricreativi;
9 . oro da investimento;
10 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave che trasporta gas nel sistema rete di gas naturale o di gas prima di tale sistema, elettricità, calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;
11 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le pubblicazioni ufficiali rilasciati sotto l’autorità del paese o del territorio di esportazione, organizzazioni internazionali, enti pubblici ed enti pubblici con sede in paese o territorio di esportazione e stampati i materiali distribuiti in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o in un’elezione nazionale nello stato in cui il materiale stampato proviene da organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri nella misura in cui tali pubblicazioni e stampati sono tassati nel paese o nel territorio di esportazione e non beneficiano di un’esenzione dalla tassa all’esportazione;
12 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I cavalli purosangue, non più di 6 mesi e nato in un paese terzo o territorio di un animale coperto nell’Unione europea e, successivamente, temporaneamente esportato alla nascita;
13 . beni distrutti o abbandonati in favore dello Stato ai sensi della legislazione doganale e donati ai beni che sono state abbandonate e confiscati dallo Stato, escluso quello di autoveicoli;
14 . merci sotto controllo doganale che sono state distrutte o irrimediabilmente perdute per motivi connessi alla natura delle merci o per causa di forza maggiore;
15 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
16 . merci che sono state temporaneamente esportate per riparazioni o riparazioni se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione doganale;
17 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le merci vengono reintrodotte da parte dell’esportatore faccia nello stato in cui sono stati esportati, tranne deprezzamento normale dovuto utilizzare quando gli stessi beni sono esenti da dazi all’importazione;
18 . veicoli a motore illegalmente sequestrati o rubati e per i quali i dazi all’importazione dovuti sono stati rimborsati o trasferiti conformemente alla legislazione doganale.
(2) Dove l’importatore delle merci di cui al par. 1 , il punto 6 non ottiene i documenti di cui all’art. 53 , par. 2 fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di accadimento dell’evento fiscale di cui all’art. 54 , la tassa di importazione diventa esigibile dall’importatore.
(3) L’imposta di cui al par. 2 diventa esigibile l’ultimo giorno del mese di calendario successivo al mese del verificarsi dell’evento fiscale di cui all’art. 54 .
(4) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione delle merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori che non hanno carattere commerciale, è esente da imposta in base a soglie monetarie rispettivamente per i passeggeri terrestri, marittimi e aerei, che sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
(5) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il valore del bagaglio personale di un viaggiatore, che viene importato temporaneamente o reimportato dopo la sua esportazione temporanea, e il valore dei medicinali richiesti per le esigenze personali del passeggero, sono esenti da imposta, senza tenere conto delle soglie di cui al paragrafo 1. 4 .
(6) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Ai fini di soglie monetarie sotto il par. 4 il valore di un articolo separato non può essere diviso.
(7) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione esente di tabacco, alcol e bevande alcoliche e l’importazione di vino tranquillo e la birra importati in bagaglio personale di passeggeri non commerciali in limiti quantitativi da stabilire dalla legge sull’esecuzione. Questa esenzione non si applica ai viaggiatori di età inferiore ai 17 anni.
(8) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il carburante per ogni passeggeri del veicolo in arrivo da paesi o territori terzi contenuta nel serbatoio normale e non più di 10 litri di carburante in un container portatile sono esenti da tasse.
(9) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il valore della merce sotto il par. 7 e 8 non devono essere presi in considerazione per la determinazione delle soglie monetarie di cui al par. 4 .
(10) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 anni) Qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco per ciascun passeggero e ogni combinazione di bevande alcoliche e analcoliche per ogni passeggero non può superare 100 per cento della somma delle percentuali formate dalle singole indennità.
(11) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione esente delle merci importate nel bagaglio personale e le importazioni di tabacco, alcol e bevande alcoliche e l’importazione di vino non frizzante e birra da parte degli equipaggi dei mezzi di trasporto utilizzati per i viaggi da un paese terzo o territorio sulla base di soglie monetarie e quantitative che saranno determinate dalle norme per l’attuazione della presente legge.
(12) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Le soglie monetarie e quantitative si applicano quando si viaggia tra gli Stati membri in transito attraverso il territorio di un paese terzo o inizia un territorio terzo. Sorvolo senza atterraggio non sono considerati per il transito.
(13) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Para 12 non si applica quando il viaggiatore può dimostrare che trasportati nel bagaglio merci sono imponibili nello Stato membro in cui sono acquisite e non sono soggetti al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.
(14) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’importazione esente di prodotti all’interno del duty consentita libera importazione quando:
1 . importare merci di valore complessivo non superiore a BGN 30 ;
2 . ricevere piccole spedizioni di merci di natura commerciale inviato da un terzo da un individuo ad un altro individuo nel paese senza pagare di quest’ultimo per loro, per un totale fino all’equivalente di 45 euro;
3 . importazione di beni personali ricevuti in eredità;
4 . importazione di beni personali usati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza normale nell’Unione europea;
5 . importazione di beni in relazione al matrimonio;
6 . importazione di beni di consumo usati dopo aver completato un soggiorno temporaneo al di fuori dell’Unione europea;
7 . ordini di importazione, medaglie e premi onorari;
8 . importare campioni di merci di valore trascurabile;
9 . importazione di regali ricevuti nell’ambito delle relazioni internazionali;
10 . importazione di beni destinati all’uso personale da parte dei capi di stato;
11 . importare merci destinate a vittime di catastrofi;
12 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le bare importati contenenti corpi dei defunti e le urne contenenti le ceneri di defunti, così come i fiori, corone e altri ornamenti che di solito li accompagna;
13 . materiali di importazione per la protezione delle merci durante il trasporto e la paglia per mangimi, mangimi e alimenti per animali durante il trasporto;
14 . Invia documentazione
15 . importare materiali didattici, sussidi didattici e altre attrezzature domestiche per alunni o studenti;
16 . importare prodotti ottenuti da un agricoltore da proprietà situate in paesi terzi situati nelle immediate vicinanze della principale sede di attività del produttore;
17 . semi importati, fertilizzanti e prodotti per il trattamento del suolo e delle colture per i beni situati in prossimità di una terza parte coltivati da produttori agricoli la cui sede principale di attività si trova nel paese terzo, nelle immediate vicinanze della proprietà;
18 . importare materiale video e audio di natura educativa, scientifica o culturale fornito dalle Nazioni Unite o da una delle sue agenzie specializzate, qualunque sia il loro scopo;
19 . importare oggetti di collezioni e opere d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale non destinati alla vendita e importati da musei, gallerie o altre istituzioni; l’esenzione si applica solo se le merci sono importate gratuitamente o se sono importate a titolo oneroso, non sono fornite da un soggetto passivo;
20 . importazione di animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca;
21 . (Modificato, SG n. 101 del 2013 , entrata in vigore il 01.01.2014 ) importare sostanze terapeutiche di origine umana e reagenti per il gruppo sanguigno e la tipizzazione tissutale;
22 . sostanze di riferimento all’importazione per il controllo di qualità dei prodotti medici;
23 . importare prodotti farmaceutici utilizzati in eventi sportivi internazionali;
24 . importare merci da organizzazioni statali, enti di beneficenza o organizzazioni filantropiche ricevute gratuitamente da loro;
25 . importare merci da istituzioni o organizzazioni ricevute gratuitamente per assistere ciechi e altri disabili;
26 . importare materiale stampato e pubblicitario;
27 . importare beni per uso o consumo durante fiere o altri eventi simili;
28 . importare beni per scopi di test, analisi o ricerca;
29 . importazione di partite destinate ad organizzazioni per la protezione del diritto d’autore o per la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale;
30 . importazione di pubblicazioni con informazioni turistiche;
31 . importazione di carburante e lubrificanti contenuti in serbatoi standard di veicoli terrestri e contenitori speciali;
32 . importati da autorizzato a tale scopo dalle autorità competenti, per l’impiego nella costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, tombe e monumenti commemorativi alle vittime di guerra di un paese terzo, sepolto nella UE.
(15) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le importazioni esenti dal territori terzi di beni la cui importazione dai paesi terzi, sarebbero esentati sotto il par. 14 .
Fornitura di tasse di importazione
Art. Articolo 59. (1) Laddove, ai sensi della legislazione doganale, i dazi doganali non sono richiesti o richiesti per essere garantiti, l’imposta non è garantita né garantita in conformità degli importi stabiliti dalla legislazione doganale e dalle modalità di pagamento dei dazi doganali.
(2) Se nell’ambito della normativa doganale esiste l’obbligo di pagare gli interessi sui dazi doganali, sorge una passività per il pagamento degli interessi sull’imposta non riscossa.
(3) Una persona con licenza di aprire e gestire un magazzino doganale (magazzino) sotto la legislazione doganale responsabile in solido con il depositante delle merci per l’imposta dovuta sulle merci si discostano dal regime doganale durante la loro conservazione magazzino.
(4) Quando ai sensi dell’art. 173 , par. 1 fornito esenzione fiscale sulle importazioni di veicoli a motore e loro rimangono sotto vigilanza doganale, l’esenzione si applica se il termine di veicoli doganali supervisione importati da persone che godono di privilegi in virtù della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, convenzioni consolari o di altri trattati internazionali ai quali la Bulgaria è parte, vengono rubati o rubato e questo è stato stabilito dalle autorità competenti conto Enya su ordinazione.
Pagamento della tassa di importazione
Art. Articolo 60. (1) L’ imposta applicata dalle autorità doganali è versata nel bilancio repubblicano nell’ordine e nei termini previsti per il pagamento dei dazi doganali.
(2) L’ imposta applicata dalle autorità doganali all’importazione nel territorio del paese non può essere compensata dalle autorità fiscali o dalle autorità doganali con altri crediti.
(3) (Nuovo – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di importazione di arte. 16 nell’ambito del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi doganali, l’imposta applicata dalle autorità doganali è versata nel bilancio nazionale prima che le merci siano revocate.
Autorizzazione a liberare la merce
Art. 61 . Le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci dopo il pagamento o la garanzia dell’imposta riscossa secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale, tranne nei casi in cui l’imposta sia applicata dall’importatore.
Parte quarta.
TASSAZIONE DELL’ACQUISTO INTERNO
Luogo di attuazione dell’acquisizione intracomunitaria
Art. 62. (1) Il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario si trova nel territorio del paese al momento dell’arrivo delle merci e il loro trasporto termina nel territorio del paese.
(2) In deroga al par. 1 , il luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria si trova nel territorio del paese quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nel paese.
(3) Il paragrafo 2 non si applica se la persona ha prove del fatto che l’acquisto intracomunitario delle merci è tassato nello Stato membro in cui le merci arrivano o hanno completato il loro trasporto.
(4) Se l’acquisto intracomunitario è tassato secondo il par. 2 e, successivamente, dimostra che acquisto intracomunitario viene tassato nello Stato membro in cui le merci arrivano o loro estremità di trasporto, la persona correggere il risultato dell’applicazione del par. 2 .
(5) In deroga al par. (2) , il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è lo Stato membro in cui le merci arrivano o termina il loro trasporto se sono presenti entrambe le seguenti condizioni:
1 . l’intermediario in un’operazione tripartita acquista i beni sotto il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 94 par. 2 ;
2 . la persona di cui al punto 1 effettua una successiva consegna delle merci all’acquirente nell’operazione triangolare;
3 . la persona di cui al punto 1 emetterà una fattura per la consegna di cui al punto 2 , che soddisfi i requisiti di cui all’art. 114 , dichiarando di essere l’intermediario dell’operazione triangolare e che l’imposta di fornitura è dovuta dall’acquirente nell’operazione triangolare;
4 . la persona di cui al punto 1 dichiara la consegna di cui al punto 2 della dichiarazione VNES per il rispettivo periodo d’imposta.
(6) I documenti attestanti le circostanze di cui al par. 3, 4 e 5 , e l’ordine per effettuare la correzione di cui al par. 4 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Tassazione e esigibilità dell’imposta intracomunitaria di acquisizione
Art. 63. (1) L’evento imponibile per un acquisto intracomunitario si verifica alla data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna nel territorio del paese.
(2) L’evento fiscale per l’acquisizione intracomunitaria ai sensi dell’art. 13 , par. 3 si verifica alla data in cui il trasporto delle merci termina nel territorio del paese.
(3) L’imposta di acquisizione intracomunitaria diventa esigibile il 15 del mese successivo al mese durante il quale l’evento fiscale di cui al par. 1 e 2 .
(4) In deroga al par. 3 , l’imposta diventa esigibile alla data della fattura, se quest’ultima è stata emessa prima del 15 ° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.
(5) Il paragrafo 4 non si applica quando la fattura è stata emessa in relazione a un pagamento effettuato prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale.
(6) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al momento della consegna della merce continue di cui all’art. 13 , par. 1-3 dura per un periodo più lungo di un mese di calendario, il fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni mese per il mese di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile avviene alla data di cessazione delle forniture.
Base imponibile per l’acquisizione intracomunitaria
Art. 64. (1) La base imponibile per l’acquisto intracomunitario è determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .
(2) La base imponibile per l’acquisizione intracomunitaria ai sensi dell’art. 13 , par. 3 è pari all’importo imponibile stabilito per le cessioni intracomunitarie nello Stato membro dal quale le merci sono spedite o trasportate.
(3) La base imponibile delle acquisizioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa comprende anche l’accisa dovuta o assolta per le merci nello Stato membro dal quale sono spedite o trasportate. Se dopo l’acquisizione l’accisa è soggetta a rimborso al destinatario, la base imponibile sarà ridotta secondo la procedura stabilita dal regolamento per l’attuazione della legge.
(4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile sotto il par. 1, 2 e 3 non includono la base imponibile dei servizi di cui all’art. 21 , par. 2 , con luogo di esecuzione sul territorio del paese, per il quale la persona registrata ai sensi di questa legge è obbligata ad applicare l’imposta come persona ai sensi dell’art. 82 par. 2 .
(5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al momento della consegna dell’arte. 63 , par. 6 base imponibile per ogni mese civile è determinato in proporzione al numero di giorni nel mese di calendario, il numero totale di giorni di fornitura, compresi i giorni del mese di cessazione delle forniture.
Esenti acquisti intracomunitari
Art. Articolo 65. (1) Gli acquisti intracomunitari di beni con un luogo di esecuzione sul territorio del paese, la cui cessione nel territorio del paese è specificata nel Capitolo 4, sono esenti.
(2) Le acquisizioni intracomunitarie con luogo di esecuzione nel territorio del paese di merci sono esenti:
1 . quando i destinatari sono persone di cui all’art. 172 , par. 2 e art. 174 , par. 1 ;
2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’importazione di cui il paese sarebbe esente ai sensi dell’art. 58 , ad eccezione delle importazioni di beni di cui all’art. 58 , par. 1 , elemento 6 ;
3 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando i destinatari sono istituzioni dell’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti o organi dell’Unione europea a cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, fatte salve le limitazioni e le condizioni del presente protocollo e dei suoi accordi di attuazione o di sede, a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza;
4 . da un intermediario in una transazione tripartita registrata ai fini IVA in un altro Stato membro.
Parte quinta
TASSE FISCALI E DETERMINAZIONE DELL’OBBLIGO FISCALE
Capitolo 6.
TARIFFA FISCALE
Aliquota fiscale
Art. 66. (1) L’aliquota fiscale è del 20 % per:
1 . forniture tassabili diverse da quelle espressamente designate come imponibili a tasso zero;
2 . importazione di beni sul territorio del paese;
3 . acquisizioni intracomunitarie imponibili.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.04.2011 , modificata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il tax rate per l’alloggio in alberghi e strutture simili, compresa la fornitura di alloggi per le vacanze e il noleggio di campeggi o roulotte, è del 9 %.
