Sunto della Legge sulle Accise e Depositi Fiscali in Bulgaria (ЗАДС)

leggi fiscali in Bulgaria

LEGGE SULLE ACCISE EI DEPOSITI FISCALI (ЗАДС)

OGGETTO E FINALITA ‘

LADF regola l’imposizione con l’accisa, nonche ‘il controllo sulla produzione, l’uso, il magazzinaggio, la circolazione e la sicurezza delle merci soggette ad accisa.

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi sono:

  • I depositari ei diritti ai sensi della presente legge;
  • I soggetti per i quali è l’obbligo ai sensi della norma doganale per quanto riguarda prodotti soggetti ad accisa;
  • I soggetti che, in esso, hanno prodotto o prodotto di merci soggette ad avere, non sono pagati l’accisa (o è stata pagata in parte);
  • I fini finali registrati;
  • I rappresentanti fiscali di soggetti, titolari di partita IVA in un altro Stato membro, che effettuano consegne di merci soggette ad accise alle condizioni di vendita a distanza ai sensi della Legge sull’imposta sul valore aggiunto;
  • le persone che ricevono sul territorio del paese merci soggette ad accisa, essenti d’accisa per il consumo in un altro Stato membro, tranne nei casi in cui le persone di cui al punto 5 hanno rispettato i loro obblighi ai sensi della presente legge.

DEFINIZIONI

Deposito fiscale è un luogo in cui vengono prodotte, immagazzinate, ricevute e inviate merci soggette ad accisa in regime di sospensione d’accisa da un depositario autorizzato.

Depositario autorizzato è un commerciante ai sensi della Legge Commerciale, che ha ricevuto la licenza di produrre, immagazzinare, ricevere o spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’accisa.

Regime di sospensione d ACCIS un ê un Insieme di Norme applicabili alla Produzione, lo stoccaggio e la Circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa.

Codice NC sono codici tariffari secondo la nomenclatura Combinata ai sensi dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Ttariffa doganale comune. Per l’alcool e le bevande sono codici NC sono la nomenclatura combinata al 31 dicembre 1992, per i prodotti energetici e l’energia elettrica – secondo la nomenclatura combinata, applicata al 1 gennaio 2002.

P rodotto energ energia per il riscaldamento è un prodotto coinvolto nel processo associato all’energia di calore nella sua funzione principale.

Destinatario Registrato è una persona che, a determinate condizioni, ha diritto di ricevere prodotti soggetti ad accisa da un altro Stato membro in regime di sospensione d’accisa. Il destinatario registrato non può immagazzinare o inviare prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’accisa.

Mittente registrato è una persona – importatore di prodotti soggetti ad accisa che, a determinate condizioni, ha diritto di inviare prodotti soggetti ad accisa, che sono stati immessi alla libera circolazione e al tempo stesso sono stati messi in regime di sospensione d’accisa, destinati ad un altro Stato membro. Il mittente registrato non può immagazzinare o ricevere prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’accisa.

  1. CONDIZIONI GENERALI

L’accisa è un’ imposta indiretta perché il suo onere è a carico degli utenti finali, che pagano il prezzo aumentato dell’accisa inclusa. A differenza dell’IVA, tuttavia, l’accisa e’ un’ imposta indiretta monofase, perche si paga solo una volta (da parte del fabbricante o dell’importatore) e non per ogni rivendita di prodotti soggetti ad accisa.

L’accisa è riscossa sui seguenti prodotti locali o importati:

  • Alcool e bevande alcooliche – birra, vini (fermo e frizzante), altre bevande fermentate, prodotti intermedi e alcool etilico;
  • Prodotti del tabacco – sigari, sigaretti, sigarette e tabacco da fumo (per pipa e sigarette);
  • I prodotti energetici (incl. combustibili) e energia elettrica.

I soggetti passivi sono i produttori e l’importatori autorizzati. La legge prevede diverse aliquote d’accisa sui prodotti imponibili, nonche’ disposizioni particolari per l’esenzione d’accisa.

A differenza degli altri tipi di imposte, le accise sono amministrati dall’Agenzia delle Dogane.

