Bulgaria – Legge IVA (ЗДДС)

Prima parte
DISPOSIZIONI GENERALI

Scopo della legge

     Art. 1 . Questa legge disciplina la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Oggetto della tassazione

     Art. 2 . L’IVA è soggetta all’imposta sul valore aggiunto:

               1 . qualsiasi prestazione imponibile di un bene o servizio;

               2 . qualsiasi luogo acquisto intracomunitario delle prestazioni all’interno del paese effettuata da registrata ai sensi della presente legge o la persona per cui l’obbligo è sorto per la registrazione;

               3 . qualsiasi acquisizione intracomunitaria di veicoli nuovi con un luogo di prestazione all’interno del territorio nazionale;

               4 . qualsiasi acquisto intracomunitario con luogo di esecuzione nel territorio del paese di prodotti sottoposti ad accisa se il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile non registrata ai sensi della presente legge;

               5 . importazione di merci.
Soggetti passivi

     Art. 3. (1) Il soggetto passivo è qualsiasi persona che svolga attività economica indipendente, indipendentemente dalle finalità e dai risultati della stessa.

          (2) (espressione “e l’esercizio della professione, tra cui balivo privato e notaio” è stata dichiarata incostituzionale dalla decisione № 7 del 2007 della Corte costituzionale -. SG 37 del 2007 , integrato -. SG No .. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007(d) L’attività economica indipendente è l’attività di produttori, commercianti e persone che forniscono servizi, tra cui l’estrazione e l’agricoltura, e il perseguimento di una professione liberale, tra cui un agente e un notaio privati. L’attività economica indipendente è qualsiasi attività svolta su base regolare o professionale contro la remunerazione, compreso lo sfruttamento di beni materiali e immateriali allo scopo di ottenere da essa un reddito regolare.

          (3) Non è un’attività economica indipendente:

               1 . l’attività svolta da persone fisiche nell’ambito di un rapporto di lavoro o da un rapporto giuridico assimilato al lavoro;

               2 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le attività di individui che non sono ditte individuali informati delle loro attività di diritto, la gestione e il controllo dei legali persone.

          (4) Un soggetto passivo è anche qualsiasi persona che effettui accidentalmente una fornitura intracomunitaria intracomunitaria di un nuovo veicolo.

          (5) sono le persone che non imponibili le autorità governative statali e locali tutte eseguite le loro attività o la fornitura e la qualità di un organo di stato o di governo locale, anche nei casi in cui raccogliere le tasse, onorari o compensi per tali attività o forniture ad eccezione di:

               1 . le seguenti attività o forniture:

                    a) (modifica – SG.. 41 del 2007 ) i servizi di comunicazione elettronica;

                    (b) fornitura di acqua, gas, elettricità o vapore;

                    (c) il trasporto di merci;

                    (d) servizi portuali e aeroportuali;

                    e) trasporto di passeggeri;

                    (f) vendita di nuovi beni prodotti per la vendita;

                    (g) le forniture per regolare il mercato dei prodotti agricoli;

                    (h) organizzazione o svolgimento di fiere, mostre;

                    (i) magazzinaggio;

                    (k) attività di organizzazioni di informazioni commerciali, servizi pubblicitari, compresa la locazione di spazi pubblicitari;

                    (l) servizi turistici;

                    m) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La gestione di negozi, mense e altri punti vendita, affitto di immobili e parti e spazi commerciali, così come la concessione di una concessione per la costruzione, il servizio o l’estrazione;

                    (n) attività radiofoniche e televisive di carattere commerciale;

                    o) (nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I servizi forniti dalle autorità pubbliche.

               2 . Le consegne, diverse da quelle di cui al punto 1 , determineranno una violazione significativa delle regole di concorrenza.

          (6) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il soggetto passivo che ha effettuato esenzioni e / o forniture o di attività al di fuori del quadro di attività economica indipendente e fiscali imponibile persona giuridica registrata per l’imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi per tutti i servizi ricevuti.
Persona giuridica non soggetta a imposta

     Art. 4 . (Am -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il soggetto passivo è una persona giuridica che non è imponibile ai sensi dell’art. 3 , par. 1-5 e che effettua acquisti intracomunitari di beni.
merce

     Art. 5. (1) Le merci ai sensi della presente legge sono beni mobili e immobili, inclusi energia elettrica, gas, acqua, energia per riscaldamento o raffreddamento e simili, nonché software standard.

          (2) Non una merce ai sensi del par. 1 valuta in circolazione e valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento.

Consegna merci

     Art. 6. (1) La cessione di beni ai sensi della presente legge è il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla merce.

          (2) Per la fornitura di beni ai fini della presente legge devono essere considerati anche:

               1 . il trasferimento di proprietà o altri diritti di proprietà sul bene come risultato di una richiesta o atto di uno stato o di un’autorità locale o di una legge contro il risarcimento;

               2 . la fornitura effettiva di una merce in base ad un contratto in cui è previsto il trasferimento del titolo ad esso con un termine o termine di posticipo;

               3 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’attuale fornitura di beni nell’ambito di un contratto di locazione, che prevede esplicitamente per il trasferimento della proprietà dei beni; questa disposizione si applica anche nel caso in cui il contratto di affitto sia accettato solo per il trasferimento della proprietà del bene e la somma dei contributi dovuti in base al contratto di locazione, ad eccezione degli interessi di cui all’art. 46 , par. 1 , articolo 1 , è identico al prezzo di mercato della merce alla data di consegna;

               4 . l’effettiva fornitura di beni a una persona che agisce a suo nome e per conto di un’altra persona.

          (3) Per la fornitura deliberata di beni ai fini della presente legge deve essere considerato anche:

               1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il rilascio o la prestazione di beni per uso personale o uso del soggetto passivo, il proprietario, i suoi dipendenti o per scopi diversa dall’attività economica indipendente del soggetto passivo, a condizione che la sua produzione, importazione o acquisizione sia interamente o parzialmente deducibile;

               2 . il trasferimento non remunerato della proprietà o qualsiasi altro diritto reale sul prodotto a terzi quando, nel corso della sua fabbricazione, importazione o acquisizione, viene detratto un credito d’imposta totale o parziale;

               3 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) spedizione o del trasporto dei beni prodotti, estratto, acquistati, acquistati o importati nel paese da un soggetto passivo ai la sua attività economica quando le merci sono spedite o trasportate ai fini della sua attività economica da o per conto proprio dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro.

          (4) Il paragrafo 3 non si applica a:

               1 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La fornitura di lavoro particolare, uniforme e abiti di rappresentanza e dispositivi di protezione individuale da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli contratti di gestione ai fini dell’attività economica della persona;

               2 . la fornitura gratuita di merce di piccolo valore a scopo promozionale o al momento della consegna di campioni.

          (5) (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) non è considerata una cessione di beni ai fini di questo passaggio legge del diritto di disporre del datore di pegno al creditore pignoratizio sotto Art. 32 , par. 4 della legge sui pegni speciali.
Fornitura di beni intracomunitari

     Art. 7. (1) cessione intracomunitaria di beni è la fornitura di merci trasportate da o per conto del fornitore – registrata ai sensi della presente legge, o il destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto passivo o fiscale un’entità legale non regolamentata registrata ai fini IVA in un altro Stato membro.

          (2) cessione intracomunitaria di beni e la fornitura di un nuovo veicolo, inviato o trasportato da o per conto del fornitore o del destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro, se il destinatario è un soggetto passivo o una persona non imponibili.

          (3) cessione intracomunitaria di beni e la fornitura di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati da o per conto del fornitore – registrata ai sensi della presente legge, o il destinatario del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo che non è iscritto al registro IVA in un altro Stato membro.

          (4) fornitura Inter-comunità di merci e spedizione o del trasporto dei beni prodotti, estratto, acquistati, acquistati o importati nel paese da registrata ai sensi della presente legge entro la propria attività quando i beni sono spediti o trasportati ai fini della sua attività da o per conto del territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui la persona è registrato ai fini dell’IVA.

          (5) Non una fornitura intracomunitaria:

               1 . la fornitura di beni per i quali il fornitore applica lo Special Tax Ratio al capitolo 17;

               2 . la fornitura di beni da installare o installare da o per conto del fornitore;

               3 . la consegna dei beni di cui all’art. 18 ;

               4 . le consegne di merci ai sensi dell’art. 31 , articoli 1, 2 e 7 e art. 34 ;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, la fornitura di elettricità o calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;

               6 . le forniture da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, un intermediario in un’operazione triangolare, all’acquirente in un’operazione triangolare;

               7 . vendite a distanza di merci effettuate con il numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro al quale le merci sono spedite o trasportate;

               8 . (Modifica -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La spedizione e il trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro al fine di valutare o di lavoro su tali beni, si svolge in un altro Stato membro, a condizione che, dopo il completamento dei lavori di valutazione o di beni vengono restituiti al mittente nel paese;

               9 . la spedizione e il trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro per le stesse merci da utilizzare per eseguire i servizi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che dopo che le merci di servizio vengono restituiti al mittente nel paese;

               10 . spedizione e trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

                    a) le importazioni delle stesse merci da un paese terzo o territorio nel territorio dell’altro Stato membro sarebbero soggette al regime di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all’importazione;

                    (b) le merci sono restituite allo speditore all’interno del territorio del paese entro 24 mesi dalla loro spedizione.

          (6) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando le condizioni sotto il par. 5 , i punti 8-10 sonoritirati, si ritiene che all’epoca siano state pagate le cessioni intracomunitarie.
servizio

     Art. 8 . Un servizio ai sensi di questa legge è tutto ciò che ha valore ed è diverso dalla merce, dal denaro in circolazione e dalla valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento.
Servizio di consegna

     Art. 9. (1) L’ erogazione del servizio è qualsiasi servizio reso.

          (2) La consegna di un servizio è considerata come:

               1 . la vendita o il trasferimento di diritti su beni immateriali;

               2 . impegno per la mancata esecuzione o il mancato esercizio dei diritti;

               3 . qualsiasi lavoro fisico e intellettuale, compresa la trasformazione nel senso di fabbricazione, costruzione o installazione di un bene materiale con materie prime e materiali forniti dall’ente appaltante nell’ordine del contraente;

               4 . la fornitura di un servizio da parte di un titolare / utente per la riparazione e / o il miglioramento di un bene affittato o disponibile per l’uso.

          (3) Per la prestazione di servizi a titolo oneroso deve essere preso in considerazione:

               1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La fornitura di un servizio per l’uso privato del soggetto passivo, il proprietario, i dipendenti o per scopi diversi da un’attività economica autonoma al soggetto passivo nell’esecuzione del quale viene utilizzato un bene, la cui produzione, importazione o acquisizione è stata interamente o parzialmente deducibile;

               2 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La concessione di servizio per l’uso privato del singolo soggetto passivo, il proprietario, i dipendenti o per scopi diversi da quelli indipendenti attività economica del soggetto passivo;

               3 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fornitura gratuita di un servizio da parte di un titolare / utente per il miglioramento di affitto o previsto utilizzo dei beni.

          (4) Il paragrafo 3 non si applica a:

               1 . concessione di servizi di trasporto da casa al posto di lavoro e viceversa da parte di un datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli contratti di gestione, quando con lo scopo di attività economica della persona;

               2 . (Modificare – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fornitura gratuita di un servizio da un supporto / utente per riparazione di affitto o previsto l’uso di un bene;

               3 . (Revocato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)

               4 . servizio gratuito per un valore non promozionale.
Mancanza di offerta di beni o servizi

     Art. 10. (1) La consegna di un bene o di un servizio non è la consegna al cessionario da parte del cessionario, dell’espropriatore o del contributore come risultato di:

               1 . trasformazione di una società commerciale dall’ordine del capitolo sedici del Commerce Act;

               2 . trasferimento di un’impresa ai sensi dell’art. 15 o 60 della legge sul commercio;

               3 . dare un contributo non in contanti a una società commerciale;

               4 . (. New – SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La trasformazione delle organizzazioni di bilancio, statali o municipali delle imprese, con un conseguente organizzazioni o imprese di nuova costituzione sono successore universale alla conversione;

               5 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La cessione di beni da parte dello Stato / Comuni / richiedenti le esigenze di asili, scuole e asili e scuole private partecipazione straniera alla National Education Act e il loro successivo trasferimento allo stato / comuni / candidati in caso di chiusura di scuole materne e scuole.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 persona che riceve beni o servizi è il successore legale di tutti i diritti e gli obblighi ai sensi della presente legge al riguardo, tra cui il diritto alla detrazione e l’obbligo di eseguire la correzione del credito d’imposta.

          (3) Il paragrafo 2 si applica anche nei casi in cui beni o servizi sono stati acquisiti per eredità o eredità di imponibili ai sensi della presente legge.

          (4) L’ordine e i documenti necessari per l’applicazione del par. 2 e 3 saranno determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Provider e destinatario

     Art. 11. (1) Un fornitore ai sensi della presente legge è la persona che esegue la fornitura di un bene o servizio.

          (2) Destinatario ai sensi della presente legge è la persona che riceve i beni o il servizio.
Fornitura imponibile

     Art. 12. (1) La fornitura imponibile è qualsiasi consegna di un bene o servizio ai sensi dell’Art. 6 e 9 , quando effettuate da un soggetto passivo ai sensi della presente legge, ed è il luogo di esecuzione del territorio del paese e fornire imponibili ad aliquota zero effettuata da un soggetto passivo, tranne nei casi in cui questa legge disponga diversamente .

          (2) La consegna, con la quale il destinatario è il contribuente di cui al capitolo ottavo, non è soggetta a tassazione da parte del fornitore.
Acquisizione intracomunitaria

     Art. 13. (1) L’ acquisizione intracomunitaria è l’acquisizione del diritto di proprietà su una merce, nonché l’effettivo ricevimento di merci nei casi previsti dall’art. 6 , par. 2 che è spedito o trasportato nel territorio del paese dal territorio di un altro Stato membro in cui il fornitore è un soggetto passivo che è registrato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro.

          (2) Per i acquisto intracomunitario è considerato l’acquisto di un nuovo veicolo, che viene spediti o trasportati nel territorio di un altro Stato membro, se il provider è un soggetto passivo ai fini dell’IVA in un altro Stato membro.

          (3) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) per acquisto intracomunitario è considerato come il ricevimento della merce nel paese da un soggetto passivo che verrà utilizzato per la della sua impresa, quando i beni sono spediti o trasportati da o per conto di un altro Stato membro in cui la persona è registrato ai fini dell’IVA e dove sono state prodotte le merci, estratto, acquistato, acquisito o importato da lui nel contesto della sua attività economica.

          (4) Non è un acquisto intracomunitario:

               1 . l’acquisto di beni per i quali il fornitore applica un prelievo speciale su beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato come definiti dalla legislazione dello Stato membro interessato;

               2 . l’acquisizione di beni installati o installati da o per conto del fornitore;

               3 . l’acquisizione di beni ai sensi dell’art. 18 ;

               4 . l’acquisizione di beni ai sensi dell’art. 31 , articoli 1, 2 e 7 e art. 34 ;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’acquisizione di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, l’acquisizione di elettricità o calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;

               6 . l’acquisizione di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, acquisita in un’operazione tripartita, da un intermediario in un’operazione trilaterale;

               7 . l’acquisto di beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro al fine di effettuare vendite a distanza con un luogo di esecuzione nel territorio del paese in cui le vendite sono effettuate ai sensi del numero di identificazione del fornitore di cui all’art. 94 par. 2 ;

               8 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La ricezione dei beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro al territorio al fine di valutare o di lavorare su quei beni , effettuato sul territorio del paese, a condizione che, dopo l’esecuzione della valutazione o del lavoro, le merci siano restituite allo speditore nel territorio dell’altro Stato membro;

               9 . il ricevimento di beni spediti o trasportati dal territorio di un altro Stato membro nel territorio di un paese per gli stessi beni da utilizzare per eseguire servizi nel paese, a condizione che dopo che le merci di servizio vengono restituiti al mittente sul territorio di un altro paese Stato membro;

               10 . il ricevimento di merci spedite o trasportate dal territorio di un altro Stato membro verso il territorio del paese se sono presenti entrambe le seguenti condizioni:

                    a) le importazioni delle stesse merci nel territorio del paese rientrerebbero nel regime di ammissione temporanea con le franchigie totali in franchigia;

                    (b) le merci sono restituite allo speditore nel territorio di un altro Stato membro entro 24 mesi dalla loro spedizione.

          (5) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando le condizioni sotto il par. 4 , i punti 8-10 sonoritirati, si ritiene che in quel momento sia stato effettuato un acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

          (6) (nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Para 3 si applica quando la persona non è registrato per l’IVA nello Stato membro di importazione di merci se inizia la spedizione o il trasporto, se le merci sono importate nello o dallo Stato membro di importazione da o per conto della persona.
Vendita a distanza di merci

     Art. 14. (1) Per vendita a distanza si intende la cessione di beni per i quali sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

               1 . le merci sono spedite o trasportate da o per conto del fornitore dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;

               2 . il fornitore delle merci è registrato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;

               3 . il destinatario della cessione è una persona che non è tenuta ad addebitare l’IVA su un acquisto intracomunitario delle merci nello Stato membro in cui termina il trasporto;

               4 . catalogo:

                    (a) non sono nuovi veicoli, o

                    (b) non sono installati e / o installati da o per conto del fornitore, o

                    (c) non sono soggetti ad una procedura speciale per la riscossione del margine di prezzo per beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato.

          (2) Ai fini del par. 1 , quando la merce viene consegnata, spediti o trasportati da un paese terzo o di un territorio e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello in cui il trasporto al destinatario estremità, si presume che i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di importazioni.
Operazione tripartita

     Art. 15 . Un’operazione tripartita consiste nella fornitura di beni tra tre persone registrate ai fini dell’IVA in tre diversi Stati membri A, B e C per i quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . persona registrata nello Stato membro A (cedente) batte bene a un soggetto registrato in uno Stato membro B (intermediario), che poi consegna la merce a una persona registrata in uno Stato membro B (acquirente);

               2 . le merci vengono trasportate direttamente da A a B;

               3 . l’intermediario non è registrato ai fini IVA negli Stati membri A e C;

               4 . l’acquirente addebita l’IVA come destinatario della fornitura.
Le importazioni di beni

     Art. 16. (1) Le importazioni di merci ai sensi della presente legge sono l’introduzione di merci non comunitarie sul territorio del paese.

          (2) L’ importazione di beni è anche l’immissione di merci in libera pratica nell’ambito del regime di perfezionamento passivo.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) l’importazione le merci sono l’introduzione di merci comunitarie sul territorio del paese da paesi terzi che fanno parte del territorio doganale dell’Unione europea.

          (4) Le importazioni di beni sono qualsiasi altro evento che generi un’obbligazione doganale.

          (5) In deroga al par. 1-4 quando quando entrano nel paese le merci hanno la posizione di merci in custodia temporanea o collocate in una zona franca o deposito franco o sotto la procedura doganale – deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea in esenzione totale da dazi esterni il transito si considera avvenuto quando i beni cessano di essere sotto il regime pertinente nel territorio del paese.
Seconda parte.
TASSAZIONE DELLE FORNITURE

Capitolo uno.
LUOGO DI ATTUAZIONE

Luogo di consegna della merce
     Art. 17. (1) Il luogo di adempimento al momento della consegna della merce non spedita o trasportata è il luogo in cui la merce si trova al momento del trasferimento della proprietà o alla consegna effettiva della merce ai sensi dell’art. 6 , par. 2 .

          (2) Luogo di consegna delle merci che vengono spediti o trasportati dal fornitore, destinatario o di una terza persona, la posizione della merce al momento della spedizione o del trasporto al destinatario.

          (3) Il luogo di esecuzione di una cessione di beni da un intermediario in un’operazione triangolare a un acquirente in un’operazione triangolare è lo Stato membro in cui l’acquirente nella transazione triangolare è registrato ai fini IVA.

          (4) Il luogo di esecuzione di una merce che è installato o installato da o per conto del fornitore è il luogo in cui le merci sono installate o installate.
Luogo di consegna della merce, ristorazione e catering effettuata sulle navi, aerei e treni (Titolo Modificare -… SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

     Art. 18. (1) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il luogo della cessione di beni, ristorazione e catering effettuati a bordo di navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri, si trova sul territorio del paese in cui:

               1 . il trasporto di passeggeri inizia nel territorio del paese e termina nel territorio di un altro Stato membro senza fermarsi nel territorio di un paese terzo o territorio;

               2 . il trasporto di passeggeri inizia nel territorio del paese e termina nel territorio di un paese terzo o territorio con scalo nel territorio di un altro Stato membro;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il trasporto di passeggeri a partire dal territorio di un paese terzo o territorio e che termina il territorio di un altro Stato membro e la prima tappa nell’Unione europea è stato effettuato sul territorio del paese, o

               4 . il trasporto di passeggeri avviene tra due punti sul territorio del paese.

          (2) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il luogo della cessione di beni, ristorazione e catering effettuati a bordo di navi, aerei o treni durante del trasporto di passeggeri è determinato dall’ordine del par. 1 , articoli 2 e 3 solo per la parte del trasporto di passeggeri tra il territorio del paese e gli altri Stati membri.

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Al di fuori dei casi sotto il par. 1 ° e 2 ° posto di fornitura di beni servizi, ristorazione e di catering a bordo delle navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri, è al di fuori del paese.
Luogo di consegna del gas naturale e dell’elettricità

     Art. 19 . (Am -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo di cessione di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea, o rete connessa a un siffatto sistema , quando si fornisce elettricità o riscaldamento o energia di raffreddamento attraverso reti di teleriscaldamento o di raffreddamento:

               1 . dove la sede legale o stabile organizzazione ai quali i beni vengono erogati, in mancanza di tale sede o di un sito – domicilio o della residenza abituale del destinatario – un commerciante di gas naturale, energia elettrica o di calore o di raffreddamento;

               2 . il luogo in cui il bene è effettivamente consumato – se il destinatario è una persona diversa dalla persona di cui al punto 1 ;

               3 . dove la sede legale o stabile organizzazione per la quale la merce viene consegnata al destinatario sotto p. 2 , in mancanza di tale sede o di un sito – domicilio o della residenza abituale del destinatario sotto p. 2 – quando l’intera quantità di gas, elettricità o riscaldamento o raffreddamento, o parte di esso non è effettivamente consumati dal destinatario e soggetto a successiva consegna.
Luogo di consegna per la vendita a distanza

     Art. 20. (1) Il luogo di consegna delle merci secondo i termini di vendita a distanza ai sensi dell’art. 14 si trova nel territorio dello Stato membro in cui il trasporto termina quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni:

               1 . il fornitore è una persona registrata ai sensi di tale legge per un motivo diverso dalla registrazione per un acquisto intracomunitario;

               2 . commesso da una persona sotto p. 1 rifornimenti sotto la vendita a distanza di uno Stato membro supera l’anno solare in corso o hanno superato l’anno civile precedente l’importo determinato dalla legge di tale Stato membro.

          (2) Il luogo di consegna delle merci alle condizioni di vendita a distanza deve essere nel territorio del paese, se sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . il prestatore è registrato ai fini IVA in un altro Stato membro;

               2 . le consegne consegnate in base alle vendite a distanza per il territorio del paese hanno superato l’anno civile corrente o hanno superato l’importo di 70 000 BGN per l’anno civile precedente .

          (3) L’importo di cui al par. 2 pt. 2 non include l’IVA dovuta nello Stato membro in cui è stato registrato per il provider fini IVA, e cessioni di beni soggetti ad accisa.

          (4) Quando il soggetto dei prodotti soggetti ad accisa di fornitura per il consumo personale di un individuo che non è una ditta individuale, il luogo della prestazione sotto la vendita a distanza è dove le merci arrivano o finisce di trasporto.

          (5) Dove le condizioni del par. 1 pt. 2 , il luogo di esecuzione è il paese con l’eccezione dei casi in cui il fornitore ha notificato alla direzione territoriale della registrazione, che vuole il luogo di esecuzione è in un altro Stato membro in cui le estremità di trasporto, ed è registrato ai fini IVA in detto altro Stato membro.

          (6) Il paragrafo ( 2) non si applica se il luogo di esecuzione della prestazione si trova nel territorio del paese quando il fornitore è registrato ai sensi dell’art. 100 , par. 3 .
Luogo di adempimento per le consegne di beni e servizi al Vidin – Calafat Border Combined Bridge

     Art. 20 a. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi a cui la tassa per l’attraversamento della frontiera combinato ponte “Vidin – Calafat” che è:

               1 . sul territorio della Repubblica di Bulgaria quando la direzione del viaggio è dalla Bulgaria alla Romania;

               2 . sul territorio della Romania, quando la direzione del viaggio è dalla Romania alla Bulgaria.

          (2) Ai fini della determinazione del luogo di fornitura di beni o servizi, acquisto intracomunitario e l’importazione di beni connessi alla manutenzione o la riparazione di Cross-Border Bridge “Vidin – Calafat”, si presume che il centro del ponte è il confine territoriale tra La Repubblica di Bulgaria e la Romania. La fornitura di beni o servizi, acquisto intracomunitario e l’importazione di beni connessi alla manutenzione o alla riparazione della parte del ponte nella Repubblica di Bulgaria è un luogo di esecuzione nel paese. La consegna di un bene o servizio, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di beni relativi alla manutenzione o alla riparazione della parte del ponte sul territorio della Romania devono avere luogo di adempimento nel territorio della Romania.
Luogo di esecuzione durante la consegna di un servizio

     Art. 21 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi in cui il destinatario è un soggetto passivo è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sua indipendenti attività economica. Quando tali servizi sono forniti da una stabile organizzazione situata in un luogo diverso da quello in cui il fornitore ha stabilito la sua attività economica indipendente, il luogo di esecuzione è il luogo in cui tale stabilimento è situato. Qualora non vi sia luogo per stabilire un’attività economica indipendente o una stabile organizzazione, il luogo di esecuzione della fornitura è il luogo in cui il fornitore ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale.

          (2) Il luogo di esecuzione nella prestazione di un servizio in cui il destinatario è un soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente. Quando questi servizi sono forniti da una stabile organizzazione situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente, il luogo di esecuzione è dove è questo oggetto. Quando non c’è posto per stabilire un’attività indipendente o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni è il luogo di domicilio o residenza abituale del destinatario.

          (3) Dove il destinatario di cui al par. 2 utilizza i servizi esclusivamente per le esigenze personali o per le esigenze personali dei propri dipendenti, il luogo di esecuzione è determinato dall’ordine del par. 1 .

          (4) Il luogo di esecuzione al momento della consegna di un servizio è:

               1 . il luogo in cui si trova l’immobile quando il servizio è collegato a un immobile, tra cui:

                    (a) la concessione di diritti d’uso, servizi di esperti o servizi di intermediazione relativi al bene immobile;

                    (b) servizi per la preparazione e il coordinamento di lavori di costruzione relativi agli immobili, quali l’architettura, l’ingegneria, la supervisione e altri;

                    (c) sistemazione in alberghi, campeggi, parchi per roulotte, campi di vacanze e simili;

               2 . il luogo in cui il trasporto di passeggeri avviene in proporzione al chilometraggio raggiunto;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo in cui l’evento reale ha luogo – l’erogazione del servizio, fornendo l’accesso (per un biglietto o pagamento, fornendo input, anche quando tale contributo è incluso nella sottoscrizione) al culturale, artistica, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini (comprese fiere ed esposizioni), che accompagna i servizi di accesso quando il servizio è fornito ad un soggetto passivo;

               4 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo in cui il servizio è effettivamente fornito al soggetto passivo a:

                    a) servizi e relativi servizi relativi a attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento o simili (comprese fiere e mostre), compresa l’organizzazione di tali eventi;

                    (b) servizi relativi al trasporto di merci;

                    (c) valutazione, perizia o lavori su beni mobili;

               5 . il luogo in cui i servizi vengono eseguiti fisicamente – quando si forniscono servizi di ristorazione e ristorazione.

          (5) Il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui è stabilito il destinatario o ha il domicilio o la residenza abituale, quando vi sono le seguenti condizioni:

               1 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il destinatario è un soggetto passivo che è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale al di fuori dell’Unione europea;

               2 . i servizi forniti sono:

                    a) concessione o la cessione di licenze, brevetti, copyright, marchi, know-how o altri diritti analoghi dei diritti di proprietà industriale o intellettuale e il trasferimento dei diritti al software diverso da un software standard;

                    (b) servizi pubblicitari;

                    (c) servizi resi da consulenti, ingegneri, consulenti, commercialisti, avvocati e altri servizi analoghi, compresi servizi di sviluppo, elaborazione o sviluppo di software;

                    (d) elaborazione dati o fornitura di informazioni;

                    (e) servizi bancari, finanziari, assicurativi, assicurativi e di riassicurazione, ad eccezione del noleggio di casseforti;

                    (f) assunzione di personale;

                    (g) locazione di beni mobili esclusi tutti i tipi di veicoli;

                    (h) servizi di comunicazione elettronica;

                    (i) servizi di trasmissione;

                    (k) servizi eseguiti elettronicamente;

                    l) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I servizi di fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea, o una rete connessa a tale sistema, al sistema elettrico o al teleriscaldamento o ai servizi di trasmissione o distribuzione attraverso questi sistemi o reti e alla fornitura di altri servizi direttamente ad essi collegati;

                    m) assumendo l’obbligo di non compiere azioni o di non esercitare i diritti di cui alle lettere “a” – “l”;

                    (n) servizi di intermediazione eseguiti da una persona che agisce in nome e per conto di un’altra persona in relazione ai servizi di cui alla lettera a) – (m).

          (6) Il luogo di adempimento nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica e servizi di radiodiffusione si trova nel territorio del paese quando sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . il destinatario di tali forniture è una persona non imponibile che è stabilita, ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale nel territorio del paese;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il venditore è un soggetto passivo con una sede o stabile dal quale si esercita la sua attività al di fuori dell’Unione europea, e quando non c’è nessuna registrazione o sito – il luogo del suo indirizzo permanente o residenza abituale si trova al di fuori dell’Unione europea;

               3 . il servizio è effettivamente utilizzato sul territorio del paese.

          (7) Il luogo di consegna dei servizi forniti elettronicamente si trova nel territorio del paese quando sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . il destinatario di tali forniture è una persona non imponibile che è stabilita, ha il suo indirizzo permanente o di solito risiede nel territorio del paese;

               2 . (Modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il venditore è un soggetto passivo la cui sede legale o una stabile organizzazione al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di tale sede o di un sito – il luogo di permanente il suo indirizzo o residenza abituale è al di fuori dell’Unione europea.
Luogo di consegna di servizio per il trasporto di merci (Titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

     Art. 22 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo di una prestazione di un servizio di trasporto all’interno dell’Unione europea a una persona che non è soggetto passivo si trova nel territorio dello Stato membro in cui ha inizio il trasporto.

          (2) (modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo delle prestazioni di servizi per il trasporto di merci al di fuori dell’Unione Europea a condizione non soggetto passivo è il luogo in dove il trasporto avviene in proporzione al chilometraggio raggiunto.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il luogo delle prestazioni di servizi per il trasporto di merci all’interno dell’UE o fuori di esso ha fornito un soggetto passivo persona, sarà determinato dall’ordine di art. 21 , par. 2 e 3 .

          (4) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Ai fini della presente legge spedizioni, corriere e servizi postali diversi da quelli dei servizi di cui all’art. 49 in relazione al trasporto di merci all’interno o all’esterno dell’Unione europea sono trattati come servizi di trasporto di merci nell’Unione europea e rispettivamente per il trasporto di merci al di fuori dell’Unione europea.

          (5) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il servizio di inoltro sotto il par. 4 è un servizio per l’organizzazione, l’implementazione o la manutenzione del trasporto di merci all’interno o all’esterno dell’Unione europea e le attività relative al trasporto, alla gestione dei documenti, allo stoccaggio e all’assicurazione.

          (6) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando lo spedizioniere agisce contratto di spedizione e fornisce servizi di spedizione in connessione con la consegna del trasporto delle merci all’interno dell’Unione europea o oltre, la disposizione di cui all’art. 127 non si applica.
Luogo di consegna del servizio per l’affitto di tutti i tipi di veicoli (titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

     Art. 23 . (Am -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) Il luogo delle prestazioni di servizi a breve termine l’assegnazione in affitto / breve termine dei veicoli è dove i veicoli sono infatti consegnati al destinatario.

          (2) Affitto a breve termine / accantonamenti a breve termine per l’uso ai sensi del par. 1 è la permanenza o l’uso continuativo del veicolo per non più di 30 giorni e, nel caso di navi, non più di 90 giorni.

          (3) Non vi sono mutuanti / prestazioni a breve termine nei seguenti casi:

               1 . quando viene automaticamente accettato di continuare a tenere / utilizzare quando nessuna delle parti intraprende alcuna azione;

               2 . quando almeno due contratto tempo determinato valido fino al 30 , rispettivamente, a 90 giorni per le navi si susseguono senza interruzioni o rompere due giorni in relazione ai veicoli stessi e insieme superano il periodo massimo di 30/90giorni ; ciò non si applica quando il proseguimento è dovuto a circostanze chiaramente stabilite che esulano dal controllo delle parti della cessione;

               3 . quando il periodo concordato è oltre 30 , oltre 90 giorni per navi, ma che non venga risolto in condizioni chiaramente stabiliti al di fuori del controllo delle parti per l’alimentazione e quindi la sua durata effettiva corrisponde a un breve periodo stagionale.

          (4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il luogo delle prestazioni di servizi con l’assunzione o la cessione di veicoli diversi da noleggio a breve termine o mezzi a breve termine di utilizzare i veicoli a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il beneficiario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o residenza abituale.

          (5) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il luogo delle prestazioni di servizi con l’assunzione o la cessione di una nave diversa da noleggio a breve termine o la cessione a breve termine di una nave per scopi ricreativi e sportivi o per esigenze personali del soggetto passivo, indipendentemente dal par. 4 , è dove l’imbarcazione da diporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario della prestazione, quando questo servizio è effettivamente fornito dal fornitore dal luogo di stabilimento del propria attività economica o una stabile organizzazione situata in quel luogo.
Luogo di esecuzione dei servizi di intermediazione (Titolo Modificare -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

     Art. 24 . (Am -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) il luogo delle prestazioni di servizi resi da un intermediario che agisce per conto di un’altra persona, a condizione di persona non soggetto passivo è il luogo in cui la consegna principale rispetto alla quale ha avuto luogo la mediazione.
Capitolo due.
EVENTO FISCALE E BASE FISCALE

Il verificarsi di un evento fiscale e l’esigibilità dell’imposta
     Art. 25. (1) Un evento fiscale ai sensi della presente legge è la cessione di beni o servizi effettuata da soggetti passivi ai sensi della presente legge, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di beni di cui all’art. 16 .

          (2) L’evento fiscale si verifica alla data in cui la proprietà del bene è stata trasferita o il servizio è stato eseguito.

          (3) Tranne nei casi di cui al par. 2 , l’evento fiscale si presenta su:

               1 . (Suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La data di effettiva consegna delle merci ai sensi dell’art. 6, par. 2 ad eccezione dei casi di cui al par. 8 ;

               2 . la data della separazione o della fornitura dei beni di cui all’art. 6 , par. 3 ;

               3 . la data di inizio del trasporto di cui all’art. 7 , par. 4 ;

               4 . la data in cui il fornitore ha ricevuto il pagamento – in caso di vendita di merci per corrispondenza o per via elettronica;

               5 . la data di rimozione delle monete o dei gettoni in caso di consegne da distributori automatici o altri dispositivi analoghi attivati da monete, gettoni o simili;

               6 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La data di effettiva restituzione del bene al miglioramento del titolare / utente al momento della risoluzione del contratto di locazione o di cessazione dell’uso del bene, quando nessun miglioramento è fornito come condizione e / o obbligo ai sensi del contratto.

          (4) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Al momento della consegna alla messa in scena periodicamente o continuamente le prestazioni, escludendo le forniture di cui all’art. 6 , par. 2 , ciascun periodo o stadio per il quale è stato concordato pagamento, si ritiene un’alimentazione separata e fatto generatore si verifica alla data in cui il pagamento è dovuto.

          (5) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Para 4 non si applicano alle forniture di continuo dura per un periodo più lungo di un anno non sono c’è un pagamento dovuto per un periodo superiore a un anno. Per tali forniture considerati fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni anno solare per anno di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile si verifica alla data di cessazione delle forniture.

          (6) (prec. 5 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 data di accadimento dell’evento fiscale sotto il par anni). 2, 3 e 4 :

               1 . l ‘imposta ai sensi della presente legge diventa esigibile per le forniture soggette ad imposta e sorge l’ obbligo per la persona registrata di addebitare il costo, o

               2 . esiste una giustificazione per esentare la tassa sulle forniture esenti e sulle consegne con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese.

          (7) (Am -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il paragrafo precedente . 6 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Dove prima dell’evento fiscale sotto il par. 2, 3 e 4, Eseguire il pagamento totale o parziale anticipo al momento della consegna, l’imposta diventa esigibile al ricevimento del pagamento (payout), escludendo il pagamento ricevuto in connessione con cessione intracomunitaria. In questi casi si presume che l’imposta sia inclusa nell’importo del pagamento effettuato.

          (8) (prec. 7 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Dove registrata ai sensi della presente legge ottenere un anticipo su una prestazione imponibile ed effettivamente svolgere questa consegna dopo la data di registrazione ai sensi della presente legge, si ritiene che l’acconto ricevuto includa l’imposta che diventa esigibile alla data in cui l’imposta sulla cessione diventa esigibile.

          (9) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il comma precedente. 8 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’imposta consegna evento artistico. 6 , par. 2 . Pt 4 di giornali, riviste, libri e altri stampati, audio registrazioni musicali e video e filmati video su supporto elettronico o tecnico si verifica alla più recente tra due date:

               1 . la data in cui il commissario / trustee ha ricevuto il pagamento dal commissario / trustee ai sensi dell’art. 127 , o

               2 . l’ultimo giorno del trimestre successivo al periodo di imposta durante il quale la consegna effettiva dei beni di cui all’art. 6 , par. 2 , elemento 4 .

Base fiscale per la consegna sul territorio del paese

     Art. 26. (1) Base imponibile ai fini della presente legge è il valore su cui è carica o non paga imposta a seconda che l’alimentazione è tassabile o esenti.

          (2) (modifica -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile è determinato sulla base tutto ciò che coinvolge il corrispettivo ricevuto da o da pagare al fornitore per la fornitura, dal destinatario o da un’altra persona, determinata in levs e centesimi, senza la tassa secondo questa legge. Qualsiasi pagamento di danni e interessi di indennità non sarà considerato come pagamento per la consegna.

          (3) La base imponibile ai sensi del par. 2 è aumentato di:

               1 . tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando sono dovute per la consegna;

               2 . tutti i sussidi e i finanziamenti direttamente correlati alla fornitura;

               3 . le spese accessorie maturate dal fornitore del destinatario, quali commissione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente correlate alla fornitura;

               4 . il valore dei materiali o dei contenitori di imballaggio ordinario o consuetudinario se non sono soggetti a restituzione o se il destinatario non è un soggetto passivo; se questi materiali di imballaggio o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile viene ridotta del loro valore di ritorno.

          (4) Si considera che la base imponibile della consegna includa:

               1 . il valore del servizio post-garanzia della merce;

               2 . l’importo trattenuto dal beneficiario come garanzia di buona esecuzione.

          (5) La base imponibile non include:

               1 . l’importo dello sconto o riduzione commerciale se è fornito al destinatario alla data in cui si è verificato l’evento fiscale; se fornito al beneficiario dopo la data di accadimento dell’evento fiscale, la base imponibile viene ridotta al momento della consegna;

               2 . il valore di materiali o contenitori di imballaggio ordinario o personalizzato se il destinatario è un soggetto passivo e tali materiali o contenitori sono soggetti a restituzione; se non vengono restituiti entro 12 mesi dalla loro spedizione, la base imponibile viene aumentata del loro valore alla fine di questo periodo;

               3 . il costo del locatore e locatario associati con l’uso di un prodotto nelle condizioni e la durata del contratto di locazione, come il costo di proprietà di assicurazione, “responsabilità civile” e simili per tutti o parte della durata del contratto, il costo delle tasse di proprietà e commissioni, ecotasse e costi di registrazione;

               4 . gli importi pagati al fornitore per coprire i costi sostenuti in nome e per conto del destinatario se tali importi sono espressamente indicati nei conti del fornitore; il fornitore deve avere la prova dell’importo effettivo delle somme e non ha diritto a un credito d’imposta in relazione all’imposta che potrebbe essere dovuta nel corso delle spese.

          (6) (modifica -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01/01/2013(d) Quando i valori necessari per il calcolo della base imponibile sono determinati in valuta estera, la base imponibile è determinata sulla base dell’equivalente equivalente di tale valuta al tasso annunciato dalla Banca nazionale bulgara alla data in cui l’imposta è divenuta esigibile. L’equivalente in valuta della valuta può essere determinato al tasso di cambio più recente pubblicato dalla Banca Centrale Europea nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Le conversioni tra valute diverse dall’euro devono essere effettuate utilizzando il tasso di cambio di ciascuna di tali valute rispetto all’euro.

          (7) (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata. -. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) Qualora la retribuzione è determinata in tutto o in parte in beni o servizi, senza che le parti lo hanno prestato termini monetari, la base imponibile delle cessioni la data di accadimento dell’evento imponibile è l’imposta sull’acquisto o il costo dei beni e, in i casi di importazione – la base imponibile all’importazione oi costi diretti sostenuti per la fornitura del servizio fornito. Quando la base imponibile non può essere determinata in questa rubrica, la base imponibile è il prezzo di mercato.

          (8) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi di cui all’art. 27 , par. 3 , voce 1 della base imponibile di ciascuna delle consegne di cui al par. 7 alla data del verificarsi dell’evento fiscale è il prezzo di mercato della merce o del servizio consegnato.

          (9) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il comma precedente. 8 – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando forniture di cui all’art. 25 , par. 5 la base imponibile è determinata in proporzione al numero di mesi inclusi nel rispettivo anno civile, in relazione al numero totale di mesi di consegna, compreso il mese di cessazione delle consegne.
Casi particolari nella determinazione della base imponibile

     Art. 27. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La base imponibile per la consegna delle merci ai sensi dell’art. 6 , par. 3 e art. 7 , par. 4 è uguale alla base imponibile per l’acquisizione della merce o il suo costo e, nei casi in cui la merce è importata, in base alla base di importazione.

          (2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile della fornitura di servizi di cui all’art. 9, par. 3 , gli articoli 1 e 2 sono la somma dei costi diretti sostenuti in relazione alla loro esecuzione La base imponibile per la prestazione di servizi di cui all’art. 9 , par. 3 pt. 3 è la somma dei costi diretti sostenuti per le loro prestazioni, al netto delle spese di ammortamento della normale vita economica del miglioramento, e se non è possibile stabilire l’ammontare dei costi diretti, la base imponibile è il prezzo di mercato.

          (3) La base imponibile è il prezzo di mercato per le seguenti consegne:

               1 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La consegna tra le parti correlate, in cui la base imponibile determinato ai sensi dell’art. 26 , è:

                    (a) inferiore al prezzo di mercato, la cessione è imponibile e il destinatario non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;

                    (b) inferiore al prezzo di mercato, la fornitura è esente e il fornitore non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;

                    (c) superiore al prezzo di mercato, la cessione è imponibile e il fornitore non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta o ha diritto a un credito d’imposta parziale o al diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi dell’art. 81 ;

               2 . (Suppl -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il revocato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014anni)

               3 . (Revocato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)

          (4) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) In caso di contratti di fornitura per il servizio di opere pubbliche o di estrazione, quando la retribuzione è determinata tutto o in parte di beni o servizi (il pagamento è effettuato in toto o in parte in beni o servizi), alla data del verificarsi dell’evento fiscale:

               1 . per la fornitura dal Concedente al Concessionario, la base imponibile è la remunerazione pattuita, incluso l’importo determinato in beni o servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 , par. 2, 3, 4 e 5 ; la retribuzione determinata in beni o servizi è pari alla quantità di investimenti contratto senza indennizzo se questo è dovuto al concessionario ai sensi del contratto di concessione;

               2 . per la consegna da parte del concessionario al concedente base imponibile è pari alla tassa per l’acquisizione o il costo dei beni e quando le merci sono importate – la base imponibile all’importazione o spese dirette relative alla prestazione del servizio fornito, e se non può essere determinato da questo ordine, la base imponibile è il prezzo di mercato dei beni o dei servizi forniti.