Importo della tassa
Art. 67. (1) L’ammontare della tassa deve essere determinato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota d’imposta.
(2) Quando, al momento della negoziazione della consegna, non è espressamente indicato che l’imposta è dovuta separatamente, si presume che sia inclusa nel prezzo concordato.
(3) L’imposta si considera inclusa nel prezzo dichiarato e quando le merci soggette a una fornitura al dettaglio sono offerte commercialmente.
Capitolo Sette.
CREDITO FISCALE
Credito d’imposta e diritto a detrazione del credito d’imposta
Art. 68. (1) Il credito d’imposta è l’importo dell’imposta che una persona registrata può detrarre dalle sue passività fiscali ai sensi della presente legge per:
1 . beni o servizi da lui ricevuti a titolo di una cessione soggetta ad imposta;
2 . il pagamento da lui effettuato prima che si verifichi l’evento imponibile per una cessione imponibile;
3 . le importazioni fatte da lui;
4 . l’imposta richiesta da lui come pagatore al capitolo otto.
(2) Il diritto a deduzione di un credito d’imposta sorge quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
(3) Nei casi di successione di cui all’art. 10 il diritto a dedurre il credito d’imposta sorge:
1 . alla data di inserimento della circostanza di cui all’art. 10 nel Registro delle Imprese – dove il successore è una persona registrata ai sensi di questa legge;
2 . alla data di registrazione di cui all’art. 132 , par. 3 .
(4) Nei casi previsti dall’art. 116 , par. 2 il diritto a dedurre un credito d’imposta sorge alla data in cui è stato emesso il nuovo documento fiscale.
(5) Nei casi previsti dall’art. 131 il diritto alla detrazione di un credito d’imposta sorge alla data di emissione del documento di cui all’art. 131 , par. 1 , elemento 2 .
(6) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto a deduzione di ingresso credito d’imposta per l’acquisto di beni o servizi per i quali viene applicato un regime speciale per l’imposta di contabilità di cassa valore aggiunto nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
Consegne con diritto a detrazione del credito d’imposta
Art. 69. (1) Quando i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle prestazioni imponibili effettuate dalla persona registrata, la persona ha diritto a detrazione:
1 . l’imposta sui beni o servizi che il fornitore – una persona registrata ai sensi di questa legge ha fornito o sta per consegnargli;
2 . l’imposta applicata sulle importazioni di beni di cui all’art. 56 e 57 ;
3 . l’imposta richiesta da lui come pagatore al capitolo otto.
(2) Ai fini del par. 1 per le forniture imponibili deve essere considerato:
1 . le forniture nell’ambito dell’attività economica della persona registrata che hanno luogo di prestazione al di fuori del territorio del paese ma che sarebbero tassabili se fossero eseguite nel territorio del paese;
2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di servizi finanziari di cui all’art. 46 e dei servizi assicurativi di cui all’art. 47 se il destinatario dei servizi è stabilito al di fuori dell’Unione europea o se le prestazioni di tali servizi sono direttamente collegate a merci per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 21. 28 .
Restrizioni al diritto di detrazione del credito d’imposta
Art. 70. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta non sarà presente, anche se le condizioni di cui all’art. 69 o 74 dove:
1 . i prodotti o servizi sono destinati alla fornitura di forniture esenti a norma del capo IV;
2 . i beni o servizi sono destinati a forniture gratuite o ad attività diverse dall’attività economica della persona;
3 . i beni o servizi sono destinati a scopi di intrattenimento o intrattenimento;
4 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il acquisito o moto o in auto importate;
5 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) i beni oi servizi sono destinati per la manutenzione, la riparazione, il miglioramento e la gestione di moto e auto sotto p. 4 , compresi i pezzi di ricambio , assemblaggio, carburante e lubrificanti;
6 . le merci sono state prese a favore dello stato o l’edificio è stato distrutto come costruito illegalmente.
(2) Il paragrafo 1 , i punti 4 e 5 non si applicano quando:
1 . i veicoli sotto para. 1 , il punto 4 deve essere utilizzato solo per i servizi di trasporto e di sicurezza, il trasporto di taxi, il noleggio, i servizi di corriere o la preparazione di autisti di veicoli a motore, compresa la loro successiva vendita;
2 . i veicoli sotto para. 1 , il punto 4 è destinato esclusivamente alla rivendita (scorte commerciali);
3 . i prodotti o i servizi sono destinati alla rivendita (scorte commerciali), anche dopo la lavorazione;
4 . i prodotti o servizi sono relativi alla manutenzione, riparazione, miglioramento o funzionamento dei veicoli di cui al punto 1 ;
5 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I veicoli sotto il par. 1 , articolo 4 e i prodotti o servizi di cui al par. 1 , il punto 5 deve essere utilizzato anche per attività diverse da quelle di cui ai punti da 1 a 4 nei casi in cui una o più delle attività elencate ai punti da 1 a 4 costituiscano l’attività principale per la persona; in tali casi, il diritto a dedurre un credito d’imposta è disponibile dall’inizio del mese successivo al mese in cui è stato soddisfatto il requisito dell’attività principale.
(3) Il paragrafo 1 , punto 2 non si applica a:
1 . (Modificare e suppl -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Lo speciale, il lavoro, le uniformi e l’abbigliamento formale e dispositivi di protezione individuale forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti, tra cui dei contratti in gestione ai fini della sua attività economica;
2 . servizio di trasporto da casa al posto di lavoro e tornare dal datore di lavoro ai dipendenti, compresi quelli nell’ambito di contratti di gestione, forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai fini della sua attività;
3 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I beni o servizi utilizzati nella conduzione servizio gratuito di supporto / utente per riparazione di affitto o previsto l’uso di un bene;
4 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I beni o servizi utilizzati nella conduzione servizio gratuito di supporto / utente per migliorare assunti o previste per l’uso del risparmio.
5 . la fornitura gratuita di beni o servizi di valore trascurabile a fini pubblicitari e la fornitura di campioni;
6 . il cibo e / o i supplementi che sono forniti dall’ordine di arte. 285 del Codice del lavoro;
7 . trasporto e pernottamenti di persone distaccate dalla persona;
8 . i beni o servizi utilizzati in relazione all’esecuzione del servizio di garanzia di cui all’art. 129 .
(4) (emendare e suppl -… SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Non v’è alcun diritto di un’entità credito d’imposta iscritti ai sensi dell’art. 97 a, art. 99 e art. 100 , par. 2 .
(5) Non vi è alcun diritto a un credito d’imposta per una tassa che è stata erroneamente addebitata.
Condizioni per l’esercizio del diritto a detrazione del credito d’imposta
Art. 71 . La persona esercita il diritto di detrazione di un credito d’imposta quando soddisfa una delle seguenti condizioni:
1 . ha un documento fiscale, redatto in conformità ai requisiti di cui all’art. 114 e 115 dove l’imposta è indicata su una linea separata – in relazione alle cessioni di beni o servizi a cui la persona è destinataria;
2 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il rilascio di un protocollo di cui all’art. 117 o art. 163 b, par. 2 e ha rispettato i requisiti dell’Art. 86 – nei casi in cui l’imposta è a carico della persona come pagatore ai sensi del capitolo otto; nei casi previsti dall’art. 161 o 163 bis , nel caso in cui il fornitore sia un soggetto passivo, il destinatario deve altresì essere in possesso di un documento fiscale, redatto in conformità ai requisiti di cui all’art. 114 e 115 , che indica il motivo appropriato per la mancata riscossione dell’imposta;
3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La dogana possiede un documento d’importazione che la persona indicata come importatore e l’imposta è stata versata ai sensi dell’art. 90 , par. 1 – in caso di importazione ai sensi dell’art. 16 ;
4 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La dogana possiede un documento d’importazione che la persona indicata come importatore emissione di un protocollo di cui all’art. 117 e ha rispettato i requisiti di cui all’art. 86 – nei casi previsti dall’art. 57 ;
5 . ha un documento che soddisfa i requisiti dell’Art. 114 , ha emesso un protocollo ai sensi dell’art. 117 e ha rispettato i requisiti di cui all’art. 86 – nel caso di acquisti intracomunitari;
6 . ha un documento ai sensi dell’Art. 131 , par. 1 , elemento 2 ;
7 . possiede i documenti previsti dal regolamento per l’applicazione della legge – nei casi di successione di cui all’art. 10 ;
8 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 .) L’imposta ha il documento in p 1 e documentare il pagamento con bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro, eseguita da un fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale effettuato da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali sotto la legge dei servizi postali e del protocollo d’arte. 151 c, par. 8 – fornitura, in cui il fornitore applica Capitolo Seventeen “e”;
9 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 .) L’imposta ha il documento in p 1 e documentare il pagamento con bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro, eseguita da un fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale effettuato da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali ai sensi della legge servizi postali, e ha emesso un protocollo di cui all’art. 151 g, par. 8 – per forniture in cui il fornitore non applica il diciassettesimo capitolo “a”.
Periodo per l’esercizio del diritto a detrazione del credito d’imposta
Art. 72. (1) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il registrata ai sensi della presente legge possono esercitare il loro diritto a detrazione per il periodo d’imposta nel corso del quale o uno dei seguenti 12 periodi fiscali.
(2) Il diritto di cui al par. 1 deve essere esercitato, come la persona:
1 . includere l’ammontare del credito d’imposta nel determinare il risultato per il periodo d’imposta di cui al par. 1 nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per lo stesso periodo fiscale;
2 . ha sottolineato il documento di cui all’art. 71 nel giornale di bordo per gli acquisti di cui all’art. 124 per il periodo d’imposta di cui al punto 1 .
Diritto di detrazione del credito d’imposta parziale
Art. 73. (1) Una persona registrata ha diritto alla detrazione del credito d’imposta parziale in materia di imposta sui beni o servizi che sono utilizzati per il trasporto di rifornimenti per i quali la persona è autorizzato a dedurre e per le forniture o le attività per il quale la persona non ha tale diritto.
(2) L’ ammontare del credito d’imposta parziale viene determinata dalla quantità del credito fiscale viene moltiplicato per un coefficiente calcolato ai due decimali, ottenuto come rapporto tra il fatturato relativo alle forniture per i quali la persona è autorizzato a dedurre credito d’imposta e fatturato relativo a tutte le consegne e attività svolte dalla persona.
(3) Il fatturato relativo alle forniture per le quali la persona ha diritto a detrarre il credito d’imposta deve includere:
1 . le basi imponibili delle forniture imponibili fatte dalla persona;
2 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona per la quale l’imposta è divenuta esigibile prima che si verifichi l’evento imponibile a fronte di una cessione imponibile;
3 . le basi imponibili delle forniture effettuate dalla persona con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, assimilate ai soggetti passivi di cui all’art. 69 , par. 2 , ad eccezione delle consegne con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, effettuate da un oggetto permanente della persona fuori dal territorio del paese;
4 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona prima delle consegne di cui al punto 3 ;
5 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La cessione di beni o servizi per i quali la stessa ha esercitato un diritto a detrazione ai sensi dell’art. 70 , par. 1 , articoli da 3 a 5 .
(4) Il fatturato relativo a tutte le consegne e le attività della persona include:
1 . il fatturato ai sensi del par. 3 ;
2 . le basi imponibili delle cessioni effettuate dalla persona con un luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, che non sono assimilabili ai soggetti passivi ai sensi dell’art. 69 , par. 2 , salvo per le consegne effettuate da un oggetto permanente della persona al di fuori del territorio del paese;
3 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le basi imponibili delle esenzioni sottostanti ad eccezione di quelli di cui all’art. 50 par. 1 , elemento 2 ;
4 . il valore delle forniture e delle attività al di fuori del business della persona;
5 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona prima delle consegne e le attività di cui ai punti 2, 3 e 4 ;
6 . l’importo delle sovvenzioni ricevute, diverse da quelle incluse nella base imponibile.
(5) Il coefficiente deve essere calcolato sulla base delle rivoluzioni di cui al par. 3 e 4 per l’intero anno civile precedente e quando manca tale fatturato per l’anno civile precedente – sulla base del fatturato di cui al par. 3 e 4 per il periodo d’imposta durante il quale si verifica la detrazione del credito d’imposta.
(6) L’ammontare del credito d’imposta parziale di cui al par. 2 viene ricalcolato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno civile corrente sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per l’anno solare corrente.
(7) In caso di cancellazione, l’ammontare del credito d’imposta parziale ai sensi del par. 2 viene ricalcolato alla fine dell’ultimo periodo d’imposta sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per la parte dell’anno civile in corso durante il quale la persona è stata registrata.
(8) La differenza come risultato del ricalcolo secondo il par. 6 e 7 sono inclusi come aggiustamento (aumento o diminuzione) dell’importo del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta.
Diritto a detrazione del credito d’imposta quando l’imposta è a carico del destinatario / importatore
Art. 73 a. (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) Quando le forniture in cui l’imposta è dovuta dal destinatario del diritto alla detrazione del credito d’imposta è disponibile e dove il fornitore non è ha emesso un documento che soddisfa i requisiti di cui all’art. 114 , e / o il destinatario non ha un documento ai sensi dell’art. 71 , articoli 2, 4 e 5 , e / o il destinatario non ha rispettato i requisiti di cui all’art. 72 se la spedizione non è nascosta e i dati su di esso sono disponibili nei conti del destinatario.
(2) Nei casi di cui al par. (1) il diritto a dedurre un credito d’imposta è esercitato durante il periodo d’imposta durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, applicando l’art. 126 , par. 3 , elemento 2 .
Diritto di detrazione del credito d’imposta per beni disponibili e servizi ricevuti prima della data di registrazione
Art. 74. (1) Una persona registrata ai sensi dell’art. 96, 97, 98 , art. 100 , par. 1 e 3 , art. 102 o 132 sono autorizzati a detrarre il credito d’imposta per attività acquistate o altrimenti acquisite o importate ai sensi della Legge sulla contabilità prima della data di registrazione ai sensi della presente legge, disponibili alla data di registrazione.
(2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica solo per le attività disponibili alla data di registrazione per le quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . i requisiti dell’Art. 69 e 71 ;
2 . il fornitore è una persona registrata per legge alla data di rilascio del documento fiscale e la fornitura era imponibile a tale data;
3 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo di inventario di registrazione delle attività disponibili viene effettuato alla data di registrazione ai sensi della presente legge e presentata entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione;
4 . i beni sono acquisiti dalla persona fino a 5 anni, e per i beni immobili – fino a 20 anni prima della data di registrazione ai sensi della presente legge.
(3) La persona registrata ai sensi del par. 1 è autorizzato a detrarre il credito d’imposta e i servizi ricevuti prima della data della sua registrazione ai sensi della presente legge, quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . i servizi sono direttamente collegati alla registrazione della persona ai sensi della legge commerciale;
2 . i servizi sono stati ricevuti non prima di un mese prima della registrazione della persona ai sensi della legge sul commercio;
3 . la persona ha depositato una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro 30 giorni dalla data di iscrizione al registro di cui all’art. 82 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;
4 . per i servizi ricevuti la persona ha una fattura ai sensi dell’art. 71 , elemento 1 ;
5 . il prestatore di servizi è una persona registrata per legge alla data di rilascio del documento fiscale e la fornitura era imponibile a tale data;
6 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo lista di registrazione per i servizi ricevuti è fatta al momento della registrazione ai sensi della presente legge ed è archiviato entro e non oltre 45 giorni dalla la data di registrazione.
