Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni- Art. 5 – Redditi Immobiliari

art. 5 – Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita’ agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” e’ definita in conformita’ al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonche’ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche’ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

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