          (5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile della fornitura di beni e / o servizi ai sensi dell’art. 111 , determinato all’inizio del mese nel quale si conclude la registrazione della base imponibile della persona per l’acquisizione o il costo dei beni in caso di importazione – la base imponibile per le importazioni o costi diretti sostenuti per l’acquisizione del servizio, al netto dei costi per l’ammortamento della normale vita economica del prodotto o del servizio. Dove la base imponibile non può essere determinato in questo modo, la base imponibile è il prezzo di mercato.
Capitolo tre.
FORNITURE TARIFFARIE CON TASSI ZERO DI TASSA

Fornitura di merci spedite o trasportate al di fuori del territorio dell’Unione europea (Modificato, SG n. 94/2010, entrata in vigore il 01.01.2011)
     Art. 28 . La consegna tassabile imponibile è:

               1 . la fornitura di beni da spedire o trasportare da un luogo nel territorio del paese a un paese terzo o territorio da o per conto del fornitore;

               2 . le cessioni di beni da spedire o trasportare da un luogo nel territorio del paese verso un paese terzo o territorio da o per conto del destinatario se il destinatario è una persona non stabilita nel territorio del paese; questa disposizione non si applica se le merci sono destinate al rifornimento di carburante, all’equipaggiamento e alla fornitura di navi e aeromobili utilizzati a fini sportivi o ricreativi o per uso personale.
Trasporto internazionale di passeggeri

     Art. 29. (1) Un’offerta imponibile a tasso zero è il trasporto di passeggeri quando il trasporto è effettuato:

               1 . da un luogo nel territorio del paese a un luogo al di fuori del territorio del paese, o

               2 . da un luogo fuori dal paese a un luogo nel territorio del paese, o

               3 . tra due luoghi sul territorio del paese quando fa parte di un trasporto di cui ai punti 1 e 2 .

          (2) Per il trasporto di passeggeri ai sensi del par. 1 deve essere considerato anche il trasporto di merci e veicoli a motore quando fanno parte del bagaglio del passeggero.
Trasporto merci internazionale

     Art. 30. (1) (Art. Precedenti 30 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La consegna fiscale con il trasporto a zero tasso di merci il trasporto è diretto:

               1 . da un luogo nel territorio del paese al territorio di un paese terzo o territorio o al territorio delle isole che formano le regioni autonome di Azore e Madera, oppure

               2 . dal territorio di un paese terzo o territorio o dal territorio delle isole che formano le regioni autonome di Azor e Madera in un luogo situato nel territorio del paese;

               3 . tra due luoghi sul territorio del paese quando fa parte di un trasporto di cui ai punti 1 e 2 .

          (2) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Ai fini della presente legge spedizioni, corriere e servizi postali diversi da quelli dei servizi di cui all’art. 49 , reso in connessione con il trasporto internazionale di merci di cui al par. 1 devono essere trattati come servizi di trasporto internazionale di merci ai sensi del par. 1 .

          (3) (Nuovo – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il servizio di inoltro sotto il par. 2 è un servizio per l’organizzazione, l’implementazione o la manutenzione del trasporto merci internazionale ai sensi del par. 1 e inclusi nelle stesse attività di trasporto, sdoganamento, deposito e assicurazione.

          (4) (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Quando lo spedizioniere agisce contratto di spedizione e fornisce servizi di spedizione in connessione con la fornitura di servizi di trasporto internazionale di merci sotto il par . 1 , la disposizione di cui all’art. 127 non si applica.
Servizi relativi al trasporto internazionale

     Art. 31 . (. Am – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La consegna fiscale con aliquota zero:

               1 . fornitura di beni per la fornitura di ricambi, carburanti e lubrificanti, prodotti alimentari, bevande, acqua e altri accessori destinati al consumo a bordo dell’aeromobile utilizzato dall’operatore aerea, svolgono collegamenti principalmente internazionali;

               2 . fornitura di beni per la fornitura di ricambi, carburanti e lubrificanti, prodotti alimentari, bevande, acqua ed altre forniture destinati al consumo a bordo:

                    a) navi adibite al trasporto di merci o passeggeri in alto mare;

                    (b) navi utilizzate per attività commerciali, industriali o di pesca in alto mare;

                    (c) le navi utilizzate per salvare vite e proprietà in mare;

                    d) navi di carattere militare quali definite nella sottovoce 89.01 della tariffa doganale comune che lascia il paese per porti o porti stranieri;

                    e) le navi utilizzate per la pesca costiera, ad eccezione della loro imposizione di accantonamenti;

               3 . . Fornitura di servizi in costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assemblaggio, dotando, arredamento, il trasporto e la distruzione di navi e aeromobili tranne quelli sotto p 2 , lettera “c”; questo non si applica agli aeromobili, ad eccezione di quelli sotto pag. 1 , e navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;

               4 . affittare:

                    a) navi adibite al trasporto di merci o passeggeri per attività commerciali, industriali o di pesca in alto mare; ciò non si applica alle navi utilizzate a fini sportivi o ricreativi o per uso personale;

                    (b) aeromobili gestiti da un operatore aereo principalmente impegnato in viaggi internazionali;

               5 . elaborazione di:

                    a) le navi utilizzate per il trasporto di merci o di persone per le attività commerciali, industriali e della pesca in alto mare, con l’eccezione di navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;

                    (b) aeromobili gestiti da un operatore aereo principalmente impegnato in viaggi internazionali;

               6 . la fornitura di servizi connessi al trasporto di passeggeri o di merci, compresi i contenitori per il trasporto, trasportati da:

                    a) le navi utilizzate per il trasporto di merci o di persone per le attività commerciali, industriali e della pesca in alto mare, con l’eccezione di navi utilizzate a fini sportivi e di intrattenimento o per uso privato;

                    b) aeromobili utilizzati dall’operatore compagnia aerea, eseguendo principalmente voli internazionali o del materiale rotabile quando i servizi sono resi nell’ambito di trasporti internazionali;

               7 . la fornitura di navi e aeromobili, tranne che per scopi sportivi e ricreativi o per uso personale;

               8 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di servizi per i quali le tasse sono raccolti dall’art. 120 , par. 1 della legge sull’aviazione civile, rilasciata da un concessionario di un aeroporto in relazione ad aeromobili in viaggio internazionale, anche nell’Unione europea;

               9 . la fornitura di servizi ai sensi del capitolo nove del Codice della navigazione mercantile alle navi; ciò non si applica alle navi utilizzate a fini sportivi o ricreativi o per uso personale;

               10 . la fornitura di servizi e proprietà salvavita in mare;

               11 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2012 ) La fornitura di servizi per servizi di gestione e di navigazione aerea del traffico aereo previste per aeromobili utilizzati dall’operatore compagnia aerea, che svolgono principalmente voli internazionali.
Spedizione di merci relativa al traffico internazionale di merci

     Art. 32. (1) (modifica -.. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La consegna fiscale con tasso zero alla fornitura di merci non comunitarie, tranne quelle elencate nell’allegato № 1 per il quale le circostanze di cui all’art. 16 , par. 5 .

          (2) (modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La consegna fiscale con tasso zero la fornitura di servizi, scarico, carico, l’allineamento, il rafforzamento della materie prime e / o sdoganamento ove siano forniti in relazione alla cessione di beni imponibili a tasso zero ai sensi del par. 1 , ad eccezione di quelli esenti dalla legge.
Consegna della movimentazione di merci

     Art. 33 . Una prestazione imponibile a tasso zero è la prestazione di servizi che costituiscono lavoro su beni quali la lavorazione, la lavorazione o la riparazione di beni, qualora siano soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

               1 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I beni sono stati acquistati o importati al fine di svolgere tale lavoro all’interno dell’Unione europea;

               2 . dopo l’esecuzione dei lavori, le merci sono spedite o trasportate in un paese terzo o territorio da o per conto del fornitore o del destinatario;

               3 . il destinatario dei servizi non è stabilito nel territorio del paese.
Fornitura di oro alle banche centrali

     Art. 34 . Un’offerta imponibile a tasso zero è la fornitura di oro diverso dall’oro da investimento ai sensi della legge quando il destinatario è la Banca nazionale bulgara o la banca centrale di un altro Stato membro.
Consegne relative al commercio esente da dazio

     Art. 35 . (Suppl -.. SG 105 del 2006 ) La consegna fiscale con aliquota zero è la vendita di beni nei negozi duty-free, dove la vendita è un’esportazione ai sensi della legge di libero scambio Duty.
Fornitura di servizi forniti da agenti, intermediari e altri intermediari

     Art. 36. (1) consegna imponibile con tasso zero la fornitura di servizi forniti da agenti, broker e altri intermediari che agiscono per conto di un’altra persona, quando è legato alle operazioni di cui al presente capitolo.

          (2) (Abrogato -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Consegna di servizi connessi all’importazione

     Art. 36 a. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) soggetto alla aliquota zero la fornitura di servizi di importazione legati, come la commissione, di imballaggio, trasporto e assicurazione, in cui il loro valore è incluso nella base imponibile ai sensi dell’art. 55 .

          (2) Una tassa a tasso zero è la consegna di un servizio di elaborazione, elaborazione o riparazione quando si forma la base imponibile ai sensi dell’art. 55 , par. 3 importazione di merci che vengono temporaneamente esportate dal dischetto nel paese in un luogo al di fuori dell’Unione europea nell’ambito doganale di perfezionamento passivo e vice importati

ma sul territorio del paese.

          (3) Dove prima del verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 e 2 per la consegna viene rilasciato un documento con le tasse calcolate con la tariffa di cui all’art. 66 , par. 1 , voce 1 , l’importo dell’imposta applicata deve essere rettificato:

               1 . per fatture emesse e comunicazioni – con l’ordine di cui all’art. 116 ;

               2 . per i protocolli emessi – secondo la procedura stabilita dal regolamento per l’attuazione della legge.
Documentazione delle forniture

     Art. 37. (1) I documenti che attestano la presenza delle circostanze di cui al presente capitolo sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Se il provider non ottiene i documenti sotto il par. 1 fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di calendario durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, le disposizioni del presente capo non si applicano. Se il fornitore ottiene successivamente i documenti di cui al par. (1) , adegua il risultato dell’applicazione del presente paragrafo secondo la procedura stabilita nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.

          (3) (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Para 2 non si applica ai acconti ricevuti.
Capitolo quattro.
FORNITURE E ACQUISIZIONI FORNITE

Considerazioni generali
     Art. 38. (1) Le consegne di cui al presente capitolo sono esenti.

          (2) Le forniture intracomunitarie, che sarebbero esentate se sono state effettuate nel territorio del paese a norma delle disposizioni del presente capitolo, sono esentate.

          (3) Sono esenti dall’imposta anche qualsiasi acquisto intracomunitario di beni la cui fornitura nel territorio del paese sia esente ai sensi del presente capitolo.
Consegna relativa alla salute

     Art. 39 . La consegna gratuita è:

               1 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La prestazione dei servizi sanitari (medici) e servizi direttamente legati forniti dai centri sanitari e scuole materne ai sensi della legge di salute e stabilimenti medici ai sensi della legge sugli istituti medici;

               2 . la consegna di organi umani, tessuti e cellule, sangue, componenti del sangue e latte materno;

               3 . fornitura di protesi e fornitura di servizi a persone con disabilità quando le forniture fanno parte dei servizi sanitari di cui al punto 1 ;

               4 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009) La consegna dei dispositivi medici impiantabili alimentato da energia generata nel corpo umano o dalla gravità, e dispositivi medici impiantabili attivi, dove la consegna è parte dei servizi sanitari sotto pag. 1 ;

               5 . (Precedente. 4 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , integrato -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La fornitura di protesi dentarie effettuate dai dentisti e odontotecnici;

               6 . (. Precedente 5 – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La fornitura di servizi di trasporto di malati o feriti in veicoli progettati e da parte di enti debitamente autorizzati;

               7 . (Precedente. 6 -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La fornitura di beni e servizi all’interno del lavoro umanitario svolte dalla onlus Croce Rossa Bulgara e altri per la realizzazione di attività di pubblica utilità registrate nel registro centrale delle entità giuridiche senza scopo di lucro per attività di pubblica utilità.
Fornitura relativa all’assistenza sociale e assicurativa

     Art. 40 . La consegna gratuita è:

               1 . la fornitura di servizi sociali ai sensi della legge sull’assistenza sociale;

               2 . la fornitura di prestazioni sociali ai sensi della legge sull’assistenza sociale;

               3 . assicurazione sociale obbligatoria, volontaria, previdenziale e sanitaria secondo le condizioni e la procedura di una legge speciale, compresi i servizi di intermediazione ad essa direttamente collegati.
Fornitura relativa all’istruzione, allo sport o all’educazione fisica

     Art. 41 . La consegna gratuita è:

               1 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’istruzione prescolastica, scolastico o universitario, l’istruzione e la formazione professionale, la formazione post-laurea, la riqualificazione e la qualificazione, la formazione per l’acquisizione delle competenze chiave fornite da:

                    a) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Gli asili, scuole e le unità di manutenzione ai sensi della legge Istruzione, le istituzioni nella legge sull’istruzione e la formazione professionale fornitori di istruzione e formazione professionale, la formazione per l’acquisizione di competenze chiave inclusi nell’elenco approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia lavoro o istituzioni culturali, educativi o scientifici;

                    b) istituti di istruzione superiore ai sensi della legge sull’istruzione superiore;

               2 . la fornitura di lezioni private che sostituiscono l’istruzione scolastica o universitaria alla voce 1 ;

               3 . (Modifica -. SG. 74 del 2009 , in vigore dal 15.09.2009 , modificata -.. SG 68 di 2013 , in vigore dal 08.02.2013 ) La consegna dei libri di testo e libri di testo approvati dal Ministro dell’Istruzione e della scienza o dal Ministro della cultura in accordo con formazione obbligatoria approvato e programmi educativi e programmi di studio, quando le merci sono trasportate da organismi soggetti p. 1 , lettera “a”, e la fornitura di libri di testo e aiuto quando le merci vengono consegnate dalle organizzazioni di cui al punto 1 , lettera “b”;

               4 . servizi direttamente collegati a sport o dell’educazione fisica fornita dalle organizzazioni sportive in educazione fisica e lo sport, che sono registrati ai sensi della legge per le organizzazioni senza scopo di lucro, come definito per il bene pubblico.
Offerta relativa alla cultura

     Art. 42 . La consegna gratuita è:

               1 . la vendita di biglietti da parte di organizzazioni e istituti culturali ai sensi della legge per la protezione e lo sviluppo della cultura per:

                    a) spettacoli circensi, musicali e musicali e concerti, ad eccezione dei biglietti per bar, varietà e spettacoli erotici;

                    (b) musei, gallerie d’arte, biblioteche e teatri;

                    (c) giardini zoologici e botanici;

                    d) riserve e complessi architettonici, storici, archeologici, etnografici e museali;

               2 . le attività della Radio nazionale bulgara, della televisione nazionale bulgara e dell’Agenzia telegrafica bulgara, per le quali ricevono il pagamento dal bilancio repubblicano.
Consegne relative a confessioni religiose

     Art. 43 . fornitura consegna esenti di beni e prestazioni di servizi da parte della Chiesa ortodossa bulgara e le altre religioni registrati nella Legge sulle Religioni in cui l’alimentazione è collegata con l’attuazione delle loro attività religiose, sociali, educativi e sanitari.
Consegna non commerciale

     Art. 44. (1) L’ esenzione deve essere:

               1 . la fornitura di beni e la fornitura di servizi da parte delle organizzazioni di cui all’art. 39, 40, 41 e 42 quando la fornitura è in connessione con eventi di raccolta fondi utilizzati per la loro attività;

               2 . consegna delle merci e la prestazione di servizi di organizzazioni che non sono commercianti con obiettivi dell’unione politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica della fornitura è in connessione con gli eventi per raccogliere fondi utilizzati per le loro attività o per raggiungere gli obiettivi stabiliti;

               3 . la fornitura di beni e la fornitura di servizi da parte delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 a favore dei loro membri contro le quote associative stabilite conformemente alle regole di tali organizzazioni;

               4 . fornitura di associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente da o meno oggetto di servizi fiscali ai loro membri che sono direttamente necessari per lo svolgimento delle loro attività dove i gruppi prevedono per gli aderenti solo rimborso della parte del costo totale.

               5 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

          (2) Le consegne ai sensi del par. 1 sono esentati nella misura in cui non comportino una violazione delle regole di concorrenza.

Consegne relative a terreni ed edifici

     Art. 45. (1) L’ esenzione è il trasferimento della proprietà della terra, la creazione o il trasferimento di diritti limitati in terre lontane, così come l’affitto o la locazione.

          (2) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La costituzione o il trasferimento di un diritto di costruire è considerata una cessione esente sotto il par. 1 fino all’emissione di un permesso di costruzione per l’edificio per il quale il diritto di costruire è stabilito o trasferito.

          (3) la consegna esenti e fornitura di edifici o di loro parti che non sono nuovi, la fornitura di terreni confinanti e la creazione e il trasferimento di diritti reali su di essi.

          (4) L’ esenzione è anche l’affitto di un edificio o parte di esso per l’abitazione di una persona fisica che non è un commerciante.

          (5) Il paragrafo 1 non si applica a:

               1 . il trasferimento di proprietà in una proprietà fondiaria regolamentata ai sensi della legge sullo sviluppo spaziale, ad eccezione del terreno adiacente agli edifici non nuovi;

               2 . il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali e la locazione di attrezzature, macchinari, attrezzature e edifici fissati al suolo o sotto la sua superficie;

               3 . trasferimento di proprietà o altri diritti reali nonché noleggio di campeggi, roulotte, campi di vacanza, parcheggi e simili;

               4 . il trasferimento della proprietà di terreni adiacenti a nuovi edifici, nonché la creazione e il trasferimento di altri diritti reali su questi terreni.

          (6) Il paragrafo 4 non si applica alla sistemazione in alberghi, motel, vacanze e villaggi turistici, camere, ville, case, bungalow, campeggi, cabine, alberghi, locande, pensioni, roulotte, colonie, case per vacanze , centri balneologici e complessi di sanatorio.

          (7) Nei casi di consegna ai sensi del par. 1, 3 e 4, il fornitore può scegliere di essere tassabile.
Consegna di servizi finanziari

     Art. 46. (1) L’ esenzione deve essere:

               1 . contraente, la concessione e gestione del credito a titolo oneroso (interessi) dalla persona che li ha concessi, ivi compresa la concessione, la negoziazione e la gestione del credito al momento della consegna delle merci in regime di locazione;

               2 . la negoziazione di garanzie e transazioni in garanzie o titoli che conferiscono diritti a crediti pecuniari nonché la gestione di garanzie da parte del creditore;

               3 . (Modifica -.. SG 23 di 2009 , in vigore dal 01.11.2009 ) L’operazione, compresa la negoziazione relative a conti di pagamento, servizi di pagamento, pagamenti di moneta elettronica, debiti, crediti, agli assegni e altri simili contrattuali strumenti, escluse le operazioni di recupero crediti e di factoring e il noleggio di casseforti;

               4 . transazione, compreso il negoziato relativo alla valuta, banconote, monete usate come moneta a corso legale, con l’eccezione di banconote e monete, che non sono normalmente utilizzati come moneta a corso legale o che sono di numismatica;

               5 . la transazione, compresa la negoziazione di partecipazioni, azioni o altri titoli e i loro derivati, esclusa la gestione e la custodia; ciò non si applica ai valori mobiliari che stabiliscono diritti su beni o servizi diversi da quelli di cui al presente articolo;

               6 . (Modificare e suppl -.. SG. 52 del 2007 , in vigore dal 01.11.2007 , modificata -. SG. 77 del 2011 , modificata -. SG. 109 del 2013 g ., in vigore dal 2014/01/01 ) la gestione delle attività di organismi di investimento collettivo, nazionali di investimento dei fondi e fondi pensione e di fornire consulenza sugli investimenti ai sensi della legge sulle attività di organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo, e la legge per i mercati degli strumenti finanziari;

               7 . compresa la negoziazione di future e opzioni finanziarie.

          (2) Nei casi di consegna secondo i termini di un contratto di leasing di cui al par. (1 ) ( 1), il fornitore può optare per la fornitura del credito come una fornitura soggetta ad imposta.

          (3) Per le merci – oggetto del contratto di locazione, il fornitore dei servizi finanziari di cui al par. 1 , comma 1 sorge il diritto alla detrazione del credito d’imposta pieno in ottemperanza ai requisiti di cui all’art. 71 .
Fornitura di servizi assicurativi

     Art. 47 . La consegna esente è la prestazione di servizi secondo i termini e la procedura del Codice delle Assicurazioni da:

               1 . (. Suppl – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Gli assicuratori e riassicuratori;

               2 . broker assicurativi e agenti assicurativi.
giochi d’azzardo

     Art. 48 . La consegna gratuita è l’organizzazione di giochi d’azzardo ai sensi della legge sul gioco d’azzardo.
Fornitura di francobolli e servizi postali

     Art. 49 . La consegna gratuita è:

               1 . la consegna di francobolli di un francobollo o equivalente;

               2 . la prestazione di servizi postali universali secondo le condizioni e l’ordine della legge sui servizi postali.
Fornitura di beni o servizi per i quali non è stato utilizzato alcun credito d’imposta

     Art. 50. (1) (Art. Precedenti 50 – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il Freed è una cessione di beni o servizi:

               1 . che vengono utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle esenzioni e per questo motivo non è stato esercitato il diritto di detrazione dell’imposta fabbricazione, acquisizione o importazione;

               2 . nella fabbricazione, acquisizione o importazione dei quali non sussisteva il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 70 .

          (2) – (SG Nuova. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Para 1 non si applica qualora, ai sensi dell’art. 79 , par. 8 è stato esercitato un diritto al credito d’imposta o è stato effettuato un adeguamento.
Capitolo quinto
TASSAZIONE DELLE CONSEGNE INTELLETTUALI

Tassazione e esigibilità delle cessioni intracomunitarie
     Art. 51. (1) Il fatto fiscale per una cessione intracomunitaria si verifica alla data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna nel territorio del paese.

          (2) Il fatto fiscale per una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 7 , par. 4 si verifica alla data in cui inizia il trasporto delle merci dal territorio del paese.

          (3) L’imposta intracomunitaria diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale di cui al par. 1 e 2 .

          (4) (suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 3 , l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della fattura, rispettivamente al documento di cui all’art. 168 , par. 8 quando questa fattura è stata emessa prima del 15 ° giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato l’evento fiscale.

          (5) Il paragrafo 4 non si applica quando la fattura è stata emessa in connessione con il pagamento ricevuto alla consegna prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale.

          (6) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Al momento della consegna della merce continue di cui all’art. 7, par. 1-4 dura per un periodo più lungo di un mese di calendario, il fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni mese per il mese di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile avviene alla data di cessazione delle forniture.
Base imponibile per le forniture intracomunitarie

     Art. 52. (1) La base imponibile delle cessioni intracomunitarie è determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .

          (2) La base imponibile per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7 , par. 4 è la base imponibile per l’acquisto dei beni, il loro costo o la loro base imponibile all’importazione, aumentata dall’ordine di art. 26 , par. 3 .

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile sotto il par. 2 non deve essere maggiorato del valore dei servizi di cui all’art. 21 , par. 2 , con luogo di esecuzione sul territorio del paese, per il quale la persona registrata ai sensi di questa legge è obbligata ad addebitare le imposte come pagatore ai sensi dell’art. 82 par. 2 .

          (4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Al momento della consegna dell’arte. 51 , par. (6) la base imponibile per ciascun mese di calendario è determinata in proporzione al numero di giorni inclusi nel mese di calendario in questione in relazione al numero totale di giorni di consegna, compresi i giorni del mese in cui le cessioni cessano.
Aliquota fiscale e documentazione delle forniture intracomunitarie

     Art. 53. (1) Le imposte a tasso zero sono le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7 , fatta eccezione per le cessioni intracomunitarie ex art. 38 , par. 2 .

          (2) I documenti che certificano l’esecuzione della fornitura intracomunitaria sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (3) Se il fornitore non riesce ad ottenere i documenti di cui al par. (2) fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di calendario durante il quale l’imposta sulla fornitura è divenuta esigibile, 1 non si applica. Se il fornitore ottiene successivamente i documenti di cui al par. 2 , adegua il risultato dell’applicazione del presente paragrafo con un ordine determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Terza parte.
TASSAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

Importa evento fiscale
     Art. 54. (1) L’evento fiscale importazione di beni si verifica e l’imposta diventa esigibile alla data in cui l’obbligo di pagare i dazi all’importazione nel paese o dovrebbe avvenire anche quando l’obbligo non esiste o le sue dimensioni sono pari a zero.

          (2) Nel caso in cui non vi sia alcun obbligo di pagare i dazi all’importazione sul territorio del paese all’importazione di merci ai sensi dell’art. 16 , par. 3 , si verifica l’evento fiscale e l’imposta diventa esigibile alla data in cui sono state espletate le formalità doganali.
Base fiscale

     Art. 55. (1) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La base imponibile per l’importazione di arte. 16 è il valore in dogana più, nella misura in cui non è più incluso in esso:

               1 . tasse, dazi, imposte e tasse dovute al di fuori del territorio del paese e dazi doganali, accise e altre imposte dovute al momento dell’importazione nel territorio del paese;

               2 . costi relativi all’importazione di commissioni, imballaggio, trasporto e assicurazione effettuati sulla prima destinazione delle merci nel territorio del paese.

          (2) Anche la base imponibile deve essere maggiorata delle spese di cui al par. 1 pt. 2 relativo al trasporto delle merci dal territorio verso il territorio di un altro Stato membro in cui le merci nei documenti di accompagnamento hanno indicato che le merci sono destinate ad un altro Stato membro.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando le merci sono stati temporaneamente esportati dal paese in un luogo al di fuori dell’Unione Europea per il trattamento, la trasformazione o la riparazione in procedura doganale per il perfezionamento passivo e vengono reimportati sul territorio del paese, la base imponibile è il valore del trattamento, elaborazione o riparazione, aumentato dall’ordine del par. 1 .

          (4) La base imponibile ai sensi del par. (1), (2) e ( 3) non includono l’importo dello sconto o riduzione commerciale se è fornito al destinatario entro la data del verificarsi del fatto generatore dell’imposta al momento dell’importazione.

          (5) Quando si importano merci ai sensi dell’art. 16 , par. 3 la base imponibile sarà determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .
Tassazione da parte delle autorità doganali della tassa di importazione

     Art. 56 . L’imposizione dell’imposta all’importazione ai sensi dell’art. 16 è effettuato dalle autorità doganali e l’importo dell’imposta è contabilizzato secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale.
Addebito dell’importatore della tassa di importazione

     Art. 57. (1) La carica di imposta sulle importazioni può essere effettuata da parte dell’importatore, se si tratta di una persona registrata ed è autorizzato a implementare questo regime in connessione con la realizzazione di progetti di cui all’art. 166 .

          (2) Nei casi di cui al par. 1 l’ importatore esercita il suo diritto di maturazione secondo l’art. 164 , par. 2 .

          (3) Per quanto riguarda le importazioni, per le quali ha esercitato il suo diritto ai sensi del par. 1 , l’importatore addebita l’imposta con un protocollo per il periodo di imposta durante il quale l’evento fiscale di cui all’art. 54 .

          (4) Nei casi previsti dall’art. 58 , par. 2 l’ imposta viene addebitata dall’importatore con un protocollo per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta è diventata esigibile.
Esenzione dalla tassa di importazione

     Art. Articolo 58. (1) L’ esenzione è l’importazione di:

               1 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) le merci importate da:

                    a) le missioni diplomatiche, i posti consolari o membri del loro personale che beneficiano di sgravio dai dazi all’importazione;

                    b) l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti o dell’Unione Europea organi ai quali il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, fatte salve le limitazioni e le condizioni del presente protocollo e gli accordi per la sua attuazione o accordi di sede e a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza;

                    c) le organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui alla lettera “b”, riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro – il padrone di casa, o da membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o accordi per il loro quartier generale;

               3 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le protesi importate da dentisti o odontotecnici, organi umani, tessuti e cellule, sangue, componenti del sangue e latte;

               4 . libri di testo e sussidi didattici ai sensi dell’art. 41 , comma 3, delle organizzazioni di cui all’art. 41 , elemento 1 ;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I prodotti della pesca marittima raccolto fuori dal mare territoriale dell’Unione europea da navi quando i prodotti sono importati in porti in forma non trasformata o dopo essere stati immagazzinati per essere commercializzati prima di essere consegnati.

               6 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La merce, quando le importazioni seguiti da intra e qualora l’importatore presenti i seguenti dati:

                    a) il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 94 par. 2 ;

                    b) il numero di identificazione IVA del cliente al quale i beni vengono erogati, rilasciata in un altro Stato membro, o il suo numero di identificazione IVA rilasciato nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di merci;

                    c) la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite in un altro Stato membro secondo un ordine stabilito nelle modalità di esecuzione;

               7 . oro dalla Banca nazionale bulgara;

               8 . aeromobili, navi e pezzi di ricambio per loro, tranne che per scopi sportivi e ricreativi;

               9 . oro da investimento;

               10 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave che trasporta gas nel sistema rete di gas naturale o di gas prima di tale sistema, elettricità, calore o refrigerazione attraverso il teleriscaldamento o il raffreddamento;

               11 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le pubblicazioni ufficiali rilasciati sotto l’autorità del paese o del territorio di esportazione, organizzazioni internazionali, enti pubblici ed enti pubblici con sede in paese o territorio di esportazione e stampati i materiali distribuiti in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o in un’elezione nazionale nello stato in cui il materiale stampato proviene da organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri nella misura in cui tali pubblicazioni e stampati sono tassati nel paese o nel territorio di esportazione e non beneficiano di un’esenzione dalla tassa all’esportazione;

               12 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I cavalli purosangue, non più di 6 mesi e nato in un paese terzo o territorio di un animale coperto nell’Unione europea e, successivamente, temporaneamente esportato alla nascita;

               13 . beni distrutti o abbandonati in favore dello Stato ai sensi della legislazione doganale e donati ai beni che sono state abbandonate e confiscati dallo Stato, escluso quello di autoveicoli;

               14 . merci sotto controllo doganale che sono state distrutte o irrimediabilmente perdute per motivi connessi alla natura delle merci o per causa di forza maggiore;

               15 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)

               16 . merci che sono state temporaneamente esportate per riparazioni o riparazioni se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione doganale;

               17 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le merci vengono reintrodotte da parte dell’esportatore faccia nello stato in cui sono stati esportati, tranne deprezzamento normale dovuto utilizzare quando gli stessi beni sono esenti da dazi all’importazione;

               18 . veicoli a motore illegalmente sequestrati o rubati e per i quali i dazi all’importazione dovuti sono stati rimborsati o trasferiti conformemente alla legislazione doganale.

          (2) Dove l’importatore delle merci di cui al par. 1 , il punto 6 non ottiene i documenti di cui all’art. 53 , par. 2 fino alla scadenza del mese di calendario successivo al mese di accadimento dell’evento fiscale di cui all’art. 54 , la tassa di importazione diventa esigibile dall’importatore.

          (3) L’imposta di cui al par. 2 diventa esigibile l’ultimo giorno del mese di calendario successivo al mese del verificarsi dell’evento fiscale di cui all’art. 54 .

          (4) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione delle merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori che non hanno carattere commerciale, è esente da imposta in base a soglie monetarie rispettivamente per i passeggeri terrestri, marittimi e aerei, che sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (5) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il valore del bagaglio personale di un viaggiatore, che viene importato temporaneamente o reimportato dopo la sua esportazione temporanea, e il valore dei medicinali richiesti per le esigenze personali del passeggero, sono esenti da imposta, senza tenere conto delle soglie di cui al paragrafo 1. 4 .

          (6) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Ai fini di soglie monetarie sotto il par. 4 il valore di un articolo separato non può essere diviso.

          (7) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione esente di tabacco, alcol e bevande alcoliche e l’importazione di vino tranquillo e la birra importati in bagaglio personale di passeggeri non commerciali in limiti quantitativi da stabilire dalla legge sull’esecuzione. Questa esenzione non si applica ai viaggiatori di età inferiore ai 17 anni.

          (8) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il carburante per ogni passeggeri del veicolo in arrivo da paesi o territori terzi contenuta nel serbatoio normale e non più di 10 litri di carburante in un container portatile sono esenti da tasse.

          (9) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il valore della merce sotto il par. 7 e 8 non devono essere presi in considerazione per la determinazione delle soglie monetarie di cui al par. 4 .

          (10) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 anni) Qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco per ciascun passeggero e ogni combinazione di bevande alcoliche e analcoliche per ogni passeggero non può superare 100 per cento della somma delle percentuali formate dalle singole indennità.

          (11) (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) L’importazione esente delle merci importate nel bagaglio personale e le importazioni di tabacco, alcol e bevande alcoliche e l’importazione di vino non frizzante e birra da parte degli equipaggi dei mezzi di trasporto utilizzati per i viaggi da un paese terzo o territorio sulla base di soglie monetarie e quantitative che saranno determinate dalle norme per l’attuazione della presente legge.

          (12) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Le soglie monetarie e quantitative si applicano quando si viaggia tra gli Stati membri in transito attraverso il territorio di un paese terzo o inizia un territorio terzo. Sorvolo senza atterraggio non sono considerati per il transito.

          (13) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Para 12 non si applica quando il viaggiatore può dimostrare che trasportati nel bagaglio merci sono imponibili nello Stato membro in cui sono acquisite e non sono soggetti al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.

          (14) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’importazione esente di prodotti all’interno del duty consentita libera importazione quando:

               1 . importare merci di valore complessivo non superiore a BGN 30 ;

               2 . ricevere piccole spedizioni di merci di natura commerciale inviato da un terzo da un individuo ad un altro individuo nel paese senza pagare di quest’ultimo per loro, per un totale fino all’equivalente di 45 euro;

               3 . importazione di beni personali ricevuti in eredità;

               4 . importazione di beni personali usati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza normale nell’Unione europea;

               5 . importazione di beni in relazione al matrimonio;

               6 . importazione di beni di consumo usati dopo aver completato un soggiorno temporaneo al di fuori dell’Unione europea;

               7 . ordini di importazione, medaglie e premi onorari;

               8 . importare campioni di merci di valore trascurabile;

               9 . importazione di regali ricevuti nell’ambito delle relazioni internazionali;

               10 . importazione di beni destinati all’uso personale da parte dei capi di stato;

               11 . importare merci destinate a vittime di catastrofi;

               12 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le bare importati contenenti corpi dei defunti e le urne contenenti le ceneri di defunti, così come i fiori, corone e altri ornamenti che di solito li accompagna;

               13 . materiali di importazione per la protezione delle merci durante il trasporto e la paglia per mangimi, mangimi e alimenti per animali durante il trasporto;

               14 . Invia documentazione

               15 . importare materiali didattici, sussidi didattici e altre attrezzature domestiche per alunni o studenti;

               16 . importare prodotti ottenuti da un agricoltore da proprietà situate in paesi terzi situati nelle immediate vicinanze della principale sede di attività del produttore;

               17 . semi importati, fertilizzanti e prodotti per il trattamento del suolo e delle colture per i beni situati in prossimità di una terza parte coltivati da produttori agricoli la cui sede principale di attività si trova nel paese terzo, nelle immediate vicinanze della proprietà;

               18 . importare materiale video e audio di natura educativa, scientifica o culturale fornito dalle Nazioni Unite o da una delle sue agenzie specializzate, qualunque sia il loro scopo;

               19 . importare oggetti di collezioni e opere d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale non destinati alla vendita e importati da musei, gallerie o altre istituzioni; l’esenzione si applica solo se le merci sono importate gratuitamente o se sono importate a titolo oneroso, non sono fornite da un soggetto passivo;

               20 . importazione di animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca;

               21 . (Modificato, SG n. 101 del 2013 , entrata in vigore il 01.01.2014 ) importare sostanze terapeutiche di origine umana e reagenti per il gruppo sanguigno e la tipizzazione tissutale;

               22 . sostanze di riferimento all’importazione per il controllo di qualità dei prodotti medici;

               23 . importare prodotti farmaceutici utilizzati in eventi sportivi internazionali;

               24 . importare merci da organizzazioni statali, enti di beneficenza o organizzazioni filantropiche ricevute gratuitamente da loro;

               25 . importare merci da istituzioni o organizzazioni ricevute gratuitamente per assistere ciechi e altri disabili;

               26 . importare materiale stampato e pubblicitario;

               27 . importare beni per uso o consumo durante fiere o altri eventi simili;

               28 . importare beni per scopi di test, analisi o ricerca;

               29 . importazione di partite destinate ad organizzazioni per la protezione del diritto d’autore o per la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale;

               30 . importazione di pubblicazioni con informazioni turistiche;

               31 . importazione di carburante e lubrificanti contenuti in serbatoi standard di veicoli terrestri e contenitori speciali;

               32 . importati da autorizzato a tale scopo dalle autorità competenti, per l’impiego nella costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, tombe e monumenti commemorativi alle vittime di guerra di un paese terzo, sepolto nella UE.

          (15) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le importazioni esenti dal territori terzi di beni la cui importazione dai paesi terzi, sarebbero esentati sotto il par. 14 .
Fornitura di tasse di importazione

     Art. Articolo 59. (1) Laddove, ai sensi della legislazione doganale, i dazi doganali non sono richiesti o richiesti per essere garantiti, l’imposta non è garantita né garantita in conformità degli importi stabiliti dalla legislazione doganale e dalle modalità di pagamento dei dazi doganali.

          (2) Se nell’ambito della normativa doganale esiste l’obbligo di pagare gli interessi sui dazi doganali, sorge una passività per il pagamento degli interessi sull’imposta non riscossa.

          (3) Una persona con licenza di aprire e gestire un magazzino doganale (magazzino) sotto la legislazione doganale responsabile in solido con il depositante delle merci per l’imposta dovuta sulle merci si discostano dal regime doganale durante la loro conservazione magazzino.

          (4) Quando ai sensi dell’art. 173 , par. 1 fornito esenzione fiscale sulle importazioni di veicoli a motore e loro rimangono sotto vigilanza doganale, l’esenzione si applica se il termine di veicoli doganali supervisione importati da persone che godono di privilegi in virtù della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, convenzioni consolari o di altri trattati internazionali ai quali la Bulgaria è parte, vengono rubati o rubato e questo è stato stabilito dalle autorità competenti conto Enya su ordinazione.
Pagamento della tassa di importazione

     Art. Articolo 60. (1) L’ imposta applicata dalle autorità doganali è versata nel bilancio repubblicano nell’ordine e nei termini previsti per il pagamento dei dazi doganali.

          (2) L’ imposta applicata dalle autorità doganali all’importazione nel territorio del paese non può essere compensata dalle autorità fiscali o dalle autorità doganali con altri crediti.

          (3) (Nuovo – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di importazione di arte. 16 nell’ambito del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi doganali, l’imposta applicata dalle autorità doganali è versata nel bilancio nazionale prima che le merci siano revocate.
Autorizzazione a liberare la merce

     Art. 61 . Le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci dopo il pagamento o la garanzia dell’imposta riscossa secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale, tranne nei casi in cui l’imposta sia applicata dall’importatore.
Parte quarta.
TASSAZIONE DELL’ACQUISTO INTERNO

Luogo di attuazione dell’acquisizione intracomunitaria
     Art. 62. (1) Il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario si trova nel territorio del paese al momento dell’arrivo delle merci e il loro trasporto termina nel territorio del paese.

          (2) In deroga al par. 1 , il luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria si trova nel territorio del paese quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nel paese.

          (3) Il paragrafo 2 non si applica se la persona ha prove del fatto che l’acquisto intracomunitario delle merci è tassato nello Stato membro in cui le merci arrivano o hanno completato il loro trasporto.

          (4) Se l’acquisto intracomunitario è tassato secondo il par. 2 e, successivamente, dimostra che acquisto intracomunitario viene tassato nello Stato membro in cui le merci arrivano o loro estremità di trasporto, la persona correggere il risultato dell’applicazione del par. 2 .

          (5) In deroga al par. (2) , il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è lo Stato membro in cui le merci arrivano o termina il loro trasporto se sono presenti entrambe le seguenti condizioni:

               1 . l’intermediario in un’operazione tripartita acquista i beni sotto il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 94 par. 2 ;

               2 . la persona di cui al punto 1 effettua una successiva consegna delle merci all’acquirente nell’operazione triangolare;

               3 . la persona di cui al punto 1 emetterà una fattura per la consegna di cui al punto 2 , che soddisfi i requisiti di cui all’art. 114 , dichiarando di essere l’intermediario dell’operazione triangolare e che l’imposta di fornitura è dovuta dall’acquirente nell’operazione triangolare;

               4 . la persona di cui al punto 1 dichiara la consegna di cui al punto 2 della dichiarazione VNES per il rispettivo periodo d’imposta.

          (6) I documenti attestanti le circostanze di cui al par. 3, 4 e 5 , e l’ordine per effettuare la correzione di cui al par. 4 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Tassazione e esigibilità dell’imposta intracomunitaria di acquisizione

     Art. 63. (1) L’evento imponibile per un acquisto intracomunitario si verifica alla data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna nel territorio del paese.

          (2) L’evento fiscale per l’acquisizione intracomunitaria ai sensi dell’art. 13 , par. 3 si verifica alla data in cui il trasporto delle merci termina nel territorio del paese.

          (3) L’imposta di acquisizione intracomunitaria diventa esigibile il 15 del mese successivo al mese durante il quale l’evento fiscale di cui al par. 1 e 2 .

          (4) In deroga al par. 3 , l’imposta diventa esigibile alla data della fattura, se quest’ultima è stata emessa prima del 15 ° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.

          (5) Il paragrafo 4 non si applica quando la fattura è stata emessa in relazione a un pagamento effettuato prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale.

          (6) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al momento della consegna della merce continue di cui all’art. 13 , par. 1-3 dura per un periodo più lungo di un mese di calendario, il fatto generatore dell’imposta si verifica alla fine di ogni mese per il mese di calendario di cessazione della fornitura evento imponibile avviene alla data di cessazione delle forniture.
Base imponibile per l’acquisizione intracomunitaria

     Art. 64. (1) La base imponibile per l’acquisto intracomunitario è determinata dall’ordine di cui all’art. 26 .

          (2) La base imponibile per l’acquisizione intracomunitaria ai sensi dell’art. 13 , par. 3 è pari all’importo imponibile stabilito per le cessioni intracomunitarie nello Stato membro dal quale le merci sono spedite o trasportate.

          (3) La base imponibile delle acquisizioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa comprende anche l’accisa dovuta o assolta per le merci nello Stato membro dal quale sono spedite o trasportate. Se dopo l’acquisizione l’accisa è soggetta a rimborso al destinatario, la base imponibile sarà ridotta secondo la procedura stabilita dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile sotto il par. 1, 2 e 3 non includono la base imponibile dei servizi di cui all’art. 21 , par. 2 , con luogo di esecuzione sul territorio del paese, per il quale la persona registrata ai sensi di questa legge è obbligata ad applicare l’imposta come persona ai sensi dell’art. 82 par. 2 .

          (5) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Al momento della consegna dell’arte. 63 , par. 6 base imponibile per ogni mese civile è determinato in proporzione al numero di giorni nel mese di calendario, il numero totale di giorni di fornitura, compresi i giorni del mese di cessazione delle forniture.
Esenti acquisti intracomunitari

     Art. Articolo 65. (1) Gli acquisti intracomunitari di beni con un luogo di esecuzione sul territorio del paese, la cui cessione nel territorio del paese è specificata nel Capitolo 4, sono esenti.

          (2) Le acquisizioni intracomunitarie con luogo di esecuzione nel territorio del paese di merci sono esenti:

               1 . quando i destinatari sono persone di cui all’art. 172 , par. 2 e art. 174 , par. 1 ;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’importazione di cui il paese sarebbe esente ai sensi dell’art. 58 , ad eccezione delle importazioni di beni di cui all’art. 58 , par. 1 , elemento 6 ;

               3 . (Suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando i destinatari sono istituzioni dell’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti o organi dell’Unione europea a cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, fatte salve le limitazioni e le condizioni del presente protocollo e dei suoi accordi di attuazione o di sede, a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza;

               4 . da un intermediario in una transazione tripartita registrata ai fini IVA in un altro Stato membro.
Parte quinta
TASSE FISCALI E DETERMINAZIONE DELL’OBBLIGO FISCALE

Capitolo 6.
TARIFFA FISCALE

Aliquota fiscale
     Art. 66. (1) L’aliquota fiscale è del 20 % per:

               1 . forniture tassabili diverse da quelle espressamente designate come imponibili a tasso zero;

               2 . importazione di beni sul territorio del paese;

               3 . acquisizioni intracomunitarie imponibili.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.04.2011 , modificata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il tax rate per l’alloggio in alberghi e strutture simili, compresa la fornitura di alloggi per le vacanze e il noleggio di campeggi o roulotte, è del 9 %.
Importo della tassa

     Art. 67. (1) L’ammontare della tassa deve essere determinato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota d’imposta.