Nascondere ed esercitare il diritto di detrazione di un credito d’imposta per beni disponibili e servizi ricevuti prima della registrazione
Art. 75. (1) Il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 74 si verifica alla data di registrazione ai sensi della presente legge.
(2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto sotto il par. 1 viene esercitato nel periodo d’imposta nel corso del quale il, o uno dei successivi periodi di imposta dodici, le risorse disponibili, i servizi ricevuti e l’imposta inclusi nella lista di registrazione ai sensi dell’art. 74 , sono riportati nel registro acquisti per il periodo di imposta pertinente.
(3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 74 non sorge e non può essere esercitato dalla persona registrata se l’inventario di registrazione è archiviato dopo il 45 ° giorno dalla data di registrazione.
Diritto di detrazione del credito d’imposta alla ri-registrazione
Art. 76. (1) La persona registrata ha il diritto di detrarre l’imposta applicata al momento della sua cancellazione ai sensi della presente legge per i beni tassati di cui all’art. 111 , par. 1 , elemento 1 , disponibili alla data della sua successiva registrazione.
(2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica quando sono presenti le seguenti condizioni:
1 . le attività disponibili ai sensi della Legge sulla contabilità alla data della successiva registrazione ai sensi della presente legge sono state tassate al momento della cancellazione ai sensi dell’art. 111 , par. 1 , elemento 1 ;
2 . l’imposta maturata per la cancellazione è stata effettivamente pagata o compensata dall’autorità fiscale;
3 . con le attività disponibili di cui al punto 1 la persona ha effettuato, esegue o effettuerà consegne imponibili ai sensi dell’art. 69 ;
4 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo lista di registrazione per le attività di cui al punto. 1 è composto dalla data di ri-registrazione ed è archiviato entro e non oltre 45 dni dalla data di registrazione;
5 . le attività di cui al punto 1 sono acquisite dalla persona fino a 5 anni, e per i beni immobili – fino a 20 anni prima della data della nuova registrazione ai sensi della presente legge.
(3) (Nuovo – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nei casi di cui all’art. 111 , par. 2 , punto 5, la persona registrata ha il diritto di detrarre il credito d’imposta per attività acquistate o altrimenti acquisite o importate ai sensi della Legge sulla contabilità dopo la data della sua cancellazione che è disponibile alla data della sua successiva registrazione. Il diritto al credito d’imposta sorge alle condizioni di cui all’art. 74 , par. 2 .
Origine ed esercizio del diritto alla detrazione delle tasse applicate alla cancellazione e alla successiva registrazione della persona
Art. 77. (1) Il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 76 si verifica alla data della ri-registrazione ai sensi della presente legge.
(2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto a detrazione sotto il par. 1 deve essere esercitato durante il periodo d’imposta in cui si è verificato o in uno dei seguenti 12 periodi tassabili, le attività disponibili e l’imposta inclusa nell’inventario di registrazione ai sensi dell’art. 76 , sono riportati nel registro acquisti per il periodo fiscale pertinente.
(3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 76 non sorge e non può essere esercitato dalla persona registrata se l’inventario di registrazione è archiviato dopo il 45 ° giorno dalla data della sua nuova registrazione ai sensi della presente legge.
Adeguamenti al credito d’imposta utilizzati per modificare la base imponibile e quando si modifica il tipo di consegna
Art. 78. (1) La persona registrata deve correggere l’ammontare del credito d’imposta alla modifica della base fiscale o cancellazione della consegna, così come cambiare il tipo di consegna.
(2) La correzione deve essere effettuata nel periodo d’imposta durante il quale le circostanze di cui al par. 1 , con la riflessione del documento di cui all’art. 115 o del nuovo documento di cui all’art. 116 , con il quale è stata effettuata la correzione, nel Registro acquisti e nel reso per il periodo fiscale pertinente.
Correzioni del credito d’imposta utilizzate in altri casi
Art. 79. (1) Una persona registrata in tutto o in parte credito d’imposta detratto per beni o servizi prodotti, acquistati, acquistati o importati e successivamente li usa per rendere esenti o forniture o di attività per le quali non v’è alcun diritto di deduzione del credito d’imposta, deve una tassa dell’importo del credito d’imposta utilizzato.
(2) Una persona registrata che ha pienamente detrazione del credito d’imposta per i fabbricati, acquisto, acquistati o importati beni o servizi e, successivamente, li usa per lo svolgimento di consegne per il quale esiste un diritto a detrazione del credito d’imposta e senza consegne o consegne o attività per le quali non esiste un diritto di detrazione e la persona non può determinare la quantità dei beni o servizi vengono utilizzati per le consegne aventi diritto a un credito d’imposta e le forniture senza diritto ad un credito d’imposta dovuta tassa, determinata biancheria sotto il par. 7 .
(3) (suppl. – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La persona registrata in tutto o in parte credito d’imposta dedotti ai manufatti, acquistati, acquistati o importati, che in distruzione, carenze o rottamazione delle merci così come cambiare il loro scopo, per i quali non esiste più il diritto di detrarre credito d’imposta, caricare e devono la tassa sul credito d’imposta figurativo.
(4) La correzione di cui al par. 1 e 3 sono effettuate nel periodo d’imposta in cui sorgono le circostanze del caso, mediante la compilazione di un record della regolazione e la copertura del presente protocollo nelle vendite e la dichiarazione IVA per il periodo d’imposta.
(5) La correzione di cui al par. 2 devono essere effettuati nell’ultimo periodo fiscale dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 .
(6) In deroga al par. 1 e 3 , per i beni o servizi che sono attività fisse ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società, la persona è soggetta all’imposta nell’importo determinato secondo la seguente formula:
1 . per beni immobili:
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1 |
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|
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DD |
= |
MAC |
x |
—– |
x |
BG |
dove: |
|
|
|
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20 |
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|
DD è l’imposta dovuta;
LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;
BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 o 3 , compreso l’anno di accadimento, fino alla scadenza del periodo di 20 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta compreso;
2 . per tutti gli altri beni o servizi:
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1 |
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|
|
DD |
= |
MAC |
x |
—– |
x |
BG |
dove: |
|
|
|
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5 |
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DD è l’imposta dovuta;
LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;
BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 o 3 , compreso l’anno di accadimento delle circostanze, fino alla scadenza del periodo di 5 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito di imposta inclusivo.
(7) Nei casi di cui al par. 2 la persona deve una tassa determinata secondo la seguente formula:
1 . per beni immobili:
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1 |
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|
|
|
DD |
= |
MAC |
x |
—– |
x |
BG |
(1- K), |
dove: |
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20 |
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|
DD è l’imposta dovuta;
LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;
BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 2 , compreso l’anno di accadimento, fino alla scadenza del periodo di 20 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito di imposta, compresi;
K – il coefficiente di cui all’art. 73 , calcolato sulla base del fatturato dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 ;
2 . per tutti gli altri beni o servizi:
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1 |
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|
DD |
= |
MAC |
x |
—– |
x |
BG |
(1- K), |
dove: |
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|
5 |
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DD è l’imposta dovuta;
LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;
BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 2 , compreso l’anno in cui si sono verificate le circostanze, fino alla scadenza del periodo di 5 anni dall’esercizio del diritto al credito d’imposta, compresi;
K – il coefficiente di cui all’art. 73 , calcolato sulla base del fatturato dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 .
(8) (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La persona registrata non è dedotto o credito d’imposta in parte dedotti ai fabbricati, acquistati, acquistati o importati in tal modo o servizi e successivamente li utilizza solo per effettuare forniture tassabili ai sensi dell’art. 69 , può esercitare il diritto a un credito d’imposta o ad adeguare (aumentare) l’ammontare del credito d’imposta parziale utilizzato nell’ordine e nell’importo determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
(9) Le correzioni di cui al par. 1-8 vengono eseguiti una volta.
(10) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona registrata in tutto o in parte dedotto credito d’imposta per fabbricati, acquistati, acquistato o importato da lui e, successivamente, gli effetti con questi beni una fornitura intracomunitaria gratuita deve una tassa dell’importo del credito d’imposta utilizzato.
(11) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La rettifica sotto il par. 10 devono essere effettuati nel periodo di imposta durante il quale l’imposta per la fornitura intracomunitaria è diventata idonea, stes- tendo un registro e registrandolo nel registro delle vendite per tale periodo d’imposta.
Restrizioni per le regolazioni
Art. 80. (1) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Le rettifiche di cui all’art. 79 , par. 1-7 non sono eseguiti:
1 . se i beni o servizi sono utilizzati per forniture di cui all’art. 70 , par. 3 , nonché nei casi previsti dall’art. 10 ;
2 . se il regime fiscale delle forniture per le quali la persona registrata utilizza i beni o i servizi è modificato dalla legge;
3 . per beni o servizi, se sono trascorsi 5 anni dall’inizio dell’anno in cui è stato esercitato il credito d’imposta, e per gli immobili – 20 anni.
(2) Rettifiche di cui all’art. 79 , par. 3 non deve essere eseguito nei casi di:
1 . (Suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La distruzione, perdita o rifiuti causati da forza maggiore, e nei casi di distruzione dei prodotti soggetti ad accisa sotto controllo amministrativo ai sensi della legge accise e depositi fiscali;
2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La distruzione, perdita o rifiuti causati da incidenti o infortuni per i quali la persona può dimostrare che non sono causati da colpa sua o per colpa della persona che usa il bene;
3 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le carenze risultanti da variazioni delle proprietà fisico-chimiche di dimensioni normali corrispondenti alle norme stabilite per la massima spreco naturale e la carenza di merci durante il loro immagazzinamento e trasporto secondo un atto normativo o standard e norme aziendali;
4 . matrimonio tecnologico all’interno delle norme ammissibili definite dalla documentazione tecnologica per la rispettiva produzione o attività;
5 . matrimonio dovuto alla scadenza del periodo di validità / durata, determinato in base ai requisiti di un atto normativo;
6 . matrimonio di immobilizzazioni materiali ai sensi della Legge sulla contabilità in cui il loro valore contabile è inferiore al 10 per cento del loro valore contabile.
(3) (Nuovo – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di correzioni Art. 79 , par. 10 la persona deve l’intero ammontare del credito d’imposta utilizzato indipendentemente dal termine di cui al par. 1 , elemento 3 .
Rimborso dell’imposta a persone non stabilite nel territorio del paese
Art. 81. (1) L’imposta pagata sarà rimborsata a:
1 . soggetti passivi non residenti nel paese ma che sono stabiliti e registrati ai fini IVA in un altro Stato membro – per i beni acquistati e servizi ricevuti nel paese;
2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le persone che non sono stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma sono registrate ai fini IVA in un altro Stato membro – su base reciproca;
3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I soggetti passivi non stabiliti nella UE che hanno acquistato beni per imposta di consumo personali inseriti – dopo aver lasciato il territorio del paese, a condizione che le merci siano esportate inalterate.
(2) L’ordine e i documenti necessari per il rimborso dell’imposta di cui al par. 1 sarà determinato da un’ordinanza del Ministro delle Finanze.
Capitolo Otto.
CALCOLO E IMPOSIZIONE DELL’IMPOSTA
Persona – pagatore dell’imposta nel corso delle forniture imponibili
Art. 82. (1) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’imposta è a pagamento dal registrata ai sensi della presente legge – fornitore di una prestazione imponibile, se non sotto il par. 4 e 5 .
(2) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010) Quando il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese e la cessione ha luogo di adempimento nel territorio del paese ed è imponibile, l’imposta è a carico del destinatario della cessione a:
1 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema di approvvigionamento energia elettrica o di riscaldamento o di raffreddamento attraverso reti di teleriscaldamento o di raffreddamento – se il destinatario è una persona registrata ai sensi di tale legge;
2 . consegna di beni da installare o installare da o per conto del fornitore se il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge e il fornitore è stabilito nel territorio di un altro Stato membro;
3 . consegna di servizi – se il destinatario è un soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 , par. 1, 5 e 6 .
(3) L’imposta è a carico dell’acquirente in un’operazione tripartita, eseguita alle condizioni di cui all’art. 15 .
(4) L’imposta è a carico del destinatario – una persona registrata ai sensi della presente legge, nei casi previsti dall’art. 161.
(5) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’imposta è dovuta dal destinatario – registrata ai sensi della presente legge nei casi di cui all’art. 163 indipendentemente dal fatto che il fornitore sia soggetto passivo o non soggetto a imposta ai sensi di legge.
Face – payer sull’importazione
Art. 83. (1) La tassa all’importazione ai sensi dell’art. 16 è pagabile dall’importatore.
(2) Qualora, in base alla legislazione doganale, due o più persone siano responsabili in solido per il pagamento dei dazi doganali, tali persone sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta dovuta.
Pagatore nelle acquisizioni intracomunitarie
Art. 84 . L’imposta di acquisizione intracomunitaria è a carico della persona che effettua l’acquisizione.
Persona – pagatore dell’imposta sulle fatture emesse
Art. 85 . (Am -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’imposta è dovuta da chiunque indichi l’imposta in una fattura e / o l’avviso di arte. 112 .
Obbligo di addebitare l’imposta a una persona registrata
Art. 86. (1) Una persona registrata per la quale l’imposta è divenuta esigibile ha l’obbligo di caricarla, come:
1 . Emettere un documento fiscale che indica l’imposta su una linea separata;
2 . includere l’importo dell’imposta nel determinare il risultato per il rispettivo periodo di imposta nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per questo periodo fiscale;
3 . puntare il documento sotto l’articolo 1 nel registro delle vendite per il rispettivo periodo d’imposta.
(2) L’imposta è dovuta dalla persona registrata per il periodo d’imposta in cui i documenti fiscali emessi, e dove non è emesso un tale documento o non è rilasciata entro il periodo ai sensi della presente legge – il periodo d’imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile .
(3) Nessuna tassa sarà riscossa in caso di fornitura esente, di un acquisto intracomunitario esente e in caso di consegna con luogo di prestazione al di fuori del territorio del paese.
(4) Paragrafo 1 , punti 1 e 2 e par. 2 non si applica nei casi previsti dall’art. 131 , par. 1 .
Periodo fiscale
Art. 87. (1) Periodo d’imposta ai fini della presente legge è il periodo di tempo dopo il quale una persona registrata a presentare una dichiarazione con l’esito di tale periodo d’imposta.
(2) Il periodo d’imposta è di un mese per tutte le persone registrate e coincide con il mese di calendario tranne nei casi del capitolo diciotto.
(3) Il primo periodo d’imposta successivo alla data di registrazione copre il periodo dalla data di iscrizione fino all’ultimo giorno del mese solare in cui la registrazione è stata effettuata ai sensi della presente legge, salvo ai sensi del Capitolo Diciotto.
(4) L’ ultimo periodo fiscale copre il periodo compreso tra l’inizio del periodo fiscale e la data di cancellazione.
Risultato per il periodo d’imposta
Art. 88. (1) Il risultato del periodo fiscale è la differenza tra la quantità totale di imposte che è dovuta dalla persona per quel periodo fiscale e l’importo totale del credito fiscale, che ha esercitato il diritto a deduzione durante questo periodo.
(2) Nel caso in cui l’imposta maturata ecceda il credito d’imposta, la differenza rappresenta il risultato del periodo – imposta per l’importazione.
(3) Se il credito d’imposta eccede l’imposta maturata, la differenza è il risultato per il periodo di rimborso.
(4) La persona registrata deve determinare solo il risultato per ciascun periodo fiscale – una tassa per il rimborso o l’imposta sul rimborso dal bilancio repubblicano.
Tassazione di una persona registrata
Art. 89. (1) In caso di risultato di periodo – tassa per il deposito della persona registrata deve pagare la tassa per il bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta.