  1. DEBITO FISCALE E BASE IMPONIBILE

Debito fiscale

I prodotti di cui sopra (a meno che non sono stati mesi in regime di sospensione d’accisa) sono soggetti ad accisa:

  • alla loro produzione nel paese;
  • all’entrata sul territorio del paese dal territorio di un altro Stato membro;
  • all’importazione nel paese da paesi al di fuori dell’Unione Europea.

L’obbligo di pagare l’accisa sorge dalla data di immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa, e l’immissione in consumo comprende:

  • l’uscita di prodotti soggetti ad accisa fuori dal deposito fiscale (tranne quando dal momento della rimozione delle merci essi circolano in regime di sospensione d’accisa);
  • il consumo di prodotti soggetti ad accisa in un deposito fiscale, a meno che non siano incorporati come materie prime nella produzione di prodotti soggetti ad accisa;
  • produzione di prodotti soggetti ad accisa non in regime di sospensione d’accisa;
  • l’importazione, anche in violazione della legislazione doganale, a meno che i prodotti soggetti ad accisa sono posti in regime di sospensione d’accisa;
  • l’uscita dal deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa, muniti dell’apposita striscia di carta, indicante monopolio statale (banderol);
  • la costatazione di mancanza di prodotti soggetti ad accisa;
  • la sospensione della validita’ della licenza per la gestione di deposito fiscale – per tutti i prodotti che al momento della sospensione sono sotto regime di sospensione d’accisa;
  • la sospensione della registrazione delle persone – per le merci disponibili, che non sono stati tassati con accisa;
  • la ricezione di prodotti soggetti ad accisa da parte di un destinatario registrato in regime di sospensione d’accisa;
  • la ricezione di prodotti soggetti ad accisa da parte di un destinatario temporaneamente registrato in regime di sospensione d’accisa;
  • la reintroduzione di prodotti soggetti ad accisa all’interno del paese, inviati da mittente registrato;
  • la ricezione di prodotti soggetti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro, salvo quando le merci sono consegnate in un deposito fiscale sul territorio del paese;
  • la ricezione di prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di vendita a distanza ai sensi della Legge sull’imposta sul valore aggiunto;
  • la vendita di carbone e coke a persone diverse da quelle registrate ai sensi dell’art. 57a, comma 1, punto 1, fatta eccezione per la vendita alle persone fisiche che non sono ditte individuali;
  • il consumo di coke e carbone da parte di persone di cui all’art. 57a, comma 1, punto 1 per esigenze proprie;
  • la vendita di energia elettrica o di gas naturale a consumatori di energia elettrica o di gas naturale per usi domestici e industriali, ai sensi della Legge sull’energetica;
  • il consumo di energia elettrica o di gas naturale da parte di persone di cui all’art. 57a, comma 1, punto 3, per esigenze proprie, ad eccezione del consumo di energia elettrica per la produzione o la manutenzione della produzione di energia elettrica;
  • il consumo di prodotti energetici da parte di consumatori finali esenti d’accisa per scopi diversi da quelli indicati nel certificato;
  • la produzione, la detenzione o la disposizione di prodotti soggetti ad accisa per i quali, in violazione della presente legge, non e’ pagata l’accisa o l’accisa è parzialmente pagata;
  • Altri.

Alcune merci sono esentati dal pagamento di accisa, come ad esempio:

  • prodotti soggetti ad accisa quando destinati per le missioni diplomatiche e consolari e le rappresentanze di organizzazioni internazionali e i membri del loro personale;
  • prodotti soggetti ad accisa per i quali in un trattato internazionale e’ prevista l’esenzione d’accisa;
  • prodotti soggetti ad accisa destinati alle forze armate di altri paesi che fanno parte dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico;
  • prodotti soggetti ad accisa, importati con spedizioni internazionali postali ed altri, nell’ambito delle quantita’ di importazioni in franchigia autorizzati;
  • l’importazione o l’immissione di energia elettrica e gas naturale da un altro Stato membro;
  • i prodotti energetici per i mezzi aerei e navali, a meno che quando usati per voli e vela privati di divertimento;
  • I prodotti energetici nei serbatoi normali dei veicoli a motore;
  • Altro.

