Bulgaria – Legge sulla Tenuta della Contabilità (ЗС)

Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria

Capitolo uno.
DISPOSIZIONI GENERALI

     Art. 1. (1) La presente legge disciplina:
               1 . i requisiti per l’universalità e la credibilità dei sistemi di contabilità (contabilità) nelle imprese;

               2 . (Modifica – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il contenuto, la compilazione e la pubblicazione dei bilanci delle imprese;

               3 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I requisiti alle persone redazione dei bilanci.

          (2) (emendare e suppl -.. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010(d) Le imprese sono: operatori economici ai sensi della legge sul commercio; le persone giuridiche che non sono commercianti, imprese di bilancio, le associazioni prive di personalità giuridica, missioni commerciali e persone straniere che svolgono attività nel paese attraverso una stabile organizzazione, salvo nei casi in cui l’attività è svolta da un non residente del paese – Stato dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo soltanto alle condizioni di libera prestazione di servizi.
     Art. 2 . Le imprese effettuano la contabilizzazione delle operazioni aziendali secondo un ordine cronologico corrispondente alle loro prestazioni.
     Art. 3. (1) (modifica -. SG. 91 del 2002 ) I documenti contabili primari delle imprese in lingua bulgara con numeri arabi e in BGN. Possono anche essere redatti nella lingua straniera interessata in valuta estera nel caso di transazioni organizzate in valuta estera con controparti estere.

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) I documenti contabili ricevuti dalle imprese in una lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in bulgaro di contenuti in esso riflessa le operazioni di business, ad eccezione di documenti che sono documenti fiscali ai sensi dell’art. 112 , par. 1 pt. 1 e 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
     Art. 4. (1) La contabilità deve essere effettuata e gli stati finanziari devono essere compilati conformemente ai requisiti della presente legge in conformità ai seguenti principi contabili di base:

               1 . Accantonamento – proventi e oneri derivanti da operazioni e gli eventi sono addebitate al momento della loro comparsa, a prescindere dal momento della ricezione o il pagamento di denaro o suoi equivalenti e inclusi nel bilancio per il periodo a cui si riferiscono;

               2 . una continuità aziendale: si presume che un’entità sia presente e rimanga nel prevedibile futuro; l’entità non ha né l’intenzione né la necessità di liquidare o ridurre in modo significativo il volume della propria attività, in caso di liquidazione o altra base contabile analoga dovrebbero essere applicati nella preparazione del bilancio;

               3 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La cautela – misurare e rendicontare le assunzioni di rischio e la stima di perdita potenziale nel trattamento contabile delle transazioni commerciali, al fine di ottenere risultati finanziari effettivi;

               4 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La comparabilità tra i costi ei ricavi – costi sostenuti in relazione con un’operazione o un’attività specifica dovrebbe riflettersi nel risultato finanziario per il periodo in cui l’entità ne trae beneficio e le entrate si riflettono nel periodo in cui i costi di incasso sono rilevati;

               5 . (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La sostanza sulla forma – le operazioni e gli eventi sono contabilizzati in conformità con il loro contenuto economico, l’essenza e finanziaria e non formalmente il loro legale forma;

               6 . (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La ritenzione ove possibile criterio di valutazione del periodo di riferimento precedente – garantire la comparabilità dei dati contabili e rapporti tra i diversi periodi di riferimento;

               7 . (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’indipendenza dei singoli periodi di riferimento e la corrispondenza tra saldo iniziale e finale – ciascun periodo di dichiarazione trattati rappresentano stessa indipendentemente dalla sua oggettiva con il precedente periodo di riferimento e il successivo periodo di riferimento, e i dati del bilancio all’inizio del periodo di riferimento attuale devono coincidere con i dati alla fine del precedente periodo di riferimento.

          (2) (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

          (3) Le imprese effettuano la contabilità sulla base della giustificazione documentaria delle operazioni e dei fatti aziendali, rispettando i requisiti per la compilazione dei documenti secondo la legislazione vigente.
     Art. 5. (1) L’ attuale contabilità deve essere organizzata secondo la procedura stabilita dalla presente legge e un singolo piano dei conti approvato dalla direzione dell’impresa.

          (2) (Abrogato -.. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 anni)
     Art. 5 a. (Nuova – SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata e suppl -.. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificata. – SG. 15 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 anni) (1) imprese di bilancio effettuare la contabilità conformemente al capitolo XV della legge finanza pubblica.

          (2) Le imprese del settore delle amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al par. 1 , che svolgono la loro contabilità secondo i requisiti applicabili alle imprese di bilancio, sono determinati dall’ordine di cui all’art. 165 del Public Finance Act.
     Art. 5 b. (Nuova -. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)
     Art. 5 . A (Nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il Ministro delle Finanze:

               1 . Coordina e interagisce con la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea nell’armonizzazione della legislazione contabile bulgara con le direttive contabili europee;

               2 . preparare pareri e orientamenti metodologici sull’attuazione della presente legge e sugli standard nazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese;

               3 . intraprendere misure per lo sviluppo e il miglioramento della contabilità.
Capitolo due.
DOCUMENTI CONTABILI E FORMA CONTABILE

     Art. 6. (1) Il documento contabile è un supporto cartaceo o tecnico di informazioni contabili classificate come primarie, secondarie e registro:
               1 . il documento principale è il detentore di informazioni su una prima operazione commerciale in assoluto;

               2 . il documento secondario è il titolare di informazioni convertite (aggregate o differenziate) derivate da documenti contabili primari;

               3 . il registro deve essere il titolare di informazioni cronologicamente sistematiche per le operazioni commerciali da documenti contabili primari e / o secondari.

          (2) Il documento contabile può essere un documento elettronico quando vengono rispettati i requisiti della presente legge e della legge sul documento elettronico e sulla firma elettronica.
     Art. 7. (1) (modifica – SG.. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) Il documento contabile di riferimento principale rivolto a un’altra impresa o individuo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

               1 . un nome e un numero contenente solo numeri arabi;

               2 . data di rilascio;

               3 . (Modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , integrato -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007) Il nome, l’indirizzo e il numero di per l’identificazione ai sensi dell’art. 84 del Codice di procedura fiscale e assicurativa dell’Emittente e del Destinatario;

               4 . oggetto e valore dell’operazione commerciale;

               5 . (Modifica -. SG. 106 del 2008 , in vigore dal 01.01.2009 , il revocato -.. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni)

          (2) (modifica – SG.. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 ) Il documento contabile di riferimento principale, che riguarda solo l’impresa, contenere almeno le seguenti informazioni:

               1 . un nome e un numero contenente solo numeri arabi;

               2 . data di rilascio;

               3 . oggetto e valore dell’operazione commerciale;

               4 . nome, cognome e firma del compilatore.

          (3) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il presupposto che non v’è supporto documentale e quando i documenti contabili primari mancanti parte delle informazioni richieste sotto il par. (1) e ( 2) , a condizione che le informazioni mancanti contengano documenti che lo certificano.

          (4) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) Al di fuori dei casi sotto il par. 3 , supporto documentario è disponibile e dove il documento contabile di riferimento principale è stato emesso da una persona che non è un’impresa ai fini della presente legge e manca alcune delle informazioni richieste sotto il par. 1 e 2 , quando questo documento riflette la vera operazione di business documentati.

          (5) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La questione del documento contabile di base sotto il par. (1), ad eccezione dei casi in cui il destinatario lo desideri o laddove ciò sia previsto in uno strumento legale, non è obbligatorio se:

               1 . la transazione è documentata con scontrino fiscale rilasciato da un dispositivo fiscale, secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Finanze o di sicurezza rilasciata in virtù dell’ordinanza sulle condizioni e le procedure per la stampa e il controllo su titoli (prom. SG. 101 del 1994 g,… emendare SG 38 del 1995 . SG 73 del 1998 . SG 8 del 2001 dC), e

               2 . il destinatario è una persona fisica che non è un commerciante.

          (6) (prec. 3 -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La contabilizzazione di alcune transazioni commerciali, le attività e le passività delle entità di bilancio, il Ministro delle Finanze approva l’ordine di documentazione, forma e requisiti dei documenti contabili che sono obbligatori per l’applicazione.