(2) L’imposta si considera pagata alla data in cui l’importo è stato depositato sul conto corrispondente al par. 1 .
Importazione di imposte sull’importazione di beni
Art. 90. (1) Nei casi previsti dall’art. 16 l’ importatore delle merci importa effettivamente l’imposta applicata dalle autorità doganali nel bilancio repubblicano come segue:
1 . sul conto dell’ufficio doganale competente che forma l’importazione;
2 . nel conto o nel registratore di cassa dell’ufficio doganale competente che forma l’importazione, se l’importatore è una persona fisica non registrata che non è una ditta individuale.
(2) L’imposta di cui al par. 1 non può essere compensato da altre autorità fiscali o di entrate o autorità doganali.
(3) Nei casi di cui al par. (1), le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci dopo il pagamento o la garanzia dell’imposta riscossa secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale.
(4) (Abrogato -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Tassazione di una persona non registrata
Art. 91. (1) Per l’acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 13 , par. 2 presso la sede ai sensi della presente legge fiscale sono versati dalla persona in 14 termine giorni dalla scadenza del periodo d’imposta in cui l’imposta per l’acquisizione è divenuta esigibile.
(2) Nel caso di acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 2 , punto 4, l’ imposta sarà pagata dalla persona che ha effettuato l’acquisizione, entro 14 giorni dalla scadenza del mese in cui l’imposta è divenuta esigibile.
(3) (modifica -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)
(4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’imposta sotto il par. 1 e 2 sono versati al bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate nazionale in cui la persona è registrata o soggetti a registrazione ai sensi del fiscale e della sicurezza sociale Codice di procedura.
(5) L’imposta di cui al par. 4 si considera che siano stati pagati alla data in cui l’importo è stato depositato sul conto corrispondente ai sensi del par. 4 .
Cattura, detrazione e rimborso per un periodo – tassa di rimborso
Art. 92. (1) L’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88 par. 3 è detratto, detratto o recuperato come segue:
1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando ci sono altri debiti tributari a pagamento e non pagate e contributi raccolti dall’Agenzia nazionale delle Entrate sostenute dalla fine del calendario mese di presentazione della dichiarazione, l’autorità delle entrate compensa tali passività con l’imposta sui rimborsi specificata nella dichiarazione; per il resto, se presente, si applica l’ordine di cui al punto 2 ;
2 . (Modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando non altre obbligazioni scadute e non pagate sotto pag. 1 o la loro dimensione è più piccola di quella del rimborso fiscale di ritorno la persona registrata dovrà detrarre l’imposta di rimborso o il saldo. 1 dalla imposta dovuta, come indicato nelle dichiarazioni IVA presentate nei prossimi due periodi di imposta consecutivi;
3 . se dopo la detrazione di cui al punto 2 rimane una tassa per l’importazione, è dovuto entro il termine previsto dall’art. 89 ;
4 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011) Se dopo la scadenza . in p 2 , c’è un residuo dal gettito fiscale dell’autorità recupero compensare questo surplus per rimborsare i debiti pubblici in essere raccolti dall’Agenzia nazionale delle entrate, o restaurare in 30 termine giorni dalla presentazione della dichiarazione dell’ultimo IVA;
5 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Se il recupero delle imposte per le quali procedimenti di detrazione non è completamente detratti per la presentazione della dichiarazione per l’ultima i due anni fiscali, qualsiasi imposta rimborso IVA di uno di questi due periodi di imposta vengono aggiunti ad esso e rimborsate o compensati insieme con il resto del periodo pag. 4 ;
6 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Se non ci sono le condizioni sotto p. 5 , il prossimo fiscale rimborso sulla dichiarazione IVA iniziare due nuovi fiscale consecutivo il periodo di detrazione successivo al periodo in cui tale imposta è indicata.
(2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’Autorità entrate non ha il diritto di intercettare in attesa di crediti pubblici raccolti dal rimborso fiscale dell’Agenzia nazionale delle entrate mostrato sul ritorno per i due periodi d’imposta della procedura di detrazione sotto il par. 1 .
(3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata. -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -.. SG 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il Am con l’entrata in vigore -. SG No .. 104 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 , l’ ) in deroga al paragrafo. 1 la tassa di rimborso di cui all’art. 88, par. 3 sarà rimborsato entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione quando:
1 . la persona ha commesso negli ultimi 12 mesi prima delle forniture imponibili mese corrente un tasso pari a zero per un totale di più di 30 per cento del valore totale di tutte le operazioni imponibili effettuate, tra cui fornisce un tasso pari a zero; fornitura con tasso pari a zero deve essere assimilati a prestazioni di tali servizi con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto registrato ai fini IVA in un altro Stato membro: il trasporto delle merci all’interno dell’Unione europea e reso in connessione con questa spedizione di trasporto, corrieri e servizi postali, diversi dai servizi di cui all’art. 49; trasporto di merci; servizi di trasporto forniti da agenti, intermediari e altri intermediari che agiscono in nome e per conto di un’altra persona, nonché valutazioni, competenze e lavori su beni mobili;
2 . (Valido fino al 31.12.2015 anni – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 , modificata l’entrata in vigore -.. SG 109 del 2013 , in vigore dal 01.01 0,2014 ) la persona – contadino ha fatto nel corso degli ultimi 12 mesi prima che le attuali prestazioni imponibili mese al tasso del 20 per cento della merce prodotta da quest’ultimo ai sensi dell’allegato № 2 , seconda parte, un totale di oltre il 50 per cento del valore totale di tutte le forniture tassabili fatte da lui.
(4) In deroga al par. 1 la tassa di rimborso di cui all’art. 88 par. 3 sarà rimborsato entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione quando la persona è stata autorizzata ai sensi dell’art. 166 .
(5) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Se, in casi sotto il par. 3 e 4 non sono eccezionali debiti pubblici raccolti dall’Agenzia nazionale delle Entrate sostenute alla data di presentazione della dichiarazione, allo stesso tempo, l’autorità di entrate portò via e ripristinare l’equilibrio, se presente.
(6) (emendare e suppl -.. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il )
(7) Le circostanze di cui al par. 3 e 4 devono essere certificati per iscritto alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate mediante un ordine determinato dal Regolamento per l’applicazione della legge.
(8) (nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificata. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) in deroga al paragrafo. 1 , articolo 4 e para. 3-5 quando ha iniziato la revisione della persona, il termine per il rimborso delle tasse è il termine ultimo per il rilascio dell’atto di revisione, tranne nei casi in cui la persona che fornisce la sicurezza in contanti, titoli di stato o di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile con validità non meno di6 mesi.
(9) (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’imposta è rimborsata e / o compensare fino all’importo della garanzia in base al par. 8 entro cinque giorni dalla sua presentazione.
(10) . (Prev 8 , modificato -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) l’imposta recuperabile reintegrato senza motivo o non recuperati a causa di base interrotta (compresi atto che abroga), come previsto nel presente atto limiti sotto il par. 1 , punto 4 , par. 3 e 4 saranno rimborsati, insieme agli interessi legali, dalla data in cui doveva essere rimborsato ai sensi della presente legge fino al suo pagamento finale, indipendentemente dalla previsione del par. 8 e la sospensione dei procedimenti fiscali.
(11) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi sotto il par. 3 nel verificare l’imposta è dedotto o rimborsati entro 30 termine giorno, mentre assegnato per la revisione della tassa viene dedotto o rimborsati in tutto o in parte in 30termine giorno di servizio dell ‘ordine per la revisione alla somma che rappresenta la differenza tra il recupero fiscale dichiarata e la quantità di imposte e contributi obbligatori che ragionevolmente si prevede di essere identificati al controllo. L’atto con il quale la restituzione è revocata o respinta deve essere impugnata secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale, prevista per l’impugnazione delle misure cautelari. La parte non recuperata della tassa di rimborso dichiarata si applicherà il par. 8 .
Sospensione e ripresa dei termini di cui all’art. 92
Art. 93. (1) Le condizioni per il recupero di cui all’art. 92 par. 1 , articolo 4 e art. 92 par. 3 e 4 fermano:
1 . in assenza di contabilità in conformità con i requisiti della Legge sulla contabilità e ripresa al momento del deposito;
2 . in assenza o mancata presentazione dei documenti richiesti dalla presente legge o di altri documenti richiesti dall’autorità di entrate se necessario per la compilazione in qualsiasi promulgazione, e riprendere dietro presentazione dell’autorità di entrate;
3 . in assenza di un’autorità di compravendita autorizzata ad uffici amministrativi, di produzione o di altro tipo connessi all’attività della persona registrata, e riprende nella fornitura dell’accesso;
4 . quando la persona non può essere trovata sotto il fiscale e delle assicurazioni sociali codice di procedura da parte dell’autorità di entrate all’indirizzo indicato per la corrispondenza, e deve riprendere all’atto della notifica scritta da parte della persona raccomandata all’autorità entrate a cambiare il suo indirizzo nel paese la sua apertura da parte di un’autorità di reddito all’indirizzo specificato;
5 . (Revocato -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni)
(2) Le condizioni per il recupero ai sensi dell’art. 92 par. 1 , articolo 4 e art. 92 par. 3 e 4 cessano dopo aver consultato il direttore esecutivo dell’Agenzia delle entrate nazionale, ma per non più di 60 giorni quando:
1 . l’organismo delle entrate stabilisce i dati relativi a un reato contro il sistema fiscale e riferisce loro il procedimento preliminare entro un mese dalla loro istituzione;
2 . la sospensione è richiesta per iscritto dalle autorità del Ministero degli Interni o dagli organi giudiziari nel corso di procedimenti cautelari o giudiziari.
(3) Nei casi di cui al par. (2) I termini per la restituzione sono ripresi al ricevimento di un rifiuto scritto di avviare il procedimento, rispettivamente dopo aver notificato il completamento del procedimento avviato.
Parte sei.
OBBLIGHI DELLE PERSONE
Capitolo Nove.
REGISTRAZIONE
Considerazioni generali
Art. 94. (1) L’ Agenzia nazionale delle entrate istituisce e mantiene un registro speciale ai sensi della presente legge, che fa parte del registro di cui all’art. 80 , par. 1 del Codice di procedura fiscale e assicurativa.
(2) Entrando nel registro, le persone devono ricevere un numero di identificazione IVA, preceduto dal segno “BG”.
(3) La registrazione ai sensi della presente legge è obbligatoria e facoltativa.
Registrazione in connessione con consegne sul territorio del paese
Art. 95. (1) Con riserva di registrazione ai sensi della presente legge sono soggetti ad ogni soggetto passivo che è stabilita nel paese e fa una cessione di beni o servizi ai sensi dell’art. 12 .
(2) Qualsiasi soggetto passivo che non sia stabilito nel territorio del paese e che effettui forniture tassabili di beni o servizi ai sensi dell’art. 12 , diversi da quelli per i quali l’imposta è a carico del destinatario.
Registrazione obbligatoria
Art. 96. (1) Qualsiasi contribuente con un fatturato imponibile di 50 000 Levs o più per un periodo non superiore degli ultimi 12 mesi consecutivi prima che sia necessaria il mese corrente in 14 termine giorni dalla scadenza del periodo d’imposta nel corso del quale ha raggiunto questo fatturato, per richiedere la registrazione ai sensi della presente legge.
(2) Il fatturato tassabile è la somma delle basi imponibili della persona eseguita:
1 . le forniture imponibili, compresi i soggetti passivi con rating zero;
2 . prestazioni di servizi finanziari di cui all’art. 46 ;
3 . prestazioni di servizi assicurativi di cui all’art. 47 .
(3) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nel fatturato imponibile non include le consegne sotto il par. 2 pt. 2 e 3 , quando non è connesso alla rete principale persona di immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzati nelle attività della persona, e forniture per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dell’arte. 82 par. 2 e 3 .
(4) Il fatturato tassabile comprende anche gli anticipi ricevuti per le consegne ai sensi del par. 2 , ad eccezione degli anticipi ricevuti prima del verificarsi dell’evento fiscale ai sensi dell’art. 51 , par. 1 .
(5) L’ obbligo di registrazione sorge indipendentemente dal termine per il quale è stato realizzato il giro d’affari imponibile, ma non per un periodo superiore a quello specificato nel par. 1 .
(6) Nel determinare il fatturato tassabile, il regime fiscale delle consegne deve essere preso in considerazione alla data del verificarsi dell’evento fiscale o alla data del pagamento prima che si verifichi l’evento fiscale relativo alla fornitura.
(7) Il paragrafo 1 non si applica alle persone per le quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . eseguire servizi per via elettronica con i destinatari – persone non imponibili che sono stabilite o hanno il loro indirizzo permanente o abitualmente risiedono nel territorio del paese;
2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non sono state stabilite in seno all’Unione europea;
3 . registrati ai fini IVA per la loro attività di cui al punto 1 in un altro Stato membro.
(8) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , l’) Nonostante par. 1 l’autorità delle entrate può rifiutarsi di registrare una persona a cui l’amministrazione delle entrate ha posto fine o rifiutata la registrazione ai sensi dell’art. 176 , fino a che il motivo del rifiuto di registrazione, rispettivamente il motivo per la cancellazione o la scadenza di 24 mesi dall’inizio del mese successivo al mese della cancellazione o del rifiuto di registrazione, diminuisce.
Obbligo di registrazione per le consegne di merci con installazione e installazione
Art. 97. (1) Nonostante il reddito imponibile di cui all’art. 96 di registrazione ai sensi della presente legge è soggetto ad una persona stabilita in un altro Stato membro non sia stabilito nel paese e fa una cessione di beni che sono installati o installate all’interno del paese da o per suo conto.
(2) Per le persone di cui al par. (1), l’obbligo di presentare una domanda di registrazione deve avvenire entro e non oltre 7giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale – per la consegna di cui al par. 1 .
(3) Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario della cessione è una persona registrata ai sensi della presente legge.
obbligo di registrazione alle prestazioni di servizi sui quali l’imposta è dovuta dal destinatario (nuova PAC -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Art. 97 a. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) registrazione ai sensi della presente legge si intende qualsiasi soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 , par. 1, 5 e 6 , che riceve servizi con luogo di adempimento sul territorio del paese, che sono imponibili e per i quali l’imposta è a carico del destinatario ai sensi dell’art. 82 par. 2 .
(2) Ogni soggetto passivo di cui all’art. 3 , par. 1, 5 e 6 stabiliti nel territorio del paese, che fornisce servizi ai sensi dell’art. 21 , par. 2 con un luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro.
(3) Un soggetto passivo registrato ai sensi del par. 1 sarà considerato come registrato ai sensi del par. 2 e viceversa.
(4) Per le persone di cui al par. 1 e 2 danno luogo a una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta diventa esigibile (pagamento anticipato o evento fiscale), la base imponibile del servizio ricevuto è soggetto all’imposta .
(5) Una persona registrata ai sensi del presente articolo e per i quali motivi per la registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, 97, 98 e 99 o per la registrazione facoltativa di cui all’art. 100 , par. 1, 2 e 3 devono essere registrati nell’ordine e entro i termini per la registrazione obbligatoria o la registrazione facoltativa.
Obbligo di registrazione per la vendita a distanza di merci
Art. 98. (1) Ogni soggetto passivo che effettua una consegna di beni con luogo di adempimento sul territorio del paese ai sensi dell’art. 20 alle condizioni di vendita a distanza ai sensi dell’art. 14 .
(2) Per le persone di cui al par. (1), l’obbligo di presentare una domanda di registrazione ai sensi della presente legge deve avvenire entro e non oltre 7 giorni prima della data del verificarsi dell’evento fiscale per la fornitura con cui il valore totale delle vendite a distanza durante l’anno corrente supera l’importo di cui all’art. 20 , par. 2 , elemento 2 . La consegna di cui alla prima frase è soggetta a imposta ai sensi della presente legge.