          (2) Quando, al momento della negoziazione della consegna, non è espressamente indicato che l’imposta è dovuta separatamente, si presume che sia inclusa nel prezzo concordato.

          (3) L’imposta si considera inclusa nel prezzo dichiarato e quando le merci soggette a una fornitura al dettaglio sono offerte commercialmente.
Capitolo Sette.
CREDITO FISCALE

Credito d’imposta e diritto a detrazione del credito d’imposta
     Art. 68. (1) Il credito d’imposta è l’importo dell’imposta che una persona registrata può detrarre dalle sue passività fiscali ai sensi della presente legge per:

               1 . beni o servizi da lui ricevuti a titolo di una cessione soggetta ad imposta;

               2 . il pagamento da lui effettuato prima che si verifichi l’evento imponibile per una cessione imponibile;

               3 . le importazioni fatte da lui;

               4 . l’imposta richiesta da lui come pagatore al capitolo otto.

          (2) Il diritto a deduzione di un credito d’imposta sorge quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

          (3) Nei casi di successione di cui all’art. 10 il diritto a dedurre il credito d’imposta sorge:

               1 . alla data di inserimento della circostanza di cui all’art. 10 nel Registro delle Imprese – dove il successore è una persona registrata ai sensi di questa legge;

               2 . alla data di registrazione di cui all’art. 132 , par. 3 .

          (4) Nei casi previsti dall’art. 116 , par. 2 il diritto a dedurre un credito d’imposta sorge alla data in cui è stato emesso il nuovo documento fiscale.

          (5) Nei casi previsti dall’art. 131 il diritto alla detrazione di un credito d’imposta sorge alla data di emissione del documento di cui all’art. 131 , par. 1 , elemento 2 .

          (6) (nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto a deduzione di ingresso credito d’imposta per l’acquisto di beni o servizi per i quali viene applicato un regime speciale per l’imposta di contabilità di cassa valore aggiunto nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
Consegne con diritto a detrazione del credito d’imposta

     Art. 69. (1) Quando i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle prestazioni imponibili effettuate dalla persona registrata, la persona ha diritto a detrazione:

               1 . l’imposta sui beni o servizi che il fornitore – una persona registrata ai sensi di questa legge ha fornito o sta per consegnargli;

               2 . l’imposta applicata sulle importazioni di beni di cui all’art. 56 e 57 ;

               3 . l’imposta richiesta da lui come pagatore al capitolo otto.

          (2) Ai fini del par. 1 per le forniture imponibili deve essere considerato:

               1 . le forniture nell’ambito dell’attività economica della persona registrata che hanno luogo di prestazione al di fuori del territorio del paese ma che sarebbero tassabili se fossero eseguite nel territorio del paese;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di servizi finanziari di cui all’art. 46 e dei servizi assicurativi di cui all’art. 47 se il destinatario dei servizi è stabilito al di fuori dell’Unione europea o se le prestazioni di tali servizi sono direttamente collegate a merci per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 21. 28 .
Restrizioni al diritto di detrazione del credito d’imposta

     Art. 70. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta non sarà presente, anche se le condizioni di cui all’art. 69 o 74 dove:

               1 . i prodotti o servizi sono destinati alla fornitura di forniture esenti a norma del capo IV;

               2 . i beni o servizi sono destinati a forniture gratuite o ad attività diverse dall’attività economica della persona;

               3 . i beni o servizi sono destinati a scopi di intrattenimento o intrattenimento;

               4 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il acquisito o moto o in auto importate;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) i beni oi servizi sono destinati per la manutenzione, la riparazione, il miglioramento e la gestione di moto e auto sotto p. 4 , compresi i pezzi di ricambio , assemblaggio, carburante e lubrificanti;

               6 . le merci sono state prese a favore dello stato o l’edificio è stato distrutto come costruito illegalmente.

          (2) Il paragrafo 1 , i punti 4 e 5 non si applicano quando:

               1 . i veicoli sotto para. 1 , il punto 4 deve essere utilizzato solo per i servizi di trasporto e di sicurezza, il trasporto di taxi, il noleggio, i servizi di corriere o la preparazione di autisti di veicoli a motore, compresa la loro successiva vendita;

               2 . i veicoli sotto para. 1 , il punto 4 è destinato esclusivamente alla rivendita (scorte commerciali);

               3 . i prodotti o i servizi sono destinati alla rivendita (scorte commerciali), anche dopo la lavorazione;

               4 . i prodotti o servizi sono relativi alla manutenzione, riparazione, miglioramento o funzionamento dei veicoli di cui al punto 1 ;

               5 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I veicoli sotto il par. 1 , articolo 4 e i prodotti o servizi di cui al par. 1 , il punto 5 deve essere utilizzato anche per attività diverse da quelle di cui ai punti da 1 a 4 nei casi in cui una o più delle attività elencate ai punti da 1 a 4 costituiscano l’attività principale per la persona; in tali casi, il diritto a dedurre un credito d’imposta è disponibile dall’inizio del mese successivo al mese in cui è stato soddisfatto il requisito dell’attività principale.

          (3) Il paragrafo 1 , punto 2 non si applica a:

               1 . (Modificare e suppl -.. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Lo speciale, il lavoro, le uniformi e l’abbigliamento formale e dispositivi di protezione individuale forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti, tra cui dei contratti in gestione ai fini della sua attività economica;

               2 . servizio di trasporto da casa al posto di lavoro e tornare dal datore di lavoro ai dipendenti, compresi quelli nell’ambito di contratti di gestione, forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai fini della sua attività;

               3 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I beni o servizi utilizzati nella conduzione servizio gratuito di supporto / utente per riparazione di affitto o previsto l’uso di un bene;

               4 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I beni o servizi utilizzati nella conduzione servizio gratuito di supporto / utente per migliorare assunti o previste per l’uso del risparmio.

               5 . la fornitura gratuita di beni o servizi di valore trascurabile a fini pubblicitari e la fornitura di campioni;

               6 . il cibo e / o i supplementi che sono forniti dall’ordine di arte. 285 del Codice del lavoro;

               7 . trasporto e pernottamenti di persone distaccate dalla persona;

               8 . i beni o servizi utilizzati in relazione all’esecuzione del servizio di garanzia di cui all’art. 129 .

          (4) (emendare e suppl -… SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Non v’è alcun diritto di un’entità credito d’imposta iscritti ai sensi dell’art. 97 a, art. 99 e art. 100 , par. 2 .

          (5) Non vi è alcun diritto a un credito d’imposta per una tassa che è stata erroneamente addebitata.
Condizioni per l’esercizio del diritto a detrazione del credito d’imposta

     Art. 71 . La persona esercita il diritto di detrazione di un credito d’imposta quando soddisfa una delle seguenti condizioni:

               1 . ha un documento fiscale, redatto in conformità ai requisiti di cui all’art. 114 e 115 dove l’imposta è indicata su una linea separata – in relazione alle cessioni di beni o servizi a cui la persona è destinataria;

               2 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il rilascio di un protocollo di cui all’art. 117 o art. 163 b, par. 2 e ha rispettato i requisiti dell’Art. 86 – nei casi in cui l’imposta è a carico della persona come pagatore ai sensi del capitolo otto; nei casi previsti dall’art. 161 o 163 bis , nel caso in cui il fornitore sia un soggetto passivo, il destinatario deve altresì essere in possesso di un documento fiscale, redatto in conformità ai requisiti di cui all’art. 114 e 115 , che indica il motivo appropriato per la mancata riscossione dell’imposta;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La dogana possiede un documento d’importazione che la persona indicata come importatore e l’imposta è stata versata ai sensi dell’art. 90 , par. 1 – in caso di importazione ai sensi dell’art. 16 ;

               4 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La dogana possiede un documento d’importazione che la persona indicata come importatore emissione di un protocollo di cui all’art. 117 e ha rispettato i requisiti di cui all’art. 86 – nei casi previsti dall’art. 57 ;

               5 . ha un documento che soddisfa i requisiti dell’Art. 114 , ha emesso un protocollo ai sensi dell’art. 117 e ha rispettato i requisiti di cui all’art. 86 – nel caso di acquisti intracomunitari;

               6 . ha un documento ai sensi dell’Art. 131 , par. 1 , elemento 2 ;

               7 . possiede i documenti previsti dal regolamento per l’applicazione della legge – nei casi di successione di cui all’art. 10 ;

               8 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 .) L’imposta ha il documento in p 1 e documentare il pagamento con bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro, eseguita da un fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale effettuato da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali sotto la legge dei servizi postali e del protocollo d’arte. 151 c, par. 8 – fornitura, in cui il fornitore applica Capitolo Seventeen “e”;

               9 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 .) L’imposta ha il documento in p 1 e documentare il pagamento con bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro, eseguita da un fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale effettuato da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali ai sensi della legge servizi postali, e ha emesso un protocollo di cui all’art. 151 g, par. 8 – per forniture in cui il fornitore non applica il diciassettesimo capitolo “a”.
Periodo per l’esercizio del diritto a detrazione del credito d’imposta

     Art. 72. (1) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il registrata ai sensi della presente legge possono esercitare il loro diritto a detrazione per il periodo d’imposta nel corso del quale o uno dei seguenti 12 periodi fiscali.

          (2) Il diritto di cui al par. 1 deve essere esercitato, come la persona:

               1 . includere l’ammontare del credito d’imposta nel determinare il risultato per il periodo d’imposta di cui al par. 1 nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per lo stesso periodo fiscale;

               2 . ha sottolineato il documento di cui all’art. 71 nel giornale di bordo per gli acquisti di cui all’art. 124 per il periodo d’imposta di cui al punto 1 .
Diritto di detrazione del credito d’imposta parziale

     Art. 73. (1) Una persona registrata ha diritto alla detrazione del credito d’imposta parziale in materia di imposta sui beni o servizi che sono utilizzati per il trasporto di rifornimenti per i quali la persona è autorizzato a dedurre e per le forniture o le attività per il quale la persona non ha tale diritto.

          (2) L’ ammontare del credito d’imposta parziale viene determinata dalla quantità del credito fiscale viene moltiplicato per un coefficiente calcolato ai due decimali, ottenuto come rapporto tra il fatturato relativo alle forniture per i quali la persona è autorizzato a dedurre credito d’imposta e fatturato relativo a tutte le consegne e attività svolte dalla persona.

          (3) Il fatturato relativo alle forniture per le quali la persona ha diritto a detrarre il credito d’imposta deve includere:

               1 . le basi imponibili delle forniture imponibili fatte dalla persona;

               2 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona per la quale l’imposta è divenuta esigibile prima che si verifichi l’evento imponibile a fronte di una cessione imponibile;

               3 . le basi imponibili delle forniture effettuate dalla persona con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, assimilate ai soggetti passivi di cui all’art. 69 , par. 2 , ad eccezione delle consegne con luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, effettuate da un oggetto permanente della persona fuori dal territorio del paese;

               4 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona prima delle consegne di cui al punto 3 ;

               5 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La cessione di beni o servizi per i quali la stessa ha esercitato un diritto a detrazione ai sensi dell’art. 70 , par. 1 , articoli da 3 a 5 .

          (4) Il fatturato relativo a tutte le consegne e le attività della persona include:

               1 . il fatturato ai sensi del par. 3 ;

               2 . le basi imponibili delle cessioni effettuate dalla persona con un luogo di esecuzione al di fuori del territorio del paese, che non sono assimilabili ai soggetti passivi ai sensi dell’art. 69 , par. 2 , salvo per le consegne effettuate da un oggetto permanente della persona al di fuori del territorio del paese;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le basi imponibili delle esenzioni sottostanti ad eccezione di quelli di cui all’art. 50 par. 1 , elemento 2 ;

               4 . il valore delle forniture e delle attività al di fuori del business della persona;

               5 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona prima delle consegne e le attività di cui ai punti 2, 3 e 4 ;

               6 . l’importo delle sovvenzioni ricevute, diverse da quelle incluse nella base imponibile.

          (5) Il coefficiente deve essere calcolato sulla base delle rivoluzioni di cui al par. 3 e 4 per l’intero anno civile precedente e quando manca tale fatturato per l’anno civile precedente – sulla base del fatturato di cui al par. 3 e 4 per il periodo d’imposta durante il quale si verifica la detrazione del credito d’imposta.

          (6) L’ammontare del credito d’imposta parziale di cui al par. 2 viene ricalcolato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno civile corrente sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per l’anno solare corrente.

          (7) In caso di cancellazione, l’ammontare del credito d’imposta parziale ai sensi del par. 2 viene ricalcolato alla fine dell’ultimo periodo d’imposta sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per la parte dell’anno civile in corso durante il quale la persona è stata registrata.

          (8) La differenza come risultato del ricalcolo secondo il par. 6 e 7 sono inclusi come aggiustamento (aumento o diminuzione) dell’importo del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta.
Diritto a detrazione del credito d’imposta quando l’imposta è a carico del destinatario / importatore

     Art. 73 a. (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) Quando le forniture in cui l’imposta è dovuta dal destinatario del diritto alla detrazione del credito d’imposta è disponibile e dove il fornitore non è ha emesso un documento che soddisfa i requisiti di cui all’art. 114 , e / o il destinatario non ha un documento ai sensi dell’art. 71 , articoli 2, 4 e 5 , e / o il destinatario non ha rispettato i requisiti di cui all’art. 72 se la spedizione non è nascosta e i dati su di esso sono disponibili nei conti del destinatario.

          (2) Nei casi di cui al par. (1) il diritto a dedurre un credito d’imposta è esercitato durante il periodo d’imposta durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, applicando l’art. 126 , par. 3 , elemento 2 .
Diritto di detrazione del credito d’imposta per beni disponibili e servizi ricevuti prima della data di registrazione

     Art. 74. (1) Una persona registrata ai sensi dell’art. 96, 97, 98 , art. 100 , par. 1 e 3 , art. 102 o 132 sono autorizzati a detrarre il credito d’imposta per attività acquistate o altrimenti acquisite o importate ai sensi della Legge sulla contabilità prima della data di registrazione ai sensi della presente legge, disponibili alla data di registrazione.

          (2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica solo per le attività disponibili alla data di registrazione per le quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . i requisiti dell’Art. 69 e 71 ;

               2 . il fornitore è una persona registrata per legge alla data di rilascio del documento fiscale e la fornitura era imponibile a tale data;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo di inventario di registrazione delle attività disponibili viene effettuato alla data di registrazione ai sensi della presente legge e presentata entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione;

               4 . i beni sono acquisiti dalla persona fino a 5 anni, e per i beni immobili – fino a 20 anni prima della data di registrazione ai sensi della presente legge.

          (3) La persona registrata ai sensi del par. 1 è autorizzato a detrarre il credito d’imposta e i servizi ricevuti prima della data della sua registrazione ai sensi della presente legge, quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . i servizi sono direttamente collegati alla registrazione della persona ai sensi della legge commerciale;

               2 . i servizi sono stati ricevuti non prima di un mese prima della registrazione della persona ai sensi della legge sul commercio;

               3 . la persona ha depositato una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro 30 giorni dalla data di iscrizione al registro di cui all’art. 82 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;

               4 . per i servizi ricevuti la persona ha una fattura ai sensi dell’art. 71 , elemento 1 ;

               5 . il prestatore di servizi è una persona registrata per legge alla data di rilascio del documento fiscale e la fornitura era imponibile a tale data;

               6 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo lista di registrazione per i servizi ricevuti è fatta al momento della registrazione ai sensi della presente legge ed è archiviato entro e non oltre 45 giorni dalla la data di registrazione.
Nascondere ed esercitare il diritto di detrazione di un credito d’imposta per beni disponibili e servizi ricevuti prima della registrazione

     Art. 75. (1) Il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 74 si verifica alla data di registrazione ai sensi della presente legge.

          (2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto sotto il par. 1 viene esercitato nel periodo d’imposta nel corso del quale il, o uno dei successivi periodi di imposta dodici, le risorse disponibili, i servizi ricevuti e l’imposta inclusi nella lista di registrazione ai sensi dell’art. 74 , sono riportati nel registro acquisti per il periodo di imposta pertinente.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 74 non sorge e non può essere esercitato dalla persona registrata se l’inventario di registrazione è archiviato dopo il 45 ° giorno dalla data di registrazione.
Diritto di detrazione del credito d’imposta alla ri-registrazione

     Art. 76. (1) La persona registrata ha il diritto di detrarre l’imposta applicata al momento della sua cancellazione ai sensi della presente legge per i beni tassati di cui all’art. 111 , par. 1 , elemento 1 , disponibili alla data della sua successiva registrazione.

          (2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica quando sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . le attività disponibili ai sensi della Legge sulla contabilità alla data della successiva registrazione ai sensi della presente legge sono state tassate al momento della cancellazione ai sensi dell’art. 111 , par. 1 , elemento 1 ;

               2 . l’imposta maturata per la cancellazione è stata effettivamente pagata o compensata dall’autorità fiscale;

               3 . con le attività disponibili di cui al punto 1 la persona ha effettuato, esegue o effettuerà consegne imponibili ai sensi dell’art. 69 ;

               4 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il modulo lista di registrazione per le attività di cui al punto. 1 è composto dalla data di ri-registrazione ed è archiviato entro e non oltre 45 dni dalla data di registrazione;

               5 . le attività di cui al punto 1 sono acquisite dalla persona fino a 5 anni, e per i beni immobili – fino a 20 anni prima della data della nuova registrazione ai sensi della presente legge.

          (3) (Nuovo – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nei casi di cui all’art. 111 , par. 2 , punto 5, la persona registrata ha il diritto di detrarre il credito d’imposta per attività acquistate o altrimenti acquisite o importate ai sensi della Legge sulla contabilità dopo la data della sua cancellazione che è disponibile alla data della sua successiva registrazione. Il diritto al credito d’imposta sorge alle condizioni di cui all’art. 74 , par. 2 .
Origine ed esercizio del diritto alla detrazione delle tasse applicate alla cancellazione e alla successiva registrazione della persona

     Art. 77. (1) Il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 76 si verifica alla data della ri-registrazione ai sensi della presente legge.

          (2) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il diritto a detrazione sotto il par. 1 deve essere esercitato durante il periodo d’imposta in cui si è verificato o in uno dei seguenti 12 periodi tassabili, le attività disponibili e l’imposta inclusa nell’inventario di registrazione ai sensi dell’art. 76 , sono riportati nel registro acquisti per il periodo fiscale pertinente.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 76 non sorge e non può essere esercitato dalla persona registrata se l’inventario di registrazione è archiviato dopo il 45 ° giorno dalla data della sua nuova registrazione ai sensi della presente legge.
Adeguamenti al credito d’imposta utilizzati per modificare la base imponibile e quando si modifica il tipo di consegna

     Art. 78. (1) La persona registrata deve correggere l’ammontare del credito d’imposta alla modifica della base fiscale o cancellazione della consegna, così come cambiare il tipo di consegna.

          (2) La correzione deve essere effettuata nel periodo d’imposta durante il quale le circostanze di cui al par. 1 , con la riflessione del documento di cui all’art. 115 o del nuovo documento di cui all’art. 116 , con il quale è stata effettuata la correzione, nel Registro acquisti e nel reso per il periodo fiscale pertinente.
Correzioni del credito d’imposta utilizzate in altri casi

     Art. 79. (1) Una persona registrata in tutto o in parte credito d’imposta detratto per beni o servizi prodotti, acquistati, acquistati o importati e successivamente li usa per rendere esenti o forniture o di attività per le quali non v’è alcun diritto di deduzione del credito d’imposta, deve una tassa dell’importo del credito d’imposta utilizzato.

          (2) Una persona registrata che ha pienamente detrazione del credito d’imposta per i fabbricati, acquisto, acquistati o importati beni o servizi e, successivamente, li usa per lo svolgimento di consegne per il quale esiste un diritto a detrazione del credito d’imposta e senza consegne o consegne o attività per le quali non esiste un diritto di detrazione e la persona non può determinare la quantità dei beni o servizi vengono utilizzati per le consegne aventi diritto a un credito d’imposta e le forniture senza diritto ad un credito d’imposta dovuta tassa, determinata biancheria sotto il par. 7 .

          (3) (suppl. – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La persona registrata in tutto o in parte credito d’imposta dedotti ai manufatti, acquistati, acquistati o importati, che in distruzione, carenze o rottamazione delle merci così come cambiare il loro scopo, per i quali non esiste più il diritto di detrarre credito d’imposta, caricare e devono la tassa sul credito d’imposta figurativo.

          (4) La correzione di cui al par. 1 e 3 sono effettuate nel periodo d’imposta in cui sorgono le circostanze del caso, mediante la compilazione di un record della regolazione e la copertura del presente protocollo nelle vendite e la dichiarazione IVA per il periodo d’imposta.

          (5) La correzione di cui al par. 2 devono essere effettuati nell’ultimo periodo fiscale dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 .

          (6) In deroga al par. 1 e 3 , per i beni o servizi che sono attività fisse ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società, la persona è soggetta all’imposta nell’importo determinato secondo la seguente formula:

               1 . per beni immobili:

1
DD = MAC x —– x BG dove:
20

DD è l’imposta dovuta;

LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;

BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 o 3 , compreso l’anno di accadimento, fino alla scadenza del periodo di 20 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta compreso;

               2 . per tutti gli altri beni o servizi:

1
DD = MAC x —– x BG dove:
5

DD è l’imposta dovuta;

LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;

BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 1 o 3 , compreso l’anno di accadimento delle circostanze, fino alla scadenza del periodo di 5 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito di imposta inclusivo.

          (7) Nei casi di cui al par. 2 la persona deve una tassa determinata secondo la seguente formula:

               1 . per beni immobili:

1
DD = MAC x —– x BG (1- K), dove:
20

DD è l’imposta dovuta;

LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;

BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 2 , compreso l’anno di accadimento, fino alla scadenza del periodo di 20 anni a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito di imposta, compresi;

K – il coefficiente di cui all’art. 73 , calcolato sulla base del fatturato dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 ;

               2 . per tutti gli altri beni o servizi:

1
DD = MAC x —– x BG (1- K), dove:
5

DD è l’imposta dovuta;

LV: l’ammontare del credito d’imposta utilizzato;

BG – il numero di anni dal verificarsi delle circostanze di cui al par. 2 , compreso l’anno in cui si sono verificate le circostanze, fino alla scadenza del periodo di 5 anni dall’esercizio del diritto al credito d’imposta, compresi;

K – il coefficiente di cui all’art. 73 , calcolato sulla base del fatturato dell’anno, durante il quale le circostanze di cui al par. 2 .

          (8) (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La persona registrata non è dedotto o credito d’imposta in parte dedotti ai fabbricati, acquistati, acquistati o importati in tal modo o servizi e successivamente li utilizza solo per effettuare forniture tassabili ai sensi dell’art. 69 , può esercitare il diritto a un credito d’imposta o ad adeguare (aumentare) l’ammontare del credito d’imposta parziale utilizzato nell’ordine e nell’importo determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (9) Le correzioni di cui al par. 1-8 vengono eseguiti una volta.

          (10) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona registrata in tutto o in parte dedotto credito d’imposta per fabbricati, acquistati, acquistato o importato da lui e, successivamente, gli effetti con questi beni una fornitura intracomunitaria gratuita deve una tassa dell’importo del credito d’imposta utilizzato.

          (11) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La rettifica sotto il par. 10 devono essere effettuati nel periodo di imposta durante il quale l’imposta per la fornitura intracomunitaria è diventata idonea, stes- tendo un registro e registrandolo nel registro delle vendite per tale periodo d’imposta.
Restrizioni per le regolazioni

     Art. 80. (1) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Le rettifiche di cui all’art. 79 , par. 1-7 non sono eseguiti:

               1 . se i beni o servizi sono utilizzati per forniture di cui all’art. 70 , par. 3 , nonché nei casi previsti dall’art. 10 ;

               2 . se il regime fiscale delle forniture per le quali la persona registrata utilizza i beni o i servizi è modificato dalla legge;

               3 . per beni o servizi, se sono trascorsi 5 anni dall’inizio dell’anno in cui è stato esercitato il credito d’imposta, e per gli immobili – 20 anni.

          (2) Rettifiche di cui all’art. 79 , par. 3 non deve essere eseguito nei casi di:

               1 . (Suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La distruzione, perdita o rifiuti causati da forza maggiore, e nei casi di distruzione dei prodotti soggetti ad accisa sotto controllo amministrativo ai sensi della legge accise e depositi fiscali;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La distruzione, perdita o rifiuti causati da incidenti o infortuni per i quali la persona può dimostrare che non sono causati da colpa sua o per colpa della persona che usa il bene;

               3 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le carenze risultanti da variazioni delle proprietà fisico-chimiche di dimensioni normali corrispondenti alle norme stabilite per la massima spreco naturale e la carenza di merci durante il loro immagazzinamento e trasporto secondo un atto normativo o standard e norme aziendali;

               4 . matrimonio tecnologico all’interno delle norme ammissibili definite dalla documentazione tecnologica per la rispettiva produzione o attività;

               5 . matrimonio dovuto alla scadenza del periodo di validità / durata, determinato in base ai requisiti di un atto normativo;

               6 . matrimonio di immobilizzazioni materiali ai sensi della Legge sulla contabilità in cui il loro valore contabile è inferiore al 10 per cento del loro valore contabile.

          (3) (Nuovo – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di correzioni Art. 79 , par. 10 la persona deve l’intero ammontare del credito d’imposta utilizzato indipendentemente dal termine di cui al par. 1 , elemento 3 .
Rimborso dell’imposta a persone non stabilite nel territorio del paese

     Art. 81. (1) L’imposta pagata sarà rimborsata a:

               1 . soggetti passivi non residenti nel paese ma che sono stabiliti e registrati ai fini IVA in un altro Stato membro – per i beni acquistati e servizi ricevuti nel paese;

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le persone che non sono stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma sono registrate ai fini IVA in un altro Stato membro – su base reciproca;

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I soggetti passivi non stabiliti nella UE che hanno acquistato beni per imposta di consumo personali inseriti – dopo aver lasciato il territorio del paese, a condizione che le merci siano esportate inalterate.

          (2) L’ordine e i documenti necessari per il rimborso dell’imposta di cui al par. 1 sarà determinato da un’ordinanza del Ministro delle Finanze.

Capitolo Otto.
CALCOLO E IMPOSIZIONE DELL’IMPOSTA

Persona – pagatore dell’imposta nel corso delle forniture imponibili
     Art. 82. (1) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’imposta è a pagamento dal registrata ai sensi della presente legge – fornitore di una prestazione imponibile, se non sotto il par. 4 e 5 .

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010) Quando il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese e la cessione ha luogo di adempimento nel territorio del paese ed è imponibile, l’imposta è a carico del destinatario della cessione a:

               1 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La fornitura di gas attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema di approvvigionamento energia elettrica o di riscaldamento o di raffreddamento attraverso reti di teleriscaldamento o di raffreddamento – se il destinatario è una persona registrata ai sensi di tale legge;

               2 . consegna di beni da installare o installare da o per conto del fornitore se il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge e il fornitore è stabilito nel territorio di un altro Stato membro;

               3 . consegna di servizi – se il destinatario è un soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 , par. 1, 5 e 6 .

          (3) L’imposta è a carico dell’acquirente in un’operazione tripartita, eseguita alle condizioni di cui all’art. 15 .

          (4) L’imposta è a carico del destinatario – una persona registrata ai sensi della presente legge, nei casi previsti dall’art. 161.

          (5) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’imposta è dovuta dal destinatario – registrata ai sensi della presente legge nei casi di cui all’art. 163 indipendentemente dal fatto che il fornitore sia soggetto passivo o non soggetto a imposta ai sensi di legge.
Face – payer sull’importazione

     Art. 83. (1) La tassa all’importazione ai sensi dell’art. 16 è pagabile dall’importatore.

          (2) Qualora, in base alla legislazione doganale, due o più persone siano responsabili in solido per il pagamento dei dazi doganali, tali persone sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta dovuta.
Pagatore nelle acquisizioni intracomunitarie

     Art. 84 . L’imposta di acquisizione intracomunitaria è a carico della persona che effettua l’acquisizione.
Persona – pagatore dell’imposta sulle fatture emesse

     Art. 85 . (Am -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’imposta è dovuta da chiunque indichi l’imposta in una fattura e / o l’avviso di arte. 112 .
Obbligo di addebitare l’imposta a una persona registrata

     Art. 86. (1) Una persona registrata per la quale l’imposta è divenuta esigibile ha l’obbligo di caricarla, come:

               1 . Emettere un documento fiscale che indica l’imposta su una linea separata;

               2 . includere l’importo dell’imposta nel determinare il risultato per il rispettivo periodo di imposta nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per questo periodo fiscale;

               3 . puntare il documento sotto l’articolo 1 nel registro delle vendite per il rispettivo periodo d’imposta.

          (2) L’imposta è dovuta dalla persona registrata per il periodo d’imposta in cui i documenti fiscali emessi, e dove non è emesso un tale documento o non è rilasciata entro il periodo ai sensi della presente legge – il periodo d’imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile .

          (3) Nessuna tassa sarà riscossa in caso di fornitura esente, di un acquisto intracomunitario esente e in caso di consegna con luogo di prestazione al di fuori del territorio del paese.

          (4) Paragrafo 1 , punti 1 e 2 e par. 2 non si applica nei casi previsti dall’art. 131 , par. 1 .
Periodo fiscale

     Art. 87. (1) Periodo d’imposta ai fini della presente legge è il periodo di tempo dopo il quale una persona registrata a presentare una dichiarazione con l’esito di tale periodo d’imposta.

          (2) Il periodo d’imposta è di un mese per tutte le persone registrate e coincide con il mese di calendario tranne nei casi del capitolo diciotto.

          (3) Il primo periodo d’imposta successivo alla data di registrazione copre il periodo dalla data di iscrizione fino all’ultimo giorno del mese solare in cui la registrazione è stata effettuata ai sensi della presente legge, salvo ai sensi del Capitolo Diciotto.

          (4) L’ ultimo periodo fiscale copre il periodo compreso tra l’inizio del periodo fiscale e la data di cancellazione.
Risultato per il periodo d’imposta

     Art. 88. (1) Il risultato del periodo fiscale è la differenza tra la quantità totale di imposte che è dovuta dalla persona per quel periodo fiscale e l’importo totale del credito fiscale, che ha esercitato il diritto a deduzione durante questo periodo.

          (2) Nel caso in cui l’imposta maturata ecceda il credito d’imposta, la differenza rappresenta il risultato del periodo – imposta per l’importazione.

          (3) Se il credito d’imposta eccede l’imposta maturata, la differenza è il risultato per il periodo di rimborso.

          (4) La persona registrata deve determinare solo il risultato per ciascun periodo fiscale – una tassa per il rimborso o l’imposta sul rimborso dal bilancio repubblicano.
Tassazione di una persona registrata

     Art. 89. (1) In caso di risultato di periodo – tassa per il deposito della persona registrata deve pagare la tassa per il bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta.

          (2) L’imposta si considera pagata alla data in cui l’importo è stato depositato sul conto corrispondente al par. 1 .
Importazione di imposte sull’importazione di beni

     Art. 90. (1) Nei casi previsti dall’art. 16 l’ importatore delle merci importa effettivamente l’imposta applicata dalle autorità doganali nel bilancio repubblicano come segue:

               1 . sul conto dell’ufficio doganale competente che forma l’importazione;

               2 . nel conto o nel registratore di cassa dell’ufficio doganale competente che forma l’importazione, se l’importatore è una persona fisica non registrata che non è una ditta individuale.

          (2) L’imposta di cui al par. 1 non può essere compensato da altre autorità fiscali o di entrate o autorità doganali.

          (3) Nei casi di cui al par. (1), le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci dopo il pagamento o la garanzia dell’imposta riscossa secondo la procedura prevista per l’obbligazione doganale.

          (4) (Abrogato -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Tassazione di una persona non registrata

     Art. 91. (1) Per l’acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 13 , par. 2 presso la sede ai sensi della presente legge fiscale sono versati dalla persona in 14 termine giorni dalla scadenza del periodo d’imposta in cui l’imposta per l’acquisizione è divenuta esigibile.

          (2) Nel caso di acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all’art. 2 , punto 4, l’ imposta sarà pagata dalla persona che ha effettuato l’acquisizione, entro 14 giorni dalla scadenza del mese in cui l’imposta è divenuta esigibile.

          (3) (modifica -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’imposta sotto il par. 1 e 2 sono versati al bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate nazionale in cui la persona è registrata o soggetti a registrazione ai sensi del fiscale e della sicurezza sociale Codice di procedura.

          (5) L’imposta di cui al par. 4 si considera che siano stati pagati alla data in cui l’importo è stato depositato sul conto corrispondente ai sensi del par. 4 .
Cattura, detrazione e rimborso per un periodo – tassa di rimborso

     Art. 92. (1) L’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88 par. 3 è detratto, detratto o recuperato come segue:

               1 . (Modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando ci sono altri debiti tributari a pagamento e non pagate e contributi raccolti dall’Agenzia nazionale delle Entrate sostenute dalla fine del calendario mese di presentazione della dichiarazione, l’autorità delle entrate compensa tali passività con l’imposta sui rimborsi specificata nella dichiarazione; per il resto, se presente, si applica l’ordine di cui al punto 2 ;

               2 . (Modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando non altre obbligazioni scadute e non pagate sotto pag. 1 o la loro dimensione è più piccola di quella del rimborso fiscale di ritorno la persona registrata dovrà detrarre l’imposta di rimborso o il saldo. 1 dalla imposta dovuta, come indicato nelle dichiarazioni IVA presentate nei prossimi due periodi di imposta consecutivi;

               3 . se dopo la detrazione di cui al punto 2 rimane una tassa per l’importazione, è dovuto entro il termine previsto dall’art. 89 ;

               4 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011) Se dopo la scadenza . in p 2 , c’è un residuo dal gettito fiscale dell’autorità recupero compensare questo surplus per rimborsare i debiti pubblici in essere raccolti dall’Agenzia nazionale delle entrate, o restaurare in 30 termine giorni dalla presentazione della dichiarazione dell’ultimo IVA;

               5 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Se il recupero delle imposte per le quali procedimenti di detrazione non è completamente detratti per la presentazione della dichiarazione per l’ultima i due anni fiscali, qualsiasi imposta rimborso IVA di uno di questi due periodi di imposta vengono aggiunti ad esso e rimborsate o compensati insieme con il resto del periodo pag. 4 ;

               6 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Se non ci sono le condizioni sotto p. 5 , il prossimo fiscale rimborso sulla dichiarazione IVA iniziare due nuovi fiscale consecutivo il periodo di detrazione successivo al periodo in cui tale imposta è indicata.

          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’Autorità entrate non ha il diritto di intercettare in attesa di crediti pubblici raccolti dal rimborso fiscale dell’Agenzia nazionale delle entrate mostrato sul ritorno per i due periodi d’imposta della procedura di detrazione sotto il par. 1 .

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata. -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -.. SG 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il Am con l’entrata in vigore -. SG No .. 104 del 2013 , in vigore dal  01.12.2013 , l’  ) in deroga al paragrafo. 1 la tassa di rimborso di cui all’art. 88, par. 3 sarà rimborsato entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione quando:

               1 . la persona ha commesso negli ultimi 12 mesi prima delle forniture imponibili mese corrente un tasso pari a zero per un totale di più di 30 per cento del valore totale di tutte le operazioni imponibili effettuate, tra cui fornisce un tasso pari a zero; fornitura con tasso pari a zero deve essere assimilati a prestazioni di tali servizi con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto registrato ai fini IVA in un altro Stato membro: il trasporto delle merci all’interno dell’Unione europea e reso in connessione con questa spedizione di trasporto, corrieri e servizi postali, diversi dai servizi di cui all’art. 49; trasporto di merci; servizi di trasporto forniti da agenti, intermediari e altri intermediari che agiscono in nome e per conto di un’altra persona, nonché valutazioni, competenze e lavori su beni mobili;

               2 . (Valido fino al 31.12.2015 anni – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 , modificata l’entrata in vigore -.. SG 109 del 2013 , in vigore dal 01.01 0,2014 ) la persona – contadino ha fatto nel corso degli ultimi 12 mesi prima che le attuali prestazioni imponibili mese al tasso del 20 per cento della merce prodotta da quest’ultimo ai sensi dell’allegato № 2 , seconda parte, un totale di oltre il 50 per cento del valore totale di tutte le forniture tassabili fatte da lui.

          (4) In deroga al par. 1 la tassa di rimborso di cui all’art. 88 par. 3 sarà rimborsato entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione quando la persona è stata autorizzata ai sensi dell’art. 166 .

          (5) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Se, in casi sotto il par. 3 e 4 non sono eccezionali debiti pubblici raccolti dall’Agenzia nazionale delle Entrate sostenute alla data di presentazione della dichiarazione, allo stesso tempo, l’autorità di entrate portò via e ripristinare l’equilibrio, se presente.

          (6) (emendare e suppl -.. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , il revocato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il )

          (7) Le circostanze di cui al par. 3 e 4 devono essere certificati per iscritto alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate mediante un ordine determinato dal Regolamento per l’applicazione della legge.

          (8) (nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificata. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) in deroga al paragrafo. 1 , articolo 4 e para. 3-5 quando ha iniziato la revisione della persona, il termine per il rimborso delle tasse è il termine ultimo per il rilascio dell’atto di revisione, tranne nei casi in cui la persona che fornisce la sicurezza in contanti, titoli di stato o di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile con validità non meno di6 mesi.

          (9) (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’imposta è rimborsata e / o compensare fino all’importo della garanzia in base al par. 8 entro cinque giorni dalla sua presentazione.

          (10) . (Prev 8 , modificato -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) l’imposta recuperabile reintegrato senza motivo o non recuperati a causa di base interrotta (compresi atto che abroga), come previsto nel presente atto limiti sotto il par. 1 , punto 4 , par. 3 e 4 saranno rimborsati, insieme agli interessi legali, dalla data in cui doveva essere rimborsato ai sensi della presente legge fino al suo pagamento finale, indipendentemente dalla previsione del par. 8 e la sospensione dei procedimenti fiscali.

          (11) (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi sotto il par. 3 nel verificare l’imposta è dedotto o rimborsati entro 30 termine giorno, mentre assegnato per la revisione della tassa viene dedotto o rimborsati in tutto o in parte in 30termine giorno di servizio dell ‘ordine per la revisione alla somma che rappresenta la differenza tra il recupero fiscale dichiarata e la quantità di imposte e contributi obbligatori che ragionevolmente si prevede di essere identificati al controllo. L’atto con il quale la restituzione è revocata o respinta deve essere impugnata secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale, prevista per l’impugnazione delle misure cautelari. La parte non recuperata della tassa di rimborso dichiarata si applicherà il par. 8 .
Sospensione e ripresa dei termini di cui all’art. 92

     Art. 93. (1) Le condizioni per il recupero di cui all’art. 92 par. 1 , articolo 4 e art. 92 par. 3 e 4 fermano:

               1 . in assenza di contabilità in conformità con i requisiti della Legge sulla contabilità e ripresa al momento del deposito;

               2 . in assenza o mancata presentazione dei documenti richiesti dalla presente legge o di altri documenti richiesti dall’autorità di entrate se necessario per la compilazione in qualsiasi promulgazione, e riprendere dietro presentazione dell’autorità di entrate;

               3 . in assenza di un’autorità di compravendita autorizzata ad uffici amministrativi, di produzione o di altro tipo connessi all’attività della persona registrata, e riprende nella fornitura dell’accesso;

               4 . quando la persona non può essere trovata sotto il fiscale e delle assicurazioni sociali codice di procedura da parte dell’autorità di entrate all’indirizzo indicato per la corrispondenza, e deve riprendere all’atto della notifica scritta da parte della persona raccomandata all’autorità entrate a cambiare il suo indirizzo nel paese la sua apertura da parte di un’autorità di reddito all’indirizzo specificato;

               5 . (Revocato -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni)

          (2) Le condizioni per il recupero ai sensi dell’art. 92 par. 1 , articolo 4 e art. 92 par. 3 e 4 cessano dopo aver consultato il direttore esecutivo dell’Agenzia delle entrate nazionale, ma per non più di 60 giorni quando:

               1 . l’organismo delle entrate stabilisce i dati relativi a un reato contro il sistema fiscale e riferisce loro il procedimento preliminare entro un mese dalla loro istituzione;

               2 . la sospensione è richiesta per iscritto dalle autorità del Ministero degli Interni o dagli organi giudiziari nel corso di procedimenti cautelari o giudiziari.

          (3) Nei casi di cui al par. (2) I termini per la restituzione sono ripresi al ricevimento di un rifiuto scritto di avviare il procedimento, rispettivamente dopo aver notificato il completamento del procedimento avviato.
Parte sei.
OBBLIGHI DELLE PERSONE

Capitolo Nove.
REGISTRAZIONE

Considerazioni generali
     Art. 94. (1) L’ Agenzia nazionale delle entrate istituisce e mantiene un registro speciale ai sensi della presente legge, che fa parte del registro di cui all’art. 80 , par. 1 del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (2) Entrando nel registro, le persone devono ricevere un numero di identificazione IVA, preceduto dal segno “BG”.

          (3) La registrazione ai sensi della presente legge è obbligatoria e facoltativa.
Registrazione in connessione con consegne sul territorio del paese

     Art. 95. (1) Con riserva di registrazione ai sensi della presente legge sono soggetti ad ogni soggetto passivo che è stabilita nel paese e fa una cessione di beni o servizi ai sensi dell’art. 12 .

          (2) Qualsiasi soggetto passivo che non sia stabilito nel territorio del paese e che effettui forniture tassabili di beni o servizi ai sensi dell’art. 12 , diversi da quelli per i quali l’imposta è a carico del destinatario.
Registrazione obbligatoria

     Art. 96. (1) Qualsiasi contribuente con un fatturato imponibile di 50 000 Levs o più per un periodo non superiore degli ultimi 12 mesi consecutivi prima che sia necessaria il mese corrente in 14 termine giorni dalla scadenza del periodo d’imposta nel corso del quale ha raggiunto questo fatturato, per richiedere la registrazione ai sensi della presente legge.

          (2) Il fatturato tassabile è la somma delle basi imponibili della persona eseguita:

               1 . le forniture imponibili, compresi i soggetti passivi con rating zero;

               2 . prestazioni di servizi finanziari di cui all’art. 46 ;

               3 . prestazioni di servizi assicurativi di cui all’art. 47 .

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nel fatturato imponibile non include le consegne sotto il par. 2 pt. 2 e 3 , quando non è connesso alla rete principale persona di immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzati nelle attività della persona, e forniture per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dell’arte. 82 par. 2 e 3 .

          (4) Il fatturato tassabile comprende anche gli anticipi ricevuti per le consegne ai sensi del par. 2 , ad eccezione degli anticipi ricevuti prima del verificarsi dell’evento fiscale ai sensi dell’art. 51 , par. 1 .

          (5) L’ obbligo di registrazione sorge indipendentemente dal termine per il quale è stato realizzato il giro d’affari imponibile, ma non per un periodo superiore a quello specificato nel par. 1 .

          (6) Nel determinare il fatturato tassabile, il regime fiscale delle consegne deve essere preso in considerazione alla data del verificarsi dell’evento fiscale o alla data del pagamento prima che si verifichi l’evento fiscale relativo alla fornitura.

          (7) Il paragrafo 1 non si applica alle persone per le quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . eseguire servizi per via elettronica con i destinatari – persone non imponibili che sono stabilite o hanno il loro indirizzo permanente o abitualmente risiedono nel territorio del paese;

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non sono state stabilite in seno all’Unione europea;

               3 . registrati ai fini IVA per la loro attività di cui al punto 1 in un altro Stato membro.

          (8) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , l’) Nonostante par. 1 l’autorità delle entrate può rifiutarsi di registrare una persona a cui l’amministrazione delle entrate ha posto fine o rifiutata la registrazione ai sensi dell’art. 176 , fino a che il motivo del rifiuto di registrazione, rispettivamente il motivo per la cancellazione o la scadenza di 24 mesi dall’inizio del mese successivo al mese della cancellazione o del rifiuto di registrazione, diminuisce.
Obbligo di registrazione per le consegne di merci con installazione e installazione

     Art. 97. (1) Nonostante il reddito imponibile di cui all’art. 96 di registrazione ai sensi della presente legge è soggetto ad una persona stabilita in un altro Stato membro non sia stabilito nel paese e fa una cessione di beni che sono installati o installate all’interno del paese da o per suo conto.

