Esamineremo brevemente l’art. 11, Utili di capitale, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni, portando come esempio quello di un residente in Italia e di una stabile organizzazione che un’impresa Italiana ha in Bulgaria, rileggendo su queste basi l’art. 11 in esame.
art. 11 – Utili di capitale.
Gli utili che un residente in Italia ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all’articolo 5 situati in Bulgaria, sono imponibili in Bulgaria.
Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa Italiana ha in Bulgaria, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente italiano in Bulgaria per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in Bulgaria.
Gli utili provenienti dall’alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.