Prima parte
DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo uno.
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetti di tassazion
Art. 1 . Questa legge disciplina la tassazione di:
1 . i profitti delle persone giuridiche locali;
2 . i profitti dei non commercianti locali, comprese le organizzazioni di confessioni religiose, dalle operazioni di cui all’art. 1 della legge sul commercio, nonché l’affitto di beni mobili e immobili;
3 . (. Suppl – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Gli utili delle persone giuridiche straniere da un posto di lavoro nella Repubblica di Bulgaria o dalla disponibilità dei beni in una sede di attività;
4 . le entrate di cui alla presente legge alle persone giuridiche locali e straniere provenienti da una fonte della Repubblica di Bulgaria;
5 . i costi di cui alla parte quarta;
6 . (Modifica – SG.. 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le attività degli organizzatori della citata legge il gioco d’azzardo;
7 . proventi da operazioni ex art. 1 della legge commerciale, nonché il noleggio di beni mobili e immobili delle imprese di bilancio;
8 . l’operazione di navi impegnate nella navigazione marittima mercantile.
Soggetti passivi
Art. 2. (1) I soggetti passivi sono:
1 . entità legali locali;
2 . (Suppl -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I soggetti esteri che operano in Bulgaria attraverso un’attività permanente effettuate disponibilità dei beni di tale stabile organizzazione o ricevere entrate da una fonte nella Repubblica di Bulgaria;
3 . (Suppl. – SG. 31 del 2011 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le imprese individuali e le persone registrate come produttori di tabacco e gli agricoltori che ne determinano il reddito imponibile ai sensi dell’art. 26 della Legge sull’imposta sul reddito personale – per le imposte trattenute alla fonte e nei casi specificati nella legge sull’imposta sul reddito personale;
4 . le persone fisiche – commercianti ai sensi dell’art. 1 , par. 3 della legge sul commercio – per i casi specificati nella legge sull’imposta sul reddito personale;
5 . datori di lavoro e amministrazioni aggiudicatrici per contratti di gestione e controllo – per l’imposta sociale sulla sicurezza sociale prevista nella parte quarta.
(2) Ai fini della presente legge, le società non costituite in società e i fondi assicurativi stabiliti in base all’art. 8 del Codice di sicurezza sociale sono trattati come persone giuridiche.
(3) Ai fini della tassazione dei redditi da una sorgente in Bulgaria contribuente è residente ogni punto di vista organizzativo e l’entità economicamente distinta (fondo fiduciario, ecc), che da solo svolge la sua attività o esegue e gestisce gli investimenti, quando non è possibile il titolare del reddito è identificato.
Entità legali locali
Art. 3. (1) Le persone giuridiche locali sono:
1 . soggetti giuridici stabiliti in base al diritto bulgaro;
2 . le società costituite dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e le cooperative costituite dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio quando la loro sede sociale si trova nel paese e sono iscritte in un registro bulgaro.
(2) Le persone giuridiche locali sono soggette a questa legge per i loro profitti e proventi da tutte le fonti della Repubblica di Bulgaria e all’estero.
Entità giuridiche estere
Art. 4. (1) Per soggetti giuridici stranieri si intendono quelli che non sono locali.
(2) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Le persone giuridiche straniere tassati ai sensi della presente legge sui profitti realizzati da una stabile organizzazione nella Repubblica di Bulgaria, o dalla disposizione di proprietà di tale stabile organizzazione, nonché dei redditi specificati in questa legge, con una fonte nella Repubblica di Bulgaria.
Tipi di tasse
Art. 5. (1) I profitti sono soggetti all’imposta sulle società.
(2) Il reddito delle persone giuridiche locali e straniere di cui al presente atto è soggetto a ritenuta alla fonte.
(3) Le spese di cui al presente atto sono soggette a una tassa sui costi.
(4) Un’alternativa all’imposta sulle società deve essere:
1 . (Modifica – SG.. 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’ attività di organizzazione specificato in questa legge il gioco d’azzardo;
2 . i proventi derivanti da transazioni maturate da entità legali locali, commercianti di sogliola locali o entità giuridiche straniere e commercianti individuali attraverso una stabile organizzazione o base fissa nel paese a favore di soggetti giuridici stranieri stabiliti in giurisdizioni ai sensi dell’art. 1 della legge commerciale, nonché il noleggio di beni mobili e immobili delle imprese di bilancio;
3 . l’operazione delle navi.
Determinazione dell’importo della tassa
Art. 6 . L’ammontare della tassa è determinato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota d’imposta.
Dichiarazioni fiscali
Art. 7 . Campioni di dichiarazioni e altri documenti ai sensi della presente legge devono essere approvati da un ordine del Ministro delle Finanze e devono essere promulgati nella Gazzetta Ufficiale.
Le tasse di importazione
Art. 8. (1) Le tasse dovute ai sensi della presente legge saranno pagate dai soggetti passivi per le entrate del bilancio repubblicano.
(2) Le imposte dovute devono essere versate sul conto della direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate sotto registrazione o se i soggetti passivi sono soggetti a registrazione.
(3) Le imposte dovute si considerano pagate alla data in cui le somme sono state iscritte nel bilancio nazionale nel conto della rispettiva direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale.
Interessi su arretrati
Art. 9 . Le imposte non dovute a tempo debito, compresi i pagamenti anticipati, sono soggette agli interessi in base agli interessi su tasse, commissioni e altri crediti statali.
Giustificazione documentaria
Art. 10. (1) Una spesa contabile è riconosciuta ai fini fiscali quando è documentata da un documento contabile primario ai sensi della Legge sulla contabilità che riflette fedelmente l’attività commerciale.
(2) Le spese di contabilità riconosciuti ai fini fiscali e quando i documenti contabili primari mancanti parte delle informazioni richieste ai sensi della legge sulla contabilità, a condizione che le informazioni mancanti ci sono i documenti che certificano la.
(3) Fuori dai casi di cui al par. 2 , gli oneri contabili sono rilevati quando il documento contabile primario è stato emesso da una persona che non è un’impresa ai sensi dell’art. 1 , par. 2 della legge sulla contabilità e il documento manca una parte delle informazioni richieste dalla legge sulla contabilità quando questo documento riflette la vera operazione di business documentati.
(4) (modifica -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 2013/08/03(d) I soggetti passivi sono tenuti a registrare e segnalare le vendite di beni e servizi emettendo una ricevuta fiscale da un dispositivo fiscale (obbligazione fiscale) o emettendo una ricevuta da un sistema di trading automatizzato integrato (System Bond) in un ordine determinato da un’ordinanza del Ministro delle Finanze, tranne quando il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario o compensazione. L’assenza di una ricevuta di cassa fiscale da un dispositivo fiscale o di una ricevuta di cassa da un sistema di negoziazione automatizzato integrato in cui vi è l’obbligo di emetterlo è motivo di non riconoscimento delle spese fiscali.
(5) Per il trasporto aereo internazionale, le spese contabili devono essere documentate se documentate mediante un documento contabile principale e una carta di volo rilasciata dal volo effettuato. Quando la contabilità primaria (protocollo) è emessa dalla persona che effettua la vendita per conto e per conto del corriere, si considera l’editore del documento.
(6) (nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrato -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) La giustificazione del Documentario le spese di cui all’art. 204 , le voci 1 e 3 , soggette ad una tassa sui costi, sono anche presenti quando sono documentate solo da una ricevuta fiscale da un dispositivo fiscale o da una ricevuta da un sistema di trading automatizzato integrato. I costi di cui all’art. 204 , il punto 3 , soggetto ad una tassa sui costi, deve essere riconosciuto ai fini fiscali anche quando non è stato rilasciato alcun documento di viaggio.
Costi definiti come obbligatori da uno strumento statutario
Art. 11 . I costi identificati come richiesto dal decreto legislativo sono riconosciuti ai fini fiscali e non è soggetta ad oneri fiscali, a meno che questa legge non disponga altrimenti.
Capitolo due.
FONTI DI UTILE E REDDITO
Utile e reddito da fonti nella Repubblica di Bulgaria
Art. 12. (1) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Gli utili delle persone giuridiche estere derivanti dal business attraverso una stabile organizzazione o disposizione proprietà di stabile organizzazione sono una fonte nel paese.
(2) Proventi da attività finanziarie emesse da persone giuridiche locali, lo Stato ei comuni hanno la loro origine nel paese.
(3) I proventi da operazioni con attività finanziarie ai sensi del par. 2 provengono da una fonte nel paese.
(4) I proventi da dividendi e quote di liquidazione in entità giuridiche locali da fonti nel paese.
(5) Il seguente proventi prodotti dagli enti locali giuridiche, ditte individuali locali o persone giuridiche straniere e le ditte individuali attraverso una stabile organizzazione o base fissa nel paese o pagati da persone fisiche residenti o individui stranieri che hanno una certa base il paese, a favore di entità legali straniere, proviene da una fonte nel paese:
1 . interessi, inclusi gli interessi inclusi nei leasing finanziari;
2 . redditi da locazione o altre disposizioni per l’uso di beni mobili;
3 . canoni e royalties;
4 . tasse per servizi tecnici;
5 . salari contrattuali in franchising e di factoring;
6 . remunerazione per la gestione o il controllo di un’entità giuridica bulgara.
(6) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il reddito sotto il par. 5 , maturati a favore di persone giuridiche straniere provenienti da una stabile organizzazione di un residente o da una base fissa di persone fisiche locali situate al di fuori del territorio del paese, non provengono da una fonte nel paese.
(7) Le entrate provenienti da agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca sul territorio del paese provengono da una fonte nel paese.
(8) (. Am – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Dopo redditi di fonte del paese:
1 . redditi da locazione o altri usi immobiliari, compresa una parte ideale di beni immobili situati nel paese;
2 . reddito da alienazione di beni immobili, compresa una parte ideale o un diritto limitato di beni immobili, situati nel paese.
(9) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le sanzioni e risarcimenti di qualsiasi tipo, ad eccezione per i benefici derivanti da contratti assicurativi riscossi da enti locali, imprese individuali locali o persone giuridiche straniere e le ditte individuali attraverso una stabile organizzazione o base fissa nel paese alle persone giuridiche straniere con sede in giurisdizioni con preferenziale regime fiscale hanno redditi da fonti del paese.
(10) (prec. 9 -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nel determinare la fonte di reddito sensi del presente articolo, il luogo di pagamento di reddito non è preso in considerazione.
Capitolo tre.
TASSAZIONE INTERNAZIONALE
Contratti internazionali
Art. 13 . Laddove, in un trattato internazionale ratificato dalla Repubblica di Bulgaria, promulgato e messo in vigore, disposizioni diverse dalle disposizioni della presente legge, si applicano le disposizioni del trattato internazionale pertinente.
Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero
Art. 14. (1) Laddove le disposizioni di un accordo internazionale ai sensi dell’art. 13 , i soggetti passivi hanno diritto a un credito d’imposta alle condizioni e secondo l’ordine della presente legge.
(2) Nel determinare l’imposta sulle società o le imposte alternative ai sensi della presente legge, i contribuenti hanno diritto a un credito d’imposta per qualsiasi imposta simile alle società o imposta in cambio di loro imposta pagata all’estero.
(3) I soggetti passivi hanno diritto a un credito d’imposta per l’imposta riscossa all’estero sull’importo lordo del reddito da dividendi, interessi, royalties, tasse di servizio tecnico e rendite.
(4) Il credito d’imposta di cui al par. 2 e 3 saranno determinati per ciascun paese e per ciascun tipo di reddito separatamente e saranno limitati all’importo dell’imposta bulgara su tali profitti o proventi.
Capitolo quattro.
PREVENZIONE DELLA DIFFERENZA FISCALE
Operazioni con parti correlate
Art. 15 . (Am -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) in cui gli affiliati condurre le loro relazioni commerciali e finanziarie in condizioni che influenzano la dimensione della base imponibile, che si distingue tra le condizioni non correlate persone, la base imponibile è determinata e tassata alle condizioni che si presenterebbero per le persone non collegate.
Evasione fiscale
Art. 16. (1) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando una o più operazioni, compresa tra parti non correlate, concluse a condizioni la cui attuazione sminuire tassazione, la base imponibile è determinata senza tenere conto di tali operazioni, di alcune delle loro condizioni o della loro forma giuridica, ma tiene conto della base imponibile che sarebbe stata ottenuta nel corso di una tipica operazione del tipo a prezzi di mercato e allo stesso risultato economico, ma che non porta a una deviazione dalla tassa n.
(2) Si deve anche considerare uno scostamento dalla tassazione:
1 . l’eccedenza significativa delle quantità di materie prime e di input per produzione e altri costi di produzione rispetto alla normale attività per l’interessato, in cui l’eccesso non è dovuto a ragioni obiettive;
2 . contratti di prestito per servizi o altre prestazioni gratuite per l’uso di beni materiali o immateriali;
3 . la ricezione o la consegna di prestiti a un tasso di interesse diverso da quello di mercato al momento della conclusione dell’operazione, compresi i prestiti senza interessi o altre sovvenzioni temporanee, nonché il rimborso di prestiti o il rimborso di prestiti in sofferenza ;
4 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La riscossione dei diritti o compensi per i servizi che non sono stati forniti.
(3) Quando un’operazione apparente nasconde un’altra transazione, la passività fiscale è determinata secondo i termini della transazione coperta.
Trasferimenti relativi a una sede di attività
Art. 17 . Il presente capo si applica mutatis mutandis anche ai trasferimenti tra una stabile organizzazione e altre parti dell’impresa di una persona straniera situata al di fuori del paese, secondo la natura specifica della stabile organizzazione.
Seconda parte.
IMPOSTA AZIENDALE
Capitolo quinto
DISPOSIZIONI GENERALI
Risultato finanziario fiscale
Art. 18. (1) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il risultato finanziario delle imposte, il risultato finanziario contabile, convertito sensi della presente legge.
(2) Il risultato finanziario dell’imposta positiva è l’utile fiscale.
(3) Un risultato fiscale negativo è una perdita fiscale.
Base fiscale
Art. 19 . La base imponibile per determinare l’imposta sulle società è l’utile fiscale.
Aliquota fiscale
Art. 20 . L’aliquota dell’imposta sulle società è del 10 %.
Periodo fiscale
Art. 21. (1) Il periodo di imposta per la determinazione dell’imposta sulle società è l’anno civile, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.
(2) Per i soggetti passivi di nuova costituzione, il periodo d’imposta copre il periodo dalla data della loro costituzione fino alla fine dell’anno, se non diversamente previsto nella presente legge.
Capitolo 6.
DISPOSIZIONI GENERALI PER DETERMINARE IL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE
Determinazione del risultato finanziario delle imposte
Art. 22 . (.. Am – SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il risultato economico imposta è determinato dal risultato finanziario contabile secondo un procedimento e metodo specificato nel presente atto a:
1 . differenze fiscali costanti;
2 . tasse differenze temporanee;
3 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) altri importi nei casi previsti dal presente atto.
Differenze fiscali permanenti e trasformazione del risultato finanziario contabile con esse
Art. 23. (1) Le differenze fiscali sono rappresentate da redditi o spese contabili che non sono riconosciuti ai fini fiscali.
(2) Ai fini della determinazione del risultato finanziario dell’imposta, quando questa legge stabilisce che:
1 . la spesa (perdita) non è rilevata ai fini fiscali, tale spesa (perdita) aumenta il risultato finanziario contabile nell’esercizio della contabilizzazione del costo (perdita) e non converte i risultati finanziari negli anni successivi;
2 . Il reddito (utile) non è riconosciuto ai fini fiscali, questo reddito (profitto) riduce il risultato finanziario contabile nell’anno della contabilità dei ricavi (profitto) e non converte i risultati finanziari contabili negli anni successivi.
Differenze fiscali tributarie e trasformazione del risultato finanziario contabile con loro
Art. 24. (1) Le differenze temporanee di imposta si verificano quando i ricavi o le spese sono rilevate a fini fiscali in un anno diverso dall’anno della loro contabilizzazione.
(2) La differenza temporanea dell’imposta è:
1 . un costo non riconosciuto ai fini fiscali nell’esercizio della sua contabilizzazione, che sarà rilevato negli esercizi successivi in cui si verificano le condizioni di rilevazione ai sensi della presente Parte;
2 . un reddito che non è riconosciuto a fini fiscali nell’anno della sua contabilità, che sarà riconosciuto negli anni successivi quando si verificano le condizioni di riconoscimento ai sensi della presente Parte.
(3) Le differenze temporanee di imposta si verificano anche nei casi di trasformazione di società e cooperative secondo la procedura del capitolo 19.
(4) Ai fini della determinazione del risultato finanziario dell’imposta, quando la presente legge stabilisce che:
1 . una spesa (perdita) che non è rilevata ai fini fiscali nell’anno di contabilizzazione e sarà rilevata negli esercizi successivi in cui si verifica la condizione di riconoscimento in questa parte, la spesa (perdita) è:
(a) aumenta il risultato contabile contabile nell’esercizio in cui viene contabilizzato il costo (perdita) – il verificarsi di una differenza temporanea dell’imposta;
(b) riduce il risultato contabile contabile nell’anno di accadimento della condizione di riconoscimento ai sensi della presente Parte – inversione di una differenza temporanea temporanea;
2 . reddito (utile) che non è rilevato ai fini fiscali nell’anno di contabilizzazione e sarà rilevato negli esercizi successivi quando la condizione di riconoscimento si verifica in questa parte, con il reddito (profitto) che è:
(a) riduce il risultato finanziario contabile nell’esercizio di contabilità dei ricavi (utile) – il verificarsi di una differenza temporanea dell’imposta;
(b) aumenta il risultato contabile contabile nell’esercizio in cui si verifica la condizione di riconoscimento in questa parte – un’inversione di una differenza temporanea dell’imposta.
Entrate e spese riconosciute imposte
Art. 25 . Ai fini della determinazione del risultato fiscale, quando tale legge stabilisce che i ricavi (costi) o gli utili (perdite) sono rilevati ai fini fiscali nell’esercizio della sua contabilizzazione, non converte il risultato finanziario per la parte corrente o successiva anni.
Capitolo Sette.
DIFFERENZE PERMANENTI FISCALI
Spese fiscali non riconosciute
Art. 26 . I seguenti costi contabili non sono riconosciuti ai fini fiscali:
1 . costi non legati all’attività;
2 . costi che non sono giustificati dal punto di vista documentale ai sensi della presente legge;
3 . le imposte o il credito d’imposta utilizzato ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto quando il costo dell’attività aziendale cui si riferisce l’imposta sul valore aggiunto non è riconosciuto ai fini fiscali;
4 . (Modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La spesa riportata dal fornitore sotto l’imposta sul valore aggiunto applicata a lui o per il valore dell’autorità entrate fiscali aggiunto il trasportato consegna, ad eccezione della tassa applicata sulle forniture gratuite e sulle consegne in caso di cancellazione avvenuta ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto; questa voce non si applica alle spese segnalate a seguito di un aggiustamento del credito d’imposta ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto;
5 . (Modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Le spese successive contabilizzati in relazione a un credito risultante da una tassa maturati o credito d’imposta previsto p. 3, 4, 8 e 10 ;
6 . (Suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le spese di multe, confische, tra cui l’arte. 307 a del Codice Penale e altre sanzioni per violazione di atti normativi, l’interesse per scaduti obblighi statali o municipali;
7 . costi per le donazioni oltre quelli indicati nell’art. 31 ;
8 . costi di un’imposta soggetta a ritenuta alla fonte a carico del pagatore del reddito;
9 . i costi salariali nelle società commerciali con oltre il 50 % di partecipazione statale o municipale eccedente gli strumenti statutari;
10 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La spesa registrata nella realizzazione di responsabilità per il valore dovuti e non pagati aggiunto fiscale nei casi di cui all’art. 177 della legge sull’imposta sul valore aggiunto;
11 . (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) I costi sono nascosti distribuzione degli utili;
12 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il costo di corruzione e / o di una tangente mascherata un funzionario o di un funzionario straniero.
Entrate non riconosciute ai fini fiscali
Art. 27. (1) Le seguenti entrate contabili non sono riconosciute ai fini fiscali:
1 . (Suppl -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificato -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Le entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da persone giuridiche residenti e da persone fisiche non residenti che sono residenti a fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
2 . (Suppl -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le entrate generate dal di spese non riconosciute ai fini fiscali ai sensi dell’art. 26 , articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 10 fino all’importo dei costi non riconosciuti;
3 . interessi attivi su passività pubbliche indebitamente importate o riscosse, nonché sull’imposta sul valore aggiunto non riscossa imputata dalle autorità statali o municipali.
(2) Il paragrafo 1 , punto 1 non si applica:
1 . per i ratei attivi a seguito della distribuzione di dividendi da parte di veicoli a motore speciali ai sensi della legge sui veicoli speciali;
2 . con distribuzione di profitto nascosta.
Costi non riconosciuti di mancanza e matrimonio
Art. 28. (1) Le spese di contabilità per mancanza di attività a lungo e breve termine, ad eccezione di quelle derivanti da forza maggiore, non sono riconosciute ai fini fiscali.
(2) I costi contabili delle rimanenze mancanti e deteriorate non sono riconosciuti ai fini fiscali.
(3) Il paragrafo 2 non si applica se i costi sono dovuti a:
1 . forza maggiore;
2 . matrimonio tecnologico o alterazione delle proprietà fisico-chimiche stabilite da un atto normativo o da standard aziendali quando non esiste un atto normativo e nel solito per le rispettive dimensioni di attività;
3 . scadenza della data di scadenza secondo un atto normativo o standard aziendali quando non esiste un atto normativo e nel solito per le rispettive dimensioni di attività;
4 . (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Le carenze di beni derivanti da attività commerciali negli stabilimenti in cui i clienti hanno accesso fisico diretto ai beni pari a 0,25 per cento del fatturato netto del rispettivo sito commerciale.
(4) Le spese fiscali non saranno riconosciute ai fini fiscali ai sensi dell’art. 79 , par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto sulle attività non riconosciute dalla procedura del par. 1 – 3 .
(5) Le seguenti spese contabili, contabilizzate in relazione ad un credito derivante da mancanza e dal matrimonio di attività non riconosciute dall’ordinanza del par. 1, non saranno riconosciute ai fini fiscali. 1-4 .
Entrate non riconosciute generate a causa della mancanza e del matrimonio
Art. 29 . Nessun reddito imponibile deve essere rilevato ai fini dei redditi imponibili derivanti dalla perdita e dal matrimonio di beni o crediti ad essi connessi, fino all’importo delle spese non riconosciute ai sensi dell’art. 28 .
Riconoscimento di parte delle spese non distribuibili delle entità giuridiche senza scopo di lucro
Art. 30. (1) Qualsiasi rappresentato per il costo totale corrispondente all’attività soggetta all’imposta sulle società, enti non profit legali non sono riconosciuti ai fini fiscali.
(2) Ai fini fiscali è riconosciuta una parte del costo totale determinata dalla quantità totale del costo totale moltiplicato per il rapporto tra reddito operativo soggetta all’imposta sulle società, e ricavi totali del no-profit entità.
Spese per donazioni
Art. 31. (1) Ai fini fiscali sono rilevate le spese contabili sulle donazioni per un totale di fino al 10 per cento del risultato finanziario positivo (profitto) quando le donazioni sono state fatte a favore di:
1 . strutture sanitarie e mediche;
2 . (Modifica – SG.. 51 del 2011 ) Le istituzioni specializzate per i servizi sociali ai sensi della legge Assistenza Sociale e l’Agenzia per sociale fondo di assistenza “Protezione sociale” per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3 . (Suppl. – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Le istituzioni specializzate per i bambini al di sotto la tutela dei minori e case per crescere ed educare i bambini privi di cure parentali in base alle La legge sull’educazione nazionale e le case per l’assistenza medica e sociale per i bambini secondo la legge sugli istituti medici;
4 . asili nido, scuole materne, scuole, scuole superiori o accademie;
5 . imprese di bilancio ai sensi della legge sulla contabilità;
6 . denominazioni religiose registrate nel paese;
7 . imprese specializzate o cooperative di persone con disabilità, iscritte nel registro di cui all’art. 29 della legge sull’integrazione delle persone con disabilità, nonché a favore dell’Agenzia per le persone con disabilità;
8 . persone con disabilità, così come ausili tecnici per loro;
9 . (Modifica – SG.. 35 del 2009 , in vigore dal 12.05.2009 ) Le persone colpite da calamità ai sensi della legge sulla protezione dei disastri, o le loro famiglie;
10 . La croce rossa bulgara;
11 . socialmente svantaggiati;
12 . bambini con disabilità o senza genitori;
13 . istituti culturali o ai fini di scambi culturali, educativi o scientifici nell’ambito di un trattato internazionale di cui la Repubblica di Bulgaria è parte;
14 . entità giuridiche senza scopo di lucro registrate nel registro centrale delle entità giuridiche senza scopo di lucro per attività di pubblica utilità, ad eccezione delle organizzazioni di sostegno culturale ai sensi della legge sul patrocinio;
15 . (Modifica -. SG. 32 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il revocato -.. SG 68 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
16 . (. Suppl – SG. 35 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) Il Fondo “efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili”;
17 . comuni per il trattamento di tossicodipendenti e tossicodipendenti per il loro trattamento;
18 . (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Fondo dei bambini di Nazioni Unite (UNICEF).
(2) (suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Per fiscale gli obiettivi sono riconosciuti tenendo conto delle donazioni per un massimo del 50 % dell’utile contabile quando il costo delle donazioni viene effettuato al Centro per il Fondo per l’infanzia e al Centro per la riproduzione assistita.
(3) Ai fini della tassazione, la sovvenzione è concessa gratuitamente secondo i termini e le condizioni della legge sul patrocinio nella misura fino al 15 % dell’utile contabile.
(4) Ai fini della tassazione, i costi delle donazioni di computer e dispositivi periferici per loro prodotti fino a un anno prima della data di donazione fatta alle scuole bulgare, comprese le scuole superiori, sono riconosciuti ai fini fiscali.
(5) L’ammontare totale delle spese per le donazioni, riconosciute ai fini fiscali ai sensi del par. 1-4 , non può superare il 65percento dell’utile contabile.
(6) Tutte le spese di donazione non saranno riconosciute ai fini fiscali quando la donazione beneficia direttamente o indirettamente i dirigenti che la donano o coloro che ne dispongono o vi è evidenza che l’oggetto della donazione non è stato ricevuto.
(7) (Nuova -. SG 32 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) paragrafi 1-6 si applica ai donazioni effettuate a favore di identici o simili a quelli elencati nel par. 1-4 persone stabilite o aventi la cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo quando la persona che effettua la donazione ha un documento ufficiale legalizzato che attesta lo status del destinatario della donazione emessa o certificato da un’autorità competente del rispettivo Stato estero e la sua traduzione in bulgaro da un traduttore giurato.
Costi per la formazione di un soggetto passivo
Art. 32. (1) Le spese di contabilità per la costituzione di una persona giuridica non riconosciuto ai fini fiscali a contribuenti – fondatori. le spese non riconosciute riconosciuti ai fini fiscali nella determinazione del risultato finanziario fiscale del soggetto di nuova costituzione per l’anno della sua comparsa.
(2) Le spese di cui al par. (1) deve essere riconosciuto ai fini fiscali dai soci fondatori quando si verificano circostanze che determinano l’insorgenza di una nuova persona giuridica. Le spese sono riconosciute nell’anno in cui si verificano se sono soddisfatti i requisiti della presente legge.
Il trattamento fiscale dei proventi e gli oneri, gli utili e le perdite riportato da partecipante in un’entità a controllo congiunto (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Art. 32 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2009 anni) non riconosciuto ai fini fiscali il reddito contabile e le spese, gli utili e le perdite registrate dal partecipante in un’entità a controllo congiunto derivanti dall’applicazione di il metodo del consolidamento proporzionale nel caso in cui l’entità a controllo congiunto sia un soggetto passivo.
Spese di viaggio e di soggiorno delle persone
Art. 33 . (Am -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) è riconosciuta ai fini fiscali seguenti spese di contabilità per il viaggio e la permanenza degli individui, quando le spese di viaggio e di soggiorno sostenute in relazione con l’attività del soggetto passivo:
1 . spese di viaggio e soggiorno delle persone che sono impiegate dal contribuente o assunti da lui sotto non-relazione, compresi i dirigenti, membri di direzione o di vigilanza del contribuente;
2 . i costi sostenuti da un unico viaggio commerciante e soggiorno di:
a) la persona fisica che è l’unico proprietario dell’impresa e
(b) persone che sono dipendenti o autonomi dalla ditta individuale.
(2) Le spese di viaggio e di soggiorno degli azionisti o dei soci quando viaggiano e soggiornano come azionisti o soci non devono essere riconosciute ai fini fiscali.
Capitolo Otto.
DIFFERENZE TEMPORANEE FISCALI
Non riconoscimento di proventi e oneri da stime successive (rivalutazioni e perdite di valore)
Art. 34. (1) (suppl -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) I proventi e oneri da rivalutazione delle attività e passività non sono riconosciuti ai fini fiscali nell’anno del loro contabilità . Ricavi e oneri da rivalutazione dei crediti e dei costi di scrivere i debiti come inesigibili non sono riconosciuti ai fini fiscali nell’anno della loro contabilità, a condizione che nello stesso o precedente non si è verificata alcuna delle circostanze di cui all’art. 37 .
(2) Il paragrafo 1 non si applica per quanto riguarda reddito e le spese di contabilità, dal rivalutazione di elementi monetari in valuta estera al tasso di cambio della Banca nazionale bulgara.
Riconoscimento di proventi e oneri da valutazione successiva (rivalutazione e riduzione di valore)
Art. 35. (1) Non rilevati a fini fiscali proventi e oneri da valutazioni successive secondo la procedura di cui all’art. 34 sono rilevati a fini fiscali nell’anno di cancellazione dell’attività o della passività.
(2) Laddove il valore delle rimanenze di un particolare tipo cancellato nel corso dell’esercizio corrente eccede il valore delle rimanenze di quel tipo al 31 dicembre dell’anno precedente, i ricavi e le spese non riconosciuti di cui all’art. 34 per questo tipo di inventario negli anni precedenti è riconosciuto ai fini fiscali nell’anno corrente.
(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano nei casi di mancanza e matrimonio di beni che non sono riconosciuti ai fini fiscali secondo la procedura di cui all’art. 28 .
Entrate e spese dalla rilevazione iniziale e successiva valutazione delle attività biologiche e della produzione agricola (agricola)
Art. 36. (1) L’ eccedenza del reddito (guadagni) dalla rilevazione iniziale e successiva valutazione delle attività biologiche e della produzione agricola (agricola) rispetto alle spese dichiarate per queste attività non deve essere rilevata ai fini fiscali nell’esercizio contabile di tali entrate. e costi. L’eccedenza dei ricavi di cui alla prima frase è rilevata a fini fiscali nell’anno in cui viene cancellata la rispettiva attività.
(2) L’ eccedenza dei costi riconosciuti per le attività biologiche e i prodotti agricoli (agricoli) sul reddito (profitti) dalla rilevazione iniziale e successiva valutazione di tali attività non deve essere rilevata ai fini fiscali nell’anno di contabilizzazione di tali ricavi e spese . Le spese in eccesso di cui alla prima frase sono rilevate a fini fiscali nell’anno di eliminazione contabile dell’attività.
(3) Le disposizioni dell’art. 34 e 35 non si applicano alle attività biologiche e ai prodotti agricoli.
Riconoscimento dei proventi e oneri da rivalutazioni e write-off dei crediti (Titolo Suppl -… SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Art. 37. (1) (suppl -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ., Il testo dell’art 37 , modificato -.. SG 100 del 2013 , efficace dal 01.01.2014 ) Non rilevati a fini fiscali proventi e oneri da valutazioni successive e da svalutazione crediti secondo la procedura di cui all’art. 34 devono essere rilevati ai fini fiscali non prima dell’anno in cui si verifica una delle seguenti circostanze:
1 . (Modifica -. SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il termine di tre anni per crediti di prescrizione di tre anni o 5 anni per crediti di prescrizione di cinque anni dal momento in cui il credito è divenne esigibile;
2 . confisca del credito;
3 . la procedura di insolvenza del debitore è stata risolta da un piano di riorganizzazione approvato, che prevede una soddisfazione incompleta del soggetto passivo; i ricavi e le spese non riconosciuti sono rilevati a fini fiscali solo in relazione alla riduzione del credito;
4 . con una decisione giudiziaria valida, che il credito o parte di esso è inammissibile; i ricavi e le spese non riconosciuti sono rilevati a fini fiscali solo in relazione alla parte indebita del credito;
5 . (Modifica – SG.. 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) prima della scadenza del periodo in questione sotto pag. 1 reclami sono bloccate dalla legge;
6 . quando il debitore viene cancellato quando il credito o parte di esso è rimasto insoddisfatto – viene riconosciuto fino alla misura della parte non realizzata.
(2) (Nuovo, SG n. 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 ) Dove, prima del verificarsi di una circostanza ai sensi del par. 1 il credito è adempiuto, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pagamenti, incassi o compensi, entrate e spese fiscali non riconosciute a fini fiscali dalle valutazioni successive ai sensi della procedura di cui all’art. 34 sono riconosciuti a fini fiscali nell’anno di esecuzione.
Disposizioni di debito
Art. 38. (1) Le spese per accantonamenti di debiti non devono essere rilevate a fini fiscali nell’anno della loro contabilizzazione.
(2) Le spese non riconosciute per le disposizioni di cui al par. 1 deve essere rilevato ai fini fiscali nell’anno di rimborso della passività per la quale il fondo è riconosciuto fino all’importo della passività rimborsabile.
(3) (modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è ridotto il reddito contabile rispettivamente, dalla quantità di contabilità riduzione costi maturati su una riserva riconosciuta.
Accantonamenti non inclusi nel costo ammortizzato di un bene ammortizzabile
Art. 39. (1) Nella determinazione del risultato fiscale, il risultato contabile contabile è ridotto del rimborso delle passività relative a fondi non inclusi nel valore ammortizzabile di un bene ammortizzabile ai sensi dell’art. 53 , par. 1 . La riduzione di cui alla prima frase deve essere effettuata nell’anno di rimborso dell’obbligazione.
(2) (modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è ridotto il reddito contabile rispettivamente, dalla quantità di contabilità riduzione costi maturati su una riserva riconosciuta.
Ordine specifico per la rilevazione delle spese per accantonamenti per attività cessate
Art. 40. (1) Un soggetto passivo che ha applicato l’art. 38 , par. 1 o art. 53 , par. 1 , e nell’anno di rimborso delle passività per le quali un accantonamento non riconosciuto a fini fiscali è stato risolto ha cessato completamente la sua attività principale, non si applica quanto previsto dall’art. 38 , par. 2 o art. 39 , par. (1) e ha il diritto di compensare o rimborsare l’imposta societaria in eccesso determinata dall’ordine del par. 2 .
(2) La tassa aziendale pagata in eccesso è definita come un’opera tra la parte rimborsata delle passività per cui è stata applicata la clausola non riconosciuta ai fini fiscali e l’aliquota dell’imposta sulle società per l’anno di rimborso. La parte rimborsabile delle obbligazioni ai fini della prima frase non può eccedere la somma dei risultati finanziari delle tasse negli ultimi 10 anni precedenti l’anno di cessazione.
Vacanze non utilizzate
Art. 41. (1) Le spese per l’accumulo di conguagli inutilizzati (compensati) al 31 dicembre dell’anno in corso e le spese ad esse relative per l’assicurazione pubblica e sanitaria obbligatoria non sono riconosciute ai fini fiscali nell’anno della loro contabilità.