Si recupera l’accisa pagata per:

  • alcool etilico che al momento stesso è stato appositamente denaturato e utilizzato nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;
  • alcool e bevande alcooliche, utilizzati nella fabbricazione di alcuni prodotti (aceto, alcuni additivi aromatizzanti per alimenti e bevande analcoliche, prodotti alimentari), quando l’alcool e le bevande alcooliche vengono impiegate direttamente o come componenti di prodotti semilavorati, a condizione che il contenuto alcoolico non superi determinati limiti;
  • l’alcool e le bevande alcooliche, quando sono utilizzati per scopi medici in ospedali e farmacie;
  • energia eletrica alle persone – consumatori di energia elettrica, utilizzata per la riduzione chimica o nei processi elettrolitici, metallurgici o mineralogici;
  • energia elettrica alle persone – consumatori di energia elettrica, utilizzata nella produzione di prodotti, a condizione che il costo dell’energia rappresenta più del 50 per cento del valore del prodotto;
  • energia elettrica ai trasportatori ferroviari autorizzati e ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria – per l’energia eletrica a trazione e non a trazione, utilizzata nello svolgimento della loro attività;
  • Altro.

Nei casi di importazione di prodotti soggetti ad accisa, anche l’accisa versata al bilancio dello Stato e’ soggetta a rimborso.

Base imponibile

La base imponibile per la tassazione con l’accisa viene determinata come segue:

  • per la birra – la quantità di ettolitri per i gradi Plato;
  • per il vino – la quantità di ettolitri di prodotto finito;
  • altre bevande fermentate – la quantità di ettolitri di prodotto finito;
  • per i prodotti intermedi – la quantità di ettolitri di prodotto finito;
  • per l’alcool etilico – la quantità di ettolitri di alcool puro, misurato a 20 ° C;
  • per la benzina, gasolio e kerosene – la quantità di litri, ridotti ad una temperatura comparativa di 15 ° C;
  • per il combustibile pesante, il gas di petrolio liquefatto (LPG), i lubrificanti, inclusi nel codice della NC dal 2710 19 71 al 2710 19 93, e altri lubrificanti, inclusi al codice della NC 2710 19 99 – la quantità misurata in tonnellate;
  • per il gas naturlae – la capacità di produrre energia, misurata in gigajoule;
  • Per i sigari e i sigaretti – la quantità di pezzi;
  • per il biodiesel e bioetanolo – la quantità di litri, ridotti ad un temperatura comparativa di 15° C;
  • per il coke e carbone – capacità massima di produrre energia, misurata in gigajoule;
  • per l’energia elettrica – la quantità misurata in megawattora;
  • per le sigarette la base imponibile per la determinazione dell’accisa specifica è la quantità di pezzi di sigarette, e quella dell’accisa proporzionale – il prezzo di mercato;
  • per tabacco da fumo (pipe e sigarette) – la quantità di tabacco da fumo, misurata in chilogrammi;

L’importo dell’accisa dovuto viene calcolato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota di accisa.

  1. REGIME DI SOSPENSIONE DACCISA

Nella produzione, lo stoccaggio e la circolazione di prodotti soggetti ad accisa nel/i deposito/i fiscale/i la tassazione con l’accisa è rinviata fino a che la merce soggetta ad accisa non viene portata fuori dal deposito fiscale. Il pagamento differito dell’accisa non si applica ad altri debiti tributari della persona.

  1. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AI SENSI DELLA LADF

Soggetti a registrazione obbligatoria ai sensi della LADF sono:

  • le piccole distillerie specializzate;
  • le cantine di produzione dei piccoli produttori di vino;
  • le persone che producono, importano o introducono nel territorio del paese coke o carbone, nonche’ le persone che effettuano operazioni con coke o carbone;
  • le persone autorizzate (in possesso di licenza) ai sensi della Legge sull’energetica, che vendono energia elettrica o gas naturale ai consumatori di energia elettrica o gas naturale per uso domestico o industriale, ai sensi della Legge sull’energetica;
  • le persone con licenza, ai sensi della Legge sull’energetica, per la produzione di energia elettrica, per la trasmissione o la distribuzione di energia elettrica o gas naturale, per la commercializzazione di energia elettrica, per la fornitura pubblica di energia elettrica o gas naturale o per la fornitura da fornitori finali di energia elettrica o gas naturale, che consumano la propria energia elettrica o gas naturale per le proprie esigenze;
  • i rappresentanti fiscali delle persone registrate ai fini dell’IVA in un altro Stato membro, che introducono prodotti soggetti ad accisa nell’territorio del paese per la fornitura alle condizioni di vendita a distanza, ai sensi della Legge sull’imposta sul valore aggiunto.
  1. DOCUMENTAZIONE E CONTABILITA’

Documenti fiscali ai sensi della LADF sono:

  • documento fiscale d’accisa;
  • nota al documento fiscale d’accisa.

Documento fiscale d’accisa viene emesso nella data in cui i prodotti soggetti ad accisa sono stati immessi in consumo. I documenti fiscali emessi vengono registrati nella contabilità e nel registro dell’emittente nel periodo fiscale in cui sono stati rilasciati.

Correzioni e aggiunte nei documenti fiscali non sono consentiti. Documenti fiscali preparati erroneamente o corretti vengono annullate. Questi documenti non vanno distrutti, ma tutte le copie devono essere conservate dalla persona che ha rilasciato il documento.

Oltre ai requisiti di cui all’art. 7 della Legge sulla contabilità, i documenti fiscali devono contenere obbligatamente:

  • un numero di dieci cifre del documento, contenente solo numeri arabi;
  • scritta “originale” sulla prima copia;
  • tipo del prodotto soggetto ad accisa, quantità, motivo della tassazione con l’accisa e l’aliquota dell’accisa;
  • l’importo dell’accisa applicata;
  • motivo in base al quale e’ sorto l’obbligo di applicare l’accisa;
  • vettore e targa del veicolo;
  • indirizzo esatto del luogo di consegna.

Nei casi in cui i prodotti soggetti ad accisa, che vengono portati fuori dal deposito fiscale, sono di proprietà di una persona-depositante, nel documento fiscale d’accisa oltre ai dati relativi al depositario autorizzato vengono compilati anche i dati sulla persona-depositante.

La modifica dell’importo dell’accisa, applicata in un documento fiscale d’accisa gia rilasciato, viene documentato mediante l’emissione di nota di debito o nota di credito d’accisa, indicando il motivo della modifica.

I requisiti per la nota fiscale (debito e/o credito) sono:

  • tutti i requisiti obbligatori per il documento fiscale d’accisa;
  • scritta aggiuntiva “nota di debito d’accisa” o “nota di credito d’accisa“;
  • motivo della modifica, nonche’ il numero e la data del documento fiscale d’accisa di cui fa riferimento.

I depositari autorizzati e le persone registrate sono tenuti a presentare una dichiarazione d’accisa. La dichiarazione va presentata entro 14 giorni dalla scadenza del periodo fiscale al quale si riferisce, salvo i casi specifici previsti dalla legge.

SANZIONI

Ai sensi della LADF possono essere applicate le seguenti sanzioni per la violazione delle sue disposizioni:

  • il sequestro e la detenzione dei prodotti, oggetto della violazione d’accisa, o il loro sequestro a favore dello Stato – in alcuni casi;
  • Una persona che è tenuta, ma non si è registrata ai sensi della LIDF – da 500 a 3000 leva più l’importo dell’accisa non applicata per il period fino alla costatazione della violazione;
  • il possesso o la vendita di prodotti di tabacco senza licenza per la vendita – da 50 000 a 100 000 leva (15 000-50 000 per persona fisico);
  • Produzione di prodotti soggetti ad un deposito fiscale – dal 2 000 al 6 000 leva (15 000-50 000 per persona fisico);
  • Il mancato pagamento nei termini previsti accedendo o mancata presentazione della dichiarazione d’accusa nei termini previsti – da 500 a 2 500 leva;
  • la mancata applicazione di accisa dovuta – doppio dell’importo dell’accisa non applicata, ma non meno di 500 leva;
  • La violazione delle norme per la messa in vigore del monopolio statale per l’accisa – dal 2 000 al 6 000 leva;
  • la messa di falsi striscie di monopolio statale per l’accisa – il doppio importo dell’accisa, ma non meno di 5 000 leva.