          (7) (nuova – SG. 102 del 2005 , in vigore dal 20.12.2005 , il paragrafo precedente. 4 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando le operazioni commerciali relative alle passività per le imprese di bilancio, derivanti dalla base e dall’ordine di un atto normativo, il documento contabile primario di cui al par. 1 è il documento di pagamento della fatturazione corrispondente.

          (8) (nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , al paragrafo precedente. 5 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’indirizzo sotto il par. 1 , l’articolo 3 è:

               1 . indirizzo permanente – per gli individui;

               2 . l’indirizzo di gestione – per le persone giuridiche;

               3 . indirizzo per la corrispondenza ai sensi del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale – per le persone che non hanno un indirizzo di gestione.

          (9) (Nuova – SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 , il paragrafo precedente. 6 – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’unico il trader è identificato solo da un singolo codice identificativo BULSTAT.

          (10) (Nuova – SG. 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Quando redazione dei documenti contabili primari sotto il par. 2 tramite dispositivi o sistemi automatici, la firma del compilatore può essere sostituita da un identificativo numerico o altro identificativo univoco e che definisce il compilatore del documento contabile principale.
     Art. 8 . (Am -.. SG 91 del 2002 , integrato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il revocato -.. SG 94 del 2010 , l’in forza dal 01.01.2011 )
     Art. 9. (1) Nella costruzione e nella manutenzione del sistema contabile, le imprese assicurano:

               1 . registrazione cronologica completa delle operazioni contabili;

               2 . registri contabili sistematici per generalizzare le informazioni contabili che vengono rilevate all’inizio del periodo di riferimento e che terminano alla fine del periodo contabile;

               3 . registri contabili sintetici e analitici, nonché uguaglianza e collegamento tra di essi;

               4 . chiusura provvisoria e annuale dei registri contabili, compilazione di una busta paga;

               5 . Modifiche alle registrazioni contabili effettuate compilando le voci correttive contabili;

               6 . applicazione di un singolo piano dei conti.

          (2) (modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Se nella realizzazione di contabilità utilizzando il software di contabilità, che deve essere sviluppata in conformità con i requisiti della presente legge e consente ai dati elaborati e ai documenti di origine di essere in bulgaro.
     Art. 10 . Correzioni e aggiunte ai documenti contabili primari non sono consentite. I documenti contabili primari compilati in modo errato vengono cancellati e ne vengono creati di nuovi.
     Art. 11 . Le persone che hanno compilato e firmato i documenti contabili e i supporti informativi tecnici sono responsabili per l’affidabilità delle informazioni in essi contenute.
     Art. 12 . La forma della contabilità è approvata dal gestore dell’impresa. Dovrebbe fornire un’implementazione sincrona della contabilità cronologica e sistematica (analitica e sintetica).
Capitolo tre.
ATTIVITÀ, PROPRI PARTECIPAZIONI, PASSIVITÀ, ENTRATE E SPESE

     Art. 13. (1) Le attività, le partecipazioni, le passività, i proventi e i costi sono misurate e registrate al momento dell’acquisizione o dell’origine al costo storico o altro costo in conformità ai principi contabili applicabili.
          (2) Il costo storico è il costo di acquisizione, costo o fair value.

          (3) Le valutazioni successive delle attività e delle passività devono essere effettuate in conformità ai principi contabili applicabili.
     Art. 14 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le attività e le passività sono classificate e presentate in bilancio secondo i termini e le condizioni dei principi contabili applicabili.
     Art. 15. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le aziende procede ad un deprezzamento loro beni ammortizzabili non correnti fisse / in conformità ai principi contabili applicabili.

          (2) (Abrogato -.. SG 102 del 2005 , in vigore dal 20.12.2005 anni)

          (3) L’ ammortamento delle imprese di bilancio è accantonato con decisione del Consiglio dei ministri.
     Art. 16 . Le scorte per il loro consumo sono misurate in conformità con gli standard di contabilità applicabili.
     Art. 17 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I costi ei ricavi sono classificati e presentati in bilancio secondo i termini e le condizioni dei principi contabili applicabili.
     Art. 18 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 19 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 20 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I componenti del patrimonio netto sono classificati e presentati in bilancio secondo i termini e le condizioni dei principi contabili applicabili.
Capitolo quattro.
INVENTARIO

     Art. 21. (Revocato – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007)
     Art. 22. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’inventario delle attività e passività è effettuata in ciascun periodo di riferimento di equa rappresentanza in bilancio. L’inventario deve essere effettuato secondo le modalità e i modi stabiliti dalla direzione dell’impresa.

          (2) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) per il bilancio finanziato imprese, il Ministro delle Finanze possono fissare altre scadenze per lo svolgimento di inventario.

          (3) (prec. 2 -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le rimanenze sono iscritte, su richiesta delle autorità giudiziarie e di altri organi, come previsto dalla legge .
Capitolo quinto
RENDICONTO FINANZIARIO (TITOLO EMENDATO – SG 105/06, IN VIGORE DAL 01.01.2007)

Sezione I.
Standard contabili applicabili, Contenuto del bilancio e relazioni annuali di attività (Modificato, SG n. 105/2006, decorrenza 01.01.2007)

     Art. 22a. (Nuova -. SG 96 del 2004, in vigore dal 01.01.2005, modificato -.. SG 105 del 2006, con efficacia 01.01.2007) (1) stabilimenti della Repubblica Bulgaria, ad eccezione delle imprese di cui all’art. 22 ter, preparare e presentare i loro bilanci annuali sulla base dei principi contabili internazionali.
          (2) Le imprese di cui all’art. 38 , par. 1 , i punti 2 e 3 devono obbligatoriamente preparare e presentare i loro bilanci annuali sulla base dei principi contabili internazionali.

          (3) Un’impresa in un periodo è preparato e presentato il bilancio annuale in base a principi contabili internazionali non si possono applicare nazionali Financial Reporting Standard per le PMI.
     Art. 22 b. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Il bilancio annuale viene predisposto e pubblicato sulla base della National Financial Reporting Standard per le imprese che la maggior parte delle PMI – per almeno uno dei due anni precedenti non superare i parametri di riferimento di due dei seguenti criteri:

               1 . il valore contabile delle attività al 31 dicembre – 8 milioni di BGN;

               2 . ricavi netti delle vendite per l’anno – 15 milioni di BGN;

               3 . numero medio di dipendenti per l’anno – 250 persone.

          (2) Le neo-costituite preparano e presentano i loro bilanci annuali sulla base degli standard nazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese per l’anno in cui sono stabiliti e per l’anno successivo.

          (3) Gli standard nazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese sono adottati dal Consiglio dei ministri e sono conformi agli atti dell’Unione europea e alle specificità nazionali.

          (4) Gli impegni ai sensi del par. 1 e 2 possono opzionalmente preparare e presentare i loro bilanci annuali sulla base dei Principi contabili internazionali.

          (5) Le imprese che hanno cessato la liquidazione o il fallimento preparano e presentano i loro bilanci annuali sulla base di un principio contabile nazionale adottato dal Consiglio dei ministri.

          (6) Le norme di cui al par. 3 e 5 devono essere promulgati nella Gazzetta Ufficiale.
     Art. 22 a. (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il bilancio consolidato e semestrale è predisposto e presentato secondo i principi contabili su cui preparare e presentare finanziaria annuale una dichiarazione dell’entità che redige il bilancio consolidato o infrannuale.
     Art. 23. (1) (modificare – SG.. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le imprese, istituito:

               1 . rendiconto finanziario annuale al 31 dicembre del periodo di riferimento in migliaia di BGN;

               2 . Bilancio consolidato al 31 dicembre del periodo di rendicontazione in migliaia di BGN – nei casi previsti dall’art. 37 ;

               3 . bilanci intermedi che coprono un periodo inferiore a un anno civile quando richiesto da uno strumento statutario o una decisione dell’organo di gestione.

          (2) I rendiconti finanziari devono presentare in modo accurato ed equo la situazione finanziaria e finanziaria dell’impresa, il risultato finanziario dichiarato, le variazioni dei flussi di cassa e il patrimonio netto.