(2) Le spese non riconosciute per l’accumulo di conguaglio inutilizzato (compensato) ai sensi del par. (1) deve essere riconosciuto a fini fiscali nell’anno in cui il congedo viene effettivamente versato al personale, fino all’importo delle ferie retribuite.
(3) Le spese non riconosciute per l’assicurazione medica e sanitaria obbligatoria di cui al par. 1 è riconosciuto ai fini fiscali nell’anno in cui i rispettivi contributi previdenziali sono stati versati fino all’importo dei contributi versati.
(4) (modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è ridotto il reddito contabile rispettivamente, dalla quantità di contabilità riduzione i costi contabilizzati tra le passività di cui al par. 1 .
(5) (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Para 1 non si applicano alle vacanze e benefici ad essi associati, segnalazione che non riduca il risultato finanziario contabile per l’anno della loro contabilità.
(6) (nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) non è riconosciuta ai fini fiscali a causa di assenze retribuite e benefici ad essi associati, portando ad una diminuzione del saldo risultato finanziario in un anno diverso dall’anno di contabilizzazione delle foglie e dei contributi di sicurezza sociale quando non sono pagati al 31 dicembre dell’anno in cui il risultato economico contabile è ridotto. In questi casi, par. 2 e 3 .
(7) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il I paragrafi 1-6 non si applica alle assenze e benefici ad essi associati compensate, secondo la legislazione di contabilità sono capitalizzati come parte del valore di un bene ammortizzabile fiscale.
Costi che rappresentano il reddito delle persone fisiche locali
Art. 42. (1) Le spese dei contribuenti che rappresentano reddito delle persone fisiche residenti alle soggetti all’imposta sul reddito che non sono pagati al il 31 dicembre dell’anno in corso non sono riconosciuti ai fini fiscali nell’anno del loro contabilità .
(2) Il paragrafo 1 non si applica alle spese che costituiscono:
1 . (Modifica – SG.. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Lo stipendio base;
2 . (Nuova – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 , il) stipendio aggiuntivo, definito come richiesto dal decreto legislativo;
3 . (Nuova – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I benefici identificati come richiesto dal decreto legislativo;
4 . (Precedente. 2 – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il reddito di imprese individuali.
(3) Le spese non riconosciute ai sensi del par. 1 deve essere riconosciuto ai fini fiscali nell’anno in cui il reddito è pagato fino all’importo del reddito versato.
(4) (modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è ridotto il reddito contabile rispettivamente, dalla quantità di contabilità riduzione costi contabilizzati per benefici non pagati di cui al par. 1 .
(5) (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il costo dei contributi obbligatori relativi alle spese non riconosciute sotto il par. 1 non sono riconosciuti ai fini fiscali nell’anno della loro contabilità, in cui i contributi obbligatori non sono stati pagati per il 31 dicembre dell’anno in corso.
(6) (nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Le spese non riconosciute sotto il par. 5 sono riconosciuti ai fini fiscali per l’anno in cui sono effettuati i contributi obbligatori relativi alla quantità di contributi versati. Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è ridotto il reddito contabile, rispettivamente, la quantità di riduzione della contabilizzazione delle spese contabilizzate in relazione agli obblighi sotto il par. 5 .
(7) (nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Para 1 e 5 non si applicano ai redditi e contributi previdenziali ad essi collegati, segnalazione che non riduca del risultato finanziario contabile per l’anno della loro contabilità.
(8) (nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) non è riconosciuta ai fini fiscali derivanti dai contributi di reddito e sicurezza sociale sotto il par. (1) e ( 5 ) comportano una riduzione del risultato finanziario contabile in un anno diverso dall’anno di contabilizzazione dei redditi e dei contributi previdenziali quando non sono pagati al 31 dicembre dell’anno in cui il risultato contabile contabile è ridotto. In questi casi, par. 3 e 6 .
(9) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il I paragrafi 1-8 non si applicano ai redditi e sui salari imposte ad essi associati, in base alla legislazione di contabilità sono capitalizzati come parte del il valore di un bene ammortizzabile fiscale.
Regolamentazione delle deboli lettere maiuscole
Art. 43. (1) Nell’anno della loro segnalazione, gli oneri fiscali non devono essere rilevati ai fini fiscali all’importo determinato per l’anno in corso con la seguente formula:
NRL = RL – PL – 0,75 x FPPL dove:
Gli NRL sono costi di interesse non riconosciuti;
RL sono gli interessi passivi determinati dall’ordine del par. 3 ;
PL è l’importo totale del reddito da interessi;
FRS è il risultato finanziario contabile prima di tutte le spese e gli interessi attivi.
(2) Non riconosciuto con il par. 1 interessi passivi sono rilevati a fini fiscali nei prossimi 5 anni fino a esaurimento dell’importo determinato per l’anno corrente utilizzando la seguente formula:
PRL = 0,75 x FPLL + PL – RL, dove:
PRL sono gli interessi passivi riconosciuti;
FRS è il risultato finanziario contabile prima di tutte le spese e gli interessi attivi;
PL è l’importo totale del reddito da interessi;
RL sono gli interessi passivi determinati dall’ordine del par. 3 per l’anno in corso.
(3) Gli interessi passivi comprendono tutti i costi finanziari (interessi) maturati sui fondi presi a prestito. I costi per interessi non includono il costo di:
1 . interessi su leasing finanziari e credito bancario, tranne quando le parti della transazione sono parti correlate, o il leasing o il credito, rispettivamente, sono garantiti o garantiti da, o concessi da, una persona correlata;
2 . sanzioni per ritardati pagamenti e sanzioni;
3 . interessi, non riconosciuti ai fini fiscali su un’altra base giuridica;
4 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) L’interesse e altri oneri finanziari, secondo la legislazione di contabilità sono capitalizzati come parte del valore del bene.
(4) Quando il risultato finanziario contabilità prima di tutte le spese e gli interessi è negativa, ma non partecipa nel determinare l’importo degli interessi passivi non riconosciuti e riconosciuto sotto il par. 1 e 2 .
(5) Per quanto riguarda le disposizioni interessi passivi di recente riconosciute del presente articolo, fatta salva l’ordine del loro verificarsi.
(6) Il paragrafo 1 non si applica se:
PK 1 + PK 2 | CK 1 + CK 2 , | ||||
————– | <= | 3 | x | ————-, | dove |
2 | 2 |
KP 1 è il capitale sottoscritto a partire dal 1 ° gennaio dell’anno in corso;
PK 2 è il capitale preso a prestito al 31 dicembre dell’anno in corso;
SK 1 è patrimonio netto al 1 ° gennaio dell’anno in corso;
SK 2 è patrimonio netto al 31 dicembre dell’anno in corso.
(7) Interessi passivi su istituti di credito non regolamentato sotto il par. 1-6 .
Capitolo Nove.
IMPORTI CHE PARTECIPANO ALLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE
Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (Modificato, SG n. 106/2008, decorrenza 01.01.2009)
Art. 44 . (Am -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) Per la determinazione del risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è ridotto il guadagno dalla cessione di strumenti finanziari ai sensi del § 1 , paragrafo 21 delle Disposizioni aggiuntive, definita come differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo documentato dell’acquisizione di tali strumenti finanziari. La frase 1 non si applica ai profitti provenienti da una fonte estera per cui è previsto un metodo di evasione della doppia imposizione in un’esenzione dalla esenzione dalla doppia tassazione.
(2) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario è aumentato contabilità perdite da cessione di strumenti finanziari ai sensi del § 1 pt. 21 delle disposizioni complementari, la differenza negativa tra il prezzo di vendita e il costo di quelle finanziarie strumenti.
Riserva delle successive stime di attività che non sono attività ammortizzabili
Art. 45 . (Suppl. – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è aumentato di un importo pari cancellato riserva di successive valutazioni (riserva di rivalutazione) Quando le attività , che non sono beni ammortizzabili quando non sono contabilizzati proventi o oneri contabili quando la cancellazione è cancellata. L’aumento viene effettuato nell’anno in cui l’attività viene ammortizzata. Quando la terra viene trasformata in un investimento immobiliare, l’aumento viene effettuato nell’anno in cui l’investimento immobiliare viene ammortizzato.
Trattamento fiscale delle passività
Art. 46. (1) (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile aumentato l’ammontare delle passività del contribuente, l’aumento deve aver luogo nell’anno in cui si verifica una delle seguenti circostanze:
1 . (Modifica -. SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La scadenza di tre anni per gli obblighi di un termine di prescrizione di tre anni o 5 anni per debito con un termine di prescrizione di cinque anni dal momento in cui il debito è divenne esigibile;
2 . il procedimento di insolvenza del soggetto passivo è stato risolto con un piano di riorganizzazione approvato, che prevede un soddisfacimento incompleto dei creditori; l’aumento è effettuato con l’importo della riduzione dell’obbligazione;
3 . con un giudizio esecutivo, è stato stabilito che l’obbligo o parte di esso è indebito;
4 . il creditore ha rinunciato al proprio ordine del tribunale o l’ha semplificato; l’aumento viene effettuato con l’importo dell’importo semplificato;
5 . (Modifica – SG.. 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) prima della scadenza del periodo in questione sotto pag. 1 debiti si estinguono per effetto di legge;
6 . il soggetto passivo ha presentato una domanda di cancellazione.
(2) (modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Para 1 non si applica quando l’anno in cui si verifica la circostanza sotto il par. (1) l’ obbligo è stato appurato o le entrate contabili maturate a seguito della cancellazione dell’obbligazione.
(3) (Nuovo – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) quando il par. 1 è stato applicato nell’anno precedente, il risultato finanziario contabile per l’esercizio in corso è ridotto di:
1 . l’ammontare del debito rimborsato nell’anno in corso;
2 . i ricavi contabili dichiarati nell’esercizio in corso a seguito della cancellazione della passività.
(4) (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La riduzione nel par. 3 è pari all’importo dell’aumento di cui al par. 1 negli anni precedenti per il rispettivo obbligo.
Trattamento fiscale del credito d’imposta deducibile per le attività disponibili al momento della registrazione o della ri-registrazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto
Art. Articolo 47 (1) (suppl. – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è aumentato dalla quantità di deduzione dal credito d’imposta soggetto passivo le attività disponibili alla data di registrazione o ri-registrazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, quando non sono state contabilizzate entrate contabili per il credito d’imposta deducibile.
(2) (Abrogato -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
(3) (modifica – SG.. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Para 1 non si applica qualora:
1 . l’imposta sul valore aggiunto non è inclusa nel costo storico del bene, o
2 . l’attività non è un’attività ammortizzabile e il bene è ammortizzato nell’anno di registrazione o ri-registrazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
(4) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando l’attività è eliminata, il che non è fiscalmente bene ammortizzabile e che viene applicato il par. 1 nel precedente esercizio, nel determinare il risultato economico fiscale dell’esercizio in corso, il risultato economico contabile è ridotto dell’importo del credito d’imposta detratto per la rispettiva attività con il quale il risultato economico contabile è stato aumentato dall’ordine del par. 1 .
Il trattamento fiscale di una distribuzione di dividendi da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (nuova PAC -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Art. 47 a. (Nuova -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2009 anni) (1) Per la determinazione del risultato finanziario fiscale, azionisti o soci che rappresentano risultato finanziario sono ridotti dai dividendi distribuiti da persone giuridiche locali o persone straniere che sono residenti a fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo quando l’investimento è contabilizzato secondo il metodo del patrimonio netto.
(2) Nel caso delle istituzioni finanziarie, la riduzione secondo il par. 1 è con i dividendi distribuiti durante l’anno. Il decremento viene effettuato nell’anno di riconoscimento dei dividendi distribuiti nel rendiconto finanziario dell’istituto finanziario.
(3) Per i contribuenti che non sono istituzioni finanziarie, la riduzione secondo il par. 1 è distribuito dividendi per il periodo dall’acquisizione alla cancellazione dell’investimento. La diminuzione viene effettuata nell’anno in cui l’investimento viene ammortizzato.
(4) I paragrafi da 1 a 3 non si applicano a:
1 . dividendi distribuiti dagli utili realizzati prima dell’acquisizione dell’investimento;
2 . dividendi distribuiti da società veicolo con licenza ai sensi della legge sui veicoli speciali;
3 . dividendi, che rappresentano una distribuzione di profitto nascosta.
Trasferimento della sede d’affari (nuova PAC -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Art. 47 b. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) Nel determinare il risultato finanziario fiscale del luogo di contabilità aziendale risultato finanziario è aumentato di utili e perdite ridotte trasferimento della sede di attività. Le differenze temporanee di imposta relative alle attività e alle passività della stabile organizzazione sono rilevate ai fini fiscali nell’anno di trasferimento della stabile organizzazione secondo la legge generale. Nel determinare il risultato fiscale delle imposte della stabile organizzazione, l’art. 66 , par. 1 e 2 .
(2) Profitti e perdite ai fini del par. 1 è definito come la differenza tra il prezzo di vendita della stabile organizzazione e il valore contabile delle attività al netto del valore contabile delle passività della stabile organizzazione alla data del trasferimento.
(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando gli utili e le perdite derivanti dal trasferimento della stabile organizzazione sono stati coinvolti nella formazione del risultato finanziario contabile della stabile organizzazione.
Capitolo dieci.
BENI AMMORTABILI FISCALI
Attività ammortizzabili fiscali
Art. 48 . Le attività ammortizzabili sono:
1 . imposte sulle immobilizzazioni materiali;
2 . attività immateriali fiscali;
3 . investimenti immobiliari esclusi terreni;
4 . le spese successive di cui all’art. 64 .
reputazione
Art. 49. (1) La reputazione derivante da un’aggregazione aziendale non è un’attività finanziaria ammortizzabile.
(2) Le perdite di valore e le cancellazioni dell’avviamento non sono riconosciute ai fini fiscali.
Immobilizzazioni fiscali
Art. 50 . Le immobilizzazioni materiali sono gli importi che soddisfano i requisiti per i beni materiali ammortizzabili ai sensi degli standard nazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese il cui valore è uguale o superiore al minore tra:
1 . la soglia del valore di rilevanza per le immobilizzazioni materiali definita nella politica contabile del contribuente;
2 . (Modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) I sette Lev.
Attività immateriali fiscali
Art. 51. (1) Le immobilizzazioni immateriali imponibili sono:
1 . acquisite risorse non finanziarie che:
(a) non avere sostanza fisica;
(b) sono utilizzati per un periodo superiore a 12 mesi;
c) hanno una vita utile limitata;
(d) avere un valore uguale o maggiore del più basso di:
a bis) la soglia di rilevanza per le attività immateriali fissate nella politica contabile del contribuente;
bb) (modifica – SG.. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) I sette Lev;
2 . (Revocato -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
3 . le somme maturate a seguito di operazioni commerciali che comportano un aumento del beneficio economico delle immobilizzazioni locate o rese disponibili per l’uso; questi importi non costituiscono una immobilizzazione tassabile.
(2) Le spese contabili registrate in connessione con l’acquisizione di immateriale fiscale immobilizzazione prima della sua comparsa non vengono riconosciuti ai fini fiscali per l’anno nelle loro relazioni e partecipa nella determinazione del valore ammortizzabile fiscale del bene. Quando prossimo anno si verificano circostanze che stabilisce che il contribuente non acquisirà immateriale fiscale delle immobilizzazioni, le spese non riconosciute nella prima frase essere riconosciuti ai fini fiscali nell’anno del verificarsi delle circostanze, se i requisiti della presente legge.
Piano di ammortamento fiscale
Art. 52. (1) I soggetti passivi che formano un risultato finanziario di imposta devono preparare e mantenere un piano di ammortamento fiscale, che deve riflettere tutte le attività ammortizzabili fiscali.
(2) Il piano di ammortamento fiscale deve essere un registro fiscale, che deve riflettere le informazioni determinate in conformità ai requisiti del presente capo per il processo di acquisizione, la successiva conservazione, l’ammortamento e la cancellazione delle attività ammortizzabili fiscali.
(3) Il piano di ammortamento fiscale deve contenere almeno le seguenti informazioni per ciascuna attività ammortizzabile fiscale:
1 . nome;
2 . mese di messa in servizio;
3 . valore ammortizzabile fiscale;
4 . ammortamento fiscale accantonato;
5 . valore fiscale;
6 . tasso annuo di deprezzamento fiscale;
7 . deprezzamento fiscale annuale;
8 . mese di modifiche ai valori delle attività e circostanze che richiedono modifiche;
9 . il mese di sospensione e ripresa della tassa di ammortamento e le circostanze che lo richiedono;
10 . mese di cancellazione del bene di cui all’art. 60 , par. 3 a fini contabili e le circostanze che lo richiedono;
11 . mese di cancellazione del bene dal piano di ammortamento fiscale.
Valori delle attività ammortizzabili fiscali
Art. 53. (1) Il valore ammortizzabile deve essere il costo storico del bene al netto delle accantonamenti e delle donazioni maturate. Nei casi di cui all’art. 64 , par. 1 e art. 67 il costo ammortizzato è pari a:
1 . le spese successive – nei casi previsti dall’art. 64 , par. 1 ;
2 . spese non riconosciute ai fini fiscali – nei casi previsti dall’art. 67 .
(2) L’ ammortamento fiscale annuale è la quota di ammortamento per il rispettivo anno secondo i requisiti del presente capitolo nel piano di ammortamento fiscale.
(3) L’ ammortamento delle imposte maturate è la somma degli ammortamenti fiscali annuali per la rispettiva attività. L’ammortamento delle imposte non può eccedere il costo ammortizzato fiscale dell’attività.
(4) Il valore fiscale è il valore ammortizzabile dell’attività, al netto del deprezzamento fiscale accumulato per tale attività.
Ammortamento fiscale e contabile
Art. Articolo 54. (1) Nel determinare il risultato finanziario dell’imposta deve essere riconosciuto l’ammortamento fiscale annuale determinato dall’ordine di questo capitolo.
(2) (suppl. – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Le spese di ammortamento contabili non riconosciuto ai fini fiscali. Nel determinare il risultato finanziario delle imposte, il risultato finanziario contabile è aumentato dall’ammortamento contabile, a prescindere dal fatto che la loro contabilità si traduca in una riduzione del risultato finanziario contabile per l’anno della loro contabilità.
Categorie di beni ammortizzabili fiscali
Art. Articolo 55. (1) Nel determinare l’ammortamento fiscale annuale, le attività ammortizzabili sono assegnate alle seguenti categorie:
1 . categoria I – edifici massicci, compresi investimenti immobiliari, strutture, trasmissioni, vettori elettrici, linee di comunicazione;
2 . categoria II – macchinari, attrezzature di produzione, apparecchi;
3 . categoria III – mezzi di trasporto, escluse le automobili; copertura stradale e pista;
4 . (. Suppl – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La categoria IV – computer, periferiche, software e il diritto di utilizzare il software, telefoni cellulari;
5 . categoria V – automobili;
6 . categoria VI – attività materiali e immateriali fisse imponibili per le quali esiste un periodo limitato di utilizzo nell’ambito di un rapporto contrattuale o di un’obbligazione legale;
7 . categoria VII – tutti gli altri beni ammortizzabili.
(2) I tassi annui di ammortamento devono essere fissati una volta all’anno e non possono superare i seguenti importi:
Categoria di attività | Imposta annuale |
deprezzamento | |
tasso (%) | |
Categoria I | 4 |
Categoria II | 30 |
Categoria III | 10 |
Categoria IV | 50 |
Categoria V | 25 |
Categoria VI | 100 / anni di legale |
restrizione | |
Il tasso annuale non lo è | |
potrebbe superare | |
33 1/3 | |
Categoria VII | 15 |
(3) Per le attività della categoria II, il tasso annuo di deprezzamento fiscale non può superare il 50 per cento quando sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:
1 . le attività fanno parte di un investimento iniziale;
2 . i beni sono nuovi di fabbrica e non sono stati sfruttati prima della loro acquisizione.
(4) (Abrogato -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
(5) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) L’acquisizione delle attività stipulando un contratto di locazione classificato come leasing finanziario ai sensi della legislazione contabile non è una base per l’assegnazione di questo bene nella categoria VI.
(6) (nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il punto 1 del par. 3 non si applica quando le attività di cui al par. 3 sono stati acquisiti in relazione a un investimento effettuato per aumentare l’efficienza energetica in presenza di accordi volontari stipulati ai sensi delle disposizioni del capitolo cinque, sezione II della legge sull’efficienza energetica.
Linea comune per la registrazione delle attività nel piano di ammortamento fiscale
Art. 56 . Fiscali ammortizzabili sono rilevati nel piano di ammortamento fiscale per il valore ammortizzabile fiscale.
Procedura specifica per distacco dei beni in ammortamento fiscale Schedule
Art. 57. (1) Una persona alla quale la modalità di modifica della tassazione, con conseguente lui l’obbligo di formare un risultato finanziario fiscale, prepara piano di ammortamento fiscale che disponibili al momento fiscale beni ammortizzabili sono iscritte al costo ammortizzato fiscale e ammortamento fiscale a carico definito sotto il par. 2 e 3 .
(2) Il valore ammortizzabile ai fini fiscali dell’attività sotto il par. 1 è definito come il suo costo storico:
1 . è aumentato dei costi successivi sostenuti fino ad oggi che, secondo la normativa contabile, comportano futuri benefici economici associati all’attività;
2 . è ridotto dagli accantonamenti e dalle riserve associati al bene.
(3) Il deprezzamento fiscale accumulato di un’attività sotto il par. 1 è il deprezzamento contabile che sarebbe stato addebitato fino a quel momento sul costo storico del bene, corretto dall’ordine del par. 2 .
(4) Nella preparazione del piano di ammortamento fiscale non devono essere registrate attività per le quali l’ammortamento fiscale è pari o superiore al loro valore ammortizzabile.
(5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche nei casi di ri-registrazione di un’attività nel piano di ammortamento fiscale.
Accantonamento del deprezzamento fiscale
Art. 58. (1) (suppl -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La carica di ammortamento fiscale a partire dall’inizio del mese in cui il cespite ammortizzabile imposta è portato in uso fin dal principio il mese prossimo La data di messa in servizio deve essere documentata.
(2) Laddove in un atto giuridico è prevista la messa in servizio, la messa in servizio del bene a fini fiscali potrebbe non essere anteriore a quella stabilita nell’atto normativo.
(3) L’ ammortamento fiscale annuale è determinato secondo la seguente formula:
DGA = DAC x GDAN x M / 12 , dove:
DGA è il deprezzamento fiscale annuale;
Il SAC è il valore ammortizzabile fiscale;
DGAS è il tasso annuo di deprezzamento fiscale determinato dal soggetto passivo di cui all’art. 55 , par. 2 e 3 ;
M è il numero di mesi dell’anno in cui viene accumulato l’ammortamento fiscale.
Interruzione del deprezzamento fiscale
Art. 59 . (Am -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Il calcolo di ammortamento fiscale è sospeso quando un temporaneamente non utilizzata (nessun beneficio economico) attiva in un periodo in – Dodici mesi. L’accantonamento si estingue dall’inizio del mese successivo al mese in cui è trascorso il periodo di cui alla frase precedente e riprende dall’inizio dell’esercizio del rendimento dell’attività. Il bene ammortizzabile fiscale non viene cancellato dal piano di ammortamento fiscale.
(2) Nel determinare il risultato economico fiscale dell’esercizio, durante il quale il termine di dodici mesi di cui al par. 1 , l’ammortamento fiscale annuale del soggetto passivo è ridotto dell’importo dell’ammortamento fiscale per il bene durante i dodici mesi durante i quali il bene non è stato utilizzato. Con l’importo della riduzione di cui alla prima frase, i valori del credito ammortizzabile alla data di cessazione della tassa di ammortamento sono rettificati come segue:
1 . l’ammortamento fiscale accantonato per l’attività è ridotto;
2 . il valore fiscale dell’attività è aumentato.
(3) Un soggetto passivo in liquidazione o procedura di insolvenza deve cessare la riscossione dell’ammortamento fiscale per quei beni, per i quali la contabilizzazione degli ammortamenti secondo la normativa contabile deve cessare. Alla data di cessazione del deprezzamento fiscale, l’art. 60 , par. 5 .
(4) L’ imposizione dell’ammortamento fiscale per le attività di cui all’art. 60 , par. 3 .
Cancellare le risorse dal piano di ammortamento fiscale
Art. 60. (1) L’ attività deve essere ammortizzata dal piano di ammortamento fiscale quando è completamente ammortizzata ai fini fiscali.
(2) Quando l’attività viene cancellata a fini contabili prima di essere completamente ammortizzata ai fini fiscali, viene cancellata dal piano di ammortamento fiscale all’inizio del mese in cui viene ammortizzata a fini contabili.
(3) Il paragrafo 2 non si applica alla cancellazione delle attività:
1 . (Modifica – SG.. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) che sono completamente ammortizzato in bilancio;
2 . come risultato di un aumento della soglia di valore della materialità.
(4) Le attività di cui al par. 3 deve essere ammortizzato dal piano di ammortamento fiscale secondo la procedura di cui al par. 1 .
(5) (suppl. – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Dove bene ammortizzabile in accordo con National Financial Reporting Standard per le PMI si trasforma in un non-ammortizzabile, tranne che per la trasformazione in investimento immobiliare, lo stesso è ammortizzato dal piano di ammortamento fiscale dall’inizio del mese corrente. La frase 1 non si applica alle attività completamente ammortizzate a fini contabili e le attività temporaneamente non disponibili (non hanno benefici economici).
(6) Quando il bene ammortizzabile fiscale cessa di essere utilizzato per un’attività per cui è stato costituito un risultato fiscale, esso viene cancellato dal piano di ammortamento fiscale dall’inizio del mese corrente.
Conserva i valori del patrimonio ammortizzabile
Art. 61 . I valori del patrimonio ammortizzabile non sono modificati in:
1 . successiva valutazione contabile (rivalutazione e riduzione di valore);
2 . un cambiamento nella politica contabile, inclusa una modifica dei principi contabili applicabili;
3 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
4 . registrazione o ri-registrazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Variazione del valore del patrimonio ammortizzabile
Art. 62. (1) (suppl -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La variazione del valore del bene ammortizzabile fiscale viene effettuato in circostanze che richiedono il cambiamento sensi della presente legge o del diritto contabile , ad eccezione dei casi previsti dall’art. 61 .
(2) La variazione del valore del bene deve essere riflessa nel piano di ammortamento fiscale al 1 ° gennaio dell’anno in cui sono stabilite le circostanze che richiedono il cambiamento. Non vi è alcun cambiamento nel piano di ammortamento fiscale e nessuna correzione dell’ammortamento delle imposte accumulato per gli anni precedenti.
(3) I valori delle attività ammortizzabili dopo la modifica devono essere uguali ai valori che sarebbero stati determinati se le circostanze che richiedevano il cambiamento fossero note negli anni precedenti.
(4) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, l’ammortamento tassa annuale di attività per l’anno in corso è regolata dalla differenza tra l’ammortamento fiscale dei beni negli anni precedenti e cosa sarebbe stato accumulato per quegli anni se le circostanze che richiedevano cambiamento fossero note negli anni precedenti. La frase 1 non si applica quando la circostanza che richiede il cambiamento nel valore del bene è un errore.
(5) Quando le circostanze stabilite non implicano una variazione dei valori dell’attività per gli esercizi precedenti, la variazione dei valori deve essere riflessa nel piano di ammortamento fiscale al momento della determinazione della circostanza nell’anno corrente.
Costi successivi relativi a un’attività disponibile nel piano di ammortamento fiscale
Art. 63 . Il costo ammortizzato fiscale di un’attività disponibile nel piano di ammortamento fiscale aumenta con le spese successive che, in base al principio contabile, determinano benefici economici futuri associati al patrimonio ammortizzabile. Il valore ammortizzabile è aumentato dall’inizio del mese in cui i costi successivi sono stati completati.
Costi successivi relativi a un’attività che viene cancellata dal piano di ammortamento fiscale
Art. 64. (1) Laddove l’attività sia eliminata contabilmente ma non cancellata ai fini contabili, la spesa successiva che, secondo la normativa contabile, comporta benefici economici futuri associati all’attività, è un’attività finanziaria ammortizzabile indipendente.
(2) Il patrimonio ammortizzabile ai sensi del par. 1 deve essere inserito nel piano di ammortamento fiscale dall’inizio del mese in cui le spese successive sono state completate.
(3) Ai sensi dell’art. 55 il bene ammortizzabile fiscale è allocato alla categoria in cui il bene rispetto al quale sono stati sostenuti i costi successivi.
(4) Quando l’attività per la quale sono state sostenute le spese successive è cancellata dal piano di ammortamento contabile prima del cespite ammortizzabile di cui al par. 1 è completamente ammortizzato, quest’ultimo deve essere ammortizzato dal piano di ammortamento fiscale alle condizioni e dall’art. 60 .
Ricavi e costi derivanti da stime successive delle attività ammortizzabili fiscali
Art. 65 . I ricavi e i costi contabili delle successive stime delle attività fiscalmente ammortizzabili non sono rilevati ai fini fiscali.
Conversione del risultato finanziario contabile sulla svalutazione del credito ammortizzabile
Art. 66. (1) Quando l’attività viene cancellata dal piano di ammortamento contabile, il risultato contabile contabile deve essere aumentato del valore contabile dell’attività per determinare il risultato finanziario dell’imposta.
(2) Quando l’attività viene cancellata dal piano di ammortamento fiscale, il risultato contabile contabile è ridotto del valore fiscale dell’attività nel determinare il risultato finanziario dell’imposta.
(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
1 . nel caso di costi non rilevati di perdite patrimoniali e relativi crediti quando il valore fiscale eccede il valore contabile del bene;
2 . quando un’attività viene cancellata per conto proprio quando il valore fiscale eccede il valore contabile dell’attività;
3 . cancellando un bene secondo la procedura di cui all’art. 60 , par. (6 ) dove il valore fiscale eccede il valore contabile dell’attività;
4 . nel caso di trasformazione delle società e nella riorganizzazione delle cooperative ai sensi del capitolo 19, sezioni II e III.
Costi di contabilità che formano un patrimonio ammortizzabile
Art. 67 . I costi contabili che costituiscono un’attività ammortizzabile, incluse le spese successive, non sono rilevati ai fini fiscali.
Entrate e spese rilevate in relazione a una tassa relativa a un’attività ammortizzabile fiscale
Art. 68 . I ricavi e gli oneri contabili rilevati in relazione a una sovvenzione che riduce il costo storico di determinazione del costo ammortizzato fiscale di un’attività non sono rilevati ai fini fiscali.
Trattamento fiscale specifico di un’attività costituita come risultato dello sviluppo
Art. Articolo 69. (1) Nel determinare il risultato fiscale dell’imposta, il soggetto passivo ha il diritto di ridurre il suo risultato finanziario contabile al costo storico di un’attività immateriale durevole una volta nell’anno della sua costituzione quando sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
1 . il bene è formato come risultato di attività di sviluppo;
2 . l’attività di sviluppo è stata svolta in connessione con l’attività commerciale del soggetto passivo;
3 . La R & S è commissionata a condizioni di mercato presso un istituto di ricerca o un istituto di istruzione superiore.
(2) Quando un soggetto passivo ha esercitato il suo diritto ai sensi del par. 1 , la immobilizzazione immateriale sotto il par. 1 non è un patrimonio ammortizzabile.
Capitolo undici.
PASSAGGIO DI PERDITE FISCALI
Considerazioni generali
Art. 70. (1) I soggetti passivi hanno il diritto di trasferire la perdita fiscale formata conformemente alla presente parte. Laddove un soggetto passivo abbia scelto di effettuare la perdita fiscale, deve essere trasportato consecutivamente fino al suo esaurimento entro i prossimi 5 anni.
(2) Il soggetto passivo esercita il suo diritto di opzione deducendo la perdita fiscale nel primo anno successivo al realizzo della perdita fiscale in cui la persona ha formato un risultato fiscale positivo prima di dedurre la perdita fiscale. Laddove, fino alla data del controllo fiscale, il soggetto passivo non ha costituito un risultato fiscale positivo prima di dedurre la perdita fiscale, si presume che la persona abbia esercitato il suo diritto di opzione a recare perdite fiscali.
Ordine di detrazione
Art. 71. (1) La perdita fiscale deve essere dedotta nel determinare il risultato finanziario dell’imposta nell’ammontare del risultato fiscale positivo prima di dedurre la perdita fiscale. Quando la perdita fiscale è inferiore al risultato fiscale positivo prima della deduzione della perdita fiscale, l’importo totale della perdita fiscale viene dedotto nel determinare il risultato finanziario dell’imposta.
(2) (Abrogato -.. SG 94 dal 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)
Nuove perdite fiscali
Art. 72 . Per le perdite fiscali recentemente sostenute, si applicano le disposizioni del presente capo, osservando la sequenza del loro verificarsi. Per ciascuna delle nuove perdite fiscali, il periodo di cinque anni inizia a decorrere dall’anno successivo all’anno in cui si sono verificati.
Perdita da una fonte estera quando si applica la “Release progressiva”
Art. 73. (1) La perdita fiscale formata nell’esercizio in corso in un paese con il quale la Repubblica di Bulgaria ha una doppia convenzione di elusione fiscale e il metodo per evitare la doppia imposizione in relazione agli utili è “Esenzione progressione” non è dedotta di profitti fiscali provenienti da una fonte nel paese o da altri paesi negli anni attuali o successivi.
(2) La perdita fiscale ai sensi del par. (1) deve essere detratto in conformità con i requisiti del presente capo di conseguenza solo degli utili imponibili della fonte dall’estero da cui proviene nei successivi 5 anni.
(3) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Allo scioglimento della sede d’affari nel Paese – Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non tradotta e non recuperato le perdite fiscali dalla stabile organizzazione saranno trasferite secondo l’ordine generale della legge fino alla scadenza del periodo di 5 anni dopo il loro verificarsi.
Perdita da una fonte estera quando si applica il metodo del credito d’imposta
Art. 74. (1) Quando un soggetto passivo si è formata una perdita fiscale e questa perdita o parte di essa è fonte straniera, che è il metodo del credito d’imposta per evitare le doppie imposizioni, la perdita, che per l’anno in corso saranno imputati soggetti i requisiti di questo capitolo a loro volta solo dagli utili fiscali provenienti dalla fonte all’estero da cui provengono nei prossimi 5 anni.
(2) Dove si forma la perdita fiscale per l’anno da un’unica fonte (Stato estero o nazione), essa è allocata ai fini del par. 1 tra i paesi da cui è originato, utilizzando la seguente formula:
A = B x C / D, dove:
A è la parte della perdita fiscale del soggetto passivo per l’anno assegnato alla rispettiva fonte (paese straniero o paese);
B è la perdita fiscale del soggetto passivo per l’anno;
C è la perdita fiscale formata dalla rispettiva fonte (paese straniero o paese);
D è la somma delle perdite fiscali formate da tutte le fonti (paesi esteri e paese).
(3) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Para 1 non si applica alle perdite da fonti nel Paese – Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Capitolo dodici.
ERRORI DI CONTABILITÀ
Correggere errori di contabilità
Art. 75. (1) Alla scoperta, nell’anno in corso, di un errore contabile relativo agli anni precedenti, i risultati finanziari delle imposte per i rispettivi anni passati devono essere adeguati in base ai requisiti delle leggi vigenti negli anni precedenti in modo che l’errore non sia stato commesso.