          (2) Per le persone di cui al par. (1), l’obbligo di presentare una domanda di registrazione deve avvenire entro e non oltre 7giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale – per la consegna di cui al par. 1 .

          (3) Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario della cessione è una persona registrata ai sensi della presente legge.
obbligo di registrazione alle prestazioni di servizi sui quali l’imposta è dovuta dal destinatario (nuova PAC -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

     Art. 97 a. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) registrazione ai sensi della presente legge si intende qualsiasi soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 , par. 1, 5 e 6 , che riceve servizi con luogo di adempimento sul territorio del paese, che sono imponibili e per i quali l’imposta è a carico del destinatario ai sensi dell’art. 82 par. 2 .

          (2) Ogni soggetto passivo di cui all’art. 3 , par. 1, 5 e 6 stabiliti nel territorio del paese, che fornisce servizi ai sensi dell’art. 21 , par. 2 con un luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro.

          (3) Un soggetto passivo registrato ai sensi del par. 1 sarà considerato come registrato ai sensi del par. 2 e viceversa.

          (4) Per le persone di cui al par. 1 e 2 danno luogo a una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta diventa esigibile (pagamento anticipato o evento fiscale), la base imponibile del servizio ricevuto è soggetto all’imposta .

          (5) Una persona registrata ai sensi del presente articolo e per i quali motivi per la registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, 97, 98 e 99 o per la registrazione facoltativa di cui all’art. 100 , par. 1, 2 e 3 devono essere registrati nell’ordine e entro i termini per la registrazione obbligatoria o la registrazione facoltativa.
Obbligo di registrazione per la vendita a distanza di merci

     Art. 98. (1) Ogni soggetto passivo che effettua una consegna di beni con luogo di adempimento sul territorio del paese ai sensi dell’art. 20 alle condizioni di vendita a distanza ai sensi dell’art. 14 .

          (2) Per le persone di cui al par. (1), l’obbligo di presentare una domanda di registrazione ai sensi della presente legge deve avvenire entro e non oltre 7 giorni prima della data del verificarsi dell’evento fiscale per la fornitura con cui il valore totale delle vendite a distanza durante l’anno corrente supera l’importo di cui all’art. 20 , par. 2 , elemento 2 . La consegna di cui alla prima frase è soggetta a imposta ai sensi della presente legge.

          (3) Dove il luogo di esecuzione della consegna di cui all’art. 20 , par. 4 è sul territorio del paese, le persone sotto il par. 1deve presentare una domanda di registrazione entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna o dal ricevimento del pagamento anticipato.
Obbligo di registrazione per acquisizioni intracomunitarie

     Art. 99. (1) Qualsiasi persona giuridica non imponibile e soggetto passivo non registrato ai sensi dell’art. 96, 97, 98 , art. 100, par. 1 e 3 e art. 102 e che effettua un acquisto intracomunitario di beni.

          (2) Il paragrafo 1 non si applica quando il valore totale degli acquisti intracomunitari tassabili per l’anno civile in corso non supera i 20.000 BGN.

          (3) Per le persone di cui al par. 2 luogo ad una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro e non oltre 7giorni prima della data del fatto generatore per l’acquisizione, portando il valore totale dei imponibili acquisti intracomunitari supera 20 000 lev acquisto intracomunitario, che supera detto soglia è soggetta a imposta ai sensi della presente legge.

          (4) Il valore sotto il par. 2 è l’importo globale degli acquisti intracomunitari, tranne che per l’acquisto di nuovi veicoli e beni soggetti ad accisa, senza imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta nello Stato membro in cui le merci sono trasportate o spedite aggiunto.

          (5) Il paragrafo 1 non si applica a:

               1 . le persone di cui all’art. 168 che acquisiscono nuovi veicoli;

               2 . le persone di cui all’art. 2 , elemento 4 .

          (6) Una persona che è registrata ai sensi del presente articolo e per i quali i motivi per la registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, 97 e 98 o per la registrazione facoltativa di cui all’art. 100 , par. 1 e 3 , devono essere registrati nell’ordine e entro i termini per la registrazione obbligatoria o la registrazione facoltativa.
Registrazione opzionale

     Art. 100. (1) Qualsiasi soggetto passivo per il quale le condizioni per l’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 96 , par. 1 , ha il diritto di registrarsi ai sensi di questa legge.

          (2) Qualsiasi soggetto passivo tassabile e non soggetto passivo per il quale le condizioni per l’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 99 par. 1 , avere il diritto di registrarsi ai sensi di questa legge per un acquisto intracomunitario.

          (3) Ogni soggetto passivo può registrarsi ai sensi della presente legge a prescindere dall’importo di cui all’art. 20 , par. 2 pt. 2 , in cui informa le autorità fiscali dello Stato membro in cui è registrato ai fini dell’IVA, si desidera la vendita a distanza, che ha svolto per avere un luogo di esecuzione nel paese.

          (4) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 1 e 3 non possono essere registrati persona a cui l’amministrazione fiscale è terminato o ha rifiutato la registrazione ai sensi della presente legge ai sensi dell’art. 176 , fino a che il motivo del rifiuto di registrazione, rispettivamente il motivo per la cancellazione o la scadenza di 24 mesi dall’inizio del mese successivo al mese della cancellazione o del rifiuto di registrazione, diminuisce.
Procedura di registrazione

     Art. 101. (1) La registrazione viene effettuata dalla persona obbligata o il diritto di essere registrato, depositata presso la Direzione territoriale competente del modulo di domanda di registrazione Agenzia Nazionale delle Entrate.

          (2) La domanda deve essere presentata:

               1 . di persona, se il soggetto passivo è una persona fisica abile o un imprenditore individuale;

               2 . da una persona con autorità legale quando il soggetto passivo è una persona giuridica o cooperativa;

               3 . da una persona con una procura secondo un memorandum d’intesa, in cui il soggetto passivo è una società non registrata o un fondo assicurativo;

               4 . da un rappresentante accreditato ai sensi dell’art. 135 ;

               5 . da una persona espressamente autorizzata a farlo dalle persone di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 con una procura notarile.

          (3) La domanda può essere presentata elettronicamente secondo la procedura del codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (4) La domanda di cui al par. 1 deve contenere i motivi per la registrazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.

          (5) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nel caso in cui la persona non è dichiarato per l’immissione di un indirizzo email per la corrispondenza presso l’Agenzia del Registro di sistema, l’applicazione sotto il par. 1 richiede obbligatoriamente tale indirizzo. In caso di modifica dell’indirizzo elettronico, la persona entro 7 giorni informa l’amministrazione delle entrate, a meno che la modifica non venga effettuata tramite una richiesta di iscrizione all’Agenzia del registro.

          (6) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , al paragrafo precedente. 5 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) entro 7 giorni dal ricevimento della dell’autorità entrate applicazione controlla il terreno per la registrazione. Qualora l’autorità fiscale abbia richiesto la garanzia di cui all’art. 176 e il termine per l’ispezione è di 30 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione.

          (7) (prec. 6 -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013anni) Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione ai sensi del par. 6 l’autorità delle entrate emette un atto con il quale effettua o rifiuta ragionevolmente di registrarsi.

          (8) (. Prev 7 , modificato -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , l’) In deroga al paragrafo. 6 e 7 la registrazione ai sensi dell’art. 97, 97a , 98 e 99 devono essere effettuati dall’autorità delle entrate entro tre giorni dal deposito della domanda di registrazione.
Registrazione su iniziativa dell’autorità delle entrate

     Art. 102. (1) Se l’autorità entrate scopre che una persona non ha adempiuto il suo obbligo in tempo per il deposito di una domanda di registrazione, ha registrato con l’emissione di una registrazione se sono soddisfatte le condizioni per la registrazione.

          (2) Nell’atto sotto il par. 1 indica i motivi e la data in cui si è verificato l’obbligo di registrazione.

          (3) (suppl. – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Per la determinazione delle passività fiscali della persona quando è stato richiesto, ma non ha presentato una domanda di registrazione entro , il soggetto passivo è considerato responsabile delle forniture soggette ad imposta e delle acquisizioni intracomunitarie soggette ad imposta e delle prestazioni imponibili di servizi per le quali l’imposta è esigibile dal beneficiario:

               1 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il periodo che va dalla scadenza del termine entro il quale deve essere emesso l’ordine per l’iscrizione se la persona ha presentato una domanda di registrazione entro fino alla data in cui è registrato dall’autorità di entrate;

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il periodo che va dalla scadenza del termine entro il quale deve essere emesso l’ordine per l’iscrizione se la persona ha presentato una domanda di registrazione entro fino alla data in cui i motivi della registrazione sono stati abbandonati.

          (4) Gli obblighi di cui al par. 3 è determinato da un atto di revisione secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.
Data di registrazione

     Art. 103. (1) La data di registrazione ai sensi della presente legge è la data di notifica del documento di registrazione.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) dalla data di registrazione disegnato modulo volto lista di registrazione per le attività ai sensi della legge sulla contabilità e servizi per i quali la persona ha il diritto di detrarre il credito d’imposta di cui all’art. 74 o 76 e l’ha depositato entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione.
Documenti che certificano la registrazione

     Art. 104. (1) Contemporaneamente all’atto di registrazione della persona registrata deve essere consegnato il certificato di immatricolazione, protetto da un foglio di plastica, secondo un modello determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (2) Su richiesta scritta della persona registrata, l’autorità delle entrate rilascia più di un certificato.

          (3) Su richiesta scritta da parte della persona registrata il direttore della direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate ha emesso sette certificato separato termine giorno per la prova di registrazione ai sensi della presente legge all’estero, in una forma determinata dai regolamenti di attuazione della legge.
Perdita, danneggiamento o distruzione del certificato

     Art. 105. (1) In caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione del certificato persona registrata in 7 termine giorni dal verificarsi di una delle circostanze di notificare per iscritto alla direzione territoriale competente la registrazione dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità delle entrate emette un duplicato del certificato entro 7 giorni dalla notifica.
Capitolo dieci.
RISOLUZIONE DELLA REGISTRAZIONE (DERIVAZIONE)

Considerazioni generali
     Art. 106. (1) Cessazione di registrazione (cancellazione) ai sensi della presente legge è una procedura che alla data di cancellazione della persona non può addebitare fiscale e dedurre credito d’imposta, tranne nei casi in cui questa legge disponga diversamente.

          (2) La registrazione deve essere chiusa:

               1 . su iniziativa della persona registrata in cui vi è un motivo per la cancellazione – obbligatoria o facoltativa;

               2 . su iniziativa dell’autorità delle entrate dove:

                    (a) ha stabilito i motivi per la cancellazione obbligatoria;

                    b) c’è una circostanza di cui all’art. 176 .
Motivi per la cancellazione obbligatoria

     Art. 107 . La ragione per la cancellazione è:

               1 . la morte dell’individuo;

               2 . la morte dell’individuo – un unico operatore, con o senza cancellazione dal registro di commercio;

               3 . (Suppl -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La soppressione del ditta individuale di il registro di commercio, a meno che:

                    a) la persona è soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96 , par. 1 per il giro d’affari imponibile per le forniture da lui effettuate, che rappresentano un’attività economica indipendente, o se i motivi di cui all’art. 108 , par. 2 ;

                    b) non vi sono le condizioni di cui alla lettera “a” e la persona nel 14 periodo di dieci giorni di iscrizione della cancellazione nel registro di commercio presentate alla Direzione territoriale competente dell’Agenzia Nazionale delle Entrate una domanda di registrazione, affermando di continuare la registrazione di cui all’art. 100 , par. 1 ;

               4 . la cessazione della persona nei casi di:

                    (a) Cessazione di una persona giuridica – commerciante, con o senza liquidazione;

                    b) cessazione della cooperativa;

                    (c) cessazione di una persona giuridica che non è un operatore commerciale;

                    d) cessazione della persona non registrata o cassa assicurativa.
Motivi per la cancellazione per scelta

     Art. 108. (1) Si presenta una ragione per la cancellazione per scelta:

               1 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 96, 97 , art. 98 par. 3 o art. 100 , par. (1 ) quando il terreno pertinente per la registrazione obbligatoria viene abbandonato;

               2 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 98 par. 2 o art. 100 , par. 3 dove:

                    a) per ciascuno dei due anni civili precedenti l’anno in corso l’ammontare delle basi imponibili delle consegne effettuate secondo i termini di vendita a distanza del paese (escluse le forniture di beni soggetti ad accisa) non deve superare 70 000 lev e

                    (b) non vi è alcuna base per la registrazione obbligatoria al momento del deposito della domanda di cancellazione;

               3 . per una persona registrata ai sensi dell’art. 99 e art. 100 , par. 2 quando:

                    a) per l’anno civile precedente, l’importo della base imponibile degli acquisti intracomunitari tassabili, esclusi i veicoli nuovi e i prodotti sottoposti ad accisa, non eccede i 20.000 BGN;

                    (b) non vi è alcuna base per la registrazione obbligatoria al momento del deposito della domanda di cancellazione;

               4 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il volto registrata ai sensi Art. 97 a quando non vi sono motivi per la registrazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di cancellazione.

          (2) Persone registrate per scelta ai sensi dell’Art. 100 non può terminare la loro registrazione sulla base del par. 1 prima di 24 mesi dall’inizio dell’anno civile successivo all’anno di registrazione ai sensi della presente legge.
Procedura di disiscrizione su iniziativa della persona

     Art. 109. (1) Nei casi previsti dall’art. 107 pt. 3 e 4 persona che richiede la cancellazione presso la Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle Entrate al 14 -day periodo di insorgenza del rispettivo circostanza di cui all’art. 107 .

          (2) Nei casi previsti dall’art. 108 , par. 1 la persona registrata sceglie solo quando presentare la domanda di revoca alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale.

          (3) La domanda di cui al par. 1 e 2 devono contenere i motivi per la cancellazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.

          (4) Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità delle entrate effettua un controllo sui motivi della cancellazione.

          (5) Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione, l’autorità delle entrate emette un atto con il quale effettua o rifiuta ragionevolmente di procedere alla cancellazione.

          (6) (modifica -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi sotto il par. 1 per la data di cancellazione è considerata la data di accadimento della rispettiva circostanza di cui all’art. 107 .

          (7) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi sotto il par. 2 per la data di disdetta è considerata la data di notifica dell’atto di cui al par. 5 per la cancellazione.
Procedura di cancellazione avviata dall’autorità delle entrate

     Art. 110. (1) La registrazione è denunciata su iniziativa dell’autorità di entrate con l’emissione di un atto di cancellazione della registrazione, se:

               1 . c’è un terreno ai sensi dell’Art. 107 , voci 1 e 2 per la cancellazione obbligatoria;

               2 . constata che la persona non ha adempiuto in tempo al suo obbligo di presentare istanza di revoca ai sensi dell’art. 109 , par. 1 ;

               3 . (Nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) vi sono motivi di revoca ai sensi dell’art. 176 .

          (2) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Nei casi sotto il par. 1 , articoli 1 e 2, l’ atto di cancellazione non deve essere notificato alla persona e la data di cancellazione deve essere la data del verificarsi della rispettiva circostanza di cui all’art. 107 . Negli altri casi, la data di cancellazione è la data del servizio dell’atto di revoca.
Le consegne relative alla cancellazione e alla determinazione delle passività per l’ultimo periodo d’imposta

     Art. 111. (1) (suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) la data di cancellazione si ritiene che la persona che fornisce in base alla legge di tutti i beni disponibili e / o servizi per i quali ha beneficiato di un credito d’imposta totale o parziale e che sono:

               1 . attività ai sensi della legge sulla contabilità, o

               2 . attività ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società diverse da quelle di cui al punto 1 .

          (2) Il paragrafo 1 non si applica:

               1 . in caso di deregistrazione dovuta alla morte di una persona fisica che non è una ditta individuale;

               2 . (Suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La morte di una persona registrata ai sensi della presente legge – una ditta individuale, se una persona è acquisita da eredità o retaggio di una persona è registrato ai sensi di questa legge o registrato entro 6 mesi dalla data di morte – solo per i beni e servizi disponibili alla data di registrazione;

               3 . (Suppl -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Alla conversione di entità registrato o se la persona successore neoformato è registrata sotto questa legge o registrato in base alla procedura e il termine dell’arte . 132 – solo per i beni e i servizi disponibili alla data di registrazione;

               4 . per le attività disponibili – proprietà pubblica pubblica o pubblica;

               5 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , integrato -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Dopo la cancellazione dell’art. 176 e successiva registrazione della persona entro un periodo di imposta per i beni e i servizi che erano disponibili sia alla data di cancellazione che alla data della successiva registrazione.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01) L’imposta sul par. 1 deve essere incluso nel risultato per l’ultimo periodo d’imposta, dichiarato secondo la procedura e entro i termini di cui all’art. 125 ed è archiviato entro il termine di cui all’art. 89 .

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la data di cancellazione della persona è nel processo di deduzione di cui all’art. 92 , si presume che i due periodi di un mese siano scaduti in tale data.
Capitolo undici.
DOCUMENTAZIONE DELLE FORNITURE

Considerazioni generali
     Art. 111 a. (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La (1) di alimentazione Documentare il luogo di esecuzione nel paese è stata effettuata ai sensi del presente capitolo.

          (2) La documentazione delle consegne con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni del presente capo quando l’imposta di fornitura è a carico del destinatario e il fornitore è una persona per la quale sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

               1 . la persona ha stabilito la sua attività economica indipendente nel paese o dispone di una stabile nel paese dal quale la cessione è fatta in assenza di tale stabilimento o di un tale oggetto – ha il domicilio o residenza abituale nel paese;

               2 . la persona non è stabilita nello Stato membro nel cui territorio è situato il luogo di esecuzione della prestazione o la sua stabile organizzazione in tale Stato membro non partecipa alla fornitura.

          (3) la documentazione della fornitura di beni o servizi con la posizione di un paese terzo o di un territorio deve essere effettuata in applicazione del presente capitolo, quando il prestatore ha stabilito la sua attività economica indipendente nel paese o ha una stabile organizzazione nel paese, dei quali la consegna o, in mancanza di tale stabilimento o un oggetto del genere – ha il domicilio o la residenza abituale nel paese.

          (4) (modifica -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 ) Nei casi di cui all’art. 113 , par. 11 , quando la fattura o l’avviso sulla fattura è emessa dalla persona a cui sono consegnati i beni o servizi, par. 2 e 5 non si applicano.

          (5) Il fornitore non applicherà il par. 1 per le forniture con luogo di esecuzione nel territorio del paese in cui l’imposta è a carico del destinatario e il fornitore è una persona per la quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . la persona non ha stabilito la sua attività economica indipendente all’interno del paese o la sua stabile organizzazione nel paese non prende parte nella fornitura o in mancanza di tale stabilimento o tale oggetto – senza domicilio o della residenza abituale nel paese;

               2 . la persona è stabilita in un altro Stato membro o ha una stabile organizzazione in un altro Stato membro da cui è stata effettuata la fornitura.
Documenti fiscali

     Art. 112. (1) Un documento fiscale ai sensi della presente legge deve essere:

               1 . la fattura;

               2 . notifica della fattura;

               3 . protocollo.

          (2) I documenti fiscali possono essere emessi manualmente o automatizzati.

          (3) In caso di furto, perdita, danneggiamento o distruzione di un documento fiscale, la persona registrata deve notificare per iscritto la competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale entro e non oltre 24 ore dalla presa di coscienza della rispettiva circostanza.
Emissione di una fattura

     Art. 113. (1) Ogni soggetto passivo – il fornitore è tenuto a emettere fattura per la sua successiva cessione di beni o servizi al ricevimento del pagamento anticipato prima, tranne nei casi in cui la consegna è documentata da un protocollo di cui all’art. 117 .

          (2) La fattura deve essere emessa in almeno due copie – per il fornitore e per il destinatario.

          (3) Una fattura non può essere emessa:

               1 . per le forniture a cui il destinatario è una persona fisica non imponibile;

               2 . per le consegne di servizi finanziari di cui all’art. 46 ;

               3 . per le prestazioni di servizi assicurativi di cui all’art. 47 ;

               4 . vendita di biglietti aerei;

               5 . nel caso di forniture gratuite;

               6 . per le forniture di servizi ai sensi del capitolo diciotto;

               7 . (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La fornitura da parte registrati ai sensi della legge, individui diversi da imprese individuali quando le forniture:

                    a) un documento è rilasciato secondo una legge speciale, o

                    b) viene rilasciato un conto per gli importi pagati o un documento ai sensi dell’art. 9 della legge sull’imposta sul reddito personale, o

                    (c) l’ emissione di un documento non è richiesta ai sensi della legge sull’imposta sul reddito personale.

          (4) La fattura deve essere emessa entro e non oltre 5 giorni dalla data del verificarsi dell’evento fiscale per la consegna, nel caso di pagamento anticipato – entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento del pagamento.

          (5) In deroga al par. 4 in intra-anche in caso di pagamento anticipato su fattura deve essere emessa entro 15 -o giorno del mese successivo a quello in cui il fatto generatore dell’imposta di cui all’art. 51 , par. 1 .

          (6) Se l’emissione di una fattura non è obbligatoria, essa viene rilasciata su richiesta del fornitore o del destinatario, ciascuna delle parti è tenuta a fornire l’assistenza necessaria all’altra parte per il rilascio.

          (7) (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il contraente può autorizzare per iscritto un’altra persona di emettere fatture e le comunicazioni alle fatture a suo nome.

          (8) Non sarà emessa fattura nei casi previsti dall’art. 131 , par. 1 .

          (9) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il imponibili persone che non sono registrate ai sensi della presente legge o che sono registrate ai sensi dell’art. 97 a, par. 1 e 2 , art. 99 e art. 100 , par. 2 , non sono autorizzati a indicare l’imposta nelle loro fatture e notifiche di fatturazione.

          (10) Quando una persona registrata effettua una prestazione imponibile per la quale ha ricevuto un pagamento anticipato prima della data della sua registrazione ai sensi della presente legge, la persona emette una fattura attestante l’intera base imponibile della cessione.

          (11) (Nuova -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fattura o avviso a fatture per conto ed a spese del contribuente – un fornitore può emettere e il destinatario della consegna, se previo accordo tra le due parti e purché esista una procedura per l’accettazione di ogni fattura o notifica della fattura da parte del soggetto passivo consegna dei beni o dei servizi.

          (12) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le fatture elettroniche e le notifiche elettroniche alle fatture si considera sono stati rilasciati alla data in cui il fornitore o le persone che agiscono per suo conto , ha fornito fatture e notifiche di fatture in modo che possano essere ricevute dal cliente.

          (13) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Per due o più consegne di beni o servizi in cui l’imposta diviene esigibile nello stesso periodo d’imposta può è stata emessa una fattura di massa. La fattura aggregata deve contenere i requisiti di cui all’art. 114 , par. 1 . Pt 9-15 per ogni consegna, che si riflette nella fattura periodica ed è rilasciato entro e non oltre l’ultimo giorno del mese in cui l’imposta è divenuta dovuta, in intracomunitarie forniture – nel periodo sotto il par. 5 .
Requisiti di fattura

     Art. 114. (1) La fattura deve contenere:

               1 . titolo del documento;

               2 . Una volta dieci cifre, solo i numeri arabi, sulla base di una o più serie a seconda delle esigenze di reporting del contribuente che identifica fattura unica;

               3 . data di rilascio;

               4 . nome e indirizzo del fornitore;

               5 . numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 del fornitore, rispettivamente i numeri di cui all’art. 84 del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – quando il prestatore è una persona non registrata ai sensi di questa legge;

               6 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

               7 . nome e indirizzo del destinatario della spedizione;

               8 . numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 del destinatario, rispettivamente i numeri di cui all’art. 84 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – quando il destinatario è una persona non registrata ai sensi della presente legge, numero di identificazione IVA – se il destinatario è registrato in un altro Stato membro, un altro numero di identificazione della persona ove richiesto dalla legge del paese in cui il destinatario è stabilito;

               9 . quantità e tipo di merce, tipo di servizio;

               10 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile o la data in cui è stato ricevuto il pagamento;

               11 . il prezzo unitario al netto delle imposte e della base imponibile di consegna, nonché gli sconti commerciali e gli sconti concessi se non sono inclusi nel prezzo unitario;

               12 . l’aliquota dell’imposta e, se il tasso è pari a zero, la base per la sua applicazione e il motivo per cui non si applica l’imposta;

               13 . l’importo della tassa;

               14 . l’importo del pagamento se si differenzia dall’importo della base imponibile e dell’imposta;

               15 . le circostanze che definiscono i beni come un nuovo veicolo – per la fornitura intracomunitaria di nuovi veicoli.

          (2) Se una persona svolge una vendita di beni è registrato per l’IVA in un altro Stato membro e il luogo di consegna secondo i termini della vendita a distanza nel territorio di un altro Stato membro, fatta eccezione per i requisiti sotto il par. 1 nella fattura è obbligatorio indicato:

               1 . il numero di identificazione IVA rilasciato dall’altro Stato membro;

               2 . l’aliquota dell’imposta applicabile alla cessione nell’altro Stato membro;

               3 . l’importo dell’imposta dovuta alla consegna.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando una persona registrata – intermediario in un’operazione triangolare documenta una cessione di beni all’acquirente nell’operazione triangolare, come motivo di non carica una tassa sulla fattura è indicata in “Articolo 141 del 2006/112 / CE”.

          (4) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Se l’imposta è dovuta dal destinatario della fattura non specifica l’ammontare dell’imposta e l’aliquota fiscale. In questo caso la fattura viene inserito “reverse charge”, e la base per esso.

          (5) Gli importi della fattura possono essere indicati in qualsiasi valuta, a condizione che la base imponibile e l’importo della tassa siano indicati in lev bulgari, osservando i requisiti di cui all’art. 26 , par. 6 .

          (6) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013) Il Qualsiasi fiscale pagatore scelto dalla modalità previste dal momento del rilascio fino al termine della autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture e le fatture emesse da esso o per suo conto, stoccaggio e ricevuto da lui fatture e fatture allegate, indipendentemente dal fatto che siano su carta o in forma elettronica.

          (7) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La fattura non può contenere i requisiti sotto il par. 1 pt. 12, 14 e 15 , quando l’importo della base imponibile e l’imposta non deve superare 100 euro o il suo equivalente in BGN, tranne la documentazione forniscono il luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro, di forniture e remote intracomunitarie vendite di merci.

          (8) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nei casi di cui all’art. 111a , par. 3 la fattura emessa dal soggetto passivo non può contenere i requisiti di cui al par. 1 , articoli 12 e 13 .

          (9) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La documentazione delle consegne con fatture elettroniche e le notifiche elettroniche alle fatture devono essere fatte, a condizione che questa documentazione è accettata dal beneficiario per iscritto o tacito consenso.

          (10) (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La garanzia di autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, la fattura fornita dal contribuente attraverso qualsiasi controlli di gestione, la creazione di una pista di controllo affidabile tra la fattura, la fattura e la consegna di beni o servizi.

          (11) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’aggiunta controllando l’attività sotto il par. 10. L’ autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica e avviso di fattura elettronica deve fornire le seguenti tecnologie esemplificative:

               1 . firma elettronica qualificata ai sensi della legge sui documenti elettronici e sulle firme elettroniche, o

               2 . scambio elettronico di dati.
Debito e notifiche di credito

     Art. 115. (1) In caso di modifica della base imponibile della consegna o in caso di annullamento della consegna per il quale è stata emessa una fattura, il fornitore è tenuto a emettere un avviso sulla fattura.

          (2) La notifica deve essere emessa non oltre 5 giorni dopo il verificarsi della rispettiva circostanza di cui al par. 1 .

          (3) All’aumento della base imponibile, viene emessa una nota di debito e viene emesso un avviso di credito al momento della deduzione della base imponibile o all’annullamento delle consegne.

          (4) Oltre ai requisiti di cui all’art. 114 la notifica sulla fattura deve contenere anche:

               1 . il numero e la data della fattura a cui è stato emesso l’avviso;

               2 . i motivi per il rilascio della notifica.

          (5) L’ avviso deve essere pubblicato in almeno due copie – per il fornitore e il destinatario.

          (6) In caso di risoluzione o risoluzione di un contratto di locazione ai sensi dell’art. 6 , par. 2 , punto 3, il fornitore emetterà un avviso di accredito per la differenza tra la base imponibile della consegna di cui all’art. 6 , par. 2 , articolo 3 e l’ammontare trattenuto sulla base del contratto, senza l’imposta ai sensi della presente legge.

          (7) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’avviso di fattura non può contenere i requisiti di cui all’art. 114 , par. 1 , articoli 12, 14 e 15 , salvo quando le consegne con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, le cessioni intracomunitarie e le vendite a distanza di merci sono documentate.
Regola le fatture e le notifiche

     Art. 116. (1) Non sono consentite correzioni e aggiunte a fatture e relative comunicazioni. I documenti compilati in modo errato o corretti vengono cancellati e nuovi vengono emessi.

          (2) Le fatture e le comunicazioni loro rilasciate, in cui nessuna imposta è stata riscossa, anche se avrebbe dovuto essere addebitata, devono essere prese in considerazione anche per i documenti errati.

          (3) Le fatture e le comunicazioni loro rilasciate, in cui è stata applicata una tassa, anche se non avrebbe dovuto essere addebitata, devono essere considerate documenti errati.

          (4) Quando i documenti in modo non corretto preparati o documenti si riflettono nei registri contabili del fornitore o del destinatario corretto, la cancellazione è disegnato e il protocollo – per ogni lato, che comprende:

               1 . il terreno per la cancellazione;

               2 . il numero e la data del documento annullato;

               3 . il numero e la data del nuovo documento rilasciato;

               4 . firma delle persone che hanno redatto il verbale di ciascuna delle parti.

          (5) Tutte le copie dei documenti cancellati devono essere conservate presso l’emittente e la loro segnalazione da parte del fornitore e del destinatario deve essere effettuata secondo una procedura stabilita dalla legge per l’attuazione della legge.
Rilascio di protocolli

     Art. 117. (1) Un record deve essere emesso come segue:

               1 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cui all’art. 82 par. 2, 3, 4 e 5 e art. 84 – dalla persona registrata – destinatario della consegna;

               2 . nei casi previsti dall’art. 57 – dall’importatore registrato – importatore;

               3 . nei casi di consegna di cui all’art. 6 , par. 3 , art. 7 , par. 4 , art. 9 , par. 3 , art. 142 , par. 1 e art. 144 , par. 4 – dal fornitore registrato;

               4 . (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Nei casi di cui all’art. 161 e 163 a – dalla persona registrata – destinatario della fornitura, se il fornitore è un soggetto passivo che non è registrato secondo la legge.

          (2) Il protocollo di cui al par. 1 deve contenere:

               1 . numero e data

               2 . (Suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il nome e il numero di identificazione dell’arte. 94 par. 2della persona sotto para. 1 ;

               3 . la quantità e il tipo di beni o il tipo di servizio;

               4 . la data in cui si è verificato l’evento fiscale al momento della consegna;

               5 . la base imponibile;

               6 . tasso di imposta;

               7 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I motivi per la ricarica o non riscossione dell’imposta da parte della persona sotto il par. 1 ;

               8 . l’importo della tassa;

               9 . (Nuovo – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 12.01.2013 ) Il numero di identificazione del fornitore di IVA in base al quale la fornitura è stata effettuata quando il fornitore è registrato ai fini IVA in un altro Stato membro e il numero e la data della fattura – se emessi entro la data di rilascio della relazione;

               10 . (Nuovo – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 12.01.2013 ) Il numero di identificazione secondo l’art. 84 del codice di procedura fiscale e assicurativo del fornitore di beni di cui all’allegato 2 , parte seconda, e il numero e la data della fattura.

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il protocollo è rilasciato entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l’imposta è divenuta esigibile.

          (4) In caso di modifica della base imponibile di consegna o al termine di una consegna per la quale è stato rilasciato un protocollo, la persona deve emettere un nuovo protocollo che deve contenere:

               1 . il numero e la data del protocollo originale rilasciato per la consegna;

               2 . il terreno per il rilascio del nuovo protocollo;

               3 . l’aumento / diminuzione della base imponibile;

               4 . aumento / diminuzione della tassa.

          (5) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il protocollo di sotto par. 4 deve essere rilasciato entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la circostanza rilevante di cui al par. 4 .
Incassi e invio di dati

     Art. 118 . (Am -.. SG 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 anni) (1) Qualsiasi registrato e registrata ai sensi della presente legge ha l’obbligo di registrarsi e conto fatto da lui forniture / punto vendita attraverso l’emissione di scontrino fiscale di un dispositivo fiscale (scontrino fiscale) o con l’emissione di una ricevuta dal sistema automatico integrato di gestione aziendale (ricevuta sistemica), indipendentemente dal fatto che sia richiesto un altro documento fiscale. Il destinatario deve ottenere il pacchetto fiscale o di sistema e archiviarlo fino a quando il sito non si allontana.

          (2) I dispositivi fiscali e i sistemi integrati di gestione degli scambi automatizzati devono avere una possibilità tecnica di stabilire una connessione remota attraverso la quale inviare dati all’Agenzia delle entrate nazionale. I requisiti tecnici, l’ordine e il modo di costruzione e realizzazione del collegamento remoto saranno determinati dall’ordinanza di cui al par. 4 , in coordinamento con l’Istituto metrologico bulgaro.

          (3) (suppl. – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2013/11/22 , modificato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) The fiscale e il bon sistema sono documenti cartacei registrazione alla vendita / fornitura di un prodotto o servizio in un negozio in pagabile in contanti, assegno, buono, un credito bancario o carta di debito o altri strumenti di pagamento contanti sostituto rilasciato da commissionata un dispositivo fiscale di tipo approvato o un sistema di negoziazione automatizzato integrato approvato. Nel caso di vendite di servizi di intrattenimento o di svagomerci attraverso i dispositivi fiscali, built-in self-automatica non alimentato ricevuta fiscale registrando la vendita possono essere visualizzati solo in mostra, senza emettere un documento documento l’ordine e modalità indicate dal decreto di cui al comma. 4.

          (4) Il ministro delle finanze pubblica un’ordinanza che specifica:

               1 . condizioni, procedure e modalità di approvazione o di tipo revoca di ingresso / uscita a / dal servizio, la registrazione / cancellazione, reporting, archiviazione dei documenti rilasciati da / per la pianificazione fiscale e sistema automatizzato integrato per la gestione aziendale;

               2 . servizio, esperienza e controllo di un dispositivo fiscale e un sistema di trading automatizzato integrato, i requisiti tecnici e funzionali per loro;

               3 . i requisiti, l’ordine e il modo di stabilire una connessione remota e la trasmissione di dati all’Agenzia nazionale delle entrate;

               4 . l’emissione di entrate fiscali da un dispositivo fiscale e ricevute da un sistema integrato di gestione aziendale automatizzata e i requisiti obbligatori che devono contenere;

               5 . il tipo di dati forniti, il formato e i tempi di presentazione.

          (5) Durante il funzionamento del dispositivo fiscale e il sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale le persone di cui al par. 1 ho stipulato un contratto scritto per la manutenzione e la riparazione con le società di servizi registrate dall’Istituto metrologico bulgaro. La manutenzione durante il periodo di garanzia è gratuita entro la garanzia fornita dal produttore.

          (6) Qualsiasi persona sotto il par. 1 effettuano cessioni / vendita di combustibili liquidi da immobili commerciali, ad eccezione delle persone che effettuano fornitura / vendita di combustibili liquidi da un deposito fiscale ai sensi delle accise e imposte Magazzini legge, è obbligato a trasmettere una connessione remota a dell’Agenzia Nazionale delle Entrate e dati che consentono di immagazzinare le quantità disponibili di combustibili nei serbatoi di stoccaggio nei siti di commercio di combustibili liquidi.

          (7) I paragrafi 1 e 6 non sono applicati dal fornitore / dal destinatario su un determinato quantitativo di petrolio quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . pagamenti per forniture / vendite di combustibili liquidi sono effettuati solo tramite bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro fatta da un altro fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale , effettuato tramite un operatore postale autorizzato per effettuare vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;

               2 . ha un proprio sistema di misurazione che consente di comunicare in modo affidabile e affidabile il carburante disponibile in qualsiasi momento;

               3 . fornisce su richiesta delle autorità fiscali l’accesso immediato al sistema di misurazione di cui al punto 2 ;

               4 . trasmette i dati all’Agenzia nazionale delle entrate secondo le condizioni e l’ordine del par. 10 .

          (8) Il soggetto passivo ai fini di un’attività economica autonoma svolta carico dei veicoli, macchinari, attrezzature o altre attrezzature per i propri combustibili liquidi uso è tenuto a registrarsi e condizioni conto di carico del decreto sotto il par. 4 .

          (9) Il paragrafo 8 non si applica:

               1 . da una persona sotto para. 8 – destinatario della consegna di combustibili liquidi, nel caso in cui il fornitore non sia il distributore finale e siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

                    a) i pagamenti per la fornitura di combustibili liquidi sono effettuati solo tramite bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro fatta da un altro fornitore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale eseguita da un operatore postale licenza per svolgere i vaglia postali ai sensi della legge dei servizi postali;

                    (b) non vende combustibili liquidi;

                    c) fornire dati sulla quantità di combustibili liquidi ottenuti all’Agenzia delle entrate alle condizioni e dall’ordine del par. 10 ;

               2 . da una persona sotto para. 8 – il destinatario della fornitura di combustibili liquidi, nel caso in cui il fornitore sia il distributore definitivo e il destinatario non venda combustibili liquidi.

          (10) Un soggetto passivo – il fornitore / beneficiario della cessione di combustibili liquidi è tenuto a presentare ai dati dell’Agenzia Nazionale delle Entrate sulla fornitura e il movimento del consegnata / ricevuta quantità di combustibili liquidi e di cambiarli. I dati sono archiviati alla data dell’evento fiscale o alla data del cambiamento delle circostanze in formato elettronico con una firma elettronica qualificata.

          (11) Dati di cui al par. 10 non deve essere presentato da:

               1 . il fornitore e il destinatario per la fornitura di combustibili liquidi in regime di sospensione delle accise;

               2 . consegne dei fornitori e le quantità di combustibili liquidi per i quali i dati sono stati presentati all’Agenzia “Dogana”, che i combustibili sono immessi in consumo sotto le accise e sui depositi fiscali consegnati;

               3 . il fornitore che ha segnalato attraverso il suo sistema di memoria fiscale elettronica;

               4 . il destinatario delle forniture segnalate dal fornitore tramite un sistema di memoria fiscale elettronica e il destinatario è l’utente finale;

               5 . il destinatario delle forniture che ha segnalato come ricevute attraverso il suo sistema di memoria fiscale elettronica;

               6 . il destinatario sotto il par. 9 , elemento 2 .
Rapporto di vendita

     Art. 119. (1) Per le consegne per il quale viene emessa una fattura o un protocollo non è necessariamente fornitore – registrati ai sensi della presente legge redige una relazione sulle vendite che contiene le informazioni di sintesi su tali operazioni per il periodo d’imposta in questione.

          (2) Il rapporto di vendita deve essere redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo d’imposta.

          (3) Facoltativamente, l’individuo può redigere relazioni di vendita separate per ciascun giorno del periodo fiscale e / o per ciascuno dei suoi siti.

          (4) Il contenuto delle informazioni riassuntive di cui al par. 1 sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Relazione sulle vendite o acquisti in una procedura di tassazione speciale (Titolo Suppl -.. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

     Art. 120. (1) Per ogni tipo di consegna, che è applicabile capitoli riscossione speciali sedici, diciassette anni e diciannove fornitore – registrato ai sensi della presente legge redige una relazione sulle vendite nel corso del periodo d’imposta, che comprende almeno le seguenti informazioni :

               1 . quantità e tipo di merci per ogni particolare consegna o tipo di servizio;

               2 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile per la fornitura;

               3 . una descrizione delle fatture di consegna emesse quando richiesto;

               4 . gli elementi necessari per determinare la base imponibile;

               5 . la base imponibile;

               6 . tasso di imposta;

               7 . l’importo della tassa.

          (2) Il rapporto di vendita di cui al par. 1 deve essere redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo fiscale.

          (3) Per i servizi forniti ai sensi del capitolo diciotto, registrati ai sensi dell’art. Una persona deve compilare un registro elettronico contenente almeno le seguenti informazioni per ciascuna fornitura effettuata:

               1 . nome, indirizzo e indirizzo email del cliente;

               2 . tipo e quantità del servizio fornito elettronicamente;

               3 . la data in cui si è verificato l’evento imponibile;

               4 . il numero e la data della fattura di consegna emessa;

               5 . la base imponibile;

               6 . l’aliquota d’imposta applicabile;

               7 . l’importo della tassa;

               8 . metodo di pagamento.

          (4) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Per la fornitura di beni e servizi per i quali il procedimento speciale applicabile per la tassazione ai sensi del capitolo Diciannove “e” in cui i fornitori sono persone che non sono imponibili, il destinatario – registrata ai sensi della presente legge deve redigere una relazione sugli acquisti durante il periodo d’imposta, che comprende almeno le seguenti informazioni:

               1 . quantità e tipo di merce o tipo di servizio – per ogni consegna;

               2 . la data in cui l’imposta sulla fornitura è diventata esigibile;

               3 . Prezzo d’acquisto – per ogni consegna;

               4 . tasso di imposta;

               5 . l’importo della tassa.

          (5) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il registro elettronico a par. 3 e dichiarazione degli acquisti durante il periodo d’imposta sotto il par. 4 è redatto al più tardi l’ultimo giorno del periodo d’imposta.
Capitolo dodici.
ALTRI OBBLIGHI

Memorizzazione di documenti
     Art. 121. (1) (suppl -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) Ogni soggetto passivo provvede all’archiviazione di documenti fiscali emessi da esso o per suo conto e tutti documenti fiscali da lui ricevuti entro 5 anni dalla scadenza del termine di prescrizione per il rimborso del debito pubblico, che i documenti certificano, nella loro forma originale.

          (2) (emendare e suppl -.. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto dei documenti fiscali, nonché la loro leggibilità deve essere garantita durante dell’intero periodo di archiviazione. Se i documenti fiscali sono archiviati per via elettronica, entro il termine di cui al par. 1 i soggetti passivi devono inoltre conservare i dati che garantiscono l’autenticità dell’origine e l’integrità del loro contenuto.

          (3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I paragrafi 1 e 2 si applicano agli atti della vendita di opere d’arte. 119 e 120 , i registri di cui all’art. 123 , par. 2 e 3 , nonché per i documenti doganali d’importazione.
Diritto di accesso ai documenti fiscali archiviati con mezzi elettronici

     Art. 122 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Quando il contribuente archiviate con mezzi elettronici che garantisca un accesso on-line alle fatture elettroniche e le notifiche elettroniche di fatture emesse o ricevute da la persona è obbligata a fornire un accesso elettronico (online) ai dati memorizzati per:

               1 . le autorità competenti in materia di entrate – se la persona è stabilita nel territorio del paese e la persona non è stabilita nel territorio del paese, ma l’imposta sulla fornitura è dovuta in Bulgaria;

               2 . le autorità competenti dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta – se la persona è stabilita nel territorio del paese e l’imposta sulla fornitura è dovuta in un altro Stato membro.
contabilità

     Art. 123. (1) Ogni persona registrata deve tenere un conto dettagliato che sia sufficiente per stabilire i suoi obblighi ai sensi della presente legge da parte delle autorità fiscali.

          (2) Ogni persona registrata deve tenere un registro delle merci ai sensi dell’art. 7 , par. 5 , articoli 8-10 e art. 13 , par. 4 , articoli 8-10 .

          (3) Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti a lui da un altro Stato membro da un soggetto registrato ai fini dell’IVA nello Stato membro in relazione alla fornitura di servizi in fase di valutazione o di lavoro su beni mobili.

          (4) La forma e i requisiti dei registri di cui al par. 2 e 3 saranno determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Capitolo tredici.
DICHIARAZIONE E RENDICONTAZIONE

Registri di segnalazione
     Art. 124. (1) Le persone registrate ai sensi di questa legge devono obbligatoriamente tenere i seguenti registri:

               1 . Registro acquisti;

               2 . registro delle vendite.

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona registrata è tenuto a riflettere emessi da o per conto di documenti fiscali e report sulla vendita di opere d’arte . 119 nel registro vendite per il periodo fiscale in cui sono stati emessi.