          (3) (modifica -.. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)

          (4) (modifica -.. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)

          (5) (modifica -. SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 15 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le imprese di bilancio e di business dell’arte. 5 , par. 2 preparare e presentare il bilancio annuale ai sensi dell’art. 166 , par. 1della legge sulle finanze pubbliche.
     Art. 24 . (Am -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) I corpi di gestione aziendale sono responsabili della preparazione, della preparazione tempestiva, del contenuto e della pubblicazione dei rendiconti finanziari e delle relazioni annuali di attività al riguardo.
     Art. 25 . (. Am – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le informazioni presentate in bilancio devono soddisfare i seguenti requisiti:

               1 . comprensibilità – utile per i consumatori nel prendere decisioni economiche;

               2 . Appropriatezza: consentire agli utenti di valutare eventi passati, presenti o futuri e confermare o correggere le loro precedenti decisioni di giudizio economico;

               3 . affidabilità – non contiene errori materiali o pregiudizi;

               4 . comparabilità – per consentire il confronto tra le informazioni aziendali di anni diversi e le informazioni di altre entità per valutare le prestazioni, la situazione finanziaria e i cambiamenti in essa contenuti.

               5 . (Revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 26. (1) I componenti del bilancio annuale sono: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e le note.

          (2) (modificare -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I componenti del bilancio consolidato sono lo stato patrimoniale consolidato, l’utile consolidato conto economico, rendiconto finanziario consolidato , un rendiconto patrimoniale consolidato e una domanda.

          (3) (Nuovo – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La forma, la struttura e il contenuto dei componenti del bilancio determinati in conformità ai principi contabili applicabili.

          (4) (*) (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le imprese che applicano una forma semplificata di reporting finanziario che preparano e presentano i loro bilanci annuali in base a norme nazionali bilancio per le piccole e medie imprese possono redigere il bilancio abbreviato. La forma, struttura e il contenuto sono determinati dalla National Financial Reporting Standard per le PMI.

          (5) (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 anni) (*) Le imprese che applicano una forma semplificata di informativa finanziaria preparare e presentare bilanci annuali basati su standard nazionali per i bilanci delle piccole e medie imprese, non può preparare un rendiconto finanziario e un prospetto del patrimonio netto.

          (6) (nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , al paragrafo precedente. 5 -. SG 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , l’) percepito la forma, la struttura e il contenuto dell’entità delle componenti del bilancio sono mantenuti invariati nei diversi periodi di rendicontazione, ad eccezione di quanto stabilito nei principi contabili applicabili. Laddove venga apportata una modifica nelle note agli stati finanziari, la divulgazione e la motivazione del cambiamento sono obbligatorie.

          (7) (nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , il paragrafo precedente. 6 – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 , integrato . -. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificato -.. SG 15 di 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) La forma, la struttura e il contenuto delle annuali e i bilanci intermedi delle imprese di bilancio e delle imprese di cui all’art. 5 , par. 2 sarà determinato dal Ministro delle Finanze secondo l’art.166 , par. 2 della legge sulle finanze pubbliche.
     Art. 27 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 28 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 29 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 30 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 31 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 32. (1) (modifica -. SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)

          (2) Per le aziende che sono controllati dallo Stato o comuni, o supportati da loro attraverso sovvenzioni, prestiti preferenziali, garanzie governative e altre forme di aiuti di Stato, il Ministro delle Finanze può richiedere alcune dichiarazioni e le informazioni supplementari specificati dal la sua forma, il contenuto, i tempi e l’ordine di preparazione e presentazione.

          (3) (modifica -. SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007) L’annuale finanziaria dichiarazioni di ditte individuali che non sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente e che l’importo delle vendite nette per l’anno in corso non superi 100 000 lev, possono consistere solo di profitti e perdite.

          (4) (modifica -. SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007) I commercianti Sole che non sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente e che la quantità di vendite nette per il precedente periodo di riferimento non superi 50 000 lev in grado di registrare e presentare la loro attività mantenendo specifici record – libri, che determinano vere equamente il risultato finanziario per il periodo di riferimento.

          (5) (Nuova -. SG 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , il revocato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007anni)
     Art. 33 . (Am -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Le imprese il cui bilancio annuale sono soggetti a obbligo controllo finanziario indipendente e compilare relazione annuale che contiene la maggior parte le seguenti informazioni:

               1 . una recensione che descrive fedelmente e onestamente lo sviluppo e le prestazioni di un’impresa, nonché il suo stato, insieme a una descrizione dei principali rischi che deve affrontare;

               2 . qualsiasi evento significativo verificatosi dopo la data della relazione finanziaria annuale;

               3 . il probabile sviluppo futuro dell’impresa;

               4 . azioni nel campo della ricerca e dello sviluppo;

               5 . le informazioni richieste dall’art. 187 e 247 della legge commerciale;

               6 . l’esistenza di rami dell’impresa;

               7 . gli strumenti finanziari utilizzati dall’entità e, ove rilevante per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e del risultato finanziario, sono indicati:

                    a) gli obiettivi e la politica di gestione del rischio finanziario, compresa la sua politica di copertura per ciascun tipo di elemento coperto a cui si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura;

                    (b) l’esposizione dell’impresa al rischio di prezzo, credito e liquidità e al flusso di cassa.

          (2) La recensione sotto il par. 1 , il punto 1 rappresenta un’analisi equilibrata e completa dello sviluppo e delle prestazioni dell’impresa e della sua condizione in base alle dimensioni e alla complessità dell’attività. L’analisi comprende indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari pertinenti per l’attività in questione, comprese le informazioni ambientali e relative al personale, nella misura necessaria per comprendere lo sviluppo, le prestazioni o lo stato dell’impresa. Se del caso, la revisione deve includere riferimenti e spiegazioni aggiuntive relative agli importi indicati nei rendiconti finanziari annuali.

          (3) Le imprese che preparano e presentano il bilancio consolidato devono inoltre preparare una relazione annuale consolidata sulle attività contenente almeno le seguenti informazioni:

               1 . Una panoramica che presenta una veritiera e corretta dello sviluppo, le prestazioni e la posizione delle imprese incluse nel consolidamento nel suo insieme (gruppo di imprese), unitamente alla descrizione dei principali rischi che devono affrontare;

               2 . qualsiasi evento significativo verificatosi dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

               3 . il probabile sviluppo futuro delle società del gruppo nel suo complesso;

               4 . azioni nel campo della R & S delle società del gruppo nel suo complesso;

               5 . il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell’impresa madre di sua proprietà, la sua controllata o una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;

               6 . gli strumenti finanziari utilizzati dalle imprese del gruppo e, ove rilevante per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e del risultato finanziario, sono indicati:

                    (a) gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi finanziari, inclusa la loro politica di copertura per ciascun tipo di elemento coperto a cui è applicata la contabilizzazione di copertura;

                    (b) l’ esposizione delle entità del gruppo al rischio di prezzo, credito e liquidità e al flusso di cassa.

          (4) La recensione sotto il par. 3 , il punto 1 rappresenta un’analisi equilibrata e completa dello sviluppo e dei risultati delle attività delle imprese del gruppo, nonché il loro stato nel suo insieme in base alle dimensioni e alla complessità delle loro attività. L’analisi comprende indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari pertinenti per l’attività in questione, comprese le informazioni ambientali e relative al personale, nella misura necessaria per comprendere lo sviluppo, le prestazioni o la situazione aziendale. Se del caso, la revisione deve contenere riferimenti e spiegazioni supplementari riguardanti gli importi indicati nei rendiconti finanziari consolidati.

          (5) La relazione annuale di attività e la relazione annuale consolidata di attività possono essere preparate e presentate nel loro complesso. In questo caso, se del caso, dovrebbe essere prestata attenzione alle questioni che sono rilevanti per le società del gruppo nel suo complesso.

          (6) (modifica -. SG. 15 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) I dati riportati per attività, passività, ricavi, le spese e le operazioni di tutte le organizzazioni di bilancio e le imprese di cui all’art. 5 a, par. 2 sono consolidati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 167 del Public Finance Act.
Sezione II.
Compilatori di bilancio (Modificato, SG n. 105/2006, entrata in vigore il 01.01.2007)

     Art. 34. (modifica -. SG 105 del 2006, con efficacia 01.01.2007.) (1) bilancio (provvisorio, annuali e consolidati) vengono compilati dai redattori del bilancio.
          (2) Una compilazione di rendiconti finanziari può essere una persona fisica o un’entità contabile specializzata quando soddisfa i requisiti della presente legge.