(2) Nel determinare la responsabilità fiscale sul corretto secondo par. 1 risultato fiscale delle imposte per l’anno precedente viene applicata l’aliquota d’imposta per il rispettivo ultimo anno.
(3) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , integrato. -. SG 15 di 2013 , in vigore dal 01.01.2013 ) nei casi sotto il par. 1, il soggetto passivo deve notificare per iscritto l’autorità competente in materia di entrate che, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, prende provvedimenti per modificare il risultato finanziario dell’imposta e l’obbligo per il rispettivo periodo d’imposta.
(4) (modifica -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Al rilevamento di un errore relativo alla quantità bene ammortizzabile fiscale viene modificato ai sensi dell’art. 62. A seguito di un errore si è constatato che per l’anno passato, il contribuente dovrebbe hanno formato un’ammortizzabile imposta patrimoniale nella determinazione dell’imposta risultati finanziari per gli anni precedenti è riconosciuto ammortamento fiscale annuo pari ammortamento contabile che graverebbe per questa risorsa per i rispettivi anni, ma non superiore a quello di ammortamento fiscale annuale che sarebbe applicato se sono state utilizzate le aliquote fiscali massime annue per i rispettivi anni e. Il bene ammortizzabile fiscale nella seconda frase è pubblicato un piano di ammortamento fiscale al 1 ° gennaio dell’anno di scoperta dell’errore con valore ammortizzabile fiscali e ammortamento fiscale nella seconda frase.
(5) La differenza temporanea dell’imposta che si sarebbe verificata nell’anno precedente se l’errore non era stato commesso si considera verificata nel rispettivo anno ed è riconosciuta ai fini fiscali in base alla legge generale.
(6) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Para 1-4 non si applica a tassare risultato finanziario e responsabilità fiscale su di esso per l’anno scorso che sono trascorsi almeno 6 anni dal 1 ° gennaio dell’anno di rilevamento .
(7) Tutte le entrate e le spese contabili registrate nell’esercizio corrente in relazione a un errore contabile degli anni passati non sono riconosciute ai fini fiscali.
Casi specifici di correzione degli errori contabili
Art. 76 . Quando, dopo l’adeguamento del risultato fiscale di cui all’art. 75 , par. 1 la perdita fiscale sorge o cambia per il rispettivo periodo passato, si applicano le disposizioni del capitolo undici. I risultati finanziari delle tasse per gli anni dall’assunzione dell’errore alla sua apertura devono essere adeguati secondo l’ordine di cui all’art. 75 così che era come se l’errore non fosse stato commesso. L’anno in cui si è verificata la perdita fiscale è l’anno in cui si è verificato l’errore.
Costi segnalati in violazione della normativa contabile
Art. 77. (1) Le spese segnalate in violazione della legislazione contabile non saranno riconosciute ai fini fiscali nell’anno della loro contabilità.
(2) I costi non riconosciuti ai fini fiscali ai sensi del par. (1) devono essere riconosciuti ai fini fiscali se ciò è consentito dalla presente legge e soggetto alle disposizioni del presente capitolo.
Entrate e spese non contabilizzate nell’ordine specificato nell’atto normativo
Art. 78 . Nel determinare il risultato fiscale, il risultato economico contabile è rettificato dall’ammontare dei ricavi e dei costi che avrebbero dovuto essere rilevati nell’esercizio corrente come richiesto da uno strumento statutario ma non riportato dal soggetto passivo. Nel caso in cui, successivamente, in relazione a un’operazione commerciale di cui alla prima frase, siano contabilizzate le entrate e le uscite contabili, quest’ultima non deve essere riconosciuta ai fini fiscali.
Correzione di errori diversi errori contabili (. Titolo Modificare -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
Art. 79 . (Am -. SG. 94 del 2010 , l’effetto a partire dal 01.01.2011 ) Le disposizioni del presente capo si applicano ad errori diverso errori contabili compresi errori nella conversione risultato finanziario ai fini del determinare il risultato finanziario delle imposte.
Interessi su arretrati
Art. 80 . L’interesse di mora è anche dovuto all’applicazione dell’art. 75 . Gli interessi sono dovuti dalla data in cui l’imposta sulle società era dovuta per il rispettivo anno scorso.
Correzioni di errori riscontrati nel controllo fiscale
Art. 81 . Le disposizioni di questo capitolo, ad eccezione dell’Art. 75 , par. 3 si applica anche in caso di errori rilevati nel controllo fiscale.
Capitolo tredici.
MODIFICA DELLA POLITICA DELLA CONTABILITÀ
Adeguamenti ai cambiamenti nella politica contabile
Art. 82. (1) Quando si modifica il criterio di valutazione per la determinazione del risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile per l’anno in corso è regolata nei modi e con gli importi che sarebbero stati corretti i risultati finanziari fiscali per gli anni precedenti, se è stato applicato principio contabile cambiato durante questi anni.
(2) Le differenze temporanee di imposta derivanti dalla politica contabile applicata prima del cambiamento si considerano non avvenute.
(3) Se la modifica della politica contabile è stata applicata negli esercizi precedenti e conseguentemente si verificano differenze temporanee di imposta, si presume che siano sorte e siano riconosciute dal diritto generale.
(4) I redditi e le spese contabili risultanti dal cambiamento della politica contabile non sono riconosciuti ai fini fiscali.
(5) (modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il I paragrafi 1-3 non si applica ad un cambiamento di principio contabile relativa a tassare beni ammortizzabili.
(6) Nessun interesse di mora è dovuto in caso di modifica della politica contabile quando l’effetto della modifica si traduce in un aumento del risultato finanziario dell’imposta.
Capitolo quattordici.
CONTRIBUTI ANTICIPATI
Considerazioni generali
Art. 83. (1) (precedente art. 83 -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , integrata -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01. 2013 ) I soggetti passivi effettuano rimborsi mensili o trimestrali per l’imposta sulle società sulla base degli utili fiscali stimate per l’anno in corso.
(2) (. Nuovo – SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) i progressi fanno:
1 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I soggetti passivi il cui fatturato netto dell’anno precedente non superi 300 000 lev;.
2 . i soggetti passivi di nuova costituzione per l’anno in cui sono stabiliti, ad eccezione di quelli recentemente costituiti a seguito della trasformazione ai sensi della legge sul commercio.
(3) (Nuovo – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Le persone sotto il par. 2 può effettuare anticipi trimestrali ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel qual caso art. 89 .
Pagamenti mensili
Art. 84 . (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I pagamenti mensili anticipati effettuati da soggetti passivi il cui fatturato netto per l’anno precedente ha superato 3 milioni di lev.
Pagamenti trimestrali
Art. 85 . I pagamenti anticipati trimestrali sono effettuati da soggetti passivi che non sono tenuti a effettuare pagamenti anticipati mensili.
Determinazione degli anticipi mensili
Art. 86 . (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I pagamenti mensili anticipate vengono determinate dalla seguente formula:
dove:
AB MENSILE è il pagamento anticipato mensile;
PDP è l’utile fiscale stimato per l’anno in corso;
La DC è l’aliquota dell’imposta sulle società.
Determinazione degli anticipi trimestrali
Art. 87 . (. Am – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Gli anticipi trimestrali sono determinate con la seguente formula:
dove:
AB QUARTER è il pagamento anticipato trimestrale;
PDP è l’utile fiscale stimato per l’anno in corso;
La DC è l’aliquota dell’imposta sulle società.
Dichiarazione di pagamenti anticipati
Art. 87 a. (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) (1) designato ai sensi dell’art. 86 e 87 pagamenti anticipati per l’anno civile corrente sono dichiarati con la dichiarazione dei redditi annuale per l’anno civile precedente.
(2) Il determinato dall’ordine di arte. 87 pagamenti anticipati trimestrali per l’anno civile in corso da una società di nuova costituzione a seguito della trasformazione devono essere dichiarati in un modulo standard entro il periodo per effettuare il primo pagamento anticipato dopo la trasformazione.
(3) Il determinato dall’ordine di arte. 87 anticipi trimestrali per l’anno civile corrente da una società di nuova costituzione nei casi di cui all’art. 83 , par. 3 deve essere dichiarato mediante un modulo standard entro il termine per il primo pagamento anticipato trimestrale selezionato.
Privacy cambiamenti nella risconti (titolo. Modificare -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)
Art. 88. (1) (modificare -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I soggetti passivi possono presentare un modulo di dichiarazione per ridurre o aumentare i pagamenti anticipati se si considera che essi sarà distinto dall’imposta annuale sulle società pagabili.
(2) (suppl -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La diminuzione, rispettivamente, aumentare di rimborsi anticipati viene utilizzato dopo la presentazione della dichiarazione.
(3) (Nuovo – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La dichiarazione sotto il par. 1 deve essere presentata anche nei casi di conversione ai sensi delle disposizioni del capitolo 19 quando si verifica una variazione dell’importo dei pagamenti anticipati determinati dalla società accettante dopo la trasformazione. La dichiarazione è presentata entro il termine ultimo per effettuare il primo pagamento anticipato dopo la conversione.
L’interesse per eccesso dell’imposta sul reddito annuo superiore dei pagamenti anticipati (. Titolo Modificare -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)
Art. 89. (1) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Quando la tassa annuale sulle società supera di oltre il 20 per cento della somma dei pagamenti mensili anticipati per l’anno o quando Il 75 per cento dell’imposta annuale sulle società dovuta supera di oltre il 20 per cento l’importo dei pagamenti anticipati di tre mesi per l’anno in questione, gli interessi sono dovuti oltre il 20 per cento.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’importo su cui maturano interessi sotto il par. 1 è determinato dalle seguenti formule:
1 . per i pagamenti anticipati mensili:
A = B – (B + 0,2 x B) dove:
A è l’importo su cui è dovuto l’interesse;
B è la dovuta imposta annuale sulle società;
C è l’importo totale dei pagamenti anticipati mensili definiti per l’anno;
2 . per pagamenti anticipati trimestrali:
A = 0,75 x B – (B + 0,2 x B) dove:
A è l’importo su cui è dovuto l’interesse;
B è la dovuta imposta annuale sulle società;
C è l’importo totale dei pagamenti anticipati trimestrali determinati per l’anno.
(3) (Abrogato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)
(4) (modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) risconti attivi specifici per gli scopi di questo articolo sono:
1 . le rate mensili stabilite dall’art. 86 , o gli anticipi trimestrali determinati ai sensi dell’art. 87 , per il primo, secondo e terzo trimestre – per i contributi anticipati prima della presentazione della dichiarazione di variazione delle rate anticipate secondo la procedura di cui all’art. 88 ;
2 . acconti mensili ridotti o maggiorati o anticipi ridotti o maggiorati trimestrali per il primo, secondo e terzo trimestre determinati nella dichiarazione di cui all’art. 88 – per i contributi anticipati dopo la presentazione della dichiarazione di variazione secondo la procedura di cui all’art. 88 .
(5) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il tasso di interesse par. 1 è determinato in base alla Interessi su tasse, le imposte e gli altri crediti ed è calcolata dal 16 mese di aprile al il 31 dicembre dell’anno, e per la nuova costituzione società a causa della trasformazione – dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la del primo acconto trimestrale, fino al 31 dicembre dell’anno di conversione.
Pagamenti di pagamenti anticipati
Art. 90 . (.. Am – SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) (1) I pagamenti mensili anticipo è versato come segue:
1 . per gennaio, febbraio e marzo – entro il 15 aprile dell’anno in corso;
2 . per i mesi da aprile a dicembre – entro il 15 del mese a cui si riferiscono.
(2) Le rate trimestrali anticipate per il primo e il secondo trimestre sono pagate entro il 15 del mese successivo al trimestre al quale si riferiscono e per il terzo trimestre entro il 15 dicembre. Per il quarto trimestre non viene effettuato alcun pagamento anticipato trimestrale.
Assegnazione di pagamenti anticipati
Art. 91 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I contribuenti che sono esenti dall’imposta sul reddito delle società per l’anno in corso, trasferibili e parte rilevante dei risconti fissati in proporzione alla l’ammontare del compito.
Capitolo Quindici.
DICHIARAZIONE E IMPOSIZIONE DELL’IMPOSTA SULLE IMPRESE
Rifiuta la tassa sulle società
Art. 92. (1) I soggetti passivi soggetti all’imposta sulle società presentano una dichiarazione dei redditi annuale secondo un modello per il risultato finanziario dell’imposta e l’imposta annuale dovuta dovuta dalle società.
(2) La dichiarazione dei redditi annuale deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo presso la direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate relativa alla registrazione del soggetto passivo.
(3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La dichiarazione dei redditi è archiviato e la relazione annuale di attività.
(4) (modifica – SG.. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La relazione annuale non è archiviato contribuenti che tutte le seguenti condizioni:
1 . non ha funzionato durante l’anno;
2 . non hanno segnalato entrate o spese per l’anno ai sensi della legislazione contabile.
(5) (modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I soggetti passivi che presentano la loro dichiarazione dei redditi annuale e la relazione annuale di attività per il 31 marzo dell’anno successivo elettronicamente e ha depositato l’imposta sulle società entro lo stesso periodo, lui / lei può beneficiare di uno sconto dell’1 % dall’imposta annuale delle imprese dovuta, ma non più di BGN 1000 .
(6) (nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I soggetti passivi si applicano alla prova annuale dichiarazione dei redditi della quantità di imposte estere importate. La frase 1 non si applica agli utili / proventi di una fonte estera per i quali è prevista una doppia evasione fiscale in un’esenzione per doppia imposizione.
La tassa di importazione
Art. 93 . I soggetti passivi versano l’imposta sulle società per l’anno in questione entro il 31 marzo dell’anno successivo, previa deduzione dei contributi anticipati versati per l’anno in questione.
Imposta pagata in eccesso
Art. 94 . (Abrogato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni)
Capitolo sedici
ISTITUZIONI FINANZIARIE
Entrate e spese determinate da un’autorità di regolamentazione
Art. 95 . Quando v’è una differenza tra l’ammontare del profitto o perdita registrata nel quadro delle politiche contabili dell’ente finanziario e l’importo determinato dall’autorità di regolamentazione in qualsiasi emanazione, nella determinazione del risultato finanziario fiscale è riconosciuto importo determinato ai sensi della normativa speciale.
I ricavi e le spese di successive valutazioni (rivalutazioni e svalutazioni) di attività e passività finanziarie (suppl. -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Art. 96. (1) (Art. Precedenti 96 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2009 ) I proventi e oneri da rivalutazione delle attività e passività finanziarie riportate da istituzioni finanziarie a riconosciuto ai fini fiscali nell’anno della loro contabilità. Le istituzioni finanziarie non applicano l’art. 34, 35 e 37 per quanto riguarda le attività e le passività finanziarie.
(2) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2009 ) Quando il reddito e le spese da rivalutazione delle attività e passività finanziarie non sono stati riconosciuti ai fini fiscali nel periodo precedente, hanno riconosciuto ai fini fiscali secondo la legge generale. In relazione a tali attività e passività, par. 1 , frase due.
Valutazioni successive di attività e passività finanziarie rilevate direttamente nel patrimonio netto
Art. 97. (1) Nel determinare il risultato fiscale delle istituzioni finanziarie, il loro risultato finanziario è aumentato dai profitti derivanti da valutazioni successive di attività e passività finanziarie rilevate direttamente nel patrimonio netto nell’esercizio corrente.
(2) Nel determinare il risultato fiscale delle istituzioni finanziarie, il loro risultato finanziario è ridotto dalle perdite derivanti da valutazioni successive di attività e passività finanziarie rilevate direttamente nel patrimonio netto per l’esercizio in corso.
(3) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Gli utili e le perdite rilevate nell’esercizio in corso nel conto profitti e perdite (conto economico) che hanno partecipato la determinazione del risultato fiscale delle imposte secondo l’ordine del par. 1 e 2 non devono essere riconosciuti ai fini fiscali.
Capitolo diciassette.
NORME SPECIFICHE PER DETERMINARE IL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE DELLE COOPERATIVE
Dividendi di produzione e di consumo
Art. 98. (1) I dividendi di produzione sono gli importi assegnati per la produzione prodotta dai collaboratori e venduti alla cooperativa. Sono determinati sulla base del profitto corrispondente alla produzione venduta, anche dopo l’elaborazione.
(2) I dividendi dei consumatori sono gli importi assegnati ai beni di consumo che i membri della cooperativa acquistano dalla cooperativa. Sono determinati sulla base del profitto derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita al quale la cooperativa ha venduto i beni meno il costo della loro realizzazione e il prezzo pagato dalla cooperativa per la loro acquisizione.
Trattamento fiscale della produzione e dividendi dei consumatori
Art. 99. (1) Nel determinare il risultato finanziario dell’imposta, il risultato contabile contabile è ridotto del dividendo di produzione e di consumo corrisposto ai collaboratori fino al 25 marzo dell’anno successivo, che sono coperti dall’utile di bilancio. La riduzione di cui alla prima frase è compensata dall’ammontare del risultato finanziario contabile positivo.
(2) I dividendi di produzione e di consumo pagati durante l’anno dei membri della cooperativa devono essere contabilizzati come una stima e non devono essere inclusi nella determinazione del risultato finanziario contabile.
(3) Quando la società cooperativa ha riportato perdite di libri o di profitto equilibrio insufficiente a coprire pagati durante la quantità di produzione dell’anno e dividendi pagati al consumo nell’anno cui produzione e consumo dividendi sono riconosciuti come costi di contabilità che non è riconosciuto per l’imposta scopi.
Capitolo diciotto.
DIVIDENDI NEL CONTESTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA (TERMINE – SG 69/09, IN VIGORE DAL 01.01.2009)
Sezione I.
Definizioni (Revocato – SG 69/08, in vigore dal 01.01.2009)
Società di un altro Stato Membro
Art. 100 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Società madre locale
Art. 101 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Società madre di uno Stato membro
Art. 102 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Controllata locale
Art. 103 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Controllata di uno Stato membro
Art. 104 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Sezione II.
Trattamento fiscale nella distribuzione di dividendi (Revocato – SG 69/08, in vigore dal 01.01.2009)
Dividendi distribuiti da una controllata di uno Stato membro
Art. 105 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Mancato rispetto della condizione di esenzione
Art. 106 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Spese non riconosciute relative al reddito da dividendi non riconosciuto
Art. 107 . (Abrogato -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Dividendi distribuiti da una controllata residente ad una società madre di uno Stato membro
Art. 108 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
collaterale
Art. 109 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
cooperative
Art. 110 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Evasione fiscale
Art. 111 . (Abrogato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Capitolo diciannove.
CONVERSIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE E TRASFERIMENTO DELL’IMPRESA
Sezione I.
Generale
copertura
Art. 112 . Le disposizioni del presente capo si applicano alla trasformazione di società e cooperative e al trasferimento di un’impresa.
Data di conversione
Art. 113 . La data di conversione ai fini fiscali è la data di entrata della trasformazione nel Registro delle Imprese.
Ultimo periodo di imposta alla cessazione di una società di trasformazione
Art. 114 . L’ultimo periodo di imposta alla cessazione di una società di trasformazione è il periodo dall’inizio dell’anno fino alla data della trasformazione. Per trasformare le società che si sono appena formate nell’anno di conversione, l’ultimo periodo d’imposta è il periodo dalla data di costituzione alla data della trasformazione.
Tassazione per l’ultimo periodo fiscale
Art. 115. (1) Le società di trasformazione e i locali commerciali di persone straniere sono soggette all’imposta sulle società per l’ultimo periodo di imposta secondo la procedura generale della legge. La tassazione è definitiva.
(2) Ai fini fiscali, le attività e le passività disponibili alla data della trasformazione sono considerate come realizzate ai prezzi di mercato e vengono cancellate.
(3) Nel determinare il risultato fiscale, il risultato contabile contabile è aumentato dell’utile e viene ridotto della perdita ricevuta come differenza tra il prezzo di mercato dell’attività o passività e il suo valore contabile alla data della trasformazione. Le attività o le passività correlate all’attività o alla passività sono rilevate nell’ultimo periodo di imposta ai sensi della legge ordinaria. Nel determinare il risultato finanziario delle imposte, l’art. 66 , par. 1 e 2 .
(4) I paragrafi 2 e 3 non si applicano alla trasformazione nelle condizioni e nella procedura delle sezioni II e III.
Trattamento fiscale della trasformazione modificando la forma legale
Art. 116. (1) Gli articoli 115 e 117 non si applicano nei casi di trasformazione modificando la forma giuridica di cui all’art. 264del Commerce Act. L’azienda di nuova costituzione si assume tutti gli obblighi per determinare il risultato finanziario delle imposte e il pagamento dell’imposta sulle società dovuta per l’intero anno della trasformazione.
(2) Ai fini fiscali, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da azioni svolte dalla società trasformatrice per i periodi correnti e precedenti, inclusa la trasformazione del risultato finanziario dell’imposta, sono considerati come eseguiti dalla società di nuova costituzione.
Trattamento fiscale della conversione mediante trasferimento di proprietà al solo proprietario
Art. 116 a. (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) (1) Durante la conversione, trasferendo la proprietà per l’unico proprietario di Art. 265 della legge commerciale, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da azioni svolte dalla società trasformatrice per i periodi correnti e precedenti, comprese le trasformazioni del risultato finanziario delle imposte, sono considerati come eseguiti dall’unico operatore.
(2) L’ imprenditore unico deve presentare una dichiarazione dei redditi per l’imposta sulle società per l’ultimo periodo fiscale della società trasformatrice secondo la procedura di cui all’art. 117 , par. 1 e pagherà tale tassa entro il termine di cui all’art. 117 , par. 2 .
(3) Dopo la trasformazione, l’operatore unico effettua pagamenti anticipati trimestrali nell’anno della trasformazione.
(4) L’ imprenditore unico non può trasferire le perdite fiscali formate dalla società trasformatrice.
(5) L’ operatore individuale non può riconoscere a fini fiscali gli interessi passivi non rilevati nella società in trasformazione dall’applicazione del regime di bassa capitalizzazione.
(6) La società di trasformazione non applica l’art. 115 , par. 2 e 3 .
Dichiarare e pagare le tasse per l’ultimo periodo fiscale
Art. 117. (1) (emendare e suppl -.. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi di cessazione delle società partecipanti alla fusione delle società di nuova costituzione una dichiarazione dei redditi per l’imposta sulle società l’ultimo periodo fiscale della società di trasformazione entro 30 giorni dalla data della trasformazione. La dichiarazione è depositata presso la direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate in merito alla registrazione della società di nuova costituzione o della società ricevente. Nel caso di trasformazione per divisione, la dichiarazione viene presentata da una delle società di nuova costituzione o di ricezione.
(2) La tassa societaria per l’ultimo periodo d’imposta deve essere pagata dalle società di nuova costituzione o da quelle ricevute entro 30 giorni dalla data della trasformazione, previa deduzione dei pagamenti anticipati effettuati.
(3) (Nuovo – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nei casi di cessazione della società conferente ai sensi della sezione II del presente capitolo.
Pagamenti anticipati da parte di aziende ospitanti o di nuova costituzione
Art. 118. (1) (modifica -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nell’anno delle società acquirenti di trasformazione fanno dopo la conversione stesso tipo di pagamenti anticipati prima della conversione e le aziende di nuova costituzione fanno trimestrale pagamenti anticipati.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Al momento della conversione cambiando la forma giuridica di cui all’art. 264 del codice di commercio, la società di nuova costituzione effettua pagamenti mensili o trimestrali in base al diritto generale della legge sulla base dell’utile fiscale stimato determinato dalla società trasformatrice.
Trasferimento della perdita fiscale sulla trasformazione e il trasferimento di un’impresa
Art. 119. (1) In seguito alla trasformazione ai sensi della legge commerciale, le società ospitanti o di nuova costituzione non possono trasferire le perdite fiscali generate dalle società in trasformazione.
(2) In caso di vendita di un’impresa ai sensi dell’art. 15 della legge commerciale il successore non può trasferire le perdite fiscali formate dall’alienatore.
(3) Il paragrafo 1 non si applica alla trasformazione cambiando la forma giuridica di cui all’art. 264 del Commerce Act.
Regolamentazione delle deboli lettere maiuscole
Art. 120. (1) A seguito della trasformazione ai sensi del diritto commerciale, le società ospitanti o di nuova costituzione non possono riconoscere a fini fiscali gli interessi passivi non rilevati nelle società in trasformazione dall’applicazione del regime di bassa capitalizzazione.
(2) In caso di vendita di un’impresa ai sensi dell’art. 15 della legge commerciale, il successore non può riconoscere a fini fiscali le spese di interesse non riconosciute dell’alienatore dall’applicazione del regime di bassa capitalizzazione.
(3) Il paragrafo 1 non si applica alla trasformazione cambiando la forma giuridica di cui all’art. 264 del Commerce Act.
Spese per la conversione
Art. 121. (1) Le spese contabili sostenute in relazione alla trasformazione non devono essere riconosciute ai fini fiscali nella società trasformatrice. I costi non riconosciuti sono rilevati a fini fiscali nel determinare il risultato fiscale dell’impresa ospite o di nuova costituzione nell’anno in cui è avvenuta la trasformazione.
(2) Dove sorgono circostanze che la trasformazione non avrà luogo, le spese di cui al par. 1 deve essere riconosciuto ai fini fiscali nelle società in trasformazione nell’anno in cui si verificano tali circostanze se sono soddisfatti i requisiti della presente legge.
Trattamento fiscale per la scelta di una data di conversione precedente a fini contabili
Art. 122. (1) (emendare e suppl -… SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Quando si sceglie una data anteriore di trasformazione ai fini fiscali di cui all’art. 263 g, par. 2 della Legge Commerciale, tutti gli atti delle società trasformatrici effettuati a spese della neo costituita o delle società incorporanti da tale data fino alla data della trasformazione ai fini fiscali si considerano eseguite a fini fiscali dalle società trasformatrici.
(2) (suppl. – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi sotto il par. (1) Tutti i ricavi e le spese contabili, gli utili e le perdite riportati dalle società di nuova costituzione o di accoglienza sono riconosciuti ai fini fiscali nella società trasformatrice. Tali ricavi e spese, utili e perdite non sono riconosciuti ai fini fiscali nelle società di nuova costituzione o di acquisizione. I proventi e gli oneri, gli utili e le perdite ai fini della prima e della seconda frase sono quelli che sarebbero stati riconosciuti dall’entità trasformatrice se non fosse stata prevista una precedente data ai fini contabili ai sensi delle disposizioni dell’art. 263 g, par. 2 della legge sul commercio.
(3) Le trasformazioni nel determinare il risultato finanziario delle imposte, derivanti dalle azioni di cui al par. 1 , deve essere effettuato dalle società di trasformazione.
Organizzazioni cooperative e imprese statali
Art. 123 . Le disposizioni del presente capitolo relative alla trasformazione delle società commerciali si applicano anche nei casi di:
1 . riorganizzazione delle organizzazioni cooperative;
2 . cessazione, chiusura o costituzione di imprese di proprietà statale ai sensi dell’art. 62 , par. 3 della legge sul commercio alle condizioni della successione universale.
Responsabilità per la conversione e la riorganizzazione
Art. 124. (1) Al momento della conversione delle imprese o la ristrutturazione di organizzazioni cooperative di nuova costituzione aziende / cooperative sono responsabili in solido per i debiti tributari delle società di trasformazione o le organizzazioni cooperative nella misura dei diritti ottenuti.
(2) In caso di trasferimento di un’impresa ai sensi dell’art. 15 della Legge del Commercio, il cessionario è solidalmente responsabili per i debiti tributari del cedente alla quantità di diritti ottenuti.
(3) I diritti acquisiti sono valutati ai prezzi di mercato.
Sezione II.
Regime di conversione specifico
copertura
Art. 125. (1) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Questa sezione riguarda consolidamento, fusione, scissione, trasferimento di beni o scambio di azioni o unità ai sensi dell’Art. 126 – 131 , a cui partecipano società locali e / o società di un altro Stato membro dell’Unione europea.
(2) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Questa sezione si applica anche nei casi di ristrutturazione delle organizzazioni cooperative, comprese quelle provenienti da altri paesi – Stati membri dell’UE quando le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte.
infusione
Art. 126. (1) Una fusione è una trasformazione per la quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . tutte le attività e le passività di una o più società di trasformazione sono trasferite a una società ricevente esistente, le società in trasformazione vengono sciolte senza liquidazione;
2 . gli azionisti oi membri delle società in trasformazione devono ricevere azioni o quote della società beneficiaria.
(2) Una fusione è anche una trasformazione in cui tutte le attività e le passività di una società trasformatrice sono trasferite a una società ricevente che detiene tutte le azioni o le azioni della società trasformatrice e la società trasformatrice viene chiusa senza liquidazione.
fusione
Art. 127 . La fusione è una conversione per cui vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . tutte le attività e le passività di due o più società di trasformazione sono trasferite in una società di nuova costituzione, le società in trasformazione vengono sciolte senza liquidazione;
2 . gli azionisti oi membri delle società in trasformazione devono ricevere azioni o quote della società di nuova costituzione.
divisione
Art. 128 . La separazione è una trasformazione per cui vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . (Suppl -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Gli tutte le attività e passività di una società in trasformazione sono trasferiti a due o più esistente (host) o società di nuova costituzione, la società di trasferimento è termina senza liquidazione;
2 . gli azionisti oi membri della società trasformatrice devono emettere azioni o quote di ciascuna delle società esistenti o di nuova costituzione in proporzione alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci della società in trasformazione.
rilascio
Art. 129 . La separazione è una trasformazione per cui vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . (Suppl -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) L’una o più delle attività separate della società conferente sono trasferiti ad uno o più esistente (host) o società di nuova costituzione, della società conferente non termina e conserva almeno un’attività distinta;
2 . gli azionisti oi membri della società trasformatrice devono emettere azioni o quote di società esistenti o di nuova costituzione in proporzione alle azioni o quote detenute da loro nella società trasformatrice.
Trasferimento di un’attività distinta
Art. 130 . (Suppl -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il trasferimento di beni è una trasformazione in cui una o tutte le attività separate di società cedente sono trasferiti ad uno o più esistente ( ) o società di nuova costituzione, in cambio di società esistenti (neoacquisite) o di nuova costituzione per emettere azioni o quote a favore dell’impresa trasformatrice e la società trasformatrice non deve essere risolta.
Sostituzione di azioni o quote
Art. 131 . La sostituzione di azioni o quote è una trasformazione per la quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . la società incorporante, a seguito della conversione, detiene più della metà delle azioni con diritto di voto o delle azioni dell’acquisita o, quando già detiene una quota del capitale, acquisisce una quota aggiuntiva delle azioni o quote;
2 . gli azionisti oi soci della società acquisita sostituiscono le loro azioni o quote con l’emissione di azioni o quote da parte della società incorporante.
Ulteriori pagamenti in contanti e mancate emissioni di azioni o quote
Art. 132. (1) Nel caso di fusione, consolidamento, divisione, separazione e sostituzione delle parti di ottenere un rapporto di cambio equivalenti, può effettuare pagamenti a azionisti o membri delle società cedenti o acquisite fino al 10 per cento del valore nominale delle azioni o quote emesse a seguito della conversione.
(2) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Nei casi di fusione, scissione e la separazione non può essere emesso titoli, nei casi consentiti dalla Legge Commerciale .
Emissione di azioni o quote
Art. 133 . Ai fini del presente capitolo, le azioni o quote sono emesse quando vengono emesse azioni proprie o quote di nuova costituzione, acquisite o acquisite.
Attività separata
Art. 134 . Una particolare attività è un insieme di attività e passività di una società con la quale un’attività economica indipendente può essere svolta dal punto di vista organizzativo, funzionale e finanziario.
Convertire le aziende
Art. 135 . Le società di conversione ai sensi di questa sezione sono:
1 . una società di trasformazione locale;
2 . (Modifica – SG.. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’azienda si trasferisce da un altro Stato membro – Stato dell’Unione;
3 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il luogo di lavoro nel paese della società conferente da un altro Stato membro – Stato dell’Unione europea.
Aziende riceventi
Art. 136 . Le società di ricezione ai sensi di questa sezione sono:
1 . una nuova locale o una società ricevente;
2 . (Modifica – SG.. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La società beneficiaria di nuova costituzione o da un altro membro – Stato dell’Unione;
3 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il luogo di lavoro nel paese di società di nuova costituzione o la ricezione da un altro Stato membro – Stato dell’Unione europea.
Società di un altro membro – Stato dell’Unione europea (. Titolo Modificare -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Art. 137 . (.. Am – SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’azienda da un altro Stato membro – Stato dell’Unione ai sensi di questa sezione è una società che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
1 . la forma giuridica della società è conforme all’allegato 3 ;
2 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La società è residente ai fini fiscali in un altro Stato membro – Stato dell’Unione europea ai sensi della legislazione fiscale pertinente e della convenzione per la prevenzione la doppia imposizione con un paese terzo non è considerata residente ai fini fiscali in un altro paese al di fuori dell’Unione europea;
3 . gli utili della società sono tassati in conformità con l’Allegato 4 o con una simile imposta sugli utili e la società non ha il diritto di scegliere o di essere esentata da tale imposta.
successione
Art. 138 . Ai fini della presente sezione, nella trasformazione, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da azioni svolte dalle società trasformatrici per i periodi correnti e precedenti in relazione alle attività e passività trasferite ai sensi dell’art. 139 , voce 1 , comprese le trasformazioni nella determinazione del risultato finanziario delle imposte, passate alle società destinatarie.
Attività e passività – Oggetto della trasformazione
Art. 139 . Le attività e le passività trasformate in questa sezione sono allocate alle seguenti categorie:
1 . attività e passività, i cui risultati prima e dopo la trasformazione partecipano alla determinazione del risultato finanziario fiscale ai sensi della presente legge;
2 . attività e passività, i cui risultati hanno preceduto la trasformazione e, come risultato della trasformazione, cessano di partecipare alla determinazione del risultato finanziario dell’imposta ai sensi della presente legge;
3 . attività e passività i cui risultati di sfruttamento non hanno partecipato prima della trasformazione e, come risultato della trasformazione, partecipano alla determinazione del risultato finanziario fiscale ai sensi della presente legge.
Passività e passività trasferite ai sensi dell’art. 139, elemento 1
Art. 140. (1) Gli utili o le perdite risultanti dalla contabilizzazione al momento della cancellazione di attività e passività ai sensi dell’art. 139 , il punto 1 a seguito della trasformazione non sarà riconosciuto ai fini fiscali.
(2) Differenze fiscali temporanee relative a attività e passività ai sensi dell’art. 139 , paragrafo 1 , che si è verificato prima della trasformazione, non sono riconosciuti ai fini fiscali al momento della trasformazione e si ritiene che si siano verificati nelle società destinatarie.
(3) Quando un’attività o passività sono rilevati in conformità con la legislazione contabile della società incorporante a valore diverso rispetto al suo valore prima della conversione, la differenza tra i due valori costituisce la differenza temporanea imponibile di successiva valutazione o lei rettificato differenza temporanea imponibile sotto il par. 2 .
(4) (suppl. – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La successiva riserva di valutazioni (riserva di rivalutazione) delle attività di cui all’art. 139 , voce 1 , che non sono beni ammortizzabili fiscali, è trasferito dalla società trasformatrice ed è considerato originato nella società destinataria. La società di trasformazione non applica l’art. 45. Quando trasferito successiva riserva valutazioni (riserva di rivalutazione) nella prima frase non viene contabilizzata nella società acquirente, nell’anno della cancellazione dell’attività, che è collegato alla riserva contabile risultato finanziario nella quantità di riserva quando la riserva è positivo è ridotto di conseguenza pari al risultato finanziario quando la riserva è negativa.