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , l’) In deroga al paragrafo. 2 , i documenti fiscali emessi in relazione a una cessione intracomunitaria, compreso un pagamento ricevuto, sono registrati nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta per la cessione è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 51 .

          (4) (suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona registrata è obbligato a riflettere ricevuto i suoi documenti fiscali nel record di acquisto entro e non oltre il periodo d’imposta dodicesimo dopo il periodo d’imposta in cui sono stati rilasciati, ma non oltre l’ultimo periodo d’imposta di cui all’art. 72 , par. 1 .

          (5) In deroga al par. 4 , la persona registrata è obbligata a riflettere le note di credito ricevute da lui nel registro acquisti per il periodo fiscale in cui sono state emesse.

          (6) Il tipo, il contenuto e i requisiti per i registri di cui al presente articolo, nonché l’ordine e le modalità dei documenti ivi contenuti, sono determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (7) (nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I soggetti iscritti che hanno commesso nel trimestre solare cessioni intracomunitarie di nuovi veicoli per i quali i destinatari non sono registrati ai fini IVA le persone in altri Stati membri registrano le consegne effettuate in un registro di forniture intracomunitarie di veicoli nuovi.

          (8) (nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il tipo, contenuti e requisiti per la registrazione sotto il par. 7sarà determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.
Dichiarazione di imposta

     Art. 125. (1) Per ogni periodo d’imposta, la persona registrata deve presentare una dichiarazione-dichiarazione, compilata sulla base dei registri contabili di cui all’art. 124 , salvo i casi di cui all’art. 157 .

          (2) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona registrata che ha commesso il periodo d’imposta cessioni intracomunitarie, forniture come un intermediario in un’operazione triangolare o fornitura di servizi ai sensi dell’art . 21 , par. 2 con luogo di esecuzione sul territorio di un altro Stato membro, unitamente alla dichiarazione di riferimento di cui al par. 1presenta inoltre una dichiarazione VIES per tali consegne per il periodo d’imposta in questione.

          (3) Insieme alla dichiarazione di riferimento di cui al par. 1 la persona registrata presenta anche i registri di cui all’art. 124per il periodo d’imposta in questione.

          (4) Dichiarazione ai sensi del par. 1 viene sottoposto e quando dovrebbe essere pagato o rimborsato, e quando la persona registrata ha commesso o ricevuto forniture o acquisizioni non di importazione per tale periodo d’imposta completato.

          (5) Le dichiarazioni di cui al par. 1 e 2 e i registri di cui al par. 3 deve essere presentata entro il 14 ° giorno del mese, incluso il mese successivo al periodo di imposta a cui si riferiscono.

          (6) La dichiarazione VIES di cui al par. 2 e i registri di segnalazione ai sensi del par. 3 sono anche alimentati a un supporto magnetico o ottico.

          (7) Le dichiarazioni di cui al par. 1 e 2 e i registri di cui al par. 3 può essere presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Quando la dichiarazione di dichiarazione e i registri di segnalazione sono presentati elettronicamente, par. 6 non si applica.

          (8) La dichiarazione di riferimento di cui al par. 1 e la dichiarazione di cui al par. 2 devono essere presentati secondo un modello determinato dal Regolamento per l’applicazione della legge.

          (9) (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il registro di cui all’art. 124 , par. 7 deve essere presentato su un supporto magnetico o ottico fino al 14 del mese successivo al trimestre civile a cui si riferisce.

          (10) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nei casi di cui all’art. 111 , par. 2 pt. 5 registrante alimentato un’istruzione di riferimento per il periodo d’imposta comprese le operazioni effettuate dal soggetto e la data di cancellazione, comprese le operazioni effettuate dopo la registrazione successiva.

          (11) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Quando una dichiarazione sotto il par. 2 , questa dichiarazione, la dichiarazione di cui al par. 1 e i registri di segnalazione di cui al par. 3 deve essere obbligatoriamente presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Quando la dichiarazione-dichiarazione, la dichiarazione VIES e i registri di segnalazione sono presentati elettronicamente, 6 non si applica.

          (12) (Nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Se uno qualsiasi dei registri contabili di cui all’art. 124 per il rispettivo periodo di imposta contiene più di cinque voci, quindi la dichiarazione-dichiarazione di cui al par. 1 e i registri di segnalazione di cui al par. 3 deve essere obbligatoriamente presentato elettronicamente secondo i termini e la procedura del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale. Se la dichiarazione di riferimento e i documenti di segnalazione sono presentati elettronicamente, par. 6 non si applica.
Correzioni di errori di segnalazione

     Art. 126. (1) Errori fatti nelle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 125 , par. 1 e 2 a seguito di documenti non riconosciuti o erroneamente riflessi nei registri dei conti di cui all’art. 124 deve essere adeguato in conformità con il par. 2 e 3 .

          (2) Gli errori stabiliti dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione devono essere corretti apportando le necessarie correzioni e presentando le dichiarazioni di cui all’art. 125 , par. 1 e 2 e i registri di cui all’art. 124 .

          (3) Fuori dai casi di cui al par. 2 errori sono corretti da:

               1 . faccia effettuare le regolazioni necessarie nel periodo fiscale in cui viene rilevato l’errore, e include la non riflette documento corrispondente registro contabilità per lo stesso periodo d’imposta – quando non si riflette nei registri contabili di cui all’art. 124 documenti;

               2 . la persona deve notificare per iscritto l’autorità competente in materia di entrate che agisce per modificare l’obbligo della persona per il periodo d’imposta in questione, nel caso di registrazioni errate nelle scritture contabili.
Parte sette.
CASI SPECIFICI

Capitolo quattordici.
CASI SPECIFICI DI CONSEGNA

Fornitura da parte di una persona che agisce a suo nome e per conto di un’altra persona
     Art. 127. (1) Laddove un soggetto passivo (commissario / trustee) fornisca beni o servizi a proprio nome e per conto di un’altra persona, si presume che la persona abbia ricevuto e fornito i beni o servizi.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 ci sono tre consegne:

               1 . consegna tra il committente / trustee e la terza parte per la quale la data di accadimento dell’evento fiscale e la base imponibile della consegna sono determinati dalle regole generali della presente legge;

               2 . consegna tra il committente / capitale e il commissario / curatore dei beni o servizi – in base alla consegna sotto pag. 1 ; la base fiscale di questa fornitura è pari alla base imponibile delle prestazioni sotto p. 1 , e la data del verificarsi dell’evento imposta per questa disposizione è determinata dalle regole generali del diritto, ma non può essere successiva alla data di accadimento dell’evento fiscale alla voce. 1 ;

               3 . consegna di un servizio tra il committente / trustee e il principale / principale; la base imponibile di tale fornitura è il compenso del commissario / trustee, che comprende il risarcimento dei costi da lui sostenuti in relazione alla fornitura, se così concordato; la data di accadimento dell’evento fiscale per questa consegna è determinata dalle regole generali di questa legge.

          (3) Quando il commissario / trustee è una persona non registrata ai sensi di questa legge, nel determinare la base imponibile per la consegna di cui al par. 2 , articolo 2 si considera che il prezzo di consegna concordato di cui al par. 2 , l’articolo 1include la tassa.

          (4) Laddove la base imponibile della cessione di cui all’art. 6 , par. 2 , il punto 4 differisce dalla base imponibile ai sensi del par. 2 , articolo 1 , alla data del verificarsi dell’evento fiscale della consegna sotto il par. 2 , comma 1, un motivo per modificare la base imponibile della cessione di cui all’art. 6 , par. 2 , elemento 4 .
Consegna accompagnatoria

     Art. 128 . Quando la consegna principale è accompagnata da un’altra consegna e il pagamento è determinato in totale, si presume che vi sia una consegna principale.
Servizio di garanzia

     Art. 129. (1) non sono considerati per la consegna consegna della merce dal produttore o una persona autorizzata per sostituire o rimuovere i difetti derivanti dalla garanzia contrattuale, che si svolge a spese del produttore.

          (2) La fornitura di un servizio per la rimozione di difetti che si verificano in base ai termini del servizio di garanzia concordato non è considerata come consegna quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . il servizio è eseguito da una persona autorizzata dal produttore;

               2 . il produttore non è stabilito sul territorio del paese;

               3 . il servizio di garanzia è a carico del produttore.

          (3) Non è considerato una consegna la fornitura di beni o servizi per rimuovere i difetti dal provider quando si rimuove i difetti a spese relative alle somme trattenute di cui all’art. 26 , par. 4 , elemento 2 .
baratto

     Art. 130. (1) Quando c’è una disposizione secondo la quale la retribuzione (tutto o in parte) determinato beni o servizi, si presume che ci sono due consegne del contatore, ciascun fornitore è considerato un venditore di ciò che dà, e per un acquirente di ciò che ottiene.

          (2) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’evento fiscale delle consegne sotto il par. 1 si verifica secondo le regole generali della legge.

          (3) (Nuovo – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La consegna sotto il par. 1 con una precedente data di accadimento di un evento fiscale deve essere considerato un pagamento anticipato (in tutto o in parte) per la seconda consegna.

          (4) (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Ai fini dell’applicazione del paragrafo. In terzo luogo la dimensione della base imponibile per l’acconto è pari alla base imponibile delle forniture ad una data precedente.
Fornitura di beni o servizi al momento della vendita pubblico sotto il Tax-Insurance codice di procedura o codice civile o la vendita ai sensi della legge sulla Pegni

     Art. 131. (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nel caso di una vendita pubblica sotto l’assicurazione codice di procedura fiscale e sociale o del codice civile o di vendita da parte di l’ordine della legge sui pegni speciali o dell’art. 60della legge sugli istituti di credito e quando il proprietario della proprietà (il debitore, il Pledger o il proprietario del bene ipotecato) è stato registrato ai sensi della presente legge, l’esecutore pubblico, l’ufficiale giudiziario o il creditore pignoratizio è richiesto entro 5 giorni dal ricevimento delle vendite a prezzo pieno :

               1 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) di rimettere l’imposta dovuta sulla vendita ad un conto bancario della direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate nazionale, che è il responsabile per l’ufficiale giudiziario o il pegno un creditore o un conto bancario della pertinente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate nel cui ambito opera l’appaltatore pubblico;

               2 . redigere un documento di vendita specificato nelle Regole per l’attuazione della legge in tre copie – per l’esecutore pubblico / agente di esecuzione / creditore pignoratizio, il proprietario della proprietà e il destinatario (l’acquirente);

               3 . presentare il documento di cui al punto 2 al proprietario del bene immobile e al destinatario entro tre giorni dalla sua emissione;

               4 . avvisare la direzione territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate nazionale in cui il proprietario della proprietà è registrata ai sensi della presente legge, un documento rilasciato sotto p. 2 secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

Nel determinare la base imponibile 27 non si applica.

          (2) Nei casi di cui al par. 1, si presume che l’imposta sia inclusa nel prezzo di vendita, insieme al prezzo di vendita pagato (pagato) dal beneficiario (acquirente) all’ufficiale pubblico / agente incaricato dell’applicazione della legge / creditore in garanzia.

          (3) (modifica -. SG. 59 del 2007 , in vigore dal 01.03.2008 ) Para 1 non si applica quando l’ordine del codice di procedura fiscale, su richiesta del creditore, il bene che è stato assegnato a pagamento del suo credito.

          (4) (modifica -. SG. 59 del 2007 , in vigore dal 01.03.2008 ) Nei casi sotto il par. 3 la base imponibile della consegna è il prezzo dell’articolo, determinato dall’ordine di cui all’art. 250 , par. 3 o art. 254 , par. 7 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale e si considera che la tassa è inclusa nel prezzo della proprietà.

          (5) (Nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Dopo la revoca di vendita al pubblico o la vendita sotto il par. (1) dal tribunale competente, la tassa di vendita / vendita trasferita sarà rimborsata secondo una procedura stabilita nei regolamenti per l’applicazione della presente legge.
Capitolo Quindici.
CASI SPECIFICI DI REGISTRAZIONE E DERIVAZIONE

Registrazione obbligatoria come risultato della conversione
     Art. 132. (1) Una persona è obbligata a registrare secondo questa legge una persona che, per motivi di cui all’art. 10 , par. 1acquista beni e servizi da una persona registrata.

          (2) (suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’iscrizione sotto il par. 1 deve essere presentata con una domanda di registrazione in 14 giorni dopo la registrazione della circostanza di cui all’art. 10 , par. 1 nel registro delle imprese o nel registro BULSTAT.

          (3) (suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La data di registrazione nei casi sotto il par. 1 è la data di entrata della circostanza di cui all’art. 10 nel registro delle imprese o nel registro BULSTAT.

          (4) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nei casi di registrazione sotto il par. 1 l’ inventario di registrazione di cui all’art. 74 , par. 2 , il punto 3 per i beni disponibili (esclusi quelli ottenuti ai sensi dell’articolo 10) deve essere redatto alla data di registrazione di cui al par. 3 ed è archiviata entro il 45 ° giorno, anche dopo tale data.
Registrazione di una persona straniera non stabilita nel paese

     Art. 133. (1) Una persona straniera che abbia una stabile organizzazione nel paese di svolgere attività economiche e soddisfa i requisiti della presente legge per l’iscrizione obbligatoria o facoltativa per la registrazione viene registrato da un rappresentante accreditato, fatta eccezione per le succursali di stranieri persone registrate secondo la procedura generale.

          (2) Una persona straniera non residente nel paese, ma eseguito forniture imponibili di attuazione in tutto il paese e soddisfa i requisiti della presente legge per la registrazione obbligatoria o di registrazione volontaria viene registrata da un rappresentante accreditato.

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) L’iscrizione sotto il par. 1 e 2 devono essere eseguiti secondo la procedura di cui all’art. 101 nella direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (4) In caso di risoluzione della persona – rappresentante accreditato o il verificarsi di altre circostanze che portano all’impossibilità questa persona alla adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente legge, 14 termine giorni dalla data di insorgenza di nuove circostanze entità estera è necessaria per determinare nuovo rappresentante accreditato.

          (5) I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli stranieri che forniscono servizi ai sensi del capitolo diciotto.

          (6) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la persona sotto il par. 1 e 2 sono stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo con il quale il nostro paese ha strumenti giuridici di assistenza reciproca, la registrazione è effettuata secondo la procedura generale. La persona straniera può nominare un rappresentante accreditato, nel qual caso il par. 4non si applica.

          (7) (nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’autorità entrate possono registrarsi ai sensi dell’art. 102 e una persona che soddisfa le condizioni del par. 1 e 2 , anche quando si presenta una domanda di registrazione ma non si designa un rappresentante accreditato.
Termine della registrazione (cancellazione) di una persona straniera registrata ai sensi della presente legge

     Art. 134. (1) La registrazione di una persona straniera, registrata ai sensi dell’art. 133 , sarà risolto alle condizioni generali di questa legge di revoca.

          (2) La cancellazione al di sotto del par. 1 deve essere effettuato in conformità con l’art. 109 .

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la persona straniera non determini nuovo rappresentante accreditato in termini di arte. 133 , par. 4 , la sua registrazione può essere disdetta su iniziativa dell’autorità delle entrate con l’emissione di un atto di cancellazione.

          (4) Nei casi di cui al par. 3 l’ atto di cancellazione non deve essere notificato alla persona e la data di cancellazione è la data in cui il termine di cui all’art. 133 , par. 4 .

          (5) Al momento della revoca ai sensi del par. 1 e 3 si presume che la persona straniera esegua una consegna ai sensi dell’art. 111 .
Rappresentante accreditato

     Art. 135. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il rappresentante accreditato di una persona straniera può essere solo una persona in grado domiciliato o residente nel paese o regionale una persona giuridica che non è in liquidazione o non dichiarata bancarotta e non vi sono obbligazioni e passività fiscali richieste e non pagate per i contributi di sicurezza sociale riscossi dall’Agenzia delle entrate nazionale.

          (2) Il rappresentante accreditato sarà la persona straniera di cui all’art. 133 in tutti i suoi rapporti fiscali derivanti dalla presente legge.

          (3) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il rappresentante accreditato deve essere congiuntamente e un numero illimitato di obblighi derivanti dalla presente legge per persona straniera registrata tranne nei casi di cui all’art. 133 , par. 6.
Parte otto
TERMINI SPECIALI DI ACQUISIZIONE

Capitolo sedici
SERVIZI TURISTICI

Fornitura di un servizio turistico comune
     Art. 136 . (Am -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) (1) Quando un operatore turistico fornisce i propri beni o servizi nome in relazione con il viaggio per viaggiatore, per la realizzazione di che utilizzano merci o servizi da cui il passeggero fa uso diretto, si ritiene che sia fornita una prestazione di un servizio turistico comune.

          (2) I beni e servizi di cui al par. 1 da cui il passeggero fa uso diretto sono quelli che il tour operator ha ricevuto da altri soggetti passivi e ha fornito al passeggero alcun cambiamento.

          (3) Le disposizioni del presente capo non si applicano a:

               1 . la fornitura di agenti di viaggio quando agiscono in nome e per conto di un’altra persona;

               2 . consegna da un tour operator a un tour operator.
Luogo di esecuzione di un servizio turistico comune

     Art. 137 . (Am -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni) Luogo di consegna di servizio turistico comune è dove il tour operator ha stabilito propria attività economica o dispone di una stabile da eseguire implementazione.
Data di accadimento dell’evento fiscale e esigibilità dell’imposta

     Art. 138. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La data di verificarsi dell’evento fiscale per l’erogazione del servizio turistico comune è la data in cui il viaggiatore si avvale di la prima volta dalla consegna.

          (2) L’imposta per la fornitura del servizio turistico comune diventa esigibile alla data del verificarsi dell’evento fiscale di cui al par. 1 .
Base fiscale di un servizio turistico comune

     Art. 139. (1) (Modificare -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La base imponibile della consegna del margine di servizio turistico comune, che rappresenta la differenza, meno l’importo dell’imposta dovuta, tra:

               1 . l’importo totale che il tour operator ha ricevuto o riceverà dal viaggiatore o da un terzo per la consegna, comprese le sovvenzioni e finanziamenti direttamente legati a questo tipo di alimentazione, imposte e tasse, e le spese accessorie quali commissioni e assicurazioni, praticato dal fornitore al destinatario , ma senza le concessioni commerciali concesse;

               2 . l’importo pagato o da pagare per le cessioni di beni e servizi ricevuti dall’operatore turistico da altri soggetti passivi di cui beneficiano direttamente i passeggeri, compresa la tassa prevista dalla presente legge.

          (2) La base imponibile ai sensi del par. 1 non può essere un valore negativo.
Tariffa zero per la consegna di un servizio turistico condiviso

     Art. 140. (1) (modifica -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) La consegna del servizio turistico comune è tassabile a tasso zero se la fornitura di beni e servizi che il viaggiatore beneficia direttamente, ha una sede di attuazione nel territorio di paesi e territori terzi.

          (2) (modifica -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Se solo una parte della fornitura di beni e servizi sotto par. 1da cui il passeggero beneficia direttamente, avere un luogo di esecuzione nel territorio di paesi e territori terzi, tassabile a tasso zero è solo la parte corrispondente della fornitura del servizio turistico totale.
Credito d’imposta il tour operator (Titolo Modificare -.. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 anni)

     Art. 141 . (Am -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il tour operator non ha diritto a una detrazione per la fornitura di beni e servizi da altri soggetti passivi, di cui il viaggiatore è beneficiare direttamente.
Addebitando la tassa e documentando la consegna di un servizio turistico comune

     Art. 142. (1) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La tassa per la consegna del servizio turistico comuni sia imputata con l’emissione di un rapporto, ma la fattura e comunicazione ad essa entra “schema del margine” – servizi di viaggio.

          (2) La documentazione e la comunicazione della consegna di un servizio turistico comune devono essere effettuate secondo una procedura stabilita dai regolamenti per l’applicazione della legge.
Capitolo diciassette.
ORDINE SPECIALE DEL MARGINE DI PREZZO

Fornitura di beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato
     Art. 143. (1) (suppl -.. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) Le disposizioni del presente capo si applicano alla fornitura da parte di un rivenditore di beni di seconda mano, opere d’arte, articoli da collezione, oggetti d’antiquariato forniti a lui nel territorio del paese o nel territorio di un altro Stato membro:

               1 . persona non soggetta all’imposta

               2 . (Suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) altro soggetto passivo registrato ai sensi della presente legge quando il soggetto di consegna è un prodotto rilasciato ai sensi dell’art. 50 par. 1 o da persone registrate ai fini dell’IVA in un altro Stato membro esenti da imposta ai sensi della legislazione del paese interessato per motivi analoghi;

               3 . un altro soggetto passivo che non è registrata ai sensi della presente legge o da un soggetto passivo di uno Stato membro che non sia registrato ai fini dell’IVA quando il soggetto di fornitura sono beni che costituiscono immobilizzazioni in base alla legislazione contabile di riferimento;

               4 . un altro rivenditore che applica la procedura speciale per l’addebito del margine di prezzo.

          (2) La disposizione del par. 1 non si applica alla fornitura intracomunitaria di veicoli nuovi.

          (3) I rivenditori hanno il diritto di applicare le disposizioni del presente capo e la fornitura di:

               1 . opere d’arte, oggetti da collezione o oggetti d’antiquariato che hanno importato;

               2 . opere d’arte consegnate loro dai loro autori o dai loro eredi.

          (4) (modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il diritto di scelta sotto il par. 3 è esercitato con la presentazione di una notifica alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale.

          (5) I concessionari che hanno esercitato il diritto di scelta ai sensi del par. 4 , si applica la procedura speciale per la tassazione del margine di consegna di cui al par. (3) dal primo giorno del mese successivo al mese della notifica e per un periodo di almeno 24 mesi, compreso il mese successivo al mese di presentazione della notifica.

          (6) Dopo la scadenza del termine di cui al par. 5 il concessionario può porre fine all’applicazione della procedura speciale di tassazione del margine di fornitura di cui al par. 3 , inviando una notifica alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale. L’applicazione della procedura speciale per l’imposizione del margine è risolta nel mese successivo al mese di presentazione della notifica.

          (7) Le notifiche di cui al par. 4 e 6 devono essere archiviati secondo un modello stabilito nel Regolamento per l’applicazione della legge.
Luogo di adempimento, evento fiscale ed esigibilità dell’imposta per la cessione di beni a cui si applica la procedura speciale di tassazione del margine

     Art. 144. (1) Luogo di esecuzione delle consegne ai sensi dell’art. 143 è il luogo in cui è situata la sede legale o la sede permanente del rivenditore presso il quale effettua tali forniture.

          (2) L’evento fiscale delle consegne di cui all’art. 143 si verifica in base alle regole generali della presente legge.

          (3) La tassa di fornitura di cui all’art. 143 diventano esigibili l’ultimo giorno del periodo di imposta durante il quale l’evento fiscale per la consegna si è verificato ai sensi del par. 2 .

          (4) L’imposta sarà addebitata con l’emissione di un protocollo secondo le modalità e secondo le modalità stabilite dal regolamento per l’attuazione della legge.
Base fiscale

     Art. 145. (1) La base imponibile della consegna di merci ai sensi del presente capo è il margine del prezzo, che è la differenza, meno l’importo dell’imposta dovuta, tra:

               1 . prezzo di vendita rappresenta l’importo totale che il concessionario ha ricevuto o riceverà dal cliente o terza persona per la consegna, comprese le sovvenzioni e finanziamenti direttamente legati a questo tipo di alimentazione, imposte e tasse, le spese accessorie per l’imballaggio, il trasporto, commissioni e assicurazioni a carico del fornitore del destinatario, esclusi eventuali sconti commerciali concessi;

               2 . l’ammontare pagato o da pagare per le persone percepite ai sensi dell’art. 143 , par. 1 e 3 beni, inclusa la tassa ai sensi della presente legge e quando le merci sono importate – la base imponibile all’importazione, compresa la tassa ai sensi della presente legge.

          (2) La base imponibile ai sensi del par. 1 non può essere un valore negativo.
Fornitura di beni secondo l’ordine speciale del margine zero

     Art. 146 . La consegna delle merci secondo la speciale procedura di tassazione del margine è tassabile a tasso zero, quando per la consegna le condizioni dell’art. 28 .
Credito d’imposta

     Art. 147. (1) Il rivenditore ha diritto a un credito d’imposta per i beni e i servizi che ha acquistato o importato, che utilizza solo per le consegne ai sensi del presente capitolo.

          (2) (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (3) (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (4) (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)

          (5) Il rivenditore non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta per le merci ricevute o importate da lui per le quali applica la procedura speciale per la tassazione del margine.

          (6) (nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il concessionario ha diritto a un credito d’imposta per la importati beni di seconda mano secondo le regole generali del diritto.

          (7) (nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il concessionario ha diritto a un credito d’imposta per le opere d’arte importate, da collezione o d’antiquariato o opere d’arte forniti dal loro autore o dai suoi eredi, secondo le regole generali della legge, purché non abbia esercitato il diritto di scelta di cui all’art. 143 , par. 3 .
Documentare la consegna delle merci nell’ambito del regime di margine speciale

     Art. 148. (1) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le fatture e nel bando per la modalità di registrazione rivenditore fattura “del margine – di seconda mano modalità merci ‘o’ tassazione marginale – opere d’arte “o” schema dei margini – oggetti da collezione e antichità “.

          (2) (precedente art. 148 -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La documentazione e la segnalazione di consegna della merce da parte del procedimento speciale di riscossione del margine è effettuato secondo le modalità stabilite con lo stato di diritto.
Fatturato del rivenditore tassato dalle consegne di merci nell’ambito del regime di margine speciale

     Art. 149 . Il fatturato del commerciante tassabile dalle consegne di merci nell’ambito del regime speciale del margine è la somma dei margini.
Tassa di addebito sulle merci disponibili quando i concessionari vengono cancellati

     Art. 150. (1) La cancellazione del Dealer deve essere effettuata in conformità con le condizioni generali di questo atto di cancellazione.

          (2) All’atto della cancellazione, il rivenditore deve una tassa sulle merci disponibili ai sensi del presente capitolo. L’ammontare della tassa è determinato sulla base del margine medio realizzato dal rivenditore per gli ultimi 12 mesi prima della data di cancellazione.

          (3) L’ordine e il modo di determinare il margine medio di cui al par. 2 sarà determinato dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (4) Dopo la cancellazione, il rivenditore deve pagare una tassa ai sensi dell’art. 111 , ad eccezione della tassa per le merci disponibili ai sensi del par. 2 .
Diritto di scegliere

     Art. 151. (1) Il rivenditore può applicare le norme generali in materia di tassazione in base alla legge sulla fornitura di beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato.

          (2) Il diritto di cui al par. (1) deve essere esercitato dalla persona per ogni singola consegna e la fattura emessa non indica che si applica la procedura speciale ai sensi del presente capitolo.

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile della consegna deve essere determinata ai sensi dell’art. 26 e 27 .

          (4) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Nei casi sotto il par. 1 per i beni a cui l’art. 143 , par. 3 , sorge il diritto al credito d’imposta ed è esercitato nel periodo d’imposta durante il quale l’imposta per la successiva consegna della merce è divenuta esigibile.

          (5) La documentazione delle consegne sotto il par. 2 devono essere eseguiti secondo l’ordine generale della legge.

          (6) Quando il commerciante si applica la procedura speciale per la riscossione del margine e le regole generali per la tassazione delle forniture, è obbligato a tenere una contabilità separata per la fornitura previsto dalle norme per l’attuazione della legge.
Capitolo diciassette.
“a” REGIME DI VALORE SPECIALE PER L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (NUOVO – SG 101/04, IN VIGORE DAL 01.01.2014)

Considerazioni generali
     Art. 151 a. (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) registrata ai sensi dell’art. 96, 97 e art. 100 , par. 1 persona può applicare un regime speciale IVA ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato “regime speciale”, a condizione che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . avere un giro d’affari imponibile non superiore all’equivalente BGN di EUR 500 000 realizzato per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese in corso; il fatturato tassabile sarà determinato dall’ordine di cui all’art. 96;

               2 . non sono entrati in vigore atti di revisione ai sensi dell’art. 122 del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale e / o per la responsabilità di cui all’art. 177 ;

               3 . non avere passività fiscali tassabili e non pagate e obblighi per i contributi assicurativi in base agli atti emanati e, in presenza di tali obblighi, aver fornito una garanzia o aver ottenuto un’autorizzazione per il differimento o la riprogrammazione.

          (2) Quando si applica il regime speciale per le consegne per le quali è sorto un evento fiscale, l’imposta diventa esigibile alla data di ricezione di un pagamento totale o parziale in proporzione al pagamento. Il regime si applica a tutte le consegne di beni o servizi, ad eccezione di:

               1 . importazione di merci;

               2 . acquisizioni intracomunitarie di beni;

               3 . cessioni di beni intracomunitarie;

               4 . consegne a persone non registrate ai sensi della presente legge;

               5 . forniture esenti;

               6 . consegne con luogo di prestazione al di fuori del territorio del paese;

               7 . prestazioni di servizi con luogo di adempimento nel territorio del paese per il quale l’imposta è esigibile dal destinatario della cessione;

               8 . forniture nell’ambito di un contratto di leasing ai sensi dell’art. 6 , par. 2 , elemento 3 ;

               9 . consegne a cui si applica la parte otto, ad eccezione di questo capitolo;

               10 . forniture di beni e servizi in cui la tassa non viene pagata tramite bonifico bancario, anche mediante il trasferimento di credito, addebito diretto o trasferimento di denaro effettuato mediante un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei servizi di pagamento e sistemi di pagamento o tramite vaglia postale , effettuato tramite un operatore postale autorizzato per effettuare vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;

               11 . forniture imponibili a tasso zero ai sensi del capitolo tre;

               12 . forniture tra parti correlate;

               13 . forniture imponibili per le quali, prima o alla data in cui si è verificato l’evento fiscale, è stato effettuato un pagamento completo sulla fornitura, inclusa la tassa prevista dalla presente legge.

          (3) Per l’applicazione del regime speciale, un’autorizzazione è rilasciata dagli organismi dell’Agenzia delle entrate nazionale.

          (4) Al fine di ottenere il permesso di applicare il regime speciale, la persona di cui al par. 1 deve presentare una richiesta scritta alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale in una forma prescritta dal Regolamento per l’applicazione della legge. La richiesta di applicazione del regime speciale deve essere presentata nell’ordine di deposito di una domanda ai sensi dell’art. 101 .

          (5) Ai sensi dell’art. 101 , par. 6 e 7, l’autorità delle entrate effettua un’ispezione ed emette un atto che confermi o rifiuti ragionevolmente l’autorizzazione ad applicare il regime speciale. Il permesso è rilasciato alla data di notifica dell’atto di cui all’art. 101 , par. 7 .

          (6) L’ Agenzia delle entrate nazionale rifiuta di rilasciare un permesso ai sensi del par. 5 , se rileva che una qualsiasi delle condizioni di cui al par. 1 non è stato raggiunto

          (7) L’ Agenzia nazionale delle entrate può rifiutarsi di concedere l’autorizzazione ai sensi del par. 5 , se rileva che vi è una circostanza ai sensi dell’art. 176 .

          (8) Per le persone di cui al par. 1 , che applica il regime speciale, l’Agenzia nazionale delle entrate crea e mantiene un registro pubblico speciale che fa parte del registro di cui all’art. 80 , par. 1 del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

          (9) L’ organismo delle entrate iscrive la persona nel registro pubblico speciale di cui al par. 8 il giorno di rilascio dell’autorizzazione per l’applicazione del regime speciale.
Applicazione e risoluzione del regime speciale

     Art. 151 b. (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Una persona autorizzata ai sensi dell’art. 151 a, par. 5 applica il regime speciale dal primo giorno del mese successivo al mese di ricevimento dell’autorizzazione.

          (2) Laddove le condizioni di cui all’art. 151 a, par. 1 sono presenti, della persona autorizzata ad applicare il regime speciale può agire per porre fine all’applicazione del regime dopo la scadenza del 12 mesi a partire dal mese successivo al mese di autorizzazione.

          (3) Laddove una delle condizioni di cui all’art. 151 a, par. (1) non è disponibile, la persona autorizzata ad applicare il regime speciale deve intervenire per porre fine all’applicazione del regime.

          (4) Per porre fine all’applicazione del regime speciale con l’ordine del par. 2 e 3 interessato dovrà presentare alla Direzione territoriale competente la richiesta dell’Agenzia Nazionale delle Entrate di sospendere l’applicazione del regime speciale in una forma determinata dai regolamenti di attuazione della legge. Nei casi di cui al par. 3 la richiesta deve essere presentata entro 7giorni dal verificarsi delle circostanze.

          (5) Per la cessazione dell’applicazione del regime speciale nei termini di cui all’art. 109 , par. 4 e 5, l’autorità delle entrate effettua un’ispezione ed emette un atto che confermi o rifiuti ragionevolmente di cessare l’applicazione del regime speciale.

          (6) Una persona che ha scelto di applicare le regole generali per l’esigibilità dell’imposta di cui all’art. 25 dopo il termine sotto il par. (2) , può chiedere l’autorizzazione per applicare il regime speciale dopo la scadenza di 12 mesi dall’inizio del mese successivo al mese della sua cessazione.

          (7) L’ applicazione del regime speciale è denunciata per iniziativa dell’autorità di entrate con l’emissione di un atto in cui:

               1 . è stabilito che una qualsiasi delle condizioni di cui all’art. 151 a, par. 1 non è disponibile e la persona non ha adempiuto in tempo il suo obbligo di presentare una richiesta ai sensi del par. 4 ;

               2 . la persona ha detratto un credito d’imposta prima delle condizioni di cui all’art. 151 g, par. 1 ;

               3 . la persona sotto para 1 non ha emesso o riflesso il protocollo emesso ai sensi dell’art. 151 c, par. 8 per l’imposta sul valore aggiunto dovuta al ricevimento del pagamento per la fornitura di beni o servizi da lui effettuata nel conto di cui all’art. 124 , par. 1 , articolo 2 e nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per il periodo durante il quale l’imposta è diventata esigibile.

          (8) L’ autorità delle entrate può porre fine all’applicazione del regime speciale di una persona che ha ricevuto un permesso ai sensi dell’art. 151 a, par. 5 , quando scopre che le circostanze di cui all’art. 176 .

          (9) L’ applicazione del regime speciale deve essere chiusa ai sensi del par. 2, 3, 7 e 8 del giorno successivo alla data di notifica dell’atto che pone fine all’applicazione del regime speciale.

          (10) La commissione delle entrate cancella la persona dal registro pubblico speciale di cui all’art. 151 a, par. 8 del giorno di notifica dell’atto di cessazione dell’applicazione del regime speciale.
Evento fiscale, esenzione fiscale e addebito fiscale

     Art. 151 a (Nuova – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) L’evento fiscale di consegna, per i quali le disposizioni del presente capitolo si pone alle norme generali di cui alla presente legge.

          (2) Una persona che applica il regime speciale, alla data in cui si è verificato l’evento fiscale ai sensi del par. 1 è tenuto a praticare una tassa per la fornitura, come ad esempio:

               1 . emesso fattura o avviso e indicato l’imposta su una linea separata;

               2 . indicare la fattura o l’avviso di cui al punto 1 del registro delle vendite per il periodo d’imposta, la base imponibile e l’importo dell’imposta non inclusi nella determinazione del risultato per il periodo d’imposta.

          (3) La tassa di fornitura di cui al par. 1 è dovuto alla data di ricevimento di un pagamento totale o parziale alla consegna e la persona che applica il regime speciale è obbligata a riflettere e includere l’importo della tassa dal protocollo di cui al par. 8 nel determinare il risultato per il rispettivo periodo d’imposta nel giornale di vendita e nella dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 per questo periodo fiscale.

          (4) In caso di pagamento parziale dovuto a partire dalla data dell’evento fiscale, 3 si verifica solo per la parte della fattura e / o la notifica di cui al par. 2 imposta proporzionalmente corrispondente all’importo del pagamento parziale effettuato in relazione all’importo totale del pagamento dovuto alla data dell’evento imponibile.

          (5) Un pagamento anticipato anticipato per la consegna ai sensi del par. 1 art. 25 , par. 7 e l’accantonamento viene effettuato secondo l’ordine generale della legge. In caso di pagamento anticipato parziale, par. 3 si applicano all’importo della tassa sulla differenza tra la base imponibile della fornitura e l’anticipo versato, esclusa la tassa ai sensi della presente legge.

          (6) Dove prima l’applicazione del regime fatturati per pagamento parziale anticipato per una prestazione imponibile, l’evento imponibile che si verifica dopo il primo giorno del mese successivo al ricevimento di un permesso di applicare un regime speciale si applicano par. 5 .

          (7) Al momento della cessazione del regime fiscale speciale per il quale l’esigibilità sotto il par. 3 non si verifica diventa esigibile alla data di notifica del provvedimento che chiude l’applicazione del sistema e la persona è tenuto a includerlo nel determinare il risultato del periodo d’imposta in cui sospeso l’applicazione del regime speciale nel ritorno dell’arte. 125 .

          (8) Per la determinazione dell’importo dell’imposta di cui al par. (3) e ( 7) , un protocollo è rilasciato secondo una procedura stabilita dai regolamenti di applicazione della legge, per ciascuna delle parti del fornitore – una persona che applica il regime speciale. L’imposta è dovuta per il periodo di imposta in cui è dovuta.
Credito d’imposta

     Art. 151 anni (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Per le persone di cui all’art. 151 b, par. Prima diritto di detrazione dell’IVA a monte da parte del fornitore di non applicare il regime speciale si pone per il periodo d’imposta nel corso del quale ha fatto il pagamento totale o parziale sul fornitore di consegna, e deve essere esercitato entro il termine di cui all’art. 72 .

          (2) Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di beni o servizi che, ai sensi dell’art. 151 a, par. 2 sono esclusi dall’ambito della modalità speciale. Il diritto al credito d’imposta per queste forniture sorge ed è esercitato secondo le regole generali del diritto.

          (3) Per le persone di cui all’art. 151 b, par. 1 diritto di detrarre l’offerta di credito d’imposta per i quali il fornitore si applica un regime speciale e la fattura viene inserito “contabilità di cassa” si pone per il periodo d’imposta nel corso del quale ha fatto il pagamento totale o parziale sul fornitore di consegna, e deve essere esercitato entro il termine secondo l’art. 72 .

          (4) In caso di pagamento parziale a partire dalla data dell’evento fiscale, il diritto a un credito d’imposta ai sensi del par. 1 si verifica per la parte dell’imposta applicata sulla fattura e / o la notifica alla data dell’evento fiscale che corrisponde in proporzione all’ammontare del pagamento parziale effettuato in relazione all’importo totale dovuto alla data dell’evento imponibile.

          (5) In caso di pagamento anticipato anticipato effettuato prima del verificarsi dell’evento fiscale, il diritto a un credito d’imposta si basa sulle regole generali della legge. Per l’imposta indicata nella fattura e / o nella comunicazione emessa alla data dell’evento fiscale, determinata sulla differenza tra la base imponibile della fornitura e l’anticipo versato senza l’imposta ai sensi della presente legge, 1 .

          (6) Una persona che pone fine all’applicazione del regime speciale di cui all’art. 151b , ha il diritto di detrarre il credito d’imposta per l’imposta, che a seguito dell’applicazione del par. 1 questo diritto non è esercitato. Il diritto sorge alla data di notifica dell’atto di cessazione del regime ed è esercitato entro il termine di cui all’art. 72 .

          (7) Per una persona che terminata l’applicazione del regime speciale, il diritto alla detrazione di alimentazione per i quali non v’è stata alcuna pretesa fiscale nei confronti del fornitore – una persona che applica un regime speciale e la fattura viene inserito “contabilità di cassa “, sorge in base all’art. 68 , par. 6 .

          (8) Per determinare l’ammontare del credito d’imposta secondo la procedura del par. (1) e ( 6) , un protocollo deve essere emesso da un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge da parte del destinatario – una persona ai sensi dell’art. 151 b, par. 1 . Il destinatario non rilascia un protocollo di consegna per il quale il fornitore ha applicato l’art. 151 c, par. 8e la “fattura” è inserita nella fattura.
Documentazione della consegna

     Art. 151 d. (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) Le consegne per le quali esigibilità dell’imposta di cui all’art. 151 c, par. 3 non è stato verificato, deve essere documentato, con la “fattura” o “avviso” scritto sulla fattura o l’avviso.

          (2) Il paragrafo 1 non si applica alle cessioni di beni o servizi che, ai sensi dell’art. 151 a, par. 2 sono esclusi dall’ambito della modalità speciale.

          (3) La documentazione e la comunicazione delle consegne nell’ambito del regime speciale devono essere effettuate secondo la procedura stabilita dai regolamenti per l’applicazione della legge.
Capitolo diciotto.
Tassazione delle forniture di servizi effettuata per via elettronica da parte di persone non stabilite nell’Unione europea (titolo Modificare -.. SG 94 del 2010 in vigore dal 01.01.2011.)

Registrazione speciale
     Art. Articolo 152. (1) Un diritto di registrazione ai sensi del presente capitolo è un soggetto passivo per il quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . effettua servizi forniti per via elettronica i cui destinatari sono persone non soggetti passivi che sono stabiliti o hanno il loro domicilio o residenza abituale in uno Stato membro;

               2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) non è stabilito all’interno dell’Unione europea;

               3 . non è tenuto a registrarsi ai fini dell’IVA su un altro terreno nel territorio del paese o sul territorio di un altro Stato membro.

          (2) Il diritto di cui al par. 1 deve essere esercitato e la persona deve presentare una domanda di registrazione alla Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia per via elettronica.

          (3) Con la domanda di cui al par. 1 la persona fornisce le seguenti informazioni:

               1 . nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, incl. pagine web;

               2 . numero di imposta nazionale, se esistente;

               3 . una dichiarazione che non è registrata per l’IVA in un altro Stato membro.

          (4) La persona deve informare la direzione territoriale ai sensi del par. 2 con mezzi elettronici per tutte le modifiche delle informazioni presentate ai sensi del par. 3 .

          (5) La direzione territoriale ai sensi del par. 2 in 7 giorni dal ricevimento della domanda deve comunicare per via elettronica la persona per la registrazione secondo la procedura del presente capo per il numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 e la data di registrazione.

          (6) La data di registrazione è il primo giorno del mese successivo al mese della notifica di cui al par. 5 .
Termine della registrazione speciale

     Art. 153. (1) La registrazione ai sensi dell’art. 152 è risolto per iniziativa della persona quando:

               1 . ha cessato le operazioni in questo capitolo;

               2 . cessa di soddisfare le condizioni di cui all’art. 152 , par. 1 .

          (2) Per la cessazione della registrazione ai sensi del par. 1 la persona deve presentare domanda per la cessazione della registrazione per via elettronica alla direzione territoriale di cui all’art. 152 , par. 2 .

          (3) La registrazione ai sensi dell’art. 152 può essere risolto per iniziativa dell’amministrazione delle entrate quando:

               1 . a) constata che le attività della persona sono sospese, o

               2 . la persona non soddisfa le condizioni di cui all’art. 152 , par. 1 o

               3 . la persona non rispetta sistematicamente le disposizioni di questo capitolo.

          (4) Nei casi di cui al par. 3 la direzione territoriale ai sensi dell’art. 152 , par. 2 informa la persona che la registrazione è stata interrotta, indicando anche la data di cessazione della registrazione.

          (5) Nei casi di cui al par. 1 la registrazione deve essere disdetta alla data di presentazione della domanda di cui al par. 2 .

          (6) Nei casi di cui al par. 3 la registrazione cesserà alla data della notifica di cui al par. 4 .
Luogo di consegna dei servizi forniti elettronicamente

     Art. 154 . Luogo di esecuzione delle consegne di servizi eseguiti elettronicamente da una persona registrata ai sensi dell’art. 152 , sarà lo Stato membro nel quale il destinatario di cui all’art. 152 , par. 1 , elemento 1 .
Base imponibile, data di accadimento dell’evento fiscale e esigibilità dell’imposta

     Art. 155 . La base imponibile, la data del verificarsi dell’evento fiscale e l’esigibilità dell’imposta per la fornitura di servizi di cui al presente capitolo sono determinate dalle norme generali della presente legge.
Aliquota fiscale

     Art. 156 . L’aliquota d’imposta per la fornitura di servizi forniti elettronicamente ai sensi del presente capo è l’aliquota applicabile nello Stato membro in cui il beneficiario di cui all’art. 152 , par. 1 , elemento 1 .
Periodo fiscale, dichiarazione e tassazione

     Art. 157. (1) Il periodo di imposta per le persone iscritte nel presente capitolo è di tre mesi e coincide con il trimestre civile.