          (3) Gli stati finanziari di un’impresa devono essere firmati da:

               1 . le persone fisiche che gestiscono e rappresentano l’impresa, e

               2 . la persona fisica che:

                    a) ha preparato i rendiconti finanziari – nei casi in cui il bilancio è redatto direttamente da una persona fisica, o

                    (b) gestisce e rappresenta l’entità che redige il bilancio – nei casi in cui il bilancio è redatto da un’entità contabile specializzata.

          (4) La scheda finanziaria deve anche indicare / collocare:

               1 . il nome e il cognome delle persone ai sensi del par. 3 ;

               2 . il timbro dell’impresa;

               3 . il timbro della società di contabilità specializzata.

          (5) Quando i rendiconti finanziari sono redatti direttamente da una persona fisica, devono essere in rapporto di lavoro, di lavoro o di lavoro con l’impresa interessata.

          (6) Le persone di cui al par. 3 , il punto 2 deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 35 .
     Art. 35. (1) (modificare -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I redattori del bilancio può essere una persona che soddisfi i requisiti indicati per un livello minimo obbligatorio di istruzione e di esperienza professionale corrispondente come segue:

               1 . (Modifica – SG.. 33 del 2006 ) La contabilità formazione universitaria e l’economia e l’esperienza nel campo della contabilità, di revisione interna e di controllo finanziario, controlli fiscali o come educatore in materia di contabilità e di controllo, come segue:

                    a) a livello di master – 2 anni;

                    b) in laurea triennale – 3 anni;

                    c) per il titolo di “specialista” – 4 anni;

               2 . (Modifica – SG.. 33 del 2006 ) The Other formazione economica terziaria e 5 anni di esperienza nel campo della contabilità, di revisione interna e di controllo finanziario, controlli fiscali o come educatore in materia contabile e di controllo;

               3 . con istruzione economica secondaria e 8 anni come ragioniere.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I redattori del bilancio può essere una persona che è stata condannata per reato perseguibile ai sensi del Capitolo Cinque e ai sensi della sezione I al capitolo sei della parte speciale del codice penale.

          (3) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il Ministro delle Finanze può specificare ulteriori requisiti alle persone redazione dei bilanci delle organizzazioni di bilancio.
     Art. 36 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La redazione del bilancio responsabili dell’organizzazione della contabilità in azienda.
Sezione III.
Requisiti per la redazione del bilancio consolidato, preparazione, revisione contabile indipendente e pubblicità dei rendiconti finanziari (Modificato, SG n. 105/2006, decorrenza 01.01.2007)

     Art. 37. (Modificato – SG 105/06, in vigore dal 01.01.2007) (1) Le imprese preparano i bilanci annuali entro il 31 marzo dell’anno successivo.
          (2) Un’impresa (controllante) redige il bilancio consolidato quando:

               1 . controlla più della metà dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in un’altra impresa (entità controllata), anche in base ad un rapporto contrattuale, purché sia un azionista o un socio di tale impresa;

               2 . ha il diritto di nominare o licenziare più della metà dei membri della direzione e / o di vigilanza di un’altra impresa (impresa controllata), tra cui in virtù di un rapporto contrattuale, a condizione che un azionista o un partner in questa impresa;

               3 . ha il diritto di gestire le politiche finanziarie e operative di un’altra entità in virtù di un rapporto contrattuale;

               4 . è socio o Partner azienda il 20 per cento o più dei alta voce diritti in un’altra impresa (impresa controllata) e solo in virtù dell’esercizio di tali diritti ha nominato più della metà dei membri della direzione e / o sorveglianza di un’entità recitazione controllata durante il periodo di riferimento, durante il precedente periodo di riferimento e fino alla data di redazione del bilancio consolidato; Bilancio consolidato condannati non attira quando un’altra impresa ha i diritti di cui al punto. 1-3 per quanto riguarda l’impresa controllata.

          (3) Nel determinare i diritti dell’impresa madre ai fini del par. 2 pt. 1, 2 e 4 i diritti ad alta voce e dei diritti di nomina o la revoca di proprietà filiale del genitore o persona che agisce in nome proprio ma per conto del genitore o filiale del gruppo vengono aggiunti ai diritti del genitore.

          (4) Nel determinare i diritti dell’impresa madre ai fini del par. 2 , gli articoli 1, 2 e 4 non devono essere presi in considerazione:

               1 . azioni con diritto di voto detenute per conto di una persona che non è né un genitore né una controllata;

               2 . i voti attribuiti alle azioni ricevute come garanzia quando l’impresa che fornisce la garanzia esercita i loro diritti.

          (5) Il numero totale di alta voce diritti nell’impresa controllata detenuta da tutti gli azionisti o partner ai fini della par. 2 pt. 14 sono ridotti dal alta voce i diritti che si riferiscono alle azioni detenute da esso entità controllate e / o delle sue controllate e / o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di queste imprese.

          (6) L’impresa madre e tutte le sue controllate sono soggette a consolidamento, ovunque si trovino le sedi centrali delle controllate.

          (7) Gli stati finanziari consolidati sono preparati solo da società che sono società madri.

          (8) (Am -. SG. 15 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L’ordine, modalità e le scadenze per la preparazione e presentazione del bilancio di organizzazioni e dell’editoria di bilancio via Internet di informazioni da loro determinare secondo l’art. 170 del Public Finance Act.
     Art. 37 a. (Precedente art. 37 A – SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 anni) (1) Non redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 da un genitore quando la somma delle prestazioni delle imprese nel gruppo da consolidare, in base alle loro bilanci annuali elaborati a il 31 dicembre dell’anno in corso non superare le prestazioni di due dei seguenti criteri:

               1 . il valore contabile delle attività al 31 dicembre – 3 milioni di BGN;

               2 . ricavi netti delle vendite per l’anno – 6 milioni di BGN;

               3 . numero medio di dipendenti per l’anno – 80 persone.

          (2) (Nuova -. SG 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) Para 1 non si applica quando l’entità del gruppo è un’entità la cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

          (3) (Nuovo – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 da un’impresa madre che abbia solo filiali non rilevanti ai sensi dell’art. 23 , par. 2 , considerato sia individualmente che in generale.

          (4) (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La società figlia non siano incluse nel bilancio consolidato quando è irrilevante ai fini di cui all’art. 23 , par. 2 . Nel caso in cui due o più società controllate si conformino al requisito della prima frase, esse devono essere incluse nel bilancio consolidato se, nel loro complesso, non sono irrilevanti ai fini dell’art. 23 , par. 2 .
     Art. 37 b. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) Non redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 della società madre, quando si tratta di una filiale locale di un genitore o un genitore di un altro paese – membro della Comunità europea, nei seguenti casi:

               1 . l’impresa madre locale o l’impresa madre di un altro Stato membro detengono tutte le azioni o quote dell’impresa madre (controllata) controllata; nella determinazione delle azioni della (società controllata) capogruppo locale non tiene conto delle azioni che sono possedute da membri della direzione e / o autorità di vigilanza ai sensi della legge o l’atto costitutivo o statuto, o

               2 . genitore locale o società controllante di un altro Stato membro possiede il 90 per cento o più delle azioni della controllante locali (società controllata) da parte degli altri soci o azionisti sono dato il consenso scritto di non redigere il bilancio consolidato.