(5) (suppl -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) I beni ammortizzabili fiscali acquisiti ai sensi dell’art. 139 , il punto 1 deve essere iscritto nel piano di ammortamento fiscale della società ricevente a valori pari ai loro valori nel piano di ammortamento fiscale della società trasformatrice al momento della trasformazione. Una copia del piano di ammortamento fiscale dell’impresa trasformatrice al momento della trasformazione deve essere presentata all’autorità competente insieme alla copia della relazione di cui al par. 6 .
(6) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Al momento della conversione di ogni attività o passività di cui all’art. 139 , comma 1 , un riferimento deve essere fatto secondo l’ordine di cui all’art. 141 .
(7) (nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008(d) Laddove, a seguito della trasformazione, la società beneficiaria riconosce, ai sensi della legge contabile, attività o passività che non sono state rilevate nella società oggetto di trasformazione, i ratei e i costi di post-conversione relativi a tali attività e passività non sono rilevati ai fini fiscali. Laddove le attività di cui alla frase prima siano ammortizzabili a fini contabili, esse non sono registrate nel piano di ammortamento fiscale della società beneficiaria e per esse non è previsto alcun ammortamento fiscale. Il risultato contabile risultante della società beneficiaria a seguito della riconciliazione, rispettivamente gli utili rilevati al verificarsi di un avviamento negativo, non è rilevato ai fini fiscali.
(8) (nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01/01/2013(d) Quando un’attività della società conferente non è riconosciuta ai sensi della legge contabile della società beneficiaria, l’importo di tale attività deve ridurre il risultato contabile contabile nel determinare il risultato fiscale della società beneficiaria per l’anno di conversione. Quando una passività della società conferente non è riconosciuta ai sensi della legge contabile della società ricevente, l’importo di tale passività aumenta il risultato finanziario contabile nel determinare il risultato finanziario dell’imposta della società beneficiaria per l’anno di conversione. Le differenze temporanee di imposta sorte prima della trasformazione che sono correlate a un’attività o passività di cui alla prima o alla seconda frase sono riconosciute nella società beneficiaria durante l’anno della trasformazione secondo la legge ordinaria.
(9) (. Nuovo – SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Para 3, 6 e 8 non si applicano a:
1 . beni ammortizzabili fiscali;
2 . imposte differite attive e passive;
3 . reputazione quando i ratei e risconti passivi relativi ad esso non sono riconosciuti ai fini fiscali;
4 . gli importi che sono attività per la società trasformatrice e le passività per la società destinataria;
5 . importi che rappresentano passività per la società trasformatrice e attività per la società destinataria;
6 . azioni o quote della società beneficiaria di proprietà della società conferente;
7 . acquistato azioni proprie dalla società trasformatrice;
8 . capitale sottoscritto ma non versato dell’impresa trasformatrice;
9 . attività e passività ai sensi dell’art. 139 , elemento 2 .
(10) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Para 4 non si applica alla riserva creato da rivalutazione delle attività e delle passività delle istituzioni finanziarie finanziarie quando la contabilità risultato finanziario è stato trasformato dall’ordine di arte. 97 con i guadagni e le perdite di queste valutazioni ex post. Questa riserva non è menzionata nei riferimenti di cui all’art. 141 .
Riferimenti per attività e passività ai sensi dell’art. 139, elemento 1
Art. 141. (1) La relazione di cui all’art. 140 , par. 6 , redatto dalle società trasformatrici, contiene le seguenti informazioni per ciascuna attività e passività alla data della trasformazione:
1 . tipo e nome;
2 . valore contabile;
3 . imposta differenza temporanea;
4 . (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La successiva riserva di valutazioni (riserva di rivalutazione).
(2) Una copia del rapporto preparato ai sensi del par. 1 deve essere trasmessa alle società destinatarie e all’autorità delle entrate entro la fine del mese successivo al mese della trasformazione.
(3) Nei casi previsti dall’art. 140 , par. 3 un nuovo riferimento è fatto dalle società destinatarie e una copia di queste è trasmessa all’autorità fiscale insieme alla dichiarazione dei redditi annuale. Il rapporto contiene per ciascuna attività e passività le seguenti informazioni:
1 . tipo e nome;
2 . valore contabile;
3 . imposta differenza temporanea prima della conversione;
4 . differenza temporanea temporanea dopo la trasformazione determinata dall’art. 140 , par. 3 ;
5 . (Nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La successiva riserva di valutazioni (riserva di rivalutazione).
(4) Dove, dopo aver presentato la relazione di cui al par. 3 a seguito delle rettifiche di trasformazione sono effettuate secondo la normativa contabile nei valori delle attività e delle passività, la società ricevente redige un riferimento correttivo. Il rapporto di correzione deve essere presentato all’autorità delle entrate entro la fine del mese successivo al mese in cui si verificano le circostanze che richiedono l’adeguamento.
(5) Nelle relazioni di cui al par. 1 e 3 devono contenere i dati identificativi delle società di trasformazione e di ricezione nonché la data della trasformazione e la decisione del tribunale per la sua registrazione.
(6) (nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Le copie delle dichiarazioni contenute in questo articolo e il piano di ammortamento fiscale delle opere d’arte. 140 , par. 5 devono essere presentati alla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate mediante registrazione delle società riceventi su un supporto magnetico o ottico o elettronicamente.
Passività e passività trasferite ai sensi dell’art. 139, elemento 2
Art. 142. (1) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) Gli utili contabili o le perdite da cessione di attività e passività di cui all’art. 139 , il punto 2 relativo alla stabile organizzazione di una società residente in un altro Stato membro dell’Unione europea non è riconosciuto ai fini fiscali.
(2) Differenze temporanee di imposta relative a attività e passività ai sensi del par. 1 non deve essere riconosciuto ai fini fiscali al momento della trasformazione e negli anni successivi.
(3) Ai fini fiscali, le attività e le passività disponibili al momento della trasformazione ai sensi dell’art. 139 , voce 2 , ad eccezione dei casi di cui al par. 1 si considera realizzato ai prezzi di mercato e deve essere cancellato dal bilancio.
(4) Nei casi di cui al par. 3 Nella determinazione del risultato fiscale, il risultato contabile contabile è aumentato dell’utile e viene ridotto della perdita ricevuta come differenza tra il prezzo di mercato dell’attività o passività e il suo valore contabile alla data della trasformazione. Le attività o le passività correlate all’attività o alla passività sono rilevate nell’ultimo periodo di imposta ai sensi della legge ordinaria. Nel determinare il risultato finanziario delle imposte, l’art. 66 , par. 1 e 2 .
Passività e passività trasferite ai sensi dell’art. 139, elemento 3
Art. 143. (1) Le attività e le passività di cui all’art. 139 , il punto 3 deve essere valutato ai fini fiscali dalle società destinatarie al loro valore determinato conformemente alla normativa nazionale in materia di contabilità.
(2) Il patrimonio ammortizzabile ai sensi dell’art. 139 , il punto 3 deve essere inserito nel piano di ammortamento fiscale secondo l’ordine generale della legge.
Trasferimento di perdite fiscali
Art. 144. (1) In caso di trasformazione ai sensi della presente sezione, le società beneficiarie non sono autorizzate a riportare le perdite fiscali generate dalle società in trasformazione.
(2) (modifica -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Para 1 non si applicano in caso di acquisizione o fusione in questa sezione come risultato di cui una stabile organizzazione nel paese di una società di un altro Stato membro dell’Unione europea, e questa società non aveva una stabile organizzazione nel paese prima della trasformazione.
Perdite fiscali nella sede di attività
Art. 145. (1) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Le perdite fiscali non tradotte al momento della conversione, formato dalla stabile organizzazione di una società locale in un altro Stato membro – Stato dell’Unione europea non è dedotta.
(2) (modifica -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Nel determinare il risultato finanziario fiscale, il risultato finanziario contabile è aumentato di perdite fiscali pregresse, al momento della conversione, formato da un attività economiche di una società residente in un altro Stato membro dell’Unione europea che non sono state detratte dagli utili della stabile organizzazione.
Regolamentazione delle deboli lettere maiuscole
Art. 146. (1) In caso di trasformazione ai sensi della presente sezione, le società beneficiarie non sono autorizzate a rilevare a fini fiscali gli interessi passivi non rilevati nelle società in trasformazione dall’applicazione del regime di bassa capitalizzazione.
(2) (modifica -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Para 1 non si applicano in caso di acquisizione o fusione in questa sezione come risultato di cui una stabile organizzazione nel paese di una società di un altro Stato membro dell’Unione europea, e questa società non aveva una stabile organizzazione nel paese prima della trasformazione.
Anticipi da ricevere dalle società
Art. 147. (1) (modifica -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nell’anno delle società acquirenti di trasformazione fanno dopo la conversione stesso tipo di pagamenti anticipati prima della conversione e le aziende di nuova costituzione fanno trimestrale pagamenti anticipati.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nei casi di cui all’art. 144 , par. 2 società acquirenti di effettuare pagamenti mensili o trimestrali anticipati nell’ambito delle norme generali di diritto in base alle vendite nette di imprese di trasformazione.
Delisting delle azioni
Art. 148. (1) Quando una società ricevente detiene una partecipazione nel capitale di una società in trasformazione, gli utili o le perdite contabili connessi alla cancellazione della quota del capitale non sono riconosciuti ai fini fiscali.
(2) Il reddito sotto il par. (1) non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni della Parte Tre.
Trattamento fiscale di azionisti o soci in società di trasformazione e acquisite
Art. 149. (1) Gli utili o le perdite contabili degli azionisti o soci delle società in trasformazione o acquisite a seguito dell’acquisizione di azioni o quote di società riceventi o acquisenti non sono rilevati a fini fiscali nell’anno della segnalazione e costituiscono una differenza fiscale temporanea dal valutazione ex post.
(2) Le differenze temporanee di imposta emerse dagli azionisti o dai soci prima della trasformazione, che sono correlate alle azioni o alle partecipazioni cancellate dalle società in trasformazione o acquisite, non devono essere rilevate ai fini fiscali al momento della trasformazione.
(3) Le differenze temporanee di imposta ai sensi del par. (1) e ( 2) si ritiene che si verifichino in relazione a azioni o quote di nuova acquisizione e devono essere riconosciuti ai fini fiscali in base alla legge generale.
(4) I redditi percepiti da persone giuridiche straniere che sono azionisti o soci in società locali trasformate o acquisite dall’acquisizione di azioni o azioni a seguito di trasformazione sono tassati o esenti dalla ritenuta d’acconto ai sensi del diritto generale della legge alla data di conversione.
(5) La ritenuta alla fonte ai sensi del par. 4 sarà dovuto dall’azionista o dal socio in caso di cessione in qualsiasi forma con le azioni o le azioni di nuova acquisizione e sarà depositato entro 60 giorni dall’ordine.
(6) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Le persone giuridiche straniere sotto il par. 4, 5 e 8presenteranno, entro il 31 gennaio del rispettivo anno, alla Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia, una dichiarazione attestante che non hanno ordinato le azioni o quote appena acquisite a seguito della trasformazione. Le persone devono presentare la dichiarazione con la prima frase annuale fino all’anno di cessione delle azioni o quote di nuova acquisizione.
(7) Se la dichiarazione di cui al par. 6 oltre alle seguenti sanzioni amministrative, ai fini della presente legge si considera che anche la persona giuridica straniera abbia ordinato le azioni o quote acquistate di recente.
(8) (nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni) Non v’è alcuna realizzazione di reddito di una persona giuridica straniera per l’acquisizione di azioni rivenienti dalla conversione separando ad eccezione di separazione, in base al quale le azioni della società di trasformazione sono annullate. Ai fini della determinazione della ritenuta alla fonte sulla successiva alienazione delle azioni o quote di cui alla prima frase, la prova documentale del loro prezzo di acquisizione è pari a zero.
Tassazione di un’impresa in trasformazione nel trasferimento di un’attività separata
Art. 150. (1) Gli utili o le perdite contabili risultanti di una società trasformatrice a seguito del trasferimento di un’attività separata non devono essere rilevati ai fini fiscali nell’anno della segnalazione e devono costituire una differenza temporanea dell’imposta da una valutazione successiva.
(2) La differenza temporanea dell’imposta ai sensi del par. (1) si ritiene che sorgano in relazione a azioni o quote di nuova acquisizione e devono essere riconosciuti ai fini fiscali in base alla legge generale.
(3) Dove le azioni o quote di cui al par. 1 sono detenuti dalla società di trasformazione in modo continuativo per un periodo non inferiore a 5 anni, la differenza temporanea di imposta ai sensi del par. 1 non deve essere riconosciuto ai fini fiscali al momento della trasformazione e negli anni successivi.
Evasione fiscale
Art. 151 . Le disposizioni di questa sezione non si applicano quando la trasformazione è finalizzata all’evasione o all’elusione fiscale. Esiste un’evasione fiscale e quando non vi è alcuna giustificazione economica per la trasformazione intrapresa o maschera lo smaltimento delle attività.
Sezione III.
Spostare la sede di una società europea o di un’associazione cooperativa europea
copertura
Art. 152 . Ai fini del presente capo, il trasferimento della sede di una società europea o di una società cooperativa europea è un’operazione mediante la quale:
1 . (Modifica -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La società, senza terminazione o per formare una nuova entità, la sede viene trasferita dal paese all’altro paese – membro dell’Unione europea secondo l’art. (8) del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio , le attività e le passività dell’impresa devono essere effettivamente collegate alla stabile organizzazione nel paese e i risultati del loro sfruttamento devono sono coinvolti nel determinare il risultato finanziario dell’imposta, o
2 . (Modifica -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La società, senza terminazione o per formare una nuova entità, trasferito la sua sede da un altro paese – membro dell’Unione europea nel paese secondo l’art. (8) del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio , le attività e le passività della stabile organizzazione devono essere effettivamente collegate alla società nel paese risultante da tale operazione e i risultati del loro sfruttamento devono essere coinvolti nel determinare il risultato finanziario delle imposte.
successione
Art. 153. (1) Ai fini fiscali in caso di trasferimento della sede legale di una società europea o di un’associazione cooperativa europea alle condizioni di cui all’art. 152 , elemento 1 :
1 . tutte le azioni intraprese da tale società per i periodi attuali e precedenti, compresa la trasformazione del risultato finanziario dell’imposta, sono considerate come effettuate dalla stabile organizzazione;
2 . la società non è soggetta all’imposta sulle società per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data dell’operazione;
3 . la sede di attività è soggetta all’imposta sulle società per il periodo dall’inizio dell’anno secondo la procedura generale, l’attività svolta dalla società nell’anno dell’operazione si considera effettuata dalla stabile organizzazione;
4 . la stabile organizzazione ha il diritto di trasportare le perdite fiscali non trasportate formate dalla società secondo le regole generali.
(2) Ai fini fiscali al trasferimento della sede legale di una società europea o di un’associazione cooperativa europea alle condizioni di cui all’art. 152 , elemento 2 :
1 . tutte le azioni intraprese dalla stabile organizzazione per i periodi correnti e precedenti, compresa la trasformazione del risultato finanziario delle imposte, sono considerate come effettuate dalla società;
2 . la sede di attività non è soggetta all’imposta sulle società per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data dell’operazione;
3 . la società è soggetta all’imposta sulle società per il periodo dall’inizio dell’anno secondo la procedura generale e l’attività svolta dalla stabile organizzazione nell’anno dell’operazione è considerata eseguita dalla società;
4 . la società è autorizzata a riportare le perdite fiscali non trasportate formate dalla stabile organizzazione secondo la procedura generale.
Disposizioni applicabili per il trasferimento delle sedi
Art. 154 . Le disposizioni della sezione II del presente capitolo per quanto riguarda le attività e passività, profitti e perdite e l’imposta sul reddito differite si applicano anche al trasferimento della sede di una società europea o di una società cooperativa europea.
Capitolo venti.
NORME SPECIFICHE PER LA DETERMINAZIONE IL RISULTATO tassa finanziaria nei trasferimenti tra le imprese del paese e in altre parti dello stesso stabilimento situati al di fuori del paese
Entrate derivanti dal trasferimento in un’altra parte dell’azienda
Art. 155. (1) Il reddito contabile contabilizzata al valore di mercato derivante dalla cessione di una stabile organizzazione nel paese per un’altra parte dello stesso stabilimento situato fuori del paese sono riconosciuti ai fini fiscali se:
1 . il trasferimento specifico coincide con le normali operazioni in quel luogo di attività che si rivolge a terzi, oppure
2 . la normale attività di tale sede di affari consiste in trasferimenti simili alle altre parti dell’impresa.
(2) Le entrate contabili provenienti dalla liquidità fornita dalla stabile organizzazione di un’altra parte della stessa impresa situata al di fuori del paese, escluse le istituzioni finanziarie per le quali la raccolta di fondi e la concessione di crediti sono attività principale
(3) Le spese contabili relative al trasferimento da una stabile organizzazione a un’altra parte della stessa impresa situata al di fuori del paese non sono riconosciute ai fini fiscali se, come risultato del trasferimento in quella sede di attività, non sono riconosciute entrate contabilizzate riconosciute a fini fiscali. Quando, a seguito di un trasferimento in un’altra parte dello stesso stabilimento situato al di fuori del paese, il luogo di attività accumula ricavi contabili pari ai costi effettivamente sostenuti, i costi maturati relativi a tale trasferimento devono essere riconosciuti ai fini fiscali.
Trasferisci i costi da altre parti dell’azienda
Art. 156. (1) I costi di contabilità, registrati al valore di mercato in relazione a beni, servizi e diritti derivanti dal trasferimento da un’altra parte della stessa impresa situata al di fuori del paese, sono riconosciuti ai fini fiscali presso la stabile organizzazione nel paese, se i costi sono contabilizzati nel normale svolgimento dell’attività della stabile organizzazione in relazione alla realizzazione in forma modificata o invariata dei beni, servizi o diritti trasferiti.
(2) I costi contabili contabilizzati al valore di mercato derivante dal trasferimento di beni e servizi da un’altra parte della stessa impresa, situata al di fuori del paese, a una stabile organizzazione nel paese sono riconosciuti ai fini fiscali presso la stabile organizzazione dove:
1 . il trasferimento specifico coincide con le normali operazioni di quella parte dell’entità destinata a terzi, o
2 . il normale business di quella parte dell’impresa consiste in trasferimenti simili alle altre parti dell’impresa.
(3) Le spese di contabilità, contabilizzate dai costi effettivamente sostenuti (costi) e sostenute in caso di trasferimento di servizi da un’altra parte della stessa impresa situata al di fuori del paese, al di fuori dei casi di cui al par. 1 e 2 devono essere riconosciuti ai fini fiscali in una stabile organizzazione nel paese. La prima frase si applica anche ai servizi di gestione amministrativa ricevuti direttamente correlati all’attività del luogo di attività.
(4) i costi contabili contabilizzati dai costi (costi) effettivi sostenuti per il trasferimento di diritti relativi a know-how, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale da un’altra parte della stessa impresa situata al di fuori del paese, sotto il par. 1 , deve essere riconosciuto ai fini fiscali presso la stabile organizzazione nel paese. Quando tali elementi sono prodotti o acquisiti dalla parte trasferente dell’entità specializzata nella loro creazione o acquisizione, la spesa contabile rilevata al valore di mercato è rilevata ai fini fiscali.
(5) Laddove i diritti trasferiti ai sensi del par. 4 soddisfano i criteri per il bene immateriale fiscalmente durevole, il costo per il loro acquisto ai sensi del par. 4 non sono riconosciuti ai fini fiscali e gli importi sono iscritti nel piano di ammortamento fiscale. Il loro valore ammortizzabile è determinato dall’ordine generale della legge.
(6) Le spese contabili derivanti dal contante ricevuto presso la stabile organizzazione di un’altra parte della stessa impresa situata al di fuori del paese non sono riconosciute a fini fiscali ad eccezione di:
1 . istituzioni finanziarie per le quali raccogliere fondi e concedere crediti è un core business, o
2 . i casi in cui il contante è fornito da terzi come prestito fruttifero ai fini di una stabile organizzazione e viene utilizzato esclusivamente per l’attività della stabile organizzazione; in questo caso le spese maturate nell’ammontare dei pagamenti di interessi dovuti alla terza persona sono riconosciute ai fini fiscali e in conformità con le altre disposizioni della presente legge.
Trattamento delle risorse per il trasferimento da o verso un’altra parte dell’azienda
Art. 157. (1) Le attività fornite nel luogo di attività nel paese da un’altra parte della stessa impresa situata al di fuori del paese, che sono collegate all’attività della sede di attività, al di fuori dei casi previsti dall’art. 156 , par. 1 sono valutati a fini fiscali sui costi effettivi sostenuti dalla parte trasferente dell’impresa. I beni ammortizzabili di cui alla prima frase, che sono utilizzati nell’attività della sede di attività per un periodo non inferiore a due anni, sono registrati nel piano di ammortamento fiscale della stabile organizzazione secondo l’ordine generale della legge.
(2) Laddove le attività ammortizzabili ai sensi del par. 1 deve essere previsto per un uso temporaneo per un periodo fino a due anni, nel luogo di attività economica nel paese a fini fiscali le spese maturate in contabilità devono essere rilevate nell’ammontare degli ammortamenti addebitati per le attività della parte cedente dell’impresa. Le spese maturate non possono eccedere l’ammortamento fiscale annuale che sarebbe stato maturato se le quote massime di cui all’art. 55 aliquote di ammortamento annue.
(3) Ai fini fiscali, al momento del trasferimento di attività prodotte o acquisite dalla stabile organizzazione nel paese ad un’altra parte dell’impresa situata al di fuori del paese, le attività trasferite sono considerate come realizzate ai prezzi di mercato e sono cancellate.
(4) Nei casi di cui al par. 3 Nella determinazione del risultato fiscale, il risultato finanziario contabile della sede di attività è aumentato dell’utile e viene ridotto della perdita ricevuta come differenza tra il prezzo di mercato del bene e il suo valore contabile alla data del trasferimento. Le differenze temporanee di imposta associate al bene sono riconosciute secondo la legge ordinaria. Nel determinare il risultato finanziario delle imposte, l’art. 66 , par. 1 e 2 .
(5) I paragrafi 3 e 4 non si applicano quando la contabilizzazione delle entrate (utili) o dei costi (perdite) deriva dal trasferimento di attività. In questi casi si applica la regola generale della legge.
Capitolo ventunesimo.
REGOLAZIONE FISCALE A RISOLUZIONE CON LIQUIDAZIONE O INVALIDITÀ E SMALTIMENTO DELLA CONDIVISIONE DI LIQUIDAZIONE
Sezione I.
Generale
Considerazioni generali
Art. 158 . (Am -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) In caso di risoluzione di liquidazione o fallimento periodo di eliminazione contribuente rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni generali della presente legge e soggetto ai requisiti di questo capitolo.
Sezione II.
Imposta sulle società in caso di risoluzione
Determinazione dell’imposta alla risoluzione
Art. 159. (1) L’imposta societaria è dovuta alla data di iscrizione nel registro di commercio della risoluzione.
(2) L’ imposta sulle società di cui al par. 1 deve essere determinato sulla base dell’utile d’imposta del periodo dall’inizio dell’anno fino alla data di entrata in vigore della risoluzione.
(3) Nel determinare l’imposta, gli anticipi detratti devono essere detratti dall’inizio dell’anno fino alla data di entrata in vigore della risoluzione.
Tassazione alla risoluzione
Art. 160. (1) L’ imposta societaria dovuta ai sensi dell’art. 159 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata della risoluzione.
(2) L’imposta sulle società al di terminazione deve essere dedotto dal reddito delle società annuale per l’anno di cessazione, o sulle società dovuta per l’ultimo periodo d’imposta, la data di presentazione della richiesta di cancellazione in caso di liquidazione, alla data di soppressione in caso di fallimento, si trova in una e lo stesso anno della data di risoluzione.
(3) (modifica -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Quando la data di cessazione e la data di presentazione della richiesta di cancellazione in caso di liquidazione, alla data di soppressione in caso di fallimento sono in la dichiarazione dei redditi annuale per l’anno di cessazione deve essere depositata sulla base del rapporto annuale di attività redatto alla data di cessazione e del rapporto annuale di attività redatto entro il 31 dicembre dell’anno in cui è terminato il soggetto passivo.
Sezione III.
Imposta societaria per l’ultimo periodo fiscale
Ultimo periodo di imposta
Art. 161. (1) L’ ultimo periodo fiscale di un soggetto passivo liquidato per liquidazione copre il periodo dal 1 ° gennaio dell’anno in cui la richiesta di cancellazione ai sensi dell’art. 273 , par. 1 della legge sul commercio fino alla data della sua presentazione.
(2) L’ ultimo periodo fiscale di un soggetto passivo risolto per insolvenza copre il periodo dal 1 ° gennaio dell’anno in cui è stata effettuata la cancellazione fino alla data dell’annullamento.
(3) L’ ultimo periodo fiscale della stabile organizzazione di un residente non copre il periodo dal 1 ° gennaio dell’anno in cui la sua attività è cessata fino alla data della sua cessazione.
(4) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’ultimo periodo fiscale di una società o di assicurazione di fondi senza personalità giuridica copre il periodo dal 1 ° gennaio dell’anno in cui la terminazione viene eseguita fino ad oggi la fine.
(5) (prec. 4 -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il soggetto passivo è responsabile per l’imposta sulle società sugli utili imponibili realizzati nell’ultimo periodo d’imposta in base alle regole generali del diritto . La tassa societaria dovuta è definitiva.
(6) (prec. 5 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010(d) Ai fini fiscali, le attività prodotte o acquisite dalla stabile organizzazione nel paese alla data della cessazione si considerano realizzate ai prezzi di mercato e devono essere cancellate dal bilancio. Nel determinare il risultato fiscale delle imposte per l’ultimo periodo fiscale della stabile organizzazione, il risultato contabile contabile è aumentato dell’utile e viene ridotto della perdita ricevuta come differenza tra il prezzo di mercato delle attività sotto la prima frase e il loro valore contabile alla data della trasformazione. Le differenze temporanee connesse alle imposte sono rilevate nell’ultimo periodo di imposta secondo la legge ordinaria. Nel determinare il risultato finanziario delle imposte, l’art. 66 , par. 1 e 2 .
Dichiarazione di imposta per l’ultimo periodo d’imposta
Art. 162. (1) La dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta, determinata ai sensi dell’art. 161 , par. 1 deve essere depositata alla data di presentazione della richiesta di cancellazione insieme ad una copia dello stesso.
(2) La dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta, determinata ai sensi dell’art. 161 , par. 2 deve essere presentata dalla persona che funge da fiduciario entro 30 giorni dalla data di cancellazione del soggetto passivo unitamente a una copia della decisione del tribunale sulla cancellazione.
(3) La dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta, determinata ai sensi dell’art. 161 , par. 3 , devono essere archiviati alla data di cessazione dell’attività.
(4) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta di cui all’art. 161 , par. 4 , devono essere archiviati alla data di cessazione.
(5) (prec. 4 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la data di presentazione della richiesta di cancellazione in caso di liquidazione, alla data di soppressione in caso di fallimento o di liquidazione di posto di lavoro è prima il 31 marzo e la dichiarazione annuale dei redditi per l’anno precedente non è stata presentata, il contribuente o la persona che detiene la posizione di trustee depositate questa affermazione in termini di par. 1, 2 e 3 .
(6) (prec. 5 -. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012anni) Nel caso in cui la data di cessazione e la data di deposito della richiesta di liquidazione, rispettivamente la data della liquidazione del fallimento, siano nello stesso anno, la dichiarazione dei redditi di cui al par. 1 e 2 devono essere presentati il rapporto annuale di attività redatto alla data della cessazione e il rapporto annuale di attività redatto alla data della richiesta di cancellazione, rispettivamente la data della cancellazione.
Tassazione per l’ultimo periodo fiscale
Art. 163. (1) L’ imposta societaria dovuta per l’ultimo periodo d’imposta, determinata ai sensi dell’art. 161 , par. 1 sarà depositato fino alla data di presentazione della richiesta di cancellazione del soggetto passivo. L’imposta è definitiva.
(2) Nei casi previsti dall’art. 161 , par. 2 l’imposta sulle società dovuta per l’ultimo periodo d’imposta è pagata fino alla data di cancellazione.
(3) Nei casi previsti dall’art. 161 , par. 3 l’imposta sulle società dovuta per l’ultimo periodo d’imposta è versata fino alla data di cessazione dell’attività. L’imposta è definitiva.
(4) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Nei casi di cui all’art. 161 , par. 4 l’imposta sulle società dovuta per l’ultimo periodo d’imposta è pagata fino alla data di cessazione. L’imposta è definitiva.
(5) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando la data di deposito della proposta di expungement sulla data di liquidazione della cancellazione in caso di fallimento, la data di cessazione dell’attività di un l’attività economica o la data di cessazione di una società non registrata o di un fondo assicurativo è anteriore al 31 marzo e l’imposta sulle società per l’anno precedente non viene pagata, il soggetto passivo paga l’imposta sulle società per l’anno precedente nei termini di cui al par. 1-4 .
Trattamento fiscale per il proseguimento dell’attività dopo la data di presentazione di una richiesta di annullamento da parte di un soggetto passivo risolto con procedura di liquidazione
Art. 164. (1) Il soggetto passivo liquidazione attraverso la liquidazione continua le operazioni dopo il deposito della richiesta di cancellazione adempiere ai suoi obblighi ai sensi delle regole generali del diritto per il periodo che va dalla data di presentazione della richiesta di cancellazione alla data di cancellazione includendo dichiara e pagato l’imposta sulle società dovuta. Il liquidatore è responsabile in solido con il contribuente per gli obblighi fiscali derivanti in connessione con la prosecuzione dell’attività.
(2) L’ ultimo periodo fiscale ai casi di cui al par. 1 copre il periodo dal 1 ° gennaio dell’anno in cui è avvenuta la cancellazione alla data della cancellazione o il momento dalla data di presentazione della richiesta di cancellazione fino alla data della cancellazione quando queste due date coincidono con lo stesso anno.
(3) Il soggetto passivo è soggetto all’imposta sulle società per l’utile fiscale realizzato durante l’ultimo periodo d’imposta di cui al par. 2 nell’ordine generale della legge. L’imposta è definitiva.
(4) La dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta nei casi di cui al par. 1 deve essere presentata dalla persona, in qualità di curatore fallimentare, entro 30 giorni dalla data di cancellazione del soggetto passivo unitamente a una copia della decisione del tribunale sulla cancellazione. Nel caso in cui la data di cancellazione sia anteriore al 31 marzo e la dichiarazione dei redditi annuale dell’anno precedente non sia stata depositata, la persona che svolge la posizione di liquidatore deve presentare tale dichiarazione entro il termine di cui alla prima frase.
(5) La tassa societaria dovuta per l’ultimo periodo ai fini fiscali nei casi di cui al par. 1 sarà depositato fino alla data della cancellazione. Se la data di cancellazione è anteriore al 31 marzo e l’imposta sulle società per l’anno precedente non viene pagata, il soggetto passivo paga l’imposta sulle società per l’anno precedente entro il termine di cui alla prima frase.
Trattamento fiscale nella distribuzione del ricavato della liquidazione o del dividendo (Titolo Suppl -… SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
Art. 165. (1) (suppl -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il distribuita come dividendo o condividere la liquidazione beni al momento della distribuzione ai fini fiscali sono considerati da realizzare da parte del contribuente ai prezzi di mercato e cancellati.
(2) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Nei casi sotto il par. 1 Nella determinazione del risultato fiscale, il risultato contabile contabile è aumentato dell’utile e viene ridotto della perdita ricevuta come differenza tra il prezzo di mercato delle attività e il loro valore contabile alla data della distribuzione della quota di liquidazione o del dividendo. Le differenze temporanee di imposta sulle attività sono riconosciute secondo la linea ordinaria. Nel determinare il risultato finanziario delle imposte, l’art. 66 , par. 1 e 2 .
(3) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il reddito contabile e le spese registrate in relazione alla distribuzione della quota di liquidazione o il dividendo sotto forma di attività sono rilevati per fini fiscali.
Capitolo ventidue.
RIDUZIONE, RIDUZIONE ED ESENZIONE DALLA FISCALITÀ AZIENDALE
Sezione I.
Disposizioni generali
Concetto di incarico
Art. 166 . L’attribuzione dell’imposta sulle società è il diritto del soggetto passivo di non corrispondere al bilancio repubblicano gli importi dell’imposta sulle società determinati in base alla presente legge che rimangono nel patrimonio del soggetto passivo e vengono spesi per scopi determinati dalla legge.
Requisito generale per assegnare o ridurre la tassa sulle società
Art. 167. (1) Ai sensi delle disposizioni del presente capo, l’imposta sulle società è dedotta o ridotta o il risultato della contabilità deve essere ridotto nella determinazione del risultato finanziario dell’imposta, a condizione che il soggetto passivo non abbia al 31 dicembre del rispettivo anno:
1 . debiti pubblici pubblicamente applicabili, e
2 . sanzioni per punizioni in forza di decreti punitivi relativi alla violazione degli strumenti statutari sugli obblighi pubblici;
3 . interessi, relativi al mancato pagamento a tempo debito degli obblighi di cui ai punti 1 e 2 .
(2) L’adempimento del requisito di cui al par. 1 deve essere certificato dal soggetto passivo nella dichiarazione dei redditi annuale.
Contabilizzazione dell’imposta sulle società deducibile e ridotta
Art. 168. (1) L’ imposta societaria confiscata e la riduzione dell’imposta sulle società ai sensi del presente capitolo sono contabilizzate nel patrimonio netto.
(2) (Abrogato -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 anni)
Riconoscimento di parte del reddito o della spesa non distribuibile
Art. 169. (1) La parte del non-utile o la perdita corrispondente alle attività per le quali l’assegnazione è goduto l’imposta sulle società è determinata, l’importo totale dei ricavi o dei costi distribuibili sono moltiplicati per il rapporto tra il fatturato netto delle attività per le quali assegnazione e tutti i ricavi delle vendite nette.
(2) gli importi distribuibili che converte contabilità risultato finanziario quando non imputabili solo alle attività e che sono connesse con l’attuazione delle attività che gode di assegnazione sono assegnati per l’attività per la quale viene mantenuta l’imposta sulle società, e il risultato finanziario fiscale per questa attività viene svolta in base al rapporto di para. 1 .
Declino dell’imposta sulle società deducibile o ridotta
Art. 170 . Quando un soggetto passivo deve essere deferito o ridotto l’imposta sul reddito a vario titolo in questo capitolo in faccia annuale dichiarazione dei redditi deve dichiarare l’ordine in cui godeva vari motivi per la remissione o la riduzione delle imposte sulle società.
Assegnazione di un’imposta societaria aggiuntiva
Art. 171. (1) Un soggetto passivo che viene assegnato l’imposta sulle società nel corso dell’anno passato, ha il diritto di concedere in licenza e inoltre accertato imposta non dichiarata società per l’anno passato, a condizione che soddisfino tutti i requisiti prescritti in questo capitolo per la rispettiva assegnazione imposta sulle società.
(2) Il termine per l’adempimento di questi requisiti inizia a decorrere dalla data in cui è stata stabilita l’imposta societaria addizionale.