(3) Dove il luogo di esecuzione della consegna di cui all’art. 20 , par. 4 è sul territorio del paese, le persone sotto il par. 1deve presentare una domanda di registrazione entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna o dal ricevimento del pagamento anticipato.
Obbligo di registrazione per acquisizioni intracomunitarie
Art. 99. (1) Qualsiasi persona giuridica non imponibile e soggetto passivo non registrato ai sensi dell’art. 96, 97, 98 , art. 100, par. 1 e 3 e art. 102 e che effettua un acquisto intracomunitario di beni.
(2) Il paragrafo 1 non si applica quando il valore totale degli acquisti intracomunitari tassabili per l’anno civile in corso non supera i 20.000 BGN.
(3) Per le persone di cui al par. 2 luogo ad una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro e non oltre 7giorni prima della data del fatto generatore per l’acquisizione, portando il valore totale dei imponibili acquisti intracomunitari supera 20 000 lev acquisto intracomunitario, che supera detto soglia è soggetta a imposta ai sensi della presente legge.
(4) Il valore sotto il par. 2 è l’importo globale degli acquisti intracomunitari, tranne che per l’acquisto di nuovi veicoli e beni soggetti ad accisa, senza imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta nello Stato membro in cui le merci sono trasportate o spedite aggiunto.
(5) Il paragrafo 1 non si applica a:
1 . le persone di cui all’art. 168 che acquisiscono nuovi veicoli;
2 . le persone di cui all’art. 2 , elemento 4 .
(6) Una persona che è registrata ai sensi del presente articolo e per i quali i motivi per la registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, 97 e 98 o per la registrazione facoltativa di cui all’art. 100 , par. 1 e 3 , devono essere registrati nell’ordine e entro i termini per la registrazione obbligatoria o la registrazione facoltativa.
Registrazione opzionale
Art. 100. (1) Qualsiasi soggetto passivo per il quale le condizioni per l’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 96 , par. 1 , ha il diritto di registrarsi ai sensi di questa legge.
(2) Qualsiasi soggetto passivo tassabile e non soggetto passivo per il quale le condizioni per l’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 99 par. 1 , avere il diritto di registrarsi ai sensi di questa legge per un acquisto intracomunitario.
(3) Ogni soggetto passivo può registrarsi ai sensi della presente legge a prescindere dall’importo di cui all’art. 20 , par. 2 pt. 2 , in cui informa le autorità fiscali dello Stato membro in cui è registrato ai fini dell’IVA, si desidera la vendita a distanza, che ha svolto per avere un luogo di esecuzione nel paese.
(4) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 1 e 3 non possono essere registrati persona a cui l’amministrazione fiscale è terminato o ha rifiutato la registrazione ai sensi della presente legge ai sensi dell’art. 176 , fino a che il motivo del rifiuto di registrazione, rispettivamente il motivo per la cancellazione o la scadenza di 24 mesi dall’inizio del mese successivo al mese della cancellazione o del rifiuto di registrazione, diminuisce.
Procedura di registrazione
Art. 101. (1) La registrazione viene effettuata dalla persona obbligata o il diritto di essere registrato, depositata presso la Direzione territoriale competente del modulo di domanda di registrazione Agenzia Nazionale delle Entrate.
(2) La domanda deve essere presentata:
1 . di persona, se il soggetto passivo è una persona fisica abile o un imprenditore individuale;
2 . da una persona con autorità legale quando il soggetto passivo è una persona giuridica o cooperativa;
3 . da una persona con una procura secondo un memorandum d’intesa, in cui il soggetto passivo è una società non registrata o un fondo assicurativo;
4 . da un rappresentante accreditato ai sensi dell’art. 135 ;
5 . da una persona espressamente autorizzata a farlo dalle persone di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 con una procura notarile.
(3) La domanda può essere presentata elettronicamente secondo la procedura del codice di procedura fiscale e assicurativa.
(4) La domanda di cui al par. 1 deve contenere i motivi per la registrazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.
(5) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nel caso in cui la persona non è dichiarato per l’immissione di un indirizzo email per la corrispondenza presso l’Agenzia del Registro di sistema, l’applicazione sotto il par. 1 richiede obbligatoriamente tale indirizzo. In caso di modifica dell’indirizzo elettronico, la persona entro 7 giorni informa l’amministrazione delle entrate, a meno che la modifica non venga effettuata tramite una richiesta di iscrizione all’Agenzia del registro.
(6) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , al paragrafo precedente. 5 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) entro 7 giorni dal ricevimento della dell’autorità entrate applicazione controlla il terreno per la registrazione. Qualora l’autorità fiscale abbia richiesto la garanzia di cui all’art. 176 e il termine per l’ispezione è di 30 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione.
(7) (prec. 6 -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013anni) Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione ai sensi del par. 6 l’autorità delle entrate emette un atto con il quale effettua o rifiuta ragionevolmente di registrarsi.
(8) (. Prev 7 , modificato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , l’) In deroga al paragrafo. 6 e 7 la registrazione ai sensi dell’art. 97, 97a , 98 e 99 devono essere effettuati dall’autorità delle entrate entro tre giorni dal deposito della domanda di registrazione.
Registrazione su iniziativa dell’autorità delle entrate
Art. 102. (1) Se l’autorità entrate scopre che una persona non ha adempiuto il suo obbligo in tempo per il deposito di una domanda di registrazione, ha registrato con l’emissione di una registrazione se sono soddisfatte le condizioni per la registrazione.
(2) Nell’atto sotto il par. 1 indica i motivi e la data in cui si è verificato l’obbligo di registrazione.
(3) (suppl. – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Per la determinazione delle passività fiscali della persona quando è stato richiesto, ma non ha presentato una domanda di registrazione entro , il soggetto passivo è considerato responsabile delle forniture soggette ad imposta e delle acquisizioni intracomunitarie soggette ad imposta e delle prestazioni imponibili di servizi per le quali l’imposta è esigibile dal beneficiario:
1 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il periodo che va dalla scadenza del termine entro il quale deve essere emesso l’ordine per l’iscrizione se la persona ha presentato una domanda di registrazione entro fino alla data in cui è registrato dall’autorità di entrate;
2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il periodo che va dalla scadenza del termine entro il quale deve essere emesso l’ordine per l’iscrizione se la persona ha presentato una domanda di registrazione entro fino alla data in cui i motivi della registrazione sono stati abbandonati.
(4) Gli obblighi di cui al par. 3 è determinato da un atto di revisione secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.
Data di registrazione
Art. 103. (1) La data di registrazione ai sensi della presente legge è la data di notifica del documento di registrazione.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) dalla data di registrazione disegnato modulo volto lista di registrazione per le attività ai sensi della legge sulla contabilità e servizi per i quali la persona ha il diritto di detrarre il credito d’imposta di cui all’art. 74 o 76 e l’ha depositato entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione.
Documenti che certificano la registrazione
Art. 104. (1) Contemporaneamente all’atto di registrazione della persona registrata deve essere consegnato il certificato di immatricolazione, protetto da un foglio di plastica, secondo un modello determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
(2) Su richiesta scritta della persona registrata, l’autorità delle entrate rilascia più di un certificato.
(3) Su richiesta scritta da parte della persona registrata il direttore della direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate ha emesso sette certificato separato termine giorno per la prova di registrazione ai sensi della presente legge all’estero, in una forma determinata dai regolamenti di attuazione della legge.
Perdita, danneggiamento o distruzione del certificato
Art. 105. (1) In caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione del certificato persona registrata in 7 termine giorni dal verificarsi di una delle circostanze di notificare per iscritto alla direzione territoriale competente la registrazione dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità delle entrate emette un duplicato del certificato entro 7 giorni dalla notifica.
Capitolo dieci.
RISOLUZIONE DELLA REGISTRAZIONE (DERIVAZIONE)
Considerazioni generali
Art. 106. (1) Cessazione di registrazione (cancellazione) ai sensi della presente legge è una procedura che alla data di cancellazione della persona non può addebitare fiscale e dedurre credito d’imposta, tranne nei casi in cui questa legge disponga diversamente.
(2) La registrazione deve essere chiusa:
1 . su iniziativa della persona registrata in cui vi è un motivo per la cancellazione – obbligatoria o facoltativa;
2 . su iniziativa dell’autorità delle entrate dove:
(a) ha stabilito i motivi per la cancellazione obbligatoria;
b) c’è una circostanza di cui all’art. 176 .
Motivi per la cancellazione obbligatoria
Art. 107 . La ragione per la cancellazione è:
1 . la morte dell’individuo;
2 . la morte dell’individuo – un unico operatore, con o senza cancellazione dal registro di commercio;
3 . (Suppl -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La soppressione del ditta individuale di il registro di commercio, a meno che:
a) la persona è soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96 , par. 1 per il giro d’affari imponibile per le forniture da lui effettuate, che rappresentano un’attività economica indipendente, o se i motivi di cui all’art. 108 , par. 2 ;
b) non vi sono le condizioni di cui alla lettera “a” e la persona nel 14 periodo di dieci giorni di iscrizione della cancellazione nel registro di commercio presentate alla Direzione territoriale competente dell’Agenzia Nazionale delle Entrate una domanda di registrazione, affermando di continuare la registrazione di cui all’art. 100 , par. 1 ;
4 . la cessazione della persona nei casi di:
(a) Cessazione di una persona giuridica – commerciante, con o senza liquidazione;
b) cessazione della cooperativa;
(c) cessazione di una persona giuridica che non è un operatore commerciale;
d) cessazione della persona non registrata o cassa assicurativa.
Motivi per la cancellazione per scelta
Art. 108. (1) Si presenta una ragione per la cancellazione per scelta:
1 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 96, 97 , art. 98 par. 3 o art. 100 , par. (1 ) quando il terreno pertinente per la registrazione obbligatoria viene abbandonato;
2 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 98 par. 2 o art. 100 , par. 3 dove:
a) per ciascuno dei due anni civili precedenti l’anno in corso l’ammontare delle basi imponibili delle consegne effettuate secondo i termini di vendita a distanza del paese (escluse le forniture di beni soggetti ad accisa) non deve superare 70 000 lev e
(b) non vi è alcuna base per la registrazione obbligatoria al momento del deposito della domanda di cancellazione;
3 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 99 e art. 100 , par. 2 quando:
a) per l’anno civile precedente, l’importo della base imponibile degli acquisti intracomunitari tassabili, esclusi i veicoli nuovi e i prodotti sottoposti ad accisa, non eccede i 20.000 BGN;
(b) non vi è alcuna base per la registrazione obbligatoria al momento del deposito della domanda di cancellazione;
4 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il volto registrata ai sensi Art. 97 a quando non vi sono motivi per la registrazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di cancellazione.
(2) Persone registrate per scelta ai sensi dell’Art. 100 non può terminare la loro registrazione sulla base del par. 1 prima di 24 mesi dall’inizio dell’anno civile successivo all’anno di registrazione ai sensi della presente legge.
Procedura di disiscrizione su iniziativa della persona
Art. 109. (1) Nei casi previsti dall’art. 107 pt. 3 e 4 persona che richiede la cancellazione presso la Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle Entrate al 14 -day periodo di insorgenza del rispettivo circostanza di cui all’art. 107 .
(2) Nei casi previsti dall’art. 108 , par. 1 la persona registrata sceglie solo quando presentare la domanda di revoca alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale.
(3) La domanda di cui al par. 1 e 2 devono contenere i motivi per la cancellazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.
(4) Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità delle entrate effettua un controllo sui motivi della cancellazione.
(5) Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione, l’autorità delle entrate emette un atto con il quale effettua o rifiuta ragionevolmente di procedere alla cancellazione.
(6) (modifica -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi sotto il par. 1 per la data di cancellazione è considerata la data di accadimento della rispettiva circostanza di cui all’art. 107 .
(7) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi sotto il par. 2 per la data di disdetta è considerata la data di notifica dell’atto di cui al par. 5 per la cancellazione.
Procedura di cancellazione avviata dall’autorità delle entrate
Art. 110. (1) La registrazione è denunciata su iniziativa dell’autorità di entrate con l’emissione di un atto di cancellazione della registrazione, se:
1 . c’è un terreno ai sensi dell’Art. 107 , voci 1 e 2 per la cancellazione obbligatoria;
2 . constata che la persona non ha adempiuto in tempo al suo obbligo di presentare istanza di revoca ai sensi dell’art. 109 , par. 1 ;
3 . (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) vi sono motivi di revoca ai sensi dell’art. 176 .
(2) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Nei casi sotto il par. 1 , articoli 1 e 2, l’ atto di cancellazione non deve essere notificato alla persona e la data di cancellazione deve essere la data del verificarsi della rispettiva circostanza di cui all’art. 107 . Negli altri casi, la data di cancellazione è la data del servizio dell’atto di revoca.
Le consegne relative alla cancellazione e alla determinazione delle passività per l’ultimo periodo d’imposta
Art. 111. (1) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) la data di cancellazione si ritiene che la persona che fornisce in base alla legge di tutti i beni disponibili e / o servizi per i quali ha beneficiato di un credito d’imposta totale o parziale e che sono:
1 . attività ai sensi della legge sulla contabilità, o
2 . attività ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società diverse da quelle di cui al punto 1 .
(2) Il paragrafo 1 non si applica:
1 . in caso di deregistrazione dovuta alla morte di una persona fisica che non è una ditta individuale;
2 . (Suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La morte di una persona registrata ai sensi della presente legge – una ditta individuale, se una persona è acquisita da eredità o retaggio di una persona è registrato ai sensi di questa legge o registrato entro 6 mesi dalla data di morte – solo per i beni e servizi disponibili alla data di registrazione;
3 . (Suppl -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Alla conversione di entità registrato o se la persona successore neoformato è registrata sotto questa legge o registrato in base alla procedura e il termine dell’arte . 132 – solo per i beni e i servizi disponibili alla data di registrazione;
4 . per le attività disponibili – proprietà pubblica pubblica o pubblica;
5 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , integrato -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Dopo la cancellazione dell’art. 176 e successiva registrazione della persona entro un periodo di imposta per i beni e i servizi che erano disponibili sia alla data di cancellazione che alla data della successiva registrazione.
(3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) L’imposta sul par. 1 deve essere incluso nel risultato per l’ultimo periodo d’imposta, dichiarato secondo la procedura e entro i termini di cui all’art. 125 ed è archiviato entro il termine di cui all’art. 89 .
(4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la data di cancellazione della persona è nel processo di deduzione di cui all’art. 92 , si presume che i due periodi di un mese siano scaduti in tale data.
Capitolo undici.
DOCUMENTAZIONE DELLE FORNITURE
Considerazioni generali
Art. 111 a. (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La (1) di alimentazione Documentare il luogo di esecuzione nel paese è stata effettuata ai sensi del presente capitolo.
(2) La documentazione delle consegne con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni del presente capo quando l’imposta di fornitura è a carico del destinatario e il fornitore è una persona per la quale sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:
1 . la persona ha stabilito la sua attività economica indipendente nel paese o dispone di una stabile nel paese dal quale la cessione è fatta in assenza di tale stabilimento o di un tale oggetto – ha il domicilio o residenza abituale nel paese;
2 . la persona non è stabilita nello Stato membro nel cui territorio è situato il luogo di esecuzione della prestazione o la sua stabile organizzazione in tale Stato membro non partecipa alla fornitura.