          (2) A registrato ai sensi del presente capitolo presenta un modulo di dichiarazione determinata dai regolamenti di attuazione della legge, per ciascun periodo d’imposta entro 20 giorni dopo la fine del periodo, sia nello stesso periodo nella fornitura di servizi per via elettronica. La dichiarazione deve essere presentata alla direzione territoriale ai sensi dell’art. 152 , par. 2elettronicamente.

          (3) Tale dichiarazione deve indicare il numero di identificazione della persona registrata, il valore escludendo valore totale dell’imposta aggiunto, di forniture per ciascuno Stato membro, l’importo totale delle imposte per ciascuno Stato membro, l’aliquota applicabile nello Stato membro e il valore totale di imposta dovuta per tutti gli Stati membri per il periodo d’imposta.

          (4) I valori di cui al par. 3 saranno denominati in euro e in lev bulgari, come per l’art. 26 , par. 6 .

          (5) L’ imposta dovuta per il periodo d’imposta sarà versata su un conto della direzione tributaria territoriale ai sensi dell’art. 152 , par. 2 entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al par. 2 .
Credito d’imposta e rimborso delle tasse

     Art. 158. (1) Le persone registrate ai sensi del presente capitolo non hanno diritto a un credito d’imposta per le consegne ricevute di beni e servizi nel territorio del paese e dall’importazione.

          (2) Le persone registrate ai sensi del presente capitolo hanno il diritto di rimborsare l’imposta pagata sul territorio del paese secondo la procedura di cui all’art. 81 , par. 1 , elemento 2 .
Documentazione e fornitura di informazioni

     Art. 159. (1) La persona registrata ai sensi del presente capitolo è obbligata a tenere un registro elettronico ai sensi dell’art. 120 , par. 3 per i servizi forniti sotto questo capo in un modo che consente alle autorità fiscali degli Stati membri in cui si trovano i destinatari, per determinare se le informazioni nella dichiarazione d’arte. 157 , par. 2 è completo e preciso.

          (2) Su richiesta, le informazioni del registro elettronico sono fornite elettronicamente all’amministrazione delle entrate della Bulgaria o alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i beneficiari.

          (3) Le informazioni contenute nel registro elettronico devono essere conservate per un periodo non inferiore a 10 anni dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata la fornitura rispettiva.
Capitolo diciannove.
ORO D’INVESTIMENTO

Fornitura di oro da investimento
     Art. Articolo 160. (1) Le forniture relative all’oro da investimento sono esenti ai fini della presente legge:

               1 . consegne di oro da investimento, tra cui: oro da investimento, rappresentato da certificati di oro distribuito o non allocato; oro che viene scambiato su conti; oro e swap, con diritti di proprietà o crediti relativi all’oro da investimento; consegne che comportano l’investimento in oro con contratti a termine e a termine che comportano un trasferimento di proprietà o richiesta di oro da investimento;

               2 . servizi di agenti che agiscono in nome e per conto di terzi in relazione a forniture di oro da investimento.

          (2) I soggetti passivi che producono oro da investimento o oro processo in oro da investimento, così come i contribuenti che forniscono abitualmente oro per fini industriali può scegliere consegne sotto il par. 1 , articolo 1 da tassare. I soggetti passivi che effettuano servizi di intermediazione per le consegne di oro da investimento possono scegliere le consegne ai sensi del par. (1 ) ( 2) essere imponibili nel caso in cui la fornitura per la quale è fornito il servizio di intermediazione sia tassabile.

          (3) Il diritto di cui al par. 2 può essere esercitato quando sono presenti le seguenti condizioni:

               1 . il destinatario delle forniture è una persona registrata ai sensi di questa legge;

               2 . la fattura emessa per la consegna indica che l’imposta sarà addebitata dal destinatario.

Tassazione da parte del destinatario

     Art. Articolo 161. (1) L’ imposizione della tassa sarà effettuata dal destinatario – una persona registrata ai sensi della presente legge nel caso in cui:

               1 . forniture di materiali auriferi o semilavorati di purezza di 325 millesimi o più;

               2 . forniture relative all’oro da investimento per le quali il diritto di cui all’art. 160 e la fattura emessa dal fornitore dichiara che l’imposta sarà addebitata dal destinatario.

          (2) L’imposta è riscossa emettendo un protocollo.
Diritto a un credito d’imposta

     Art. 162. (1) Sebbene la successiva fornitura relativa all’oro da investimento sia esente, le persone registrate hanno diritto a un credito d’imposta per:

               1 . l’imposta da loro addebitata ai sensi dell’art. 161 ;

               2 . (Suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La fornitura risultante, acquisto intracomunitario o importazione di oro diverso dall’oro da investimento che viene poi elaborato da, o per suo conto in investimenti oro;

               3 . i servizi risultanti portano a un cambiamento di forma, peso o purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.

          (2) (suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) Anche se successiva consegna relativi all’oro da investimento è esente le persone registrate che producono oro da investimento o oro elaborazione oro da investimento, avrà diritto a detrarre l’offerta di credito d’imposta, acquisto intracomunitario o l’importazione nel paese di beni o servizi legati alla produzione o lavorazione di questo oro.
documentazione

     Art. 163 (1) forniture per oro da investimento, nonché le forniture di materiale d’oro o di prodotti semilavorati di purezza pari a 325 millesimi o più documentato emettendo una fattura, che oltre ai requisiti di cui all’art. 114 deve contenere anche:

               1 . una descrizione dell’oro sufficiente per identificarla, almeno come: forma, peso, purezza, ecc .;

               2 . data e indirizzo della consegna fisica dell’oro;

               3 . nome, indirizzo e numero civile unificato e / o tipo, numero, emittente di un documento d’identità ufficiale delle persone che compongono il documento.

          (2) Le fatture di cui al par. 1 deve essere conservato per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata la fornitura rispettiva.
Capitolo diciannove.
“A” fornitura di beni e servizi elencati nell’allegato № 2 per il luogo di esecuzione nel paese, in cui l’imposta è dovuta dal destinatario (NUOVO -. SG 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)

Tassazione e esigibilità dell’imposta
     Art. 163 a. (Nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) L’evento fiscale di fornitura di beni e servizi di cui all’allegato № 2 , deriva dalle regole generali di cui alla presente legge.

          (2) La tassa di fornitura di cui al par. 1 è a carico del destinatario – una persona registrata ai sensi di questa legge, se il fornitore è un soggetto passivo o un soggetto passivo.

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La tassa per le consegne sotto il par. 1 diventa ammissibile secondo la procedura di cui all’art. 25 , par. 6 e 7 .
Tassazione da parte del destinatario

     Art. 163 b. (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Il calcolo dell’imposta è fatta da parte del destinatario della sovvenzione:

               1 . protocollo di cui all’art. 117 , par. 2 entro il termine di cui all’art. 117 , par. 3 – dove il fornitore è un soggetto passivo.

               2 . un protocollo comune per tutte le consegne per le quali l’imposta è diventata esigibile durante il periodo d’imposta in questione – dove i fornitori sono persone fisiche che non sono soggette a imposta; il record viene emesso l’ultimo giorno del relativo periodo fiscale.

          (2) Il protocollo di cui al par. 1 , il punto 2 deve contenere:

               1 . numero e data

               2 . nome e numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 della persona che lo emette;

               3 . periodo di imposta;

               4 . descrizione di beni e servizi;

               5 . l’importo totale dei prezzi di acquisto dei beni e dei servizi di cui al punto 4 per il periodo d’imposta;

               6 . imposta addebitata per il periodo;

               7 . (Nuova – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 ) Il nome e numero di identificazione di cui all’art. 84 del codice di procedura fiscale del fornitore delle merci di cui all’allegato № 2 , seconda parte.
Documentazione delle forniture

     Art. 163 a. (Nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando il fornitore è un soggetto passivo fornisce beni e servizi di cui all’allegato № 2 , deve essere documentata da una fattura , in cui “l’articolo 163 bis , paragrafo 2 ” è indicato come base per il mancato pagamento dell’imposta .
Limitazione della gamma

     Art. 163 (Nuovo, SG n. 98 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 , modificato all’entrata in vigore, SG n. 104 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 . ) Le disposizioni del presente capo non si applicano quando per la fornitura di beni o servizi di cui all’allegato 2 le condizioni di cui all’art. 7, 13, 15, 16 e 28 .
Capitolo venti.
PROGETTI DI INVESTIMENTO

Procedura speciale per l’addebito dell’imposta di importazione
     Art. 164. (1) In deroga all’art. 56 , la tassa sull’importazione delle merci può essere addebitata dalla persona registrata ai sensi della presente legge, se ha un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 166 , e importa merci (escluse le accise) su un elenco approvato dal Ministro delle Finanze.

          (2) Il firmatario esercita il suo diritto ai sensi del par. 1 , come ad esempio:

               1 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il dichiarando nei costumi importare documento che utilizzerà questa modalità;

               2 . dichiara che al momento dell’importazione una persona è registrata ai sensi della presente legge e non vi sono obblighi e obblighi fiscali non pagati e obblighi per i contributi di sicurezza sociale riscossi dall’Agenzia delle entrate nazionale.

          (3) Qualora il firmatario abbia esercitato il suo diritto ai sensi del par. 1 , le autorità doganali autorizzano lo svincolo delle merci, senza che la tassa sia stata effettivamente pagata o assicurata.

          (4) L’importatore impone l’imposta di cui al par. 1 dall’ordine d’arte. 57 , par. 3 .

          (5) Per l’imposta di cui al par. 4 l’ importatore ha diritto a un credito d’imposta alle condizioni di cui all’art. 69 e 73 .
Periodo di rimborso di 30 giorni ridotto

     Art. 165 . Una persona registrata ai sensi di questa legge ha il diritto di rimborsare l’imposta di cui all’art. 88 par. 3 in 30giorni dal deposito della dichiarazione quando le condizioni di cui all’art. 92 par. 4 .

Rilascio dell’autorizzazione

     Art. Articolo 166. (1) L’ autorizzazione ad applicare la procedura speciale per l’imposizione dell’imposta all’importazione o al rimborso dell’imposta entro 30 giorni è rilasciata a una persona che soddisfi simultaneamente le seguenti condizioni:

               1 . realizza un progetto di investimento approvato dal Ministro delle Finanze;

               2 . è registrato secondo questa legge;

               3 . non vi sono passività e passività fiscali in sospeso e non pagate per i contributi di sicurezza sociale riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate;

               4 . (Modifica -. SG. 86 del 2006 , modificata -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) ci sono le condizioni per la concessione di aiuti de minimis ai sensi del regolamento № (CE) N. 1998/2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis.

          (2) Il progetto di investimento deve essere approvato dal Ministro delle Finanze, quando sono presenti le seguenti circostanze:

               1 . il periodo di implementazione del progetto è fino a due anni;

               2 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) l’importo degli investimenti è di oltre 5 milioni di lev per un periodo non superiore a due anni;.

               3 . (Modifica – SG.. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) sono stati creati più di 20 nuovi posti di lavoro;

               4 . la persona ha l’opportunità di finanziare il progetto, nonché di costruire e mantenere strutture per garantire la sua esecuzione, come ad esempio:

                    a) contratti di credito e prestiti commerciali;

                    (b) i leasing finanziari;

                    (c) garanzie bancarie e di altra natura;

                    (d) lettere di impegno a finanziare il progetto da parte dei proprietari del capitale;

                    (e) fondi propri;

                    (f) i flussi finanziari in entrata stimati sono affidabili, coerenti con le condizioni di mercato e sono sufficienti a coprire gli investimenti e i costi di gestione del progetto.

          (3) Il permesso è rilasciato per un periodo massimo di due anni sulla base di una richiesta scritta alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:

               1 . progetti, sviluppi e piani per la costruzione e la manutenzione di oggetti e business plan per la stabilità economica e la redditività del progetto di investimento;

               2 . un’analisi di bilancio confermata da un revisore contabile o da una società di audit specializzata ai sensi della legge sull’autorità finanziaria indipendente se la persona ha operato per più di un anno; anche i rendiconti finanziari annuali completi per i periodi analizzati sono applicati all’analisi;

               3 . documenti attestanti le possibilità di finanziamento del progetto di cui al par. 2 , elemento 4 ;

               4 . un elenco dei beni che la persona presenterà in esecuzione del progetto di investimento; l’elenco delle merci importate deve contenere informazioni sulla quantità, sul valore, sul codice della nomenclatura combinata della Repubblica di Bulgaria e sul numero del contratto per la consegna delle merci;

               5 . certificati per le circostanze di cui al par. 1 , articoli 2 e 3 ;

               6 . (Modifica – SG.. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La dichiarazione da parte della persona per la quantità di aiuti de minimis ricevuti, indipendentemente dalla loro forma e la fonte per gli ultimi tre esercizi, compreso quello attuale; aiuti d’importanza minore ha ricevuto durante il periodo non può superare l’equivalente di 200 000 euro, impostare il tasso di cambio ufficiale del lev per l’euro alla data dell’autorizzazione; per le imprese che operano nel settore del trasporto stradale, l’importo totale dell’aiuto minimo è l’equivalente in BGN di 100 000EUR alla data dell’autorizzazione; queste soglie si applicano a prescindere dal fatto che l’aiuto sia finanziato in tutto o in parte dalla Comunità europea.

          (4) (Nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) per determinare l’intensità massima di aiuto introdotta dalla carta degli aiuti regionali nazionali (GU n Con 73 di 30 marzo 2007 ), l’aiuto minimo di cui al par. 3 , il punto 6 è cumulabile con altri aiuti di Stato ricevuti per lo stesso progetto di investimento approvato con decisione della Commissione europea o per il quale l’art. 9 della legge sugli aiuti di Stato.

          (5) (modifica -. SG. 86 del 2006 , al paragrafo precedente. 4 -. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il Ministro delle Finanze rilascia un permesso entro un mese ricevuta della richiesta, se i requisiti del par. 1 e 2 . Qualora ai sensi della legge sugli aiuti di Stato e le sue modalità di esecuzione richiedono notifica alla Commissione europea, il permesso è rilasciato entro un mese dalla data della decisione della Commissione europea, che autorizza l’aiuto.

          (6) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il permesso sotto il par. (5) non è concesso se l’aiuto minimo previsto dal presente articolo è superiore all’intensità massima di aiuto specificata nella Carta nazionale di aiuto di Stato regionale.

          (7) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nella permesso sotto il par. 5 deve essere indicato l’ importo dell’aiuto minimo per il progetto di investimento approvato.

          (8) (prec. 5 -. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La concessione o il rifiuto di autorizzazione è effettuata dal Ministero delle Finanze.

          (9) (. Prev 6 , modificato -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Entro 6 mesi dal rilascio della licenza sotto il par. 5 è rilasciata una nuova autorizzazione per le merci che saranno ulteriormente importate o acquisite in esecuzione del progetto di investimento già approvato. Le autorizzazioni non sono permesse.

          (10) (prec. 7 -. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il rifiuto di rilasciare un permesso può essere impugnato ai sensi del Codice amministrativo.
Ritiro dell’autorizzazione

     Art. Articolo 167. (1) Il permesso rilasciato è ritirato nei seguenti casi:

               1 . quando la persona cessa di soddisfare le condizioni di cui all’art. 166 , par. 1 ;

               2 . alla scadenza del termine di cui all’art. 166 , par. 3 .

          (2) Quando l’autorità competente scopre che le condizioni di cui all’art. 166 , informa immediatamente il Ministro delle Finanze.

          (3) Un’autorizzazione deve essere revocata da un’ordinanza del Ministro delle Finanze, che può essere impugnata in base al Codice di procedura amministrativa.

          (4) Il Ministro delle Finanze fornirà all’amministrazione doganale le informazioni sui permessi rilasciati e revocati, nonché gli elenchi di cui all’art. 166 , par. 3 , elemento 4 .
Capitolo ventunesimo.
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI VEICOLI NUOVI

Disposizioni speciali per l’approvvigionamento intracomunitario e l’acquisizione intracomunitaria di un nuovo veicolo
     Art. 168. (1) (suppl -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) Qualsiasi registrati ai sensi della presente legge e di qualsiasi registrati ai sensi dell’art. 97 a, par. 1 e 2 e art. 99 una persona che effettua un acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 13 , par. 2 o ha effettuato una fornitura intracomunitaria incidentale di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 7, par. 2 , dichiara l’acquisizione intracomunitaria o la consegna accessoria effettuata in 14– il giorno successivo alla scadenza del periodo di imposta durante il quale l’imposta per l’acquisizione o la consegna è diventata esigibile ai sensi dell’art. 63 o 51 .

          (2) La dichiarazione deve essere fatta presentando una dichiarazione alla direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale in cui la persona è registrata o soggetta a registrazione ai sensi del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.

          (3) La dichiarazione di cui al par. 2 devono essere archiviati secondo un modello prescritto dal Regolamento per l’applicazione della legge.

          (4) L’imposta dovuta per l’acquisto intracomunitario sarà pagata secondo la procedura e ai sensi dell’art. 91 .

          (5) Nei casi di fornitura intracomunitaria ai sensi del par. (1) , la persona acquisisce il diritto al rimborso dell’imposta pagata sul veicolo acquistato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

               1 . faccia:

                    a) ha una fattura, conforme ai requisiti di cui all’art. 114 – quando il veicolo è stato acquistato nel Paese o

                    b) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) possiede doganale all’importazione documento – in caso di importazione o di

                    c) la persona ha presentato una dichiarazione ai sensi del par. 2 per l’acquisto intracomunitario – nei casi di acquisto intracomunitario ai sensi del par. 1 ;

               2 . la tassa per l’acquisto intracomunitario o l’importazione è pagata al bilancio dello Stato nell’ordine e ai sensi dell’art. 90 e 91 .

          (6) Il diritto al rimborso dell’imposta di cui al par. 5 deve essere esercitato, l’importo della tassa per il rimborso è indicato nella dichiarazione di cui al par. 2 .

          (7) L’importo della tassa da rimborsare ai sensi del par. 5 non può essere superiore all’importo della tassa che sarebbe addebitabile alla persona se la fornitura non fosse imponibile a tasso zero.

          (8) In caso di consegna accidentale ai sensi del par. 1 di una persona fisica che non è una ditta individuale, la persona deve emettere un documento contenente i requisiti di cui all’art. 114 , par. 1 , articoli da 3 a 15 .
Parte Nove.
ALTRE DISPOSIZIONI

Capitolo ventidue.
INFORMAZIONI

Informazioni pubbliche
     Art. 169. (1) Le informazioni per la registrazione ai sensi della presente legge sono pubbliche, che comprendono:

               1 . nome, numero di identificazione di cui all’art. 84 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale, numero di identificazione di cui all’art. 94 par. 2 e indirizzo di corrispondenza della persona;

               2 . data di registrazione e termine della registrazione;

               3 . data di pubblicazione delle circostanze di cui ai punti 1 e 2 .

          (2) Le informazioni di cui al par. 1 è disponibile e pubblicato sul sito web di amministrazione delle entrate.

          (3) Le informazioni di cui al par. 1 può essere fornito dall’amministrazione delle entrate su richiesta scritta di una persona.

          (4) Le circostanze di cui al par. (1) sarà considerato noto agli individui terzi in buona fede dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui al par. 1 , elemento 3 .
Scambio di informazioni con l’amministrazione doganale

     Art. 170. (1) (modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’Amministrazione doganale fornisce le informazioni di amministrazione fiscale elettronicamente ai documenti doganali di importazione accettate ei pagamenti fiscali ricevuti in importazione entro 14 giorni dalla scadenza di ciascun mese di calendario.

          (2) Le informazioni devono essere presentate in condizioni e con un ordine determinato da un ordine del Ministro delle Finanze.
Scambio di informazioni con le amministrazioni fiscali di altri Stati membri

     Art. 171. (1) L’amministrazione ricavi può liberamente scambiare informazioni relative alla riscossione di imposta sul valore aggiunto, con le autorità fiscali di altri Stati membri, a condizione che tali informazioni saranno utilizzate solo per determinare le passività fiscali dei singoli e / o la portata di appello l’ammontare di questi obblighi fiscali.

          (2) Le informazioni ricevute dall’ordine del par. 1 di altri Stati membri può essere utilizzato come prova della determinazione degli obblighi previsti dalla presente legge nonché in procedimenti amministrativi e giudiziari.

          (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui le informazioni sono scambiate elettronicamente.
Capitolo ventitreesimo.
Attuazione degli accordi internazionali e recupero di persone imposta non stabilito nel paese

Importazioni esenti in base a trattati internazionali e importazioni di merci dalle forze armate di paesi stranieri
     Art. 172. (1) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’importazione esente di prodotti che per legge o trattato internazionale ratificato e promulgato dal rispettivo ordine , prevede l’esenzione dalle importazioni da imposte, prelievi o altri crediti (pagamenti, imposte) con un effetto equivalente all’imposta indiretta.

          (2) (suppl. – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) L’importazione esente di prodotti importati dal comando / sede dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o le forze armate altri paesi che sono parti del trattato dell’Atlantico del Nord per l’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, quando tali forze sono destinate alle attività di difesa comuni della NATO nel paese.

          (3) La procedura per l’applicazione del par. 1 e 2 saranno determinati dal regolamento per l’applicazione della legge.
Forniture esenti in base a contratti e forniture internazionali a cui le forze armate di paesi esteri o istituzioni dell’Unione europea

     Art. 173. (1) (modifica -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Per le forniture che sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto sotto internazionali trattati, convenzioni, accordi, convenzioni o simili, di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, ratificata e promulgata di conseguenza, viene applicata un’aliquota zero di imposta.

          (2) Per l’applicazione del tasso zero il fornitore è tenuto a richiedere per iscritto un parere dalla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate per motivi di esenzione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti comprovanti la giustificazione dell’applicazione della deroga, determinata dal regolamento per l’attuazione della legge.

          (3) Le limitazioni del diritto al credito d’imposta di cui all’art. 70 non si applicano ai beni o servizi utilizzati esclusivamente per la consegna di merci ai sensi del par. 1 .

          (4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Le forniture imponibili sono beni e servizi per i quali i destinatari sono persone di cui all’art zero nominale. 172 , par. 2 . Per l’applicazione della tariffa zero, al fornitore è richiesto di avere documenti definiti dalla legge sull’applicazione.

          (5) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il imponibili il tasso zero è la fornitura di beni e servizi con un luogo di prestazione nel paese oltre 400La Comunità europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti o gli organismi dell’Unione europea cui si applica il protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, fatti salvi i limiti e le condizioni del presente protocollo e i suoi accordi di attuazione o accordi di sede e a condizione che ciò non porti a distorsioni della concorrenza. Per l’applicazione della tariffa zero, al fornitore è richiesto di avere documenti scritti che attestino i rapporti contrattuali con le istituzioni dell’UE competenti.

          (6) (nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Per le cessioni imponibili di beni e servizi con posto del paese applica un’aliquota zero sono soddisfatte le seguenti condizioni:

               1 . i destinatari sono:

                    a) comandi / quartier generale dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico;

                    (b) le forze armate di altri Stati che sono parti del Trattato Nord Atlantico;

                    (c) rappresentanze diplomatiche e consolari e membri del loro personale;

                    d) organizzazioni internazionali riconosciute dalle autorità dello Stato membro – ospite o membri di tali organizzazioni nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

               2 . La Repubblica di Bulgaria non è il paese ospitante delle persone di cui al punto 1 .

          (7) (nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I documenti attestanti l’esistenza delle circostanze sotto il par. 6 , sarà determinato dal regolamento per l’applicazione della legge.
Rimborso delle tasse delle rappresentanze diplomatiche, dei consolati, dei rappresentanti delle organizzazioni intergovernative e dei membri del loro personale

     Art. 174. (1) L’imposta maturata sulle consegne è rimborsata, con la quale i beneficiari sono:

               1 . rappresentazioni diplomatiche;

               2 . consolati;

               3 . rappresentazioni di organizzazioni internazionali;

               4 . i membri dello staff dei destinatari ai punti 1, 2 e 3 .

          (2) L’ordine e i documenti necessari per il rimborso dell’imposta di cui al par. 1 sarà determinato da un’ordinanza del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle finanze.
Verifica dello status di una persona esente dall’obbligo di pagare una tassa per la quale la Repubblica di Bulgaria è un paese ospitante

     Art. 174 a. (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Lo stato una persona – esente dall’obbligo di pagare l’imposta di cui all’art. 173 , par. 4 e 5 e art. 174 per la quale la Repubblica di Bulgaria è un paese ospitante deve essere certificata mediante il rilascio di un certificato dall’Agenzia nazionale delle entrate.

          (2) L’ordine di rilascio del certificato e il suo modello devono essere determinati dal regolamento per l’attuazione della legge.
Capitolo ventiquattro.
POTERI DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Poteri del Ministro delle Finanze
     Art. 175. (1) Il Ministro delle Finanze emanerà regolamenti per l’applicazione di questa legge.

          (2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il Ministro delle Finanze emana prescrizioni di cui all’art. 81 , par. 2 , art. 118 , par. 4 e art. 174 , par. 2 .

          (3) Il ministro delle finanze determina, se necessario, un ordine:

               1 . una procedura speciale per la documentazione e la comunicazione di determinati tipi di forniture quando l’applicazione delle norme comuni crea difficoltà pratiche;

               2 . le informazioni raccolte secondo questa legge, che è pubblica;

               3 . informazioni raccolte ai sensi della presente legge che possono essere fornite alle autorità fiscali di altri paesi;

               4 . l’elenco delle monete che costituiscono l’oro da investimento;

               5 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I termini, la procedura e il formato per lo scambio di informazioni con i soggetti non stabiliti nell’Unione europea ai fini della tassazione delle forniture di servizi elettronici.

          (4) Gli ordini di cui al par. 3 deve essere promulgato nella Gazzetta dello Stato.
Capitolo venticinque.
POTERI DI ENTRATE E PREVENZIONE DELLE FRODI FISCALI

Rifiuto o cessazione della registrazione in relazione a reati fiscali
     Art. 176 . Un’Amministrazione delle entrate competente può rifiutarsi di registrare o di chiudere la registrazione di una persona che:

               1 . non può essere trovato all’indirizzo di posta elettronica indicato da lui sotto la procedura del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;

               2 . cambiare il proprio indirizzo per la corrispondenza e non notificarlo nel modo prescritto;

               3 . sistematicamente non rispetta gli obblighi previsti dalla presente legge;

               4 . (.. Emendare – SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il pubblico ha dei doveri raccolti dall’Agenzia nazionale delle Entrate, il cui valore totale supera il valore delle proprie attività e le passività;

               5 . (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) non specifica un indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza per un periodo superiore a tre mesi dalla obbligo di notifica.

               6 . (Nuova -. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) non è presente o non fornisce l’accesso ai suoi documenti contabili originali rilasciati o richiesti dall’autorità di entrate, a meno che i documenti sono persi o distrutto per il quale la persona ha notificato le autorità fiscali.
Iscriviti alla garanzia

     Art. 176 a. (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) (1) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’autorità competente entrate possono rifiutare l’immatricolazione di una persona che non ha presentato in tempo garanzia in contanti, titoli di stato o di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile per un periodo di un anno e per i quali non v’è evidenza che uno o più dei proprietari, i gestori , Procuratori, azionisti importanti o suoi azionisti:

               1 . sono o erano al momento delle passività sorgono proprietari, procuratori, partner di maggioranza o azionisti, membri di organi direttivi o di controllo delle persone con passività in essere per l’imposta sul valore aggiunto oltre 5.000 lev, o

               2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’hanno debiti per IVA al di sopra di 5.000 lev, o

               3 . sono persone che sono state oggetto di procedimenti penali o sono state condannate per reati contro il sistema fiscale.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Para 1 non si applicano alle persone soggette a registrazione ai sensi dell’art. 97 e art. 99 par. 1 .

          (3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’autorità entrate competente può sospendere la registrazione di una persona registrata ai sensi dell’art. 132 , che non ha fornito la garanzia per un periodo di un anno entro il periodo specificato in cui la trasformazione, l’espropriazione o l’istigazione sono effettuate da una persona con imposte sul valore aggiunto non regolate su BGN 5.000 .
Requisito e importo della garanzia

     Art. 176 b. (. Nuovo – SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 anni) (1) L’ autorità competenti entrate richiede la presentazione di garanzie con una richiesta scritta, che deve indicare:

               1 . il motivo per richiedere garanzie;

               2 . la quantità di garanzia;

               3 . il periodo entro il quale la persona deve fornire la prova della sicurezza, che non può essere inferiore a 7 giorni.

          (2) L’ammontare della garanzia è pari all’importo delle passività in essere per le quali è richiesta la garanzia. Nei casi di cui all’art. 176 a, par. 1 , voce 3 l’ ammontare della garanzia è di 250 mila BGN, quando alla data del requisito della garanzia l’ammontare delle passività non è stabilito.

          (3) La garanzia può essere rilasciata o ridotta prima della scadenza di tale termine se dopo la registrazione della persona rinunciato conseguenza modificare i motivi per cui richiedono una certa quantità di garanzia.

          (4) L’ autorità delle entrate, che stabilisce l’esistenza di una giustificazione per lo svincolo o la riduzione della garanzia ai sensi del par. 3 , è obbligato a comunicare alla banca che il titolo potrebbe essere svincolato o ridotto di conseguenza a un determinato importo.
Responsabilità delle persone in caso di abuso

     Art. 177. (1) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La persona registrata – destinatario di una cessione imponibile, è responsabile della tassa dovuti e non pagati da un’altra persona, per quanto goduto di destra deduzione del credito d’imposta direttamente o indirettamente legato all’imposta dovuta e non corrisposta.

          (2) La responsabilità di cui al par. 1 si realizza quando la persona registrata sapeva o era obbligata a sapere che l’imposta non sarà pagata e ciò è dimostrato dall’organismo di revisione secondo la procedura di cui all’art. 117-120 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.

          (3) Ai fini del par. 2 si presume che la persona fosse obbligata a sapere quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . l’imposta dovuta ai sensi del par. 1 non è effettivamente deducibile dalle tasse per qualsiasi fornitore soggetto a imposta in relazione allo stesso bene o servizio, sia nella stessa forma modificata o riveduta, e

               2 . la fornitura imponibile è evidente, aggira la legge o è ad un prezzo significativamente diverso dal mercato.

          (4) La responsabilità di cui al par. 1 non è legato al ricevimento di un beneficio specifico dal mancato pagamento della tassa dovuta.

          (5) Alle condizioni del par. 2 e 3 sono anche responsabili di un precedente fornitore della persona che deve l’imposta non pagata.

          (6) Nei casi di cui al par. 1 e 2 la responsabilità è realizzato rispetto al destinatario diretta persona della fornitura su cui non è stato pagato l’imposta dovuta, e quando la raccolta non ha successo, la responsabilità può essere realizzato nel rispetto di tutte le successive recipiente sotto alimentazione.

          (7) Il paragrafo 6 si applica di conseguenza ai fornitori precedenti.
Capitolo ventisei.
MISURE AMMINISTRATIVE OBBLIGATORIE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER LA PENALITÀ

     Art. 178. imponibile ai sensi della presente legge, che è obbligato, ma non domanda di registrazione o una domanda di cessazione della registrazione istituito ai sensi del presente atto si anche punito con multa – per gli individui che non sono commercianti, o con la sanzione proprietaria – per le persone giuridiche e le sole imprese commerciali, pari a BGN 500 a BGN 5.000.
     Art. 179 . (Am -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La persona da è obbligato a non presentare la dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125 , par. 1 , la dichiarazione di cui all’art. 125 , par. 2 , i registri di cui all’art. 124 , la dichiarazione di cui all’art. 157 , par. 2 o non li presentare entro i termini prescritti è punito con la multa – per le persone che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali per un importo diDa 500 a 10.000 BGN
     Art. 180. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona registrata che, essendo obbligato, non si carica fiscale come previsto nella presente legge è punito anche con bene – per gli individui che non sono commercianti, o sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali, nella fiscale uncharged, ma non inferiore a 500 lev.

          (2) Il paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui la persona non abbia addebitato un’imposta in quanto non ha depositato una domanda di registrazione e non si è registrata ai sensi della presente legge a tempo debito.

          (3) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di violazione sotto il par. 1 , quando la persona registrata ha incaricato l’imposta nel periodo successivo al periodo in cui l’imposta dovrebbe essere percepita la multa, rispettivamente, la sanzione deve essere proprietaria di 25 per cento della tassa, ma non inferiore a 250 lev.

          (4) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) A trasgressione ripetuta sotto il par. 1 e 2 la quantità doppia multa o sanzione della tassa uncharged, ma non inferiore a 5000 lev.
     Art. 180 a. (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) Una persona registrata che, essendo obbligato, non fa pagare imposte come previsto nel presente limiti agire in casi in cui l’imposta è a pagamento dalla persona come contribuente ai sensi del Capitolo otto e la persona accusata fiscale ha diritto a un credito d’imposta pieno è punito con la multa – per le persone che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali, in 5 per cento dell’imposta non corrisposta, ma non inferiore a 50 BGN.

          (2) Il paragrafo 1 si applica anche se la persona non ha addebitato un’imposta a causa del fatto che non ha depositato una domanda di registrazione e che non è registrata ai sensi della presente legge in tempo utile.

          (3) In caso di violazione di cui al par. 1 , quando la persona registrata ha addebitato l’imposta nel periodo successivo al periodo in cui l’imposta avrebbe dovuto essere prelevata fine, rispettivamente sanzione proprietaria, pari al 2 per cento dell’imposta, ma non meno di 25 lev

          (4) Nei casi di cui al par. 1 , quando la persona ha notificato le autorità fiscali ai sensi dell’art. 126 , par. 3 pt. 2 , entro due mesi dalla fine del mese in cui dovrebbe pagare la tassa, multa o sanzione che va da 100 a 300 lev.

          (5) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1 e 2 l’ ammontare della sanzione pecuniaria o della sanzione patrimoniale è pari al 20 per cento della tassa non pagata, ma non inferiore a 500 lev, e nei casi di cui al par. 4 – da 200 a 600 BGN
     Art. 181. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona registrata che non si sottomette informazioni dai registri contabili o invia le informazioni su supporti magnetici ed ottici diversi da detto nei registri dei conti, è punita con una multa – per le persone fisiche che non sono commercianti, o con sanzioni proprietarie – per le persone giuridiche e le sole imprese commerciali, ammontante a 500 – 10 000 lev.

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) A trasgressione ripetuta sotto il par. 1 l’ importo della sanzione pecuniaria o della sanzione è da BGN 1.000 a 20.000 .
     Art. 182. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona registrata che non emettere il documento fiscale o non riflette il documento fiscale rilasciato o ottenuti nei registri contabili per il rispettivo fiscale periodo, con conseguente determinazione dell’imposta in una dimensione più piccola, è punito con la multa – per le persone che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le imprese individuali nella quantità prescritte fiscale più piccoli , ma non inferiore a BGN 1.000 .

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di violazione sotto il par. 1 , quando la persona registrata ha emesso o riflessa documento fiscale del periodo successivo al periodo d’imposta in cui il documento è stato da emettere o riflessa, fine, rispettivamente la sanzione proprietà è il 25 per cento delle definizioni imposta piccole ma non inferiore a 250 lev.
     Art. 183. (1) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona che non è registrato sotto questo documento Act e tassa di emissione detto fiscale è punito con la bene – per gli individui che non sono commercianti, o sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le imprese individuali per un importo di tale imposta documento, ma non meno di 1.000 lev.

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) A trasgressione ripetuta sotto il par. 1 l’ ammontare dell’ammenda o la sanzione dell’immobile è il doppio dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 5.000 BGN.
     Art. 184. (1) (Modificare -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La persona che non presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 168 , par. 2 o non presenta in tempo, essere multati – per gli individui che non sono commercianti, o sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali, che vanno da 1.000 a 10.000 lev

          (2) (modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) In caso di ripetute violazioni della fine, rispettivamente, la sanzione sotto il par. 1 è compreso tra 5000 e 20.000 lev.
     Art. 185 . (Am -.. SG 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 anni) (1) Una persona che non riesce a rilasciare un documento di cui all’art. 118 , par. 1 , viene inflitta un’ammenda – per le persone fisiche che non sono commercianti, per un importo da 100 a 500 BGN o una sanzione pecuniaria – per le persone giuridiche e le imprese individuali, che ammonta a BGN 500 a BGN 2.000 .

          (2) Fuori dai casi di cui al par. 1 di una persona che ha commesso o ammesso la commissione di un reato ai sensi dell’art. 118 o atto normativo per la sua attuazione, che infligge un’ammenda – per le persone che non sono i commercianti, che vanno da 300 a 1.000 lev, o una sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le ditte individuali, che vanno da 3.000 a 10.000 lev . Quando il reato non comporta il mancato inviare entrate imporre sanzioni sotto il par. 1 .

          (3) Nei casi di cui al par. 1 la persona fisica che era effettivamente obbligata a rilasciare un documento ai sensi dell’art. 118, par. 1 e ha accettato un pagamento senza emettere tale documento è punito con una multa da 100 a 500 lev.

          (4) In caso di recidiva ai sensi del par. 1 l’ ammontare della multa è da 200 a 1000 levs e la sanzione della proprietà – da 1000 a 4000 lev.

          (5) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 2 la multa di 600 a 2.000 lev, e la proprietà di sanzione – da 6000 a 20 000 Levs Quando il reato non comportare il mancato inviare i guadagni sono soggetti alle sanzioni sotto il par. 4 .

          (6) Una persona che non rispetta il suo obbligo di conservare il documento ai sensi dell’art. 118 , par. 1 fino alla partenza del sito è imposta una multa di 5 BGN , che deve essere riscossa sul posto con ricevuta.
     Art. 186 . (Am -.. SG 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 anni) (1) misura amministrativa obbligatoria di sigillare il sito per un periodo di un mese, a prescindere dalle multe o sanzioni pecuniarie applicare sul viso che:

               1 . non seguendo l’ordine o il modo di:

                    (a) emissione di una nota di vendita pertinente emessa secondo l’ordine di consegna / vendita prescritto;

                    (b) messa in servizio o registrazione presso l’Agenzia nazionale delle entrate di dispositivi fiscali o sistemi integrati di gestione commerciale automatizzata;

                    (c) segnalazione giornaliera del fatturato in caso di necessità;

                    d) invio di dati ai sensi dell’art. 118 presso l’Agenzia nazionale delle entrate;

                    (e) l’ archiviazione di documenti emessi da / relativi a dispositivi fiscali o sistemi integrati di gestione commerciale automatizzata;

               2 . utilizza un dispositivo fiscale o un sistema di trading automatizzato integrato che non soddisfa i requisiti per un tipo approvato e non è stato approvato dall’Istituto metrologico bulgaro.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 pt. 2 dispositivo fiscale viene rimosso dall’autorità entrate allo stato e distrutto, e il diritto di una persona di usare il sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale batte.

          (3) La misura amministrativa obbligatoria ai sensi del par. (1) deve essere applicato con un ordine motivato dell’autorità di gestione delle entrate o da un funzionario da lui autorizzato.

          (4) Il ricorso dell’ordine di cui al par. 3 devono essere eseguiti secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.
     Art. 187. (1) Nell’applicare la misura amministrativa obbligatoria ai sensi dell’art. 186 , par. 1 vieta l’accesso al sito o siti della persona e dei beni disponibili in questi siti e magazzini adiacenti rimossi dalla persona o da una persona autorizzata. La misura si applica al sito o ai siti in cui sono state rilevate violazioni.

          (2) Qualora la rimozione di notevoli difficoltà per le autorità ricavi e / o costi significativi per la persona che ha stabilito la chiusura può ordinare catalogo nel sito o di siti per essere lasciati in custodia da parte del volto. L’ordine non si applica ai beni – oggetto della violazione di cui all’art. 186 , par. 1 , elemento 2 .

          (3) Nei casi di cui al par. 1 quando le merci non vengono rimossi dalla persona nel tempo, l’autorità entrate dovrà rimuovere loro, mettendoli in loco anteriore senza obbligo di tenere, e non è responsabile per la distruzione, rovinare o la perdita, che è a carico della persona.

          (4) (suppl -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La misura coatta amministrativa deve essere risolto dall’autorità che applicata, su richiesta della amministrativamente affrontare e una volta dimostrato da che la sanzione pecuniaria o la sanzione pecuniaria sono state pagate per intero. La stampa è fatta con il dovere di assistenza della persona. In caso di violazioni ripetute, non è consentito stampare l’oggetto prima della scadenza di un mese dopo la sua sigillatura.
     Art. 188 . La misura amministrativa obbligatoria ai sensi dell’art. 186 , par. 1 è soggetto a previo controllo ai sensi del codice di procedura amministrativa.
     Art. 189. (1) (Modificare -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La persona – contribuente ai sensi dell’art. 91 , par. 1 e 2 , che non è presentata entro la tassa richiesta è punito con la multa – per le persone che non sono commercianti, o con la sanzione di proprietà – per le persone giuridiche e le imprese individuali in termini di dimensioni da 500 a 2.000 lev.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 l’ ammontare dell’ammenda o la sanzione proprietaria è pari all’importo della tassa non pagata, ma non inferiore a 4.000 BGN.
     Art. 190. (1) I ricavi Autorità, la quale, entro il periodo di non recuperare imposta quando le condizioni di cui alla presente legge per il recupero sono in atto, è punito con una multa di 500 a 2.000 lev.

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è nella quantità di 1000 a 4000 lev.
     Art. 191. (1) L’ autorità doganale, che si impegna a non caricare fiscale ai sensi della presente legge fiscale o la carica in una dimensione più piccola, o un bene esente da dogana senza pagamento dell’imposta dovuta è punito con la multa da 500 a 2000leva

          (2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la multa è nella quantità di 1000 a 4000 lev.
     Art. 192 . (Am -.. SG 23 di 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Dopo la violazione dell’art. 185 fatti da produttori, importatori o persone che effettuano la manutenzione di dispositivi fiscali, il Presidente del bulgaro metrologia Istituto o di una persona da lui autorizzata:

               1 . Emette prescrizioni obbligatorie in relazione alla sua autorità;

               2 . revocare l’approvazione del tipo di dispositivo fiscale o l’approvazione di un sistema di gestione aziendale automatizzato integrato;

               3 . termina la registrazione del fornitore di servizi – in caso di violazioni sistematiche dell’art. 185 .
     Art. 193. (1) La costituzione di violazioni della presente legge e dei regolamenti di attuazione, l’emissione, l’appello e l’esecuzione di ordinanze penali deve essere fatto sotto la Violazioni e sanzioni atto amministrativo.

          (2) Gli atti di reato devono essere redatti dalle autorità fiscali e i decreti penali devono essere emessi dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle entrate nazionale o da un funzionario da lui autorizzato.
Disposizioni aggiuntive

     § 1 . Ai fini della presente legge:

               1 . “Territorio del paese” è il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva.

               2 . (Modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il “territorio dello Stato membro” si intende il territorio di ciascuno Stato membro in cui il trattato che istituisce la Comunità europea, indicato per ogni Stato membro nell’art. 299 del presente Accordo, quali:

                    a) questo territorio non include:

                         aa) per la Repubblica federale di Germania: isola di Helgoland e Büsingen;

                         b ter) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e Isole Canarie;

                         (cc) per la Repubblica Italiana: Livigno, Campione di Italia e le acque italiane del Lago di Lugano;

                         (dd) per la Repubblica francese: il dipartimento del dipartimento delle foreste;

                         (dd) per la Repubblica ellenica: Monte Athos;

                         (f) per la Repubblica di Finlandia: Isole Åland;

                         GG) (nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) per il Regno Unito: Isole del Canale;

                    (b) forniture presenti o destinate a:

                         a bis) il Principato di Monaco è assimilato ai fini del presente atto come forniture originarie o destinate alla Repubblica francese;

                         bb) L’isola dell’uomo – ai fini della presente legge, è assimilata a forniture originarie o destinate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

                         cc) (nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia – ai fini della presente legge devono essere assimilati a prestazioni derivanti in o destinati a Cipro.

               3 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L ‘ “Unione europea” e “territorio dell’Unione europea” è il territorio degli Stati membri.

               4 . “Terzo territorio” o “paese terzo”: qualsiasi territorio diverso dal territorio degli Stati membri.

               5 . “Nuovi edifici” sono gli edifici:

                    a) che, alla data in cui l ‘imposta per la loro fornitura è divenuta esigibile, hanno una fase di costruzione approssimativa, oppure

                    b) alla data in cui l’imposta di consegna è divenuta esigibile non scaduti 60 mesi dalla data in cui è autorizzato ad utilizzare ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio.

               6 . (Modifica -. SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “terreno” è la quantità di spazio ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio e la zona intorno al centro abitato determinato in base alla distanza 3 m dai limiti esterni di ciascuna delle pareti circostanti al primo piano fuori terra o piano seminterrato dell’edificio nel terreno.