Sospensione del diritto di disporre
Art. Articolo 172. (1) Il diritto di riduzione o cessione ai sensi del presente capo cesserà a seguito della trasformazione di un soggetto passivo, ad eccezione della trasformazione mediante modifica della forma giuridica dall’ordinamento dell’art. 264 del Codice del Commercio, nonché in caso di trasferimento di un’impresa ai sensi dell’art. 15 della legge sul commercio.
(2) Il paragrafo 1 si applica anche alla riorganizzazione delle organizzazioni cooperative.
Inosservanza dei requisiti
Art. 173. (1) Laddove i requisiti del presente capo per l’uso successivo (disposizione) dell’imposta sul reddito delle società non siano soddisfatti, questi ultimi devono essere esigibili secondo la legge generale dell’anno per il quale sono stati sostenuti.
(2) Il paragrafo 1 non si applica se, in caso di trasformazione, le società acquirenti o neo costituite soddisfano gli obblighi delle società trasformatrici secondo i termini e le condizioni del presente capitolo riguardanti le società di trasformazione. Nei casi di cui alla prima frase, le società ospitanti o di nuova costituzione sono solidalmente responsabili per l’imposta sul reddito delle società trasferita alle società di trasformazione.
(3) Il paragrafo 2 si applica anche alla riorganizzazione delle organizzazioni cooperative.
Sezione II.
Esenzione dall’imposta sulle società
organismi di investimento collettivo e nazionali di investimento dei fondi (Am -. SG. 109 del 2013 , efficaci dal 01.01.2014 anni)
Art. 174 . (Am -.. SG 77 del 2011 , modificata -.. SG 109 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Gli organismi di investimento collettivo che sono ammessi per l’offerta pubblica in Bulgaria, e i fondi di investimento nazionali ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi e altri organismi di investimento collettivo non sono soggetti all’imposta sulle società.
Veicoli speciali
Art. 175 . I veicoli per usi speciali ai sensi della legge sui veicoli a scopo speciale non sono soggetti all’imposta sulle società.
Croce Rossa Bulgara
Art. 176 . La Croce Rossa bulgara non è soggetta all’imposta sulle società.
Art. 176 a. – (Nuova. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01 . 01 . 2014 anni), (1) gli organizzatori del gioco d’azzardo per i quali l’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 30 , par. 3 della legge sul gioco d’azzardo non sono soggetti all’imposta sulle società per questa attività.
(2) Per tutte le altre attività le persone di cui al par. 1 è soggetto all’imposta sulle società.
Sezione III.
Contributi fiscali generali
Incentivi fiscali per l’assunzione di disoccupati
Art. 177. (1) Un soggetto passivo ha il diritto di ridurre il suo risultato finanziario contabile nel determinare il risultato finanziario dell’imposta quando ha assunto una persona per almeno 12 mesi consecutivi e al momento del suo impiego è:
1 . registrati come disoccupati da più di un anno, o
2 . un disoccupato registrato di età superiore ai 50 anni o
3 . disoccupato con capacità lavorativa ridotta.
(2) La riduzione deve essere effettuata con gli importi pagati per la retribuzione del lavoro e i contributi versati dal datore di lavoro ai fondi statali di sicurezza sociale e al Fondo nazionale di assicurazione malattia per i primi 12 mesi di impiego. La riduzione viene effettuata una volta all’anno nel periodo di 12 mesi.
(3) (suppl -.. SG 16 del 2013 ) La riduzione non viene eseguita su importi ricevuti in virtù della promozione dell’occupazione e Art. 22 e della Legge sulla promozione degli investimenti.
(4) (Abrogato -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Incentivi fiscali per borse di studio
Art. 177 a. (Nuova – SG. 68 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) è riconosciuta per le spese fiscalmente contabili per la borsa di studio stabilito e previsto l’acquisizione di istruzione secondaria o studente a scuola uno Stato membro dell’Unione europea o un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo per un periodo non inferiore a 12 e non superiore a 24mesi e al momento della concessione della borsa di studio sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1 . lo studente della borsa di studio è uno studente negli ultimi due anni dell’istruzione secondaria superiore o uno studente negli ultimi due anni in cui ha conseguito una laurea o un master e non ha compiuto 25 anni ;
2 . la professione di una borsa di studio è applicabile all’attività del soggetto passivo;
3 . il soggetto passivo ha assunto il contratto di borsa di studio per accettare la borsa di studio per un periodo non inferiore al numero totale di mesi per i quali è stata assegnata la borsa di studio.
(2) Il soggetto passivo può stabilire e fornire, con l’ordine del par. 1 borsa di studio per uno o più studenti o studenti.
(3) Se il contribuente non accetta simili lavori entro la fine dell’anno civile successivo a quello di completamento della formazione nella determinazione del risultato finanziario fiscale per l’anno di insorgenza di questa circostanza, il risultato finanziario contabile è aumentato dalla quantità di la borsa di studio assegnata.
(4) Nel caso in cui il soggetto passivo accetti la borsa di studio per una parte del periodo di cui al par. 1 pt. 3 nella determinazione del risultato finanziario fiscale per l’anno di cessazione dal servizio contabilità risultato finanziario è aumentato di una parte delle borse di studio in proporzione l’obbligo eccezionale sotto il par. 1 , elemento 3 .
(5) Nel caso in cui lo studente rifiuti di iniziare il lavoro fino alla fine dell’anno civile successivo all’anno di completamento della formazione, il risultato contabile contabile deve essere aumentato al momento della determinazione del risultato finanziario dell’imposta quando si verifica quanto segue:
1 . l’intero ammontare della borsa di studio erogata se non è stato concordato alcun compenso a favore del contribuente con la borsa di studio erogata;
2 . la differenza tra la borsa di studio assegnata e il risarcimento contrattuale quando il risarcimento è concordato ad un’aliquota inferiore alla sovvenzione concessa.
Art. 177 b. (Nuova -. SG 68 di 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’articolo 177 non si applica ai dipendenti sotto contratto di lavoro, che è collegato all’arte. 177 a.
Imprese che impiegano persone con disabilità
Art. 178. (1) L’imposta sulle società è rimesso persone del tutto legale – imprese specializzate o cooperative, ai sensi del l’integrazione delle persone con disabilità, che al il 31 dicembre dell’anno sono membri delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale di e per le persone con disabilità e che almeno:
1 . Venti per cento del numero totale di personale sono le persone non vedenti e ipovedenti, o
2 . il 30% del personale totale è ipoudente, oppure
3 . il cinquanta per cento del personale totale è costituito da persone con altre disabilità.
(2) L’ imposta sulle società delle persone giuridiche di cui al par. 1 proporzione trasferibili al numero di persone con disabilità o le persone non udenti al numero totale del personale, quando i requisiti di cui al par. 1 per il numero di persone occupate.
(3) La cessione è ammissibile se l’imposta trasferita è interamente destinata all’integrazione di persone disabili o al mantenimento e alla divulgazione di posti di lavoro per i redistributori nei due anni successivi all’anno di pensionamento. La pianificazione, la spesa e la rendicontazione dei fondi vengono effettuate attraverso regolamenti delle organizzazioni nazionali di persone con disabilità in accordo con il Ministro delle Finanze.
agricoltori
Art. 179 . (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Gestione del traffico aereo
Art. 180 . (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Fondi di assicurazione sociale e sanitaria
Art. Articolo 181. (1) L’ imposta sulle società è trasferita all’importo del 50 % delle assicurazioni sociali e sanitarie stabilite dalla legge per la loro attività commerciale, che è direttamente collegata o è ausiliaria per lo svolgimento della loro attività principale.
(2) La cessione è ammissibile se l’imposta trasferita è investita nell’attività principale fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui l’incarico è utilizzato.
Sezione IV.
Aiuto di Stato minimo o regionale sotto forma di sgravi fiscali (Modificato, SG n. 110/2007, decorrenza 01.01.2007)
Soggetti passivi che non possono beneficiare di sgravi fiscali
Art. 182. (1) (articolo precedente. 182 , modificato -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’esenzione fiscale che rappresenta un aiuto di Stato per lo sviluppo regionale non si applicano dei soggetti passivi che:
1 . sono attive nei settori del carbone, dell’acciaio, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’allevamento ittico e della produzione agricola elencati nell’allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità europea per l’attività interessata, o
2 . (Modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni) sono nelle procedure di liquidazione o di riabilitazione, o
3 . sono definiti come imprese in difficoltà.
(2) (. Nuovo – SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) le agevolazioni fiscali, che rappresentano aiuti d’importanza minore non si applica a:
1 . i soggetti passivi che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura a norma del regolamento (CE) n . 104/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
2 . i soggetti passivi che effettuano la produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea;
3 . i soggetti passivi che effettuano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea;
4 . i soggetti passivi che operano nel settore delle miniere di carbone ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 delConsiglio relativo agli aiuti di Stato all’industria carboniera;
5 . imprese in difficoltà;
6 . investimento in camion quando sono messi a disposizione di un soggetto passivo che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o sono remunerati;
7 . investire in attività utilizzate in attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.
(3) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’esenzione fiscale che rappresenta un aiuto di Stato per lo sviluppo regionale non può essere utilizzato da un soggetto passivo nei cui sorgono delle condizioni di cui al par. 1 durante il periodo dell’investimento iniziale.
(4) (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) le agevolazioni fiscali, che rappresentano aiuti d’importanza minore non può essere utilizzato da un soggetto passivo per la quale si pone la condizione sotto il par. 2 durante il periodo di investimento.
(5) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’esenzione fiscale che rappresenta un aiuto di Stato agli agricoltori non si applica alle imprese in difficoltà.
Comuni con disoccupazione superiore alla media del Paese
Art. 183. (1) (Modificare -. SG. 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) I Comuni con una disoccupazione superiore alla media per il paese, per gli effetti di cui all’art. 184, comma 1 e art. 189, par. 1, il punto 3 è determinato annualmente da un’ordinanza del Ministro delle Finanze su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che sarà promulgato nella Gazzetta Ufficiale.
(2) (Abrogato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
(3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il comune, il cui centro amministrativo è il centro di un altro comune deve essere incluso nella lista sotto il par. 1 sulla base del tasso di disoccupazione medio ponderato nei rispettivi comuni, determinato sulla base del numero della popolazione economicamente attiva in essi.
Sgravi fiscali per lo svolgimento dell’attività produttiva nei comuni con disoccupazione superiore alla media del paese
Art. 184 . (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’imposta sulle società deve essere deferito fino al 100 per cento dei contribuenti di tassare i loro profitti dall’attività di produzione, compresa la produzione di pedaggio , dove sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . (Modifica -.. SG 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il soggetto passivo svolge attività produttive esclusivamente nei comuni dove l’anno precedente prima che il tasso di disoccupazione corrente pari o superiore a 25 per cento in più superiore alla media nazionale per lo stesso periodo;
2 . (Nuova -. SG 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) per tutto il periodo d’imposta del contribuente supporta non meno di 10 posti di lavoro, almeno il 50 per cento di loro sono impiegati direttamente nell’attività di produzione;
3 . (Nuova – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) per tutto il periodo d’imposta non inferiore al 30 per cento dei dipendenti sono domiciliati nei comuni sotto pag. 1 ;
4 . (Modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 , l’ex voce. 2 – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le condizioni sono soddisfatte da:
a) articolo 188 – nel caso di aiuti de minimis, o
(b) Articolo 189 – nel caso di aiuti di Stato a favore dello sviluppo regionale.
Casi specifici di incarico
Art. 185. (1) Laddove, a seguito della maggiore occupazione, il comune è escluso dall’ambito di applicazione dei comuni di cui all’art. 183 , la persona che ha acquisito il diritto di cedere l’imposta sulle società conserverà tale diritto per i successivi 5 anni consecutivi a decorrere dall’anno in cui l’area viene rimossa dall’elenco, fatte salve le altre condizioni di assegnazione.
(2) Laddove un soggetto passivo abbia soddisfatto le condizioni di cui all’art. 184 , voce 1, nell’anno precedente, prima che il comune venga rimosso dal perimetro dei comuni di cui all’art. 183 ma non l’attività di produzione in questo periodo a causa della performance di lavori preparatori e l’attività produttiva a partire dal prossimo anno diritto di sublicenza l’imposta derivi da l’anno di inizio delle attività produttive e delle riserve nel corso dei prossimi quattro anni consecutivi nel rispetto delle altre condizioni per incarico.
Credito d’imposta sugli investimenti
Art. 186 . (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010anni)
Tax Relief for Cooperatives
Art. 187 . (Abrogato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
Agevolazioni fiscali sotto forma di aiuti de minimis (Titolo Modificare -.. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
Art. 188 . (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) l’imposta un aiuto consistente in aiuti minimi è presente quando la somma delle quote minime percepite dal soggetto passivo negli ultimi tre anni, compresa quella attuale, indipendentemente dalla forma o dalla fonte di acquisizione, non supera l’equivalente di BGN di EUR 200 000 e per i soggetti passivi persone nel settore del trasporto stradale – l’equivalente BGN di 100 000euro, determinato al tasso di cambio ufficiale del lev verso l’euro. Queste soglie si applicano a prescindere dal fatto che l’aiuto sia finanziato interamente o parzialmente dall’Unione europea. L’importo delle indennità minime ricevute include anche l’imposta sulle società ridotta o incamerata del soggetto passivo negli ultimi tre anni, compresa l’imposta sulle società da detrarre o rimborsare per l’anno in corso. L’ammontare delle indennità minime ricevute non include l’imposta sulle società in uscita, per la quale le condizioni di cui all’art. 189 .
(2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La tassa specifica ai sensi dell’art. 184 devono essere investiti in immobilizzazioni materiali o immateriali ai sensi della normativa contabile entro quattro anni dall’inizio dell’anno per il quale l’imposta è trasferita.
(3) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’imposta assegnato investito in attività sotto il par. 2 , devono essere cumulati con altri aiuti di Stato approvati con decisione della Commissione europea o autorizzati ai sensi dell’art. 9della legge sugli aiuti di Stato per questi beni fino all’intensità massima di aiuto stabilita dalla Carta nazionale di aiuto di Stato regionale (GU C 73 del 30 marzo 2007 ).
(4) Il soggetto passivo deve dichiarare l’importo degli aiuti de minimis ricevuti, indipendentemente dalla loro forma e la fonte per gli ultimi tre anni, tra cui l’attuale nella dichiarazione dei redditi annuale per l’anno di assegnazione delle imposte sulle società.
Agevolazioni fiscali sotto forma di aiuti di Stato per lo sviluppo regionale (titolo. SG Izm.-. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
Art. 189 . (. Am – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) I soggetti passivi devono soddisfare le seguenti condizioni per la concessione di aiuti di Stato per lo sviluppo regionale:
1 . la tassa societaria rimessa deve essere investita in attività materiali e immateriali che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
2 . l’investimento iniziale deve essere effettuato entro 4 anni dall’inizio dell’anno per il quale l’imposta è stata consegnata;
3 . (Modifica -.. SG 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’investimento iniziale deve essere effettuato nei comuni dove l’anno del tasso di remissione della disoccupazione con o oltre il 25 per cento superiore la media per lo stesso periodo;
4 . l’attività relativa all’investimento iniziale deve continuare a essere effettuata nel comune pertinente per un periodo di almeno 5 anni dopo l’anno di completamento dell’investimento iniziale; questa circostanza deve essere dichiarata ogni anno fino alla scadenza del periodo di 5 anni con le dichiarazioni fiscali annuali;
5 . almeno il 25 per cento del valore delle attività materiali e immateriali incluse nell’investimento iniziale deve essere finanziato dai fondi propri o attratti del soggetto passivo; non considerare come fondi propri o presi in prestito l’imposta societaria rimessa, nonché altri mezzi in cui vi sia qualche elemento di aiuto di Stato;
6 . le attività materiali e immateriali incluse nell’investimento originario devono essere state acquisite a condizioni di mercato equivalenti a quelle di persone non correlate; le attività immateriali incluse nell’investimento iniziale devono essere attività ammortizzabili;
7 . il valore dei costi ammissibili per le attività immateriali incluse nell’investimento iniziale non deve superare il 50 per cento dell’importo dei costi ammissibili per le attività materiali e immateriali incluse nell’investimento iniziale;
8 . le attività immateriali incluse nell’investimento iniziale dovrebbero essere utilizzate nell’attività del soggetto passivo ed essere incluse nel suo patrimonio per un periodo di almeno 5 anni;
9 . l’imposta differita non deve superare il 50 per cento del valore attuale delle attività materiali e immateriali incluse nell’investimento iniziale determinato al 31 dicembre dell’anno di cessione; il tasso di interesse ai fini della determinazione del valore attuale dell’investimento iniziale è il tasso di riferimento per l’anno di assegnazione determinato dalla Commissione europea;
10 . l’ammontare stimato dell’investimento iniziale e il periodo di attuazione devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi annuale per l’anno per il quale viene trasferita l’imposta sulle società.
(2) L’ imposta societaria in uscita deve essere cumulata con altri aiuti di Stato, approvati con una decisione della Commissione europea o dopo aver ottenuto un permesso ai sensi dell’art. 9 della legge sugli aiuti di Stato per lo stesso investimento iniziale, fino all’intensità massima di aiuto specificata nella Carta nazionale di aiuto di Stato regionale.
(3) In caso di sgravi fiscali per un grande progetto di investimento che ha ricevuto assistenza da tutte le fonti il cui valore totale supera l’equivalente di BGN di 37,5 milioni di EUR, determinato al tasso di cambio ufficiale BGN / EUR, lo sgravio fiscale può essere utilizzato per l’anno in questione solo se:
1 . il soggetto passivo ha informato l’Agenzia delle Entrate del progetto al più tardi prima di iniziare la sua attuazione;
2 . una decisione positiva è stata ricevuta dalla Commissione Europea a seguito di una notifica effettuata ai sensi dell’art. 88 par. (3) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il ministro delle finanze informa la Commissione europea secondo le procedure e le procedure stabilite dalla legge sugli aiuti di Stato. Il soggetto passivo è tenuto a fornire al ministro delle Finanze le informazioni necessarie per inviare una notifica alla Commissione europea.
(4) Dove per un grande progetto di investimento par. 3 , lo sgravio fiscale può essere utilizzato solo se viene rispettato il massimale di aiuto regionale rettificato per i grandi progetti di investimento come definito nella decisione della Commissione europea che approva la Carta nazionale di aiuto di Stato regionale.
(5) Ai fini del par. 3 il valore dell’aiuto e il valore dei costi ammissibili per le attività materiali e immateriali inclusi in un grande progetto di investimento sono determinati dal valore attuale alla data di notifica alla Commissione europea secondo l’ordine di cui all’art. 88 par. (3) del trattato che istituisce la Comunità europea. Ai fini del par. 4 il valore dell’aiuto e il valore dei costi ammissibili delle attività materiali e immateriali inclusi in un grande progetto di investimento sono determinati dal valore attuale alla data di inizio dell’esecuzione del progetto.
Sgravi fiscali per attività in agricoltura, produzione, produzione, alta tecnologia e infrastrutture
Art. 189 a. (*) (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocate -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Agevolazioni fiscali sotto forma di aiuti di Stato agli agricoltori (nuova PAC -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Art. 189 b. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) imposta sulle società è rimesso fino al 60 per cento dei soggetti passivi registrati come agricoltori sul loro profitto fiscale produzione di piante e prodotti animali non trasformati.
(2) L’ imposta sulle società deve essere eliminata quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . la tassa rimessa viene investita in nuovi edifici e nuove attrezzature agricole necessarie per l’adempimento del requisito di cui al par. 1 attività, entro la fine dell’anno successivo all’anno per il quale viene utilizzato l’incarico;
2 . le attività di cui al punto 1 sono acquisite a condizioni di mercato corrispondenti a quelle di persone non collegate;
3 . l’attività sotto il par. (1) continuerà ad essere effettuato per un periodo di almeno tre anni dopo l’anno di assegnazione; tale circostanza deve essere dichiarata ogni anno fino alla scadenza del triennio con le dichiarazioni fiscali annuali;
4 . l’imposta differita non deve superare il 50 per cento del valore delle attività di cui al punto 1 ;
5 . (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) I beni sotto pag. 1 non sostituire asset esistenti;
6 . (. New – SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ). I beni in p 1 agricoltore non è il destinatario (beneficiario) con uno qualsiasi dei seguenti vantaggi:
a) aiuto ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) un aiuto minimo ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007,relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dei prodotti agricoli L 337/35 del 21dicembre 2007 );
(c) assistenza finanziaria nell’ambito del programma di sviluppo rurale;
(d) qualsiasi altra assistenza finanziaria pubblica a carico del bilancio nazionale e / o del bilancio dell’Unione europea.
(3) (Abrogato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
(4) (Abrogato -.. SG 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 anni)
Restrizioni all’uso di incentivi fiscali (. Titolo Modificare -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
Art. 190 . (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Un soggetto passivo non può utilizzare più di una detrazione fiscale in questa sezione nello stesso anno.
(2) Le attività in cui è stata concessa una tassa ai sensi dell’art. 188 , par. 2 sono esclusi dallo scopo di un investimento iniziale.
Sezione V.
Franchigie conformi ai requisiti per gli aiuti di Stato ammissibili al lavoro (abrogata, SG n. 106/2008, entrata in vigore il 01.01.2009)
Soggetti passivi che non possono beneficiare dello sgravio fiscale
Art. 191 . (Abrogato -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Sgravi fiscali per promuovere l’occupazione
Art. 192 . (Abrogato -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Termini e condizioni
Art. 193 . (Abrogato -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Terza parte.
TASSA COPERTA DA SORGENTE
Capitolo ventitreesimo.
OGGETTI DI TASSAZIONE
Imposta dedotta sui dividendi e sulle poste di liquidazione
Art. Articolo 194. (1) La ritenuta alla fonte è prelevata sui dividendi e sulle azioni di liquidazione distribuiti da persone giuridiche locali (personificate) a favore di:
1 . soggetti giuridici stranieri, tranne quando i dividendi sono realizzati da una persona giuridica straniera tramite una stabile organizzazione nel paese;
2 . entità legali locali che non sono commercianti, compresi i comuni.
(2) L’imposta di cui al par. 1 è definitivo e viene trattenuto dalle entità legali locali che distribuiscono dividendi o quote di liquidazione.
(3) Il paragrafo 1 non si applica quando dividendi e azioni di liquidazione sono distribuiti a favore di:
1 . una persona giuridica residente che partecipa al capitale di una società come rappresentante dello Stato;
2 . fondo contrattuale;
3 . (Nuova – SG. 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , integrato -. SG . 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) la persona giuridica straniera che è residente a fini fiscali in State – Stato dell’Unione europea o di un altro stato – parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ad eccezione dei casi di distribuzione nascosta di profitti.
Ritenuta fiscale sul reddito dei non residenti
Art. 195. (1) (suppl -.. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il reddito derivante da fonti del paese di cui all’Art. 12 , par. 2, 3, 5 e 8 a persone giuridiche straniere quando non sono realizzate attraverso una stabile organizzazione nel paese e il reddito da una fonte nel paese di cui all’art. 12 , par. 9 a soggetti giuridici stranieri stabiliti in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, in cui non sono realizzati attraverso una stabile organizzazione nel paese, sono soggetti a ritenuta alla fonte, che è definitiva.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’imposta sotto il par. 1 è detratto dalle entità legali locali, gli unici commercianti o i luoghi di attività economica nel paese, che applicano i redditi delle persone giuridiche straniere, ad eccezione dei redditi di cui all’art. 12 , par. 3 e para. 8 , elemento 2 .
(3) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Se il debitore degli reddito non è soggetto passivo ai sensi dell’art. 2 e per i redditi di cui all’art. 12 , par. 3 e para. 8 , voce 2 , l’imposta è trattenuta dal destinatario del reddito.
(4) I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando una persona straniera, attraverso una stabile organizzazione nel paese, addebita tali redditi ad altre parti della sua impresa situate al di fuori del paese, tranne quando le spese contabili non sono riconosciute ai fini fiscali o contabili i costi o le attività rilevati su costi effettivi (costi) sono rilevati a fini fiscali presso una stabile organizzazione.
(5) Gli anticipi relativi ai redditi di cui al par. (1) non sono soggetti a ritenuta d’acconto.
(6) ( nuova – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La ritenuta fiscale non viene riscossa su:
1 . interessi attivi su obbligazioni o altri titoli di debito emessi da una persona giuridica residente ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato nel paese o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
2 . interessi attivi su un prestito concesso da una persona non residente – l’emittente di obbligazioni o altri titoli di debito, nel caso in cui siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) l’ emittente è residente ai fini fiscali di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
(b) l’ emittente ha emesso obbligazioni o altri titoli di debito allo scopo di prestare il prestito a una persona giuridica locale;
(c) obbligazioni o altri titoli di debito sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nel paese o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (. Titolo Modificare -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Art. 196 . (Am -.. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) non è soggetto a ritenuta d’imposta sul reddito da cessione di strumenti finanziari ai sensi del § 1 pt. 21 delle disposizioni complementari.
Capitolo ventiquattro.
BASE FISCALE
Base imponibile per la ritenuta alla fonte sul reddito da dividendi
Art. 197 . La base imponibile per determinare la ritenuta alla fonte sui redditi da dividendi è l’importo lordo dei dividendi distribuiti.
Base imponibile per la ritenuta alla fonte sui redditi delle azioni di liquidazione
Art. 198 . L’importo imponibile per determinare la ritenuta alla fonte sui redditi derivanti da azioni di liquidazione è la differenza tra il prezzo di mercato che deve essere ricevuto dal rispettivo socio o socio e il costo documentato dell’acquisizione delle azioni o quote.
Base imponibile per la ritenuta alla fonte sul reddito dei non residenti
Art. 199. (1) La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte per i redditi di cui all’art. 195 , par. 1 , sarà l’importo lordo di tali redditi, ad eccezione dei casi di cui al par. 3 e 4 .
(2) La base imponibile per determinare la ritenuta alla fonte per gli interessi attivi di entità giuridiche straniere in base a contratti di leasing finanziario nei casi in cui l’importo del contratto non è determinato è determinato sulla base degli interessi di mercato.
(3) La base imponibile per determinare la ritenuta alla fonte sui redditi dei non residenti dalle cessioni di attività finanziarie è la differenza positiva tra il loro prezzo di vendita e il loro costo di acquisizione documentato.
(4) La base imponibile per determinare la ritenuta alla fonte sui redditi dei non residenti dall’alienazione di beni immobili è la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo documentalmente comprovato di acquisto dell’immobile.
(5) Il prezzo di vendita ai fini del par. 3 e 4 rappresentano il corrispettivo per l’operazione, inclusa la remunerazione diversa dalla moneta, che è misurata ai prezzi di mercato alla data di maturazione dei proventi.
(6) In caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario prima della scadenza del termine e senza trasferimento della proprietà dei rispettivi beni soggetti al contratto, le rate di leasing non rimborsabili sono considerate come reddito derivante dall’uso di beni acquisiti dalla persona giuridica straniera al momento della risoluzione. La ritenuta alla fonte pagata sugli interessi attivi fino alla risoluzione del contratto di locazione è detratta dalla ritenuta d’acconto dovuta sul reddito derivante dall’uso dell’immobile.
Capitolo venticinque.
TARIFFA FISCALE
Aliquote fiscali
Art. 200. (1) (Modificare -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) L’aliquota dell’imposta sul reddito di cui all’art. 194 è 5 percento.
(2) (suppl. – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’aliquota dell’imposta sul reddito di cui all’art. 195 è il 10 per cento ad eccezione dei casi di cui all’art. 200 a.
Aliquota dell’imposta sui redditi da interessi, canoni e royalties
Art. 200 a. (. Nuovo – SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) Il tasso di imposta sul reddito da interessi, royalties è 5 per cento quando tutte le seguenti condizioni:
1 . il titolare del reddito è una persona giuridica straniera proveniente da uno Stato membro dell’Unione europea o una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea a una persona giuridica straniera proveniente da uno Stato membro dell’Unione europea;
2 . la persona giuridica residente – il pagatore del reddito o la persona la cui stabile organizzazione nella Repubblica di Bulgaria è il pagatore del reddito, è una persona collegata con la persona giuridica straniera – il titolare del reddito o con la persona la cui attività è il proprietario del reddito.
(2) (Nuova -. SG 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I proventi da interessi, i canoni può essere applicata la tariffa sotto il par. 1 e prima della scadenza del termine sotto il par. 6 , punto 2 , a condizione che, al momento dell’imposta sul reddito, la detenzione del capitale minimo richiesto non sia interrotta.
(3) (Nuovo – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi sotto il par. (2) , in cui la detenzione del capitale minimo richiesto viene interrotta prima della scadenza del periodo minimo di due anni, 2 interessi attivi, canoni, l’aliquota del 10per cento deve essere applicata . La ritenuta alla fonte dovuta è rettificata come se l’aliquota fiscale dell’imposta sul reddito da interessi, delle royalties e delle royalties fosse 10per cento La differenza tra la ritenuta alla fonte dovuta e l’imposta dovuta è rappresentata dagli interessi di mora per il periodo a partire dalla data in cui la ritenuta alla fonte doveva essere pagata fino alla data del deposito.
(4) (prec. 2 -. SG 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) quando il reddito soggetto a imposta tasso sotto il par. 1 , è soggetto ad un’aliquota più elevata, il titolare del reddito ha il diritto di chiedere il rimborso. Il rimborso deve essere effettuato nell’ordine e nei termini del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale, ma non oltre un anno dalla presentazione della richiesta di rimborso.
(5) (. Prev 3 – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) paragrafi 1-4 non si applica:
1 . reddito, che rappresenta una distribuzione di profitti o una restituzione di capitale;
2 . redditi da crediti che danno diritto alla partecipazione agli utili del debitore;
3 . proventi da crediti che autorizzano il creditore a sostituire il suo interesse nel diritto di interesse nei profitti del debitore;
4 . i proventi da crediti se non è prevista la restituzione del capitale o il rendimento è superiore a 50 anni dalla data di emissione del debito;
5 . redditi, che rappresentano le spese non riconosciute ai fini fiscali in una stabile organizzazione nella Repubblica di Bulgaria, ad eccezione di quelle di cui all’art. 43 ;
6 . reddito proveniente da una persona giuridica straniera proveniente da un paese che non è uno Stato membro dell’Unione europea attraverso una stabile organizzazione nella Repubblica di Bulgaria;
7 . reddito da transazioni in cui il motivo alla base o uno dei motivi principali è l’evasione o l’elusione della tassazione.
(6) (Paragrafo 4 rinumerato – SG n. 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 ) Ai fini del presente articolo:
1 . una persona giuridica straniera proveniente da uno Stato membro dell’Unione europea è qualsiasi persona giuridica straniera per cui sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:
a) la forma giuridica della persona giuridica straniera è conforme all’allegato 5 ;
(b) la persona giuridica straniera è residente ai fini fiscali di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della normativa fiscale pertinente e in virtù di una convenzione sulla doppia imposizione con un paese terzo non è considerata residente ai fini fiscali in un altro L’Unione Europea;
(c) la persona giuridica non residente è soggetta a una delle imposte indicate nell’Allegato 6 senza diritto all’esenzione, oa una tassa identica o simile che è imposta in aggiunta o in sostituzione di tali imposte;
2 . una persona è una persona correlata con una seconda persona se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta nel momento in cui il reddito è maturato:
a) (modifica – SG.. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La prima persona ha periodo ininterrotto di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della seconda persona;
b) (modifica – SG.. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La seconda persona ha periodo ininterrotto di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della prima persona;
c) (modifica -. SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La terza persona che è una persona giuridica residente o persona giuridica straniera da un membro – Stato dell’Unione europea, è stato ininterrottamente almeno due anni almeno il 25 % del capitale sia della prima che della seconda persona;
3 . una persona giuridica straniera è titolare del reddito quando riceve tale reddito a proprio vantaggio e non come intermediario o agente di un’altra persona;
4 . una stabile organizzazione è il titolare del reddito quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il debito, il diritto o l’uso di informazioni per le quali sorgono interessi o canoni sono effettivamente connessi a tale stabile organizzazione;
(b) interessi o canoni rappresentano redditi rispetto ai quali la stabile organizzazione è tassata nello Stato membro dell’Unione europea in cui è residente mediante una delle imposte elencate nell’allegato 6 o in Belgio; “impot des non residenti / belasting der niet-verblijfhouders”, o in Spagna – con “Impuesto sobre la Renta de no Residentes “, o con la tassa identico o simile, che si impone in aggiunta o al posto di queste tasse.
Capitolo ventisei.
DICHIARAZIONE DI TASSA
Dichiarazione di imposta. Certificato di ritenuta d’acconto sul reddito dei non residenti . Fornire informazioni per lo scambio automatico (Am -. SG. 109 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Art. 201 . (Suppl. – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011, modificata -. SG SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) (1) Le persone soggette all’obbligo di trattenere e versare la ritenuta alla fonte di cui all’art. 194 e 195dichiarare l’imposta dovuta per il trimestre con una dichiarazione standard entro la fine del mese successivo al trimestre. La dichiarazione è presentata alla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate, dove il pagatore delle entrate è registrato o è soggetto a registrazione.
(2) Se il pagatore delle entrate non è soggetto a registrazione, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata alla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia.
(3) (suppl. – SG. 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) Nel caso in cui il debitore del reddito è un persona che non è tenuto a trattenere e versare dichiarazione dei redditi viene presentata da il destinatario del reddito entro il termine di cui al par. 1.
(4) Su richiesta dell’interessato, un certificato fiscale per l’imposta sul reddito versata a persone giuridiche straniere ai sensi della presente legge è emesso in forma standard. Il certificato sarà rilasciato dalla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate, dove la dichiarazione di cui al par. 1 .
Capitolo ventisette.
IMPORTAZIONE DELL’IMPOSTA
La tassa di importazione
Art. 202. (1) (Modificare -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I contribuenti dell’imposta sul reddito alla fonte di cui all’art. 194 , sarà soggetta al pagamento delle imposte dovute entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata presa la decisione di distribuire dividendi o azioni di liquidazione.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I contribuenti dell’imposta sul reddito alla fonte di cui all’art. 195 , sono obbligati a pagare le tasse dovute fino alla fine del mese successivo al trimestre di maturazione delle entrate.
(3) L’ imposta dovuta ai sensi del par. 1 e 2 devono essere presentati alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate nel luogo di registrazione o se il pagatore delle entrate è soggetto a registrazione.
(4) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Se il debitore del reddito sotto il par. 2 non è una persona responsabile delle imposte e per il reddito di cui all’art. 12 , par. 3 e para. 8 , punto 2 , l’imposta è pagata dal destinatario del reddito entro il termine di cui al par. 2, il reddito essendo considerato maturato dalla data del suo ricevimento da parte della persona giuridica straniera. La tassa dovuta è pagata alla direzione territoriale competente dell’Agenzia delle entrate nazionale nel luogo di registrazione o dove il pagatore delle entrate è soggetto alla registrazione. Quando il pagatore delle entrate non è soggetto a registrazione, l’imposta è versata alla Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia.
(5) L’ imposta pagata in eccesso sarà rimborsata dalla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate, a cui sarà soggetta l’imposta.
Il ricalcolo della ritenuta alla fonte (nuova PAC -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni)
Art. 202 a. (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 anni) (1) Una persona giuridica straniera che è residente a fini fiscali nello Stato – Stato dell’Unione europea o di un altro stato – partito ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, ha il diritto di scegliere di ricalcolare la ritenuta alla fonte sui redditi di cui all’art. 12 , par. 2, 3, 5 e 8 . Nel caso in cui la persona straniera scelga di ricalcolare la ritenuta alla fonte, il ricalcolo deve essere effettuato per tutto il reddito realizzato ai sensi dell’art. 12 , par. 2, 3, 5 e 8 durante l’anno.