          (2) Il paragrafo 1 si applica quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 . la società controllante e tutte le sue controllate sono incluse nel bilancio consolidato dell’impresa madre o dell’impresa madre di un altro Stato membro;

               2 . bilancio consolidato e bilancio consolidato sono tratte dal genitore locale e oggetto di un audit finanziario indipendente secondo i termini e le condizioni di cui all’art. 38 o dal genitore di un altro Stato membro e soggetto ad un audit finanziario indipendente sotto la legislazione di detto Stato membro;

               3 . la relazione finanziaria consolidata consolidata, la relazione annuale consolidata sull’attività e la relazione di revisione della controllante sono pubblicati ai sensi e alle condizioni dell’art. 40 o l’impresa madre dell’altro Stato membro sono pubblicate in bulgaro dall’impresa madre locale alle condizioni e secondo l’ordine di cui all’art. 40 ;

               4 . nell’allegato del bilancio annuale della (società controllata) capogruppo domestico rivelato il nome e la sede del genitore o del genitore società nazionale di un altro Stato membro elabora il bilancio consolidato in Elemento. 1 e che è esentata dall’obbligo di redigere consolidata finanziaria e una relazione consolidata.
     Art. 37 a. (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 da un’impresa madre quando è un’impresa figlia di un’impresa madre o un’impresa madre di un altro Stato membro della Comunità europea e sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

               1 . i requisiti dell’Art. 37 b, par. 2 ;

               2 . azionisti della (società controllata) genitore locali che ricoprono non inferiore al 10 per cento delle azioni in cui l’entità è una società a responsabilità limitata, società per azioni o società a responsabilità limitata con azioni e non meno del 20 per cento delle azioni in cui l’entità è una società in nome collettivo o in accomandita, non hanno richiesto la redazione del bilancio consolidato per il 30 giugno del periodo di riferimento in questione.
     Art. 37 anni (nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il non preparare il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 37 , par. 2 , quando un genitore è una filiale di un’impresa madre di uno Stato che non è membro della Comunità europea (terza parte), e tutte le seguenti condizioni:

               1 . l’impresa madre locale e tutte le sue controllate sono incluse nel bilancio consolidato di una società madre di un paese terzo;

               2 . il bilancio consolidato e, se del caso, il rapporto annuale consolidato sull’attività sono stati redatti conformemente alla presente legge e ai principi contabili applicabili o un approccio equivalente;

               3 . (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il bilancio consolidato della controllante da parte di terzi controllati da una o più persone autorizzate a revisione contabile acquisiti in base al diritto nazionale, il genitore di un terzo;

               4 . i requisiti dell’Art. 37 b, par. 2 , articoli 3 e 4 e art. 37 ( c) ( 2) nei confronti dell’impresa madre di un paese terzo.
     Art. 37 d. (Nuova – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le disposizioni di cui all’art. 37a – 37g non si applicano alle imprese di cui all’art. 38 , par. 1 , punti 1-4 , che compilano e presentano il bilancio consolidato quando le condizioni di cui all’art. 37 , par. 2 .
     Art. 38 . (. Am – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) un audit finanziario indipendente dai revisori registrati, salvo che la legge disponga altrimenti, soggetta ai bilanci annuali:

               1 . società per azioni e società in accomandita con azioni;

               2 . le imprese che sono emittenti ai sensi dell’Opzione pubblica di titoli Securities Act;

               3 . (Modifica – SG.. 108 del 2006 , in vigore dal 29.12.2006 ) gli istituti di credito, assicurativi e di investimento società, aziende per ulteriore assicurazioni sociali e fondi gestiti da loro;

               4 . imprese per le quali tale requisito è stabilito dalla legge;

               5 . tutte le imprese non menzionate nelle voci 1-4 , ad eccezione delle imprese che applicano la forma semplificata di rendicontazione finanziaria e le imprese di bilancio.

          (2) un audit finanziario indipendente dai revisori registrati è soggetto ai bilanci annuali delle organizzazioni senza scopo di lucro designati per il bene pubblico iscritto nel Registro centrale presso il Ministero della Giustizia, quando l’anno in corso supera uno dei seguenti criteri:

               1 . il valore contabile delle attività al 31 dicembre – 1 milione di BGN;

               2 . ammontare dei ricavi da attività economiche e senza scopo di lucro per l’anno in corso – 2 milioni di BGN;

               3 . importo totale del finanziamento ricevuto durante l’anno in corso e non utilizzato al 31 dicembre dell’anno in corso, ricevuto in precedenti periodi di riferimento – 1 milione di BGN.

          (3) Il bilancio consolidato e i bilanci individuali inclusi nel consolidamento sono soggetti a un controllo finanziario indipendente.

          (4) I sindaci iscritti che effettuano la revisione legale dei conti nella relazione di revisione deve esprimere e parere in merito alla correlazione tra il rapporto annuale e il conto annuale per lo stesso periodo di riferimento e / o sulla correlazione tra il bilancio consolidato ed il consolidato rendiconto finanziario per lo stesso periodo di rendicontazione.

          (5) (Nuova – SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.08.2008 ) Quando il bilancio di esercizio soggette a controllo finanziario indipendente in allegato divulgate maturati importi annuali per i servizi forniti da revisori contabili iscritti dell’impresa separatamente per: audit finanziario indipendente, consulenza fiscale e altri servizi non correlati alla revisione. Le informazioni contenute nella prima frase devono essere indicate nel bilancio consolidato in relazione alle imprese incluse nel consolidamento.
     Art. 39 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     Art. 40 . (*) (Am -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni) (1) (modifica -. SG. 34 del 2011 , in vigore dal 03.05.2011 g .) le aziende pubblicano il bilancio annuale e del bilancio consolidato, la relazione annuale e consolidata relazione annuale di attività adottata dall’assemblea generale dei soci / azionisti o dall’autorità competente come segue:

               1 . richiedendo e presentando per l’annuncio nel registro delle imprese, pubblicare:

                    a) imprenditori individuali – entro il 31 maggio dell’anno successivo;

                    (b) società a responsabilità limitata – entro il 30 giugno dell’anno successivo;

                    c) tutti gli altri operatori economici ai sensi del codice di commercio – entro il 31 luglio dell’anno successivo;

               2 . presentando per la registrazione e fornendo loro il Registro centrale presso il Ministero della giustizia ai sensi dei termini e delle condizioni della legge per i non-profit post-profit entità giuridiche designate per il bene pubblico – entro il 30 giugno dell’anno successivo;

               3 . tramite una pubblicazione economica o via Internet, pubblica le altre società – entro il 30 giugno dell’anno successivo.

          (2) Per l’ordine del par. 1 le imprese di cui all’art. 38 pubblica:

               1 . le loro dichiarazioni finanziarie – nella forma in cui sono certificate da un revisore dei conti registrato;

               2 . le sue relazioni annuali di attività – nella forma in cui il revisore dei conti ha espresso la sua opinione;

               3 . la relazione del revisore relativa alle relazioni e alle relazioni di cui ai punti 1 e 2 .

          (3) Con l’ordine del par. 1 insieme con il bilancio d’esercizio società per azioni, in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata pubblicano informazioni sulla proposta dell’ente di gestione per la distribuzione di utili o di copertura della perdita dell’esercizio precedente e la decisione dell’assemblea generale degli azionisti / soci su come distribuzione dell’utile o copertura di una perdita per l’anno precedente.

          (4) I rendiconti finanziari annuali di un’entità che redige bilanci consolidati sono pubblicati insieme ai rendiconti finanziari consolidati del gruppo, insieme alle relazioni annuali di attività al riguardo.

          (5) Se le relazioni e le relazioni degli impegni ai sensi del par. 1 , p. 3 è pubblicato su Internet, gli viene fornito un accesso gratuito non retribuito per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione.

          (6) Gli impegni ai sensi del par. 1 , elemento 3 su richiesta deve fornire informazioni sul luogo in cui sono state pubblicate le loro relazioni e relazioni.

          (7) Ad eccezione dei casi di cui al par. (1) e ( 2) , quando un’entità rende nota una relazione finanziaria sintetica, deve essere indicato che la dichiarazione è abbreviata, indicando anche il luogo in cui il bilancio è stato pubblicato ai sensi del par. 1 . Quando la scheda finanziaria non è stata ancora pubblicata ai sensi del par. 1 , tale fatto deve essere indicato. Quando pubblicato bilancio abbreviato, la relazione di revisione può non accompagnare questa pubblicazione, ma devono comunicare espresso un giudizio – senza riserve, qualificato o negativo, o il rifiuto di esprimere un parere, e inclusi nei temi del rapporto di audit che sono stati affrontati l’attenzione senza ritenerli il giudizio sul bilancio.

          (8) (suppl -.. SG 34 di 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) Il I paragrafi 1-7 non si applica alle imprese di bilancio, ditte individuali il cui bilancio annuale sono soggette a obbligo finanziario indipendente audit, nonché quando diversamente previsto dalla legge.
     Art. 41 . La forma, il contenuto e la periodicità dei rendiconti finanziari per la gestione dell’entità sono determinati dal suo organo esecutivo.
Capitolo 6.
STOCCAGGIO DELLE INFORMAZIONI CONTABILI

     Art. 42. (1) (Modificato, SG n. 57/2007, efficace 13.07.2007) Le informazioni contabili devono essere conservate nell’impresa nell’ordine previsto dalla Legge sul Fondo di Archiviazione Nazionale, nei seguenti termini:
               1 . stipendio del salario – 50 anni;

               2 . registri contabili e relazioni finanziarie – 10 anni;

               3 . documenti di controllo fiscale – fino a 5 anni dopo la scadenza del termine di prescrizione per il rimborso dell’obbligazione pubblica, che certifica tali documenti;

               4 . documenti di audit finanziario – fino a un ulteriore audit interno e audit della Corte dei conti;

               5 . tutti gli altri media – 3 anni

          (2) (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) Le informazioni contabili possono essere memorizzate su carta o in mezzi di comunicazione elettronici e gli archivi organizzati da un’altra entità che sia tale da attività, soggetti ai requisiti del par. 1 .