               7 . “Le attività o forniture effettuate dallo Stato, dalle autorità statali e locali nella loro qualità di autorità statale o locale” sono le attività o le consegne effettuate da una persona stabilita dalla legge se:

                    (a) sono effettuati in conformità con i propri poteri derivanti da uno strumento legale e non possono essere eseguiti da un operatore, a meno che non sia affidato dalla legge;

                    b) una tassa è stata stabilita da un atto giuridico.

               8 . “Gratuito” è la consegna in cui non vi è alcuna remunerazione, oppure il valore di quello dato supera ripetutamente ciò che è stato ricevuto.

               9 . “Merci di valore trascurabile” e “servizi di valore trascurabile ‘si intendono beni o servizi il cui prezzo di mercato è inferiore al 30 lev e la consegna non è parte di una serie di forniture in cui il destinatario è la stessa persona.

               10 . ‘Istituzione fisso’ è una rappresentazione del commercio, ramo, ufficio, ufficio, negozio, fabbrica, laboratorio (di fabbrica), negozio, compravendita di azioni, di servizio, di installazione, luogo di costruzione, miniera, una cava, sonda, petrolio o di gas, primavera o come, volto a estrarre risorse naturali, alcuni locali (proprio, assunto o utilizzato per altri motivi) o altrove, con cui una persona è in tutto o in parte l’attività economica in un paese.

               11 . (Suppl -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La “persona stabilita nel paese” è una persona con sede nel territorio del paese o ha la sua permanente oggetto sul territorio del paese. Non si ritiene che una persona straniera che abbia uno stabilimento nel territorio del paese coinvolto nella fornitura sia stabilita nel territorio del paese.

               12 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La “persona stabilita nell’Unione europea” è una persona con sede nel territorio dell’Unione europea o ha una stabile organizzazione sul territorio dell’Unione europea.

               13 . (Modifica -. SG. 41 del 2007 ) I “servizi di comunicazione elettronica”, i servizi di comunicazione elettronica ai sensi della legge sulle comunicazioni elettroniche. I servizi di comunicazione elettronica comprendono anche il trasferimento o la cessione del diritto di utilizzare la capacità di trasmettere, trasmettere, trasmettere o ricevere o fornire accesso a reti di informazione globali.

               14 . “I servizi eseguiti elettronicamente” sono:

                    (a) fornitura di spazio su Internet, consegna di contenuti su Internet (hosting), manutenzione a distanza di programmi e apparecchiature elettronicamente;

                    (b) la consegna del software e il suo aggiornamento tramite mezzi elettronici;

                    (c) fornitura di immagini, testi e informazioni e accesso alle basi di dati per via elettronica;

                    (d) fornitura di musica, film e giochi, incl. lotterie, giochi da casinò e denaro e premi forniti elettronicamente così come la politica, culturale, artistico, sportivo, trasmissioni ed eventi scientifici e di intrattenimento;

                    (e) fornitura di formazione a distanza per via elettronica.

Quando il fornitore di servizi e il suo cliente corrispondono a e-mail, ciò non significa di per sé che il servizio sia eseguito elettronicamente.

               15 . (Modifica -.. SG 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il “Sovvenzioni e finanziamenti direttamente correlati alla consegna” sono sovvenzioni e finanziamenti, la cui concessione è direttamente collegati al prezzo dei beni o dei servizi forniti . Non ci sono sussidi e finanziamenti direttamente correlati alla consegna, sussidi e finanziamenti destinati esclusivamente a:

                    (a) perdite di copertura;

                    (b) costi di finanziamento, inclusa l’acquisizione o la liquidazione di attività.

               16 . “Prezzo di mercato” è il prezzo ai sensi del § 1 pt. 8 delle disposizioni complementari del codice di procedura fiscale, determinate con metodi di determinazione del prezzo di mercato ai sensi del § 1 pt. 10 delle disposizioni complementari della procedura fiscale Codice.

               17 . I “nuovi veicoli” sono:

                    a) navi con lunghezza di oltre 7,5 m (ad eccezione di quelli destinati al trasporto di passeggeri o merci per la navigazione per le attività commerciali, industriali e della pesca, le operazioni di salvataggio e di soccorso), che è una delle seguenti condizioni:

                         aa) alla data in cui si è verificato l’evento imponibile, la fornitura non è scaduta da più di tre mesi dalla data della prima registrazione, o

                         (bb) alla data del verificarsi dell’evento imponibile per la loro fornitura, non hanno navigato per più di 100 ore;

                    b) aeromobile con un peso massimo al decollo superiore a 1550 kg, destinati al trasporto di passeggeri o merci (esclusi quelli per gli operatori aerei che supportano linee internazionali), che è una delle seguenti condizioni:

                         aa) alla data in cui si è verificato l’evento imponibile, la fornitura non è scaduta da più di tre mesi dalla data della prima registrazione, o

                         (bb) alla data del verificarsi dell’evento imponibile per la loro fornitura, non sono stati in volo per più di 40 ore;

                    c) autoveicoli con una cilindrata superiore a 48 cm cubi o con una potenza superiore a 7,2 kilowatt destinati al trasporto di passeggeri o merci per i quali è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

                         aa) alla data in cui si è verificato l’evento imponibile per la consegna, non sono trascorsi più di 6 mesi dalla data della loro prima registrazione, oppure

                         bb) entro la data di accadimento dell’evento fiscale, la consegna non ha superato i 6000 km.

               18 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il “Car” auto, in cui il numero di posti a sedere escluso il conducente non superi 5 . Nessuna macchina è una macchina che è destinato per il trasporto merci o autovetture, che è permanentemente costruito attrezzature supplementari per la scopo dell’attività della persona registrata.

               18 a. (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il “attività principale” ai sensi dell’art. 70 , par. 2 , il punto 5 è l’attività della persona registrata in cui il valore totale delle consegne effettuate dalla persona sotto uno o più di quelli elencati nell’art. 70 , par. 2 pt. 1-4 attività rappresentano oltre il 50 per cento del valore totale di tutte le consegne effettuate dalla persona nel corso degli ultimi 12 mesi prima del mese in corso, se è scaduto 12 mesi dalla registrazione ai sensi della presente legge.

               19 . (Modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “Second hand” sono utilizzati i beni mobili che è adatto per reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, che possono essere utilizzare lo scopo previsto per il quale sono stati creati. Non beni di seconda mano:

                    (a) opere d’arte;

                    (b) articoli da collezione;

                    (c) oggetti d’antiquariato;

                    d) metalli preziosi e pietre preziose indipendentemente dalla loro forma.

               20 . “Opere d’arte” sono:

                    a) dipinti, collage e opere decorative simili, pitture e disegni fatti interamente a mano dall’artista, diversi dai piani e disegni di architetti, di ingegneria, scopi industriali, commerciali, topografici e simili, manufatti decorati a mano, scenari di teatro , cinema e altri set di decorazioni;

                    b) incisioni e litografie originali stampe prodotte in numero limitato direttamente in bianco e nero oa colori da una o più matrici interamente a mano dall’artista, qualunque sia il processo o del materiale utilizzato, eccetto macchina o processo di foto-lavorazione;

                    (c) sculture e sculture originali di qualsiasi materiale, interamente scolpite dalla mano dello scultore; calchi scultorei dell’originale in 8 copie, la cui esecuzione è controllata dall’autore o dai suoi artisti autorizzati;

                    (d) arazzi fatti a mano e pannelli realizzati con design artistico, in 8 copie;

                    (e) articoli ceramici singoli realizzati interamente dall’autore e firmati da lui;

                    f) smalti su rame, eseguita manualmente all’interno 8 copie firmate dall’artista o del suo studio, ad esclusione gioielli e oggetti d’oro e d’argento;

                    (g) fotografie artistiche preparate per la stampa dall’autore o sotto il suo controllo, firmate dall’autore e numerate sequenzialmente, entro 30 copie di qualsiasi dimensione.

               21 . “Collezioni” sono bolli postali o di ricavo, con o senza timbro postale, a condizione che non sono in uso, così come le collezioni e memorabilia di interesse in termini di botanica, zoologia, mineralogia, anatomia, storia, archeologia, paleontologia , etnografia o numismatica.

               22 . Gli “oggetti d’antiquariato” sono oggetti diversi da opere d’arte e oggetti da collezione di oltre 100 anni.

               23 . “Dealer di beni di seconda mano, opere d’arte, da collezione o di antichità” è un soggetto passivo nel corso della sua attività economica, gli acquisti, acquisisce o beni di importazione di seconda mano, opere d’arte, da collezione o di antichità con lo scopo di venderli indipendentemente dal fatto che la persona agisca come un commissionario ai sensi della legge sul commercio.

               24 . “L’oro da investimento” è:

                    a) oro nella forma di barre o piastre con pesi accettato dal mercato per l’oro, e una purezza uguale o superiore a 995millesimi;

                    (b) monete d’oro definite su ordine del governatore della Banca nazionale bulgara e del ministro delle finanze, per le quali sono presenti le seguenti condizioni:

                         aa) la loro purezza è pari o superiore a 900 millesimi;

                         bb) tagliato dopo il 1800 ;

                         (cc) erano o hanno corso legale nel loro paese di origine;

                         (dd) di solito vengono venduti a un prezzo che non superi il valore dell’oro ai prezzi di mercato contenuti nelle monete superiori all’80 per cento.

               25 . “Software standard” è un prodotto software registrato su un supporto tecnico destinato all’uso di massa e che non tiene conto delle specificità dell’attività di un determinato utente.

               26 . “Trasporto di merci”: i servizi di scarico, carico, trasbordo, carico e scarico, fornitura di contenitori e altri servizi forniti direttamente in relazione al trasporto.

               27 . (Modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il “Mercante di gas naturale, elettricità o riscaldamento o raffreddamento” è un soggetto passivo la cui attività economica è legata all’acquisto di gas naturale, elettricità, calore o refrigerazione e successiva vendita di tali beni e il cui consumo personale di questi prodotti è trascurabile.

               28 . (Modifica -. SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) La “nave officina”: tutte le operazioni di adozione, soggiorno e partenza della nave nel porto del paese.

               29 . “Elaborazione di aerei in viaggio internazionale” si servizi di assistenza ai sensi del § 3 pt. 18 delle disposizioni complementari della legge per l’aviazione civile impegnati su un aereo, fatta eccezione per i servizi per i quali l’imposta di bollo è dovuta ai sensi del regolamento delle tasse per l’utilizzo di aeroporti per uso pubblico e dei servizi di navigazione aerea nella Repubblica di Bulgaria (prom SG.. 2 del 1999 g;. emendare SG.. 15 del 2000 SG. 9 e 62 del 2001 SG . 19 del 2002 SG. 16dal 2003 , n. 32 e 71 del 2004 , p. 15 e 96 del 2005 , n. 22 del 2006 ).

               30 . “Trasformazione del materiale rotabile in un viaggio internazionale” sono le seguenti operazioni: manovra per spostare i carri da e verso i luoghi di carico / scarico; il carro rimane durante il carico e lo scarico; misurare i carri vuoti sulle bilance dei carri prima di caricarli; misurazione dei carri caricati sulle bilance dei carri; disinfezione, disinsettizzazione e derattizzazione dei carri merci quando questo requisito è conforme al BDS; mantenere un regime di temperatura durante il carico e il trasporto di carichi che richiedono tale regime; eseguire le pratiche doganali e altre formalità amministrative relative al trasporto di merci dall’importazione e dall’esportazione; sottomissione e ritiro, compresa la disposizione dei carri da e per un traghetto; cambio di carrelli su carri con scartamento diverso.

               31 . “Riparazione” è l’attività di incorrere in costi successivi associati a una singola attività che non comportano un beneficio economico rispetto a quello della prestazione standard originariamente stimata di tale attività.

               32 . (Suppl -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il “miglioramento” è l’attività di effettuare successivi costi connessi con attività separate che portano a beneficio economico rispetto a quello dello standard originariamente valutato efficacia di questo bene. La creazione di una nuova attività da parte del possessore / utilizzatore del bene locato o rimborsato è considerata un miglioramento.

               33 . I “mezzi di pagamento sostitutivi del denaro” sono:

                    a) ricevute di acquisto;

                    (b) coupon o coupon per gli acquisti;

                    c) i token.

               34 . “Parti correlate” sono le persone ai sensi del § 1 , punto 3 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.

               35 . “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore di un decreto penale con il quale la persona è stata punita per lo stesso tipo di reato.

               36 . “Free Zone”, “deposito franco”, “merci in custodia temporanea”, “regime doganale”, “regime sospensivo”, “merci non comunitarie” sono termini ai sensi della legislazione doganale.

               37 . (Suppl. – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011, modificata -. SG . SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 , modificato -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “Tour Operator”, “agente di viaggio”, “di base servizi turistici “sono quelli ai sensi della legge sul turismo, se il tour operator e l’agente turistico sono registrati ai sensi della legge sul turismo.

               37 a. (Nuova -. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “viaggiatore”: qualsiasi persona – destinatario del servizio turistico comune che non si acquisisce per la successiva vendita.

               38 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il “importatore” è la persona – debitore per il pagamento dei dazi all’importazione e la persona che ha ricevuto la merce nel paese da paesi terzi o territori che fanno parte del territorio doganale dell’Unione europea.

               39 . (Suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , integrato -. SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008, modificata -. SG SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I “prodotti soggetti ad accisa” sono beni di cui all’art. 2 , articoli 1, 2 e 3 della legge sulle accise e sui depositi fiscali, ad eccezione del gas naturale fornito attraverso un sistema di gas naturale situato all’interno dell’Unione europea o attraverso qualsiasi altra rete collegata a tale sistema e all’elettricità.

               40 . (Modifica -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Il “Tax”, un dispositivo per la registrazione e la segnalazione di vendita di beni o servizi mediante l’emissione di ricevute e memorizzazione dei dati di bilancio fatturato registrato nella memoria fiscale. I dispositivi fiscali sono:

                    a) registratori di cassa elettronici con memoria fiscale (EFMC);

                    (b) stampatori fiscali (FPR);

                    c) sistemi elettronici di memoria fiscale (FSE) per la comunicazione del fatturato derivante dalla vendita di combustibili liquidi mediante misuratori approvati per la misurazione del costo;

                    (d) Dispositivi fiscali incorporati in macchine per l’autoassistenza (FUVAS).

               41 . “Retail”, qualsiasi luogo o di un impianto (ad esempio, tavoli, banchi e simili) all’aperto o sotto le tende, in o da cui vendono beni o servizi, anche se la camera o di un impianto in grado di servire contemporaneamente e altri scopi (ad esempio ufficio, casa o simili), una parte dell’immobile di proprietà (ad esempio, garage, cantina, stanza o simili) o di un magazzino di produzione o di un veicolo che si sta vendendo.

               42 . Le “violazioni sistemiche” sono violazioni commesse entro un anno dall’applicazione del decreto penale, con il quale la persona è stata ripetutamente penalizzata per lo stesso tipo di reato.

               43 . “Lavoro per merci” è la lavorazione, la lavorazione o la riparazione di merci.

               44 . Il “Sistema di scambio di informazioni sull’imposta sul valore aggiunto (VIES)” è una dichiarazione sommaria utilizzata ai fini del controllo e dello scambio di informazioni tra Stati membri.

               45 . (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012, modificata -. SG . 30 del 2013 , in vigore dal 2013/03/26 , modificato -.. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L ‘ “alloggio” sono i principali servizi turistici sotto tonnellate. 69 della disposizione aggiuntiva della legge sul turismo con l’eccezione di erogazione di servizio turistico comune da tour operator a viaggiatore.

               46 . (Nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “rifiuti di estrazione” è qualsiasi attività derivanti da qualsiasi forma di rifiuti.

               47 . (Nuovo -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “trattamento dei rifiuti”, le attività di raccolta, stoccaggio, smistamento e lavorazione dei rifiuti senza cambiare la loro composizione chimica.

               48 . (Nuovo -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “trattamento dei rifiuti”, ogni attività che altera le proprietà o la composizione dei rifiuti, trasformandoli in materie prime per la produzione di prodotti finiti o in prodotti finiti

               49 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificato -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010) I “Veicoli d’arte. 23 “sono motorizzati o non motorizzati e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di merci o persone da un luogo ad un altro, che può essere tirato, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti e in forma da utilizzare per trasporto di merci o persone. I veicoli sono anche:

                    a) rimorchi, semirimorchi e vagoni ferroviari;

                    b) motorizzati e veicoli terrestri non motorizzati, quali motociclette, biciclette, tricicli, caravan, fatta eccezione per roulotte, che sono fissati al terreno;

                    (c) imbarcazioni semoventi e non automotore;

                    (d) aeromobili a motore e non motorizzati;

                    e) veicoli progettati per il trasporto di persone malate o ferite;

                    f) trattori agricoli e altre macchine agricole e forestali semoventi;

                    g) veicoli militari non combattenti e veicoli per scopi di intelligence o di protezione civile;

                    (h) sedie a rotelle spostate meccanicamente ed elettronicamente.

I contenitori non sono veicoli ai sensi dell’Art. 23 .

               50 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)

               51 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il “socio di maggioranza o azionista”: una persona che possiede oltre il 33 per cento delle azioni, rispettivamente, delle azioni della società.

               52 . (Nuova -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Gli “obblighi in circolazione” sono stabiliti a causa degli obblighi della persona, ad eccezione fissato in piena, differite e passività differite.

               53 . (Nuovo -. SG 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Il “dispositivo medico impiantabile attivo” si intende un dispositivo definito al § 1 pt. 1 delle disposizioni complementari dei dispositivi medici.

               54 . (. Nuovo – SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il “Importa natura non commerciale” indica importazioni che soddisfano le seguenti condizioni:

                    (a) non viene effettuato regolarmente;

                    (b) consistono esclusivamente in beni per uso personale o familiare da parte di passeggeri o di beni destinati a regali;

                    (c) il tipo o la quantità delle merci non è tale da implicare un’importazione commerciale.

               55 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il “bagaglio personale” è tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare alle autorità doganali al momento dell’arrivo e bagaglio che presenta in seguito alle stesse autorità se ha la prova che il suo bagaglio è stato registrato come bagaglio di accompagnamento alla società responsabile del trasporto del passeggero. Carburante diverso da quello specificato nell’art. 58 , par. 8 non devono essere considerati bagagli personali.

               56 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) I “viaggiatori aerei” e “viaggiatori del mare” sono i passeggeri che viaggiano in aereo o via mare altro che volare privata da diporto o per piacere privato vela.

               57 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.12.2008 ) Il “piacere aviazione privata” e “piacere di navigazione privata” è l’uso, rispettivamente, di un aereo o nave dal suo proprietario o la fisica o giuridica la persona che effettua la locazione o in altro modo per scopi commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

               58 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L ‘ “Electronic Data Interchange” ( “scambio elettronico di dati” o l’abbreviazione “EDI”) è un trasferimento elettronico dei dati da un computer all’altro dati commerciali e amministrativi, mediante una norma stabilita per strutturare un messaggio per lo scambio elettronico di dati, ai sensi dell’articolo 2 della raccomandazione 1994/820 / CE del Consiglio del 19 Oktomvri 1994 sugli aspetti legali di scambio elettronico dei dati.

               59 . – (nuova. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 (messaggi EDI)) Il “avviso di scambio elettronico di dati” è un messaggio le cui componenti sono strutturati in una standard stabilito, disponibile, a disposizione degli computer e consente l’elaborazione automatica e non ambigua.

               60 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il “Conferma di ricevimento della comunicazione di scambio elettronico di dati” è una procedura con la quale messaggio di accettazione per i dati elettronici vengono controllati sintassi e semantica e il destinatario invia una contronotifica.

               61 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I “Servizi di catering” sono un insieme di caratteristiche e di azioni dominato principalmente servizi e che la consegna di cibo e / o bevande solo un componente. I servizi prevalentemente prevalenti sono gli stessi dei servizi di ristorazione, ma la consegna viene effettuata al di fuori dei locali del fornitore.

               62 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I “servizi di ristorazione” sono servizi che consistono di fornitura in locali del cibo preparati o non preparati e / o bevande per il consumo umano , seguito da sufficienti servizi di supporto che consentono il loro consumo immediato.

Non ci sono servizi di ristorazione o ristorazione:

                    (a) la normale fornitura di cibo preparato o non preparato (ad es. consegna a domicilio da ristoranti, supermercati e simili);

                    (b) la fornitura di pasti preparati e la fornitura di alimenti di produzione locale da ristoranti;

                    (c) la fornitura consistente nella preparazione e consegna di prodotti alimentari e / o bevande senza alcun altro servizio di supporto.

               63 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il “paese terzo con cui il nostro paese ha strumenti giuridici Relief” è il terzo paese con il quale il nostro paese ha strumenti giuridici di rilievo analogamente a quello previsto dalla direttiva 76/308 / CEE del Consiglio del 15 Mart 1976 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi doganali, imposte ed altre misure e del regolamento (CE) № 1798/2003 del 7 ottobre 2003 sulla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

               64 . (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il “controllo del traffico aereo” e “servizi di navigazione aerea”: i servizi ai sensi del § 3 pt. 44 e 48 delle disposizioni complementari Legge sull’aviazione civile fornita dai fornitori di servizi di navigazione aerea per:

                    a) sorvolo dello spazio aereo servito;

                    (b) conduzione di voli in zone e distretti aeroportuali.

               65 . (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L ‘ “autenticità dell’origine” si intende la certezza della identità del fornitore o l’emittente della fattura / fattura al fornitore o del destinatario alla consegna.

               66 . (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L ‘ “integrità del contenuto” significa che il contenuto della fattura e la fattura non viene modificato. Il formato della fattura elettronica e della notifica della fattura elettronica può essere modificato.

               67 . (Nuova -. SG 23 di 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) La “gestione aziendale integrata automatizzata” è un sistema di registrazione e reporting delle vendite di beni o servizi mediante l’emissione di scontrini (sistema bollette), fornendo un controllo automatico sulla circolazione delle merci o la prestazione del servizio di ricezione / ordinare servizi di contabilità per la sua realizzazione.

               68 . (Nuova – SG. 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 ) La “base di olio” ai sensi dell’art. 118 , par. 7 è un sito di stoccaggio, stoccaggio, vendita / fornitura e logistica del combustibile liquido che non è un distributore finale.

               69 . (Nuova – SG. 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Il “End-user” ai sensi dell’art. 118 , par. 11 , il punto 4 è una persona fisica o giuridica che acquista combustibili liquidi per le proprie esigenze da un distributore finale.

               70 . (Nuovo -. SG 23 di 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Il “distributore finale” è un distributore di benzina, metano e simili, che si nutrono di combustibili liquidi per motore serbatoi veicoli da serbatoi di stoccaggio per questi combustibili.

               71 . (Nuova – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 fino 31.12.2015 , modificata l’entrata in vigore -. SG. 104del 2013 , in vigore dal 01.12. 2013 ., modificata l’entrata in vigore -. SG 109 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) il “codice NC” sono dei codici tariffari NC stabiliti dall’allegato I del regolamento (CEE ) N. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

               72 . (Nuova – SG. 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La “prima destinazione ‘nel paese, ai sensi dell’art. 55 , par. 1 , il punto 2 è il luogo specificato nella polizza di carico o in un altro documento con il quale le merci sono importate nel territorio del paese. Se questo luogo non è menzionato in nessuno dei documenti che accompagnano le merci, il primo luogo di destinazione è il luogo in cui le merci vengono prima trasbordate da un veicolo all’altro nel territorio del paese.

               73 . (Nuovo -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “rifiuti domestici” sono “rifiuti domestici” e “simile ai rifiuti domestici.” “Rifiuti domestici” significa rifiuti generati dalle famiglie. “Tali rifiuti” sono rifiuti che, per loro natura e composizione, sono paragonabili ai rifiuti domestici, ad eccezione dei rifiuti industriali e dei rifiuti agricoli e forestali.

               74 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La “rifiuti industriali”, i rifiuti generati a seguito dell’attività di produzione di persone fisiche e giuridiche.

               75 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “calcinaccio”: i rifiuti da costruzione e demolizione corrispondenti ai codici di cui al capo 17 dell’Indice alla decisione 2000/532 / CE del Consiglio del 3 maggio 2000 relativa alla sostituzione dei decisione 94/3 / CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1 , lettera “a)” della direttiva 75/442 / CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94 / 904 / CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1 ,

4) della direttiva 91/686 / CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi e sue successive modifiche.

               76 . (Nuovo -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “rifiuto pericoloso” rifiuto che presenta una o più proprietà pericolosi dell’allegato № 3 § 1 pt. 12 di le disposizioni aggiuntive della legge sulla gestione dei rifiuti.

               77 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La “Uno spreco di metalli ferrosi e non ferrosi” sono rifiuti tecnologici dell’estrazione, trasformazione o lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe macchine, attrezzature, componenti e strutture di fine produzione, di uso domestico o domestico, esclusi i rifiuti pericolosi.

               78 . (Nuova -. SG 101 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le “metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico” sono metalli ferrosi e non ferrosi, derivante dalla attività vitale delle persone case, in edifici amministrativi, sociali e pubblici. Essi sono assimilati e metalli ferrosi e non ferrosi derivati da negozi, attività artigianali, attività ricreative e di intrattenimento.
     § 1 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Questa legge attua le disposizioni di:

               1 . La direttiva 2008/8 / CE del Consiglio del 12 fevruari 2008 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (OB, L 44 / 11 del 20 fevruari 2008 dC).

               2 . Direttiva 2008/117 / CE del Consiglio del 16 dekemvri 2008 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (OB, L 14 / 7 da 20 gennaio 2009 ).

               3 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La direttiva 2009/162 / CE del Consiglio del 22 dekemvri 2009 , che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112 / CE sulla generale sistema di imposta sul valore aggiunto (GU L 10/14 del 15 gennaio 2010 ).

               4 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La direttiva 2009/69 / CE del Consiglio del 25 Yuni 2009 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa al sistema comune di valori sull’evasione dal valore aggiunto (GU L 175/12 del 4luglio 2009 ).

               5 . (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La direttiva 2009/132 / CE del Consiglio del 19 Oktomvri 2009 , che stabilisce il campo di applicazione dell’articolo 143 , lettere b) ec) della direttiva 2006/112 / CE per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione definitiva di talune merci (GU L 292/5 del 10 novembre 2009 ).

               6 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La direttiva 2010/45 / CE del Consiglio del 13 Yuli 2010 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa al sistema comune di valori un valore aggiunto in termini di regole di fatturazione (GU, L 189/1 del 22 Yuli 2010 dC).

               7 . (Nuova – SG. 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104 del 2013 , in vigore dal 12.01.2013 ) La direttiva 2013 / 43 / UE del 22 Yuli 2013 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati beni e di servizi , in caso di rischio di frode (GU L 201/4 del 26 luglio 2013anni).
Disposizioni transitorie e finali

 

     § 2 . Tale legge abroga sul valore aggiunto (prom SG.. 153 di 1.998 g.. Corr, No. 1 di 1999 g. Emendare SG.. 44, 62, 64, 103 e 111 del 1999 SG. 63, 78 e 102 del 2000 SG. 109 del 2001 SG. 28, 45 e 117 del 2002 SG. 37, 42, 86 e 109 del 2003 SG . 53, 70 e 108 da2004 , no. 28, 43, 76, 94, 95, 100, 103 e 105 del 2005 , 30 e 54 del 2006 ).
     § 3 . (In vigore dal 04.08.2006 ) (1) Il Ministro delle Finanze emanerà il Regolamento per l’attuazione della legge e delle ordinanze ai sensi della presente legge entro tre mesi dalla promulgazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

          (2) I regolamenti e le normative di cui al par. 1 entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della presente legge.
     § 4. (1) Tutte le persone registrate ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto revocata alla data di entrata in vigore della legge saranno considerate registrate ai sensi della presente legge. In questi casi, il numero di identificazione di cui all’art. 94par. 2 e il certificato di registrazione di cui all’art. 104 è rilasciato d’ufficio.

          (2) Le procedure per la registrazione o la cessazione della procedura di registrazione, che sono state avviate e non sono state completate alla data di entrata in vigore della legge, devono essere completate secondo la procedura stabilita dalla presente legge.

          (3) In deroga al par. (2 ) se una persona registrata ha motivo di porre fine alla registrazione nell’ultimo periodo fiscale precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, la persona può rimanere registrata ai sensi della presente legge se vi sono motivi per la registrazione facoltativa ai sensi della presente legge.

          (4) L’imposta prelevata sulle attività disponibili a causa di cancellazione della registrazione prima dell’entrata in vigore della presente legge deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di cessazione della registrazione.

          (5) Quando il termine per la presentazione dell’inventario di registrazione di cui all’art. 68 o 70 della legge abrogata sull’imposta sul valore aggiunto scade dopo l’entrata in vigore della presente legge, l’inventario deve essere presentato entro tre giorni dalla data di registrazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
     § 4 a. (Nuova – SG. 12 del 2009 , in vigore dal 13.02.2009 anni) (1) I commercianti d’arte. 30 della legge sui prodotti del tabacco e del tabacco, registrata dopo il 1 ° gennaio 2009 ai sensi dell’art. 100 , par. 1 o sono in fase di registrazione, può rivolgersi alla direzione territoriale competente dell’Agenzia Nazionale delle Entrate per la dichiarazione di registrazione nullo.

          (2) La domanda di cui al par. 1 deve essere presentata entro il 1 ° aprile 2009 e la registrazione sarà considerata nulla a far data dal 1 ° gennaio 2009 .
     § 5. (1) dichiarazione IVA per l’ultimo periodo d’imposta prima dell’entrata in vigore della presente legge sono presentate alla 14 o del mese successivo al mese cui si riferisce, come indicato nel risultato (rimborso fiscale o fiscale presentare) tutti i diritti e gli obblighi derivanti da questa legge sorgono.

          (2) La dichiarazione di riferimento annuale di cui all’art. 101 , par. 1 della legge abrogata sull’imposta sul valore aggiunto sono presentate alla 15 april 2007 , il come indicato nel risultato non partecipa al processo di detrazione ai sensi della presente legge e l’imposta è versata o rimborsato entro tre mesi dalla sua presentazione.
     § 6. (1) Per i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ha iniziato e non finito procedura trimestrale per la detrazione del rimborso fiscale ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, la procedura di detrazione ancora sotto di arte 92 par. 1 di questa legge.

          (2) Tutti i pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge 9 saranno definite procedure -MONTH per quanto riguarda la detrazione fiscale per il recupero ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto l’ultimo giorno del mese precedente il mese di entrata in vigore della presente legge.

          (3) Nei casi di cui al par. 2 resto del rimborso fiscale dichiarata da parte di individui nella dichiarazione IVA per l’ultimo periodo d’imposta prima dell’entrata in vigore della presente legge e deve essere dedotta e rimborsato dal corpo entrate in 45termine giorno di presentazione.

          (4) Tassa restante per rimborso ai sensi dell’art. 77 , par. 1 pt. 4 della legge abrogata sull’imposta sul valore aggiunto, ha ripristinato la data di entrata in vigore della presente legge sono detratte e rimborsati dal corpo entrate in 45 termine giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, che è indicato resto .

          (5) imposta rimborsabile ai sensi dell’art. 77 , par. 2 della legge sostituita sull’imposta sul valore aggiunto, non rimborsata alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà compensata e rimborsata dall’autorità di entrate entro i termini previsti dall’art. 77 , par. 2 della legge sostituita sull’imposta sul valore aggiunto.
     § 7. (1) Quando un anticipo effettuati in connessione con una prestazione esente ai sensi della legge abrogata sul valore aggiunto, che è una prestazione imponibile ai sensi dell’art. 12 , par. 1 (non imponibili al tasso pari a zero) della presente legge e il fatto generatore dell’imposta, che si è verificato dopo l’entrata in vigore della presente legge, la persona registrata – fornitore, la consegna dei documenti attraverso la fattura, che indica l’intera base imponibile per la consegna. Consegna applicare regime fiscale, alla data del verificarsi dell’evento fiscale di consegna ai sensi della presente legge.

          (2) Quando un acconto effettuati in connessione con una prestazione imponibile ai sensi della legge abrogata su Imposta sul Valore Aggiunto, che ai sensi della presente legge è l’evento esente e imponibile che si è verificato dopo l’entrata in vigore della presente legge, la persona registrata – fornitore, di distribuzione dei documenti annullando emesso la fattura anticipo ed emettere una nuova fattura indicando tutta la base imponibile per la consegna. Per la cancellazione, un protocollo ai sensi dell’art. 116 , par. 4 di questa legge. Il regime fiscale si applica alla consegna a partire dalla data in cui si è verificato l’evento fiscale della consegna ai sensi della presente legge.
     § 8. (1) Quando si è verificato un evento di consegna passivo prima dell’entrata in vigore della presente legge e il documento fiscale per la fornitura sono rilasciati dopo la sua entrata in vigore, la consegna è documentata da fattura dell’arte. 114 della presente legge, sulla cui emissione il regime fiscale si applica a partire dalla data in cui si è verificato l’evento fiscale della cessione.

          (2) Se, dopo l’entrata in vigore della presente legge sorgere motivi di modificare la base imponibile della consegna che viene effettivamente eseguita e documentata prima dell’entrata in vigore della presente legge, la modifica della base imponibile viene effettuato mediante l’emissione di un avviso d’imposta di cui all’art. 115 della presente legge, sulla cui emissione il regime fiscale si applica alla data del verificarsi dell’evento fiscale della consegna eseguita e documentata.
     § 9. (1) Quando, in virtù della finanza merci locazione sono stati effettivamente concessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, ogni successivo pagamento (rimborso) nell’ambito del presente contratto a causa dopo l’entrata in vigore della presente legge sono considerate un separato consegna, l’evento fiscale di cui si verifica al più presto delle due date – la data di pagamento o la data in cui è dovuta.

          (2) Il paragrafo 1 si applica soltanto se entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge contribuente – fornitore, presentata alla direzione territoriale della lista registrazione Agenzia Nazionale delle Entrate, che deve contenere le seguenti informazioni:

               1 . destinatario ai sensi dei contratti di cui al par. 1 ;

               2 . numero e importo dei contributi per ciascun contratto per il quale è stato rilasciato un documento fiscale ma non pervenuto;

               3 . numero e importo dei contributi per ciascun contratto per il quale l’evento fiscale di cui al par. 1 sorgerà dopo l’entrata in vigore di questa legge.

          (3) Per i contratti, che non sono inclusi nell’inventario presentato secondo la procedura del par. 2 , si ritiene che alla data di entrata in vigore della presente legge la persona effettui una consegna ai sensi dell’art. 6 , par. 2 , voce 3 , la cui base imponibile è pari all’importo dei contributi dovuti dopo l’entrata in vigore della presente legge, senza l’imposta dovuta per loro.
     § 10 . Quando prima dell’entrata in vigore della presente legge merci sono effettivamente fornite dal titolare / principale del commissario / curatore e non fornite dal commissario / curatore di una terza parte, si ritiene che il fatto generatore di consegna delle merci tra il preside / capitale e il commissario / curatore sorge alla data del verificarsi dell’evento fiscale per la consegna della merce a terzi.
     § 11 . La disposizione di cui all’art. 50 della presente legge si applica anche in caso di consegne di beni o servizi per i quali non sussiste il diritto alla detrazione di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 65 , par. 1 della legge sostituita sull’imposta sul valore aggiunto.
     § 12 . I documenti fiscali emessi prima dell’entrata in vigore della presente legge e conformi ai requisiti della legge sull’imposta sul valore aggiunto revocati sono ritenuti conformi ai requisiti della presente legge.
     § 13 . Il diritto a dedurre un credito d’imposta creato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto revocata che non è stato esercitato alla data di entrata in vigore della presente legge e per l’esercizio del quale i termini dell’art. 67, 69 e 71 della legge sull’imposta sul valore aggiunto, possono essere esercitati in uno qualsiasi dei tre periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta in cui tale diritto sorge.
     § 14. (1) Le importazioni e le prestazioni delle formalità doganali per dichiarare libera circolazione delle merci, per i quali le circostanze di cui all’allegato V, quarto capitolo “Unione doganale” del protocollo al trattato di adesione della Bulgaria all’Unione europea.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 sorge l’evento fiscale e l’imposta diventa esigibile secondo l’ordine di cui all’art. 54 , par. 2 della presente legge.

          (3) La base imponibile nei casi di cui al par. 1 sarà determinato dall’ordine di art. 55 , par. Da 1 a 4 di questa legge.

          (4) L’ imposizione della tassa sarà effettuata secondo l’ordine di cui all’art. 56 di questa legge.

          (5) Le disposizioni dell’art. 60 e 90 della presente legge.

          (6) Fino al verificarsi dell’evento fiscale ai sensi del par. 2 l’ imposta è assicurata nell’ordine e negli importi indicati all’art. 59 della presente legge.

          (7) (nuova – SG. 113 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , l’) In deroga al paragrafo. (1) , all’atto dell’espletamento delle formalità doganali per l’immissione in libera pratica dei veicoli non è dovuta alcuna accisa se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . al 31 dicembre 2006 , compresi i veicoli soggetti al regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi doganali;

               2 . i veicoli sono acquistati o importati da un altro Stato membro, tra cui la Romania;

               3 . al momento dell’immissione in libera pratica, i veicoli sono sottoposti alla procedura di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi doganali;

               4 . la data della prima immatricolazione dei veicoli non deve essere posteriore al 31 dicembre 1998 compreso;

               5 . l’importo della tassa non è superiore a BGN 100 incluso.
     § 15 . (Am -.. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) conti IVA ai sensi dell’art. 20 , la voce 17 della legge sostituita sull’imposta sul valore aggiunto, per la quale non vi è denaro contante, è stata chiusa su richiesta dei titolari o d’ufficio dalle banche al 31 gennaio 2007 .

          (2) Se un account IVA ha importi disponibili il titolare conto entro 31 yanuari 2007 g. Può indicare il conto sul quale può essere tradotto come conto IVA è chiuso.

          (3) Nel caso in cui il titolare del conto IVA ai sensi dell’art. 20 , articolo 17 della legge abrogata sull’imposta sul valore aggiunto entro il termine di cui al par. 1 quantità non specifica l’account a cui da tradurre disponibili, esse sono trasferite al 31yanuari 2007 g da parte della Banca al titolare del conto presso la stessa banca, e se non aprire un conto in banca -. Un open ufficialmente dalla corrente bancario nome di account del titolare del conto, la chiusura del conto IVA.

          (4) I fondi impegnati nelle fatture IVA ai sensi dell’art. 20 , l’articolo 17 della legge sulle imposte sul valore aggiunto sostituita può essere trasferito solo sul conto dello stesso titolare, i pignoramenti imposti rimangono in vigore, compresa la data della loro imposizione.
     § 15 a. (Nuova – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Quando, nel 2006 , i motivi sono sorti per la correzione del credito d’imposta di cui all’art. 81 , par. 4 della Legge sulla tassazione del valore aggiunto sostituita, la persona addebita e paga l’imposta in un importo determinato conformemente all’art. 76 del Regolamento revocata per l’attuazione della imposta sul valore aggiunto (prom SG.. 19 del 1999 g;. Emendare SG.. 55 del 1999 SG. 9 del 2000d.; poeta, pp. 15 del 2000 , n. 12 del 2001 – Decisione n. 404 del 2001 del Tribunale amministrativo supremo del Tribunale amministrativo supremo. No. 1581 del 2000 ; modificato, no. 15 e 58 del 2001 , p. 43 e 63 del 2002 , p. 29 del 2003 , n. 26 del 2004 , n. 32 del 2005 , n. 9 del 2006 ; rev., SG, no. 76dal 2006 ).

          (2) La correzione di cui al par. 1 deve essere effettuato con l’emissione di un protocollo ai sensi dell’art. 117 della presente legge durante il primo periodo d’imposta del 2007. Il record si riflette nel registro delle vendite per questo periodo d’imposta come una tassa maturata secondo la legge in altri casi.
     § 15b . (Nuova -. SG 54 del 2012 , in vigore dal 17.07.2012 , modificata -. SG. 103 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificata -. SG . 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 ) I soggetti di cui all’art. 118 , par. 7, 8 , par. 9 , articolo 1 e par. 10 devono essere conformi ai requisiti di legge entro il 30 aprile 2013 .
     § 15 a. (Nuova – SG. 54 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Quando un 31 dekemvri 2012 , inclusiva ha ricevuto un anticipo per la fornitura del servizio fornito da ordine di esecuzione pubblica l’evento fiscale che si verifica dopo tale data, il regime fiscale si applica alla data in cui si verifica l’evento fiscale. La tassa dovuta è determinata dall’ordine di cui all’art. 67 , par. 2 della legge sull’intera base imponibile della consegna, compreso l’anticipo versato.
     § 16 . La legge sulla Corporate Income Taxation (prom SG.. 115 del 1997 g,… Corr SG 19 di 1998 g;. Modifica SG.. 21 e 153 del 1998 g;. Pz. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 e 111 di 1999 SG. 105 e 108 del 2000 SG. 34 e 110 del 2001 SG. 45, 61, 62 e 119 del 2002 , la pagine 42 e 109dal 2003 , n. 18, 53 e 107 del 2004 , p. 39, 88, 91, 102, 103 e 105 del 2005 , n. 30 e 34 del 2006 ) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

               1 . (In vigore dal 04.08.2006 ) Nell’Art . 16 par. 1 è modificato come segue:

” (1) Ai fini della presente sezione, i prezzi di mercato sono determinati dalla modalità di determinazione del prezzo di mercato ai sensi del § 1 pt. 10 delle disposizioni aggiuntive del codice di procedura fiscale.”

               2 . Nell’art. 36 a, par. 1 punto 6 è abrogato.

               3 . (In vigore dal 04.08.2006 ) Nell’Art . 55 par. 5 :

” (5) Acquisizione e ripristinando la ritenuta alla fonte dedotta dalle persone straniere che non sono impegnati in attività economiche nel paese attraverso una stabile organizzazione o base fissa è realizzato dalla Direzione territoriale sotto il par. 1 “.

               4 . Nell’art. 66 è modificato come segue:

                    a) nel par. 1 i termini “articolo 136 ” sono sostituiti da “articolo 183 “;

                    b) nel par. 2 i termini “articolo 137 ” sono sostituiti da “articolo 185 “.
     § 17 . (Efficace 04.08.2006 ) Nella legge sulla gestione dei rifiuti (prom SG.. 86 del 2003 g,… Emendare SG 70 di 2004 SG. 77, 87, 88, 95 e § 105 del 2005 , pagine 30 e 34 del 2006 ) al § 1 , punto 27 delle disposizioni aggiuntive, la dicitura “Articolo 20 , punto 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto” è sostituita da “§ 1 , articolo 8 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale “.
     § 18 . (Efficace 04.08.2006 .) Delle accise e imposte Magazzini Act (prom SG. 91 del 2005 g;. Emendare Pz.. 105 del 2005SG. 30 e 34 del 2006 g .), sono apportate le seguenti modifiche e supplementi:

               1 . Nell’art. 4 :

                    a) al paragrafo 8, dopo le parole ” 30 litri”, “alcool etilico (acquavite)”;

                    (b) il punto 10 è modificato come segue:

” 10 duplice scopo.” Prodotto Energy “è un prodotto che viene utilizzato sia come combustibile per il riscaldamento e per scopi diversi come carburante, olio combustibile, l’uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato un duplice scopo. “;

                    (c) al punto 18, la cifra ” 5000 ” è sostituita da ” 15 000 “.

               2 . Nell’art. 9 articolo 3 è stato creato :

” 3. Prodotto distillato e bevibile contenente altri prodotti allo stato disciolto o indisciolto.”

               3 . Nell’art. 14 le parole “Sezione VI e Capitolo 8” sono cancellate.

               4 . Nell’art. 21 :

                    a) nel par. 1 , punto 2 le parole “al momento dell’importazione” sono cancellate;

                    b) un nuovo para. 2 :

” (2) Quando vengono pagate le accise per i beni di cui al paragrafo 1 , punti 1 e 3 , l’esenzione è effettuata mediante una restituzione.”;

                    c) il par. 2 e 3 diventano para. 3 e 4 .

               5 . Nell’art. 22 :

                    a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

” (1) L’ alcole etilico completamente denaturato è esente dalle accise.”;

                    b) un nuovo para. 2 :

” (2) L’accisa pagata per l’alcole etilico, che è sia denaturato che utilizzato nella produzione di prodotti non destinati al consumo umano, è rimborsata.”;

                    c) il par. 2 e 3 diventano para. 3 e 4 ;

                    d) il par. precedente 4 diventa par. 5 ed è modificato come segue:

” (5) Excise pagato alla pari. 2, 3 e 4 è ripristinato dopo la realizzazione dei manufatti sotto il par. 2 e 3 , rispettivamente, dopo l’uso del par. 4 “.

               6 . Nell’art. 24 , par. 2 :

                    a) al paragrafo 1, i termini “se non utilizzati per carburanti o combustibili per riscaldamento” sono soppressi;

                    (b) il punto 4 deve essere creato :

” 4. Utilizzato per scopi diversi dal carburante per motori o combustibile per riscaldamento.”

               7 . Nell’art. 32 :

                    a) nel par. 2 . Testo prima voce 1 è modificato come segue: “L’accisa sui carburanti utilizzati per il trattamento dei terreni agricoli da parte degli agricoltori approvati per l’assistenza finanziaria nell’ambito del sostegno degli agricoltori sono i seguenti:”;

                    b) par. 3, 4, 5 e 6 :

” (3) Accise sotto par. 2 pt. 1 e 2 applicare ripristinando la differenza tra il tasso sotto par. 1 e il tasso sotto il par. 2 per la quantità calcolata con un tasso di consumo annuale 7,3 litri per ettaro per terreni arabili registrati

          (4) Ogni anno, prima del 1 luglio, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste fornisce il direttore dell’Agenzia “Dogane” seguenti informazioni dal registro degli agricoltori:

               1 . identificazione dell’agricoltore;

               2 . forma giuridica, nome (nome), indirizzo permanente (sede e indirizzo della direzione), telefono, fax, indirizzo e-mail;

               3 . dati su terreni agricoli coltivati (in decarri) secondo l’identificazione dei pacchi agricoli.

          (5) Il diritto al rimborso è esercitato dagli agricoltori una volta per i carburanti acquistati da loro durante l’anno in corso. La richiesta di rimborso è presentata dal 1 ° luglio al 31 dicembre dell’anno in corso.

          (6) Il restauro di cui al par. 3 deve essere effettuata entro due mesi dal deposito della richiesta secondo un ordine determinato dal regolamento per l’attuazione della legge. ”

               8 . Nell’art. 33 , par. 1 le parole “usato” e “e le esigenze della famiglia” sono cancellate.

               9 . Nell’art. 34 le parole “all’articolo 32, paragrafo 2 e” sono soppresse.

               10 . Nell’art. 47 , voce 5, le parole “della legislazione fiscale o doganale” sono sostituite da “secondo questa legge”.

               11 . Nell’art. 51 , par. 1 , articolo 5, le parole “e il numero di tassa” devono essere cancellate.

               12 . Nell’art. 54 , par. 2 , articolo 3 e art. 56 , par. 2 , articolo 2 le parole “e il numero di tassa” devono essere cancellate.

               13 . Nell’art. 57 , par. L’articolo 3, paragrafo 5 è modificato come segue:

” 5. una copia certificata della carta d’identità sul registro BULSTAT;”.

               14 . Nell’art. 59 , par. 1 dopo “compreso” viene aggiunto “estrazione, estrazione e”.

               15 . Nell’art. 60 par. 5 e 6 sono cancellati.

               16 . Nell’art. 65 , par. L’articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:

” 2. immesso in libera pratica con sospensione simultanea delle accise;”

               17 . Nell’art. 66 par. 3 e 4 :

” (3) I depositari autorizzati devono essere obbligati a utilizzare strumenti di misurazione che soddisfano i requisiti della legge sulla misurazione e gli atti normativi per la sua attuazione.

          (4) I requisiti specifici e il controllo degli strumenti di misura di cui al par. 3 sarà determinato dall’ordine di cui all’art. 61 , par. 2. ”

               18 . Nell’art. L’articolo 67, paragrafo 3 è modificato come segue:

“( 3 ) il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa immessi in libera pratica con contemporanea collocazione in regime di sospensione delle accise in un deposito fiscale.”

               19 . Nell’art. 77 , par. 2 Infine, viene aggiunta una virgola e aggiunta “ad eccezione dei casi di cui all’articolo 78 , paragrafo 3 “.

               20 . Nell’art. 78 :

                    a) un nuovo par. 3 :

” (3) L’ammontare della garanzia per un deposito fiscale per la produzione e lo stoccaggio di prodotti soggetti ad accisa non deve superare 30 milioni di BGN”;

                    b) il par. 3 diventa par. 4 .

               21 . Nell’art. 88 par. 4 le parole “Codice di procedura fiscale” saranno sostituite dal “Codice procedurale di assicurazione fiscale”.

               22 . Nell’art. 94 par. 2 è cancellato.

               23 . Nell’art. 97 , par. 1 la parola “Denaturazione” è sostituita da “Full Denaturation”.

               24 . Nell’art. 106 , par. 1, la parola “tasse” è sostituita da “entrate”.

               25 . Nell’art. 125 sarà creato par. 4 :

” (4) Le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono inoltre imposte a un agricoltore che utilizza carburanti con aliquote ridotte in violazione dell’articolo 32. ”

               26 . Le seguenti modifiche e integrazioni sono apportate alle disposizioni transitorie e finali:

                    (a) nel § 2 :

                         a bis) il paragrafo 1 è modificato come segue:

” (1) , che è iniziata alle 30 yuni 2006 , un procedimento inclusive per la creazione e la raccolta di accise e ha iniziato a procedimenti di data per il recupero delle accise è concluso da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.”

                         (bb) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

” (2) L’accisa a carico 30 Yuni 2006 , inclusiva, deve essere dichiarata e versata con le modalità e nei termini di legge Excise e la sua modalità di applicazione.”

                         cc) par. 3 e 4 :

” (3) Per le passività accise sostenute fino al 30 Yuni 2006 , compreso, le disposizioni della legge Excise, come l’istituzione, la fornitura e la raccolta sono realizzati in applicazione del Tax-assicurazione codice di procedura da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.

          (4) previsto per 30 Yuni 2006 , garanzia compreso ai sensi della legge accise vengono rilasciati o assorbita da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate secondo i termini e le condizioni della legge Excise e la sua modalità di applicazione. ”

                    b) deve essere creato § 2 e § 2 b:

“§ 2 bis. (1) I depositari autorizzati hanno il diritto di recuperare il pedaggio per 30 Yuni 2006 , l’accisa per:

               1 . alcool etilico (materie prime alcoliche) utilizzato nella produzione di bevande alcoliche;

               2 . per la lavorazione di gas ai codici NC 290124100, 271114000, 290122000 e 290121000 , sottoposti a trattamento specifico o chimica in prodotti soggetti ad accisa finiti;

               3 . per la lavorazione di olio pesante con codici NC 271019710 e 271.019.750 e per l’elaborazione di olio combustibile pesante codici NC 271.019.510 e 271.019.550 , sottoposti a trattamento specifico o chimica in prodotti soggetti ad accisa finiti;

               4 . benzina a basso numero di ottano utilizzata nella produzione di etilene;

               5 . etilene utilizzato nella produzione di dicloruro di etilene.

          (2) Il rimborso deve essere effettuato dopo il rilascio per il consumo dei prodotti soggetti ad accisa in cui i beni di cui al par. 1 dopo la conversione di etilendicloruro, ma non oltre il 1 ° luglio 2007 .

     § 2b. Il tasso di spesa annuale di cui all’art. 32 , par. 3 per il 2006 è di 4,4 litri per ettaro per i seminativi registrati. “;

                    c) all’articolo 5, i termini “articolo 21 , paragrafo 2 ” sono sostituiti da “articolo 21 , paragrafo 3 “;

                    (d) al § 12 :

                         a bis) il punto 1 è modificato come segue:

1 ) le disposizioni degli articoli da 1 a 31 , dell’articolo 32 , dell’articolo 33 , paragrafo 1 , articoli 2, 4, 5 e 6 e paragrafi da 2 , 34 a 46 , articoli da 59 a 128, 1 , comma 1 sulla revoca della legge sulle accise, nonché sull’articolo 1 , paragrafo 3 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2006 ;

                         bb) viene creato l’articolo 3 :

” 3. le disposizioni dell’articolo 33 , paragrafo 1 , punti 1 e 3 , che entrano in vigore il 1 ° gennaio 2007. ”
     § 19 . (Efficace 04.08.2006 ) Nel codice di procedura fiscale (prom SG.. 105 del 2005 g,… Emendare SG 30, 33 e 34 del 2006 ) è effettuato le seguenti modifiche aggiunte:

               1 . Nell’art. 30 , par. 3 le parole “paragrafi 8 o 9 ” sono sostituite da “paragrafi 6, 7 e 8 “.

               2 . Nell’art. 140 , par. 3 il numero ” 139 ” è sostituito da ” 138 “.

               3 . Nell’art. 143 par. 4 :

” (4) Nel caso di un’altra richiesta di Stato per lo scambio di informazioni sotto il par. 1 e condizione di reciprocità, il Ministro delle Finanze o una persona da lui autorizzata possono chiedere al giudice di rivelare il segreto bancario, ai sensi dell’art. 52 della legge bancaria , il segreto ai sensi dell’art. 71 e 133 del l’offerta pubblica di titoli legge o sotto qualsiasi altra disposizione di legge bulgara per proteggere la riservatezza dei fondi monetari, attività finanziarie e altre proprietà quando dai fatti nella richiesta di scambio l’informazione è chiara, che è stato realizzato in conformità con i requisiti di scambio di informazioni nel trattato internazionale in materia. ”

               4 . Nell’art. 157 , par. 3 le parole “e il paragrafo 8 ” sono cancellate.

               5 . Nell’art. 183 , par. 11 , prima frase, i termini “all’articolo 148 , paragrafo 1 ” sono sostituiti da “all’articolo 184 , paragrafo 1 ” e la seconda frase è soppressa.

               6 . Nell’art. 189 il titolo è modificato come segue: “Rinvio e differimento nelle procedure di insolvenza”.

               7 . Nell’art. 202 , par. 1 e nel titolo di Art. 228 le parole “e le persone ad esse correlate” sono cancellate.

               8 . Nell’art. 251 , par. 3 , articolo 1 alla fine le parole “e indirizzo” devono essere sostituite da “indirizzo e certificato di stato attuale”.

               9 . Nell’art. 252 :

                    a) nel par. 6 dopo che la parola “stesso” è stata aggiunta “più alta”;

                    b) nel par. 7 le parole “dagli assenti” sono sostituite da “partecipanti e almeno uno di essi non è presente nel valutare le proposte”.

               10 . Nell’art. 254 , par. 2 :

                    a) Una nuova seconda frase: “Se il prezzo più alto successivo è stato offerto da due o più partecipanti, l’esecutore pubblico sceglierà il successivo acquirente a sorte.” ;

                    (b) la presente frase, seconda frase, diventa la terza frase.

               11 . Nell’art. 255 le parole “interesse e capitale” sono sostituite da “capitale e interesse”.

               12 . Nel § 6 delle Disposizioni transitorie e finali par. 7 :

” (7) Nel nominare il servizio pubblico dell’Agenzia” Dogane “alla posizione le cui funzioni sono direttamente connesse alla gestione e al controllo delle accise non si applica l’art. 10 cpv. 1 della legge Servi civile, se i candidati sono in rapporti di lavoro con l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia nazionale delle entrate. ”
     § 20 . (In vigore dal 04.08.2006 ) Nella legge sulle banche (promulgata, Gazzetta Ufficiale, numero 52 del 1997 , integrata, numero 15 del 1998 , modificata, n. 21, 52, 70 e 89 del 1998 SG. 54, 103 e 114 del 1999 SG. 24, 63, 84 e 92 del 2000 SG. 1 del 2001 SG. 45, 91 e 92 di 2.002 g ., numero 31 del 2003 , p.19, 31, 39 e 105 del 2005 , p. 30, 33 e 34 del 2006 ) nell’art. 52 , par. 5 , sono apportate le seguenti modifiche:

               1 . Viene creato un nuovo elemento 2 :

” 2. il ministro delle finanze o una persona da lui autorizzata – nei casi di cui all’articolo 143 , paragrafo 4 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;”.

               2 . I precedenti punti 2, 2a , 3 e 4 diventano rispettivamente paragrafi 3, 4, 5 e 6 .
     § 21 . (Efficace 04.08.2006 ) In offerta pubblica di titoli (prom SG.. 114 del 1999 g,… Emendare SG 63 e 92 del 2000 SG. 28, 61 93 e 101 del 2002 , numero 8, 31, 67 e 71 del 2003 , numero 37 del 2004 , pagine 19, 31, 39, 103 e 105 del 2005) nell’art. 71 , par. 6 , sono apportate le seguenti modifiche:

               1 . Viene creato un nuovo elemento 2 :

” 2. il ministro delle finanze o una persona da lui autorizzata – nei casi di cui all’articolo 143 , paragrafo 4 del codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale;”.

               2 . I punti 2, 2a , 3 e 4 diventano rispettivamente punti 3, 4, 5 e 6 .
     § 22 . (Efficace 04.08.2006 ) Nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (prom SG.. 118 del 1997 SG. 35 del 1998 sul – Decisione № 6 della Corte costituzionale del 1998 , la ,.. modificare, SG 71 e 153 del 1998 . SG 50, 103 e 111 del 1999 . SG 105 del 2000 . SG 110 del 2001 . SG 40, 45, 61 e 118 del 2002SG. 42, 67, 95 e 112 del 2003 , pag. 36, 37, 53, 70 e 108 del 2004 , p. 43, 102, 103 e 105 del 2005 , n. 17 nel 2006 ) nell’art. 20 , par. 7 le parole “paragrafo 5 ” sono sostituite da “paragrafo 6 “.
     Sezione 23 . (Efficace 04.08.2006 ) Nella contabilità Act (prom SG.. 98 del 2001 g,… Emendare SG 91 di 2002 SG. 96 del 2004 SG. 102 e 105 del 2005 , numero 33 del 2006 ) nell’art. 7 , sono apportate le seguenti modifiche:

               1 . Nel par. 1 pt. 3 , dopo la parola “indirizzo” la virgola viene eliminato e le parole “BULSTAT numero nel registro fiscale nazionale” è sostituito da “e l’identificazione d’arte. 84 del codice di procedura fiscale”.

               2 . Crea il par. 5 e 6 :

” (5) L’indirizzo di cui al paragrafo 1 , punto 3 è:

               1 . indirizzo permanente – per gli individui;

               2 . l’indirizzo di gestione – per le persone giuridiche;

               3 . indirizzo per la corrispondenza ai sensi del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – per le persone che non hanno un indirizzo di gestione.

          (6) L’ imprenditore unico deve essere identificato solo da un unico codice di identificazione BULSTAT. ”
     Sezione 24 . (Effective 04.08.2006 (.. Prom SG) Nella Patrocinio legge 103 del 2005 … G; modificare SG 30 e 34 del 2006) è effettuato le seguenti modifiche:

               1 . Nell’art. 11 :

                    a) nel par. 3 punto 5 è abrogato;

                    b) nel par. 5 , articolo 1, le parole “numero di registrazione fiscale” devono essere cancellate.

               2 . Nell’allegato 1, sotto “I. Dati per il richiedente”, i termini “numero di registrazione fiscale” sono soppressi.

               3 . Negli allegati 2 e 3, la dicitura “Numero di registrazione fiscale” è soppressa.
     § 25 . Nel integrazione dei disabili (prom SG.. 81 di 2.004 g. Modificare SG.. 28, 88, 94, 103 e 105 di 2005 SG. 18, 30, 3337 dal 2006 ) sono state apportate le seguenti modifiche:

               1 . Nell’art. 35 , par. 2 le parole “e di imposta sul valore aggiunto” sono cancellate.

               2 . Nell’art. 44 par. 2 è cancellato.
     § 26 . La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria all’Unione europea, ad eccezione del § 3, § 16 pt. 1 e 3, § 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

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La legge è stata adottata dalla 40a assemblea nazionale il 21 luglio 2006 ed è timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI AIUTI DI STATO

          ( PROM -. SG. 86 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 11 . La legge entrerà in vigore il giorno dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALL’UFFICIO PER GLI SCAMBI ESTERNI

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 9 . La legge entrerà in vigore il giorno dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2007

          ( PROM -. SG. 108 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 anni)

     Sezione 106 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 , ad eccezione degli articoli 103 e 104 , che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
AL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTO

          ( PROM -. SG. 52 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.11.2007 D.)

     § 27. (1) Il presente atto entra in vigore il 1 ° novembre 2007 ad eccezione dell’articolo 7 , articoli 6, 7, 8, 18, 19, 22 – 24, 26 – 28, 30 – 40 , articolo 44 lettera “b”, cioè. 47, 48 , cioè. 49 , lettera “a”, m. 50-62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77 , cioè. 83 , lettere “un “e” d “, punto 85, lettera a), punti 91, 93, 94 , 98 , lettera a), punto a bis), seconda frase, seconda frase, relativi alla sostituzione; sostituendo, circondando “cc”, la seconda frase sulla sostituzione e “yg”seconda frase relativa alla sostituzione, articolo 99Punti “d” ed “E”, cioè. 101 , “b” e così via. 102, § 8, § 9 pt. 4 , punto “A”, m. 5 e 7, § 14 pt. 1 e § 19 , che entrerà in vigore tre giorni dopo la promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

          (2) Il paragrafo 7 , punti 6, 7 e 8 si applica fino al 1o novembre 2007 .
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE

          ( PROM -. SG. 59 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.03.2008 D.)

     Sezione 61 . Il codice entrerà in vigore il 1 ° marzo 2008 , ad eccezione di:

               1 . Parte settima “Disposizioni speciali in materia civile secondo il diritto dell’Unione europea”;

               2 . paragrafo 2 , par. 4 ;

               3 . paragrafo 3 sull’abrogazione del capitolo di trenta secondi “a” “Disposizioni speciali per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze dei tribunali stranieri e altri corpi estranei” in Art. 307 a – 307 e e settima “Atti per il ritorno di un figlio o esercizio del diritto di relazioni personali” con l’art. 502-507 ;

               4 . paragrafo 4 , par. 2 ;

               5 . paragrafo 24 ;

               6 . paragrafo 60 ,

che entrerà in vigore tre giorni dopo la promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI FINALI
AD UNA LEGGE PER MODIFICARE E INTEGRARE L’IMPOSTA SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 108 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 19.12.2007 D.)

     Sezione 36 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione dell’articolo 35 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 113 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.01.2008 D.)

     § 17 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2008 .
Ulteriori disposizioni
della legge sulla modifica della legge sul valore aggiunto

          ( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)

     § 17 . Questa legge recepisce le disposizioni della direttiva 2007/74 / CE del 20 dekemvri 2007 sull’esenzione dall’imposta e dalle accise valore aggiunto delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (GU, L 346/6 del 29 dekemvri 2007anni).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)

     § 18. (1) Le persone registrate – destinatari di consegna o importatori per i quali l’imposta è divenuta esigibile come persona – debitore ai sensi del capitolo otto, l’entrata in vigore della presente legge, che ad oggi non sono a carico fiscale di cui all’art. 86 , par. 1 e / o non hanno esercitato il loro diritto di credito d’imposta può essere addebitata fiscale conseguenza di esercitare il loro diritto a detrazione a 4 -mese periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente legge.

          (2) Dove le persone di cui al par. 1 hanno detratto un credito d’imposta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 72 , par. (1 ) si considera che abbia esercitato legalmente il diritto a un credito d’imposta.

          (3) Paragrafo 2 e art. 73 e si applicano anche a procedimenti amministrativi e giudiziari non completati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

          (4) I soggetti iscritti al quale non è in vigore un atto amministrativo individuale sulla base di cui non è riconosciuto il diritto a detrarre l’offerta di credito d’imposta, in cui l’imposta è dovuta dal destinatario / importatore, e che sarebbe di applicazione art . 73e dalla presente legge possono esercitare il diritto di detrarre il credito d’imposta riconosciuto includendo il protocollo di riscossione dell’imposta per gli acquisti di registro di consegna per il periodo di imposta a partire da gennaio 2009 o intorno a uno dei seguenti sei periodi d’imposta. Rilasciato il protocollo non è incluso nel record di vendita, quando imposta la consegna a causa viene addebitata dal dichiarante o da parte delle autorità di reddito per precedente periodo d’imposta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 20 . La legge entra in vigore il 1 yanuari 2009 , ad eccezione del § 5 e § 16 a t. 54, 55, 56 e 57 del § 1 della disposizione addizionale, entrata in vigore il 1 dekemvri 2008 g.
Disposizioni transitorie e finali
A UNA LEGGE PER L’EMENDAMENTO E L’INTEGRAZIONE DEL CODICE PROCEDURA DI ASSICURAZIONE FISCALE

          ( PROM -. SG. 12 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.05.2009 D.)

     § 68 . La legge entrerà in vigore il 1 ° maggio 2009 , ad eccezione degli articoli 65, 66 e 67 , che entreranno in vigore alla data di promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
A UNA LEGGE SUI SERVIZI DI PAGAMENTO EI SISTEMI DI PAGAMENTO

          ( PROM -. SG. 23 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.11.2009 D.)

     § 21 . La legge entrerà in vigore il 1 ° novembre 2009 , ad eccezione del paragrafo 10 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

          ( PROM -. SG. 74 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 15.09.2009 D.)

     § 48 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione dell’articolo 1 , che entrerà in vigore il 15 settembre 2009 e dell’articolo 47 , che entrerà in vigore il 1 ° ottobre 2009 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 95 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 D.)

     Sezione 49 . Il diritto di detrazione, che sorge a 1 yanuari 2010 posa non è stata esercitata alla data di entrata in vigore della presente legge e l’esercizio dei quali non sono scaduti tre periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto può essere esercitato in uno qualsiasi dei dodici periodi fiscali successivi al periodo di imposta in cui tale diritto sorge.
     § 50. (1) Quando un anticipo fino a 31 dekemvri 2009 anno, tra cui la fornitura di beni o servizi per i quali questa legge ha cambiato il trattamento fiscale per quanto riguarda la dimensione del tasso, il luogo della prestazione, pari la cessione di un soggetto passivo ai sensi dell’art. 69 , par. 2 e per il quale il fatto generatore si verifica dopo tale data, documento erogatori consegna emettendo una fattura indicante l’importo totale passivo delle forniture. Consegna applicare regime fiscale, alla data del verificarsi dell’evento fiscale di consegna ai sensi della legge.

          (2) la fornitura di servizi in contenzioso, che trasportano il diritto alla tutela delle persone in attesa di processo, giudiziarie, procedimenti amministrativi e arbitrali quando le forniture periodicamente o attuazione graduale, applicare il regime fiscale, alla data della manifestazione fiscale , determinato dall’ordine d’arte. 25 , par. 4 .

          (3) Una volta fatto il pagamento anticipato al 31 dekemvri 2009 anno, tra cui la fornitura di beni o servizi a pagamento per eventi che si verifica dopo tale data e la tassa di consegna è dovuta dal destinatario in base alla legge, il destinatario persona registrata è tenuto a addebitato una tassa sull’intera base imponibile della consegna, compreso il pagamento anticipato effettuato.
     § 51. (1) La limitazione dell’art. 70 , par. 1 pt. 4 e 5 non si applicano al diritto di detrazione del credito d’imposta che è stato lì e si è verificata al 31 dekemvri 2009 , inclusiva, per le auto dove il numero delle installata dai sedili produttore al posto di il driver non supera 5 .

          (2) Nei contratti di leasing in cui l’obbligo è stato concordato, ma la possibilità (opzionale) di trasferire la proprietà di automobili sotto il par. 1 , il diritto alla detrazione dell’imposta a monte su canoni di locazione avverrà dopo il 1 yanuari 2010 , a condizione che fino al 31 dekemvri 2009 , inclusiva verificato diritto di dedurre almeno un canone di locazione.

          (3) Per i beni e servizi di cui all’art. 70 , par. 1 , punto 5 , relativo alle autovetture ai sensi del par. 2 , nessuna detrazione del credito d’imposta sorge dopo il 1 ° gennaio 2010 .
     § 52. (1) Le persone di cui all’art. 97 a, par. 1 , ha corrisposto un anticipo di 31 dekemvri 2009 anno, compreso il servizio di consegna, il fatto generatore per il quale si verifica dopo tale data e l’imposta, che è dovuta dal destinatario in base alla legge, richiedere la registrazione di cui all’art. 97 a a 20– il giorno successivo all’entrata in vigore di questa legge. Alla data del verificarsi dell’evento imponibile di consegna, è responsabilità del destinatario registrato addebitare una tassa sull’intera quota imponibile della fornitura, compreso il pagamento anticipato effettuato. Nei casi in cui l’evento fiscale per la consegna si verifica prima della data di registrazione ai sensi della legge, l’imposta per il servizio ricevuto viene addebitata 15 giorni dopo la data di registrazione ai sensi di legge.

          (2) Le persone di cui all’art. 97 a, par. 2 che hanno ricevuto un anticipo fino al 31 dicembre 2009 compreso per la fornitura di un servizio con luogo di adempimento nel territorio di un altro Stato membro, l’evento fiscale per il quale si verifica dopo tale data, sarà registrato secondo la procedura di cui all’art. 97 ed entro 7 giorni dall’entrata in vigore di questa legge. Il regime fiscale si applica alla consegna a partire dalla data in cui si è verificato l’evento imponibile della consegna ai sensi della legge.
     Sezione 53 . Il periodo di due mesi di cui all’art. 92 si applicano alle restituzioni relative a periodi imponibili successivi al 1 °gennaio 2010 .
     § 54 . Un soggetto passivo non residente nel paese, ma è registrato ai sensi dell’art. 133 , possono richiedere la cancellazione volontaria ai sensi dell’art. 108 , a prescindere dal loro fatturato imponibile per gli ultimi 12 mesi consecutivi precedenti la corrente quando nello stesso periodo la persona è stata solo forniture dove dopo 31 dekemvri 2009 , il tasso è stato a carico del destinatario della consegna di cui all’art. 82 .
     § 55 . Le persone registrate alla data di entrata in vigore della presente legge sono obbligate a specificare un indirizzo elettronico per la corrispondenza di cui all’art. 101 , par. 5 entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
     § 56. (1) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze provvederà all’ordinanza di cui all’art. 118 , par. 4 in conformità con esso.

          (2) Il Ministro delle Finanze fissa un termine entro il quale le persone obbligate a utilizzare i dispositivi fiscali devono portare le loro attività per la realizzazione della connessione remota in conformità ai requisiti dell’Ordinanza ai sensi del par. 1 . Il ministro può fissare un termine diverso per determinati gruppi di persone, che non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza di cui al par. 1 .
     Sezione 57 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 .
Ulteriori disposizioni
della legge sulla modifica della legge sul valore aggiunto

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)

     § 29 . In altri passaggi della parola legge “comunitaria” è sostituito da “Unione europea” e le parole “all’interno o all’esterno della Comunità” sono sostituiti da “all’interno dell’Unione Europea o al di fuori.”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)

     § 30. (1) Per la fornitura di contratti di concessione di lavori pubblici, di servizi o di estrazione conclusi prima 1 yanuari 2011 , il regime fiscale applicato al fatto generatore come determinato ai sensi dell’art. 25 , par. 4 . In questi casi si ritiene che l’imposta non sia inclusa nel canone di concessione.

          (2) In caso di pagamento anticipato ai sensi del par. Dal 1 al 31 dicembre 2010 compreso e l’evento fiscale si verifica dopo tale data, il fornitore documenta la consegna emettendo una fattura che indica l’intera quantità imponibile della fornitura.

          (3) il concedente in base al contratto di concessione per la costruzione, il servizio o l’estrazione diritto ad un credito d’imposta per la fornitura risultante di beni e / o servizi durante il periodo 1 yanuari 2007 anni – 31 dekemvri 2010 , rispettivamente, che sono o saranno utilizzati per le forniture di cui all’art. 3 , par. 5 pt. 1 lettera “M” su questa legge.

          (4) Il diritto di cui al par. 3 è esercitato a:

               1. 31 dicembre 2011 – per forniture di beni e servizi ricevuti per il periodo dal 1 ° gennaio 2007 al 30 giugno 2008 ,

               2. 31 dicembre 2012 – per forniture di beni e servizi ricevuti per il periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2009 , e

               3. 30 Yuni 2013 anni – ha ricevuto le consegne di beni e servizi per il periodo dal 1 yanuari 2010 fino al 31 dekemvri 2010 g.

In questi casi, le disposizioni dell’art. 126 .

          (5) Dove le persone di cui al par. 3 hanno esercitato il diritto di detrazione del credito d’imposta prima dell’entrata in vigore della presente legge, si ritiene che tale diritto sia stato esercitato legalmente.

          (6) Il paragrafo 5 si applica anche ai procedimenti amministrativi e giudiziari non completati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

          (7) il concedente – registrata ai sensi della presente legge per cui v’è in vigore un atto amministrativo individuale sulla base dei quali non è riconosciuto diritto a detrazione di beni e / o servizi a monte per i quali le condizioni di par. 3 , può esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta non riconosciuto ai sensi del par. 4 .
     § 31 . Le attività e le proprietà ai sensi del § 29 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica la legge sulle acque (prom SG.. 47 del 2009 g;. Emendare SG.. 95 del 2009 dC), tra cui storni a 31 dicembre 2010 , nessun adeguamento del credito d’imposta utilizzato deve essere effettuato ai sensi dell’art. 79 in relazione alla consegna gratuita al momento della cancellazione dal bilancio.
     § 32. (1) Quando un anticipo fino a 31 dekemvri 2010 , consegna comprensivo di beni o servizi per i quali questa legge ha cambiato il trattamento fiscale per quanto riguarda la dimensione del tasso, il luogo della prestazione, l’allineamento di fornitura del soggetto passivo di cui all’art. 69 , par. 2 e per il quale il fatto generatore si verifica dopo tale data, documento erogatori consegna emettendo una fattura indicante l’importo totale passivo delle forniture. Consegna applicare regime fiscale, alla data del verificarsi dell’evento fiscale di consegna ai sensi della legge.

          (2) Quando il pagamento anticipato è fatto fino al 31 dekemvri 2010 , consegna comprensivo di beni o servizi a pagamento per eventi che si verifica dopo tale data e la tassa di consegna è dovuta dal destinatario in base alla legge, il destinatario persona registrata è tenuto a pagare imposta sull’intera base imponibile della consegna, compreso il pagamento anticipato effettuato.
     § 33 . Per le consegne ai sensi dell’art. 130 , per il quale si è verificato il fatto generatore della consegna in precedenza per 31dekemvri 2010 , inclusiva, e l’evento imponibile della seconda consegna avviene dopo tale data, per la seconda consegna si applicano regime fiscale, alla data del verificarsi dell’evento fiscale lei.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 35 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 , ad eccezione dell’articolo 12 , che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2011 e dell’articolo 7, paragrafo 28 , paragrafo 1 , lettera d, e dell’articolo 34 , che entrerà in vigore dal 1 yanuari 2012 g.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SUL DOCUMENTO ELETTRONICO E SULLA FIRMA ELETTRONICA

          ( PROM -. SG. 100 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.07.2011 D.)

     § 54 . La legge entrerà in vigore il 1 ° luglio 2011 , fatta eccezione per la disposizione del § 31 relativa all’art. 38 , par. 4 , che entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 19 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011 D.)

     § 3. (1) Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze emetterà l’ordinanza di cui all’art. 118 , par. 4 in conformità con esso.

          (2) Il Ministro delle Finanze stabilisce un termine entro il quale le persone di cui all’art. 118 , par. 6 svolge la propria attività di esecuzione della connessione remota in conformità ai requisiti dell’ordinanza di cui al par. 1 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 11 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 99 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 D.)

     § 22 . Per imposta gravante sulle importazioni per 31 dekemvri 2009 , a beni di seconda mano disponibili al 31 dekemvri 2011 , rispettivamente, che non sono coperte dal regime speciale di imposizione sul margine, il diritto alla detrazione del credito d’imposta, che non è stata esercitata fino ad oggi l’entrata in vigore della presente legge può essere esercitata in uno qualsiasi dei dodici periodi fiscali successivi alla sua entrata in vigore.
     Sezione 23 . Quando un 31 dekemvri 2011 è stato un anticipo di pagamento, comprese le esenzioni per i quali questa legge ha cambiato il trattamento fiscale in imponibili fornitore di distribuzione dei documenti mediante l’emissione di una fattura che indica la base imponibile totale per la consegna. La fattura emessa in relazione al pagamento anticipato ricevuto sarà annullata e per la cancellazione verrà rilasciato un protocollo ai sensi dell’art. 116 . Nei casi di cui all’art. 119 la rettifica viene effettuata indicando il pagamento di contropartita ricevuto nel report di vendita per il periodo di imposta durante il quale si è verificato l’evento fiscale. Il regime fiscale si applica alla consegna a partire dalla data in cui si è verificato l’evento fiscale della consegna ai sensi della presente legge.
     Sezione 24 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPRESE EI DEPOSITI FISCALI

          ( PROM -. SG. 54 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 17.07.2012 D.)

     Sezione 81 . Il ministro delle finanze, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apporta le opportune modifiche all’ordinanza di cui all’art. 118 , par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 85 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato ad eccezione di:

               1 . paragrafo 83 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2012 ;

               2 . paragrafo 80 ( 1) e punto ( 4 ) (b), che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 ;

               3 . paragrafo 1 , punto 9 sugli articoli 49 e 50, paragrafo 6 sull’art. 24 a, par. 7, § 7 relativo all’art. 24 c, par. 4, § 11, § 13 pt. 3, § 14 pt. 1, § 15 pt. 1 , “b”, § 16 pt. 5, § 18 pt. 2, § 20 su Art. 55 a, par. 7, § 21 pt. 2 e 5, § 23 pt. 1 , “b” e così via. 9, § 24 pt. 5, § 25, § 27Pt. 3, § 28 pt. 2, § 29, § 30 , § 32 pt. 2 e 3, § 33 pt. 2 , “b”, § 34, § 40, § 41 pt. 3, § 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, § 54 pt. 4, § 56 pt. 2 e dell’articolo 69 , che entrano in vigore dal 1 April 2013 g.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)

     Sezione 42 . La presentazione di una forma di inventario di registrazione delle attività disponibili alla data di registrazione, che è sorta e non è stato esercitato alla data di entrata in vigore della presente legge e per il suo esercizio non sono termini scaduti di cui all’art. 103 , par. 2 o art. 132 , par. 4 , può essere esercitato entro 45 giorni dalla data di registrazione ai sensi della presente legge.
     § 43. (1) Quando contratti di fornitura per il servizio di opere pubbliche o di estrazione in cui la retribuzione – in tutto o in parte, determinati beni o servizi per i quali i concedenti o concessionari non hanno emesso le fatture e imposta è divenuta esigibile durante il periodo dal 1 ° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 , deve addebitare l’imposta entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

          (2) Il diritto a un credito d’imposta ai sensi del par. 1 può essere esercitato per il periodo di imposta durante il quale è stata emessa la fattura o in uno dei seguenti 12 periodi di imposta.

          (3) Il paragrafo 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi e giudiziari non completati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

          (4) Le persone registrate, per le quali è stato emanato un atto amministrativo individuale, sulla base del quale l’imposta per le consegne di cui al par. (1 ) può emettere fatture relative a tali forniture e l’importo della tassa riscossa dall’atto sulla base del quale il destinatario può esercitare il diritto a dedurre il credito d’imposta. Il diritto alla detrazione del credito d’imposta deve essere esercitato entro il termine di cui al par. 2 .

          (5) il concedente nell’ambito dei contratti di concessione per la costruzione, il servizio o l’estrazione, in cui la retribuzione (tutto o in parte) determinato beni o servizi può esercitare il diritto a detrazione in sei periodo -mese dall’entrata in vigore della presente legge ha ricevuto le consegne di beni e / o servizi durante il periodo 1 yanuari 2011 anni – 31 dekemvri 2012 , l’usato o saranno utilizzati per le consegne sotto il par. 1 e per il quale non è stato esercitato alcun credito d’imposta fino all’entrata in vigore della presente legge.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 65 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , ad eccezione dell’articolo 61 , punto 2 , lettera “a”, punti 3, 4 e 6 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 7 , e 9 e § 64 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale, § 61 , punto 5 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 5 e 6 e il punto 8 , che entrerà in vigore il 1aprile 2013e § 47 , punto 9 , lettera “c” – relativo all’art. 159 , par. 5 e 11 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2013 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE PER MODIFICARE LA LEGGE SUL TRASPORTO AUTOMOTIVO

          ( PROM -. SG. 103 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)

     § 4 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 23 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 03.08.2013 D.)

     § 14 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DEL TURISMO

          ( PROM -. SG. 30 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2013/03/26 D.)

     § 20 . La legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” fatta eccezione per le disposizioni del capitolo nove, dieci e dodici anni, che entreranno in vigore 6 mesi dopo la promulgazione della legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE DELLA GIOVENTÙ

          ( PROM -. SG. 68 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2013/08/02 D.)

     § 55 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ASSEMBLEA DELLE DISPOSIZIONI FISCALI

          ( PROM -.. SG 98 DI 2013 , IN VIGORE DAL 01.12.2013 , integrata -.. SG 104 DI 2013 , IN VIGORE DAL 01.12.2013 , modificata -. SG NO. 109 DEL 2013 , in vigore tra 01.01.201 4 D.)

     § 8. (1) All’entrata in vigore della presente legge è previsto un pagamento anticipato per la fornitura di beni ai sensi dell’allegato 2 , parte seconda della legge sull’imposta sul valore aggiunto, l’evento fiscale per il quale si verifica dopo tale data e l’imposta per la fornitura è a carico del destinatario, il destinatario registrato è tenuto ad addebitare l’imposta sull’intero importo imponibile della consegna, compreso il pagamento anticipato effettuato.

          (2) Nei casi di cui al par. 1 il fornitore di beni di cui all’allegato 2 , parte 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto documenta la consegna annullando la fattura emessa per il pagamento anticipato e emettendo una nuova fattura che indica l’intera base imponibile per la consegna. Per la cancellazione, un protocollo ai sensi dell’art. 116 , par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
     § 9 . (Am -.. SG 109 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le disposizioni di cui all’art. 92 par. 3 , articolo 2, paragrafo 1 , punto 71 delle disposizioni supplementari e parte seconda dell’allegato 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto si applicano fino al 31 dicembre 2015 .
     § 10 . (Integrato, SG n. 104 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 ) La legge entrerà in vigore il 1 ° dicembre 2013 , ad eccezione del § 7 , punti 1, 2, 3, 4, 5 tonnellate. 6 – da parte seconda dell’allegato № 2 al Capitolo Diciannove “a”, e così via. 7che entrano in vigore il 1 yanuari 2014 g. .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 101 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     § 29 . La disposizione di cui all’art. 6 , par. 2 , il punto 3 si applica alle forniture che beneficiano di contratti di leasing conclusi dopo il 1o gennaio 2014 .
     § 30 . Le disposizioni dell’Art. 26 , par. 7 e 8 si applicano alle consegne di cui all’art. 130 per i quali l’evento fiscale di consegna con una precedente data di un evento fiscale sorge dopo il 31 dicembre 2013 .
     § 31 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione dell’articolo 21 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni finali
della legge sulla modifica della legge in materia di risoluzione dei diritti civili abitazioni conti di risparmio a lungo termine

          ( VERSIONE PROVVISORIA, SG 104 DEL 2013 , IN VIGORE DEL 03.12.2013 )

     § 6 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione dell’articolo 4 , che entrerà in vigore il 20 novembre 2013 , e del § 5 , che entrerà in vigore il 1 ° dicembre 2013 .

 

Disposizioni transitorie e finali
della legge sulla modifica della legge sulla attività di organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo

          ( PROM -. SG. 109 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2013/12/20 D.)

     § 95 . La legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” con l’eccezione del § 88, 89 e 90 , che entrano in vigore il 1 yanuari 2014 g.

 

Disposizioni finali
della legge sulla relazioni economiche e finanziarie con le aziende registrate in giurisdizioni con bassa tassazione, le persone legate ei loro titolari effettivi

          ( PROM -. SG. 1 DEL 2014 , in vigore tra 2014/01/01 D.)

     Sezione 8 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .

 

Allegato 1 art. 32 , par. 1

          ( Ex allegato Art. 32 , par. 1 -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

merce Codice della nomenclatura combinata
della Repubblica di Bulgaria
latta 8001
miele 7402
7403
7405
7408
zinco 7901
nichel 7502
alluminio 7601
portare 7801
indio ex 811291
ex 811299
cereali Da 1001 a 1005
1006 : solo riso non trasformato
Da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi 1201 a 1207
Noci di cocco, brasiliano 0801
mandorle e anacardi
Altri dadi 0802
olive 0711 20
Grani e semi (compresa la soia) 1201 a 1207
Caffè crudo 0901 11 00
0901 12 00
0902
Fave di cacao, intere o 1801
briciole, crude o arrostite
Zucchero non raffinato 1701 11
1701 12
Gomma, in forme primarie 4001
o su piatti, fogli o fogli 4002
bande
onda 5101
Prodotti chimici alla rinfusa Capitoli 28 e 29
stato
Oli minerali (compresi i 2709
pan e butano; oli da greggio 2710
olio) 2711 12
2711 13
argento 7106
Platino (palladio, rodio) 7110 11 00
7110 21 00
7110 31 00
patate 0701
Oli e grassi vegetali Da 1507 al 1515
e le loro frazioni,
anche se raffinato, ma non
chimicamente differenziato

Appendice 2 al capitolo 19 “a”

          ( Nuova -. SG 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 98 del 2013 , in vigore dal 01.12.2013 , modificata -. SG . 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)

I. Prima parte:

          ( Modificare -. SG. 101 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)

               1 . Rifiuti domestici

               2 . Rifiuti di produzione

               3 . Rifiuti di costruzione

               4 . Rifiuti pericolosi

               5 . Spreco di metalli ferrosi e non ferrosi.

               6 . Spreco di metalli non ferrosi e non ferrosi.

               7 . Estrazione, trattamento o trasformazione di rifiuti ai punti da 1 a 6 .

II. Seconda parte

          ( Valida fino al 31/12/2015 , il -. SG 98 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , modificato l’entrata in vigore -.. SG 104del 2013 , in vigore dal 01.12 .2013 , modificato all’entrata in vigore – SG 109 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 )

Codice NC 2012 Descrizione delle merci
0909 Semi di anice, anice stellato, finocchio, coriandolo, cumino, kim; bacche di ginepro:
– Semi di coriandolo:
0909 21 00 – Non rovinato o polverizzato
0909 22 00 – Levigato o polverizzato
1001 Grano e miscela di grano e segale:
– Grano duro
1001 11 00 – Per la semina
1001 19 00 – Un altro
– Altro:
1001 91 – Per la semina
1001 91 10 — Limite
1001 91 20 — Grano tenero e una miscela di grano e segale
1001 91 90 — Altro
1001 99 00 – Altri
1002 segale:
1002 10 00 – Per la semina
1002 90 00 – Altri
1003 orzo:
1003 10 00 – Per la semina
1003 90 00 – Un altro
1004 avena:
1004 10 00 – Per la semina
1004 90 00 – Altri
1005 mais:
1005 10 – Per la semina:
– Ibrido:
1005 10 13 — Ibrido “trois voies”
1005 10 15 — Semplice ibrido
1005 10 18 — Un altro ibrido
1005 10 90 – Un altro
1005 90 00 – Un altro
1006 riso
1006 10 – Riso non raffinato:
1006 10 10 – Per la semina
– Altro:
— Altro:
1006 10 92 – Con grani tondi
1006 10 94 —- Con grani medi
—- Con fagioli lunghi:
1006 10 96 —– Con un rapporto lunghezza / larghezza maggiore di 2 ma inferiore a 3
1006 10 98 —– Con un rapporto lunghezza / larghezza di 3 o più
1007 Sorgo di cereali:
1007 10 – Per la semina
1007 10 10 – Ibrido, per la semina
1007 10 90 – Un altro
1007 90 00 – Altri
1008 Semi di grano saraceno, miglio e uccello; altri cereali:
1008 10 00 – Grano saraceno
– Miglio:
1008 21 00 – Per la semina
1008 29 00 – Un altro
1008 30 00 – Sementi di uccelli
1008 60 00 – Triticale
1008 90 00 – altri cereali:
1201 Fagioli di soia, anche frantumati:
1201 10 00 – Per la semina
1201 90 00 – Altri
1205 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
1205 10 – Semi di colza o colza a basso contenuto di acido erucico:
1205 10 10 – Per la semina
1205 10 90 – Altri
1205 90 00 – Altri
1206 00 Semi di girasole, anche frantumati:
1206 00 10 – Per la semina
– Altro:
1206 00 91 – Bianco; girasole senza sole
1206 00 99 – Altri

 

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