(2) Se la persona straniera sceglie di ricalcolare la ritenuta alla fonte sull’imposta sul reddito ricalcolato realizzata è pari alla imposta sulle società che sarebbe dovuto sul reddito nel caso sono state fatte da un ente locale. Quando la persona straniera ha sostenuto spese in conto esercizio nella prima frase, che sarebbe stato i costi fiscali a carico, se sono state fatte da un ente locale, l’imposta aumenta la quantità di aggiustamenti fiscali.
(3) Laddove l’importo della ritenuta alla fonte prelevata ai sensi dell’art. 195 , par. 1 supera l’importo della tassa rideterminata di cui al par. 2 , la differenza sarà rimborsata fino all’importo della ritenuta alla fonte di cui all’art. 195 , par. 1 che la persona straniera non può detrarre dall’imposta dovuta nel paese in cui è residente.
(4) L’opzione per il ricalcolo della ritenuta alla fonte deve essere esercitata depositando una dichiarazione dei redditi annuale in un modulo standard. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata dall’estraneo alla Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia, entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di maturazione delle entrate.
(5) Il rimborso dell’imposta di cui al par. 3 deve essere eseguita secondo la procedura del Codice di procedura fiscale e assicurativa dalla Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia.
(6) paragrafi da 1 a 5 non si applicano se la persona straniera è residente ai fini fiscali di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo che non è uno Stato membro dell’Unione europea con il quale la Repubblica di Bulgaria:
1 . non esiste un doppio accordo di elusione fiscale, o
2 . esiste un accordo per evitare la doppia imposizione in vigore, che non prevede:
a) scambio di informazioni, o
b) cooperazione nella riscossione delle imposte.
responsabilità
Art. 203 . Dove la tassa di cui all’art. 194 e 195 non devono essere trattenuti e pagati in ordine, essi sono solidalmente responsabili nei confronti dei soggetti passivi di tali redditi.
Parte quarta.
TASSA SULLE SPESE
Capitolo ventotto.
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetti di tassazione
Art. 204 . L’imposta di spesa è soggetta ai seguenti costi documentati:
1 . costi di rappresentazione relativi all’attività;
2 . costi sociali forniti in natura a dipendenti e dipendenti nell’ambito di un contratto di gestione e controllo (dipendenti); i costi sociali forniti in natura comprendono anche:
a) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il costo dei contributi (premi) per l’assicurazione volontaria aggiuntiva, assicurazione sanitaria volontaria e “Life”;
(b) il costo dei buoni alimentari;
3 . costi associati alla gestione dei veicoli durante la loro gestione.
Costi sociali che non sono in natura
Art. 205 . Le spese sociali, che non sono fornite in natura, rappresentano il reddito di una persona fisica, sono tassate secondo i termini e le condizioni della Legge sull’imposta sul reddito personale.
Riconoscimento della tassa sui costi
Art. 206. (1) spesa e la relativa imposta devono essere rilevate ai fini fiscali per l’anno di competenza e non formano una differenza imposta temporanea ai sensi del Capitolo Otto.
(2) L’imposta sui costi è definitiva.
Soggetti passivi
Art. 207. (1) I soggetti passivi dell’imposta di cui all’art. 204 , le voci 1 e 3 sono persone soggette all’imposta sulle società.
(2) I soggetti passivi dell’imposta di cui all’art. 204 pt. 2 sono tutti i datori di lavoro o enti con contratti di gestione e controllo.
Esenzione dagli oneri sociali per contributi e premi per assicurazioni sociali complementari e assicurazioni sulla vita
Art. 208 . Nessun costo sociale è tassato secondo l’art. 204 , punto 2 , lettera “a” fino a 60 BGN al mese per ciascun lavoratore subordinato, nel caso in cui i soggetti passivi non abbiano passività pubbliche obbligatorie al momento di sostenere le spese.
Esenzione dagli oneri sociali per i buoni pasto
Art. 209. (1) (modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) non è tassato spesa sociale di cui all’art. 204pt. 2 , lettera “b” fino a 60 mese lev, fornito sotto forma di buoni pasto a ciascun dipendente quando vi sono le seguenti condizioni:
1 . (Modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Lo stipendio base mensile concordata della persona nel mese di fornitura di buoni non è inferiore alla media concordato stipendio base della persona degli ultimi tre mesi;
2 . il soggetto passivo non ha obblighi pubblici che sono esecutivi nel momento in cui i buoni sono emessi;
3 . i buoni sono forniti al soggetto passivo da una persona autorizzata ad agire come gestore dal Ministro delle Finanze sulla base di una competizione;
4 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
5 . (Revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
(2) Il diritto di operare come operatore deve avere una persona autorizzata dal Ministro delle Finanze che:
1 . ha un capitale sociale (registrato) non inferiore a 2 milioni di BGN al momento del deposito dei documenti del permesso;
2 . è registrato ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto;
3 . non è in procedura di insolvenza o di liquidazione;
4 . non ci sono obblighi di esecuzione pubblica al momento della presentazione dei documenti del permesso;
5 . deve essere rappresentato da persone che:
(a) non sono stati condannati per un reato di natura generale, a meno che non siano riabilitati;
(b) non sono stati membri di un organo di gestione o di vigilanza di una società estinta dall’insolvenza negli ultimi due anni precedenti la data della decisione di apertura della procedura di insolvenza in caso di permanenza di creditori insoddisfatti.
(3) (modifica – SG.. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Il permesso è rilasciato dal Ministro delle Finanze sulla base della concorrenza e essere ritirata quando l’operatore:
1 . (Modificare e suppl -.. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) cessa di soddisfare uno dei requisiti sotto il par. 2, 8 e 9 ;
2 . cessa di operare;
3 . (Efficace 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) è stata inattiva nel corso degli ultimi due anni, compreso l’anno prima che il precedente ha ricevuto il primo quota individuale;
4 . (Efficace 01.01.2010 , modificata -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) ha messo a disposizione dei datori di lavoro buoni pasto ricevuti da una quota individuale per fornire buoni pasto, che hanno un valore nominale superiore a tale quota individuale o che hanno fornito buoni per il cibo senza aver ricevuto una quota individuale.
(4) L’ emissione, il rifiuto di rilasciare un permesso o la revoca del permesso rilasciato devono essere emessi per iscritto dal Ministero delle Finanze.
(5) Il rifiuto di rilasciare un permesso e la sua revoca possono essere contestati dall’ordinanza del codice di procedura amministrativa.
(6) La procedura per lo svolgimento del concorso per il rilascio e la revoca delle condizioni di autorizzazione e le procedure per i buoni di stampa, il numero di voucher emessi, le condizioni per l’organizzazione e il controllo del perseguimento di un operatore deve essere determinata dal Ministro del Lavoro e sociale politica e il ministro delle finanze.
(7) (nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il contingente annuo totale per fornire buoni pasto per approvare la legge sul bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno.
(8) (nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’operatore deve utilizzare le somme ricevute dai datori di lavoro fornito loro buoni pasto per i bonifici bancari per i fornitori di servizi a contratto con l’operatore, o per recuperare il valore nominale dei buoni pasto depositati dai datori di lavoro in caso di revoca dell’autorizzazione dell’operatore.
(9) (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’operatore stipula contratti di servizio solo con i fornitori che sono registrati sotto l’Imposta sul Valore Aggiunto.
Esenzione dagli oneri previdenziali per il trasporto di dipendenti e persone contratte per la gestione e il controllo
Art. 210. (1) Nessuna imposta sarà riscossa ai sensi dell’art. 204 ( 2), i costi sociali di trasporto di dipendenti e dipendenti nell’ambito di un contratto di gestione e controllo, da domicilio a sede di servizio e viceversa.
(2) Il paragrafo 1 non si applica quando il trasporto è effettuato in automobile o mediante linee di autobus supplementari.
(3) Il paragrafo 1 si applica anche quando il trasporto dei dipendenti è fatto in auto per inaccessibile e aree remote senza eseguire dei costi il contribuente non può garantire l’attuazione delle sue attività.
Capitolo ventinovesimo.
BASE FISCALE
Base fiscale per l’imposta sui costi rappresentativi
Art. 211 . (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per il calcolo dell’imposta sul costo dell’arte. 204 , voce 1 sono le spese maturate per l’anno solare.
Ammontare imponibile per l’imposta sui costi sociali fornita in natura
Art. 212 . (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per il calcolo dell’imposta sul costo dell’arte. 204 , voce 2 sono i costi sociali maturati forniti in natura meno le entrate relative a tali spese per l’anno solare.
Base imponibile per l’imposta sul contributo sociale (premi) per assicurazioni sociali e assicurazioni sulla vita
Art. 213. (1) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per il calcolo dell’imposta sul costo dell’arte. 204 , punto 2 , la lettera “a” è la somma delle basi imponibili per i mesi dell’anno solare, determinata dall’ordine del par. 2 e 3 .
(2) (prec. 1 suppl. -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per la determinazione dell’imposta sul costo del mese dell’arte. 204 , articolo 2 , lettera “a” è l’eccedenza di tali spese oltre 60 BGN al mese per ogni lavoratore subordinato.
(3) (prec. 2 , Suppl -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Dove i contribuenti hanno obblighi pubblici applicabili al momento della maturazione dei costi, imposte la base per determinare l’imposta è l’importo totale delle spese maturate per il mese di calendario.
Ammontare imponibile della tassa sui costi sociali dei buoni pasto
Art. 214. (1) (nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per il calcolo dell’imposta sul costo dell’arte. 204 , voce 2 , la lettera “b” è la somma delle basi imponibili per i mesi dell’anno solare, determinata dall’ordine del par. 2e 3 .
(2) (modifica -. SG. 106 del 2008 , efficace dal 01.01.2009 , para precedente. 1 , suppl -. SG. 94 del 2012 , efficace dal 01/01/2013 d) La base imponibile per determinare l’imposta sulle spese per il mese di calendario ai sensi dell’art. 204 , articolo 2 , lettera “b” è l’eccedenza di questi costi oltre 60 BGN al mese per ogni lavoratore subordinato.
(3) (prec. 2 , Suppl -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Quando le condizioni non sono soddisfatte per l’esenzione di cui all’art. 209 , la base imponibile per determinare l’imposta sui costi è l’intero ammontare delle spese maturate per il mese di calendario.
Ammontare imponibile della tassa sui costi di manutenzione, riparazione e funzionamento dei veicoli
Art. 215. (1) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per il calcolo dell’imposta sul costo dell’arte. 204 , voce 3 sono i costi di manutenzione, riparazione e funzionamento dei veicoli, accumulati durante l’anno solare, al netto dei proventi da assicurazione relativi al veicolo, fino all’importo dei costi di riparazione sostenuti per il risarcimento.
(2) Quando i veicoli sono impegnati sia in attività lavorative che in attività gestionali, nel determinare la base imponibile ai sensi del par. 1 :
1 . (Modifica – SG.. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I costi operativi relativi alle operazioni di gestione sulla base di chilometraggio per questo business miglia durante l’anno civile;
2 . (Modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il costo di manutenzione e riparazione relative alle operazioni di gestione sulla base di chilometraggio per questa attività chilometri al chilometraggio totale del veicolo per anno civile
(3) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Quando la base imponibile sotto il par. 1 è una cifra negativa, è dedotta consecutivamente dalla base imponibile per gli anni successivi.
Capitolo trenta
TASSI FISCALI, DICHIARAZIONE E IMPOSIZIONE DELL’IMPOSTA SULLE SPESE (PROBLEMO INCREDIBILE – SG 110/07, IN VIGORE DAL 01.01.2007)
Aliquota fiscale
Art. 216 . L’aliquota d’imposta della tassa sulle spese di cui all’art. 204 è il 10 percento.
Dichiarazione e il pagamento delle imposte (. Titolo Modificare -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
Art. 217. (1) (nuova – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’imposta sulle spese dichiarate dalla dichiarazione annuale dei redditi presentata dal contribuente.
(2) (precedente art. 217 – SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 g .) L’imposta preventiva verrà depositata entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Parte quinta
TASSE ALTERNATIVE
Capitolo trentunesimo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Tassa alternativa
Art. 218. (1) I soggetti passivi a cui si fa riferimento in questa parte, al posto della tassa sulle società, sono soggetti a un’imposta alternativa per le attività specificate in questa parte.
(2) Per tutte le altre attività le persone di cui al par. (1) sono soggetti all’imposta sulle società, ad eccezione delle entità di bilancio.
Capitolo trentaduesimo.
TASSA SULL’ATTIVITÀ DI GIOCO D’AZZARDO
Sezione I.
Generale
contabilità
Art. 219 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) (1) I soggetti passivi cui al presente capo tengono un registro dettagliato e mantenere registrazioni sufficienti per stabilire gli obblighi previsti questa legge da parte delle autorità fiscali della National Revenue Agency.
(2) (Abrogato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
(3) (Abrogato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
(4) (Nuova -. SG 15 di 2013 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’ausiliaria fiscali e attività accessorie ai sensi della legge gioco d’azzardo è dichiarato un modulo di dichiarazione dei redditi annuale da presentare in fino a il 31 marzo dell’anno successivo presso la Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate per la registrazione del contribuente.
(5) (Nuova – SG. 15 del 2013 , in vigore dal 01.01.2013 ) I soggetti passivi di cui al presente capo presentano una relazione annuale di attività entro il 31 marzo dell’anno seguente presso la Direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate di registrazione del soggetto passivo.
Sezione II.
Tasse sul gioco del lotto e del lotto, scommesse sui risultati di competizioni sportive e giochi ippici e ippici, scommesse su eventi casuali e scommesse relative a fatti, anche organizzate a distanza (Titolo emendamento – SG 94/2012, in vigore dal 01.01.2013 , abrogato – SG, n. 1 del 2014, in vigore dal 01.01.2014 )
Considerazioni generali
Art. 220 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Soggetti passivi
Art. 221 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Base fiscale
Art. 222 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Aliquota fiscale
Art. 223 . (Am -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -. SG N. 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 )
Dichiarazione di imposta
Art. 224 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
La tassa di importazione
Art. 225 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Ricavi da attività di supporto e supporto
Art. 226. (1) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Sezione III.
Imposta sui giochi della lotteria, della lotteria e della lotteria Bingo e Keno, compresi quelli organizzati a distanza (Titolo modificato – Gazzetta ufficiale n. 94/2012, in vigore dal 01.01.2013 , abrogato – SG, N. 1 del 2014, in vigore dal 01.01.2014)
Considerazioni generali
Art. 227 . (Abrogato -. SG. 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Soggetti passivi
Art. 228 . (Abrogato -. SG. 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Base fiscale
Art. 229 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Aliquota fiscale
Art. 230 . (Am -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -. SG N. 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 )
Dichiarazione di imposta
Art. 231 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
La tassa di importazione
Art. 232 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Rimborso fiscale
Art. 233 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il , revocato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Ricavi da attività di supporto e supporto
Art. 234. (abrogato -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 01.01.2014 anni)
Sezione IV.
Imposte sull’attività di gioco di giochi in cui la partecipazione è pagata tramite il prezzo di un telefono o di un altro servizio di comunicazione elettronica (titolo modificato, Gazzetta ufficiale n. 94/2012 , in vigore dal 01.01.2013, – SG. 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 2014/01/01 on )
Considerazioni generali
Art. 235 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , che in giro m -.. SG 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 2014/01/01 su ) l’attività di gioco dei giochi , dove la quota di partecipazione è attraverso il prezzo di un telefono o di un altro servizio di comunicazione elettronica, è soggetta a una tassa sul gioco d’azzardo che è definitiva.
Soggetti passivi
Art. 236 . (Am -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , la modifica -. SG. 1 dal 2014 in poi, in vigore dal 2014/01/01 ) I soggetti passivi sotto di questa sezione sono gli organizzatori di giochi di gioco in cui la posta è rappresentata dal prezzo del telefono o di altri servizi di comunicazione elettronica.
Base fiscale
Art. 237 . (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per la determinazione dell’imposta in questa sezione è l’aumento del prezzo del telefono o altro servizio di comunicazioni elettroniche.
Aliquota fiscale
Art. 238 . (Am -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) L’aliquota d’imposta ai sensi della presente sezione è il 15 per cento.
Dichiarare scommesse e tasse
Art. 239 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) (1) L’organizzatore del gioco d’azzardo deve dichiarare le scommesse e le imposte cui alla presente sezione presso la Direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate nel luogo di registrazione lei all’interno 10 o del mese successivo al mese dei giochi si svolgono con il modulo di dichiarazione.
(2) L’ operatore del telefono o altro servizio di comunicazione elettronica dichiara le scommesse fatte e la tassa di cui alla presente sezione alla direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale nel luogo della sua registrazione entro il decimogiorno del mese successivo al mese delle partite, una dichiarazione di modello.
La tassa di importazione
Art. 240 . (Am -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) (1) La tassa sul gioco d’azzardo ai sensi della presente sezione deve essere trattenuta e versata dal gestore del telefono o altro servizio di comunicazione elettronica, entro 10 – il numero del mese successivo al mese dei giochi.
(2) L’operatore di telefono o altri servizi di comunicazione elettronica è tenuto a garantire che l’organizzatore del gioco d’azzardo è autorizzata dalla Gambling Commission Stato, e di presentare alla direzione territoriale del contratto di agenzia nazionale delle entrate in base a chi accetta scommesse , con una clausola sull’aumento del prezzo del telefono o di altri servizi di comunicazione elettronica.
Ricavi da attività di supporto e supporto
Art. 241. (1) Ricavi attività accessorie ed ausiliarie in base alla legge di gioco è una tassa alternativa sul loro valore pari al 12per cento.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’imposta è versata dall’organizzatore del gioco d’azzardo entro il 31 marzo dell’anno successivo anno solare.
Sezione V.
Tasse sull’attività di gioco di macchine da gioco e giochi in un casinò di gioco (Titolo, SG n. 94/2012, in vigore dal 01.01.2013, emendamenti., SG, iss. 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 )
Considerazioni generali
Art. 242 . (1) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il testo precedente dell’art. 242 , modificato -. SG. 1del 2014 , in vigore dal 01:01 .2014 ) Il gioco d’azzardo da macchine e giochi di gioco in un casinò è soggetto a una tassa sull’attività di gioco che è definitiva.
(2) (Nuova – SG. 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’attività di gioco d’azzardo di giochi con slot machine e giochi in un casinò on-line organizzati, soggette all’imposta sulle società.
Soggetti passivi
Art. 243 . (Am -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , modificato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) I soggetti passivi di cui al presente sezione sono gli organizzatori di giochi d’azzardo ai sensi dell’Art. 242 , par. 1 .
Determinazione fiscale
Art. 244 . (Am -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , integrata -.. SG 23 di 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) L’imposta sul gioco d’azzardo questa sezione deve essere determinata per le voci nel certificato di licenze rilasciate e gestite:
1 . (Modificare – SG.. 1 di 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le macchine da gioco in una sala di giochi, ogni postazione di gioco della stessa;
2 . (Modifica -. SG. 1 di 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) I tavoli da gioco e slot machine in un casinò, ogni postazione di gioco da loro.
Importo della tassa
Art. 245 . (Am -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013anni) (1) imposte attività di gioco d’azzardo sotto questa sezione è la seguente:
1 . (Modifica – SG.. 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni) per le slot machine in una sala da gioco e casinò, ogni sede di gioco di esso – 500 lev per trimestre;
2 . (Modifica – SG.. 1 del 2014 , in vigore dal 2014/01/01 ) La roulette in tavolo da gioco del casinò – 22 000 lev per trimestre per ogni tavolo da gioco;
3 . (Modifica – SG.. 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni) per altri apparecchi da gioco del casinò – 5000 lev per trimestre per ogni apparecchi da gioco;
4 . (Revocato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
(2) (modifica -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 03.08.2013 ) Per i trimestri precedenti al rilascio dopo la revoca della licenza per l’organizzazione di giochi d’azzardo con la rispettiva imposta apparecchi da gioco sotto il par. 1 , gli articoli da 1 a 3 non sono dovuti.
(3) (modifica -. SG. 23 del 2013 , in vigore dal 08.03.2013 ) L’imposta sotto il par. 1 , il punto 1 – 3 è dovuto per intero per il trimestre in cui è stata emessa o ritirata la licenza per l’organizzazione di giochi d’azzardo con le rispettive attrezzature di gioco.
(4) Nei casi previsti dall’art. 40 del Gambling Act, la tassa di cui al par. 1 , gli elementi 1-3 sono dovuti per intero al trimestre in cui l’attività è sospesa o ripresa.
Dichiarazione di imposta
Art. 246 . (Am -.. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 anni) (1) I contribuenti dichiara imposta in questa sezione presentando un modello di dichiarazione entro 15 o del mese , dopo il trimestre.
(2) La dichiarazione dei redditi di cui al par. 1 deve essere presentato alla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate nel luogo di registrazione della persona.
La tassa di importazione
Art. 247 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) L’imposta sul gioco d’azzardo questa sezione è presentata entro i termini stabiliti per la sua dichiarazione.
Capitolo trentatreesimo.
IMPOSTA SULLE ENTRATE PROVENIENTI DALLE IMPRESE DEL BILANCIO
Considerazioni generali
Art. 248 . Entrate delle imprese di bilancio dalle operazioni di cui all’art. 1 della legge sul commercio, nonché il noleggio di beni mobili e immobili, sono soggetti all’imposta sul reddito ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.
Base fiscale
Art. 249 . (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per la determinazione delle entrate fiscali sul reddito dell’impresa di bilancio dalle operazioni di cui all’art. 1 della legge sul commercio, nonché il noleggio di beni mobili e immobili maturati durante l’anno in questione.
Aliquote fiscali
Art. 250. (1) L’aliquota dell’imposta sul reddito è del 3 %.
(2) L’aliquota dell’imposta sul reddito dei comuni è del 2 %.
Assegnazione di tasse
Art. 251. (1) dovrà essere assegnato il 50 per cento del gettito fiscale delle imprese bilancio per la ricerca, le università statali, statali e scuole comunali nel sistema di istruzione pubblica per la loro attività, che è direttamente collegato con o accessoria per le prestazioni della propria base attività.
(2) La tassa incamerata deve essere registrata come responsabilità scritta nei confronti dello stato.
Dichiarazione di imposta
Art. 252. (1) (precedente art. 252 – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Quando il soggetto del gettito fiscale per l’anno, le organizzazioni di bilancio presentare una dichiarazione dei redditi annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
(2) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La dichiarazione dei redditi è archiviato e AAR.
La tassa di importazione
Art. 253 . (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il gettito fiscale è dovuta fino il 31 marzo dell’anno successivo.
Capitolo trentaquattro.
TASSAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DELLE NAVI
Considerazioni generali
Art. Articolo 254. (1) I soggetti passivi di cui al presente capo possono scegliere la loro attività dall’esercizio di navi da tassare per l’attività operativa delle navi.
(2) I soggetti passivi che hanno optato per l’assoggettamento all’imposta di cui al par. 1 , sarà soggetto a questa tassa per un periodo non inferiore a 5 anni.
Soggetti passivi
Art. 255. (1) (precedente art. 255 – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I soggetti passivi di cui al presente capo persone che effettuano la navigazione commerciale marittima, fornendo le seguenti condizioni:
1 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni) sono imprese registrate ai sensi della legge commerciale o d’affari di una società che è residente a fini fiscali in un altro Stato membro – Stato l’Unione europea o uno Stato membro della zona economica europea ai sensi della legislazione fiscale pertinente e in virtù di una convenzione sulla doppia imposizione con un paese terzo non si considera stabilita a fini fiscali in un altro paese al di fuori dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
2 . (Modifica – SG.. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il operante loro navi e imbarcazioni charter proprio o noleggiati;
3 . non rifiutare di addestrare i tirocinanti a bordo delle navi, tranne nel caso in cui il numero di tirocinanti in un anno superi uno su 15 agenti a bordo;
4 . (Modifica – SG.. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) Gli equipaggi con i cittadini bulgari o cittadini di altri paesi – membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
5 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) almeno 60 di un centinaio del tonnellaggio netto delle navi gestite proviene da navi battenti bandiera bulgara o bandiera di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
6 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il svolgere le proprie attività nel rispetto delle convenzioni internazionali e del diritto dell’Unione europea in materia di sicurezza e la sicurezza della navigazione, l’inquinamento ambientale dalle navi e dalle condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave.
(2) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I soggetti passivi di cui al presente capo e le persone che svolgono la navigazione commerciale marittima nella gestione di navi in base a contratti gestione e contemporaneamente soddisfare i seguenti requisiti:
1 . per loro le condizioni di cui al par. 1 , articoli 1, 5 e 6 ;
2 . più della metà del personale amministrativo costiero o dell’equipaggio è costituito da cittadini bulgari o cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
3 . almeno due terzi del tonnellaggio delle navi in gestione sono gestiti da società residenti a fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Restrizioni sulla portata della tassa
Art. 256 . I soggetti passivi non sono autorizzati ad applicare le disposizioni in materia di tassazione di cui al presente capo per:
1 . navi marittime con meno di 100 tonnellate nette ;
2 . pescherecci;
3 . imbarcazioni da diporto diverse dalle navi da passeggeri;
4 . le navi che i soggetti passivi hanno previsto per la gestione o in base a un contratto di noleggio a scafo nudo, tranne nel caso in cui siano fornite allo Stato;
5 . impianti per l’estrazione di risorse naturali sotterranee, piattaforme petrolifere e navi impegnate in attività di dragaggio e attività di rimorchio e trascinamento.
Base fiscale
Art. Articolo 257. (1) La base imponibile per una nave operativa in un giorno è determinata come segue:
1 . per una nave con un tonnellaggio netto fino a 1000 tonnellate – BGN 3,50 per ciascuna ha iniziato 100 tonnellate;
2 . per una nave con un tonnellaggio netto compreso tra 1001 e 10 000 tonnellate – BGN 35 più BGN 3,00 per ciascuno ha iniziato 100 tonnellate su 1000 tonnellate;
3 . per una nave di un tonnellaggio netto compreso tra 10 001 e 25 000 tonnellate – BGN 305 più BGN 2,50 per 100tonnellate avviate su 10 000 tonnellate;
4 . per una nave di stazza netta superiore a 25 001 tonnellate – BGN 680 più BGN 1,00 per ciascuna ha iniziato 100tonnellate su 25 000 tonnellate.
(2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La base imponibile per la nave per l’anno civile è determinato dalla base imponibile per il rispettivo nave e per il funzionamento giorno, determinata da l’ordine del par. 1 deve essere moltiplicato per i giorni in servizio della nave interessata durante l’anno civile.
(3) La base imponibile per la determinazione dell’imposta di cui al presente capo è la somma delle basi imponibili fissate per tutte le navi di cui al par. 2 .
Aliquota fiscale
Art. 258 . L’aliquota d’imposta della tassa in questo capitolo è del 10 percento.
Dichiarazione di imposta
Art. Articolo 259. (1) I soggetti passivi esercitano il loro diritto di opzione ai fini della tassazione ai sensi del presente capo presentando una dichiarazione standard entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
(2) I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione dei redditi annuale secondo un modello per l’imposta dovuta ai sensi del presente capitolo entro il 31 marzo dell’anno successivo.
(3) (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La dichiarazione dei redditi è archiviato e AAR.
La tassa di importazione
Art. 260 . (Am -.. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I soggetti passivi di pagare l’imposta dovuta ai sensi del presente capitolo all’interno il 31 marzo dell’anno successivo.
Parte sei.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PUNITIVE
Capitolo trentacinquesimo.
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI
Art. 261. (1) Un soggetto passivo che non presentare una dichiarazione ai sensi della presente legge non presenta in tempo, non è stato o travisa eventuali indicazioni o circostanze che hanno portato alla determinazione dell’imposta dovuta a una dimensione più piccola o la riduzione ingiustificata o remissione esenzione è passibile di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 lev.
(2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione pecuniaria è compresa tra 1000 e 6000 lev.
Art. 262. (1) Un soggetto passivo che non un file supplemento alla dichiarazione dei redditi annuale o indicare informazioni o circostanze false, è punito con una sanzione di proprietà da 100 a 1.000 lev.
(2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione pecuniaria è compresa tra 200 e 2000 lev.
Art. 263. (1) Un soggetto passivo che abbia denunciato un’operazione commerciale in violazione della sua politica contabile e che risulta in una contabilità errata dei suoi risultati finanziari deve essere sanzionato con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 100 e 1000 lev per ogni violazione.
(2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione pecuniaria è compresa tra 200 e 2000 lev per ogni violazione.
Art. 264. (1) Un manager, un liquidatore / trustee o una persona che funge da liquidatore / trustee, che ha agito o omesso di agire in violazione dell’art. 261, 262 o 263 , saranno puniti con una sanzione pecuniaria o con una multa di importo compreso tra 200 e 1000 lev.
(2) In seguito a ripetute violazioni ai sensi del par. 1 la sanzione pecuniaria o la multa è nella quantità di 400 a 2000 lev.
Art. 265 . (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il soggetto passivo non emettere un documento di contabilità di base per la segnalazione di guadagni, a meno che non soggetti a pene più severe, è punito con la la sanzione di cui all’art. 182 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Art. 266 . (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) Il soggetto passivo che non ottemperi all’obbligo di cui all’art. 10 , par. 4 , sarà punito con la sanzione prevista dall’art. 185 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Art. 267. (1) (modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ., Il testo precedente dell’art 267 , modificato -.. SG 100 del 2013 , efficace dal 01.01.2014 ) Un soggetto passivo che effettua una distribuzione di profitti nascosti sarà punito con una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento dell’importo che rappresenta la distribuzione nascosta del profitto.
(2) (Nuova – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Nei casi in cui il soggetto passivo che ha nascosto la distribuzione di utili indicano questo nella vostra dichiarazione dei redditi, la sanzione di cui al paragrafo . 1 non è richiesto.
Art. 268. (abrogato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Art. 269. (abrogato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Art. 270. (abrogato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Art. 271 . (Abrogato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Art. 272. (abrogato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Art. 273. (abrogato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Art. 274 . (Abrogato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Art. 275 . (Abrogato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)
Art. 276 . (Am -.. SG 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , integrata -.. SG 99 di 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il soggetto passivo non adempie agli obblighi di cui all’art. 92 par. 3 , art. 160 , par. 3 , art. 162 , par. 6 , art. 219 , par. 4 , art. 252 , par. 2 o art. 259 , par. 3 , sarà punito con una sanzione pecuniaria della somma di 500 a 2000BGN , e nel caso di una seconda violazione – da BGN 1500 a BGN 5000 .
Art. 277. (1) I soggetti passivi applicati alla procedura per la tassazione ai sensi del Capitolo trentaquattresimo che non soddisfano le condizioni che danno diritto a scegliere, punito con una sanzione di proprietà di 20 000 a 30 000 Levs e per ripetuti violazione – da BGN 000 40 a 60 000 Levs
(2) Le persone di cui al par. 1 il diritto di applicare la procedura per l’attività fiscale di gestione di navi per un periodo di 5anni.
Art. 277 a. (Nuova – SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , modificata -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (1) Persona è previsto per buoni datori alimentari in quota individuale ricevuto che hanno un valore nominale superiore a questa quota individuale è imposto sanzione per un importo dell’eccedenza del valore nominale dei buoni pasto datori nella quota individuale risultante di questa quota individuale , ma non inferiore a 2.000 BGN.
(2) Una persona che ha fornito ai datori di lavoro buoni alimentari senza ricevere una quota individuale è passibile di una penale pecuniaria pari al valore nominale dei buoni per alimenti forniti ai datori di lavoro ma non inferiore a 2.000 BGN.
(3) (Nuovo – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La persona che ha fornito buoni pasto datori di lavoro che non rispettano i termini e le condizioni per i voucher di stampa per i prodotti alimentari determinato dall’ordinanza di cui all’art. 209 , par. 6 , sarà penalizzato con una penale pecuniaria pari al valore nominale dei buoni alimentari forniti ma non inferiore a 2.000BGN.
Art. 277 b. (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L’operatore di buoni pasto che non presentare una buoni assegnati e pagati (redente), è punito con la sanzione di proprietà da 1000 fino a BGN 1500 e, in caso di recidiva, da BGN 2.000a BGN 2.500 .
Art. 277 a. (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L’operatore di buoni pasto che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 209 , par. 8 pagamenti relativi con buoni pasto, è punito con la sanzione di proprietà di 10 000 a 15 000 Levs e per trasgressione ripetuta – da 20 000 a 30 000 Levs
Art. 278. (1) Gli atti per stabilire le violazioni devono essere redatti dagli organi dell’Agenzia nazionale delle entrate e i decreti penali devono essere emessi dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle entrate nazionale o da un funzionario da lui autorizzato.
(2) L’ accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti punitivi devono essere eseguiti secondo l’ordine della legge sulle violazioni amministrative e sulle sanzioni.
Disposizioni aggiuntive
§ 1 . Ai fini della presente legge:
1 . “Partito” è il territorio geografico in cui la Repubblica di Bulgaria esercita la propria sovranità, nonché la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva entro i cui confini la Repubblica di Bulgaria esercita diritti sovrani in conformità con il diritto internazionale.
2 . “Luogo di attività” è il luogo di attività commerciale ai sensi del § 1 , punto 5 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.
3 . “Attività finanziaria” è l’attività definita nei principi contabili applicabili, inclusi gli strumenti compensativi ai sensi dell’art. 2 della legge sulle transazioni con strumenti compensativi. Se la persona non è un’impresa ai sensi della Legge sulla contabilità, ai fini della prima frase, i principi contabili applicabili sono i principi contabili internazionali applicabili nel paese per quell’anno.
4 . “Dividendo” è la distribuzione a favore di una persona derivante dalla sua quota nel capitale di un’altra persona, riducendo così il patrimonio netto di quest’ultima, tra cui:
(a) proventi da azioni;
(b) i proventi delle partecipazioni, incluse le società non costituite in società e altri diritti assimilati alle azioni;
(c) distribuzione degli utili nascosti.
Non esiste una distribuzione di dividendi che, secondo la normativa contabile, è considerata come una spesa dal distributore, tranne nel caso di distribuzione di utili nascosta.
5 . (.. Modifica – SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 ) La “distribuzione nascosta dei profitti” sono:
a) (modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Gli importi relativi alle attività svolte dal contribuente o attività superiore a normali condizioni di mercato praticati, pagati o distribuiti in qualsiasi è una forma a favore di azionisti, soci o persone correlate, ad eccezione dei dividendi di cui alla voce 4 , lettere “a” e “b”;
(b) interessi passivi maturati (a meno che i termini del prestito non siano stati concordati per soddisfare i requisiti di uno strumento statutario) se esistono almeno tre delle seguenti condizioni:
a bis) il prestito supera il capitale proprio del beneficiario al 31 dicembre dell’anno precedente;
(bb) il pagamento del prestito o gli interessi su di esso non sono limitati a un termine prefissato;
cc) il pagamento del prestito o degli interessi su di esso o l’importo dell’interesse dipendono dall’esistenza o dall’ammontare degli utili del pagatore;
(dd) il rimborso del prestito dipende dalla soddisfazione dei crediti di altri creditori o dal pagamento di dividendi.
6 . “Azione di liquidazione” è la distribuzione di una quota della proprietà da parte di una persona al momento della risoluzione a beneficio di un’altra persona o alla cessazione della sua appartenenza.