          (3) (suppl -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Dopo la registrazione (trasferimento) le informazioni contabili di carta su supporti magnetici, ottici o altre basi tecnico assicurandone la riproduzione affidabile il supporto di carta potrebbe essere distrutto. Le informazioni contabili effettuate su un supporto tecnico devono essere riproducibili in termini di volume e contenuto identico alle informazioni contenute nel documento.

          (4) (Nuova -. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando l’impresa è terminato da trasformazione, dei media (carta e / o tecnica) informazioni contabili viene trasmesso al host e / o imprese / imprese di nuova costituzione.
     Art. 43 . (Am -. SG. 57 del 2007 , in vigore dal 13.07.2007 ) Dopo la scadenza del supporto di memorizzazione (carta o tecnica) informazioni contabili che non possono essere trasmessi agli archivi nazionali, essi possono essere distrutti.
     Art. 44 . (Am -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il movimento dei record dalla loro creazione o ricevuta in azienda fino alla distruzione o la loro consegna virtù di un atto di legge essere implementato in modo , determinato dall’organo di gestione dell’entità.
     Art. 45. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di servizio o di contratto con i redattori del bilancio scritture contabili trasmessi al suo successore.

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La ricezione e la trasmissione sotto il par. (1) devono essere effettuati in presenza di una commissione secondo modalità e modalità stabilite dagli organi di gestione dell’impresa.

          (3) Al termine dei rapporti giuridici con il dirigente dell’impresa, quest’ultimo è tenuto a trasmettere al suo successore tutta la contabilità e altra documentazione ufficiale dell’impresa.
Capitolo Sette.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PUNITIVE

     Art. 46. (1) Ogni persona che non adempie a un obbligo previsto presente legge è punito con una multa di 100 a 300 lev e giuridiche nonché le imprese individuali è imposto una sanzione di 300 a 500 lev.
          (2) Nel caso in cui la violazione venga ripetuta, verrà inflitta una doppia sanzione o una sanzione pecuniaria.
     Art. 47. (1) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Chi viola i requisiti di cui all’art. 22 per eseguire le scadenze di inventario previsti dalla legge è punito con una multa che va da 200 a 500 lev e legali persone e imprese individuali può essere inflitta una multa da 500 a 1.500 lev Quando la recidiva, la sanzione è raddoppiato

          (2) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , integrato -. SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) che infrangono i requisiti dell’Art. 23 , par. 1 per la redazione di una scheda finanziaria o dell’art. 23 , par. 2 è punito con una multa di importo compreso tra 500 e 1000 lev, e una persona giuridica e una persona in trader devono applicare una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2000 e 3000 lev.

          (3) (modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 50 del 2008 , in vigore dal 30.05.2008 , modificata. -. SG 34 di 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ), che viola i requisiti di cui all’art. 40 o § 9a delle Disposizioni transitorie e finali per la pubblicazione degli atti di cui all’art. 40 , par. 1 – 3 , è passibile di una multa da 500 a 2000 Levs e persone giuridiche e imprese individuali può essere inflitta una sanzione del 500fino a 3.000 BGN. Quando la violazione viene ripetuta, la sanzione viene raddoppiata.

          (4) Qualsiasi persona che viola i requisiti per l’immagazzinamento delle informazioni contabili in sesto capitolo di questa legge è punito con la multa da 1.000 a 2.500 Levs e persone giuridiche e imprese individuali può essere inflitta una sanzione di proprietà dal 2000 al 5000 Levs. Quando la violazione viene ripetuta, la sanzione è raddoppiata.

          (5) (modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona che redige il bilancio, senza rispettare i requisiti per i redattori dei bilanci, è punito con una multa o una sanzione pecuniaria da 1500 a 3000 lev. Quando la violazione viene ripetuta, la sanzione della proprietà è raddoppiata.

          (6) (modifica -. SG. 91 del 2002 ) L’Una società che ha commissionato un audit indipendente della persona che svolge attività di revisore contabile senza essere registrati ai sensi della legge per il controllo finanziario indipendente richiesto sanzione proprietaria dal 2000 a 10 000 Levs. Quando la recidiva, la sanzione è pari a 15 000 a 30 000 Levs
     Art. 48. (1) (modifica -. SG. 105 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 33 del 2006 ) Gli Atti degli violazioni amministrative sono compilati da gli organi dell’Agenzia delle entrate nazionale o l’Agenzia di controllo finanziario dello Stato.

          (2) I decreti penali devono essere emessi dal Ministro delle Finanze o da funzionari da lui autorizzati.

          (3) La redazione degli atti, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti punitivi devono essere effettuati con l’ordine della legge sulle violazioni amministrative e sulle sanzioni.
Disposizioni aggiuntive

     § 1 . Ai fini della presente legge:

               1 . (Suppl -.. SG 99 del 2011 , in vigore dal 16.12.2011 , modificato -.. SG 15 di 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) Le “imprese di bilancio” tutte le persone che chiedono le tasche, i conti per i fondi da parte dell’Unione europea e conti per i fondi esteri sotto le finanze pubbliche, tra cui l’Istituto nazionale di assicurazione, il Fondo nazionale di assicurazione sanitaria, le università statali, l’Accademia bulgara delle scienze, la televisione nazionale bulgara, la radio nazionale bulgara, bulgaro un’agenzia telegrafica e tutte le altre entità che sono organizzazioni di bilancio e ai sensi del § 1 , punto 5 della legge sulle finanze pubbliche.

               2 . “Periodo di riferimento” è l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

               3 . “Fair value” è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività può essere riscattata in un’operazione condizioni di mercato tra informato, acquirente delle transazioni disposto e venditore. È un prezzo di vendita, un prezzo delle azioni o un prezzo di mercato.

               4 . “Costo” è la valutazione delle attività generate (generate) nell’impresa, escluse le spese amministrative, di vendita, finanziarie e straordinarie.

               5 . (Modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) “audit finanziario indipendente di bilancio” è l’audit secondo la definizione del controllo finanziario indipendente.

               6 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata -. SG SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) I “principi contabili internazionali” sono principi contabili internazionali adottati dalla Commissione europea (CE) № 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19Yuli 2002per l’applicazione dei principi contabili internazionali. I principi contabili internazionali includono: International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) Interpretazioni Gli International Accounting Standards includono anche le modifiche successive tali norme e interpretazioni per la loro attuazione, i futuri standard e le interpretazioni per la loro attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 20 02 per l’applicazione dei principi contabili internazionali.

               7 . (Modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L ‘ “Enterprise Accounting Specialized”, ogni persona registrata ai sensi della Legge commerciale o la legge di un altro Stato membro – Stato dell’Unione o di uno Stato – una parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, il cui oggetto è l’organizzazione della rendicontazione contabile e finanziaria ai sensi della presente legge.

               8 . “Costo di acquisizione” è il prezzo di acquisto più tutti i costi per portare l’attività in una forma pronta per l’uso.

               9 . “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di pena con cui l’autore del reato è punito per lo stesso tipo di violazione.

               10 . “Inventario” è il processo di preparazione e di fatto il controllo, attraverso vari mezzi, i parametri fisici e di valore di attività e passività in una data specifica, confrontando i risultati con i dati contabili e stabilire eventuali differenze.

               11 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I “Ricavi” sono importi provenienti dalla vendita di prodotti, beni e servizi generati dalla gestione ordinaria su un commercio ridotta rimborsi, sconti, riduzioni e imposta sul valore aggiunto.

               12 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata -. SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) Il “attività di solito” è un insieme di operazioni commerciali svolte regolarmente dall’impresa nel corso della sua attività.

               13 . (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “luogo di business” è un luogo di stabilimento ai sensi del § 1 pt. 5 delle disposizioni complementari della assicurazione Tax codice procedurale.

               14 . (Modifica -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il “bilancio consolidato” è una relazione finanziaria che presenta la proprietà e la situazione finanziaria, ha riferito risultato finanziario, variazioni di flussi finanziari e patrimonio netto il capitale delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un’impresa.

               15 . (Nuova – SG. 96 del 2004 , in vigore dal 01.01.2005 , modificata -. SG. 102 del 2005 , in vigore dal 20.12.2005, modificata -. SG . 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) “imprese che applicano una forma semplificata di informativa finanziaria” sono imprese che nell’anno in corso o precedente non superare le prestazioni di due dei seguenti criteri:

               1 . valore contabile delle attività al 31 dicembre – 1,5 milioni di BGN;

               2 . ricavi netti delle vendite per l’anno – 2,5 milioni di BGN;

               3 . numero medio di dipendenti per l’anno – 50 persone.

Nel determinare lo status di una nuova entità mediante l’applicazione di una forma semplificata di rendicontazione finanziaria, i valori di questi criteri sono presi solo per l’anno di accadimento.

               16 . (Nuova -. SG 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) Il “mercato regolamentato” è nel senso di Art. 73 della legge sui mercati degli strumenti finanziari.

               17 . (Nuova -. SG 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 , modificato -.. SG 15 di 2013 , in vigore dal 2014/01/01) Il Governo “Settore” ” è il settore delle amministrazioni pubbliche come richiesto dal sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

               18 . (Nuova -. SG 100 del 2013 , in vigore dal 2014/01/01 ) L ‘ “identificativo digitale o di altri” è un numerico univoco o un altro codice costantemente ricorrente che corrisponde unicamente alla persona che ha il diritto di eseguire determinate azioni.
     § 1 a. (Nuova – SG. 69 del 2008 , in vigore dal 05.09.2008 ) Questa legge attua le disposizioni di:

               1 . La direttiva 2006/46 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 Yuni 2006 , che modifica la direttiva 78/660 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, la direttiva 83/349 / CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati , Direttiva 86/635 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e direttiva 91/686 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

               2 . La direttiva 2006/43 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE del Consiglio e che abroga della direttiva del Consiglio 84/253 / CEE.

               3 . (Nuova – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La direttiva 2009/49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 Yuni 2009 , che modifica le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l’obbligo di redigere conti consolidati (GU L 164/42 del 26 yuni 2009 dC).

               3 a. (Nuova – SG. 91 del 2013 , in vigore dal 01.07.2013 ) La direttiva 2013/24 / CE del Consiglio del 13 maggio 2013 per l’adeguamento di alcune direttive in materia di diritto societario a seguito dell’adesione della Repubblica Croazia (GU L 158/365 del 10 giugno 2013 ).

               4 . (Nuova – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La direttiva 2010/45 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 Yuli 2010 , che modifica la direttiva 2006/112 / CE il sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 189/1 del 22 luglio 2010 ).
Disposizioni transitorie e finali

 

     § 2 . La presente legge abroga la contabilità (Prom SG No …. 4 del 1991 g;. Emendare e suppl SG… 26 del 1992 SG. 55 del 1993 SG. 21, 33 e 59 dal 1996 , numero 52 del 1997 , numero 21 del 1998 , pagine 57, 81, 83 e 113 del 1999 , pagine 1 e 92 del 2000 ).
     § 3 . (In vigore dal 1 ° gennaio 2001 ) nell’art. 39 della legge per i non-profit (prom SG.. 81 del 2000 g,… Emendare SG 41del 2001 ) il par. 3 è modificato come segue:

” (3) Il legale senza scopo di lucro impostare per il bene pubblico registrata nel registro centrale presso il Ministero della Giustizia, oggetto di un audit indipendente sotto la legge sulla contabilità se superano almeno una delle seguenti condizioni:

                    a) l’ ammontare del patrimonio del saldo dell’esercizio precedente – BGN 500 mila;

                    b) l’ ammontare delle entrate derivanti dall’attività e l’ammontare netto dei ricavi delle vendite, nonché le entrate finanziarie dell’anno precedente – 1 milione di BGN ”
     § 4 . (Efficace 1 yanuari 2001 ) nelle cooperative Act (prom SG.. 113 del 1999 ; g modificare SG… 92 del 2000 le seguenti modifiche ed integrazioni):

               1 . Nell’art. 15 , par. L’articolo 3, paragrafo 3 è modificato come segue:

” 3. Designano un revisore dei conti registrato nel quale la cooperativa supera almeno due dei seguenti criteri per l’anno precedente:

                    a) l’ ammontare del bene in bilancio – BGN 500 mila;

                    b) importo dell’importo netto del reddito operativo – 1 milione di BGN;

                    (c) numero medio di effettivi di 30 persone; “.

               2 . L’articolo 62 è abrogato.
     § 5 . (Abrogato -. SG. 96 del 2004 , un nuovo -. SG 102 del 2005 , in vigore dal 20.12.2005 ) Nel determinare lo stato di una società come piccole e medie al 2005 , l’essere prendere i valori dei criteri di cui al § 1 , punto 15 , lettere “a” e “b” della disposizione aggiuntiva solo per il 2004 .
     § 6 . Per le strutture mediche – aziende commerciali con più del 50 % di partecipazione statale e / o municipale, le disposizioni dell’art. L’articolo 38 della presente legge si applica dal 1 ° gennaio 2006 .
     § 7 . (Am -.. SG 96 di 2004 , in vigore dal 29.10.2004 ) Nel giro di un 31 dekemvri 2004 Consiglio dei Ministri ha adottato le norme di cui all’art. 22 a, par. 5 .
     Sezione 8 . – (Nuova. SG 108 del 2006 , in vigore dal 29.12.2006 anni) (1) imprese enti creditizi e finanziari e assicurativi preparare e presentare il bilancio ai sensi dell’art. 22a , 22b , 22c e ordinanze del Ministro delle Finanze.

          (2) Le ordinanze di cui al par. 1 introduce i requisiti della direttiva 86/635 / CEE del Consiglio sui bilanci annuali e consolidati delle banche e delle altre istituzioni finanziarie e sulla direttiva 91/686 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai bilanci consolidati delle imprese di assicurazione.

          (3) Entro il 31 gennaio 2007 il Ministro delle Finanze emetterà le ordinanze di cui al par. 1 .
     § 9 . I procedimenti penali amministrativi pendenti sono completati secondo l’ordine precedente.
     § 9a . (Nuova – SG. 50 del 2008 , in vigore dal 30.05.2008 anni) (1) I commercianti che si sono ri-registrati ai sensi del § 4 , par. 1 delle disposizioni transitorie e finali del Registro atto commerciale nel periodo dal 1 ° gennaio al il 31 maggio dell’anno richiesto e presentato al Registro delle Imprese entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno, gli atti di arte. 40 , par. Da 1 a 3per gli anni dal 2007 all’anno precedente l’anno di ri-registrazione, inclusi i seguenti:

               1 . in caso di nuova registrazione nel 2008 – atti del 2007 ;

               2 . una volta re-registrati nel 2009 – gli atti per il 2007 e il 2008 ;

               3 . una volta re-registrati nel 2010 – gli atti per il 2007, il 2008 e il 2009 ;

               4 . (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) Al momento della ri-registrazione nel 2011 , il – gli atti di 2007, 2008, 2009 e 2010 , il

          (2) Commercianti che sono stati re-registrati ai sensi del § 4 , par. 1 delle disposizioni transitorie e finali del Registro atto commerciale durante il periodo dal 1 giugno al il 31 dicembre dell’anno richiesto e presentato al Registro delle Imprese entro tre mesi dalla data di ri-registrare i loro atti d’arte. 40 , par. Da 1 a 3 per gli anni dal 2007 all’anno precedente l’anno di ri-registrazione, inclusi i seguenti:

               1 . in caso di nuova registrazione nel 2008 – atti del 2007 ;

               2 . una volta re-registrati nel 2009 – gli atti per il 2007 e il 2008 ;

               3 . una volta re-registrati nel 2010 – gli atti per il 2007, il 2008 e il 2009 ;

               4 . (Nuova – SG. 19 del 2011 , in vigore dal 08.03.2011 ) Al momento della ri-registrazione nel 2011 , il – gli atti di 2007, 2008, 2009 e 2010 , il

          (3) Operatori commerciali che non sono stati reiscritti anteriormente al 31 maggio del rispettivo anno ai sensi del § 4 , par. 1 delle Disposizioni transitorie e finali della legge sul registro commerciale pubblicherà fino al 30 giugno dello stesso anno gli atti di cui all’art. 40 , par. 1 – 3 per l’anno precedente attraverso una pubblicazione economica o Internet, indipendentemente dagli obblighi di cui al par. 1 – 2 . In questo caso, il requisito di cui all’art. 40 , par. 5fino all’annuncio degli atti nel registro delle imprese. Per i commercianti che sono stati reiscritti a giugno del rispettivo anno e nello stesso mese hanno dichiarato e presentato per la registrazione nel Registro delle imprese gli atti di cui all’art. 40 , par. Da 1 a 3 per l’anno precedente, i requisiti delle frasi 1 e 2 non si applicano.

          (4) Il paragrafo 3 non si applica per i commercianti il cui bilancio per l’anno precedente annuo non sono soggetti a obbligo di revisione finanziaria indipendente.

          (5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano fino alla scadenza del termine per la ri-registrazione ai sensi del § 4 , par. 1 delle disposizioni transitorie e finali della legge sul registro delle imprese.

          (6) (nuova -. SG 34 di 2011 , in vigore dal 03.05.2011 ) Le imprese individuali che si sono ri-registrati nel 2011 , non si applica il par. 1 e 2 per gli atti relativi a quegli anni per i quali la dichiarazione finanziaria annuale della ditta individuale non è soggetta a revisione contabile indipendente obbligatoria.
     § 10 . L’attuazione della legge è assegnata al Consiglio dei ministri.
     § 11 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2002 , ad eccezione degli articoli 3 e 4 , che entreranno in vigore il 1 °gennaio 2001 .

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La legge è stata adottata dalla 39a assemblea nazionale il 2 novembre 2001 ed è timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO DI CONTABILITÀ

          ( PROM -.. SG 96 DI 2004 , IN VIGORE DAL 01.01.2005 , modificato -.. SG 105 DI 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007D.)

     § 16 . (Abrogato -.. SG 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 anni)
     § 17 . Un audit finanziario indipendente per il 2004 è soggetto ai bilanci annuali delle imprese in cui, per il 2003 , almeno due dei criteri di cui all’art. 38 , par. 1 , adottato dal § 10 della presente legge.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     § 19 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2005 , ad eccezione dei paragrafi 10 e 14 , che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO

          ( PROM -. SG. 102 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 33 . In Contabilità Act (.. Prom SG 98 del 2001 . G; modificare SG.. 91 del 2002 e SG. 96 del 2004 ) le seguenti modifiche ed integrazioni:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sezione 36 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2006 , ad eccezione dell’articolo 30 , articoli 13 e 33 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DI PROCEDURA DI ASSICURAZIONE FISCALE

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2005 , IN VIGORE DAL 01.01.2006 D.)

     § 88 . Il Codice entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2006 , ad eccezione dell’art. 179 , par. 3 , art. 183 , par. 9 , § 10 ( 1 ) (e) e 4 (c), § 11 ( 1 ) (b) e § 14 ( 12) delle Disposizioni Transitorie e Finali forza dal giorno della promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 63 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 26 . La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, ad eccezione dell’articolo 3 , paragrafo 16 , punti 1 e 3 , § 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO DI CONTABILITÀ

          ( PROM -. SG. 105 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 D.)

     § 47 . Il paragrafo 23 , punto 2 , relativo al par. 4 di Art. 26 e 40 sull’art. 40 non si applicano ai rendiconti finanziari del 2006.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Sezione 61 . La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 , ad eccezione dell’articolo 48 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2007 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2007

          ( PROM -. SG. 108 DEL 2006 , IN VIGORE DAL 01.01.2007 anni)

     Sezione 106 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007 , ad eccezione degli articoli 103 e 104 , che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
PER LA LEGGE SUL FONDO NAZIONALE DELL’ARCHIVIO

          ( PROM -. SG. 57 DEL 2007 , IN VIGORE DAL 13.07.2007 D.)

     Sezione 23 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO DEL REGISTRO DEL COMMERCIO

          ( PROM -. SG. 50 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 30.05.2008 D.)

     § 30 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, con l’eccezione del § 24riguardante il § 4 , par. 7 delle Disposizioni transitorie e finali, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2008 .
Disposizioni finali
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEMPIMENTO DELL’ATTO DI CONTABILITÀ

          ( PROM -. SG. 69 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 05.09.2008 anni)

     § 7 . La presente legge entrerà in vigore il 5 settembre 2008 ad eccezione dell’articolo 3 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato e del § 6 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 106 DEL 2008 , IN VIGORE DAL 01.01.2009 D.)

     § 20 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009 , ad eccezione dei paragrafi 5 e 16 relativi ai § 54, 55, 56 e 57 del § 1della disposizione supplementare, che entrerà in vigore il 1 ° dicembre 2008 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO

          ( PROM -. SG. 95 DEL 2009 , IN VIGORE DAL 01.01.2010 D.)

     Sezione 51 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2010 , ad eccezione degli articoli 10, 11 e 14 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2009 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULL’AMPLIAMENTO E SULL’ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA DI LUSSO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2010 , IN VIGORE DAL 01.01.2011 D.)

     § 30 . Il paragrafo 29 , paragrafo 3 si applica anche ai rendiconti finanziari annuali per il 2010 .
     § 31 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011 ad eccezione dell’articolo 22 , punto 2 , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 19 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 08.03.2011 D.)

     § 11 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DEL DIRITTO DEL REGISTRO DEL COMMERCIO

          ( PROM -. SG. 34 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 D.)

     § 16 . La legge entrerà in vigore il 1 yanuari 2012 , con l’eccezione del § 11 , § 12 pt. 1 , lettera “b”, § 13 e 14 , che entreranno in vigore entro tre giorni dalla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
Disposizioni transitorie e finali
PER LA LEGGE SULL’AGENZIA DELLA TELEFONIA BULGARIA

          ( PROM -. SG. 99 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 16.12.2011 D.)

     Sezione 8 . La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DELLO STATO BILANCIO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2012

          ( PROM -. SG. 99 DEL 2011 , IN VIGORE DAL 01.01.2012 D.)

     § 100 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 , ad eccezione dell’articolo 76 , che entrerà in vigore il 15 dicembre 2011 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUGLI EMENDAMENTI E ALL’ADEMPIMENTO DELL’IMPOSTA SULLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO

          ( PROM -. SG. 94 DEL 2012 , IN VIGORE DAL 01.01.2013 D.)

     § 65 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , ad eccezione dell’articolo 61 , punto 2 , lettera “a”, punti 3, 4 e 6 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 7 , e 9 e § 64 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale, § 61 , punto 5 , punto 7 – per quanto riguarda l’art. 86 , par. 5 e 6 e il punto 8 , che entrerà in vigore il 1aprile 2013e § 47 , punto 9 , lettera “c” – relativo all’art. 159 , par. 5 e 11 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2013 .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SULLE FINANZE PUBBLICHE

          ( PROM -. SG. 15 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     § 123 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 , ad eccezione dell’articolo 115 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013 , e degli articoli 18 , 114 , 120 , 121 e 122 , che si applicano a decorrere dal 1 ° febbraio 2014 2013 g.
Disposizioni finali
della legge sulla la legge sulla SOCIETARIO IMPOSTE SUL REDDITO

          ( PROM -. SG. 91 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 01.07.2013 D.)

     § 7 . La legge entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
DISPOSIZIONI FINALI
ALLA LEGGE SULL’ADATTAMENTO AL DIRITTO DI CONTABILITÀ

          ( PROM -. SG. 100 DEL 2013 , IN VIGORE DAL 2014/01/01 D.)

     § 3 . La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2014 .
Atti rilevanti della legislazione europea

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 86/635 / CEE dell ‘ 8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 91/67 / CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali

Contabilità, fatturazione, prima nota, registrazione e gestione amministrativa dei flussi finanziari, Bilanci, Dichiarazioni dei redditi, Dichiarazioni Iva in Bulgaria