(3) la documentazione della fornitura di beni o servizi con la posizione di un paese terzo o di un territorio deve essere effettuata in applicazione del presente capitolo, quando il prestatore ha stabilito la sua attività economica indipendente nel paese o ha una stabile organizzazione nel paese, dei quali la consegna o, in mancanza di tale stabilimento o un oggetto del genere – ha il domicilio o la residenza abituale nel paese.
(4) (modifica -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 ) Nei casi di cui all’art. 113 , par. 11 , quando la fattura o l’avviso sulla fattura è emessa dalla persona a cui sono consegnati i beni o servizi, par. 2 e 5 non si applicano.
(5) Il fornitore non applicherà il par. 1 per le forniture con luogo di esecuzione nel territorio del paese in cui l’imposta è a carico del destinatario e il fornitore è una persona per la quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . la persona non ha stabilito la sua attività economica indipendente all’interno del paese o la sua stabile organizzazione nel paese non prende parte nella fornitura o in mancanza di tale stabilimento o tale oggetto – senza domicilio o della residenza abituale nel paese;
2 . la persona è stabilita in un altro Stato membro o ha una stabile organizzazione in un altro Stato membro da cui è stata effettuata la fornitura.
Documenti fiscali
Art. 112. (1) Un documento fiscale ai sensi della presente legge deve essere:
1 . la fattura;
2 . notifica della fattura;
3 . protocollo.
(2) I documenti fiscali possono essere emessi manualmente o automatizzati.
(3) In caso di furto, perdita, danneggiamento o distruzione di un documento fiscale, la persona registrata deve notificare per iscritto la competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale entro e non oltre 24 ore dalla presa di coscienza della rispettiva circostanza.
Emissione di una fattura
Art. 113. (1) Ogni soggetto passivo – il fornitore è tenuto a emettere fattura per la sua successiva cessione di beni o servizi al ricevimento del pagamento anticipato prima, tranne nei casi in cui la consegna è documentata da un protocollo di cui all’art. 117 .
(2) La fattura deve essere emessa in almeno due copie – per il fornitore e per il destinatario.
(3) Una fattura non può essere emessa:
1 . per le forniture a cui il destinatario è una persona fisica non imponibile;
2 . per le consegne di servizi finanziari di cui all’art. 46 ;
3 . per le prestazioni di servizi assicurativi di cui all’art. 47 ;
4 . vendita di biglietti aerei;
5 . nel caso di forniture gratuite;
6 . per le forniture di servizi ai sensi del capitolo diciotto;
7 . (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La fornitura da parte registrati ai sensi della legge, individui diversi da imprese individuali quando le forniture:
a) un documento è rilasciato secondo una legge speciale, o
b) viene rilasciato un conto per gli importi pagati o un documento ai sensi dell’art. 9 della legge sull’imposta sul reddito personale, o
(c) l’ emissione di un documento non è richiesta ai sensi della legge sull’imposta sul reddito personale.
(4) La fattura deve essere emessa entro e non oltre 5 giorni dalla data del verificarsi dell’evento fiscale per la consegna, nel caso di pagamento anticipato – entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento del pagamento.
(5) In deroga al par. 4 in intra-anche in caso di pagamento anticipato su fattura deve essere emessa entro 15 -o giorno del mese successivo a quello in cui il fatto generatore dell’imposta di cui all’art. 51 , par. 1 .
(6) Se l’emissione di una fattura non è obbligatoria, essa viene rilasciata su richiesta del fornitore o del destinatario, ciascuna delle parti è tenuta a fornire l’assistenza necessaria all’altra parte per il rilascio.
(7) (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il contraente può autorizzare per iscritto un’altra persona di emettere fatture e le comunicazioni alle fatture a suo nome.
(8) Non sarà emessa fattura nei casi previsti dall’art. 131 , par. 1 .
(9) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il imponibili persone che non sono registrate ai sensi della presente legge o che sono registrate ai sensi dell’art. 97 a, par. 1 e 2 , art. 99 e art. 100 , par. 2 , non sono autorizzati a indicare l’imposta nelle loro fatture e notifiche di fatturazione.
(10) Quando una persona registrata effettua una prestazione imponibile per la quale ha ricevuto un pagamento anticipato prima della data della sua registrazione ai sensi della presente legge, la persona emette una fattura attestante l’intera base imponibile della cessione.
(11) (Nuova -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fattura o avviso a fatture per conto ed a spese del contribuente – un fornitore può emettere e il destinatario della consegna, se previo accordo tra le due parti e purché esista una procedura per l’accettazione di ogni fattura o notifica della fattura da parte del soggetto passivo consegna dei beni o dei servizi.
(12) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le fatture elettroniche e le notifiche elettroniche alle fatture si considera sono stati rilasciati alla data in cui il fornitore o le persone che agiscono per suo conto , ha fornito fatture e notifiche di fatture in modo che possano essere ricevute dal cliente.
(13) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Per due o più consegne di beni o servizi in cui l’imposta diviene esigibile nello stesso periodo d’imposta può è stata emessa una fattura di massa. La fattura aggregata deve contenere i requisiti di cui all’art. 114 , par. 1 . Pt 9-15 per ogni consegna, che si riflette nella fattura periodica ed è rilasciato entro e non oltre l’ultimo giorno del mese in cui l’imposta è divenuta dovuta, in intracomunitarie forniture – nel periodo sotto il par. 5 .
Requisiti di fattura
Art. 114. (1) La fattura deve contenere:
1 . titolo del documento;
2 . Una volta dieci cifre, solo i numeri arabi, sulla base di una o più serie a seconda delle esigenze di reporting del contribuente che identifica fattura unica;
3 . data di rilascio;
4 . nome e indirizzo del fornitore;
5 . numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 del fornitore, rispettivamente i numeri di cui all’art. 84 del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – quando il prestatore è una persona non registrata ai sensi di questa legge;
6 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
7 . nome e indirizzo del destinatario della spedizione;
8 . numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 del destinatario, rispettivamente i numeri di cui all’art. 84 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – quando il destinatario è una persona non registrata ai sensi della presente legge, numero di identificazione IVA – se il destinatario è registrato in un altro Stato membro, un altro numero di identificazione della persona ove richiesto dalla legge del paese in cui il destinatario è stabilito;
9 . quantità e tipo di merce, tipo di servizio;
10 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile o la data in cui è stato ricevuto il pagamento;
11 . il prezzo unitario al netto delle imposte e della base imponibile di consegna, nonché gli sconti commerciali e gli sconti concessi se non sono inclusi nel prezzo unitario;
12 . l’aliquota dell’imposta e, se il tasso è pari a zero, la base per la sua applicazione e il motivo per cui non si applica l’imposta;
13 . l’importo della tassa;
14 . l’importo del pagamento se si differenzia dall’importo della base imponibile e dell’imposta;
15 . le circostanze che definiscono i beni come un nuovo veicolo – per la fornitura intracomunitaria di nuovi veicoli.
(2) Se una persona svolge una vendita di beni è registrato per l’IVA in un altro Stato membro e il luogo di consegna secondo i termini della vendita a distanza nel territorio di un altro Stato membro, fatta eccezione per i requisiti sotto il par. 1 nella fattura è obbligatorio indicato:
1 . il numero di identificazione IVA rilasciato dall’altro Stato membro;
2 . l’aliquota dell’imposta applicabile alla cessione nell’altro Stato membro;
3 . l’importo dell’imposta dovuta alla consegna.
(3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando una persona registrata – intermediario in un’operazione triangolare documenta una cessione di beni all’acquirente nell’operazione triangolare, come motivo di non carica una tassa sulla fattura è indicata in “Articolo 141 del 2006/112 / CE”.
(4) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Se l’imposta è dovuta dal destinatario della fattura non specifica l’ammontare dell’imposta e l’aliquota fiscale. In questo caso la fattura viene inserito “reverse charge”, e la base per esso.
(5) Gli importi della fattura possono essere indicati in qualsiasi valuta, a condizione che la base imponibile e l’importo della tassa siano indicati in lev bulgari, osservando i requisiti di cui all’art. 26 , par. 6 .
(6) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013) Il Qualsiasi fiscale pagatore scelto dalla modalità previste dal momento del rilascio fino al termine della autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture e le fatture emesse da esso o per suo conto, stoccaggio e ricevuto da lui fatture e fatture allegate, indipendentemente dal fatto che siano su carta o in forma elettronica.
(7) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fattura non può contenere i requisiti sotto il par. 1 pt. 12, 14 e 15 , quando l’importo della base imponibile e l’imposta non deve superare 100 euro o il suo equivalente in BGN, tranne la documentazione forniscono il luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro, di forniture e remote intracomunitarie vendite di merci.
(8) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nei casi di cui all’art. 111a , par. 3 la fattura emessa dal soggetto passivo non può contenere i requisiti di cui al par. 1 , articoli 12 e 13 .
(9) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La documentazione delle consegne con fatture elettroniche e le notifiche elettroniche alle fatture devono essere fatte, a condizione che questa documentazione è accettata dal beneficiario per iscritto o tacito consenso.
(10) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La garanzia di autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, la fattura fornita dal contribuente attraverso qualsiasi controlli di gestione, la creazione di una pista di controllo affidabile tra la fattura, la fattura e la consegna di beni o servizi.
(11) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’aggiunta controllando l’attività sotto il par. 10. L’ autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica e avviso di fattura elettronica deve fornire le seguenti tecnologie esemplificative:
1 . firma elettronica qualificata ai sensi della legge sui documenti elettronici e sulle firme elettroniche, o
2 . scambio elettronico di dati.
Debito e notifiche di credito
Art. 115. (1) In caso di modifica della base imponibile della consegna o in caso di annullamento della consegna per il quale è stata emessa una fattura, il fornitore è tenuto a emettere un avviso sulla fattura.
(2) La notifica deve essere emessa non oltre 5 giorni dopo il verificarsi della rispettiva circostanza di cui al par. 1 .
(3) All’aumento della base imponibile, viene emessa una nota di debito e viene emesso un avviso di credito al momento della deduzione della base imponibile o all’annullamento delle consegne.
(4) Oltre ai requisiti di cui all’art. 114 la notifica sulla fattura deve contenere anche:
1 . il numero e la data della fattura a cui è stato emesso l’avviso;
2 . i motivi per il rilascio della notifica.
(5) L’ avviso deve essere pubblicato in almeno due copie – per il fornitore e il destinatario.
(6) In caso di risoluzione o risoluzione di un contratto di locazione ai sensi dell’art. 6 , par. 2 , punto 3, il fornitore emetterà un avviso di accredito per la differenza tra la base imponibile della consegna di cui all’art. 6 , par. 2 , articolo 3 e l’ammontare trattenuto sulla base del contratto, senza l’imposta ai sensi della presente legge.
(7) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’avviso di fattura non può contenere i requisiti di cui all’art. 114 , par. 1 , articoli 12, 14 e 15 , salvo quando le consegne con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, le cessioni intracomunitarie e le vendite a distanza di merci sono documentate.
Regola le fatture e le notifiche
Art. 116. (1) Non sono consentite correzioni e aggiunte a fatture e relative comunicazioni. I documenti compilati in modo errato o corretti vengono cancellati e nuovi vengono emessi.
(2) Le fatture e le comunicazioni loro rilasciate, in cui nessuna imposta è stata riscossa, anche se avrebbe dovuto essere addebitata, devono essere prese in considerazione anche per i documenti errati.
(3) Le fatture e le comunicazioni loro rilasciate, in cui è stata applicata una tassa, anche se non avrebbe dovuto essere addebitata, devono essere considerate documenti errati.
(4) Quando i documenti in modo non corretto preparati o documenti si riflettono nei registri contabili del fornitore o del destinatario corretto, la cancellazione è disegnato e il protocollo – per ogni lato, che comprende:
1 . il terreno per la cancellazione;
2 . il numero e la data del documento annullato;
3 . il numero e la data del nuovo documento rilasciato;
4 . firma delle persone che hanno redatto il verbale di ciascuna delle parti.
(5) Tutte le copie dei documenti cancellati devono essere conservate presso l’emittente e la loro segnalazione da parte del fornitore e del destinatario deve essere effettuata secondo una procedura stabilita dalla legge per l’attuazione della legge.
Rilascio di protocolli
Art. 117. (1) Un record deve essere emesso come segue:
1 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cui all’art. 82 par. 2, 3, 4 e 5 e art. 84 – dalla persona registrata – destinatario della consegna;
2 . nei casi previsti dall’art. 57 – dall’importatore registrato – importatore;
3 . nei casi di consegna di cui all’art. 6 , par. 3 , art. 7 , par. 4 , art. 9 , par. 3 , art. 142 , par. 1 e art. 144 , par. 4 – dal fornitore registrato;
4 . (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cui all’art. 161 e 163 a – dalla persona registrata – destinatario della fornitura, se il fornitore è un soggetto passivo che non è registrato secondo la legge.
(2) Il protocollo di cui al par. 1 deve contenere:
1 . numero e data
2 . (Suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il nome e il numero di identificazione dell’arte. 94 par. 2della persona sotto para. 1 ;
3 . la quantità e il tipo di beni o il tipo di servizio;
4 . la data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna;
5 . la base imponibile;
6 . tasso di imposta;
7 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I motivi per la ricarica o non riscossione dell’imposta da parte della persona sotto il par. 1 ;
8 . l’importo della tassa;
9 . (Nuovo – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 12.01.2013 ) Il numero di identificazione del fornitore di IVA in base al quale la fornitura è stata effettuata quando il fornitore è registrato ai fini IVA in un altro Stato membro e il numero e la data della fattura – se emessi entro la data di rilascio della relazione;
10 . (Nuovo – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 12.01.2013 ) Il numero di identificazione secondo l’art. 84 del codice di procedura fiscale e assicurativo del fornitore di beni di cui all’allegato 2 , parte seconda, e il numero e la data della fattura.
(3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il protocollo è rilasciato entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l’imposta è divenuta esigibile.
(4) In caso di modifica della base imponibile di consegna o al termine di una consegna per la quale è stato rilasciato un protocollo, la persona deve emettere un nuovo protocollo che deve contenere:
1 . il numero e la data del protocollo originale rilasciato per la consegna;
2 . il terreno per il rilascio del nuovo protocollo;
3 . l’aumento / diminuzione della base imponibile;
4 . aumento / diminuzione della tassa.
(5) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il protocollo di sotto par. 4 deve essere rilasciato entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la circostanza rilevante di cui al par. 4 .
Incassi e invio di dati
Art. 118 . (Am -.. SG 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 anni) (1) Qualsiasi registrato e registrata ai sensi della presente legge ha l’obbligo di registrarsi e conto fatto da lui forniture / punto vendita attraverso l’emissione di scontrino fiscale di un dispositivo fiscale (scontrino fiscale) o con l’emissione di una ricevuta dal sistema automatico integrato di gestione aziendale (ricevuta sistemica), indipendentemente dal fatto che sia richiesto un altro documento fiscale. Il destinatario deve ottenere il pacchetto fiscale o di sistema e archiviarlo fino a quando il sito non si allontana.
(2) I dispositivi fiscali e i sistemi integrati di gestione degli scambi automatizzati devono avere una possibilità tecnica di stabilire una connessione remota attraverso la quale inviare dati all’Agenzia delle entrate nazionale. I requisiti tecnici, l’ordine e il modo di costruzione e realizzazione del collegamento remoto saranno determinati dall’ordinanza di cui al par. 4 , in coordinamento con l’Istituto metrologico bulgaro.
(3) (suppl. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2013/11/22 , modificato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) The fiscale e il bon sistema sono documenti cartacei registrazione alla vendita / fornitura di un prodotto o servizio in un negozio in pagabile in contanti, assegno, buono, un credito bancario o carta di debito o altri strumenti di pagamento contanti sostituto rilasciato da commissionata un dispositivo fiscale di tipo approvato o un sistema di negoziazione automatizzato integrato approvato. Nel caso di vendite di servizi di intrattenimento o di svagomerci attraverso i dispositivi fiscali, built-in self-automatica non alimentato ricevuta fiscale registrando la vendita possono essere visualizzati solo in mostra, senza emettere un documento documento l’ordine e modalità indicate dal decreto di cui al comma. 4.
(4) Il ministro delle finanze pubblica un’ordinanza che specifica:
1 . condizioni, procedure e modalità di approvazione o di tipo revoca di ingresso / uscita a / dal servizio, la registrazione / cancellazione, reporting, archiviazione dei documenti rilasciati da / per la pianificazione fiscale e sistema automatizzato integrato per la gestione aziendale;
2 . servizio, esperienza e controllo di un dispositivo fiscale e un sistema di trading automatizzato integrato, i requisiti tecnici e funzionali per loro;
3 . i requisiti, l’ordine e il modo di stabilire una connessione remota e la trasmissione di dati all’Agenzia nazionale delle entrate;
4 . l’emissione di entrate fiscali da un dispositivo fiscale e ricevute da un sistema integrato di gestione aziendale automatizzata e i requisiti obbligatori che devono contenere;
5 . il tipo di dati forniti, il formato e i tempi di presentazione.
(5) Durante il funzionamento del dispositivo fiscale e il sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale le persone di cui al par. 1 ho stipulato un contratto scritto per la manutenzione e la riparazione con le società di servizi registrate dall’Istituto metrologico bulgaro. La manutenzione durante il periodo di garanzia è gratuita entro la garanzia fornita dal produttore.
(6) Qualsiasi persona sotto il par. 1 effettuano cessioni / vendita di combustibili liquidi da immobili commerciali, ad eccezione delle persone che effettuano fornitura / vendita di combustibili liquidi da un deposito fiscale ai sensi delle accise e imposte Magazzini legge, è obbligato a trasmettere una connessione remota a dell’Agenzia Nazionale delle Entrate e dati che consentono di immagazzinare le quantità disponibili di combustibili nei serbatoi di stoccaggio nei siti di commercio di combustibili liquidi.
(7) I paragrafi 1 e 6 non sono applicati dal fornitore / dal destinatario su un determinato quantitativo di petrolio quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . pagamenti per forniture / vendite di combustibili liquidi sono effettuati solo tramite bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro fatta da un altro fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale , effettuato tramite un operatore postale autorizzato per effettuare vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;
2 . ha un proprio sistema di misurazione che consente di comunicare in modo affidabile e affidabile il carburante disponibile in qualsiasi momento;
3 . fornisce su richiesta delle autorità fiscali l’accesso immediato al sistema di misurazione di cui al punto 2 ;
4 . trasmette i dati all’Agenzia nazionale delle entrate secondo le condizioni e l’ordine del par. 10 .
(8) Il soggetto passivo ai fini di un’attività economica autonoma svolta carico dei veicoli, macchinari, attrezzature o altre attrezzature per i propri combustibili liquidi uso è tenuto a registrarsi e condizioni conto di carico del decreto sotto il par. 4 .
(9) Il paragrafo 8 non si applica:
1 . da una persona sotto para. 8 – destinatario della consegna di combustibili liquidi, nel caso in cui il fornitore non sia il distributore finale e siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) i pagamenti per la fornitura di combustibili liquidi sono effettuati solo tramite bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro fatta da un altro fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale eseguita da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali ai sensi della legge dei servizi postali;
(b) non vende combustibili liquidi;
c) fornire dati sulla quantità di combustibili liquidi ottenuti all’Agenzia delle entrate alle condizioni e dall’ordine del par. 10 ;
2 . da una persona sotto para. 8 – il destinatario della fornitura di combustibili liquidi, nel caso in cui il fornitore sia il distributore definitivo e il destinatario non venda combustibili liquidi.
(10) Un soggetto passivo – il fornitore / beneficiario della cessione di combustibili liquidi è tenuto a presentare ai dati dell’Agenzia Nazionale delle Entrate sulla fornitura e il movimento del consegnata / ricevuta quantità di combustibili liquidi e di cambiarli. I dati sono archiviati alla data dell’evento fiscale o alla data del cambiamento delle circostanze in formato elettronico con una firma elettronica qualificata.
(11) Dati di cui al par. 10 non deve essere presentato da:
1 . il fornitore e il destinatario per la fornitura di combustibili liquidi in regime di sospensione delle accise;
2 . consegne dei fornitori e le quantità di combustibili liquidi per i quali i dati sono stati presentati all’Agenzia “Dogana”, che i combustibili sono immessi in consumo sotto le accise e sui depositi fiscali consegnati;
3 . il fornitore che ha segnalato attraverso il suo sistema di memoria fiscale elettronica;
4 . il destinatario delle forniture segnalate dal fornitore tramite un sistema di memoria fiscale elettronica e il destinatario è l’utente finale;
5 . il destinatario delle forniture che ha segnalato come ricevute attraverso il suo sistema di memoria fiscale elettronica;
6 . il destinatario sotto il par. 9 , elemento 2 .
Rapporto di vendita
Art. 119. (1) Per le consegne per il quale viene emessa una fattura o un protocollo non è necessariamente fornitore – registrati ai sensi della presente legge redige una relazione sulle vendite che contiene le informazioni di sintesi su tali operazioni per il periodo d’imposta in questione.
(2) Il rapporto di vendita deve essere redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo d’imposta.
(3) Facoltativamente, l’individuo può redigere relazioni di vendita separate per ciascun giorno del periodo fiscale e / o per ciascuno dei suoi siti.
(4) Il contenuto delle informazioni riassuntive di cui al par. 1 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Relazione sulle vendite o acquisti in una procedura di tassazione speciale (Titolo Suppl -.. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
Art. 120. (1) Per ogni tipo di consegna, che è applicabile capitoli riscossione speciali sedici, diciassette anni e diciannove fornitore – registrato ai sensi della presente legge redige una relazione sulle vendite nel corso del periodo d’imposta, che comprende almeno le seguenti informazioni :
1 . quantità e tipo di merci per ogni particolare consegna o tipo di servizio;
2 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile per la fornitura;
3 . una descrizione delle fatture di consegna emesse quando richiesto;
4 . gli elementi necessari per determinare la base imponibile;
5 . la base imponibile;
6 . tasso di imposta;
7 . l’importo della tassa.
(2) Il rapporto di vendita di cui al par. 1 deve essere redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo fiscale.
(3) Per i servizi forniti ai sensi del capitolo diciotto, registrati ai sensi dell’art. Una persona deve compilare un registro elettronico contenente almeno le seguenti informazioni per ciascuna fornitura effettuata:
1 . nome, indirizzo e indirizzo email del cliente;
2 . tipo e quantità del servizio fornito elettronicamente;
3 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile;
4 . il numero e la data della fattura di consegna emessa;
5 . la base imponibile;
6 . l’aliquota d’imposta applicabile;
7 . l’importo della tassa;
8 . metodo di pagamento.
(4) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Per la fornitura di beni e servizi per i quali il procedimento speciale applicabile per la tassazione ai sensi del capitolo Diciannove “e” in cui i fornitori sono persone che non sono imponibili, il destinatario – registrata ai sensi della presente legge deve redigere una relazione sugli acquisti durante il periodo d’imposta, che comprende almeno le seguenti informazioni:
1 . quantità e tipo di merce o tipo di servizio – per ogni consegna;
2 . la data in cui l’imposta sulla fornitura è diventata esigibile;
3 . Prezzo d’acquisto – per ogni consegna;
4 . tasso di imposta;
5 . l’importo della tassa.
(5) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il registro elettronico a par. 3 e dichiarazione degli acquisti durante il periodo d’imposta sotto il par. 4 è redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo d’imposta.
Capitolo dodici.
ALTRI OBBLIGHI
Memorizzazione di documenti
Art. 121. (1) (suppl -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) Ogni soggetto passivo provvede all’archiviazione di documenti fiscali emessi da esso o per suo conto e tutti documenti fiscali da lui ricevuti entro 5 anni dalla scadenza del termine di prescrizione per il rimborso del debito pubblico, che i documenti certificano, nella loro forma originale.
(2) (emendare e suppl -.. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto dei documenti fiscali, nonché la loro leggibilità deve essere garantita durante dell’intero periodo di archiviazione. Se i documenti fiscali sono archiviati per via elettronica, entro il termine di cui al par. 1 i soggetti passivi devono inoltre conservare i dati che garantiscono l’autenticità dell’origine e l’integrità del loro contenuto.
(3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I paragrafi 1 e 2 si applicano agli atti della vendita di opere d’arte. 119 e 120 , i registri di cui all’art. 123 , par. 2 e 3 , nonché per i documenti doganali d’importazione.
Diritto di accesso ai documenti fiscali archiviati con mezzi elettronici
Art. 122 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Quando il contribuente archiviate con mezzi elettronici che garantisca un accesso on-line alle fatture elettroniche e le notifiche elettroniche di fatture emesse o ricevute da la persona è obbligata a fornire un accesso elettronico (online) ai dati memorizzati per:
1 . le autorità competenti in materia di entrate – se la persona è stabilita nel territorio del paese e la persona non è stabilita nel territorio del paese, ma l’imposta sulla fornitura è dovuta in Bulgaria;
2 . le autorità competenti dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta – se la persona è stabilita nel territorio del paese e l’imposta sulla fornitura è dovuta in un altro Stato membro.
contabilità
Art. 123. (1) Ogni persona registrata deve tenere un conto dettagliato che sia sufficiente per stabilire i suoi obblighi ai sensi della presente legge da parte delle autorità fiscali.
(2) Ogni persona registrata deve tenere un registro delle merci ai sensi dell’art. 7 , par. 5 , articoli 8-10 e art. 13 , par. 4 , articoli 8-10 .
(3) Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti a lui da un altro Stato membro da un soggetto registrato ai fini dell’IVA nello Stato membro in relazione alla fornitura di servizi in fase di valutazione o di lavoro su beni mobili.
(4) La forma e i requisiti dei registri di cui al par. 2 e 3 saranno determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Capitolo tredici.
DICHIARAZIONE E RENDICONTAZIONE
Registri di segnalazione
Art. 124. (1) Le persone registrate ai sensi di questa legge devono obbligatoriamente tenere i seguenti registri:
1 . Registro acquisti;
2 . registro delle vendite.
(2) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona registrata è tenuto a riflettere emessi da o per conto di documenti fiscali e report sulla vendita di opere d’arte . 119 nel registro vendite per il periodo fiscale in cui sono stati emessi.
(3) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 2 , i documenti fiscali emessi in relazione a una cessione intracomunitaria, compreso un pagamento ricevuto, sono registrati nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta per la cessione è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 51 .
(4) (suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona registrata è obbligato a riflettere ricevuto i suoi documenti fiscali nel record di acquisto entro e non oltre il periodo d’imposta dodicesimo dopo il periodo d’imposta in cui sono stati rilasciati, ma non oltre l’ultimo periodo d’imposta di cui all’art. 72 , par. 1 .
(5) In deroga al par. 4 , la persona registrata è obbligata a riflettere le note di credito ricevute da lui nel registro acquisti per il periodo fiscale in cui sono state emesse.
(6) Il tipo, il contenuto e i requisiti per i registri di cui al presente articolo, nonché l’ordine e le modalità dei documenti ivi contenuti, sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
(7) (nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I soggetti iscritti che hanno commesso nel trimestre solare cessioni intracomunitarie di nuovi veicoli per i quali i destinatari non sono registrati ai fini IVA le persone in altri Stati membri registrano le consegne effettuate in un registro di forniture intracomunitarie di veicoli nuovi.
(8) (nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il tipo, contenuti e requisiti per la registrazione sotto il par. 7sarà determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
Dichiarazione di imposta
Art. 125. (1) Per ogni periodo d’imposta, la persona registrata deve presentare una dichiarazione-dichiarazione, compilata sulla base dei registri contabili di cui all’art. 124 , salvo i casi di cui all’art. 157 .
(2) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona registrata che ha commesso il periodo d’imposta cessioni intracomunitarie, forniture come un intermediario in un’operazione triangolare o fornitura di servizi ai sensi dell’art . 21 , par. 2 con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro, unitamente alla dichiarazione di riferimento di cui al par. 1presenta inoltre una dichiarazione VIES per tali consegne per il periodo d’imposta in questione.
(3) Insieme alla dichiarazione di riferimento di cui al par. 1 la persona registrata presenta anche i registri di cui all’art. 124per il periodo d’imposta in questione.
(4) Dichiarazione ai sensi del par. 1 viene sottoposto e quando dovrebbe essere pagato o rimborsato, e quando la persona registrata ha commesso o ricevuto forniture o acquisizioni non di importazione per tale periodo d’imposta completato.
(5) Le dichiarazioni di cui al par. 1 e 2 e i registri di cui al par. 3 deve essere presentata entro il 14 ° giorno del mese, incluso il mese successivo al periodo di imposta a cui si riferiscono.
(6) La dichiarazione VIES di cui al par. 2 e i registri di segnalazione ai sensi del par. 3 sono anche alimentati a un supporto magnetico o ottico.
(7) Le dichiarazioni di cui al par. 1 e 2 e i registri di cui al par. 3 può essere presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Quando la dichiarazione di dichiarazione e i registri di segnalazione sono presentati elettronicamente, par. 6 non si applica.
(8) La dichiarazione di riferimento di cui al par. 1 e la dichiarazione di cui al par. 2 devono essere presentati secondo un modello determinato dal Regolamento per l’applicazione della legge.
(9) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il registro di cui all’art. 124 , par. 7 deve essere presentato su un supporto magnetico o ottico fino al 14 del mese successivo al trimestre civile a cui si riferisce.
(10) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nei casi di cui all’art. 111 , par. 2 pt. 5 registrante alimentato un’istruzione di riferimento per il periodo d’imposta comprese le operazioni effettuate dal soggetto e la data di cancellazione, comprese le operazioni effettuate dopo la registrazione successiva.
(11) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando una dichiarazione sotto il par. 2 , questa dichiarazione, la dichiarazione di cui al par. 1 e i registri di segnalazione di cui al par. 3 deve essere obbligatoriamente presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Quando la dichiarazione-dichiarazione, la dichiarazione VIES e i registri di segnalazione sono presentati elettronicamente, 6 non si applica.
(12) (Nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Se uno qualsiasi dei registri contabili di cui all’art. 124 per il rispettivo periodo di imposta contiene più di cinque voci, quindi la dichiarazione-dichiarazione di cui al par. 1 e i registri di segnalazione di cui al par. 3 deve essere obbligatoriamente presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Se la dichiarazione di riferimento e i documenti di segnalazione sono presentati elettronicamente, par. 6 non si applica.
Correzioni di errori di segnalazione
Art. 126. (1) Errori fatti nelle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 125 , par. 1 e 2 a seguito di documenti non riconosciuti o erroneamente riflessi nei registri dei conti di cui all’art. 124 deve essere adeguato in conformità con il par. 2 e 3 .
(2) Gli errori stabiliti dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione devono essere corretti apportando le necessarie correzioni e presentando le dichiarazioni di cui all’art. 125 , par. 1 e 2 e i registri di cui all’art. 124 .
(3) Fuori dai casi di cui al par. 2 errori sono corretti da:
1 . faccia effettuare le regolazioni necessarie nel periodo fiscale in cui viene rilevato l’errore, e include la non riflette documento corrispondente registro contabilità per lo stesso periodo d’imposta – quando non si riflette nei registri contabili di cui all’art. 124 documenti;
2 . la persona deve notificare per iscritto l’autorità competente in materia di entrate che agisce per modificare l’obbligo della persona per il periodo d’imposta in questione, nel caso di registrazioni errate nelle scritture contabili.
Parte sette.
CASI SPECIFICI
Capitolo quattordici.
CASI SPECIFICI DI CONSEGNA
Fornitura da parte di una persona che agisce a suo nome e per conto di un’altra persona
Art. 127. (1) Laddove un soggetto passivo (commissario / trustee) fornisca beni o servizi a proprio nome e per conto di un’altra persona, si presume che la persona abbia ricevuto e fornito i beni o servizi.
(2) Nei casi di cui al par. 1 ci sono tre consegne:
1 . consegna tra il committente / trustee e la terza parte per la quale la data di accadimento dell’evento fiscale e la base imponibile della consegna sono determinati dalle regole generali della presente legge;
2 . consegna tra il committente / capitale e il commissario / curatore dei beni o servizi – in base alla consegna sotto pag. 1 ; la base fiscale di questa fornitura è pari alla base imponibile delle prestazioni sotto p. 1 , e la data del verificarsi dell’evento imposta per questa disposizione è determinata dalle regole generali del diritto, ma non può essere successiva alla data di accadimento dell’evento fiscale alla voce. 1 ;
3 . consegna di un servizio tra il committente / trustee e il principale / principale; la base imponibile di tale fornitura è il compenso del commissario / trustee, che comprende il risarcimento dei costi da lui sostenuti in relazione alla fornitura, se così concordato; la data di accadimento dell’evento fiscale per questa consegna è determinata dalle regole generali di questa legge.
(3) Quando il commissario / trustee è una persona non registrata ai sensi di questa legge, nel determinare la base imponibile per la consegna di cui al par. 2 , articolo 2 si considera che il prezzo di consegna concordato di cui al par. 2 , l’articolo 1include la tassa.
(4) Laddove la base imponibile della cessione di cui all’art. 6 , par. 2 , il punto 4 differisce dalla base imponibile ai sensi del par. 2 , articolo 1 , alla data del verificarsi dell’evento fiscale della consegna sotto il par. 2 , comma 1, un motivo per modificare la base imponibile della cessione di cui all’art. 6 , par. 2 , elemento 4 .
Consegna accompagnatoria
Art. 128 . Quando la consegna principale è accompagnata da un’altra consegna e il pagamento è determinato in totale, si presume che vi sia una consegna principale.
Servizio di garanzia
Art. 129. (1) non sono considerati per la consegna consegna della merce dal produttore o una persona autorizzata per sostituire o rimuovere i difetti derivanti dalla garanzia contrattuale, che si svolge a spese del produttore.
(2) La fornitura di un servizio per la rimozione di difetti che si verificano in base ai termini del servizio di garanzia concordato non è considerata come consegna quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . il servizio è eseguito da una persona autorizzata dal produttore;
2 . il produttore non è stabilito sul territorio del paese;
3 . il servizio di garanzia è a carico del produttore.
(3) Non è considerato una consegna la fornitura di beni o servizi per rimuovere i difetti dal provider quando si rimuove i difetti a spese relative alle somme trattenute di cui all’art. 26 , par. 4 , elemento 2 .
baratto
Art. 130. (1) Quando c’è una disposizione secondo la quale la retribuzione (tutto o in parte) determinato beni o servizi, si presume che ci sono due consegne del contatore, ciascun fornitore è considerato un venditore di ciò che dà, e per un acquirente di ciò che ottiene.
(2) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’evento fiscale delle consegne sotto il par. 1 si verifica secondo le regole generali della legge.
(3) (Nuovo – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La consegna sotto il par. 1 con una precedente data di accadimento di un evento fiscale deve essere considerato un pagamento anticipato (in tutto o in parte) per la seconda consegna.
(4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Ai fini dell’applicazione del paragrafo. In terzo luogo la dimensione della base imponibile per l’acconto è pari alla base imponibile delle forniture ad una data precedente.
Fornitura di beni o servizi al momento della vendita pubblico sotto il Tax-Insurance codice di procedura o codice civile o la vendita ai sensi della legge sulla Pegni
Art. 131. (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nel caso di una vendita pubblica sotto l’assicurazione codice di procedura fiscale e sociale o del codice civile o di vendita da parte di l’ordine della legge sui pegni speciali o dell’art. 60della legge sugli istituti di credito e quando il proprietario della proprietà (il debitore, il Pledger o il proprietario del bene ipotecato) è stato registrato ai sensi della presente legge, l’esecutore pubblico, l’ufficiale giudiziario o il creditore pignoratizio è richiesto entro 5 giorni dal ricevimento delle vendite a prezzo pieno :
1 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) di rimettere l’imposta dovuta sulla vendita ad un conto bancario della direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate nazionale, che è il responsabile per l’ufficiale giudiziario o il pegno un creditore o un conto bancario della pertinente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate nel cui ambito opera l’appaltatore pubblico;
2 . redigere un documento di vendita specificato nelle Regole per l’attuazione della legge in tre copie – per l’esecutore pubblico / agente di esecuzione / creditore pignoratizio, il proprietario della proprietà e il destinatario (l’acquirente);
3 . presentare il documento di cui al punto 2 al proprietario del bene immobile e al destinatario entro tre giorni dalla sua emissione;
4 . avvisare la direzione territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate nazionale in cui il proprietario della proprietà è registrata ai sensi della presente legge, un documento rilasciato sotto p. 2 secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della legge.
Nel determinare la base imponibile 27 non si applica.
(2) Nei casi di cui al par. 1, si presume che l’imposta sia inclusa nel prezzo di vendita, insieme al prezzo di vendita pagato (pagato) dal beneficiario (acquirente) all’ufficiale pubblico / agente incaricato dell’applicazione della legge / creditore in garanzia.
(3) (modifica -. SG. 59 del 2007 , in vigore dal 01.03.2008 ) Para 1 non si applica quando l’ordine del codice di procedura fiscale, su richiesta del creditore, il bene che è stato assegnato a pagamento del suo credito.
(4) (modifica -. SG. 59 del 2007 , in vigore dal 01.03.2008 ) Nei casi sotto il par. 3 la base imponibile della consegna è il prezzo dell’articolo, determinato dall’ordine di cui all’art. 250 , par. 3 o art. 254 , par. 7 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale e si considera che la tassa è inclusa nel prezzo della proprietà.
(5) (Nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Dopo la revoca di vendita al pubblico o la vendita sotto il par. (1) dal tribunale competente, la tassa di vendita / vendita trasferita sarà rimborsata secondo una procedura stabilita nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.
Capitolo Quindici.
CASI SPECIFICI DI REGISTRAZIONE E DERIVAZIONE
Registrazione obbligatoria come risultato della conversione
Art. 132. (1) Una persona è obbligata a registrare secondo questa legge una persona che, per motivi di cui all’art. 10 , par. 1acquista beni e servizi da una persona registrata.
(2) (suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’iscrizione sotto il par. 1 deve essere presentata con una domanda di registrazione in 14 giorni dopo la registrazione della circostanza di cui all’art. 10 , par. 1 nel registro delle imprese o nel registro BULSTAT.
(3) (suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La data di registrazione nei casi sotto il par. 1 è la data di entrata della circostanza di cui all’art. 10 nel registro delle imprese o nel registro BULSTAT.
(4) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nei casi di registrazione sotto il par. 1 l’ inventario di registrazione di cui all’art. 74 , par. 2 , il punto 3 per i beni disponibili (esclusi quelli ottenuti ai sensi dell’articolo 10) deve essere redatto alla data di registrazione di cui al par. 3 ed è archiviata entro il 45 ° giorno, anche dopo tale data.
Registrazione di una persona straniera non stabilita nel paese
Art. 133. (1) Una persona straniera che abbia una stabile organizzazione nel paese di svolgere attività economiche e soddisfa i requisiti della presente legge per l’iscrizione obbligatoria o facoltativa per la registrazione viene registrato da un rappresentante accreditato, fatta eccezione per le succursali di stranieri persone registrate secondo la procedura generale.
(2) Una persona straniera non residente nel paese, ma eseguito forniture imponibili di attuazione in tutto il paese e soddisfa i requisiti della presente legge per la registrazione obbligatoria o di registrazione volontaria viene registrata da un rappresentante accreditato.
(3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) L’iscrizione sotto il par. 1 e 2 devono essere eseguiti secondo la procedura di cui all’art. 101 nella direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura fiscale e assicurativa.
(4) In caso di risoluzione della persona – rappresentante accreditato o il verificarsi di altre circostanze che portano all’impossibilità questa persona alla adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente legge, 14 termine giorni dalla data di insorgenza di nuove circostanze entità estera è necessaria per determinare nuovo rappresentante accreditato.
(5) I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli stranieri che forniscono servizi ai sensi del capitolo diciotto.
(6) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la persona sotto il par. 1 e 2 sono stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo con il quale il nostro paese ha strumenti giuridici di assistenza reciproca, la registrazione è effettuata secondo la procedura generale. La persona straniera può nominare un rappresentante accreditato, nel qual caso il par. 4non si applica.
(7) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’autorità entrate possono registrarsi ai sensi dell’art. 102 e una persona che soddisfa le condizioni del par. 1 e 2 , anche quando si presenta una domanda di registrazione ma non si designa un rappresentante accreditato.
Termine della registrazione (cancellazione) di una persona straniera registrata ai sensi della presente legge
Art. 134. (1) La registrazione di una persona straniera, registrata ai sensi dell’art. 133 , sarà risolto alle condizioni generali di questa legge di revoca.
(2) La cancellazione al di sotto del par. 1 deve essere effettuato in conformità con l’art. 109 .
(3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la persona straniera non determini nuovo rappresentante accreditato in termini di arte. 133 , par. 4 , la sua registrazione può essere disdetta su iniziativa dell’autorità delle entrate con l’emissione di un atto di cancellazione.
(4) Nei casi di cui al par. 3 l’ atto di cancellazione non deve essere notificato alla persona e la data di cancellazione è la data in cui il termine di cui all’art. 133 , par. 4 .
(5) Al momento della revoca ai sensi del par. 1 e 3 si presume che la persona straniera esegua una consegna ai sensi dell’art. 111 .
Rappresentante accreditato
Art. 135. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il rappresentante accreditato di una persona straniera può essere solo una persona in grado domiciliato o residente nel paese o regionale una persona giuridica che non è in liquidazione o non dichiarata bancarotta e non vi sono obbligazioni e passività fiscali richieste e non pagate per i contributi di sicurezza sociale riscossi dall’Agenzia delle entrate nazionale.
(2) Il rappresentante accreditato sarà la persona straniera di cui all’art. 133 in tutti i suoi rapporti fiscali derivanti dalla presente legge.
(3) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il rappresentante accreditato deve essere congiuntamente e un numero illimitato di obblighi derivanti dalla presente legge per persona straniera registrata tranne nei casi di cui all’art. 133 , par. 6.
Parte otto
TERMINI SPECIALI DI ACQUISIZIONE
Capitolo sedici
SERVIZI TURISTICI
Fornitura di un servizio turistico comune
Art. 136 . (Am -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) (1) Quando un operatore turistico fornisce i propri beni o servizi nome in relazione con il viaggio per viaggiatore, per la realizzazione di che utilizzano merci o servizi da cui il passeggero fa uso diretto, si ritiene che sia fornita una prestazione di un servizio turistico comune.
(2) I beni e servizi di cui al par. 1 da cui il passeggero fa uso diretto sono quelli che il tour operator ha ricevuto da altri soggetti passivi e ha fornito al passeggero alcun cambiamento.
(3) Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
1 . la fornitura di agenti di viaggio quando agiscono in nome e per conto di un’altra persona;
2 . consegna da un tour operator a un tour operator.
Luogo di esecuzione di un servizio turistico comune
Art. 137 . (Am -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) Luogo di consegna di servizio turistico comune è dove il tour operator ha stabilito propria attività economica o dispone di una stabile da eseguire implementazione.
Data di accadimento dell’evento fiscale e esigibilità dell’imposta
Art. 138. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La data di verificarsi dell’evento fiscale per l’erogazione del servizio turistico comune è la data in cui il viaggiatore si avvale di la prima volta dalla consegna.
(2) L’imposta per la fornitura del servizio turistico comune diventa esigibile alla data del verificarsi dell’evento fiscale di cui al par. 1 .
Base fiscale di un servizio turistico comune
Art. 139. (1) (Modificare -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La base imponibile della consegna del margine di servizio turistico comune, che rappresenta la differenza, meno l’importo dell’imposta dovuta, tra:
1 . l’importo totale che il tour operator ha ricevuto o riceverà dal viaggiatore o da un terzo per la consegna, comprese le sovvenzioni e finanziamenti direttamente legati a questo tipo di alimentazione, imposte e tasse, e le spese accessorie quali commissioni e assicurazioni, praticato dal fornitore al destinatario , ma senza le concessioni commerciali concesse;
2 . l’importo pagato o da pagare per le cessioni di beni e servizi ricevuti dall’operatore turistico da altri soggetti passivi di cui beneficiano direttamente i passeggeri, compresa la tassa prevista dalla presente legge.
(2) La base imponibile ai sensi del par. 1 non può essere un valore negativo.
Tariffa zero per la consegna di un servizio turistico condiviso
Art. 140. (1) (modifica -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La consegna del servizio turistico comune è tassabile a tasso zero se la fornitura di beni e servizi che il viaggiatore beneficia direttamente, ha una sede di attuazione nel territorio di paesi e territori terzi.
(2) (modifica -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Se solo una parte della fornitura di beni e servizi sotto par. 1da cui il passeggero beneficia direttamente, avere un luogo di esecuzione nel territorio di paesi e territori terzi, tassabile a tasso zero è solo la parte corrispondente della fornitura del servizio turistico totale.
Credito d’imposta il tour operator (Titolo Modificare -.. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni)
Art. 141 . (Am -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il tour operator non ha diritto a una detrazione per la fornitura di beni e servizi da altri soggetti passivi, di cui il viaggiatore è beneficiare direttamente.
Addebitando la tassa e documentando la consegna di un servizio turistico comune
Art. 142. (1) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La tassa per la consegna del servizio turistico comuni sia imputata con l’emissione di un rapporto, ma la fattura e comunicazione ad essa entra “schema del margine” – servizi di viaggio.
(2) La documentazione e la comunicazione della consegna di un servizio turistico comune devono essere effettuate secondo una procedura stabilita dai regolamenti per l’applicazione della legge.
Capitolo diciassette.
ORDINE SPECIALE DEL MARGINE DI PREZZO
Fornitura di beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato
Art. 143. (1) (suppl -.. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Le disposizioni del presente capo si applicano alla fornitura da parte di un rivenditore di beni di seconda mano, opere d’arte, articoli da collezione, oggetti d’antiquariato forniti a lui nel territorio del paese o nel territorio di un altro Stato membro:
1 . persona non soggetta all’imposta
2 . (Suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) altro soggetto passivo registrato ai sensi della presente legge quando il soggetto di consegna è un prodotto rilasciato ai sensi dell’art. 50 par. 1 o da persone registrate ai fini dell’IVA in un altro Stato membro esenti da imposta ai sensi della legislazione del paese interessato per motivi analoghi;
3 . un altro soggetto passivo che non è registrata ai sensi della presente legge o da un soggetto passivo di uno Stato membro che non sia registrato ai fini dell’IVA quando il soggetto di fornitura sono