7 . “Interesse” è il reddito di qualsiasi tipo di richiesta di indennizzo, indipendentemente dal fatto che sia garantito da un’ipoteca o da un’alleanza per i profitti del debitore, compresi gli interessi sui depositi nelle banche e il reddito (bonus) delle obbligazioni e delle obbligazioni. Ai fini della Parte Terza, nessun dividendo, penalità per pagamenti tardivi e penalità saranno considerati come interessi.
8 . (Suppl. – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010(g) “canoni”: i pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti per: l’uso o il diritto di utilizzare qualsiasi diritto d’autore per lavori letterari, artistici o scientifici, compresi film, trasmissioni radiofoniche o televisive o software; di qualsiasi brevetto, topografia di circuiti integrati, marchio, design industriale o modello di utilità, piano, formula segreta o processo o uso di o per il diritto di utilizzare attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni relative a industriale, commerciale o esperienza scientifica. Licenze per acquisire il diritto di utilizzare software in cui è incorporata solo una copia del programma pertinente in assenza dei diritti di copia, riproduzione, distribuzione, riproduzione, alterazione, presentazione pubblica o altre forme di uso commerciale. “Materiale industriale, commerciale o scientifico” indica qualsiasi bene mobile, compresi i mezzi di trasporto, le strutture, i mezzi di produzione, i mezzi di fornitura di servizi e altri che un’impresa utilizza nelle sue attività commerciali.
9 . “Tasse per servizi tecnici” indica i pagamenti effettuati dalla Repubblica di Bulgaria per l’installazione o l’installazione di beni materiali, nonché tutti i servizi di consulenza natura e ricerche di mercato effettuati da una persona straniera.
10 . “Franchising” è un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, nomi commerciali, segni di società, disegni, disegni, copyright, know-how o brevetti forniti a pagamento da utilizzare per la vendita di beni e / o servizi.
11 . “Factoring” è un’operazione per il trasferimento di crediti monetari una tantum o periodici derivanti dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi, indipendentemente dal fatto che la persona che ha acquisito i crediti (fattore) si assuma il rischio di incassare tali crediti dietro compenso.
12 . “Credito d’imposta” è il diritto, alle condizioni stabilite dalla presente legge, di dedurre un’imposta già pagata all’estero su profitti o redditi.
13 . “Parti correlate” sono le persone ai sensi del § 1 , punto 3 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale.
14 . “Prezzo di mercato” è il prezzo ai sensi del § 1 pt. 8 delle disposizioni complementari del codice di procedura fiscale.
15 . “Trasferimento tra un’impresa e un’altra parte della stessa impresa” è il termine nel § 1 pt. 6 delle disposizioni complementari del codice di procedura fiscale.
16 . “Risultato finanziario contabile” è l’utile (perdita) del conto economico del periodo che precede l’accredito delle imposte sul reddito.
17 . I “Costi non distribuibili” sono tutte le spese di vendita, amministrative, finanziarie e straordinarie che non sono correlate a una particolare attività e sono legate allo svolgimento di un’attività:
a) che è soggetto a un’imposta sulle società, o
(b) soggetto all’imposta sulle società da parte di persone giuridiche senza scopo di lucro.
18 . Per “Proventi non distribuiti” si intende qualsiasi reddito finanziario o straordinario non attribuibile alla realizzazione di una particolare attività ed è correlato al perseguimento di un’attività soggetta alla concessione di imposte societarie.
19 . La voce “Accantonamento per il debito” è il costo dichiarato delle riserve che soddisfa i criteri per il riconoscimento delle disposizioni ai sensi dei principi contabili applicabili, tra cui:
a) l’ eccedenza attesa della spesa totale rispetto alle entrate e alle perdite previste nell’ambito dei contratti di costruzione;
(b) proventi al momento e dopo l’uscita, reddito sotto forma di azioni o altri benefici a lungo termine per i dipendenti.
20 . “Capitale attratto” ai sensi dell’Art. 43 , par. 6 è la somma delle passività dell’impresa, esclusi i finanziamenti.
21 . (Modifica -. SG. 52 del 2007 , in vigore dal 01.11.2007 , modificata -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La “cessione di strumenti finanziari “ai sensi dell’art. 44 e 196 sono le transazioni:
a) (suppl. – SG. 109 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) in quote e azioni di investimento collettivo schemi e fondi di investimento nazionali , azioni e diritti, effettuate su un mercato regolamentato ai sensi Art. 73 della legge sui mercati degli strumenti finanziari; “Diritti” ai fini della prima frase sono titoli che danno diritto alla sottoscrizione di un numero di azioni in relazione alla decisione di aumentare il capitale;
(b) concluso secondo i termini e le condizioni di rimborso da parte di organismi di investimento collettivo ammessi ad un’offerta pubblica nel paese o in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
c) . (nuova – SG 109 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) ha concluso a condizioni di rimborso di fondi di investimento nazionali ammesse per l’offerta pubblica nel paese; il rimborso è anche considerato come la distribuzione di contante alla liquidazione di fondi di investimento nazionali chiusi;
d) (ex b ” in ” -. SG 109 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il concluso secondo i termini e le condizioni dell’offerta pubblica ai sensi del Capitolo Undici, Sezione II, della legge sulla Pubblica di titoli o transazioni simili in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
22 . (Modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008(g) “Prova documentale di acquisto di valori mobiliari o quote” indica il costo di acquisizione dei titoli o delle azioni pertinenti che la persona ha documentato secondo le procedure stabilite nei regolamenti pertinenti. Quando i titoli o le quote di un tipo emessi da una persona sono acquistati a prezzi diversi e successivamente viene venduta una parte dei titoli o delle quote, poiché non è possibile dimostrare quali di essi sono venduti, il costo dei titoli venduti o unità è il prezzo medio ponderato determinato sulla base del prezzo di acquisto dei titoli o quote detenute al momento della vendita. La seconda frase si applica in tutti i casi di cessione di titoli o azioni. Quando vengono acquisite nuove azioni o quote a seguito della distribuzione, che non ha portato a una riduzione del patrimonio della persona che distribuisce azioni viene ricalcolato costo documentato di acquisto di azioni o quote. A seguito dell’acquisizione di nuove azioni nel prezzo precedente acquisizione frase di ciascuna azione o azione, comprensivo di nuova acquisizione è pari alla somma dei costi documentati di acquisto di azioni prima dell’acquisizione di nuove azioni diviso per il totale numero di azioni o quote dopo l’acquisizione, tra cui il neo-acquisita.
23 . “Periferiche” sono tutti i dispositivi che sono collegati a un computer o controllati dal computer, ma possono funzionare anche senza di essi.
24 . “Sviluppo” è l’attività di sviluppo, progettazione, costruzione e collaudo di nuovi beni, materiali, tecnologie di produzione e sistemi industriali e altri oggetti di proprietà industriale, nonché per il miglioramento di prodotti e tecnologie esistenti.
25 . “Perdita fiscale da fonte estera” ai sensi dell’art. 73 e 74 è la somma delle perdite da tutti i luoghi di attività nel rispettivo paese straniero.
26 . “Istituzioni finanziarie” sono:
a) (modifica – SG.. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’enti creditizi e finanziari ai sensi della legge sugli istituti di credito;
(b) assicuratori, riassicuratori e non residenti, che svolgono attività assicurativa o riassicurativa ai sensi del codice delle assicurazioni attraverso una sede di attività;
c) (suppl. – SG. 52 del 2007 , in vigore dal 01.11.2007 , modificata -. SG. 77 del 2011 ) Gli intermediari di investimento sotto i mercati degli strumenti finanziari e società di gestione ai sensi della legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;
(d) le società che svolgono attività complementari di sicurezza sociale;
e) (nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
27 . (Modifica -.. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I “prodotti vegetali e animali non trasformati” si intende qualsiasi prodotto primario ottenuti da piante o animali che non sono sottoposti ad alcuna elaborazione tecnologico o trasformazione con conseguenti alterazioni fisico-chimiche della composizione e elencate nell’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.
28 . “Attività di produzione” ai sensi dell’art. 184 è il processo di creazione di un nuovo prodotto mediante trasformazione meccanica, fisica o chimica (trasformazione o lavorazione) di materie prime e materiali per la successiva realizzazione e trasformazione biologica di animali o piante viventi.
29 . (Modifica – SG.. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “investimento iniziale” è l’investimento in nuovi beni materiali e immateriali che sono i costi ammissibili relativi a:
1 . creare una nuova attività;
2 . espandendo un’attività esistente;
3 . diversificazione dei prodotti fabbricati attraverso la creazione di nuovi prodotti;
4 . un grande cambiamento nel processo di produzione esistente.
Non esiste un investimento iniziale in un cespite che sostituisce un bene esistente.
30 . (.. Emendare – SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “Enterprise in difficoltà” è un’impresa che è uno dei seguenti criteri:
a) per una società a responsabilità limitata o una società a responsabilità limitata pubblica, in cui il suo capitale sociale è ridotto di oltre il 50 per cento, con oltre il 25 per cento negli ultimi 12 mesi;
b) per tutte le altre società – in cui la loro equità diminuisce di oltre il 50 per cento, più del 25 per cento nel corso degli ultimi 12 mesi;
c) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni) ci sono le condizioni del codice di commercio o la legge del luogo di registrazione per l’apertura di una procedura d’insolvenza.
31 . (Modifica -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “aiuti minimo” è un aiuto ai sensi del regolamento (CE) № 1998/2006 della Commissione, del 15 dekemvri 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sull’aiuto minimo.
32 . “Interesse di mercato” è l’interesse che sarebbe stato pagato alle stesse condizioni per un prestito concesso o ricevuto in qualsiasi forma di transazione tra parti indipendenti. I tassi di interesse di mercato sono determinati in base alle condizioni di mercato, tenendo conto di tutte le caratteristiche qualitative e quantitative della transazione – forma, dimensioni e valuta dei fondi concessi, durata del fondo, tipo, dimensione e liquidità della garanzia, rischio di credito e altri rischi associati la transazione, il profilo del debitore o del locatario e qualsiasi altra condizione e circostanza che influenzi l’ammontare degli interessi.
33 . I “costi pubblicitari” sono i costi di promozione di beni e servizi, inclusi regali recanti la ragione sociale o il marchio del soggetto passivo nell’ambito della normale attività commerciale.
34 . “Le spese sociali fornite in natura” sono le prestazioni sociali riportate ai sensi dell’art. 294 del Codice del lavoro e forniti nell’ordine e nei modi indicati all’art. 293 del Codice del lavoro o la gestione dell’impresa. Le prestazioni sociali devono essere disponibili per tutti i dipendenti e per coloro che sono incaricati della gestione e del controllo. Non vi è alcuna prestazione di costi sociali in natura quando esiste una relazione monetaria tra il datore di lavoro o lo sponsor e le persone indicate nella seconda frase, sotto qualsiasi forma, per quanto riguarda i benefici sociali ricevuti.
35 . (Modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il “Operatore” ai sensi dell’art. 209 è una persona autorizzata dal Ministro delle Finanze che si occupa delle attività di stampa, organizzazione, controllo e pagamento relative ai buoni alimentari secondo un ordine stabilito da un’ordinanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delle finanze.
36 . I “buoni pasto” sono tipi di documenti di scambio forniti attraverso i dipendenti del datore di lavoro, compresi quelli sotto contratto di gestione, che sono utilizzati come strumento di pagamento nei ristoranti, negli stabilimenti per fast food e nelle strutture di commercio di prodotti alimentari nell’ambito di un contratto per servizio dell’operatore.
37 . “Car” è quella definita nel Road Traffic Act.
38 . “Ulteriori linee di autobus” sono linee di autobus stabiliti schema di trasporto del regime che garantisce fermarsi, salire e scendere su richiesta dei passeggeri ha permesso questo, integrando le principali linee di trasporto pubblico senza duplicare completamente.
39 . “I costi di manutenzione, riparazione e funzionamento del veicolo” sono direttamente correlati alla manutenzione, riparazione e funzionamento dei costi di contabilità del veicolo per:
a) carburanti, lubrificanti per carburanti e altri beni di consumo;
(b) pezzi di ricambio;
(c) lavori di riparazione, compresi i servizi di pittura e lattoniere;
d) ispezioni tecniche e parcheggi;
(e) cosmetici e accessori.
40 . I “Veicoli” sono quelli di cui al Capitolo 2, Sezione 4 della Legge sulle tasse e le tasse locali, sia iscritti in un registro mantenuto secondo la legge bulgara.
41 . “Le attività operative della nave” sono:
a) il trasporto marittimo di navi di più di 100 tonnellate di compensazione, noleggiandole, e la vendita di navi soggette all’imposta sul tonnellaggio acquistata da almeno cinque anni prima della loro vendita;
(b) il trasporto terrestre connesso al trasporto marittimo, i servizi amministrativi e assicurativi e altri servizi forniti ai clienti in relazione al trasporto di merci via mare;
(c) operazioni finanziarie e differenze di cambio relative alla gestione del capitale circolante utilizzato per l’esercizio delle navi;
d) operazioni eccezionali relative all’esercizio di navi che non rientrano nelle lettere a) – c) e il cui fatturato non supera lo 0,25 per cento del fatturato delle operazioni di cui alle lettere a) eb);
e) (nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 30.11.2010 ) L’attività di gestione delle navi sulla base di contratti di gestione ai sensi dell’art. 225a , articoli 1-7, 9 e 10 del codice di spedizione del commerciante.
42 . “Giorni in servizio” sono i giorni durante i quali la nave effettua e / o svolge attività connesse al trasporto. I giorni di servizio non includono il tempo per le riparazioni o le soste della nave, nonché il tempo durante il quale la nave, a causa di detenzione o forza maggiore, non effettua il trasporto e / o non svolge attività connesse al trasporto.
43 . “Tonnage netto” è la misura in tonnellate del carico utile (carico) di una nave certificata da un certificato di tonnellaggio della nave.
44 . “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale con cui l’autore del reato è punito per lo stesso tipo di reato.
45 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “prodotti agricoli”, “trasformazione di prodotti agricoli” e “commercializzazione di prodotti agricoli” sono quelli ai sensi dell’art. 2 , del regolamento (CE) № 1998/2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis.
46 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 .) Le “spese ammissibili per le attività materiali” ai fini di cui al punto 29 e 48 sono terreni, edifici, macchinari e impianti / apparecchiature. In investimento iniziale viene acquisito includere macchine di leasing finanziario e le strutture / attrezzature quando v’è l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto.
47 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 .) Le “spese ammissibili per le attività immateriali” ai fini di cui al punto 29 e 48 sono attività derivanti dal trasferimento di tecnologia mediante l’acquisto diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
48 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “grande progetto di investimento” è un investimento iniziale che comporta costi ammissibili delle immobilizzazioni materiali e immateriali combinati in modo economicamente indivisibile, quando ammissibili le spese superano l’equivalente in BGN di 50 milioni di EUR, determinati al tasso di cambio ufficiale del lev verso l’euro. L’investimento iniziale associato a un importante progetto di investimento dovrebbe essere completato per un periodo di 3 anni. Un importante progetto di investimento non può essere suddiviso in sottoprogetti o stage se ciò comportasse l’elusione delle disposizioni di questa legge.
49 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) I “Ricavi” sono quelli ai sensi della legge sulla contabilità.
50 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “patrimonio netto” è il senso della normativa contabile.
51 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “metodo di consolidamento proporzionale” è il senso della normativa contabile.
52 . (Nuova -. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “controllo congiunto” è sotto la legislazione di contabilità.
53 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L ‘ “assicurazione volontaria aggiuntiva” è il significato del § 1 pt. 12 delle disposizioni complementari della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .
54 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) L ‘ “assicurazione sanitaria volontaria” è il significato del § 1 pt. 13 delle disposizioni complementari della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .
55 . (Nuova -. SG 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) The Life “Assicurazioni” “sono ai sensi del § 1 pt. 14 delle disposizioni complementari della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .
56 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La “Relazione annuale” è quella di cui all’art. 20 , par. 4della legge sulle statistiche.
57 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I “costi ricavi Contabilità Contabilità Contabilità risultato finanziario, le attività, passività e patrimonio netto di una persona straniera da State – Stato dell’Unione europea o da un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo operante nel paese attraverso una stabile organizzazione esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi sono quelli ai sensi dei principi contabili internazionali applicabili nel paese per l’anno in questione.
58 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) I “costi ricavi Contabilità Contabilità Contabilità risultato finanziario, le attività, passività e patrimonio netto di una persona giuridica straniera da un membro – Stato dell’Unione o da un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo “ai fini della determinazione dell’imposta sulle società ai sensi dell’art. 202 a, par. 2 sono quelli ai sensi dei principi contabili internazionali applicabili nel paese per l’anno in questione.
59 . (Nuova -. SG 95 di 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La “disposizione di proprietà di una stabile organizzazione” è presente e in caso di trasferimento della sede d’affari da sola o con l’intera impresa .
60 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La “Tecnica agricola” per gli effetti di cui all’art. 189 b sono macchine, attrezzature, impianti e apparecchi semoventi fissi e fissi utilizzati in agricoltura.
61 . (Nuova -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) La “quota annua totale di fornire buoni pasto” è un valore nominale complessivo di buoni pasto per l’anno in cui gli operatori possono fornire dei datori di lavoro alle condizioni di cui all’art. 209 .
62 . (Nuovo -. SG 94 di 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Il “buono individuo quota per cibo” è il valore nominale dei buoni alimentari che operatore può fornire i datori di lavoro nell’ambito di questo contingente .
63 . (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) L ‘ “ammortamento fiscale annua massima” per gli effetti di cui all’art. 75 , par. 4 sono gli importi massimi delle norme annuali di ammortamento fiscale ai sensi dell’art. 55 o le aliquote di ammortamento massime secondo l’art. 22 della legge abrogata relativa all’imposta sul reddito aziendale per gli anni precedenti 2.007 g.
64 . (. New – SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le “giurisdizioni con regime fiscale privilegiato” sono:
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; Каймановите острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република Малдиви; Република Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат, остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; Независима държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; Соломоновите острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или
2 . paesi / territori con i quali la Repubblica di Bulgaria non ha stipulato un accordo per evitare la doppia imposizione e in cui il reddito dovuto o l’imposta sulle società o le imposte sostitutive sui redditi di cui all’art. 12 , par. 9 o all’art. 8 , par. 11 della legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche, che la persona straniera ha realizzato o realizzerà, è oltre il 60 percento inferiore all’imposta sul reddito o sulle società di tali redditi nella Repubblica di Bulgaria.
65 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La “corruzione” per gli effetti di cui all’art. 26 , voce 12sono i reati di cui all’art. 301-307 del codice penale.
66 . (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Il “ufficiale” e “funzionario straniero” sono quelli ai sensi dell’art. 93 , articoli 1 e 15 del codice penale.
67 . (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La “Data di cessazione di attività di un gioco” ai fini fiscali è la data in cui il contribuente ha consegnato il certificato per ha rilasciato una licenza di stoccaggio presso la Commissione statale sul gioco d’azzardo.
68 . (Nuova -. SG 94 di 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La “data di ripresa delle attività da parte dell’operatore di gioco” ai fini fiscali è la data a decorrere dalla data in cui ha ricevuto il contribuente il suo certificato di licenza rilasciato dalla Commissione statale sul gioco d’azzardo.
69 . (Nuova -. SG 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 , il revocato -.. SG 1 del 2014 , in vigore dal 01.01.2014anni)
70 . (Nuova -. SG 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Il “mercato regolamentato” è nel senso di Art. 73 della legge sui mercati degli strumenti finanziari.
§ 2 . (Emendare e suppl -.. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , modificata e suppl -.. SG. 40 del 2012 , in vigore dal 01.07.2012 , il suppl -. SG. 91 del 2013 , in vigore dal 2013/07/01 ) la presente legge recepisce le disposizioni della direttiva 2001/86 / CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori della direttiva 2003/72 / CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento della direttiva dipendenti 2003/49/ CE del Consiglio,3 giugno 2003 sul sistema comune di tassazione applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi e alla direttiva 2011/96 / UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e filiali di diversi Stati membri (GU L 345/8 del 29dicembre 2011 ) e della direttiva 2013/13 / UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive nel settore fiscale in ragione dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 141 pagdel 28 maggio 2013 ).
Disposizioni transitorie e finali
§ 3 . La presente legge abroga la legge sulla Corporate Income Taxation (prom SG.. 115 del 1997 g,… Corr SG 19 di 1998g;. Modifica SG.. 21 e 153 del 1998 g;. Pz. 12 50; 51; 64 81, 103, 110 e 111 di 1999 SG. 105 e 108 del 2000 SG. 34 e 110 del 2001 SG. 45 61, 62 e 119 di 2.002 g . No .. 42 e 109dal 2003 , n. 18, 53 e 107 del 2004 , p. 39, 88, 91, 102, 103 e 105 del 2005 , n. 30, 34, 59 e 63 del 2006 ).
§ 4 . Trasformazione del risultato finanziario (utile / perdita contabile) ai fini fiscali in seguito all’applicazione dell’art. 23 della legge sull’imposta sul reddito delle società revocata fino al 31 dicembre 2006 devono essere considerate come trasformazioni del risultato finanziario contabile nel determinare il risultato finanziario dell’imposta secondo la procedura e secondo la disposizione pertinente della presente legge.
§ 5 . A carico 31 dekemvri 2003 , il reddito e le spese di successive valutazioni (rivalutazioni e svalutazioni) di attività ammortizzabili libro non sono riconosciuti ai fini fiscali fino al 31 dekemvri 2006 , su ordine di arte. 23 della legge abrogata sul reddito delle società è riconosciuto ai fini fiscali nell’anno della cancellazione dell’attività dal piano di ammortamento fiscale, salvo i casi di carenza.
§ 6. (1) I beni ammortizzabili disponibili nel piano di ammortamento fiscale al 31 dicembre 2006 , ad eccezione di quelli indicati nel par. 2 sono considerati beni ammortizzabili ai sensi dell’art. 48 .
(2) Dal piano di ammortamento fiscale al 1 ° gennaio 2007 , le seguenti attività presenti in esso sono cancellate:
1 . avviamento;
2 . attività che non sono utilizzate in un’attività per la quale si forma un risultato finanziario di imposta;
3 . attività classificate come possedute per la vendita o facenti parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;
4 . attività in cui un soggetto passivo è stato liquidato o è stato sciolto per insolvenza.
(3) (modifica -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’articolo 66 non si applica nel caso di storno di beni sotto il par. 2 , articoli 1 e 2 .
§ 7. (1) Il valore ammortizzabile fiscale di un’attività ammortizzabile imposte al 1 yanuari 2007 valore è stato ammortizzato in 31 dekemvri 2006 , sulla legge abrogata sul reddito delle società.
(2) L’ ammortamento delle imposte maturate delle attività finanziarie ammortizzabili disponibili al 1 ° gennaio 2007 è il costo di ammortamento rilevato in bilancio per la rispettiva attività al 31 dicembre 2006 ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società revocata.
(3) Il valore fiscale del patrimonio ammortizzabile disponibile al 1 ° gennaio 2007 è il valore del suo libretto di imposte al 31 dicembre 2006 ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società revocata.
Sezione 8 . I valori dei beni ammortizzabili fiscali disponibili nel piano di ammortamento imposte al 1 yanuari 2007 , l’immutata confrontato queste 31 dekemvri 2006 g.
§ 9. (1) La riserva di rivalutazione del piano di ammortamento fiscale sarà cancellata dal bilancio in data 1 gennaio 2007. La cancellazione sarà effettuata secondo le modalità e nei modi indicati al § 10 o 11 . Il soggetto passivo sceglie l’applicazione del § 10 o 11 .
(2) La riserva di rivalutazione ai sensi del par. 1 è la riserva di rivalutazione (la riserva di valutazioni ex post) inclusa nel piano di ammortamento fiscale al 31 dicembre 2006 .
(3) Qualora l’ammortamento calendario fiscale per 31 dekemvri 2006 è stata inclusa riserva di rivalutazione (riserva da valutazione di follow-up) diverso da quello che avrebbe dovuto essere inclusa di cui all’art. 22 della legge abrogata sull’imposta sul reddito delle società, deve essere adeguata ai fini del par. 1 .
(4) commercianti Sole ammortizzati riserva di rivalutazione nell’ordine e modalità applicabili ai soggetti passivi di cui alla presente legge.
§ 10. (1) I soggetti passivi devono adeguare i beni ammortizzabili nel piano di ammortamento fiscale al 1 ° gennaio 2007 a seguito della cancellazione della riserva di rivalutazione.
(2) Con cancellato riserva di rivalutazione di uno specifico bene ammortizzabile aumenta il valore fiscale dei costi di ammortamento del bene al 31 dekemvri 2006 , a seguito del l’ammortamento fiscale del bene al 1 yanuari 2007 è in aumento e il valore fiscale del bene al 1 ° gennaio 2007 è ridotto. Dopo l’aumento, l’ammortamento delle imposte maturate per la rispettiva attività non può eccedere il valore ammortizzabile dell’attività del 1 ° gennaio 2007 .
(3) Quando la riserva di rivalutazione per una specifica attività supera il valore contabile fiscale del bene al 31 dekemvri 2006 , l’attività viene fuori il piano di ammortamento fiscale al 1 yanuari 2007 , il come la dimensione del eccesso aumenta il valore fiscale dei costi di ammortamento di altre attività della stessa categoria, definite ai sensi dell’art. 22 della legge sull’imposta sul reddito delle società. Quando il valore delle attività in questa categoria sono insufficienti per soddisfare il requisito della prima frase, aumenta il costo riconosciuto degli ammortamenti dei beni da altre categorie.
(4) Dopo l’annullamento della riserva di rivalutazione, l’ammontare totale delle attività fiscali di tutte le attività disponibili nel piano di ammortamento fiscale al 1 ° gennaio 2007 deve essere pari all’importo totale delle attività fiscali di tutte le attività al 31dicembre 2006 , meno la riserva di rivalutazione del write-off.
(5) I paragrafi 1-4 non si applica qualora l’importo totale della riserva di rivalutazione cancellate superare l’importo totale dell’imposta sul valore di carico di tutte le risorse disponibili nel piano di ammortamento fiscale per 31 dekemvri 2006 , i contribuenti scritte fuori dal piano di ammortamento fiscale al 1 yanuari 2007 , tutte le risorse a sua disposizione per 31 dekemvri 2006 da una differenza tra l’importo totale della riserva di rivalutazione e l’importo totale dell’imposta sul valore di carico di tutte le attività al 31 dekemvri 2006è in aumento pari al risultato finanziario nella determinazione del risultato finanziario fiscale, ivi compresa la determinazione degli acconti trimestrali ai sensi del § 11 .
§ 11. (1) In ammortizzati riserva di rivalutazione è il risultato finanziario contabile nella determinazione del risultato finanziario fiscale, ivi compresa la determinazione delle rate anticipate trimestrali come segue:
1 . per il 2007 – di un terzo della riserva di rivalutazione svalutata;
2 . per il 2008 – di un terzo della riserva di rivalutazione svalutata;
3 . per il 2009 – con un terzo della riserva di rivalutazione cancellata.
(2) In caso di risoluzione del soggetto passivo, salvo nei casi di risoluzione della trasformazione mediante modifica della forma giuridica dall’ordinanza dell’art. 264 del diritto commerciale, con la parte della riserva di rivalutazione svalutata, che non aumenta il risultato economico contabile secondo il par. 1 , il risultato finanziario contabile deve essere aumentato nel determinare il risultato finanziario dell’imposta per l’anno di cessazione.
(3) Il soggetto passivo può, con riserva di rivalutazione cancellate per aumentare una volta che il risultato finanziario contabile nella determinazione del risultato finanziario fiscale per il 2007 anno, tra cui la determinazione dei risconti trimestrali. In questo caso, par. 1 e 2 non si applicano.
§ 12 . La disposizione di cui all’art. 55 , par. 1 , la voce 6 si applica alle attività materiali tassabili acquisite dopo il 31 dicembre 2006 .
§ 13 . Ai fini dell’Art. 55 il patrimonio ammortizzabile ai sensi del § 1 , punto 55 , lettera “e” delle disposizioni aggiuntive della legge sul reddito delle società revocata revocata deve essere imputato alla categoria V.
§ 14 . Ai fini dell’Art. 55 beni ammortizzabili formate ai sensi della legge abrogata sul reddito delle società a seguito della non riconosciuta ai fini fiscali della eccesso della somma delle quote di ammortamento contabile oltre il valore fiscale degli ammortamenti dei beni nel suo complesso per il periodo dal 1 yanuari 1998 fino al 31 Il dicembre 2002 è assegnato alla categoria VII.
§ 15 . (Am -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) La fornitura di Art. 59 non si applica a un’attività ammortizzabile fiscale per la quale la tassa di ammortamento fiscale è stata sospesa al 31 dicembre 2006 ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società revocata in quanto temporaneamente non utilizzata nell’attività. L’accantonamento del deprezzamento fiscale per l’attività di cui alla prima frase riprende dall’inizio del mese del rendimento dell’attività in corso.
§ 16 . La disposizione di cui all’art. 63 si applicano alle spese successive completate dopo il 31 dicembre 2006 .
§ 17 . Ai fini dell’Art. 66 , par. 1 , quando il valore residuo non è incluso nel valore ammortizzabile dell’attività ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società revocata, il valore contabile contabile dell’attività è ridotto del suo valore residuo nel determinare il risultato finanziario dell’imposta.
§ 18 . L’articolo 68 si applica alle attività acquisite dopo il 31 dicembre 2005 .
§ 19 . L’articolo 45 non si applica nei casi in cui il risultato finanziario ai fini fiscali sia stato aumentato dalla riserva dalla valutazione ex post (riserva di rivalutazione) ai sensi dell’art. 23 della legge sull’imposta sul reddito delle società revocata.
§ 20 . Interessi passivi non rilevati dopo il 1 ° gennaio 2004 ai sensi dell’art. 26 della legge sull’imposta sul reddito delle società revocata, soggetta a deduzione e non dedotta fino al 31 dicembre 2006 , sarà dedotta ai sensi dell’art. 43 fino alla scadenza di 5 anni dopo l’anno del loro non riconoscimento ai fini fiscali.
§ 21 . La parte degli accantonamenti per crediti (in conformità alla legislazione contabile vigente fino al 31 dicembre 2001 ) nelle imprese non finanziarie, con cui il risultato finanziario non è stato ridotto dall’art. 23 , par. 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle società revocata negli anni successivi deve essere considerato un costo non riconosciuto di valutazione successiva di un credito ai sensi della procedura di cui all’art. 34 di questa legge.
§ 22 . Perdite sostenute dopo il 1 yanuari 2002 , oggetto di trasferimento e detratto fino al 31 dekemvri 2006 , su ordine di quarto capitolo della legge abrogata sul reddito delle società deducibili imposte ai sensi del Capitolo Undici.
Sezione 23 . L’articolo 95 non si applica ai proventi e gli oneri derivanti dalla riportato in precedenza 1 yanuari 2007 , le entrate e le spese per le quali non vi era una differenza tra l’importo indicato nel quadro delle politiche contabili e l’importo determinato dall’autorità di regolamentazione ai sensi della legislazione.
Sezione 24 . Il diritto di utilizzare la riduzione di cui all’art. 60 , par. 1 o l’incarico di cui all’art. 61 o 61 della legge sull’imposta sulle società revocata per l’imposta sulle società dovuta per il 2006 ha un soggetto passivo che non ha presentato una notifica alla direzione territoriale competente dell’Agenzia delle entrate nazionale ai sensi dell’art. 51 e la legge sull’imposta sul reddito delle società revocata, a condizione che soddisfi tutti i requisiti previsti dalla legge per la riduzione o l’abbandono delle imposte sulle società.
§ 25 . L’imposta sulle società sarà trasferita ai sensi dell’art. 187 entro il 31 dicembre 2010 .
§ 26 . (Abrogato -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
§ 27 . L’utile annuo imponibile (perdita), la tassa annuale di società, tutte le tasse alternativa, la spesa e imposte prelevate alla fonte per 2006 , il soggetto a dichiarazione ai sensi della legge abrogata sul reddito delle società, deve essere dichiarato presentando rilevanti dichiarazioni dei redditi e nei termini della stessa legge.
§ 28. (1) Le imposte dovute per il 2006 ai sensi della legge sulle imposte sul reddito delle società revocate saranno depositate nei termini e secondo l’ordine della stessa legge.
(2) Il diritto di cui all’art. 92 par. 5 può essere utilizzato dai soggetti passivi e quando viene dichiarata l’imposta sulle società per il 2006 .
§ 29 . I modelli delle dichiarazioni dei redditi annuali per il 2006 ai sensi della legge sulle imposte sul reddito delle società revocata sono approvati entro il 10 gennaio 2007 da un decreto del Ministro delle Finanze, che è promulgato nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
§ 30 . (Am -. SG. 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le disposizioni, che sono incluse nel valore storico di un bene ammortizzabile fiscali ma non inclusi nel valore ammortizzabile ai sensi della legge abrogata sul reddito delle società le imposte sono considerate come accantonamenti non inclusi nel valore ammortizzabile del bene ai sensi dell’art. 53 , par. 1 .
§ 31 . (Abrogato -.. SG 110 del 2007 , in vigore dal 01.01.2008 , il nuovo -. SG. 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 ) La garanzia fornita sotto arte revocata. 109 vengono rilasciati.
§ 32 . Nel codice di procedura fiscale (.. Prom SG 105 di 2.005 . G; modificare SG.. 30, 33, 34, 59, 63, 73 e 82 del 2006 ) Le seguenti modifiche e aggiunte:
1 . Nell’art. 141 :
a) nel par. 1 la parola ” 30 giorni” è sostituita da ” 60 giorni”;
b) nel par. 2 :
a bis) nella prima frase, alla fine, è aggiunto “e non è stato posto rimedio all’incompletezza entro 15 giorni dalla data della richiesta da parte dell’autorità delle entrate”;
(bb) nella seconda frase, la parola “assenza” è sostituita da “presenza”;
c) nel par. 3 dopo l’aggiunta delle parole “applicazione del DTT” o “non emissione entro il termine di cui al paragrafo 1 “;
(d) i paragrafi 4 e 5 sono modificati come segue:
” (4) Il parere sulla mancanza di motivi per l’applicazione del DTC è soggetto a ricorso da parte del beneficiario del reddito o del pagatore, se autorizzato dal destinatario del reddito. la direzione territoriale in cui viene effettuata la richiesta.
(5) Dove esiste un parere sull’applicazione del DTC ai sensi del par. 1 o 2 modifiche agli obblighi fiscali per le rispettive entrate possono essere effettuate solo in presenza dei motivi di cui all’art. 133 , par. 2. ”
2 . Nell’art. 142 , par. 1 e 2 la cifra ” 25 000 ” è sostituita da ” 50 000 “.
§ 33 . La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2007 .
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La legge è stata adottata dalla 40a assemblea nazionale il 14 dicembre 2006 ed è timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.
Disposizioni transitorie e finali
AL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTO
( PROM -. SG. 52 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.11.2007 D.)
§ 27. (1) Il presente atto entra in vigore il 1 ° novembre 2007 ad eccezione dell’articolo 7 , articoli 6, 7, 8, 18, 19, 22 – 24, 26 – 28, 30 – 40 , articolo 44 lettera “b”, cioè. 47 48 pt. 49 , la lettera “a”, m. 50-62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77 pt. 83 , lettere da “a “e” d “, punto 85, lettera a), punti 91, 93, 94 , 98 , lettera a), punto a bis), seconda frase, seconda frase, relativi alla sostituzione; sostituendo, circondando “cc”, la seconda frase sulla sostituzione e “yg”seconda frase relativa alla sostituzione, articolo 99Punti “d” ed “E”, cioè. 101 , “b” e così via. 102 , § 8 , § 9 pt. 4 , punto “A”, m. 5 e 7 , § 14 pt. 1 e § 19 , che entrerà in vigore tre giorni dopo la promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
(2) Il paragrafo 7 , punti 6, 7 e 8 si applica fino al 1o novembre 2007 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO
( PROM -. SG. 108 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)
Sezione 36 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione dell’articolo 35 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO
( PROM -. SG. 110 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 01.01.2008 D.)
Sezione 56 . (Efficace 01.01.2007 .) L’imposta sulle società strapagati, l’imposta sul reddito e l’imposta comunale ai sensi della legge abrogata sulla Corporate Income Taxation (prom SG. 115 del 1997 g,.. Corr SG. 19 del 1998 g. modificare SG.. 21 e 153 di 1.998 g.. pezzi 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 e 111 di 1999 SG. 105 e 108 del 2000 SG. 34 e 110 del 2001 , pagine 45, 61, 62e 119 dal 2002 , p. 42 e 109 del 2003 , pag. 18, 53 e 107 del 2004 , p. 39, 88, 91, 102, 103 e 105 del 2005 , n. 30, 34, 59 e 63 del 2006 ; rev., n. 105 del 2006 dC), che non erano stati recuperati o intercettata al 31 dekemvri 2006 , la possono essere dedotti ai sensi dell’art. 94 .
Sezione 57 . (Efficace 01.01.2007 ) I soggetti passivi avente compiti di cui all’art. 58 . Del l’onere fiscale abrogata (prom SG. 59 del 2006 g;. Emendare Pz.. 110 dal 1996 SG. 16, 49, 86 e 89 da 1997 g. Revocato,. pz. 115 del 1997 anni) o Art revocato. 20della legge sulla promozione degli investimenti applicazione di commutazione dei principi contabili internazionali non si applicano capitolo Tredici del cambiamento di principio contabile per quanto riguarda la contabilità per la detrazione fiscale. Nel determinare il risultato finanziario fiscale per l’anno di transizione ai principi contabili internazionali e gli anni successivi contabilità risultato finanziario aumentato della quota di finanziamento segnalati in associazione con l’indennità di imposta, che non è riconosciuto come reddito prima di passare ai principi contabili internazionali, la quantità di l’incremento è distribuito nel corso degli anni parte delle spese in questi anni, in relazione alle condizioni per l’assegnazione delle imposte. Quando l’imposta assegnato è investito in beni ammortizzabili
Sezione 58 . (Efficace 01.01.2007 ) Gli sgravi fiscali previsti dalle disposizioni del capitolo 22, sezione IV, ad eccezione dell’art. 187 , può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2013. La franchigia prevista dall’art. 184 , che costituisce un aiuto di Stato a favore dello sviluppo regionale, può essere utilizzato quando l’attuazione dell’investimento iniziale pertinente è iniziata dopo il 31dicembre 2006 ma prima del 1 ° gennaio 2014 .
§ 59 . (Efficace 01.01.2007 ) Lo sgravi fiscali di cui all’art. 184 , per la quale il Ministro delle Finanze ha informato la Commissione, ai sensi dell’art. 8 della legge sugli aiuti di Stato costituisce un aiuto di Stato per lo sviluppo regionale, entrare in vigore dopo l’adozione di una decisione positiva da parte della Commissione europea per quanto riguarda la sua conformità con gli orientamenti sugli aiuti regionali nazionali per 2007-2013 della Commissione europea. A condizione che la Commissione europea dà una decisione positiva da 31 Mart 2008 , lo sgravio fiscale può essere applicata per il 2007A seguito di una decisione positiva della Commissione europea, il ministro delle finanze non dovrebbe emettere comunicazioni individuali ai soggetti passivi che applicano l’art. 184 , ad eccezione di quelli che realizzano grandi progetti di investimento ai sensi dell’art. 189 .
§ 60 . Le attività fiscali ammortizzabili al 31 dicembre 2007 che sono state svalutate a fini contabili ma che non sono state rimosse dal piano di ammortamento fiscale ai sensi dell’art. 22 , par. 12 , articolo 2 della legge revocata sulla tassazione dei redditi delle società, in quanto non si prevedono benefici economici o per motivi di cui all’art. 60 , par. 3 , voce 1 , deve essere ammortizzato dal piano di ammortamento fiscale a partire dal 1 ° gennaio 2008. La disposizione di cui all’art. 66 , par. (2) si applicano, anche nel determinare i pagamenti anticipati trimestrali per il 2008 Le frasi 1 e 2 non si applicano alle attività che sono state cancellate a fini contabili perché sono completamente ammortizzate.
Sezione 61 . La disposizione di cui all’art. 140 , par. 7 non si applicano in caso di trasformazione per la quale la data di iscrizione nel Registro di commercio è anteriore al 1 ° gennaio 2008 .
Sezione 62 . I redditi imponibili, gli utili e le perdite rilevati da una partecipante in un’entità a controllo congiunto non sono rilevati ai fini fiscali come conseguenza dell’applicazione del metodo di consolidamento proporzionale quando l’entità a controllo congiunto è un soggetto passivo.
§ 63. (1) Nel determinare il risultato fiscale delle istituzioni finanziarie, il loro risultato finanziario è ridotto dai dividendi distribuiti dalle entità giuridiche locali nell’anno corrente quando l’investimento è contabilizzato secondo il metodo del patrimonio netto.
(2) Nel determinare il risultato fiscale dei contribuenti che non sono istituzioni finanziarie, il loro risultato finanziario è ridotto dai dividendi distribuiti dalle entità giuridiche locali per il periodo dall’acquisizione alla cancellazione dell’investimento quando l’investimento è contabilizzato utilizzando il metodo di equità. La riduzione di cui alla prima frase deve essere effettuata nell’anno in cui è stata cancellata la partecipazione.
(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano a:
1 . i dividendi distribuiti dagli utili realizzati prima dell’acquisto dell’investimento da parte del soggetto passivo, o
2 . dividendi distribuiti da veicoli speciali con licenza ai sensi della legge sui veicoli speciali.
§ 64. (1) Quando si determina il risultato finanziario fiscale della società madre residente, che è un istituto finanziario contabilità risultato finanziario è stato ridotto di dividendi pagati nell’anno in corso la sua filiale in uno Stato membro in cui la partecipazione nella società controllata conto utilizzando il metodo del patrimonio netto.
(2) Nel determinare il risultato finanziario fiscale della società madre residente di un istituto finanziario contabilità risultato finanziario è stato ridotto dai dividendi distribuiti da una società controllata di uno Stato membro per il periodo dal acquisizione cessione di investimenti in società come l’investimento è contabilizzato utilizzando il metodo del patrimonio netto. La riduzione di cui alla prima frase deve essere effettuata nell’anno in cui è stata cancellata la partecipazione.
(3) I paragrafi 1 e 2 devono essere applicati anche da una stabile organizzazione nel paese in cui i dividendi sono distribuiti da una persona straniera quando le condizioni di cui all’art. 105 , par. 2 , articoli da 1 a 3 .
(4) Quando i dividendi sono distribuiti sotto il par. 1 o 3 entro due anni a seguito dell’acquisizione di almeno il 15 per cento del capitale della società distributrice, il contribuente ha il diritto di ridurre il suo risultato finanziario sotto il par. 1 . Se prima della scadenza dei due anni il soggetto passivo cessi di detenere almeno il 15 per cento delle imposte risultato finanziario imposta sul capitale e sulle società della società dovuto per l’anno in cui viene applicato il par. 1 sono regolate come se il par. 1non è stato applicato Per il periodo a partire dalla data in cui l’imposta sulle società doveva essere pagata, gli interessi dovuti per i ritardi di pagamento ai sensi della regola generale sono dovuti fino alla data della sua presentazione.
(5) I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai dividendi distribuiti dagli utili realizzati prima del rilevamento della partecipazione da parte del soggetto passivo.
§ 65 . I paragrafi 62, 63 e 64 della presente legge si applicano alla determinazione del risultato finanziario 2007 .
Sezione 66 . I paragrafi 16 e 17 della presente legge si applicano alle attività acquisite dopo il 31 dicembre 2007 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 68 . L’atto entra in vigore il 1 ° gennaio 2008, ad eccezione dei paragrafi 7, 21, 24, 38-45, 49, 50 , 54 , paragrafi da 3 a 7 , 55 , paragrafi da 1 a 4 e da 56 a 59 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 .
Disposizioni finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DELL’ATTO DI CONTABILITÀ
( PROM -. SG. 69 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 05.09.2008 anni)
§ 7 . La presente legge entrerà in vigore il 5 settembre 2008 ad eccezione dell’articolo 3 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato e del § 6 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009 .
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULL’ASSEMENTITÀ SOCIALE
( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)
§ 16 . Ovunque nella legge, le parole “Stato membro della Comunità europea”, “Stati membri della Comunità europea” e “Comunità non europea” sono sostituite da “Stato membro dell’Unione europea”, ” “paese al di fuori dell’Unione europea”.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO
( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)
§ 17 . Nel 2009 , nessuna riduzione è effettuata ai sensi dell’art. 177 , quando la sgravio fiscale per i dipendenti è stato utilizzato nel 2008 ai sensi dell’art. 192 .
§ 18 . L’articolo 189 bis si applica alle plusvalenze realizzate su investimenti in attività acquisite dopo il 1 ° gennaio 2009 .
§ 19 . L’atto entra in vigore il 1 ° gennaio 2009 , ad eccezione dell’articolo 12, paragrafo 2, relativo all’art. 209 , par. 3 , articoli 3 e 4 , che entrano in vigore il 1 ° gennaio 2010 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
( PROM -. SG. 32 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 D.)
§ 6 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE PER LA DIFESA E LE FORZE ASSISTITE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
( PROM -. SG. 35 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 12.05.2009 D.)
Sezione 46 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO
( PROM -.. SG 95 DI 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 , modificato -.. SG 100 DI 2013 G.)
Sezione 39 . I paragrafi 13, 28, 35 e 36 della presente legge si applicano anche alla relazione annuale di attività per il 2009.I rendiconti finanziari annuali per il 2009 e le relazioni di revisione al riguardo non devono essere depositati presso l’Agenzia nazionale delle entrate.
Sezione 40 . La riduzione dell’imposta societaria ai sensi dell’art. 186 si accumula con altri aiuti di Stato, approvati con una decisione della Commissione europea o autorizzati ai sensi dell’art. 9 della legge sugli aiuti di Stato per le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite fino all’intensità massima di aiuto specificata nella Carta nazionale di aiuto di Stato regionale.
Sezione 41 . Lo sgravio fiscale di cui all’art. 189 b si applica dopo una decisione positiva da parte della Commissione europea sulla compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato. A condizione che la Commissione europea prenda una decisione positiva entro il 31 marzo 2011 , lo sgravio fiscale può essere applicato anche per il 2010. La concessione di anticipi dell’imposta sulle società agli agricoltori non è consentita fino alla data della decisione positiva della Commissione europea.
Sezione 42 . Amministratore degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 189 b è il ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione. Il ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione informa la Commissione europea secondo le procedure e le procedure stabilite dalla legge sugli aiuti di Stato.
Sezione 43 . (Am -.. SG 100 del 2013 , in vigore dal 2013/11/19 ) La sgravi fiscali di cui all’art. 189b può essere investito fino al 31 dicembre 2013 inclusa l’imposta sulle società per il 2013 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sezione 51 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 , ad eccezione degli articoli 10, 11 e 14 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2009 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO
( PROM -. SG. 94 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)
§ 25 . La conservazione del diritto di cessione ai sensi dell’art. 185 , par. 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2013 .
§ 26. (1) Le cooperative e le società da loro costituite trasferiscono il 50 per cento dell’imposta societaria assegnata per il 2010 ai sensi dell’art. 187 in fondi di investimento dei sindacati cooperativi all’interno 31 mart 2011 g.
(2) I sindacati cooperative hanno segnalato un 30 yuni 2011 davanti al Ministero delle Finanze, la spesa mirata di trattenuta sul reddito delle società per 2010 , sull’Arte revocato. 187 . Qualora si accerti che le condizioni non sono soddisfatte per la remissione, pervenuta in sindacati cooperative devono essere rimborsate dalla loro per il bilancio dello Stato con l’interesse.
(3) Una persona che non rispetta i suoi obblighi ai sensi del par. 2 , sarà punito con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 1000 e 3000 lev.
§ 27 . Il paragrafo 22 , punto 2 si applica anche alla determinazione delle imposte ai sensi della presente legge per il 2010 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 31 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 ad eccezione dell’articolo 22 , punto 2 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO
( PROM -. SG. 19 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011 D.)
§ 11 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
( PROM -. SG. 31 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)
§ 22 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 , ad eccezione dell’articolo 8 , che entrerà in vigore a partire dall’inizio del mese successivo alla promulgazione di questa legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
AL DIRITTO DELL’ENERGIA RINNOVABILE
( PROM -. SG. 35 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 03.05.2011 D.)
§ 25 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di:
1 . Articolo 20 , par. 1, 2 e 3 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2012 per gli edifici di servizio pubblico e per altri edifici a partire dal 31 dicembre 2014 ;
2 . Articolo 21 , par. 1, 2, 3 e 4 , che entrerà in vigore il 31 dicembre 2012 ;
3 . Articolo 22 , par. 1, 2, 3, 4 e 5 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 ;
4 . Articolo 23 , par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2012 .
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’ATTIVITÀ SOCIALE DI ASSISTENZA
( PROM -. SG. 51 DEL 2011 G.)
§ 10. (1) Il Fondo di assistenza sociale sarà chiuso – un’unità di spesa di bilancio di secondo livello con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I fondi disponibili dal Fondo di assistenza sociale coperto sono trasferiti al bilancio del Fondo di protezione sociale.
(2) “La protezione sociale” è il diritto successore di attività, passività, i diritti e gli obblighi del fondo chiuso “sostegno sociale” in bilancio e la data di entrata in vigore della presente legge.
§ 11. (1) Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali approvato un regolamento di organizzazione e funzionamento del fondo “Protezione sociale” e la metodologia per la ripartizione dei fondi nel fondo.
(2) Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della politica sociale nomina i membri del consiglio di amministrazione e nomina il direttore esecutivo del Fondo di protezione sociale.
(3) Fino alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e alla nomina del direttore esecutivo ai sensi del par. 2 gliattuali membri del consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza sociale coperto continuano ad esercitare i loro poteri.
(4) Fino all’approvazione dei regolamenti di cui al par. 1 si applica regolamento interno del consiglio di amministrazione del fondo “sostegno sociale” (inedito) emessi sotto l’Art abrogato. 30 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
( PROM -. SG. 99 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 D.)
§ 21 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 , ad eccezione dell’articolo 1 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULLE STATISTICHE SUL COMMERCIO INTERNO CON LE MERCI
( PROM -. SG. 40 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.07.2012 D.)
§ 13 . La legge entrerà in vigore il 1 ° luglio 2012 , ad eccezione del paragrafo 12 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO
( PROM -. SG. 94 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)
§ 54 . Le persone che hanno contribuito nel quarto trimestre 2012 alla ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 194 e 195 della legge sull’imposta sul reddito delle società e persone che, nel quarto trimestre 2012 , hanno percepito un reddito ai sensi dell’art. 12 , par. 3 e para. 8 , articolo 2 della legge sull’imposta sul reddito delle società, deve presentare una dichiarazione in una forma conforme alla procedura in vigore il 31 dicembre 2012 , prevista dal capitolo ventiseiesimo della legge sull’imposta sul reddito delle società.
§ 55 . Ai sensi del capitolo ventiseiesimo della legge sull’imposta sul reddito societario dichiarare le tasse dopo il 1 yanuari 2013 anno, tra imposte dovute, ma non pagati al 31 dekemvri 2012 , per le imposte dovute, ma non pagati al 31 dekemvri 2012 g. , il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 201 , par. 1 della legge sulla Corporate Income Tax è 31Yuli 2013 g.
Sezione 56 . Con la dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’art. 92 della Legge sull’imposta sul reddito delle società 2012 devono essere dichiarate come stabilito dall’art. 86 e 87 acconti dell’imposta sulle società per 2013 g.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 65 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , ad eccezione dell’articolo 61 , punto 2 , lettera “a”, punti 3, 4 e 6 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 7 , e articoli 9 e 64 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale, § 61 , punto 5 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 5 e 6 e il punto 8 , che entrerà in vigore il 1 aprile 2013e § 47 , punto 9 , lettera “c” – relativo all’art. 159 , par. 5 e 11 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2013.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULLE FINANZE PUBBLICHE
( PROM -. SG. 15 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)
§ 123 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione dell’articolo 115 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , e degli articoli 18 , 114 , 120 , 121 e 122 , che si applicano a decorrere dal 1 ° febbraio 2014 2013 g.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO
( PROM -. SG. 23 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 03.08.2013 D.)
§ 14 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni finali
della legge sulla modifica della legge sulla SOCIETARIO IMPOSTE SUL REDDITO
( PROM -. SG. 68 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)
§ 4 . (Abrogato -.. SG 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
§ 5 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULLA FORNITURA DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE AZIENDALE DI LUSSO
( PROM -. SG. 91 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 01.07.2013 D.)
§ 7 . La legge entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO
( PROM -. SG. 100 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)
§ 14 . Dopo il 31 dicembre 2013 , agevolazioni fiscali ai sensi delle disposizioni del capitolo 22, sezione IV, ad eccezione dell’art. 189 b, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2020. La franchigia prevista dall’art. 184 , che costituisce un aiuto di Stato a favore dello sviluppo regionale, può essere utilizzato quando l’attuazione dell’investimento iniziale pertinente è iniziata dopo il 31 dicembre 2013 ma prima del 1 ° gennaio 2020 .
§ 15 . Lo sgravio fiscale di cui all’art. 184 , per la quale il Ministro delle Finanze ha informato la Commissione, ai sensi dell’art. 8 della legge sugli aiuti di Stato, che costituisce un aiuto di Stato per lo sviluppo regionale, entra in vigore dopo una decisione positiva da parte della Commissione europea in merito alla sua conformità alle linee guida sugli aiuti nazionali della Commissione europea per il periodo 2014-2020 . A condizione che la Commissione europea prenda una decisione positiva entro il 31 marzo 2015 , lo sgravio fiscale potrebbe applicarsi anche per il 2014La concessione dell’imposta preventiva sulle società non è consentita fino alla data della decisione positiva della Commissione europea. A seguito di una decisione positiva della Commissione europea, il ministro delle finanze non dovrebbe emettere comunicazioni individuali ai soggetti passivi che applicano l’art. 184 , ad eccezione di quelli che realizzano grandi progetti di investimento ai sensi dell’art. 189 .
§ 16 . La conservazione del diritto di cessione ai sensi dell’art. 185 , par. 1 e 2 per lo sgravio fiscale di cui all’art. 184 , che costituisce un aiuto di Stato per lo sviluppo regionale in linea con gli orientamenti nazionali sugli aiuti regionali della Commissione europea per il periodo 2014-2020 , si applica fino al 31 dicembre 2020 .
§ 17 . Per il 2014 , lo sgravio fiscale di cui all’art. 189 b si applica dopo una decisione positiva da parte della Commissione europea sulla compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato. A condizione che la Commissione europea abbia adottato una decisione positiva entro il 31 marzo 2015 , lo sgravio fiscale può essere applicato per il 2014. La concessione dell’imposta anticipata sulle società agli agricoltori non è consentita fino alla data della decisione positiva della Commissione europea.
§ 18 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione dell’articolo 12 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DEL CODICE PROCEDURA DI ASSICURAZIONE FISCALE
( PROM -. SG. 109 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 01 . 01 . 2014 G.)
Sezione 24 . La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione del § 23 , che entra in vigore dopo che la Commissione europea ha deciso di estendere il regime di aiuti di Stato autorizzato esistente.
Disposizioni transitorie e finali
della legge sulla modifica della legge sulla attività di organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo
( PROM -. SG. 109 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 20 . 12 . 2013 G.)
§ 95 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione degli articoli 88 , 89 e 90 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2014 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ADEGUAMENTO DEL DIRITTO DEL GOVERNO
( PROM -. SG. 1 DEL 2014 , in vigore tra 01 . 01 . 2014 G.)
Sezione 34 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .
Disposizioni finali
della legge sulla relazioni economiche e finanziarie con le aziende registrate in giurisdizioni con bassa tassazione, le persone legate ei loro titolari effettivi
( PROM -. SG. 1 DEL 2014 , in vigore tra 01 . 01 . 2014 G.)
Sezione 8 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .
Allegato 1 all’art. 100 , elemento 1
( Suppl -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Allegato 2 all’art. 100 , articolo 3 e art. 108 , par. 2 , elemento 1
( Suppl -.. SG 108 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 69 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 anni)
Appendice 3 all’art. 137 , elemento 1
( Suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 91 del 2013 , in vigore dal 07.01.2013 anni)
Elenco delle società negli Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’art. 137 , elemento 1
a) le società incluse nel regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio relativo allo statuto di una società europea (SE) e alla direttiva 2001/86 / CE del Consiglio che completa lo statuto di una società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, nel regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio relativo allo statuto della società cooperativa europea (SCE) e alla direttiva 2003/72 / CE del Consiglio che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori dipendenti;
(B)società di diritto belga denominate “société anonyme” / “anonime chiuse”, “società in accomandita per azioni” / “commanditaire vennootschap op aandelen”, “societe privee e limitee responsabilité” / “Besloten vennootschap a responsabilità limitata °”, “société limitee cooperativa e responsabilité “/” vennootschap cooeperatieve incontrato beperkte aansprakelijkheid “” societe cooperative e responsabilité ilimitee “/” vennootschap cooeperatieve incontrato aansprakelijkheid onbeperkte “” società in nome collettivo “/” vennootschap onder firma “” Société en commandite semplice “/ “gewone commanditaire vennootschap”, le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche di cui sopra,così come altre società costituite secondo la legge belga, che sono soggette all’imposta societaria belga;
(C) le società di diritto ceco denominate: “akciová společnost”, “spolecnost s ručením omezeným”;
(D) le società di diritto danese denominate: “aktieselskab” e “anpartsselskab”; altre società soggette ad imposta ai sensi della legge sulle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato in base alla legislazione fiscali generali applicabili alle “aktieselskaber”;
(E) le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien “, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe Gewerblicher Art von juristischen personas des öffentlichen Rechts “così come altre società costituite secondo la legge tedesca e soggette all’imposta sulle società tedesca;
(F) le società di diritto estone denominate: “taisuhing”, “usaldusuhing”, osauhing “” aktsiaselts “” tulundusuhistu “;
g) società di diritto greco, denominate “anwnumh etaireia”, “etaireia periwrismenhx euqunhz” (EE);
(h) società di diritto spagnolo denominate “sociedad anonima”, “sociedad commanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada” e imprese pubbliche, enti di diritto privato;
(I) le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “Société en commandite par actions”, “societe un limitee responsabilité”, “sociétés par actions simplifiées”, “Sociétés d’Assurances Mutuelles”, “Caisses d’Epargne et de Prevoyance “” sociétés civiles ” che sono normalmente soggetti all’imposta sulle società,” cooperative “” unions de cooperative”, istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese che sono soggetti a Imposta societaria francese;
(j) le società costituite o già esistenti di diritto irlandese, imprese costituite ai sensi della legge sulla industriali e fondi comuni di investimento, sindacati edili sotto i sindacati leggi di costruzione e le casse di risparmio trustee ai sensi del fiduciario casse di risparmio, 1989 g.;
(k) le società di diritto italiano denominate: “Società per Azioni”, “Società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità Limitata”, “le società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché enti pubblici e privati , la cui attività è interamente o principalmente commerciale;
(l) in base alla legislazione cipriota: “etaireiex” come definito dalle leggi sull’imposta sul reddito;
(m) le società di diritto lettone note come: “akciju sabiedriba”, “sabiedriba ar ierobezotu atbildibu”;
(n) società costituite dalla legislazione della Lituania;
(O) le società di diritto lussemburghese denominate: “société anonyme”, “société en commandite per azioni”, “societe un limitee responsabilité”, “societe cooperative” , “societe cooperative Organisèe comme une société anonyme”, “associazione d ‘assicurazioni Mutuelles “” associazione d’ Epargne-pensione “” entreprise de natura commerciale, industrielle ou Miniere de l’Etat, des Communes, des Syndicats de communes, des Établissements publics et des autres personnes morales de droit pubblica”, come altre società costituite ai sensi della legislazione lussemburghese soggette all’imposta societaria lussemburghese;
(N) le società di diritto ungherese denominate: “kozkereseti TARSASAG”, “BETETI TARSASAG”, “kozos Vallalat”, “KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG”, “RESZVENYTARSASAG”, “egyesules”, “k 0 zhasznu TARSASAG”, “SZOVETKEZET” ;
(q) società di diritto maltese, note come: “Kumpaniji ta ‘Responsabilita’ Limitata”, “Socout e Comitati dei mercati dei capitali”;
(C) le società di diritto olandese denominate: “anonime chiuse”, “Besloten vennootschap a responsabilità limitata °”, “Open commanditaire vennootschap”, “Cooperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op Cooperatieve grondslag “e” vereniging op welke onderlinge grondslag als verzekeraar kredietinstelling optreedt di”, e altre società di diritto olandese, che sono soggetti all’imposta sulle società olandese;
(m) le società di diritto austriaco denominate: “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Erwerbs- e Wirtschaftsgenossenschaften”;
(Y) le società di diritto polacco denominate: “spolka akcyjna”, “spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia”;
(u) società commerciali o di diritto civile che hanno una forma commerciale, nonché altre entità giuridiche impegnate in attività commerciali o industriali stabilite dalla legislazione portoghese;
(X) le società di diritto sloveno denominate: “delniška Druzba”, “komanditna Druzba”, “Druzba z omejeno odgovornostjo”;
(t) le società di diritto slovacco, note come “akciová společnost”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť”;
(H) le società di diritto finlandese denominate: “osakeyhtiö” / “aktiebolag” , “osuuskunta” / “andelslag”, “saastopankki” / “Sparbank” e “Vakuutusyhtiö” / “forsakringsbolag”;
(Y) le società di diritto svedese denominate: “aktiebolag”, “forsakringsaktiebolag” , “ekonomiska foreningar”, “sparbanker”, “omsesidiga forsakringsbolag”;
(z) società costituite secondo le leggi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
(Aa) (nuova – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le società di diritto rumeno conosciuto come “sosietati pe actiuni”, “sosietati in comandita pe actiuni”, “sosietati cu raspundere Limitata;
(S) (nuova -. SG 91 di 2013 , in vigore dal 01.07.2013 ) Le società di diritto croato, chiamato “dionicko drustvo”, “drustvo s ogranicenom odgovornoscu”, e altre società costituite in croato diritto e soggetto all’imposta sul reddito nella Repubblica di Croazia.
Allegato 4 all’art. 137 , punto 3
( Suppl. – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 91 del 2013 , in vigore dal 07.01.2013 anni)
Elenco delle imposte negli Stati membri dell’Unione europea
– impot des societes / vennootschapsbelasting in Belgio,
– selskabsskat in Danimarca,
– Korperschaftsteuer nella Repubblica federale di Germania,
– joroz eisodhmatoz nomikwn proswpwn kerdoskopikou carakthra, Grecia,
– impuesto sobre sociedades in Spagna,
– impot sur les societes in Francia,
– (nuova -. SG 91 del 2013 , in vigore dal 07.01.2013 , l’) porez na dobit in Croazia
– imposta sulle società in Irlanda,
– imposta sul reddito delle società in Italia,
– impôt sur le revenu des collectivites in Lussemburgo,
– vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
– l’imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,
– imposta sulle società nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
– Korperschaftsteuer in Austria,
– yhteisojen tulovero / inkomstskatten per samfund in Finlandia,
– statlig inkomstskatt in Svezia,
– Dan z přijetí pravnikkych nella Repubblica ceca,
– Tulumaks in Estonia,
– joroz eisodhmatox a Cipro,
– uznemumu ienakuma nodoklis in Lettonia,
– Pelno mokestis in Lituania,
– Tarsasagi ado in Ungheria,
– Taxxa fuq l-reddito a Malta,
– Podatek dochodowy od osoby prawnych in Polonia,
– Davek od dobicka pravnih oseb in Slovenia,
– Dan z prijmov pravnikkych persone in Slovacchia,
– imposta sugli utili in Romania.
Allegato 5 all’art. 200a , par. 6 , elemento 1 , lettera “a”
( Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato -. SG. 91 del 2013 , in vigore dal 07.01.2013 , l’ex allegato № 5 dell’art . 200 ., comma 4 . pt 1 , lettera “a”, modificato -.. SG 100 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni)
Elenco delle persone giuridiche straniere negli Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’art. 200a , par. 6 , elemento 1 , lettera “a”
a) Le società di diritto belga denominate: “anonime chiuse / Société anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen / società in accomandita per azioni, vennootschap Besloten soddisfatte beperkte aansprakelijkheid / Societe privee e limitee responsabilité” e queste organizzazioni di diritto pubblico, che svolgere la propria attività secondo il diritto privato;
(b) le società di diritto danese conosciute come “aktieselskab” e “anpartsselskab”;
c) le società di diritto tedesco denominate: “Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung” e “bergrechtliche Gewerkschaft”;
(d) le società di diritto greco conosciute come:
e) le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anonim, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada” e gli organismi di diritto pubblico e di diritto privato;
f) società di diritto francese denominate: “société anonyme, société en commandité par actions, société responsabilité limitée” e società e imprese pubbliche industriali e commerciali;
g) le società di diritto irlandese, conosciuta come: “Le società per azioni o da garanzia, le aziende private per azioni o di garanzia”, gli enti registrati sotto le società Industrial and Provident Societies Act o costruzione registrati sotto l’edificio Societies Acts ;
h) le società di diritto italiano denominate: “società per azioni, società in accomandita per azioni, SOCIETA una limitata responsabilité” e soggetti pubblici e privati che svolgono attività industriali e commerciali;
(i) società di diritto lussemburghese denominate “société anonyme”, “société en commandité par actions” e “società a responsabilità limitata”;
(k) società di diritto olandese denominate “naamloze vennootschap” e “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;
(l) società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft” e “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;
m) società commerciali o società di diritto civile aventi forma commerciale, cooperative e imprese pubbliche costituite secondo il diritto portoghese;
n) le società di diritto finlandese denominate: “Osakeyhtiö / aktiebolag, osuuskunta / andelslag, saastopankki / Sparbank” e “Vakuutusyhtiö / forsakringsbolag”;
o) società di diritto svedese note come “aktiebolag” e “fоrsаkringsaktiebolag”;
(p) società costituite secondo la legge del Regno Unito;
q) le società di diritto ceco denominate: “akciová společnost”, “spolecnost s ručením omezeným”, “veřejná obchodní společnost”, “komanditní společnost”, “družstvo”;
(c) le società costituite sotto la legislazione estone note come: “täisuhing”, “usaldusuhing”, “osauhing”, “aktsiaselts”, “tulundusuhistu”;
(s) le società costituite in base al diritto cipriota note come società di diritto societario, società di diritto pubblico e tutte le altre organizzazioni considerate società ai sensi della legislazione in materia di imposte sul reddito;
(t) le società costituite dalla legge lettone denominate “akciju sabiedriba”, “sabiedriba ar ierobezotu atbildibu”;
(u) società costituite in base al diritto lituano;
x) le società di diritto ungherese denominate: “kozkereseti TARSASAG”, “BETETI TARSASAG”, “kozos Vallalat”, “KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG”, “RESZVENYTARSASAG”, “egyesules”, “kozhasznu TARSASAG”, “SZOVETKEZET”;
(w) società costituite in base alla legislazione maltese, denominate: “Kumpaniji ta ‘Responsabilita’ Limitata”, “Société à l’acquis communautaire de l’acquis communautaire”;
(x) le società costituite in base alla legge polacca: “spólka akcyjna”, “spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia”;
y) le società di diritto sloveno denominate: “delniška druzba”, “komanditna delniška druzba”, “komanditna druzba”, “z druzba omejeno odgovornostjo”, “z druzba neomejeno odgovornostjo”;
z) le società di diritto slovacco denominate: “akciova spolocnos”, “SPOLOCNOST ‘s ručením obmedzenym”, “komanditna spolocnos”, “veřejná Obchodna spolocnos”, “družstvo”;
er) le società di diritto rumeno denominate: “societăţi pe actiuni”, ” societăţi in comandita pe actiuni”, “societăţi cu raspundere limitata”;
a bis) (nuova -. SG 91 di 2013 , in vigore dal 07.01.2013 ) Le società di diritto croato conosciuto come “dionicko drustvo”, “drustvo s ogranicenom odgovornoscu”, e altre società costituite in croato diritto e soggetto all’imposta sul reddito nella Repubblica di Croazia.
Allegato 6 all’art. 200a , par. 6 , articolo 1 , lettera “c” e articolo 4 , lettera “b”
( Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato -. SG. 91 del 2013 , in vigore dal 07.01.2013 , l’ex allegato № 6 dell’art Articolo 200 bis , paragrafo 4 , punto 1 , lettera “c” e punto 4 , lettera “б”, modificato, SG n. 100 del 2013, in vigore dal 01.01.2014 )
Elenco delle imposte negli Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’art. 200a , par. 6 , articolo 1 , lettera “c” e articolo 4 , lettera “b”
– impot des sociétés / vennootschapsbelasting in Belgium,
– selskabsskat in Danimarca,
– Körperschaftsteuer in Germania,
– impuesto sobre sociedades in Spagna,
– impot sur les sociétès in Francia,
– (nuova -. SG 91 del 2013 , in vigore dal 01.07.2013 , l’) porez na dobit nella Repubblica di Croazia
– imposta sulle società in Irlanda,
– imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,
– impôt sur le revene des collectivités in Lussemburgo,
– vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
– Körperschaftsteuer in Austria,
– l’imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo,
– yhteisójen tulovero / inkomstskatten főr samfund in Finlandia,
– statlig inkomstskatt in Svezia,
– imposta sulle società nel Regno Unito,
– Dan z prijetí pravichkych osôb nella Repubblica ceca,
– Tulumaks in Estonia,
– Uznemumu ienakuma nodoklis in Lettonia,
– Pelno mokestis in Lituania,
– Tarsasagi ado in Ungheria,
– Taxxa fuq l-redditi a Malta,
– Il podatek dochodowy od osob prawnych in Polonia,
– Davek od dobicka pravnih oseb in Slovenia,
– Dan z prijmov pravnikkych persone in Slovacchia,
– imposta sugli utili, imposta sul reddito delle persone non residenti rumene in Romania.
Atti rilevanti della legislazione europea
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2001/86 / CE dell’8 ottobre 2001 che completa lo statuto di una società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
DIRETTIVA 2003/72 / CE del Consiglio del 22 Yuli 2003 che completa lo statuto della società cooperativa europea (SCE) sul coinvolgimento dei lavoratori
Il regolamento (CE) № 2157/2001 del Consiglio, del 8 Oktomvri 2001 , relativo allo statuto della società europea (SE)
REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2003 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della società cooperativa europea (SEO)
REGOLAMENTO (CE) N. 104/2000 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione